Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddifsato con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.
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La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
[ 9 8 3 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -3625 sez. Renato Grillo - Presidente - Sent. n. Vito Di Nicola - Relatore - UP 17/11/2015 R.G.N. 489/7/2014 Gastone Andreazza Alessio Scarcella Enrico Mengoni L ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI IO, nato a [...] il [...] 4 avverso la sentenza del 17-07-2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente 7 RITENUTO IN FATTO 1. IO PA ricorre personalmente per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto qui interessa, quella emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato previsto dagli articoli 110, 81 codice penale, 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva al fine di cederla a terzi 40 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina (di cui 19 per un peso netto di 5,7 g di principio attivo all'83,4%), di 32 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto di 6,6 g di principio attivo al 76% nonché di 5 stecchette di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 4,25 g e principio attivo al 3,1%, caduti in sequestro. Commesso in Torre Annunziata il 23 aprile 2008. Con la recidiva infraquinquennale.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente solleva i tre va seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale e di quella processuale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale), sul rilievo che il ricorrente aveva nominato, all'esito del giudizio di secondo grado, quale proprio difensore di fiducia dall'avvocato Mauro Porcelli con revoca del precedente difensore. La suddetta nomina venne depositata in data 20 gennaio 2014 e tuttavia il nuovo difensore non ricevette la notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello nonostante che l'avviso stesso recasse quale data quella del 28 gennaio 2014, successiva alla data di deposito della nomina del nuovo difensore di fiducia.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la violazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che, dalle analisi delle risultanze istruttorie, la Corte d'appello è giunto a conclusioni inaccettabili attesa la totale assenza di elementi idonei a fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, ogni oltre ragionevole dubbio. Ed invero il ricorrente, accusato della presunta detenzione di cocaina e di hashish, non è stato mai scoperto nell'atto di cedere la sostanza stupefacente, né sono emersi nel corso del procedimento elementi certi circa la riconducibilità allo stesso delle sostanze stupefacenti sequestrate e neppure è stato provato con certezza che sia stato proprio l'imputato a disfarsi della droga, dovendosi a ciò aggiungere la circostanza che la perquisizione effettuata presso l'abitazione dava esito negativo e dovendosi perciò escludere qualsiasi responsabilità a suo carico. 2 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale per l'erronea applicazione dell'articolo 62-bis codice penale e l'articolo 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale), sul rilievo che le circostanze dell'azione non andavano inquadrate, al pari di altri ben più rilevanti, nell'ambito del primo comma dell'articolo 73 d.p.r. n. 309 del 1990, sussistendo invece i presupposti per il riconoscimento della lieve entità del fatto, con tutte le conseguenze in termini trattamento sanzionatorio da riservare, non essendo possibile rinvenire nel procedimento e quindi nella sentenza impugnata alcun elemento utile al fine di ritenere la condotta contestata particolarmente grave o di rilevante entità, se non per un aspetto quantitativo della sostanza (in ogni caso non particolarmente rilevante). Per le stesse ragioni, erroneamente la Corte territoriale avrebbe negato la concessione delle attenuanti generiche, motivando il diniego sul presupposto della gravità dei fatti e dei precedenti a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti.
2. Quanto al primo motivo, va ricordato che l'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in 1 quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore (Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494). In siffatto caso l'effetto sanante è espressamente previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. secondo il quale le nullità sono sanate "se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato". Va anche chiarito che tale approdo non è contraddetto da quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 3 novembre 2009 n. 317, né contrasta con la normativa CEDU e con la corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Consulta è infatti intervenuta per assicurare i livelli di garanzia i del diritto interno ai parametri del giusto processo proclamati dalla Convenzione e ribaditi dalle pronunce della Corte Edu con riferimento al diritto alla difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole dell'esistenza di un provvedimento pregiudizievole, affermando che tali diritti fondamentali non possono essere privati di effettività in base al principio di consumazione del 3 potere di impugnazione che si risolva in un atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, stante l'assenza e l'irreperibilità, in tali casi, dell'imputato), che non abbia ricevuto un mandato ad hoc e che agisca esclusivamente di propria iniziativa, sottolineando che l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, il quale può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. Nel caso di specie, la situazione processuale risulta del tutto capovolta in quanto l'imputato, consapevole dell'esistenza del processo e del procedimento, ha egli stesso proposto l'impugnazione, nonostante avesse nominato un difensore di fiducia dopo la deliberazione delle sentenza e prima del suo deposito in Cancelleria, consumando perciò il corrispondente potere ed avvalendosi della facoltà di esercitare l'atto. consumazione del potere diNel caso poi di mancata sanatoria ○ impugnazione, e fuori dalle ipotesi di inconsapevolezza dell'imputato circa l'esistenza del processo o di atti impugnabili a lui pregiudizievoli, va ricordato va che la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore, comporta solo la inefficacia per quest'ultimo della decorrenza del termine per impugnare (Sez. 4, n. 31290 del 16/04/2013, E., in motiv.). Nel caso di specie, però, neanche tale effetto si è verificato in quanto l'avv. Mauro Porcelli, non essendo iscritto nell'Albo Speciale della Corte di Cassazione, non era legittimato a proporre il ricorso (art. 613 cod. proc. pen.).
3. Quanto al secondo motivo, la Corte d'appello ha osservato che l'assistente capo Guastafiero, nel corso dell'udienza preliminare, ha precisato di non aver visto l'imputato cedere sostanza stupefacente al giovane sopravvenuto a bordo di un ciclomotore, in quanto gli agenti si trovavano alle loro spalle, ma ha aggiunto di aver notato il ricorrente, che aveva una busta in mano, parlare con il giovane sul motorino e, dopo il loro intervento, il PA si disfaceva della busta nella quale venne rinvenuta la sostanza stupefacente, busta era stata riscontrata dagli agenti lungo percorso di fuga seguito dal ricorrente stesso, desumendo da ciò la riferibilità a quest'ultimo della detenzione della droga e della destinazione di essa a fini spaccio, anche alla luce dell'assenza di una giustificazione alternativa al possesso della sostanza stupefacente. Al cospetto di tali emergenze, le doglianze del ricorrente fondano su censure squisitamente fattuali, il cui ingresso è precluso in sede di giudizio di legittimità.
4. Quanto al terzo motivo, il fatto di lieve entità è stato motivatamente escluso, avendo la Corte distrettuale osservato che il quantitativo della sostanza 4 stupefacente era idoneo al confezionamento di un numero rilevante di dosi singole e, in quanto tale, in grado di soddisfare un numero elevato di consumatori ed escludendo da ciò che la condotta potesse presentare una lieve offensività in maniera da rendere configurabile la fattispecie invocata, posto che, anche la mancanza di uno solo dei parametri previsti dall'articolo 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 consente di escludere la sussistenza del fatto di lieve entità, divenendo irrilevante l'eventuale presenza degli altri. Quanto al diniego delle generiche, è stato affermato che dagli atti non emergevano, e neppure erano stati indicati in concreto con i motivi di appello, elementi positivi che giustificassero l'applicazione dell'articolo 62-bis codice penale in favore dell'imputato, tra l'altro non immune da precedenti penali. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è sostanzialmente attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza l'onere di motivazione per il diniego - dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale ha anche operato il riferimento all'esistenza di precedenti penali dell'imputato e ciò costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati, come nella specie, quali indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995, Longo, Rv. 203146).
5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Renato Grillo Pu rple Tocierare DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAR 2013 IL CANCELLORE Luana Martani 6