Art. 180. Regime delle altre nullita' di ordine generale 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 3986/1995https://www.brocardi.it/ · 193.37204
[…] Tuttavia, quanto al regime di rilevabilità, la mancata osservanza del termine è riconducibile nell'ambito delle nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché non può essere riferita all'art. 179, comma primo, stesso codice quale nullità assoluta per «omessa citazione dell'imputato», […]
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- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2025, n. 5515Provvedimento: […] Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. […] E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dell'art. 180 del codice di procedura penale. 3. […]Leggi di più...
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