Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 2
In tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in merito all'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che il magistrato di sorveglianza, nel verificare le condizioni di ammissibilità del beneficio richiesto possa non sospendere la decisione sul permesso premio, rilevando l'irrilevanza dell'accertamento anzidetto ai fini della decisione.
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.
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1. La questione: la richiesta dell'accertamento da parte del detenuto Il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell'interesse di un detenuto, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia presso il quale pendeva un'istanza di permesso ulteriore, rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa della condannata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
37 5 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1092/2015 Dott. ARTURO CORTESE Presidente SENTENZA N Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere N. 32096/2014 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD RC, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 13/2014 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNA del 25/03/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
: lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 marzo 2014, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da DI CO, detenuto presso la Casa circondariale di Bologna, avverso il decreto del 4 dicembre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio, proposta ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - il reclamo era soggetto ai principi delle impugnazioni e, quindi, anche ai limiti del devoluto;
- il Magistrato di sorveglianza non aveva impropriamente attinto la questione afferente alla collaborazione del condannato, invadendo un ambito estraneo alla propria competenza, avendo, invece, motivato "al di là del profilo della collaborazione fattiva o inesigibile" ed evidenziato che "non rilevava l'eventuale riconoscimento della collaborazione (...)"; nel decreto impugnato si erano ritenuti correttamente non sussistenti i parametri di cui all'art. 58-quater, comma 4, Ord. Pen. (morte del sequestrato e benefici); anche la Direzione dell'Istituto aveva, in ogni caso, espresso parere contrario alla concessione del permesso premio;
- erano regole di diritto la non esclusione della competenza del Magistrato di sorveglianza a verificare le condizioni di ammissibilità del beneficio e la necessità della sospensione della decisione sul permesso premio, con rimessione dell'accertamento della collaborazione con la giustizia al Tribunale, solo nel caso di non manifesta insussistenza di tale condizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. Anna Vio, l'interessato DI, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 58-ter Ord. Pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. per la incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza a decidere sul riconoscimento della collaborazione, e omessa motivazione della ritenuta manifesta infondatezza. Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso nei denunciati vizi non considerando che, in presenza delle condizioni che potevano condurre al riconoscimento della sua collaborazione (già riconosciuta dallo stesso Pubblico Ministero che aveva svolto le indagini nel procedimento penale conclusosi con la condanna in espiazione), vi è stata da parte del Magistrato di sorveglianza la 2 usurpazione di una competenza funzionale attribuita all'organo collegiale, e non indicando le ragioni in fatto e in diritto del suo convincimento.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 30- ter, 58-ter e 58-quater, comma 4, Ord. Pen., laddove è stata esclusa l'applicabilità dei primi due in presenza del terzo, e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta non operatività dell'indicato art. 58-ter rispetto ai delitti di cui al citato art. 58-quater. Secondo il ricorrente, l'affermazione circa la correttezza della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 58-quater, comma 4, Ord. Pen. non è condivisibile, perché il riconoscimento della qualifica di cui all'art. 58-ter Ord. Pen. incide, abbattendoli, su tutti i rigorosi limiti di accesso ai benefici penitenziari previsti per i condannati per taluni reati indicati nell'art.
4-bis Ord. Pen., compresi quelli previsti dall'indicato quarto comma dell'art. 58-quater, che, senza rappresentare una deroga all'ambito di operatività dell'art. 58-ter, interviene, accentuandoli, sui più rigorosi termini di cui all'art. 30-ter, comma 4, lett. c), Ord. Pen. L'interpretazione suggerita dal Magistrato e dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, inibisce l'operatività dell'art. 58-ter Ord. Pen., vanificando l'effetto premiale ricondotto dal legislatore alla condotta collaborativa del reo, in contrasto con l'impianto normativo teso a favorire i condannati che abbiano collaborato con la giustizia, sottolineato dai richiamati interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 306/1993, n. 357/1994, n. 68/1995, n. 89/1999) e in contrasto con la disciplina prevista per la omologa situazione normativa dettata in materia di liberazione condizionale. L'ordinanza impugnata, che ha confermato la declaratoria d'inammissibilità del prima Giudice, pertanto, ad avviso del ricorrente, ha precluso illegittimamente l'esame dei presupposti per il riconoscimento della condotta collaborativa di cui all'art. 58-ter Ord. Pen. e per la concessione del permesso premio, invece tutti sussistenti per le ragioni esposte nella istanza introduttiva.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento, non sussistendo la denunciata violazione dell'art. 58-ter Ord. Pen.
1.1. Il Magistrato di sorveglianza, competente con riguardo al richiesto permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, Ord. Pen., invero, non ha usurpato, contrariamente alla tesi difensiva posta a fondamento della censura, 3 la competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza in materia di accertamento della collaborazione con la giustizia, ma ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda per la sussistenza del divieto di cui all'art. 58-quater, comma 4, Ord. Pen., che ha ritenuto preliminare e assorbente rispetto alla questione afferente al "profilo della collaborazione fattiva o inesigibile". Movendo dal rilievo, in fatto, che l'istante, che era detenuto in espiazione della pena detentiva di anni trenta di reclusione, era stato condannato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 630 cod. pen., che aveva cagionato la morte del sequestrato, il Magistrato di sorveglianza ha rappresentato, in diritto, che, alla stregua della predetta norma, il condannato per tale delitto non è ammesso "ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis se non abbia(no) effettivamente scontato almeno i due terzi della pena irrogata", rimarcando a tal fine la natura speciale della indicata norma, la conseguente irrilevanza dell'eventuale riconoscimento della collaborazione e la insussistenza di deroghe ai limiti di pena previsti.
1.2. La decisione del Tribunale, che ha ritenuto non intaccato l'ambito della sua competenza -quanto all'accertamento della collaborazione del condannato con la giustizia- da parte del primo Giudice, che, in coerenza con le sue attribuzioni, ha limitato il suo apprezzamento alla rilevata insussistenza delle condizioni di ammissibilità del beneficio "al di là del profilo della collaborazione (...)", giudicato del tutto irrilevante a fronte della norma speciale applicabile e applicata nella specie, resiste ai rilievi difensivi.
1.3. L'art. 58-ter, comma 2, Ord. Pen., nel riservare al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, come indicate nel primo comma della stessa norma, non esclude, infatti, come già affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, dep. 26/09/2013, Calasso, in motivazione), che il Magistrato di sorveglianza, competente alla concessione dei permessi premio, possa e debba delibare sulle condizioni di ammissibilità del medesimo beneficio secondo il principio generale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., in tema di procedimento di sorveglianza sia monocratico sia collegiale, con la necessità per lo stesso di sospendere la pronuncia sul permesso premio e di rimettere l'accertamento dell'allegata collaborazione con la giustizia al Tribunale di sorveglianza, funzionalmente competente, solo nel caso in cui tale condizione non sia ritenuta manifestamente insussistente o, come nella specie, del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla istanza, soggetta a una disciplina normativa speciale. La censura è, in ogni caso, irrilevante avendo il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo avverso il decreto d'inammissibilità, motivatamente condiviso le conclusioni del Magistrato di sorveglianza e il ragionamento logico e 4 giuridico a esse sotteso, sotto il duplice concorrente rilievo della competenza dello stesso alla verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio e della propria competenza in tema di accertamento della collaborazione, già non ritenuta manifestamente insussistente o non rilevante.
2. Privo di giuridico pregio è anche il secondo motivo.
2.1. Si rileva in diritto che l'art. 30-ter, introdotto nell'ordinamento penitenziario dall'art. 9 legge 10 ottobre 1986, n. 663, non conteneva, nella sua formulazione originaria, alcuna limitazione alla fruizione di permessi premio correlata al titolo di reato e indicava, quale presupposto di concedibilità del beneficio, soltanto l'entità della pena inflitta, imponendo, ove questa fosse superiore ai tre anni di reclusione, l'espiazione di almeno un quarto di essa o, nel caso di ergastolo, di almeno dieci anni.
2.1.1. L'art. 1, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha introdotto, a sua volta, nell'ordinamento penitenziario, l'art.
4-bis, il cui primo comma non prevedeva, nella stesura originaria, alcun divieto assoluto di concessione di benefici, differenziando i presupposti del loro riconoscimento sulla base di diverse condizioni, e in particolare: a) la positiva acquisizione di elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva per determinate tipologie di delitti, considerati espressione di maggiore pericolosità sociale;
b) l'insussistenza di elementi tali da far ritenere siffatti collegamenti per altri titoli di reato valutati di minore gravità.
2.1.2. Con l'art. 1, comma 3, dello stesso d.l. n. 152 del 1991 è stato modificato anche l'art. 30-ter, comma 4, Ord. Pen. con l'aggiunta delle lett. c) e d), prevedendosi la concessione dei permessi, rispettivamente, nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, e nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2.1.3. Contestualmente l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 152 del 1991 ha aggiunto l'art. 58-ter Ord. Pen., che ha introdotto, per la prima volta, espresse deroghe alla fruizione dei benefici da parte dei condannati per taluno dei delitti indicati nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., in presenza di un ravvedimento operoso, tradottosi nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, oppure della comprovata collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati". 5 2.1.4. Il successivo sesto comma dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 152 del 1991 ha aggiunto l'art. 58-quater, che ha introdotto il divieto di concessione dei benefici penitenziari, disciplinandone l'operatività, e ha disposto, tra l'altro, al quarto comma che "i condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni".
2.1.5. La disposizione di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen. è stata ulteriormente modificata a seguito di sentenze della Corte costituzionale, che ne hanno dichiarato la parziale incostituzionalità, e in conseguenza di successive novelle legislative (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; legge 23 dicembre 2002, n. 279; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38), prevedendo l'art. 1 nella sua attuale formulazione, attraverso l'articolazione nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1- quater dei quattro periodi nei quali il primo comma era già strutturato per effetto delle precedenti novelle (salva la previsione di nuove tipologie di reati nel comma 1-quater), e con riguardo ai delitti in essi elencati, i presupposti applicativi dei benefici penitenziari indicati.
2.1.6. Le modifiche da ultimo apportate con il d.l. n. 11 del 2009 hanno imposto un successivo intervento, con legge 15 luglio 2009, n. 94, al fine di armonizzare l'intera disciplina, sull'art. 30-ter, comma 4, lett. c), sull'art. 58-ter, comma 1, e sull'art. 58-quater, comma 5, Ord. Pen. con la sostituzione del riferimento, in essi contenuto, ai delitti indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis con il riferimento ai delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dello stesso articolo.
2.2. La ricostruzione delle vicende normative dei detti articoli consente di rimarcare la correttezza dell'analisi condotta in sede di merito in ordine al rapporto esistente tra il divieto di concessione di permessi premio di cui all'art. 58-quater Ord. Pen. e la condotta collaborativa prevista dall'art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen. Detta ultima disposizione nel testo vigente esclude, come già rilevato (sub 2.1.3.), l'applicabilità dei limiti di pena previsti, tra le altre disposizioni, dall'art. 30-ter, comma 4, Ord. Pen., e "concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 4 bis" a coloro che, anche dopo la condanna, abbiano collaborato con la giustizia. Né tale disposizione né altre disposizioni normative prevedono, invece, deroghe ai limiti di pena previsti -per i condannati per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ovvero a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen.- dall'art. 58-quater, comma 4, Ord. Pen. (indicato sub 2.1.4.), che, introdotto 6 con il d.l. n. 152 del 1991, non ha subito ulteriori modifiche, a differenza di altri commi dello stesso articolo. 2.3. È coerente con tali premesse l'affermazione che l'art. 58-quater Ord. Pen. si pone come norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 58-ter Ord. Pen., che, in congiunta lettura con l'art.
4-bis e con l'art. 30-ter, comma 4, Ord. Pen., consente in termini generali la fruibilità dei permessi premio in presenza, tra le altre, della tipizzata condizione della collaborazione con la giustizia, accertata, ai sensi dell'art. 58-ter, comma 2, Ord. Pen., dal Tribunale di sorveglianza. L'art. 58-quater Ord. Pen., in particolare, specializza il riferimento ai condannati per i delitti di cui all'art. 630 cod. pen., indicati nell'art. 4, comma 1, Ord. Pen. nel contesto della categoria dei delitti per i quali l'ammissione ai benefici è preclusa, salvo il caso della collaborazione con la giustizia, stabilendo autonomi e specifici limiti di pena, non derogabili.
2.4. La tesi difensiva, che pone l'accento sulla valenza della condotta collaborativa e sulla finalità dell'art. 58-ter Ord. Pen., non si correla con tale coerente assetto normativo, alla cui stregua, per precisa e confermata scelta del legislatore, la collaborazione è giudicata per gli indicati specifici delitti subvalente rispetto alla valutazione relativa alla loro natura, e, reclamando il confronto con la disciplina dettata in materia di liberazione condizionale, trascura i limiti e i requisiti, previsti dall'art. 176 cod. pen. e dalla pertinente normativa speciale, cui la sua ammissione è subordinata e che non consentono un apprezzamento di uguaglianza di situazioni per trarne il dedotto giudizio di disparità ingiustificata del trattamento.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 aprile 2015 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore dott Arturo Cortesen dott. Angela Tardio angele Party DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA