Articolo 571 del Codice di procedura penale
Articolo 545 bisArticolo 640
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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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3 agosto 2017
Art. 571. Impugnazione dell'imputato 1. ((Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,)) L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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