Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2014, n. 4704
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

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Massime2

L'esperimento giudiziale è una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti. (Fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilità delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi già acquisiti al processo).

Le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2014, n. 4704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4704
Data del deposito : 8 gennaio 2014

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