Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 2
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata.
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
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L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
Leggi di più… - 5. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2015, n. 11101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 04/02/2015
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE AN - rel. Consigliere - N. 470
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 18953/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EP DR N. IL 26/08/1982;
ER IC N. IL 04/12/1980;
GN EP N. IL 24/02/1976;
IS NU N. IL 11/08/1988;
MB DR N. IL 23/02/1989;
ST EP N. IL 16/02/1988;
LO CE N. IL 23/08/1983;
ZA NT AN NZ N. IL 21/07/1992;
AU DE N. IL 21/09/1986;
IC NI N. IL 19/07/1983;
SU EB N. IL 13/08/1980;
CI IO N. IL 20/01/1984;
AS NI N. IL 11/02/1992;
LE IO N. IL 27/02/1976;
VENUTO GAETANO N. IL 03/12/1990;
avverso la sentenza n. 3612/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
- Uditi gli avv.ti Ambascia Maurizio per RU NI, Vianello RE Valerio per ON SE, AR VA e Aprile OV per LO NU, LA IG per CA ES, SI Matteo per DI TO AN RE, LT MA NA per LA AV, Aprile OV per RI VA, LA IG per US IO, De LU EN LL per SE VA e NT Maurizio, Di MA SE per GR AN, De LU EN LL e Di MA SE per NU AN, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di TA, riformando parzialmente quella emessa dal CE dell'udienza preliminare del locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato AT SE ES, LO NU, ON SE, RU NI, CA RO, GR AN, DI TO AN RE, LA AV, RI VA, CI AS, RA IO EN, SE VA, NT Maurizio, NU AN per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (cocaina e marijuana), aggravata dal numero delle persone (superiore a dieci), dalla presenza, nella stessa, di tossicodipendenti, e dal possesso di armi, nonché per spaccio di stupefacenti. Di questa associazione sono stati ritenuti capi AT SE e ON SE, mentre LO UE ne è stato considerato un organizzatore;
a costoro è stata contesta anche l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B della rubrica: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4).
AT SE è stato condannato anche per associazione mafiosa, come partecipe del clan dei "carateddi" di TA (capo A:
art. 416 bis cod. pen.), mentre AN SE è stato condannato solo per spaccio di stupefacenti, nell'ipotesi attenuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. AT SE ES, LO NU, GR AN e US IO sono stati condannati, altresì, per detenzione di arma comune da sparo (capo D: art. 61 c.p., comma 1, n. 2; L. n. 895 del 1967, art. 7 e L. n. 203 del 1991, art. 7).
2. I fatti oggetto di questo giudizio sono stati accertati nell'ambito, e a margine, di una più vasta indagine concernente l'associazione mafiosa Cappello, operante nella città di TA. Era emerso - tanto si legge in sentenza - che l'associazione suddetta si caratterizzava per la sua organizzazione a squadre operanti nei vari quartieri cittadini e dotate di una relativa autonomia. Una delle "squadre" più attive era quella dei RA, operante nel quartiere San Cristoforo e facente capo alla famiglia SI. Tale associazione fu scompaginata nel mese di ottobre 2009, a seguito dell'emissione di numerosi provvedimenti cautelari, che colpirono capi e gregari, alcuni dei quali - tra essi Lo CE AS - furono catturati successivamente (lo CE fu catturato l'8/3/2010, mentre era in compagnia - tra gli altri - di AT SE e CA TA. Altro sodale, CI AN fu catturato il 28-4-2010). L'arresto di Lo CE comportò che la gestione di alcune attività del gruppo criminale, tra cui quella dello spaccio di stupefacenti, fu delegata - secondo l'ipotesi accusatoria - a AT SE, rimasto in libertà. Questi si appoggiava a LO UE, individuato attraverso intercettazioni effettuate nella casa circondariale in cui Lo CE era stato ristretto. Il LO, abitante in via delle Salette, nel quartiere San Cristoforo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, aveva trasformato la propria abitazione in un attrezzato centro di spaccio, controllandone l'accesso con telecamere basculanti e dotandosi di un computer, con cui comunicava all'esterno. Furono proprio le intercettazioni effettuate nei confronti di AT SE e LO NU, i servizi di appostamento e video- sorveglianza effettuati intorno alle abitazioni dei predetti a disvelare la portata del traffico illecito (di cocaina e marijuana) e consentire l'identificazione dei numerosi spacciatori, nonostante il linguaggio criptico usato nelle conversazioni. Tale quadro ricevette, poi, ulteriore conferma dalle collaborazioni di CI AN e CA TA, avviate, rispettivamente, il 20/7/2010 e il 19/8/2010, dai quali venne pure l'indicazione che, a gestire il traffico di droga, partecipava, in posizione eminente, ON SE. Le dichiarazioni dei due collaboratori sono state considerate, dai giudici di merito, particolarmente significative e attendibili, essendo stato, il CI, braccio destro di Lo CE fino al momento dell'arresto ed avendo, entrambi i collaboratori, reso ampia confessione intorno ai numerosi delitti commessi, anche quelli (gravi e gravissimi) per i quali non erano accusati.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori, AT SE ES, RU NI, ON SE, Aprile OV, CA ES, AN SE, GR AN, DI TO AN RE, LA AV, RI VA, CI AS, US IO, SE VA, NT Maurizio e NU AN, per i motivi e le ragioni di seguito esposte.
3.0. Tutti gli imputati che sono stati condannati per il reato di cui al capo B (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) criticano, per insufficienza motivazionale e violazione di legge, la sentenza impugnata, che non ha dato conto dei criteri - costantemente enunciati dalla Giurisprudenza - per la sussistenza dell'ipotesi associativa, rappresentati - com'è noto - dalla cooperazione - con divisione dei ruoli - tra i sodali in funzione di un programma indeterminato e con un minimo di dotazioni ad esso strumentali. Tutti i ricorrenti insistono sul fatto che - a quanto il processo, a loro giudizio, dimostra - tutti agivano per la soddisfazione di un interesse personale, senza organizzazione e senza cooperazione tra loro, senza divisione dei ruoli e senza affectio societatis.
3.1. AT SE ES ricorre personalmente lamentando, in primo luogo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a tutti i reati per i quali è stato condannato (associazione mafiosa, associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, spaccio di stupefacenti e detenzione di armi). Deduce che nessuna prova è stata fornita di un ruolo attivo e dinamico nell'associazione mafiosa, a ciò non bastando le dichiarazioni di due collaboratori, CI e CA, animati da astio nei suoi confronti, ne' il passaggio di denaro, solo supposto, tra lui e la ex-convivente di Lo CE. Deduce l'erronea interpretazione delle intercettazioni e contesta che egli fosse soprannominato O" e LI (pag. 4), nonché la sua compiuta identificazione nelle intercettazioni. Quanto al capo B), lamenta che, oltre a non dare prova dell'associazione, la sentenza non ha motivato in ordine al ruolo dirigenziale contestato e a lui attribuito.
Lamenta, infine, che non sia stata fornita risposta alle doglianze sollevate col gravame, relative all'esclusione di tutte le aggravanti contestate e alla concessione delle attenuanti generiche e che sia priva di supporto argomentativo la denegata riqualificazione del reato associativo ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. 3.2. LO NU ricorre a mezzo dell'avv. OV Aprile e si duole, in primo luogo, della condanna per il reato di cui al capo B), per insussistenza dell'associazione sotto l'aspetto oggettivo (ut supra). Critica il percorso argomentativo fatto dai giudici di merito per affermare che LO fosse un "organizzatore" e contesta, comunque, la prova della partecipazione all'associazione, solo emergendo dagli atti una limitata attività di spaccio, di cui ha parlato il collaboratore CI, per dire che chiedeva - per operare - il permesso a Lo CE AS.
Lamenta una carenza di motivazione in ordine all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione al reato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non essendovi prova che LO conoscesse la caratura criminale dei soggetti che frequentavano la sua casa, nonché l'assenza di risposta - da parte del giudice d'appello - alle doglianze sollevate in ordine a tutte le aggravanti contestate, in ordine alla riqualificazione del reato di cui al capo B) ai sensi dell'art. 74, comma 6 e, infine, alle denegate attenuanti generiche.
3.3. ON SE ricorre a mezzo dell'avv. Valerio Vianello RE, il quale articola il ricorso in nove motivi. Col primo lamenta che non sia stata tenuta in nessuna considerazione la memoria difensiva depositata nel corso del giudizio d'appello, in cui venivano esaminate e messe in discussione le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e quella di cui all'art. 73, comma 6.
Col secondo lamenta un vizio motivazionale con riferimento alla condanna per il reato associativo, conseguente alla genericità e inattendibilità delle dichiarazioni di CI e CA e alla accertata estraneità di ON ai traffici di stupefacenti emergenti dalle intercettazioni e dalle videoriprese. Deduce l'irrilevanza della conversazione intrattenuta con AR AN e dei rapporti da lui avuti con quest'ultimo e MA RE. Critica la risposta del giudice alle sue osservazioni (il fatto che, rivestendo un ruolo apicale, era ovvio che non figurasse nella fase esecutiva) e rileva che i due collaboratori hanno attribuito a ON la responsabilità per lo spaccio in un determinata zona, ove non è mai stato visto ne' sono stati fermati soggetti che facessero a lui riferimento, ed hanno parlato dei suoi rapporti con RU, senza specificarne la natura. Contesta che sia indicativo di un ruolo dirigenziale il fatto - propalato dai collaboratori - che doveva corrispondere a IT IO somme per operare in una determinata zona.
Col terzo censura la ritenuta collocazione di ON ai vertici del supposto sodalizio, affermata sulla base delle generiche e contraddittorie dichiarazioni dei due collaboratori, che non hanno fornito indicazioni in ordine al ruolo da lui ricoperto ne' hanno specificato a chi si relazionasse nel contesto associativo;
anzi, uno di loro avrebbe addirittura affermato che operava da solo. Col quarto critica la ritenuta sussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, (censura sollevata per la prima volta con la memoria difensiva), posto che CA ha parlato di una "piazza di spaccio" gestita da ON senza indicare i suoi sottoposti (a parte "NI") e posto che gli altri suoi referenti (MA e AR, nominati dai collaboratori) non hanno attinenza col presente procedimento.
Col quinto critica la ritenuta sussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, (associazione dotata di armi:
censura sollevata per la prima volta nella memoria d'appello), non essendo stato accertato che l'arma fosse strumentale al raggiungimento degli scopi associativi e non essendo stato dimostrato un legame della condotta di ON con quella dei presunti sodali (rileva che la disponibilità delle armi è stata estesa a tutti gli imputati sulla base di un singolo episodio, relativo ad un solo coimputato).
Col sesto lamenta che siano state addebitate a ON - sulla base della sola sua ritenuta partecipazione all'associazione - condotte di spaccio non precisate nei tempi, nei luoghi, nelle quantità e nelle qualità.
Col settimo si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'art. 73, comma 6 (l'aver agito in almeno tre persone), effettuato senza alcuna motivazione e senza l'indicazione degli episodi di spaccio che sarebbero stati commessi in concorso qualificato.
Con l'ottavo contesta che il versamento di una somma di Euro 500 settimanali, effettuata a favore di IT IO per operare indisturbato in un certa zona di TA, possa integrare - in relazione ai capi B e C) - l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, non essendo stato dimostrata l'intenzione specifica di favorire l'associazione di cui IT faceva parte. Col nono si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata con la mancata collaborazione di ON "alla definizione del processo" e senza "analizzare nel dettaglio le condotte" dell'imputato.
Con memoria difensiva depositata in data 19/1/2015 il difensore di ON - oltre a ribadire le ragioni dell'impugnazione - sollecita l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 25/2/2014, n. 32, per le sue conseguenze sul trattamento sanzionatorio, essendovi prova - a tutto concedere - che la presunta associazione abbia trattato solamente sostanze di cui alle tabelle 2^ e 4. Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - laddove non prevede pene differenziate per tipologie di sostanza stupefacente - per violazione dell'art. 3 Cost.. 3.4. RU NI ricorre a mezzo dell'avv. Maurizio Ambascia, che si avvale di sei motivi.
Col primo lamenta assenza di motivazione in ordine alle censure mosse col gravame, con riferimento: a) alla dedotta inattendibilità di CI AN (che ha reso dichiarazioni incompatibili con la situazione personale di IT IO nel gennaio-febbraio 2010 ed è stato dichiarato inattendibile - sostiene - dal giudice di primo grado, oltre ad essere dichiarante de relato); b) all'assenza di rapporti tra RU e ON;
c) all'esito negativo delle perquisizioni effettuate a carico di RU;
d) alla limitatezza del periodo investigato e sottoposto ad intercettazione;
e) alla condizione personale del RU (tossicodipendente, che gli impediva di partecipare alla presunta associazione); f) alla capacità dimostrativa delle intercettazioni.
Col secondo si duole della labilità del quadro probatorio esposto a carico del RU, stante la genericità delle dichiarazioni di CI relative al suo assistito e la irrilevanza delle intercettazioni che lo riguardano, che avrebbero dovuto portare - come è stato fatto per il coimputato AS ES - all'assoluzione del RU, che era, oltretutto, all'epoca, agli arresti domiciliari e non avrebbe potuto tenere le condotte che gli vengono addebitate.
Col terzo lamenta un difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, effettuato senza alcun supporto probatorio.
Col quarto muove analoga censura in ordine alla riconosciuta aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. Col quinto si duole della denegazione delle attenuanti generiche, motivata con clausole di stile e senza tener conto della condizione personale del RU.
Col sesto lamenta la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, per essere stata rigettata, in appello, la sua richiesta di integrazione probatoria (acquisizione di documentazione del D.A.P., attestante periodi di codentenzione dei collaboratori CI AN e CA TA nel carcere di Roma, durante il semestre di isolamento stabilito per la redazione del verbale dei contenuti della collaborazione). Lamenta, inoltre, che siano state acquisite, in appello, le dichiarazioni dibattimentali di cosenza giacomo del 14/1/2013 "inibendo alla difesa sul punto ogni possibilità di prova contraria attraverso una motivazione apparente".
3.5. CA ES ricorre personalmente e si duole, innanzitutto, della mancanza di risposta del giudice d'appello ad alcune fondamentali questioni da lui poste al giudice del gravame, relative alla partecipazione all'associazione di cui al capo B), così riassunte: a) le indagini per i fatti di questo processo iniziarono nel mese di marzo 2010 ed egli fu arrestato il 9/5/2010, per spaccio di stupefacenti;
quindi, viene meno la possibilità di ritenerlo partecipe della contestata associazione, stante la ristrettezza del periodo in cui ha avuto possibilità di esplicare una pertinente attività; b) nessuna risposta è stata data alle rilevate contraddizioni in cui è incorso il collaboratore CI (il 22/9/2010 avrebbe detto che spacciava per conto proprio, comprando la droga da ON e AT;
il 18/10/2010 avrebbe detto che spacciava "per conto del RU, AT SE"; c) nessun argomento è stato addotto per giustificare la sua condanna per il reato associativo. Col altro motivo censura, per carenza e illogicità della motivazione, la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 4 e 5 e si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche. Col terzo motivo lamenta una carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sebbene attestata su livelli "alquanto elevati".
Col quarto ed ultimo motivo lamenta una violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui al capo C
(spaccio di stupefacenti), derivante del fatto che, per lo stesso reato, commesso il 9/5/2010, è già stato condannato con sentenza del CE dell'udienza preliminare del Tribunale di TA, confermata dalla Corte d'appello in data 25/1/2011. 3.6. GR AN ricorre a mezzo dell'avv. Angela Cacciato, che censura la sentenza per carenza e illogicità della motivazione con riferimento: a) alla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, fondata sulle dichiarazioni di due collaboratori prive di adeguato riscontro, dal momento che, abitando nello stesso stabile di LO NU, le videoriprese che lo riguardano documentano solo la frequentazione tra vicini;
b) alla continuazione tra i reati per cui è procedimento e quello giudicato con sentenza del 3/2/2010 (spaccio di stupefacenti commesso il 22-4- 2009), denegata dalla Corte d'appello con motivazione illogica (ha motivato sulla insussistenza del bis in idem); c) alla responsabilità per il reato di cui al capo D (detenzione di arma), affermata in maniera apodittica e con semplice rimando alla sentenza di primo grado.
3.7. DI TO AN RE ricorre a mezzo dell'avv. Matteo SI, che articola il ricorso in tre motivi. Col primo lamenta la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415/bis cod. proc. pen., operata dalla Squadra Mobile della Questura di TA in data 18/1/2012 a mezzo telefax allo studio del difensore: nullità derivante dal fatto che l'avviso suddetto "non è copia conforme all'originale ai sensi della L. n. 15 del 1968, art. 14 ma una mera copia priva dei requisiti di legge". In pratica,
lamenta che la copia notificata al difensore fosse una copia di quella in possesso alla Squadra Mobile e non una copia autentica dell'atto emesso dal Pubblico Ministero. Col secondo lamenta - in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna - un vizio di motivazione connesso al fatto che la Corte territoriale non ha valutato la "natura" delle dichiarazioni dei collaboratori CI e CA (che sono chiamanti in reità e chiamanti in reità de relato) ed ha attribuito all'imputato il ruolo di "spacciatore", laddove i collaboratori hanno parlato di lui come di soggetto che "gestiva" una piazza di spaccio, senza peraltro indicare riscontri alle dichiarazioni di costoro. Sottolinea che le intercettazioni riguardanti DI sono solo quattro e che non risultano contatti di costui con soggetti diversi da LO NU;
inoltre, che le video-riprese della casa di LO non ritraggono giammai il DI.
Col terzo si duole del rigetto - avvenuto con clausola di stile e senza reale motivazione - della richiesta di mitigazione della pena avanzata in appello, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche, richieste in ragione della giovanissima età (divenne maggiorenne il 21/7/2010) e dell'apporto minimale.
3.8 LA AV ricorre a mezzo dell'avv. MA NA LT, che articola il ricorso in cinque motivi. Col primo contesta che gli scarni elementi emergenti dalle intercettazioni e dalle videoriprese siano significative di una partecipazione di LA all'associazione contestata, apparendo piuttosto evidente che egli si sia recato a casa di LO, in due sole occasioni, per ricevere stupefacente destinato all'uso personale.
Circostanza, questa, che contrasta con le affermazioni dei collaboratori, che vorrebbero l'imputato socio di ON in una piazza di spaccio, senza peraltro indicare specificamente il ruolo da lui ricoperto.
Col secondo si duole della totale assenza di prova in ordine agli episodi di spaccio a lui addebitati.
Col terzo lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 4 (possesso di armi da parte dell'associazione).
Col quarto si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, (l'essersi associati in più di dieci persone e l'aver fatto parte di un'associazione composta anche di tossicodipendenti), in quanto - secondo giurisprudenza di questa Corte - l'aggravante non si applica ai tossicodipendenti.
Col quinto si duole della omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena, richieste per "il ruolo assunto da LA AV".
3.9. RI VA ricorre a mezzo dell'avv. OV Aprile, la quale lamenta che la sentenza sia basata su intercettazioni e videoriprese - quali unici elementi di prova - dal contenuto incompleto, criptico ed equivoco, inidonee a fondare il giudizio di responsabilità. Deduce che di RI ha parlato un solo collaboratore (CI AN), per dire che era un semplice spacciatore e che ciò faceva per conto di RI GA. Circostanza confermata dall'imputato, il quale ha dichiarato che spacciava al solo fine di procurarsi il denaro necessario all'acquisto delle dosi destinate al consumo personale. Sotto altro profilo, lamenta che l'associazione di cui RI avrebbe fatto parte sia stata ritenuta armata sulla base di una sola conversazione, intercorsa tra LO e tale AN (in cui si parlò di pistole detenute da LO per conto di AE), senza adeguati approfondimenti (CI AN avrebbe dichiarato che LO fu allontanato perché "non era cosa sua"; le pistole non sono mai state rinvenute;
il LO ha chiarito che le parole di "AN" erano dettate dall'astio nei suoi confronti;
comunque, le armi non sarebbero state detenute per conto dell'associazione;
nell'intercettazione dell'8/9/2010 si è parlato di una sola pistola). Infine, lamenta che la Corte d'appello non abbia fornito risposta alle censure formulate in ordine all'esistenza delle aggravanti, alla riqualificazione giuridica dei fatti (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6), alla negazione delle attenuanti generiche.
3.10. CI AS ricorre personalmente e contesta sia la prova dell'associazione di cui al capo B) che della sua partecipazione alla stessa. Deduce che tutto è affidato alle propalazioni del fratello, solo apparentemente riscontrate da quelle di CA TA, il quale non ha fatto altro che supporre un ruolo del ricorrente nell'associazione in considerazione dei rapporti che lo legavano al congiunto.
Sotto il profilo sanzionatorio si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dai giudicanti senza considerazione della sua "limitata caratura criminale" e del ruolo "marginale" avuto nell'associazione, nonché della sua fragile personalità (è tossicodipendente).
3.11. LI VA, NT Maurizio e NU AN ricorrono a mezzo degli avvocati Piergiuseppe De LU ed EN LL De LU, i quali contestano sia la prova dell'associazione di cui al capo B) che la partecipazione alla stessa degli imputati, affermata sulla base di dichiarazioni - quelle dei collaboratori - non riscontrate e contraddittorie.
Quanto al trattamento sanzionatorio, si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui gli imputati sarebbero meritevoli per aver riconosciuto di aver ceduto, in poche occasioni, modiche quantità di stupefacenti e perché il SE non annovera precedenti specifici, il NT è tossicodipendente e il NU è incensurato.
SE e NT si dolgono, infine, della mancata applicazione della disciplina del reato continuato per fatti di spaccio commessi, rispettivamente, l'1/3/2011 e il 7/3/2011, su cui la Corte territoriale si è espressa in maniera generica e superficiale.
3.12. US IO (condannato per i reati di cui ai capi B-C-D) ha presentato due distinti ricorsi a mezzo dell'avv. IG LA e dell'avv. SE Rapisarda. Entrambi si dolgono dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C), effettuata - deducono - sulla base di dichiarazioni indizianti (quelle dei collaboratori) prive di convergenza e di specificità e provenienti da soggetti coinvolti in procedimenti collaterali, senza alcuna conferma oggettiva (vale a dire, senza riscontri interni o esterni e senza riscontri individualizzanti); nonché sulla base di intercettazioni equivoche e solo parzialmente riguardanti l'imputato. Quanto al reato associativo, lamentano la mancanza di prova dell'accordo volto alla commissione di un numero indeterminato di reati e si dolgono dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4 (possesso di armi), affermata sulla base di un unico episodio e di una sola arma. Contestano la lettura, fatta dai giudici di merito, dell'intercettazione ambientale dell'8/9/2010, ore 20,45 e delle videoriprese del medesimo giorno - sulla cui base è stata affermata la responsabilità per il reato di cui al capo D) - in quanto dalle stesse emerge "l'assenza di qualsivoglia ruolo penalmente rilevante in capo a US".
Sotto il profilo processuale lamentano una violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., conseguente "alla mancata trasmissione dei verbali illustrativi riguardanti la assunta attività di collaborazione di CI e CA", nonché dei "decreti autorizzativi". Sotto il profilo sanzionatorio si dolgono della genericità delle affermazioni con cui è stata giustificata la misura della pena e la negazione delle attenuanti generiche.
3.13. AN SE ricorre a mezzo dell'avv. SE Lipera dolendosi della motivazione con cui è stata affermata la sua responsabilità per il reato di cui al capo C), basata su "sporadiche ed isolate videoriprese e intercettazioni ambientali prive di accertamenti di riscontro" e non suffragata dalle dichiarazioni dei collaboratori (che non lo conoscono).
Sotto il profilo sanzionatorio si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, che "è stata arbitraria e immotivata, priva dei necessari riscontri che permettessero di ricostruire l'iter logico seguito dai Giudicanti per la determinazione della pena". In particolare, lamenta che non sia stato valorizzato il suo stato di assoluta incensuratezza ed il fatto che ha lavorato fin da quando aveva tredici anni.
Lamenta, infine, un errore di calcolo della pena detentiva, determinata in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000 di multa - con partenza dalla pena base di anni due di reclusione ed Euro 21.000 di multa - nonostante la riduzione di un terzo per il rito avrebbe dovuto portare all'applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, come sopra articolati, pongono questioni di carattere generale, che interessano tutti i ricorrenti, e questioni relative alla specifica posizione di ognuno. Per motivi di sintesi e di ordinata trattazione dei motivi, verranno esaminate primariamente le doglianze comuni alla posizioni di tutti i ricorrenti, concernenti la dedotta elusione dell'obbligo di motivazione da parte del giudice d'appello, la negazione delle attenuanti generiche, l'esistenza dell'associazione e delle aggravanti, nonché l'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Nell'esame dei singoli ricorsi verrà poi operato lo scrutinio della motivazione nella parte concernente l'elemento soggettivo, sia per quanto riguarda i reati che le aggravanti.
1. Occorre in primo luogo esaminare - per il suo carattere generale e potenzialmente assorbente - la questione, affrontata da quasi tutti i ricorrenti, relativa al tenore della risposta data dal giudice d'appello alle numerose doglianze difensive. Al riguardo, mette conto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, allorché, come nella specie, le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. In base a tale principio nessuna censura può essere mossa alla Corte d'appello di TA che, mostrando di condividere pienamente le argomentazioni e le conclusioni del giudice di prima cura, ha operato frequenti richiami alla sentenza da questi emanata, giacché, effettivamente, la lettura di detta sentenza dimostra (come verrà evidenziato nel prosieguo, trattando delle specifiche censure mosse col ricorso) che le prospettazioni difensive - rinnovate nell'appello - erano già state tenute nella debita considerazione dal primo giudicante e che gli argomenti da questi sviluppati contenevano - nella maggior parte dei casi - risposta alle doglianze sollevate nell'impugnazione. Nessun obbligo aveva, pertanto, il giudice d'appello di illustrare nuovamente le prove poste a fondamento della decisione, ne' quello di riproporre processi argomentativi già sviluppati nella sentenza di primo grado, laddove nessun elemento di giudizio - dotato del carattere della novità e della decisività - era stato introdotto col gravame.
2. Questione similare, comune a tutti i ricorrenti, concerne le attenuanti generiche, che la Corte d'appello ha negato a tutti in considerazione della gravità dei fatti esaminati e della assenza di specifici elementi favorevoli, relativi ad ogni singolo imputato. Tale motivazione non è censurabile per il modo in cui è stata formulata, giacché la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (C, Sez. 3, 20.2.2013, n. 21690). Nel merito, sorregge anche qui il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (ex multis, Cass., n. 30228 del 5/6/2014). Nessuna censura merita la sentenza impugnata, pertanto, laddove - in assenza di congrui e accertati profili di meritevolezza - ha inteso escludere, per tutti, l'applicabilità del beneficio, giacché, come si vedrà nell'esame della posizione di ogni singolo imputato, nessuno di loro (a parte DI) ha evidenziato l'esistenza di situazioni meritevoli di trattamento differenziato.
3. La prima questione "nel merito", comune a tutti i ricorrenti (a parte AN SE), è quella relativa all'esistenza, dal punto di vista oggettivo, dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, contestata al capo B). Ritiene il Collegio - a parte quanto si dirà nell'esame delle posizioni dei singoli imputati - che la motivazione fornita dai giudici di merito (in particolare, da quello di primo grado, cui il giudice d'appello ha fatto espresso rimando) sia rispettosa dei criteri promananti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza per il riconoscimento di un'organizzazione siffatta. Alle pagg. 16-21 della sentenza emessa dal CE dell'udienza preliminare sono infatti compiutamente esposte le emergenze istruttorie che sorreggono il giudizio formulato al riguardo. È stato ivi spiegato, sulla base di dati nemmeno contrastati dai ricorrenti, che lo spaccio degli stupefacenti (non solo nel quartiere San Cristoforo, per quel che qui interessa, ma in una vasta area di TA) era prerogativa gelosa dell'associazione mafiosa dominante (quella dei Carateddi, fino all'arresto dei maggiori esponenti), tant'è che generò un conflitto col concorrente clan dei Nizza, appoggiato dai Santapaoliani, che scacciarono i "carateddi" da varie piazze di spaccio;
conflitto acuitosi dopo l'arresto di Lo CE AS, fino al punto che fu programmata, da parte di quest'ultimo, mentre era in carcere, l'eliminazione di un certo "Ricciolino", appartenente al clan opposto, sfumato solo per l'intervento della Polizia. È stato accertato, anche in questo caso sulla base di dati estremamente significativi, che tutte le fasi del traffico illecito (l'approvvigionamento, l'occultamento, il confezionamento) erano riconducibile, allo stesso gruppo criminale, che provvedeva allo spaccio attraverso una fitta rete di gregari, attuata in luoghi idonei (le cd. piazze di spaccio) senza soluzione di continuità, con turni giornalieri e notturni e una ben precisa suddivisione dei compiti, distribuiti tra occultatori, confezionatori, vedette, spacciatori e con l'utilizzo di un linguaggio criptico, ben noto ai sodali. Alla gestione di ciascuna piazza di spaccio era deputato un soggetto che ne era in qualche modo responsabile e che provvedeva a versare i proventi nelle casse dell'associazione, dopo averne detratto i proventi destinati al pagamento della manovalanza. Tanto è stato accertato non solo in base alle dichiarazioni dei collaboratori CI e CA, interni all'associazione mafiosa che sovrintendeva al traffico di stupefacenti, ma anche in base alle intercettazioni (supportate dal servizio di video-ripresa e da attività di osservazione), che hanno consentito di catturare i commenti degli indagati sulla quantità e qualità dello stupefacente, sulla sua suddivisione in dosi, sulle disponibilità di denaro da investire nel traffico illecito, sui problemi organizzativi e di ripartizione dei compiti, sul pagamento degli stipendi, ed hanno consentito di filmare le modalità di nascondimento e di vendita. Ed è stato confermato dalle confessioni di vari imputati (CA, RI, GR, RA, viola, LO NU), che, seppur escludendo di aver operato in un contesto associativo, hanno confermato di aver posto in essere attività di cessione o di vendita. La decisione dei giudici di merito si fonda, quindi, su dati reali, logicamente correlati tra loro, che le critiche difensive non prendono quasi mai in considerazione, avendo ristretto l'attenzione sui dati probatori concernenti i singoli imputati, ponendo in essere, in questo modo, una operazione fuorviante nella valutazione del fenomeno associativo, perché tendente alla frantumazione del quadro istruttorio, laddove, invece, è proprio l'esame del contesto in cui si è svolta l'attività dei singoli e l'apprezzamento delle sinergie operative che consente di comprendere la natura dell'attività - materiale o ideativa - posta in essere da ognuno.
Nessuno scostamento vi è stato, pertanto, dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1A, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251011; Sez. 1A, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112). E secondo cui la sostanza del delitto associativo risiede nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa - nell'ambito della quale sia possibile individuare una ripartizione di ruoli e compiti tra gli associati, nonché una suddivisione di aree geografiche di competenza - con dotazione di mezzi e disponibilità economica, ed attribuzione ad alcuni dei sodali di un ruolo predominante sia nella gestione della vastissima clientela di tossicodipendenti, sia nei rapporti con gli altri associati (in tal senso Sez. 5A, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906).
L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato - nella specie - nel carattere dell'accordo criminoso, che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio.
4. Quanto all'aggravante dell'art. 74, comma 4 (disponibilità di armi), i giudici di merito hanno, sotto l'aspetto oggettivo (rilevante per tutti coloro cui la circostanza è contestata), adeguatamente e logicamente argomentato in base non solo alle dichiarazioni dei collaboratori (che hanno parlato di un tentativo di omicidio programmato in danno di "Ricciolino" a difesa delle piazze di spaccio insidiate dal clan Nizza, con l'utilizzo di cinque pistole detenute da SI ES), ma anche alle intercettazioni telefoniche (la fidanzata di LO che ricordava a quest'ultimo di aver detenuto, in passato, le armi di CI AN) e ai filmati della Polizia (che ritrassero, l'8/9/2010, LO NU mentre scendeva nel pozzo-luce ubicato di fronte alla sua abitazione per risalire con una pistola che consegnava a GR AN, presente AT SE;
successivamente, lo stesso LO consegnava nuovamente la pistola a GR, che, insieme a US IO, scaricava l'arma).
Quanto all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, (l'essere il numero degli associati sicuramente superiore a dieci e comprendente anche tossicodipendenti), la sua sussistenza è stata logicamente dedotta dal semplice calcolo matematico dei soggetti che contribuirono a creare le condizioni di esistenza ed operatività dell'associazione e - quanto allo stato di tossicodipendenza - dalla conferma dei vari interessati.
5. La "riqualificazione" del reato ai sensi dell'art. 74, comma 6, richiesta da tutti gli imputati e rigettata dalla Corte d'appello, è stata correttamente esclusa in base al rilievo che si è trattato di associazione lungamente operante (quantomeno da marzo a ottobre 2010, epoca di durata degli accertamenti) e con "insistito spessore organizzativo" (pag. 16 della sentenza d'appello), derivante dal numero dei soggetti coinvolti, dalla complessità dell'organizzazione e dalla sua collateralità all'associazione mafiosa dei "carateddi". La risposta alle doglianze sollevate col gravame è, all'evidenza, non solo esistente, ma anche logica e congruente, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, è necessario apprezzare il contesto della complessiva attività e non già i singoli, distinti episodi di spaccio (in termini, Sez. 5A, 29 marzo 2001, Cerroni): non è sufficiente, dunque, tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle acquisite e trattate dai partecipanti all'associazione. È da escludere, quindi, la sussistenza di una stretta relazione tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 74, comma 6, e la qualificazione giuridica dei fatti contemplati dall'art. 73 in concreto contestati agli imputati, e singolarmente ritenuti di lieve entità, nel senso che l'associazione per delinquere può essere finalizzata alla commissione di fatti di cessione che, considerati poi singolarmente, presentano le caratteristiche di cui all'art. 73 citato, comma 5 e tuttavia la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata, può esorbitare - per la molteplicità degli episodi di spaccio, per il loro reiterarsi in ampio arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione - dalla previsione di fatto di lieve entità.
6. Ricorso di AT SE ES. La responsabilità per il reato associativo di cui al capo A) (art. 416-bis cod. pen.) è stata affermata in base alla dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati (CI e CA), che hanno illustrato il ruolo attivo e dinamico di AT nell'associazione, esattamente come preteso dal ricorrente (la gestione della piazza di spaccio di via della Concordia, insieme a FE Paolo, derivandola da AR IO, e, poi, quella di via De RE). CI ha anche specificato che fu proprio lui ad accompagnare Lo CE AS all'incontro con AT, propiziato da ZU Maurizio, in una località fuori TA, affinché i due si conoscessero ad avviassero la collaborazione negli affari dell'associazione. CA ha aggiunto che AT partecipò all'omicidio di TU e che faceva da tramite con il latitante IN GI. Questo quadro, già di per sè significativo, è stato completato dall'intercettazione del 22 maggio 2010 all'interno del carcere di Nuoro, allorché Lo CE, conversando con la convivente RI US, apprendeva da quest'ultima che il denaro da lei prelevato in Francia era stato consegnato a O" (AT, secondo i giudicanti), dietro richiesta di quest'ultimo. Inutilmente la difesa dell'imputato contesta l'identificazione di O", posto che i giudici lo hanno fatto sulla base di altra intercettazione (quella del 9/3/2010), nel corso della quale IT MA (madre di RY US) e NA US (donna che aveva relazione con AT), commentando appunto l'arresto di AT, parlavano di lui come di O". Nè minore significato ha il fatto che Lo CE Sabastiano, quando fu arrestato (l'8/3/2010) si trovava in una stalla - in compagnia proprio di AT SE e CA TA - all'interno della quale fu rinvenuta una pistola e, in una stalla attigua, 15 kg di marijuana ed oggetti rubati, oltre a strumenti per intercettare le conversazioni della Polizia. Non corrisponde a verità, quindi, che i giudici si siano accontentati delle dichiarazioni dei collaboratori, giacché quelli esposti rappresentano riscontri di indubbio valore corroborativo di dichiarazioni già di per sè significative (si riscontrano a vicenda), a cui sono state rivolte - peraltro - critiche generiche e immotivate (di astio nei confronti dell'imputato parla solo il difensore di quest'ultimo).
6.2. La responsabilità di AT per il reato di cui al capo B) (associazione dedita allo spaccio di stupefacenti) è stata affermata sulla base di un nutrito compendio probatorio, dettagliatamente esposto alle pagine 16-24 della sentenza di primo grado, richiamate da quella d'appello. Qui, oltre alla prova dell'associazione, sono svolte esaustive considerazioni che riguardano specificamente AT, indicato dai due collaboratori come responsabile - in momenti successivi - di due piazze di spaccio e soggetto che si relazionava stabilmente con LO NU per la raccolta e la distribuzione del denaro proveniente dall'illecita attività. I riscontri alle dichiarazioni dei due collaboratori sono significativi e incontrovertibili e sono indicati alle pagg. 22-23 della sentenza di primo grado (AT riceve da RI US - convivente di Lo CE AS - il denaro, in parte certamente proveniente dal traffico di stupefacenti, dalla donna prelevato in Francia, affinché ne faccia l'uso voluto dal capo;
AT è indicato, nella conversazione del 22/5/2010, come soggetto che deve dare a RI US i 2.500 Euro occorrenti a quest'ultima per andare a colloquio con Lo CE;
AT si reca, il 20/8/2010, a casa di LO, insieme a GR AN che tiene in mano dei soldi:
i tre fanno conteggi, sul pianerottolo, relativi alla vendita di stupefacente;
AT è video-registrato, il 31/8/2010, nel cortile di casa LO insieme a quest'ultimo, a US IO e ad un altro uomo: i quattro parlano di soldi provenienti dal traffico di stupefacenti e AT lamenta che mancano 3000 Euro all'appello; AT si reca, il 21-4-2010, a casa di LO avendo in mano un mucchio di banconote del taglio di 50 e 100 Euro;
AT viene video-registrato, in numerose occasioni, a casa di LO). Si tratta di emergenze ben poso discutibili, che il difensore omette persino di prendere in considerazione, indugiando in riflessioni astratte sugli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere e finendo col proporre un motivo privo di specificità e perciò inammissibile. Tanto vale anche per il ruolo rivestito dal AT nell'associazione, dal momento che la gestione della piazza di via della Concordia e il correlativo, provato maneggio delle considerevoli somme di denaro provenienti dallo spaccio ne facevano un soggetto sicuramente collocato in posizione apicale. Quanto alle aggravanti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e quella della L. n. 203 del 1991, art. 7, valgono le inappuntabili riflessioni sviluppate dal giudicante al punto precedente (AT era intrinseco all'associazione mafiosa, che non disdegnava di uccidere per tutelare i suoi loschi affari di droga, e fu addirittura video-filmato mentre - insieme a GR e LO - maneggiava una pistola;
il numero dei partecipanti all'associazione è obbiettivo e così pure la partecipazione ad essa di tossicodipendenti dichiarati. Il ruolo svolto - in maniera concomitante - nell'associazione mafiosa e in quella dedita allo spaccio di droga ne facevano un soggetto sicuramente consapevole della destinazione dei profitti derivanti dallo spaccio, e quindi dell'attitudine intrinseca dello spaccio a favorire l'associazione mafiosa).
6.3. Priva di consistenza, infine, è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, che i giudici hanno negato sulla base della "negativa personalità dell'imputato, ritratta dalla sua determinazione al crimine" (pag. 17): vale a dire, in base ad un criterio che - espressamente previsto dall'art. 133 cod. pen. - costituisce legittimo riferimento per l'esercizio del potere sanzionatorio (anche per quanto riguarda la funzione mitigatrice delle attenuanti).
7. Ricorso di LO NU (condannato per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4 e art. 73, commi 1 e 6, con l'ulteriore aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché per L. n. 895 del 1967, art. 7).
7.1 La partecipazione di detto imputato all'associazione di cui al capo B) è stata provata in base alle dichiarazioni del collaboratore CI, riscontrate, in maniera inequivocabile, dalle video- riprese effettuate tra aprile e ottobre del 2010 presso la sua abitazione, che lo ritraggono mentre discute di droga con i sodali, riceve e conta le banconote provenienti dallo spaccio, maneggia armi e consegna ai sodali la droga - già divisa in bustine - per lo spaccio, inveisce contro un sodale che non si fa trovare (pagg. 27-28 della sentenza di primo grado e 18-19 di quella d'appello). In questa descrizione della condotta vi sono, per quanto sopra si è detto, tutti gli elementi del concorso nel reato associativo, nella posizione (organizzatore) ritenuta dai giudici di merito, poiché l'assunzione di un ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso non è collegata alla creazione della struttura organizzativa dell'associazione (atto di per sè irripetibile, finché l'associazione dura), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche (ma non necessariamente) protratta nel tempo, di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali della associazione medesima e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità. Nè è necessario che l'organizzatore sia investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti"), ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità): Cass., n. 11344 del 10/5/1993. Alla luce di tali criteri non merita censure la sentenza impugnata, che ha coerentemente argomentato in merito alla funzione essenziale (e relativamente infungibile) svolta dal LO nel contesto associativo, col porre a disposizione del sodalizio la propria abitazione, ove venivano custodite armi, ove confluiva lo stupefacente, che qui veniva opportunamente suddiviso e smistato, e dove confluivano gli incassi dell'attività.
7.2. Quanto alla prova delle aggravanti, corretto ed esaustivo è, da parte della Corte d'appello, il richiamo - per quanto riguarda la natura armata dell'associazione e la consapevolezza che ne aveva il LO - delle videoriprese menzionate in ordine alla posizione di AT (che provano - da sole - il possesso di armi da parte dell'imputato, per conto dell'associazione), mentre la prova del concorso - nel reato associativo - di un numero di persone superiore a dieci e della partecipazione allo stesso di tossicodipendenti è scritta nella frequentazione diretta dei partecipanti, che si rivolgevano a lui per l'acquisto dello stupefacente. Ugualmente incensurabile - sotto il profilo soggettivo - è l'addebito dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che la sua partecipazione al clan dei "carateddi" e la sua successiva, consensuale fuoriuscita dal gruppo, seguita dall'organizzazione della piazza di spaccio per conto del gruppo di ON, su permesso di Lo CE AS, ne faceva un soggetto pienamente consapevole di favorire l'attività della cosca con la sua condotta, anche se primariamente volta all'utile personale. Nessun rilievo ha, pertanto, la mancanza di prova dell'esatta conoscenza, da parte sua, della caratura criminale dei personaggi con cui quotidianamente si relazionava, posto che si tratta di circostanza irrilevante per la sussistenza dell'aggravante (ciò che conta, infatti, è il fine ultimo perseguito).
7.3. Infondata, infine, è anche la doglianza relativa alle attenuanti generiche, per i motivi esposti in ordine alla posizione di AT e mancando l'allegazione, da parte del ricorrente, di elementi favorevoli, la cui valutazione sia stata pretermessa dal giudicante (in appello il ricorrente faceva riferimento ad un "buon comportamento processuale" - derivante dal riconoscimento di aver spacciato droga - che è stato escluso dal giudicante, essendosi il LO limitato a riconoscere quanto emergeva dalle intercettazioni e dalle videoriprese).
8. Ricorso di ON SE (condannato per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4 e art. 73, commi 1 e 6, con l'ulteriore aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché per L. n. 895 del 1967, art. 7).
8.1. Inammissibile - perché investe punti irretrattabili - è il primo motivo, con cui viene censurato il silenzio serbato dal giudice d'appello in ordine a specifiche doglianze (l'esistenza delle aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4). Lo stesso ricorrente riconosce che le aggravanti non furono oggetto della originaria impugnazione dinanzi al giudice d'appello, per cui non potevano essere da questi esaminate, stante la natura del giudizio in questione, limitato ai "capi e ai punti" oggetto di impugnazione. Nè era consentito all'appellante estendere il "devolutum" con "motivi nuovi". Invero, in forza del combinato disposto dell'art. 585 disp. att. c.p.p., comma 4 e art. 167 disp. att. c.p.p., la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (C, S.U., n. 4683 del 25.2.1998. Da ultimo, Cass., sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012; sez. 1, n. 46711 del 14/7/2011). Ed è indiscutibile che le aggravanti rappresentino "punti" della sentenza che dovevano essere oggetti di tempestiva impugnazione (Cass., n. 21201 del 25/5/2006).
8.2. Manifestamente infondati sono i motivi (il secondo e il terzo) relativi alla prova - fondata sulle dichiarazioni di CI e CA - della partecipazione, in posizione apicale, all'associazione contestata. Un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" (Ex multis, Cass., n. 31695 del 23/6/2010). Tanto è stato concretamente accertato nel caso di specie, avendo i giudici rilevato che le dichiarazioni dei due collaboratori - oltre a caratterizzarsi per spontaneità, genuinità e stabilità - convergono nel nucleo essenziale (il fatto che, originariamente, ON collaborava con MA RE nello spaccio degli stupefacenti;
successivamente, dopo la rottura con quest'ultimo, si avvicinò al clan dei "carateddi" ottenendo da IT IO - dietro corresponsione di Euro 500 settimanali - l'autorizzazione ad operare nel quartiere San Cristoforo. Inoltre, aveva diretti rapporti con AR AN, esponente di spicco del clan dei carateddi); ed essendo emerso un significativo riscontro alle propalazioni dei due collaboratori, costituito dal fatto che ON fu intercettato il 25-12-2008 presso l'hotel Bonciani di Firenze mentre parlava proprio con AR e proprio di droga. De tutto irragionevolmente il ricorrente svaluta l'elemento ultimo suddetto, per la sola ragione che la conversazione riguarda un periodo precedente a quello in contestazione, giacché "riscontro" è qualsiasi elemento che appaia idoneo a corroborare il giudizio relativo ad una chiamata che appaia attendibile sia intrinsecamente sia per la fonte di provenienza;
gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è necessario che concernano il thema probandum, e tanto meno che consistano in prove autonome di colpevolezza (C, n. 12837 del 25/11/2002; Sez. 5, n. 4888 del 18.1.2000). Nella specie, vi è invece stretta pertinenza al thema probandum, giacché il riscontro in questione attiene proprio alla natura dell'attività illecita spiegata dall'imputato e alle relazioni da lui intrattenute allo specifico scopo. E ciò a prescindere dal fatto che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento (Cass., n. 2086 del 17/9/2009). Nè appaiono censurabili le ulteriori proposizioni con cui sono state disattese le doglianze difensive in relazione al capo B, in quanto:
a) la posizione verticistica attribuita all'imputato trova anch'essa spiegazione nelle dichiarazioni dei collaboratori (sovrintendeva alla piazza di spaccio "sempre nella zona di via Concordia e piazza Barcellona con diversi soci", occupandosi del procacciamento dello stupefacente - cocaina e marijuana - e procurandosi le "autorizzazioni" necessarie allo scopo, oltre a conservare il consenso dei gruppi mafiosi imperanti col ricompensare la loro condiscendenza); b) dotata di logicità piena è l'affermazione che l'assenza di ON nelle videoriprese effettuate presso l'abitazione di LO si spiega con la posizione verticistica occupata nell'associazione, perché, effettivamente, il ruolo riconosciuto all'imputato - quale sopra esposto - non esigeva una presenza in loco ne' il contatto con gli spacciatori;
c) la necessità di ricompensare i "carateddi" per "autorizzazione" data e la protezione assicurata non è affatto in contrasto con il ruolo attribuito all'imputato, perché operanti su piani diversi (nel primo caso verso l'esterno e nell'altro verso l'interno dell'associazione);
d) solo assertiva è l'affermazione del ricorrente che uno dei collaboratori abbia parlato di un ON operante in solitudine, giacché gli stralci delle dichiarazioni, riportati in sentenza, dicono esattamente il contrario (pagg. 24-26 della sentenza di primo grado), ne' è consentito a questa Corte procedere alla autonoma valutazione delle dichiarazioni relative al punto in esame. 8,3. Sono inammissibili, per la ragione specificata in precedenza, e non hanno comunque fondamento, le censure relative alle circostanze dei reati contestati al capo B). Nel merito, si rileva che l'aggravante dell'art. 73, comma 3, trova obbiettiva giustificazione nel numero dei partecipanti all'associazione e nella presenza, tra essi, di tossicodipendenti;
associazione che, essendo diretta da ON, era da questi conosciuta nella sua componente personale (sia per quanto riguarda il numero che la condizione soggettiva dei partecipanti); ne' i giudici di merito dovevano aggiungere altro, posto che "il dato" sopra esposto è già dotato di significativa valenza (quarto motivo di ricorso). Lo stesso dicasi per l'aggravante di cui all'art. 73, comma 4 (quinto motivo di ricorso), sia nel senso che il motivo era originariamente inammissibile, essendo stato sollevato dopo la scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, sia nei senso che è infondato, giacché la consapevolezza, da parte di ON, che l'associazione fosse provvista di armi era connessa al ruolo rivestito nella stessa. Quanto alla strumentalità dell'arma, che figura nella videoripresa dell'8/9/2010, al perseguimento degli scopi dell'associazione, il ricorrente si rifà all'arresto di questa Corte (Sez. 6, 12 dicembre 1995, n. 5501, Falsone, massima n. 205652), successivamente richiamato da altra pronuncia (Sez. 2, 5 ottobre 2002, n. 37175, non massimata), circa il requisito teleologia) della disponibilità delle armi, ai fini della aggravante di cui all'art. 74, comma 4, T.U., cit. Questo Collegio ritiene più aderente alla lettera della norma, invece, l'altro orientamento, secondo cui "l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis c.p.p., comma 5 quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa" (Sez. 5^, 13 marzo 1996, n. 4750, Rizzo, massima n. 204844). Tale indirizzo è stato recentemente ribadito da sez. 2, 8 gennaio 2009, n. 13682, Rv 243948 e da sez. 1, n. 21040 del 12/5/2010. E, nell'occasione, questa Corte, dato atto del pregresso contrasto, lo ha risolto alla luce della considerazione - fatta anche propria da questo Collegio - che "la tesi .. del requisito della finalizzazione del possesso delle armi da parte della associazione .. non può essere considerata fondata sulla scorta del dato testuale della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, da raffrontarsi con quello dell'art. 416-bis c.p., comma 4. In quest'ultima il legislatore ha previsto che l'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti. Viceversa la seconda parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, definisce armata, l'associazione, quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, senza, peraltro, prevedere la finalità di perseguimento dello scopo dell'associazione." Talché - sulla base dell'orientamento condiviso dal Collegio - è sufficiente la consapevolezza, da parte del partecipe, che l'associazione sia armata, perché gli sia imputabile l'aggravante dell'art. 74, comma 4: consapevolezza che è stata logicamente ritenuta sussistente per ON, stante il ruolo ricoperto nel sodalizio.
8.4. Fondata, invece, è la doglianza sollevata in relazione ala capo C) (sesto e settimo motivo di ricorso), giacché, se è vero che l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Cass., n. 3184 del 15/11/2007). Tanto vale anche per i capi e i dirigenti di una organizzazione criminale, in mancanza di elementi sintomatici da cui desumere che l'attività di spaccio sia stata posta in essere - in concreto - col contributo materiale o morale di costoro, laddove le dimensioni dell'associazione e la sua concreta organizzazione non offrano sufficienti elementi per ritenere che i reati fine possano compiersi soltanto con l'avallo o la partecipazione di coloro che sono ai vertici del sodalizio. Per il reato di cui al capo C) si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per la verifica delle condizioni sopra specificate.
8.5. La sentenza impugnata è immune da censure anche nella parte - censurata con l'ottavo motivo - che ha ritenuto operante l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, giacché l'aggravante non è esclusa dal fine concomitante di conseguire un vantaggio proprio (nella specie, operare indisturbato sul territorio), quando ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata, procurandogli indebiti vantaggi. Tanto è stato concretamente dimostrato attraverso le dichiarazioni dei collaboratori CI e CA, i quali hanno concordemente riferito che ON versava Euro 500 settimanali a IT IO: non a titolo personale, ma in quanto esponente di spicco del clan "carateddi". Non è corretta, anche se suggestiva, la tesi difensiva, secondo cui vi sarebbe incompatibilità genetica tra la finalità di perseguire un proprio utile e quella di avvantaggiare l'associazione destinataria del provento, giacché il doppio finalismo è insito nella condotta di chi, pur di perseguire uno scopo personale, reca concreti vantaggi all'associazione mafiosa mallevadrice.
8.6. Inammissibile, per mancanza di specificità, è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, che i giudici hanno negato in considerazione della gravità della condotta e che il ricorrente reclama in virtù di "elementi" non precisati, che renderebbero - a suo giudizio - la pena "non esattamente idonea per le condotte poste in essere dal condannato", incorrendo nel vizio di cui all'art. 591, in relazione all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). È manifestamente infondata, invece, la richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio - propugnata coi motivi aggiunti - in conseguenza della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale del 25/2/2014, n. 32, dal momento che la condanna è stata pronunciata in relazione a sostanze stupefacenti che non si riducono a quelle comprese nelle tabelle 2 e 4 allegate alla legge, ma comprendono anche la cocaina.
8.7. Nessuna violazione della normativa costituzionale è - infine - ravvisabile nella disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che accomuna, nel trattamento sanzionatorio, le associazioni dedite allo spaccio di qualsiasi tipo di stupefacente. La questione sollevata dal ricorrente è già stata affrontata e risolta negativamente da questa Corte con sentenza del 2/12/2004, n. 4445, che l'ha ritenuta manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla 2 ed alla 4 delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Nè tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. Tali considerazioni, fatto proprie dal Collegio, sollecitano la medesima conclusione, anche a seguito del mutamento del quadro normativo conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 25/2/2014, che ha rilevato per il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies ter, del convertito,
con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 un vizio del procedimento, senza investire la congruenza delle pene introdotte da tali norme.
9. Ricorso di RU NI (condannato per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2, 3 e 4 e art. 73, commi 1 e 6).
9.1. Il primo motivo - con cui viene censurato il silenzio del giudice d'appello su numerosi profili di doglianza - è manifestamente infondato. Sebbene lamenti un vizio di forma, il ricorrente si duole, in realtà, della credibilità attribuita ai collaboratori e della valenza attribuita agli altri elementi istruttori acquisiti al processo, confondendo l'omessa valutazione delle prove con la valutazione sfavorevole delle stesse. Tanto apparirà evidente dall'esame del motivo successivo.
9.2. Il motivo (il secondo), che impinge l'affermazione di responsabilità, è infondato. La prova della colpevolezza di RU in ordine ad entrambi i reati a lui contestati è stata tratta dalle dichiarazioni di CI AN - che ha parlato di due piazze di spaccio gestite da RU, insieme a ON SE ("piazze" di via AT e di via Vetrano) - e di CA TA, il quale non conosceva, per suo stesso dire, RU NI, ma sapeva che costui collaborava con ON nella gestione di "piazze di spaccio" e che i due inviavano soldi a IT IO, zio del RU. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata - per quanto si è già detto - puntuale e approfondita, per cui anche le doglianze sollevate dal ricorrente cadono di fronte all'esaustiva motivazione del giudicante (in particolare, pagg. 29-31 della sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello), che ha tenuto conto di tutte le emergenze istruttorie rilevanti per la decisione, senza trascurare gli apporti difensivi, laddove apparivano idonei a orientare positivamente il giudizio di loro competenza. Il CE dell'udienza preliminare, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno, infatti, prudentemente utilizzato le dichiarazioni di CI, ponendole a base della decisione laddove apparivano convenientemente riscontrate - nonostante avessero formulato un giudizio di piena attendibilità su di lui - dimostrando di aver esattamente compreso la portata dall'art. 192 cod. proc. pen. e la lezione di questa Corte, che, nei casi di specie, vuole affiancato, ad un giudizio di attendibilità intrinseca, un giudizio di attendibilità estrinseca, stante il costante pericolo connesso alle propalazioni dei soggetti coinvolti nei circuiti criminali e approdati, dopo l'arresto, alla collaborazione con gli organi giudiziari. Ed è in virtù di tale prudenza - e non per un giudizio negativo formulato sui dichiaranti - che i giudici hanno escluso il ruolo dirigenziale contestato a RU, circoscrivendo la sua responsabilità alle sole condotte debitamente riscontrate dalle intercettazioni (quella in cui RU chiede a LO perché non gli ha mandato nulla di quanto lasciatogli da AT;
quella in cui RU chiede a LO di rintracciare AT e VA "a lillà"; quella in cui RU si lamenta con LO dello stupefacente - "il cavallo" - ricevuto, dicendo che "non è buono" e che ha speso inutilmente 5000 Euro;
quella in cui RU chiede a LO di mandargli qualcuno per consegnargli "un pezzo", interpretato dai giudicanti come stupefacente) e dalle videoriprese (quella - indicata alle pagg. 33- 34 della sentenza di primo grado, in cui RU figura a casa di LO, insieme a GR, NT e TA, allorché giunge un ragazzo che riceve qualcosa da LO e poi va via).
L'esame del percorso argomentativo seguito dai giudici di primo e secondo grado dimostra, poi, che non sono stati trascurati gli apporti probatori di diversa provenienza, e, soprattutto, che nessuna delle circostanze valorizzate dalla difesa - su cui si lamenta mancanza di riflessione da parte del giudice d'appello - è stata sottovalutata, posto che l'iter argomentativo suddetto ha tenuto adeguatamente conto a) della condizione personale di RU nel periodo considerato (agli arresti domiciliari), b) del fatto che questi non era mai stato ripreso dalle telecamere nei pressi dell'abitazione di LO, c) del fatto che le intercettazioni non offrono prova evidente di un rapporto diretto tra RU e ON, d) del fatto che le perquisizioni effettuate a carico di RU hanno dato esito negativo: tutte circostanze che hanno contribuito a formare il convincimento dei giudici di merito e sono state spiegate col rilievo che RU non aveva affatto bisogno di recarsi a casa di LO per concorrere nell'attività illecita che ruotava intorno a quest'ultimo, potendo - come è stato dimostrato con le intercettazioni - servirsi di emissari per mantenere i collegamenti con i sodali. Soprattutto, assume valore decisivo il fatto che nessuna delle circostanze valorizzate dal difensore (esposte principalmente col primo motivo) si pone in termini di incompatibilità con le dichiarazioni dei collaboratori, posto che:
a) lo stesso CA ha dichiarato di non conoscere personalmente RU (questo fatto, quindi, non autorizza alcuna illazione sulla credibilità del collaboratore); b) il fatto che IT IO fosse stato detenuto tra gennaio e febbraio 2010 non esclude che potesse essere destinatario delle somme versate a suo favore, sia perché la contestazione copre un periodo molto più ampio, sia perché nulla toglie che il versamento sia stato sospeso nel periodo della detenzione, oppure effettuato a favore di persone a lui vicine;
c) non corrisponde a verità che CI sia stato ritenuto inattendibile dal giudice di primo grado (vero è, invece, che le sue dichiarazioni sono state valutate prudentemente, per quanto si è detto); d) CI non è affatto dichiarante de relato, giacché le notizie da lui riferite sono state apprese direttamente nell'ambito associativo;
e) la condizione personale di tossicodipendente non è affatto in contrasto, per espressa previsione normativa, con la possibilità di far parte di un'associazione dedita allo spaccio (il reato di cui all'art. 74 è aggravato, infatti, proprio quando tra gli associati figurano tossicodipendenti); f) il contenuto delle intercettazioni è sinteticamente esposto nella sentenza di primo grado (richiamata da quella d'appello) e logicamente interpretato dal giudicante. Inutilmente il ricorrente propone una diversa lettura del compendio probatorio (soprattutto delle intercettazioni), trattandosi di compito esclusivo del giudice di merito, su cui, a meno di travisamento del dato o di evidente illogicità di lettura, non è dato sollecitare o attuare alcun intervento di ricostruzione interpretativa. Nella specie, nessun travisamento è dedotto e l'interpretazione fornita dal giudicante è dotata di piena plausibilità, posto che (stando alla più significativa delle stesse), "il cavallo" non poteva essere l'animale noto a tutti (come sostenuto dal ricorrente), mancando tutte le condizioni per ritenere realizzata la situazione proposta dalla difesa. Altrettanto inutilmente il difensore insiste sulla condizione personale del RU, posto che l'essere tossicodipendente non gli impediva di spacciare (come sovente avviene e come dimostrato dal valore - Euro 5000 - di una fornitura da lui richiesta e ottenuta).
9.3. L'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 trova logica spiegazione - come già avvenuto per ON - nel fatto che RU era perfettamente a conoscenza della destinazione delle somme (Euro 500 a settimana) versate, per il suo tramite, allo zio IT (notoriamente mafioso, come rilevato dallo stesso ricorrente, che lo pone al 41/bis nel periodo di gennaio-febbraio 2010), per ottenere, dal clan mafioso di cui quest'ultimo faceva parte, l'autorizzazione ad operare nel quartiere di San Cristoforo.
9.4. Il quarto motivo è fondato. Non è stato argomentato intorno alla consapevolezza - in capo a RU - del fatto che l'associazione fosse armata, una volta escluso un suo ruolo apicale. Nella giurisprudenza di questa Corte si riscontra infatti il principio, certamente applicabile al caso di specie, che in tema di reati di criminalità organizzata, la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodalizio mafioso, che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, è idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, nei confronti degli altri soggetti che partecipano contestualmente ad entrambe le consorterie, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati;
tale dato, però, non è sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri membri della sola associazione dedita al narcotraffico, l'aggravante prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita, ne', nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l'aggravante contemplata dal cod. pen., non essendo tali soggetti organici al gruppo delinquenziale (Cass., n. 36198 del 3/7/2014). In questo caso, pertanto, va data la prova, quantomeno indiziaria, che RU fosse consapevole del possesso di armi da parte dell'associazione a cui apparteneva.
9.5. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è inammissibile, censurandosi il concreto esercizio del potere sanzionatorio - riservato al giudice di merito - senza l'indicazione di concreti e significativi elementi favorevoli, dal giudice trascurati (nella specie, il riferimento alla "giovanissima età" è solo assertivo, avendo il RU trenta anni all'epoca dei fatti, ed è altrettanto assertivo quello relativo alle "favorevoli condizioni familiari", solo enunciate).
9.6. L'ultimo motivo, in rito, è inammissibile per manifesta irrilevanza o per genericità, posto che nessuna decisiva valenza avrebbe avuto l'acquisizione, in appello, della documentazione del D.A.P., potendo essa provare i periodi di codetenzione tra i collaboratori e non il concerto - supposto dal difensore - degli stessi in danno dell'imputato. Quanto all'acquisizione delle dichiarazioni di cosenza giacomo, disposta dal giudice d'appello, nessun profilo di illegittimità è segnalato dal ricorrente, mentre il pregiudizio dei diritti della difesa è enunciato e nemmeno argomentato.
10. Ricorso di CA ES (condannato per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
10.1. Le doglianze relative all'affermazione della responsabilità per i reati a lui contestati sono manifestamente infondate. I giudici hanno tenuto conto di tutte le osservazioni e lagnanze del difensore, rilevando che le contraddizioni nel discorso di CI sono solo apparenti, in quanto dovute al modo di esprimersi del collaboratore, e, comunque, superate dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, da cui è risultato che CA si muoveva perfettamente nel contesto criminale di San Cristoforo e conosceva altrettanto bene i luoghi di nascondimento dello stupefacente (un vaso di cemento posto in via delle Salette e il cassone di un camion parcheggiato lungo la strada) e le modalità più sicure di spaccio. Il fatto che operasse in ambito associativo è stato desunto, quindi, dal fatto che utilizzava i canali di approvvigionamento e spaccio dell'associazione e si relazionava con alcuni soggetti della stessa (almeno in una occasione, il 18 aprile 2010, operò in sinergia con RI VA). Privo di influenza, sulla qualificazione delle condotte, è stato - logicamente - considerato il fatto che i servizi di appostamento e videosorveglianza lo ritraggono in opera solo fino alla prima decade di maggio 2010, dal momento che la sua uscita di scena fu determinata dall'arresto del 9 maggio 2010, e non certo da un recesso volontario dall'associazione. Come - altrettanto logicamente - è stato ritenuto privo di influenza il fatto che non vi sono videoriprese che lo riguardino prima di marzo 2010, posto che i servizi suddetti furono attivati proprio nel mese di marzo. Ciò non vuoi dire, però, che la sua partecipazione al sodalizio si sia limitata al breve periodo attenzionato, dal momento che le dichiarazioni di CI - di cui le videoriprese rappresentano solo un riscontro - si riferiscono ad un periodo ben più lungo e certamente antecedente al marzo 2010. 10.2. Non ha fondamento la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, relativa al numero dei partecipanti, in quanto l'inserimento nella compagine associativa ne faceva un soggetto certamente consapevole delle dimensioni e della composizione personale della stessa. D'altra parte, non è richiesto che egli conoscesse personalmente e singolarmente tutti i membri dell'associazione, giacché per la sussistenza del dolo nel reato di associazione per delinquere (in tema di stupefacenti) è sufficiente la coscienza che la propria azione individuale sia radicata in una struttura organizzativa, senza la necessità che ogni associato conosca l'identità degli altri ed abbia concreti rapporti con gli stessi (Cass., Sez. 6, n. 5146 del 30-04-1988 Rv 178241). Ciò che conta, infatti, è che l'associato abbia la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione, attraverso un coinvolgimento volontario nei fatti della consorteria, con conoscenza dei principali esponenti, il ruolo da ciascuno svolto, il contributo singolarmente alla realizzazione del programma comune (Cass., n. 9023 del 6/2/1990. Conf. mass n. 182338; mass n. 178241;
mass n. 170231).
10.3. È fondata, invece, la doglianza relativa all'aggravante dell'art. 74, comma 4, per i motivi già esposti in ordine alla posizione di RU, posto che nessun discorso congruente è stato sviluppato per dimostrare la consapevolezza, da parte sua, che l'associazione fosse armata.
10.4. È inammissibile, per genericità, la doglianza relativa alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche, negate dai giudici merito. Il ricorrente non tiene conto del fatto che la pena base è stata applicata nel minimo edittale e che sono stati effettuati aumenti decisamente contenuti per l'aggravante dell'art. 73, comma 3, e per la continuazione;
inoltre, del fatto che nessun concreto elemento - pretermesso dai giudicanti - è stato addotto a sostegno della richiesta di concessione delle attenuanti generiche (salvo il generico riferimento ad un "ruolo modesto" nella vicenda, escluso dal giudicante). La doglianza si risolve, pertanto, nella inammissibile censura del potere discrezione del giudice del merito, congruamente motivato nel suo esercizio.
10.5. Inammissibile, per mancanza di specificità, è l'ultimo motivo di ricorso, concernente la supposta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che ignora la piana spiegazione del giudice di merito, il quale ha ricordato che CA è stato ripreso, in più occasioni, a spacciare droga, e che quella del 9/5/2010, per la quale è stato condannato dal CE dell'udienza preliminare del Tribunale di TA, rappresenta solo una di esse.
11. Ricorso di GR AN (condannato per L. n. 895 del 1967, art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1 e art. 7).
11.1. Le censure concernenti la prova della colpevolezza sono manifestamente infondate. Contro di lui sono state valorizzate le concordi dichiarazioni di CI e CA, che lo hanno descritto come "vedetta" - pagata a giornata - del gruppo criminale, nonché numerose conversazioni intercettate e videoriprese che lo ritraggono in conversazione o in compagnia di vari sodali, con i quali discute di droga e di soldi (intercettazione del 20/8/2010, ore 16,57, in cui conversa con LO e AT;
videoripresa del 20/8/2010, ore 18,04 e ore 20,17, in cui GR conversa e maneggia soldi - provenienti dallo spaccio - insieme a LO e US, finché si reca sul balcone di casa propria, insieme ai suddetti, ove pesa e sistema lo stupefacente;
videoripresa del 16/4/2010, in cui GR compare a casa di LO insieme a RU, NT e TA, allorché giunge un ragazzo che riceve qualcosa e poi va via). Solo una lettura parziale e interessata del compendio probatorio esposto in sentenza può portare, quindi, il difensore a sostenere che la decisione poggia su dichiarazioni non riscontrate, o che il rapporto con LO e gli altri sia limitato a quello di vicinato.
11.2. È fondata la doglianza relativa alla continuazione tra i reati per i quali GR è stato condannato e quello giudicato con sentenza del 3/2/2010 (spaccio di stupefacenti commesso il 22-4- 2009), poiché il diniego della continuazione è avvenuto con motivazione non conferente (il giudice d'appello argomenta - con motivazione che esclude il bis in idem e non la continuazione - che "la condanna, ancorché sia divenuta medio tempore definitiva, non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte"), ovvero incompleta, giacché affermare che "tra gruppi di reati ideati preventivamente e in maniera unitaria la disciplina di cui all'art. 81 c.p. non si estende automaticamente agli ulteriori reati solo collegati ad uno dei gruppi" è esatto, ma non spiega quali siano le ragioni che, nel caso di specie, escludono la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso. 11.3. Manifestamente infondata è la doglianza relativa al capo D) (possesso di arma da fuoco), giacché il contenuto delle video- riprese, illustrato in sentenza (quella di primo grado, richiamata da quella d'appello), rende "apodittica" la negazione del ricorrente, mentre la decisione del giudicante poggia su basi di inequivocabile valore dimostrativo. Nè appare censurabile il rimando alla sentenza di primo grado, stante la pochezza delle critiche a questa mosse dall'appellante.
12. Ricorso di DI TO AN RE (condannato per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
12.1. La doglianza concernente la notifica dell'avviso di cui all'art. 415/bis cod. proc. pen. è inammissibile per carenza d'interesse. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione (art. 54 D.A.C.P.P.). Il che significa che l'ufficio giudiziario (nella specie, il Pubblico Ministero) richiedente la notifica avrebbe dovuto trasmettere alla Polizia un numero di copie uguale a quello dei soggetti destinatari. Se ciò non è avvenuto (come sostiene il ricorrente) ed è stato l'ufficio di Polizia a formare la copia dell'atto notificato all'imputato si è di fronte ad una mera irregolarità, che non determina alcuna nullità, poiché una tale sanzione non è comminata dalla legge (le nullità costituiscono numerus clausus e sono di stretta interpretazione), tanto più che nella specie il ricorrente non deduce nemmeno una difformità dall'originale dell'atto a lui notificato.
12.2. Il motivo concernete l'affermazione di responsabilità (per entrambi i reati contesti a DI) è infondato, poiché, anche in questo caso, la decisione del giudicante poggia sulle dichiarazioni - attentamente valutate e logicamente interpretate - dei collaboratori CI e CA (che hanno parlato di DI come di soggetto che gestiva la piazza di spaccio del "locu", insieme a SI Simone, con stupefacente fornitogli da ON), debitamente riscontrate dalle intercettazioni e dalle videoriprese (quelle del 7 e del 16 aprile 2010 e del 20/8/2010). La lettura della sentenza di primo grado (pag. 39) dimostra, poi, che già il primo giudice aveva esaminato la "natura" delle dichiarazioni rese dai due collaboratori, rilevando che quelle di CA erano de relato, mentre CI parlava per esperienza diretta e riferiva di un'attività in pieno svolgimento, come puntualmente accertato con i mezzi tecnici sopra menzionati. Ben poco significato ha, quindi, la circostanza che le intercettazioni riguardanti DI siano solo quattro e che non risultino contatti di costui con soggetti diversi da LO NU, giacché il "riscontro" non deve riguardare tutte le circostanze riferite dalla fonte, ne' deve coprire tutto l'arco temporale della narrazione, essendo bastevole che fornisca significativi elementi di conferma alle dichiarazioni che è chiamato a corroborare (la sua funzione, infatti, è quella di "confermare" una narrazione;
non quella di costituire autonomo elemento di prova a carico dell'accusato). Nel caso di specie le intercettazioni suddette confermano in maniera significativa le dichiarazioni dei collaboratori, poiché provano proprio il rapporto di DI col detentore e smistatore della droga, funzionale all'attività di spaccio successivamente svolta dall'imputato. Non colgono nel segno le censure difensive, che distinguono tra "gestione" della piazza di spaccio (imputata dai collaboratori a UI) e "spaccio" di stupefacenti (imputati al UI dalla Pubblica Accusa), giacché non è certo la differenza dei termini che fa la differenza della sostanza: la "gestione della piazza di spaccio" rimanda, infatti, al ruolo di UI nell'organizzazione e comprende, ovviamente, l'attività di spaccio svolto per conto della stessa.
12.3. È fondato, invece, il motivo relativo alle attenuanti generiche, negate senza considerazione della specifica condizione del suddetto imputato, evidenziata dal difensore, secondo cui DI era minorenne allorché pose in essere la maggior parte delle condotte che gli vengono contestate, per cui la delibazione sul punto non poteva ridursi - come per gli altri imputati - alla valorizzazione della gravità della condotta, ma doveva prendere in considerazione anche quest'aspetto della personalità, siccome dotato di specifica rilevanza.
13. Ricorso di LA AV (condannato per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
13.1. Manifestamente infondate sono, anche per lui, le doglianze - formulate col primo e secondo motivo - relative all'affermazione della responsabilità, basata sulle dichiarazioni di CI e CA, che lo hanno indicato, concordemente, come soggetto che gestiva, in collaborazione con ON, la piazza di spaccio di via Piombai. Anche in questo caso le accuse dei collaboratori hanno trovato riscontro nelle intercettazioni, dalle quali è emersa la conferma della familiarità affaristica di LA con LO NU, la sua conoscenza di numerosi sodali, la regola di prudenza imposta nelle conversazioni (in più di una conversazione dice che non può parlare per telefono) e la prova, autonoma, dell'attività svolta nel traffico illecito (quella di "coordinatore delle vedette"). Smentite per tabulas sono, pertanto, le doglianze difensive relative alle dichiarazioni dei collaboratori (che, secondo il difensore, sarebbero prive di riscontri), alla mancata individuazione di un ruolo, alla destinazione della droga al consumo personale. Logicamente, pertanto, è stato ritenuto responsabile anche di spaccio, posto che il ruolo da lui ricoperto nell'associazione ne faceva un soggetto certamente compartecipe delle attività di distribuzione avvenute nel periodo preso in considerazione, anche se non sono stati individuati gli acquirenti che ricevettero lo stupefacente per il suo tramite.
13.2. È fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al possesso di armi da parte dell'associazione, posto che nessun discorso congruente è stato sviluppato per dimostrare la consapevolezza, da parte sua, che l'associazione fosse armata (vale quanto detto in ordine alla posizione di RU NI).
13.3. Nessuna censura merita l'addebito dell'aggravante dell'art. 74, comma 3, per le ragioni già esposte in ordine alla posizione di CA. Qui va solo aggiunto che l'aggravante è contestata sotto due aspetti: quello della partecipazione ad un'associazione composta da più di dieci persone e quello della partecipazione ad un'associazione in cui siano inseriti tossicodipendenti. Pertanto, se può avere fondamento la doglianza - formulata dal difensore di LA - incentrata sulla condizione personale di quest'ultimo, non altrettanto può dirsi per quella del numero dei partecipanti, che prescinde dalle condizioni personali del partecipe. 13.4. Inammissibile, per genericità, è la doglianza riferita alla negazione delle attenuanti generiche, richieste per "il ruolo assunto da LA AV" senza specificare quali siano stati gli elementi - favorevoli all'imputato - trascurati dal giudicante. 14. Ricorso di RI VA (condannato per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
14.1. Manifestamente infondati - in punto di responsabilità - sono tutti i motivi di doglianza dell'imputato predetto, che svilisce e reinterpreta, secondo il proprio personale interesse e senza lo sviluppo di congrui argomenti, il corposo compendio probatorio illustrato dai giudici di merito (soprattutto quello di primo grado, cui il giudice d'appello ha fatto espresso rinvio), rappresentato dalle inequivoche dichiarazioni del collaboratore CI (che lo ha indicato come spacciatore di fumo e cocaina in varie piazze di spaccio, tra cui quella del Tondicello;
in quest'ultima, per conto di RI GA) e da numerose intercettazioni e videoriprese, che lo ritraggono a colloquio o in cooperazione con AT SE, LO NU, US IO, CA ES mentre frequenta casa LO, nasconde droga, maneggia soldi derivanti dalla droga (che consegna a LO); in altre conversazioni, intercorse tra LO e RU, si parla di lui come di "VA a lillà" e si comprende che è soggetto in contatto coi due per gli affari del gruppo;
infine, nella intercettazione ambientale del 25/8/2010 partecipa al chiarimento tra il gruppo di AT e quello del clan TA (allarmato per il tentato omicidio di SC AN, loro gregario, posto in essere il giorno precedente. Tentativo - di cui era stato sospettato AT SE ES - avvenuto per la spartizione delle aree di spaccio). Tutte circostanze indubbiamente indicative - per come ritenuto dai giudici di merito - della sua intraneità al sodalizio e all'attività di spaccio.
Per il resto, valgono le osservazioni già formulate con riferimento a numerosi altri imputati attinenti l'aggravante dell'art. 74, comma 3, la richiesta (e negata) "riqualificazione" dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6 (si richiama, in particolare, quanto detto al paragrafo 5).
14.2. Manifestamente infondata è pure la doglianza relativa alle attenuanti generiche. In appello l'imputato aveva chiesto la concessione del beneficio senza indicare alcun elemento a suo favore, per cui legittimamente sono state negate per le ragioni esposte al punto precedente (punto 2).
14.3. È fondata, invece, la doglianza relativa all'aggravante dell'art. 74, comma 4, per i motivi già esposti nell'esame della posizione di RU, posto che nessun discorso congruente è stato sviluppato per dimostrare la consapevolezza, da parte sua, che l'associazione fosse armata.
15. Ricorso di CI AS (condannato per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
Nessuna critica pertinente o significativa è rivolta alla sentenza che, valorizzando le dichiarazioni di CI AN (fratello dell'imputato) e di CA TA (che lo hanno concordemente indicato come soggetto che svolgeva l'attività di "vedetta" per conto di ON), oltre che le videoriprese (è ritratto il 12/4/2010 mentre giunge a casa di LO, insieme a NT Maurizio;
lo stesso avviene il 25 aprile 2010 e il 7/6/2010, allorché i due trovano ad aspettarli LO e AN SE e ricevono un involucro bianco dal primo dei due), lo ha ritenuto responsabile di entrambi i reati a lui contestati. Non corrisponde a verità, quindi, che i giudici si siano attenuti alle sole dichiarazioni del fratello, ne' che abbiano valorizzato dichiarazioni (quelle di CA) generiche e "scontate", in quanto, per dire ciò, il ricorrente ha dovuto passare sotto silenzio il contenuto delle videoriprese.
Inammissibile, per genericità, è il motivo sulle attenuanti generiche, negate dai giudici per mancanza di elementi favorevolmente valutabili e reclamate dal ricorrente con argomenti generici o irrilevanti (la "limitata caratura criminale" e il ruolo "marginale" avuto nell'associazione, nonché la fragile personalità). 16. Ricorso di SE VA, NT Maurizio e NU AN (tutti condannati per art. 74, commi 2, 3, 4 e art. 73, comma 1).
La doglianza relativa alla prova della colpevolezza è inammissibile per genericità. La gran parte del ricorso (le prime otto pagine) sono dedicate all'illustrazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità intorno ai requisiti dell'associazione a delinquere diretta allo spaccio di stupefacenti: principi noti a questa Corte e che i giudici di merito hanno puntualmente applicato. Non specificate sono le contraddizioni ravvisate nel racconto dei collaboratori e del tutto obliate sono le intercettazioni e le videoriprese che corroborano la prova dichiarativa. Generiche e inammissibili sono anche le doglianze concernenti le denegate attenuanti generiche, reclamate sulla base di "meriti" privi di significativa valenza (l'aver confessato lo spaccio di modiche quantità di stupefacente;
l'essere incensurati o tossicodipendenti) e perciò inidonei a concretizzare il vizio motivazionale lamentato. Sono fondate, invece, le censure di SE e NT avanzate con l'ultimo motivo di ricorso, posto che non è stato spiegato perché non sussiste il medesimo disegno criminoso tra i fatti di questo processo e altri reati di spaccio, commessi in epoca compresa nell'arco temporale dell'imputazione (è stato fatto rimando alla motivazione - tautologica e inconferente - resa in ordine all'analoga richiesta di GR).
17. Ricorso di US IO (condannato per L. n. 895 del 1967, art. 74, commi 2, 3, 4 - art. 73, comma 1 e art. 7).
17.1. Tutte le doglianze relative all'affermazione della responsabilità sono infondate. I giudici di merito si sono basati, anche in questo caso, sulle concordi dichiarazioni di CI e CA (per i quali US si occupava della "piazza" di via Barcellona - con funzioni di vedetta, stoccaggio ed occultamento di dosi - ed era uomo di fiducia di RU NI), puntualmente riscontrate dalle intercettazioni e dalle videoriporese, tra le quali sono state indicate, per la loro significatività: quella del 20/8/2010, ore 18,04 e ore 20,17, in cui GR conversa e maneggia soldi - provenienti dallo spaccio - insieme a LO e US, finché si reca sul balcone di casa propria, insieme ai suddetti, ove pesa e sistema lo stupefacente;
quella del 31/8/2010, effettuata nel cortile di casa LO, in cui si vedono quest'ultimo, che ha in mano una mazzetta di denaro, AT, US ed un altro soggetto, a cui viene contestato che mancano 3000 Euro all'appello;
quella del 25/8/2010 (menzionata nell'esame della posizione di RI), in cui US partecipa al chiarimento tra il gruppo di AT e quello del clan TA (allarmato per il tentato omicidio di SC AN); quella dell'8/9/2010, in cui si vedono ed ascoltano, chiaramente, AT, LO, GR e US munirsi di pistola in vista di un attentato da compiere contro persona non identificata (il proposito rientra per l'intervento della polizia); oltre a numerose altre videoriprese che ritraggono US a casa di LO. Priva di concretezza e aderenza al risultato istruttorio è, pertanto, la critica difensiva, secondo cui i giudici si sarebbero avvalsi di dichiarazioni indizianti (quelle dei collaboratori) prive di convergenza e di specificità e non riscontrate;
come pure apodittica, oltre che generica, è la critica delle intercettazioni e delle videoriprese, che sarebbero - secondo i difensori - equivoche e solo parzialmente riguardanti l'imputato. L'illustrazione fatta dai giudici di merito dimostra invece, al di là di ogni dubbio, che le attività tecniche di osservazione e controllo, oltre ad avere piena rilevanza in sè, forniscono un formidabile riscontro alla prova dichiarativa, già sottoposta a rigoroso vaglio critico e apprezzata per la sua spontaneità e coerenza. Ugualmente immune da censure è la lettura - fatta dai giudici di merito - del compendio probatorio sopra evidenziato, poiché effettivamente dimostrativo (oltre che della partecipazione a singoli episodi di spaccio) dell'inserimento di US nella compagine associativa, nella posizione - non necessariamente fissa e immutabile - di spacciatore al minuto, di vedetta o di semplice gregario.
17.2. Infondate sono pure le doglianze riguardanti l'aggravante dell'art. 74, comma 4, giacché per US - come per GR, LO, AT - "parlano" le intercettazioni e le videoriprese (sopra illustrate), la cui lettura rappresenta compito esclusivo del giudice di merito e che, ove contenuta nei limiti di una plausibile interpretazione, non può formare oggetto di discussione in sede di legittimità. Del tutto disancorata dalle risultanze istruttorie è, pertanto, l'affermazione difensiva, secondo cui dalle videoriprese emerge "l'assenza di qualsivoglia ruolo penalmente rilevante in capo a US", posto che il maneggio della pistola - documentato dalla videoripresa dell'8/9/2010 - prova, oltre che il concorso nella detenzione dell'arma, la sua consapevolezza circa le caratteristiche dell'associazione di cui faceva parte.
17.3. Inammissibile, per genericità, è la doglianza in rito, collegata "alla mancata trasmissione dei verbali illustrativi riguardanti la assunta attività di collaborazione di CI e CA", nonché dei "decreti autorizzativi", posto che nell'esposizione fatta in ricorso non è specificato quali siano i "verbali illustrativi" non trasmessi al Tribunale e quali siano i "decreti autorizzativi" mancanti;
non è specificato quale uso degli stessi sia stato fatto dal giudicante e quale sia la compromissione derivata ai diritti della difesa;
non è specificato quale sia ragione di nullità (o inutilizzabilità) invocata e a quali norme sia collegata.
17.4. Inammissibile, infine, è anche la doglianza relativa alla misura della pena e alla negazione delle attenuanti generiche, volte a criticare l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito senza l'indicazione di specifici elementi favorevoli, indebitamente trascurati dal giudicante (salvo il generico riferimento alle condizioni socio-economiche dell'imputato e alle condizioni ambientali: condizioni non dimostrate e, comunque, prive di decisiva valenza).
18. Ricorso di AN SE (condannato per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5). Le doglianze difensive al giudizio di colpevolezza sono prive di fondamento. Le "sporadiche ed isolate videoriprese e intercettazioni ambientali", di cui parla il ricorrente, sono costituite da numerose videoriprese in cui AN campare a fianco di soggetti dediti allo spaccio e nel mentre sono attuate cessioni di stupefacente (in una di esse AN invita viola - che si lamenta della qualità dello stupefacente ricevuto - ad "andarlo a prendere", così "vediamo che cosa possiamo fare"; in altra - quella del 29 giugno - riceve del denaro da NI EN, in un contesto logicamente riferito allo spaccio, perché è presente LO, che riceve altro denaro dal NI;
il 16 luglio riceve da LO un involucro che quest'ultimo aveva avuto da SE VA, traendolo dalla biancheria intima;
il 23 settembre 2010 veniva video-ripreso in compagnia di NU, che aveva in mano un bicchiere contenete polvere bianca e un misurino). Priva di concludente significato è poi l'ulteriore deduzione difensiva, riferita alle videoriprese e alle intercettazioni, di cui contesta la significatività perché "prive di accertamenti di riscontro", giacché i "riscontri" sono richiesti per le dichiarazioni indizianti, ma non per gli elementi probatori - quali le videoriprese e le intercettazioni - aventi autonoma forza esplicativa (salvo, ovviamente, la loro interpretazione).
Ugualmente infondate sono le doglianze riferite al profilo sanzionatorio, dal momento che viene contestata l'irrogazione di una pena - relativa ad attività di spaccio di durata più che mensile - applicata nei valori medi, col riferimento alle "modalità e alle circostanze" della condotta, alla "qualità e alla quantità" dello stupefacente: con riguardo, cioè, a parametri che costituiscono legittimo riferimento per l'esercizio del potere sanzionatorio;
mentre, per quanto riguarda le attenuanti, vengono valorizzate circostanze non decisive o assertive, quali lo stato di incensuratezza e la dedizione al lavoro iniziata a tredici anni. È fondata, infine, la doglianza relativa al calcolo della pena, giacche, effettivamente, un terzo di due anni è dato da un anno e quattro mesi. In tal senso può essere corretta la sentenza impugnata, non importando la correzione valutazioni di merito.
P.Q.M.
1) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a AN SE, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso.
2) Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di TA per nuovo esame limitatamente:
- alla ritenuta circostanza aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, per RU NI, CA ES,
LA AV, RI VA;
- al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello giudicato con sentenza della Corte d'appello di TA del 3/2/2010, irrevocabile il 20/4/2010, per GR AN;
- al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello giudicato con sentenza della Corte d'appello di TA del 25/11/2011, irrevocabile il 10/1/2012 per SE VA;
- al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello giudicato con sentenza del CE delle indagini preliminari del Tribunale di TA del 21/7/2011 per NT Maurizio;
- al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per ON SE;
- alla mancata concessione delle attenuanti generiche per DI TO AN RE;
rigetta nel resti i ricorsi dei predetti imputati.
3) Rigetta i ricorsi di AT SE ES, LO NU, US IO, CI AS, NU AN e li condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015