Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere la condotta dell'imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23374 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 24/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 24/08/2021), n.23374 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso N.R.G. 34888-2019 proposto da: M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20 (TEL/FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO IULIANO; – ricorrente – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1551
Dott. BONITO CE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 25594/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RA N. IL 21/01/1978;
avverso la sentenza n. 1859/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO RA MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21.12.2009 il GIP del Tribunale di Bologna, giudicando nelle forme del giudizio abbreviato, condannava IO CE, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa perché ritenuto colpevole, uniti dal vincolo della continuazione, del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di illecita detenzione di arma da fuoco.
Il procedimento originava, perché da esso stralciato per ragioni processuali, da altro assai più complesso a carico di numerosi imputati con contestazioni plurime e gravi in relazione ad una rapina caratterizzata da modalità di particolare violenza in danno di un furgone portavalori consumata il 30.6.2008 lungo il tratto autostradale compreso tra Castel S.Pietro e S. Lazzaro di Savena. A carico dell'imputato il giudice di prime cure valorizzava: A) gli esiti delle perquisizioni eseguite in tre locali posti in Bologna e dall'imputato condotti in locazione ove venivano rinvenuti oggetti per forzare autovetture, centraline elettriche per autovetture, due vetture di provenienza furtiva, due tessere viacard acquistate dal coimputato US MA, una delle quali utilizzata per la rapina ai furgoni portavalori, armi, due moto troncatrici e quattro giubbotti antiproiettile;
B) l'arresto dell'imputato avvenuto il 29.10.2008 mentre, unitamente ad altro coimputato e ad un fabbro, stava cercando di accedere all'abitazione di via Lino all'interno della quale veniva rinvenuta un'arma clandestina;
C) le telefonate indirizzate all'imputato dopo il suo arresto da Lo RD CE, condannato per la rapina di cui sopra;
D) le dichiarazioni rese il 13.11.2008 ed il 7.1.2009 dal ricorrente al P.M.; E) la circostanza, accertata in seguito alle rilevazioni dell'antifurto satellitare, che il 19 giugno 2008 l'autovettura del ricorrente aveva percorso il tratto autostradale interessato dalla rapina del 30 successivo, rientrando poi presso la sua abitazione, viaggio eseguito, secondo ipotesi accusatoria, per un sopralluogo;
la presenza del ricorrente nei pressi del luogo ove sarebbe stato ritrovato il furgone utilizzato per la rapina;
F) i frequenti contatti con LE IN, soggetto di notevole caratura criminale.
2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l'imputato, contestando la sua partecipazione, nelle forme del concorso esterno, alla rapina del 30.6.2008, della quale egli non era a conoscenza;
evidenziando di essere comunque intervenuto con condotte tenute successivamente al giorno della rapina e che, come locatore degli immobili in Bologna di cui innanzi, una volta resosi conto di maneggi equivoci agì non per aiutare complici ma per salvare se stesso;
lamentando infine la severità della pena inflitta. La Corte distrettuale bolognese, con sentenza del 20 novembre 2012, accoglieva la sola doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e per l'effetto riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa rigettando nel resto l'appello. Argomentava il giudice di secondo grado che le condotte tenute dall'appellante risultavano adeguatamente provate e che le stesse lo collocavano al confine tra le figure del concorrente esterno e del vero e proprio associato;
che l'imputato non compare nelle vicende di causa solo successivamente alla rapina, come difensivamente opinato, ma anche prima di essa, in occasione del sopralluogo eseguito con la sua autovettura;
che il giorno della rapina fu contattato due volte dal LE;
che il giorno successivo alla rapina si trovava dove fu poi ritrovato il furgone dato alle fiamme, utilizzato per essa e proprio mentre il mezzo prendeva fuoco;
che le condotte tenute dall'imputato sono dimostrative della fiducia in lui riposta dai sodali dell'associazione malavitosa;
la locazione di immobili e la custodia in essi di materiale palesemente destinato ad usi criminali evidenziano la consapevolezza in capo al prevenuto dell'esistenza del sodalizio e dell'apporto ad esso fornito.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, insistendo per l'annullamento della sentenza di appello, a suo avviso illegittima per violazione di legge e difetto di motivazione.
Sostiene la difesa ricorrente la tesi giuridica secondo cui, illogicamente argomentando, il giudice di merito avrebbe valorizzato, ai fini della sussistenza del concorso esterno in associazione per delinquere, dati e circostanze probatoriamente considerati insufficienti ai fini di ritenere il ricorrente concorrente nel reato di rapina, dal quale è stato infatti assolto fin dal primo grado, per poi rivitalizzare quelle medesime acquisizioni processuali al fine di sostenere probatoriamente la partecipazione a titolo di concorso esterno al reato associativo.
A tale ultimo fine, pertanto, non possono evocarsi, ad avviso della difesa, la partecipazione dell'imputato al sopralluogo prima della rapina, la sua presenza il giorno successivo alla rapina stessa nel luogo ove fu dato alle fiamme il furgone utilizzato dai coimputati, il sentirsi telefonicamente con essi il giorno del delitto, circostanze queste che, se provate (ma tali non sono state ritenute dai giudici di merito) coinvolgono a pieno titolo l'imputato anche nella rapina. Le sole condotte provate a carico del ricorrente, sempre secondo avviso difensivo, sono di molto successive alla rapina e riguardano l'utilizzo dei locali in Bologna da parte del gruppo ormai braccato in relazione al quale l'imputato operava per salvare se stesso e non già per aiutare altri, sicché le stesse vanno inquadrate nel reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) anche in considerazione dell'intento perseguito dall'agente (tanto in considerazione dell'elemento soggettivo del reato). L'imputato non conosceva nessuno dei sodali ad eccezione del LE, conclude il difensore, e favorire una condotta permanente è tipico del favoreggiamento in assenza di un animus sodi, nella fattispecie mai provata.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 In tema di associazione per delinquere, assume il ruolo di "concorrente esterno", il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Al riguardo, però, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato (artt. 110 c.p. e segg.), occorre la rigorosa dimostrazione ("oltre ogni ragionevole dubbio") che il contributo del concorrente esterno, di natura materiale o morale, abbia avuto una reale efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. Con la precisazione che, a tal fine, non è affatto sufficiente che il contributo del concorrente esterno sia considerato - con prognosi di mera pericolosità ex ante - perché il relativo accertamento, va effettuato ex post, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", conducenti conclusivamente a un giudizio di responsabilità in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente eventuale (questa la lezione della fondamentale: Cass., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748, Mannino, per il concorso esterno in associazione di tipo mafioso;
Cass., Sez. 2^, 29/11/2012, n. 47602, per quello in associazione per delinquere semplice).
4.2 Tanto premesso sul piano dei principi la corte di merito ha, con argomentare coerente con le regole della logica e rispettoso di quelle giuridiche, innanzitutto dimostrato la piena consapevolezza, in capo all'imputato, della esistenza di un gruppo malavitoso dedito alla consumazione di reati contro il patrimonio e la incolumità pubblica nonché di rapine a mezzi blindati e reati connessi. Tanto sulla base, innanzitutto, delle sue condotte successive alla rapina del 30 giugno 2008 e cioè della locazione di un alloggio e due garage in Bologna, vere e proprie basi logistiche ove le perquisizioni hanno accertato l'esistenza di un arsenale di mezzi, strumenti, congegni ed oggetti di varia natura e consistenza tutti caratterizzati dall'essere evidentemente utilizzabili per azioni gravemente delittuosi quali quelle realizzate dal gruppo associato. Del pari certa risulta, per i giudici di merito, la estraneità dell'imputato alla realizzazione della rapina, circostanza peraltro che non impedisce di valorizzare il fatto, certo, che l'autovettura dell'imputato venne utilizzata per un sopralluogo del tratto autostradale dove, pochi giorni dopo, sarebbe stata consumata la fantasmagorica rapina.
Appare pertanto coerente con il dettato normativo e con la lezione ermeneutica di legittimità innanzi evocata riferire alla nozione di concorso esterno in associazione per delinquere avere per il gruppo locato immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione di complesse e pericolose rapine, provvedendo poi a mantenere siffatta disponibilità per ogni occorrenza del gruppo medesimo. Sussiste infatti nella fattispecie sia il necessario apporto volontario, sia la funzionalità della condotta accertata con gli interessi e con l'esistenza del sodalizio, che di basi logistiche e nascondigli per "gli attrezzi del mestiere" aveva palese ed essenziale bisogno.
Opina in contrario la diligente difesa ricorrente che avrebbe la corte territoriale utilizzato ai fini della decisione e, soprattutto, della qualificazione giuridica della condotta considerata provata a carico dell'imputato, circostanze probatorie già delibate e non considerate sufficienti per confermare l'accusa di partecipazione piena all'associazione ed alla rapina.
La tesi non è fondata giacché, come appena evidenziato, il concorso esterno come in sentenza riconosciuto a carico dell'imputato poggia infatti sulle condotte, peraltro difensivamente ammesse, successive alla rapina e ad esse non direttamente funzionali (con la sola eccezione dell'utilizzo dell'autovettura del prevenuto per il sopralluogo, anch'esso letto nell'ottica di un contributo offerto al di fuori della partecipazione all'associazione ed alla rapina) Neppure condivisibile si appalesa la tesi difensiva volta a qualificare la condotta del ricorrente in termini di favoreggiamento ai sensi dell'art. 378 c.p.. Tra il concorso contestato all'imputato nel delitto di cui all'art.416 c.p. e quello di favoreggiamento personale sussistono infatti differenze sia con riferimento all'elemento psicologico del reato che a quello oggettivo.
Ricorre infatti il favoreggiamento quando chi agisce per favorire lo fa al di fuori del concorso nel reato e, soprattutto, con la finalità di fornire un aiuto per eludere le indagini degli inquirenti.
Nel caso di specie, per l'accusa e per i giudici del merito, intento dell'imputato non era affatto quello di eludere le indagini in favore di taluno, ne' oggettivamente le condotte accertate evidenziano una finalità di tale natura, ma quella, tutta diversa per natura soggettiva e qualità oggettiva, di contribuire alla capacità operativa del sodalizio, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014