Sentenza 3 maggio 2012
Massime • 2
In tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio. (Fattispecie nella quale il ricorrente, chiamato in correità da parte di un collaboratore di giustizia, lamentava che quest'ultimo non avesse fatto riferimento ad alcuno specifico reato-fine).
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale "uomo d'onore". (La S. C. ha precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto; l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio).
Commentari • 2
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2012, n. 23687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23687 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 03/05/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1062
Dott. PRPINO AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 48297/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. D'OG AN nato il [...];
2. LO IG ON nato il [...];
3. LO PR TO nato il [...];
4. TI MO nato il [...];
5. EN AT nato il [...];
avverso la sentenza del 28/02/2011 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Rubino ON (per NT), Russo Riccardo (per D'BR), Castronovo Giovanni (per Lo PR), Giovinco EL RE (per NT), Bonsignore Raffaele (per Lo IG) che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO
p.
1. Con sentenza del 28/02/2011, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 5/11/2009 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto D'OG SS, LO IG AN, LO PR TO, TI LA e EN RE colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La Corte, dopo avere chiarito il ruolo svolto da ciascuno degli imputati nell'ambito delle varie cosche delle quali alcuni imputati (D'BR - Lo PR - NT) avevano assunto la funzione di "reggenti", passava all'esame delle singole posizioni, evidenziando gli elementi di accusa (sostanzialmente chiamate in correità di vari collaboratori di giustizia) e i motivi di gravame.
La Corte, quindi, dopo avere esaminato i singoli motivi di appello li disattendeva confermando, in punto di responsabilità, la decisione del g.u.p..
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione.
p.
3. D'OG, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 416 bis c.p.: lamenta il ricorrente di essere stato condannato - con la sentenza impugnata - una seconda volta per lo stesso reato per il quale aveva già riportato una condanna (dal g.u.p. di Palermo in data 30/05/1997) passata in giudicato per una condotta associativa attribuitagli fino al maggio del 1996. Sostiene il ricorrente che, nella sentenza impugnata, non emergeva nulla di nuovo rispetto alla precedente condanna, se non un "pizzino (zd3) in cui si diceva "gli dici a RE di presentartelo che lui si vede con...", elemento questo che non poteva essere rappresentativo della "ultrattività mafiosa", tanto più che esso ricorrente, dopo la carcerazione, aveva ripreso con profitto gli studi universitari. D'altra parte i collaboratori ZI, ZZ e CA non avevano riferito alcunché a carico del ricorrente. Peraltro, erano emersi errori di trascrizione del suddetto "pizzino" atteso che, mentre il Ct del P.m. aveva ritenuto che vi fosse scritto "gli dici...che lui si vede con D'ambrog.", il Ct della difesa aveva concluso che, in realtà, vi era scritto "gli dissi.... che lui si vede con D'Ambbroc", con una diversità, quindi, sia sul tempo del verbo che sul destinatario che indicava che il destinatario non poteva essere l'imputato. Sul punto la Corte non aveva sottoposto la tesi difensiva ad una doverosa disamina, così come ometteva di esaminare che la tesi difensiva aveva trovato un ulteriore riscontro nel fatto che il costruttore RA, indicato nel suddetto pizzino, non era stato individuato nelle indagini di P.G.. 2. illogicità e carenza della motivazione: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, con una motivazione apparente, non avrebbe attribuito alcuna rilevanza a precisi elementi di prova attestanti la sua sicura innocenza ed esattamente aveva omesso di considerare che le dichiarazioni dei collaboratori RA, CC, ZI, CO e AT non erano idonee ai fini probatori perché tutte de relato e non accompagnate da altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità.
p.
4. TI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p.: sostiene il ricorrente che, nonostante nella sentenza impugnata si elenchino le dichiarazioni dei collaboratori che avevano parlato di lui, poi "non si spende parola alcuna sulla circostanza che tale dichiarazioni non hanno valenza autonoma in quanto ognuno riferisce cose che apprenderebbe da altri che, a loro volta, hanno appreso da altri ancora.... con ciò creando un riciclaggio nelle chiamate (...)": sul punto il ricorrente passa, poi, ad analizzare le singole dichiarazioni accusatorie evidenziando i motivi per cui non sarebbero utilizzabili.
2. violazione dell'art. 416 bis c.p., comma 2: sostiene il ricorrente che, nonostante mancasse ogni riscontro probatorio, la Corte lo aveva ugualmente ritenuto un promotore della famiglia mafiosa di OR VE, senza dare alcuna risposta alle argomentazioni difensive. p.
5. LO IG, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere la Corte territoriale ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori sebbene le medesime, in realtà, convergevano soltanto nella parte in cui avevano indicato il Lo IG partecipe della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, ma non sulle condotte asseritamente poste in essere. Sul punto, in realtà, le dichiarazioni dei collaboratori non avevano trovato alcun riscontro, essendo generiche.
2. trattamento sanzionatorio per essere la motivazione illogica nella parte in cui aveva ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche da una condotta (traffico di stupefacenti) ad oggi mai contestata. Inoltre, la determinazione della pena violava il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 in quanto la Corte avrebbe dovuto applicare soltanto l'aumento previsto dall'art. 416 bis c.p., comma 6, sicché la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in anni cinque di reclusione e non anni sei e mesi otto di reclusione.
3. violazione dell'art. 416 bis c.p., comma 6: con memoria depositata il 17/04/2012, il ricorrente ha lamentato l'errata applicazione da parte della Corte territoriale dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 ritenendo di natura oggettiva della medesima senza però indicare quali fossero le prove di un effettivo reimpiego finanziario dei capitali di provenienza illecita.
4. violazione dell'art. 417 c.p.: sempre con la suddetta memoria infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte aveva applicato la misura di sicurezza della durata della libertà vigilata per un anno, senza alcuna motivazione.
p.
6. EN, sia in proprio che a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 649 c.p.p.: sostiene il ricorrente (primo motivo ricorso avv.to Giovinco e primo motivo del ricorso in proprio) che, nonostante fosse stato assolto, con sentenza del 12/02/2007 passata in giudicato, la Corte lo aveva ugualmente ritenuto responsabile per quegli stessi fatti e cioè di avere fatto parte della famiglia mafiosa di AG. Sul punto, la sentenza, "al solo fine di ritenere provata la condotta contestata dai 13/02/2007 in avanti, da per certo, omettendo ogni verifica sul punto, che il ricorrente nel periodo antecedente al suo primo arresto (avvenuto il 4/10/2005), così come unanimemente riferito dai collaboratori, fosse stato vicino, quanto meno sino al 12/06/2007 (data dell'omicidio di LÒ IN) alla famiglia mafiosa di "AG" e, quindi, allo schieramento diretto dal TO ON. Sennonché tale fatto era stato smentito dalla sentenza passata in giudicato che aveva accertato l'estraneità del NT rispetto a quella "famiglia". La motivazione offerta dalla Corte, sul punto, era illogica perché aveva travisato i fatti violando proprio il suddetto giudicato e perché aveva fondato la decisione in assenza di ogni riscontro oggettivo, basandosi solo sull'acritica recezione di quanto riferito dai collaboratori di giustizia i quali si erano limitati a riferire notizie di stampa che avevano riportato addirittura la pubblicazione della mappa della città, delle sue famiglie mafiose con i vari affiliati. La Corte, quindi, non avrebbe potuto fondare la sua decisione su dichiarazioni generiche, indirette e circolari in mancanza di riscontri certi, validi ed individualizzanti. Quanto all'incontro avvenuto con il IZ TT (in cui il ricorrente avrebbe discusso su come "sistemare AG"), la Corte avrebbe ritenuto la veridicità del suddetto fatto senza alcun riscontro e con una motivazione illogica ed in contrasto con gli atti del processo ed in particolare con il verbale del CO.
2. violazione dell'art. 416 bis c.p. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine al ruolo assunto dal ricorrente nell'ambito della famiglia mafiosa, ne' indicato quali fossero gli elementi fattuali dai quali si desumeva che egli faceva parte del sodalizio criminoso. La Corte si era limitata a ritenere che fosse sufficiente una mera adesione ideale, il che contrastava con la giurisprudenza di legittimità.
3. violazione dell'art. 416 bis c.p., commi 4 - 6 per avere la Corte territoriale, in modo illogico, ritenuto aprioristicamente imputabili le suddette aggravanti in assenza di qualsiasi norma che le addebiti a titolo di responsabilità oggettiva. La Corte, infatti, ne aveva ritenuto la configurabilità senza valutare, in concreto, ne' l'esistenza di attività commerciali gestite dai ricorrente o da altri imputati, ne' la prova del reinvestimento di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti commessi dagli associati. Con memoria datata 12/04/2012, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, le suddette aggravanti non erano configurabili, sia perché mancava ogni prova al riguardo, sia perché, sotto il profilo giuridico, le medesime non erano sovrapponigli "in quanto, diversi motivi, sia di ordine esegetico che logico spingono per una loro sostanziale diversità soprattutto in relazione al regime probatorio".
4. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione stereotipata senza alcun riferimento a dati di fatto riferibili all'imputato.
5. violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per non avere la Corte territoriale tenuto conto di tutte quelle circostanze (vita anteatta alta commissione del reato) in base alle quali esercitare il potere discrezionale nell'applicazione della pena. Infine, la Corte avrebbe errato nella determinazione della pena atteso che era stata presa come base la pena di anni nove e mesi sei e non quella di anni nove e mesi quattro, sicché il successivo aumento avrebbe dovuto essere calcolato su quest'ultima pena e non su anni nove e mesi sei. p.
7. LO PR, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere la Corte territoriale recepito supinamente l'impianto accusatorio fondato peraltro non su dati certi ma esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che erano de relato, e sfornite del benché minimo riscontro esterno. Nel caso di specie, poi, non poteva essere utilizzato neppure il principio della cd. convergenza del molteplice perché i riscontri non erano individualizzanti e, comunque, la Corte non aveva scongiurato il pericolo della circolarità della prova. In altri termini, secondo il ricorrente il fatto che egli fosse "vicino" alla famiglia mafiosa di Palermo Centro non significa che fosse intraneo al sodalizio criminale tanto più che nessuno dei "pizzini" sequestrati lo riguardava.
2. violazione dell'art. 416 bis c.p., comma 2 per avere erroneamente la Corte ritenuto che il ricorrente rivestisse il ruolo di "reggente" della famiglia mafiosa di Palermo Centro: la suddetta affermazione si basa, infatti, sulle dichiarazioni di un solo collaboratore priva di ogni altro riscontro e comunque non attendibile perché, dalle indagini della P.G. era risultato che reggente della suddetta famiglia mafiosa era un altro soggetto. Inoltre, la Corte non era riuscita ad individuare alcuna condotta specifica attribuibile al ricorrente che lo coinvolgesse in maniera certa in qualsivoglia attività dell'associazione mafiosa di cui farebbe parte.
3. Violazione dell'art. 416 bis c.p., commi 4 - 6 e art. 62 bis c.p.:
il ricorrente, quanto alle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p. sostiene che non sarebbero configurabili in quanto erano state indicate soltanto nella rubrica dell'imputazione ma senza la descrizione in fatto. Inoltre, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per non avere la Corte tenuto conto della sua sostanziale incensuratezza;
4. con memoria depositata il 17/04/2012, il ricorrente ha ribadito le suddette censure illustrandole anche con la più aggiornata e recente giurisprudenza di legittimità.
DIRITTO
p.
1. D'OG.
p.
1.1. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole di avere fatto parte di Cosa Nostra ed in particolare, seppure non fosse emerso il ruolo di reggente della famiglia mafiosa operante nella zona di Ballarò (come contestato nel capo d'imputazione), di essere stato un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona;
di aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà ed indirettamente anche con il latitante RE Lo CC. La Corte territoriale, nel confermare la decisione del g.u.p., ha fondato il giudizio di colpevolezza sui seguenti elementi probatori;
- le dichiarazioni rese da RA AN che aveva saputo da IN NC che il D'BR era un punto di riferimento mafioso a Ballarò tant'è che aveva avuto con lui diversi incontri per estorsioni o per contatti con Lo PR "il lungo";
- le dichiarazioni rese da CC ON che aveva riferito di sapere che il D'BR era un punto di riferimento mafioso a Ballarò da IN NC, EA IO e LO IO;
- le dichiarazioni di CO EA che aveva avuto rapporti personali con il D'BR;
- le dichiarazioni di ZI PA che aveva saputo che il D'BR era un uomo d'onore da Lo CC e MO;
- le dichiarazioni di AT MA al quale il D'BR faceva avere notizie da trasmettere ad EA IO. Aveva, poi appreso da IM RA che D'BR era stato interpellato da IO per i lavori edili in corso a Ballarò da tali Iacopelli e RA, fatti oggetto di attività estorsiva;
- un pizzino rinvenuto ai Lo CC nel quale si leggeva: "gli dici a RE (IO) di presentartelo (il RA) che lui si vede con SS D'Ambrog.";
- le frequentazioni dell'imputato con TO Lo PR accertata dalla P.G..
p.
1.2. La tesi difensiva, come si è illustrato nella presente parte narrativa (supra p. 3 n. 1 e 2), ruota sostanzialmente su due argomenti:
- le circostanze riferite dai suddetti collaboratori, si riferirebbero a fatti già coperti da precedente giudicato;
- la Corte non avrebbe ben valutato nella loro interezza le dichiarazioni rese dai collaboratori che si erano rivelate inattendibili, contraddittorie e non riscontrate. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata. p.
1.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 649 c.p.p. (fatti già coperti da giudicato: primo motivo del ricorso), si tratta della stessa eccezione dedotta davanti alla Corte Territoriale la quale l'ha espressamente confutata rilevando che:
a) i collaboratori avevano riferito fatti avvenuti dopo la scarcerazione del D'BR: quindi, non era possibile che si riferissero ad episodi che avevano costituito oggetto della precedente pronuncia passata in giudicata e per la quale l'imputato aveva scontato la pena in carcere;
b) era illogico ritenere che il "pizzino" ritrovato nel 2007 si riferisse ad un fatto accaduto oltre 10 anni prima.
La Corte, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha risposto all'eccezione in modo logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché la doglianza riproposta in questa va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre in sede di legittimità quella stessa quaestio facti già dedotta e risolta in modo adeguato dalla Corte territoriale. Conseguentemente, non essendo ravvisabile alcun vizio motivazionale, la suddetta censura va ritenuta infondata.
p.
1.4. la doglianza di cui al secondo motivo del ricorso (pag. 3 ss) si basa tutta su una lettura alternativa degli atti processuali ossia delle fonti di prova di cui la Corte si è avvalsa per motivare il giudizio di colpevolezza. Infatti, il ricorrente sostiene che:
a) la Corte avrebbe travisato gli atti e non avrebbe esaminato integralmente i verbali di interrogatori dei vari collaboratori di giustizia dai quali emergeva che tutte le dichiarazioni erano de relato;
b) le fonti da cui i suddetti collaboratori avevano appreso le notizie non le avevano confermate;
c) i riscontri ai vari episodi non avevano trovato conferma. In realtà, ove si legga con attenzione l'impugnata sentenza, è facile avvedersi che il ricorrente offre un quadro distorto, parziale e frazionato della motivazione addotta dalla Corte territoriale. Innanzitutto, non è vero che tutti i collaboratori hanno riferito fatti de relato: la Corte, sul punto, è molto chiara ed indica come dichiarazioni de relato quelle provenienti da RA, CC e ZI. Invece, i collaboratori CO e AT hanno riferito fatti che avevano vissuto in prima persona (cfr dichiarazioni riportate in sintesi nella sentenza). In secondo luogo, la Corte ha avuto cura di rilevare "la concordanza delle informazioni provenienti dai vari collaboratori di Giustizia, pur se taluni di loro sono stati portatori di notizie apprese da altri". Infine, la Corte ha riscontrato le dichiarazioni rese con: a) il contenuto del pizzino che confermava l'attività di mafioso svolta dall'imputato e riferita dai vari collaboratori chi de relato chi per scienza diretta;
b) specifici episodi: l'intervento in favore di un ristoratore di LL in ordine al quale la Corte chiarisce il motivo per cui doveva ritenersi del tutto irrilevante il fatto che il collaboratore CC non aveva saputo indicare se era il ristorante "il Gabbiano" o "il Gambero Rosso"; l'estorsione ai danni del costruttore RA;
la scelta di schierarsi con i Lo CC. Deve, quindi, concludersi che la Corte territoriale, nel ritenere la colpevolezza dell'imputato, si sia attenuta ai criteri indicati da questa Corte di legittimità, atteso che:
- ha valutato unitariamente le complessive emergenze processuali dopo averle singolarmente vagliate: SSUU 6682/1992 riv 191230; Cass. 33578/2010 riv 248128;
- le chiamate in correità dei collaboratori sono state riscontrate sia da altre chiamate in correità convergenti, indipendenti e specifiche sia da un obiettivo riscontro esterno individualizzante (pizzino): ex plurimis Cass. 13473/2008 riv 239744; Cass. 36422/2011;
Cass. 3255/2009 riv 245867;
p.
2. TI.
p.
2.1. NT LA è stato ritenuto colpevole di avere fatto parte di Cosa Nostra ed in particolare di avere svolto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa di OR VE;
di essere stato un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona;
di avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi ed attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e con i latitanti RE e Lo CC RO, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione.
La Corte territoriale ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RR (che aveva riferito fatti per scienza diretta relativi ad NG NT fratello dell'attuale imputato), RA (che aveva riferito fatti de relato), CC (che aveva riferito fatti de relato), CO (che aveva riferito fatti per scienza diretta), AT (che aveva riferito fatti per scienza diretta) i quali tutti, concordemente, avevano riferito che, dopo l'arresto di NG NT (fratello del ricorrente), reggente di OR VE, per volere di TO Lo PR, capo mandamento di Palermo centro, l'imputato era stato messo a capo della famiglia del OR. p.
2.2. L'imputato, in questa sede ha sostenuto:
- l'illegittimità del ragionamento della Corte territoriale in quanto la colpevolezza sarebbe stata ritenuta sulla base di una prova circolare. La Corte, infatti, avrebbe "sorvolato" sul fatto che le dichiarazioni di RA e CC erano de relato e, quindi, non potevano avere alcuna valenza autonoma. Le dichiarazioni del CO, poi, si erano rivelate false in quanto non era vero che l'imputato era subentrato al fratello dopo un mese dall'arresto di costui eseguito a seguito della cd. operazione GO (avvenuta il 20/06/2006) atteso che NG NT era stato arrestato a distanza di un anno e cioè il 30/06/2007: ma la Corte sul punto aveva minimizzato l'obiezione senza riflettere sul fatto che il CO era stato colui che aveva riferito la circostanza al CC il quale a sua volta l'aveva riferita al RA (primo motivo del ricorso); - non vi era alcun riscontro al fatto che fosse stato ritenuto reggente: l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 2, quindi, doveva essere esclusa (secondo motivo del ricorso).
p.
2.3. La doglianza di cui al primo motivo del ricorso, è infondata. Innanzitutto, non è vero che la Corte abbia "sorvolato" sul fatto che le dichiarazioni di RA e CC erano de relato: al contrario, la Corte, nel riportare - sia pure sinteticamente - le dichiarazioni dei suddetti collaboratori, precisa, a chiare lettere, che le medesime erano de relato. Quanto alle dichiarazioni rese dal CO, la censura dedotta in questa sede è identica a quella già proposta davanti alla Corte territoriale la quale, dopo averla presa in esame (pag. 16 della sentenza impugnata), l'ha disattesa rilevando "la marginalità della dedotta incompatibilità temporale ("dopo un mese") con la c.d. operazione Ghota dell'avvento del NT alla reggenza, comunque ricordata come "successione" al fratello".
La suddetta motivazione, in sè, non può essere ritenuta affetta da alcun vizio motivazionale, ossia l'unico deducibile in questa sede di legittimità, in quanto la Corte, pur dando atto della incompatibilità temporale rinvenibile nella dichiarazione del CO, tuttavia ha valorizzato un altro elemento ossia il fatto che il collaborante aveva dichiarato che, a seguito dell'arresto di NG NT, LA NT era "succeduto" al fratello nella reggenza della famiglia di OR VE. Il suddetto ragionamento non si presta ad alcuna censura proprio perché non è affatto illogico che fra due elementi che il teste richiama a sostegno del proprio narrato, venga privilegiato il dato storico (successione nella reggenza dopo l'arresto di NT NG) piuttosto che quello temporale (successione avvenuta in un determinato periodo rivelatosi errato) in quanto, è notorio, che sulle date la memoria può rivelarsi fallace.
Non solo, ma la Corte, ha indicato un ulteriore elemento a sostegno dell'attendibilità del narrato dei collaboratori CC, RA e CO ossia la circostanza che tutti e tre avevano riconosciuto l'imputato e lo avevano indicato come colui che, a seguito dell'arresto del fratello NG, era stato nominato reggente.
Infine, ad ulteriore riscontro a quanto riferito dai suddetti collaboratori, vi sono le dichiarazioni dello AT che, in modo del tutto autonomo ed indipendente, ha narrato gli stessi identici fatti da lui conosciuti per scienza diretta: sul punto il ricorrente si è limitato ad osservare che lo AT non aveva riferito alcuno specifico episodio estorsivo.
Il che è poco rilevante perché all'imputato è stato contestato solo il reato associativo. Infatti, essendo oggetto della contestazione il solo reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole dell'art. 192 c.p.p., consiste nella condotta partecipativa - o direttiva, a seconda appunto della contestazione - e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all'accusato (non sempre in sè illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto" da riscontrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio, l'esistenza di uno stabile contributo ad esso, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare:
Cass. 29770/2009 Rv. 244460. Va, poi, osservato che l'episodio della successione nella reggenza, è stato inquadrato in un ben preciso contesto storico che vedeva la città di Palermo controllata al 75% dai CC e dal restante 25% dal TO e che il NT (NG) era pacificamente proprio il reggente di OR VE (dichiarazioni di scienza propria di RR: pag. 14 sentenza impugnata) nominato da TO Lo PR coadiutore dei Lo CC.
Di conseguenza, la decisione della Corte di dare credito alle dichiarazioni dei collaboratori che riferiscono tutti una determinata situazione (arresto di NG NT) a seguito del quale il Lo PR decise di nominare come reggente LA NT, non si presta ad alcuna censura perché appare del tutto logica sia per la situazione contingente in cui la nomina avvenne (arresto di NT NG), sia per il personaggio che effettuò la nomina (quello stesso Lo PR che aveva precedentemente nominato NT NG), sia perché la nomina avvenne relativamente ad una zona rimasta all'improvviso scoperta.
In conclusione, la decisione della Corte deve ritenersi in linea con i principi di diritto enunciati da questa Corte atteso che:
- le due affermazioni de relato di RA e CC sono state confermate dalla fonte primaria CO;
- le suddette dichiarazioni sono state confermate da un'ulteriore fonte (AT) autonoma ed indipendente che ha riferito gli stessi fatti in quanto gli constavano per scienza diretta;
- il fatto riferito (successione nella reggenza di OR VE) trova un riscontro logico e storico nella dinamica della spartizione della città di Palermo fra le varie famiglie mafiose, in quel determinato periodo.
p.
2.4. Di poco momento, infine, deve ritenersi il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente sostiene che non vi sia alcuna prova sul ruolo dirigenziale da lui svolto.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, una volta ritenuto fondato il quadro probatorio di cui si è detto al precedente paragrafo, è consequenziale concludere che quel compendio probatorio è, necessariamente sufficiente anche per ritenere provata la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 proprio perché quelle dichiarazioni univocamente hanno indicato l'imputato "reggente" della cosca di OR VE.
Pertanto, la censura del ricorrente secondo la quale l'impugnata sentenza non avrebbe evidenziato alcuno specifico episodio che indicasse il ruolo dirigenziale ricoperto nell'ambito della cosca mafiosa, va disattesa alla stregua dell'ineccepibile motivazione della Corte territoriale la quale, appunto, nel disattendere la stessa eccezione, ha rilevato che "non può essere decisivo, considerando il breve periodo in cui l'appellante ha tenuto la carica (...) che non sia stato fatto cenno ad alcun episodio tipico di una condotta dirigenziale. A ciò devono ritenersi sufficienti i contatti tenuti in tale qualità e ricordati dallo AT, posto che, sebbene in quell'arco di tempo ristretto, certo le attività associative della famiglia di OR VE (specie quelle di natura estorsiva) non si interruppero, per cui era pur sempre necessario che qualcuno le coordinasse".
p.
3. LO IG.
p.
3.1. L'imputato è stato ritenuto colpevole di aver fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed esattamente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille realizzando molteplici contatti e riunioni con altri esponenti di altre famiglie mafiose. La Corte territoriale (pag. 26 ss dell'impugnata sentenza) ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle convergenti affermazioni di tutti i collaboratori (RA; CC;
CO; ZI;
AT) "la stretta vicinanza con EA MO (reggente di quel mandamento) ed i contatti, proprio in tale qualità, con i Lo CC".
Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto le censure di seguito indicate.
p.
3.2. violazione dell'art. 192 c.p.p.: sostiene l'imputato che le dichiarazioni dei collaboratori non solo non avevano trovato alcun riscontro ma non erano neppure convergenti contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata atteso che, la Corte, dopo avere sintetizzato le dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, le ha analiticamente analizzate disattendendo, in modo puntuale, le eccezioni sollevate dalla difesa (cfr pag. 28).
Infatti, il ricorrente, in questa sede, si è limitato a dolersi in modo del tutto generico ed aspecifico rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale, dopo aver chiarito che i collaboratori erano tutti attendibili, ha evidenziato che le convergenti dichiarazioni rese dai medesimi erano non solo di scienza diretta ma anche autonome ed indipendenti. Ed in effetti, sulla base della lettura delle medesime (riportate per estratto nella sentenza impugnata), non può che convenirsi sul giudizio espresso dalla Corte territoriale la cui motivazione, pertanto, deve ritenersi logica, congrua ed adeguata rispetto agli evidenziati elementi fattuali. p.
3.3. trattamento sanzionatorio: la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale (gravità della condotta e mancanza di elementi suscettibili di favorevole valutazione) deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto non solo degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale ma anche che non sussistevano elementi favorevoli: di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche suite ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore dell'imputato.
p.
3.3.1. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 63 c.p., comma 4 è sufficiente rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le regole dettate in via generale dall'art. 63 c.p., comma 4, non hanno ragione di essere evocate in tutti i casi in cui la questione circa l'entità della pena applicabile, derivante dal concorso di più circostanze aggravanti è diversamente risolta dal legislatore nell'ambito della singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416 bis c.p.. Detta norma racchiude in sè e autonomamente disciplina difatti ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate contemplate, ed espressamente prevede, in particolare, che per effetto del comma 6 la pena stabilita nel quarto comma è aumentata da un terzo alla metà, così derogando alla norma generale: Cass. 41233/2007 riv 237671; Cass. 29770/2009 riv 244460. Non ha inciso sulla problematica l'invocata sentenza n. 20798/2011 delle SSUU, atteso che la medesima si riferisce alla problematica della recidiva. p.
3.4. Violazione dell'art. 416 Bis c.p., comma 6 - art. 417 c.p.: i Suddetti motivi, sono stati dedotti con la memoria depositata il 17/04/2012. Di conseguenza vanno ritenuti inammissibili in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 4, devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che i cd. motivi nuovi, in realtà sono motivi che nulla hanno a che vedere con quelli originariamente proposti.
p.
4. EN.
p.
4.1. L'imputato è stato ritenuto colpevole di aver fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed esattamente della famiglia mafiosa di AG realizzando molteplici contatti e riunioni con altri esponenti di altre famiglie mafiose. Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto i motivi di seguito indicati.
p.
4.2. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: la censura (supra in parte narrativa p. 6 n. 1) è infondata.
La Corte territoriale, davanti alla quale la medesima eccezione era stata dedotta, l'ha disattesa con la seguente motivazione: "Osserva la Corte al riguardo, in primo luogo, che l'art. 649 c.p.p. pone un ostacolo procedurale concernente solo la punibilità della condotta tenuta fino alla data indicata nella contestazione della sentenza di assoluzione, da ciò conseguendo che la porzione di condotta illecita successiva, pur non ontologicamente disgiungibile dalla precedente, rimane perseguibile a titolo di reato autonomo. Ulteriormente si ricorda che il principio del ne bis in idem non impedisce di prendere in esame il fatto storico già giudicato e di valutarlo in riferimento a quella verificatosi in data posteriore. Ciò premesso, si rileva che quel Giudice è pervenuto alla decisione assolutoria, ritenendo non sufficientemente provate, perché non adeguatamente riscontrate, le accuse formulate da un unico collaboratore di Giustizia, FA AN, e concernenti una sala estorsione, relativa ad un cantiere edile di via Bara tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005. Nulla impedisce pertanto che la indicazione dell'imputato quale appartenente alla famiglia di AG (e dalla sentenza citata emerge che il NT già nel 2003 era stato indagato per tale "qualità") possa essere valutata quale presupposto storico e logico delle rivelazioni di altri dichiaranti ed aventi per oggetto fatti accaduti dopo il 13.2.07 e cioè in data successiva al 11.10.05".
La motivazione, in punto di diritto, è ineccepibile e lo stesso ricorrente non pare abbia alcunché obiettato. L'imputato, invece, ha impugnato la suddetta motivazione in punto di fatto sostenendo che la Corte avrebbe fondato la decisione sull'acritica recezione di quanto riferito dai collaboratori le cui dichiarazioni erano generiche, indirette e circolari. Al che deve replicarsi, che la motivazione, anche in punto di fatto, è puntualissima.
Infatti, la Corte, condividendo la decisione del g.u.p., dopo aver riportato per sintesi le dichiarazioni rese da RA, CC, CO, ZI e AT, e dopo averle analizzate anche alla stregua delle deduzioni difensive, ha ritenuto, da una parte, le dichiarazioni di RA e CC autonome (perché contemporanee), ed indipendenti dalla pubblicazione sui giornali della mappa del potere mafioso a Palermo e, dall'altra, la ricostruzione del CO analitica, logica e coerente con quella degli altri collaboratori ed arricchita di altri particolari. La Corte, poi, ha rimarcato che il RA, CC, CO e AT "hanno riconosciuto l'imputato in foto, dimostrando così di conoscerlo personalmente e di potere bene ricordare sul suo conto episodi diversi".
Infine, la Corte, ha chiarito che le propalazioni del RA, ZI, CC e AT, benché fossero state apprese da altri (dal CO, Lo CC e IO) erano tuttavia "convergenti sul medesimo punto e cioè sulle iniziali perplessità del NT a fronte dell'interpello rivoltogli da IZ sandro, superate dopo l'omicidio IN e la concretizzata supremazia dei Lo CC". Non va infine trascurato che tutte le suddette dichiarazioni sono state ritenute attendibili in quanto si inquadravano perfettamente in quel determinato contesto storico che si venne a creare a seguito dell'arresto del TO e all'espansione del potere dei Lo CC (cfr pag. 21 -22 sentenza impugnata).
Si può, quindi, affermare che la decisione della Corte non è assoggettabile ad alcuna censura atteso che:
- le due dichiarazioni de relato di RA e CC - autonome ed indipendenti - sono state confermate dalla fonte primaria CO;
- CO ha reso dichiarazioni che sono state ritenute dettagliate, analitiche e coerenti;
- le dichiarazioni rese dai collaboratori ZI e AT, sebbene apprese da Lo CC e IO, convergono con quelle rese dagli altri collaboratori su un punto fondamentale e cioè le iniziali perplessità del NT (che faceva parte della cosca capeggiata dal TO) di passare con il Lo CC dopo che il TO era stato arrestato;
- il fatto riferito (passaggio dell'imputato dal TO ai Lo CC) trova un riscontro logico e storico nella dinamica della spartizione della città di Palermo fra le varie famiglie mafiose, in quel determinato periodo.
La censura dedotta, quindi, nella parte in cui lamenta una preteso travisamento dei fatti, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre in questa sede di legittimità una nuova ed alternativa valutazione di quegli stessi fatti già ampiamente esaminati e valutati da entrambi i giudici di merito con decisione conforme: di conseguenza, non è ammissibile in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti.
Ciò che, infatti, emerge da una lettura della sentenza impugnata è che il compendio probatorio è stato correttamente valutato e le prove (dichiarazioni di diversi collaboranti) sono state valutate alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte. La reiezione della suddetta doglianza, comporta, anche la reiezione della censura secondo la quale la Corte si sarebbe limitata a ritenere che, per la configurabilità dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. sarebbe sufficiente una mera adesione ideale al sodalizio criminoso (censura supra in parte narrativa p. 6 n. 2):
ciò non è vero perché la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non parta affatto di adesione ideale ma di un'adesione convinta e funzionale alle dinamiche dell'associazione (cfr pag. 24 sentenza). Infatti, come risulta dall'impugnata sentenza, l'imputato, dai vari collaboratori di giustizia era stato definito "uomo d'onore" (cfr dichiarazioni rese da CC), cooptato nell'organizzazione mafiosa (cfr dichiarazioni rese RA), e "messo dai Lo CC al villaggio Rosalia a disposizione di sandro IZ con il ruolo addetto alle estorsioni" (cfr dichiarazioni rese CO). Ora, sul punto, è appena il caso di rammentare che questa Corte, da tempo, ha precisato che "l'adesione al sodalizio, che comporta l'accettazione da parte dell'uomo d'onore di rigide norme comportamentali che vengono indefettibilmente fatte rispettare dai capi e dagli altri associati, si traduce necessariamente in una definitiva e totale dedizione alla "famiglia" (che costituisce la cellula primaria della struttura di Cosa Nostra) e, tramite questa, all'intera organizzazione, e quindi in una precisa scelta di vita criminale, a prescindere dalla natura delittuosa dei singoli comportamenti che successivamente ognuno degli associati dovrà porre in essere in tale contesto;
pertanto, la qualità di uomo d'onore non è significativa di una mera adesione morale, ma presuppone la incondizionata messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto dal sodalizio, e l'obbligo così assunto, per un verso rafforza il proposito criminoso degli altri associati, e, per altro verso, accresce la potenzialità operativa e la complessiva capacità di intimidazione e di infiltrazione nel tessuto sociale;
l'adesione, dunque, non si risolve in un atteggiamento passivo ed improduttivo, ma nella permanente, e sempre utilizzabile, offerta di contributo, anche materiale, già ex se potenziatrice dell'operatività complessiva della cosca. Non è quindi necessario, ai fini della integrazione del minimum della condotta partecipativa, che ognuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, in quanto è l'associazione, nel suo insieme, che deve concretare gli estremi della fattispecie ex art. 416 bis c.p., bastando, per il partecipe, l'appartenenza come sopra qualificata, con la consapevolezza che l'associazione agisce od agirà similmente grazie anche al suo apporto, possibile con modalità eterogenee. Pertanto, il contributo può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presta la propria disponibilità ad agire come uomo d'onore, ben potendo la sua veste di associato essere desunta, sul piano della prova, da fatti concludenti, dimostrativi, cioè, di un grado di compenetrazione del soggetto nell'organismo criminale. In sostanza, dagli elementi di prova già inconfutabilmente raccolti sul particolare modus operandi di Cosa Nostra e dei suoi associati è dato necessariamente desumere in capo al singolo il concretizzarsi di una condotta, a carattere permanente, integrativa di tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma incriminatrice de qua": in terminis Cass. 5343/2000 Rv. 215908; Cass. 6999/1992 riv 190643; Cass. 2040/1996 Rv.
206319; SSUU 33748/2005 riv 231670. Pertanto, alla stregua della suddetta giurisprudenza, che qui va ribadita, la doglianza del ricorrente va disattesa.
p.
4.3. violazione dell'art. 416 bis c.p., commi 4 - 6: la censura (supra parte narrativa p. 6 n. 3) è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, questa Corte, da tempo ed in maniera costante, ha statuito che la suddetta circostanza si estende a tutti i partecipi del sodalizio criminoso, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva in quanto concerne i mezzi e le modalità di attuazione della condotta criminosa. Infatti, la norma non richiede la diretta detenzione ne' il porto di esse (tant'è che il delitto di associazione di tipo mafioso aggravato dalla disponibilità di armi concorre con quelli di detenzione e porto di armi comuni da sparo: Cass. 14173/2009 riv 246723), sicché, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso: Cass. 4119/1987 Rv. 178037; Cass. 9958/1997 Rv. 208936;
Cass. 14173/2009 riv 246723; Cass. 42385/2009 riv 244904. Quanto all'aggravante di cui al comma 6 - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - questa Corte ha statuito che ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "Cosa Nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile: Cass. 5343/2000 riv 245908; Cass. 42385/2009 cit. Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte
territoriale ha ritenuto la sussistenza di entrambe le aggravanti, avendo accertato che l'imputato era inserito, stabilmente, in una famiglia mafiosa facente capo ai Lo CC il cui violento potere si esercitava sia su Palermo che sull'intera provincia (cfr pag. 22 sentenza impugnata): a pag. 8 - 9 della sentenza impugnata la Corte, poi, rileva - sulla scorta delle sentenze e delle ordinanze di custodia "S. Lorenzo" acquisite agli atti - che risultava accertato "il controllo capillare operato dal Lo CC su molteplici attività imprenditoriali (...) estorsioni poste in essere in modo capillare per interi quartieri con quantificazione degli importi (...) la gestione mafiosa di attività economiche e lavori pubblici (...)".
Di conseguenza, poiché non vi è alcun dubbio che quell'associazione criminale avesse la disponibilità di armi e che il suo potere venisse esercitato per infiltrarsi nelle attività economiche mediante il reimpiego dei denaro proveniente dalla realizzazione dei delitti perpetrati, anche il ricorrente risponde di entrambe le aggravanti costituendo fatto notorio, non ignorabile ne' dai sodali nè dai concorrenti esterni, che "Cosa Nostra" è dotata stabilmente di armi ed opera nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti posti in essere in esecuzione del suo programma criminoso.
Il ricorrente ha invocato a proprio favore la sentenza n. 12251/2012 di questa Corte. Sennonché, ove la si legga con attenzione, è facile avvedersi che la Corte, lungi dallo statuire principi innovativi o in contrasto con quelli consolidati (anzi, sul punto, la Corte ha cura di richiamarli e di ribadirli: cfr pag. 11 e 12 della motivazione), si è limitata ad annullare con rinvio la sentenza in quanto ritenuta carente di motivazione. Il che non si può dire per la sentenza di cui al presente procedimento, atteso che, come si è detto, dalla motivazione si desume, in modo chiaro, che la famiglia mafiosa di cui faceva parte il NT (ossì a una propaggine della cosca facente capo ai Lo CC) era dedita alle estorsioni il cui ricavato veniva reimpiegato per la gestione mafiosa di attività economiche e lavori pubblici.
p.
4.4. trattamento sanzionatorio (motivi illustrati supra in parte narrativa p. 6 n. 4-5): la Corte territoriale ha confermato, sul punto, la sentenza del g.u.p. rilevando che il trattamento sanzionatorio era congruo e che infondata era la richiesta di attenuanti generiche, di riduzione della pena e dell'esclusione della misura di sicurezza avuto riguardo ai precedenti penali sulla base dei quali non era possibile "trarre una positiva valutazione della personalità dell'imputato. Nè emergono dagli atti situazioni non previste dall'art. 62 c.p. favorevoli al giudicando, posto che (...) il NT, ben lontano dall'intento di recedere dall'antica adesione all'associazione mafiosa, mostrò di inserirsi prontamente nello schieramento dei Lo CC che in quel determinato momento storico era apparso prevalere".
La motivazione è amplissima e null'affatto tralaticia perché la Corte ha motivato indicando precisi elementi fattuali riferiti al ricorrente.
Vale pertanto, quanto già detto a proposito del Lo IG (supra p. 3.3.).
Infine, va osservato che la censura dedotta in questo grado - con la quale l'imputato pare adombrare una non corretta quantificazione della pena - è inammissibile.
Infatti, in grado di appello (cfr motivo settimo pag. 32 dell'atto di appello), l'imputato si era limitato a dedurre la sola eccessività della pena invocando, quindi, un trattamento più mite da contenersi nei limiti del minimo edittale.
Al che fa Corte, nel respingere il suddetto motivo, aveva addotto la motivazione di cui si è appena detto.
Pertanto, trattandosi di censura dedotta per la prima volta in questa sede, la medesima è inammissibile, non senza rilevare, peraltro, che non è chiaro il motivo con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe inflitto una pena errata laddove si era limitata a confermare il trattamento sanzionatorio irrogato dal g.u.p., cosi come non è chiaro il motivo per cui - secondo il ricorrente - i giudici del merito, nel calcolare la pena, avrebbero dovuto considerare come pena base il minimo edittale.
p.
5. LO PR.
p.
5.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte di Cosa Nostra promuovendone, dirigendone ed organizzandone le relative attività illecite ed in particolare di aver svolto il ruolo di reggente del mandamento mafioso di Palermo centro;
per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo dei lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona;
per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi ed attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà ed anche con i latitanti RE e RO Lo CC, svolgendo, in tal modo, funzioni direttive per l'organizzazione, in particolare concludendo un'alleanza con i Lo CC per il controllo da parte di questi delle zone della città di Palermo non ancora sotto la loro influenza;
per essersi occupato di traffici per conto dell'organizzazione.
La Corte, nel confermare la decisione del g.u.p., ha rilevato che il giudizio di colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni dei collaboratori CC, RA, CO, ZI e AT, nonché da un pizzino (D49) firmato "Sebi"
(GU NO, pregiudicato) indirizzato a Lo CC RO in cui era scritto " (...) in quanto a L.P. TO dopo le tue parole mi fido un po' di più, ma adesso che uscito IN OL, cosa mi puoi dire in merito a lui" che, sebbene non decisivo assumeva un'alta valenza indiziaria in quanto concordante con le rivelazioni dei collaboranti.
Quanto ai suddetti collaboranti, la Corte, dopo averne riassunto il contenuto, le ha prese in esame, e le ha valutate anche alla stregua delle deduzioni difensive, concludendo che il quadro probatorio d'insieme che emergeva aveva evidenziato la fondatezza dell'ipotesi accusatorie atteso che le dichiarazioni provenivano tutte da soggettivi attendibili, alcuni dei quali avevano dichiarato fatti vissuti in prima persona (CC nell'interrogatorio del 14/12/2007; RA nell'interrogatorio del 29/11/2007) altri de relato, ma tutte le dichiarazioni erano coerenti, costanti, indipendenti e confermative l'una dell'altra e convergenti, in modo unanime, nell'indicare l'imputato come il reggente del mandamento mafioso di Palermo centro, e come legato ai Lo CC. In questa sede, il ricorrente ha confutato la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale (supra parte narrativa p. 7 n. 1- 2), ma la lettura dei suddetti motivi di doglianza rivela la mancanza di specificità delle censure atteso che il ricorrente si è limitato ad una mera illustrazione di notori principi elaborati da questa Corte in merito alla valutazione delle chiamate in correità, ma senza spendere una sola parola di critica alla motivazione addotta dal tribunale in ordine alla valutazione delle singole chiamate in correità, se non dolendosi, in modo del tutto generico, del fatto che non sarebbe stato provata la sua intraneità a Cosa Nostra e tantomeno il suo ruolo apicale (cfr pag. 13, 16 ss ricorso). p.
5.2. Trattamento sanzionatolo: la censura nel suo duplice profilo (supra parte narrativa p. 7 n. 3), è anch'essa infondata. La doglianza relativa al fatto che le aggravanti non sarebbero configurabili perché erano stati indicati solo i commi 2-3-4-6 dell'art. 416 bis cod. pen. è smentita dalla semplice lettura del capo d'imputazione.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte le ha negate sia per il ruolo ricoperto nell'ambito dell'associazione criminale (quindi la gravità del fatto) sia per la mancanza di qualsiasi elemento che potesse essere valutato positivamente. La motivazione, deve ritenersi congrua logica ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali e, pertanto, non censurabile in questa sede di legittimità: sul punto vale quanto già detto a proposito del Lo IG e del NT.
p.
6. In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012