Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/1999, n. 7569
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Sentenza 21 aprile 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio.

In tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, in un processo di bancarotta fraudolenta, non ha accolto istanza difensiva volta ad ottenere l'esecuzione di perizia contabile, in quanto in atti mancava qualsiasi supporto documentale, sul quale essa potesse trovare fondamento).

In tema di ricorso per cassazione, poiché esula dal controllo della Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/1999, n. 7569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7569
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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