Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 2
Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192 comma 3 cod.proc.pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile. (Ha specificato la Corte che in tal senso nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova - non solo quelle già dedotte ma anche quelle "deducibili" nel processo la cui sentenza è divenuta giudicato - può essere proposta al fine di porre in discussione la "semiplena probatio" conferita dall'art.238 bis cod.proc.pen.).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.431 lett.d) - raccolta nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria - sotto il profilo della violazione del diritto della difesa, allorché la rogatoria sia stata disposta non in dibattimento ma in sede di indagini. La manifesta infondatezza consegue al principio, già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.379 del 1995, e che si attaglia anche alla rogatoria disposta in sede di indagini, secondo il quale il diritto di difesa può subire da parte del Legislatore restrizioni e adattamenti - in relazione alla peculiarità delle diverse situazioni processuali - qualora si vogliano salvaguardare anche altri interessi ragionevolmente ritenuti meritevoli di tutela.
Commentari • 2
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L'art. 238 bis c.p.p. prevede che “fermo restando quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3”. Con il richiamo agli artt. 187 e 192 comma 3 la norma attribuisce una generale valenza probatoria alle sentenze irrevocabili e prevede che possano essere acquisite in qualsiasi procedimento; ha ad oggetto sentenze penali o civili dei giudici italiani, di merito o di rito, di condanna o di assoluzione, comprese le decisioni pronunciate all'esito dei procedimenti speciali. E' necessario precisare che, in virtù della controversa natura della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 14.04.2000
1 Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 744
3. " Gennaro Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo A. Bruno " N. 44849/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VE NO nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Milano in data 27.04.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Dott. Antonio Germano Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore e avv. G. Bosco.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Milano che il 27.10.1998 aveva condannato il VE alla pena di anni 17 di reclusione e L. 120 milioni di multa per i reati di cui agli artt. 75 co. 1 L. n. 685/75, 110, 81 cpv. C.P. associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti) e 110, 81 cpv. C.P. - 71, 74 co. 1 n. 2 e co. 2 L. n. 685/75 (due episodi di importazione in Italia, detenzione cessione di ingenti quantitativi di cocaina), unificati dall'identità di. disegno criminoso. La posizione processuale del VE era stata separata dal processo principale (celebrato nei confronti dei coimputati AR EU, RU SE, AB RT e conclusosi con sentenza di questa Corte in data 19.11.1993) causa di stato di latitanza e successivo arresto in Perù in esecuzione di condanna inflitta al medesimo VE dall'Autorità Giudiziaria peruviana per detenzione di sostanze stupefacenti.
Copie delle sentenze (tribunale di Milano 11.02.1992 e corte d'appello di Milano 04.12.1992) relative alla condanna irrevocabile dei coimputati erano acquisite ex art. 238 bis c.p.p. Ai sensi dell'art. 238 c.p.p. venivano allegate al fascicolo del dibattimento i verbali di testimonianze assunte nel dibattimento a carico di AR ed altri nonché prove documentali. L'imputato ha proposto ricorso a mezza di due difensori. L'avv. Spiezia ha allegato i motivi così riassunti e raggruppati:
1) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli atti redatti all'estero, per mancanza delle condizioni di ammissibilità della rogatoria internazionale.
2) Acquisizione illegittima di tali atti per violazioni attinenti alla forma.
3) Violazione di norme sul sequestro e relativo reperto;
nullità di atti per violazione diritto di difesa quanto ad imputati in procedimenti connessi ed utilizzazione come testimonianze, sempre in relazione ad atti compiuti mediante rogatorie.
4) Incompetenza per territorio, dovendo ritenersi competente il Tribunale di Napoli.
5) Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione alla ZE, non irreperibile, alla Hempton, citata male, ed all'acquisizione di intercettazioni telefoniche rilevanti.
6) Violazione di legge in relazione a formalità della sentenza di primo grado.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'avv. Bosco ha dedotto i seguenti motivi:
1) Inutilizzabilità dell'interrogatorio di MP Michelle, reso alla Polizia elvetiva fuori della rogatoria.
2) Inutilizzabilità delle dichiarazioni della MP per mancata contestazione all'imputato dei fatti ivi descritti. 3) Inutilizzabilità dell'interrogatorio della ZE, siccome non raccolto mediante rogatoria disposta in dibattimento, in violazione artt. 431 lett. d) e 727 c.p.p. Connessa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 431 lett. d) c.p.p. ove dovesse considerarsi indifferente la natura della rogatoria in relazione alla fase del procedimento.
4) - 5) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni acquisite ed alla mancata considerazione di elementi a favore. (fatto... )
6) Violazione art. 138 c.p., in relazione all'altra condanna subita dal VE in Perù.
7) Violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione di dichiarazioni testimoniali in documento non integrale. (poi fatto)
8) Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto a quella riservato ai coimputati. (fatto x lo più)
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza e, comunque, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità art. 431 lett. d) c.p.p. Ritiene questa Suprema Corte che il ricorso debba subire la sorte del rigetto, siccome infondato e sotto vari profili inammissibile. Prendendo in esame i motivi contenuti nel ricorso a firma dell'avv. Spiezia, va rilevato in linea di massima che si tratta delle medesime questioni proposte nei motivi d'appello, cui l'impugnata sentenza ha dato una risposta.
Non è stata tenuta in debito conto, anzitutto, una questione procedurale-probatoria pure ben evidenziata dalla corte milanese. La pronuncia nei confronti dei coimputati - nel processo principale - ormai divenuta irrevocabile, è stata utilizzata ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., siccome ritualmente acquisiti i relativi documenti.
Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito secondo la suddetta disposizione, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art. 192 co. 3 c.p.p., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositiva, ma ad ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (Cass. Sez. 1, 29.07.95 n. 727;
Sez. 1, 17.06.97 n. 5894). Questo significa che - pur senza comportare, per il giudice che l'utilizza, alcun automatismo in ordine alla valutazione di quei fatti contenuta nella sentenza irrevocabile - una volta identificato il "fatto" accertato rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile. In definitiva l'efficacia del giudicato, salva in ogni caso la valutabilità entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 co. 3 c.p.p., copre il fatto accertato indipendentemente dalla ritualità del "mezzo" probatorio.
Come diretta conseguenza di tale argomentazione esegetica, nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova - non solo quelle già dedotte ma anche quelle "deducibili" nel processo la cui sentenza è divenuta giudicato - può essere proposta al fine di porre in discussione la "semiplena probatio" conferita dall'art. 238 bis c.p.p. Pertanto, tutti i motivi di ricorso attinenti alla ritualità delle rogatorie non possono essere consentiti se non nella misura in cui tendono ad escluderne l'utilizzabilità quali "riscontri" (ex art.192 co. 3 c.p.p.) ai fatti accertati nella sentenza irrevocabile.
Come risulta dalla sentenza di primo grado, con ordinanza 01.10.1998 il tribunale dispose l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei seguenti atti:
1) Quelli assunti in sede di rogatoria (art. 431 c.p.p.). 2) I verbali di prova testimoniale redatti nel dibattimento del processo a carica di RA ed altri (art. 238 c.p.p.). 3) Consulenza tecnica sullo stupefacente nel suddetto processo. 4) Sentenza dell'Autorità Giudiziaria peruviana che aveva condannato il VE quale organizzatore di un vasto traffico internazionale di stupefacenti.
Venne, invece, respinta la richiesta di acquisizione degli esami degli imputati di reato connesso nell'ambito del procedimento RA ed altri.
Si tratta, in sostanza, "documenti" (artt. 234 e ss. c.p.p.) che contengono elementi di prova "precostituiti", siccome il momento "formativo", - perfezionato fuori del dibattimento - rimane scisso da quello "acquisitivo" e "valutativo", della prova.
Il controllo, che riguarda il processo di "formazione" degli atti indicati al n. 1), è avvenuto nell'ambito del giudizio "principale" a carico di AR ed altri, con scrutinio positivo anche da parte di questa corte di legittimità.
Ora, senza voler escludere totalmente la possibilità di un vaglio anche nel successivo processo "separato", il consenso prestato alla loro acquisizione (risulta - infatti - che gli interrogatori per i quali la parte interessata si era opposta non Vennero allegati al fascicolo) non può che significare rinunzia a fare valere pretese nullità verificate nella fase delle indagini preliminari. L'impugnata sentenza, del resto, ha finito per dilungarsi ancora per superare - con argomentazioni che applicano correttamente i principi dettati da questa corte in tema di assistenza giudiziaria all'estero - le numerose reiterate eccezioni di irritualità.
Ne consegue che i motivi, sinteticamente indicati nei nn. 1) e 2) quanto al ricorso avv. Spiezia, vanno dichiarati inammissibili. Rientra nel medesimo ambito la doglianza, sia pure più specifica, oggetto del motivo 1) del ricorso avv. Bosco.
Quanto al secondo motivo del medesimo difensore, ,occorre rilevare come la mancata contestazione di un fatto-reato attenga strettamente al principio idi correlazione tra imputazione e pronuncia (artt. 516 e seguenti c.p.p.), comportante - ove non rispettato - nullità della sentenza.
Il ricorrente non lamenta una tale violazione (infatti la responsabilità è stata esclusa per l'episodio MP, proprio in relazione alla mancata contestazione nell'ambito del reato di traffico internazionale), ma prospetta l'illegittimità dell'acquisizione del verbale di esame della MP, in cui si parla di quell'episodio, i a causa della mancata contestazione. Sembra a questa Corte che la questione vada riguardata piuttosto sotto il profilo della "rilevanza" dell'atto acquisito, che attiene ad un momento già successivo siccome prodromica a quello valutativo. La rilevanza, cioè l'utilità ai fini del giudizio di responsabilità, può essere infatti determinata solo in relazione alla specifica imputazione al momento di valutazione della prova, sicché non ne esclude la possibilità di acquisizione, tanto più ove si consideri l'eventualità di una contestazione tardiva. Nella specie, poi, sembra ovvio che un episodio di spaccio abbia specifica attinenza all'imputazione di associazione finalizzata, anche in mancanza di contestazione del minore reato di cui all'art.71 L. n. 685/75. Il motivo, infatti, finisce per prendere in esame il contenuto della dichiarazione della MP, in una palese valutazione fattuale non consentita in questa sede.
Il terzo motivo ricorso avv. Bosco attiene più specificamente all'art. 431 lett. d) c.p.p. Tale disposizione consente l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento - sul medesimo piano dei verbali d'incidente probatorio - degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria avvenuta sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale, anche se la decisione sull'utilizzabilità non può prescindere dalla tipicità dell'atto preso in esame di volta in volta.
Non è senza ragione l'accostamento della rogato con l'incidente probatorio, entrambi espletati fuori della sede propria del dibattimento per le situazioni particolari che ne consentono l'assunzione.
Nè può affermarsi che il diritto di difesa sia garantito nel primo meno che nell'altro, poiché la stessa Corte costituzionale (sentenza 25.07.1995 n. 379, che pur riferendosi a rogatoria disposta nella fase del dibattimento si attaglia anche a quella assunta in sede di indagini) ha affermato il principio che il diritto di difesa può subire, da parte del legislatore, restrizioni ed adattamenti - in relazione alla peculiarità delle diverse situazioni processuali - allorché si vogliano salvaguardare anche altri interessi ragionevolmente ritenuti meritevoli di tutela.
La questione di illegittimità costituzionale proposta dal ricorrente, sempre nell'ambito del terzo motivo va dichiarata -pertanto - manifestamente infondata.
Ricollegandoci al 3^ motivo dell'avv. Spiezia, in buona parte assorbito dalla trattazione sull'art. 431 lett. d) c.p.p., occorre che gli atti relativi al sequestro avvenuto secondo le modalità di rito vigenti nel paese richiesto, potevano essere acquisiti anche perché irripetibili, ex art. 238 co. 3 c.p.p., alla stessa stregua delle dichiarazioni della MP e della ZE, il cui tentativo di audizione in appello ha dato esito negativo per irreperibilità. Il quinto motivo del medesimo difensore (in cui si duole della mancata assunzione va anche in relazione all'esame delle sopradette) rimane assorbito, mentre il sesto è inammissibile per mancanza di specificità, nella misura in cui ripete doglianze già proposte in appello senza tener conto della congrua motivazione apprestata - sul punto - dall'impugnata sentenza.
Il motivo relativo all'incompetenza per territorio è del pari inammissibile, poiché dopo la soluzione negativa adottata (con sentenza irrevocabile) nel procedimento AR ed altri, del quale il presente costituisce un'appendice separata, rimaneva definitivamente fissata la competenza tribunale di Milano. Altri elementi di riscontra sono costituiti dai verbali di esami testimoniali, assunti nel dibattimento a carico di AR con altri ed acquisiti nel processo a carico del VE, ai sensi dell'art. 238 co. 1 c.p.p. Il ricorso avv. Bosco denunzia violazione di (sesto motivo) in relazione all'incompletezza di tali verbali.
La pretesa incidenza sul diritto di difesa è priva di fondamento, nella misura in cui si adagia sulla eventualità del tutto astratta che le parti mancanti potessero contenere elementi favorevoli all'imputato.
Non può essere negata la possibilità di accesso della difesa ai verbali integrali, al fine di contestare specificamente il senso accusatorio delle parti acquisite al fascicolo ed utilizzate. In mancanza di un siffatto puntuale riscontro la censura diviene inammissibile per mancanza specificità.
Per il resto il motivo, al pari di quello dedotto al n. 4) del ricorso principale, è inammissibile perché contiene evidenti incursioni nel merito, mediante l'alternativa valutazione di elementi probatori in senso più favorevole all'imputato. Si tratta dunque di censure in punto di fatto non consentite in questa sede di legittimità.
Gli altri motivi riguardano il trattamento sanzionatorio riservato al VE.
Il quinto denunzia, in particolare, violazione dell'art. 138 c.p. che impone di computare la pena scontata all'estero, nel caso di "rinnovamento" nello Stato Italiano giudizio "seguito" all'estero. A tale scopo la difesa aveva prodotto sentenze rese dal Tribunale Superiore Penale Transitorio e dalla Corte Suprema di Giustizia della Repubblica di Perù in data 29.09/10.11.1993. Questi documenti sono stati utilizzati nell'impugnata sentenza, sempre allo scopo di individuare concreti elementi di riscontro ai fatti accertati nella sentenza divenuta irrevocabile (art. 238 bis c.p.p.). L'utilizzazione in questa prospettiva - che, in verità, veniva solo ad aggiungersi alla serie degli elementi a conferma ex art. 192 co. 3 c.p.p. - era consentita, anche in assenza di riconoscimento agli effetti previsti dall'art. 12 c.p., trattandosi di una libera valutazione del giudice su ogni elemento avente rilevanza in quel senso.
Diverse considerazioni si impongono, invece, in relazione alla richiesta ex art. 138 c.p., presupponente il "rinnovamento" di un giudizio già avvenuto all'estero.
Esso è regolato dall'art. 11 c.p. e riguarda l'imputato già giudicato all'estero, la cui condotta è riferibile in qualche modo allo Stato mediante i seguenti criteri di collegamento:
1) "Territorialità" ex art. 6 c.p., per fatto commesso da chiunque nel territorio dello Stato.
2) "Offensività oggettività", nel caso di commissione all'estero di reato che leda la personalità dello Stato Italiano o sia connesso a potestà ad esso riservate (art. 7 c.p.) ovvero per delitto che offende un suo interesse politico (art. 8 c.p.) o per delitto comune avente come parte lesa lo Stato o un suo cittadino (art. 10 c.p.). 3) "Cittadinanza", per l'ipotesi di delitto comune commesso in territorio straniero da cittadino italiano.
Nella specie si tratta di cittadino straniero che ha commesso un reato nel territorio della Stato;
il criterio di collegamento è costruito dalla "territorialità" (art. 6 c.p.). Secondo la prospettazione difensiva sarebbe stato giudicato all'estero per il "medesimo fatto", perché solo in tale ipotesi sarebbe applicabile l'art. 11 co. 1 c.p., anche agli effetti dell'art. 138 c.p. "Rinnovamento" significa, infatti, nuovo giudizio per la identica condotta già contestata all'estero.
Su tale punto i giudici di merito non si sono pronunziati, ma non erano tenuti a farlo.
Invero l'art. 11 c.p. costituisce un'eccezione al principio enunciato dall'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto) non applicabile in relazione a sentenze di A.G. straniera se non previsto da convenzioni internazionali.
L'indagine sull'identità del fatto era, pertanto, del tutto irrilevante per il giudice chiamato a conoscere di un reato certamente commesso in Italia e di sua competenza.
Non può negarsi, comunque, che l'effetto prevista dall'art. 138 c.p. rimane pur sempre "un effetto penale della condanna" subita all'estero e che, pertanto, si rendeva necessario, ex art. 12 comma primo n. 1) c.p., il "riconoscimento" con la procedura prevista dall'art. 730 c.p.p. Mancando il riconoscimento, era presclusa ogni indagine volta ad accertare l'identità del fatto, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 138 c.p. Il titolo giudiziario straniero prodotto dalla difesa potrebbe, inoltre, riguardare condotta materiale diversa (quanto meno considerando il principio di territorialità) da quella in relazione alla quale il VE è stato condannato nel presente giudizio. Per sola completezza d'esposizione va aggiunto che la stessa competenza del giudice dell'esecuzione (in relazione allo scomputo della pena già scontata all'estero) rimane, nella specie, alquanto problematica, nonostante l'art. 669 c.p.p. sia volto a risolvere propria questioni sulla pena, connesse a più condanne per il medesimo fatto.
In ogni caso, si frapporrebbe la necessità del "riconoscimento" della sentenza di A.G. straniera.
Il motivo, per concludere, deve essere rigettato.
Attiene, ancora, al trattamento sanzionatorio la doglianza sulla misura della pena contenuta nel settimo motivo del ricorso principale, ripreso - sotto il diverso profilo di insussistenza dell'aggravante sulla qualifica di "capo" dell'organizzazione - nei motivi aggiunti.
La censura è inammissibile.
Attiene, infatti, a valutazione fattuale - non consentita in questa sede - siccome prospetta alternativa e più benevola considerazione di ragioni attinenti al merito, anche nel confronto con il trattamento riservato ai coimputati giudicati precedentemente, ma non aventi la posizione preminente che i giudici di merito evidenziano nella struttura argomentativa quanto al VE.
La questione di legittimità costituzionale delle norme che dispongono la separazione del giudizio (accenno nei motivi aggiunti) è palesemente irrilevante, siccome basata non sul raffronto di norme ma impropriamente sulla differenziazione della pena giustificata da maggiore gravità del fatto contestato al VE.
L'ultima censura contenuta nei motivi aggiunti (mancata comprensione della lingua italiana) è inammissibile perché assolutamente nuova, rispetto alle questioni già oggetto del ricorso principale. Il motivo "nuovo" ex art. 585 e 611 c.p.p. deve riguardare, infatti, soli i capi ed i punti del provvedimento impugnato, già indicati nel ricorso "principale".
Per concludere, il ricorso dell'imputato deve essere rigettato nella sua globalità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000