Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 3
In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile).
La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante; tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima.
Commentari • 5
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
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Sì, lo ha affermato la Seconda sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40148/22. Ed invero, la registrazione di una conversazione tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello …
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(Ricorsi rigettati) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Il fatto Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali de L'Aquila confermava l'ordinanza che aveva applicato a degli indagati la massima misura cautelare in relazione alla loro partecipazione ad un sodalizio criminoso, e segnatamente alla articolazione abruzzese marchigiana di un consorzio inquadrato come associazione mafiosa e caratterizzato dall'obiettivo di controllare la comunità nigeriana attraverso l'imposizione di regole di comportamento la cui violazione veniva punita in modo violento e da uno stretto collegamento con la casa madre (che si esprimeva anche attraverso il versamento delle somme …
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La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2017, n. 28212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28212 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
28212-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome DE Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio FiDEbo - Presidente - Sent. n. sez. 1347/17 Stefano Mogini U.P. 12/10/2017 Angelo Capozzi R.G.N. 10045/2017 Fabrizio D'Arcangelo IE Silvestri Consigliere Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da LO EP, nato a [...] il [...]; AN ME, nata a [...] il [...]; EN AN RI, nata a [...] il [...]; AS VA, nato a [...] il [...]; MP IO, nato a [...] il [...]; FA DO, nato RE Del CO il 12/03/1970; IA IG, nato a [...] il [...]; GA UL, nato a [...] il [...]; PE IO, nato a [...] il [...]; IU ZI, nato a [...] il [...]; AZ AR, nato a [...] 1'01/02/1965; PE IE, nato a [...] l'[...]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 15/03/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, IE Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo: per la posizione di AZ AR, l'annullamento con rinvio limitatamente al capo a) ed il rigetto quanto al capo b); per le posizioni di FA DO e IU ZI per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
il rigetto dei ricorsi proposti da LO EP, MP IO, PE IO, IA IG, GA UL e PE IE;
l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AS VA, EN AN RI e AN ME;
udito per le parte civili, l'Avv. EP Granata in difesa di De RI AE e DEl'Associazione Antirachet 13 dicembre, nonché, in qualità di sostituto processuale DEl'Avv. Alberto Saggiomo, per CL Di EN, OP Di EN, Federazione Italiana Antirachet- che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, l'Avv. Paolo Iorio, in qualità di sostituto DEl'Avv. Stefano Viglione, in difesa di MP IO, l'Avv. IO Rizzo, quale sostituto DEl'Avv. OP Perrone, per EN AN RI, l'Avv. NA De Falco, nell'interesse di IA IG, l'Avv. Santino Foresta nell'interesse di AN ME e FA DO, l'Avv. IO Cirillo per AR AZ, l'Avv. Elio D'Aquino per IO PE che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 25/05/2014 dal Giudice per l'udienza preliminare DElo stesso Tribunale all'esito DE giudizio abbreviato. Secondo la Corte di Appello di Napoli, sarebbe stata raggiunta la prova che FA DO, figlio di EP, esponente apicale DE gruppo mafioso storicamente denominato "clan FA", malgrado lo stato di detenzione e nonostante l'operare sul territorio di RE DE CO di contrapposti gruppi criminali, sarebbe riuscito dall'anno 2011 a riorganizzare il sodalizio, riproducendo caratteristiche strutturali e moDEli comportamentali già in passato attuati, in relazione ai quali l'associazione criminale aveva già conseguito sul territorio una reale capacità di intimidazione da cui era derivata una diffusa condizione di assoggettamento e di omertà. FA DO, che avrebbe dovuto essere rimesso in libertà tra il 2012 e il 2013, avrebbe ripreso le fila DEla organizzazione criminale attraverso due soggetti a lui vicini, UD DO e IU UA, ai quali faceva giungere dal carcere ordini e direttive attraverso la propria moglie, AN ME, nonché OM IE e UD VA;
l'attività criminosa DE gruppo sarebbe consistita in una serie di estorsioni, compiute anche da soggetti non legati da un rapporto organico con l'associazione mafiosa ma che avrebbero operato al fine di agevolare il sodalizio ed evocando la forza di intimazione di questo. 2 2. Avverso la sentenza in questione gli odierni imputati hanno proposto ricorso per cassazione. L'esistenza DE sodalizio e il suo carattere mafioso non sono contestati da nessuno degli odierni ricorrenti, i cui ricorsi possono essere raggruppati in tre distinte categorie. Nella prima è riconducibile la posizione di AZ AR, unico soggetto condannato all'esito DE giudizio di appello anche per il DEitto di associazione mafiosa;
nel secondo gruppo assumono rilievo le posizioni degli imputati cui non è stato contestato il reato di associazione mafiosa ma rispondono di alcuni fatti estorsivi commessi, a titolo di compartecipazione criminosa, anche con soggetti intranei al gruppo e comunque realizzati, secondo l'accusa, con metodo mafioso e con finalità agevolatoria mafiosa. Nella terza categoria possono collocarsi i ricorsi proposti da coloro che, intranei al gruppo, sono divenuti collaboratori di giustizia.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AZ AR, condannato all'esito DE giudizio di primo grado per il reato di cui al capo b) DEla imputazione - tentata estorsione aggravata ed assolto dal reato di cui al- capo a) (416 bis cod. pen.) per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione DE Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza di primo grado, limitatamente all'assoluzione dal DEitto associativo, confermandola quanto alla tentata estorsione aggravata . Sono stati articolati tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 416 bis - 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Si afferma, quanto al capo a), che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, OM IE e UD VA, valorizzate dalla Corte di appello per giungere all'affermazione DEla penale responsabilità DEl'imputato sarebbero generiche, così come correttamente aveva ritenuto dal giudice di primo grado, e che il singolo episodio criminoso di cui al capo b) non sarebbe di per sé sintomatico di uno stabile inserimento DEl'imputato nel sodalizio. Quanto al capo B), si assume che il giudizio di responsabilità sarebbe fondato sulle sole dichiarazioni DEle persone offese, tuttavia non adeguatamente valutate, smentite da altre emergenze probatorie e, comunque, non idonee a configurare il DEitto di estorsione.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, anche in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione;
la Corte di appello, per giungere alla affermazione DEla colpevolezza DEl'imputato, avrebbe ribaltato l'esito assolutorio di primo grado, rivalutando il contenuto DEle dichiarazioni 3 decisive di UD e OM, senza tuttavia procedere alla rinnovazione DEla escussione dei dichiaranti.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione DE trattamento sanzionatorio;
nonostante il riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la Corte di merito avrebbe vanificato la valenza mitigatoria DEle circostanze attenuanti individuando, in modo contraddittorio, una pena base edittale molto alta. EP ed MPHanno proposto ricorso per cassazione LO IO, ritenuti colpevoli, a titolo di compartecipazione criminosa, DE reato di estorsione, aggravata anche ai sensi DEl'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella 1. 12 luglio 1991, n. 203 (capo z).
4. Il difensore di LO EP ha articolato tre motivi di ricorso.
4.1.Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni DEla persona offesa, AC NA soggetto di elevata ed autonoma statura - criminale- e DE collaboratore di giustizia IU ZI.
4.2. Con il secondo si lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 DE 1991. 4.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche.
5. Il difensore di MP ha articolato quattro motivi.
5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 6 CEDU, e vizio di motivazione;
la Corte di appello, nel ribaltare l'esito assolutorio di primo grado, avrebbe valorizzato il contenuto di alcune conversazioni intercettate piuttosto che procedere alla rinnovazione DEle prove dichiarative decisive;
si sarebbe dovuto tenere conto invece DEle valutazioni, compiute dal Giudice di primo grado, DEle dichiarazioni DEla persona offesa, AC NA, ritenute generiche e non rivelatrici di un contributo causale di MP rispetto al fatto reato.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta il travisamento DEla prova ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, poste a fondamento DE giudizio di responsabilità penale.
5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione: la condotta DEl'imputato dovrebbe essere qualificata in termini di connivenza non punibile e non potrebbe assumere rilevanza penale rispetto al reato contestato. 4 5.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, negate solo in relazione alla gravità DE fatto, senza tuttavia considerare lo stato di incensuratezza ed il ruolo in concreto ricoperto da MP.
6. Hanno proposto ricorso per cassazione IA IG e PE IO, condannati per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi DEl'art. 7 I. n. 203 DE 1991, e concorso in tentativo di estorsione aggravata mafiosa (capo c1). Nell'interesse di PE, assolto in primo grado e condannato in appello, sono stati articolati quattro motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione DE contenuto DEle conversazioni intercettate, poste a fondamento DE giudizio di colpevolezza. Si afferma che la Corte di appello avrebbe posto a fondamento DE giudizio di colpevolezza una lettura alternativa ma non univoca dei fatti di causa, senza indicare le ragioni per le quali la ricostruzione assolutoria sarebbe insostenibile: la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla prova DEla consapevolezza DEl'imputato DEla sua compartecipazione criminosa 7. Il difensore di IA IG ha dedotto tre motivi.
7.1. Con il primo si lamenta violazione di legge penale e violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità o nullità in relazione agli artt. 604, comma 4, 179, 125, 605 cod. proc. pen. Nei riguardi DEl'imputato era stata emessa una sentenza di primo grado con un dispositivo formalmente di condanna ma con una motivazione chiaramente giustificatrice di una decisione assolutoria: il Giudice avrebbe in motivazione espressamente manifestato il convincimento di non colpevolezza. Si sostiene quindi che la sentenza di primo grado sarebbe stata nulla in quanto il contrasto tra dispositivo e motivazione non avrebbe potuto nella specie essere emendato in nessun modo e la stessa sentenza DEla Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado, senza tuttavia espressamente affermare la penale responsabilità DEl'imputato.
7.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge penale e di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità o nullità in relazione agli artt. 192, 533, 605 cod. proc. pen., 111-114 Cost. e 7 d.l. n. 152 DE 1991, nonché vizio di motivazione. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto raggiunto la prova DEla colpevolezza DEl'imputato senza motivare adeguatamente sul ruolo in concreto ricoperto da questi: IA non avrebbe avuto consapevolezza DEla 5 П vicenda estorsiva sottostante, essendosi solo limitato a mettere in contatto altri soggetti.
7.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
8. Ha proposto ricorso per cassazione AS VA, condannato per il reato di tentata estorsione aggravata (capo e), articolando due motivi.
8.1. Con il primo lamenta la erronea applicazione DEla legge penale, in relazione all'art. 599 cod. proc. pen., e vizio di motivazione: la motivazione sarebbe assente o, comunque, illogica, essendosi limitata la Corte a richiamare quella DEla sentenza di primo grado.
8.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria DEla pena, non inflitta nei minimi edittali, e per il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche.
9. Ha proposto ricorso per cassazione GA UL, condannato per i reati previsti dagli artt. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356, e 648 ter cod. pen. (capi M1- N1), articolando un unico motivo di ricorso, con cui deduce vizio di motivazione;
la sentenza avrebbe omesso di argomentare in ordine alla necessità, ai fini DEla configurazione DE reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., DEla prova DEla provenienza illecita dei capitali che, secondo l'accusa, sarebbero stati investiti da UD DO, esponente di rilievo DE c.d. clan FA, tramite GA in un circolo ricreativo. 10. Ha proposto ricorso per cassazione PE IE, condannato per il DEitto estorsione aggravata anche ai sensi DEl'art. 7 1 n. 203 DE 91, per avere, in di concorso con persone non identificate, costretto CH FA a versare la somma di euro 3.500,00 (capo g). Sono stati articolati sette motivi di ricorso. 10.1. Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nullità o di inammissibilità e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.; la Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di escussione di alcuni testimoni che, se sentiti, avrebbero potuto chiarire le ragioni DEla richiesta di denaro avanzata dall'imputato e come questa non fosse legata a pretese estorsive. 10.2. Con il secondo motivo si lamenta la erronea applicazione DEl'art. 63 cod. proc. pen. in ordine alle modalità con cui furono assunte le dichiarazioni DEla persona offesa, CH FA;
la Corte avrebbe erroneamente 6
ritenuto che
non vi fossero, al momento DEla audizione di questi, indizi di reità tali da imporre di formulare gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (pag. 163 sentenza di appello). 10.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono violazione di legge in ordine agli artt. 393 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Sarebbero state travisate la dichiarazioni DEla persona offesa: la richiesta DE PE non sarebbe stata di carattere estorsivo ma nasceva nell'ambito di un rapporto di lavoro;
i fatti, dunque, avrebbero dovuto essere al più ricondotti al reato previsto dall'art. 393 cod. pen. 10.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 7 DEla legge n. 203 DE 1991; la sentenza impugnata non conterrebbe nessun riferimento all'appartenenza od alla contiguità di PE al gruppo criminale mafioso, né alla destinazione funzionale DE profitto DEla contestata estorsione all'interesse DE gruppo mafioso, né, ancora, all'assoggettamento omertoso DEla persona offesa. 10.5. Con il sesto ed il settimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva ed al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 11. Ha proposto ricorso per cassazione EN ANmaria, ritenuta colpevole dei reati di estorsione, aggravati anche dall'art. 7 I. n. 203 DE 1991 (capi V- D2), articolando tre motivi di ricorso. in11.1. Con il primo si deduce violazione di legge penale e processuale relazione alle ipotesi DEittuose contestate ed agli artt. 192 - 533 cod. proc. pen.- e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata in ordine alla esatta ricostruzione dei fatti, alle causali DEla condotta attribuita all'imputata, alla configurabilità DEla contestate aggravanti. 11.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 DE 1991. 11.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 12. Nell'interesse di AN ME, divenuta collaboratrice di giustizia, sono stati proposti due ricorsi per cassazione. 12.1. Con il primo ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 DEla I. n. 203 DE 1991 per non essere stata ridotta la pena nella misura massima prevista dalla legge a seguito DE riconoscimento DEla circostanza attenuante in questione;
la motivazione sarebbe contraddittoria 7 perché i giudici di merito, pur avendo riconosciuto l'importanza DEl'apporto collaborativo DEl'imputata, non avrebbero tuttavia fatto discendere da tale presupposto la conseguente riduzione massima DEla pena. 12.2. Con il secondo motivo, (comune ai due ricorsi), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto DEla valorizzazione da parte DEla Corte di appello DEla scelta collaborativa compiuta dall'imputata. 12.3. Con il secondo ricorso si lamentata violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione DEla pena inflitta;
la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui avrebbe inflitto porzioni di pena in aumento diverse tra loro in relazione a fatti di reato identici (capi B1- C2 entrambi relativi a tentativi di estorsione aggravata); non diversamente si contesta la pena inflitta per la estorsione di cui al capo V che sarebbe maggiore rispetto a quella individuata per il reato associativo. 13. Nell'interesse di FA DO, collaboratore di giustizia, sono stati proposti due ricorsi per cassazione. 13.1. Con il primo, sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di AN, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata ridotta la pena nella misura massima prevista dalla legge a seguito DE riconoscimento DEla circostanza attenuante prevista dall'art. 8 I. n. 203 DE 1991 e, sotto altro profilo, per il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 13.2. Con il secondo ricorso sono stati articolati quattro motivi. I primi due motivi sono sovrapponibili a quelli DE primo ricorso. Con il terzo ed il quarto si lamenta la illogicità DEla motivazione in relazione alla determinazione DE trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe errato: a) nella dosimetria DEla pena per gli aumenti di pena compiuti per i reati satellite DE riconosciuto reato continuato;
b) nella individuazione DE reato più grave fra quelli posti in continuazione, e, in particolare, fra i DEitti oggetto DE presente processo e quelli oggetto DE procedimento definito con sentenza irrevocabile DEla Corte di Appello di Napoli emessa l'1/12/2006. 14. Nell'interesse di IU ZI, collaboratore di giustizia, è stato proposto ricorso per cassazione con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione DEla pena con riguardo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ed all'entità degli aumenti di pena per la continuazione;
si afferma che nella determinazione DE trattamento sanzionatorio 8 म non sarebbe stato adeguato valore, ai sensi DEl'art. 133 cod. pen., al comportamento susseguente al reato, tenuto dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La posizione di AZ AR Si è già detto di come: a) AZ AR sia stato condannato all'esito DE giudizio di primo grado per il reato di cui al capo b) DEla imputazione (tentata estorsione aggravata) ed assolto dal reato di cui al capo a) (416 bis cod. pen.) per non aver commesso il fatto;
b) la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione DE Pubblico Ministero, abbia riformato la sentenza di primo grado limitatamente all'assoluzione dal DEitto associativo, confermandola quanto alla tentata estorsione aggravata .
1.1.Quanto al capo A), il secondo motivo di ricorso è fondato. Secondo la prospettazione d'accusa, recepita dalla Corte di merito, AZ sarebbe stato partecipe DE sodalizio mafioso denominato "clan FA", che avrebbe avuto nel tempo come riferimenti apicali sul territorio di RE DE CO, FA DO, UD ZI e IU UA;
il ricorrente avrebbe contribuito alla realizzazione DE programma criminoso DE sodalizio dando esecuzione, per conto dei responsabili DE gruppo, all'attività estorsiva. Il ruolo attribuito all'imputato all'interno DEl'associazione criminosa sarebbe confermato dal fatto reato di cui al capo b): AZ, insieme a LO VA, presentandosi a nome di IU UA, avrebbe tentato di costringere Di EN OP e Di EN CL, titolari DEla ditta "New Dilormatic", che esercitava attività di installazione di apparecchi automatici di videogiochi e video scommesse, a versare una determinata somma di denaro. La Corte di appello ha ritenuto contraddittoria ed illogica la motivazione DEla sentenza di primo grado con cui il G.u.p. aveva considerato aspecifiche le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori OM IE e UD VA nei confronti DE ricorrente in ragione: a) DEla mancata compiuta descrizione DE ruolo ricoperto dall'imputato all'interno DE gruppo;
b) DEl'origine DE percorso collaborativo dei dichiaranti, intrapreso solo dopo la emissione DEl'ordinanza cautelare. Secondo la Corte di merito, invece, le dichiarazioni di UD VA sarebbero idonee a rappresentare sul piano probatorio il coinvolgimento di AZ nel gruppo mafioso, in quanto sufficientemente indicative di uno stabile inserimento di questi nel "tessuto organizzativo" (così testualmente la sentenza a pag. 78) e, in particolare, DE ruolo operativo DE AZ, considerato un soggetto dedito a compiere estorsioni. 9 La prova DEla partecipazione al sodalizio di ZZ sarebbe dunque conseguente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che troverebbero conferma nell'episodio estorsivo di cui al capo b).
1.2. Il ragionamento DEla Corte di Appello di Napoli è viziato. Ciò che deve essere verificato è se nel caso di specie siano stati violati i limiti e la portata DEl'obbligo di rinnovazione DEla prova dichiarativa decisiva nel caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione. La questione, in particolare, attiene all'ambito applicativo dei principi affermati dalle Sezioni unite DEla Corte di cassazione con la sentenza "Dasgupta" (Sez. U., n. 27620 DE 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267486-267492) È noto come le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza DEle Corti CEDU- europee e le regole di formazione e valutazione DEla prova dichiarativa in - appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, abbiano ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale, facendo applicazione dei principi affermati dalle cd. sentenze gemelle DEla Corte costituzionale nn. 348 e 349 DE 2007, nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti DEl'uomo e DEle libertà fondamentali costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza DEla Corte costituzionale n. 49 DE 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento DEla sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito DE giudizio abbreviato), a seguito DEl'impugnazione DE pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione DEle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti DE processo ritenute decisive ai fini DE giudizio assolutorio di primo grado (cfr. Rv. 267487). Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato DEla giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità DEl'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione DEl'art. 6 CEDU e, in particolare DE par. 3, lett. d), che assicura il diritto DEl'imputato di 10 П esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia DE 05/11/2011; OL c. Romania DE 05/03/2013 e AŞ c. Romania DE 09/04/2013; RE c. Italia DE 29/06/2017). Il presupposto per l'obbligo di rinnovazione DEla prova dichiarativa è costituito dalla diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva. Si tratta di un aspetto centrale DE tema: quanto più è ampio il concetto di prova decisiva, tanto più si conforma l'obbligo di rinnovazione DEla prova nel giudizio di appello. Quello di prova decisiva è un concetto che le Sezioni unite hanno dovuto definire, consapevoli che, diversamente da quanto accade in tema di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello, nella specie il concetto di decisività non poteva riguardare una prova non assunta in primo grado e che, se assunta, avrebbe avuto la portata di disarticolare il ragionamento probatorio posto alla base DE convincimento DE giudice, quanto, piuttosto, di una prova già assunta e che aveva avuto un determinato ruolo nella formazione DE convincimento DE giudice e nell'affermazione DE giudizio di responsabilità. Secondo le Sezioni unite costituiscono prove decisive quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione di primo grado e che, pur in presenza di altre fonti di prova di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito DE giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva DEl'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini DEl'esito DEla condanna. Se questa è la definizione "positiva" di prova decisiva, la Suprema Corte ha fornito anche indicazioni in negativo: non si ritiene decisivo quell'apporto dichiarativo il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione DE giudice di appello, un significato risolutivo ai fini DEl'affermazione DEla responsabilità. I principi affermati dalla sentenza Dasgupta sono stati confermati dalla sentenza DEle Sezioni Unite DEla Corte "Patalano" (Sez. U, n. 18620 DE 19/1/2107, Patalano, Rv. 269785-269787).
1.3. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, che si è pronunciata prima DEla sentenza "Dasgupta", non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha proceduto a riformare la sentenza di assoluzione emessa dal G.u.p. 11 nei riguardi di AZ AR per il reato associativo, attraverso una difforme valutazione DEla portata probatoria DEle uniche dichiarazioni, soprattutto quelle di UD VA, sulla cui base il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per un nuovo esame;
la Corte di appello di Napoli, dopo aver proceduto a riassumere le dichiarazioni di UD VA e di OM IE, formulerà un nuovo giudizio in ordine alla eventuale responsabilità DEl'imputato quanto al capo a).
1.4. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto al capo b), in relazione al quale il ricorso è infondato, ai limiti DEla inammissibilità. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata per essere stato formulato il giudizio di colpevolezza sulla base DEle sole dichiarazioni DEle persone offese, che, tuttavia, non sarebbero state adeguatamente valutate, sarebbero smentite da altre emergenze probatorie e, comunque, non consentirebbero di configurare il DEitto di estorsione. In realtà la Corte di appello con motivazione ampia, logica, immune da vizi, ha spiegato, quanto alla posizione di AZ, come questi, insieme a LO VA, di cui si dirà, si recò all'interno DEla impresa gestita da Di EN OP e Di EN CL, ed insieme, pur non essendo conosciuti, omisero di presentarsi e rivolsero ai loro interlocutori l'invito a recarsi da "UA" (IU UA); si è esplicitato in motivazione il senso di quell'invito, il significato di quelle perentorie parole pronunciate in un contesto di diffusa pervasività di criminalità organizzata, la portata intimidatoria di quella frase, immediatamente percepita dall'interlocutore, che ben sapeva chi fosse "UA" e che decise di non sporgere denuncia. Assumono limitata valenza le argomentazioni difensive secondo cui: a) il ruolo DE AZ sarebbe stato limitato ad assistere LO, l'unico ad avere materialmente interloquito con la persona offesa;
b) le persone offese non avrebbero percepito nessuna minaccia;
c) la visita dei due soggetti poteva prestarsi a differenti interpretazioni, atteso che nell'occasione non fu esplicitato gruppo criminale, né chi fosse il "UA", né fu fatto riferimento ad un profferite minacce.
1.5. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal 12 giudice DE merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta DEittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 DE 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 DE 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici DE merito;
compito DE giudice di legittimità nel sindacato sui vizi DEla motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni DEle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" DE ragionamento probatorio, la struttura motivazionale DEla sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 DEl'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 DEl'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 DE 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici DEla decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione DE primo giudice (Cfr. la parte motiva DEla sentenza Sez. 3, n. 10163 DE 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). La soluzione legale DEla controversia è il risultato DEla somma dei compiti propri DE giudicante di merito, cui spetta l'accertamento DE fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa DEla motivazione e DE ragionamento probatorio sotteso. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa 13 conclusione DE processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, O., rv. 262965).
1.6. Nel caso di specie, le censure difensive tendono a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza DE singolo elemento di prova. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Infondato è in particolare l'assunto secondo cui la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che nella occasione non sarebbe stata formulata alcuna minaccia, né evocata la forza di intimidazione mafiosa da parte DEl'imputato. La Corte ha spiegato come invece AZ fosse stato inviato per formulare una richiesta estorsiva, e, unitamente a LO, come non solo eseguì l'ordine, ma lo fece in modo che fosse manifesta ed avvertita la forza di intimidazione DE gruppo mafioso, cioè che fosse percepita dall'interlocutore la portata criminale mafiosa di quella richiesta. Il tema, dibattuto anche in giurisprudenza, relativo alla necessità o meno che la capacità intimidatrice di un associazione mafiosa sia effettivamente esternata ed obiettivamente percepita perde di consistenza problematica se esaminato in connessione con quello DEle modalità con cui tale capacità debba esteriorizzarasi, potendo essa tradursi "in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine DEl'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, DEl'esistenza DEla prova DE metodo mafioso" (Così, Sez. 3, n. 31512 DE 24/04/2012, Barbaro, cit.). La esteriorizzazione DEla capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte DEl'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento;
la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti DEla forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso, percepibile di quella forza di intimidazione, ben potendo quest'ultima esplicitarsi, tuttavia, anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma evocativi DEla esistenza attuale, DEla fama criminale e DEla notorietà DE vincolo associativo. 14 In tal senso si afferma che il ricorso alla violenza o alla minaccia non costituisce una modalità con cui puntualmente debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, "più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza DE prestigio criminale DEl'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere» (in tal senso, Sez. 5, n. 4893 DE 16/03/2000, Frasca, Rv. 215965; Sez. 6, n. 31461 DE 07/06/2004, Rv. 230019; Sez. 1, n. 34974 DE 10/07/2007, Rv. 237619; Sez. 6, n. 34874 DE 15/07/2015, Rv. 264647). Anche in mancanza DEla prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta anche da circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale DEl'associazione, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia DEla efficienza DE gruppo criminale nell'esercizio DEla coercizione fisica (Sez. 1, n. 25242 DE 16/05/2011 Baratto, Rv. 250704; Sez. 1, n. 9604 DE 12/12/2003, (dep. 2004), Marinaro, Rv. 228479; nell'enunciare questo principio la S.C. ha precisato che le condizioni di assoggettamento DEla popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al cd. prestigio criminale DEl'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).
1.7. Nel caso si specie, le modalità con cui AZ e LO si presentarono, contenuto DEla frase profferita, il riferimento ad un soggetto la cui fama criminale era nota, il contesto in cui la condotta fu compiuta conferirono e colorarono di minaccia mafiosa l'invito a recarsi da "UA" e, da subito, le persone, cui l'invito fu rivolto, compresero, contrariamente agli assunti difensivi, l'oggetto illecito di quella richiesta, che non era una proposta di lavoro.
1.8. Alla luce DEla considerazioni esposte, dunque, il ricorso è infondato quanto al capo b) in relazione al quale deve affermarsi la irrevocabilità DEla sentenza, quanto alla penale responsabilità DEl'imputato. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello, all'esito DEla valutazione DEla responsabilità per il capo A), procederà alla rideterminazione DE trattamento sanzionatorio.
2. La posizione di EN ANmaria 15 Il ricorso è parzialmente fondato 2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato limitatamente al capo V) DEla imputazione, per il quale la Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione emessa dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli. All'imputata è contestato il reato di estorsione aggravata anche dall'art. 7 I. n. 203 DE 1991, per avere, in concorso con AN ME, costretto AC NA a versare la somma di 1.000 euro;
secondo la prospettazione d'accusa, recepita dalla Corte di merito, AC sarebbe stato convocato presso l'abitazione di AN e questa, alla presenza di EN, avrebbe chiesto ed ottenuto il denaro. Dalla sentenza impugnata emerge che le fonti di accusa sono costituite dalle dichiarazioni DEla persona offesa e da quelle di alcuni collaboratori di giustizia, con particolare riguardo a AN ME, moglie di FA DO, quest'ultimo figlio di FA EP di cui è invece moglie l'imputata. Il G.u.p., per pervenire al giudizio di assoluzione DEl'imputata, aveva ritenuto che le dichiarazioni accusatorie DEla persona offesa, rese il 30/10/2012 ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. pen., fossero di dubbia attendibilità in quanto nelle precedenti dichiarazioni, assunte il 7/12/2011, AC aveva ricostruito l'episodio estorsivo facendo riferimento alla sola IA, senza attribuire alla EN un contributo di compartecipazione criminosa, o, comunque, senza riferire di richieste di denaro da parte di questa (pag. 242 sentenza di primo grado). Secondo la Corte di appello, invece, il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione DE compendio probatorio, in quanto avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese sul fatto reato dalla stessa IA, che aveva invece riferito DE coinvolgimento DEl'imputata; dette dichiarazioni, secondo la Corte di merito, avrebbero riscontrato quelle accusatorie DE AC rese il 30/10/2012, che, quindi, diversamente da quanto affermato dal G.u.p., sarebbero probatoriamente attendibili. Il giudizio di penale responsabilità penale di EN ANmaria è stato fondato dunque, da una parte, su una rivisitazione DE giudizio di attendibilità DEle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, e, dall'altra, sulla valutazione probatoria di altre dichiarazioni accusatorie, in precedenza omessa.
2.2. Deduce il ricorrente il vizio di motivazione DEla sentenza impugnata;
la Corte avrebbe motivato in maniera errata sulla esatta collocazione DE fatto storico in considerazione DE ricordo non preciso di esso di AC. Il dedotto vizio di motivazione indice ad esaminare il tema DEla rinnovazione dibattimentale in appello. 16 म 2.3. Si è già detto di come, secondo le Sezioni unite DEla Corte di cassazione, costituiscano prove decisive quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione di primo grado e che, pur in presenza di altre fonti di prova di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito DE giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva DEl'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri - elementi di prova ai fini DEl'esito DEla condanna. Si tratta di un principio che la Corte ha ritenuto di dover affermare anche con riguardo alle dichiarazioni rese, oltre che dal testimone, anche dal soggetto escusso ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. pen.
2.4. Nel caso di specie, nessun dubbio può essere configurato in ordine alla decisività DEle dichiarazioni rese da AC, diversamente valutate in sede di appello, avendo queste costituito la base DE giudizio di colpevolezza, determinando, insieme a quelle rese dalla stessa IA, il ribaltamento DEla sentenza di assoluzione;
né è possibile dubitare DEla decisività DEle dichiarazioni di AC, atteso che quelle di AN, omesse nella valutazione DE primo giudice, ma comunque rese a loro volta ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. pen., non avrebbero potuto da sole fondare il giudizio di penale responsabilità, necessitando, ai sensi degli artt. 192 - 210 cod. proc. pen., di elementi probatori esterni che ne confermassero l'attendibilità.
2.5. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione DEla prova dichiarativa e riassumere le dichiarazioni di AC. Sul capo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
2.6. A diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo D2), per il quale il ricorso è infondato.
2.7. Quanto al primo motivo, si sostiene che il giudizio di penale responsabilità sarebbe fondato solo sulle generiche dichiarazioni di AC. La Corte di appello avrebbe errato nel ricostruire i fatti di causa in quanto, sotto il profilo temporale, l'imputazione farebbe riferimento ad un periodo tra il 2004 ed il 2006, mentre invece, secondo l'accusa, AC avrebbe corrisposto denaro all'imputata solo dopo la morte dei precedenti reggenti DE gruppo, LU e RE, cioè dal 2006; la motivazione DEla sentenza sarebbe dunque viziata nella parte in cui ha ritenuto irragionevolmente attendibili le dichiarazioni accusatorie di AC, in realtà imprecise. Sotto altro profilo, si evidenzia come la Corte avrebbe omesso di motivare su una DEla causali DEla richiesta avanzata a AC RM, e cioè che il 17 denaro serviva per "comprare" il silenzio di EN e convincerla a non riferire alla moglie di IO AC vicende personali di questi: secondo il difensore, tale causale non sarebbe stata compatibile con la matrice mafiosa DEla pretesa estorsiva.
2.8. Il motivo è infondato, ai limiti DEla inammissibilità in quanto sostanzialmente non si confronta con la motivazione DEla sentenza. La Corte di appello, ha spiegato in modo congruo e privo di contraddizioni, come la persona offesa abbia ripercorso gli accadimenti e le richieste estorsive che, nel corso DE tempo, il gruppo mafioso avanzò nei suoi riguardi e come EN intraprese iniziative estorsive sin dal 2004, quando il clan era retto da LU Vincenzo, e successivamente, da tale RE. Ha chiarito la Corte sul piano fattuale le ragioni per cui le richieste avanzate nel periodo in cui il clan era retto da LU non furono soddisfatte, e come, invece, successivamente AC iniziò a corrispondere denaro e continuò a fare ciò per due anni, per un totale di circa 8.000,00 euro;
è stato evidenziato in motivazione come lo stesso AC avesse dovuto pagare perché la EN affermava che FA EP, suo marito ed esponente di vertice DE sodalizio mafioso, "avesse mandato a dire dal carcere che doveva pagare anche lei" e come la causale DEle richieste fosse legata alla esigenza di dover "sostenere le spese per gli avvocati e per fare i colloqui"; si è spiegato come le richieste avessero una elevata carica intimidatoria perché provenienti da una persona che aveva legami di parentela con esponenti di vertice DEl'associazione mafiosa e, quindi, come le dazioni di denaro prescindessero dal fatto che la donna facesse riferimento anche alla possibilità di rivelare fatti personali di AC IO alla moglie di questi. Rispetto a tale trama argomentativa, il motivo di ricorso sollecita una diversa ricostruzione fattuale e sostanzialmente chiede alla Corte di cassazione una non consentita differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento. Ne deriva l'infondatezza DE motivo.
2.9. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 DE 1991; secondo la ricorrente, la motivazione sul punto sarebbe stata omessa, avendo la Corte fatto riferimento al solo fatto che EN fosse "la moglie DE boss". Quei soldi, si argomenta, sarebbero stati richiesti dalla donna per ragioni personali, cioè per recarsi a colloquio con il marito in carcere, né sarebbe stato 18 spiegato perché quelle somme sarebbero state funzionali al gruppo mafioso;
in tal senso si richiamano una serie di elementi da cui si evincerebbe che esponenti di rilievo DE gruppo ritenevano che EN si muovesse secondo logiche proprie, non coincidenti con quelle DE sodalizio. Sotto ulteriore profilo, si ritiene viziata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i AC, di cui si riconoscono le commistioni con la criminalità organizzata locale, potessero essere intimoriti dalle richieste DEla imputata.
2.10. Si tratta di assunti tecnicamente infondati. L'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, fa riferimento al c.d. metodo mafioso e alla volontà specifica DEl'autore DE reato di agevolare con detto reato un'associazione mafiosa. La funzione DEla prima tipizzazione è quella di reprimere "it metodo DEinquenziale mafioso", utilizzato anche dal criminale che non faccia parte DE sodalizio criminoso ed in tal caso la tipicità DEla condotta DEittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura DE DEitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive DE fatto- reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice DE vincolo associativo. In questa prospettiva, dunque, l'aggravante DE c.d. metodo mafioso, che ha natura oggettiva, può configurarsi, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, senza la necessaria prova DEl'esistenza о DEl'operatività DEl'associazione, bastando l'utilizzo di quel metodo che è in grado di richiamare nella vittima l'agire mafioso (fra le altre, Sez. 2, n. 16053 DE 25/03/2015, Campanella, Rv. 265525; Sez. 2, n. 322 DE 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103); la circostanza in esame può ricorrere anche nei riguardi di chi non è associato (Sez. 2, n. 17879 DE 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007) e, viceversa, può non sussistere nei confronti di sia partecipe all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 5839 DE 27/11/1998 (dep. 1999), Giampà, Rv. 212808). -Per quel che attiene, invece, all'ipotesi DEl'agevolazione mafiosa la forma soggettiva DEla circostanza in esame è necessario, per integrarne gli estremi, il dolo specifico, da parte DE soggetto agente, di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento. Dunque l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 DE 1991, postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati da ll'art. 416 bis cod. pen. 19 म In questa prospettiva si spinge oltre la dottrina, allorquando richiede anche l'accertamento di un coefficiente di idoneità oggettiva DE DEitto commesso in ordine all'obiettivo di contribuire all'agevolazione DEl'associazione mafiosa. Anche questa sottolineatura di una oggettiva relazione di adeguatezza tra il singolo fatto DEittuoso e la finalità di agevolazione perseguita dall'agente è plausibile in via di principio, in quanto contribuisce al radicamento "materiale" DE contenuto di per sé soggettivo DEl'aggravante. Va tuttavia precisato, così come è stato sottolineato in dottrina, che il consolidamento o il rafforzamento DE sodalizio criminoso non costituiscono di regola l'obiettivo DEla finalità agevolatrice, che l'art. 7 d.l. n. 152/1991 individua più genericamente nella "attività" DEl'associazione, vale a dire in qualsiasi manifestazione esterna DEla vita DEla medesima non necessariamente impegnativa DEle sue condizioni di conservazione ovvero DEl'attuazione DEle finalità ultime tipicizzate dall'art. 416- bis cod. pen. Quanto alla natura DEla circostanza prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 nella forma DEla agevolazione mafiosa, secondo un orientamento di legittimità essa avrebbe natura oggettiva, perché attinente alle modalità DEl'azione (Sez. 2, n. 52025 DE 24/11/2016, Vernengo, Rv. 268856; Sez. 5, n. 10966 DE 8/11/2012, (dep. 2013) Minniti, Rv. 255206; Sez. 2, n. 51424 DE 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258581; Sez. 6, n. 19802 DE 22/01/2009, Rv. 244261; nello stesso senso sembrerebbe anche Sez. 6, n. 24025 DE 30/01/2012, Di Mauro, Rv. 253114). Si tratta di un orientamento che non può essere condiviso, dovendosi invece valorizzare il profilo squisitamente soggettivo DEl'aggravante in esame. Si tratta di una circostanza che, a differenza di quella DE c.d. metodo mafioso, ha natura soggettiva perché è incentrata su di una particolare motivazione a DEinquere e, proprio in considerazione di tale motivazione, è costruita strutturalmente richiedendo la necessaria presenza DE dolo specifico: la finalità agevolatrice, perseguita dall'autore DE DEitto, deve essere oggetto di rigorosa verifica in sede giudiziale, attesa la necessità di eludere il rischio DEla sua diluizione nella semplice contestualità ambientale, specie in quanto vengano in considerazione tipologie DEittuose per solito concretanti forme di contiguità o di fiancheggiamento DEla criminalità organizzata. Il senso DEl'aggravante è costituito dalla riprovazione personale nei confronti di chi commette un reato per agevolare un'associazione di tipo mafioso e, dunque, deve essere considerata soggettiva. Le modalità DEl'azione non sono irrilevanti;
esse rilevano, tuttavia, quali indicatori, quali parametri rivelatori DE substrato psicologico (morale) DEl'aggravante (In tal senso, recentemente, Sez. 3, n. 9142 DE 13/01/2016, 20 म Basile, in motivazione;
Sez. 3, n. 36364 DE 2015, Mancuso, non massimata;
Sez. 6, n. 31405 DE 07/06, 2017, Costantino, non massimata).
2.11. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, ed ha evidenziato come l'imputata, di cui la vittima conosceva il legame personale con gli esponenti di vertice DE sodalizio, evocasse chiaramente la forza intimidatrice DE vincolo associativo e fosse strumentale a favorire l'attività DEl'associazione; la Corte ha spiegato come le richieste fossero compiute facendo riferimento alla volontà DE coniuge, cioè DE vertice DE sodalizio, agli ordini che questi aveva impartito dal carcere, alla necessità di far fronte alle spese legali, cioè ad una classica forma di assistenza che l'associazione criminale assicura, alla esigenza di continuare ad avere colloqui in carcere, e, quindi, di continuare ad avere contatti con chi, attraverso la sua persona, faceva conoscere all'esterno i propri voleri. È possibile che alcuni partecipi all'associazione non condividessero i comportamenti di EN, accusata di muoversi secondo logiche personali, ma ciò è irrilevante rispetto alla configurabilità DEla circostanza aggravante contestata.
2.12. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello di Napoli, all'esito DE nuovo giudizio per il reato di cui al capo V), procederà ad una eventuale nuova valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione DEla pena.
3. La posizione di GA UL 3.1. A GA UL è contestato di essersi fatto fittiziamente attribuire la titolarità DEl'attività ricreativa "Club Napoli 1926"; ciò avrebbe fatto, in concorso con UD DO, al fine di consentire a questi di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di uno dei DEitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. e, in particolare, il reimpiego dei proventi derivanti dall'attività DEittuosa DE clan FA, di cui in quel momento UD rivestiva posizione apicale (capo M1). In tal modo, secondo la prospettazione d'accusa recepita dalla Corte di appello, l'imputato avrebbe impiegato nell'attività ricreativa indicata somme di denaro di provenienze illecita DE sodalizio mafioso (capo N1).
3.2. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte motivato in ordine all'art. 648 ter cod. pen. (capo N1) e, quanto al capo M1, sulla finalità da parte di GA UL di farsi fittiziamente intestare l'attività ricreativa "Club Napoli 1926" al fine di consentire a UD il reimpiego, poi 21 T effettivamente compiuto (capo N1), DE denaro di provenienza DE gruppo mafioso. In tale quadro di riferimento, il ricorso non contiene censure, quanto al capo M1) in ordine all'assunto accusatorio, sul quale la Corte di merito ha motivato, secondo cui GA UL fu solo intestatario formale di quell'esercizio e di quel circolo ricreativo e che quella operazione simulata, a prescindere dalla provenienza dei capitali, fu compiuta anche per eludere le disposizioni in materia di misure patrimoniali. GA, secondo la Corte di appello, si sarebbe prestato a "ricoprire qualifiche formali" nell'ambito DEl'esercizio di quel circolo ricreativo ed ad avere come socio occulto un soggetto che poteva essere "passibile di essere sottoposto a provvedimenti ablativi DE patrimonio" (pag. 106 sentenza impugnata"). La contestazione d'accusa e la motivazione DEla sentenza impugnata sono cioè articolate nel senso che la intestazione fittizia di quell'attività fu consentita dall'imputato per una doppia finalità: a) consentire a UD di eludere le disposizioni previste in materia di prevenzione patrimoniale;
b) agevolare la commissione di uno dei DEitti previsti dagli art. 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. e, in particolare, il reimpiego di sostanze illecite. Si è dunque ritenuto che l'imputato abbia agito con il fine di perseguire entrambi gli scopi;
il ricorrente tuttavia lamenta un vizio di motivazione solo in relazione alla prova DEla finalità strumentale a favorire il reimpiego DEle attività illecite DE sodalizio, mentre non si confronta con la motivazione DEla sentenza in relazione all'altra finalità elusiva posta a fondamento DEla intestazione fittizia. Ne deriva la sostanziale carenza di interesse sul punto DEl'imputato, atteso che, anche nel caso in cui la sentenza fosse stata viziata in relazione alla finalità di reimpiego dei capitali illeciti in quell'attività ricreativa, nondimeno nessuna utilità concreta ed attuale ne deriverebbe per GA, perché il reato sarebbe configurabile quanto alla finalità di eludere la normative in tema di misure di prevenzione, non essendo stata rivolta nessuna censura al riguardo.
3.3. A diverse conclusioni deve invece giungersi per quel che concerne il capo N1), in relazione al quale il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio. Secondo la Corte di appello, GA era consapevole che UD avesse investito, per la costituzione di quel circolo ricreativo, capitali di provenienza illecita: la prova di tale inferenza sarebbe costituita dal fatto che l'imputato conoscesse il contesto criminale nel quale UD era inserito ed il ruolo apicale da questi ricoperto. 22 Si tratta di affermazione assertiva, che non fornisce adeguata spiegazione innanzitutto sulla configurabilità DE reato sul piano oggettivo: non si evince se, secondo la Corte di appello di Napoli, la condotta dovesse o meno avere una finalità dissimulatoria DE reimpiego dei capitali illeciti da parte di GA, ed, eventualmente, nel caso in cui si fosse ritenuto di fornire risposta positiva a tale profilo, perché, nella specie, la condotta sarebbe stata idonea ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento DEla provenienza illecita dei beni. La motivazione è carente anche in ordine all'elemento soggettivo, non essendo stato chiarito perché la circostanza, considerata provata, che GA sapesse DEla statura criminale di UD, dovesse indurlo a ritenere che in quel circolo ricreativo fosse stato impiegato necessariamente denaro proveniente dal DEitto associativo. Ne deriva l'annullamento sul capo N1) DEla sentenza.
4. La posizione di MP IO Assolto in primo grado, MP IO è stato condannato dalla Corte di appello per il reato di concorso in estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 152 DE 1991 (capo z). Il tema è quello DEle estorsioni ai danni di AC NA;
MP, insieme a LO EP, di cui si dirà, IU ZI, a NN IO ed ad un altro soggetto, avrebbe compiuto estorsioni per conto DE gruppo dei c.d. scissionisti, capeggiato da NN OC, ai danni di AC NA nel periodo compreso tra maggio e settembre 2011. MP, insieme a LO, avrebbe tenuto i rapporti con la vittima e, in una occasione, avrebbe accompagnato AC a Cassino da NN dove questi, alla presenza DElo stesso imputato, avrebbe espressamente avanzato una richiesta estorsiva.
4.1. Il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione DEla istruttoria dibattimentale da parte DEla Corte di appello che ha riformato la sentenza di assoluzione di primo grado, è infondato. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe valorizzato il contenuto di alcune conversazioni intercettate, senza tuttavia tenere conto DEle valutazioni, già compiute dal Giudice di primo grado, DEle dichiarazioni DEla persona offesa, AC NA, ritenute generiche e non rivelatrici di un contributo causale di MP rispetto al fatto - reato.
4.2. Il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato sul presupposto che gli elementi probatori a carico fossero costituiti dalle dichiarazioni DEla persona offesa e dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche: aveva attribuito alle 23 conversazioni intercettate una valenza penalmente neutra ed alle dichiarazioni di AC un significato generico, ritenendole non sufficienti a provare il coinvolgimento DEl'imputato nella estorsione. Secondo il G.u.p. non sarebbe stata raggiunta la prova DEla consapevolezza da parte DEl'imputato DEle ragioni illecite sottese alla richiesta di NN e DEl'accompagnamento da lui compiuto di AC a Cassino.
4.3. Il Giudice di secondo grado ha riformato la sentenza di assoluzione valutando diversamente il contenuto DEle conversazioni e ritenendo, sulla base di esse, che vi fosse la prova DE contributo materiale di compartecipazione e la consapevolezza da parte DEl'imputato DEla causale DE viaggio a Cassino di AC. Sono state valorizzate le conversazioni intercettate il 5/09/2011 ed il 6/09/2011 (pagg. 257 e ss. sentenza di primo grado) da cui la Corte ha dedotto in maniera logica come MP avesse uno specifico compito materiale, quello cioè di assistere LO EP per assicurare il buon esito degli appuntamenti che, per conto DE NN, il primo concordava con AC;
detta inferenza, secondo la Corte di appello, sarebbe fondata su una circostanza obiettiva, e cioè che il 6/09/2011 fu lo stesso MP a cercare direttamente AC e, non riuscendovi, avvisò LO che, a sua volta, nel corso di quella giornata tentò, riuscendovi, di contattare AC e concordò con questi un appuntamento per il giorno successivo quando, AC, LO ed MP si recarono a Cassino. Si è sottolineato come, sulla base di tale dato di presupposizione, assuma una valenza probatoria rilevante la circostanza, non valorizzata dal primo giudice, che NE, nel corso DEl'incontro tenuto a Cassino, formalizzò la richiesta estorsiva in presenza non solo di LO ma DElo stesso MP, senza preoccuparsi che questi udisse.
4.4. Rispetto alla diversa valutazione DEla piattaforma probatoria compiuta dalla Corte di Appello, il motivo di impugnazione è infondato. Si è già detto di come, secondo le Sezioni unite "Dasgupta", costituiscano prove decisive quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione di primo grado e che, pur in presenza di altre fonti di prova di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito DE giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva DEl'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini DEl'esito DEla condanna.- Si è detto ancora come, secondo le Sezioni unite, non sia decisivo quell'apporto dichiarativo il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare 24 oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione DE giudice di appello, un significato risolutivo ai fini DEl'affermazione DEla responsabilità. Nella specie, la Corte non ha in nulla rivisto giudizio valutativo compiuto dal primo giudice sulle dichiarazioni DEla persona offesa, ma ha soltanto reinterpretato il senso e la portata dei dialoghi intercettati per giungere ad inferire, unitamente alle dichiarazioni di AC, la prova DEla colpevolezza DEl'imputato (In questo senso, Sez. 2, n. 53394 DE 16/11/2017, Piano, Rv. 271694; Sez. 6, n. 49067 DE 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503, in fattispecie DE tutto sovrapponibile a quella in esame;
Sez. 5, n. 42746 DE 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012).
4.5. Le considerazioni esposte rivelano l'infondatezza anche DE secondo e DE terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente. Secondo il ricorrente: a) la conversazione n. 352 DE 05/09/2011, intercorsa tra NN ed MP - in cui il primo rimprovera il secondo perché questi si era addormentato ed aveva in tal modo creato difficoltà al LO per un "appuntamento" - dovrebbe essere letta in connessione con altra telefonata, la n. 1054 DElo stesso giorno, intercorsa tra lo stesso NN ed il LO, da cui si evincerebbe che il coinvolgimento di MP nella vicenda estorsiva sarebbe DE tutto occasionale;
b) il collaboratore IU, le cui dichiarazioni avrebbero avuto un ruolo centrale nello sviluppo investigativo DE procedimento, non avrebbe fatto riferimento ad MP nonostante la foto di questi fosse stata mostrata;
c) lo stesso AC avrebbe fatto riferimento ad MP solo in occasione DE viaggio a Cassino;
d) il viaggio a Cassino sarebbe stato effettuato per ragioni legate all'attività di AC, procacciatore di affari nel settore dei videogames, e non per le richieste estorsive DE NN. I motivi sono, almeno in parte, inammissibili perché volti a sindacare l'interpretazione e la valutazione DEle conversazioni intercettate. Gli assunti difensivi non tengono conto DE principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. U., n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 25 Nel caso di specie, la Corte ha spiegato senso DEle conversazioni in modo ha chiarito perché, se davveronon manifestamente illogico;
né il ricorrente MP fosse stato DE tutto estraneo alle logiche che portarono NN e LO a chiedere denaro a AC, avrebbe dovuto recarsi con LO e la persona offesa a Cassino e, soprattutto, perché un soggetto che aveva un ruolo di vertice in un sodalizio mafioso, come IA, avrebbe dovuto consentire ad un "estraneo" di assistere al momento in cui fui formalizzata la richiesta estorsiva mafiosa e ordinata la dazione di denaro. La circostanza che il collaboratore IU non abbia indicato MP nel corso DEle sue dichiarazioni non elude la valenza probatoria degli elementi probatori a carico DEl'imputato in relazione allo specifico fatto criminoso;
AC, diversamente dagli assunti difensivi, ha descritto la condotta DEl'imputato, DE quale conosceva il nome, specificando cosa in concreto MP fece in occasione di quel viaggio a Cassino. La Corte di merito, indicate e valutate in maniera logica le diverse risultanze probatorie, ha concluso ritenendo che MP svolse in relazione allo specifico fatto estorsivo in esame un ruolo consapevolmente funzionale agli - interessi DE gruppo mafioso, di cui NN costituiva il riferimento soggettivo. Sulla base di tali considerazioni si rivela infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si sostiene che la Corte di appello avrebbe violato i principi relativi alla distinzione tra compartecipazione criminosa penalmente rilevante e connivenza non punibile. Nella giurisprudenza di legittimità costituisce principio consolidato quello secondo cui, a differenza DEla connivenza non punibile, qualificata dalla tenuta da parte DEl'agente di un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato quando l'interessato fornisca un apporto partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, tenendo consapevolmente e volontariamente un comportamento capace di concretizzare un contributo alla realizzazione DE reato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 44633 DE 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810; Sez. 3, n. 41055 DE 22/09/2015, Rapuschi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 DE 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 6, n. 14606 DE 18/02/2010, lemma, Rv. 247127; Sez. 4, n. 4948 DE 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649). Alla luce di tali inequivoci principi, deve escludersi che la Corte di appello di Napoli sia incorsa in una violazione di legge - così dovendosi sostanzialmente qualificare la doglianza che è stata enunciata anche in termini di vizio di motivazione, ma che si concretizza, in pratica, nella asserita applicazione erronea di norme di diritto penale sostanziale nell'affermazione DEla- 26 colpevolezza DE odierno ricorrente in ordine al concorso nella estorsione compiuta ai danni di AC. I Giudici di merito, con motivazione completa ed esente da vizi di illogicità, dunque non sindacabile in questa sede, hanno, come detto, convincentemente spiegato come il comportamento DEl'imputato non sia stato affatto meramente passivo, ma si sia sostanziato in una serie di condotte commissive (provare a contattare direttamente la vittima DEl'estorsione il giorno prima in cui questa si sarebbe dovuta recare a trovare il referente DE gruppo mafioso, accompagnare la vittima, insieme ad altro soggetto autore DEl'estorsione, dal referente DE gruppo mafioso) che colorano di significato penalmente rilevante un fatto obiettivo, e cioè che NE chiese brutalmente al AC di "pagare" denaro in favore DE gruppo, in presenza DElo stesso MP. Ne discende l'infondatezza DE motivo.
4.6. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte fatto correttamente riferimento non solo alla particolare gravità DE fatto, ma anche, indirettamente, al ruolo ed alla personalità DEl'imputato, DE quale è stata evidenziata la disponibilità ad attuare le logiche criminali DE sodalizio mafioso. Rispetto a tale trama argomentativa, le doglianze difensive, secondo cui la Corte avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali non sarebbe stato valorizzato lo stato di incensuratezza di MP, perdono di consistenza, atteso il consolidato principio secondo cui il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma DEl'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto DEla quale, ai fini DEla concessione DEla diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza DEl'imputato (Sez. 1, n. 39566 DE 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
5. La posizione di PE IO PE IO, assolto in primo grado, è stato condannato all'esito DE giudizio di appello per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi DEl'art. 7 1. n. 203 DE 1991, e concorso in tentativo di estorsione aggravata mafiosa (capo c1). PE, in concorso con altri, avrebbe, su mandato di FA DO, esponente apicale DE gruppo ed in quale momento detenuto: a) costretto 27 AC NA a versare la somma di 1.500 euro al mese in una occasione a UD VA e tre volte a UD DO;
b) tentato di costringere IU UA ad acquistare un motorino. PE, in un dato momento, avrebbe, su richiesta di UD DO, convocato la vittima DEla estorsione alla quale, nell'occasione, lo stesso UD sollecitò il pagamento DEla somma versata mensilmente.
5.1. I quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati contestualmente, sono infondati. Secondo ricorrente, la Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di assoluzione senza una motivazione rafforzata, ma solo attraverso una interpretazione alternativa DE contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate;
si sostiene che dal contenuto di quelle conversazioni non sarebbe inferibile la prova certa DEla consapevolezza di PE DE motivo DEla convocazione e, più in generale, DE carattere estorsivo DEla pretesa. PE IO era stato assolto dal G.u.p. perché questi aveva ritenuto neutre le conversazioni n. 6562 DE 31/11/2011 e n. 6567 DE 31/12/2011, intervenute quando l'attività estorsiva era già in corso. La Corte di appello, nel rivisitare la posizione giuridica DEl'imputato ha riportato testualmente il contenuto DEle conversazioni e le ha reinterpretate;
secondo la Corte, nella prima, intercorsa tra UD DO e PE, il primo avrebbe chiesto al secondo di fargli un "servizio" e l'imputato immediatamente comprendendo quale fosse l'oggetto DE "servizio", avrebbe risposto di avere già chiamato "quello" il giorno prima ma che, poiché "non è ancora venuto", avrebbe riprovato in seguito a contattarlo. Ha segnalato la Corte come, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, PE, dopo la conversazione con NO, aveva effettivamente contattato nel corso DElo stesso giorno AC (tel. n. 6565), chiedendo la ragione per la quale questi non si fosse "fatto vedere” e, ricevute rassicurazioni, aveva richiamato nuovamente UD per informarlo di aver adempiuto (tel. n. 6567 fatta dopo pochi minuti dalla precedente). Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di appello ha inoltre valorizzato: a) le dichiarazioni DEla persona offesa la quale, nel riferire DEle estorsioni compiute ai suoi danni dal sodalizio mafioso che faceva riferimento a FA ed ai fratelli UD, aveva dichiarato che le convocazioni da parte di costoro avvenivano tramite IA IG ed PE IO;
b) le dichiarazioni di UD VA, che, dopo aver parlato di PE, aveva riferito che questi era a diposizione DE fratello "nel senso che convocava NN AC"; c) le dichiarazioni di OM IE, secondo cui PE era consapevole DEl'estorsione fatta a AC, perché in quel periodo era molto vicino a "Mimi 28 म UD"; d) le dichiarazioni rese da GA UL che aveva riferito di essere stato anche lui convocato a casa di UD proprio da PE. Sulla base di tale articolato compendio probatorio la Corte di appello è giunta ad affermare in maniera non manifestamente illogica, che PE fosse consapevole DEla causale DEla convocazione di AC compiuta da un soggetto che rivestiva un ruolo apicale nell'associazione mafiosa ed al quale l'imputato era "vicino" ed "a disposizione". In maniera coerente la Corte ha osservato come, rispetto all'inferenza probatoria indicata, non sia stata prospettata una possibile ricostruzione alternativa lecita da parte DEl'imputato, il quale non ha nemmeno indicato una possibile ragione per giustificare perché: a) avesse cercato AC già il giorno prima rispetto a quello in cui ricevette la sollecitazione da UD;
b) comprese immediatamente chi dovesse chiamare quando fu contatto da UD;
c) sapeva che AC dovesse "farsi vedere"; d) per quale ragione ritenne di avvertire nuovamente UD. I motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione DEla sentenza e sono pertanto infondati.
6. La posizione di IA IG Il ricorso proposto nell'interesse di IA EP è infondato. IA EP è stato condannato all'esito DE giudizio di appello per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi DEl'art. 7 I. n. 203 DE 1991, e concorso in tentativo di estorsione aggravata mafiosa (capo c1; il reato è lo stesso contestato ad PE IO, di cui si è appena detto).
6.1. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce, ai sensi DEl'art. 604 cod. proc. pen., la nullità DEla sentenza di primo grado e vizio di motivazione;
il Giudice DEl'udienza preliminare avrebbe emesso un dispositivo di condanna ma redatto una motivazione espressamente giustificativa di una decisione di assoluzione. Si sostiene che: a) il contrasto tra dispositivo e motivazione non avrebbe potuto essere emendato dalla Corte di Appello che, peraltro, pur riformando la decisione di primo grado, non avrebbe affermato la penale responsabilità DEl'imputato; b) la divergenza non avrebbe potuto essere superata né con il procedimento di correzione di errore materiale errore, il cui presupposto è che l'errore non abbia causato nullità DEl'atto, né facendo riferimento all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo sarebbe superabile con la valutazione DEla pregnanza degli elementi valorizzati in 29 motivazione;
c) nel caso di specie, il contrasto sarebbe radicale e, soprattutto, la volontà DE giudice sarebbe stata quella di assolvere. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato la sussistenza DE contrasto tra il dispositivo e la motivazione DEla sentenza di primo grado, ma ha ritenuto che tale contrasto non rientri in nessuna DEle ipotesi di nullità previste dall'art. 604 cod. proc. pen., sicchè, in considerazione DEl'effetto devolutivo derivante dall'appello proposto dall'appello dall'imputato - oltre che dal Pubblico Ministero - ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna. Le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno chiarito sul tema come anche il caso, certamente più radicale rispetto a quello in esame, di mancanza assoluta DEla motivazione non rientri tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità DEla sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi DEl'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione DE fatto assegnatigli dalla legge. Secondo le Sezioni unite DEla Corte, in caso di omessa motivazione non potrebbe ipotizzarsi nemmeno una radicale "inesistenza" DEla sentenza in quanto priva di motivazione, in quanto la categoria DEla inesistenza, distinta da quella DEla nullità assoluta, evoca quei casi talmente gravi da far perdere "1 all'atto i requisiti "geneticamente" propri DElo stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso". Nell'occasione la Corte di cassazione ha precisato che, anche a fronte DE deposito DE mero dispositivo, il giudice d'appello può decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti DE devoluto e DE divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio DEle parti (Sez. U., n. 3287 DE 27/11/2008, (dep. 2009), R. 244118; in senso conforme, più recentemente, Sez. 6, n. 58094 DE 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735). Del tutto simmetrico rispetto al principio indicato è lo sviluppo DEla giurisprudenza di legittimità in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione;
in maniera condivisibile si è ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito DEl'appello DE solo imputato, rilevata la sussistenza di un 30 contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna DEle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 DE codice di rito - essenzialmente attinenti alla violazione DE principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio DE potere di annullamento DEla sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti DEl'effetto devolutivo, DE predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 5, n. 19051 DE 19/02/2010, Di Candia, Rv. 247252). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati: rilevata la divergenza tra dispositivo e motivazione, ha provveduto a pronunciarsi sui motivi di appello proposti dall'imputato.
6.2. Con il secondo motivo, si assume che la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto raggiunto la prova DEla colpevolezza DEl'imputato senza motivare adeguatamente sul ruolo in concreto ricoperto da questi: IA non sarebbe stato a conoscenza DEla vicenda estorsiva sottostante e si sarebbe solo limitato a mettere in contatto altri soggetti, convocando AC presso l'abitazione di UD DO. La sentenza sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto che IA, soggetto estraneo al gruppo mafioso, avrebbe dovuto essere informato dagli esponenti apicali DE sodalizio DEla causa giustificatrice DEle convocazioni di AC a casa di UD;
né la sentenza spiegherebbe come e da chi l'imputato avrebbe dovuto sapere DEla ragione illecita DEla convocazione di AC.
6.3 Il motivo è infondato, ai limiti DEla inammissibilità. La Corte di appello ha chiarito come dal contenuto DEle conversazioni intercettate emerga il coinvolgimento consapevole DEl'imputato nella vicenda estorsiva;
si è spiegato come le "convocazioni" fossero compiute con modalità silenti, intimidatorie ma rivelatrici DElo stato personale di UD, cioè DE soggetto che intendeva incontrare AC e che era il referente di un gruppo mafioso: né è chiaro perché IA dovesse redarguire severamente AC, che non si era presentato all'appuntamento, se non avesse avuto un "ruolo", un interesse, una comunione con chi quell'appuntamento aveva fissato. Ha evidenziato la Corte di appello come il G.u.p. avesse omesso di valutare sul piano probatorio le dichiarazioni rese da UD VA, il quale aveva riferito DE ruolo di IA, DE suo non essere formalmente affiliato, ma 31 comunque a disposizione" DE gruppo di camorra, DE coinvolgimento diretto e " molteplice DEl'imputato nella convocazione di AC. La Corte ha chiarito con ragionamento non certamente illogico come IA fosse ben consapevole DElo spessore criminale di UD e come questi sapesse che IA fosse "a disposizione". Rispetto a tali elementi, le considerazioni poste a fondamento perdono di capacità persuasiva perchè non si confrontano con il testo DEla motivazione e si limitano a riproporre la stessa tesi già confutata dalla Corte di appello. Ne deriva l'infondatezza DE motivo di ricorso.
6.4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
si assume che la motivazione sarebbe viziata per non aver considerato il ruolo accessorio DEl'imputato. Anche in questo caso il motivo non si confronta con la motivazione DEla sentenza in cui sono state invece precisate le ragioni DE mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e DEla pena inflitta, facendo correttamente riferimento ai precedenti specifici, al ruolo, tutt'altro che marginale ricoperto dall'imputato, alla gravità dei fatti, alla contiguità mafiosa DE IA.
7. La posizione di PE IE PE IE è stato condannato per il DEitto di estorsione aggravata anche ai sensi DEl'art. 7 L. 203 DE 1991, per avere, in concorso con persone non identificate, costretto CH FA a versare la somma di euro 3.500,00 (capo g).
7.1. Il primo motivo, relativo alla violazione di legge processuale per avere la Corte rigettato la richiesta di escussione di alcuni testimoni che, se sentiti, avrebbero potuto chiarire la causale lecita DEla richiesta di denaro avanzata dall'imputato a CH, è infondato. Secondo l'imputato, la richiesta di denaro non avrebbe avuto natura estorsiva, ma era riconducibile ai rapporti conseguenti alla non corretta installazione DEle "slots machines" nel locale di PE da parte di CH ed alla esistenza di un verbale di accertamento di violazione amministrativa in relazione al quale PE, che era stato obbligato a pagare la contravvenzione, aveva poi cercato di recuperare la somma dallo stesso CH, ritenuto responsabile DEla scorretta installazione e, quindi, DEl'esborso di denaro conseguente. I testimoni, la cui escussione era stata richiesta, avrebbero dovuto ricostruire tali accadimenti. 32 n 7.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale ai sensi DEl'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica DEl'incompletezza DEl'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione DE giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione DE giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n.8936 DE 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 DE 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). È diffusa in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata occorrendo dar conto DEl'uso DE potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza DEla rilevanza DEl'acquisizione probatoria nell'ipotesi di - rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base DEla pronuncia di merito, che, tuttavia, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati la una valutazione in ordine alla responsabilità DEl'imputato, con per conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 DE 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Ai fini DE sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione DEla istruttoria, ciò che tuttavia deve essere valutato è se esista un vizio DEla DEiberazione assunta sulla regiudicanda e DEla relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio appaia conseguente, dipendente, derivante dalla erronea decisione di non provvedere all'integrazione DEla prova, d'ufficio o su richiesta DEle parti processuali. Si è notato, in conformità ad alcuni precedenti, che "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello DEl'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base DEla decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo DE medesimo provvedimento concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state e presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 6, n. 1400 DE 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6, Sentenza n. 1256 DE 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Dunque, ciò che conta non è la qualità DEla risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova DEla Difesa, ma la desumibilità o meno dal tessuto argomentativo DEla sentenza posto in relazione alle censure difensive - - di una grave lacuna DE ragionamento probatorio e DEla sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa DEl'imputato. 33 Nel caso di specie, tale connessione non esiste. La Corte di appello e il G.u.p. hanno spiegato come la documentazione prodotta dalla difesa, sulla base DEla quale era stata avanzata la richiesta si escussione dei testi in appello, non attenga alla irregolare installazione DEla macchine e, quindi, non giustifichi l'assunto difensivo secondo cui quella contravvenzione fosse imputabile a CH, che aveva proceduto alla installazione, quanto, piuttosto, all'esercizio da parte di PE di un'attività organizzata e non autorizzata di raccolta di scommesse: il sequestro amministrativo aveva ad oggetto un computer, una stampante, un monitor, DEle ricevute di giocate dimostrative DEla raccolta illegale di scommesse e non DEla irregolare installazione. La Corte ha spiegato come, rispetto alla documentazione prodotta, CH fosse DE tutto estraneo. Ne deriva che: a) l'ascolto dei testimoni, che avrebbero dovuto riferire in ordine alla supposta irregolare installazione DEle macchine non aveva nessuna connessione con quel verbale di accertamento di violazione amministrativa;
b) la rinnovazione DEla istruttoria, per come richiesta e configurata dalla difesa, non avrebbe avuto nessuna possibilità di disarticolare il ragionamento probatorio.
7.3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo alla inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese da CH;
secondo il ricorrente, questi avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata in procedimento consesso 0 probatoriamente collegato e, quindi, avrebbe dovuto ricevere gli avvisi ex art. 63 cod. proc. pen. Gli indizi a carico di CH sarebbero derivanti dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia OM Filippo che avrebbe fatto riferimento ad un coinvolgimento di CH "nel sistema". Il motivo è inammissibile per più ragioni. Sotto un primo profilo, le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno in più occasioni affermato come incomba sulla parte interessata a fare valere l'inutilizzabilità di un atto l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità e come, a tal fine, la parte debba allegare gli atti rilevanti DE procedimento originario. Per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha infatti l'incombenza di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone;
alla parte, dunque, incombe un generale onere di precisa indicazione, cui si accompagna quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) DEla 34 risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento DE vizio processuale (Sez. U, n. 45189 DE 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 DE 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329). In applicazione dei principi indicati, il difensore avrebbe dovuto allegare le dichiarazioni di OM al fine di consentire alla Corte di vagliare: a) se davvero CH potesse considerarsi indiziato di reità al momento in cui rese dichiarazioni sul fatto oggetto DE processo;
b) eventualmente, quale fosse il grado di interferenza tra il reato rispetto al quale CH era indiziato e quello attribuito a PE, cioè se tra i due reati vi fosse o meno un rapporto di connessione, ai sensi DEl'art. 12 cod. proc. pen., o di collegamento probatorio, ai sensi DEl'art. 371, comma 2 lett. b) cod. proc. pen. La Corte di cassazione in più occasioni ha affermato il condivisibile principio secondo cui in tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso о probatoriamente collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 DE 07/04/2017, Minutolo, Rv. 270363). Il motivo di ricorso con cui si lamenta l'inutilizzabilità di un atto può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile o dal quale consegue l'inutilizzabilità DEla prova (le dichiarazioni di OM) sia specificamente indicato e faccia parte DE fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che pur trattandosi di motivo di carattere - processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo DE procedimento l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte DE ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato o quello rilevante e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità DEla Corte. (sul tema, Sez. 2, n. 41142 DE 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 DE 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535). Non avendo la parte allegato nulla, il motivo è inammissibile. Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile anche perché strutturalmente generico, non avendo il ricorrente neppure indicato nel ricorso in cosa sarebbero consistiti gli indizi di reità a carico di CH. L'inutilizzabilità "erga omnes" DEle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste infatti solo se, al momento DEle dichiarazioni, il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora DEineate, in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto 35 risulti l'originaria esistenza di precisi, indizi di reità; ne consegue che tale condizione non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico (in tal senso, Sez. 4, n. 29918 DE 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476). Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato nulla, essendosi limitato a richiamare una generica affermazione di un collaboratore di giustizia.
7.4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati contestualmente, sono inammissibili. La Corte di merito avrebbe travisato il significato DEla dichiarazione DEla persona offesa: la richiesta di PE non sarebbe stata di carattere estorsivo ma nasceva, come detto, nell'ambito di un rapporto di lavoro;
i fatti quindi sarebbero al più riconducibili al reato di cui all'art. 393 cod. pen. Il tema è quello, di cui si è già detto, DE pagamento DEla somma di 3.500 euro per il verbale amministrativo elevato al PE dalla Guardia di Finanza. PE, si sostiene, avrebbe avanzato al CH una pretesa legale avente ad oggetto la restituzione DEle spese derivanti dal verbale amministrativo ricevuto e causato dalla installazione illegale DEle macchine da parte DE CH, all'insaputa DElo stesso PE. Si tratta, tuttavia, di assunti che non si confrontano con la motivazione DEla sentenza. La Corte di appello, riportato il contenuto DEle conversazioni intercettate ed intercorso tra PE e CH, ha chiarito come dalle stesse emerga l'esistenza di rapporti ambivalenti fra gli interlocutori;
si è spiegato come, al di la DE tono apparentemente confidenziale, PE avanzasse reiterate e pressanti richieste e come CH non contestasse le stesse ma cercasse solo di temporeggiare. Non diversamente, la Corte di merito ha valutato in maniera congrua e non manifestamente illogica, le dichiarazioni di OM Filippo e IU ZI che hanno ricostruito la figura di CH, imprenditore che operava nel settore DEle "macchinette" e che era sottoposto da tempo alle richieste estorsive dalla criminalità organizzata, alle quali era riuscito a resistere solo per un certo periodo di tempo;
sono stati descritti i rapporti tra PE ed il gruppo mafioso che, in un certo periodo, aveva operato ad Ercolano e che faceva riferimento a tale Palomba Bartolomeo. 36 Tale compendio probatorio, ha aggiunto la Corte di appello, ha poi trovato ulteriore avallo nelle dichiarazioni di UD VA e OM IE sulla base DEle quali si è evidenziato, da una parte, il coinvolgimento attivo di PE nelle estorsioni ai danni di CH ed il collegamento DEl'imputato con il gruppo riferibile a Palomba, e, sotto altro profilo, come la ricostruzione alternativa lecita di PE sia dotata di scarsa capacità persuasiva e non abbia trovato alcun riscontro probatorio all'interno DE processo. A fronte di tale articolato quadro di riferimento, esaminato compiutamente dai giudici di merito, la difesa, come già evidenziato, ha riprodotto con il ricorso per cassazione la stessa tesi - quella DEla dazione DE denaro per neutralizzare le conseguenze negative che PE aveva dovuto sopportare a causa DEla irregolare installazione DEle macchinette- già portata alla cognizione dei giudiuci di merito, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione DEla sentenza e, sostanzialmente, sollecitando la Corte ad operare un diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità.
7.5. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 7 DEla legge n. 203 DE 1991, è infondato, avendo la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, espressamente fatto riferimento in maniera logica, al legame, noto a CH, di PE con il gruppo mafioso, alle modalità con cui la richiesta fu avanzata, alla condizione di assoggettamento omertoso DElo stesso CH, che, chiamato a riferire all'Autorità giudiziaria, preferì minimizzare, salvo poi ammettere di essere stato incalzato dall'imputato (pag. 165 sentenza impugnata).
7.6. Il sesto motivo, relativo alla mancata motivazione in ordine alla recidiva, è inammissibile perché manifestamente infondato: dalla lettura DEla intestazione DEla sentenza emerge che la circostanza aggravante in questione non fu contestata all'imputato: sul punto la Corte di Appello non avrebbe dovuto motivare alcunché; la circostanza aggravante non è stata né contestata, né ritenuta.
7.7. Non diversamente, è inammissibile il settimo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche;
sul punto è sufficiente richiamare i principi già espressi in occasione DEl'esame DEle posizioni processuali di altri imputati sul tema ed evidenziare come, a differenza degli assunti difensivi, la Corte abbia motivato in maniera congrua facendo riferimento alla gravità DE fatto, ai legami DEl'imputato con la criminalità organizzata, alla perseveranza nell'attività illecita. 37 8. La posizione di AS VA. Il ricorso proposto nell'interesse di AS VA è inammissibile. A AS è contestato il reato di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi DEl'art. 7 DEla I. n. 203 DE 1991 (capo e); l'imputato, nei cui riguardi è stata emessa una doppia sentenza conforme di condanna, avrebbe avvicinato per strada tale RR IE, dipendente DEla società "New Dilormatic" dei fratelli Di EN, che esercitava attività di installazione di apparecchi di videogiochi e video scommesse, e, proferendo le parole "digli al tuo masto che mi deve portare il regalo per i carcerati altrimenti vi stacchiamo le macchinette", avrebbe tentato di costringerlo a versare somme di denaro.
8.1. La Corte di appello ha chiarito, con motivazione congrua, come le prove DEla responsabilità DEl'imputato siano costituite dalle dichiarazioni di OM Filippo, divenuto collaboratore di giustizia, Di EN OP e RR IE. È stato spiegato come OM, soggetto che in quel momento storico reggeva, direttamente o indirettamente, il sodalizio mafioso che operava sul territorio di RE DE CO, abbia reso dichiarazioni confessorie sullo specifico episodio criminoso, ricostruendo il ruolo DE AS, appellato "Tore SC. Non diversamente, sono state valorizzate le dichiarazioni rese da RR Filippo, cioè DE soggetto, DE tutto terzo rispetto ai fatti di causa, a cui la richiesta estorsiva fu personalmente avanzata dall'imputato, e da Di EN OP, cioè DE titolare DEla impresa, il quale ha precisato come la richiesta di AS fu a lui veicolata tramite RR, e come egli, avendo compreso la serietà e la provenienza di tale pretesa, si rivolse al OM, cioè al reggente DE gruppo mafioso, ricevendo da questi rassicurazioni per evitare di corrispondere denaro a soggetti "sbagliati". Sotto altro profilo, la Corte di merito ha chiarito come, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di impugnazione, il G.u.p. avesse motivato in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, alla dosimetria DEla pena (pag. 394 sentenza di primo grado): il primo giudice aveva indicato criteri generali applicati con ragionevolezza alle singole posizioni processuali e, in considerazione DEla gravità DE fatto e DE contesto in cui l'episodio è maturato, aveva ritenuto di fissare una pena base superiore al minimo edittale.
8.2. Rispetto a tale trama argomentativa, entrambi i motivi di ricorso sono aspecifici, essendosi l'imputato limitato ad affermare assertivamente che la Corte di appello non avrebbe motivato sulle questioni devolute alla sua cognizione. 38 La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica DEl'impugnazione è quella DEla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DEl'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione DEle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni DE provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto DE tutto ignorato.
9. La posizione di LO EP. essere compiute anche per LO 9.1. Considerazioni simili devono EP, il cui ricorso è inammissibile. Si è già detto, trattando DEla posizione di MP IO, come al LO sia contestato il reato di estorsione aggravata anche ai sensi DEl'art. 7 1. n. 303 DE 1991 nella duplice forma DE'uso DE metodo mafioso ed ella finalità di agevolazione (capo z). La Corte di appello, in tale contesto, ha spiegato le ragioni per cui le dichiarazioni DEla persona offesa, AC NA, debbano ritenersi attendibili, il contesto ambientale nel quale le richieste estorsive venivano sistematicamente rivolte da più parti e da più gruppi mafiosi al AC, i motivi per i quali AC decise di incontrare NN IO, il senso DE viaggio a Cassino compiuto dallo stesso AC insieme al LO, il ruolo di IU ZI. Si è individuato, con motivazione esente da incongruenze, il contributo, tutt'altro che marginale, offerto dall'imputato e come le dichiarazioni di AC trovino indubbio riscontro nel contenuto di numerose conversazioni telefoniche, il cui significato è stato spiegato logicamente;
si è argomentato su come LO, in un dato momento, abbia con cadenze mensili svolto il ruolo di esattore per conto di NN nei confronti di AC, come le richieste avanzate dall'imputato, pur formalmente non esplicitamente minacciose, facessero tuttavia chiaro e sistematico riferimento alla loro provenienza, alla causale illecita sottesa, alla portata ed al senso DEle dazioni di denaro, ai rischi derivanti da ritardi, inesatti, omessi inadempimenti di quell'obbligo di pagamento. 39 Sono state evidenziate le conversazioni intercettate sulla utenza telefonica che era nella disponibilità di NN, gli esiti DE controllo compiuto dai carabinieri il 7 settembre 2011 comprovante il viaggio a Cassino di LO - insieme a AC per incontrare NN- le dichiarazioni confessorie di quest'ultimo e DElo stesso IU.
9.2. In tale articolato quadro probatorio, è inammissibile il primo morivo di ricorso con cui si è reiterata la questione DEla inattendibilità DEle dichiarazioni rese da AC e da IU. Si tratta di un assunto che, da una parte, tende a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, e, dall'altra, non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata;
il ricorrente mostra di non considerare come il giudizio di colpevolezza sia stato formulato non solo sulla base DEle dichiarazioni DEla cui attendibilità si dubita, ma su elementi di prova provenienti da fonti ulteriori e molteplici, rispetto alle quali nessuna considerazione critica è stata anche solo prospettata. Né è stata fornita una interpretazione alternativa lecita DE contenuto, tutt'altro che neutro, di quelle conversazioni intercettate, DE perché LO avesse rapporti con AC, di quale fosse la ragione per cui LO si recò a Cassino con AC, DE perché l'imputato, parlando con AC, facesse riferimento alla necessità di incontrarlo e spiegasse il suo ruolo di mandatario di terze persone, note allo stesso AC.
9.3. Inammissibile, perché generico e, comunque, manifestamente infondato, è anche il secondo motivo di ricorso relativo al riconoscimento DEla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 DE 1991; si sostiene, da una parte, che la minaccia con modalità mafiose sarebbe stata compiuta non dal LO ma dal NN, e, dall'altra, che non sussisterebbe la prova DE dolo di agevolazione in capo all'imputato. Anche in tal caso il motivo non si confronta con la motivazione DEla sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha spiegato: a) come LO agisse in nome e nell'interesse di NN, cioè DE reggente di uno dei gruppi mafiosi che si contendevano il controllo DE territorio;
b) le ragioni fattuali per le quali le richieste evocassero il potere DE gruppo e fossero diretta manifestazione DE potere di intimidazione DE sodalizio e, quindi, come l'imputato fosse assolutamente consapevole che quelle richieste e quelle dazioni fossero dirette all'associazione criminale.
9.4. Non diversamente, quanto al terzo motivo, a fronte di una trama argomentativa puntuale e logica, che ha giustificato il mancato riconoscimento 40 DEle circostanze attenuanti generiche con la gravità obiettiva dei fatti, con il contesto ambientale di riferimento, con il ruolo di "soldato arruolato" DE LO (così testualmente a pag. 148 DEla sentenza impugnata), con l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza da parte DE ricorrente, il difensore si è limitato a ritenere viziata la motivazione per non avere la Corte compiuti un'analisi "globale di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi inerenti il fatto reato", senza tuttavia nemmeno indicare quali sarebbero gli elementi che dovrebbero deporre in senso diverso. 10. La posizione di IU ZI Il ricorso proposto nell'interesse di IU ZI è infondato. 10.1. Quanto al mancato riconoscimento DEla circostanze attenuanti generiche, il ricorrente ha sostanzialmente valorizzato l'intervenuta collaborazione con la giustizia. La Corte di cassazione ha tuttavia spiegato come gli elementi posti a fondamento DEla concessione DEla circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art.8, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203 (cosiddetta attenuante DEla "dissociazione attiva"), non possano essere utilizzati anche riconoscimento DEle per giustificare il circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 DE 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099). Sotto altro profilo, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come la pena inflitta al IU, ritenuto responsabile per i reati ascritti ai capi D), Q), U), Z), sia stata posta in continuazione con quella di cui alla sentenza emessa dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli il 5/12/2011, divenuta irrevocabile il 28/12/2012 e come, in tal caso, il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti sia sostanzialmente inefficace, nel senso che esse concorrono solo alla determinazione DEl'aumento di pena per ogni reato satellite rispetto a quella individuata per il reato più grave, ai sensi DEl'art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13006 DE 22/09/1998, Tornatore, Rv. 212985). Rilevato quindi che, in caso di riconoscimento DEla continuazione il riconoscimento DEle circostanze generiche assume rilievo solo ai fini chiariti, il motivo di ricorso si rivela obiettivamente generico, non essendo stata indicata, al di là DE riferimento alla intervenuta collaborazione, di cui si è già detto, la ragione per cui gli aumenti operati per i reati oggetto DE presente processo sarebbero eccessivamente severi, tenuto conto che la Corte di appello ed il G.u.p. hanno spiegato come i singoli trattamenti sanzionatori siano stati determinati in considerazione DEla gravità dei fatti, DE ruolo svolto nelle singole vicende criminali, DEla concreta capacità criminale. 41 11. La posizione di FA DO ricorsi proposti nell'interesse di FA DO sono infondati. 11.1. Quanto al primo motivo, relativo al mancato riconoscimento DEla riduzione massima DEla pena a seguito DE riconoscimento DEla circostanza di cui all'art. 8 1. n. 203 DE 1991, la Corte di merito ha spiegato come, anche per FA, la pena determinata per i reati oggetto DE presente processo sia stata posta in continuazione con quella inflitta per i reati, ritenuti più gravi, dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza emessa l'1/12/2006, divenuta irrevocabile il 24/01/2008, e come, per tale ragione, la valutazione DEle circostanze sia stata compiuta solo al fine di determinare l'entità dei segmenti di pena inflitti per i reati satellite DE reato continuato. In tale quadro di riferimento valgono le considerazioni appena esposte per la posizione di IU ZI, avendo la Corte determinato il trattamento sanzionatorio per i reati satellite posti in continuazione con quelli accertati nel separato processo e non avendo il ricorrente spiegato perché gli aumenti compiuti per i reati satelliti sarebbero eccessivi. 11.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche per il quale pure valgono le considerazioni esposte per la posizione di IU VA. 11.3.Quanto al terzo ed al quarto motivo, relativi al vizio di motivazione in ordine alla individuazione DEle pene inflitte per i reati oggetto DE presente processo ed alla presunta erronea individuazione DE reato più grave tra quelli oggetto dei due procedimenti unificati per continuazione, la Corte ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e mostrando di avere piena consapevolezza DE ruolo di capo e promotore ricoperto dall'imputato nel sodalizio criminoso, i singoli aumenti per i singoli reati satellite. (pag. 196 sentenza impugnata). Né pare decisivo l'assunto secondo cui il reato più grave avrebbe dovuto essere considerato quello di cui all'art. 416 bis cod. pen contestato nel presente processo in ragione DE ruolo di promotore riconosciuto al FA, atteso che anche in relazione al reato associativo accertato nel separato processo all'imputato era stata contestata ed accertata la fattispecie di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. 12. La posizione di AN ME. 12.1. Il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Giovanni Conte, con cui si sostiene che a seguito DE riconoscimento DEla circostanza attenuante di cui all'art. 8 DEla I. n. 203 DE 1991, la pena non sarebbe stata ridotta nella misura 42 massima prevista dalla legge, è manifestamente infondato e comunque proposto in difetto di interesse;
dalla lettura di pag. 197 DEla sentenza impugnata emerge che il Giudice d'appello, nel determinare la pena, per effetto DE riconoscimento DEla circostanza attenuante in esame, ha ridotto la pena base, individuata in cinque anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, DEla metà, cioè DE massimo previsto dalla legge, fissandola in anni 2 e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ne consegue, come detto, l'inammissibilità DE motivo. 12.2. Non diversamente, quanto al secondo motivo (comune al secondo motivo proposto con il ricorso DEl'Avv. Sante Foresta), relativo alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato come, nonostante il riconoscimento DEla circostanza attenuante ad effetto speciale di cui si è detto, l'imputata non sia meritevole DEle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen., attesa la oggettiva gravità dei fatti, commessi in un arco di tempo esteso e nell'ambito di un continuo sfruttamento DE territorio. A fronte di tale trama argomentativa, il motivo è aspecifico e fondato solo sulla intervenuta collaborazione con la giustizia, sicchè possono essere richiamate le considerazioni già espresse per IU. 12.3. Il primo motivo DE ricorso presentato dall'Avv. Sante Foresta è infondato. La Corte di Appello ha richiamato, ritenendolo congruo, il trattamento sanzionatorio determinato dal G.u.p. per la pena detentiva;
il primo Giudice ha, a sua volta, chiarito a pag. 395 DEla sentenza come la quantificazione DEla pena fosse compiuta secondo i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, facendo riferimento alla gravità dei fatti, al contesto ambientale, alle modalità DEl'azione, al singolo ruolo svolto nelle singole vicende. Né consegue che è DE tutto ragionevole che l'aumento di pena per reati relativi alla stessa fattispecie di reato possa essere diverso ovvero che quello previsto per un reato -fine sia superiore rispetto a quello inflitto per il reato associativo. 13. Ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., PE IE, IA IG, MP IO, PE IO, FA DO, AN ME e IU ZI, i cui ricorsi sono stati rigettati, devono essere condannati al pagamento DEle spese processuali LO EP e AS VA, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, devono essere condannati al pagamento DEle spese processuali e, ciascuno, al versamento DEla somma di euro duemila in favore dalla Cassa DEle Ammende. 43 PE IE, AN ME, AS VA, MP IO, FA DO, IU ZI, LO EP devono essere condannati al pagamento DE spese, determinate secondo le previsioni di legge, in favore DEle rispettive costituite parti civili, così come indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AZ AR, limitatamente al Capo A), di EN ANmaria, limitatamente al capo V) e di GA UL, limitatamente al capo N1) e rinvia per un nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione DEla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di PE IE, IA IG, MP IO, PE IO, FA DO, AN ME e IU ZI che condanna al pagamento DEle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LO EP e AS VA, che condanna al pagamento DEle spese processuali e ciascuno al versamento DEla somma di euro duemila in favore DEla Cassa DEle ammende. Condanna PE IE, AN ME, AS VA, MP IO, FA DO, IU ZI, LO EP al pagamento DEle spese DE grado in favore DE F.A.I. Federazione Italiana Antiracket -, che liquida in complessivi euro 7.000 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Condanna AN ME, FA DO al pagamento DEle spese DE grado in favore DEl'Associazione Antiracket "13 Dicembre", che liquida in complessivi 4.000 euro, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Condanna IU ZI e AS VA al pagamento DEle spese DE grado in favore di OP Di EN, che liquida in complessivi 4.000 euro, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Condanna IU ZI e AS VA al pagamento DEle spese DE grado in favore di CL Di EN, che liquida in complessivi 4.000 euro, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017. Il Consigliere estensoreIl Consigliere Il Presidente Giorgio FiDEbo Pletro Silvestri Siet w Sienwalien DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GIU 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] Piera Esposito Z I D N E 44