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1 luglio 1931
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25 febbraio 1953
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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 474.
(( (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). )) ((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
(( (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). )) ((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Commentari • 343
- 1. Cassazione penale n. 5068/2013https://www.brocardi.it/ · 227.26518
(massima n. 1) Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - l'apposizione di una falsa marcatura 'CÈ su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 9999Provvedimento: […] Sez. 2 Num. 9999 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 03/03/2026 2 Il Tribunale, chiamato a giudicare DI per i reati di detenzione al fine di vendita ex art. 474 cod. pen. e di ricettazione di scarpe recanti marchi contraffatti, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica perché valutasse la sussistenza del differente delitto di cui all'art. 517 cod. pen. condanando l'imputato per la sola ricettazione. […]Leggi di più...
- concorso di reati·
- art. 648 cod. pen.·
- rinvio per nuovo giudizio·
- annullamento sentenza·
- vizio di motivazione·
- reato presupposto·
- art. 473 cod. pen.·
- art. 474 cod. pen.·
- provenienza illecita beni·
- contraffazione marchi·
- ricettazione