Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
Per configurare il reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen., non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti.
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- 4. La condotta di reimpiego di capitali illeciti non deve avere carattere dissimulatorioAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 37678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37678 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
37 6 7 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N. 1270 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA N. 11034/2015 - Consigliere - Dott. EA PELLEGRINO Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SC N. IL 18/05/1955 AL EA N. IL 23/07/1985 ER ID N. IL 28/07/1972 AL VA N. IL 01/01/1934 ZI SC N. IL 04/03/1969 ZI ZI N. IL 23/11/1959 ZI RO N. IL 08/03/1957 avverso l'ordinanza n. 83/2014 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 13/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Se e Spinec, elu conclude per ingetro relгдето ncorso Udit i difensor Avv.; Giovanni Gress are conclude par l'accopticiensоссовшей rcorso RITENUTO IN FATTO 1.Il tribunale di Ragusa respingeva l'appello proposto dalla difesa di OR AN, OR EA, ER IA, IZ AN, AZ NA e RO AV diretto ad ottenere il dissequestro di conti correnti, libretti di deposito, titoli e quote di fondi comuni per un ammontare di circa 927.000 euro vincolati con decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffe ed appropriazioni indebite ed al reato di riciclaggio. Il Giudice per l'udienza preliminare nell'ordinanza di reiezione appellata riteneva corretto l'inquadramento della condotta contestata al OR AN nella fattispecie descritta dall'art. 648 ter cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore degli indagati che presentava i seguenti motivi di ricorso:
2.1. violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Si deduceva la inutilizzabilità delle dichiarazioni del OR AN che sarebbero state raccolte senza le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen., malgrado gli indizi di reità a carico dell'indagato fossero emersi nove mesi prima della sua audizione (in occasione della assunzione delle dichiarazioni del coimputato Termini). Il ricorrente evidenziava che le dichiarazioni rese dal OR il 23 gennaio, erano l'unica fonte di prova idonea a fondare l'accusa di avere consumato il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2.2.Violazione dell'art. 648 ter cod. proc. pen. Si contestava la legittimità della qualifica giuridica assegnata alla condotta imputata al OR AN. Il delitto previsto dall'art. 648 ter cod. pen., nella prospettiva difensiva, doveva considerasi una specie del genus "riciclaggio": il che rendeva essenziale che la condotta fosse orientata ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni reimpiegati. Secondo il ricorrente il sistema dei delitti disciplinati dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. sanzionerebbe le fasi di una progressione criminosa fondata su un rapporto di specialità: gli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. si differenzierebbero per il fatto che la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni, nell'ipotesi di cui all'art. 648 ter cod. pen. si perfezionerebbe "direttamente" mediante il reimpiego dei capitali di origine illecita, laddove la copertura penale dell' 648 bis cod. pen. non si estenderebbe alla condotta di reimpiego dei capitali provenienti da un precedente riciclaggio di "beni" rispetto al quale la gestione del capitali si configurerebbe come post fatto non punibile (come indicato dalla clausola di riserva prevista nell'art. 648 ter cod. pen.). La necessità che la condotta punita dall'art. 648 ter cod. pen debba essere idonea ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita dei beni riempiegati troverebbe ulteriore conferma nella nuova norma sull' auto riciclaggio, che a sua volta richiede una concreta azione dissimulatoria. In concreto il ricorrente evidenziava che gli elementi emersi, ed in particolare la tracciabilità delle operazioni di asserito reimpiego, 2 erano incompatibili con contestazione proposta in quanto la condotta contestata, evidentemente non era idonea ad ostacolare la provenienza dei beni.
2.3. Violazione dell'art. 322 cod. proc. pen in relazione alla omessa risposta ai motivi di appello proposti nell'interesse di OR EA, IZ IA, IZ AN, IZ RO, AZ NA. Secondo il ricorrente il tribunale aveva omesso di prendere in considerazione il motivo di appello con il quale si evidenziava che gli indagati erano vittime del promotore infedele Termini, ritenendo illegittimamente che si trattava di questione di merito non valutabile. CONSIDERATO IN DIRITTO ! :
1.Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del OR perché raccolte in assenza di garanzie difensive, pur evidenziando un vizio del processo è inammissibile in quanto l'impianto motivazionale proposto resiste alla elisione dell'elemento di prova inutilizzabile. Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Cass. sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832) Nel caso di specie il tribunale evidenziava la non essenzialità delle dichiarazioni censurate rispetto alla individuazione dei presupposti per il sequestro. Rilevando come «l'avvenuto reimpiego delle somme provenienti dai delitti presupposti in attività economiche o finanziarie deriva, oltre che dalle dichiarazioni del OR AN, dalle analisi effettuate sui conti correnti bancari a questi ed ai suoi accoliti riconducibili... elemento che consente in questa fase di prescindere dalle dichiarazioni rese dal OR AN e dagli altri soggetti indagati>> (pag. 4 dell'ordinanza impugnata) 2. Anche il secondo motivo è infondato. In ordine alla necessità della finalità dissimulatoria del reimpiego si registra un contrasto di giurisprudenza. Da un lato si assume che per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non è necessario che la condotta di reimpiego sia idonea ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni. Secondo tale interpretazione occorre innanzi tutto osservare che, attraverso la norma incriminatrice di cui all'art. 648 ter c.p. il Legislatore ha inteso tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di 3 inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari;
come osservato da autorevole dottrina, "si vuole in tal modo impedire che l'ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche". Né assume rilevanza per escludere la configurabilità del reato, l'eventuale illiceità dell'attività economica o finanziaria nella quale siano impiegate somme di denaro di provenienza illecita, poiché in tal caso l'offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è anche maggiore» (Cass. sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep 2014, Rv. 258525). Secondo altro orientamento le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro (Cass. sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011 Rv. 251194; Cass. sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 238840, Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 2014, Rv. 259477). Chiarificatore è l'intervento delle sezioni unite secondo cui con l'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi stato introdottonel codice penale l'art. 648-ter («Impiego denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita»), che configurava come illecito penale l'impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio. La ratio della disposizione era quella di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle operazioni di recyding (il c.d. integration stage), ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali previamente ripuliti. L'obiettivo evidente, sotteso all'introduzione della nuova fattispecie, era, quindi, quello di tutelare la fase successiva rispetto a quella relativa all'area d'intervento prevista dalla ricettazione e dal riciclaggio. La disposizione in esame era, infatti, tesa ad evitare il successivo impiego del denaro ripulito in legittimi investimenti. In sostanza si preoccupava di colpire tutte quelle operazioni insidiose in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito degli scambi commerciali, tende a far perdere le proprie tracce, camuffandosi nel tessuto economico-imprenditoriale. Il legislatore, nell'introdurre la nuova fattispecie, l'ha dunque disegnata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, come si desume dalla doppia clausola nell'incipit della disposizione («Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis») che circoscrive in maniera significativa il suo ambito di applicazione. Con tale norma, secondo una parte della dottrina, il legislatore ha inteso rendere possibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato provare che l'agente che impiega il bene proveniente da delitto sia consapevole di tale provenienza al momento in cui l'ha ricevuto, mentre vi sia la prova di tale consapevolezza (comunque necessaria) in un altro e successivo momento. Altri Autori hanno osservato che la previsione realizza, nel sistema di tutela dell'ordinamento dalla creazione di patrimoni illeciti, una particolare forma di progressione criminosa, composta secondo un'ideale scala crescente di disvalore. Tali rilievi, uniti all'analisi del testo della norma, nel quale è assente la locuzione in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» (presente, invece, nell'art. 648-bis, cod. pen.) e l'abbandono di una prospettiva "accessoria" rispetto ai reati presupposto, hanno fatto propendere per la natura plurioffensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico e ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico- finanziarie (Cass. Sez. 2, n. 4800 del 11/11/2009, Aschieri, Rv. 246276)» (Cass. Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259587). La pronuncia della cassazione nella sua composizione più autorevole indirizza in modo chiaro verso la scelta interpretativa che ritiene non necessaria la idoneità dissimulatoria della condotta di reimpiego, in quanto la fattispecie risulta principalmente (seppur non esclusivamente) diretta alla tutela dell'ordine economico. Ferma la natura plurioffensiva del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen, che in astratto si presta anche a sanzionare condotte di reimpiego con idoneità alla dissimulazione, si privilegia la scelta ermeneutica che affranca la sanzionabilità della condotta dalla necessità della prova della idoneità dissimulatoria della azione criminosa. Si ritiene quindi che l'assenza di tale elemento non escluda l'inquadramento nella fattispecie prevista dall'art. 648 ter cod.pen. della condotta di reimpiego essendo, a tal fine, sufficiente la idoneità dell'azione all'inquinamento del mercato attraverso la consapevole immissione nel circuito economico di beni di provenienza illecita, a prescindere dalla concreta idoneità dissimulatoria dell'operazione. La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella individuazione del "principale" bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 648 ter cod. pen (che letteralmente non richiama la necessità della dissimulazione) nella tutela dell'ordine economico, che deve essere preservato da ogni attività che inquina il fisiologico sviluppo delle fisiologiche dinamiche economiche. Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto: per configurare il reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservata dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti.
3. Anche il terzo motivo di ricorso che lamenta la carenza assoluta di motivazione in ordine alle doglianze proposte dalla difesa con l'atto di appello è infondato. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, 5 basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Cass. sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Rv. 254394). La valutazione che connota la cognizione giudiziale nel procedimento incidentale relativo al controllo di legittimità della cautela reale riguarda pertanto il fumus commissi delicti, seppure nella dimensione concreta (e controllabile) emergente dagli atti processuali, mentre la valutazione del merito della vicenda giudiziale resta affidata alla cognizione ordinaria che si sviluppa nel corso della progressione processuale. Sul punto si condivide quindi la giurisprudenza secondo cui la verifica del cosiddetto "fumus" del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che E concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass., Sez. 6, n. 25056 del 26/04/2004-dep. 03/06/2004, Cottone ed altro, rv. 229274; cass. sez, Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, dep 2014, Rv. 260047). Tale approdo ermeneutico non deve essere letto in modo riduttivo come limitazione della cognizione incidentale sulla cautela alla sola verifica della astratta configurabilità del reato, ma, piuttosto, come una fisiologica perimetrazione della cognizione cautelare attraverso la sua limitazione alla verifica "in concreto" del fumus commissi delicti, con un vaglio che non sconfini in un vero e proprio giudizio di merito. Il sindacato del tribunale del riesame non può pertanto essere limitato alla mera verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata, ma deve essere esteso al controllo della concreta sussistenza del fumus del reato. Si è deciso sul punto che il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. 3, 16.3.2006 n. 17751; Sez. 2, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. 3, 8.11.2006, Pulcini;
Sez. 3, 9 gennaio 2007, Sgadari;
Sez. 4, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. 5, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. 1, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. 4, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. 2, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. 3, 12.1.2010, Turco;
cass. Sez. 3, 24.2.2010, Norraando;
Sez. 3, 11.3.2010, D'Orazio; Cass. sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Rv. 248134, Barbano). 6 In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il tribunale ha verificato l'esistenza del fumus attraverso la disamina delle emergenze processuali che conducevano il collegio territoriale a rilevare come dalla analisi dei conti correnti degli istanti emergessero bonifici in entrata per importi rilevanti provenienti dai conti di talune persone offese alcuni dei quali riportanti causali non verosimili e relative a compravendite di immobili, ritenute indicative della consapevolezza da parte delle persone indagate che le somme versate per essere prive di causale non fossero di lecita provenienza. Si tratta di un valutazione in concreto delle emergenze procedimentali che esplicitamente esclude la riconducibilità degli indagati al ruolo di "vittime" invocato dalla difesa, e che tiene conto delle doglianze difensive, ritenute superate dalle evidenze procedimentali.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 17 giugno 2014 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 SET. 2015 IL A DICASS CANCELLIERE, M E R Claudia Pianelli P U S O I N E Z A 7