Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il conflitto in relazione alla pendenza, presso sedi giudiziarie diverse, di procedimenti relativi al delitto di riciclaggio ed a quello di intestazione fittizia di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27677 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1770
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 50944/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE COMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE MILANO;
con l'ordinanza n. 1484/2011 TRIBUNALE di COMO, del 06/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O. Cedrangolo, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati, in continuazione, di concorso nel trasferimento fraudolento di beni ascritti a AN MM, GN MM cl. 58, AC TE, LA TT, AO SC e RA PA, e ha disposto per l'effetto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Il giudice dell'udienza preliminare ha premesso che si tratta di condotte di intestazione fittizia, eseguite in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che iniziarono nel giugno del 2003 e si dispiegarono nel tempo fino ad arrivare ad un episodio di intestazione fittizia nella forma del mero tentativo, commesso in data anteriore e prossima al 7 dicembre 2007. Ha quindi osservato che parte delle condotte furono commesse all'estero, per mezzo della costituzione di amministrazioni fiduciarie facenti riferimento a soggetti bancari, le cui sedi sono ubicate fuori dal territorio italiano. Su questa premessa in fatto, il giudice dell'udienza preliminare ha individuato nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente, osservando che l'ultimo atto commesso in Italia in riferimento al primo reato di trasferimento fraudolento di beni risoltosi nella costituzione presso l'Arner Bank and Trusts Limited di Nassau (Bahamas) di tre trusts fu la spedizione da Milano del plico contenente l'ordine di chiusura del conto fino a quel momento utilizzato da MM AN, ordine emesso al fine di trasferire le relative disponibilità finanziarie. Ha aggiunto che a Palermo non fu commessa alcuna condotta significativa rispetto al trasferimento fraudolento,per la cui realizzazione il centro logistico ed organizzativo fu, invece, nella città di Milano.
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ricevuti gli atti, ha ritenuto la propria competenza e ha emesso decreto dispositivo del giudizio dinnanzi al Tribunale per lo svolgimento del dibattimento nei confronti, tra gli altri, di TT LA, AN MM ed altri per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, per avere, dal giugno 2002 e fino al dicembre 2007, fornito un consapevole contributo agli atri correi per attribuire fittiziamente a TE AC, moglie di MM AN, e a MO Lo CI, la titolarità di ingenti disponibilità finanziarie, depositandole presso la Arner Bank di Nassau, e ciò al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis c.p. e l'attività di associazione mafiosa denominata "cosa nostra".
Successivamente, però, il Tribunale di Como ha rilevato un conflitto positivo di competenza, preso atto del decreto dispositivo del giudizio emesso dall'autorità giudiziaria milanese prodotto in copia da un coimputato - LA TT - di AN MM ed altri, nel procedimento in corso dinnanzi al Tribunale di Como chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 648-bis c.p., in ordine allo stesso episodio per il quale procede l'autorità giudiziaria milanese.
Il Tribunale di Como ha rilevato, muovendo dalla lettura delle imputazioni, che LA TT è accusato del medesimo fatto storico, e cioè di aver reso possibile a AN MM di trasferire all'estero la stessa notevole somma di denaro, per depositarla n nome di TE AC presso la Banca Arner delle isole Bahamas, seppure qualificata nel procedimento comasco come fatto di riciclaggio e nel procedimento milanese come fatto di trasferimento fraudolento di beni. Ma quindi concluso che la medesima condotta non può configurare, allo stesso tempo, il delitto di riciclaggio di denaro e anche quello di partecipazione in quello di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, da cui deriva il denaro, oggetto dell'attività di riciclaggio;
e nella prospettazione di un futuro ed eventuale conflitto di giudicati, ha rilevato il conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano, ricevuta comunicazione della proposizione del conflitto, ha ritenuto la propria competenza, per le ragioni meglio esposte dall'autorità giudiziaria palermitana che, dichiaratasi incompetente, aveva trasmesso il procedimento all'autorità giudiziaria milanese. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il denunciato conflitto non sussiste.
Non è dubbio che la diversa qualificazione giuridica data da più Autorità giudiziarie ad uno stesso fatto non sia d'ostacolo alla rilevazione di una situazione di conflitto: in tal senso si è espressa, tempo addietro, questa Corte, statuendo che "ai fini della configurabilità del conflitto positivo di competenza per rapporto di continenza tra i vari procedimenti è necessaria la identità ontologica del fatto, nel senso che un unico fatto abbia dato luogo, in distinte sedi giudiziarie, o per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, ancorché vi siano qualificazioni giuridiche dissimili" - Sez. 1, n. 1700 del 14/7/1982 (dep. 20/9/1982), Bartolorsi, Rv. 155123. Nello stesso senso questa Corte ha più di recente chiarito che "il conflitto di competenza, quando vi è incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti e la decisione non possa essere adottata allo stato degli atti, deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave" - Sez. 1, n. 18888 del 26/4/2007 (dep. 16/5/2007), confi, comp. in proc. Lamberto, Rv. 237368.
Il principio appena richiamato trova, però, applicazione nel caso in cui la pluralità di qualificazioni sia caratterizzata dall'essere queste alternative e non anche quando i reati ipotizzati siano in concorso reale, per essere le più qualificazioni in rapporto di compatibilita.
Nel caso di specie, peraltro, le due imputazioni in comparazione descrivono il fatto, asseritamente medesimo, in termini diversi:
l'imputazione posta alla cognizione del giudice milanese pone in rilievo l'attribuzione della rilevante somma di denaro in favore di TE AC e descrive una complessa condotta con attribuzione concorsuale ad una pluralità di soggetti;
l'imputazione posta alla cognizione del giudice comasco, invece, non fa menzione dell'intestazione fittizia in favore di TE AC, attribuisce la condotta soltanto a due soggetti, LA RE e AL ZI, quest'ultima rimasta estranea all'imputazione del procedimento milanese, ed indica le somme di denaro, asseritamente oggetto di riciclaggio, precisandone l'ammontare in misura non inferiore complessivamente ad Euro 13.000.000,00, mentre quella del procedimento comasco ha riferimento alla somma di Euro 12.963,967 e articola la condotta rilevante in modo complesso, avendo riguardo sia al trasferimento clandestino del denaro dall'Italia alla Svizzera che alla reintroduzione, sempre clandestina, di singole porzioni del capitale, a richiesta dello MM. Ancora, l'imputazione del procedimento comasco individua il luogo di commissione del delitto nel territorio di quel circondario, ipotizzando il passaggio fisico del denaro attraverso i valichi di frontiera, mentre quella del procedimento milanese ha riguardo al territorio di quell'altro circondario sulla premessa che a Milano fu commesso l'ultimo atto della parte di condotta avvenuta in Italia, e cioè la spedizione da Milano del plico contenente l'ordine di chiusura del conto fino a quel momento utilizzato da MM AN, ordine emesso al fine di trasferire le relative disponibilità finanziarie, e quindi ipotizzando un trasferimento per canali diversi dal passaggio materiale del denaro attraverso i valichi di frontiera.
Le diversità rilevate nelle indicazioni di aspetti rilevanti dei fatti ascritti nei due processi assumono un significativo rilievo in considerazione del principio di diritto, già affermato di recente da questa Corte, secondo cui "il reato di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale - previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992 - non costituisce, avuto riguardo alla sua struttura, delitto presupposto del reato di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza strumentale, con la conseguenza che esso concorre con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, le quali integrano, invece, il reato presupposto del riciclaggio" - Sez. 6, n. 18496 del 9/11/2011 (dep. 15/5/2012), Figliomeni, Rv. 252658. Deve allora concludersi che le difformità descrittive dei fatti imputati, e non ultima la diversità nell'indicazione del luogo di commissione dei reati, in uno con la relazione di compatibilità tra le fattispecie criminose che ben rende possibile un concorso reale, formale o materiale, tra i reati non consentono allo stato di apprezzare la ricorrenza dei presupposti del conflitto, e specificamente della medesimezza del fatto. Si consideri, però, che "l'inammissibilità della denuncia di conflitto positivo di competenza territoriale, dichiarata per la diversità dei fatti oggetto di cognizione da parte di distinti giudici non impedisce, in presenza di elementi successivamente acquisiti nel corso dei procedimenti, di rilevare l'identità di quei fatti, con la conseguente individuazione dell'autorità giudiziaria competente" - Sez. 1, n. 1299 dell'8/5/1989 (dep. 12/5/1989), Rotolo, Rv. 181324.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013