Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. (Principio affermato con riferimento ad associazione a delinquere di stampo mafioso).
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2013, n. 26763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26763 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/03/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 683
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 48282/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ON N. IL 16/04/1985;
avverso l'ordinanza n. 760/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentite le conclusioni del difensore di fiducia dell'indagato, Avv. SPEZIALE Antonio, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale il locale GIP distrettuale, in data 30 luglio 2012, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere - tra gli altri - a ZZ ON, indagato e gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, in qualità di partecipe all'associazione malavitosa denominata 'ndrangheta, unitamente a soggetti individuati e non, reato commesso in provincia di Reggio Calabria ed in altre parti del territorio nazionale ed estero, fino al 28 settembre 2011.
Il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrare il necessario quadro indiziario grave, una serie di provvedimenti giudiziari definitivi (dai quali ha desunto, in generale, l'esistenza, la storia e le principali attivita' dell'associazione di riferimento), le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e gli esiti di una serie di intercettazioni di conversazioni, tra i quali, a carico di ZZ ON (f. 61 ss. dell'ordinanza impugnata):
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BELNOME ANTONINO, in particolare quanto al "battesimo" ricevuto dal ZZ ed alla sua partecipazione a riunioni di 'ndrangheta;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANAJIA MICHAEL, che ha a sua volta rivelato la partecipazione del ZZ a riti di 'ndrangheta, ed in particolare lo ha indicato come "presente nell'occasione della riunione in cui gli era stato conferito il grado di vangelo";
- le pregresse vicende processuali documentate in atti, dalle quali emerge il ruolo attivo rivestito all'interno delle due "aziende di famiglia", la SPATARI s.r.l. e la ICARO s.r.l. unipersonale, società formalmente intestata a ZZ ON e già oggetto di confisca nell'ambito di altro procedimento, nel quale ON ZZ aveva riportato condanna per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato L. n. 203 del 2991, ex art. 7;
- l'intercettazione ambientale effettuata in data 7 agosto 2010 presso la sala colloqui della Casa circondariale di Palmi, avente ad oggetto una conversazione tra ON ZZ e suo padre COSIMO SE (elemento in posizione verticistica nell'ambito del sodalizio ndranghetistico di riferimento), ivi ristretto, nella quale emerge il ruolo di longa manus del padre assunto dal figlio in pendenza della detenzione cui era sottoposto il padre.
2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l'indagato, con l'ausilio del difensore, avv. SPEZIALE Antonio, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) e E), in relazione agli artt. 8 c.p.p. e segg., e art. 416 bis c.p., (lamenta, in proposito, la violazione del principio di competenza per territorio e conseguentemente la nullità della decisione impugnata:
sarebbe, infatti, competente l'A.G. di Catanzaro, competente in relazione al luogo nel quale è insorto "l'accordo delittuoso e, quindi, la operatività "esistenziale" della struttura associativa stessa, a nulla rilevando il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", laddove la competenza dell'A.G. di Reggio Calabria sarebbe stata desunta per connessione con una separata vicenda omicidiaria, e comunque in contrasto con le acquisite risultanze quanto al luogo del pactum sceleris);
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), in relazione agli artt. 268, 128 e 148 c.p.p., e conseguente inutilizzabilità delle attività di intercettazione - violazione del diritto di difesa - nullità dell'impugnata decisione (lamenta, in proposito, che non sia stata accolta la richiesta difensiva di rilascio di copia dei files audio afferenti le intercettazioni contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali riportate nel corpo della impugnata OCC).
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.; vizio di motivazione per insufficienza, illogicità ed apoditticità della stessa circa la ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e circa il giudizio in ordine ai requisiti della chiamata in correità dei collaboranti, idonei ad integrare quella gravità indiziaria necessaria per l'emissione della OC - nullità dell'impugnata decisione (lamenta, in proposito, la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti, in particolare di quelle di PANAJIA, affette da grave imprecisione nella parte in cui dice che ZZ COSIMO aveva due figli maschi ed invece ne aveva solo uno;
richiama a fondamento delle sue tesi gli esiti di un procedimento separato pendente dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria;
assume che nulla di illecito emergerebbe dalla richiamata intercettazione ambientale, se non generiche e comprensibili preoccupazioni del padre per il figlio). Il difensore ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile per genericità (non confrontandosi apprezzabilmente con le argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato ha confutato le avverse prospettazioni) o perché manifestamente infondato, e va, nel suo complesso, rigettato.
1. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l'orientamento di questa Corte Suprema, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p., (cui l'art. 311 c.p.p., implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, rv. 215828;
conforme, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., sez. 4^, n. 22500 del 3 maggio 2007, Terranova, rv. 237012). Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 5^, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Pagliaro, rv. 241997; sez. 6^, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.1. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente.
2. Il primo motivo del ricorso dell'avv. SPEZIALE è infondato.
2.1. Il collegio è consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza è estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocano tre distinti criteri:
(a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4^, 7 giugno 2005, n. 35229, Rv. 232O81); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., Cass. sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 26285, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio;
privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Cass. sez. 3^, 6 luglio 2007, n. 35521, rv. 237397, relativa ad un'associazione D.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater;
conformi, sez. 6^, 23 aprile 2004, n. 26010, Rv. 229972; sez. 1^, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv.203609; sez. 1^, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 21922O, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass. sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 4^, 13 marzo 2008, n. 19526, Rv. 240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, sez. 4^, 12 febbraio 2004, n. 17636, Rv. 228183; sez. 6^, 6 ottobre 1994, Celone ed altri, Rv. 201849; sez. 1^, 7 febbraio 1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709);
(b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Cass., sez. 3^, 10 maggio 2007, n. 24263, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"); conformi, sez. 1^, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e sez. 1^, 7 dicembre 2005, n. 45388, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati - fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3, (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA - Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo -finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass. sez. 1^, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e sez. 6^, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare, luogo indicato dall'art. 8 c.p.p., comma 3 e quelli di cui all'art. 9 c.p.p., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., presso la Procura della Repubblica di Bari); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 6^, 2 marzo 2006, n. 22286, Rv.
234722, e sez. 1^, 26 ottobre 1994, Confl, comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Cass. sez. 5^, 8 ottobre 2009, n. 4104/10, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati -
fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione;
(c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Cass. sez. 1^, 25 novembre 1996, Confl, comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv.
206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1). Nel medesimo senso, Cass. sez. 1^, 9 aprile 2009, n. 17353, Rv. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass. sez. 6^, 26 novembre 2006, n. 49542, rv. 245488). Questa sezione (n. 22953 del 16 maggio 2012, Tempestilli ed altro, rv. 253189) ha di recente aderito al terzo orientamento, con affermazione di principio che il collegio condivide e reitera. Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto:
"In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura".
2.2. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la contestazione localizza l'attività dell'associazione de qua in Reggio Calabria e provincia, ed il Tribunale del riesame fa riferimento al territorio di Monasterace (RC) come base dell'organizzazione, nonché luogo ove si sono svolte la programmazione e l'ideazione, e dove è concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento, con rilievi in fatto incensurabili in sede di legittimità, e che - quanto meno allo stato attuale delle indagini preliminari in corso, ed alla luce del principio di diritto appena affermato - radicano la competenza territoriale proprio nel luogo contestato dal ricorrente.
Il relativo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, oltre che manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato da atto che il P.M. ha documentato di avere autorizzato in data 10 agosto 2012 il rilascio delle copie de quibus, richieste dal difensore del ricorrente in pari data, e che l'effettuazione di dette copie era stata effettuata in data 4 settembre 2012; l'udienza riesame era fissata per il successivo giorno 10, ma il ricorrente non si recò presso la segreteria del P.M. a ritirare le copie richieste e pronte per il rilascio. L'odierno motivo di ricorso si limita inammissibilmente a reiterare la doglianza inizialmente formalizzata in sede riesame, senza contestarne la corrispondenza al vero, limitandosi genericamente a reclamare, ancora una volta, l'omessa effettuazione di un avviso che - come esaurientemente spiegato dal provvedimento impugnato - non era dovuto.
4. Quanto al terzo motivo, il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva, una articolata serie di contributi (innanzi riepilogati: cfr. 1 della premessa in fatto), dai quali - con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto delle ipotizzate violazioni di legge - è stata nel complesso desunta la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in relazione al reato associativo ipotizzato, nella specie senz'altro configurabile nei suoi elementi costitutivi essenziali, a fronte della certamente non occasionale partecipazione all'attività criminosa posta in essere per garantire, e garantirsi, la sopravvivenza del sodalizio de qua in un momento di crisi sfociata in un cruento conflitto anche armato con un sodalizio rivale. Inoltre, le chiamate in correità dei collaboranti sono state motivatamente ritenute dal provvedimento impugnato dettagliate e nei tratti essenziali precise, e quindi intrinsecamente attendibili, con valutazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, come tali incensurati in questa sede. Le conversazione intercettata, valorizzata dai giudici della cautela, risulta correttamente e ragionevolmente interpretata, e, d'altro canto, non ne è stato adeguatamente dimostrato l'eventuale travisamento, in difetto di specifica documentazione ad hoc.
Le doglianze del ricorrente appaiono, pertanto, manifestamente infondate, poiché si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, laddove in sede di legittimità occorre unicamente accertare se gli elementi di fatto valorizzati dai giudici del merito sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice che si assume violata.
5. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013