Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 3
In tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio.
In tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, in un processo di bancarotta fraudolenta, non ha accolto istanza difensiva volta ad ottenere l'esecuzione di perizia contabile, in quanto in atti mancava qualsiasi supporto documentale, sul quale essa potesse trovare fondamento).
In tema di ricorso per cassazione, poiché esula dal controllo della Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/1999, n. 7569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7569 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Pubblica Udienza
Dott. Franco Marrone Presidente del 21.4.1999
1. Dott. P. Perrone Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 863
3. " G. Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 38415/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO AR, n. Genova 6.1.65 avverso la sentenza 2.7.98 corte app. Genova Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Galati che ha concluso per l'inamm.tà
Motivi della decisione
NO AR veniva condannato dal tribunale di Chiavari per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ed omesso deposito dei bilanci e delle scritture contabili, quale amministratore della srl Life Corporation, dichiarata fallita il 15.1.91.
Sul gravame dell'imputato, la Corte d'appello di Genova confermava la pronuncia.
Ricorre il difensore, lamentando a) la mancata assunzione di prova decisiva, nella specie della perizia contabile che avrebbe acclarata che le somme non rinvenute sono state destinate al pagamento di provvigioni;
b) il vizio di motivazione circa la sottrazione, poiché l'imputato ha fornito al riguardo plausibile giustificazione, benché sfornito della documentazione a supporto;
c) la Corte di merito è incorsa in analogo vizio quando ha negato rilievo di sorta al brogliaccio, sol perché non riscontrato da attendibili scritture contabili;
d) l'illegittimità della condanna in ordine al delitto di cui all'art. 220 l.f., poiché la documentazione, sottoposta a sequestro, non era nella disponibilità dell'imputato.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ribadito la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e sottolineato la prescrizione del reato sub art. 220 l.f.
Tale ultima censura è fondata ove si pensi che, essendo stato il fallimento dichiarato in data 15.1.91, tale illecito si è prescritto per effetto del decorso del termine massimo di legge il 15.7.98. Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) di rubrica, con l'eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione, inflitta dal giudice di merito a titolo di continuazione con il più grave reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso è infondato nelle ulteriori articolazioni. Ineccepibile, innanzitutto, appare il principio di diritto, da lungo tempo consolidato, secondo il quale ove sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, se non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento e non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li ha dolosamente distratti, poiché il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (v., e pluribus, Cass. Sez. V, 18 agosto 1993, Brancaccio). Quanto alla rinnovazione del dibattimento, tale istituto postula una deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio ed ha carattere eccezionale. Ad esso può farsi ricorso solo se il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti e, pertanto, che la rinnovazione stessa appaia indispensabile. Tale evenienza esula chiaramente dal caso di specie, posto che il divario tra entrate ed uscite, ad onta delle argomentazioni difensive svolte in proposito, non può in ogni caso trovare giustificazione tramite una perizia contabile, per l'imprescindibile ragione della mancanza degli elementi di supporto documentale sui quali essa deve trovare fondamento.
Attengono ai profili di fatto della decisione tutti i rilievi riguardanti la complessità delle vicende societarie (la mancata omologazione della delibera di ricapitalizzazione, l'accoglimento postumo del relativo reclamo, il sequestro della documentazione da parte dell'ufficio del p.m.) e la correttezza dell'imputato, che si sarebbe proficuamente attivato per la ricostruzione della gestione della società stessa.
È evidente che il vizio di motivazione dedotta al riguardo veicola e dissimula in maniera surrettizia la critica alle posizioni probatorie che spettano al giudice di merito, e che sono state trasfuse in una diffusa e perspicua trama argomentativa, immune da vizi di sorta, oltre che aderente alle risultanze acquisite.
La censura deborda, allora, dai limiti della critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Orbene, è pacifico che non costituisce vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione (Sez. Un., 29.1.96, Clarke, n. 22).
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo b), poiché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999