Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 6
In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato presupposto sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n.231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo).
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art.304, comma primo, lett.c) in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale revoca - nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della misura custodiale il cui termine di durata era sospeso.
In tema di responsabilità da reato degli enti, non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato. (Fattispecie in cui l'organismo di vigilanza di una "holding" era presieduto da un consigliere d'amministrazione di una società partecipata, nonché da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della controllante).
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è richiesta l'identificazione delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state tratte in errore nell'ambito del procedimento per effetto degli artifici o raggiri. (In motivazione, la Corte, relativamente ad una fattispecie in cui l'atto dispositivo da parte dell'ente era conseguito ad una condotta truffaldina idonea ad incidere sull'intero processo decisionale, ha affermato che la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contributo, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente).
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente).
In tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, nè l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo).
Commentari • 25
- 1. Responsabilità enti e prescrizione: i chiarimenti della CassazioneAndrea Milani · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2025
A cura di Clara Di Liberto, Socia AODV231, e Andrea Milani, Vice Presidente AODV231 La Cassazione Penale (Sez. VI n° 14343/2025) ribadisce i principi ermeneutici in tema di responsabilità dell'ente in caso di prescrizione del reato presupposto ed in ambito di gruppi di imprese. Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 14343 del 2025 Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l'invio di comunicazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2016, n. 52316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52316 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
52316/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2353 Presidente - Franco Fiandanese UP - 27/09/2016 Luigi Agostinacchio R.G.N. 8137/2016 -Relatore - Marco Maria Alma Sergio Beltrani - Relatore Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RI BI RT, nato a [...] il [...];
2. ER GO, nato a [...] il [...];
3. Lo MO AL, nato a [...] il [...];
4. VA RE S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 249, in persona del legale rappresentante;
avverso la sentenza del 18/06/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udite le relazioni svolte dai consiglieri Marco Maria Alma e Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo: quanto al reato di cui al capo A) (art. 416 cod. pen.), l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati;
- quanto al reato di cui al capo B) (artt. 81 e 640-bis cod. pen.): nei confronti degli imputati ER e Lo MO, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 26 marzo 2009, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alla relativa confisca per equivalente;
l'annullamento con rinvio della sentenza to impugnata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla confisca per equivalente per le condotte successive;
il rigetto, nel resto, dei ricorsi;
-nei confronti dell'imputato RI BI, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fini al 14 dicembre 2008, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alla relativa confisca per equivalente;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla confisca per equivalente per le condotte successive;
il rigetto, nel resto, del ricorso;
- nei confronti dell'ente VA RE S.p.a., il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, avv. Maria Gabriella VAadia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili (con deposito di conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione); uditi i difensori dell'imputato RI, avv. Gian Paolo Del Sasso e avv. Franco Coppi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato ER, avv. Monica Gambirasio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato Lo MO, avv. Roberta Guaineri e avv. Salvatore Scuto, che hanno concluso chiedendo entrambi l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'ente VA RE S.p.a., avv. Carlo Enrico Paliero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 21 luglio 2014, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato BI RT RI, GO ER ed AL Lo MO colpevoli dei reati di associazione per delinquere (ex art. 416, commi 1 e 2, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis cod. pen.), condannandoli, previo riconoscimento del vincolo della continuazione (interna ed esterna) ex art. 81 cpv. cod. pen. tra tutti i fatti-reato contestati (così come nel dettaglio descritti nei relativi capi di imputazione), alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, ed aveva, altresì, dichiarato l'ente VA RE a), 21, 24 commi 1 e 2 e 39 D. Lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 81 y s.p.a. responsabile dell'illecito da reato ascrittogli [artt. 5, comma 1, lettera cpv., 640-bis, 61, comma 1, n. 7, cod. pen.], applicandogli le sanzioni ritenute di giustizia. La Corte di appello ha confermato anche i provvedimenti di confisca adottati dal Tribunale.
2. Contro la predetta sentenza, gli imputati e l'ente (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto disgiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: 2.1. per BI RT RI:
2.1.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della normativa di cui alla I. 24 maggio 1977, n. 227 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, di cui tenere conto per l'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova in merito alle dichiarazioni dei rappresentanti della SI S.p.a. sulla liceità delle operazioni. Rileva parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe fondato il proprio ragionamento partendo dall'errato presupposto che il contributo previsto dalla legge "Ossola" serve a compensare l'esportatore nazionale per il maggiore costo finanziario dell'esportazione legato al rischio-paese dell'acquirente straniero con la conseguenza che nelle ipotesi di vendite per contanti, non verificandosi alcun rischio per l'esportatore, nessun contributo deve essere versato allo stesso. In realtà, evidenzia parte ricorrente: a) a seguito dell'adozione della nuova circolare SI 1/2015 il Comitato agevolazioni della stessa chiariva che la trading company estera può appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore ed all'utilizzatore finale non devono essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di trading estera;
b) è errato affermare che la percezione del contributo Ossola sarebbe avvenuto in violazione del Consensus che è solo un accordo non vincolante tra Stati;
c) la normativa italiana non menziona l'acquirente finale (end user) ma solo la "controparte estera" così dando per possibile che il rapporto commerciale tra end user e trader possa essere diverso rispetto alle condizioni di vendita tra produttore italiano e trader estero;
д d) nel 99% dei casi delle esportazioni per le quali vengono erogati i contributi si registra la triangolazione estera attraverso un trader infragruppo;
e) ciò che avviene a valle dell'acquirente estero (i) trader) è elemento estraneo alla erogazione dei contributi pubblici all'esportazione. Gli stessi funzionari SI (OD), sentiti come testi nel dibattimento avrebbero chiarito come il requisito per l'ammissione all'agevolazione era la dilazione del pagamento tra l'esportatore italiano e l'importatore estero (il trader) e non fra questi ed il cliente finale ed il teste RA ha confermato di avere ricevuto assicurazioni da SI che le operazioni fino a quel momento compiute erano regolari con conseguente correttezza dei contributi erogati. I Giudici del merito avrebbero, inoltre, errato nel momento in cui hanno ritenuto che i contributi non potevano essere ottenuti all'infuori dello schema tipico che vedeva l'utilizzo di un trader estero (che normalmente appartiene allo stesso gruppo del fornitore). Anche nella modulistica all'epoca predisposta e presentata a SI era indicata LV SA come trader infragruppo ed il carteggio intercorso tra le parti (ma non richiamato dalla Corte di appello) chiariva esattamente e con trasparenza quali erano i rispettivi ruoli dei soggetti coinvolti nelle operazioni. In sostanza, i Giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato la legge "Ossola" la cui finalità in un'ottica macroeconomica è quella di realizzare le esportazioni con effetto positivo sulla crescita economica del Paese: grazie alla triangolazione commerciale di LV SA fu possibile uno sconto al cliente finale di cui hanno beneficiato le esportazioni di LV S.p.a. Avrebbero errato, quindi, i Giudici di primo grado quando hanno ritenuto che la contestata truffa sarebbe configurabile in quanto il trader era fittizio e creato solo per ottenere i contributi della legge "Ossola", così come avrebbe errato la Corte di appello nel momento in cui ha ribaltato la prospettiva nella quale si era posto il Tribunale ritenendo che il pagamento cash da parte dell'utilizzatore finale avrebbe fatto venir meno la causa per l'ottenimento del contributo SI.
2.1.2. Violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale nonché per contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle condotte decettive tipiche ai sensi della fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria nel momento in cui nella stessa si sostiene che se invece di un trader fittizio fosse stato utilizzato un trader reale allora l'operazione sarebbe da considerarsi lecita: in realtà non sarebbero stati indicati nella sentenza gli 4 b elementi in relazione ai quali LV SA doveva essere considerata un lecito operatore commerciale. In sostanza, i Giudici del merito hanno ritenuto che LV S.p.a. non aveva diritto ai contributi SI e che il fatto di avere rappresentato a quest'ultima di averne diritto è stato un raggiro, tuttavia non ne avrebbero spiegato in maniera univoca le ragioni. L'errore in primis sarebbe quello di aver considerato LV SA una società inesistente facendo confusione tra il piano tributario e quello della truffa. LV SA è un veicolo finanziario "a destinazione specifica" (cioè con obiettivo limitato e ben definito) secondo i principi contabili internazionali con la conseguenza che la mancanza di margine sulle attività di intermediazione e l'assenza di autonomia decisionale e direzionale sono perfettamente compatibili con tale tipo di società che non è un trader vero e proprio ma solo un "veicolo infragruppo". Non v'era quindi esigenza di caricarla di costi dotandola di una struttura più consistente. In ogni caso si trattava di società effettivamente esistente anche secondo il diritto svizzero. In tale ottica mancherebbe il "raggiro" in quanto non si sarebbe stata rappresentata al soggetto passivo una realtà diversa da quella reale: SI ben sapeva (attraverso la modulistica prodotta ed i colloqui intrattenuti con i suoi funzionari) che LV SA serviva come veicolo per impostare l'operazione senza la quale il contributo non poteva essere erogato. Tuttavia, nonostante le menzionate evidenze processuali così come emerse dalle dichiarazioni dei testi OD e TI, la Corte di appello ha affermato che la SI era stata lasciata all'oscuro del fatto che il produttore/esportatore LV S.p.a. era anche il reale venditore all'end user e che solo una volta appresa la realtà dei fatti vennero bloccate le ulteriori erogazioni. Nulla è stato quindi omesso nell'ambito dell'attività informativa a SI alla quale fu rappresentata la natura di LV SA nella sua reale dimensione economica, tecnica e commerciale.
2.1.3. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché lett. b) per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. anche in relazione all'elaborazione legislativa e giurisprudenziale del concetto di "abuso del diritto". Evidenzia al riguardo parte ricorrente che, anche a voler ritenere che la creazione dello schema operativo de qua fosse finalizzato a forzare il normale meccanismo di erogazione dei contributi della legge "Ossola", ci si troverebbe al più in presenza di una forma di "abuso del diritto" del tutto irrilevante sul piano penale atteso che nessuno vietava di istituire all'estero una società infragruppo che operasse come trader in relazione a tutte le esportazioni effettuate dalla capogruppo peraltro puntualmente rappresentate alla SI.
2.1.4. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché lett. b) per erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza di un'induzione in errore rilevante ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. Evidenzia parte ricorrente che nel momento in cui la Corte di appello pone SI al livello di un mero "osservatore distratto" ipotizza a carico della stessa una sorta di collusione con gli odierni imputati di fatto incompatibile con una ipotesi truffaldina. Già il Tribunale - secondo parte ricorrente nell'affermare che ad essere stato indotto in errore era lo Stato italiano aveva confuso il piano della truffa con quello della legittimità dei contributi ottenuti, confondendo a sua volta il danneggiato con l'indotto in errore. La Corte di appello ha colto tale vizio nella sentenza del Tribunale ma ne ha minimizzato la portata parlando di "imprecisione lessicale", tuttavia sarebbe poi incorsa in un argomentare illogico nel momento in cui ha sostenuto che fino all'intervento del commissario Bondi nessuno si era accorto della situazione in atto. Secondo parte ricorrente l'induzione in errore sarebbe stata ritenuta dalla Corte di appello sulla base di tre elementi tra loro contraddittori: a) sull'idea che non vi sarebbero stati controlli sostanziali ed il management di LV ne avrebbe approfittato abusando della fiducia che in esso riponevano gli interlocutori di SI;
b) SI avrebbe inspiegabilmente trascurato di svolgere verifiche ed adottare precauzioni;
c) l'errore in cui è caduta SI è addebitabile al fatto di essere un "osservatore distratto". Tuttavia-osserva ancora parte ricorrente tali piani di ragionamento sarebbero contraddittori ed illogici in quanto da un lato si sostiene (anche se ciò non è deducibile dalle risultanze processuali) che il raggiro è avvenuto grazie al fatto che il contesto non prevedeva sistemi di controllo (essendo fondato su di un sistema basato esclusivamente sulla "fiducia cieca" verso gli esportatori), mentre dall'altro si afferma che il fatto è avvenuto perché SI "inspiegabilmente" (in quanto avrebbe dovuto farlo) non ha adottato sistemi di controllo seri. سوار L'ipotesi che SI conoscesse la reale struttura di LV SA ed erogasse i contributi ritenendo che questi fossero dovuti secondo quanto previsto dalla legge è invece stata esclusa dalle ipotesi "logiche" di ragionamento della Corte di appello. In sostanza ci si troverebbe in presenza di una induzione in errore della quale non si conoscono esattamente i contorni e non è neppure dato comprendere chi all'interno di SI sarebbe stato indotto in errore e come si sarebbe sviluppato il relativo processo decisionale, nonché quando si sarebbe formata l'erronea rappresentazione della realtà. Si tratta di chiarimenti che il dibattimento non ha fornito e che la sentenza impugnata ha trascurato.
2.1.5. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello previsto e punito dall'art. 316-ter cod. pen. Evidenzia al riguardo parte ricorrente il fatto che la Corte di appello non risulta essersi posta il problema dell'eventuale derubricazione del reato di truffa in contestazione in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. atteso che ci si troverebbe non tanto in presenza di un "artifizio" quanto in presenza di "omissione di informazioni dovute".
2.1.6. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Sostiene parte ricorrente che i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore ritenendo la sussistenza degli elementi essenziali del reato de quo fondando la propria convinzione sulla base dell'assunto che la sussistenza di una associazione per delinquere si può desumere da indici provenienti dai reati-scopo. -secondo parte ricorrente-In realtà si sarebbe erroneamente confusa l'organizzazione dei reati-scopo con l'organizzazione della associazione a questi finalizzata con l'ulteriore conseguenza che RI e gli altri imputati sarebbero stati ritenuti partecipi ad una associazione per delinquere e non già meri concorrenti in una pluralità di truffe. La Corte di appello nel ricercare quel quid pluris necessario per la configurazione dell'autonomo reato di associazione per delinquere ritiene di individuarlo nella costituzione di LV SA da parte di GO ER su disposizione di BI RT RI. 7 Ад p In sostanza la Corte di appello sarebbe incorsa in un vizio logico della motivazione relativa alla costituzione dell'associazione per delinquere affermando dapprima l'irrilevanza a tal fine dell'unione delle forze tra RI, ER e Lo MO e, poi, ponendo proprio questa unione di forze come condotta tipica del reato associativo. Poiché associazione per delinquere e truffa sono contestati come concorso formale di reati (solo in un secondo momento uniti sotto il vincolo della continuazione) gli stessi avrebbero dovuto riguardare condotte diverse realizzate in momenti diversi. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel momento in cui ha ritenuto la condotta di costituzione di LV SA sia come apporto causale alla realizzazione della truffa, sia come condotta costitutiva dell'associazione così "sdoppiando" entro il medesimo reato continuato la stessa condotta. Analogo errore di metodo sarebbe stato compiuto nella delineazione del ruolo del Lo MO nell'associazione con riguardo alla posizione della UF SA. I vizi della sentenza impugnata investirebbero, poi, anche il diverso profilo del vincolo associativo tra i consociati nel suo profilo sia oggettivo che soggettivo. Le sentenze dei Giudici di merito non darebbero adeguato conto della sussistenza tra i vari imputati (BI RI, AL Lo MO, GO ER, AR Lo MO e RI VA SW) dell'affectio societatis e di in che modo si sarebbe manifestata la consapevole partecipazione degli stessi all'associazione nel momento in cui la stessa costituisce fattispecie autonoma rispetto ai reati-fine. E' paradossale, secondo la difesa, il fatto che GO ER non conosceva e non avrebbe mai incontrato alcuno dei presunti promotori dell'associazione (il Lo MO), situazione questa del tutto trascurata dalla Corte di appello, ma è ancor più paradossale il fatto sempre sottolineato dalla difesa del ricorrente che non stata neppure acquisita la prova che i - due promotori dell'associazione (BI RT RI e AL Lo MO) si siano incontrati.
2.1.7. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Sulla premessa che il Tribunale ha irrogato all'imputato RI una sanzione più elevata di quella richiesta dal Pubblico Ministero richiamando da un lato la gravità dei fatti-reato in relazione all'elevato profitto economico conseguito e, dall'altro, la capacità a delinquere dell'imputato che si sarebbe avvantaggiato di un sistema di erogazioni pubbliche interamente incentrato sulla lealtà tra le 8 ід parti, segnala, innanzitutto la difesa del ricorrente che il contributo era calcolato per praticare al cliente finale uno sconto pari al 5% sul prezzo della fornitura, il che consentiva ad LV di non perdere clienti e nel contempo garantire l'economicità della propria attività di produzione e vendita. Errato sarebbe poi ritenere come ha fatto la Corte di appello che BI RI avrebbe tenuto una "condotta volutamente oppositiva alla esecuzione della misura cautelare da cui è stato attinto" avendo egli semplicemente esercitato le facoltà che la legge gli consentiva per opporsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo che fu emesso allorquando si trovava all'estero (Inghilterra). Analoga doglianza investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostanzialmente legato anch'esso alla "resistenza" che il RI avrebbe tenuto in corso di processo.
2.1.8. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 640- bis, 640-quater e 322-ter cod. pen. in merito alle disposizioni inerenti la confisca. Sulla premessa che la confisca è stata disposta sui beni degli imputati per un valore equivalente al profitto delle truffe commesse ai danni di SI, ricorda la difesa del ricorrente che la confisca "per equivalente" può essere disposta solo quando non sia possibile l'apprensione diretta del prezzo o del profitto del reato. Il Tribunale ha motivato la necessità di ricorrere alla confisca per equivalente evidenziando l'impossibilità di procedere alla confisca diretta per carenza di pertinenzialità essendo il profitto di reato consistito in somme liquide versate da SI sui conti di LV S.p.a. e, non essendo possibile tracciare la movimentazione delle predette somme, ha optato per il regime alternativo di confisca. La decisone della Corte di appello che ha confermato quella del Tribunale si porrebbe però in contrasto con il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze Gubert e Lucci) laddove si è affermato il fatto che l'essere il denaro per sua natura bene fungibile consente di superare il tema della pertinenzialità e di procedere quindi alla confisca "diretta". Sarebbe quindi stata possibile la confisca "diretta" del profitto del reato entro il patrimonio di LV S.p.a. soggetto non certo estraneo alle operazioni commerciali de quibus ma la questione non è stata affrontata in modo corretto dai Giudici del merito. 9 وار 2.1.9. Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 19/5/2014 in merito alla tardività della questione preliminare sulla costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico avanzata dalla difesa alla precedente udienza del 12/5/2014 per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 491 e 586 cod. proc. pen. Sul presupposto che BI RI è stato condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento del danno in favore del predetto Ministero con l'assegnazione di una provvisionale di 15 milioni di euro, rileva parte ricorrente di avere contestato in sede di udienza la carenza di legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria in quanto il soggetto danneggiato dai fatti era solo la SI S.p.a. e non anche il Ministero che è socio della stessa. La predetta eccezione era stata tuttavia dichiarata inammissibile in quanto ritenuta tardiva. La doglianza è stata tuttavia riproposta in questa sede in quanto la contestazione relativa alla costituzione di parte civile del Ministero per lo Sviluppo Economico era di fatto stata proposta entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. allorquando non si era ancora chiusa la fase delle questioni preliminari La Corte di appello non avrebbe sostanzialmente fornito motivazione in merito al rigetto dello specifico motivo di gravame.
2.2. per GO ER:
2.2.1. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta non necessità di accertare che una determinata persona fisica sia stata effettivamente indotta in errore. Secondo parte ricorrente la decisione assunta dai Giudici di merito sarebbe caratterizzata da una completa disarticolazione dello schema del reato di truffa che si sviluppa nella sequenza tipica dell'uso degli artifizi o raggiri, dell'induzione in errore, dell'atto di disposizione patrimoniale, del danno per la vittima e del profitto per il reo. La Corte di appello (e prima di essa il Tribunale) avrebbero reciso gli anelli dell'indicata catena ritenendo non necessario che una persona fisica sia stata indotta in errore da una condotta decettiva e verificare l'esistenza di una rapporto di causalità tra l'induzione in errore ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale. In sostanza, secondo i Giudici di appello, per configurare il reato sarebbe sufficiente una "potenzialità della frode" in rapporto ad un soggetto "virtuale" 10 д (chiunque esso sia) che abbia agito in nome e per conto dell'ente deputato alle erogazioni. Ciò però si porrebbe in contrasto con la struttura del reato di truffa così come indicato dal nostro ordinamento e come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno affermato che l'elemento caratterizzante la truffa è costituito dalla "cooperazione artificiosa della vittima" con la conseguenza che vi è una incompatibilità logica tra usurpazione unilaterale e cooperazione della vittima. Non esiste, quindi, nel modello legale configurato dal legislatore una truffa "spersonalizzata" e "potenziale" come quello sostenuto dalla Corte di appello. Come recita la norma occorre che "taluno" (cioè un persona fisica individuata) sia stato indotto in errore, occorre cioè una causalità psicologica concepibile solo rispetto a delle persone fisiche determinate.
2.2.2. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'accertamento di un legame causale tra induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale. Evidenzia parte ricorrente che i Giudici del merito sarebbero caduti in errore allorquando hanno ritenuto di poter prescindere dall'accertamento in concreto di un rapporto di "causalità" psicologica tra l'induzione in errore ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale. Il Giudice non può adattare la fattispecie di reato a seconda del caso e comunque non può prescindere dall'accertamento concreto del rapporto di causalità richiesto dalla norma: l'idoneità dell'artifizio e del raggiro deve essere valutata in concreto ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, con conseguente idoneità delle condotte poste in essere a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo.
2.2.3. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento dell'effettivo inganno di SI. Evidenzia parte ricorrente che il fatto di aver sposato l'idea di una "truffa potenziale" ha condotto la Corte di appello a ritenere sufficiente, per la prova della responsabilità, una valutazione di idoneità della frode e trarre in inganno e ciò a prescindere dalla verifica ex post dell'effettivo inganno ai danni dei funzionari SI. 11 In sostanza, secondo la Corte di appello, se i funzionari SI avessero saputo che il produttore esportatore LV S.p.a. era anche il reale venditore all'end user non avrebbero accordato il finanziamento. -In realtà si osserva nel ricorso la motivazione sul punto della sentenza impugnata oltre che carente e contraddittoria è caratterizzata dal travisamento di prove decisive atteso che: a) dall'istruttoria è emersa la prova (cfr. deposizioni dei testi TI e OD) che i funzionari SI erano perfettamente a conoscenza del fatto che il produttore-esportatore LV S.p.a. era anche il reale venditore all'end user ma di ciò non se ne fa menzione nella sentenza impugnata;
gli stessi funzionari SI erano, poi, anche a conoscenza della presenza del trader svizzero (LV SA) legato allo stesso gruppo del produttore-esportatore e della prassi di riacquisto delle promissory notes nonostante si trattasse di un fatto del tutto estraneo ai requisiti dell'intervento di agevolazione;
b) le dichiarazioni del teste RA vanno in senso opposto a quello inteso dalla Corte di appello. Lo schema della fornitura multipla intercompany risultava essere assolutamente prevalente nella prassi del creditore-fornitore. Come detto, il quadro delle operazioni era perfettamente noto ai funzionari SI e prosegue parte ricorrente mai gli stessi hanno affermato di essere stati ingannati o che se avessero saputo determinati dettagli dell'operazione non avrebbero accordato il contributo. Affermare il contrario equivale ad un travisamento della prova, così come omettere il riferimento alle dichiarazioni al riguardo dei funzionari SI comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato anche le dichiarazioni del teste RA in quanto SI mai ebbe a comunicargli che "le pratiche erano illegali".
2.2.4. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta fittizietà di LV SA ed alla sua rappresentazione "artefatta" nei confronti di SI. Sulla premessa che la Corte di appello di Milano ha individuato nella costituzione e nella interposizione della società LV SA il segmento essenziale della condotta truffaldina, evidenzia parte ricorrente una serie di censure a detta valutazione ed in particolare: a) che le argomentazioni relative all'esistenza ed alla operatività di LV SA sono disancorate da qualsivoglia dato probatorio;
12 b) che la Corte di appello ha omesso di considerare i numerosi elementi di prova presentati dalla difesa ed in grado di dimostrare l'effettiva consistenza di LV SA: la società era in effetti dotata di personale per lo svolgimento delle principali attività sociali compatibilmente con le esigenze di risparmio dei costi ed i bilanci evidenziavano costi operativi e gestionali del tutto incompatibili con una società fittizia quali, ad esempio, i documentati costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri;
le sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione al riguardo sebbene si trattasse di elementi caratterizzati da decisività; c) che la motivazione della sentenza è contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma che il gruppo LV avrebbe rappresentato in modo artefatto ed ingannatorio la reale natura di LV SA a SI e, dall'altro, rimprovera i funzionari dell'ente deputato all'erogazione del contributo di essere stati "osservatori distratti": chi ignora determinate circostanze, chi è distratto, chi non ha vigilato non può essere caduto in errore e quindi essere vittima di una condotta truffaldina.
2.2.5. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640- bis in capo al rag. ER. Si duole parte ricorrente del fatto che i Giudici di entrambi i gradi del merito hanno affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'ER sulla base del ruolo rivestito dall'imputato nell'organigramma societario, così affermando una sorta di "responsabilità da posizione" in cui l'unico coefficiente soggettivo era rappresentato dalla mera "conoscenza" della presunta fittizietà delle operazioni e ciò senza la presenza e l'indicazione di alcun elemento di prova al riguardo. Il fatto che l'ER sia stato convocato da BI RI ed incaricato di costituire una intercompany estera è secondo la difesa- - un elemento assolutamente neutro rispetto al dolo di truffa trattandosi di operazione del tutto legittima e non indicativa della consapevolezza di programmare e portare ad esecuzione un piano criminoso. Né la consapevolezza e la volontà di ottenere dei contributi statali è di per sé elemento fondante il dolo di truffa soprattutto nel momento in cui l'ER era stato informato della presenza di pareri legali e delle posizioni ufficiali assunte da SI circa la regolarità del modus operandi del tutto analogo a quello di LV S.p.a. tenuto da altre società esportatrici ai fini della percezione del contributo statale. 13 Anche sotto tale profilo, confortato da documentazione prodotta dalla difesa dell'odierno ricorrente, la Corte di appello sarebbe rimasta totalmente silente relegando la propria valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a valutazioni di mero carattere presuntivo.
2.2.6. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. Si duole, innanzitutto, parte ricorrente della mancata dimostrazione del vincolo associativo che secondo la Corte di appello sarebbe da ritenersi provato sulla base dei seguenti due elementi: a) il fatto che ER fu convocato da BI RI e ricevette l'incarico di costituire una intercompany estera al solo fine di beneficiare del contributi Ossola;
b) il fatto che il coimputato Lo MO mise a disposizione per le operazioni la società di forfaiting UF. Tuttavia prosegue parte ricorrente quelli indicati non sono che i contributi causali alla ipotizzata condotta truffaldina che però nulla provano in relazione alla sussistenza di un "accordo associativo". sentenza delleMancherebbe quindi l'indicazione nella impugnata circostanze di fatto che al di là delle modalità di realizzazione della condotta truffaldina attesterebbero l'esistenza di un reale vincolo associativo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti e destinato a durare nel tempo. A ciò si aggiungono le circostanze non esaminate dalla Corte di appello anche se rilevanti che: a) i rapporti tra l'ER e BI RI sono sempre rimasti circoscritti nel contesto di un rapporto lavorativo e professionale;
b) ER si è sempre limitato a svolgere le medesime mansioni amministrative e di natura contabile;
c) ER non ha mai conosciuto il presunto promotore dell'associazione contestata. Sotto un secondo profilo, poi, parte ricorrente evidenza la mancanza di prova di una consapevole permanente partecipazione del rag. ER ad una associazione per delinquere. Anche tale aspetto non sarebbe stato adeguatamente analizzato da Giudici del merito che avrebbero operato secondo un proprio convincimento soggettivo privo di riscontri negli atti del processo. 14 2.2.7. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta di esclusione della costituita parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, nonché dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla asserita ammissibilità del relativo atto di costituzione. Il motivo di ricorso, sostanzialmente analogo al nono motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato RI, concerne la doglianza relativa alla ordinanza del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2014 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità per tardività della richiesta delle difese degli imputati di esclusione della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico per difetto del requisito richiesto dall'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La questione è stata oggetto di specifico motivo di gravame innanzi alla Corte di appello che l'ha ritenuta infondata con argomentazioni che in questa sede sono oggetto di ulteriore doglianza. Secondo parte ricorrente i Giudici del merito avrebbero operato una erronea equiparazione tra il termine preclusivo per la presentazione dell'atto di esercizio dell'azione civile nel processo penale e quello per lo svolgimento delle questioni inerenti la costituzione di parte civile così come individuato dall'art. 491 cod. proc. pen. Questo, in sintesi, lo sviluppo cronologico della vicenda processuale: - il 7 maggio 2014 innanzi alla Quarta Sezione del Tribunale di Milano venivano chiamati i due processi che venivano riuniti a carico delle persone fisiche e dell'ente VA RE;
in tale udienza veniva depositato l'atto di costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico indi il processo veniva rinviato all'udienza del 12 maggio 2014 innanzi ad altra Sezione (la Terza) del Tribunale di Milano;
-all'udienza del 12 maggio 2014 veniva depositata la costituzione di parte civile della SI e le difese degli imputati richiedevano la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero;
- all'udienza del 19 maggio 2014 il Tribunale con ordinanza dibattimentale dichiarava inammissibile per tardività la costituzione di parte civile di SI e dichiarava altresì inammissibile (sempre per intempestività) l'eccezione della difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile del Ministero. Sottolinea la difesa del ricorrente il diverso assetto normativo e cronologico stabilito dagli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. circa la tempistica della costituzione di parte civile e la discussione delle questioni preliminari e segnala come dopo il deposito dell'atto di costituzione di parte civile i Giudici 15 della Terza Sezione del Tribunale non emettevano alcun provvedimento circa l'ammissione della costituzione stessa così lasciando aperta la fase del contraddittorio sul punto, contraddittorio che veniva poi sviluppato all'udienza successiva innanzi alla Sezione del Tribunale effettivamente incaricata secondo i criteri tabellari della celebrazione del processo e prima dell'invalicabile sbarramento identificato dal legislatore nella dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel merito segnala parte ricorrente che la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile non avendo lo stesso subito un danno diretto ed immediato dall'azione degli imputati: la società tratta in inganno secondo l'impostazione accusatoria è stata la SI S.p.a. ed il Ministero non poteva vantare verso gli imputati il diritto al risarcimento del danno derivante da erogazioni compiute da altro ente né un eventuale danno all'immagine.
2.3. per AL Lo MO:
2.3.1. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di truffa (art. 640-bis c.p.) pur non essendo stato individuato il presunto soggetto indotto in errore e per avere, quindi ritenuto configurabile una inammissibile frode "ad incertam personam".
2.3.2. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di truffa (art. 640-bis c.p.) sulla base di un'evidente erronea interpretazione della normativa primaria e secondaria che disciplina l'erogazione di sussidi all'esportazione, ai sensi del D. Lgs. n. 143 del 1988 e delle circolari IM.
2.3.3. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà del ragionamento laddove la Corte ritiene che nella fattispecie mancherebbe il requisito della rateizzazione.
2.3.4. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. laddove la Corte: a) travisando le dichiarazioni dibattimentali dei testi RA, TA e ON afferma che SI aveva già dichiarato al GRUPPO LV che le sue modalità operative erano illegittime;
b) travisando il contenuto della Circolare SI n. 1/2015 e relativi chiarimenti afferma che da sempre SI ha ritenuto tali modalità operative non legittime. 16 2.3.5. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti ricostruito in dibattimento e dei temi di prova con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.
2.3.6. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti ricostruito in dibattimento e dei temi di prova con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso del Lo MO nel presunto reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza.
2.3.7. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo A) della rubrica, anche in relazione al contenuto di una serie di atti dettagliatamente indicati nel corso dell'esposizione delle specifiche ragioni poste a sostegno del motivo.
2.3.8. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata interpretazione delle norme sulla confisca per equivalente ex artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., disposta sui conti correnti bancari di cui UF è titolare.
2.4. Per VA RE S.p.a.: 2.4.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., con difetto di motivazione circa l'esistenza del requisito di induzione in errore. Il ricorrente lamenta la non configurabilità del reato costituente presupposto dell'illecito da reato contestato ad esso ente, in difetto dell'individuazione dei funzionari pubblici ingannati, e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conclusivamente conviene che i controlli sul contenuto delle domande di agevolazione presentate non venivano effettuati, limitandosi la SI ad una presa d'atto, che quindi non consentiva di configurare alcuna induzione in errore di chicchessia;
lamenta, inoltre, l'assenza di un qualsivoglia riferimento operativo implicante un ruolo attivo nella vicenda della società VA RE. (f. 13 del ricorso): in realtà i funzionari SI escussi in dibattimento (OD, TI e NN) avrebbero dichiarato concordemente che SI era sempre stata messa a conoscenza «in modo̟ 17 Ө puntuale ed organico, di tutti gli elementi conoscitivi dei quali doveva disporre per poter poi procedere all'erogazione degli incentivi previsti dalla legge speciale. In particolare edotta: sia dello schema adottato da LV S.p.a. (...); sia della circostanza che LV SA fosse una società elvetica controllata da LV S.p.a.; sia, infine, delle precise modalità del trasporto della merce (...)» L'inganno che si è creduto di enucleare era, peraltro, tanto grossolano da risultare assolutamente privo, persino in astratto, di idoneità ingannatoria (f. 16 del ricorso). Nulla dice la Corte di appello sull'effettività del ritenuto inganno, considerato che l'autocertificazione del privato non risulta in alcun modo verificata, di modo che essa non può aver tratto in inganno nessuno (f. 16 ss. del ricorso).
2.4.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. A) D. Lgs. n. 231 del 2001, con mancanza/contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza di un interesse o vantaggio, derivante dal reato presupposto, in capo a VA RE S.p.a. I presunti artifizi e raggiri in ipotesi cagionanti l'asserita induzione in errore di SI sarebbero avvenuti tutti nell'ambito di LV, non di VA RE;
quest'ultima è configurata dalla sentenza impugnata come holding operativa, non come holding pura, e da ciò si deduce l'intromissione da parte sua nelle attività della controllata VA S.p.a., ed addirittura l'esistenza di un interesse e/o di un vantaggio propri, più che indirettamente ricavati dal corrispondete interesse e/o vantaggio della controllata. In realtà, «il caso della holding "pura" che partecipa al gruppo, "sta alla finestra" e "prende atto" dell'andamento delle controllate è un'eventualità addirittura non prevista dall'ordinamento vigente» (f. 30 ss. del ricorso, e riferimenti normativi ivi presenti); in ogni caso VA RE non esercitava sulla controllata LV alcuna influenza, ed contrario convincimento della Corte di appello è viziato in più punti da motivazione manifestamente illogica (f. 32 ss. del ricorso). L'imputazione del reato presupposto a VA RE quale titolare dell'intera attività d'impresa, mentre LV sarebbe solo uno stabilimento produttivo, sembra evocare la dottrina della «impresa di gruppo», minoritaria e non accolta dalla giurisprudenza;
in ogni caso, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti da reato, la giurisprudenza appare ben salda nell'escludere la configurabilità/rilevanza di un «interesse di gruppo>>, e conseguentemente la possibilità di dichiarare la holding responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001 per il solo fatto della commissione di un illecito da reato 18 in seno ad una controllata, dovendo sempre e comunque ricorrere i criteri ascrittivi in dettaglio riepilogati a f. 42 del ricorso. Evidenzia che nessuno degli imputati-persone fisiche ha preso parte alla commissione del reato presupposto quale rappresentante di VA RE: le condotte in ipotesi integranti la contestata truffa ai danni dello Stato si sono tutte svolte soltanto nell'ambito dell'organizzazione societaria di LV, società con propria personalità giuridica;
la circostanza valorizzata dalla Corte di appello che LI e BI RI fossero amministratori di fatto di LV - potrebbe legittimare l'affermazione di responsabilità della stessa LV, giammai di VA RE;
lo stesso deve dirsi con riferimento all'ER, apicale di LV e subordinato di VA RE, che risulterebbe ex actis avere agito esclusivamente per conto di LV. Sarebbe mancante/contraddittoria la motivazione circa la sussistenza di un interesse o di un vantaggio in capo all'ente VA RE (f. 51 ss. del ricorso), criteri ascrittivi dell'illecito da reato all'ente distinti ed alternativi (orientati l'uno all'azione, l'altro al risultato). In realtà le prove acquisite nel procedimento (f. 56 ss. del ricorso) smentiscono la motivazione della sentenza impugnata quanto alla configurabilità di un interesse o vantaggio di VA RE ricollegabile all'enucleato reato presupposto, poiché l'importo complessivo erogato da SI a favore di LV nel periodo di tempo oggetto della contestazione non risulta trasferito a VA RE, ma sarebbe rimasto nell'ambito del sottogruppo LV e delle sue controllate, tra cui LV SA (il ricorso rinvia in proposito a quanto osservato dal consulente tecnico del P.M.: f. 57 ss. del ricorso); sarebbe stata immotivatamente sottovalutata una importante prova a discarico: il Pubblico Ministero nel corso della requisitoria ha dichiarato che la Procura della Repubblica procedente in fase di indagine preliminare avrebbe restituito ad LV S.p.a. circa 24 milioni di euro "nell'allora disponibilità di LV SA"; e la Corte di appello ha negato alla difesa la possibilità di documentare detta circostanza, appresa soltanto nel corso del giudizio di appello, ed in proposito vi è stata deduzione di nullità ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen. ma la Corte di appello (f. 14 della sentenza impugnata) ha disatteso la richiesta con motivazione in parte apparente, e quindi mancante, in parte contraddittoria ed illogica. Lo stesso imputato ER ha dichiarato che LV SA non ha mai distribuito utili e non ha mai finanziato VA RE, pur avendo finanziato LV: «è pertanto chiaro che LV s.s. abbia interamente conservato la propria disponibilità, esistenze al 31.12.2012, di circa 54 milioni, almeno fino a quando VA RE è stata controllante di LV». 19 Il reato presupposto risulta in definitiva commesso nel solo interesse, oltre che ad esclusivo vantaggio, di LV SA ed LV S.p.a. Quanto emergente dall'esame dell'imputato ER (per il quale tutte le società italiane del gruppo erano costrette a conferire liquidità direttamente a VA RE) sarebbe smentito dalla ricostruzione della contabilità di LV operata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero. Conclude riepilogando le complessive censure all'apparato motivazionale della Corte di appello, tra l'altro inficiato dalle già enucleate violazioni di legge (f. 65 ss. del ricorso).
2.4.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per difetto di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 231 del 2001: contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto dalla Corte di appello, tra l'altro anche con promiscuo riferimento ad LV S.p.a. (il cui modello di organizzazione non poteva, peraltro, assumere alcun rilievo ai fini in esame), VA RE avrebbe adottato un adeguato modello di organizzazione, il che rendeva, anche sotto tale profilo, non configurabile il contestato illecito da reato;
aggiunge che era senz'altro onere del Pubblico Ministero dimostrare l'inidoneità del modello organizzativo adottato da VA RE.
2.4.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per difetto di motivazione ed inosservanza, nonché erronea applicazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001, per l'insussistenza del profitto tipico confiscabile. Lungi dal conseguire automaticamente all'affermazione di responsabilità dell'Ente per l'illecito da reato ascrittogli, la confisca sanzionatoria del profitto può essere disposta soltanto dopo che sia stato verificato che esso sia stato materialmente incamerato dall'ente, e sia stato successivamente valutato se una parte di esso possa essere restituita, potendo e dovendo costituire oggetto della sanzione-confisca il profitto effettivamente conseguito dall'ente»> (f. 80 del ricorso). VA RE non concorre nella commissione del reato presupposto, potendo al più esserne ritenuta sia pur indebitamente responsabile quale capogruppo;
stato male interpretato (f. 83 del ricorso) il requisito della pertinenzialità; i giudici di merito hanno sottoposto a confisca ex artt. 19 e 53 D. Lgs. n. 231 del 2001 «beni equivalenti ad un profitto non conseguito dalla persona giuridica VA RE S.p.a.» laddove il principio solidaristico che la Corte di appello sembrerebbe avere valorizzato trova applicazione soltanto nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., ovvero, sul terreno civilistico, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.» (f. 86 del ricorso). L'ente non concorre con le persone fisiche autrici del reato presupposto, e può essere sanzionato soltanto nel caso in cui la sua colpevole 20 organizzazione abbia effettivamente e concretamente consentito l'ingresso nelle proprie casse del profitto. La natura dell'istituto in esame è, infatti, sanzionatoria;
nulla dimostra l'effettivo ingresso nelle sue casse del profitto del reato (in realtà incamerato da LV s.p.a. ed LV s.a.); manca un compiuto accertamento di eventuali responsabilità della controllata LV S.p.a., non sottoposta a processo;
non essendo mai entrato alcun profitto nelle casse di VA RE (cfr. anche II motivo, cui il ricorso a f. 89 rinvia), nessuna confisca (neanche di valore) poteva essere disposta in danno dell'ente costituito. Inoltre, i giudici di merito avrebbero equivocato le connotazioni del requisito della pertinenzialità del profitto confiscabile (f. 89 ss. del ricorso): richiamato quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fisia Italimpianti, il ricorrente lamenta in concreto l'insussistenza di un profitto pervenuto a VA RE come diretta conseguenza del reato presupposto, non essendo all'uopo sufficiente valorizzare «un vantaggio meramente potenziale e a tutto voler concedere successivo e mediato» (f. 92 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe compiutamente indicato in qual modo sia stato individuato il profitto confiscato e come ne sia stata ritenuta la diretta derivazione causale dal reato presupposto.
3. All'odierna udienza pubblica, il collegio ha verificato la regolarità degli avvisi di rito, e le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe;
il P.G. ha successivamente prodotto documentazione inerente alla sua richiesta di declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, alla cui acquisizione i difensori presenti hanno espressamente acconsentito;
all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di BI RT RI, GO ER e AL Lo MO con riferimento al reato di cui all'art. 640-bis c.p. limitatamente all'episodio consumato in data 24/09/2008, perché estinto per intervenuta prescrizione, conseguente eliminazione della statuizione di confisca nei limiti con dell'importo di 454.692,15 euro;
- nei confronti di AL Lo MO limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A), che va esclusa. Va conseguentemente disposto rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena. 21 I ricorsi di BI RT RI, GO ER e AL Lo MO vanno rigettati nel resto;
va rigettato anche il ricorso dell'ente VA RE S.p.a.
1. Le condotte. Per rispondere alle doglianze difensive come sopra riassunte, è doveroso prendere le mosse dalle condotte accertate dai Giudici del merito (e non contestate dai ricorrenti nella loro materialità) così come sintetizzate nei capi di imputazione. Il nucleo centrale delle condotte che hanno portato all'instaurazione del processo che qui ci occupa risulta ben descritto nel capo B della rubrica delle imputazioni nel quale si contesta agli imputati persone fisiche il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-bis cod. pen. e che appare doveroso riportare integralmente: "perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità: - VA LI e VA BI di amministratori del gruppo RI e in particolare della holding di famiglia VA RE S.p.A. che si intrometteva direttamente nella gestione operativa delle controllate, ER GO in qualità di responsabile dell'area amministrazione e finanza di VA RE S.p.A. e amministratore di LV S.p.A., nonché delegato per l'amministrazione di LV SA;
- AN ER RI, in qualità di fiduciaria amministratrice, presidente di LV SA;
- LO MO AL in qualità di amministratore, presidente di EUFINTRADE SA;
- LO MO AR in qualità di amministratrice, vice presidente di EUFINTRADE SA con artifizi consistiti: - nella creazione di LV SA, società apparentemente operativa in Svizzera ma in realtà gestita e controllata dalla famiglia VA in Italia con personale del gruppo RI, avendo i fiduciari esteri compiti apparentemente di gestione, ma in realtà meramente esecutivi delle volontà impartite dalla famiglia, non avendo i fiduciari alcuna specifica conoscenza del settore industriale e commerciale che teoricamente gestivano, - nella fittizia interposizione di LV SA nei rapporti commerciali fra LV S.p.A. e l'acquirente finale, che contrattava il prezzo e le forniture con la struttura commerciale di LV S.p.A., essendo LV SA priva di idonea struttura, secondo le seguenti modalità: - LV S.p.A. vende i propri prodotti al soggetto extra-UE (LV SA) con pagamento dilazionato a 5 anni a tasso agevolato per l'85% del valore della merce e per il restante 15% cash;
- LV SA, a sua volta, vende la merce ad un soggetto estero terzo (anche "End user") allo stesso prezzo a cui l'ha acquistata dall'LV S.p.A., non apportando alcun ricarico, non avendo sopportato alcun costo, ma con una dilazione di pagamento di 60/90 giorni;
- solo dopo che LV SA ha già incassato dall'acquirente finale, "End user", il prezzo della vendita, LV SA paga ad LV S.p.A. il 15% della fornitura e emette delle promissory notes (cambiali internazionali) per il restante 85% trasmesse a LV S.p.A.; - LV S.p.A. porta allo sconto le cambiali internazionali, realizzando anche una minusvalenza deducibile (in termini di minori interessi attivi per dilazione di pagamento), presso l'intermediario estero elvetico EUFINTRADE SA, attraverso l'utilizzo di un intermediario creditizio italiano (Banca Intesa) che raccoglie ed invia a IM tutti i documenti di esportazione;
22 д -EUFINTRADE SA in realtà non finanzia LV S.p.A. con mezzi propri e non si assume alcun rischio relativo allo sconto delle cambiali internazionali in quanto, in pregresso accordo con LV SA, EUFINTRADE SA vende a LV SA le stesse cambiali internazionali ad un prezzo convenuto, inferiore al valore facciale ma superiore del 10-15% al corrispettivo cui sconterà le cambiali a LV S.P.A.; LV SA con la liquidità già acquisita dall' "End user" paga le promissory notes ritirate da EUFINTRADE SA e con tale importo UF SA sconta le promissory notes a LV S.P.A.; I'LV SA, riacquistando dall'ente finanziatore UF le promissory notes e pagandone cash il prezzo dovuto, abbatte conseguentemente gli interessi passivi indicati in bilancio attraverso gli interessi attivi derivanti dal riacquisto delle stesse promissory note (in termini di plusvalenza derivante dal riacquisto di un effetto, debito rappresentato dalla promissory note, ad un prezzo inferiore del proprio valore nominale); così agendo, inducevano in errore lo Stato italiano, che ai sensi dell'art. 14 D.L. 143/1998 sosteneva il finanziamento di crediti praticati dagli esportatori italiani a favore degli acquirenti esteri;
nella fisiologica operatività lo Stato Italiano, tramite IM S.p.A., avrebbe colmato la differenza fra il netto ricavo dello sconto degli effetti emessi dall'acquirente estero e il valore attuale degli stessi, consentendo agli esportatori italiani di praticare un credito agevolato agli acquirenti esteri;
nel caso di specie si riassumono di seguito gli elementi di frode: - l'acquirente finale (acquirente effettivo) non traeva alcun beneficio in quanto pagava lo stesso prezzo praticato da LV S.p.A. a LV SA, senza il vantaggio del pagamento dilazionato e agevolato;
- IM corrispondeva il proprio contributo a fondo perduto a LV S.p.A. per una dilazione di pagamento che LV S.p.A. concedeva a soggetto fittizio ed estero vestito (LV SA), -IM erogava il proprio contributo sugli interessi di un credito incorporato in un titolo di credito internazionale già ritirato dal mercato al momento della corresponsione del contributo, essendosi già l'obbligazione estinta per confusione in quanto IM pagava LV S.P.A. quando LV SA aveva già riacquistato le proprie cambiali internazionali;
- il contributo IM non giovava all'industria italiana che avrebbe potuto così esportare praticando agevolazioni creditizie compensate dall'intervento di Stato, ma giovava ai seguenti soggetti e così veniva trattenuto all'estero: * veniva intercettato in percentuale variabile fra il 10% e 15% dalla simulata finanziaria elvetica UF SA, che lucrava sulla differenza fra il danaro ricevuto da LV SA per il riacquisto delle promissory notes e il danaro corrisposto a LV S.p.A. per uno sconto fittizio operato senza mezzi propri e senza assunzione di rischio, trattenendo materialmente USD 14.320.000 e GBP 1.820.000 * per la più parte da LV SA che lucrava in Svizzera la differenza fra il danaro ricevuto cash dall'acquirente finale estero e il riacquisto delle promisory notes da EUFINTRADE SA, pari a USD 92.950.000 e GBP 9.830.000 * per la rimanente parte da LV S.p.A. che riusciva ad ottenere da EUFINTRADE SA un tasso di sconto delle cambiali internazionali mediamente più vantaggioso di quello che IM avrebbe preso in considerazione per versare il proprio contributo;
tale operatività in essere dal 2008 portava alla erogazione a fondo perduto in cinque anni di circa 100 milioni di euro di danaro pubblico. In Milano e altrove dal 2008 all'agosto 2013." Strettamente collegate ai fatti di cui sopra sono poi le ulteriori contestazioni di associazione per delinquere (art. 416, commi 1 e 2, cod. pen.) elevate alle persone fisiche BI RT RI, GO ER, AL 23 D Lo MO (in concorso con VA LI, deceduto, e con LO MO AR, AN RI nei cui confronti si procede ER separatamente) "perché, RI LI, RI BI, Lo MO AL in qualità di promotori, ER GO, VA SW RI, Lo MO AR in qualità di partecipi, in concorso con persone da identificare, si associavano fra loro allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio e in violazione del D.L.vo 74/2000, ed in particolare: Lo MO AL metteva a disposizione la struttura organizzata di beni e persone di UF SA per intercettare i fondi pubblici erogati da IM con modalità truffaldine e indebiti vantaggi fiscali;
AR Lo MO quale vicepresidente della menzionata UF SA manteneva operativamente i rapporti con il gruppo RI da una parte e SI S.p.A. dall'altra; RI BI, RI LI, ER GO fornivano le strutture del gruppo RI e il personale necessario per estero vestire la struttura commerciale di LV S.p.A. in LV SA al fine di commettere tramite tale struttura una pluralità di frodi;
VA SW RI, fiduciaria svizzera, curava formalmente la rappresentanza legale della società svizzera per non rendere immediatamente riconducibile il centro decisorio agli organi gestori del gruppo VA. In Milano dal 2007 con condotta permanente" nonché all'ente VA RE S.p.a. di illecito ex artt. 5, comma 1, lettera a), 21, 24 commi 1 e 2, 39 D. Lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 81 cpv., 640- bis, 61 n. 7) cod. pen. "perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ed in particolare a) non avendo l'organo dirigente efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei alla prevenzione di reati della specie di quelli verificatisi, b) avendo affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi ad un organismo, privo di requisiti di indipendenza e di autonomi poteri di iniziativa e controllo in quanto composto dal dr. LI Ettore Gnech, commercialista di fiducia di LI RI, indagato nel presente procedimento per il riciclaggio del patrimonio sottratto alla VA RE mediante la commissione di una pluralità di reati in una ampio arco temporale, dal dr. Giuseppe De Iure, amministratore della principale controllata LV S.p.A., e dal rag. Mauro Buffa dirigente apicale della stessa VA RE S.p.A., soggetti quindi tutti sottoposti alla direzione e autorità degli autori dei reati che l'organo di vigilanza avrebbe dovuto prevenire, c) l'organismo previsto dall'art. 6 lett. b) ometteva di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi non avendo mai approfondito la gestione dei contributi percepiti dallo Stato tramite IM, essendosi limitato ad una fugace audizione in data 30.6.2011 del ragioniere RA Antonio che in quattro righe di verbale spiegava essere percepiti contributi ai sensi del D. Lgs. 143/98 (ex Legge Ossola), omettendo per contro l'organo di vigilanza di chiedere qualsivoglia informazione su tale operatività pur in presenza di un'attività identificata dai modelli organizzativi come un'area tipicamente a rischio, omettendo di richiedere, conformemente alle prescrizione dei modelli organizzativi di VA RE S.p.A. che fosse individuato per detta specifica operatività un apposito responsabile, e quindi ignorando l'organo di vigilanza come fossero destinati i contributi, perché fossero percepiti tramite LV SA, quale struttura gestionale avesse LV SA, rendeva possibile che LI RI e BI RI, amministratori di VA RE S.p.A., unitamente al dirigente apicale GO ER, in concorso con i soggetti indicati nel capo di imputazione 24 [sopra descritto] ex artt. 81 cpv., 640 bis, 61 n. 7 c.p., nelle qualità sopra descritte, commettessero nell'interesse e a vantaggio della medesima società il delitto di cui al capo b), conseguendo l'ente un profitto di rilevante entità. In Milano dal 2008 alla data odierna." In estrema sintesi, le condotte erano costituite da un "ciclo finanziario" cui prendevano parte la società italiana LV S.p.a., quale esportatore nazionale, la società svizzera LV SA (all'uopo costituita, facente parte del gruppo LV e ritenuta, secondo l'ipotesi accusatoria, solo apparentemente operativa) quale importatore estero, la società finanziaria svizzera UF SA, di cui era legale rappresentante AL Lo MO, e Banca Intesa, istituto di credito presso il quale LV S.p.a. aveva conto corrente e linee di credito, che fungeva da intermediario nei rapporti tra LV S.p.a. e la SI S.p.a. (ente erogatore del denaro pubblico per conto e su concessione del Ministero dello Sviluppo Economico). Le operazioni si svolgevano nel modo che segue: 1) LV S.p.a. vendeva (almeno in apparenza) i tubi ad LV SA;
2) LV SA vendeva gli stessi tubi all'acquirente finale (end user), al medesimo prezzo al quale li aveva acquistati;
3) per tali operazioni, LV S.p.a. fatturava ad LV SA, ed LV SA fatturava all'end user;
4) entrambe le fatture venivano emesse in pari data;
5) LV S.p.a. provvedeva direttamente alla spedizione via mare all'end user dei prodotti oggetto della trattativa commerciale e che non erano usciti dalla propria materiale disponibilità prima del loro invio;
6) l'end user pagava cash l'intero prezzo del materiale acquistato ad LV SA;
7) LV SA, ricevuto il pagamento integrale della fornitura, pagava ad LV S.p.a. i 15% cash e, a fronte della dilazione accordatale da LV S.p.a., nonostante avesse già in cassa il denaro pari al restante 85% del prezzo, emetteva cambiali internazionali (promissory notes) per le quali LV S.p.a. aveva già ottenuto l'impegno allo sconto da parte della UF SA;
8) le predette promissory notes recavano l'importo dilazionato (come detto pari all'85% del valore della fornitura) maggiorato degli interessi CIRR (Commercial Interest Reference Rates segnalati dall'OCSE Organizzazione - per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per le operazioni di credito - all'esportazione) ed approvati da SI S.p.a.; 9) LV S.p.a. trasferiva per la concordata operazione di sconto le promissory notes presso UF SA e detta operazione avveniva ad un tasso di interesse di mercato ritenuto congruo da SI;
25 д 10) UF SA, contemporaneamente alla ricezione dei titoli da scontare, proponeva ad LV SA di acquistare il proprio debito ovvero le promissory notes;
11) LV SA, ricevuta da UF SA tale proposta, ricomprava il proprio debito ad un valore facciale inferiore e trasferiva alla UF SA il denaro contante di cui disponeva a fronte dell'avvenuto pagamento per l'intero da parte dell'end user;
12) UF SA provvedeva quindi allo sconto a LV S.p.a. utilizzando il denaro ricevuto dalla LV SA e trattenendone una percentuale per sé; 13) LV S.p.a. incamerava quindi un ricavo netto inferiore al valore facciale dovuto al tasso di sconto applicato;
14) l'operazione veniva quindi comunicata alla SI per l'erogazione del contributo finalizzato a coprire in parte la differenza tra tasso attivo (CIRR) riconosciuto all'esportatore e tasso passivo applicato dall'ente scontante (UF). In pratica, attraverso il meccanismo descritto, il gruppo LV otteneva sia l'immediato pagamento dei beni venduti, sia l'erogazione del finanziamento pubblico di sostegno.
2. Il quadro normativo di riferimento. Le condotte sopra descritte hanno trovato spunto in un quadro normativo che è doveroso ricostruire, sulla scia di quanto in proposito già fatto dal Tribunale, senza decisive contestazioni, salvo quanto si dirà in seguito in riferimento alle questioni di diritto poste dai ricorrenti. Il sistema normativo italiano che disciplina il sostegno ai crediti derivanti da operazioni di esportazione di merce all'estero da parte di imprese nazionali trova originario fondamento nell'accordo definito "Consensus" raggiunto in sede OCSE nel 1978, in seguito assoggettato a modifiche resesi necessarie per effetto delle mutazioni delle condizioni dei mercati interni agli stati ed internazionali. Come si evince dalla lettura del testo del Consensus, la necessità di contenere il deterioramento delle condizioni di credito conseguenti alla concorrenza sempre più aspra nella concessione di agevolazioni finanziare da parte delle imprese alle proprie esportazioni, determinò i paesi industrializzati a concludere in sede OCSE nel 1978 un gentlemen's agreement tra i partecipanti intitolato "arrangement on guidelines on officially supported export credit". 26 D Il Consensus è nato dalla esigenza degli Stati aderenti (tra i quali i paesi UE) di individuare regole comuni in materia di utilizzo dei crediti all'esportazione supportati dall'intervento finanziario pubblico. cheL'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione beneficiano di sostegno pubblico è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti. L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli. Trattandosi di gentlemen's agreement, entrato in vigore nel 1978 e di durata indeterminata, "è un accordo volontario tra i partecipanti e non costituisce un atto dell'OCSE anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione". L'impresa che vuole concedere all'acquirente estero condizioni di pagamento più vantaggiose, quali periodi di rimborsi più lunghi e tassi di interesse inferiori a quelli indicati nel Consensus, può farlo ma dovrà rinunziare al sostegno pubblico e dunque, con riferimento alle imprese italiane, alle agevolazioni finanziarie attualmente concesse dallo Stato per il tramite di SI S.p.a., individuato dalla vigente normativa interna quale ente deputato alle erogazioni. Quanto all'ambito di operatività, il Consensus si applica ad "ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario aventi un periodo di rimborso pari o superiori ad anni due" (art. 5). Il sostegno pubblico può assumere le forme di garanzia o assicurazione dei crediti all'esportazione o di sostegno finanziario pubblico e in questo caso articolarsi in crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti, interventi sul tasso di interesse nonché " qualunque combinazione delle forme di cui sopra". Alla lett. d) del citato art. 5 si legge "non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato un acquirente che non è quello di destinazione finale delle merci con principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli". Il Consensus si applica alle operazioni commerciali di vendita con dilazione di pagamento e pone una serie di regole e di limitazioni: "le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti alla esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo (Cap. II condizioni e termini finanziari per i crediti alla esportazione) che vanno lette in relazione le une con le altre" (artt. 10 e segg.). Gli elementi salienti sono rappresentati da: 27 - percentuale minima dei pagamenti anticipati o contestuali alla consegna dei beni;
- durata dei crediti;
- tassi di interesse. Quanto al primo elemento, è richiesto agli acquirenti di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15% del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito;
inoltre, non può essere concesso sostegno pubblico superiore al 85% del valore del contratto di esportazione. Quanto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi, i rimborsi del credito devono avvenire in rate con cadenza massima semestrale e con quota capitale di pari importo;
la data di scadenza della prima rata non può superare i sei mesi e deve avvenire non oltre i sei mesi dal punto di partenza del credito, per i beni strumentali è quella delle operazioni doganali. Il pagamento degli interessi è contestuale alla rata di rimborso del capitale. Il tasso minimo applicabile per i crediti all'esportazione che possono essere ammessi alla agevolazione pubblica, in Italia attualmente concessa ed erogata da SI S.p.a. quale ente a ciò deputato, è, come detto, quello CIRR di cui agli artt. 19 e segg. del Consensus. Dal 1999 i CIRR delle valute europee inserite nel Sistema Monetario Europeo sono stati sostituiti da quello unico dell'Euro, variano mensilmente e sono comunicati all'OCSE. Il vigente sistema normativo italiano, che ha attuato i principi stabiliti nel Consensus, era stato preceduto dalla I. 24.5.1977, n. 227, (c.d. Legge Ossola) che, storicamente, ha rappresentato il primo intervento legislativo in materia di sostegno dei crediti all'esportazione e, dunque, di supporto al commercio delle imprese italiane. La I. 100/1990 ha istituito SI S.p.a.: trattasi di ente "avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'UE, controllate da imprese italiane nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico economico ed organizzativo, di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza di quelle piccole e di medie dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche" (art. 1, n. 1) La SI è stata creata dal Ministero del commercio con l'estero come Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero, ed è una società a capitale 28 pubblico, perché partecipata in maggioranza (78%) dalla S.p.a. a controllo pubblico Cassa Depositi e Prestiti, e per la restante parte (22%) da Confindustria, banche ed enti privati. Il Ministero dello Sviluppo Economico detiene l'80% del capitale di Cassa Depositi e Prestiti, il resto è posseduto da fondazioni di origine bancaria. Il fondo gestito dalla SI per svolgere le sue operazioni - nella specie per supportare il credito alla esportazione deriva da stanziamenti specifici - ministeriali disposti nel bilancio dello Stato: il denaro gestito dalla SI S.p.a. è dunque quello pubblico. Il D. Lgs. 31.3.1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4 comma 4 lett. c) e dell'art. 11 della l. 15.3.1997, n. 59, è intervenuto (re)istituendo la SACE non più presso l'INA ma ponendola sotto la vigilanza ministeriale e in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione (art. 14 disposizioni generali) stabilendo la corresponsione di contributi agli interessi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 15 da parte del soggetto "gestore del Fondo di cui all'art. 3 1. 28.5.1973, n. 295", ora la SI S.p.a., a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma della locazione finanziaria relativi a esportazione di merce, prestazioni di servizi nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta ministeriale. Le condizioni, le modalità ed i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto ministeriale. Il CIPE, nelle delibere 160 e 161 del 1999 e 2 del 2002 in materia di "modalità dell'intervento agevolato della SI relativamente al credito all'esportazione" ha stabilito che le operazioni di finanziamento agevolabili debbono riguardare forniture di origine italiana o comunitaria nei limiti previsti dalla disciplina vigente, di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attività ad esse collegate. Non sono ammissibili all'intervento le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Il contributo riconosciuto assume le caratteristiche di contributo agli interessi: per gli smobilizzi con raccolta fondi a tasso fisso relativi ad operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito, il margine a carico della agevolazione non può essere superiore al 5%. 29 Sono ammissibili all'intervento gli smobilizzi a tasso fisso relativi ad operazioni di credito fornitore con dilazione di pagamento concessa sull'85% massimo dell'importo della fornitura e rimborso in un periodo compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, ai tassi di interesse determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali per operazioni con periodo di rimborso pari o superiori a due anni. Lo smobilizzo di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso con intervento concesso anche per il tramite di banche nazionali e lo smobilizzo di titoli di credito sul mercato estero a tasso variabile per il tramite di banche nazionali, rientrano tra le tipologie di finanziamenti ammissibili al contributo. Con decreto 21.4.2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica poneva "regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento dei crediti relativi ad esportazioni di merce, prestazioni di servizi nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estro ai sensi dell'art. 14 comma III del d.lgs 31.3.1998 n. 143". Nel decreto viene dato atto dell'esigenza di riunire in unico testo, al fine di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione delle operazioni di finanziamento di crediti alla esportazione, le disposizioni in materia. Il decreto, richiamando la precedente normativa, conferma le operazioni ammissibili ed i destinatari del contributo e precisa che l'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, con indicazione dei criteri per la relativa determinazione (artt. 9, 10 e 11) ed in particolare, quanto al tasso minimo, demandando alle decisioni e direttive comunitarie ed agli accordi internazionali. La domanda di intervento agevolativo deve essere presentata alla SI (art. 5), redatta su apposti moduli dalla stessa predisposti e corredata della necessaria documentazione commerciale e finanziaria costituita innanzitutto, come specificato dalle circolari SI e chiarito dai testi in dibattimento, dal contratto commerciale tra esportatore ed importatore ed impegno allo sconto da parte dell'ente scontante. A seguito del provvedimento di ammissione alla agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, il soggetto richiedente invia alla SI apposita richiesta (art. 7) completa della relativa documentazione e/o dichiarazione da cui risulti la esecuzione della operazione commerciale e finanziaria di sconto. 30 D La SI (art. 7) accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione o in più quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi a seconda della tipologia della operazione agevolata. L'art. 16 disciplina cessazione, rinunzia e revoca della agevolazione e prevede in particolare al n. 1 lett. a) la cessazione nei casi di risoluzione o rimborso anticipato del finanziamento. Al n. 4, lett. da a) ad e), sono previsti gli eventi che determinano la revoca dell'intervento agevolativo quando: il contratto commerciale o il contratto di finanziamento siano modificati o eseguiti in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento in termini che rendono il finanziamento non più agevolabile;
in caso di inadempimento contrattuale dell'esportatore e di restituzione della merce;
in particolare quando l'intervento agevolativo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini della agevolazione risultati falsi, inesatti o reticenti. Viene demandata alla SI (art. 16 n. 6) la facoltà di disporre verifiche e controlli in relazione alla validità della documentazione ed alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. Con Decreto 8.1.2007 n. 27 il Ministero della Economia e delle Finanze apportava modifiche al DM 199/2000 art. 16 con riferimento alla disciplina della cessazione dell'intervento agevolativo, rimanendo invariati i casi relativi alla modifica o esecuzione dei contratti difformi da quanto indicato nella richiesta di intervento e della concessione basata su notizie false ° incomplete. L'intervento di supporto si rivolge a quei settori produttivi di beni di investimento che offrono ai committenti esteri, situati prevalentemente in paesi emergenti, dilazioni di pagamento delle forniture a medio lungo termine. L'intervento pubblico prevede l'utilizzo di schemi che neutralizzino gli effetti sulla competitività dell'export italiano dei sistemi a disposizione delle ECA degli altri paesi. Nel caso di programma gestito da SI S.p.a., che si avvale delle risorse del Fondo 295, la finalità è isolare il committente estero dal rischio di variazione dei tassi di interesse consentendogli l'accesso ad un indebitamento a medio - lungo termine al tasso CIRR regolamentato in sede OCSE, attraverso gli schemi finanziari del credito acquirente e del credito fornitore." 31 Lo strumento finanziario che si è rivelato essenziale per l'efficacia del programma è rappresentato dai c.d. "contratti multifornitura" stipulati da traders o direttamente dalle singole aziende produttrici con distributori esteri e relativi ad una o più tipologie di macchinari, impianti o altri beni di investimento con consegne dilazionate. La SI S.p.a. è intervenuta con proprie circolari intese a recepire e ad attuare le disposizioni di legge. La circolare SI 4/2013 ("circolare per la concessione della agevolazione su operazioni di credito all'esportazione ai sensi del D.L. 31.3.1998 n. 143 capo II") è divisa in due parti: parte I - concessione della agevolazione (artt. da 1 a 21); - Parte II - erogazione del contributo (artt. da 1 a 9). - Viene innanzitutto individuata la modalità di attuazione dell'intervento agevolativo che "si esplica nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore", così emergendo con chiarezza anche dalla circolare della SI che lo Stato Italiano, fornendo a fondo perduto al suo ente erogatore la disponibilità di denaro pubblico di rilevanti importi previamente stanziati in bilancio, ha inteso supportare in punto interessi gli imprenditori che esportano la loro merce e che accordano dilazione di pagamento alla controparte che paga per il 15% in contanti e per la restante parte a mezzo di titoli di credito. Nella circolare vengono ribaditi i presupposti per la presentazione della richiesta di ammissione alla agevolazione: le operazioni ammissibili, l'importo del finanziamento ammissibile ovvero pagamento della quota del 15% per contanti e 85% finanziato, durata del credito pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza e con durata al massimo di 5 anni nelle operazioni di sconto pro soluto a tasso fisso. Al punto 21 della I parte vengono considerate in particolare le operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso relative a forniture multiple da parte di una singola impresa esportatrice o di società di trading. Le richieste di ammissione alla agevolazione corredate dalla dovuta documentazione (parte I, art. 2 n. 1) sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, alla determinazione del Comitato;
le decisioni, sia positive che negative, sono poi comunicate ai soggetti richiedenti ovvero agli istituti di credito intermediari ed alle imprese esportatrici per conoscenza. La richiesta di erogazione (parte II, art. 2 n.1) deve poi essere presentata alla SI allegando la documentazione da cui risulti la 32 esecuzione della operazione commerciale (avvenuta vendita della merce) e finanziaria (pagamento del 15% cash sul totale del prezzo e ricezione per il restante 85% di titoli di credito che vengono scontati). Il tasso di interesse agevolato (parte I art.11) è fisso ed è pari al tasso CIRR;
"il contributo copre la differenza, se positiva, tra il valore attuale calcolato al tasso agevolato del credito scontato in essere alla data di decorrenza della agevolazione ed il netto ricavo dello stesso credito alla medesima data di decorrenza al tasso di sconto così come determinato in base alla lettera di comunicazione della ammissione alla agevolazione" (circ. parte II art. 3 punto 1) e la IM, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, accredita il contributo agli interessi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione (art. 3 n. 2) L'art. 7 riguarda le variazioni ed i controlli. Il punto 1 stabilisce che "i soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare alla SI tutte le variazioni, modifiche o vicende di cui vengano a conoscenza che possano influire sulla prosecuzione dell'intervento agevolativo riguardanti ad esempio le aziende esportatrici o importatrici, la esecuzione dei contratti commerciali o di smobilizzo, la garanzia assicurativa (ove prevista) nonché la banca se richiedente il contributo. Ai fini dell'intervento agevolativo le suddette variazioni sono subordinate all'assenso della SI." L'art. 8 disciplina i casi di cessazione, rinunzia e revoca della agevolazione e prevede in particolare (punto 3 lett. e) la revoca allorché "l'intervento agevolativo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini della agevolazione risultati falsi, inesatti o reticenti" Come emerge dall'intero quadro normativo: il supporto di SI si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere;
"il prezzo della fornitura deve essere corrisposto dall'acquirente/committente estero nel modo seguente: - una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il punto di partenza del credito ( spedizione / consegna) -il restante 85% viene rimborsato in rate massimo semestrali di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. Gli interessi, calcolati al tasso di interesse minimo denominato CIRR sul debito residuo in linea capitale a ciascuna scadenza, vengono pagati al massimo semestralmente. 33 Con un'ultima circolare (la n. 1/15 del 23 febbraio 2015 integrativa della precedente circolare operativa n. 4/2013) - peraltro successiva ai fatti che in questa sede ci occupano il Comitato Agevolazioni, istituito presso la SI, - ha fornito ulteriori precisazioni con particolare riguardo alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso, relative a forniture da parte di un'impresa esportatrice verso una società estera del gruppo (intercompany) o verso una trading company estera, al di fuori del gruppo. Sulla premessa che l'acquirente estero deve risultare, a seguito del processo istruttorio, "un'impresa operativa che svolge un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi" (punto 23.1) la circolare de qua contiene per il resto l'indicazione di una serie di documenti che debbono essere oggetto di presentazione e che sono suscettibili di verifica e di eventuali richieste di integrazione. Con una ulteriore nota in data 7 maggio 2015 chiarificatrice della precedente circolare il menzionato Comitato Agevolazioni ha tra l'altro evidenziato, per la parte che in questa sede maggiormente interessa, che: - la trading company estera può appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore e all'utilizzatore finale non devono necessariamente essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di trading estera;
- non esistono vincoli sulla trasferibilità delle promissory notes rilasciate dal debitore estero (anche se tale possibilità di trasferimento non dove ovviamente essere utilizzata in modo tale da rendere possibile un'illegittima percezione del contributi pubblici).
3. L'applicazione della legge "Ossola e del “Consensus". Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di BI RT RI e di cui al superiore paragrafo 2.1.1 nonché quelli formulati nell'interesse dell'imputato AL Lo MO e di cui ai superiori paragrafi 2.3.2 e 2.3.4 appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo entrambi le questioni dell'applicazione/interpretazione della legge "Ossola" e del "Consensus". Appare doveroso prendere le mosse da una, diremmo ovvia, osservazione preliminare: non è certo possibile attraverso una circolare interpretativa di una legge modificare i principi ed il contenuto di una legge, né tantomeno legittimare condotte di natura illecita. Il riferimento inevitabilmente cade sulla menzionata circolare n. 1/15 del 23 febbraio 2015, integrativa della precedente circolare operativa n. 4/2013, del Comitato Agevolazioni istituito presso la IM. 3 34 4 Come premesso, la menzionata circolare (comunque successiva ai fatti- reato che in questa sede ci occupano), al di là di indicazioni relative alla documentazione relativa alle situazioni che possono dar luogo all'erogazione del contributo e che involgono esclusivamente profili amministrativi, pone in luce tre aspetti: la possibilità che la trading company estera possa appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore; - il fatto che all'utilizzatore finale non devono necessariamente essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di trading estera;
- l'inesistenza di vincoli sulla trasferibilità delle promissory notes rilasciate dal debitore estero. A ben vedere, detta circolare chiarisce una regola generale che non assume alcuna incidenza sulla configurabilità dei fatti-reato che in questa sede ci occupano. Non sono, infatti, in discussione la possibilità di servirsi di una trading company estera eventualmente appartenente allo stesso gruppo dell'esportatore, che applichi all'end user condizioni diverse rispetto a quelle oggetto di contrattazione con l'esportatore, o la possibilità di libera trasferibilità delle cambiali internazionali;
il tutto si fonda su di un ineluttabile presupposto, che sta a monte dello schema generale descritto al fine di ottenere il contributo previsto dalla legge: il meccanismo commerciale (e non solo la libera possibilità di trasferimento delle promissory notes indicata nella circolare) non dove ovviamente essere utilizzato in modo tale da rendere possibile un'illegittima percezione del contributo pubblico. In sostanza, la questione non verte sul rispetto del meccanismo astratto previsto dalla legge, e non è neppure ragionevolmente in discussione il fatto che anche prima della circolare SI n. 1/15 l'esportatore potesse servirsi di una trading company infragruppo;
il problema è completamente diverso, e riguarda il fatto che il meccanismo descritto deve essere caratterizzato da operazioni reali, e non (come si avrà modo di chiarire nel prosieguo) fittizie, nei rapporti tra l'esportatore (LV S.p.a.) e la trading company (LV SA). In parole povere: perché il meccanismo sia lecito, occorre che vi sia una vendita effettiva dei beni dall'esportatore al trader alla quale segua una ulteriore vendita dei medesimi beni dal trader all'acquirente finale. In un simile quadro non ha alcuna rilevanza il fatto - pure menzionato dai ricorrenti che i funzionari SI ebbero a rassicurare LV S.p.a. circa la correttezza del meccanismo commerciale utilizzato dalla stessa (oltre che da altre società), perché, come detto, il meccanismo relativo all'interposizione di 35 una trading company estera astrattamente inteso non è in contrasto con l'assetto normativo e quindi è naturale che nel momento in cui lo stesso fu descritto ai funzionari SI, costoro non poterono che dare conforto al crisma di liceità dello stesso, all'evidenza ignorando che in concreto - - non esisteva alcuna vendita tra LV S.p.a. e LV SA. Non si può parlare quindi di travisamento della prova da parte dei Giudici di merito circa la valutazione del contenuto delle dichiarazioni dei funzionari SI menzionati in atti, né delle dichiarazioni del teste RA, il quale ha sostanzialmente affermato che i funzionari SI diedero assicurazioni sulla liceità dell'operazione: i predetti funzionari diedero una risposta in relazione alla situazione loro rappresentata, sulla base delle informazioni delle quali avevano la disponibilità, non legittimando alcun affidamento sulla liceità delle condotte in coloro che operavano nell'interesse di LV s.p.a., i quali erano certamente consapevoli secondo quanto concordemente rilevato dai giudici di primo e di secondo grado - che il meccanismo astratto indicato dalla legge non coincideva con l'attività che essi in concreto ponevano in essere. Per mero dovere di completezza, è doveroso ulteriormente evidenziare che il meccanismo di aiuto alle imprese esportatrici di cui al "Consensus" e di fatto regolamentato sul piano nazionale dalla legge "Ossola" serve effettivamente a compensare l'esportatore nazionale per il maggiore costo finanziario dell'esportazione legato al rischio-paese dell'acquirente straniero con la conseguenza che nelle ipotesi di vendite per contanti, non verificandosi alcun rischio per l'esportatore, nessun contributo deve essere versato allo stesso. Naturalmente si deve concordare con quanto asserito dalla difesa degli imputati in relazione fatto che il rapporto che viene in esame ai fini dell'applicazione della legge "Ossola" circa la dilazione del pagamento del corrispettivo economico dei beni venduti non può che essere quello intercorrente tra venditore/esportatore ed il primo acquirente estero che ben può essere anche la trading company, a nulla rilevando in astratto ciò che avviene "a valle" dopo la prima vendita, ma occorre ancora una volta ribadire la necessità che il rapporto contrattuale tra le società interessate al primo contratto sia reale, non fittizio. Non si può invece concordare con l'affermazione difensiva relativa alla l'interpretazione della legge "Ossola", mirante ad affermare che la finalità della normativa in proposito vigente, in un'ottica macroeconomica, sarebbe quella più generale di realizzare le esportazioni con effetto positivo sulla crescita economica del Paese (risultato che, nel caso in esame, sarebbe stato ottenuto, in quanto, grazie alla triangolazione commerciale illustrata, si 36 sarebbe pur sempre reso possibile concedere uno sconto al cliente finale, con conseguente beneficio per le esportazioni di LV S.p.a.). Non è certo questa la sede per discutere sulle finalità della legge "Ossola", ma appare doveroso rimarcare che il testo normativo è assolutamente chiaro: il beneficio previsto dalla legge è operativo solo nell'ipotesi di dilazione del pagamento (nei limiti quantitativi e temporali indicati dalla legge stessa), e serve a compensare la differenza tra l'interesse CIRR praticato sulle cambiali internazionali ed a carico dell'acquirente estero e quello commerciale a carico del venditore/esportatore praticato da un istituto di credito o da una finanziaria sullo sconto delle cambiali stesse, così salvaguardando il relativo pregiudizio economico a carico del venditore. Il fatto che all'acquirente estero possa essere praticato uno sconto sul prezzo dei beni venduti attraverso tale meccanismo commerciale in quanto il venditore/esportatore non dovrebbe sopportare il costo economico di cui si è detto, è un effetto derivato, estraneo ex sé alla normativa citata, anche perché, a ben vedere, lo sconto sui beni venduti ben potrebbe derivare dal fatto che sia effettuato un pagamento cash che permetterebbe al venditore/esportatore di ottenere una immediata liquidità economica e che ben potrebbe essere ritenuto favorevole anche dall'acquirente che si vedrebbe esentato dal pagamento degli interessi. Ne consegue che non può accogliersi la lettura che viene data dalle difese degli imputati della normativa primaria (D. Lgs. 31/03/1998, n. 143) e secondaria (D.M. 21/04/2000, n. 199 e delibere CIPE), le quali fanno chiaramente riferimento a contributi per il finanziamento dei crediti all'esportazione, mentre una interpretazione nel senso che il favor sarebbe alla esportazione tout court con conseguente perdita di interesse alla commissione del reato contestato e venir meno dell'ingiustizia del profitto - non trova alcun riscontro in tali norme. Resta solo da dire che i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato in relazione ai profili sopra descritti e che quanto da essi osservato risponde ai criteri di diritto che regolano la materia. Per le ragioni indicate i motivi di ricorso qui esaminati non sono da ritenersi fondati.
4. La truffa E' opportuno a questo punto esaminare alcuni problemi giuridici posti da tutti i ricorrenti, o comunque suscettibili di assumere generale rilievo nei confronti di tutti i ricorrenti. 37 4.1. I soggetti passivi. E' comune ai ricorrenti (cfr. ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo MO di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso VA RE di cui al superiore par. 2.4.1) la doglianza riguardante la presunta mancata integrazione del contestato e ritenuto reato di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni (art. 640-bis cod. pen.), per non essere stati individuati il soggetto od i soggetti indotti in errore, il che avrebbe portato inammissibilmente a ritenere configurabile una frode "ad incertam personam"; La possibile rilevanza (in ipotesi, ostativa alla configurazione del reato de quo) della mancata individuazione del deceptus-persona fisica, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., risulta al collegio mai specificamente esaminata, né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza. In proposito, peraltro, gli stessi ricorrenti (le persone fisiche, per argomentare tout court l'insussistenza del reato;
l'ente, per argomentare l'insussistenza dell'illecito ad esso contestato, in difetto della configurabilità del reato che, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbe costituirne il presupposto) propongono argomentazioni generalmente espresse in riferimento alla mera ipotesi-base di truffa (ex art. 640 cod pen.), senza considerare che, essendo nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. - soggetto passivo un ente immateriale, deceptus può di necessità essere stato in concreto ogni soggetto-persona fisica che abbia contribuito attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo sottostante alla vicenda in esame al formarsi della volontà del predetto ente. Ne consegue che risultano, nel caso di specie, in concreto soggettivamente indotti in errore, per l'ente-soggetto passivo della condotta contestata, tutti i soggetti-persone fisiche che hanno compiuto atti del procedimento amministrativo culminato nell'emissione degli atti dispositivi riguardanti le erogazioni di volta in volta in questione sul presupposto della loro doverosità/legittimità, le cui identità sono agevolmente verificabili dalla corposa documentazione acquisita nel corso dei gradi di merito, ed erano bene a conoscenza degli imputati-persone fisiche e dell'ente, che hanno copiosamente articolato le proprie difese in più punti valorizzando o contestando, a seconda dei casi, dichiarazioni proprio da quei soggetti rese nel corso del dibattimento di primo grado in qualità di testimoni, ritualmente esaminati e controesaminati. La questione sarà comunque ulteriormente approfondita nel prosieguo.
4.2. Momento consumativo e decorrenza del termine di prescrizione. 38 Questa Corte (Sez. 2, n. 6864 dell'11/02/2015, Alongi, Rv. 262601) ha già affermato che la c.d. truffa a consumazione prolungata è configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato;
in essa, il momento della consumazione del reato dal quale far decorrere il termine iniziale ai fini della maturazione della prescrizione è quello in cui è stata posta in essere l'ultima azione utile - finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore tranche di finanziamento. Si è, peraltro, chiarito (Sez. 5, n. 32050 dell'11/06/2014, Corba, Rv. 260496) che la configurazione di una c.d. truffa a consumazione prolungata, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato;
in applicazione del principio, si è ritenuto che fosse immune da censure la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione del reato di truffa per prescrizione, escludendo la configurabilità di un'ipotesi di truffa a consumazione prolungata, con riferimento ad una vicenda in cui, dopo l'erogazione di una rata di finanziamento conseguita per effetto di una condotta fraudolenta, erano stati posti in essere ulteriori atti fraudolenti che, finalizzati ad ottenere il pagamento di altri ratei, non erano punibili per la sopravvenuta desistenza dell'imputato.
4.3. Estinzione del reato e c.d. confisca per equivalente. Questa Corte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037) sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ordinanza n. 97 dell'11/03/2009), ha già autorevolmente messo in risalto che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria»: trattasi di orientamento ormai pacifico, anche in seno alla dottrina, che questo collegio condivide e ribadisce. Deve conseguentemente desumersene che la declaratoria di estinzione del reato, anche per prescrizione, preclude la confisca per equivalente, non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio, dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato (argomenta da Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, fattispecie relativa alla confisca per equivalente del profitto derivante da una pluralità di truffe aggravate). 39 ід 5. Meritevoli di trattazione congiunta sono a questo punto tutti i motivi di ricorso come sopra riassunti nei quali si sostiene la non configurabilità del contestato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sotto il profilo oggettivo in quanto: - sarebbe stato erroneamente ritenuto dai Giudici di merito che LV SA era un trader fittizio mentre in realtà si trattava di "un veicolo finanziario a destinazione specifica" (ricorso BI RI di cui al superiore par.
2.1.2 e ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.4); - sarebbe stato erroneamente ritenuto che mancherebbe il requisito della rateizzazione nei rapporti tra LV SA e LV S.p.a. (ricorso Lo MO di cui al superiore par. 2.3.3); -ci si troverebbe in presenza di un mero "abuso del diritto" e non di una truffa (ricorso BI RI di cui al superiore par. 2.1.3); -difetterebbe una effettiva induzione in errore avendo operato IM come un mero "osservatore distratto" (ricorso BI RI di cui al superiore par. 2.1.4; ricorso VA RE di cui al superiore par. 2.4.1); - difetterebbe comunque un effettivo inganno ai danni di IM (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.3); non sarebbe stata individuata la persona fisica tratta in errore dalla condotta truffaldina (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo MO di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso VA RE di cui al superiore par. 2.4.1); - difetterebbe un rapporto di causalità tra induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.2). Per rispondere adeguatamente alle doglianze sopra indicate appare doveroso prendere le mosse dalla natura fittizia di LV SA così come ritenuta con motivazione congrua e logica dai Giudici del merito. Sul punto deve, innanzitutto, essere evidenziato che non compete certo alla Corte di legittimità stabilire la fittizietà o meno di LV SA implicando ciò una valutazione di puro merito, ma solo di stabilire se i Giudici del merito abbiano in maniera non manifestamente illogica considerato gli elementi al riguardo emergenti dagli atti. -Al Giudice di legittimità è infatti preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, 40 anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46,è -e resta giudice della motivazione. - In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca о con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Ciò doverosamente premesso, va detto che non è fondato quanto affermato nel ricorso ER secondo il quale le considerazioni in merito alla società LV SA si risolvono in un flusso argomentativo privo di riferimenti alle risultanze dibattimentali e che la Corte di Appello si sarebbe limitata a ribadire le conclusioni del Tribunale, omettendo di considerare gli elementi probatori che erano stati evidenziati con l'appello e precisamente: a) il distacco di personale di LV S.p.a. presso LV SA;
b) il contratto del 21 dicembre 2007 tra LV S.p.a. e LV SA con cui la prima doveva offrire alla seconda assistenza commerciale;
c) i bilanci di Ilva sa che evidenziavano costi operativi e gestionali del tutto incompatibili con la pretesa natura fittizia della società; d) il pagamento da parte di LV SA di provvigioni ad agenti, risultante anche dalla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero. In realtà la motivazione della sentenza della Corte di appello sulla natura fittizia di LV SA (pagg. 18-19) si salda con le diffuse argomentazioni della sentenza del Tribunale (pagg. 17-27 e pagg. 34-36), che aveva esaminato una pluralità di elementi fattuali ritenuti convergenti sulla natura fittizia della società:
1. la eterodirezione da parte di BI RI del Cda di LV SA;
2. la natura meramente formale del distacco di personale e del contratto di assistenza commerciale, poiché dal punto di vista operativo le attività commerciali con i clienti esteri continuavano ad essere gestite direttamente da LV S.p.a.; 3. l'analisi dei costi, riferibili a spese di locazione ovvero alle prestazioni svolte da LV S.p.a. nei confronti di LV SA, il che comportava il sostanziale 41 svuotamento del valore di quest'ultima, per mancanza di una propria autonomia operativa e commerciale;
4. la natura meramente formale dei rapporti con gli agenti, la cui attività effettiva si inseriva nei rapporti commerciali riferibili ad LV S.p.a., tanto che "la firma di agenti figura nei bills of landing intestati su carta S.p.a.";
5. lo spostamento della sede nel 2013 e la fatturazione verso terzi concentrata nel periodo maggio-agosto 2013, solo a seguito dell'informazione di garanzia ricevuta da ER nel 2012. Rispetto a tali elementi, va considerato che l'appello ER, per come riportato nel ricorso, era del tutto parziale. In primo luogo, quanto ai primi due profili (distacco di personale di LV S.p.a. presso Ilva SA e contratto del 21 dicembre 2007 tra LV S.p.a. e LV SA) alle censure che ne invocavano la valutazione, la Corte di Appello ha sostanzialmente risposto confermando con motivazione non illogica ° manifestamente contraddittoria l'affermazione del primo giudice secondo cui dal punto di vista operativo le attività commerciali con i clienti esteri continuavano ad essere gestite direttamente da LV S.p.a. (punto non specificamente impugnato). Quanto al resto, va rilevata la parzialità e genericità delle censure che ad avviso del ricorrente non sarebbero state esaminate dal giudice di appello. Si deducono l'omessa considerazione dei bilanci, senza ulteriore specificazione, se non un solo cenno alle risultanze del conto economico del 2010 e l'omessa considerazione dei costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri, senza confrontarsi con l'intero periodo in contestazione e soprattutto con gli ulteriori e decisivi due elementi valorizzati dalla sentenza impugnata: a) la tenuta dei rapporti commerciali e della gestione organizzativa direttamente da parte della struttura di LV S.p.a.; b) la eterodirezione del Cda di LV SA da parte di BI RI. Inoltre, quanto all'omessa considerazione dei costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri, il ricorso fa riferimento ad un atto del consulente tecnico del Pubblico Ministero non significativo di un effettivo e continuativo diretto rapporto con gli agenti per il periodo 2008-2013; né viene censurata l'affermazione pag. 19 secondo cui "i documenti pertinenti agli agenti sono tutti su carta intestata LV S.p.a." Va quindi fatta nel caso in esame applicazione del duplice principio secondo cui: nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a 42 prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187); -- il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Il ricorso RI censura genericamente la ritenuta natura fittizia di LV SA ed aggiunge un ulteriore profilo di censura (pag. 22): "Nel momento in cui si indicano i caratteri per cui LV SA dev'essere considerato trader fittizio, allora implicitamente si rappresentano le circostanze in presenza delle quali lo stesso potrebbe essere considerato non fittizio. La motivazione del giudice dovrebbe cioè consentire un giudizio controfattuale individuando cioè i diversi caratteri organizzativi che avrebbero reso LV SA lecito operatore commerciale nel rapporto commerciale con il cliente finale da un lato e LV S.p.a. dall'altro, mentre la motivazione preclude tale operazione". Detta censura risulta infondata, in quanto il c.d. "giudizio controfattuale" va svolto in tema di reato omissivo (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese) ed è ipotetico, mentre nella specie la natura fittizia della società LV SA si fonda sullo sviamento dal modello operativo tipico da prendere a riferimento, per cui è sufficiente che la motivazione dia conto delle ragioni per cui ritiene sussistere tale sviamento. A quanto fin qui osservato si debbono aggiungere alcuni elementi che costituiscono ulteriore corollario alla natura fittizia di LV SA così come emergenti dalle sentenze di merito: a) il fatto che nella normalità dei casi quando un trader rivende la merce normalmente realizza degli utili: ora nel caso in esame è emerso che il prezzo di vendita asseritamente praticato da LV S.p.a. ad LV SA e quello praticato da LV SA all'acquirente finale sono identici;
b) il fatto che le operazioni di acquisto e di rivendita da parte di LV SA sono risultate caratterizzate da una perfetta corrispondenza temporale e 43 venivano realizzate negli uffici di LV S.p.a. laddove si perfezionavano i contratti, si definivano i prezzi, si provvedeva alla gestione di tutta la documentazione ed i dati delle operazioni venivano immessi in un unico sistema informatizzato tant'è che le fatture di LV SA uscivano in coda di stampa (cfr. pag. 34 della sentenza del Tribunale); -c) il fatto di certo non risolutivo in quanto notoriamente rientrante in una prassi frequente ma che assume anch'esso rilevanza nel quadro generale degli elementi emersi che la merce non veniva mai consegnata ad LV SA - ma veniva direttamente trasferita dallo stabilimento di LV S.p.a. di Taranto al destinatario finale;
d) il fatto che persino il contratto di assistenza commerciale tra LV S.p.a. ed LV SA è risultato essere non un accordo inteso a supportare la seconda nello svolgimento delle sue competenze al punto che non troverebbero neppure un coerente fondamento le spese trimestralmente fatturate da LV S.p.a. a LV SA perché il personale di LV SA era incardinato in LV S.p.a. e VA RE e veniva distaccato in Svizzera senza che ciò comportasse maggiori spese;
e) il fatto che gli uffici di LV SA allocati in Svizzera (indicati nella sentenza di appello come "un improvvisato pied-à-terre", a parte le giornate di visita dell'ER e dei suoi collaboratori rimanevano di fatto inattivi essendo tutta l'attività gestita dal personale incardinato presso LV S.p.a.; f) il fatto che solo nel 2013 (è appena il caso di ricordare che i fatti-reato in contestazione trovano il loro inizio di consumazione nel 2008) e solo allorquando l'ER ricevette verso la fine del 2012 una informazione di garanzia, LV SA ha assunto due impiegate ed ha cercato di darsi un'immagine di effettiva operatività. Al corollario degli elementi sopra descritti che hanno con assoluta logicità portato i Giudici del merito a ritenere la oggettiva fittizietà della operatività di LV SA (società quindi appositamente ed esclusivamente creata come elemento portante del meccanismo truffaldino ideato e realizzato dagli imputati) si aggiunge una inevitabile osservazione che ancor più rafforza il quadro accusatorio: LV SA avrebbe illogicamente operato non solo come ritenuto dai Giudici di merito senza conseguire alcun profitto ma addirittura in perdita, dovendo sostenere delle spese che non venivano compensate con la maggiorazione dei prezzi delle vendite dei beni agli acquirenti finali rispetto a quelli di (solo asserito) acquisto dei beni medesimi da LV S.p.a. Evidenziato quindi l'aspetto centrale della vicenda che in questa sede ci occupa e cioè la natura fittizia di trader di LV SA (società sostanzialmente esistente solo sul piano cartolare), così come adeguatamente ritenuta dai, 44 ور Giudici di merito, da ciò ne consegue un'immediata osservazione logicamente ripresa nelle motivazioni dai Giudici del merito e che così può essere riassunta: se LV SA era un soggetto fittizio, il reale rapporto contrattuale deve ritenersi intervenuto tra LV S.p.a. e l'acquirente finale, con l'ulteriore conseguenza che avendo quest'ultimo pagato cash le forniture e che la dilazione del pagamento al venditore/esportatore è stata realizzata mediante la creazione artificiosa dell'interposizione di LV SA nel rapporto commerciale, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione della normativa sulle agevolazioni al credito all'esportazione di cui si è detto sopra. LV attraverso gli artifizi descritti ha quindi ottenuto un ingiusto elevatissimo profitto economico con pari danno per la Pubblica Amministrazione. Agganciate al profilo centrale di cui si è detto si collocano, poi, le risposte alla connesse doglianze degli imputati che in questo capitolo ci occupano. Quanto fin qui esposto rende innanzitutto assorbita e superata la doglianza con la quale si contestava che i Giudici del merito avrebbero erroneamente escluso la sussistenza del requisito della rateizzazione nei rapporti tra LV SA e LV S.p.a. (ricorso Lo MO di cui al superiore par. 2.3.3): è evidente che nel momento in cui è da ritenersi coerente agli elementi evidenziati ed adeguatamente motivata la decisione relativa all'affermata fittizietà di LV SA e dei rapporti tra essa intercorrenti con LV S.p.a. ne consegue anche la corretta esclusione di una effettiva rateizzazione dei pagamenti, rimasta quindi anch'essa a livello di simulazione mediante la creazione di promissory notes e di operazioni di sconto delle stesse esclusivamente finalizzata a dare un'apparenza di legalità alle sottostanti operazioni. Assorbita in quanto detto e, in fatto, infondata è anche l'osservazione che ci si troverebbe in presenza non di una condotta fraudolenta ma di un mero "abuso del diritto" (ricorso BI RI di cui al superiore par. 2.1.3). Il concetto di abuso del diritto, prevalentemente elaborato nel sistema di diritto civile, si presenta da sempre strettamente correlato ai principi di buona fede e di correttezza. Il criterio della buona fede costituisce quindi strumento, per il giudice, per controllare, sia in senso modificativo che integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Al riguardo si è anche precisato che costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo mediante la manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato (di regola risparmio, 45 fiscale), mentre non è considerata meramente abusiva l'operazione di natura fittizia o fraudolenta. Applicando tali principi al caso in esame risulta di palmare evidenza che ci si trova al di fuori di un'ipotesi di "abuso del diritto" nel momento in cui, come sopra evidenziato, si sono introdotti in uno schema tipico previsto dalla legge elementi di natura fittizia e quindi fraudolenta tali da costituire addirittura reato. A questo punto si impongono anche le ulteriori osservazioni in ordine alle collegate doglianze secondo le quali difetterebbe una effettiva induzione in errore avendo operato SI come un mero "osservatore distratto" (ricorso BI RI di cui al superiore par. 2.1.4; ricorso VA RE di cui al superiore par. 2.4.1) e, più in generale, difetterebbe comunque un effettivo inganno ai danni di IM (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.3). Come già si è avuto modo di accennare, la procedura per l'erogazione del contributo è ragionevolmente semplice: la domanda di intervento agevolativo è presentata alla SI redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando una apposita modulistica approvata dal Comitato agevolazioni ed alla stessa va allegata la documentazione ivi indicata, indi la SI sottopone il tutto alle determinazioni del Comitato agevolazioni il quale provvede, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, entro un termine prefissato decorrente dalla data di completamento della documentazione necessaria. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6, il soggetto richiedente, a seguito del provvedimento di ammissione all'agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, invia alla SI apposita richiesta, completa della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria. Infine la SI, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione ovvero in più quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi, a seconda della tipologia dell'operazione agevolata. Come si può agevolmente constatare, nella circolare 1/2015 è indicata anche la possibilità per SI di richiedere "ogni altro documento o informazione risulti necessaria o comunque utile alla verifica dei requisiti di legge e della legittima percezione delle agevolazioni del Fondo pubblico", ma all'epoca dei fatti non era prevista alcuna istruttoria in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente per avere accesso al contributo. Il teste Bodoira (pag. 142 del verbale di trascrizione della relativa deposizione in data 26 maggio 2014 allegato al ricorso ER) ha chiarito che 46 all'epoca venivano effettuati solo controlli a campione su 1/20 delle richieste di accesso al contributo e che si trattava sostanzialmente di controlli cartolari. Il teste TI (pag. 203 del verbale di trascrizione della relativa deposizione in data 26 maggio 2014 allegato al ricorso ER) ha chiarito che non era loro compito andare a verificare che tipo di ruolo aveva l'LV SA nelle operazioni per le quali fu richiesto l'accesso al contributo. In sostanza, come è emerso chiaramente dalle motivazioni del Giudici di merito gli imputati ebbero modo di agire proprio confidando sulla sostanziale inesistenza di effettivi controlli da parte di IM, contando "di farla franca" come detto con un'espressione che sintetizza l'intero discorso e che è contenuta a pag. 24 della sentenza impugnata. Poco conta al riguardo la qualifica di SI come "osservatore distratto" indicata in sentenza, da un lato perché comunque i relativi funzionari hanno operato in assenza di norme che li obbligavano ad esercitare poteri investigativi capillari e dall'altro perché in punto di diritto è pacifico che ai fini della sussistenza del delitto di truffa non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri» (Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476; Sez. 2, n. 34059 del 03/07/2009, Catanzaro, Rv. 244948; ed altre in senso conforme). Nei motivi di ricorso, ed anche nel corso della discussione orale all'odierna udienza, si è anche ventilata l'ipotesi che vi possa essere stata una "connivenza" (se non qualcosa di ancor più grave) tra i funzionari SI ed LV, probabilmente anche prendendo spunto da un obiter dictum francamente irrilevante e dal contenuto non chiaro nel contesto del discorso della nota n. 71 sempre a pag. 24 della sentenza della Corte di appello. In realtà nessun elemento di certezza su di un eventuale connivenza con gli imputati dei funzionari SI risulta emergere dalle motivazioni delle sentenze di merito che di fatto - nel momento in cui hanno affermato la sussistenza del reato di truffa hanno escluso l'ipotesi alternativa. Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui parte ricorrente proponga, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 47 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. Quanto, poi all""effettività" dell'inganno ai danni di IM si è già detto sopra. Qui deve solo essere ribadito che nel caso di specie l'inganno si è realizzato non per effetto di una falsa dichiarazione relativa agli elementi fattuali da rappresentare a SI ai fini della erogazione dei contributi (il ruolo delle società coinvolte e le caratteristiche e natura delle operazioni furono formalmente indicati in modo corretto), ma è consistito nella immutatio veri circa la posizione di LV SA (rappresentata nella richiesta di contributi quale destinataria della esportazione), cioè su di un presupposto implicito di ammissibilità della domanda. Del resto è pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso» (Sez. 2, n. 35197 del 02/07/2013, Barducci, Rv. 257370). L'effettivo inganno ai danni di SI fu quindi posto in essere ed i Giudici di merito con motivazione congrua e logica, oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia, hanno correttamente dato conto di ciò. Sempre nel quadro sopra descritto si inserisce, poi, la doglianza riguardante il fatto che non si potrebbe parlare di truffa laddove non sia stata individuata la persona fisica tratta in errore dalla condotta truffaldina (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo MO di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso VA RE di cui al superiore par. 2.4.1) il tutto ricollegato alle ulteriori osservazioni che l'affermazione secondo cui LV S.p.a. ha indotto in 48 لها errore lo Stato italiano, fatta dal Tribunale senza convincente smentita da parte della Corte di appello, valorizzerebbe il profilo della illegittimità della concessione dei contributi, profilo distinto da quello della induzione in errore e che comunque era necessario individuare i soggetti indotti in errore per ricostruire in concreto l'iter volitivo viziato che ha portato alla erogazione dei contributi. Anche tale doglianza, in tutte le sue diverse sfaccettature è da ritenersi infondata. La Corte di appello ha affrontato la questione alle pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata riprendendo il breve spunto motivazionale che il Tribunale aveva fatto a pag. 39 della propria sentenza, chiarendo innanzitutto che la vicenda oggetto del presente procedimento non ha nulla a che vedere con la ben diversa vicenda dei "derivati" nata all'interno della complessa operazione del lancio dei bond "Città di Milano", vicenda citata dai ricorrenti ed oggetto di un autonomo giudizio nel quale furono espressi principi di diritto in ordine all'individuazione dei soggetti tratti in inganno. Nel caso in esame, infatti prosegue la Corte di appello per ottenere i contributi previsti dalla - - legge Ossola era sufficiente compilare uno stampato seguendone le semplici istruzioni e cercare di battere sul tempo gli altri esportatori prima che in budget si esaurisse. Da ciò ne deriva ha ancora osservato la Corte di appello - che a fronte sia del dovere dell'istante di fornire informazioni veritiere, sia - del controllo meramente formale cui procedeva IM "qualunque soggetto persona fisica che agiva in nome e per conto dell'ente deputato alle erogazioni poteva essere ingannato". Rileva il Collegio - riprendendo le fila di un discorso già iniziato al superiore par. 4.1 - che elemento essenziale del reato di truffa è che "taluno", cioè una persona fisica, sia indotto in errore, mentre non costituisce elemento essenziale l'identificazione di tale persona quando il giudice con motivazione non apparente ritenga gli artifizi e raggiri tali da poter avere portata ingannatoria nei confronti di chiunque. D'altro canto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche gli artifici e raggiri devono essere idonei ad indurre in inganno l'"ente erogatore" (Sez. 5, n. 21083 del 14/04/2004, Bellesio, Rv. 229203). E' chiaro che ""ente erogatore" muove le proprie decisioni attraverso le persone fisiche che lo rappresentano e che sono chiamate ad effettuare le verifiche relative alle istanze che gli sono inoltrate, ma ciò comporta contrariamente alla truffa ad che non siano necessariamente individuati i singoli passaggi personam volitivi a volte complessi e legati anche alla struttura organizzativa dell'ente in 49 rapporto ai soggetti chiamati ad occuparsi della vicenda in presenza di una situazione come quella che qui ci occupa che poteva avere portata ingannatoria nei confronti di chiunque. In sostanza: il processo decisionale dell'ente si sviluppa in genere attraverso l'intervento di più soggetti cui sono demandati i diversi compiti di raccolta, verifica ed istruttoria delle istanze, indi di assunzione e di esternazione delle decisioni, tutti soggetti potenzialmente individuabili attraverso un indagine al riguardo. Tuttavia tale attività non appare necessaria nel momento in cui l'azione truffaldina consistente nell'immutatio veri ha, come nel caso in esame, caratteristiche tali da ingannare l'intero processo decisionale costituito dai tasselli di coloro che ne sono stati parte, ciascuno dei quali confidando di fondo nella correttezza delle informazioni prospettate e più in generale dell'intera operazione ed essendo chiamato a soli controlli formali è di fatto stato tratto in inganno. Del resto può ben trovare applicazione in questa sede il principio che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato in tema di estorsione (che pure prevede la costrizione di "taluno" con violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa) secondo il quale «In tema di estorsione, l'identificazione della persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima» (fattispecie in cui è stata confermata la penale responsabilità per l'estorsione in danno di imprenditore non identificato ancorata al contenuto delle conversazioni captate) (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257973). In ogni caso deve evidenziarsi da un lato che la sentenza impugnata non esclude che una persona fisica sia stata indotta in errore, ma ritiene la natura fittizia di LV SA un artifizio idoneo ad indurre in errore uno qualsiasi dei funzionari SI addetti alla trattazione della domanda di contributi e, dall'altro, che i ricorrenti non censurano l'affermazione di idoneità ingannatoria erga omnes dell'azione, ma si limitano a dedurre la necessità di individuazione della persona fisica in concreto tratta in inganno omettendo, sotto il profilo della tenuta della motivazione, di specificare le ragioni secondo cui tale individuazione sarebbe stata decisiva (a tal fine avrebbero dovuto contrastare le affermazioni del giudice di appello specificando perché il predetto artifizio non era di portata tale da indurre in errore chiunque e non genericamente invocare la necessità di individuare la persona fisica tratta in errore). 50 Quanto, infine, al rapporto di causalità tra induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale (ricorso ER di cui al superiore par. 2.2.2) lo stesso è insito nell'intera vicenda così come motivatamente accertata dai Giudici di merito essendo del tutto evidente che proprio attraverso gli artifizi sopra descritti LV ha ottenuto dei contributi pubblici che non gli erano dovuti, tanto è vero che allorquando è emersa la realtà della situazione i contributi non sono più stati erogati.
6. segue. La coscienza e volontà della truffa ed il concorso degli imputati. La difesa dell'imputato ER con il motivo sopra riassunto nel dettaglio al par.
2.2.5 deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in capo proprio assistito. Secondo il ricorrente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'ER sarebbe stata ravvisata sulla sola base del ruolo rivestito dall'imputato nell'organigramma societario, così affermando una sorta di "responsabilità da posizione" in cui l'unico coefficiente soggettivo era rappresentato dalla mera "conoscenza" della presunta fittizietà delle operazioni e ciò senza la presenza e l'indicazione di alcun elemento di prova al riguardo. Né la consapevolezza e la volontà di ottenere dei contributi statali sarebbero di per sé elementi fondanti il dolo di truffa soprattutto nel momento in cui l'ER era stato informato della presenza di pareri legali e delle posizioni ufficiali assunte da SI circa la regolarità del modus operandi del tutto analogo a quello di LV S.p.a. tenuto da altre società esportatrici ai fini della percezione del contributo statale. Al riguardo va detto che già il Tribunale a pag. 33 della propria sentenza aveva evidenziato gli elementi in base ai quali ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di truffa in capo all'ER sottolineando il fatto che l'imputato era un dirigente di VA RE che, a fronte delle competenze specifiche maturate negli anni, rivestiva il rilevante ruolo apicale di responsabile dell'intera funzione amministrativa del gruppo e di redattore del relativo bilancio consolidato, risultando altresì inserito nel consiglio di amministrazione di LV S.p.A. e poi anche in LV SA quale amministratore delegato. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso ER ha dichiarato di essere al vertice delle predette attività e di riportarsi solo a BI RI il quale si avvaleva della sua collaborazione protratta negli anni in quanto ER conosceva perfettamente le finalità delle società del gruppo ed i relativi sistemi operativi e, in quanto vertice amministrativo presiedeva alle funzioni 51 ور contabilità, finanza e titoli di credito. Proprio per tali ragioni BI RI lo aveva incaricato di costituire LV SA e gli aveva ordinato di fungere da amministratore delegato. Lo stesso ER poi, come i suoi colleghi ed in particolare il RA che gestiva le cambiali internazionali, si recava saltuariamente in Svizzera per presiedere ad incombenti meramente formali e del tutto connessi alle fittizie operazioni di natura finanziaria che si svolgevano presso gli uffici di LV SA. Ha ritenuto il Tribunale quindi del tutto evidente che l'attività di ER consisteva nel controllo della supervisione del funzionamento dello schema (truffaldino - ndr.) per la parte che riguardava quella società, al fine di assicurarne l'apparente operatività. D'altro canto BI RI aveva comunicato con chiarezza all'ER che LV SA era stata creata solo per sfruttare la legge Ossola. La Corte di appello a pag. 26 della sentenza impugnata ha, dal canto proprio, pienamente confermato la valutazione del Tribunale evidenziando il ruolo dell'ER all'interno di tutta la procedura de qua e così testualmente concludendo con riguardo all'imputato: sapeva perfettamente cosa andava " fatto e a quale fine e vi ha provveduto con la usuale professionalità che l'è valso il velocissimo approdo ad una posizione manageriale invidiabile, prestando così un consapevole contributo causale alla realizzazione dell'evento". Ritiene il Collegio che le motivazioni dei Giudici di merito siano da ritenersi congrue, non manifestamente illogiche e tantomeno contraddittorie nell'inquadrare gli elementi idonei a ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'ER. A ciò si aggiunga che come ha avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte, «ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito» (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105). Analogo discorso può essere effettuato con riguardo alla posizione dell'imputato Lo MO. 52 Infatti, anche la difesa del Lo MO (sup. par. 2.3.5) deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in capo al proprio assistito sostenendo che la Corte di appello: a) non ha analizzato le componenti caratteristiche del dolo, ossia la rappresentatività e la volizione dell'evento ma si è limitata a riprendere le argomentazioni già dedotte in tema di elemento oggettivo del reato;
b) valuta le operazioni in base al Consensus e non in base alla normativa italiana;
c) richiama in modo apodittico la circolare SI n. 1/2015 senza rispondere alla questione posta con la memoria del 4 giugno 2015 con cui si era evidenziato che la stessa aveva introdotto nuovi parametri e nuovi obblighi e tale novità non poteva non incidere sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo. Appare doveroso trattare il punto in esame unitamente all'altro motivo di ricorso dello stesso imputato (di cui al sup. par. 2.3.6.) nel quale vengono dedotti vizi di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso del Lo MO nel reato di cui all'art. 640- bis cod. pen. nonché la violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto le due questioni sono collegate perché, secondo parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità nei confronti del Lo MO sulla base di un elemento caratterizzante la condotta penalmente rilevante non presente nel capo di imputazione e quindi mai contestato. Procedendo con ordine, va detto che per quanto riguarda le doglianze sub. b) e c) si è già detto sopra di quale è la finalità del Consensus e di quali sono gli effetti della circolare SI n. 1/2015 ed appare a dir poco fuori luogo sostenere che difetterebbe l'elemento psicologico del reato di truffa per fatti commessi a far tempo dal 2008 in relazione al contenuto di una circolare emessa nel 2015. In ogni caso con riguardo a tali profili non sono individuabili carenze motivazionali della sentenza impugnata che, per quanto riguarda il Consensus e, più in generale, la normativa di riferimento, va letta unitamente a quella di primo grado che richiamata espressamente dal Giudice di appello diffusamente illustra i profili normativi. Per quanto riguarda la questione della circolare 1/2015, la Corte di appello (pag. 17) ha risposto con motivazione congrua sulla natura non innovativa della circolare stessa. I motivi deducono, poi, la illogicità e contraddittorietà del punto della sentenza impugnata (pag. 27) secondo cui l'esperto di Ossola" non poteva 53 19 non rendersi conto della natura fittizia dell'operazione considerato che "costituti processuali certi (il riferimento in nota è alle pagg. 14 e segg. della sentenza di primo grado) dimostrano che il sipario non si alzava prima che LV SA avesse incassato dall'end user l'intero prezzo come concordato con LV S.p.a., sua unica controparte negoziale. Soltanto allora LV S.p.a. riceveva il 15% in contanti ed altrettante promissory notes per il residuo 85% che venivano date a UF per uno sconto che non sarebbe mai avvenuto perché LV SA avendo acquisito la liquidità avrebbe riacquistato i titoli" (vedi anche sentenza Tribunale pag. 38) La Corte, infatti, non soltanto non si sarebbe quindi confrontata con la prassi delle operazioni di sconto delle promissory notes da parte del forfaiter, quale era la UF, ma soprattutto ha ritenuto fittizio lo sconto perché il forfaiter già sapeva che LV SA avrebbe riacquistato il titolo, senza considerare: a) che lo sconto della cambiale prescinde dalla validità del rapporto ad essa sottostante;
b) che UF non aveva conoscenza: dei rapporti tra LV S.p.a. ed LV SA con l'end user;
della provenienza della provvista che il debitore utilizzava per il riacquisto delle promissory notes;
dei dettagli relativi alla transazione commerciale che aveva dato origine alla cambiale ed alla trattativa commerciale a monte conclusasi con l'aggiudicazione della commessa;
c) che l'utilizzo da parte di LV SA di somme accreditatele cash dall'end user a seguito della fornitura per riacquistare il proprio debito non rende l'operazione di sconto fittizia;
d) che è pacificamente ammesso il riacquisto della cambiale da parte del debitore e quindi è del tutto infondato ritenerlo un elemento a sostegno della fittizietà dell'operazione; e) che la valorizzazione del riacquisto delle promissory notes per sostenere la responsabilità del Lo MO è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla affermazione di cui a pag. 20 della sentenza impugnata che tale riacquisto non è un autonomo elemento di frode. Tutte le predette censure non sono fondate. Già il tribunale a pagina 36 della propria sentenza aveva evidenziato come una volta costituita LV SA quale società apparentemente operativa, si innescava lo schema fraudolento descritto nel capo d'imputazione nel quale si inseriva il Lo MO a mezzo della società UF di cui era il legale rappresentante. Ha rilevato il Tribunale, sulla base delle emergenze dibattimentali, che il Lo MO, che per sue espresse dichiarazioni si poneva 2 54 д quale esperto in materia di "legge Ossola", si prestava a svolgere operazioni che apparivano di sconto delle cambiali ma nella realtà erano solo passaggi di denaro quali descritti nell'imputazione tali da determinare i vantaggi economici correlati così come accertati dalla guardia di finanza specificati dal consulente tecnico. Sempre il Tribunale ha chiarito che le dichiarazioni rese dall'imputato Lo MO in dibattimento, risultano indicative di come egli avesse pienamente inteso la natura fittizia di LV SA ed i suoi rapporti con LV S.p.a. quale soggetto realmente operante ed il contesto dell'apporto che gli veniva richiesto caratterizzato dalla totale assenza di ogni attività e considerazione dei rischi propri del forfaiting ricordando anche che nella riunione programmatica avvenuta a Lugano il RA e TU LI lo avevano informato con chiarezza in ordine alla operazione di riacquisto degli effetti da parte della loro società che avevano creato appositamente in Svizzera. L'accordo investiva dunque non solo la fase preliminare ovvero l'impegno del Lo MO allo sconto da prospettare alla IM S.p.a. ma anche il riacquisto ch'egli aveva subito accettato proprio perché il denaro necessario allo sconto delle cambiali sarebbe sempre stato fornito dallo stesso apparente debitore. Secondo il Tribunale, quindi, il Lo MO era consapevole della apparente operatività di LV SA che veniva nella realtà governata da LV S.p.a., tant'è che, per sue espresse dichiarazioni, intratteneva rapporti solo con LV S.p.a. A fronte del suo impegno per lo sconto di cambiali che valevano milioni di dollari americani non si preoccupava affatto della solvibilità di chi doveva ricomprarsi debito e ciò non tanto perché si trattava di una società del gruppo LV ma in quanto a piena conoscenza della confusione nella LV S.p.a. di posizione creditoria e debitoria e la sua consapevolezza dell'assenza del rischio derivava proprio da questo. Il riacquisto dei titoli era così premeditato ed il Lo MO ben sapeva che il titolo scontato non era affatto destinato alla normale circolazione nell'ambito del mercato secondario. In conclusione il Tribunale rilevava che la caratteristica peculiare delle operazioni descritte non è data di per sé dal riacquisto di una cambiale da parte di chi l'ha rilasciata ma dal fatto che in questo caso si trattava di obbligazioni apparenti assunte da una società a sua volta soło apparentemente operativa. La Corte di appello, dal canto proprio, ha chiarito come UF occupava nel meccanismo truffaldino una posizione di assoluto rilievo e non secondaria a quella di LV SA, posto che se questa fingeva di comprare ratealmente, UF fingeva di scontare promissory notes prive di causa siccome strettamente connesse all'inesistente contratto di vendita. 55 Il Lo MO, in sostanza, - secondo quanto accertato e ritenuto in fatto dai Giudici distrettuali - era stato indicato dall'intermediario finanziario e si era prestato a figurare impegnato nella normale attività di sconto. La Corte di appello (pag. 29 della sentenza impugnata) ha poi chiarito che il concorso del Lo MO nei fatti reato di cui è processo è stato ritenuto configurabile in quanto egli mettendo a disposizione la sua società ha dato un contributo causale alla verificazione dell'evento non secondario a quello concretato dalla costituzione di LV SA: se questa, infatti, era indispensabile per veicolare carte e non merci e farle giungere fino a Roma nella sede di SI, altrettanto indispensabile è stato l'apporto di UF chiamata sua volta a fingere di movimentare cambiali prive di rapporto sottostante. Un ruolo di primo piano che andava assicurato prima di avviare la costruzione del patto criminoso che dà ragione della qualifica di concorrente attribuita al Lo MO che ha promesso il suo intervento garantendo così lo sviluppo del programma delittuoso. Non v'è chi non veda che ci si trova in presenza di motivazioni congrue e non manifestamente illogiche a spiegare il ruolo rivestito dal Lo MO nella vicenda e la sussistenza in capo allo stesso di un apporto causale (anche di carattere soggettivo) alla realizzazione del fatto delittuoso. Del resto appare doveroso evidenziare che la valorizzazione del riacquisto delle promissory notes da parte del debitore LV SA individua un elemento di anomalia che riguarda non il riacquisto in sé, in astratto non vietato, ma la sua sistematicità e da tale dato (la creazione di una sostanziale "partita di giro") la sentenza fa ragionevolmente derivare la conoscenza da parte del Lo MO dell'intera operazione, anche delle fasi che attengono ai rapporti in cui non è direttamente coinvolto. La deduzione, come detto, non è illogica, specie considerando che la sistematicità del riacquisto da parte del debitore delle cambiali individua un comportamento anomalo, contrario ai principi di buona amministrazione, in quanto sintomatico della disponibilità di fondi ed al tempo stesso dell'accettazione del pagamento di maggiori spese ed interessi per l'emissione delle promissory notes. D'altro canto non può essere trascurata la circostanza che a fronte di un comportamento reiterato e anomalo, nessuno dei ricorrenti ha dedotto una specifica e valida ragione economica giustificatrice della ragionevolezza dell'operazione della quale il giudice del merito non avrebbe tenuto conto. Né sussiste contraddittorietà con l'affermazione di cui a pag. 21 della sentenza impugnata che il riacquisto delle promissory notes non è un autonomo elemento di frode. 56 سوار In primo luogo si tratta dell'esame dello stesso elemento fattuale, ma in una prospettiva diversa: non costituisce artifizio o raggiro, in quanto non si colloca nella fase di presentazione della richiesta di contributo, ma è sintomatico della consapevolezza del Lo MO e della sua partecipazione al reato (in proposito va ricordato che lo sconto dei titoli era essenziale ai fini dell'ottenimento dei contributi, in quanto gli stessi coprono la differenza tra il netto ricavo dello sconto e l'importo nominale dei titoli stessi). In secondo luogo esclude la dedotta contraddittorietà la circostanza, emergente dagli atti, che i funzionari SI non avevano rapporti diretti con LV SA, mentre Lo MO, tramite UF, li aveva. Quanto, infine, alla indicata doglianza relativa ad un'asserita violazione delle norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. atteso che, secondo il ricorrente, la Corte di appello, nell'affermare la corresponsabilità del Lo MO per il reato di truffa, avrebbe valorizzato la circostanza che la UF "fingeva di scontare promissory notes prive di causa, siccome strettamente connesse all'inesistente contratto di compravendita", in tal modo violando il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la decisione sarebbe basata su di un elemento che caratterizzerebbe la condotta, ma che non sarebbe menzionato nel capo di imputazione, atteso che la Corte distrettuale si sarebbe "resa conto di come il dibattimento avesse indiscutibilmente accertato la non riferibilità all'imputato della creazione della LV SA e della fittizia interposizione di LV SA nei rapporti commerciali tra LV S.p.A. e l'acquirente finale" va detto che in realtà, la Corte di appello non ha operato alcuna immutatio della contestazione, essendosi piuttosto limitata a valorizzare alcuni elementi fattuali pur sempre di rilievo in relazione al complessivo tenore della contestazione. D'altro canto, per costante orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248050), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Ed anche successivamente (Sez. 4, n. 16/12/2015, dep. 5757 2016, Addio, Rv. 265946) si è ribadito che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Al contrario, nel caso di specie, l'attività di sconto delle promissory notes era stata puntualmente descritta nell'imputazione, e l'affermazione della mancanza di causa delle stesse da parte del giudice di appello non può, quindi, ritenersi qualificare in termini di eterogeneità/novità il fatto ritenuto dal giudice rispetto a quello contestato, in quanto risultava implicita nella contestazione, della quale rappresentava una prevedibile puntualizzazione, rispetto alla quale l'imputato risulta ex actis bene aver potuto esplicare le proprie difese. Anche quest'ultima doglianza risulta, pertanto, infondata.
7. Conclusioni. Traendo le somme di questa lunga esposizione, può conclusivamente affermarsi che l'induzione in errore valorizzata dalla contestazione ed accertata abbia colpito SI (costituente emanazione dello Stato italiano), cui non è stata puramente e semplicemente rappresentata una situazione non corrispondente al vero attraverso una mera falsa dichiarazione autocertificativa, ma è stata rappresentata una situazione complessa, ovvero l'effettività di una compravendita simulata (come i giudici di merito deducono da una serie di indici, in massima parte, in concreto, neanche contestati dai ricorrenti), che vedeva come apparente prima avente causa, pagante a rate (dal che scaturiva il diritto all'erogazione in oggetto in favore della dante causa), una società in realtà inesistente, la cui soltanto apparente esistenza ed operatività era stata abilmente simulata (tanto vero che è stata scoperta unicamente all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria). L'artifizio che integra la materialità del reato ritenuto consiste nel fatto che la vendita a rate ad LV SA era meramente simulata, poiché LV SA non esisteva;
l'effettiva avente causa pagava in contanti ed i contributi dei quali era stata di volta in volta ottenuta l'erogazione non erano stati chiesti sul presupposto che in cambio del pagamento in contanti fosse stato accordato uno sconto di incidenza pari a quella di una eventuale rateazione, bensì sul presupposto dell'effettività della prima vendita ad LV SA: ciò esonera da ulteriori considerazioni in ordine alla prospettazione avanzata da alcuni ricorrenti (cfr., ad esempio, f. 20 del ricorso LO MO): l'erogazione dei contributi è risultata, in concreto, legittimata sempre dalla prima vendita con 58 pagamento rateale, da LV S.p.a. ad LV SA, in realtà simulata (solo successivamente seguita della rivendita - alle medesime condizioni all'effettivo avente causa, con pagamento in contanti). Come chiarito dalle indicazioni in più occasioni fornite dalla SI, questo meccanismo non sarebbe stato illegittimo (come generalmente rivendicato dai ricorrenti) soltanto a patto che la prima vendita fosse stata effettiva e non meramente simulata. Non rileva, in contrario, che il "sistema" adottato fosse formalmente dichiarato, e ciò sempre perché la prima vendita, quella in riferimento alla quale veniva maturato il diritto al contributo, era in realtà meramente simulata, ovvero non effettiva, e la sua apparenza si avvaleva della creazione di un apparente schermo societario (ovvero della creazione dell'apparente avente causa LV SA, in realtà inesistente), e l'erogazione del contributo in oggetto in riferimento a vendite conclusesi con pagamento in contanti non era dovuta. Né appare configurabile alcun travisamento nell'interpretazione della normativa vigente fornita dei testimoni (che, peraltro, non avrebbe neanche potuto costituire oggetto di testimonianza). Non può, inoltre, dirsi che la legittimità del "sistema" fosse stata, in alcun modo, corroborata espressamente da SI, nelle persone di quanti per essa agivano: SI aveva ritenuto la liceità del meccanismo fraudolentemente esposto, non di quello effettivo, e la sua circolare n. 1/2015 - all'evidenza sopravvenuta rispetto alle odierne vicende nulla dice in tema di vendite simulate, evocando la legittimità di operazioni tutte in ipotesi effettivamente svolte. Non può, infine, attribuirsi rilievo alla circostanza, invocata più o meno nei medesimi termini dagli odierni ricorrenti, dell'asseritamente agevole rilevabilità dei raggiri ed artifizi operati, perché, altrettanto asseritamente, controlli appena attenti avrebbero impedito la perpetrazione del reato (sia la prima dante causa che la prima avente causa avevano, nella ragione sociale, la sigla LV): invero, la mera, parziale, coincidenza della ragione sociale non consentiva, di per sé, di rilevare la fittizietà della seconda società (sono state, all'uopo, necessarie, come fin qui più volte osservato, articolate e complesse indagini di polizia giudiziaria), e quindi, conseguentemente, il carattere meramente simulato della prima transazione, quella in riferimento alla quale il contributo in oggetto veniva materialmente chiesto ed erogato. D'altro canto, a nulla rileverebbe, ai fini della conclusiva affermazione della responsabilità dei privati e, conseguentemente, dell'ente, la circostanza che il deceptus fosse tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto 59 Ө dichiarato, e comunque avesse la possibilità di effettuarli utilmente: la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene, infatti, meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente. Una volta valorizzato il carattere di vendita meramente simulata della prima transazione, il dolo di tutti coloro che di tale sistema furono variamente protagonisti emerge all'evidenza.
8. I rapporti tra il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen. e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter cod. pen. La difesa dell'imputato BI RI ha dedotto (sup. par. 2.1.5) violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello previsto e punito dall'art. 316-ter cod. pen. in quanto ci si troverebbe non tanto in presenza di un "artifizio" quanto in presenza di "omissione di informazioni dovute". Nel motivo di ricorso si evidenzia il fatto che la sentenza impugnata ha affermato che la frode sarebbe consistita nel non aver palesato ai funzionari SI i contenuti dei rapporti contrattuali intercorsi con i destinatari finali dei beni esportati (nell'ambito dei quali era previsto il pagamento cash non dilazionato) e non sarebbe dato comprendere perché tale condotta dovrebbe integrare un artifizio, di cui palesemente non ha la sostanza, e non invece la assai più conferente ipotesi di omissione di informazioni dovute di cui all'art. 316-ter cod. pen. L'argomento è stato, seppure implicitamente, ripreso anche nel ricorso formulato nell'interesse di VA RE (motivo 1, pagg. 19-21) laddove si è evidenziato che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la concreta idoneità della condotta a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo e si invoca la giurisprudenza secondo cui «la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento» (Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261009). 60 Va immediatamente chiarito che il motivo di ricorso presentato nell'interesse di BI RI rasenta il limite della genericità atteso che lo stesso ricorrente si domanda le ragioni per le quali la Corte di appello non si sia posta il problema dell'eventuale derubricazione del reato di truffa in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. senza neppure indicare se e quando detta questione sia stata sottoposta all'attenzione dei Giudici distrettuali. Il motivo di ricorso potrebbe essere quindi, per tale ragione, agevolmente disatteso, e del resto, in assenza di una espressa richiesta rivolta alla Corte di appello di derubricazione del reato, è altrettanto agevole rilevare che la sottostante violazione di legge sostanziale sarebbe stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Appare, inoltre, evidente che la Corte distrettuale, nel momento in cui ha spiegato le ragioni per le quali a suo giudizio le vicende in esame integrano il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen., ha, al tempo, stesso escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Tuttavia, per mero dovere di completezza, appare opportuno affrontare anche detta questione di diritto. Com'è noto, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee". Questa Corte ha già chiarito che l'art. 316-ter cod. pen., configura un reato di pericolo, e non di danno (Sez. 6, n. 35220 del 09/05/2013, Campisi Rv. 256927), e che tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni о documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l'assenza della induzione in errore (Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354). L'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. è stato, del resto, approfondito sia dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia dalla Corte costituzionale. Quest'ultima, con l'ordinanza n. 95 del 2004, ha evidenziato il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter, rispetto all'art. 640-bis cod. 61 pen.,ed ha precisato che, alla luce del dato normativo e della ratio legis, l'art. 316-ter assicura una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall'art. 640-bis, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento per difetto del paradigma punitivo - della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rinviato all'ordinario compito interpretativo del giudice di accertare, in concreto, se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie dell'art. 316- ter, integri anche la fattispecie descritta dall'art. 640-bis, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest'ultima. Le Sezioni Unite sono intervenute in argomento con due sentenze. In una prima occasione (Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), tracciando i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter e quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., hanno sottolineato in linea con la menzionata ordinanza della Corte costituzionale - che l'introduzione nel codice penale dell'art. 316-ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte "decettive" (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
di conseguenza, fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, vanno inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 316-ter le [sole ndr.] condotte alle quali non consegua un'induzione in errore o - un danno per l'ente erogatore, con la conseguente compressione dell'art. 316-ter a situazioni del tutto marginali, "come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". Ed è stato conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316-ter e non a quella di truffa le condotte alle quali non - - consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto". Con una successiva decisione (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104), le Sezioni Unite sono poi tornate ad esaminare il tema e, proseguendo sulla strada tracciata dalla propria precedente sentenza, hanno affermato il principio secondo il quale l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni 0 dall'uso di atti о documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto 62 لها in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente. Il principio che «il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento» è stato successivamente ribadito da questa Sezione, in riferimento ad una fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura, con riguardo alla quale è stato ritenuto configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate, ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979). Alla stregua di quanto sin qui evidenziato, può concludersi che il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., prescinde sia dall'esistenza di artifici o raggiri, sia dalla induzione in errore, sia dall'esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto di truffa. Deve, pertanto, ribadirsi che: · nella valutazione della fattispecie concreta, è rimesso al giudice stabilire - se la condotta consistente in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640-bis cod. pen., e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione;
- la condotta descritta dal richiamato art. 316-ter cod. pen. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640-bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve costituire "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore. -Ciò premesso, deve ulteriormente evidenziarsi come già in precedenza chiarito che, nel caso in esame, la falsa dichiarazione accertata non è caduta sugli elementi fattuali da rappresentare a SI ai fini della erogazione dei contributi, ma è consistita nella immutatio veri circa l'esistenza di LV SA (fittiziamente rappresentata nella richiesta di contributi quale destinataria della esportazione) e, conseguentemente, sulla sua veste contrattuale di reale 63 کار avente causa/acquirente a rate da LV s.p.a., cioè sul principale presupposto di ammissibilità della domanda di erogazione del contributo de quo. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una immutatio veri di per sé non costituente il reato di falso» (Sez. 2, n. 35197 del 02/07/2013, Barducci, Rv. 257370) e tale principio ben può essere richiamato anche per affermare l'infondatezza della doglianza qui in esame.
9. La prescrizione in relazione alle plurime truffe ex art. 640-bis cod. pen. II P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 26 marzo 2009, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alle relative statuizioni di confisca per equivalente. Il problema deve essere esaminato, in considerazione della mera infondatezza dei ricorsi, certamente quanto ai reati di cui all'art. 640-bis - nel complesso non inammissibili. cod. pen. - Il problema non si pone per il reato associativo, poiché il capo di imputazione evoca la permanenza della condotta, e la sentenza di primo grado è del 21.7.2014. Quanto al 640-bis cod. pen., il capo di imputazione così indica la data di commissione: «dal 2008 all'agosto 2013», senza alcuna precisazione, "nel corpo", in ordine alle date di percezione effettiva delle singole erogazioni (che, riguardando singole ed autonome compravendite di materiali, in virtù dei rilievi in diritto svolti nel § 4.2 di queste Considerazioni in diritto, integrano ciascuna un distinto reato, salva la successiva unificazione in continuazione). Il P.G., nell'odierna udienza, ha, peraltro, prodotto documentazione inerente alla sua richiesta di declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, ed in particolare un tabulato dove sono riepilogate le date delle singole erogazioni, alla cui acquisizione i difensori presenti hanno espressamente acconsentito. Le uniche, possibili, sospensioni del termine di prescrizione, sia in primo che in secondo grado, sono quelle ricollegabili ai provvedimenti con i quali, sia in primo che in secondo grado, sono stati riservati per il deposito dei motivi termini pari a giorni 90 (per complessivi giorni 180). In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261557), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già affermato che il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione 64 obbligatoria dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto a misura custodiale durante il termine fissato per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado). Questa Corte (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220510) ha, poi, già ritenuto che il termine di prescrizione è sospeso ex art. 159, comma 1, cod. pen. in presenza di cause di sospensione della custodia cautelare che non comportino la sospensione del procedimento (ovvero, per la particolare complessità del dibattimento, oppure in pendenza dei termini per la redazione della sentenza) «solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di una custodia cautelare in corso di esecuzione» (in precedenza, nel medesimo senso si erano pronunziate Sez. 5, n. 12862 del 21.9.1999, Rv. 214889; Sez. 4, n. 13643 del 6.11.1998, Rv. 211964; Sez. 5, n. 12756 del 22.10.1998, Rv. 211963). Successivamente, Sez. 3, n. 16022 del 5.3.2004, Rv. n. 228968, ha, in contrario avviso, affermato che ai fini della sospensione della prescrizione per le predette ragioni, non occorre che vi sia custodia cautelare in atto. E' altresì noto al collegio che Sez. 1, n. 5950 del 21.1.2009, Rv. 243351 (peraltro sulla base di una motivazione priva di riferimenti alle pur presupposte disposizioni del codice di rito in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare) ha del tutto escluso la possibilità di sospendere i termini di prescrizione in pendenza dei termini per deposito dei motivi, poiché si tratterebbe di una causa di sospensione facoltativa, non ex lege. Questa affermazione non può, peraltro, essere condivisa, poiché l'art. 159, comma 1, cod. pen. prevede che «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (...)»: detta disposizione di legge va, nel caso di specie, necessariamente individuata nell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (che riguarda la pendenza dei termini per la redazione dei motivi ex art. 544 cod. proc. pen.), mentre soltanto la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è facoltativa (comma 1: «sono sospesi»; comma 2: «possono essere altresì sospesi»). Più recentemente, Sez. 4, n. 15477 del 2014, in motivazione (in diversa fattispecie, peraltro rientrante nell'ambito di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e quindi di sospensione facoltativa: ma il dato è stato espressamente ritenuto in motivazione f. 87 ss. ininfluente, e ciò sembra - a fortiori rilevare anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) ha affermato che «La sospensione dei termini di 65 گار custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso». Ne deriva, a parere del collegio, che tra le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare imposte da una particolare disposizione di legge che sospendono, ex art. 159, comma 1, cod. pen., rientra anche la sospensione peraltro obbligatoria, e non meramente facoltativa, ove a tale - distinzione intenda attribuirsi rilievo - in pendenza del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 cod. proc. pen., nel caso di specie pari, nel complesso, a giorni 180 (essendo stato fissato, per il deposito delle sentenze sia di primo che di secondo grado, in pendenza dell'assoggettamento dell'imputato RI a misure cautelari detentive, il termine di giorni 90). La sentenza di secondo grado, deliberata il 18 giugno 2015, ha riservato giorni 90 per il deposito dei motivi, in pendenza di misura coercitiva, applicata a BI RT RI, ma detta misura è stata revocata il 30 giugno 2015: si pone, pertanto, il problema di determinare la durata della sospensione del termine di prescrizione ricollegabile a quest'ultimo evento sospensivo, ovvero di verificare se la prima sia condizionata o meno dall'intervenuta rimessione in libertà dell'imputato il cui status detentionis legittimava il computo del termine riservato per il deposito dei motivi ai fini della determinazione della durata delle sospensioni del termine di prescrizione. Le Sezioni Unite (n. 33217 del 25/05/2016, Cozzolino, Rv. 267354) hanno recentemente affermato che la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve. L'affermazione è stata argomentata osservando, in primis, che «Le argomentazioni che portano a ritenere ininfluente il deposito anticipato della motivazione della sentenza, rispetto al termine previsto, sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, si basano su argomentazioni di ordine letterale, sistematico, e di armonizzata applicazione dei principi 66 هد costituzionali. La prima valutazione consegue dal tenore letterale dell'art. 304 cod. proc. pen., il quale stabilisce che i termini previsti dall'art. 303 sono sospesi nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3». La norma, dunque, introduce una stretta correlazione tra il periodo di sospensione e la pendenza del termine per la redazione della sentenza, stabilendo ex ante la durata della prima in relazione al tempo stabilito dalla legge o indicato dal giudice nel dispositivo letto in udienza. Nessun rilievo viene, dunque, assegnato al più breve tempo effettivamente impiegato dal giudice per la redazione della motivazione, che potrebbe essere espressione di un'errata valutazione in merito alla complessità della motivazione ovvero di un atteggiamento di prudenza del giudice, e ciò per gli oneri che un eventuale ritardo comporta sia per la cancelleria che sul piano disciplinare. La seconda argomentazione, di carattere sistematico, attiene all'esigenza di correlare la sospensione dei termini di custodia cautelare, e la relativa disciplina, al più lungo termine per l'impugnazione, con riferimento alla sua decorrenza. In questo caso non appare corretto ritenere che la fattispecie procedimentale avviata con l'indicazione del termine per il deposito della sentenza possa essere condizionata da fattori accidentali come il deposito anticipato della stessa, proprio perché, all'individuazione dello specifico spazio-temporale per la celebrazione del giudizio di appello, è collegata l'immodificabile decorrenza del termine per impugnare. D'altra parte, proprio per la correlazione funzionale con lo stesso termine di fase della custodia cautelare, il deposito anticipato della motivazione non può determinare, in assenza di una esplicita previsione normativa, una revoca delle precedente valutazione di complessità; né una modifica di tale valutazione potrebbe essere collegata al termine più breve impiegato per la redazione della sentenza (Sez. 6, n. 13447 del 12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455). Si è anche osservato che «Una diversa conclusione sarebbe distonica rispetto alla disciplina logico-sistematica delle impugnazioni e porterebbe a comprimere in modo ingiustificato i diritti della difesa, alla cui tutela, invece, è destinata la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Ciò che va evidenziato, in questo sistema complesso organizzato dal legislatore, fondato sul ruolo centrale dell'art. 544 cod. proc. pen., attraverso la previsione della biunivoca corrispondenza tra il termine definito per il deposito e la corrispondente sospensione della durata della custodia cautelare, da un lato, e l'individuazione della decorrenza del termine per impugnare, dall'altro, è la circostanza che l'indicazione di un maggior termine per il deposito non deriva da un mero esercizio discrezionale del potere del giudice, ma è ancorata, di 67 fatto, alla sussistenza di specifici requisiti (art. 544, comma 3, ma anche comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.), il cui elemento unificante è quello di costituire ragioni che non consentono l'osservanza del termine generale di quindici giorni. In questo quadro, cristallizzato formalmente per via legislativa ex ante nei suoi sviluppi processuali futuri, il deposito anticipato della motivazione, seppure collegato, ma solo ex post, ad una erronea valutazione prognostica, sotto il profilo temporale, da parte del giudice, non può assumere l'idoneità giuridica di una manifestazione di volontà di revoca della precedente valutazione di complessità né, in assenza di una puntuale previsione normativa, può determinare gli effetti riconducibili all'adozione di un provvedimento di revoca della precedente statuizione. Se questa è la ricostruzione generale del microsistema de qua (valida ed efficace pertanto per ogni imputato, presente o assente al momento della deliberazione), in base al combinato disposto degli artt. 544, 548, comma 3, e 585, comma 1, cod. proc. pen., coerentemente è stato previsto, a tutela del diritto difesa, con riferimento all'esercizio delle modalità dell'impugnazione, un 12 termine complessivo dato dalla somma di quello generale o indicato dal giudice, sintomatico della valutata sussistenza di complessità, e di quello scelto dal legislatore, con quantificazione automatica corrispondente ai vari casi, efficace per gli imputati presenti o assenti al momento della deliberazione. Modalità che "in ogni caso", anche nella versione del novellato art. 548, comma 3, cod. proc. pen, deve essere seguita e dalla cui conforme ottemperanza soltanto decorre il termine per impugnare». Questa conclusione «trova conferma nella diversità dei presupposti considerati dal legislatore quando ha inteso valorizzare il tempo effettivamente impiegato per il compimento di un atto processuale specifico, caratterizzati dal dovere di realizzazione, con il conseguente diretto contenimento del periodo di sospensione, sia della durata della custodia cautelare che della prescrizione. In questo caso la volontà di allineare il tempo concretamente necessario per lo specifico adempimento processuale è stata collegata ad una peculiare disciplina legislativa, singolarmente puntuale nell'adeguamento della sua ampiezza temporale alla concreta dinamica del processo. Il riferimento va al diverso istituto della proroga dei termini di durata della custodia cautelare in relazione al tempo assegnato al perito per "l'espletamento" della perizia sullo stato di mente dell'imputato (art. 305, comma 1, cod. proc. pen.), in cui il termine finale della proroga è stato individuato con riferimento alla data del deposito della perizia;
in questo modo è stato valorizzato il momento dell'effettivo adempimento dell'atto istruttorio 68 peritale, condizionato dal rispetto della prognosi temporale effettuata ex ante dal giudice, a prescindere dai condizionamenti potenzialmente riconducibili alle parti, all'ausiliario del giudice, o da scelte di carattere organizzativo e gestionale che attengono alla successiva fase della fissazione dell'udienza per l'esame del perito nel contraddittorio delle parti. In tal caso vi è da parte del legislatore una attribuzione al giudice del governo dei tempi processuali, in grado di contenere, con la opportuna flessibilità, il prolungamento dei termini di custodia cautelare conseguente alla proroga concessa sino all'effettivo soddisfacimento delle esigenze connesse all'accertamento peritale. Diversa e ugualmente coerente sotto il profilo della ragionevolezza e della compatibilità costituzionale è stata l'opzione operata dal legislatore che, per la questione in esame, ha pedissequamente configurato il descritto microsistema con riferimento all'individuazione del termine di deposito della sentenza, atto del giudice, in cui appunto sono collegate insieme, con riferimento alla loro decorrenza la sospensione dei termini di custodia cautelare e della prescrizione, da un lato, e la disciplina relativa al più lungo termine per l'impugnazione come espressione concreta della tutela del diritto di difesa». Per trasparente identità di ratio, ed in particolare tenuto conto del fatto che il riacquisto anticipato della libertà, nelle more della decorrenza del termine fissato per il deposito della motivazione, non può determinare, in assenza di una esplicita previsione normativa, una revoca delle precedente valutazione di complessità, ritiene il collegio che, anche con riferimento alla situazione in esame, la sospensione del termine di prescrizione operi per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, a nulla rilevando l'anticipata cessazione della misura custodiale che aveva legittimato il computo del predetto termine nell'ambito delle sospensioni della prescrizione. Ne consegue che, tenuto conto delle date in cui risultano intervenute le singole erogazioni, il termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, determinato tenendo anche conto dei sopravvenuti eventi interruttivi -, prorogato di giorni 180 per le indicate sospensioni, risulta maturato (alla data del 20 settembre 2016) unicamente quanto all'episodio consumato - attraverso la percezione dell'erogazione de qua in data 24 settembre 2008.- Il relativo reato va, dunque, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto va eliminata anche la conseguente statuizione di confisca, nei limiti dell'importo di 454.692,15 euro. Per le successive erogazioni, alla data odierna il predetto termine non risulta ancora decorso. 69 19 д In conseguenza di quanto detto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché si proceda alla rideterminazione della pena nei confronti degli imputati. 10. Il reato associativo. Meritevoli di trattazione congiunta sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse di BI RI, di GO ER e di AL Lo MO di cui rispettivamente ai superiori paragrafi 2.1.6, 2.2.6 e 2.3.7 riguardanti la configurabilità del contestato reato associativo sotto il profilo oggettivo e soggettivo. In sintesi si sostiene nei ricorsi che i Giudici del merito: a) sarebbero incorsi in errore ritenendo la sussistenza degli elementi essenziali del reato de quo fondando la propria convinzione sulla base dell'assunto che la sussistenza di una associazione per delinquere si può desumere da indici provenienti dai reati-scopo; b) avrebbero erroneamente confusa l'organizzazione dei reati-scopo con l'organizzazione della associazione difettando quel quid pluris anche di natura temporale che consentirebbe di fare assumere alle condotte autonoma rilevanza in relazione al reato associativo rispetto al mero concorso in una pluralità di truffe: la costituzione di LV SA non poteva essere contemporaneamente assunta come apporto causale alla realizzazione delle truffe che come condotta costitutiva dell'associazione così "sdoppiando" entro il medesimo reato continuato la stessa condotta ed analogo errore di metodo sarebbe stato compiuto nella delineazione del ruolo del Lo MO nell'associazione con riguardo alla posizione della UF SA;
c) non avrebbero dato adeguato conto della sussistenza tra i vari imputati (BI RI, AL Lo MO, GO ER, AR Lo MO e RI VA SW) dell'affectio societatis e in che modo si sarebbe manifestata la consapevole partecipazione degli stessi all'associazione nel momento in cui la stessa è fattispecie autonoma rispetto ai reati-fine anche tenuto conto del fatto che l'ER non conosce e non avrebbe mai incontrato alcuno dei presunti promotori dell'associazione. A ciò si aggiungono le ulteriori circostanze, che la difesa ER ritiene non adeguatamente valutate dalla Corte di appello anche se rilevanti, che: a) i rapporti tra l'ER e BI RI sono sempre rimasti circoscritti nel contesto di un rapporto lavorativo e professionale;
b) ER si è sempre limitato a svolgere le medesime mansioni amministrative e di natura contabile;
70 c) non v'è prova di una consapevole permanente partecipazione del rag. ER ad una associazione per delinquere. I motivi di ricorso de quibus sono privi di fondamento in quanto i Giudici di entrambi i gradi di merito, con motivazioni congrue, logiche e non contraddittorie, oltre che corrispondenti ai principi di diritto che regolano la materia hanno dato corretta soluzione alle questioni in esame. Il Tribunale (pagg. 39-41) ha evidenziato come la realizzazione del piano ordito dai due RI ed attuato con le modalità sopra descritte richiedeva inevitabilmente la strutturazione di un contesto criminale organizzato in via principale da BI RI, che agiva di intesa con il padre LI, presidente del gruppo, e con AL Lo MO che era il legale rappresentante della UF SA, da lui strumentalmente utilizzata per realizzare le fasulle operazioni di sconto cui seguivano le erogazioni. Ha ricordato in proposito il Tribunale che RA e TU ER, dirigenti in LV S.p.a. e VA RE, avevano comunicato al Lo MO la volontà dei due RI ed il fatto che BI RI li aveva mandati da lui proprio per reperire una finanziaria che si prestasse allo scopo ed egli aveva aderito, il che rileva l'odierno Collegio - - dà perfettamente conto del pieno inserimento anche sotto il profilo soggettivo del Lo MO nel programma delittuoso di cui si è reso partecipe. Sempre il Tribunale ha, poi, evidenziato come il Lo MO interagiva con i soggetti rappresentativi della LV SA (società, come detto, concretamente non operativa) e di cui gli erano noti i ruoli ovvero la AN DE, presidente che in particolare firmava le promissory notes e i bonifici, e con l'ER che secondo il teste RA si incontrava anche con il Lo MO. Sempre il Tribunale ha posto in evidenza anche il ruolo dell'ER nel contesto criminale del quale era (all'evidenza ndr.) un consapevole partecipe essendo emerso che lo stesso, svolgendo un ruolo di dirigente ed esecutore della volontà di BI RI, provvide dapprima alla costituzione di LV SA, del tutto consapevole delle relative finalità e inoperatività, assumendone la veste di amministratore, indi ebbe a svolgere in Italia ed in Svizzera, in coerenza con il suo ruolo apicale in VA RE, la funzione di supervisore di tutte le artificiose operazioni conseguenti e finalizzate al conseguimento delle erogazioni ed in tale veste, unitamente al presidente "fantoccio" AN SW che doveva apporre firme ed al RA, incaricato di provvedere a tutto quello che riguardasse le promissory notes, incontrava il Lo MO di cui conosceva perfettamente ruolo e attività. Il Tribunale ha, poi, ampiamente sottolineato la protrazione nel tempo delle attività finalizzate ad ottenere le indebite erogazioni pubbliche, attività iniziate a far tempo dal 2008 e terminate in un momento che di fatto ha 71 superato quello di cui all'imputazione e che sono state interrotte solo a causa dell'intervento e dell'innescarsi deldel commissario straordinario procedimento penale da cui è derivato il processo che qui ci occupa. La Corte di appello, a sua volta, nella sentenza impugnata (pagg. 27-29) ha adeguatamente ribadito gli argomenti in fatto ed in diritto già esplicitati dal Tribunale in relazione ai quali è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 416 cod. pen. rimarcando l'esistenza del preteso accordo criminoso "a monte" rispetto alla consumazione dei singoli reati-fine e caratterizzato da una durata indefinita nel tempo ed evidenziando come la prova positiva del delitto associativo come struttura autonoma rispetto alle singole azioni truffaldine è rinvenibile nelle dichiarazioni dell'imputato ER che riferendo sulla nascita di LV SA, ha menzionato la sua convocazione da parte di BI RI e lo specifico incarico ricevuto di costituire una intercompany estera "al solo fine di beneficiare dei contributi Ossola". - "laIn sostanza ha testualmente evidenziato la Corte territoriale precisa delimitazione del mandato è più eloquente di quanto si possa pensare in rapporto allo scopo da raggiungere, perché oltre a scolpire l'essenza di LV rende chiaro che quello strumento sarebbe servito fino a quando LV sa... spa avesse potuto godere di benefici di Stato e quindi fino a quando non avesse cambiato produzione industriale ovvero i paesi OCSE non avessero modificato il Consensus: in una parola, per sempre, rebus sic stantibus". La Corte di appello, a complemento di quanto detto, ha, infine, osservato come il programma criminoso si è poi di fatto realizzato non solo attraverso l'effettiva costituzione di LV sa ma anche con la positiva ricerca del forfaiter (il Lo MO) che mise consapevolmente a disposizione la propria società UF SA. In sostanza, il reato associativo si era perfezionato prima ancora della consumazione delle singole condotte truffaldine. Ritiene l'odierno Collegio che quanto affermato da Giudici di merito per affermare la sussistenza a carico degli imputati qui ricorrenti degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen. sia assolutamente corretto e consenta di ritenere superate esplicitamente ed implicitamente tutte le argomentazioni proposte ex adverso dagli odierni ricorrenti. In punto di diritto deve ricordarsi che «L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e 72 soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira» (ex ceteris Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359). E' inoltre noto che «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.» (ex ceteris Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009) Orbene, come detto, tutti gli elementi sopra indicati sono ravvisabili nel caso in esame e sono stati concretamente delineati nelle relative decisioni di merito atteso che: a) il vincolo associativo, posto in essere da un idoneo numero di soggetti, ha avuto carattere indubbiamente permanente (dal 2007 quantomeno al 2013); b) il pactum sceleris è risultato tutt'altro che occasionale essendo finalizzato alla programmazione ed alla consumazione di una serie indeterminata di delitti la realizzazione dei quali non aveva di certo esaurito l'accordo, presentando una proiezione futura sine die ed interrotta solo a causa di interventi esterni (l'azione del commissario straordinario e l'instaurazione del procedimento penale) il che lo ha caratterizzato da autonomia rispetto al concorso di persone nei reati-fine; c) era presente una stabile struttura organizzativa realizzata attraverso la costituzione della società svizzera LV SA (indispensabile strumento anche per la consumazione delle truffe), la predisposizione di stabili accordi con UF SA, la predisposizione di un vero e proprio protocollo operativo riguardante la stipulazione dei contratti con gli acquirenti esteri e la predisposizione e stampa della documentazione contabile idonea a dare una parvenza di legalità (e prima ancora di esistenza) delle attività poste in essere da LV SA;
d) vi era una partecipazione stabile (non certo occasionale od estemporanea) ed una precisa ripartizione dei ruoli tra gli associati ciascuno dei quali rappresentava un tassello fondamentale per la realizzazione del 73 크 programma criminoso, il tutto come ampiamente evidenziato nelle sentenze di merito;
e) l'analoga natura dei reati-fine, l'identità dei rispettivi autori, le modalità di relativa esecuzione per gli elementi di omogeneità che li caratterizzano, hanno costituito inoltre ed a loro volta indici rivelatori della l'esistenza di una struttura associativa nei termini indicati nel capo d'accusa. Quanto, infine, all'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere, si è già detto di come i Giudici del merito abbiano evidenziato i rapporti esistenti tra gli imputati, le informazioni delle quali gli stessi erano portatori e le condotte dagli stessi poste in essere all'evidenza finalizzate alla realizzazione del progetto criminoso e quindi delineanti la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che «Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo» (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388). 11. Il ruolo qualificato del Lo MO nel reato associativo. E' invece fondato il motivo di ricorso del Lo MO e di cui al superiore par.
2.3.7 nella parte in cui lo stesso si duole del ruolo di "promotore" che gli è stato riconosciuto nella associazione per delinquere di cui al capo che precede. Si è già detto delle ragioni per le quali è stata correttamente affermata la penale responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Come è noto l'art. 416 cod. pen. enuclea, nell'ambito dell'associazione per delinquere, tra gli associati (comma 1), accanto alla figura del mero partecipe (comma 2), quelle di promotori, costitutori, organizzatori (comma 1) e capi (comma 3). E' noto al collegio l'orientamento di questa Corte per il quale, nei reati associativi, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, 74 وار Rv. 265524, e n. 5501 del 12/12/1995, dep. 1996, Rv. 205653, entrambe in riferimento ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti). In tal modo, peraltro, a parere del collegio, il ruolo del promotore viene parzialmente confuso con riguardo alla sovraintendenza alla complessiva - attività di gestione di esso ed all'assunzione di funzioni decisionali rispettivamente con quelli dell'organizzatore e del capo, dai quali il legislatore mostra testualmente di distinguerlo. Appare, pertanto, condivisibile, perché rispettoso del dato normativo, il più risalente orientamento (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230, e n. 6393 del 24/03/1983, Nuvoletta, Rv. 159856) che quanto al caso in - esame garantisce maggiormente l'imputato, e per quale la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni: -capo è colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati;
-promotore è colui che da solo, o con altri, si faccia iniziatore della societas sceleris;
organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture;
finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso. Si è successivamente, e condivisibilmente, precisato (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226) che promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma. D'altro canto, la nozione di «promotore», sia pure ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen. è già stata definita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 6174 del 04/04/1979, Giannecchini, Rv. 142474) come evocante la condotta di colui che ha ideato l'intrapresa delittuosa, cioè chi ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla». Ciò premesso, appare evidente che non sono stati evidenziati né risultano altrimenti emersi gli elementi fattuali che legittimino la qualificazione della condotta del Lo MO come condotta di "promozione" intesa nel senso innanzi precisato, come iniziatore dell'enucleato sodalizio (il che appare, peraltro, alla stregua della stessa contestazione, dover essere escluso de plano), ovvero come soggetto che, anche dopo la costituzione di esso, abbia 75 contribuito alla potenzialità pericolosa di esso, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma. La totale assenza di elementi in tal senso porta quindi ad escludere l'attribuzione di tale ruolo qualificato del Lo MO, ruolo che deve essere, pertanto, ricondotto a quello di mero partecipe ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen. Quanto detto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'imputato Lo MO limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni che deve essere esclusa, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano al solo fine di rideterminazione della pena allo stesso irrogata. 12. Le confische agli imputati persone fisiche. 12.1. L'ottavo motivo di ricorso formulato per l'imputato Lo MO e di cui al superiore par.
2.2.7 che denuncia nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p., in relazione all'errata interpretazione delle norme sulla confisca per equivalente ex artt. 640-quater e 322-ter c.p., perché disposta su conti correnti bancari di cui l'ente UF sarebbe effettivo, e non apparente, titolare, è dedotto a-specificamente, ed in carenza di interesse. Deve premettersi che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento della contestata statuizione gli elementi riepilogati a f. 36 della sentenza impugnata), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito. Il ricorrente, in sostanza, si limita a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello ed a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. Appare, peraltro, assorbente il rilievo che risulta carente l'interesse dell'imputato a dedurre la doglianza, con la quale egli contesta la disposta statuizione di confisca per il rilievo che i beni confiscati non sarebbero suoi, ma dell'ente UF (del quale egli sarebbe legale rappresentante, ma che non risulta avere impugnato la contestata statuizione). E' agevole osservare che, nel caso di specie, l'imputato non è legittimato, perché privo di diretto interesse alla decisione, a proporre ricorso per 76 cassazione ai fini della restituzione di un bene sequestrato e sottoposto a confisca che secondo la sua stessa prospettazione non gli appartiene (cfr. Sez. 5, del 18/1/2013 n. 10205, Loccisano, Rv. 255225, e Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612). L'unico soggetto legittimato ad invocare la restituzione dei beni sequestrati e/o confiscati è il suo proprietario, persona giuridica diversa dall'imputato, che potrà azionare la sua pretesa anche davanti al giudice dell'esecuzione penale (art. 676 cod. proc. pen.). D'altro canto, con il ricorso il ricorrente imputato non ha dedotto e tanto meno dimostrato di vantare personale interesse, concreto ed attuale, uti singulus, ad ottenere la restituzione dei beni de quibus (v. Sez. 3, 27/1/2010 n. 10977, Ambrosetti, Rv. 246344; Sez. 6, 21/6/2012 n. 35786, Buttini, Rv. 254395). Questa Corte ha, invero, già osservato che l'indagato/imputato, nel caso in cui il bene oggetto di sequestro finalizzato alla confisca, o di confisca, sia asseritamente nella proprietà e nella disponibilità di un terzo, può, da parte sua, vantare un concreto ed attuale interesse all'impugnazione soltanto ove prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo, dovendo il ricorso essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 13037 del 18/2/2009, Rv. 243554; conformi, Sez. 1, n. 15998 del 28/2/2014, Rv. 259601; Sez. 5, n. 10205 del 18/1/2013, Rv. 255225; Sez. 3, n. 10977 del 27/1/2010, Rv. 246344; Sez. 6, n. 35786 del 21/6/2012, Rv. 254395; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 23/1/2013, Rv. 254311). Nel caso di specie, il ricorso risulta del tutto silente sul punto. 12.2. L'ottavo motivo di ricorso formulato per l'imputato RI e di cui al superiore par.
2.1.8 riguarda anch'essa le disposizioni inerenti alla confisca. Sulla premessa che la confisca è stata disposta sui beni degli imputati per un valore equivalente al profitto delle truffe commesse ai danni di SI, ricorda la difesa del ricorrente che la confisca "per equivalente" può essere disposta solo quando non sia possibile l'apprensione diretta del prezzo o del profitto del reato entro il patrimonio di LV S.p.a., cosa, che invece, sarebbe stata possibile. Secondo parte ricorrente, la decisione della Corte di appello che ha confermato quella del Tribunale evidenziando l'impossibilità di procedere alla confisca diretta per carenza di pertinenzialità essendo il profitto di reato consistito in somme liquide versate da SI sui conti di LV S.p.a. si porrebbe in contrasto con il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze Gubert e Lucci) laddove si è affermato il fatto che l'essere il denaro per sua natura bene fungibile consente 77 di superare il tema della pertinenzialità e di procedere quindi alla confisca "diretta". La doglianza non è consentita, perché dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Deve premettersi che ad essa la Corte di appello non fa riferimento alcuno in sede di riepilogo dei motivi di appello di FA VA (f. 7 della sentenza impugnata), la cui completezza non costituisce oggetto di censura in ricorso. D'altro canto, anche la disamina dei motivi di appello evidenzia incontestabilmente che nessuna censura era stata in proposito sollevata nell'atto di gravame, neanche sub specie di mera e non argomentata conclusione. Il collegio deve, infine, rilevare che il passo dell'argomentazione della Corte di appello che il ricorso sul punto in esame contesta (f. 58: La Corte di appello confermava le statuizioni sulla confisca, argomentando in termini di sostanziale continuità con il Tribunale. Affermava infatti il giudice del secondo grado come "l'impossibilità di aggredire il profitto diretto è conseguenza dell'essere venuta meno l'individualità storica del bene/cosa; individualità che il denaro, per sua stessa natura, non possiede">>, con riferimento, in nota 32, a pag. 39 della sentenza impugnata. Il ricorso prosegue affermando quanto segue: Ancora, il giudice di merito rappresenta l'impossibilità di disporre la confisca diretta di dette somme entro LV spa, disponendo quindi la confisca per equivalente di beni nella diretta disponibilità degli imputati >>) non riguarda la statuizione di confisca in danno dell'imputato ricorrente FA RO VA, bensì all'evidenza la (ben diversa) statuizione di confisca/sanzione ex art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001 in danno dell'ente VA RE S.p.a. In proposito, è, quindi, palese l'equivoco in cui le difese del ricorrente incorrono. 13. Il ricorso dell'ente VA RE S.p.a. 13.1. Premessa. Nell'ambito della struttura dell'illecito da reato [o, più correttamente, da illecito tout court, non avente necessariamente rilievo penale: l'art. 187- quinquies TUF (D. Lgs. n. 58 del 1998), come più volte successivamente modificato, prevede, infatti, un'ulteriore ipotesi di responsabilità degli enti immateriali, pur sempre modulata su quella discendente da reato, ma conseguente alla commissione non già di un reato, bensì di violazioni amministrative, con riferimento, in particolare, alla disciplina in tema di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) ed in tema di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)] ascrivibile ad enti immateriali, oltre all'esistenza 78 di un reato/illecito presupposto espressamente previsto come tale (l'elencazione, in massima parte contenuta negli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. n. 231 del 2001, è tassativa e non ampliabile in via analogica) si distinguono abitualmente criteri di imputazione oggettivi (indicati dall'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001) e soggettivi (indicati dagli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231 del 2001). L'art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2001 cit. ricomprende espressamente nell'elenco dei reati presupposto sia il reato di cui all'art. 640- bis cod. pen. che il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Quanto ai criteri oggettivi d'imputazione, può ritenersi ormai pacifico che l'espressione con la quale l'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2001 richiama, come criterio ascrittivo della responsabilità de qua, la commissione dei reati (o degli ulteriori illeciti)-presupposto «nell'interesse o a vantaggio dell'ente», non contiene un'endiadi, perché i predetti termini indicano concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito- presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante (così, tra le prime, ma con rilievi sempre validi, che il collegio condivide e ribadisce, Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D'Azzo, Rv. 232257, e Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258575, nonché, conclusivamente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., E. ed altri, Rv. 261114). Si è, in proposito, evidenziato anche che i due presupposti si trovano in concorso reale (Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit.): ciò implica che, ricorrendo entrambi, l'ente si troverebbe a dover rispondere di una pluralità di illeciti (situazione disciplinata dall'art. 21 D. Lgs. n. 231 del 2001). Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione, il legislatore ha valorizzato un requisito «in qualche modo assimilabile ad una sorta di "culpa in vigilando" consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o -con assonanza ai modelli statunitensi dei controllo idonei a prevenire i reati compliance programmes di cui la Legge-Delega n. 300 del 2000, articolo 11, lettera e), non faceva chiara menzione. Con la differenza, non di lieve momento anche sotto il profilo sistematico, che tali modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce un unicum nel 79 panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura. Non è stato quindi riprodotto dalla L. n. 231 del 2001, il principio dell'automatica derivazione della responsabilità dell'ente dal fatto illecito del suo amministratore (a differenza, ad es., che in Francia, ove vige la responsabilità riflessa, par ricochet), in deroga al principio di identificazione, pur connaturale alla rappresentanza organica, valido, in tesi generale,per ogni rapporto, negoziale e processuale» (Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit.). dellaPer quanto riguarda l'individuazione della natura giuridica responsabilità degli enti nell'ordinamento italiano, la dottrina è estremamente divisa, potendo essere enucleate nel suo ambito ben tre linee di pensiero: a) un orientamento (valorizzando la voluntas legis espressamente manifestata dalla legge delega e dal successivo decreto legislativo, oltre che alcuni profili disciplinatori, in particolare con riguardo alla prescrizione - con disciplina ad hoc che prescinde in toto da quella penalistica -, alle conseguenze delle vicende modificative dell'ente la cui disciplina riprende - quella dettata dal codice civile in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni ed all'assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell'esecuzione della sanzione) ritiene che si tratti di responsabilità tout court amministrativa;
orientamento (valorizzando essenzialmente b) un l'inscindibile collegamento con il reato presupposto, e le modalità di accertamento, devoluto al giudice penale con le garanzie del processo penale) ritiene che si tratti di responsabilità penale;
c) un orientamento (valorizzando i caratteri distintivi rispetto all'una ed all'altra, che renderebbero del tutto autonomo il sottosistema delineato dal D. Lgs. n. 231 del 2001) ritiene che si tratti di un tertium genus, osservando in proposito che «occorre la piena consapevolezza proprio al fine di evitare pericolose confusioni di piani e conseguire risultati accettabili sul piano politico-legislativo che, nel momento in cui si costruisce un criterio d'imputazione sostitutivo e non integrativo dei "classici" coefficienti soggettivi propri dell'autore individuale, dandosi luogo ad una responsabilità autonoma dell'ente e non (solo) cumulativa, siamo di fronte non più al tradizionale illecito penale, ma ad un delictum sui generis ritagliato sin dall'inizio sulle "fattezze" dell'ente collettivo. Non ci muoviamo più, cioè, sul piano che ha tradizionalmente catalizzato l'attenzione degli studiosi, divisi sull'opportunità di estendere o meno alla persona giuridica la responsabilità per reati concepiti e strutturati in rapporto alle persone fisiche;
né si tratta solo di confezionare le sanzioni più adatte all'ente collettivo in chiave di prevenzione degli illeciti penali: viene piuttosto ad essere inaugurato un ambito del tutto inedito di intervento del magistero criminale, del quale il legislatore deve sapersi 80 Ө dimostrare all'altezza». Altra dottrina ha osservato che «la disciplina predisposta è normativamente articolata in modo tale da suscitare l'impressione che il legislatore incorrendo in una sorta di "frode delle - etichette" abbia voluto formalmente definire "amministrativa" una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto penalistico (o parapenalistico): la responsabilità dell'ente è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, e la sede in cui essa viene accertata è pur sempre il processo penale». Analoga diversità di posizioni è enucleabile in giurisprudenza. E' stata talora incidentalmente sostenuta la tesi della natura amministrativa della responsabilità degli enti (Sez. U, n. 34476 del 23/06/2011, Deloitte Touche s.p.a., Rv. 250347, e n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; Sez. 4, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 6, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126). La natura penalistica della predetta forma di responsabilità era stata in precedenza sostenuta dalle Sezioni Unite (n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239922-7). Altro orientamento (Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256, e n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247665-6) ha ritenuto che il D. Lgs. n. 231 del 2001 abbia introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere». L'assunto era già stato sostenuto da Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit. (f. 4 della motivazione, dove si afferma che la responsabilità creata dalla norma deve essere considerata come «un tertium genus nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale»), premettendo (f. 3 della motivazione) che «ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale;
forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole». La questione, a prescindere dalle esigenze classificatorie (delle quali la giurisprudenza potrebbe anche non farsi carico, se ed in quanto improduttive di conseguenze concrete), assume decisivo rilievo onde valutare se la relativa 81 disciplina sia tenuta o meno al rispetto dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione (che si imporrebbe soltanto nel caso in cui alla responsabilità degli enti dovesse riconoscersi natura penale). Anche la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, ad onta delle certezze esternate dalla massima ufficiale (Rv. 261112: «Il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza») non sembra aver fatto definitivamente luce sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, avendo osservato quanto segue: «Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo;
e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive». E' stata, quindi, decisamente esclusa unicamente la tesi della natura meramente amministrativa della responsabilità degli enti: ciò è, tuttavia, quanto bastava per ammettere che, in relazione alla natura (quantomeno, anche) penale della responsabilità degli enti, la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 deve essere compatibile con i principi dettati dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. E tale necessità anche il collegio - per quanto di rilievo ai fini della odierna decisione - condivide e ribadisce. 13.2. Ciò premesso, il primo motivo, che riguarda essenzialmente la configurabilità dell'indicato reato-presupposto, in virtù di quanto già osservato nei superiori paragrafi di queste Considerazioni in diritto, è infondato. 82 هار Sono state, infatti, già illustrate le ragioni per le quali non sussistono le dedotte violazioni di legge e gli invocati vizi della motivazione con riferimento alla configurabilità del reato-presupposto di cui all'art. 640-bis cod. pen., non essendo centrati i rilievi riguardanti la presunta non configurabilità del reato costituente presupposto dell'illecito da reato contestato ad esso ente, in difetto dell'individuazione dei funzionari pubblici ingannati (cfr. § 4 di queste Considerazioni in diritto), l'asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conclusivamente conviene che i controlli sul contenuto delle domande di agevolazione presentate non venivano effettuati, limitandosi la SI ad una presa d'atto, che quindi non consentiva di configurare alcuna induzione in errore di chicchessia, perché i funzionari SI escussi in dibattimento (OD, TI e NN) avrebbero dichiarato concordemente che SI era sempre stata messa a conoscenza «in modo puntuale ed organico, di tutti gli elementi conoscitivi dei quali doveva disporre per poter poi procedere all'erogazione degli incentivi previsti dalla legge speciale. In particolare edotta: sia dello schema adottato da LV s.p.a. (...); sia della circostanza che LV s.a. fosse una società elvetica controllata da LV s.a.; sia, infine, delle precise modalità del trasporto della merce» (§ 2 ss. di queste Considerazioni in diritto, con la precisazione che nessuno era stato messo al corrente del fatto che LV SA era, in realtà, una "cartiera" e che le vendite da LV s.p.a. ad LV SA erano meramente simulate). Né può convenirsi con il rilievo che l'inganno che si è creduto di enucleare sarebbe stato, peraltro, tanto grossolano da risultare assolutamente privo, persino in astratto, di idoneità ingannatoria (f. 16 del ricorso), se è vero che, come accaduto ineludibilmente nel caso in esame, soltanto le articolate e complesse indagini svolte dalla polizia giudiziaria operante sulla consistenza aziendale di LV SA ne hanno accertato il carattere di "cartiera". Si è, infine, già osservato che la possibilità di effettuare controlli e la loro mancata effettuazione risulta in concreto priva di rilievo, non ostando alla configurabilità del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. Corretta è, infine, la qualificazione giuridica dei fatti accertati. L'accertata incontrastata supremazia decisionale esercitata dalla famiglia RI, ed in particolare (per quello che in questa sede assume rilievo, e salvo quanto sarà di seguito osservato a confutazione delle plurime doglianze costituenti oggetto del secondo motivo) da BI RT RI, sia in VA RE che in LV S.p.a. (delle quali LV SA costituiva mero schermo societario, solo apparentemente operativo, ma in realtà sostanzialmente inesistente) consente, infine, di superare la doglianza riguardante la presunta assenza di 83 نهار un qualsivoglia riferimento operativo implicante un ruolo attivo nella vicenda della società VA RE, nella quale confluivano i proventi delle illecite operazioni in contestazione. In concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate. 13.3. Il secondo motivo, che riguarda essenzialmente le valutazioni riguardanti il criterio ascrittivo oggettivo dell'interesse e/o vantaggio, è privo della necessaria specificità nella parte in cui evoca genericamente, in più punti, condotte riferibili alla società «LV», senza precisare se detti riferimenti riguardino la «LV S.p.a.» oppure la «LV SA», ed è comunque infondato. Il D. Lgs. n. 231 del 2001 modella la responsabilità degli enti giuridici sulla figura degli enti singolarmente considerati, senza prendere in considerazione il fenomeno pure espressamente disciplinato dal diritto societario (artt. 2497 ss. c.c.) dei gruppi, ovvero della concentrazione di una pluralità di società - sotto la direzione unificante ed il controllo finanziario di una società capogruppo o holding. Il fatto che, formalmente, le società facenti parte del gruppo siano giuridicamente autonome ed indipendenti, non impedisce che le attività di ciascuna costituiscano espressione di una comune politica d'impresa, generalmente voluta holding partecipante nell'ottica della dalla diversificazione dei rischi. Il fenomeno ha posto, quindi, una serie di interrogativi in relazione alla configurabilità della responsabilità da reato, cui la dottrina ha cercato inizialmente di rispondere, in attesa dell'intervento della giurisprudenza;
tra le plurime questioni pratiche che possono porsi, assume in questa sede rilievo la configurabilità, o meno, della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 della capogruppo in riferimento ad un reato commesso nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata. Il D. Lgs. n. 231 del 2001 non contiene un'espressa disciplina in tema di concorso di persone. La possibilità che un soggetto operante (in posizione verticistica od anche subordinata) nella holding istighi o determini un soggetto operante in posizione verticistica in una controllata a commettere un reato nell'interesse od a vantaggio di quest'ultima ha comportato che si discutesse anche 84 гд sull'applicabilità in tema di responsabilità degli enti dell'art. 110 cod. pen., se inteso quale norma generale. Parte della dottrina ha, in proposito, osservato che l'ammissibilità del concorso di enti giuridici nell'illecito amministrativo dipendente da reato avrebbe potuto costituire una possibile soluzione del problema della responsabilità degli enti in rapporto al fenomeno dei gruppi di imprese: va comunque osservato come, anche in caso di riconosciuta natura penale della responsabilità degli enti, non potrebbe ammettersi senz'altro l'operatività, rispetto alle persone giuridiche, dell'art. 110 c.p.: il carattere di clausola d'incriminazione suppletiva, proprio di tale disposizione, sembra richiedere comunque un'espressa previsione nel sottosistema in esame, del tipo di quella contenuta nell'art. 26 D. Lgs. 231/2001 a proposito del tentativo». Altra dottrina ha anche osservato che «è concreto il rischio che, attraverso una artificiosa gestione della valvola del concorso di persone nel reato, i vertici apicali della controllante vengano ritenuti responsabili di quello commesso nell'ambito della gestione della controllata in quanto ritenuti destinatari di una posizione di garanzia in grado di attribuire rilevanza all'eventuale omessa vigilanza sull'operato di quest'ultima». La possibile rilevanza dell' "interesse di gruppo" era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità civile, che, prima della riforma del diritto societario, aveva preso atto che determinati atti compiuti in apparente pregiudizio di una delle società appartenenti al gruppo per favorirne un'altra, potessero trovare giustificazione nel conseguimento dell'interesse del gruppo medesimo, inteso come «veicolo di realizzazione mediata dell'oggetto sociale delle sue componenti». Ed è proprio a quest'ottica "compensativa" che si è da ultimo ispirato anche il legislatore, allorquando, nel riformare il diritto societario, ha con maggior convinzione dimostrato di accettare l'ineluttabile realtà del fenomeno dell'aggregazione d'imprese, e di riconoscere l'enucleabilità di un "interesse di gruppo" idoneo a giustificare anche le scelte di gestione apparentemente svantaggiose per le singole componenti del gruppo. Si spiega così l'inserimento nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 (che prevede un espresso limite alla responsabilità degli amministratori della società o dell'ente capogruppo per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai soci ed ai creditori delle altre società del gruppo, qualora questi siano per l'appunto compensati «dal risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento») e 2497-ter (che ammette la possibilità che le decisioni assunte dalle società del gruppo vengano influenzate dall'attività di direzione e dellacoordinamento 85 سوار capogruppo e che dunque siano funzionali alla realizzazione di un interesse esterno alla controllata, imponendo solo che tale ultimo venga esplicitato onde consentire un sindacato sulla sua effettiva corrispondenza al più generale interesse del gruppo, perciò riferibile anche alla stessa controllata e non all'esclusivo interesse della controllante o di altra società del gruppo). Il legislatore penale, a sua volta, ha fatto riferimento al concetto di gruppo in sede di definizione delle fattispecie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), e nell'art. 2634 c.c. ha escluso l'ingiustizia del profitto, che integra il dolo specifico di quel reato, quando lo svantaggio per la società, cui appartiene l'amministratore infedele, venga compensato da un vantaggio che gli provenga dalle dinamiche di gruppo. Sia pure in relazione ai reati fallimentari, la giurisprudenza è stata sempre ferma nel ritenere che l'interesse delle singole società non "cede" rispetto all'interesse del gruppo. Si è, così, ritenuto che integra la distrazione rilevante ex art. 216 e 223, comma 1, L. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche di cui sia socio ed effettivo gestore ad altra del - medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma 3, cod. civ., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito (Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007, dep. 2008, Belleri, Rv. 239108). Si è, inoltre, ritenuto che, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536), e che, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione 86 temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031). Questa Corte (Sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011, P.m. e p.c. in proc. Tosinvest, Rv. 249820) ha inizialmente ritenuto che, in tema di responsabilità degli enti, la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della "holding" stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente - per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 della holding o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo - l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo». La Corte di cassazione si era trovata ad esaminare la questione in relazione ad una fattispecie nella quale occorreva, in particolare, valutare se fosse possibile estendere a tutte le società controllate facenti parte di un gruppo la responsabilità da reato configurabile in capo alla capogruppo e ad altre controllate. Nell'ambito di un più ampio procedimento, con plurimi imputati e plurime imputazioni, riguardanti una serie di operazioni corruttive intervenute nell'esercizio di attività d'impresa nel settore sanitario, e le conseguenti ipotesi di responsabilità da reato degli enti operanti, il G.U.P. aveva ritenuto che per alcune società, organiche ad un gruppo facente capo ad un soggetto rinviato a giudizio, fosse necessario il giudizio dibattimentale (risultando ex actis che esse avevano tratto vantaggio dalle operazioni di corruzione poste in essere dal predetto soggetto), mentre aveva deliberato il proscioglimento di altre quattro società controllate, facenti parte dello stesso gruppo, osservando che esse non operavano nel settore sanitario e non avevano ricevuto vantaggi dalla corruzione. Il P.M. aveva presentato ricorso, deducendo che «il vantaggio, e quindi l'interesse» delle quattro società prosciolte sarebbe emerso proprio nella fase dibattimentale, e che comunque esso era già desumibile, considerando che il predetto soggetto "leader" era l'amministratore di fatto di tutte le società del gruppo, sia di quelle rinviate a giudizio che di quelle prosciolte. 87 Il collegio ha rigettato il ricorso, ricordando che i presupposti per la configurabilità della responsabilità da reato degli enti sono plurimi, occorrendo: a) la commissione di uno dei reati-presupposto indicati dal D. Lgs. n. 231 del 2001: questa condizione ricorreva nel caso di specie, poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, il reato-presupposto era la corruzione;
b) la commissione del reato-presupposto da parte di «una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale (...) rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente»: nella specie, peraltro, i legali rappresentanti delle società prosciolte erano, a loro volta, stati prosciolti dalle accuse di corruzione (e finanziamento illecito dei partiti politici), con decisione che la Corte di cassazione, con la stessa sentenza in commento, aveva confermato. E la Corte ha evidenziato che «la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato»: non è, pertanto, sufficiente un generico riferimento al gruppo per legittimare l'affermazione della responsabilità da reato (commesso da una delle controllate) della società capogruppo o delle altre controllate. Nella specie, in fatto, si è, inoltre, ritenuto che correttamente il G.U.P. avesse escluso l'esistenza di elementi atti a corroborare l'ipotesi che il presunto amministratore di fatto dell'intero gruppo (rinviato a giudizio per corruzione) avesse agito, oltre che nell'interesse proprio o di terzi, anche nell'interesse concorrente dei predetti enti;
c) la commissione del reato-presupposto nell'interesse od a vantaggio del singolo ente della cui responsabilità da reato si discuta, «interesse e vantaggio che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato- presupposto». In proposito, la Corte ha ritenuto che correttamente il G.U.P. avesse escluso la ravvisabilità di un vantaggio delle quattro società prosciolte, che non operavano nel settore sanitario (nell'ambito del quale soltanto si erano estrinsecate le condotte corruttive ipotizzate) e non risultavano avere instaurato rapporti economici pur indirettamente riconducibili alle predette attività corruttive. Il principio affermato dalla sentenza n. 24583 del 2010 è stato successivamente ribadito, almeno in apparenza, da Sez. 5, n. 4324 dell'8/11/2012, dep. 2013, Dall'Aglio ed altro, non massimata sul punto, relativa ad un caso nel quale, peraltro, è stata ritenuta la responsabilità amministrativa della società controllata in conseguenza della commissione di 88 un reato presupposto immediatamente posto in essere nell'interesse della controllante. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il direttore finanziario di una s.p.a. era stato riconosciuto colpevole del reato di aggiotaggio (artt. 2637 c.c. e 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), commesso nelle sedute di borsa dei giorni 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 marzo e 1° aprile 2003 mediante acquisti da parte di una seconda s.p.a. appartenente allo stesso gruppo ed amministrata dall'imputato, tramite una terza s.p.a. intermediaria di azioni privilegiate della prima s.p.a., con - modalità tali da creare una tendenza al rialzo progressivo (da Euro 1,669 ad Euro 1,781) del prezzo dei titoli, dei quali un pacchetto di 4,5 milioni veniva venduto il 31 marzo 2003 al prezzo unitario di Euro 1,76 da una quarta s.p.a., società controllante la prima s.p.a., con un vantaggio economico complessivo di Euro 409.000. La prima s.p.a., società controllata nell'ambito del gruppo de quo, era stata ritenuta dalla Corte di appello responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di cui sopra e condannata alla sanzione (meno afflittiva di quella applicata in primo grado) ritenuta di giustizia. L'affermazione di responsabilità della predetta s.p.a. era stata motivata richiamando l'interesse della stessa a far assegnare ad un proprio titolo un valore superiore a quello di mercato, con condotta peraltro riverberatasi anche a vantaggio della s.p.a. controllante. Detto ente aveva presentato ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare osservando che: -la condotta era stata realizzata nell'ambito della funzione di gestione del portafoglio titoli affidata all'imputato dalla seconda s.p.a.; -la società emittente di un titolo non ha interesse diretto al valore dello stesso;
->era irrilevante l'eventuale interesse della quarta s.p.a., controllante, non estendendosi la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato all'interno dei gruppi di società. Il ricorso è stato rigettato perché ritenuto infondato. Premesso che, ai fini dell'affermazione di responsabilità degli enti, è sufficiente che il soggetto autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma riconducibile anche alla società della quale lo stesso è esponente (Sez. 6, n. 36083 del 2009 cit., Rv. 244256), si è, in questo caso, osservato, sulla scia del preesistente e dichiaratamente condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 24583 del 2011 cit., Rv. 249820), che, «contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatto 89 titolo di responsabilità è individuabile anche all'interno di un gruppo di società, potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima». Nella fattispecie concreta in esame si discuteva, peraltro, del fenomeno opposto, ovvero della possibilità o meno di estendere alla controllata la responsabilità da reato ex d. Lgs. n. 231/2001 configurabile nei confronti della capogruppo. E' stata poi ritenuta irrilevante la circostanza dell'avere l'imputato agito nell'ambito di un incarico affidatogli dalla seconda s.p.a., laddove tale azione potesse essere ricollegata ad un interesse della prima s.p.a., della cui responsabilità da reato si discuteva, evidenziando che «la ravvisabilità di tale interesse veniva adeguatamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento non, come lamentato dalla ricorrente, all'emissione da parte della [prima s.p.a.] del titolo oggetto delle contrattazioni contestate, ma alla posizione della società all'interno del gruppo ed al vantaggio che per la stessa ne derivava dall'incremento del valore del titolo». Il vantaggio conseguente alla commissione del reato presupposto accertato era stato, pertanto, immediatamente conseguito dalla società controllante, ma doveva ritenersi congrua la motivazione dei giudici di merito, secondo i quali anche la controllata aveva tratto vantaggio dall'incremento di valore del proprio titolo direttamente e materialmente rivoltosi a vantaggio -della controllante in considerazione della propria posizione all'interno del gruppo interessato, potendo quindi ritenersi che il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto avesse agito anche nell'interesse della controllata de qua. Nonostante le premesse teoriche dalle quali la sentenza n. 4324 del 2013 ha dichiarato di voler partire, sembrerebbe, in realtà, in tal modo avere implicitamente riassunto vigore e rilevanza quel concetto di "interesse di gruppo" che la dottrina più recente e la stessa giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è sempre alla sentenza della Cassazione n. 24583 del 2011) avevano mostrato di voler ridimensionare. Il collegio condivide e ribadisce l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 24583 del 2011 cit., ovvero che, in tema di responsabilità da reato od altro illecito degli enti, la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della "holding" stessa o dell'altra società facente 90 parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente - per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 della holding o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo». Invero, l'affermata necessità di prendere in considerazione i rapporti concretamente sussistenti tra più società e le effettive ricadute in favore di una o più di esse della commissione di un reato formalmente nell'interesse - od a vantaggio di una soltanto di esse risponde all'interrogativo in esame, quanto alla configurabilità, o meno, della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 della capogruppo in riferimento ad un reato commesso nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata. L'orientamento accolto non restringe (alle sole imprese facenti formalmente parte del gruppo, in presenza di un «interesse di gruppo»), bensì amplia (anche fuori dai casi in cui sia formalmente configurabile la sussistenza del fenomeno del gruppo di imprese, civilisticamente inteso) l'ambito della responsabilità da reato alle società anche solo sostanzialmente collegate, in tutti i casi nei quali in concreto all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra (od altre) società, ed il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato de quo. Invero, il riferimento al c.d. "interesse di gruppo" può risultare fuorviante: come correttamente osservato dalla dottrina, «è sufficiente evidenziare che in una situazione di aggregazione di imprese (indipendentemente dalla natura dei rapporti che la caratterizzano, che potrebbero anche risultare diversi da quelli presi in considerazione dalle norme in precedenza passate in rassegna) una di queste può attraverso la consumazione del reato perseguire un proprio interesse anche quando il risultato si traduca in un vantaggio per un'altra componente dell'aggregato o, nell'immediato, nel soddisfacimento di un interesse particolare di quest'ultima. Ma la fattispecie descritta è tutt'altro che sconosciuta alla normativa sulla responsabilità degli enti, identificandosi proprio con quell'interesse "misto" (...) identificabile attraverso il combinato disposto degli artt. 5 co. 2, 12 co. 1 lett. a) e 13 ult. co. D. Lgs. n. 231/2001. Non dunque un indistinto "interesse di gruppo", ma un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato». A ben vedere, la soluzione del problema non potrebbe essere diversa. 91 д Nulla, infatti, legittima la presunzione della coincidenza dell'interesse di gruppo con quello immediato delle singole società controllate: al contrario, all'uopo occorre sempre una attenta disamina delle circostanze del caso concreto, onde verificare se, effettivamente, la controllante abbia avuto interesse o tratto vantaggio dall'azione della singola controllata. Richiamata la natura della responsabilità da reato degli enti (se non formalmente penale, quanto meno costituente tertium genus caratterizzato da accenti di afflittività di natura inequivocabilmente penale), in ossequio ai principi già ribaditi in queste Considerazioni in diritto, nessun automatismo (in termini di ineludibile riferibilità alla holding dei reati-presupposto commessi nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata) sarebbe ipotizzabile in difetto di una espressa previsione di legge, ostandovi i principi dettati dalla Costituzione in tema di responsabilità penale, ed in particolare la non configurabilità di ipotesi di responsabilità per fatto altrui. Non appare inutile, a tal proposito, ricordare che questa Corte (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia ed altro, Rv. 247665) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs.8 giugno 2001, n. 231, sollevata proprio con riferimento all'art. 27 Cost., evidenziando che l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda. Per configurare la responsabilità (nel caso di specie) da reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. della holding VA RE S.p.a. non può, quindi, che farsi richiamo ai comuni criteri di accertamento della responsabilità degli enti quanto ai premessi criteri ascrittivi di natura oggettiva e soggettiva di queste Considerazioni in diritto. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello ha incensurabilmente ritenuto che le condotte accertate, integranti i reati-presupposto in contestazione, fossero poste in essere nell'interesse (valutabile ex ante) e si siano, comunque, risolte a vantaggio (valutabile ex post) anche dell'ente sanzionato, evidenziando che i vertici di LV S.p.a. (la società di diritto interno che materialmente conseguiva l'erogazione in oggetto, per legge, quale dante causa dell'operazione di [apparente] esportazione incentivata con fondi pubblici: è, pertanto, del tutto evidente, ma parimenti irrilevante, che LV SA non abbia mai distribuito utili e non possa avere mai finanziato VA RE S.p.a., almeno quanto ai fondi de quibus) coincidevano soggettivamente con i vertici di VA RE s.p.a. 92 Il reato (continuato)-presupposto risulta, in definitiva, commesso, ad un tempo, nell'interesse, oltre che a vantaggio, di LV S.p.a. anche di VA RE S.p.a. (alla quale, come ammesso anche dall'imputato ER, tutte le società italiane del gruppo erano costrette a conferire liquidità: questo assunto non risulta in alcun modo smentito dalla soltanto genericamente richiamata ricostruzione della contabilità di LV peccando ancor più di - genericità, il ricorrente non indica compiutamente a quale "LV" intenda fare riferimento che si dice operata dal CT del PM): «la capogruppo che s'interessa dell'operatività della controllata e s'intromette nella sua gestione, e fa confluire a sé stessa tutta la liquidità realizzata dal gruppo disponendo che le controllate estere la versino a CCS e le altre direttamente a VA RE S.p.a., condivide la vita d'impresa. Nella specie LV S.p.a. è l'azienda che produce i beni e VA RE S.p.a. è l'imprenditore portatore della complessiva politica del gruppo che si muove in un mercato fortemente concorrenziale nel quale poter offrire un prodotto ad un prezzo inferiore è una strategia forte per poter vincere la concorrenza. La decisione di acquisire liquidità da utilizzare, se del caso, il contratto di fornitura, è momento di strategia commerciale che nella fisiologia dell'impresa non compete all'azienda LV S.p.a. ma all'imprenditore VA RE S.p.a. che, del resto, accentra in sé direttamente ed indirettamente con CCS, tutta la liquidità. Che i RI fossero presenti in entrambi gli enti non è senza significato e palesa (...) la scissione delle funzioni imprenditoriali tra i VA RE S.p.a. ed LV S.p.a. e l'ineludibile criterio di collegamento tra la holding ed i suoi apicali che hanno truffato lo Stato italiano sfruttando LV S.p.a. Significa poco in rapporto alla consumazione del reato che la costituzione di LV SA sia avvenuta in ambito LV S.p.a. perché l'intercompany estera come anche il forfaiter erano figure proiettate dalla lanterna magica azionata dalle persone RI come VA - RE S.p.a. e come LV S.p.a. -, gli artifici indispensabili per ingannare SI S.p.a. Il reato questo è decisivo è nell'interesse ed a beneficio - - apparente della controllata e invece "diretto" della controllante VA RE S.p.a. nella cui effettiva disponibilità finivano le liquidità di volta in volta percepite. Il profitto della truffa è soltanto transitato, e velocemente, nel mondo LV per raggiungere il programmato approdo finale in RE» (così, inequivocabilmente, e nel pieno rispetto dell'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001, come interpretato in tema di responsabilità nell'ambito dei gruppi di società, la Corte di appello a f. 33 della sentenza impugnata). Né appare legittimo attribuire decisivo rilievo, in senso contrario, alla asserita circostanza che la Procura della Repubblica procedente, in fase di indagine preliminare, avrebbe restituito ad LV S.p.a. circa 24 milioni di euro 93 必 "nell'allora disponibilità di LV SA": nulla dimostra l'attinenza della somma alle odierne vicende (che, considerati i poliedrici interessi della galassia LV, non è ragionevole tout court presumere), e comunque si tratterebbe di opzione in alcun modo vincolante per i giudici del merito (di qui, la legittimità, e comunque l'irrilevanza, della mancata acquisizione dell'atto). In concreto, il ricorrente si limita anche in questo caso a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate. 13.4. Il terzo motivo, che riguarda essenzialmente le valutazioni riguardanti il criterio ascrittivo soggettivo della mancata adozione di un adeguato modello di organizzazione, peraltro privo della necessaria specificità nella parte in cui contiene promiscui riferimenti ad LV S.p.a. (il cui modello di organizzazione non poteva, peraltro, assumere alcun rilievo ai fini in esame), è manifestamente infondato. Deve premettersi, con riferimento ai gruppi di società, che ciascuna di esse, ovvero sia la holding che le controllate, ha l'onere di adottare un autonomo ed adeguato modello organizzativo, a prescindere dall'opportunità, evidenziata anche dalla dottrina, di coordinare le varie iniziative assunte al riguardo. Questa Corte (Sez. 6, n. 27735 del 1010 cit., Rv. 247666) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica, osservando che il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'Accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa;
tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del - 19 - 94 medesimo. Militano, inoltre, a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D. Lgs. n. 231, art. 6, e, specificamente, l'onere per l'ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, "che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, lett. a) e che, sulla base di tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive lettere del citato art.
6. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D. Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. Non si apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa». Il principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 38343 del 2014 cit., Rv. 261112: «grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»), con orientamento dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare. Questa Corte ha anche già chiarito (Sez. 5, n. 4677 del 18/12/2013, dep. 2014, P.g. in proc. Impregilo s.p.a., Rv. 257988) che, nel valutare l'adeguatezza del modello organizzativo, il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento come è ovvio- alle linee direttrici generali dell'ordinamento (e in primis a quelle costituzionali: cfr. art. 41, comma 3, Cost.), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza. Naturalmente, l'approntamento di un modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231 del 2001 non è sufficiente ad esimere una società da responsabilità amministrativa, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tuttavia, iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: non a caso, l'art. 6, comma 2, lett. d), prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine 95 حمد evidente di consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto); inoltre, l'art. 6, comma 2, lett. e), prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo). D'altro canto, il D. Lgs. n. 231 del 2001 «parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (art. 5 comma primo lett. a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello»> (Sez. 5, n. 4677 del 2014 cit., in motivazione). Ritiene il collegio che il concetto di frode, pur se non necessariamente coincidente con gli artifizi e i raggiri di cui all'art. 640-bis cod. pen., deve quanto meno consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola, ovvero in una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa. Non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato. Ciò premesso in diritto, osserva il collegio che la Corte di appello, incensurabilmente conformandosi ai predetti principi, e, per la verità, lungi dal gravare l'ente ricorrente di un non soddisfatto onere di prova liberatoria (di tal che le doglianze formulate in proposito, oltre che, come già osservato, manifestamente infondate, appaiono anche all'evidenza prive di concreto rilievo), ha posto a fondamento della contestata statuizione, il rilievo che i/ modello in esame è rimasto un interessante testo in teoria, per l'inadeguatezza dell'Organismo di Vigilanza composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società. Il presidente EI, il cui voto prevale anche in caso di parità, era anche consigliere d'amministrazione di LV S.p.a. che condivideva con VA RE s.p.a. le persone fisiche amministratori di diritto e di fatto. LV s.p.a. era l'esecutore materiale del reato. Non è la sola anomalia, ma certo al più, 96 vistosa. Si notano anche altre presenze stonate, in particolare in una società la quale proclama (...) di mantenere come guida principi etico-sociali. A comporre il collegio, infatti, erano stati chiamati il dott. LI Ettore Gnech, commercialista di fiducia di LI RI, e il rag. Mauro Buffa, apicale di VA RE S.p.a. Si può affermare che la principale caratteristica dell'organismo è proprio la mancanza d'indipendenza dalle persone di LI e BI RI» (f. 34 s. della sentenza impugnata). A tali rilievi, di per sé assorbenti, la Corte di appello aggiunge i seguenti, pure incensurabili, perché assolutamente pertinenti: «il controllo delle aree di rischio a fini di prevenzione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione prevede iniziative e comportamenti dei quali in rapporto ai finanziamenti SI non vi è traccia. L'unica riunione dell'OdV nel corso della quale si parla di LV SA è quella del 30 giugno '11 [diversi anni dopo l'inizio d'operatività del sistema LV SA] che annota soltanto l'esistenza di un accordo tipo tra l'intercompany e la holding e la produzione di un documento denominato finanziamento SI. Eppure il commissario Bondi ha compreso d'acchito che il sistema creato per beneficiare della legge OSSOLA non era - se si preferisce: poteva non essere regolare e ha inviato i dirigenti RA e - TU ER a chiedere chiarimenti a SI e una volta ottenutili ha rinunciato a ritirare le somme già erogate a LV S.p.a. L'OdV nemmeno si è posto il problema, anche se EI, oltre che professionista particolarmente esperto di operazioni finanziarie e societarie, era anche consigliere d'amministrazione di LV s.p.a.» (f. 35 della sentenza impugnata). In concreto, il ricorrente si limita, ancora una volta, a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate. 13.5. Il quarto motivo, che riguarda essenzialmente il profilo sanzionatorio, è infondato. Deve premettersi che, come già osservato da questa Corte (Sez. U, n. 26654 del 2008 cit.), «il sistema sanzionatorio proposto dal D. Lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul 97 of piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive;
al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza». E' stata anche messa in rilievo la natura "proteiforme" dell'istituto della confisca nell'ordinamento italiano: «Nel codice Zanardelli del 1889, era elencata tra gli "effetti penali della condanna", anche se erano contemplate ipotesi in assenza di questa, che anticipavano in qualche maniera gli sviluppi della disciplina dell'istituto. Il codice CO ha catalogato la confisca di cui all'art. 240 c.p. tra le misure di sicurezza, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato, come accade per l'applicazione delle misure di sicurezza personali (l'art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richiama -infatti- l'art. 202 dello stesso codice). La giurisprudenza ha sempre riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (cfr. Cass. S.U. 22/1/1983, Costa). Successivamente sono state introdotte nell'ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p. (si pensi esemplificativamente alla confisca di cui agli art. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater c.p., 2641 c.c., 187 d. Lgs.n. 58/'98, 44/2° dpr n.380/'01). A conferma della determinazione con cui il legislatore ha inteso e intende perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato soprattutto del profitto che ne deriva, non va sottaciuta la progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad incidere cioè, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più incentrato sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica dell'istituto. La confisca c.d. di valore è stata introdotta in molte norme del 98 f codice penale (artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater) e in disposizioni della legislazione speciale (artt. 187 T.U.F., 2641 c.c., 11 legge n. 146/'06). Vi sono, poi, ipotesi di confisca c.d. "speciale", come quella prevista dall'art. 12sexies della legge n. 356/'92 (avente ad oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del medesimo condannato) o quella prevista in materia di prevenzione dall'art.
2- ter della legge n. 575/'65». Sulla base di tali premesse, «appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo». Pertanto, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, l'ordinamento italiano qualifica plurime misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato. Merita, in proposito, di essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale (a partire da Corte cost. n. 29 del 1961 e n. 46 del 1964) aveva già evidenziato che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica", e che il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa>>, potendo, pertanto, assumere rilievo non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge>>. Nell'ambito del D. Lgs. n. 231 del 2001, l'istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare. L'art. 9, comma 1, lett. c), del decreto prevede la confisca come sanzione;
i suoi contenuti sono indicati dal successivo art. 19, a norma del quale "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato". Ai sensi dell'art. 19, comma 2, inoltre, è ammessa la confisca anche nella forma per equivalente. Questa ipotesi di confisca costituisce, quindi, sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame. 99 سوار L'art. 6, comma 5, del decreto prevede la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato i modelli organizzativi (compliance programs) previsti e disciplinati dalla stessa norma. In questa ipotesi, come già osservato dalle Sezioni Unite nella decisione innanzi richiamata, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strutturalmente da quella di cui all'art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente>>. L'art. 15, comma 4, del decreto prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività" debba essere confiscato. In questo caso, la confisca assume natura di sanzione sostitutiva, come emerge dalla Relazione allo Schema del decreto legislativo, nella quale si legge che è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta>>. La confisca, infine, costituisce ancora una volta sanzione principale nell'art. 23, comma 2, del decreto, che configura la responsabilità dell'ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente. Le Sezioni Unite (sentenza n. 26654 del 2008 cit.) hanno inizialmente chiarito che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. In motivazione, si è precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" " ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua 100 حمد genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato. Il principio è stato successivamente riaffermato (Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda agraria Greenfarm di Guido Leopardi, Rv. 264941: «In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito»; Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016, Gigli ed altro, Rv. 267065: «In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone»), ed è ribadito dal collegio, non potendo trarsi consapevoli indicazioni in senso contrario da un inciso presente in altra, successiva, decisione delle Sezioni Unite (n. 38343 del 2014 cit., Rv. 261116), dalla cui complessiva motivazione emerge con chiarezza l'intenzione di operare unicamente un compiuto riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali in tema, senza discostarsi dai principi affermati e ribaditi dalla fondamentale sentenza delle stesse Sezioni Unite del 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri, pure adesivamente richiamati. Ciò premesso in diritto, osserva il collegio che la Corte di appello, incensurabilmente conformandosi ai predetti principi, ha posto a fondamento della contestata statuizione, il rilievo che, nel caso di specie, «il profitto si concreta nella sovvenzione in sé. Una volta percepita, si consuma il reato e si realizza il profitto che diviene oggetto della sanzione-confisca»; d'altro canto, si è già evidenziato che costituiscono dati pacificamente acquisiti agli atti che LV S.p.a. agisse come strumento di VA RE S.p.a., o comunque in pieno accordo con essa (lo evidenzia, con trasparente evidenza, la medesimezza delle compagini sociali), e che la prima riversasse alla seconda le erogazioni indebitamente lucrate in relazione alle condotte in contestazione. Infine, il profitto del quale risulta disposta la confisca a titolo di sanzione ex art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001 corrisponde all'entità delle erogazioni indicate nel capo di imputazione che si è accertato essere state indebitamente percepite. La Corte di appello ha, inoltre, incensurabilmente osservato che il Tribunale ha accertato e la Corte lo ha confermato che apicali di VA - - RE s.p.a. hanno commesso il delitto di truffa in danno di IM e ha inflitto 101 loro la pena ritenuta di giustizia. Da ciò sono conseguite le condanne della holding per la specifica responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01, l'applicazione della sanzione pecuniaria e quella della confisca per equivalente. Che nei confronti di VA S.p.a. non sia stata esercitata l'azione di responsabilità, per quale motivo ciò è avvenuto e se è stato "giusto" procedere in tal guisa, non influenza il giudizio nei confronti di VA RE s.p.a. che risponde di quanto le viene addebitato in proprio. Il reato può anche essere la condotta criminale di più persone fisiche apicali di enti diversi, intercompany e non, i quali tutti ne rispondono ex D. Lgs. 231/01 in similitudine alla fattispecie criminis plurisoggettiva. Ciascuno soggiace alla sanzione e alla confisca di tutto il profitto, se del caso per equivalente, con l'unico limite del quantum». Ha infine chiarito, altrettanto incensurabilmente, che «è giuridicamente corretto affermare che la confisca ex art. 19 c. 2 è consentita quando non si possa procedere direttamente all'apprensione dei beni che del reato costituiscono il profitto o il prezzo» e che «l'impossibilità di aggredire il profitto diretto è conseguenza dell'essere venuta meno l'individualità storica del bene/cosa; individualità che il denaro per sua stessa natura non possiede». A tali rilievi, deve aggiungersi-per completezza che ampia parte delle censure costituenti oggetto del motivo in esame [VA RE s.p.a. non concorrerebbe nella commissione del reato presupposto, potendo al più esserne ritenuta sia pur indebitamente responsabile quale capogruppo;
sarebbe stato male interpretato (f. 83 del ricorso) il requisito della pertinenzialità; i giudici di merito avrebbero sottoposto a confisca ex artt. 19 e 53 D. Lgs. n. 231 del 2001 beni equivalenti ad un profitto non conseguito dalla persona giuridica VA RE s.p.a.>>, laddove il principio solidaristico che la Corte di appello sembrerebbe avere valorizzato troverebbe applicazione soltanto nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., ovvero, sul terreno civilistico, ai sensi dell'art. 2055 c.c.>> (f. 86 del ricorso). L'ente non concorrerebbe con le persone fisiche autrici del reato presupposto, e potrebbe essere sanzionato soltanto nel caso in cui la sua colpevole organizzazione abbia effettivamente e concretamente consentito l'ingresso nelle proprie casse del profitto. La natura dell'istituto in esame è, infatti, sanzionatoria;
nulla dimostrerebbe l'effettivo ingresso nelle sue casse del profitto del reato (in realtà incamerato da LV s.p.a. ed LV s.a.); non essendo mai entrato alcun profitto nelle casse di VA RE s.p.a. (cfr. anche II motivo, cui il ricorso a f. 89 rinvia), nessuna confisca (neanche di valore) poteva essere disposta in danno dell'ente costituito. Inoltre, i giudici di merito avrebbero equivocato le connotazioni del requisito della pertinenzialità del profitto confiscabile (f. 89 ss. del ricorso): richiamato quanto stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza Fisia Italimpianti, il ricorrente lamenta in concreta l'insussistenza di un profitto pervenuto a VA RE s.p.a. come diretta conseguenza del reato presupposto, non essendo all'uopo sufficiente valorizzare un vantaggio meramente potenziale e a tutto voler concedere successivo e mediato>> (f. 92 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe compiutamente indicato in qual modo sia stato individuato il profitto confiscato e come ne sia stata ritenuta la diretta derivazione causale dal reato presupposto] 102 خور riguarda, in realtà, ancora una volta l'affermazione di responsabilità (mirando a porre in discussione la sussistenza degli elementi che integrano i criteri ascrittivi di responsabilità all'ente), in realtà incensurabile in virtù dei rilievi che precedono. La censura riguardante il mancato accertamento della possibilità di restituire una parte del profitto del quale è stata disposta la confisca (f. 80 del ricorso) risulta proposta per la prima volta in questa sede (cfr. riepilogo dei motivi di appello operato a f. 12 della sentenza impugnata, silente sul punto, e non specificamente contestato dal ricorrente: cfr. f. 80 s. del ricorso). Essa è, pertanto, tardiva, e non sarebbe, comunque, consentita anche perché comporterebbe lo svolgimento per la prima volta in sede di legittimità di accertamenti incompatibili con i poteri della Corte di cassazione. L'assunto sarebbe, comunque, alternativamente, carente della necessaria specificità o manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert s.r.l., Rv. 264231, in motivazione) ha già chiarito che l'art. 19, comma 2, del decreto indica due requisiti, ricorrendo i quali il profitto del reato può non essere interamente confiscato: a) che ci sia un profitto che sia stato materialmente sequestrato»; b) che vi sia un danneggiato che abbia richiesto (ed ottenuto) la restituzione di una parte della somma sequestrata». La legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e di quest'ultima, non viene, pertanto, meno unicamente in considerazione dell'astratta possibilità che le somme da sequestrare possano successivamente essere restituite al danneggiato (argomenta da Cass. 2, n. 6459 del 21/02/2011, Rv. 249403). Né potrebbe ritenersi che la confisca per equivalente renderebbe inoperante la clausola prevista dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 231 del 2001: «questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più occasioni che, in tema di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato. Il che, evidentemente, consente di escludere la confiscabilità della somma sequestrata per equivalente, ove tale somma o parte di essa abbia già formato oggetto di restituzione, specie laddove, come nella specie, profitto e danno siano assunti come valori corrispondenti e strutturalmente simmetrici, rispettivamente conseguito, l'uno, dall'autore dell'illecito, e cagionato, l'altro, alla parte offesa» (Cass. 2, n. 45054 del 05/12/2011, Rv. 251070; Cass. 3, n. 44446 del 04/11/2013, Rv. 257628: fattispecie in cui restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno 103 лу erariale erano avvenuti mediante l'escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato, ed il provvedimento di confisca impugnato è stato in parte qua annullato senza rinvio). Così riepilogati i tratti salienti dell'istituto, appare evidente come nessuno spazio residui per un divieto della confisca-sanzione derivante dalla soltanto futura ed eventuale restituzione, in tutto od in parte, del profitto o del prezzo del reato, al danneggiato (anche se oggetto di una promessa, dalla quale deriverebbe pur sempre una mera obbligazione, e quindi non la restituzione effettiva richiesta dalla disposizione). Nel caso di specie, difetta il requisito sub b), poiché il ricorrente non allega, e comunque non risulta, che IM S.p.a. abbia mai chiesto la restituzione della somma sequestrata. Oscuro, e quindi allo stato non configurabile, risulterebbe, infine, l'interesse dell'ente ricorrente (in ricorso non meglio chiarito) all'accoglimento della doglianza, che comporterebbe pur sempre, in suo danno, l'esborso del medesimo quantum, o di una parte di esso, pur se in favore di diverso soggetto (la danneggiata IM s.p.a.). Per il resto, in concreto, il ricorrente si limita, per l'ennesima volta, a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate. 13.6. Deve, in conclusione, evidenziarsi di ufficio che nessuna incidenza sulle statuizioni riguardanti l'ente VA RE s.p.a. può assumere la declaratoria di estinzione per prescrizione di uno degli episodi costituenti il reato (continuato)- presupposto. In tema di responsabilità degli enti, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b), D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369), per la quale si rinvia agli ampi rilievi sulla configurabilità del reato presupposto che precedono. L'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito (come avvenuto nel caso di specie) non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché, ai sensi dell'art. 22 104 del D. Lgs. n. 231 del 2001, il relativo termine, una volta esercitata l'azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, P.M. in proc. Citibank N.A., Rv. 255415). Invero, in tema di responsabilità da reato degli enti, la disciplina della prescrizione dettata dall'art. 22 del decreto attua il criterio di delega di cui alla lettera r) dell'art. 11, I. n. 300 del 2000, il quale ripropone la disciplina contenuta nell'articolo 28 I. n. 689 del 1981, rinviando attraverso essa ad una regolamentazione di stampo più civilistico che penalistico (i commi 3 e 4 dell'art. 22 ripropongono più o meno letteralmente la disciplina dettata in tema di prescrizione dell'illecito civile dall'art. 2945 c.c.). Ai sensi dell'art. 22, le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato;
interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59 stesso D. Lgs.: per effetto della interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione. Il comma 4 della disposizione, stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio: trattasi di previsione peculiare del sistema della responsabilità da reato degli enti immateriali. Detta disciplina "speciale" è già positivamente passata al vaglio di questa Corte (Sez. 6, n. 28299 del 07/07/2016, Bonomelli ed altri, Rv. 267047), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità manifestamente costituzionale dell'art. 22 D. Lgs. n. 231 del 2001, sollevata, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 111 della Costituzione, in riferimento alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, osservando che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delicto di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione. 14. Il trattamento sanzionatorio di BI RI. Con il motivo di ricorso sopra riassunto al par.
2.1.7 la difesa dell'imputato BI RI lamenta, come detto, l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. sulla determinazione della pena e sul e 105 b mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il Tribunale (pag. 56) ha motivato le proprie decisioni relative al trattamento sanzionatorio e di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche espressamente richiamando l'art. 133 cod. pen. e facendo richiamo alla gravità delle condotte poste in essere per un rilevante numero di anni, all'intensità del dolo, all'assenza di resipiscenza mostrata dall'imputato, all'entità del danno, alla durata dell'associazione criminale oltre al fatto che l'imputato si è volontariamente sottratto al processo. La Corte di appello (pag. 35 della sentenza impugnata) ha evidenziato di condividere la decisione del Tribunale rimarcando il fatto che non sono emersi elementi positivi di valutazione della condotta dell'imputato e che, in ogni caso, ci si trova in presenza di fatti connotati da una particolare gravità. Ora, anche a prescindere dal fatto che l'imputato abbia deciso come la legge gli consentiva di non partecipare al processo, va detto che le decisioni sul punto assunte dai Giudici di merito sono in linea con i consolidati orientamenti di questa Corte di legittimità che con riguardo alle invocate circostanze attenuanti ha avuto modo di chiarire che II mancato riconoscimento attenuanti generiche può essere delle circostanze legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto al trattamento sanzionatorio, appare sufficiente ribadire che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non مد of -come nel sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta 106 - da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, caso in esame dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ciò rende manifestamente infondate le doglianze difensive contenute nel motivo di ricorso qui esaminato. 15. Le questioni relative alla costituzione di parte civile del Ministero per lo Sviluppo Economico. Le questioni oggetto dei motivi di ricorso formulati dagli imputati BI RI e GO ER e di cui ai superiori paragrafi 2.1.9 e 2.2.7, coltivate anche in sede di appello, riguardano sia il profilo processuale relativo all'ordinanza del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2014 con la quale sono state dichiarate inammissibili le eccezioni avverso la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico in quanto ritenute tardive, sia un profilo anche di natura sostanziale relativo alla asserita carenza di legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria in quanto il soggetto danneggiato dalle condotte degli imputati sarebbe stata solo la SI S.p.a. e non anche il Ministero che è uno dei soci della stessa. Prendendo le mosse dal primo profilo di doglianza, appare doveroso ribadire la scansione temporale della vicenda: - il 7 maggio 2014 innanzi alla Quarta Sezione del Tribunale di Milano venivano chiamati i due processi che venivano riuniti a carico delle persone fisiche e dell'ente VA RE;
- in tale udienza veniva depositato l'atto di costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico indi il processo veniva rinviato all'udienza del 12 maggio 2014 innanzi ad altra Sezione (la Terza) del Tribunale di Milano;
- all'udienza del 12 maggio 2014 veniva depositata la costituzione di parte civile della SI e le difese degli imputati richiedevano la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero;
- all'udienza del 19 maggio 2014 il Tribunale con ordinanza dibattimentale dichiarava inammissibile per tardività la costituzione di parte civile di SI e dichiarava altresì inammissibile (sempre per intempestività) l'eccezione della difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile del Ministero. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento si concluda senza che sia stata sollevata- 107 la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione» (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv. 258129). Si è, inoltre, chiarito che «In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza» (Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv. 250187; Sez. 3, n. 39872 del 14/07/2004, Sanfilippo, Rv. 229748; Sez. 6, n. 809 del 18/12/1998, dep. 1999, Macavei, Rv. 212916). Deve però essere evidenziato che la situazione verificatasi nel procedimento che in questa sede ci occupa è differente rispetto a quelle che hanno dato luogo ai precedenti giurisprudenziali sopra indicati, nei quali, anche in caso di rinvio dell'udienza il processo era proseguito davanti al medesimo Collegio giudicante e, in alcuni casi, la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile aveva svolto altre attività processuali. Nel caso in esame, invece, la Quarta Sezione penale del Tribunale di Milano si era semplicemente limitata a controllare la regolare presenza delle parti in giudizio ed a raccogliere l'atto di costituzione di parte civile del Ministero, dopodiché aveva immediatamente proceduto a rinviare il procedimento innanzi ad altra sezione dello stesso Tribunale (competente per ragioni tabellari) così di fatto non emettendo alcun provvedimento circa l'ammissione della costituzione stessa e lasciando di fatto aperta la fase del contraddittorio sul punto, contraddittorio che veniva poi sviluppato all'udienza successiva innanzi alla Sezione del Tribunale effettivamente incaricata di occuparsi del processo. 108 лд La situazione descritta non ha quindi dato modo alle parti interessate di eccepire la questione relativa alla costituzione di parte civile, rimettendo sostanzialmente tutte le questioni alla loro naturale sede innanzi al Collegio chiamato a celebrare il processo. In quest'ottica non è stata corretta la decisione del Tribunale che ha precluso alle parti interessate di coltivare le rispettive eccezioni riguardanti la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico e non è stata altrettanto corretta la decisione della Corte di appello che ha sostanzialmente confermato detta ordinanza. Tuttavia, nel passare all'esame del più generale profilo riguardante la legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria attraverso la costituzione di parte civile, appare doveroso evidenziare che se uno è il profilo rigorosamente processuale della (non) correttezza dell'ordinanza del Tribunale che ha dichiarato la tardività delle eccezioni degli imputati riguardanti la predetta costituzione di parte civile, del tutto diverso è il profilo della (in)fondatezza originaria delle predette eccezioni. Deve, in proposito, ricordarsi che soggetto danneggiato, cui, ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., spetta il risarcimento del danno, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Sez. 6, n. 10126 del 20/10/1997, Mozzati, Rv. 208820; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239189; ed altre in senso conforme). Ne deriva necessariamente che soggetto legittimato alla costituzione di parte civile è chiunque affermi di aver riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva sussistenza del diritto azionato, che riguarda il merito della decisione. Trattasi di concetti già compiutamente elaborati dalla giurisprudenza civile, tradizionalmente (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 623 del 1977, Rv. 384187) ferma nel distinguere la legitimatio ad causam (che, dal lato attivo, consiste unicamente nella pretesa di esercitare in giudizio in nome proprio un diritto proprio, indipendentemente dalla titolarità del diritto azionato) e la legitimatio ad processum (che consiste nella pretesa di azionare un diritto spettante non all'attore, ma ad un terzo, sul presupposto dell'esistenza di un valido titolo che attribuisca all'attore il potere di rappresentare l'effettivo titolare), e nell'evidenziare che non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, la questione relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità, attiva o passiva, del diritto azionato, e quindi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la quale si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto 109 affidata alla disponibilità delle parti, dal quale dipende l'accoglimento od il rigetto della pretesa azionata (Cass. civ., Sez. 3, n. 4796 del 2006, Rv. n. 588202; Sez. 2, n. 11284 del 2010, Rv. 613149; Sez. 2, n. 14177 del 2011, Rv. 618438; Sez. 2, n. 8175 del 2012, Rv. 622407; Sez. 3, n. 15759 del 2014, in motivazione). La legittimazione ad agire costituisce, dunque, una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) affermata, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261143; Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Spalletti, Rv. 266899). Nel caso in esame l'originaria eccezione difensiva volta ad escludere la costituzione di parte civile qui in esame era palesemente infondata atteso che il Ministero costituito ha puntualmente posto a fondamento dell'azione esercitata una propria pretesa risarcitoria vantata nei confronti degli imputati in relazione ai fatti-reato indicati nell'atto di costituzione, il tutto come confortato anche dal successivo esito processuale nel quale le sentenze di merito hanno compiutamente ricostruito le ragioni della predetta pretesa risarcitoria in estrema sintesi fondata sul fatto che, sebbene fosse IM l'ente chiamato alla istruzione delle pratiche ed alla materiale gestione ed erogazione dei fondi legati alla legge "Ossola", il fondo gestito dalla IM per svolgere le proprie operazioni nella specie per supportare il credito alla - esportazione derivava (e deriva) da specifici stanziamenti ministeriali disposti nel bilancio dello Stato: si tratta, in sostanza, di denaro pubblico erogato dal Ministero (cfr. in tal senso sentenza Tribunale pagg. 5 e sentenza appello pag. 24) che ha subito un danno diretto ed immediato allorquando lo stesso per effetto di condotte illecite è stato erogato a soggetti che non avevano diritto di riceverlo. Non v'è quindi motivo per ritenere fondata nel merito la proposta doglianza difensiva volta ad escludere la parte civile. ло 16. Le statuizioni accessorie. 110 Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso dell'ente VA RE S.p.a. comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'ente ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI BI RT, ER GO e Lo MO AL con riferimento al reato di cui all'art. 640-bis c.p. limitatamente all'episodio consumato in data 24/09/2008 perché estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto elimina la conseguente statuizione di confisca nei limiti dell'importo di quattrocentocinquantaquattromilaseicentonovantadue/15 euro;
annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di Lo MO AL limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A) che esclude;
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena nei confronti dei predetti. Rigetta nel resto i ricorsi di RI BI RT, ER GO e Lo MO AL, che condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, che liquida in euro 8.400,00 oltre accessori come per legge. Rigetta il ricorso di VA RE S.p.a. che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/09/2016 f. consiglieri Il Presidente estensori Marco Maria Alma Franco Fiandanese Sergio Beltranifeltin parco fandang DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL -= 9 DIC. 2016- Il Cancellere CANCELLERE Claudia Panelli 111