Sentenza 17 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro).
Commentari • 5
- 1. L’evoluzione della giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e le novità quanto alla condotta di partecipazioneMarco Rosiello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. I rituali d’affiliazione alla ‘ndrangheta’ rimessi alle Sezioni UniteAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
Con ordinanza n. 5071 del 28 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito “se la mera affiliazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso cd. storica, nella specie ‘Ndrangheta', effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto.“ Il caso L'ordinanza si innesta su un provvedimento cautelare che il Giudice di Reggio Calabria aveva emanato in seguito ad un'ampia attività di indagine sulle condotte delittuose poste …
Leggi di più… - 3. Rituale di affiliazione e condotta di partecipazione: la decisione delle Sezioni UniteFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 luglio 2021
SOMMARIO: 1. Introduzione.- 2. L'ordinanza di rimessione e la questione problematica.-3. Le criticità strutturali dell'art. 416 bis.- 4. L'evoluzione pretoria sulla condotta di partecipazione.- 5. Il valore probatorio del rituale di affiliazione.- 6. L'informazione provvisoria delle Sezioni Unite.- 7. Conclusioni Abstract. Il contributo analizza, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite, l'evoluzione pretoria registratasi in merito alla definizione della condotta di partecipazione associativa, esaminando, in chiave diacronia, le più rilevanti ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto. Evidenziata l'atipicità definitoria connaturata al disposto normativo di cui …
Leggi di più… - 4. Alle Sezioni unite una questione in tema di associazione di stampo mafiosoGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 aprile 2021
- 5. Affiliazione con modalità rituali e partecipazione all’associazione mafiosa c.d. storicaAccesso limitatoMassimo Coppolino · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2016, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2016 |
Testo completo
04864-17 BEPO TATA IN CAHOLLARIA REPUBBLICA ITALIANA add FEZ 2017 In nome EL Popolo Italiano Uluxe LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO BIUDIZIARIO QUINTA SEZIONE PENALE Comme's Lanzuise CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1343/2016 -Presidente - CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE N.24464/2016 FRANCESCA MORELLI EN IO AO AR Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza EL 14/04/2016 EL TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
عا quele he lette/sentite le conclusioni EL PG GIUSEPPINA CASELLA, ванилей желто nuns thut I mente Concluss wa ри jelt me uit;
alwich t entorine e Udit i difensor Avv. Remet Camiones e Реземе Сомосго Contorn dhe hemo concurs for lac محمد. сом سلام рия хого Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza EL 14/04/2016 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice ELle indagini preliminare presso il medesimo Tribunale aveva applicato a NO Di AR la misura ELla custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai seguenti reati: partecipazione all'associazione di tipo mafioso Cosa Nostra e, in particolare, alla famiglia di AN RI EL ES (capo B); estorsione aggravata, in concorso con ES Di AR, MA MA e SA LL, per avere costretto IE Lo SI ad accettare che la somma di euro 50.000,00, parte EL ricavo ELla vendita di un immobile di sua proprietà, ancorché formalmente intestato a IN, PE e OR Di RE, fosse corrisposta dall'acquirente, GI Piacente, ai primi, per essere poi consegnata da ES Di AR e MA MA (capo I).
2. Nell'interesse di NO Di AR è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, reiterando l'eccezione di nullità EL provvedimento genetico, per violazione ELl'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dal momento che il g.i.p., dopo avere riportato testualmente l'intera richiesta EL pubblico ministero, aveva, nell'esaminare la posizione EL ricorrente, trascritto alcune parti ELla stessa, senza effettuare una autonoma valutazione. Sottolinea il ricorrente che il Tribunale EL riesame aveva affrontato la questione con mere formule di stile, sottraendosi al rilievo critico in forza EL quale proprio la parte specificamente dedicata al ricorrente si traduceva, anch'essa, in null'altro che nella riproposizione ELle considerazioni ELla pubblica accusa.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva ignorato EL tutto le deduzioni difensive e le prove acquisite attraverso le investigazioni ai sensi degli artt. 391- G bis seg. cod. proc. pen., quali indicate nella memoria depositata in sede di riesame. Specificando siffatte doglianze, in relazione ai due reati attribuiti all'indagato, si ribadisce, con riguardo all'episodio estorsivo di cui al capo I: a) che i rapporti tra i Di AR e il Lo SI erano risalenti al 1990, quando NO Di AR aveva concluso con il Lo SI, amministratore ELla FR Costruzioni s.r.l., un contratto preliminare di acquisto di un immobile e di un box per l'importo di lire 140.000.000; b) che il Di AR aveva versato lire 31.200.000 e corrisposto il residuo prezzo attraverso la fornitura di marmi per l'intero complesso, per un valore eccedente quanto dovuto, rimanendo creditore ELla somma di circa lire 220.000.000, come emergeva, peraltro, oltre che dalla documentazione 1 prodotta, anche dal contenuto dei dialoghi intercettati;
c) che il Di AR, dopo essersi visto sempre opporre dal Lo SI un rifiuto a concludere il contratto definitivo, aveva appreso, a seguito ELl'arresto EL secondo, che gli immobili erano stati sottoposti a confisca ed erano stati in precedenza pignorati;
d) che anche tali circostanze emergevano dai documenti allegati, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei soggetti ascoltati in sede di indagini difensive;
e) che, pertanto, era giustificata la pretesa creditoria EL Di AR e che, in tale contesto, si inseriva anche l'affermazione di MA MA, il quale si riteneva creditore nei confronti EL Lo SI, per avere svolto un'attività di intermediazione per l'acquisto di un terreno;
f) che, peraltro, dagli atti non emergeva alcuna condotta intimidatoria o violenta EL ricorrente, essendo stato piuttosto il Lo SI a rivolgersi a PE EC, ossia a colui che, secondo il g.i.p., era il capo ELla famiglia mafiosa alla quale appartenevano di Di AR;
g) che neppure era riconducibile al ricorrente lo schiaffo dato a Lo SI da SA LL, offeso perché il medesimo Lo SI aveva messo in dubbio che il cugino EL LL avesse pagato l'appartamento; h) che, peraltro, la mafiosità EL Lo SI era comprovata dalla sua condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; i) che il riferimento EL Di AR, nel corso di una conversazione a "persone con l'ergastolo" che dovevano "andarsi a comperare le case" non aveva riguardo alle necessità di sostentamento dei sodali detenuti, ma alla situazione ELla zia EL LL, il cui marito e figlio erano stati condannati all'ergastolo, e che era stata truffata, al pari EL Di AR, dal Lo SI. Con riguardo, invece, al reato di cui al capo B), ricorrente, oltre a osservare che le superiori considerazioni (e il fatto che lo stesso Tribunale EL riesame avesse annullato l'ordinanza genetica con riferimento all'estorsione di cui al capo E ed alla tentata estorsione di cui al capo G) minavano il fondamento anche ELla ritenuta partecipazione EL Di AR al sodalizio, si rileva: a) che appare singolare ritenere l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio mafioso e non Q individuare una formale affiliazione o l'attribuzione di singoli reati-fine; b) che tanto il ricorrente che ES Di AR erano rimasti pressoché costantemente presso la loro azienda;
c) che, nonostante il continuo monitoraggio ELla marmeria dei Di AR, non erano emersi episodi di imposizione di forniture o di intimidazione di concorrenti o, in generale di altre modalità operative tipiche ELla cd. impresa mafiosa;
d) che le indagini avevano confermato che i luoghi degli appuntamenti ritenuti illeciti erano diversi dalla marmeria;
e) che illegittimamente il Tribunale aveva colto la dimostrazione ELla partecipazione al sodalizio mafioso nella condanna EL Di AR per il ELitto di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 EL 1991, conv. con I. n. 203 EL 1991; f) che neppure era stato considerato che proprio la marmeria dei Di 2 AR fosse sottoposta ad estorsione;
g) che, al di là di alcuni casi occasionali, giustificati da rapporti lavorativi (PE EC), gli unici soggetti ritenuti intranei al sodalizio che frequentavano la marmeria erano MA MA, zio di ES Di AR, e SA LL, amico personale ELlo stesso Di AR;
h) che, anche con riferimento alla cd. vicenda RG, era stato dimostrato dalla difesa che il ricorrente si era adoperato perché il RG estinguesse un debito maturato nei confronti di DO DA e, a fronte EL versamento, da parte EL primo, di un assegno di 15.000 euro questo essendo l'unico importo corrisposto , il medesimo Di AR lo aveva trattenuto per estinguere un debito che il DA aveva nei suoi confronti e comprovato dalle intercettazioni e dai risultati ELle investigazioni difensive;
i) che l'emissione di una fattura di comodo da parte EL Di AR era servita al RG per giustificare l'utilizzo di risorse ELla sua attività imprenditoriale e non era mai stata seguita, dal versamento, da parte EL medesimo RG ELl'i.v.a.; I) che EL tutto apoditticamente il Tribunale aveva ritenuto che il denaro versato, per ragioni di umana solidarietà al figlio EL detenuto HE IN, non provenisse dalla lecita attività EL ricorrente;
m) che inconferenti erano i rapporti personali tra soggetti distinti, il SO e il LL, e irrilevante la dazione di denaro da parte EL primo in favore EL secondo, per ragioni solo a loro riferibili;
n) che, in definitiva, non era emerso quale ruolo in concreto il ricorrente avrebbe svolto in Cosa Nostra. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di motivazione ELle ordinanze cautelari personali, la prescrizione ELla necessaria autonoma valutazione ELle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16/04/2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso ELle indagini e segnalati dalla richiesta EL pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni EL pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, EL proprio esame critico dei predetti elementi, e ELle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione ELla misura (Sez. 2, n. 5497 EL 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 26633601). In definitiva, la utilizzazione ELla parte ELla richiesta EL pubblico ministero descrittiva EL contenuto degli accertamenti operati nel corso ELle indagini non indica affatto l'assenza di un autonomo momento valutativo, che, nonostante tale tecnica espositiva, può essere presente e, nel caso di specie, è presente, proprio seguendo la puntigliosa analisi EL ricorso, sia pure con una sintesi imposta dalla ampiezza EL materiale indiziario e ELle posizioni da esaminare.
2. Il secondo motivo è fondato, nei limiti che verranno precisati. 3 Va ribadito che, in linea generale, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza EL tribunale ELla libertà richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 EL 29/10/2015 - dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 26576501). Nella specie, con riguardo all'episodio di cui al capo I, le ampie e documentate deduzioni sopra riassunte sono, in realtà, essenzialmente trascurate dall'ordinanza impugnata, la quale, pur riconoscendo, in relazione a distinta vicenda realizzatasi in un arco temporale prossimo a quella ELla quale si discute (capo G), che veniva ad emersione piuttosto un "regolamento di contabilità" tra mafiosi (per essere stato il Lo SI, già indicato come legato sia alla famiglia di Resuttana, sia a quella di AN RI di ES, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e, quindi, sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale), omette EL tutto di affrontare il tema ELla scaturigine ELla pretesa EL Di AR, di considerarne l'eventuale legittimità, di indicare quali comportamenti riferibili al ricorrente potessero concretare la condotta violenta o minacciosa, alla luce ELla specifica qualità EL ritenuto destinatario ELle intimidazioni. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla sussistenza EL quadro indiziario rispetto al reato di cui al capo B). Va premesso che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo EL sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale (Sez. 6, n. 12554 EL 01/03/2016, Archinà, Rv. 26741801). Ne discende che sicuramente non assumono rilievo il mero dato di un'investitura formale, così come, in relazione alle caratteristiche EL reato associativo, la contestazione di specifici reati - fine. Piuttosto, non è senza significato che, nelle due vicende sub G e I, il ricorrente abbia dimostrato di potersi misurare direttamente con il Lo SI, la cui vicinanza all'organizzazione mafiosa è ritenuta indiscutibile nello stesso ricorso. Ciò posto, si rileva che quest'ultimo, attraverso una valutazione atomistica ELle risultanze ELle indagini, trascura completamente le dichiarazioni EL collaboratore di giustizia, Antonino Calvaruso, secondo il quale la marmeria EL 4 Di AR era "luogo di appuntamenti" degli appartenenti al sodalizio mafioso e in cui venivano smistati i messaggi tra LE EL e GI BR. È, in tale contesto, che va collocata l'accertata abituale frequentazione di MA MA e di uomini ELla famiglia di AN RI EL ES, quali PE EC, MA RM, PE TO, DO DA, SA LL), a proposito ELla quale i rilievi EL ricorrente sono EL tutto generici e inidonei a dimostrare fratture nel percorso motivazionale ELl'ordinanza impugnata. Così come sono generiche le critiche che valorizzano la solidarietà umana che avrebbe sorretto il versamento spontaneo di somme in favore EL figlio di un uomo d'onore, laddove la circostanza, valutata unitariamente alle restanti, rende razionali le conclusioni EL Tribunale EL riesame. Lo stesso è a dirsi ELle censure che investono la spiegazione dei movimenti di denaro. Si fa riferimento sia alla cd. vicenda RG che alle dazioni di denaro dal SO al LL, in cui le prospettazioni EL ricorrente non hanno una puntualità idonea a disarticolare le conclusioni EL Tribunale, fondate sulla lettura ELle conversazioni telefoniche. Al riguardo, va, infatti, ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione EL linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501). In definitiva, viene ad emersione un compendio indiziario la cui unitaria valutazione da parte dei giudici di merito si arricchisce EL dato scaturente dalla pregressa condanna EL Di AR per il ELitto di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 EL 1991, conv. con I. n. 203 EL 1991, ossia di un dato, in sé privo di rilevanza, ma che comprova una vicinanza ad ambienti mafiosi e che ben può colorare gli ulteriori e più pregnanti elementi sopra ricordati.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione di cui al capo I, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione di cui al capo I, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Ti tle May них 5