Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1996, n. 10858
CASS
Sentenza 21 ottobre 1996

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Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo.

L'intercettazione e la registrazione di conversazioni che si svolgono via radio su bande non protette e per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non necessitano dell'autorizzazione del giudice e non sono sottoposte al regime previsto per le intercettazioni telefoniche. Tali registrazioni infatti sono relative a conversazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illecito, il cui uso costituisce reato, e in quanto prive del requisito della riservatezza, essendo il contenuto captabile da chiunque, anche occasionalmente, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda. Nessuna limitazione in materia è peraltro desumibile dal contenuto dell'art. 266 bis cod. proc. pen.. La captazione di tali conversazioni da parte della Pg è perciò legittima e le registrazioni effettuate sono pienamente utilizzabili.

I brogliacci redatti nel corso dell'ascolto di conversazioni via radio effettuate utilizzando apparecchi non autorizzati e su bande non protette costituiscono operazioni di polizia giudiziaria irripetibili, destinati in quanto tali ad essere inseriti nel fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431 cod. proc. pen.

La natura mafiosa di un'associazione per delinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all'intimidazione e all'imposizione di un atteggiamento omertoso, perciò è possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività.

Commentari2

  • 1Art. 266 - Condizioni di ammissibilità
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1996, n. 10858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10858
Data del deposito : 21 ottobre 1996

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