Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
In tema di corruzione, l'incertezza sulla identità dei corruttori - i quali siano stati assolti perchè le dichiarazioni predibattimentali, non ribadite in sede di dibattimento, sono state ritenute inutilizzabili può non avere rilievo, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 319 cod. pen., qualora emerga anche aliunde la prova dell'intervenuto accordo corruttivo e del versamento del compenso al funzionario corrotto.
Commentario • 1
- 1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2022
La fattispecie delittuosa della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del buon andamento, del corretto funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione censurando tutti quei comportamenti che disonorano proprio la stessa P.A. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo, consentito il fermo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 26625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26625 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 25/03/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 551
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 015155/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RB AN PI N. IL 13/11/1960;
avverso SENTENZA del 16/10/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il P.G., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. GI Garbo, il quale, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
Lo Corte:
OSSERVA
La BE GI Pietro, a seguito di assoluzione in primo grado da parte degli addebiti e di declaratoria di prescrizione per quanto riguardo il delitto di tentato truffa aggravata, è rimasto imputato dei reati di cui ai capi 2, 3, 5, 12 originariamente a lui contestati. I primi tre riguardano ipotesi di corruzione (artt. 110 - 319 - 321 c.p.) per avere egli versato a Di BE GA, appuntato della GdF, somme di denaro in cambio del mancato inoltro al Comando di verbali di controllo fiscale presso vari esercizi commerciali. Il quarto, riguarda il concorso in falso ideologico (artt. 110 - 479 c.p.) con il Di BE con riferimento alla falsa annotazione su di un registro di protocollo delle lettere di trasmissione dei predetti verbali di contestazione. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado. Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine: 1) al rilievo che per i concorrenti nel reato, cioè per i corruttori, il Tribunale non aveva ritenuto sufficienti gli elementi per giungere a condanna (non si comprende come possa esservi corruzione se gli ipotizzati beneficiari risultano assolti. Nell'atto di appello tale contraddizione era stata evidenziata, ma il giudice di secondo grado non fornisce risposta, dilungandosi in motivazione sull'elemento psicologico), 2) alla configurabilità del reato di corruzione nel rapporto tra il PU ed il privato, con l'intervento di un intermediario (atteso che la corruzione è reato necessariamente plurisoggettivo, che non può essere sdoppiato in due autonomi reati), 3) alla contraddizione rilevabile già nella sentenza di primo grado tra la condanna per i fatti di cui ai capi 2,3,5 e l'assoluzione per i capi 4, 11 ed A/1, per i quali il La BE è stato assolto per insussistenza del fatto (la Corte di appello, investita da specifico motivo di ricorso, non ha fornito alcuna spiegazione in proposito).
Quanto al delitto ex art. 479 c.p. (capo 12), al La BE è addebitato di aver istigato Di BE a formare un falso registro di protocollo. Sul punto, la sentenza, nonostante lo specifico motivo di impugnazione, nulla sa offrire se non un giro di parole, finendo per attribuire all'imputato una compartecipazione materiale alla formazione del falso registro di protocollo, mentre nel capo di imputazione si contesta concorso morale.
Infine, la sentenza impugnata nulla dice circa la richiesta di assoluzione ai sensi del comma 2^ dell'art. 530 c.p.p., ne' circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, limitandosi ad un semplice richiamo all'art. 133 c.p., come evidente mancanza di motivazione.
È stata depositata memoria da parte della Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero disporne il rigetto. Il ricorso non ha fondamento.
Quanto alla prima censura, deve innanzitutto essere chiarito che, come emerge dagli atti, l'assoluzione di coloro che nell'ipotesi di accusa avevano rivestito il ruolo di "corruttori attivi" è intervenuta per ragioni squisitamente processuali, vale a dire perché le dichiarazioni predibattimentali del La BE, non ribadite in sede di dibattimento, sono state ritenute inutilizzabili erga alios. Mancando dunque una pronunzia nel merito, il dedotto contrasto logico non sussiste. Ciò a prescindere dal fatto che la natura plurisogettiva del delitto di corruzione non è affatto incontroversa in dottrina (parte della quale fa rilevare come tradizionalmente si parli di corruzione attiva e di corruzione passiva). Ed in vero, a ben riflettere, la condotta dei due soggetti necessari, corruttore e corrotto, non è simmetrica e reciproca (come ad. es. nella rissa e nel duello), ma complementare e convergente. Di talché è stato affermato (ASN 199602006 - RV 206122) che non è necessario, quando sia individuato il rapporto nel quale si inserisce l'episodio di corruzione, l'individuazione del PU corrotto come non è necessario, quando sia accertato il mercimonio attuato sistematicamente da un PU dei doveri dell'ufficio nei rapporti tra l'amministrazione di appartenenza ed un estraneo, l'individuazione degli atti oggetto della condotta corrotta, essendo viceversa indispensabile che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un PU nel fatto di corruzione.
Dunque l'incompletezza del quadro probatorio (da intendersi, nel caso in esame, nel senso di incertezza non circa la identità del corrotto, ma, per le ragioni - processuali - sopra evidenziate, circa la identità dei corruttori) può non esser rilevante, quando - come in concreto - emerga anche aliunde la prova dell'intervenuto accordo corruttivo e del versamento del compenso al funzionario corrotto. La seconda censura è manifestamente infondata, essendo ben ipotizzabile, in base ai principi generali sul concorso di persone nel reato, che tra corruttore e corrotto Si frapponga la figura "funzionale" di un intermediario. Tale, per ipotesi di accusa, fatta motivatamente propria dai giudici del merito, era il La BE, usciere nell'Ufficio imposte dirette di Palermo.
La terza censura è parimenti ed ad evidenza infondata, atteso che i fatti di cui ai capi 4, 11 ed A/1 sono episodi distinti e distinguibili da quelli per i quali è intervenuta condanna, episodi con riferimento ai quali, non essendo intervenuta impugnazione, questa Corte non deve (nè può) pronunziarsi.
La censura relativa al capo 12, poi, si fonda su di una non corretta lettura della motivazione della sentenza impugnata, la quale, a fol. 7, afferma con chiarezza che il La BE è chiamato a rispondere a titolo di concorso morale nel delitto ex art. 479 c.p.. Infine, in considerazione del complessivo impianto motivazionale, la Corte territoriale non aveva obbligo alcuno di fornire spiegazione del perché non potesse intervenire assoluzione ai sensi del comma 2^ dell'art. 530 c.p.p., mentre la stessa, in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi sufficientemente, se pur sinteticamente motivata, atteso che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato ancorato alla gravità obiettiva del fatto, giudicata elevata con riferimento al ruolo "giocato" da più di un dipendente pubblico.
Al rigetto consegue condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004