Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alle ammissioni solo parziali dell'imputato e al suo comportamento non collaborativo emergente dalle intercettazioni telefoniche).
Commentari • 39
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1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006. L'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – dep. 08/05/1996, D'Avino; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. …
Leggi di più… - 3. Il terzo formale proprietario del bene può subire la confisca per equivalente? No, se è estraneo al reato (Cass. Pen., n. 23954/2023)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 aprile 2025
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
Leggi di più… - 5. Detenzione di segni distintivi contraffatti: configurazione del reato e prova della consapevolezza (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 28535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28535 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 792
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 53448/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL ER, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Mancuso Pierluigi, in sostituzione dell'avv. Antonio Finelli.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 26 ottobre 2011, il Tribunale di Varese ha condannato l'imputato, escluse le circostanze aggravanti contestate, per i reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 110 cod. pen., del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, illecitamente acquistato cocaina, e per avere venduto o ceduto cocaina a soggetti terzi, dei quali uno identificato (dal 22 settembre al 2 ottobre 2006).
Con sentenza del 3 giugno 2013, la Corte d'appello di Milano ha assolto l'imputato per gli episodi di acquisto e detenzione e ha riconosciuto l'ipotesi di minore gravità di cui al richiamato art. 73, comma 5 quanto agli episodi di vendita e cessione, rideterminando conseguentemente la pena in diminuzione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, svolgendo una premessa generale in diritto sulla motivazione della sentenza d'appello, e deducendo - con un primo motivo di doglianza - che non vi sarebbe stata cessione ma consumo di gruppo, come precisato dallo stesso imputato in udienza preliminare. La difesa prosegue evidenziando che non vi sono stati sequestri di sostanza stupefacente, tanto che l'entità e il grado di purezza della stessa non sono quantificabili.
Con un secondo motivo di doglianza, si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, perché le stesse sarebbero state negate sulla base dell'interpretazione di una telefonata e perché non si sarebbe tenuto conto della condotta successiva al reato. Non si sarebbe considerato, in particolare, che si tratta di un cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia è gravato da un solo piccolo precedente, rispetto al quale la Corte d'appello avrebbe immotivatamente escluso il vincolo della continuazione, senza considerare l'identità del contesto territoriale e la presenza dello stesso soggetto concorrente;
non si sarebbe considerata, infine, alla tossicodipendenza dell'imputato.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il difensore ha eccepito la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza, sostanzialmente riferito al mancato riconoscimento dell'ipotesi del consumo di gruppo, è inammissibile, perché consiste nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese in primo e secondo grado. Si tratta, del resto, di mere affermazioni che trovano diretta confutazione della motivazione della sentenza impugnata, laddove si descrivono puntualmente i fatti di cessione sulla base delle parziali ammissioni dello stesso imputato - che non sono state oggetto di motivi d'appello - e delle risultanze di una conversazione telefonica del 25 settembre 2006, nel corso della quale si faceva riferimento, con linguaggio criptico, ad una fornitura di stupefacente. Quanto al linguaggio usato, la Corte d'appello precisa che l'interpretazione dello stesso è chiara e univoca e confuta analiticamente la spiegazione alternativa fornita dallo stesso imputato, secondo cui si sarebbe parlato di una giacca che lui doveva indossare ad una festa, evidenziando che gli interlocutori avevano fatto riferimento alla consegna di una giacca da parte loro ad una terza persona e non alla consegna di una giacca da terzi all'imputato (pagine 7-8 della sentenza).
3.2. - Del pari inammissibili, perché direttamente afferenti al merito del giudizio, sono le censure difensive relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di precedente condanna con sentenza del 13 maggio 2005. Sotto il primo profilo, la Corte d'appello evidenzia, comunque, che non sussiste alcun elemento positivo di giudizio, perché le ammissioni dell'imputato sono state soltanto parziali e che la versione difensiva fornita in relazione al contenuto della conversazione telefonica intercettata è, anzi, indice di un comportamento non collaborativo. D'altra parte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, sez. 6, 16 giugno 2010, n. 34364, rv. 248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, rv. 230691).
Sotto il profilo del mancato riconoscimento della continuazione, la stessa Corte evidenzia che vi è un consistente periodo di tempo trascorso fra la commissione dei fatti e che sono diversi i soggetti beneficiari delle cessioni, con la conseguenza che non vi sono elementi per ritenere che le condotte oggetto del presente procedimento fossero state previste e deliberate, sia pure nei tratti essenziali, già al momento della commissione dei precedenti reati. 3.3. - Il terzo motivo di doglianza, relativo alla pretesa prescrizione del reato, commesso a partire dal 22 settembre 2006, è manifestamente infondato. Il termine prescrizionale complessivo di 7 anni 6 mesi non è infatti ancora decorso, perché andrà a scadere il 22 marzo 2014.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014