Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 54296
CASS
Sentenza 28 giugno 2017

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Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice. (Fattispecie in cui erano state rivalutate, ai fini della riqualificazione giuridica, dichiarazioni acquisite al processo ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alle quali la Corte ha affermato l'impossibilità di ipotizzare una rinnovazione istruttoria per la non genuinità delle deposizioni successive alle prime, acquisite cautelarmente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 54296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 54296
    Data del deposito : 28 giugno 2017

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