Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2016, n. 44667
CASS
Sentenza 12 maggio 2016

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Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod.pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali.

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.

In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo: (Fattispecie relativa alla costituzione di plurime "locali" di 'ndrangheta operanti in Piemonte, in cui la Corte ha ritenuto sussistente un'unica associazione mafiosa composta da più cellule tra loro federate, evidenziando da una parte, come le singole cellule, pur operanti in propri ambiti territoriali e mantenendo stabilmente i contatti con gli organismi di vertice della consorteria di riferimento, si riconoscessero "come parti di un tutto", e, dall'altra, come il sodalizio avesse, nel suo complesso, fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno).

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi nel torinese ed operativamente autonoma, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravisabilità del'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche.

In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, ma un unico delitto riconducibile al paradigma del reato progressivo. Ne deriva che, ove il soggetto abbia dismesso il ruolo apicale per assumere quello di partecipe, non può farsi decorrere un autonomo termine di prescrizione, che deve, invece, essere correlato alla cessazione della intera condotta penalmente rilevante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per stabilire a quale fattispecie debba farsi riferimento ad ogni effetto sostanziale, deve aversi riguardo alla condotta assorbente che, di norma, è quella tenuta per ultimo - in quanto espressiva di una progressione all'interno del sodalizio - laddove invece, ove risulti il contrario, deve procedersi ad un confronto tra il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazone della condotta partecipativa e quello vigente al momento della cessazione della condotta apicale, dovendosi applicare il più grave dei due).

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2016, n. 44667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44667
Data del deposito : 12 maggio 2016

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