Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2017, n. 31314
CASS
Sentenza 16 maggio 2017

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Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).

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    Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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  • 3Legittimo impedimento anche via PEC, ma onere di accertarsi che sia stata letta (Cass. 38733/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2023

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    La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …

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  • 5PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2017, n. 31314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31314
Data del deposito : 16 maggio 2017

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