Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2016, n. 52316
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato presupposto sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n.231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo).

La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art.304, comma primo, lett.c) in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale revoca - nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della misura custodiale il cui termine di durata era sospeso.

In tema di responsabilità da reato degli enti, non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato. (Fattispecie in cui l'organismo di vigilanza di una "holding" era presieduto da un consigliere d'amministrazione di una società partecipata, nonché da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della controllante).

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è richiesta l'identificazione delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state tratte in errore nell'ambito del procedimento per effetto degli artifici o raggiri. (In motivazione, la Corte, relativamente ad una fattispecie in cui l'atto dispositivo da parte dell'ente era conseguito ad una condotta truffaldina idonea ad incidere sull'intero processo decisionale, ha affermato che la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contributo, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente).

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente).

In tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, nè l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2016, n. 52316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52316
Data del deposito : 27 settembre 2016

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