Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 42385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42385 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/10/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1711
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 26227/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC EL, N. IL 03/09/1964;
avverso l'ordinanza n. 851/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 01/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Clementi Marco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, riqualificato il fatto contestato all'indagato nella diversa ipotesi di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CI IO avverso l'ordinanza in data 12-5-2009, applicativa della misura cautelare in carcere.
Il CI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, dolendosi con un primo motivo della illogicità della motivazione, nella parte in cui ha attribuito all'indagato il ruolo di collettore della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio di Palermo, pur avendo dato atto che il predetto non ha mai rivestito la qualifica di uomo d'onore. Sostiene, infatti, che è altamente improbabile, se non impossibile, che un sodalizio mafioso affidi a un soggetto ad esso estraneo un compito di tale importanza per l'esistenza dell'associazione, sia dal punto di vista economico che da quello della riservatezza.
Deduce che il Tribunale è pervenuto alle sue conclusioni sulla base di un'erronea utilizzazione degli elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni entrambe indirette del MA e del CO, avendo ritenuto il contenuto di una dichiarazione accusatoria individualizzante quale elemento di riscontro di un'altra dichiarazione anch'essa indiretta.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza a carico dell'indagato delle aggravanti di cui agli artt. 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. Sostiene che il concorrente esterno non ha il patrimonio conoscitivo che caratterizza i partecipi dell'associazione e che, pertanto, nei suoi confronti non può operare la presunzione di cui all'art. 59 c.p.. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mirando sostanzialmente a censurare nel merito il giudizio espresso dal Tribunale circa la concreta sussistenza, a carico dell'indagato, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa;
giudizio che risulta basato su un'analitica disamina delle dichiarazioni rese dai collaboranti MA IO e CO EA, che il giudice del riesame, all'esito del positivo vaglio di attendibilità intrinseca, ha ritenuto, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, non contrastanti tra loro riguardo al nucleo centrale del narrato e reciprocamente riscontrate in ordine allo specifico contenuto della condotta illecita contestata al CI, consistita nell'occuparsi del settore delle estorsioni per conto della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio.
Il percorso argomentativo posto a base dell'impugnata decisione non presenta affatto i vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, non potendosi ritenere incompatibile con i principi della logica che una famiglia mafiosa possa avvalersi dell'apporto di persone esterne al suo organigramma per il compimento di talune attività, nello specifico attinenti al campo delle estorsioni. È anzi da evidenziare che, nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una plausibile chiave di lettura di una simile evenienza, ritenendola conseguenza dell'attuale situazione della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, contraddistinta, a causa dei continui arresti dei sodali, da un succedersi di persone nella carica dei reggenti, costretti a rivolgersi a soggetti esterni per consentire all'associazione di mantenersi in vita e perseguire i propri scopi. È appunto in tale prospettiva, secondo il giudice del riesame, che va collocata la posizione del CI, il quale, pur non essendo legato a Cosa Nostra da un rapporto di stabile ed organico inserimento, rappresenta un punto di riferimento esterno al quale rivolgersi nel campo di attività che proprio la sua qualità di estraneo gli consente di porre in essere più agevolmente, potendo egli operare laddove i singoli associati o risultano ristretti o devono, per ragioni di cautela, non esporsi a possibili arresti.
Attengono al merito delle valutazioni espresse dal Tribunale anche le deduzioni svolte, peraltro in termini del tutto generici, nel ricorso per sostenere che entrambe le chiamate in reità poste a base della decisione sono indirette, avendo al contrario il giudice del riesame dato atto che i due collaboranti hanno riferito notizie apprese in modo diretto.
Ben si comprende, allora, come le doglianze del ricorrente tendano, in definitiva, ad ottenere una non consentita rivisitazione del materiale indiziario, onde pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle cui è giunto il Tribunale.
Ma, come è noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per Cassazione un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22-3-2000 n. 11; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500). In sede di legittimità, al contrario, sono inammissibili le censure che, come nel caso in esame, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito, essendo la valutazione del peso probatorio degli indizi compito riservato al giudice di merito. 2) Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, che si configura "ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti"; circostanza che ha anch'essa natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. Nel caso di specie, pertanto, correttamente il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza, a carico dell'indagato, di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle aggravanti in parola, avendo rilevato che dagli atti è emerso che l'associazione malavitosa ha la disponibilità di armi e che sono state intraprese attività economiche finanziarie mediante il reimpiego del denaro proveniente dalla realizzazione di altri delitti, e costituendo fatto notorio, non ignorabile ne' dai sodali ne' dai concorrenti esterni, che "Cosa Nostra" è dotata stabilmente di armi ed opera nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti posti in essere in esecuzione del suo programma criminoso.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009