Sentenza 21 ottobre 1996
Massime • 4
Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo.
L'intercettazione e la registrazione di conversazioni che si svolgono via radio su bande non protette e per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non necessitano dell'autorizzazione del giudice e non sono sottoposte al regime previsto per le intercettazioni telefoniche. Tali registrazioni infatti sono relative a conversazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illecito, il cui uso costituisce reato, e in quanto prive del requisito della riservatezza, essendo il contenuto captabile da chiunque, anche occasionalmente, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda. Nessuna limitazione in materia è peraltro desumibile dal contenuto dell'art. 266 bis cod. proc. pen.. La captazione di tali conversazioni da parte della Pg è perciò legittima e le registrazioni effettuate sono pienamente utilizzabili.
I brogliacci redatti nel corso dell'ascolto di conversazioni via radio effettuate utilizzando apparecchi non autorizzati e su bande non protette costituiscono operazioni di polizia giudiziaria irripetibili, destinati in quanto tali ad essere inseriti nel fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431 cod. proc. pen.
La natura mafiosa di un'associazione per delinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all'intimidazione e all'imposizione di un atteggiamento omertoso, perciò è possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività.
Commentari • 2
- 1. Art. 266 - Condizioni di ammissibilitàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1996, n. 10858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10858 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1996 |
Testo completo
1 408558 AL MASSIMARIO Udienza
REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DI CASSAZIONE pubblica in
OFFICIO COPIE In nome EL popolo italiano Hesta copia studio data 21/10/1996 Sig. HAMAGO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE diritti L. 3/000 SENTENZA N.1380 19 DIC. 1996
ILCANCELLIERE SEZIONE QUINTA PENALE
REGISTRO GENERALE
23125/96 Composta dagli ill.mi sigg.: dott. GUIDO IETTI Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. CARLO COGNETTI UFFICIO COPIE Consigliere
Richiesta cupla studio 11 " dal Sig. SM AL RO per diritti L. 34000 "
NUNZIO CICCHETTI 19 DIC. 1996. CANCELLERIA
NI PI "
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente RITTI DI
SENTENZA
sul ricorso da
ZI VA, n. a Seminara l'11 giugno 1934
IU, n. a Seminara il 5 febbraio ZI
1955
Bruzzise LO, n. a Seminara il 20 febbraio
NOT1958
ZI IN, n. a Seminara il 17 settembre
1961
ZI NI, n. a Seminara il 17 maggio 1967
AG CO, n. a MI il 31 agosto 1961.
D'EA IT NI, n. a Reggio Calabria il 23
ottobre 1962
D'EA MA SC, n. a Reggio Calabria il
27 gennaio 1967 Fameli Marcello, n. a MI 1'8 luglio 1960
AE066674
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 65 180
UFFICI COPIE
Richiesta copia studio B dal Sig Panoloque NOIZES TO W
LI IC, n. a MI il 21 maggio 1929 per diritti L. 34002
19 DIC, 1996 AR FE, n. a Bagnara Calabra il 26 ottobre il IL CANCELLIERE 1956
DIRITTI DI LI AN, n. a MI il 21 giugno 1967
GA NT, n. a MI 1'8 gennaio 1928
GA IC, n. a MI il 30 agosto 1958
GA IU, n. a MI il 25 ottobre 1955
GA LO, n. a MI il 12 settembre 1963
GA CC, n. a MI il 14 novembre 1965
GA NT, n. a MI il 25 settembre 1968.
RG AL, n. a MI il 3 settembre 1963
NI VA, n. a MI il 12 agosto 1955
IE NO, n. a MI il 14 novembre 1927
GA LE, n. a MI il 5 ottobre 1963
avverso la sentenza ELla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria depositata il 4 aprile 1996 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.
NI NAPPI
Udite le conclusioni EL P.M. Dr. M. Freda che ha chiesto l'a.c.a. per IS SO e l'audrea MA SC limitatamente al ELitto di ouicidio dei fratelli" Scightaus e EL reato relativo di ani con eliminasione ELla Uditi i difensori plua accessoria ELl' interdizione perpetura dei pubblici uffici, ripetto vel rests - Rifetto per i restante ricors- Dichiara manifestamente infondata l'eccesione di illegitimite costituzionale sollevata da NI OR Uditi i difenson avv.tr F. Catanzaro, Mr. Quiato, alvano IC, W. Gioffre, N. D'ascola, E. Lo Giudice, T. Sorrentino, R. Raufiom'; Q.Q Veneto, E. Masseo, Q. Manago' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
-3- Richiesta copia studio dal Sig. -C per diritt L. 24.000 об не о
.
Motivi ELla decisione IL CANCELLIERE
1. VA ZI, IU ZI, LO
ZI, IN ZI, NI ZI, Con-
LIFE 2000 cetta AG, NI IT D'EA, SC Mar-
CANCELLERIA co D'EA, LO LI, IC LI, Fe-
lice AR, AN LI, NT GA, n.
1'8 gennaio 1928, IC GA, IU LI
co, LO GA, CC GA, NT LI "
CO, n. il 25 settembre 1968, AL RG,
VA NI, NO IE, LE LI
co ricorrono per cassazione contro la sentenza re-
sa il 25 gennaio 1996 dalla Corte d'assise d'appel-
lo di Reggio Calabria.
Risulta dalla sentenza impugnata che dall'agosto
1989 al febbraio 1990 la polizia di Stato di Pal-
mi, nel corso di servizi predisposti per la cattu-
ra di latitanti, «intercettava su bande di frequen-
riservate al Ministero ELla difesa una serie za conversazioni radio, in linguaggio per lo più di oscuro e allusivo, tra interlocutori anonimi o co-
perti da pseudonimi o diminutivi, che il lavoro in-
vestigativo di supporto consentiva nel tempo di attribuire a esponenti ELle cosche ON e Gal-
lico, da anni in sanguinosa lotta tra loro per il predominio mafioso ELla zona». 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta dal Sg. Robo studio
-4-
3400 In particolare, prosegue la sentenza dei giudici per dinal
7 KOV. 1991 EL merito, «il primo periodo di ascolto, fino al- IL CANCELLIERE la seconda metà di ottobre, riguardava il gruppo
ON e il secondo, dalla fine di dicembre, il gruppo GA. Imprevisto elemento comune alle due serie di conversazioni intercettate una voce già individuata nel primo periodo come femminile:
appartenente a CO AG, moglie di France-
sco ON, capo ELl'omonimo clan, si ripresen-
tava nel secondo, dopo la morte EL ON, come interlocutrice, in evidente rapporto di intimità,
di IC GA, capo EL clan contrapposto».
** ,
Mentre la captazione di tali conversazioni era in corso, si verificarono quattro omicidi, ricolle
gabili secondo gli investigatori alla decennale fa- ida tra i due gruppi contrapposti: la mattina EL
29 agosto 1989 vennero ritrovati uccisi in loca-
Petruddi in agro di Seminara i fratelli O- lità
vanni e IU GL, indicati come vicini ai GA;
il 19 settembre successivo un'esplosio-
ne in località Paluci di Seminara uccise SC
ON e ferì altra persona che era con lui, «i-
dagli inquirenti in IU ZI dentificata dell'omonima famiglia di IT alleata dei
ON»; il 22 gennaio 1990 in località Piani di Seminara vennero uccisi LO e SC Papa-
sergi, padre e figlio, parenti di LO LI,
considerato dagli investigatori il numero due EL-
la cosca ON;
il 25 di quello stesso mese, in -5-
contrada Terralunga di MI, venne ucciso Liberan- te LI, indicato come esponente ELl'omonima famiglia anch'essa alleata dei ON.
Le operazioni di ascolto si protrassero fino al 17 marzo 1990, ma già in precedenza, 1'8 febbraio
1990, dopo l'individuazione EL luogo da cui prove-
niva gran parte ELle seconde emissioni via etere,
erano stati arrestati a MI, nella loro abitazio-
ne di via Concordato, all'interno di un nascondi-
glio sotterraneo dotato di armi e radio ricetra-
smittenti, i latitanti IC e IU GA
e il loro padre NT, che si sottraeva a una misura di prevenzione. «Altri covi attrezzati sa-
rebbero stati individuati in seguito dalla forze di polizia: portatevi dalla AG, quello EL già
latitante SC ON in località Strazzata di Seminara;
poi quelli in casa LI a MI e in casa di VA ZI a Zungri di MI». E
sorgenti di emissioni radio erano state, in altre individuate nella zona di IT, precedenza,
località di residenza dei ZI fino all'otto- bre 1989, in particolare nelle abitazioni di Con-
cetta AG e di sua madre.
Con ordinanza di custodia cautelare EL 5 maggio
1990 venne disposta la custodia cautelare in carce-
re di numerose persone sottoposte a indagini e tra esse degli attuali ricorrenti, contro i quali ven- ne poi esercitata l'azione penale, tra l'altro,
per i ELitti di omicidio, associazione per ELin- -6-
quere di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra. Nel corso ELl'udienza prelimi-
nare, peraltro, il giudice, su richiesta dei difen-
sori, con decreto in data 29 ottobre 1991 dispose il giudizio immediato EL tribunale di MI nei confronti di una parte degli imputati, tra quali i ricorrenti NO IE, AL RG,
VA NI e LE GA;
con successi-
vi decreti dispose invece il rinvio a giudizio de-
gli altri imputati dinanzi la corte d'assise di
:
MI. Con sentenza EL 18 novembre 1992 il tribu- nale di MI dichiarò, però, la propria incompe-
tenza per connessione e trasmise gli atti alla cor-
te d'assise, che, dopo aver respinto le numerose eccezioni ELla difesa, con ordinanza EL 9 settem-
bre 1993 dispose la riunione dei due procedimenti,
già separati dal giudice ELl'udienza preliminare,
e con sentenza EL 15 dicembre 1994 si pronunciò
nel merito ELle imputazioni, dichiarando la colpe-
volezza di gran parte degli imputati.
In seguito a impugnazioni proposte sia dagli im-
putati sia dal pubblico ministero, la corte d'assi-
.
se d'appello di Reggio Calabria, in parziale rifor- ma della sentenza impugnata, dichiarò VA
ZI, IU ZI, LO ZI, Vin-
cenzo ZI, NI ZI, CO AG, Antonio Vito D'EA, SC MA D'EA,
LO LI, IC LI, AN Merli-
no, NT GA, n. 1'8 gennaio 1928, I- -7-
co GA, IU GA, LO GA, Roc-
CO GA, NT GA, n. il 25 settembre
1968, AL RG, VA NI, Marti-
no IE e LE GA colpevoli EL ELit- to di associazione per ELinquere di tipo mafioso armata, con l'ulteriore aggravante di esserne orga-
nizzatori per LO ZI, IU ZI,
VA ZI, CO AG, IC LI
co e NT GA (nato nel 1928). Dichiarò al-
tresì FE AR colpevole di concorso esterno nel medesimo ELitto associativo;
LO UZ
se, IU ZI, IN ZI, France-
sco MA D'EA e CO AG colpevoli EL
duplice omicidio dei fratelli VA e IU
GL e di porto e detenzione di armi comuni e da guerra;
IC GA e CO AG
colpevoli degli omicidi di LO e SC Pa-
pasergi e di RA LI e di detenzione e porto di armi comuni e da guerra;
CC GA, Antonino GA (nato nel 1968), LO GA
e IU GA colpevoli di detenzione e porto di armi comuni e da guerra;
IC GA e Giu-
seppe Gallico colpevoli di falso in certificato
per aver contraffatto documenti di riconoscimento.
I giudici d'appello, disattese le numerose ecce-
zioni preliminari e le ulteriori richieste istrut-
torie, ritennero nel merito che a carico degli im-
putati sussistano sufficienti elementi di prova, desumibili soprattutto dalle registrazioni, più -8-
volte trascritte e sottoposte a perizia fonica,
ELle conversazioni via radio captate dalla poli-
zia giudiziaria nel corso ELle indagini prelimina-
ri, e dall'importante collaborazione di CO
AG, che oltre ad ammettere la propria responsa-
bilità per tutti i ELitti addebitatile (escluso l'omicidio EL marito SC ON che ha sempre negato con forza), ha formulato precise ac-
cuse nei confronti di molti dei coimputati compre-
- so quel IC GA cui per sua ammissione si era legata dopo la morte EL marito.
In particolare, per quanto attiene alle registra-
zioni ELle conversazioni captate, i giudici d'ap-
pello condivisero il parere def periti d'ufficio,
secondo i quali, sebbene la datazione di ciascuna registrazione sia possibile solo sulla base ELle
annotazioni ELla polizia giudiziaria, non può du-
bitarsi ELla loro genuinità, essendosene accerta-
ta la continuità linguistica e fonetica. Aggiunse-
IO che ai fini ELl'identificazione di coloro che
"
partecipano alle conversazioni, le perizie foniche rivelate utili solo per gli imputati che si sono hanno acconsentito a rilasciare appositi saggi EL-
la propria voce, mentre hanno condotto a risultati inattendibili quando si sono basate sulle registra-
zioni ELle dichiarazioni rese nel corso EL proce-
dimento dagli imputati che hanno rifiutato di rila-
sciare il saggio fonico.
Quanto alla natura mafiosa ELle associazioni -9-
costituite intorno alle famiglie L- criminali lo, ZI e GA, la corte calabrese ritiene che essa emerga da elementi inconfutabili, essendo-
accertato che i ZI, alleati di ON,si e i GA si contendevano l'influenza a Barritte-
ri e MI e praticavano estorsioni ai danni di im-
prese ELla zona. Ciò risulta dalle dichiarazioni dei collaboranti IN Lo Vecchio e LE Ga-
gliostro e EL teste SC AR, che rife-
risce in particolare di richieste estorsive da par-
te sia di IC GA sia di SC L-
lo. La deposizione di AR non è scalfita, ma confermata dal pure più guardingo socio SC
Guarnaccia. Neppure è smentita la deposizione di
AR da quelle inattendibili degli operai che non hanno confermato di essere stati inviati a ef-
fettuare lavori gratuiti a casa dei GA, in quanto la concorrente attività estorsiva dei due clan in lotta è confermata dalle conversazioni ra-
diofoniche captate nelle quali è ricorrente il ri-
ferimento alle pressioni sull'impresa di cui A-
ringi è socio. Dalle conversazioni radiofoniche captate risulta altresì che ON e i ZI
trafficavano in droga.
Quanto alle armi, infine, esclusero che potesse-
ro considerarsi nella disponibilità di tutti i com-
ponenti ELla cosca cui siano risultate appartene-
re, ritenendo necessarie prove specifiche di dispo-
nibilità per ciascuno degli imputati. Ma per le ar- -10-
mi trovate 1'8 marzo 1990 in prossimità di un via-
dotto in contrada S. NZ di MI, ritennero dovessero essere attribuite al clan GA, che quanto impiegate in numerosi ELitti commessi in ai danni EL clan ON;
e per questa ragione ne imputarono il possesso, oltre che a IC
GA, a IU, LO e CC GA, che risulta vivessero in simbiosi con lui.
Le valutazioni dei giudici d'appello, fondate so-
prattutto su un'accurata analisi ELle conversazio-
esaminate partitamente perni registrate, vanno ciascuno dei ricorrenti.
1.1- LO ZI, trentun'anni, viene indi- viduato come partecipe di conversazioni captate tra il 17 agosto e il 18 settembre 1989, nel corso
ELle quali si parla tra l'altro di armi e di dro-
ga. La prima conversazione, di giovedì 17 agosto
1989, è tra due uomini, uno dei quali deve recarsi nel Veneto per riaccompagnare a casa il padre in-
fermo, per il quale il suo interlocutore mostra grande rispetto e che si teme possa essere destina-
tario di un ordine di custodia cautelare. A chi si appresta a intraprendere il viaggio verso il nord viene chiesto di procurarsi ELle armi, eventual-
corrompendo i commercianti, e di recarsi a mente
Milano per rintracciare SC NA, detenu-
to in semilibertà, già condannato per partecipazio- -11-
ne all'associazione mafiosa dei GA e processa- to, ma assolto, per l'omicidio di appartenenti al clan ON, tra i quali TE ON, fra-
tello EL capo SC. L'uomo assicura che prov-
vederà tramite un suo amico, braccio destro dei
Facchineri, cui il padre può parlare con autorevo- lezza. I giudici EL merito argomentano che chi
NA, con intenticerca evidentemente non amichevoli, appartiene al clan ON.
Dalla conversazione captata il 18 agosto i giudi-
ci EL merito desumono, poi, che chi aveva in pro-
gramma il viaggio al nord è effettivamente parti-
lasciando a casa due fratelli, cui il suo in- to,
terlocutore EL giorno precedente raccomanda di non muoversi per nessuna ragione, chiamandoli poi cugini in una conversazione EL giorno successivo.
Il 21 agosto, alle ore diciotto, l'uomo rientra- to dal nord comunica di aver portato «quelle co-
se», quattro per il suo interlocutore e cinque per compare RO, che potrà mandare a prenderle tal tal AN;
un certo NO provvederà a mantenere buoni rapporti con il compare.
Dal desiderio ELl'uomo di sbarazzarsene al più
presto, i giudici EL merito desumono che quelle portate dal nord sono cose compromettenti.
La conversazione peraltro prosegue e l'uomo rien-
trato dal nord, non ancora accompagnato dal padre, viene chiamato LO, diminutivo di LO, dal suo interlocutore, che, alludendo a se stesso come -12-
compare NC, lo prega di recarsi al più pre- sto personalmente a Reggio Calabria per procurar-
gli una fornitura di «roba» che gli consenta di cosa per lavorare in qualcheguadagnare qualche modo». I due interlocutori principali risultano,
quindi, individuati come FR e LO, che, co-
me da appuntamento, riprendono la loro conversazio- ne alle 22 di quello stesso giorno e parlano, in particolare, di un viaggio a Messina, dove è stato visto un tale «orbu», sicché LO sta per procurar-
si una pistola con silenziatore, e intende assicu-
rarsi che anche FR disponga di un'arma simile.
Secondo i giudici EL merito, si progetta eviden-
temente l'omicidio del suddetto «orbu», che lo inquadra in una guerra che dura da stesso FR
tredici anni, vale a dire la faida ON-LI
CO, iniziata nel 1977. Se ne desume che il FRr
interlocutore di LO è ON, il quale passa poi a istruirlo anche sull'imminente viaggio a Re-Re gio Calabria per l'acquisto ELla cocaina, mezzo chilo subito e poi circa due chili al mese.
Il giorno successivo, alle ore 13, LO, di ri-
torno da Regio Calabria, informa ON ELl'esi-
to negativo EL viaggio e ribadisce la sua disponi-
bilità per l'operazione contro il cosiddetto «or- bu». Rispondendo, poi, a una richiesta di FR
ON, lo informa che la sua bambina dovrà esse-
re operata, ma sta bene. Si tratta di un riferimen-
to prezioso secondo i giudici EL merito. -13-
Il 27 luglio 1989, infatti, VA ZI di
IT, mentre rientrava a casa da una festa a bordo di un'auto blindata insieme ad alcuni fami-
liari, era stato oggetto di un attentato, rimanen- do ferito a una gamba, mentre la nipotina EN,
figlia di suo figlio LO, era stata ferita a un braccio. Dopo l'attentato VA ZI era stato ricoverato a Villafranca di Verona, dove da tempo risiedeva una sua sorella, ed è possibile che, per le modalità mafiose ELl'attentato e le scarse informazioni fornite agli inquirenti sull'i-
dentità degli attentatori, l'uomo temesse di esse-
re incriminato per favoreggiamento.
Inoltre in due conversazioni con ON EL 9
e del 12 settembre 1989, LO parla ancora ELla
figlia ricoverata all'ospedale, precisando che le hanno tolto il gesso e stanno tentando di sbloccar-
le il braccio prima di operarla.
Sicché, secondo i giudici EL merito, non v'è
dubbio che il LO ELle conversazioni esaminate sia LO ZI, di cui vengono segnalati al- cuni abituali intercalari («al cento per cento»,
positivo dai», etc..), idonei a identificarlo.
Sulla base di tali considerazioni la corte cala-
ritiene provata la sua partecipazione, come brese organizzatore, all'associazione mafiosa costituita dalla sua famiglia e collegata a quella di L-
lo.
L'imputato viene ritenuto responsabile anche EL- -14-
l'omicidio dei fratelli GL.
IU e VA GL, soprannominati rispettivamente FU o «cavallo furioso» e «or-
bu» o «orbicino», risultano nel mirino di ON
e dei ZI sin dalle prime conversazioni capta-
te dalla polizia giudiziaria, in quanto appartenen- ti al clan GL-RÒ di IT, rivale dei ZI. La sera EL 27 agosto 1989 SC
MA D'EA riferisce a ON 1'informazione ricevuta da FE AR ELla presenza in zona dei fratelli IU e IC GA e di Fu-
ria (IU GL). Dopo qualche ora L-
lo e LO ZI decidono e organizzano l'ag-
guato per il giorno successivo. Commesso l'omici-
dio, ne viene subito riconosciuto come vittima Giu-
seppe GL, mentre rimangono dubbi sull'indi-
viduazione ELla seconda vittima;
LO ZI
e ON pensano che possa trattarsi di NT
GA (nato nel 1968) o di PO RG, fra-
tello di AL. In particolare ON si in-
forma EL colore degli occhi di NT GA
(nato nel 1968); e ciò fa supporre ai giudici EL
merito che sia stato lui a sparare i due colpi rav-
vicinati a VA GL. Poi tal RA, che i giudici EL merito individuano in IU
ZI, informa il padre dei particolari ELl'ag-
guato, precisando di aver chiamato le vittime a cinquanta, settanta o cento metri prima di sparare e rammaricandosi che fossero sfuggiti i bersagli -15-
più sostanziosi, i fratelli IU e IC
GA. Il riferimento alla distanza coincide con le indicazioni fornite dai periti balistici per l'ipotesi che fossero stati impiegati fucili a can-
ne lunghe;
e, secondo i giudici EL merito, spiega perché gli imputati non riconobbero una ELle vit-
time, nota ai ZI, ma sconosciuta a ON,
che fu probabilmente l'unico ad avvicinarla.
La corte calabrese ritiene inattendibili gli ali-
bi predisposti da IU e LO ZI. Da
conversazioni risulta come, già prima EL alcune
ELitto, essi avessero dato direttive ai familiari circa le risposte da fornire a eventuali domande
ELle forze ELl'ordine. Quando poi accerta che le sue direttive non erano state seguite, LO
ZI decide di partire nuovamente per il nord,
30 o il 31 agosto 1989. Ma la sua affermazione il di essere passato il 28 agosto dall'agenzia Sitra di Milano è falsa, perché dalle conversazioni captate risulta che egli è in Calabria e parla al- la radio. La documentazione prodotta dalla difesa dimostra che egli effettuò un trasporto a Milano nel mese di luglio e che fu pagato con un assegno datato da MI 12 settembre 1989. Anche ammetten- do che l'assegno sia stato datato dopo la conse-
gna, nulla prova che l'imputato si trovasse a Mila- no il 28 agosto 1989; e nella lettera spedita al suo difensore da un'impiegata ELl'agenzia si dice solo che quel giorno ella vide due o tre autisti -16-
non identificati.
Secondo i giudici EL merito, LO ZI
deve, pertanto, rispondere anche ELl'omicidio Sci-
glitano e ELla detenzione e porto ELle armi im-
piegate per il ELitto.
1.2 Secondo la ricostruzione ELla corte cala-
brese, VA ZI, denominato «il grande»,
arriva da Verona la notte tra il 28 e il 29 agosto
1989, quando è stato da poco commesso l'omicidio
GL, e parla alla radio con ON e Car-
melo, che sono insieme. Innanzitutto scambia con il cugino ON i complimenti per la buona cac-
cia e l'augurio di potere in futuro colpire un ber-
saglio più importante;
poi parla ELla sua salute,
accennando a qualche «goccia di piombo» che ancora gli infastidisce la gamba. Secondo i giudici EL
merito, il riferimento è di significato inequivoco
ELl'identificazione; ed è confermato daai fini una conversazione EL 9 settembre 1989, nella qua- le l'uomo si presenta come NI a CO Ma-
nagò che, facendo da ponte radio per il marito Con-
ELlo, parla di lui come EL «cugino grande».
La caratura EL personaggio, d'altro canto, è di-
mostrata, secondo la corte calabrese, da altre con-
versazioni dalle quali risulta che VA UZ
se tratta alla pari con EP ES, boss di Ro-
sarno, cui fa sapere di non essere disposto ad ac- cettare che una ditta impegnata per lavori a Bar- -17-
ritteri sia «protetta» da gente di fuori;
è di po- ter garantire che nessuno EL suo paese molesterà
un'impresa da lui protetta. E lo stesso VA
ZI, nel riferire a ON la risposta de-
gli emissari di ES, parla di sé come di UZ
se.
Secondo la corte calabrese, VA ZI è,
dunque, il capo ELla cosca di IT;
e si è
alleato con il latitante di MI, FR L-
lo, per combattere gli GL-RÒ, nemici EL-
la sua cosca, e i GA, nemici ELla cosca di
ON. Deve, quindi, rispondere EL ELitto as-
sociativo, aggravato dal ruolo di organizzatore, e non merita attenuanti stante la sua spiccata capa-
cità a ELinquere.
1.3 IU ZI, trentaquattro anni, fi-
glio maggiore di VA, risulta identificato,
secondo i giudici EL merito, già da una conversa- zione del 21 agosto 1989 con FR ON, al quale passa il fratello LO, ricevendo dall'in-
terlocutore un saluto per i ragazzi. IU UZ
zise è, infatti, l'unico fratello di LO UZ
zise che abbia moglie e figli. Da una conversazio- ne EL 24 agosto 1989 tra LO ZI e Con-
cetta AG, risulta poi che IU ZI,
denominato NO, è in contatto con FR ON
ed è al corrente ELla programmata operazione di
Messina. Il 29 agosto 1989, come s'è visto, GI -18-
pe ZI informa il padre circa le modalità EL-
l'omicidio GL. E da una conversazione EL 31 agosto, relativa alle perquisizioni compiute dai carabinieri in casa dei ZI dopo l'omici-
dio GL, risulta, secondo i giudici EL me-
rito, che IU ZI era con ON e Car-
melo ZI al momento EL ELitto, perché, pur parlandosi in tale conversazione, come in altre, di un certo RA, se ne parla come di un fra-
tello sposato di LO ZI e, quindi, anco- ra una volta certamente di IU ZI. An-
che i giudici di primo grado, infatti, hanno accer-
tato che IU ZI viene chiamato talora
NO talaltra RA, come risulta da molte EL-
le conversazioni captate.
Inoltre il 16 settembre 1989, dopo che i carabi- nieri sono tornati di nuovo a casa di IU
ZI, LO ZI riferisce a ON di tale visita a casa di NO, che è vicino a lui al-
la radio. Infine VA ZI, in una conver-
sazione con CO AG successiva all'assassi-
nio di FR ON, dice alla donna che risul- tava smarrita un'arma EL defunto portata giù da suo figlio NO.
In realtà, IU ZI, secondo la corte calabrese, si trovava insieme a FR ON al momento ELl'attentato nel quale il boss rimase uc-
ciso. Da alcune conversazioni di ON con Car-
melo ZI captate il 17 settembre 1989, giorno -19-
precedente quello ELl'attentato, risulta, infat-
ti, che quella sera IU ZI raggiunse il boss, con il quale doveva mettersi in viaggio l'in-
domani. La mattina EL 19 settembre 1989, poi,
quando l'attentato è già avvenuto, LO UZ
se riferisce a CO AG di essere stato rag-
giunto da qualcuno rimasto ferito nell'esplosione, che i giudici EL merito individuano in IU
ZI, perché da una successiva conversazione risulta che il ferito è un fratello di NI
ZI, il quale ne parla piangente con un inter- locutore non identificato, precisando che il con-
giunto, gravemente ferito al viso e con un occhio gonfio, è stato subito portato via. Lo stesso AN
nio ZI in seguito trasmette la direttiva EL-
la famiglia di nascondere la presenza di IU
al fianco di FR ON e di minimizzare l'en-
tità ELle lesioni da lui subite. Ma che il ferito sia IU ZI risulta, secondo i giudici
EL merito, da numerose altre conversazioni in cui si riferiscono le voci di un uomo con la barba fug-
gito ferito dopo l'attentato; ed è confermato dal fatto che alle ore 15 ELlo stesso 19 settembre
1989 IU ZI viene ricoverato all'ospeda- le di Polla (SA), distante circa 330 chilometri dalla sua abitazione dove aveva ricevuto le prime cure nella mattinata, e il giorno successivo viene
DA di NA pertrasferito all'ospedale un intervento chirurgico all'occhio, dal quale vie- -20-
estratto un corpo metallico, e alla mandibola ne fratturata. La versione di IU ZI, che sostiene di essere rimasto ferito dallo scoppio di uno pneumatico EL suo camion a Sala Consilina
intorno alle ore 12 EL 19 settembre 1989, non è
neppure compatibile con la breve distanza tra il luogo EL presunto incidente e l'ospedale di Pol-
la, perché rimarrebbe inspiegabile un ritardo di tre ore nel ricovero. he
Secondo i giudici EL merito, pertanto, IU
ZI deve rispondere ELl'associazione per de-
linquere, con ruolo di organizzatore, ELl'omici-
dio GL e ELla detenzione e possesso ELle
armi impiegate in questo ELitto, senza poter bene-
ficiare delle circostanze attenuanti generiche stante la sua spiccata capacità a ELinquere. La
sua partecipazione al duplice omicidio, infatti, è
confermata anche dalle dichiarazioni di CO
AG, che lo indica come componente EL gruppo di fuoco, oltre che dalle conversazioni captate. E' invece inattendibile la deposizione EL teste d'alibi IA, che, citato per l'udienza EL 18
dicembre 1995, a distanza di tanti anni si dichia- ra in grado di precisare di aver visto l'imputato in provincia di Verona nei giorni immediatamente precedenti la partenza di VA ZI per la
Calabria.
1.4- IN ZI, ventott'anni, è uno dei -21-
due figli celibi di VA ZI e vive con i genitori;
risulta identificato, anche in base a pe-
rizia fonica, come interlocutore di FR L- lo il 19 e il 25 agosto 1989, in assenza EL fra-
tello LO, di cui ON chiede notizie.
Peraltro di fondamentale importanza per IN Bruzzise, secondo i giudici EL merito, è la con-
versazione tra ON e LO ZI captata il 27 agosto, giorno precedente l'omicidio Scigli-
tano, perché da essa risulta che egli farà da bat- tistrada al gruppo di fuoco incaricato EL ELit-
composto da FR ON, IU UZ to,
LO ZI e RA LI, secondo se,
ELla collaborante CO Ma- le dichiarazioni nagò. Per il ruolo di battistrada, infatti, viene indicato uno dei fratelli ZI denominato l'av- vocato, il quale dovrà accompagnare LO sino alle porte di Seminara, dove lo lascerà lungo la strada, attraverserà poi il paese sino alla stazio- ne e da lì chiamerà gli altri complici dando loro il via libera. E IN ZI, dipendente co-
munale, era noto come l'«avvocaticchio», secondo quanto riferiscono la collaborante CO Ma-
nagò, i testi IU IM, CC IM, vicei-
spettori di polizia, e IU ER, e il co-
imputato FE AR.
Secondo i giudici EL merito, pertanto, il pur
IN ZI deve rispondere ELincensurato
reato associativo, ELl'omicidio GL e EL- -22-
la detenzione e porto ELle armi impiegate in que-
sto ELitto, ma con le circostanza attenuanti gene-
riche dichiarate equivalenti alle aggravanti conte-
state.
1.5 Quanto ad NI ZI, denominato Ni-
no, secondo i giudici EL merito egli è certamente armato a fianco EL padre VA, quando il 30
agosto 1989 il vecchio viene sfiorato da un colpo d'arma da fuoco di ignota provenienza mentre si al-
lontana da casa per sottrarsi a un'ennesima visita carabinieri;
ciò risulta da una conversazione dei captata lo stesso giorno. E' lui, inoltre, essendo assente IN ZI, che in una conversazio-
ne EL 29 agosto 1989 dà le prime notizie a L-
lo e a LO ZI su ciò che accade dopo l'o- micidio GL, indicando in FU l'iden-
tità di uno solo degli assassinati, perché è anco-
ra ignota l'identità ELl'altro. Mentre da una con-
versazione ELl'l settembre 1989, nella quale O-
vanni ZI informa ON ELle notizie avu-
te da suo figlio NO, appare evidente, secondo la calabrese, la piena partecipazione di AN corte nio Bruzzise alle vicende malavitose ELla fami-
glia, confermata dai suoi interventi alla radio il 19 settembre 1989, poche ore dopo l'uccisione di Franco ON, e il 7 ottobre 1989, quando Con-
cetta AG chiede informazioni nella ricerca EL-
le armi EL marito. -23-
I giudici EL merito ritengono, quindi, che il ruolo di NI ZI fosse fondamentalmente quello di tenere i contatti con ON e sua mo-
glie CO in assenza degli altri fratelli, ruo-
fondamentale nel sistema di comunicazione EL lo sodalizio criminoso. Va, pertanto, dichiarato col-
pevole EL solo ELitto associativo.
1.6 Per SC MA D'EA l'identifica-
zione viene innanzitutto, secondo i giudici EL me-
rito, da una conversazione EL 24 agosto 1989 nel corso ELla quale LO ZI dice a CO
AG, probabilmente perché riferisca a suo mari-
to, che se uno dei suoi fratelli deve recarsi l'in- domani a Messina, è bene che vada accompagnato da tal MA, denominato «sociu» o operaio, uomo di
ON, per evitare che vadano due ZI in-
ON risponde di andare con NE,sieme.
fratello di MA, che abita a Reggio.
Successivamente, il 27 agosto 1989, MA il «so-
ciu» riferisce via radio a ON la notizia ri-
cevuta da FE AR ELla presenza presso tal
MI RO di due «Pichi», identificabili nei la- titanti IU e Domenico Gallico. La notizia,
confermata da LO ZI, che riferisce EL-
presenza anche di Furia, costituisce l'avvio la
ELl'operazione che porterà all'omicidio Sciglita-
no.
Da una conversazione EL 2 settembre 1989 risul- -24-
ta poi che MA, il «sociu», e NE hanno sorella di nome AN, che, dalla radio di una Concetta AG, comunica a FR ON che fratello NE è venuto da fuori per par- suo largli;
e in una conversazione EL 13 settembre si apprende che oggetto EL colloquio chiesto dal
«riggitanu» e da suo fratello l'operaio è una pro-
posta di scambio alla pari di due autovetture blin-
date.
Ancora una conversazione captata dopo la morte
ON, rivela, poi, che i fratelli MA e di
NE sapevano dove il boss tenesse le armi,
come riferisce LO ZI a CO AG,
che, peraltro, in successive conversazioni esprime prima il suo risentimento nei loro confronti, con- siderandoli dei vigliacchi, perché la sera stessa
ELl'assassinio di suo marito uno dei due è fuggi- to con la fidanzata;
e ne parla poi come cognati di LO. Secondo i giudici EL merito, non v'è dubbio,
quindi, che si tratti dei fratelli SC MA D'Andrea e NI IT D'EA, la cui sorella Giovanna è sposata con LO LI, cugino di
ON. Lo stesso SC MA D'EA, in-
fatti, ha confermato che il giorno ELla morte di
ON egli era fuggito a Milano con la fidanza-
ta, perché incinta.
L'identificazione di NI IT D'EA conse-
gue a quella EL fratello. Oltre alla conversazio- -25-
già riferite, ne assumono rilevanza una EL 3 ni settembre 1989, nel corso ELla quale l'operaio fratello di «sociu» parla a ON di droga da acquistare, e una ELl'8 ottobre 1989, nel corso della quale CO AG riferisce a VA Bruzzise che ON il reggitano è andato a parlare in carcere con LO LI. Risulta, inoltre, che il 28 agosto 1989 NI IT D'An-
drea accompagnò sua sorella AN e CO Ma-
nagò all'aeroporto di Reggio Calabria per ricevere
VA ZI al suo rientro da Verona.
La corte calabrese ritiene, pertanto, che per en-
trambi i fratelli vi sia prova ELla loro parteci-
pazione criminale di ON. all'associazione
SC MA D'EA viene ritenuto, inoltre,
responsabile anche ELl'omicidio GL, consi-
derato il contributo decisivo che egli diede alla preparazione ELl'agguato comunicando la presenza delle vittime in zona. Sicché deve rispondere an-
che ELla detenzione e EL porto ELle armi impie-
gate nell'omicidio, ma in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
1.7- Agevole è secondo i giudici EL merito l'i-
dentificazione di FE AR, in quanto è l'uni-
co indicato con nome e cognome, come colui che die-
de prima a SC MA D'EA e poi a ME lo ZI la notizia ELla presenza dei «Pichi»> -26-
e di FU in zona, consentendo l'avvio ELl'ope-
razione che condusse all'omicidio GL. In una conversazione con FR ON, inoltre,
LO ZI dice che il FE AR di cui parla è il cognato EL genero di MI RO;
e l'indicazione ha trovato piena conferma in indagi-
ni di polizia giudiziaria, dalle quali è risultato che NI RS, fratello ELla moglie di Feli- ce AR, è sposato con RA RO, figlia di
IC (MI) RO. FE AR non è imputa-
to in questo procedimento per l'omicidio Sciglita- no, ma gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero per l'eventuale esercizio a suo carico
ELl'azione penale anche per questo ELitto.
I giudici EL merito ritengono, peraltro, che egli debba rispondere di concorso esterno nell'as- criminosa capeggiata da ON, in sociazione quanto non si può dire che avesse un ruolo stabi-
le, in particolare il compito di informatore circa i movimenti EL clan avversario. Il suo contributo all'omicidio GL appare, infatti, casuale e non v'è prova di tale stabilità, sebbene non sia senza significato la dimostrata sua disponibilità
a collaborare con l'associazione criminosa. La qua-
lità EL suo contributo esclude il riconoscimento
ELle circostanze attenuanti generiche.
1.8- Cugino di FR ON, LO LI
era detenuto sin dal 1988, essendo stato arrestato -27- in flagranza e condannato definitivamente per de-
tenzione e porto abusivo di armi, tra cui un mitra cal.
9. Da numerose conversazioni risulta, secondo i giudici EL merito, che egli dal carcere mantene-
va i rapporti con il cugino latitante;
ma è soprat-
tutto dopo la morte di FR ON che viene in rilievo il suo ruolo di successore vindice EL
boss e di continuatore ELla sua faida. Ne parlano diffusamente VA ZI e CO AG nelle conversazioni captate il 29 settembre, 1'8
ottobre e EL 20 ottobre 1989.
E' possibile, secondo i giudici EL merito, che
LO LI non abbia né voglia né interesse a continuare la faida di ON;
ma è certo, inve-
che anche durante la detenzione egli continuò ce,
a far parte EL sodalizio criminoso capeggiato dal cugino. E che ne facesse parte prima ELl'arresto
è dimostrato anche dalla presenza di un rifugio se-
nella sua abitazione, rinvenuto durante unagreto perquisizione ELl'11 maggio 1990.
1.9- Il 15 gennaio 1990 due uomini EL clan Gal- lico parlano di un tale «corvo» o «corvaccio ne-
ro», che si è allontanato a bordo ELla sua macchi-
na non appena li ha visti passare. L'identità EL
corvo viene rivelata da una conversazione EL 26
gennaio 1990, allorché CO AG informa Do- menico GA di essere stata convocata, insieme al corvo, dalla polizia di MI, che li aveva in- -28-
vitati ad allontanarsi dal paese per sottrarsi al- le vendette dei GA. Risulta infatti che quel giorno i due erano stati convocati al Commissaria-
to con un pretesto, appunto per verificarne l'iden-
tità. Sicché non v'è dubbio, secondo i giudici EL
merito, che il corvo è IC LI, i cui tre figli erano stati uccisi il 2 novembre 1988 da Giu-
seppe GA, definitivamente condannato per tale
ELitto. Le sue luttuose vicende e la chiamata in correità da parte di CO AG, certamente informata sulla composizione EL clan facente capo a suo marito, costituiscono prova sufficiente, ad avviso dei giudici EL merito, ELla sua adesione all'associazione criminosa dei ON. In parti- colare la donna ha riferito che, dopo l'omicidio di tre dei suoi figli, IC LI «consegnò>> il quarto, AN, a SC ON, capoco-
sca in lotta con i GA;
e tale gesto «ha un si-
gnificato tragicamente inequivoco» secondo la cor-
te calabrese.
Figlio di IC, AN LI è, infatti,
detenuto dal giugno 1989 per l'omicidio di RO
RÒ, fiancheggiatore dei GA.
Il 25 agosto 1989 FR ON raccomanda al-
la moglie di chiedere all'avv. RO informazioni sul processo a carico di tal AN. E il 28 ago- sto 1989 CO AG riferisce al marito che l'avv. RO, avendo appreso in via confidenziale che la pistola sequestrata a AN è quella ado- -29-
perata per l'omicidio RÒ, consiglia di costruire un alibi in favore EL detenuto, che dovrà dichia-
rare di avere avuto la pistola da altri. E' eviden-
te, secondo i giudici EL merito, l'identificazio-
ne di AN LI e l'interesse di ON
per lui, segno palese di un'adesione EL giovane al sodalizio criminoso, che ne giustifica la con-
danna per il ELitto associativo, escluse le circo-
stanze attenuanti generiche per la contestata reci-
diva.
1.10- Quanto a CO AG la corte calabre-
se rileva come ne fu facile l'identificazione nel-
la TT, moglie EL suo interlocutore FR Con-
ELlo, ELle conversazioni captate nella prima fa-
se ELle investigazioni. Perplessità nacquero, in-
vece, per le conversazioni attribuite al clan Gal-
lico, nelle quali è l'RN interlocutrice di An-
drea. L'identificazione, desunta dall'individuazio-
ne ELla sua casa come fonte ELle emissioni radio e da alcuni stratagemmi investigativi (come la sua presso il commissariato, subito com-convocazione mentata alla radio da RN), fu poi confermata dalle confessioni ELla donna, che indicò in EA
A l'identità di IC GA, e dalla perizia fonica. CO AG ha ammesso tutti i ELitti
contestatile e la piena attendibilità EL suo con-
tributo giustifica una riduzione ELla pena inflit-
ta, ma non il riconoscimento ELle circostanze at- -30-
tenuanti generiche, «per la manifesta sua persona-
lità ELinquenziale».
1.11- L'identificazione dei partecipanti alle radiofoniche EL clan GA è più conversazioni difficile, secondo i giudici EL merito, perché so- no meno verbosi, più accorti e rigorosi nell'uso dei nomi in codice che si sono attribuiti. Tra ta-
li nomi è ricorrente quello di AR, seguito spes-
so da un numero (AR 1, AR 2, etc..), che pe-
raltro non è fisso. Tuttavia l'identificazione di
IC GA è certa, secondo i giudici EL me-
rito, perché collegata a quella di CO AG
e per la sempre manifesta autorità sugli interlocu-
tori. L'imputato non nega la relazione sentimenta-
le con la donna, ma si riconosce solo nelle conver-
sazioni di carattere privato, negando la genuinità
di quelle compromettenti. Tuttavia in una conversa-
zione ELla mattina di capodanno EL 1990 una voce non identificata informa CO AG che Dome-
nico la richiamerà intorno alle 14,30; e, infatti,
a quell'ora i due amanti si parleranno.
Secondo la corte calabrese IC GA deve
$
rispondere in concorso con CO AG degli omicidi di LO e SC ER, padre e figlio, e di RA LI.
I ER erano parenti dei LI e LO
ER aiutava Franco Condello nella sua lati-
tanza; questa è la causale EL ELitto, secondo i -31-
giudici EL merito.
In una conversazione EL 16 gennaio 1990 ON
ta AG, con parlare cifrato (in gennaio si di- scorre di un sole che può essere pericoloso, per-_
ché brucia), riferisce a IC GA, dalla terrazza ELla sua abitazione, i movimenti che ve-
de nella vicina casa dei ER. Dice di vedere.
un sole che zappa, quello vecchio (LO Papaser-
gi), ma non vede quello giovane, che potrebbe es-
sersi allontanato con la sua barra mobile (la vet-
tura). Poi li vede uscire entrambi, il vecchio e il giovane, e, rimanendo in contatto con l'amante,
segue i ER fin sull'autostrada con la sua vettura, mentre uno degli AR e un altro compli-
ce chiamato BR, su un'altra automobile, si pre-
dispongono per un'eventuale aggressione;
ma la lo-
ro vettura viene fermata dalla polizia per un con-
trollo e IC GA ne informa CO, che a sua volta ha perso di vista l'autovettura inse-
guita; le prede sono sfuggite. Anche il giorno suc-
cessivo la ricerca ELlo zappatore rimane infrut-
tuosa. La sera EL 21 gennaio c'è un ulteriore ten-
tativo di aggressione, secondo la corte calabrese,
ma, come risulta da una conversazione tra i due amanti, IC GA avvicinatosi alla casa di
ER viene visto da una vicina ed è costretto ad allontanarsi.
Il 22 gennaio 1990, alle ore 7,25 IC LI
co conferma a CO AG che quello deve esse- -32- re un giorno di lavoro;
e ne avverte anche AR,
chiedendogli di mettergli a disposizione due cachini», perché c'è da lavorare. IC LI
co dice all'amante di cercare lo zappatore, perché ne ha bisogno per un lavoro. Successivamente Con-
cetta AG informa IC GA che LO
ER si è recato nella sua vigna;
lei l'ha sa-
puto da un cognato sordomuto di ER e, quin-
di, non può dire da quanto tempo l'uomo si sia al- lontanato di casa. Si mettono, comunque, in movi- mento con le rispettive autovetture, tenendosi in contatto;
e IC GA cerca anche di chiama-
re AR. Secondo i giudici EL merito, alle 10,55
l'omicidio deve essere stato già consumato, perché
i due amanti si parlano di nuovo e si rassicurano che tutto vada bene, rammaricandosi di non essersi sentiti per un'ora. Ma alle 11,05, dopo pochissimi minuti, IC GA chiama di nuovo e chiede alla donna di dire allo zappatore, se lo vede, di passare l'indomani. Si tratta, ad avviso ELla cor- te calabrese, di un espediente diversivo, perché
risulta che i ER erano stati già uccisi tra le 10 e le 11 EL 22 gennaio 1990. E ciò è confer- mato dalla confessione di CO AG, che chiama in causa IC GA.
L'omicidio di RA LI avviene tre gior- ni dopo, il 25 gennaio 1990, tra le 17,15 e le
17,30. La vittima, fratello ELl'imputato IC Merlino, viene raggiunto al volto da cinque colpi -33-
di fucile calibro dodici.
Da una conversazione EL 24 gennaio 1990 risulta che CO AG è stata allertata per un inca- rico rimasto inevaso. Il giorno successivo, alle
14,48 i due amanti si preparano a un'azione, come si desume, ad avviso dei giudici EL merito, da al- cuni ripetuti riferimenti convenzionali al caffè,
già adoperati per l'omicidio ER. Alle 17,10 Concetta AG dice all'amante che sta quasi per andare a prendere il caffè» e poi lo avverte che sta partendo;
è il segnale che la vittima si è mos-
sa. Seguono scambi concitati di battute tra ON
IC, che a un certo punto ha il fiatone,ta,
e Icaro; poi i due uomini si ricongiungono e non hanno più bisogno ELla radio. Alle 17,30 IC Gallico finge di parlare con CO AG, che invece non è in ascolto, rimproverandola per non essersi recata a prendere il caffè. Per i giudici
EL merito viene così ripetuto il rituale diversi-
vo ELl'altro omicidio.
Anche per questo ELitto, secondo la corte cala-
brese, le prove desumibili dalle registrazioni so-
no confermate dalla confessione di CO Ma-
nagò, che chiama in causa IC GA, il qua- le deve, quindi, rispondere dei tre omicidi, EL-
l'associazione criminosa aggravata, ELla detenzio-
ne e possesso ELle armi e ELl'uso di falsi docu-
menti rinvenuti nel suo covo. -34-
1.12 I giudici EL merito escludono che GI
pe GA possa essere identificato nelle conver- sazioni radiofoniche captate, come confermato an-
che dalle dichiarazioni di CO AG e dalla perizia fonica espletata sul saggio rilasciato dal-
l'imputato. A carico di IU GA rimango-
no, peraltro, le circostanze EL suo arresto insie-
me al fratello IC e al padre NT LI
co (nato nel 1928), capo ELla famiglia. I tre, la- titanti ° irreperibili, furono ritrovatiti 1'8 febbraio 1990, nascosti in un covo rifugio ricava-
to sotto la loro casa, dal quale uscirono solo per effetto di «artifizi deflagranti»; erano in posses-
So di armi micidiali e di radio ricetrasmittenti.
IU GA e Antonino Gallico (nato nel
1928) vanno, quindi, ritenuti responsabili, ad av-
viso ELla corte calabrese, di associazione per de-
linquere; IU GA va dichiarato colpevole anche EL possesso ELle armi rinvenute in contra-
da S. NZ e dei falsi documenti rinvenuti nel suo coVO.
1.13- Second la corte calabrese, è possibile in- dividuare LO GA come uno degli Icaró, a causa di un occasionale riferimento alla sua età
(26 anni) e alla sua testardaggine da parte EL
fratello IC GA e di CO AG, ma non è possibile stabilire quando l'uso di quella sigla sia riferibile effettivamente a lui;
anche -35-
perché, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia, è rimasto latitante e non è stato possi-
bile sottoporlo a perizia fonica. Il teste Scarin-
gi, peraltro, parla di lui come esattore di tangen-
ti per conto EL fratello IC.
CC GA è il più giovane dei figli di AN
nino GA (nato nel 1928) e viene individuato dalla corte calabrese nel «cachino piccolo» di cui si parla in alcune ELle conversazioni captate. In
particolare in una conversazione ELle ore 14,48
25 gennaio 1990 IC GA, richiestone EL
da uno dei fratelli, autorizza «cachino piccolo»> a recarsi a un appuntamento già preso;
e, infatti,
alle ore 17,05 di quello stesso giorno viene ferma-
to dalla polizia mentre alla guida di una Giuliet-
accompagna presso un Istituto fisioterapico di ta
Gioia Tauro il fratello LO, in cura per gli esiti di un grave incidente stradale. Del resto, da una conversazione di qualche mese addietro tra
Franco ON e LO ZI, risulta che
CC GA (indicato come uno dei fratelli Gal- lico che vive in casa con i genitori;
l'altro è
LO, impossibilitato a guidare), ancora alla guida di una Giulietta, scorta il fratello latitan-
te IC a un incontro con EP ES. Inol-
CO AG dice che è lui uno degli Ica- tre mentre non è possibile avvalersi di una peri- ro, zia fonica, avendo l'imputato rifiutato di sotto-
porvisi. -36-
NT GA nato nel 1968 è nipote di Anto❤ nino Gallico nato nel 1928, essendo figlio di suo fratello CC, ucciso nella faida. I giudici EL
merito, in base ai risultati ELla perizia fonica eseguita su suo saggio, escludono che egli sia identificabile come partecipe di conversazioni ra-
diofoniche EL clan GA, anche se CO Ma-
nagò lo indica tra gli utilizzatori ELla radio.
Tuttavia lo considerano certamente inserito nella cosca, soprattutto per i riferimenti a lui che si riconoscono * nelle conversazioni EL clan avversa-
rio, dal quale viene indicato come attivo alla gui-
da ELla sua Fiat Uno e come possibile bersaglio
(inizialmente si ipotizza che sia una ELle vitti-
me ELl'omicidio GL), ma anche per quanto si desume da una conversazione EL 30 gennaio 1990
tra IC GA, CO GÒ e uno degli
AR, nella quale si parla di un controllo di po-
lizia cui era stato effettivamente sottoposto quel-
la sera stessa NT GA (nato nel 1968),
soprannominato dai suoi complici «u surici scorcia-
tu». Secondo i giudici EL merito, quindi, LO
GA, Rocco GA e NT GA (nato nel 1968) vanno ritenuti responsabili di associa-
zione a ELinquere di stampo mafioso e ELla deten-
zione e porto ELle armi rinvenute in contrada
S. NZ. -37-
1.14- Da una conversazione EL 18 settembre 1989
ON e LO ZI i giudici tra FR
merito desumono l'identificazione di LE EL
GA e di NO IE. ON riferisce la notizia di un incontro dei GA con il boss di NO, EP ES, avvenuto sull'autostra-
da; e progetta un agguato omicida in occasione di prossimo incontro. Precisa che, secondo quanto un riferito da un amico sconosciuto, testimone invo-
lontario EL fatto, all'appuntamento con ES era-
no andati LE, il figlio di CU, con la
A112, e RT u OP con la Giulietta, guida-
ta da CC GA, che accompagnava il fratello
IC. NO lo PO è, secondo i giudici
EL merito, NO IE, paralitico costretto all'uso ELle stampelle, che vive in casa con la sorella OS IE, sposata con IC LI
co, zio ELl'omonimo imputato e fratello di Antoni-
no GA nato nel 1928. LE è LE Gal-
lico, figlio di IC e di OS IE, pro-
prietario di una A112 e all'occorrenza guidatore anche ELl'Alfetta blindata intestata alla madre.
Dell'incontro descritto, FR ON parla an- che con VA ZI e si ripromette di uti-
l'informazione perlizzare screditare i GA
agli occhi di EP ES.
Secondo la corte calabrese l'episodio non è bana-
le, tanto che lo stesso ON lo ricollega alla visita estorsiva che poche ore dopo l'incontro due -38-
emissari dei GA fecero a un cantiere di Bar-
ritteri spendendo il nome dei ES. Anche se si tratta di un unico episodio, esso è ritenuto tutta-
significativo EL ruolo che i due imputati via svolgevano nell'organizzazione criminale, alla pa-
ri con CC GA, che a pieno titolo si affian- cava al fratello IC. Entrambi gli imputati debbono, pertanto, rispondere di partecipazione al-
l'associazione criminosa.
1.15 Di AL RG, indicato ora con il cognome ora con i soprannomi di RG o di MI-
(abitante di MI), i ON e i ZI sano parlano come di un temibile associato dei GA, di cui è cugino, e, quindi, come di un possibile primario bersaglio (conversazioni EL 22 agosto,
ELl'1 settembre, EL 4 settembre e EL 12 settem-
bre 1989). L'imputato vive a Torino e dalle conver-
sazioni captate risulta che ON considera Mor-
gante un elemento importantissimo ELl'organizza-
zione dei GA in quella città; tanto da ritene-
re che «togliendo lui si è tolto tutto». Secondo i giudici EL merito deve, pertanto, rispondere EL
ELitto associativo, escluse le circostanze atte-
nuanti per la contestata recidiva.
1.16- In una conversazione EL 14 settembre
1989, SC AG, fratello di CO, rife- risce a ON che tal NI, a bordo ELla -39-
sua Alfa Romeo 164, è stato visto in perlustrazio- ne insieme ad NT GA (nato nel 1968), che guidava la sua Fiat Uno;
e ON ne desume che gli avversari cercano di allargare la propria zona di influenza. I giudici EL merito sono certi che si tratti di VA NI, ragioniere al comune di MI, che ammette la sua amicizia con i
GA, insieme ai quali ha acquistato un terreno a MI, ma nega di aver fatto loro da prestanome in relazione a movimenti bancari di danaro in favo-
re di altri appartenenti alla cosca. La stessa Con-
cetta AG, pur essendosi sbagliata nell'identi-
ficare la sua voce, riteneva che NI avesse ac-
cesso alla radio dei GA. Infine il teste Fran-
cesco AR ha indicato NI tra gli esatto-
ri ELle estorsioni consumate dai GA ai danni
ELla sua impresa.
2. Tutti i ricorrenti propongono diversi motivi d'impugnazione, talora ribaditi per il tramite di molteplici difensori.
2.1- NT GA (nato nel 1968) propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo deduce vizio di motivazione e viola-
zione di legge in ordine all'affermazione ELla sua colpevolezza per il ELitto di cui all'art. 416 bis c.p., lamentando che i giudici EL merito,
in contraddizione con i criteri enunciati e appli- -40- cati per gli altri imputati, lo abbiano ritenuto responsabile sol perché citato in alcune ELle con- versazioni intercettate e perché consanguineo dei
GA, senza peraltro motivare in alcun modo sul suo presunto ruolo nell'associazione e sulla sua volontà di partecipare al ELitto.cuato per quello
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazio-
ne in ordine all'affermazione ELla sua colpevolez-
za per i reati in materia di armi, desunta apodit-
ticamente da un suo presunto ruolo operativo alle dirette dipendenze EL latitante IC GA,
già condannato per quelle stesse armið poi 11 A
Con il terzo motivo, infine, NT GA
(nato nel 1968) deduce vizio di motivazione per l'apodittico diniego ELle circostanze attenuanti generiche, giustificato da una genericà presunta sua disponibilità a collaborare alle attività cri-
minose ELla famiglia, ma privo di qualsiasi rife-
rimento specifico e oggettivo.
2.2 CC GA deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione
ELla sua colpevolezza per associazione mafiosa e detenzione e porto di armi. Quanto all'associazio-
ne criminosa, il ricorrente lamenta di esserne sta-
to ritenuto responsabile in quanto individuato nel
«piccolo cachino» di cui parla IC GA in alcune ELle conversazioni intercettate. Ma tale individuazione si fonda su congetture EL tutto in- -41-
come quella che l'aggettivo «piccolo»> dimostrate,
riferito all'età anziché alla statura EL fosse soggetto così denominato ovvero quella che l'inde-
finito impegno EL «piccolo cachino» di cui parla-
no a IC GA alle ore 14,48 EL 25 genna- io 1990 fosse l'appuntamento fissato per quello stesso giorno da CC GA presso uno studio fisioterapico di Gioia Tauro, mentre risulta da una conversazione EL mattino che lo stesso I-
GA aveva dato al cosiddetto «cachino»> un Co
incarico cui evidentemente ci si riferiva nella conversazione pomeridiana. Scorretto è poi l'argo-
mento di prova che i giudici EL merito surretti-
ziamente desumono dal suo rifiuto di sottoporsiiaa perizia fonica;
un rifiuto giustificato, invece,
dall'inesistenza di qualsiasi serio elemento di confronto, in mancanza di registrazioni riconduci-
bili con certezza a conversazioni EL cosiddetto
«piccolo cachino».
A ulteriore conferma ELla sua estraneità al rea-
massociativo, in una memoria EL 5 ottobre 1996 to deduce che è stato archiviato un procedimento a suo carico per estorsione.
Quanto al secondo reato addebitatogli, il ricor- rente lamenta che i giudici EL merito, dopo aver affermato che ciascun imputato può essere ritenuto responsabile solo ELle armi di cui avesse diretta disponibilità, contraddittoriamente lo riconoscono colpevole del possesso delle armi rinvenute 1'8. -42-
marzo 1990 in prossimità di un viadotto autostrada-
le, senza indicare alcuna prova che esse fossero a lui riconducibili, ma solo in base al suo presunto ruolo di stretto collaboratore EL fratello I-
co. In realtà la stessa attribuzione di quelle ar- mi alla cosca dei GA è infondata, posto che tra esse fu rinvenuta un'arma lunga riconoscibile come utilizzata in un omicidio nel quale era stato impiegato anche un mitra sequestrato a ON.
Non è pensabile, infatti, che le due cosche rivali potessero aver compiuto insieme lo stesso ELitto.
2.3 NT GA (nato nel 1928), IC
GA e LO GA deducono vizio di motiva-
zione e violazione di legge;
e tali motivi vengono ribaditi per LO GA in una memoria deposi-
tata il 28 settembre 1996.
* Quanto all'associazione a ELinquere, lamentano che erroneamente i giudici EL merito ne hanno ri-
tenuto la natura mafiosa solo in ragione ELla vio-
lenza ELle azioni determinate da una faida ultra-
decennale, senza considerare che nel caso ELla fa-
da la violenza viene esercitata solo contro la co- rivale, mentre, secondo la giurisprudenza, è sca necessario che la forza intimidatrice EL vincolo associativo sia una componente strumentale EL
programma criminoso». Aggiungono che non può esse-
re valutato come sintomo ELla natura mafiosa EL-
l'associazione il presunto episodio estorsivo rife- -43-
rito dal teste AR, le cui accuse nei confron- ti dei GA furono archiviate dal giudice per le indagini preliminari per manifesta infondatezza
ELla notizia di reato.
D'altro canto manca la prova ELl'adesione di
LO GA al sodalizio criminoso che si assu-
me capeggiato da IC GA. L'identificazio-
ne di LO GA come partecipe ELl'associa-
zione criminosa è, infatti, fondata su un generico riferimento di IC GA all'età di uno dei suoi complici, corrispondente all'età EL ricorren-
te, e sulle dichiarazioni EL teste AR, smen-
tite dai suoi stessi dipendenti, circa la parteci-
pazione EL ricorrente alle presunte estorsioni. I
giudici EL merito non tengono conto ELl'incompa-
tibilità ELle attività attribuite a LO LI
la sua invalidità permanente conseguita a CO con grave incidente stradale avvenuto il 29 aprile un
1989; e, a ulteriore conferma ELla sua estraneità
al reato associativo, in una memoria EL 5 ottobre
1996 il ricorrente deduce che è stato archiviato un procedimento a suo carico per estorsione.
I tre ricorrenti lamentano, poi, che i giudici
EL merito, dopo aver affermato che ciascun imputa-
to può essere ritenuto responsabile solo ELle ar-
mi di cui avesse diretta disponibilità, contraddit- li riconoscono colpevoli EL possesso toriamente delle armi rinvenute 1'8 marzo 1990 in prossimità
di un viadotto autostradale solo perché una di es- -44-
se risulterebbe utilizzata per omicidi di uomini appartenenti alla cosca ON. Ma i giudici EL
merito non tengono conto EL fatto che tra le armi allo stesso ON ne fu rinvenutasequestrate una utilizzata in quegli omicidi. LO GA
aggiunge che non si rinviene traccia negli atti
ELle conversazioni cui fanno riferimento i giudi-
ci di primo grado per attribuire al clan dei LI
co le armi ritrovate in contrada S. Leonardo;
quel-
le conversazioni furono, infatti, riferite dall'i-
spettore di polizia IM, contraddetto, però,
dal suo collega GI, che parlò di un rinvenimen-
to solo casuale ELle armi
IC GA lamenta, infine, che EL tutto immotivatamente i giudici EL merito gli attribui-
scono gli omicidi di RA LI e di ME
lo e SC ER, fondandosi su un'opinabi-
le interpretazione di conversazioni intercettate e sulla chiamata in correità proveniente da CO
AG, priva di riscontri obbiettivi e anzi smen- '
tita nelle sue accuse a LO GA.
Nel ricorso proposto da altro difensore in favo-
re di LO GA si deduce altresì violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dinie-
go delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione ELla pena.
2.4- Motivi analoghi vengono dedotti da IU
GA sia per quanto attiene alla natura ELl'as- -45-
sociazione a ELinquere contestata, sia per la il-
legittimità e contraddittorietà ELla motivazione גו
posta a fondamento ELl'affermazione ELla sua col-
pevolezza in ordine ai reati in materia di armi,
sia per il diniego ELle circostanze attenuanti ge-
neriche e per la determinazione ELla pena. In par- ticolare si lamenta che la partecipazione EL ri-
corrente all'associazione per ELinquere venga de-
sunta solo dai suoi precedenti penali e che la cor-
te d'appello, pur avendo riconosciuto che egli non potesse essere considerato un capo come il fratel-
lo IC, non ha escluso l'aggravante contesta-
tagli a norma ELl'art. 416 bis comma 2 c.p.
2.5- VA ZI, IU ZI, ME
lo ZI, IN ZI e NI ZI
propongono tre motivi d'impugnazione comuni. Uno
ne aggiungono VA e NI ZI.
Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono le questioni di nullità e, comunque, di inutilizzabi-
lità ELle intercettazioni, in quanto non autoriz-
zate dal giudice, di nullità ELl'udienza prelimi-
nare per mancata traduzione EL detenuto VA
ZI, di nullità EL decreto che dispose il giudizio di primo grado, in quanto fondato su peri- zia espletata senza il rispetto ELla sospensione feriale dei termini, di nullità EL giudizio di primo grado, perché celebrato con giudici popolari ormai decaduti, e di nullità ELle sentenze di me- -46-
rito per illegittima riunione dei procedimenti di-
nanzi la corte d'assise di MI.
Quanto all'utilizzazione ELle intercettazioni,
:
LO e IU ZI in particolare rileva-
no che, contrariamente a quanto affermano i giudi-
ci EL merito, l'illecito commesso da chi trasmet-
abusivamente messaggi via radio non giustifica te la captazione di questi messaggi da parte ELla po- lizia giudiziaria senza autorizzazione ELl'auto-
rità giudiziaria. L'art. 15 Cost. tutela, infatti,
anche la libertà, non solo la segretezza, ELle co-
municazioni, sicché anche per l'intercettazione di trasmissioni via radio, di per sé non riserva-
te, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'ar-
t. 267 c.p.p.. Del resto l'art. 266 c.p.p. si rife- risce a qualsiasi forma di telecomunicazione, con un termine che notoriamente è ritenuto comprensivo anche ELle comunicazioni via etere, come nel caso dei telefoni cellulari;
e la modifica apportata al-
l'art. 623 bis c.p. dall'art. 8 ELla legge n. 547
EL 1993 conferma che per telecomunicazione deve intendersi qualsiasi forma di trasmissione a di-
stanza di suoni immagini o altri dati. Anche ELle
comunicazioni via radio, benché illecite, non è,
quindi, consentita l'intercettazione se non nei ca-
si previsti dall'art. 266 e con le garanzie giuri-
sdizionali stabilite dagli artt. 267 e s. c.p.p.,
pena l'inutilizzabilità ELla prova raccolta. E riconobbe la stessa procura ELla Repubblicaciò -47-
di MI, che 1'1 settembre 1989 decretò di auto-
rizzare le intercettazioni, ottenendo la convalida del decreto da parte EL giudice a partire dal 26
ottobre 1989.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vio-
lazione di legge e vizio di motivazione ELla sen-
impugnata in ordine all'affermazione ELlatenza
loro responsabilità.
LO e IU ZI lamentano innanzitut-
to la mancata assunzione ELle seguenti prove deci-
sive, benché ritualmente richieste:
a) perizia fonica intesa ad accertare se le voci dei ricorrenti fossero riconoscibili in alcuna EL-
le conversazioni intercettate, esclusa per una pre-
giudiziale sfiducia ELla corte calabrese nel valo- re di tale tipo d'indagine, peraltro contraddetta rispetto ad altri imputati per i quali la perizia
è stata disposta, e nell'erroneo presupposto che i ricorrenti si fossero rifiutati di fornire un sag-
gio fonico, comunque già acquisito con la registra-
zione degli interrogatori;
b) rinnovazione ELla perizia sulla genuinità
ELle registrazioni ELle conversazioni intercetta-
te, apoditticamente esclusa dalla corte d'appello, benché fosse in atti un'analitica e approfondita consulenza di parte che ha dimostrato la non origi-
nalità e non genuinità dei nastri registrati;
c) escussione dei periti e dei consulenti fonici per chiarimenti sia sull'identificazione dei par- -48-
tecipanti alle conversazioni intercettate sia sul-
la genuinità dei nastri registrati;
d) perizia o esperimento sugli apparati radio se- f:
questrati ai ZI, al fine di accertarne l'ido-
neità alle trasmissioni intercettate, già esclusa da una consulenza di parte;
e) ispezione ELla cavità rinvenuta nei pressi
ELl'abitazione dei ZI ed escussione di un ufficiale di polizia giudiziaria, al fine di accer- tare se tale cavità fosse effettivamente un pozzo nero, come sostengono gli imputati, ovvero un covo rifugio;
f) esame di LO GL sui rapporti di parentela, amicizia e cordialità esistenti tra i
ZI e i suoi fratelli all'epoca EL loro omi-
cidio;
g) perizia medico legale e balistica sull'omici-
dio dei fratelli GL, allo scopo di accerta-
re se la distanza alla quale furono esplosi i col-
pi avrebbe consentito il riconoscimento ELle vit-
time, ben note ai ZI;
h) escussione come teste ELla dipendente ELl'a-
genzia Sitra di Milano, allo scopo di accertare se
LO ZI il 28 agosto 1989, giorno ELl'o-
micidio GL, si trovasse effettivamente nel capoluogo lombardo, dove la donna gli consegnò un assegno in pagamento di un trasporto;
i) escussione dei sanitari degli ospedali di Pol-
la e DA di NA, allo scopo di accertare -49-
le ferite per le quali IU ZI fu da se essi curato fossero riconducibili allo scoppio di uno pneumatico, come sostenuto dall'imputato, ovve-
ro all'esplosione che uccise SC ON;
1) escussione come teste di IA MI, mo-
glie di IU Surace, per accertare se la sera prima di essere ucciso SC ON cenò a casa ELla donna insieme a IU ZI.
In particolare, quanto al duplice omicidio dei fratelli GL, EL quale sono stati ritenuti responsabili LO, IU e IN UZ
se, i ricorrenti lamentano che i giudici d'appello si siano fondati esclusivamente sulle intercetta-
radiofoniche, individuandoli come partecipizioni
di alcune conversazioni dei giorni 27, 28 e 29 ago-
sto 1989, ma senza tener conto né ELle contraddi- zioni tra le diverse perizie foniche espletate né
ELle prove testimoniali d'alibi fornite dagli im-
putati; e senza disporre la nuova perizia fonica da essi richiesta, esclusa solo per lo scetticismo mostrato dal giudice d'appello per tale tipo di in-
dagine.
La corte calabrese, oltre a disattendere apodit-
i testimoni che indicavano LO e ticamente
ZI come presenti a Villafranca al IU
capezzale del padre VA ammalato il giorno
ELl'omicidio, ha finito per fondare solo sulle in- dicazioni ELla polizia giudiziaria l'identifica-
zione dei ricorrenti come partecipi ELle conversa- -50-
zioni intercettate e, di conseguenza, come compli-
ci ELl'omicidio GL. Infatti i periti foni- ci d'ufficio, ai quali la corte si richiama per l'identificazione degli imputati, hanno potuto com-
piere una verifica limitata alla distinzione tra le diverse voci intercettate, ma non hanno potuto accertare l'effettiva riferibilità di quelle voci ai ricorrenti, tanto che nelle identificazioni vi sono numerose contraddizioni tra le indicazioni della perizia e quelle ELla polizia e si giunge sinanche ad attribuire a SC ON la par-
tecipazione a una conversazione avvenuta quando l'uomo era stato già ucciso. Di queste contraddi- zioni la corte d'appello non offre alcuna spiega-
zione. Si limita a prendere in esame una parte EL-
conversazioni intercettate, utilizzandole per le le sue opinabili conclusioni sull'identità di chi vi partecipa, desunte dai nomi utilizzati dai par-
lanti e, con procedimento circolare, dai fatti di cui si parla;
ma senza compararle con le altre re-
gistrazioni e senza tener conto ELle conclusioni dei periti d'ufficio circa l'impossibilità di iden-
tificare LO ZI o IU ZI come partecipi di alcuna ELle conversazioni intercetta-
te. Minimizza, anzi, il valore probatorio ELla pe-
rizia fonica sol perché porta a risultati incompa-
tibili con quelli già pregiudizialmente assunti co-
me certi;
e illegittimamente attribuisce valore de-
terminante alle conclusioni cui i giudici di primo -51-
grado erano pervenuti dopo l'ascolto diretto di al-
cune registrazioni.
Inoltre i giudici EL merito non hanno considera-
to che la mancata identificazione ELle vittime da parte degli autori ELl'omicidio, desumibile dalle intercettate, è incompatibile con conversazioni del delitto ai ZI, cui gli l'attribuzione
GL erano ben noti essendone parenti;
e han- no anche negato l'ammissione di una perizia bali-
stica, intesa a dimostrare che la distanza dalla quale furono esplosi i colpi era tale da consenti- re il riconoscimento ELle vittime. In proposito la corte d'appello propone solo illazioni, ipotiz-
zando che «i fucilieri» spararono a distanza di de- cine di metri e che «probabilmente» solo ON
si avvicinò per il colpo di grazia. Ma una tale ri-
conosciuta incertezza avrebbe dovuto condurre al-
l'assoluzione degli imputati. Del resto, contraria- mente a quanto la corte d'appello sembra desumere dal tenore di una ELle conversazioni intercetta-
te, se i ZI avessero commesso l'omicidio Sci-
glitano, non si sarebbero certo compiaciuti EL
fatto che un'emittente televisiva riconducesse il
ELitto alla faida di IT, dando così una notizia che poteva condurre alla loro identifica-
zione.
Manca, d'altro canto, qualsiasi indicazione sul- causale EL ELitto, essendo buoni i rapporti la tra i ZI e gli GL, come avrebbe potu- -52-
LO GL, fratello ELle to confermare vittime, la cui deposizione è stata inspiegabilmen-
te esclusa in ragione ELla sua qualità di coimpu-
tato. Infine i giudici EL merito hanno dato credi-
to alle dichiarazioni di CO AG in viola-
zione dei criteri di valutazione ELla chiamata di correo e senza tener conto ELl'astio mostrato dal-
la donna nei confronti dei ZI.
Quanto all'associazione a ELinquere, i ricorren-
lamentano che la corte calabrese abbia omesso ti di motivare sia in ordine all'esistenza e alla con-
figurabilità EL ELitto sia in ordine alla prova
ELla loro partecipazione, essendosi fondata esclu-
sivamente sulle inattendibili dichiarazioni di Con-
cetta AG e su un'errata loro identificazione come partecipi ELle conversazioni radio intercet-
tate. In particolare i giudici EL merito, indivi-
duando in IU ZI la persona che era a fianco di SC ON al momento EL suo omicidio, hanno erroneamente valutato la natura
ELle lesioni dà lui patite in un incidente strada-
le, come avrebbero potuto confermare i sanitari
ELl'ospedale di Polla, se la richiesta di sentir-
li come testi fosse stata accolta. L'identificazio-
ne dei ZI come partecipanti alle conversazio-
ni intercettate è stata, poi, fatta solo sulla ba-
se dei loro prenomi, peraltro molto comuni. La cor-
te d'appello afferma che sarebbe stata utile a tal fine anche l'individuazione EL luogo di origine -53-
ELle trasmissioni, effettuata con il metodo ELle
triangolazioni e valutando l'aumento ELl'inten-
sità EL segnale quando la polizia si avvicinava alle abitazioni degli interessati. Ma dagli atti risulta che il metodo ELl'avvicinamento fu utiliz-
zato solo per identificare l'abitazione di ON
ta AG;
e che il radiogoniometro necessario per le triangolazioni fu disponibile solo nell'ultimo.
mese ELle indagini relative al clan GA, come dimostra la considerazione che la polizia non in-
impedire l'esecuzione ELl'omicidio tervenne per
GL. Sicché v'è un palese travisamento dei fatti.
D'altro canto la qualifica ELl'associazione co-
me mafiosa è incompatibile con la faida che si as-
sume essere all'origine ELla contrapposizione tra il clan ON e il clan GA;
mentre EL tut-
to indimostrata è rimasta l'attribuzione ai ricor-
renti di un ruolo dirigenziale nell'organizzazione riconducibile a SC ON, tantopiù per quanto attiene ad NI ZI, cui non risul-
addebitato alcun reato oltre quello associati-ta
vo.
In una memoria depositata il 5 ottobre 1996 si lamenta, inoltre, che i giudici EL merito, pur avendo riconosciuto che VA ZI è a capo
ELla cosca di IT, attribuiscono al ricor-
rente la partecipazione e un ruolo direttivo nel-
l'autonoma e distinta cosca di ON, senza di- -54-
l'esistenza di un accordo permanente tra mostrare i due clan, ma limitandosi a enfatizzare il valore probatorio EL presunto compiacimento di VA
ZI per l'omicidio GL commesso da Con-
ELlo, che certamente non può essere considerato indicativo di un contributo attivo all'associazio-
ne criminosa diretta da costui. La stessa attività
estorsiva addebitata a VA ZI risulta autonomamente da ON. Del resto gli condotta stessi giudici riconoscono che dopo l'uccisione di
SC ON non è VA ZI il can-
didato a prenderne il posto alla guida di un'orga-
nizzazione in evidente sfaldamento. La sentenza im-
pugnata risulta poi contraddittoria laddove attri-
buisce rilievo a interventi EL tutto occasionali di NI ZI in conversazioni radio, ai fi-
ELl'affermazione ELla sua partecipazione al-ni
l'associazione criminosa.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono viola-
zione di legge e vizio di motivazione ELla senten-
za impugnata in ordine al diniego ELle circostan-
ze attenuanti generiche e alla determinazione EL- la pena. Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione per le condizioni di età e di salu-
te di VA ZI e per la marginalità EL
ruolo di NI ZI.
Con il motivo aggiunto VA e NI UZ deducono violazione di legge, lamentando che, se sebbene non siano state indicate le attività econo- -55-
miche di cui la cosca avrebbe assunto il control-
lo, è stata egualmente ritenuta esistente l'aggra-
vante prevista dall'art. 416 bis sesto comma c.p..
2.6- Motivi comuni d'impugnazione vengono, altre-
si, dedotti, a mezzo di altro difensore, da GI
pe e CC GA e da LO e IN UZ
se, che ripropongono alcune censure già da essi di-
stintamente formulate.
I ricorrenti deducono in primo luogo la violazio-
ne degli artt. 266 e 271 c.p.p., lamentando che le conversazioni radiofoniche poste a fondamento EL-
la sentenza impugnata siano state intercettate sen-
za autorizzazione giudiziaria, come sarebbe stato,
necessario per il riferimento ELl'art. invece,
266 c.p.p. a qualsiasi forma di telecomunicazione.
Quanto alla contestata associazione per ELinque-
re, i ricorrenti negano poi che essa possa essere considerata di natura mafiosa, sia perché i ELit- ti loro addebitati avrebbero origine in una faida tra famiglie sia perché l'unico episodio estorsivo riferito dall'inattendibile teste AR, smenti-
to da altri testi, non potrebbe essere considerato di una forza di intimidazione rivoltasintomatico
a tutto il contesto socio economico ELl'associa-
zione e connotata dalla necessaria diffusività. Si
ribadiscono anche le censure alla individuazione
GA nel «cachino piccolo» di cui si di CC
parla in alcune conversazioni. -56-
Quanto ai reati concernenti le armi, IU e
CC GA ribadiscono che erroneamente la cor-
te d'appello ne ha attribuito a essi la disponibi-
in ragione di una presunta loro conti- lità solo2
guità con IC GA;
e che la stessa riferi-
bilità ELle armi a costui è erronea, dato che fu-
rono sequestrate quando egli era detenuto.
Quanto all'omicidio GL, LO e VI
zo ZI ribadiscono l'inattendibilità ELle re-
gistrazioni ELle conversazioni intercettate, la cui datazione è riconosciuta approssimativa dalla stessa corte calabrese, che adotta quale unico cri-
terio di controllo quello ELla continuità lingui-
stica ELle conversazioni;
e finisce, poi, per af-
fidarne la datazione ai soli brogliacci ELla poli-
zia, che, non essendo acquisibili al fascicolo per il dibattimento, non avrebbero potuto essere esami- nati né dai giudici né dai periti. La corte d'ap-
pello, inoltre, fonda la propria decisione esclusi- vamente sulle intercettazioni, mentre gli stessi giudici di primo grado avevano ritenuto che se ne potessero trarre solo indizi, sebbene confermati dalle dichiarazioni di CO AG. Rimane tut-
tavia indimostrata l'individuazione dei ricorrenti come effettivi partecipi ELle conversazioni inter-
cettate, esclusa dagli stessi periti, le cui con- clusioni solo su questo punto disattese vengono dai giudici del merito. D'altro canto, la corte d'appello addebita a IN ZI, individua- -57-
to come «l'avvocato», di avere svolto il ruolo di battistrada per i fratelli incaricati ELl'omici-
dio; ma nessuna prova viene addotta EL fatto che il ricorrente fosse consapevole ELlo scopo omici-
da ELl'azione.
Si deduce, poi, la violazione ELl'art. 577 n. 4
c.p., in quanto i giudici EL merito non argomenta-
no affatto in ordine alla contestata abiezione dei motivi ELl'omicidio; e, per tutti i ricorrenti, la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., per la mancanza di motivazione in ordine al diniego. delle circostanze attenuanti generiche e alla de-
terminazione ELla pena. In particolare si lamenta che le circostanze attenuanti generiche siano sta-
negate a LO ZI perché trovato nel te
A
possesso di una pistola, che, peraltro, non gli è
stato contestato come reato.
2.7 IC LI e AN LI propongo-
no due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione
ELla loro responsabilità per il ELitto previsto dall'art. 416 bis c.p.. Lamentano che i giudici
EL merito li abbiano individuati come partecipi
ELla cosca ON ritenendo attendibile ON
ta AG, benché la donna si sia più volte con-
traddetta e abbia riconosciuto di fare uso di psi-
cofarmaci, e fondandosi sull'erronea interpretazio- -58-
ne di conversazioni via radio, peraltro inutilizza-
bili perché intercettate irritualmente. Rilevano
che, comunque, è rimasta EL tutto ingiustificata la qualificazione come mafiosa ELla supposta asso-
ciazione criminosa cui essi avrebbero partecipato.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vi-
zio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuan-
ti generiche a entrambi e a Luciano Merlino, in
particolare, ELla continuazione con un precedente omicidio, e in ordine alla determinazione ELla pe-
na.
2.8- LE GA e NO IE propon-
gono tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo deducono nullità ELla sen-
tenza di primo grado e degli atti conseguenti, per-
ché il tribunale di MI, dichiaratosi incompeten- te per un'inesistente connessione tra il processo a carico dei IE e quello a carico dei UZ
se, trasmise gli atti, anziché al pubblico ministe-
alla Corte di assise, che ordinò invalidamen- ro,
te, quindi, la riunione, peraltro, tra due proces- si per uno dei quali era stato disposto il giudi-
zio immediato.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono con-
traddittorietà ELla motivazione e violazione EL- l'art. 192 c.p.p., lamentando che solo una dubbia interpretazione di una conversazione via radio in- -59-
tercorsa tra SC ON e LO ZI
ha indotto giudici EL merito a individuarli co-
me associati alla cosca dei GA.
Con il terzo motivo deducono violazione ELl'ar-
t. 195 comma 7 c.p.p. e rilevano che sono inutiliz-
zabili le illazioni di SC ON sull'in-
dividuazione di LE GA e NO Puglie-
se come partecipanti a un incontro tra i GA e i ES, trattandosi di ipotesi fondata su notizie apprese da un amico di cui ON non fa il no-
me. Aggiungono che, comunque, LE GA non
è stato mai identificato come conducente di una vettura blindata e che NO IE, essendo poliomielitico, non ha mai guidato una vettura e la mattina EL 15 o EL 16 settembre 1989 non pote-
va trovarsi di scorta a IC GA perché il precedente giorno 14 settembre aveva chiesto all'i-
stituto scolastico dove lavora un congedo di tre giorni per faringite febbrile. In ogni caso, quan-
d'anche fosse provato che i ricorrenti avevano ac-
compagnato IC GA a un incontro con i Pe-
sce, ciò non sarebbe sufficiente ad affermare la loro partecipazione all'associazione criminale.
-2.9 VA NI deduce vizio di motivazio-
ed erronea valutazione ELla prova, lamentando ne i giudici d'appello abbiano ritenuto certa la che identificazione nella persona di cui si parla sua come vicina ai GA in una conversazione tra ap- -60-
partenenti al clan ON, senza considerare che egli non ha mai posseduto l'autovettura alfa 164
attribuita a quella persona e senza provare che a
MI non vi siano altri con il cognome NI.
Aggiunge che, comunque, pur ritenendo questi ele-
menti di identificazione idonei solo a provare la appartenenza all'area dei GA e non alla sua associazione criminale, i giudici EL merito loro hanno affermato la sua responsabilità per il reato associativo in base alla deposizione, già resa an-
che in altro processo, da tal AR, che ha dichiarato di avergli versato dieci milioni di li-
re destinati al clan GA. Sennonché questa dichiarazione potrebbe valere ad affermare la sua colpevolezza per il ELitto di estorsione contesta-
togli nell'altro processo, non per il ELitto asso-
ciativo contestatogli in questo processo;
tantome-
no prima che la dichiarazione accusatoria sia valu- tata dal giudice innanzi al quale è stata resa. I
giudici del merito, comunque, non hanno motivato sul fatto che AR riferisce la consegna EL
danaro a un periodo in cui il ricorrente era dete-
nuto; e si contraddicono quando assegnano valore probatorio ai rapporti finanziari (scambio di asse-
gni) intrattenuti dal ricorrente con persone appar-
tenenti al clan GA, che peraltro vengono as-
solte (OL e D'ST).
Con memoria depositata il 4 ottobre 1996 NI
deduce inoltre nullità ELle sentenze di merito e -61-
ELl'intero procedimento, lamentando che il tribu-
nale di MI, innanzi al quale egli era stato rin-
giudizio viato per immediato disposto su sua
richiesta, nel dichiararsi incompetente per mate-
ria, dispose la trasmissione degli atti alla corte di assise anziché al pubblico ministero, come sa-
rebbe stato, invece, necessario secondo le indica-
zioni ELla Corte costituzionale. Ne sono consegui-
ad avviso EL ricorrente, sia una nullità per te,
violazione EL potere d'iniziativa EL pubblico mi- nistero, essendo rimasta caducata l'azione penale inizialmente esercitata, sia una nullità per viola-
zione EL diritto d'intervento ELl'imputato, pri-
vato ELla facoltà di adeguare alla mutata situa-
zione processuale (la riunione EL procedimento a suo carico con quello a carico di numerosi altri imputati) le sue scelte in ordine al rito. E la Corte di cassazione, se non riterrà applicabile l'interpretazione degli artt. 23 e 24 c.p.p. propo-
sta dal ricorrente, dovrà rimettere alla Corte co-
stituzionale la questione di legittimità di queste norme, nella parte in cui non prevedono che gli at- ti debbano essere trasmessi al pubblico ministero anche quando venga dichiarata l'incompetenza per connessione.
2.10- NI IT D'EA deduce vizio di moti-
vazione, rilevando che gli elementi probatori indi-
cati a suo carico sono EL tutto privi di signifi- -62-
secondo l'accusa, il 12 settembre cato, perché,
1989 egli avrebbe informato il clan ON EL
prezzo ELla droga per avviare un traffico di stu-
pefacenti rimasto, peraltro, solo a livello di pro-
getto per l'uccisione di SC ON avvenu-
ta il 19 settembre 1989. Né può considerarsi rile-
vante il fatto che egli, dopo l'omicidio, aiutò
CO AG a cercare il cadavere di suo mari-
to.
2.11 SC MA D'EA propone due moti-
vi d'impugnazione. Con il primo deduce vizio di mo-
tivazione in ordine all'affermazione ELla sua col-
pevolezza per concorso nell'omicidio dei fratelli
GL, lamentando che erroneamente i giudici
EL merito abbiano ritenuto rilevante il suo con-
tributo causale al ELitto, consistito semplicemen-
te nell'aver riferito ai ON la notizia, avu- ta da FE AR, ELla presenza in zona ELle
vittime; una notizia già portata a ON da Car- melo ZI e dallo stesso AR, che peraltro viene, contraddittoriamente, ritenuto estraneo al
ELitto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione ELla
pena, inspiegabilmente irrogata in misura superio-
re a quella dei coimputati LO LI e AN
nio IT D'EA. -63-
2.12 LO LI deduce vizio di motivazio-
ne in ordine all'affermazione ELla sua colpevolez-
za per concorso morale nel ELitto associativo, la-
mentando che i giudici EL merito gli abbiano attribuito il ruolo di successore di SC Con-
ELlo a capo ELla sua organizzazione criminale,
considerare che egli era da tempo in rotta senza con i ON, tanto da citarli in giudizio e da rifiutarsi di ricevere a colloquio in carcere la vedova EL boss. Aggiunge che, contrariamente a quanto lasciano intendere i giudici EL merito, la sentenza con la quale il ricorrente fu condannato possesso di armi accertò l'estraneità di Con- per
ELlo a quei fatti.
2.14- AL RG deduce vizio di motiva-
zione ELla sentenza impugnata, lamentando che i giudici EL merito abbiano affermato la sua colpe-
volezza in ordine al ELitto associativo fondando-
si esclusivamente sul suo rapporto di parentela con i GA e sui riferimenti alla sua persona desumibili dalle conversazioni radiofoniche degli appartenenti all'avverso clan ON, ma senza fornire alcuna indicazione circa il suo ruolo e il suo concreto apporto all'associazione criminale.
2.15 FE AR propone tre motivi d'impugna-
zione. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla sua individuazione come responsabile -64-
ELl'informazione che consenti al clan ON di organizzare l'agguato ai fratelli GL. La-
menta che i giudici EL merito abbiano fondato la sua identificazione su un'opinabile interpretazio-
ne di conversazioni radiofoniche tra appartenenti al clan ON e abbiano erroneamente considera-
to attendibile CO AG, che in dibattimen-
dichiarò di riconoscere il ricorrente sebbene to conversazioni intercettate avesse affermato nelle di non conoscere il FE AR di cui si parla- va. Aggiunge che CO AG è comunque inat-
tendibile per le sue continue contraddizioni e per la riconosciuta assunzione di psicofarmaci.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola-
zione ELl'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazio-
ne ELla sentenza impugnata, che lo ha riconosciu- to responsabile di concorso esterno o eventuale
nell'associazione criminosa ritenendo significati- VO il solo episodio ELla presunta informazione funzionale all'omicidio GL, senza conside- rare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite
richiede una qualche stabilità di collaborazione e la volontà di contribuire agli scopi EL sodalizio criminale.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente dedu-
ce vizio di motivazione in ordine al mancato rico-
noscimento ELle circostanze attenuanti generiche.
2.16- CO AG deduce vizio di motivazio- -65-
ELla sentenza impugnata. Lamenta che la corte ne calabrese, pur avendo ritenuto effettiva la sua dissociazione dagli altri imputati e attendibili le sue dichiarazioni, le abbia tuttavia negato le circostanze attenuanti generiche, contraddittoria-
mente considerando ancora criminale la sua persona-
lità, mentre la dissociazione e la collaborazione dovevano essere valutati come segni di un autenti-
CO ravvedimento, dimostrato anche dall'appello ad abbandonare la pratica EL ELitto rivolto dalla donna ai coimputati.
3. I diversi motivi d'impugnazione proposti sa-
raggruppati per aree tematiche ed esaminatiranno nell'ordine ELla loro rilevanza.
3.1- VA ZI, IU ZI, ME
lo ZI, IN ZI e NI ZI hanno riproposto alcune eccezioni preliminari già
disattese dalla corte calabrese, deducendo la nul- lità e, comunque, l'inutilizzabilità ELle inter-
cettazioni, in quanto non autorizzate dal giudice, la nullità dell'udienza preliminare per mancata traduzione EL detenuto VA ZI, la nul- lità EL decreto che dispose il giudizio di primo grado, in quanto fondato su perizia espletata sen-
za il rispetto ELla sospensione feriale dei termi-
ni, la nullità EL giudizio di primo grado, perché
giudici popolari ormai decaduti, ecelebrato con -66-
la nullità ELle sentenze di merito per illegitti-
ma riunione dei procedimenti dinanzi la corte d'as-
sise di MI.
3.1.1- Quanto alla dedotta nullità ELl'udienza preliminare per mancata traduzione EL detenuto
Giovanni. ZI, la corte calabrese rilevò come il ricorrente avesse dedotto di non poter parteci-
pare all'udienza preliminare per ragioni di salu-
te, che furono, però, ritenute insussistenti dal giudice ELl'udienza; e come, ciononostante, O-
vanni ZI rifiutò sia la traduzione sia la dichiarazione di rinuncia a presenziare all'udien-
za.
Il motivo d'impugnazione risulta, pertanto, mani-
festamente infondato, perché è indiscusso che sono incensurabili in cassazione, se adeguatamene moti-
vate, le valutazioni EL giudice EL merito in or-
dine alla prova addotta dall'imputato per giustifi-
care l'impedimento a comparire (Cass., sez. III, 6 marzo 1996, De Maio, MP 204277); e il ricorrente neppure deduce un vizio di motivazione ELl'ordi- nanza con la quale fu esclusa l'esistenza EL suo impedimento a comparire all'udienza preliminare.
3.1.2 Quanto alla dedotta nullità EL decreto che dispose il giudizio di primo grado, perché fon- dato su perizia espletata senza il rispetto ELla
sospensione feriale dei termini, la corte calabre- -67-
se rilevò fondatamente che quel decreto era basato anche su altre prove e che, ai sensi ELl'art. 185
comma 4 c.p.p., la dichiarazione d'invalidità di una prova comporta eventualmente solo la sua rinno-
vazione, non la regressione EL procedimento. E pq|-
(ché i ricorrenti si limitano a riproporre l'ecce-
zione, senza nulla obiettare alle corrette afferma-
zioni dei giudici EL merito, il motivo d'impugna-
zione è palesemente inammissibile, quello
Altrettanto è da dire per la dedotta nullità EL
giudizio di primo grado, perché celebrato con giu-
dici popolari ormai decaduti. Infatti la corte ca-
labrese, nel ribadire quanto già rilevato dai giu-
7 dici di primo grado, precisò che, in conformità a quanto prevede l'art. 7 ELla legge 10 aprile
1951, n. 287 (così come modificato dall'art. 33-
d.p.R. n. 449 EL 1988) il processo prosegui, EL
anche dopo la scadenza ELla sessione, dinanzi ai giudici popolari che lo avevano aperto medesimi preliminari al dibattimento. Nulla con gli atti obietta a queste argomentazioni il ricorrente,
sicché il motivo d'impugnazione è inammissibile.
3.1.3- L'irritualità ELla riunione dei procedi-
menti successiva alla dichiarazione d'incompetenza
EL tribunale di MI viene dedotta anche da Pa-
squale GA, NO IE e VA Ianni-
no, i quali lamentano altresì che, dopo la dichia- razione d'incompetenza, gli atti siano stati tra- -68-
smessi alla corte d'assise di MI, anziché al pubblico ministero, come stabilito dalla sentenza n. 76 EL 1993. Ciò avrebbe determinato una viola-
zione sia EL potere d'azione EL pubblico ministe-
essendo rimasta caducata l'azione penale ini- ro,
zialmente esercitata, sia EL diritto d'intervento
ELla facoltà di adeguare ELl'imputato, privato processuale (la riunione situazione alla mutata procedimento a suo carico con quello a carico EL
di numerosi altri imputati) le sue scelte in ordi-
ne al rito.
E' innanzitutto da escludere che sussista la de-
dotta violazione del potere d'iniziativa EL
pubblico ministero nell'esercizio ELl'azione pena-
le. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 76 EL 1993, escluse, infatti, che una tale vio-
lazione sussista quando, immutato il fatto e la sua qualificazione giuridica, l'azione penale ri- sulti esercitata da un ufficio EL pubblico mini- stero equiordinato a quello presso. il giudice dichiarato competente. E poiché nel caso in esame il processo passò dal tribunale alla Corte d'assi-
se di MI, è evidente che non vi fu neppure muta-
mento nell'ufficio EL pubblico ministero, rimasto sempre il medesimo.
Non sussiste, d'altro canto, neppure la dedotta violazione EL diritto di difesa.
In realtà la Corte costituzionale è intervenuta dichiarare l'illegittimità ELl'art. 23 comma a -69-
c. p. p. in relazione a casi in cui il pretore si era dichiarato incompetente per materia in sede di-
battimentale. In questi casi la trasmissione degli atti al tribunale o alla corte d'assise per il di-
battimento privava illogicamente l'imputato sia
ELl'udienza preliminare sia ELla possibilità di richiedere il giudizio abbreviato.
Nel caso in esame, invece, come s'è visto, è av-
venuto che il procedimento, unitariamente instaura- tosi innanzi il giudice ELl'udienza preliminare presso il tribunale di MI, fu scisso in due par-
ti su richiesta di alcuni imputati, tra i quali i ricorrenti Martino IE, AL RG,
NI e LE GA, che optarono VA
per il giudizio immediato. Sicché, quando i due procedimenti furono nuovamente riuniti in sede di-
battimentale in seguito alla dichiarazione d'incom-
petenza del tribunale di MI, i ricorrenti non subirono alcuna lesione EL loro diritto di dife-
sa. Essi, infatti, avevano già avuto la possibi-
lità di richiedere il giudizio abbreviato quando i procedimenti erano ancora riuniti dinanzi il giudi-
ce ELl'udienza preliminare;
e vi avevano rinuncia-
to, chiedendo il giudizio immediato. Né la ricompo- sizione a unità EL procedimento in sede dibatti-
mentale comportò una modificazione nella qualifica- zione giuridica dei fatti contestati ovvero nella situazione processuale che essi avevano già potuto valutare quando era stata esercitata l'azione pena- -70-
per tutti i reati e per tutti le cumulativamente gli imputati.
Escluso, così, che vi sia stata lesione dei pote-
ri ELle parti, non ha alcuna rilevanza il fatto che gli atti EL procedimento furono trasmessi dal tribunale alla corte d'assise anziché al pubblico ministero, perché, quando il tribunale si dichiarò
incompetente, l'art. 23 c.p.p., non ancora dichia- rato incostituzionale, prevedeva appunto che gli atti dovessero essere trasmessi al giudice, non al pubblico ministero. E' indiscusso, infatti, che sentenze di accoglimento ELla Corte costitu- le zionale hanno efficacia retroattiva e operano per tutti i rapporti processuali non esauriti, ossia con la sola eccezione dei rapporti nei quali siano in tutto o in parte - statuizioni irrevo- formati -
cabili» (Cass., sez. VI, 20 giugno 1994, Bruzzani-
ti, MP 200172, Cass., sez. II, 3 luglio 1991, Ber-
gamelli, MP 189151, Cass., sez. I, 20 novembre
1991, Nista, MP 189021). E la situazione che si presentava alla Corte d'assise di MI era appun-
to «irrevocabile», perché, in mancanza di una nul-
lità derivante dalla lesione dei poteri ELle par-
ti, non avrebbe potuto rimettere gli atti EL pro-
cedimento al pubblico ministero.
Palesemente insussistente, d'altro canto, è la dedotta irritualità ELla riunione dei due procedi-
menti, che pendevano ormai dinanzi allo stesso giu-
dice nella medesima fase dibattimentale ed erano -71-
evidentemente connessi.
3.1.4- La nullità e, comunque, l'inutilizzabi-
lità ELle intercettazioni, in quanto non autoriz-
zate dal giudice, viene eccepita anche da IU
GA, CC GA, IC LI e AN
LI. Anche costoro sostengono, infatti, che l'intercettazione ELle comunicazioni via radio avrebbe richiesto l'autorizzazione EL giudice, co-
me la richiede l'intercettazione di altre comunica-
zioni analoghe, quali quelle tramite telefono cel-
lulare. Del resto, si sostiene, la modifica appor-
tata all'art. 623 bis c.p. dall'art. 8 ELla legge n. 547 EL 1993, che ha esteso la tutela penalisti-
ca ELle comunicazioni, conferma che per telecomu- nicazione deve intendersi qualsiasi forma di tra-
smissione a distanza di suoni immagini o altri da-
ti. In realtà è indiscusso in giurisprudenza che
«l'intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autoriz-
zazione alcuna da parte ELl'autorità giudiziaria,
perché relative a comunicazioni non costituzional-
mente garantite in quanto effettuate con mezzo il-
legale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive EL requisito ELla riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio riceven- -72-
sulla stessa lunghezza d'onda» te sintonizzato
22 novembre 1994, Seminara, MP (Cass., sez. II,
200988; nel medesimo senso: Cass., sez. I, 5 lu-
glio 1990, Romeo, MP 184994, Cass., sez. I, 25
10 febbraio 1991, Puzzo, MP 186744, Cass., sez. I,
maggio 1991, Franceschini, MP 187347, Cass., sez.
I, 27 maggio 1991, Di Mauro, MP 187490, Cass.,
sez. I, 22 aprile 1992, Artuso, MP 190333, Cass., sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti, MP 200900). E
questo indiscusso orientamento giurisprudenziale ricollega all'altrettanto sicura definizione si concetto di «intercettazione» che, anche in EL
dottrina, viene ancorata al presupposto ELla ri-
servatezza ELla comunicazione o ELla conversazio-
ne captata.
Se si prescindesse da questo presupposto, infat-
ti, la nuova formulazione ELl'art. 623 bis c.p.,
che ha esteso la tutela penalistica anche alle tra- smissioni non effettuate su filo o su onda guida-
ta, renderebbe illecita la condotta di qualsiasi radioamatore, anche autorizzato, che, sintonizzan- dosi su una determinata frequenza, captasse una conversazione via eterė a lui non diretta. Mentre
è noto che anche con un normale apparecchio radio
è possibile ed è lecito sintonizzarsi su frequenze non protette, com'erano quelle utilizzate dagli im-
putati, i quali, sintonizzandosi essi stessi su una banda di frequenza di pertinenza EL ministero della difesa, erano ben consapevoli di adoperare -73-
mezzo non idoneo ad assicurare la riservatezza un
ELle conversazioni;
e per questa ragione cercava-
no di adoperare un linguaggio cifrato.
Ben altro discorso è quello che riguarda i tele- foni cellulari, i quali utilizzano bande protette e, non essendo accessibili con normali apparecchi offrono tutt'altra garanzia di riservatez-radio,
za. Si deve, pertanto, ribadire che la captazione
ELle conversazioni intercorse tra gli imputati fu legittima;
e che sono utilizzabili le registrazio- ni di quelle conversazioni effettuate dalla poli-
zia giudiziaria.
LO e IN ZI, peraltro, sostengo-
no che i giudici EL merito hanno illegittimamente utilizzato i brogliacci redatti dalla polizia giu-
diziaria allo scopo di datare le singole conversa- zioni captate e registrate. Ma si tratta di ecce- zione palesemente infondata, perché i cosiddetti
«brogliacci» sono verbali di operazioni di polizia giudiziaria irripetibili, destinati in quanto tali a essere inseriti nel fascicolo per il dibattimen-
to a norma ELl'art. 431 lettera b) c.p.p..
3.2- LE GA e NO IE deduco-
no violazione ELl'art. 195 comma 7 c.p.p. in rela- zione all'utilizzazione come prova da parte dei giudici EL merito ELla conversazione radiofonica nella quale SC ON riferisce di avere F -74-
appreso da un ignoto informatore ELla loro parte-
cipazione a un incontro tra IC GA e Pep-
pino ES. Si sostiene, infatti, che le dichiara-
zioni di ON non sono utilizzabili perché, ri-
ferendo egli informazioni riferitegli, non risulta identificato il suo informatore.
L'eccezione è palesemente infondata, perché la disposizione invocata si riferisce alla testimo-
nianza, cioè alla dichiarazione rilasciata al giu- dice da una persona informata sui fatti, mentre nel caso in esame la dichiarazione di ON non viene acquisita per il tramite di una testimonian-
bensi per il tramite di un documento, la regi- za, strazione di una sua conversazione captata dalla polizia giudiziaria.
3.3 VA ZI, IU ZI, ME
ZI, IN ZI e NI ZI lo lamentano la mancata assunzione di prove decisive da parte EL giudice di appello, richiamando l'ar-
t. 606 lettera d) c.p.p..
Occorre premettere che non è pertinente il richiamo all'art. 606 lettera d) c.p.p., perché, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la rinnovazione ELl'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello «è istituto di carattere ecce-
zionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discreziona-
lità, di non poter decidere allo stato degli atti»> -75-
(Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, MP
203974t). Infatti «deve presumersi che l'indagine istruttoria compiuta in primo grado sia completa;
non basta pertanto la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti a influire sulla decisio- ne EL punto controverso per obbligare il giudice d'appello a disporre la chiesta rinnovazione, Oc-
correndo, invece, che egli ritenga nel suo giudi-
zio discrezionale, insindacabile in cassazione di non poter decidere allo stato degli atti»>
(Cass., sez. III, 16 gennaio 1996, Quaranta, MP
203822). Sicché, salvo quando si tratti di prove sopravvenute о scoperte dopo la pronuncia ELla
sentenza appellata (Cass., sez. III, 21 ottobre
1993, Bavagnoli, MP 195940), le parti non hanno il diritto alla prova che nel giudizio di primo grado riconoscono loro gli artt. 190 e 495 c.p.p.; e,
quindi, la mancata assunzione ELla prova non è
censurabile in cassazione a norma ELl'art. 606
lettera d) c.p.p., bensì solo ai sensi ELl'art. 606 lettera e) ¨c.p.p., per vizio ELla motivazio-
ne.
Nel caso in esame la corte calabrese ha corretta-
mente e congruamente giustificato la propria deci-
sione di disattendere le richieste istruttorie dei ricorrenti. In particolare, quanto alle numerose perizie richieste dalle parti, quella fonica è stata esclu-
sa perché incensurabilmente ritenuta inattendibile -76-
in mancanza di un apposito saggio ELla voce degli imputati acquisito in condizioni analoghe a quelle
ELle trasmissioni radio (e i ricorrenti non nega-
no di avere rifiutato un tale saggio); quella sul-
la genuinità dei nastri registrati è stata conside- rata superflua essendo ampiamente giustificata la ritenuta attendibilità ELla verifica condotta con i criteri ELla continuità linguistica e fonetica
ELle conversazioni;
quella sull'idoneità ELle ra- dio ricetrasmittenti sequestrate ai ricorrenti è
stata ritenuta irrilevante perché non è certo che gli imputati non ne avessero adoperate ELle al-
tre; quella medico legale e balistica sull'omici-
dio dei fratelli GL è stata ritenuta super- flua perché tendente a un risultato conoscitivo già acquisito con l'autopsia.
L'ispezione ELla cavità rinvenuta nei pressi
ELl'abitazione dei ZI, allo scopo di accer- tare che non si trattava di un rifugio ma solo di un pozzo nero, e l'escussione ELl'ispettore di po-
lizia Spina, anche in ordine al giubbotto antipro-
iettile sequestrato, sono state ritenute irrilevan-
ti; e nessun riferimento a quella cavità o al giub-
botto risulta significativo, invero, nel contesto
ELla motivazione ai fini ELl'affermazione ELla
responsabilità dei ricorrenti.
Irrilevante è stato ritenuto anche l'esame di
LO GL sui rapporti di parentela, ami-
cizia e cordialità esistenti tra i ZI e i -77-
all'epoca EL loro omicidio;
e dal suoi fratelli contesto ELla motivazione risulta come i giudici
EL merito attribuiscano ai ZI numerosi rife-
rimenti agli GL come avversari, quale che fosse l'apparenza dei loro rapporti formali.
L'escussione dei sanitari degli ospedali di Pol-
la e DA di NA sulla natura ELle lesio-
ni per le quali curarono IU ZI è stata ritenuta superflua, essendo stati già acquisiti i certificati da essi redatti all'epoca dei fatti;
ed appare plausibile la considerazione che a di-
stanza di sei anni essi nulla avrebbero potuto ag-
giungere a quanto già attestato..
Irrilevante è stata ritenuta anche l'escussione come teste di IA MI, moglie di IU Su-
race, per accertare se la sera prima di essere uc-
ciso SC ON cenò a casa ELla donna in-
sieme a IU ZI;
non si spiega, invero,
perché il fatto potesse escludere la presenza di
IU ZI al fianco di ON al momento
EL suo omicidio.
La corte calabrese ha ritenuto, infine, che, a distanza di sei anni, non vi fossero elementi per individuare ed escutere come teste la dipendente
ELl'agenzia Sitra di Milano, che, secondo la dife-
sa, il 28 agosto 1989, giorno ELl'omicidio Scigli-
tano, consegnò nel capoluogo lombardo un assegno a Carmelo Bruzzise in pagamento di un trasporto da lui effettuato in luglio;
tantopiù perché non ri- -78-
sultava provata la consegna ELl'assegno.
Si tratta, evidentemente, di motivazioni fondate presupposto che fosse possibile decidere allo sul degli atti;
sicché una loro verifica più stato approfondita è possibile solo con il controllo EL-
le giustificazioni offerte per la decisione nel me- rito ELle imputazioni. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la decisione è impossibi- le allo stato degli atti quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori o incerti e le prove richieste possano eliminare tali contraddi-
zioni o incertezze ovvero siano, comunque, di per sé oggettivamente idonee a inficiare ogni altra ri-
sez. VI, 27 giugno 1995, Puddu,sultanza (Cass.,
MP 202595). Ma è già evidente in via generale la plausibilità e la coerenza ELle argomentazioni esibite dalla corte calabrese nel fissare per un verso le condizioni di attendibilità ELla perizia fonica (esistenza di un apposito saggio), per al-
tro verso i parametri ELla verifica di genuinità
ELle registrazioni (continuità linguistica e foni-
ca).
3.4 NT GA (nato nel 1928), IC
GA, LO GA, IU GA, CC
GA, VA ZI, IU ZI, Car-
melo ZI, IN ZI e NI UZ
se, IC LI e AN LI contestano che possano essere considerate mafiose associazio- -79-
ni criminali costituite solo in funzione di una fa- fda;
e negano l'attendibilità e la rilevanza degli episodi estorsivi riferiti dal teste AR.
In realtà è noto che, secondo una giurisprudenza ormai indiscussa, la natura mafiosa di un'associa-
zione per ELinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato,
dall'uso ELla forza intimidatricevale a dire
ELl'associazione, dall'assoggettamento ELle per-
sone con tale timore, dall'imposizione di un atteg-
giamento omertoso (Cass., sez. I, 28 marzo 1996,
Angelini, MP 204550). In particolare, benché si ri-
tenga che la forza intimidatrice debba essere lo strumento per l'assoggettamento ELle persone, si esclude tuttavia che sia necessario in concreto:
l'esercizio ELla violenza o ELla minaccia in cia-
scuna manifestazione ELl'attività ELl'associazio- ne (Cass., sez. I, 30 gennaio 1985, Scarabaggio,
MP 168301, Cass., sez. I, 25 febbraio 1991, Grasso-
nelli, MP 188023, Cass., sez. VI, 3 giugno 1993,
De Tommasi, MP 198577). Sicché è ben possibile che lo stato di soggezione ELle persone derivi non dal fatto che esse siano state o siano direttamen-
te destinatarie di atti di violenza o di minaccia,
bensì dalla consapevolezza ELla «pericolosità EL sodalizio>>> (Cass., sez. I, 10 febbraio 1992, D'A-
lessandro, MP 189665), desumibile dall'effettivo esercizio ELla violenza, benché nei confronti di altre persone. -80-
Anche nelle associazioni criminali che si fron-
teggino in una faida familiare, quindi, è possibi-
rinvenire i connotati ELla mafiosità, perché le l'esercizio ELla violenza, benché diretto soltan-
to al reciproco annientamento dei sodalizi contrap-
posti, è tale da incutere, comunque, timore pure a intendesse sentirsi estraneo alla contesa chi
D'altro canto, come conferma la vicenda oggetto di questo processo, i sentimenti di odio che spingono alla faida e le esigenze di una lotta incessante re
.
esclusione di colpi sono così totalizzantisenza da imporre, comunque, la negazione ELla legitti-
mità di qualsiasi altro potere costituito e b'as-
soggettamento di un territorio e, quindi, il coin-
volgimento di chiunque si trovi nella zona sottopo-
sta all'influenza di ciascun sodalizio, non essen- do concepibili atteggiamenti di equidistanza o di estraneità a quella che è considerata una vera e propria guerra. E, infatti, i giudici EL merito hanno ben evidenziato come la contesa tra i clan k
contrapposti riguardasse anche il controllo dei territori di MI e di IT, secondo quanto risulta dalle numerose conversazioni captate e dal-
dichiarazioni dei collaboranti IN Lo le Vecchio e LE Gagliostro e EL teste France-
sco AR. Sicché gli episodi estorsivi riferi-
ti da questo testimone, sulla cui attendibilità la corte calabrese ha diffusamente e incensurabilmen-
costituiscono sintomo e confermate argomentato, -81-
di una situazione di assoggettamento EL territo-
rio ben più estesa. Né ha rilevanza che tali fatti ม
siano oggetto di altro procedimento per estorsio-
ne, perché, contrariamente a quanto sostiene il ri-
corrente VA NI, ciò non impedisce di ri-
tenerli provati in questo processo, nel quale le parti hanno potuto escutere direttamente il teste
AR. E altrettanto inconferente è la produzio-
ne da parte dei ricorrenti EL decreto di archivia-
zione pronunciato dal giudice per le indagini pre-
liminari di Reggio Calabria nei confronti di ME
lo GA e CC GA per il reato di estor-
sione. La richiesta di archiviazione EL pubblico ministero, anch'essa prodotta dai ricorrenti (memo-
ria depositata il 18 ottobre 1996), è, infatti, fondata sull'esito negativo di una ricognizione
EL 24 giugno 1994, allorché il teste AR
dichiarò di non riconoscere l'immagine fotografica dei fratelli CC e LO GA. Dalla senten-
za impugnata (p. 182) risulta, invece, che, all'u-
dienza EL 5 ottobre 1995, il teste AR dichiarò di aver pagato le somme richiestegli da
IC GA (riconosciuto in aula) sia a O-
vanni Iannino sia a uno dei fratelli GA che in seguito subi un grave incidente stradale (rife-
rimento inequivoco a LO GA).
Anche questo motivo d'impugnazione deve ritener-
si, pertanto, infondato. -82-
Come s'è visto, la corte calabrese ha 3.5-
FE AR responsabile di concorso dichiarato esterno nell'associazione per ELinquere capeggia-
ta da SC ON, ritenendo che egli fosse disponibile a collaborare all'attività EL sodali-
zio, anche se non vi aveva un ruolo stabile. L'im-
putato lamenta la violazione ELl'art. 416 bis sostenendo che, per il concorso esterno o c.p.,
eventuale nell'associazione, la giurisprudenza EL-
le Sezioni Unite richiede una qualche stabilità di collaborazione e la volontà di contribuire agli scopi EL sodalizio criminale. Ma il motivo d'impu-
gnazione è infondato.
Dopo l'intervento ELle Sezioni Unite di questa
Corte, la configurabilità EL concorso esterno o eventuale nel ELitto associativo non è più in di-
scussione nella giurisprudenza, anche se permango-
no talora incertezze sulla definizione dei suoi presupposti.
In realtà la ricorrenza ELla figura EL concor-
rente esterno nei ELitti associativi deriva dalla molteplicità dei livelli ai quali operano le orga-
nizzazioni di tipo mafioso. L'assoggettamento di un determinato territorio alla forza intimidatrice
ELl'associazione determina, infatti, la creazione di un'area di consenso estesa ben oltre la ristret-
ta cerchia degli associati e dalla quale può veni-
re sia un supporto informativo sia l'occasione per nelle istituzioni pubbliche. E' ininfiltrazioni -83-
quest'area che si rinvengono i concorrenti esterni
ELl'associazione, i quali non vengono iscritti>>
al sodalizio (di «iscrizione» parla appunto uno
ZI in una conversazione riferita nelladei sentenza impugnata), ma rimangono disponibili a collaborare quando occorra.
In un tale ruolo i giudici EL merito riconosco-
no FE AR, considerandone emblematico l'ap-
porto all'omicidio AN. E, considerata l'im-
portanza e la finalità di quel contributo, l'argo- mentazione ELla corte calabrese appare plausibi-
le, quindi non censurabile in questa sede.
1 Calinquare sel per
3.6- Tutti i ricorrenti, fatta eccezione per Con- cetta AG, deducono vizio di motivazione ELla
sentenza impugnata per la loro identificazione nei partecipi ELle conversazioni captate dalla poli-
zia giudiziaria o nei personaggi ivi descritti e,
quindi, come autori degli omicidi e EL reato asso-
ciativo contestati.
Premesso che la corte calabrese fonda il proprio giudizio su un'efficace analisi ELle conversazio-
ni registrate e su una corretta valutazione di at-
tendibilità ELle dichiarazioni di CO Ma-
nagò, vanno distintamente esaminate le censure di tutti i ricorrenti, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza, l'interpretazione EL significa-
to ELle deposizioni testimoniali (Cass., sez. I, 11
aprile 1991, Bartone, MP 189326) e ELle conversa- -84-
zioni intercettate (Cass., sez.VI, 15 novembre
1993, Sbordone, MP 196228) si sottrae al sindacato di legittimità, quando sia sorretta da congrua mo-
tivazione, perché il compito EL giudice di legit-
timità non è quello di sovrapporre la propria valu-
tazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine ELle fonti di provaall'affidabilità
(Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, MP
203428).
3.6.1- NT GA (nato nel 1968) lamenta che i giudici EL merito lo abbiano ritenuto re-
sponsabile di associazione per ELinquere sol per-
ché citato in alcune ELle conversazioni intercet- tate e perché consanguineo dei GA, senza pe-
raltro motivare in alcun modo sul suo presunto ruo-
lo nell'associazione e sulla sua volontà di parte-
cipare al ELitto. In realtà non è la semplice ci- tazione nelle conversazioni captate a indurre la corte calabrese a un convincimento di colpevolezza nei confronti EL ricorrente, bensì il ruolo di at- tiva collaborazione al ELitto che i giudici EL
merito ritengono di poter desumere dal riferimento ai suoi movimenti rinvenibili sia nelle conversa- zioni dei complici sia in quelle degli avversari, che per tale ragione lo individuano come uno dei possibili bersagli. Tuttavia, quanto ai riferimen-
che all'imputato fanno i suoi avversari, essi,ti
benché significativi, non sono conclusivi. Infat- -85-
ti, l'appartenenza alla famiglia GA lo indivi-
duerebbe, comunque, come un possibile obiettivo di aggressioni;
e la stessa convizione degli avversa-
ri circa la sua appartenenza al clan GA, di per sé equivoca, rimane una mera congettura, per-
ché risulta fondatá solo sull'osservazione di nor-
mali movimenti a bordo di autovetture.
Quanto ai riferimenti che ad NT GA
(nato nel 1968) fa IC GA, essi sono non-
meno equivoci, perché non può essere considerato indicativo ELl'appartenenza a un'associazione ma-
fiosa il fatto di essere chiamato con uno o più so-
prannomi dal suo capo;
tanto meno quando questi è
un congiunto. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame circa la responsabilità
EL ricorrente in ordine al reato associativo...
3.6.2- CC GA lamenta di essere stato ri-
tenuto responsabile ELl'associazione per ELinque- re solo per indimostrate congetture che consenti- rebbero di individuarlo nel «piccolo cachino»> di cui parla IC GA in alcune ELle conver-
sazioni intercettate. In realtà la✓ ststessa individuazione del ricor- rente nel «cachino piccolo» è incerta. La corte ca-
labrese fonda il suo convincimento su un presunto collegamento tra l'autorizzazione a recarsi a un appuntamento data alle ore 14,48 EL 25 gennaio -86-
IC GA al suddetto «cachino» e 1990 da il fatto che alle ore 17,05 di quello stesso gior-
no CC GA viene fermato sull'autostrada dal-
i la polizia mentre accompagna il fratello LO
presso un Istituto fisioterapico di Gioia Tauro..
Ma, se si consideri che MI dista da Gioia Tauro
circa dieci chilometri, risulta palese la difficol-
tà di trovare un collegamento tra fatti avvenuti a oltre due ore di distanza l'uno dall'altro. Sareb- E
be significativo, invece, il fatto, desunto da una conversazione EL 16 settembre 1989 nel corso EL- la quale ON riferisce a LO ZI di un presunto incontro itra IC GAre Peppi-
no ES. Ma di tale incontro non v'è alcuna cer-
tezza, perché si tratta, ancora una volta, di mere congetture di SC ON, il quale, sulla base di quanto riferitogli da un suo amico rimasto sconociuto, desume che IC GA fosse sta- to accompagnato a un incontro con il boss EP
ES e presume che una ELe vetture fosse guidata da CC GA. A carico di costui, pertanto, i giudici del merito esibiscono come prova solo la dichiarazione di CO AG, che lo indica co-
me uno degli AR. Si tratta tuttavia di una chia-
mata in correità generica e priva di riscontri in-
dividualizzanti. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame circa la responsabilità
EL ricorrente in ordine al reato associativo. -87-
3.6.3 LO GA lamenta che i giudici EL
merito lo individuino come partecipe ELl'associa-
zione criminosa fondandosi solo su un generico ri-
ferimento di IC GA all'età di uno dei suoi complici, corrispondente all'età EL ricorren-
te, e sulle dichiarazioni EL teste AR, smen-
tite dai suoi stessi dipendenti, circa la parteci-
pazione EL ricorrente alle presunte estorsioni.
Ma sono incensurabili in questa sede le valutazio- ni dei giudici EL merito circa l'attendibilità
EL teste AR, che indica LO GA co-
me uno degli esattori ELle estorsioni consumate a suo danno. E la deposizione di AR, come s'è
visto, è determinante per la prova ELl'associazio-
in quanto consente di individuare un ne mafiosa,
rapporto tra il ruolo direttivo di IC LI
co, che rivolse la richiesta estorsiva al teste, e quello esecutivo di LO GA, che riscosse le tangenti.
3.6.4 IC GA lamenta che EL tutto im-
motivatamente i giudici EL merito gli attribuisco-
no gli omicidi di RA LI e di LO e
SC ER, fondandosi su un'opinabile in-
terpretazione di conversazioni intercettate e sul-
la chiamata in correità proveniente da CO Ma-
nagò, priva di riscontri obbiettivi. Ma le inter-
pretazioni che i giudici EL merito forniscono EL- -88-
le conversazioni captate sono plausibili e, insie- me alla riferita deposizione EL Teste AR,
costituiscono conferma ELla chiamata in correità
proveniente da CO AG. E', incensurabile,
pertanto, la dichiarazione di colpevolezza di Dome-
nico GA in ordine a tutti i ELitti contesta-
tigli.
3.6.5- IU GA lamenta che la sua parte-
cipazione all'associazione per ELinquere venga de-
sunta solo dai suoi precedenti penali. In realtà i giudici EL merito fondano il proprio convincimen-
to di colpevolezza sulle circostanze EL suo arre-
sto insieme al fratello IC e al padre Antoni- no Gallico (nato nel 1928), capo ELla famiglia. Come s'è detto, la sentenza impugnata precisa che i tre, latitanti o irreperibili, furono ritrovato- ti 1'8 febbraio 1990, nascosti in un covo rifugio ricavato sotto la loro casa, dal quale uscirono so-
lo per effetto di «artifizi deflagranti»; erano in possesso di armi micidiali e di radio ricetrasmit-
tenti. Anche per quanto attiene ad NT LI CO (nato nel 1928) deve, escludersi, quindi, che sussista il dedotto vizio di motivazione.
3.6.6- LO, IU e IN ZI la- mentano che i giudici d'appello si siano fondati esclusivamente sulle intercettazioni radiofoniche, individuandoli come partecipi di alcune conversa- -89-
zioni dei giorni 27, 28 e 29 agosto 1989, ma senza tener conto né ELle contraddizioni tra le diverse perizie foniche espletate né ELle prove testimo-
niali d'alibi fornite dagli imputati;
e senza di-
sporre la nuova perizia fonica da essi richiesta,
esclusa solo per lo scetticismo mostrato dal giudi-
ce d'appello per tale tipo di indagine.
In realtà la corte calabrese giunge all'identifi-
cazione dei ricorrenti attraverso un'analisi parti-
colarmente accurata ELle conversazioni captate,
poste in relazione con notizie certe sulle vicen-
de, gli spostamenti e la composizione ELla fami-
glia, che conducono a conclusioni stringenti, giu- -
stificate anche dall'incensurabile valutazione in all'attendibilità ELla perizia fonica, di ordine cui s'è già detto, e dall'argomentato giudizio d'i-
nattendibilità ELle prove d'alibi.
Incensurabile, in particolare, è la ricostruzio-
ne ELl'omicidio GL, nell'ambito ELla qua-
le la corte calabrese fornisce una spiegazione plat ELle ragioni EL mancato riconoscimento✓ sibile di una ELle vittime da parte degli imputati;
una spiegazione coerente con le risultanze ELl'au-
topsia, correttamente ritenuta sufficiente a forni-
re gli elementi di giudizio necessari.
3.6.7 VA ZI lamenta che i giudici
EL merito, pur avendolo indicato a capo ELla co-
sca di IT, gli attribuiscono la partecipa- -90-
zione e un ruolo direttivo nell'autonoma e distin-
ta cosca di ON, senza dimostrare l'esistenza di un accordo permanente tra i due clan. Ma si tratta di deduzione palesemente infondata, perché
la corte calabrese desume gran parte ELle prove dei fatti addebitati ai ZI dalle loro conver-
con SC ON o con sua moglie sazioni
CO AG: una dimostrazione evidente ELlo
stretto collegamento e ELl'alleanza tra le due co-
sche, confermati dalla confessione ELla donna.
3.6.8 NI ZI lamenta che la corte d'appello, ai fini ELl'affermazione ELla sua pär-
all'associazione criminosa, abbia tecipazione inadeguato rilievo a suoi interventi attribuito
EL tutto occasionali in conversazioni radio. Ma in giudici EL merito hanno ben argomentato sul signi-
ficato probatorio di tali interventi;
e hanno po sto in rilievo come determinante il fatto che il scortava armato il padre quando fu og-ricorrente getto di un attentato. 73
3.6.9- IC LI e AN LI lamen-
tano che i giudici EL merito li abbiano individua-
partecipi ELla cosca ON ritenendo ti come attendibile CO AG, benché la donna si sia più volte contraddetta e abbia riconosciuto di fare uso di psicofarmaci, e fondandosi sull'errone
A interpretazione di conversazioni via radio. Ma -91-
s'è detto che la sentenza impugnata è incensurabi-
le nell'interpretazione ELle conversazioni regi-
strate e nella valutazione di attendibilità ELla
chiamante in correità CO AG.
3.6.10- LE GA e NO IE la-
mentano che solo una dubbia interpretazione di una conversazione via radio intercorsa tra SC
ON e LO ZI abbia indotto i giudi-
ci EL merito a individuarli come associati alla cosca dei GA. In realtà, nella ricostruzione
ELla corte calabrese, il riferimento di ON
ai due ricorrenti è circostanziato e preciso, ma,
come s'è già detto, risulta essere solo una conget-
tura la sua ricostruzione ELl'episodio come un in- contro tra Domenico GA e EP ES. Lo
sconosciuto informatore di ON riferisce solo di aver visto sull'autostrada due vetture che du-
rante il viaggio si erano probabilmente fermate per prendere a bordo un misterioso personaggio. Che questo personaggio fosse. IC GA e che il viaggio preludesse a un suo incontro con
EP Pesce sono solo ipotesi di ON;
e,
per quanto argomentate con convinzione, non posso-
no essere. poste a fondamento di una decisione di condanna per partecipazione ad associazione per de-
linquere dei due ricorrenti. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame circa la responsabilità dei ricorrenti in ordine -92-
al reato associativo.
3.6.11- VA NI lamenta l'insufficienza
ELla sua identificazione e l'inattendibilità EL- la deposizione AR. Ma la sentenza impugnata
è incensurabile quando ritiene sufficienti elemen-
ti di prova i concordanti riferimenti al ricorren-
te provenienti, oltre che da una conversazione re-
gistrata, dal teste AR, che lo indica come esattore di tangenti estorsive, e da CO Ma-
nagò, che lo indica come affiliato alla cosca dei
GA. Il ricorrente sostiene che, nelle dichia-
razioni rese al pubblico ministero nel corso ELle
indagini preliminari, AR riferirebbe il suo intervento nell'estorsione a un'epoca nella quale egli sarebbe stato detenuto. Ma dalla sentenza im-
pugnata risulta come AR affermi che dopo l'uccisione di RO RÒ egli consegnò a Ianni-
no il danaro estortogli (v. pag. 182); e il ricor- rente non chiarisce se anche questo riferimento sia incompatibile con il periodo ELla sua deten-
zione.
3.6.12- NI IT D'EA lamenta che gli elementi probatori indicati a suo carico sono EL
tutto privi di significato, perché l'uccisione di
ON fece rimanere solo a livello di progetto il traffico di droga che, secondo l'accusa, egli stava avviando con il boss;
e perché è irrilevante -93-
il fatto che egli, dopo l'omicidio, aiutò CO
AG a cercare il cadavere di suo marito. Si
tratta, peraltro, di censure che attengono al meri-
to ELla decisione, perché la corte calabrese ha valutato fatti che sono certamente correttamente di uno stretto collegamento EL ri- significativi corrente con gli altri appartenenti all'associazio-
ne criminosa;
e in tale contesto l'intervento di
NI IT D'EA nell'affare ELla droga è ri-
levante quale che ne sia stato l'esito.
3.6.13- SC MA D'EA lamenta che i giudici del merito abbiano sopravvalutato il suo contributo all'omicidio GL, essendosi egli limitato a fornire una notizia già portata a ME
lo ZI da FE AR, che, contraddittoria-
mente, non è stato ritenuto responsabile EL ELit-
to. Va innanzitutto rilevato che non v'è contraddi- zione nella decisione dei giudici EL merito, che disposero la trasmissione degli atti al pubblico ministero per 1 eventuale esercizio ELl'azione pe-
nale a carico di FE AR in ordine all'omici- dio GL. Quanto, poi, alla rilevanza EL contributo informativo fornito dal ricorrente per questo ELitto, in giurisprudenza è indiscusso che
è penalmente rilevante non solo l'ausilio necessa- rio ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il conseguimento ELl'obiettivo finale dei concorrenti (Cass., sez. IV, 28 gennaio 1993, -94-
Mangani, MP 195476); sicché non è neccessario accertare se l'e-
vento si sarebbe egualmente verificato senza l'apporto di quel concorrente (Cass., sez. V, 9 maggio 1986, Giorgini, Cass.
pen., 1987, p. 1106).
3.6.14- LO LI sostiene che infondatamente i giudici del merito lo hanno considerato complice dei ON, con i quali era da tempo in rotta, tanto da averli citati in giudi-
L'appartenenza di LI alla cosca dei ON è dimo- zio.
strata, secondo i giudici EL merito, oltre che dalle circostan-
ze EL suo arresto, dai frequenti contatti tenuti con lui da al-
tri appartenenti alla cosca, che si recavano a fargli visita in carcere, e dall'aspettativa di una sua successione al capo ucci-
so, manifestata in particolare da CO AG e da VA
argomentazioni non risultano censurabili nelZI. Questa
giudizio di legittimità.
3.6.15- AL RG lamenta che i giudici EL merito lo abbiano ritenuto EL reato associativo solo per ilcolpevole suo rapporto di parentela con i GA e per i riferimenti al- la sua persona desumibili dalle conversazioni radiofoniche de-
gli appartenenti all'avverso clan ON. In realtà la corte calabrese ha considerato determinante sul piano probatorio il ruolo primario che ON attribuiva al ricorrente come appar-
tenente alla cosca avversaria. Ma anche in questo caso le dichiarazioni di ON non sono specifiche né sono fondate su fatti o avvenimenti indicativi ELl'appartenenza EL ricor-
rente alla cosca dei GA. Si tratta di affermazioni che han- il solo scopo di giustificare il suo desiderio di uccidereno -95-
AL RG. Sicché è solo questo sentimen-
l'unico dato certo che può ricavarsi to di odio conversazioni cui si riferiscono i giudici dalle
EL merito. La sentenza impugnata va, pertanto, an-
nullata con rinvio per nuovo esame circa la respon-
sabilità EL ricorrente in ordine al reato associa-
tivo.
3.6.16- FE AR, infine, lamenta che i giu-
dici EL merito abbiano fondato la sua identifica-
zione su un'opinabile interpretazione di conversa-
zioni radiofoniche tra appartenenti interpretazio- ne di conversazioni rediofoniche tra appartenenti al clan ON e abbiano erroneamente considera-
to attendibile CO AG. Anche in questo ca-
SO si tratta di censure attinenti al merito ELla
perché la corte calabrese individuò ildecisione, ricorrente in base a esplicite citazioni EL suo cognome nelle conversazioni registrate, accompagna- te da riferimenti inequivoci alla famiglia di sua moglie.
3.7- CC GA, NT GA (nato nel
1968), GA e IU Gallico LO
lamentano che i giudici EL merito, dopo aver affermato che ciascun imputato può essere ritenuto responsabile solo ELle armi di cui avesse diretta disponibilità, contraddittoriamente li riconoscono colpevoli del possesso ELle armi rinvenute 1'8 -96- in prossimità di un viadotto marzo 1990
autostradale, senza indicare alcuna prova che esse fossero a loro riconducibili, ma solo in base al loro presunto ruolo di stretti collaboratori EL
fratello Domenico. Aggiungono, poi, insieme a
IC GA, che la stessa attribuzione di quelle armi alla cosca dei GA è infondata,
posto che tra esse fu rinvenuta un'arma lunga come utilizzata in un ELitto nelriconoscibile quale era stato impiegato anche un mitra
sequestrato a ON.
Occorre innanzitutto rilevare che i giudici EL
merito desumono la riferibilità ai GA ELle
armi rinvenute in contrada S. Leonardo di MI fucile di esse, un dal fatto che una
12, risultasemiautomatico marca Franchi cal. utilizzato in un omicidio EL 4 febbraio 1987, in un duplice omicidio del 27 luglio 1987 e in un omicidio EL 18 agosto 1989, tutti tentato commessi ai danni EL clan ON. I ricorrenti obiettano che anche un mitra MAB sequestrato a
ON per il duplicerisulta utilizzato omicidio EL 27 luglio 1987; e ne desumono che le armi debbono essere attribuite ad altri. Essi non pongono in discussione, però, l'appartenenza al clan ON ELle vittime dei ELitti richiamati dalla corte calabrese. Sicché la conclusione che potrebbe trarsi dall'argomento dei ricorrenti non
è l'attribuzione ELle armi ad altro clan, ma solo -97-
negazione di qualsiasi valore quella della
probatorio al collegamento tra le armi rinvenute e quei ELitti. Senonché questa conclusione non è
congruente, perché la presenza EL fucile cal. 12
numerosi ELitti commessi, anche a distanza di in tempo notevole, tutti ai danni EL clan ON,
di certamente una prova ELl'appartenenza quell'arma, e di quelle rinvenute insieme a essa,
a chi di quei ELitti è ritenuto responsabile.
Deve, quindi, ritenersi che il rinvenimento presso
ON di un mitra utilizzato contro la sua cosca pone un problema che richiederebbe
spiegazione se il fatto fosse rilevante in questo processo;
ma non esclude affatto la concludenza probatoria ELl'argomentazione dei giudici del
!
merito.
Ciò posto, risulta incensurabile l'attribuzione
ELle armi al clano GA e, di conseguenza, a Domenico GA, individuato come capo operativo
ELl'associazione. Apodittica e contraddittoria è, invece, l'attribuzione di quelle armi agli altri ricorrenti, in quanto, secondo la corte calabrese,
essi vivevano in simbiosi con IC GA. I طري
giudici del merito non chiariscono, infatti, in cosa consista e da cosa si desuma tale simbiosi;
a meno di individuarla nel vincolo associativo, che gli stessi giudici hanno ritenuto insufficiente ad affermare la colpevolezza in ordine alle armi attribuite a ciascuna associazione. La sentenza -98-
impugnata va, pertanto, annullata con rinvio
quanto all'affermazione ELla colpevolezza di
CC GA, NT GA (nato nel 1968),
LO GA e IU GA in ordine ai
L'annullamento di reati concernenti le armi.
questo capo ELla decisione nei confronti di comporta l'esigenza di unGallico IU
per il ELito di falso anche annullamento contestatogli, perché i due reati furono considerati unitariamente ai fini ELl'aumento di un anno di reclusione ex art. 81 c.p. ELla pena anni di reclusione inflittagli per ildi undici delitto di associazione a ELinquere (pena,
quest'ultima, che, invece, rimane definitivamente irrogata).
3.8- Alcuni dei ricorrenti hanno lamentato la giustificazione di aggravanti loromancata
contestate.
IU GA lamenta che la corte d'appello,
pur avendo riconosciuto che egli non potesse essere considerato un capo come il fratello
IC, non ha escluso l'aggravante t contestatagli a norma ELl'art. 416 bis comma 2
c.p.. Il motivo è palesemente infondato, perché la corte calabrese escluse esplicitamente
«l'aggravante di cui alla seconda parte EL quarto comma ELl'art. 416 bis c.p.p.»>, vale a dire appunto l'aggravante prevista per chi promuove, -99-
dirige o organizza un'associazione armata.
VA, IU e LO ZI lamentano che non sia stata giustificata l'affermazione EL
loro ruolo dirigenziale nell'associazione per
Ma la corte calabrese ha indicato leELinquere.
ragioni per cui ritiene configurabile
'1'aggravante: nei confronti di VA ZI,
perché si tratta EL patriarca ELla famiglia di
IT, trattato con rispetto dallo stesso
ON, capo ELla cosca alleata;
nei confronti di IU ZI, perché è il rappresentante
ELla famiglia presso l'alleato ON, EL
quale condivide la condotta e la vita
ELinquenziale; nei confronti di LO ZI
perché si tratta ELl'organizzatore operativo delle azioni criminose ELla famiglia di
IT.
VA e NI ZI lamentano che, ben-
ché non siano state indicate le attività econo-
miche di cui la cosca avrebbe assunto il control-
lo, è stata egualmente ritenuta esistente l'aggra-
vante prevista dall'art. 416 bis sesto comma c.p..
In realtà è ben specificato nel capo d'imputazione settori economici in cui la cosca che i interveniva erano quelli edilizio e dei trasporti;
e la sentenza di primo grado, cui i giudici richiamano, vi fa d'appello si esplicito riferimento (p. 121 e s. p. 133 e p. 563), anche '
il richiamo a precedenti decisioni definitive con -100-
riguardanti le cosche di PA e di IT.
LO e IN ZI lamentano che non l'aggravante dei motivi abietti giustificata sia per l'omicidio GL;
ma la contestata giustificazione ELl'aggravante deriva dal riconosciuto clima di vendetta e di supremazia mafiose nel quale il ELitto si inseri (Cass.,
sez. I, 13 aprile 1994, Balzano, MP 198036), come esplicitamente la corte calabrese chiarisce a proposito di LO ZI (p.187).
3.9- LO GA, IU GA, VA
ZI, IU ZI, Carmelo ZI,
NI ZI, IC LI, AN
LI, SC MA D'EA, FE AR e
CO AG lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche e, comunque, in ordine alla determinazione ELla pena.
Occorre premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza, nella determinazione EL
trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva di fatto)
e nella prevenzione sociale (capacità a ELinquere in termine di attitudine EL reo a commettere crimini )>>> (Cass., sez. IV, 18 maggio 1990,
Sterlino, MP 185351). Tuttavia è indiscusso che il -101-
giudice possa riferirsi, ritenendolo prevalente, a uno soltanto degli elementi di valutazione indicati nell'art. 133 c.p., sia ai fini EL
diniego ELle circostanze attenuanti generiche
(Cass., sez. I, 11 gennaio 1994, Spallina, MP
196880, Cass., sez. I, 20 ottobre 1994, Lillo, MP
200204), sia ai fini ELla determinazione ELla
pena (Cass., sez. V, 28 aprile 1978, Rossi, MP
139098). Sicché è sufficiente, per l'una come per l'altra decisione, il riferimento alla sola capacità a ELinquere (Cass., sez. IV, 16 novembre
1988, Cucchiara, MP 180076), anche quando si del quale il giudice abbiatratti di imputato la collaborazione ai fini apprezzato
16ELl'accertamento ELla verità (Cass., sez. II,
maggio 1989, Tulli, MP 182086).
✔ Nel caso in esame deve, pertanto, ritenersi congrua la motivazione con la quale i giudici EL
determinato le pene ed escluso la merito hanno riconoscibilità ELle attenuanti generiche per la disponibilità al ELitto dimostrata dagli imputati
IU GA, Carmelo GA, Giovanni
ZI, IU ZI e CO AG;
per l'entità EL contributo fornito all'omicidio
GL da parte di FE AR;
e per i precedenti penali di AN LI. Né assumono rilevanza gli altri elementi di valutazione prospettati ricorrenti, perché nondai consentito in sede di legittimità, sotto il -102-
pretesto ELla mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi. indicati
dall'art. 133 c.p. abbia fatto il giudice di merito, in base a un apprezzamento complessivo delle caratteristiche oggettive e soggettive EL
reato, senza cadere in incongruenze logiche e giuridiche>> (Cass., sez. VI, 16 dicembre 1987,
Cainelli, MP 179326).
Quanto a SC MA D'EA, il ricorrente lamenta in particolare l'applicazione per il
ELitto associativo di una pena non proporzionata a quelle irrogate a LO LI e NI IT
D'EA; ma si tratta di deduzione palesemente infondata, perché a SC MA D'EA è stata irrogata per il ELitto associativo la pena di quattro anni di reclusione, mentre per lo stesso reato al fratello NI IT D'EA sono stati irrogati sette anni di reclusione e a
LO LI cinque anni di reclusione.
AN LI lamenta infine il mancato
ELla continuazione tra il ELitto riconoscimento associativo contestatogli in questo processo e il delitto di omicidio per il quale è già stato condannato. Ma si tratta di motivo inammissibile
'
perché non risulta dedotto con l'atto d'appello depositato il 28 aprile 1995.
P.Q.M.
- 103 -
t La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio, ad altra sezione ELla Corte di Assise diAppello di Reggio Calabria, per nuovo esame, limitatamente alle condanne di
GA NT (nato nel 1968), di GA CC, di GA LE,di RG AL,e di IE NO, per tutti i reati loro ascritti;
alla condanna di GA
LO per i reati concernenti le armi, e alla condanna di GA IU per i reati concernenti le armi e di falso in certificati. Rigetta, nel resto, i ricorsi di GA
IU e di GA LO. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati che condanna, in solido, al pagamento ELle spese EL procedimento. Roma, 21 ottobre 1996
Il Presidente luizu IL COLLCOLLABOIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Il Consigliere estensore mela Lanzuise
(dr. NI PI)
Depositata in Cancelleria
Oggi, 19 DIC. 1996
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA vise