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24 ottobre 1989
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31 ottobre 1989
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28 giugno 2022
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.)) 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.
2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.)) 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.
Commentari • +500
- 1. Il ricorso in cassazione per “violazione di legge”Leonardo Filippi · https://archiviopenale.it/ · 200.92278
[…] La giurisprudenza esclude il ricorso per la mancata assunzione di una controprova decisiva e lo ammette solo per la motivazione omessa o apparente (che costituisce “violazione di legge” sanzionata con la nullità dall'art. 125 c.p.p.), mentre quella “manifestamente illogica” non darebbe luogo a nullità e sarebbe soltanto oggetto di ricorso in cassazione ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2021, n. 12086Provvedimento: […] Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essere apparente, difettosa, illogica e contradditoria quella rassegnata a sostegno del diniego dell'esimente della desistenza volontaria, erroneamente esclusa a dispetto di elementi chiari ed univoci attestanti la chiara volontà del ricorrente di non volere insistere nell'azione criminosa, come comprovato dalla spontanea restituzione al proprietario dei beni prelevati. 2.2. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- tentato furto in abitazione·
- discrezionalità del giudice di merito·
- recesso attivo·
- desistenza volontaria·
- art. 133 cod. pen.·
- recidiva specifica e reiterata·
- art. 131-bis cod. pen.·
- particolare tenuità del fatto·
- art. 125 cod. proc. pen.