Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi. (Fattispecie in tema di prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 55
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25424/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CC, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 25 Novembre 2008 dalla Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del 6 Dicembre 2007 del Tribunale di Milano che aveva condannato il Sig. UR alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato previsto dall'art. 81 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8; Fatto commesso nel periodo tra il 28/2/2001 e il 30/9/2002;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA
Con sentenza del 6 Dicembre 2007 il Tribunale di Milano ha condannato il Sig. UR per il reato di emissione continuata di fatture per operazioni inesistenti in favore della soc."Parkimed" commesso quale titolare della ditta "Edil '97" nel periodo tra il 28/2/2001 e il 30/9/2002. La pena e' stata determinata in due anni di reclusione, oltre pene accessorie.
Avverso la decisione il Sig. UR propone appello lamentando: a) la violazione dell'art. 521 c.p.p.; b) la carenza di prove della commissione del fatto;
c) la mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sotto il profilo del dolo specifico.
Con la sentenza impugna la Corte di Appello di Milano ha respinto le tre censure e confermato la decisione di primo grado. Ha, inoltre, respinto la richiesta avanzata dalla difesa in sede di discussione volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati commessi fino al 31 maggio 2001. Osserva la Corte territoriale che il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per la determinazione dell'illiceità delle condotte ha assunto come riferimento l'anno d'imposta e non la singola condotta, così che il termine di prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere dal 31 Dicembre di ogni anno.
Propone ricorso il Sig. UR lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
e agli artt. 157 e 158 c.p. per avere erroneamente la Corte di Appello fatto decorrere il termine di prescrizione non dalla data di emissione delle singole fatture (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1, ultima parte) ma dallo scadere dell'anno di imposta. Tale
interpretazione della legge, secondo il ricorrente, appare corretta con riferimento al reato previsto dall'art. 2 della medesima legge, mentre per l'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti la giurisprudenza ha chiarito in modo significativo che ogni condotta tipica integra il reato e deve ritenersi perfezionata nel momento in cui il documento viene emesso;
si è in presenza, infatti, di un reato di pericolo a carattere istantaneo, con la conseguenza che - applicato il disposto della L. n. 251 del 2005 in ordine al rapporto tra reato continuato e termini prescrizionali - la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritti i reati commessi fino al 31 Maggio 2001.
OSSERVA
L'unico motivo di ricorso deve essere respinto e la sentenza conseguentemente confermata.
Rileva la Corte che questa Sezione ha già affrontato il tema della decorrenza del momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (sentenza n. 20787 del 18 aprile-28 maggio 2002, P.M. in proc. Ciotti, rv 221978), ed ha affermato che tale momento va individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d'imposta, nella data di emissione dell'ultimo di essi. A parere di questa Corte, tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi.
L'interpretazione qui accolta non trova smentita nella decisione adottata recentemente da questa Sezione (sentenza n. 13908 del 18 febbraio - 31 marzo 2009, Buscaglione, rv 243457) secondo la quale l'applicazione dell'indulto introdotto della L. n. 241 del 2006 impone di valutare singolarmente gli episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nel corso dell'anno. Tale soluzione è, infatti, imposta dal dettato della legge che individua nella data del 2 maggio del 2006 il termine finale di applicazione del beneficio, con la conseguenza che, pena la disapplicazione del dato normativo al reato in esame, la Corte ha ritenuto di dover procedere in deroga rispetto al generale principio di unicità del reato per anno d'imposta fissato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010