Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice. (Fattispecie in cui erano state rivalutate, ai fini della riqualificazione giuridica, dichiarazioni acquisite al processo ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alle quali la Corte ha affermato l'impossibilità di ipotizzare una rinnovazione istruttoria per la non genuinità delle deposizioni successive alle prime, acquisite cautelarmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 54296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54296 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
54296- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2017 Presidente Sent. n. sez. MARIA VESSICHELLI 1767/2017 CARLO ZAZA Rel. Consigliere- ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE N.41963/2016 ANDREA FIDANZIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES SC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'AVV.TO SANTAMBROGIO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVV.TO D'ASCOLA RICHIAMA I MOTIVI DI RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.4.2016, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 16.7.2009 dal Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PE NC, in ordine ai reati di cui agli artt. 612 comma 2 c.p., e 10,12 e 14 L. 497/74, per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e, riqualificato il fatto- ritenuto in sentenza quale reato di cui all'art. 610 c.p. nella fattispecie di cui all'art. 605 c.p., per l'effetto, rideterminava la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
1.1. I fatti oggetto di giudizio venivano descritti nelle sentenze di merito, tra l'altro, nel senso che, in data 26.8.2007, alle ore 23.50, perveniva alla sala operativa dei carabinieri di Gioia Tauro la segnalazione di una persona che riferiva che la figlia era stata portata via con la forza da un soggetto appartenente alla famiglia PE di Rosarno;
il giorno seguente, si presentava nella Caserma dei Carabinieri, EI IA TT, la quale narrava che la figlia, NE IA, la sera precedente era stata strappata dalle sue braccia e portata via contro la sua volontà dal fidanzato, PE NC, e da altre tre persone- che però non sapeva identificare - e che la ragazza stava bene, chiedendo, comunque, ai genitori di trovare una soluzione per riportarla a casa;
tale versione dell'accaduto veniva confermata dalla donna nelle dichiarazioni rese al P.M. il 7.12.2007, con la precisazione che la chiamata di pronto intervento era stata fatta dalla figlia più piccola per via dello spavento;
in data 19.10.2007 la EI forniva la versione secondo cui quel giorno la figlia stava discutendo col fidanzato ed essendosi ella intromessa nella discussione, i due giovani si erano allontanati per poi recarsi presso l'abitazione del PE;
secondo tale versione la ragazza si era allontanata di sua spontanea volontà ed ella in qualità di madre aveva semplicemente interpretato male la circostanza;
la EI proseguiva dicendo che quella sera erano presenti dei soggetti, forse amici o parenti del PE, e che fra questi uno aveva con sé una pistola, con la quale l'aveva minacciata, dicendo che se si fosse intromessa ulteriormente avrebbe sparato;
aggiungeva altresì che la figlia aveva, comunque, deciso di intraprendere una convivenza con il fidanzato, in attesa del matrimonio;
NE IA, escussa a s.i.t., confermava tale versione dell'accaduto, negando però che vi fossero altri soggetti al momento dei fatti che avessero proferito minacce con l'uso di un'arma ed escussa dal P.M. ribadiva la versione secondo cui si era trattato sostanzialmente della cd. "fuitina" volontaria - sebbene poco prima vi fosse stata una discussione tra i due fidanzati causata dai tradimenti del giovane precisando che i rapporti con la madre, inizialmente contraria, si erano rasserenati;
precisava ancora che quella sera ella non era ancora pronta ad andare a convivere con il fidanzato, tanto è vero che il PE l'aveva tirata fuori dall'auto, aprendo lo sportello della vettura e solo dopo una discussione quella stessa notte si era convinta a convivere con lui;
NE ER sorella di IA riferiva del litigio della sorella con il fidanzato, a seguito del quale la ragazza era scappata con il giovane a bordo di un'autovettura insieme ad altre persone, aggiungendo di avere appreso dal padre che qualcuno di quei soggetti che erano sul posto aveva con sé una pistola e, dopo la lettura da parte del P.M. di una lettera da lei indirizzata a PE 1 8 TO, padre dell'imputato, la stessa ribadiva che la sorella in un primo momento era stata presa con la forza e solo successivamente ella si era determinata a restare volontariamente con il proprio compagno.
1.1.1. Il Tribunale, quindi, rilevato che nel corso dell'esame dibattimentale delle suddette GE NE e della EI erano emerse contraddizioni e divergenze su aspetti fondamentali della vicenda (quali l'allontanamento volontario della ragazza, la minaccia perpetrata da uno dei complici del PE con l'uso di un'arma, la presenza di più soggetti in funzione di ausilio quanto all'azione compiuta dall'odierno imputato), probabilmente volte ad alleggerire la portata accusatoria delle prime affermazioni, ritenuto che le stesse non erano da ritenersi frutto di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 500 co. IV c.p.p., su richiesta del P.M. disponeva l'acquisizione e l'utilizzabilità ai fini probatori dei verbali di s.i.t.. con ordinanza del 05.06.2009. All'esito il Tribunale riconosceva piena attendibilità alle prime dichiarazioni di EI IA TT, rese il giorno successivo all'accaduto, al cospetto del Car. De Vivo e ribadiva l'utilizzabilità delle dichiarazioni del Carabiniere, considerando invece posticce la dichiarazioni del 19.10.2007 anche alla luce dell'evidente stato di terrore nel quale la donna versava ed a conferma della veridicità di quelle prime dichiarazioni nel verbale di s.i.t. del 7.12.2007 la donna le confermava, ribadendo lo stato di vero e proprio terrore in cui si era trovata nel frangente, precisazioni che non avrebbe avuto motivo di fare, ove fossero state false, considerato che al momento in cui erano state rese quelle ulteriori dichiarazioni, i rapporti con il fidanzato della figlia si erano rasserenati o quantomeno ricomposti, tanto da essere indirizzati verso l'epilogo matrimoniale poi puntualmente sopraggiunto.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 191 e 500, commi 4 e 5, c.p.p.; invero, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità ai fini della decisione dei verbali di ss.ii.tt. rese dalla persona offesa (NE IA), dalla madre della stessa (EI IA TT) e dalla sorella (NE ER) nel corso delle indagini preliminari, acquisite dal primo giudice, facendo propria l'ordinanza del 5.6.2009, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.; tuttavia, il presupposto indefettibile della deroga contemplata dalla suddetta norma è l'accertamento di una condotta illecita perpetrata sul testimone affinchè deponga il falso o non deponga in giudizio;
sul punto, infatti, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno chiarito che ai fini dell'operatività dell'art. 500, comma 4, c.p.p. è necessario che si configurino condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante e non "dal" dichiarante, sicchè la libera scelta del testimone di rivedere quanto già dichiarato, oppure di perseguire un interesse personale o di un prossimo congiunto, potendo certamente configurare il reato di falsa testimonianza, non integra la fattispecie in esame;
nella motivazione della Corte territoriale non è dato cogliere, invece, alcun riferimento a condotte di induzione e gli argomenti cui hanno fatto ricorso i giudici territoriali sono inidonei a dimostrare una qualsiasi azione di intimidazione o subornazione svolta sui testi;
inoltre, il coefficiente 2 A probatorio che deve qualificare gli elementi dimostrativi delle condotte descritte dall'art. 500/4 c.p.p. deve essere individuato dal giudice in concreto ma tale protocollo valutativo non risulta rispettato;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 603, comma 3, c.p.p. e art. 6, par. 3, lett. d), artt. 530, 533 e 129 c.p.p.; invero la sentenza impugnata è illegittima nella misura in cui i giudici dell'appello, hanno riformato in peius della sentenza di primo grado sulla base della medesima piattaforma accusatoria valutata nella sentenza di primo grado e dalla lettura delle due sentenze emerge, infatti, nettamente come i due contrastanti ragionamenti probatori siano articolati sulla base degli stessi elementi;
invece, la rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice di appello doveva essere sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive insufficienze della decisione assolutoria, avendo il giudice del gravame l'obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato;
dalla lettura della motivazione emerge come i giudici di appello abbiano fondatola riqualificazione del fatto da violenza privata a sequestro di persona (per come originariamente contestato) e- ribaltando l'assoluzione di primo grado- la sussistenza della responsabilità penale per il reato di porto illegale d'arma e minaccia aggravata (tali ultime due fattispecie sono state dichiarate estinte per prescrizione), sulla base di un rivalutazione delle medesime fonti di prova orale oggetto di scrutinio del giudice di prima cura e segnatamente delle dichiarazioni rilasciate dalle testimoni EI e NE, recuperate ai sensi dell'art. 500/4 c.p.p. su quanto riferito in ordine ai fatti di reato contestati;
tuttavia, il percorso argomentativo seguito appare nettamente in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità che anche sulla scorta della Corte EDU- prescrive la rinnovazione - istruttoria ex art. 603, comma 3, c.p.p. per escutere i testi, il cui diverso apprezzamento, rispetto al primo grado, abbia determinato la condanna in appello (cfr. Dan c/ Moldavia); erroneo inoltre si presenta il secondo degli argomenti utilizzati nella sentenza gravata, secondo cui l'obbligo di rinnovazione istruttoria nei limiti della questione de qua - deve essere escluso in quanto le - dichiarazioni dei testimoni sui quali vi è stato un diverso sindacato di attendibilità non si sono formate nel contraddittorio tra le parti (atteso il recupero delle medesime ex art. 500, comma 4, c.p.p) bensì con le medesime modalità del giudizio abbreviato, argomentazione questa che non può essere condivisa;
-con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. riguardo la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 c.p. 10,12 e 14 L. 497/74, atteso che vizi di motivazione sussistono con riguardo alle contestazioni dei reati di cui agli artt. 612 c.p. e 10,12 e 14. L. 497/74, nonostante la pronuncia di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (pacifico è l'interesse del ricorrente ad un proscioglimento nel merito), il ragionamento fondante la penale responsabilità dell'imputato per il concorso nella minaccia 3 aggravata ed il porto abusivo di arma risulta palesemente apodittico;
infatti, la consapevolezza in capo al ricorrente che uno dei soggetti intervenuti in suo ausilio avesse con sè una pistola e che, al contempo, l'abbia tirata fuori al momento del fatto, è un elemento rimasto privo di adeguata spiegazione logica;
-con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133, 62 bis, 69 c.p.; invero, la pena base -anni due e mesi dieci sia stata individuata molto al di là dei minimi edittali (fissati all'art. 605 c.p. in mesi sei di reclusione); in proposito la Corte territoriale ha omesso di valutare la durata estremamente limitata dell'azione privativa della libertà; inoltre l'imputato e la persona offesa (i quali convivevano già prima della celebrazione del dibattimento) si sono sposati e dalla loro unione è nata una bambina;
tali elementi segnalati dalla difesa, dimostrativi della condotta post factum, certamente indifferenti ai fini della configurazione del reato, non sono stati tuttavia minimamente ponderati ai fini dell'art. 133, 62 bis e 69 c.p.
3. In data 23.6.2017 l'imputato ha depositato motivi nuovi, con i quali ha messo in risalto i principi affermati con la recente sentenza delle S.U., in merito all'obbligo di rinnovazione istruttoria a seguito di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato censura la valutazione dei giudici di merito di utilizzare per la decisione le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla persona offesa (NE IA), nonché dalla madre (EI IA TT) e dalla sorella (NE ER), acquisite in primo grado ex art. 500/4 c.p.p.. 1.1. Sul punto è opportuno dar brevemente conto del percorso argomentativo sviluppato dai giudici di merito. Il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 5.6.2009 dopo aver dato atto che in occasione dell'esame dibattimentale dei testimoni del P.M.- EI IA TT, NE IA e NE ER erano emerse contraddizioni e divergenze tra quanto dichiarato da tali testi -> al giudice e quanto, invece, riferito nel corso delle indagini preliminari alla P.G. operante e al P.M. nei verbali di sommarie informazioni, utilizzati ai fini delle contestazioni (ed in particolare, le discrasie hanno riguardato profili decisivi per le valutazioni concernenti la penale responsabilità dell'imputato, in ordine ai delitti di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto illegale di arma comune da sparo, tra cui: la volontarietà dell'allontanamento di NE IA in compagnia di PE NC ed il suo prelevamento forzato dall'autovettura a bordo della quale la stessa, la sera dei fatti, si trovava, insieme ai propri familiari -la madre e le sorelle -in procinto di fare rientro a casa a conclusione dell'attività lavorativa svolta presso la pizzeria di famiglia sita in Rosarno;
la sussistenza di una condotta intimidatoria, posta in essere ai danni della persona offesa e dei suoi familiari, da parte del PE e dei complici rimasti non identificati, brandendo un pistola affinché nessuno ponesse ostacoli al proposito criminale dell'autore del fatto;
la presenza sul luogo di altri soggetti che coadiuvavano il PE, non solo nella predetta 4 attività intimidatoria posta in essere con il ricorso ad un'arma comune da sparo, ma anche nella fuga, mettendo a disposizione l'autovettura con la quale l'imputato e la persona offesa si sarebbero allontanati dopo il forzato prelevamento della ragazza), ha evidenziato come tali discrasie non potessero essere ritenute casuali.
1.1.1. Invero, riteneva, ancora, il Tribunale, che le predette divergenze andavano nella direzione univoca di alleggerire la portata accusatoria delle primigenie affermazioni, non potendo plausibilmente e logicamente trovare diverse spiegazioni- come ad esempio quella del tempo trascorso e della fallacia del ricordo, essendo state le dichiarazioni rese in tempi assai recenti ed afferenti a profili tutt'altro che trascurabili nell'economia complessiva della vicenda processuale;
ovvero quella relativa alla reale dinamica dei fatti, resa per effetto di suggestioni o condizionamenti esercitati dagli interroganti, od ancora nella deliberata volontà di calunniare il PE, finalizzata a provocare la rottura di una relazione sentimentale che non era vista di buon grado, investendo le dichiarazioni rese inspiegabilmente e incongruamente anche terzi soggetti, ovvero i presunti complici dell'imputato che lo avrebbero coadiuvato nel sequestro della ragazza e nella intimidazione mediante l'impiego dell'arma- sicchè non poteva sostenersi plausibilmente che il mutamento di versione operato in dibattimento dai testimoni su aspetti decisivi del tema di prova fosse riconducibile ad una 'libera scelta' degli stessi intervenuta nel corso dell'esame in contraddittorio (della quale appariva di tutta evidenza la illogicità e contraddittorietà rispetto ad ogni regola di buon senso, di cui le stesse dichiaranti, sul punto sollecitate da chi le esaminava, non avevano potuto fare a meno di avvedersi allorquando, chiamate a fornire una spiegazione ragionevole del mutamento di versione, si trinceravano dietro un inevitabile "non so spiegare").
1.1.2.Tali elementi erano ritenuti, dunque, dal Tribunale sufficienti ad integrare quegli "elementi concreti" richiesti dalla norma per l'operatività del meccanismo acquisitivo di cui all'art. 500/4 c.p.p., atteso che già dal solo contegno dibattimentale dei testimoni - che non avevano fatto riferimento a ricordi sbiaditi, ma si erano barricati dietro la ostinata negazione di alcuni profili riferiti della vicenda, motivati con spiegazioni implausibili- si poteva trarre il convincimento della compromissione della genuinità della prova e dell'anomala determinazione volitiva verificatasi in sede dibattimentale. In particolare, tale anomala determinazione volitiva era riconducibile, sia all'ipotesi di subornazione, che di intimidazione, di cui i dichiaranti erano rimasti vittime, atteso che, quanto alla subornazione, sub specie di promessa di utilità, si presentava rilevante il fatto che l'escussione testimoniale in occasione della quale si era realizzata la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni si inseriva nel contesto del riavvicinamento tra imputato e testimoni della pubblica accusa (persona offesa e suoi familiari), che, avviato fin dai giorni successivi all'episodio criminoso (26.8.07) si era andato consolidando nel tempo attraverso l'inizio della convivenza tra il PE e la AN e soprattutto con la fissazione della data del matrimonio, di cui vi era prova nel fascicolo processuale, così come vi era prova dei consistenti impegni di natura economica che la famiglia NE aveva assunto per l'evento nuziale, che suo malgrado aveva accettato in considerazione della valenza riparatrice che il legame 5 matrimoniale rivestiva rispetto ad accadimenti, come la fuga - volontaria o meno poco importa -- della giovane coppia al di fuori del vincolo del matrimonio percepiti come fatti disdicevoli. Inoltre, l'intervenuta riappacificazione tra le contrapposte parti della vicenda e tra le famiglie di appartenenza dell'imputato e della persona offesa, portatrici, nella fase iniziale, di interessi confliggenti, assumeva rilievo anche sotto l'ulteriore profilo concernente la ricorrenza di elementi sintomatici di intimidazione subita dai testimoni, al fine di non depone il vero, e ciò in quanto dalla documentazione prodotta dal P.M. (in particolare, dal tenore della corrispondenza intercorsa tra NE IA e il detenuto PE TO, padre di PE NC, condannato per gravi reati di criminalità organizzata e per omicidio, utilizzabile nell'ambito dei subprocedimento incidentale ex art. 500 co. IV c.p.p., nella parte in cui PE TO assicura alla NE il proprio appoggio e il proprio intervento risolutore nella turbolenta relazione sentimentale con il figlio NC, che non può essere messo in discussione "ti ripeto, niente colpi di testa, fino a quando vivo io ti assicuro che i miei figli e di più IC deve fare come dico io", nonché dalle foto che ritraggono in circostanze conviviali i due gruppi familiari e dalla corrispondenza intercorsa tra NE ER ed il medesimo PE TO) si evince il pieno inserimento dei tre soggetti chiamati a deporre nel contesto familiare di appartenenza dell' imputato, di cui i predetti non possono ignorare la capacità e il prestigio criminale, e conseguentemente la loro partecipazione al vincolo di omertà e di assoggettamento che connota il sodalizio.
1.2. Della correttezza della valutazione del Tribunale, la Corte d'appello ha dato piena conferma, mettendo in rilievo come le deduzioni dell'imputato circa l'assenza di elementi esterni influenti sulla genuinità delle deposizioni risulti smentita dal fatto che proprio l'omogeneità delle ritrattazioni da parte delle testimoni, convergenti nell'eliminare dal quadro descrittivo dell'episodio proprio le circostanze più compromettenti per l'imputato (la violenza fisica esercitata dal PE, la presenza di altri individui a rafforzare l' intimidazione, il possesso di una pistola da parte di questi) costituiscono indice assolutamente certo del preconfezionamento concordato delle deposizioni dibattimentali in un'azione di condizionamento reciproco tra le testimoni, da considerare, rispetto alle deposizioni di ciascuna di esse, come un intervento esterno di subornazione, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p.; inoltre, nella fattispecie in esame si configura pienamente il concetto di "altra utilità" concretizzantesi, da un lato, nell'offerta di un matrimonio riparatore costituente - già di per sé - nella cultura tradizionale meridionale, lo strumento privilegiato per sottrarsi al giudizio dell'ambiente sociale di riferimento e, quindi, una fortissima spinta nel mettere al riparo il futuro sposo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e, dall'altro, nella prospettazione che l'alternativa a tale soluzione sarebbe stata soltanto la sicura esposizione alla temibile reazione violenta di una delle più potenti famiglie mafiose della zona, rischio fatto toccare con mano alla EI e alle sue figlie fin dalle primissime fasi della vicenda, attraverso la presenza attiva di numerosi accoliti, pronti a dare man forte alle pretese dell' imputato, e successivamente adeguatamente ricordata agli stessi testimoni, sia con le parole scritte dal padre dell'imputato nella lettera alla sorella della persona 6 offesa, sia, infine, con la significativa presenza di una folla di persone alle deposizioni dibattimentali dei testimoni medesimi.
1.3. La riportata valutazione dei giudici d'appello non merita censure, offrendo una lettura del disposto di cui all'art. 500/4 c.p.p. conforme a legge ed ai principi più volte espressi da questa Corte, sicchè il primo motivo di ricorso va respinto. In proposito, il ricorrente sostiene che per l'operatività dell'art. 500, comma 4, c.p.p. è necessario che si configurino condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante, con tale assunto, all'evidenza, invocando un indirizzo di questa Corte (Sez. 2, n.12481 del 04/03/2005, Rv.231593), secondo cui, in tema di testimonianza, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500, comma quarto, cod. proc. pen. non si riferisce alle condotte realizzate "dal" dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza, bensì solo alle condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione); invero, solo la "condotta illecita" reca impedimento alla esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento come pure di tacere - non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso.- 1.4. Le deduzioni del ricorrente non colgono nel segno, atteso che i giudici di merito, senza illogicità, hanno, invece, posto in risalto come sulle testimoni -che hanno tutte reso dichiarazioni contrastanti, rispetto a quelle rese nell'immediatezza dei fatti, su elementi decisivi ai fini della configurabilità dei reati ascritti all'imputato abbia inciso un fattore esterno e non la libera determinazione di esse e cioè la promessa di "altra utilità", evincibile nell'offerta di un "matrimonio riparatore" -per il quale vi è stato, poi, segno concreto, con l'effettiva celebrazione di esso -costituente una indubbia prospettiva di "utilità" sotto il profilo della riparazione morale dell'onore di NE IA e della sua famiglia, compromessa dalla consumata "fuitina". Tale "utilità", anche in relazione al profilo della riappacificazione tra persona offesa e imputato, deve ritenersi senza dubbio concreta, specie ove si consideri il contesto nel quale si è determinata, legittimante l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ex art. 500 co. 4 c.p.p.. 1.5. Invero, la nozione di "altra utilità", rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., come già evidenziato da questa Corte, non deve avere carattere necessariamente economico o materiale, ma può avere anche valenza di tipo morale, ovvero nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l'unità (Sez. 1, n.1898 del 30/06/2011). Del resto in tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purchè sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni 7 ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. (Sez. 6, n.25254 del 24/01/2012, Rv. 252896; Sez. 6, n.21699 de/19/02/2013).
1.6. Peraltro, il sindacato del giudice in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica, nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue, che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice, in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche e nella fattispecie in esame non si rinviene tale illogicità nella valutazione della sussistenza di un'altra utilità legittimante l'acquisizione delle suddette dichiarazioni.
2. Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole delle illegittime modalità attraverso le quali è stata riformata in peius nei suoi confronti la sentenza impugnata, sulla base cioè di un rivalutazione delle medesime fonti di prova orale oggetto di scrutinio da parte del giudice di prima cura, in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità che anche sulla scorta delle pronunce della Corte EDU- prescrive la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, c.p.p. per escutere i testi, il cui diverso apprezzamento, rispetto al primo grado, abbia determinato la condanna in appello (cfr. sentenza CEDU Dan c/ Moldavia).
2.1. Sul punto, occorre premettere le S.U. di questa Corte con la recente pronuncia n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta hanno indicato il perimetro di incidenza dei principi affermati dalla Corte EDU (anche nella pronuncia Dan/ Moldavia) in relazione all'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, premettendo, in linea generale, che i principi contenuti nella Convenzione, come definiti nella giurisprudenza consolidata della CEDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione convenzionalmente orientata, ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne. In particolare, la previsione contenuta nel citato art. 6, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica - che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale, attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Ne consegue che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove 8 dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Analogamente il giudice di appello che riformi anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.
2.1.1. Ancora più recentemente le S.U. (cfr. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano) hanno affermato il principio che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
2.1.2. In particolare, ad avviso delle S.U., costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della - condanna.
2.2. In base ai principi suddetti e dallo snodo argomentativo delle pronunce citate pare emergere con nettezza che la necessità della rinnovazione delle prove dichiarative risiede nella condanna dell'imputato in appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, quale risultato di una difforme valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Nella fattispecie in esame, invece, non si verte -quanto al reato di cui all'art. 605 c.p. in un'ipotesi di ribaltamento del giudizio assolutorio fondato sulle medesime prove dichiarative di quello di condanna - bensì in una riqualificazione giuridica del reato di violenza privata nell'ipotesi di reato più grave, originariamente ascrittagli, di sequestro di persona. La Corte territoriale correttamente in proposito ha evidenziato che i principi enunciati dalle S.U., in relazione all'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non trovano applicazione nell'ipotesi come quella in esame di diversa qualificazione del fatto, nella quale in sostanza i giudici d'appello, accogliendo l'impugnazione del P.M., ben potevano riqualificare il fatto quale reato anche più grave di quello ritenuto dal Giudice di primo grado, avendo gli imputati potuto esplicare appieno le proprie difese, anche, innanzi al Giudice di secondo grado e non essendovi dubbio che essendo stato proposto appello dal P.M. la sentenza di primo grado poteva essere riformata in peggio. 9 2.2.1. Tale valutazione non può che condividersi, emergendo chiaramente anche dalle 11 sentenze della Corte EDU (cfr. par. §33 della sentenza Dan c/Moldavia secondo cui Tenuto conto dell'importanza della cosa per il ricorrente, la Corte non crede che le cause che hanno portato la Corte d'appello a condannare il ricorrente - riformando in tal modo la sua assoluzione da parte della Corte di primo grado - siano state, secondo il giusto processo, valutate in modo adeguato in assenza di una valutazione diretta delle prove testimoniali d'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza degli accusati devono in linea di principio essere in grado di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima persona. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni"), che la necessità di rinnovare le prove dichiarative è legata al mutamento del giudice (giudice d'appello che normalmente non compie attività istruttoria e quindi non è in grado di saggiare l'attendibilità di essi se non attraverso un'operazione interpretativa meramente cartolare) in uno alla proiezione di una riforma radicale della sentenza (da assolutoria a condanna) e non ad una mera modifica (come nella fattispecie), quantunque in peius, dei termini della condanna, in dipendenza dell'ipotesi di reato concretamente ascrivibile all'imputato sulla base delle dichiarazioni di quei testi.
2.2.2. L'opzione interpretativa (della quale si sono rese interpreti due pronunce di questa Corte n. 29165 del 18/05/2017 e Sez. 2, n. 24478 dell' 08/05/2017), secondo la quale i principi espressi dalle S.U. nelle richiamate pronunce si riferirebbero a tutte le ipotesi in cui la diversa valutazione di prove dichiarative porti ad una reformatio in peius, pur senza operare un ribaltamento, non convince, non trovando addentellati precisi, né nelle pronunce CEDU, né tantomeno precisi riferimenti nelle sentenze delle S.U., non mirando l'art. 6 CEDU a tutelare l'imputato da "qualsiasi effetto pregiudizievole” che possa discendere da una diversa valutazione di una prova dichiarativa, senza una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, ma solo da quelle conseguenze pregiudizievoli che incidano "significativamente" nella valutazione della commissione o meno del reato da parte dello stesso imputato.
2.2.3. Nel caso di specie, poi, la vicenda si presenta ancora più complessa, atteso che, come si rileva dalla sentenza impugnata già il giudice di primo grado aveva ritenuto totalmente inattendibili le dichiarazioni rese dalla EI in dibattimento a fronte delle prime dichiarazioni, ritenute più genuine, sicchè l'inattendibilità di questa come delle altre testimoni si fonda su aspetti specifici e peculiari, nel resto sovrapponendosi le due pronunce (entrambe le pronunce, infatti, si sono concluse con la condanna dell'imputato). Le deposizioni da rinnovare, in particolare, provengono da soggetti sui quali ha interferito un fattore esterno che ne ha impedito la successiva libera determinazione con le conseguenze previste dall'art. 500/4 c.p.p.: situazione, come detto, su cui concordano entrambe le sentenze di merito ed in relazione alla quale il dovere di rinnovazione si fonderebbe sul dato peculiare, indiscusso nelle due sentenze, che le deposizioni successive alle prime acquisite cartolarmente non sono genuine ("aggiustate" man mano, in relazione contesto minaccioso e soprattutto alla 10 promessa di utilità). In tale situazione processuale, pertanto, devono trovare applicazione gli stessi principi "in deroga" enunciati dalla sentenza Dasgupta citata (cfr. punto 8.6) con riferimento al caso di impossibilità di rinnovazione in appello della prova dichiarativa. Principi secondo i quali è legittimo ritenere che è demandato comunque al giudice di merito il dovere di accertare la effettiva sussistenza di causa preclusiva della nuova audizione, ovvero, specularmente, che la mancata ripetizione dell'esame non venga fatta dipendere dalla volontà di favorire l'imputato o comunque derivi da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni, così come, in presenza di soggetti deboli (come per i minori, soprattutto se vittime di reati) è - dalla sentenza Dasgupta- ugualmente demandata al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre tal genere di soggetto, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.
2.2.4. Va in ogni caso corretta in questa sede la motivazione della sentenza impugnata, nel passaggio in cui assimila l'ipotesi del giudizio abbreviato all'acquisizione delle dichiarazioni dei testi ex art. 500/4 c.p.p., stante l'evidente erroneità di tale assimilazione per la diversità degli istituti e delle loro rispettive finalità, e conclude, comunque, per l'inapplicabilità della suddetta rinnovazione istruttoria nel caso del giudizio abbreviato, atteso che le S.U., come accennato, hanno appunto smentito tale linea interpretativa.
2.3. Per quanto concerne, poi, i reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione, la nuova escussione della teste EI e delle GE NE risultava, comunque, impedita dal sopravvenuto maturarsi della prescrizione per tali reati, e ciò in relazione al principio che impone l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. Né nella fattispecie in esame vi è stata condanna al risarcimento del danno ipotesi questa che in sé avrebbe dovuto condurre, invece, alla rinnovazione istruttoria alla luce dei recenti principi affermati dalle S.U.. 3. Del tutto generico e, quindi, inammissibile si presenta il terzo motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole della declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 612 c.p., 10,12 e 14 L. 497/74, dovendo egli essere prosciolto nel merito. In proposito le argomentazioni sviluppate dall'imputato si presentano disancorate dal percorso logico della sentenza impugnata, traducendosi in censure, peraltro in fatto, prive di specificità alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
4. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole del trattamento sanzionatorio irrogatogli, non confrontandosi con le compiute argomentazioni della Corte territoriale, immuni da vizi, con le quali il collegio ha innanzitutto ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche al PE in considerazione dei 11 gravi precedenti penali di cui risulta gravato (di cui uno per sequestro di persona) e dell'assenza di collaborazione al fine dell'identificazione dei complici. Inoltre, i giudici d'appello hanno dato anche conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di fissare la pena base per il reato di sequestro di persona in misura superiore al minimo edittale, in considerazione della notevole gravità del fatto e della presenza di uomini armati alla presenza anche della madre della vittima. Tale valutazione non merita alcuna censura, atteso che, come più volte evidenziato da questa Corte la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010). La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28.6.2017 Mose Powell Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Mona Verdell IA Vessichelli A IL FUNZIONC ит 1 12 2