Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 1996
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Art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. ((79)) ---------------- AGGIORNAMENTO (79)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza".
L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. ((79)) ---------------- AGGIORNAMENTO (79)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza".
Commentari • 226
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 190.00394
[…] Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 25/11/2023, n. 4806Provvedimento: […] trasferita nel processo penale, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 75 c.p.p.; Ritenuto, per quanto esposto, che la causa va rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.”, rinviava la causa per discussione al 24/11/2023. Ciò premesso, in applicazione dell'art. 75, comma 1, c.p.p. la domanda proposta nel presente giudizio va dichiarata improponibile. […] Per come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'articolo 75, comma 1, c.p.p. costituisce fatto impeditivo alla prosecuzione del primo processo ovvero estintivo dello stesso.Leggi di più...
- improponibilità azione civile·
- costituzione parte civile·
- sospensione giudizio civile·
- autonomia azione civile e penale·
- estinzione processo civile·
- trasferimento azione civile in penale·
- rinuncia agli atti·
- art. 75 c.p.p.