Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 3758
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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In tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in merito all'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che il magistrato di sorveglianza, nel verificare le condizioni di ammissibilità del beneficio richiesto possa non sospendere la decisione sul permesso premio, rilevando l'irrilevanza dell'accertamento anzidetto ai fini della decisione.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 3758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3758
Data del deposito : 15 aprile 2015

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