Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
In tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).
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Cass. pen., Sez. VI, 28 agosto 2025, sentenza n. 29926. LA MASSIMA “In tema di estorsione cosiddetta ambientale, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non richiede necessariamente che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva che, pur formalmente priva di contenuto minatorio esplicito, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, percepita dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose”. IL CASO Il Tribunale del Riesame, decidendo quale giudice del rinvio, confermava l'ordinanza …
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Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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L'estorsione tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici Il delitto di estorsione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo altri a fare o a non fare qualcosa, procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Chi compie tale condotta è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Questo articolo trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio personale, ma anche la libera autodeterminazione del singolo. In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema dell'estorsione, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 22976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22976 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
229 76- 11 sentenza N. 828 R. Gen. N. 5863/2017 C.C. del 13/04/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI GEPPINO RAGO Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO ANNA AR DE TI SE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE DO, nato il [...], contro l'ordinanza del 03/11/2016 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. RI NI - indagato per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991, in concorso con RE ST ha proposto, a - mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe (confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria in data 10/10/2016) deducendo, sostanzialmente, la solo violazione dell'art. 56 cod. pen. in quanto nel fatto commesso da esso ricorrente non sarebbe ravvisabile alcun tentativo perchè non sarebbe individuabile l'atto preparatorio sufficiente per integrare l'ipotesi autonoma del reato di cui all'art. 56 cod. pen. Infatti, «non si comprende quale timore, nel caso in questione, abbia potuto provocare la richiesta di un incontro peraltro mai avvenuto;
non si comprende come lavoratori provenienti そ da città diverse e lontane, potessero conoscere l'abitualità criminale del RE, unico colloquiante tra i coimputati;
non si comprende quale incisività fosse contenuta nelle frasi profferite dal RE, in un ambiente protetto sia dalle telecamere, sia dai militari ivi costantemente presenti» 2. Il ricorso, nei termini, in cui la censura è stata dedotta, è inammissibile.
3. In punto di fatto, risulta quanto segue: il giorno 30/09/2015, due soggetti a bordo di uno scooter, dopo avere percorso, per due volte, a mò di perlustrazione, l'isolato in cui la ditta di TA US stava eseguendo dei lavori, si fermava nei pressi del cantiere, dopodiché il passeggero dello scooter (poi individuato nel RE) si avvicinava al cantiere e, con un cenno della mano, attirava l'attenzione del capo cantiere AC EN ottenendo - che, lasciate le proprie incombenze, lo raggiungesse per recarsi insieme in un luogo più appartato dove i due parlottarono per circa quindici minuti. Subito dopo, giungeva sul cantiere il TA al quale l'AC riferiva dell'incontro avuto, nel corso del quale, quel soggetto gli aveva prima chiesto di dove fosse la ditta e poi, alla risposta dell'AC che gli aveva detto che la ditta era di Palermo, aveva concluso "ci vediamo lunedì verso le ore 10,30". A quel punto il TA, intuito immediatamente che si trattava di un tentativo di estorsione, insieme all'AC si recò a presentare denuncia. Dalle indagini successivamente esperite si accertava che: i due che erano giunti sul cantiere si identificavano nel RE e nel RI;
l'AC e tutti gli operai che erano venuti a conoscenza del fatto, intuirono subito che si trattava di un tentativo di estorsione;
il TA, a sua volta, ordinò agli operai di prendere delle precauzioni per non farsi identificare (entrare dall'ingresso principale, ben vestiti e, solo successivamente, indossare gli abiti di lavoro;
spostare i macchinari all'interno del cantiere) e, approfittando del fatto che il gettito di massetto doveva asciugarsi, sospese i lavori per circa dieci giorni (laddove ne sarebbero occorsi due). Alla stregua dei suddetti fatti, il tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente (concorrente del RE) - e cioè la sola richiesta di informazioni ed il successivo appuntamento fissato unilateralmente integrasse ex se gli estremi della minaccia estorsiva sotto il profilo del tentativo cd. incompiuto ("se l'azione non si compie") e ciò perché la minaccia poteva essere anche criptica come nelle ipotesi delle cd. estorsioni ambientali. anche confutato la tesi difensiva ossia quella -Il tribunale, poi, ha riproposta in questa sede rilevando che quella richiesta aveva natura estorsiva - (come si desumeva dalle modalità circospette con le quali i due si era 么 comportati) ed un contenuto minaccioso in quanto come tale era stata percepita 2 non solo dall'AC ma anche e soprattutto dal titolare dell'impresa appaltatrice che, immediatamente, non solo si recò a denunciare il fatto ma impose agli operai una serie di misure precauzionali.
3. In questa sede, come si è illustrato, la difesa del ricorrente, si è limitato a sostenere che, a suo avviso, in quella condotta non sarebbe configurabile alcun tentativo non peraltro perché l'incontro fissato non si tenne. La difesa, infatti, non contesta i principi di diritto in ordine al concetto di idoneità degli atti, all'interpretazione soggettiva che di esso è stata data da questa Corte, alla valutazione ex ante, alla natura della minaccia (che può essere anche indiretta, implicita o indeterminata), alla cd. estorsione ambientale. La difesa, invece, sostiene che quella condotta non sarebbe minacciosa e che non avrebbe integrato gli estremi del tentativo (trattandosi, appunto, di atti ad esso prodromici), né si poteva ipotizzare una estorsione ambientale posto che gli operai provenivano da Palermo e di certo non potevano conoscere chi fossero i due pretesi "estorsori". La suddetta censura è manifestamente infondata. In punto di fatto, resta ben poco da aggiungere alla congrua motivazione addotta dal tribunale in ordine alla valenza minatoria di quella "anomala" richiesta del RE. Si tratta, come bene ha osservato il tribunale, della classica richiesta estorsiva che, benché priva, formalmente, di contenuto minatorio, aveva una fortissima carica intimidatoria come fu subito avvertito sia dagli operai sia dallo stesso titolare dell'impresa. E che si trattasse di una cd. estorsione ambientale risulta chiaro proprio non solo dalle modalità della condotta tenuta dal RE, ma dal fatto che venne percepita come tale dall'AC che, pur non essendo di Reggio Calabria, capì subito quale fosse la finalità di quella anomala richiesta di informazioni. Ed infatti, perché si possa parlare di estorsione ambientale non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è la modalità della richiesta estorsiva, quando questa sia attuata in una zona (come quella del territorio di Reggio Calabria) che si trovi sotto l'influsso di notori ed agguerriti clan mafiosi (per incidens, il Tribunale ha accertato che il ricorrente, già con precedenti specifici, faceva parte del cosca De Stefano: cfr pag. 12). Infine, quanto alla configurabilità del tentativo nella condotta descritta, ineccepibile deve ritenersi la conclusione alla quale è pervenuto il tribunale che, sul punto, si è adeguato al consolidato principio di diritto secondo il quale nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli 3 atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Cass. 24551/2015 riv 264226).
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/04/2017 INPresidente Il Consigliere estensore Geppino Rago Giovanni Digtallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 0 MAG. 2017 IL CICAS CANCELLIERE Claudia Pianelli