Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2013, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 06/02/2013
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 358
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 49059/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IT AR nato il [...];
2) RI RA nato il [...];
avverso la sentenza del 27.6.2011 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di RI per morte dell'imputato e rigettarsi il ricorso di D'IT;
sentito il difensore, avv. Oliveti Francesco, in sost. Avv. D'Eramo Maria Cinzia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.6.2011 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Rieti, emessa in data 15.6.2009, con la quale D'IT AR e RI RA, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, erano stati condannati alla pena (sospesa per entrambi) di mesi 6 di reclusione, il primo, e di mesi 4 di reclusione, il secondo, per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capo a) e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10, ascritti al D'IT, unificati sotto il vincolo della continuazione, e per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo c) ascritto al RI.
Rilevava la Corte territoriale, richiamando la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, che da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Rieti era emerso che D'IT AR aveva emesso negli anni 2004, 2005 e 2006 fatture intestate alla Euroexpress S.C.A.R.L. (società che doveva ritenersi cessata di fatto, per il recesso dei soci, fin dal 2004); e peraltro i locali, dove avrebbe dovuto operare, risultavano occupati da terzi ed i veicoli ad essa intestati erano stati dati in uso ad una Cooperativa, avente sede sociale al medesimo indirizzo. I rilievi dell'appellante erano infondati in fatto ed in diritto: la società cooperativa, a norma dell'art. 2522 c.c. si scioglie se il numero dei soci scende al di sotto di tre (per le società a responsabilità limitata come nel caso di specie). Essendo rimasto unico socio dal 2004, il D'IT poteva operare come ditta individuale e non come legale rappresentante di una società cooperativa che si era sciolta di diritto (irrilevante era il fatto che la società fosse rimasta iscritta alla Camera di Commercio o avesse ancora partita IVA o codice fiscale). Le fatture, intestate alla Euroexpress, emesse dal D'IT in favore della società cooperativa GRI D'I Express Scarl dovevano ritenersi relative ad operazioni inesistenti anche per le ulteriori ragioni evidenziate dal primo giudice (pag.5). Secondo la Corte territoriale, poi, risultava evidente il meccanismo posto in essere e consistente nel simulare l'esistenza di componenti negative derivanti dalla falsa fatturazione allo scopo di consentire al RI, legale rappresentante della GRI D'I Express ed effettivo dominus delle due società, di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Provata risultava, infine, la responsabilità del D'IT anche in ordine al reato di cui al capo b, avendo egli omesso di esibire le fatture emesse nell'anno 2004.
2. Ricorrono per Cassazione D'IT AR e RI RA, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt.2 e 8 in relazione agli artt. 2522 e 2484 c.c.. Erroneamente la Corte
territoriale ha ritenuto che il D'IT non fosse più legale rappresentante della EUROEXPRESS srl, ancora iscritta alla Camera di Commercio e titolare di partita Iva. Non ha tenuto conto la Corte territoriale che, a norma degli artt. 2484 e ss c.c. (applicabili alle società cooperative in virtù del richiamo dell'art. 2519 c.c.), perché si abbia cessazione della società è necessario che vengano posti in essere gli adempimenti di messa in liquidazione e cancellazione;
altrimenti la società continua ad esistere;
e, comunque, per espressa disposizione dell'art. 2486 c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società anche al solo fine di conservare il patrimonio sociale. L'assunto della Corte, secondo cui il D'IT non poteva considerarsi più (essendo rimasto unico socio) legale rappresentante della società è pertanto erroneo ed in contrasto con la normativa vigente.
Sotto il profilo in precedenza evidenziato non sussiste, quindi, l'addebito mosso al D'IT di aver emesso fatture per operazioni inesistenti in qualità di legale rappresentante di una società non più esistente. A norma dell'art. dell'art. 1, comma 1 lett. a) D.Lgs. debbono poi ritenersi inesistenti solo le transazioni non realmente effettuate. E dagli atti risulta che le operazioni di cui alle fatture sono state realmente eseguite, come affermato dalla stessa Guardia di Finanza che indica anche i nominativi dei committenti. La Corte territoriale, senza tener conto dei rilievi contenuti nell'atto di appello e delle risultanze processuali, anche sul punto si limita a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo denunciano la inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, nonché la mancanza ed illogicità della motivazione, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che, nonostante la mancanza delle fatture, il risultato economico delle operazioni è stato ugualmente accertato in base alla documentazione conservata (brogliaccio) per cui manca l'offensività della condotta.
Con il terzo motivo si denuncia l'erronea applicazione del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2 e la mancanza di motivazione. A parte il fatto che, per quanto rilevato in relazione alla condotta del D'IT, consegue la insussistenza del reato contestato al RI, la Corte territoriale in relazione alla posizione del predetto ha completamente omesso la motivazione.
Con il quarto motivo, infine, denunciano l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 in relazione agli artt. 530 e 533 c.p., nonché la mancanza di motivazione, non avendo la Corte territoriale argomentato in ordine ai motivi di appello con cui si chiedeva l'assoluzione degli imputati dai reati ascritti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È stato acquisito agli atti certificato rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Rieti da cui risulta che RI RA è deceduto in data 30.1.2012.
Va emessa, pertanto, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, immediata declaratoria, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, di estinzione del reato ascritto per morte dell'imputato
(art. 150 c.p.).
2. Quanto al D'IT la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che le fatture emesse nei confronti della GRI D'I Express Scarl e specificamente indicate nel capo di imputazione fossero relative ad operazioni inesistenti. E tanto sulla base di una serie di circostanze indizianti. A prescindere dal fatto che non fossero stati posti in essere gli adempimenti di messa in liquidazione e cancellazione, la società Euroepress srl era, comunque, cessata di fatto: ha evidenziato, infatti, la Corte territoriale che il D'IT era rimasto unico socio fin dall'anno 2004 ed era venuto meno "lo scopo economico tipico perseguito da una cooperativa, quello mutualistico, non più raggiungibile" (pag. 4).
Del resto come si afferma nello stesso ricorso, a norma dell'art.2486 c.c. (applicabile alle società cooperative in virtù del richiamo dell'art. 2519 c.c.) gli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento conservano il potere di gestire la società, mai "ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale". Neanche sotto tale profilo era, perciò, possibile continuare a svolgere l'ordinaria attività della società cooperativa. Ma quanto in precedenza evidenziato costituisce solo una delle circostanze indizianti che hanno indotto i Giudici di merito a ritenere che le fatture emesse (intestate alla "Euroexpress") fossero relative ad operazioni inesistenti. La Corte territoriale, richiamando anche l'ampia ed esaustiva motivazione sul punto della sentenza di primo grado, ha evidenziato, infatti: a) all'epoca di emissione delle fatture, concernenti la prestazione di servizi di trasporto, i locali in cui la società avrebbe dovuto operare si trovavano nella disponibilità di terzi;
b) i mezzi di trasporto, intestati alla società, erano stati dati in uso alla cooperativa "GRI D'I EXPRESS SCARL", avente sede presso lo stesso indirizzo indicato nelle fatture come sede legale della EUROEXPRESS". c) nel medesimo periodo il D'IT aveva, di fatto, svolto attività per conto della GRI D'I Express, con compiti di coordinamento ed impartendo direttive nei confronti dei dipendenti;
d) dalla contabilità emergeva che per l'anno 2004 a fronte di fatture emesse dalla Euroexpress per Euro 58.204,00 aveva effettuato pagamenti a mezzo assegni per soli 14.658,99 e che per il 2005 per fatture emesse dalla Euroexpress per l'importo complessivo di Euro 129.725,44 la GRI D'I Express aveva effettuato pagamenti in contanti per Euro 117.919,24 e a mezzo assegni bancari per Euro 11.806,20; e) gli stessi servizi di trasporto erano stati fatturati più volte (pag. 2 e 3 sent GUP e pag.
5-6 sent.app.).
A fronte di tale analitica esposizione degli elementi indizianti in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, con il ricorso ci si limita, in modo assertivo, ad affermare che le operazioni relative alla fatture sono state realmente eseguite.
3. Quanto al reato di cui al capo b), è pacifico che la ricostruzione "aliunde" (anche in base a quanto rinvenuto presso la stessa società) non esclude il delitto di occultamento di documenti contabili.
Per la configurabilità del reato de quo, infatti, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 11.5.1989 n. 7065; conf. Cass. Sez. 3 n. 39711 del 4.6.2009;
Cass. Sez. 3 n. 5791 del 18.12.2007). La norma infatti, "sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell'illecita condotta dell'imprenditore. Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell'altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l'evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d'essere anche perché responsabilizza l'imprenditore - allorché si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare - escluso pertanto qualsiasi riferimento ad un impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 40552/2005). È pacifico poi (del resto non è neppure contestato) che il reato sussista anche in caso di occultamento e distruzione di fatture (Cass. sez. 3, 26.6.2002 Tabino;
conf. Cass. sez. 3, 6 marzo 1998, Bonfigli).
4. Non essendo il ricorso manifestamente infondato (lo stesso P.G. di udienza ne ha chiesto il rigetto) va dichiarata la prescrizione, anche se maturata successivamente alla emissione della sentenza impugnata, del reato di cui al capo a), limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2004.
Va ricordato, in proposito, che, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2 "Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato". Sotto l'imperio della precedente disciplina di cui alla L. n. 516 del 1982 la prevalente giurisprudenza riteneva che il reato di cui al n. 5 dell'art. 4 si consumasse "appena la fattura falsa è emessa o utilizzata;
se le fatture sono più d'una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione" - cfr. Cass. pen. sez. 3, 13.11. 1997 n. 10207- (In motivazione si precisava che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario - evasione o indebito rimborso). I dubbi interpretativi manifestatisi non hanno più ragion d'essere alla luce del chiaro disposto normativo di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 che, come si è visto, considera "unitario" il reato anche in presenza della emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta, di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti. Tale unitarietà del reato non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e quindi sulla decorrenza della prescrizione. Questa Corte ha infatti affermato che "ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, art. 8, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta" (cfr. Cass.sez.3 n. 20787 del 18.4.2002). Tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità del plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6264 del 14.1.2010).
4.1. Applicando tali principi risulta che per le fatture emesse nell'anno 2004, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, è decorso fin dal 30.6.2012, dovendosi il reato "unitario" ritenere commesso alla data di emissione dell'ultima fattura (31.12.2004).
Per le stesse ragioni, Invece, in relazione alle fatture emesse nell'anno 2005, non è maturata la prescrizione, risultando l'ultima di esse emessa il 31.12.2005.
5. Neppure è maturata la prescrizione per il reato di cui al capo b), essendo pacifico che il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000) abbia natura di reato permanente, in quanto la condotta persiste fino al momento dell'accertamento fiscale, dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 3055 del 14.11.2007).
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti del D'IT in relazione al reato di cui al capo a), limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2004, perché estinto per prescrizione.
Tenendo conto degli stessi calcoli effettuati dai Giudici di merito (pag.5 sent. Trib.) può, senza necessità di rinvio, rideterminarsi la pena per i rimanenti reati in mesi cinque di reclusione (con eliminazione quindi di 1 mese di reclusione quale aumento per la continuazione apportato in relazione al reato dichiarato estinto per prescrizione).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nel confronti di RI RA per essere il reato ascritto estinto per morte dell'imputato e nei confronti di D'IT AR limitatamente al reato di cui al capo a) in relazione alle fatture emesse nell'anno 2004 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 1 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del D'IT. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013