Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2017, n. 28212
CASS
Sentenza 12 ottobre 2017

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In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile).

La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante; tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima.

Commentari5

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  • 3La registrazione di una conversazione tra presenti è utilizzabile nel processo penale?
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2017, n. 28212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28212
Data del deposito : 12 ottobre 2017

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