Articolo 121 del Codice di procedura penale
Articolo 103Articolo 103
Versione
24 ottobre 1989
Art. 121. Memorie e richieste delle parti 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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