Art. 180. Regime delle altre nullita' di ordine generale 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 3986/1995https://www.brocardi.it/
[…] Tuttavia, quanto al regime di rilevabilità, la mancata osservanza del termine è riconducibile nell'ambito delle nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché non può essere riferita all'art. 179, comma primo, stesso codice quale nullità assoluta per «omessa citazione dell'imputato», […]
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- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2024, n. 24724Provvedimento: […] Un primo orientamento interpretativo sostiene, infatti, che nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato (...) integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (tra molte Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022; Fasulo, Rv. 283349). […]Leggi di più...
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