Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203 del 1991, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che detta consapevolezza non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso).
Commentari • 3
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
Leggi di più… - 2. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 3. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
9 1 42/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Act Composta da Sent. n.87 Silvio Amoresano Presidente - : Oronzo De Masi UP 13/01/2016 Mauro Mocci R.G.N. 43211/2015 Vito Di Nicola Emanuela Gai - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AS NC, nato a [...] il [...] 2. AN IE, nato a [...] il [...] 3. LO LL, nato a [...] il [...] 4. Di IO ID, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato AS l'avv. Giovanni Adami che ha concluso chiedendo gesp l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 marzo 2015, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta a AN IE ed ha confermato la condanna inflitta a AS NC, AN LL, Di IO Isodoro, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 bis, 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 7 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, in relazione all'acquisito, detenzione e trasporto di un ingente quantitativo, pari a Kg 18, di hashish, trasportato da Milano a Torre del Greco tra maggio-luglio 2009 e sequestrato il 18 luglio 2009. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato, dopo aver richiamato per relationem le motivazioni della sentenza del Giudice di primo grado, che il giudizio di responsabilità penale nei confronti dei ricorrenti, in relazione all'acquisito, detenzione di un ingente quantitativo pari a Kg 18 di hashish, trasportato da Milano a Torre del Greco, luogo ove era stato custodito nel garage di AN IE, tra maggio-luglio 2009 e sequestrato il 18 luglio 2009, è fondato su solidi elementi di prova, come evidenziato dal primo giudice, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di IO ID, capo dell'omonimo clan camorristico operante in Torre del Greco, e di OM FI, suo braccio destro, dichiarazioni intrinsecamente attendibili perché precise, dettagliate etero e anche autoaccusatorie, vicendevolmente riscontrate, e dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica che consentivano di ripercorrere tutte le varie fasi della vicenda, dal viaggio a Milano all'arresto del AN IE. Nei confronti di tutti i ricorrenti la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 13 maggio 29 1991, n. 152 convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, avendo costoro agito allo scopo di agevolare il clan camorristico Di IO, la circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver partecipato alla commissione del reato in numero superiore a tre, ed esclusa la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e confermata la ritenuta attenuante di cui all'art. 73 comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in capo al Di IO, ha ridotto la pena inflitta a AN IE ed ha confermato le condanne inflitte a AS NC, LO LL, Di IO ID.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi AN IE, personalmente;
l'Avv. Sergio Mazzone, difensore di fiducia di Di IO ID;
l'Avv. Giovanni Adami, difensore di fiducia di AS NC;
l'Avv. Antonio Gravante, difensore di fiducia di LO LL e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, in parte comuni a tutti i ricorrenti, 2 斥 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Il ricorrente AN IE deduce, con il primo motivo, la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza a carico del medesimo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ricorrendone i presupposti applicativi non essendo neppure provata l'esistenza del clan camorristico Di IO, e il vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione, non avendo, la corte territoriale, motivato sulla sussistenza dell'aggravante nei confronti del ricorrente. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non essendo provata in capo al ricorrente la conoscenza che il reato era stato commesso da persone in numero superiore a tre in concorso tra loro, non essendo sufficiente il mero dato storico della presenza di almeno tre persone. Con il terzo e quarto motivo, deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. avuto riguardo al trattamento sanzionatorio ancorato quale pena base di anni cinque e dunque quasi al massimo edittale e la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistente recidiva specifica e infraquinquennale, in realtà insussistente essendo la sentenza, a cui si riferisce la contestata recidiva, passata in giudicato nel 2011 e dunque dopo il fatto, oggi giudicato del 2009, con conseguente illegittimo aumento di pena. Con il quinto motivo deduce la violazione della legge penale con riferimento яд all'art. 240 cod.pen. e 12 sexsies legge 356/1992 e vizio di motivazione avendo la corte d'appello omesso di considerare le allegazioni difensive sulle fonti lecite e proporzionate di reddito di guisa che il provvedimento ablatorio è privo di motivazione.
2.2. Il difensore di Di IO ID deduce la violazione di legge in relazione alla corretta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 e il vizio di motivazione per non aver applicato nella massima estensione l'attenuante pur avendo affermato il rilevante apporto collaborativo del ricorrente sin dall'inizio delle indagini preliminari;
la violazione di legge in relazione alla applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis : cod.pen. su cui non vi è alcuna risposta da parte del giudice d'appello, e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena avendo fatto semplice richiamo all'art. 133 cod.pen. 3 A 2.3. Il difensore di AS NC deduce, con il primo motivo, la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza, a carico del medesimo, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e il vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione sul punto, non avendo la corte territoriale motivato sulla sussistenza dell'aggravante nei confronti del ricorrente che è un soggetto totalmente estraneo all'organizzazione criminale, circostanza questa che richiede un maggior rigore nella verifica della stessa aggravante e puntuale e rigorosa motivazione, non potendo questa essere soddisfatta dall'affermazione del carattere oggettivo della circostanza medesima dovendo sempre verificarsi, ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod.pen., in capo al soggetto agente, la consapevolezza ovvero l'ignoranza per colpa. Deduce, poi, la motivazione carente circa la sussistenza della citata aggravante perché ritenuta sussistente sulla base di mere congetture (devono averlo messo al corrente della caratura criminale del Di IO) o circostanze contraddittorie (l'essersi presentato il AS armato all'incontro con il Di IO). Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale fondata su dichiarazioni prive di riscontro, ex art. 192 cod.proc.pen., trattandosi di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e stante l'assenza di intercettazioni dirette nei confronti del AS e l'omessa considerazione delle circostanze documentali che dimostrerebbero l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia. In particolare sarebbero smentite le dichiarazioni rese da LO LL sulla presenza della moglie, unitamente al AS, durante la visita del secondo a Torre del Greco, parimenti sarebbe smentita la dichiarazione circa il fatto che il AS fosse titolare di discoteche nell'hinterland milanese e gestore di un rent a car, su cui la corte non ha اسو motivato congruamente. Lamenta poi il ricorrente l'omessa motivazione da parte della Corte d'appello della circostanza, emersa da un'intercettazione ambientale (che non risulta prodotta agli atti) registrata durante la traduzione dei detenuti AN e AS all'udienza, nella quale il primo avrebbe minacciato il secondo di fare "certe dichiarazioni", circostanza questa che inficia l'attendibilità del dichiarante le cui dichiarazioni frazionate richiederebbero un più penetrante giudizio e motivazione circa la sua attendibilità. Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione al . diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena assestata in cinque anni e dunque prossima al massimo edittale di pena in assenza di perizia che attesti il principio attivo della sostanza stupefacente.
2.4. Il difensore di LO LL deduce la violazione di legge in relazione A alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 4 ottobre 1990, n. 309 per aver la corte d'appello escluso la riqualificazione con affermazioni generiche senza richiamo al tipo di sostanza stupefacente e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena per avere la corte d'appello richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, per relationem, senza confutare le specifiche doglianze svolte nei motivi di appello. Infine, deduce, il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit per non aver la corte d'appello motivato sulla sussistenza in capo al ricorrente LO della circostanza in oggetto non potendo valere la motivazione riferita alla posizione degli altri ricorrenti.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Preliminarmente il Collegio evidenzia che l'istanza di rinvio di udienza per impedimento dell'avv. Gravante deve essere respinta atteso lo stato di detenzione in carcere dei ricorrenti e l'assenza di documentazione circa l'assoluto impedimento a comparire per concomitanti impegni professionali di cui non è dimostrata la precedenza dell'impegno rispetto all'odierno processo, così come risulta sfornita di prova l'impossibilità di nominare sostituti processuali.
5. Nel merito, va premesso che, secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, è ammessa la motivazione del provvedimento con espresso richiamo per relationem alla motivazione di altro provvedimento, ancorché non allegato o non trascritto nel provvedimento impugnato, purché ref conosciuto o agevolmente conoscibile dall'interessato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664), hanno enucleato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, evidenziando che la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti : congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato 0 almeno ostensibile, : quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di A 5 valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione, requisiti che sono stati ribaditi in pronunce più recenti sicchè deve ritenersi ormai principio consolidato quello della legittimità della motivazione per relationem in presenza dei requisiti sopra evidenziati. Dunque, non è sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice dia conto di aver preso in considerazione le censure mosse al provvedimento impugnato ed abbia dato congrua motivazione sul richiamo alla motivazione per relationem;
dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento. Del resto l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo posto che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esaminare le singole censure mosse da colui che impugna il provvedimento e a dare conto delle ragione per cui le stesse vengono disattese. Con la precisazione che qualora le censure sollevate siano mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue о palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014 Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 Autieri, Rv. 257056; sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). Siffatto principio va riaffermato e condiviso, e va ribadito il principio secondo cui l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è legittima e non comporta il vizio di motivazione, soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo di argomentazione da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle صو censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice dovendo l'ambito dell'autonoma valutazione del giudice d'appello essere correlato alla consistenza e qualità delle censure mosse dall'appellante.
6. Ciò posto, deve preliminarmente esaminarsi, per ragioni logiche, il secondo motivo dedotto dalla difesa di NC AS di violazione di legge penale, 2 processuale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente contestata in ragione della ritenuta inattendibilità dei dichiaranti. La vicenda, come ricostruita dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'appello, trae origine dal sequestro, avvenuto in data 18/7/2009, di Kg 18 di hashish nel garage nella disponibilità di AN IE in Torre del Greco. Le successive indagini svolte e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di IO ID e OM FI avevano, poi, delineato compiutamente l'episodio 6 contestato consistito nell'acquisito della sostanza stupefacente in Milano da AS NC e LO LL, stupefacente che poi era stato trasportato a Torre del Greco, ove, nel garage di AN IE, era stato rivenuto il 18 luglio del 2009. La corte territoriale riporta puntualmente il racconto dei collaboratori Di IO ID e OM FI ( coimputato non ricorrente), protagonisti della vicenda in prima persona e dunque a conoscenza diretta dei fatti. Costoro si erano recati in Milano, in quanto il Di IO era alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, qui aveva trattato l'acquisito di droga (dapprima l'acquisito era di cocaina, mentre poi avevano concluso l'acquisto dell'hashish) dal fornitore milanese AS NC, indicato da MP AR, originario di Torre del Greco ma trasferitosi nel milanese ( coimputato non ricorrente); l'acquisto non venne immediatamente concluso in quell'occasione, tant'è che venne lasciata a Milano l'autovettura opportunamente modificata per consentire l'occultamento della droga. Successivamente il AS e il LO si erano recati in Torre del Greco ove il primo si era fatto consegnare un orologio marca Rolex, che il Di IO indossava a titolo di acconto era poi seguita la consegna dei Kg 18 di hashish che il LO aveva consegnato al Di IO che, a sua volta, aveva consegnato al AN, uomo di fiducia del Di IO, per l'occultamento. La corte territoriale ha argomentato l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti che, in quanto partecipi in prima persona, erano a conoscenza diretta dei fatti, ed ha fondato il positivo giudizio di attendibilità sulla concordanza assoluta della narrazione delle circostanze fondamentali del viaggio e della trattativa che ha portato all'acquisito della sostanza stupefacente. Ha messo in evidenza, la corte, che essendo il Di IO esponente di spicco dell'omonimo clan camorristico operante in Torre del Greco e il OM persona a lui vicina, erano una fonte particolarmente affidabile per la conoscenza diretta dei fatti. Ha ritenuto significativa la circostanza che i predetti non avevano avuto alcuna remora ad ammettere le proprie responsabilità nella vicenda, e dunque le dichiarazioni non erano solamente eteroaccusatorie. Infine ha individuato i riscontri esterni nelle risultanze delle operazioni di intercettazione che hanno fotografato la vicenda e nell'ammissione di alcuni imputati ( AN IE e LO LL). Ha spiegato come le minime divergenze, quale il nome di battesimo errato del LO poi riconosciuto, non minassero l'attendibilità complessiva del racconto, ha argomentato con logicità sui rilievi mossi dalla difesa del AS circa l'assenza di accertamenti sulle discoteche del milanese, ritenuti non pertinenti e sulla presenza/assenza della di lui moglie anch'essa priva di rilievo decisivo. In conclusione, il percorso logico attraverso il quale i giudici del merito sono pervenuti all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti per l'acquisito e trasporto dello stupefacente come contestato è congruo e logicamente motivato ed è conforme a diritto. Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione e la violazione di legge penale dedotto, 7 A quale secondo motivo, dalla difesa di NC AS.
7. Le difese di IE AN, NC AS, LL LO hanno dedotto, . quale motivo comune, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. La difesa del AN deduce, in particolare, l'omessa motivazione da parte della corte territoriale non essendo rinvenibile, in tutta la sentenza, alcun riferimento alle ragioni per le quali il AN avrebbe agevolato l'associazione mafiosa. L'omessa motivazione è altresì dedotta dalla difesa del LO. La difesa del AS pone l'accento sulla circostanza che, essendo il ricorrente estraneo al clan Di IO, la corte avrebbe dovuto argomentare con maggior rigore la sussistenza dell'aggravante nei suoi confronti, soprattutto con riguardo al profilo soggettivo dovendosi, ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod.pen., accertare se il AS fosse a conoscenza ovvero la ignorasse per colpa o la ritenesse per errore determinato da colpa.
8. Deve premettersi che ai ricorrenti è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. sotto il profilo della c.d. agevolazione mafiosa. Non v'è dubbio che, a differenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, anch'essa contemplata nel citato art. 7, la prima debba essere qualificata quale circostanza soggettiva perché incentrata su una particolare motivazione a delinquere desumibile dalla direzione finalistica della condotta, ossia dell'agevolare l'associazione mafiosa. Peraltro, in entrambe le ipotesi contemplate, la detta circostanza aggravante è applicabile in quanto conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta insussistente per errore determinato da colpa (art. 59 cod. pen.), e, mentre la sola circostanza dell'uso del metodo mafioso, di natura oggettiva, si comunica ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, quella dell'agevolazione mafiosa non si ruf estende agli eventuali concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 118 cod.pen. ३ Va, al proposito, evidenziato che la corte territoriale afferma la natura oggettiva della circostanza, in premessa, con richiamo di un arresto risalente al 2012; affermazione che non può essere condivisa alla luce della più recente e maggioritaria giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 36364 del 20 maggio 2015, Mancuso non massimata). In adesione al risalente orientamento argomenta la sussistenza dell'aggravante in capo a tutti gli imputati perché, come riferito dai collaboratori di giustizia, l'acquisto di droga rientrava nella programmazione dell'attività del clan camorristico Di IO, e il LO, originario di Torre del Greco, era perfettamente a conoscenza della caratura criminale del Di IO ID come riferito nel corso del suo interrogatorio. Quanto al AS, argomenta la corte, che durante la permanenza in Milano del Di 8 44 IO e dello MP, in occasione delle trattative volte all'acquisto di stupefacente, costoro dovevano avere messo al corrente il primo della qualità di capo dell'omonimo clan del Di IO>. Prova ne è che il AS si era recato all'appuntamento con il Di IO armato di pistola e quindi poteva rendersi conto della caratura criminale del Di IO. Tale motivazione è da censurare perché in larga misura carente e assertiva, e comunque fondata su presupposti giuridici errati. Ciò che appare certo è che la finalità agevolatrice, perseguita dall'autore del delitto, deve essere oggetto di rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della prova della condotta agevolatrice ossia la prova che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 24753 : del 09/03/2015, Rv. 264218; Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997 Rv. 207178) e la consapevolezza dell'ausilio all'associazione mafiosa o camorristica, sussistente anche qualora l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713), onde evitare il rischio della diluizione nella semplice contestualità : ambientale. Come già affermato dalla Corte di legittimità, l'aggravante di cui al citato art. 7, postula che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, ed implica necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per l'agevolazione dell'attività di un'entità solo immaginaria. Ne consegue che l'aggravante in esame postula l'esistenza effettiva di una associazione avente i caratteri di cui all'art. 416 bis cod.pen. di cui deve essere data dimostrazione ( Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013 AN, Rv 257240; Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430); a ciò non opponendosi la diversa pronuncia ( Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano Rv 260007) secondo cui l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, per la sua stessa natura giuridica, prescinde dalla effettiva sussistenza di una specifica euf associazione criminosa. Tale contrasto è, in realtà, solo apparente, posto che l'affermazione, riportata anche nella massima reperibile sul CED, è stata resa in un contesto nel quale la Corte di legittimità aveva affermato il principio secondo il quale l'aggravante può sussistere anche per l'estraneo al contesto mafioso che pone in essere un reato per agevolarne l'associazione che era nata da una scissione di un noto clan camorristico, anche se non ancora perfettamente autonoma da questo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, dopo aver affermato il principio secondo cui un delitto aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991 può anche essere commesso da un soggetto non inserito in nessuna compagine associativa (Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003), ha sottolineato come la ratio dell'aggravante non è solo quella di aggravare la pena per l'affiliato che utilizzi metodi mafiosi ovvero agisca al fine di agevolare associazioni mafiose, ma 9 anche di reprimere il comportamento di chi agisca con quello specifico metodo, ovvero dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa pur non essendovi organicamente inserito. Ciò che conta è la specifica finalità con cui si agisce da cui la configurabilità dell'aggravante anche nei confronti del reato commesso dall'estraneo al sodalizio criminoso. Ciò posto, la corte territoriale, nell'affermare la natura oggettiva dell'aggravante in questione, ha disatteso i principi ermeneutici che il Collegio intende confermare e ribadire. Ha, poi, argomentato in maniera insufficiente la configurabilità dell'aggravante nei confronti dei ricorrenti fondata su affermazioni assertive - < devono averlo messo al corrente della qualità di capo dell'omonimo clan> quanto alla posizione di AS NC, soggetto estraneo - all'associazione camorristica del Di IO, e < LO LL e MP AR, originari di Torre del Greco, erano perfettamente al corrente della caratura delinquenziale del Di IO>. Anche la circostanza che il AS andò all'incontro, con il Di IO armato non è, di pe sé, dimostrativa della conoscenza dell'appartenenza del Di IO ad un'associazione mafiosa, atteso che nell'incontro le parti trattavano l'acquisito di una partita di droga, reato non necessariamente costituente programma criminoso di un'associazione mafiosa. La sentenza impugnata va annullata sul punto nei confronti di LL LO e NC AS. Con riferimento alla posizione del AS la corte territoriale dovrà compiere un novo esame attenendosi al principio secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del ref sodalizio criminale ( Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008 P.M. in proc. D'Andrea, Rv. 242686). Infine, nella sentenza impugnata non si rinviene un nucleo motivazionale con riguardo alla posizione di IE AN, custode della droga ricevuta dal Di IO. La motivazione in punto configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit nei confronti del ricorrente è del tutto omessa. Anche per il AN la Corte d'appello dovrà uniformarsi ai principi sopra evidenziati.
9. Con riferimento aí restanti motivi, osserva il Collegio che manifestamente infondata è la censura, mossa dal ricorrente AN IE, di inosservanza della legge penale di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, perchè possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o Ль : 10 più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), essendo, nel caso in esame, a ciascuno dei partecipi riconosciuto uno specifico ruolo (AS offre in vendita, MP intermedia, Di IO acquista e AN detiene ) ( Sez. 6, n. 10269 del 21/11/2013 Metani Rv. 261719). 10. Manifestamente infondata è la doglianza proposta da LL LO sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, già prospettata nel giudizio di appello e ampiamente vagliata e disattesa dalla corte che ha fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal D.L. n. 146 del 2013, art. 2 (conv. nella L. n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, v. Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). In applicazione di tale regula iuris, la corte d'appello ha correttamente ritenuto, confermando la decisione del giudice di primo grado, di escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, facendo riferimento, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa sede rilevabili, ai dati inerenti al dato ponderale significativo pari a Kg 18 di hashish, significativo di collegamenti con i fornitori ad un livello elevato, alla circostanza, inerente alle modalità dell'azione per cui il fatto complessivamente considerato desta elevato allarme sociale. In definitiva la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata, coerente e immune da vizio logico, escluso la ricorrenza di un fatto di lieve entità, e dimostra di aver autonomamente esposto le ragione del diniego, del che è da escludersi l'ulteriore censura dell'omessa motivazione. 11. Parimenti, manifestamente infondati sono i motivi in punto trattamento sanzionatorio, diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche svolti dal AN, LO e Di IO. Nei confronti del primo la corte d'appello ha rideterminato la pena riducendola, pur confermando il diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. con richiamo alla gravità del fatto e alla pericolosità desunti dai precedenti penali e dunque con motivazione immune da vizio logico;
il LO si limita ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento della pena inflitta sulla scorta di considerazioni del tutto generiche. Quanto al AS la conferma del trattamento sanzionatorio è ancorata alla gravità del fatto e al ruolo del medesimo nella vicenda, elementi su cui fonda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque la motivazione è adeguata ed è incensurabile in sede di legittimità. Quanto al Di IO osserva la corte che non è possibile addivenire ad un trattamento sanzionatorio più mite giacchè il giudice di primo grado, nella determinazione della pena, aveva omesso l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 legge 231/1991, avendola elisa con l'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 la cui misura, non nel massimo come vorrebbe il ricorrente, è legale e non presenta profilo di illogicità nella sua determinazione nel range previsto. Infine le circostanze attenuanti generiche al Di IO sono state concesse già dal giudice di primo grado. Infine è inammissibile ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc.pen., perché non devoluta nei motivi di appello, la dedotta violazione di legge con riferimento all'aumento di pena per la ritenuta recidiva in capo a AN IE. 12. Infine le doglianze contenute nel ricorso del AN relative all'insussistenza dei presupposti dell'operata confisca ex art. 12 sexies legge 356/92 sono in parte del tutto generiche ed in parte infondate. Va premesso che all'imputato, sono stati confiscati, ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, beni immobili e autovetture dei quali non ha giustificato la provenienza e di cui risulta avere la disponibilità, aventi un valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali sue e del suo nucleo familiare. La vicinanza del AN al capo clan Di IO, con cui era in affari di droga, e la circostanza che i redditi famigliari non avrebbero consentito gli acquisiti effettuati, sono elementi che la corte ha valutato per confermare il provvedimento di sequestro a fronte del quale il ricorrente oppone ruf generiche affermazioni comprovanti le fonti di reddito lecite non supportate da documenti e/o altri elementi. La genericità del motivo rende lo stesso inammissibile. 13. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 nei confronti di IE AN, NC AS e LL LO con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. 14. Il ricorso di Di IO ID deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa ла 12 nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Di IO ID e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE AN, NC AS e LL LO limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Così deciso il 13/01/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Emanuela Gai Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA L - 4 MAR 2016 VIL DAY CELLERS 13