Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 6
Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416-bis cod.pen., sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali.
Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.
In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo: (Fattispecie relativa alla costituzione di plurime "locali" di 'ndrangheta operanti in Piemonte, in cui la Corte ha ritenuto sussistente un'unica associazione mafiosa composta da più cellule tra loro federate, evidenziando da una parte, come le singole cellule, pur operanti in propri ambiti territoriali e mantenendo stabilmente i contatti con gli organismi di vertice della consorteria di riferimento, si riconoscessero "come parti di un tutto", e, dall'altra, come il sodalizio avesse, nel suo complesso, fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno).
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi nel torinese ed operativamente autonoma, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravisabilità del'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi).
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche.
In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, ma un unico delitto riconducibile al paradigma del reato progressivo. Ne deriva che, ove il soggetto abbia dismesso il ruolo apicale per assumere quello di partecipe, non può farsi decorrere un autonomo termine di prescrizione, che deve, invece, essere correlato alla cessazione della intera condotta penalmente rilevante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per stabilire a quale fattispecie debba farsi riferimento ad ogni effetto sostanziale, deve aversi riguardo alla condotta assorbente che, di norma, è quella tenuta per ultimo - in quanto espressiva di una progressione all'interno del sodalizio - laddove invece, ove risulti il contrario, deve procedersi ad un confronto tra il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazone della condotta partecipativa e quello vigente al momento della cessazione della condotta apicale, dovendosi applicare il più grave dei due).
Commentari • 11
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417, il magistrato di sorveglianza ha sempre l'onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto, la quale deve essere oggetto di un accertamento in concreto ai sensi dell'art. 203, che deve essere svolto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez. 1, 1559/2019). In senso contrario: nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista …
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Il concetto di “mafie storiche” raffrontato con le c.d. “mafie senza nome” e con le “mafie autoctone” alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Il fenomeno mafioso ha, nel corso del tempo, mostrato il suo carattere estremamente complesso e duttile, stravolgendo la presunta staticità dei dati esperienziali mediante una continua capacità di adattamento ai sempre diversi e mutevoli settori criminali, alle variazioni economiche e sociali, nonché ai nuovi contesti territoriali. Il modello di mafia ancorato ad una concezione sociologica e culturalistica di accadimento strettamente circoscritto e limitato al contesto d'origine, in particolare alle zone del Mezzogiorno d'Italia, appare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2016, n. 44667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44667 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
446 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da NC Ippolito - Presidente - Sent. n. sez.826 Andrea Tronci NO Mogini UP 12/05/2016- Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 10224/2016 Emilia NN Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appeLO di OR nei confronti di DA PE, nato a [...], il [...] LA CO, nato a [...], il [...] CI CE, nato a [...], il [...] MM CE, nato a [...], il [...] RI CE NI, nato a [...], il [...] IG AN, nato a [...], il [...] DI AL, nato a [...], il [...] NE PE, nato a [...], il [...] DO NI, nato a [...], il [...] NA AE, nato a [...], il [...] NI DO, nato a [...], il [...] CC AN, nato a [...], il [...] RR NN, nato a [...], il [...] RS NC, nato a [...], il [...] ER AN, nato a [...] il [...] e da GO EM, nato a [...], il [...] ES EN, nato a [...], il [...] EN CO, nato a [...], il [...] RG CE, nato a [...], il [...] AR IT, nato a [...], il [...] GL AN, nato a [...], il [...] OR NE, nato a [...], il [...] OR AE, nato a [...], il [...] SI AL, nato a [...], il [...] ED NC, nato a [...], il [...] MI CE, nato a [...], il [...] IE EM, nato a [...], il [...] DI AL, nato a [...], il [...] Lo DO AN, nato a [...], il [...] RÌ NN, nato a [...], il [...] AC NI, nato a [...], il [...] DO IO, nato a [...], il [...] MA PE, nato a [...], il [...] FE NO, nato a [...], il [...] NA NC, nato a [...], il [...] NA RI, nato a [...], il [...] IR PE, nato a [...], il [...] CC AN, nato a [...], il [...] SO NI, nato a [...], il [...] AL NI, nato a [...], il [...] ON IT, nato a [...], il [...] LE EN, nato a [...], il [...] TI EN, nato a [...], il [...] CH RU, nato a [...], il [...] RA ST, nata a [...], il [...] OM NI, nato a [...], il [...] RO AL, nato a [...], il [...] IO RU, nato a [...], il [...] VA NN, nato a [...], il [...] LL RC, nato ad [...], il [...] EN GI, nata a [...], il [...] TE NG, nata a [...], il 30704/1949 2 avverso la sentenza del 28/05/2015 della Corte di appeLO di OR visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei ricorrenti LL RC, MA PE, DO IO, IR PE, LE EN;
per il rigetto del ricorso del P.G. e dei ricorsi proposti nell'interesse di ES EN, OR AE, MI CE, OM NI, GO EM, EN CO, RÀ CE, IE EM, AC NI, FE NO, SI AL, NA NC, NA RI, AL NI, ON IT, TI EN, CH RU, IO RU, VA NN, GL AN, RÌ NN, OR NE;
per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di AL RO, CC AN, DI AL, AR IT, Lo DO AN, RA ST, ED NC, SO NI, EN GI e TE NG. Udito l'Avv. Rando Vincenza per parte civile «Libera, associazione nomi e numeri», che ha depositato conclusioni scritte unitamente a nota spese Uditi: l'Avv. AieLO RI ONatella, che si è riportata al ricorso l'Avv. Garatti AN che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. l'Avv. Araniti Giovanna che si è riportata ai motivi per DO IO e si è associata al P.G. per NA AE l'Avv. Bellini Emanuela che si è riportata ai ricorsi l'Avv. Bonaudo NO che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio, riportandosi al ricorso l'Avv. Bosco NC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso l'Avv. Calabrese NC, che si è riportato al ricorso per FE NO e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di ER AN l'Avv. Cannone Rosalba, che si è riportata al ricorso l'Avv. Cianferoni Luca che ha insistito nel ricorso chiedendone l'accoglimento l'Avv. Coda Pio, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del proprio ricorso l'Avv. Cumani Ilda, anche in sostituzione LLAvv. Marta Gian Luca che si è associato alla richiesta del P.G. 3 J l'Avv. D'Ascola CE Nico, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e chiesto l'accoglimento del proprio ricorso l'Avv. Dassano NC che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto a AR IT e per l'annullamento con o senza rinvio quanto a RÌ NN l'Avv. Del Monte IT, che si è associato alle richieste del P.G., depositando memoria anticipata via fax l'Avv. Fonte Leone, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G., depositando memoria l'Avv. Foti NI che si è riportato ai ricorsi l'Avv. Foti Basilio che ha insistito per il rigetto del ricorso del P.G. l'Avv. Imperato Lorenzo, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento l'Avv. Lo GR Salvo, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento l'Avv. Lojacono NC, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi l'Avv. ASgiorgio RI Franca che ha concluso per il rigetto, associandosi alle richieste del P.G., o per l'inammissibilità l'Avv. Palumbo CO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto a FE NO e ha chiesto l'accoglimento dei motivi per IO RU l'Avv. Papotti AN anche in sostituzione LLAvv. Zaccone Cesare, che si è riportato ai motivi per GO EM e ha chiesto l'accoglimento del ricorso per GL AN l'Avv. Peila EN, che si è riportato ai propri ricorsi chiedendone l'accoglimento e in sostituzione LLAvv. Zancan LO per EN CO si è riportato al ricorso l'Avv. RO Carlo RI che si è associato alle richieste del P.G. per LA CO, RR NN e ER AN, ha chiesto l'annullamento della sentenza riportandosi al ricorso per IE EM;
ha insistito nell'annullamento con rinvio per TI EN;
si è associato al P.G. per IR PE;
si è riportato al ricorso per RO AL;
ha insistito per l'annullamento quanto a IO RU l'Avv. Ronco AU che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. e si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento, per NA NC l'Avv. VianeLO Accorretti AL che si è riportato al ricorso l'Avv. Zanalda PE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio l'Avv. Maio Luca, anche in sostituzione LLAvv. Ambra Giovene che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio 4 22 l'Avv. Bongiorno Giulia, per l'imputato OR, che ha insistito nel ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di OR con sentenza del 22/11/2013 ha giudicato numerosi imputati -diversi da quelli che avevano nel frattempo optato per il rito abbreviato-chiamati in gran parte a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione a ipotesi di locali di 'HE delocalizzate in Piemonte, nonché, a seconda dei casi, del reato di concorso esterno ex art. 110, 416-bis cod. pen. o del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. ovvero di reati di estorsione consumata o tentata, di reati di detenzione illegale di armi, di reati di esercizio abusivo di attività finanziaria, di reati in materia di stupefacenti o di favoreggiamento personale. Con detta sentenza accanto all'assoluzione di vari imputati sono state pronunciate condanne a fini penali, è stata ordinata ai sensi LLart. 12-sexies d.l. 306 del 1992 la confisca di beni, con dissequestro di LT, è stata infine pronunciata la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili, in particolare per alcuni imputati nei confronti di Regione Piemonte, Provincia di OR, Associazione Libera, per LT imputati nei confronti del Comune di OR, per alcuni imputati nei confronti del Comune di Chivasso, per alcuni imputati nei confronti del Comune di RI, per il solo OR NE nei confronti dei Comuni di VO e di Leini.
2. La Corte di appeLO di OR si è pronunciata sugli appelli presentati dal Pubblico Ministero, dalle parti civili e dagli imputati con sentenza del 28/5/2015, con la quale sono state riformate varie assoluzioni pronunciate in primo grado, in specie con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma con conferma di altre relative al medesimo reato, sono state confermate le condanne pronunciate anche con rideterminazione delle pene, sono state parzialmente riformate le pronunce in materia di confisca e di statuizioni civili, con condanna al risarcimento del danno di coloro di cui è stata riconosciuta la penale responsabilità in grado di appeLO.
3. Avverso la sentenza di appeLO sono stati presentati ricorsi nei termini che seguono.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di appeLO di OR ha proposto ricorso nei confronti di: DA PE, LA CO, CI CE, 5 MM CE, RI CE NI, IG AN, DI AL, NE PE, DO NI, NA AE, NI DO, CC AN, RR NN, ER AN, tutti in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1); nei confronti di RS NC in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. contestato al capo 95, aggravato ai sensi LLart. 7 legge 203 del 1991. 4.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assoluzione dei suddetti imputati dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva prosciolto gli imputati, operando una distinzione tra affiliazione e partecipazione e affermando che la mera affiliazione, in assenza di LT elementi di valutazione, era insufficiente per dimostrare il contributo utile alla vita del sodalizio, costituendo solo una ragionevole aspettativa di contributo. Ma in tal modo la Corte si era posta in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza che aveva dichiarato di condividere, in particolare la sentenza Mannino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che include tra gli indici fattuali sintomatici anche l'affiliazione e la fase di osservazione e prova che la precede. Peraltro era ingiustificato restringere la punibilità solo alle doti superiori a quella di picciotto, il che avrebbe comportato un'ingiustificata limitazione della pretesa punitiva statale, a fronte del contributo che già il picciotto è chiamato a dare, costituendo tale qualità già di per sé espressione della relazione biunivoca tra associato e associazione. La Corte aveva attribuito rilievo ad elementi insignificanti o mal interpretato le parole del collaboratore CA circa il periodo di sei mesi nei quali persiste la responsabilità per il nuovo adepto in capo a chi ne ha propiziato l'ingresso nell'associazione. In concreto non era stato debitamente applicato il principio per cui l'affiliazione non è mero status ma implica di per sé una messa a disposizione a tempo indeterminato per i fini LLorganizzazione, tanto più quando si tratta di mafie storiche. Il ricorrente censura anche il proscioglimento di DI, CC e ER con riguardo alla formazione c.d. bastarda. La Corte aveva reputato che fosse mancata la prova della manifestazione del metodo mafioso, necessario in quanto mancava il collegamento con il RI di Polsi, perché si potesse parlare di formazione mafiosa. Gli elementi dedotti dall'accusa si sarebbero dovuti reputare insufficienti in quanto non indicativi della mafiosità, potendo essere interpretati come segnali di non belligeranza tra bande. Ma tale decisione era iLOgica e contraddittoria a fronte di quanto dichiarato dai collaboratori CA e CI e di quanto emergente da intercettazioni, coinvolgenti personaggi di spicco come SA, in ordine alla natura delle "bastarde". Era inoltre iLOgico considerare il comportamento di IA verso CC come espressivo di semplice rispetto verso un delinquente comune. Peraltro la Corte era incorsa in contraddittorietà della motivazione in ordine a quanto affermato circa l'utilizzo del metodo mafioso in relazione all'estorsione di cui al capo 38, attribuita in concorso a IA, DI e CC. La Corte di appeLO aveva comunque fornito una motivazione iLOgica e contraddittoria relativamente a CC e DI e mancante in ordine a ER, escludendo la sussistenza di elementi idonei a comprovare un'articolazione armata e la manifestazione di metodo mafioso.
4.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine all'assoluzione di RS NC dal reato sub 95. La Corte aveva ritenuto dimostrata la disponibilità da parte LLRS e di HI della valigia contenente gli effetti personali del latitante SI GI. Ciò implicava che fosse stato prestato ausilio al latitante, in assenza di spiegazioni alternative e secondo quanto riconosciuto in casi simili dalla Corte di cassazione. D'altro canto non erano emersi LT soggetti che avrebbero potuto consegnare all'RS quella valigia, dovendosi invece rilevare che HI era appartenente alla 'HE, in particolare al locale di RI, che SI era capo del locale di Gioiosa Ionica e che l'RS, fidanzato della figlia di HI RO, collaborava con lui nel panificio. L'ipotesi accusatoria non era stata dunque idoneamente confutata.
5. Sono state presentate memorie di replica al ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appeLO di OR.
5.1. Per RI CE NI ed RS NC l'Avv. Foti segnala in primo luogo che il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di RI è inammissibile, in quanto il predetto era stato assolto non perché era stata provata la mera affiliazione ma perché non si era acquisita prova certa LLaffiliazione. Rileva in secondo luogo che analogo esito avrebbe dovuto avere il ricorso nei confronti LLRS, giacché la Corte territoriale aveva segnalato che l'RS nell'unica conversazione aveva fornito all'interlocutore una circostanza di fatto difforme dal vero, invitandolo comunque a prendere contatti con la zia, con 7 malcelato disinteresse per la vicenda nella quale era stato occasionalmente coinvolto. D'altro canto era emerso solo che l'RS aveva avuto la disponibilità della valigia il 26 aprile 2011 quando il SI era stato tratto in arresto il 23 aprile 2011. 5.2. Per conto di NA AE l'Avv. Araniti sottolinea che il ricorso del Procuratore Generale è da ritenersi inammissibile in quanto non contiene specifici rilievi in ordine alla posizione del NA e in quanto non tiene conto della motivazione dei Giudici di merito che avevano ritenuto non provata la condotta di partecipazione, escludendo di poter attribuire rilievo a dichiarazioni riferite all'attribuzione di una carica mafiosa in assenza di elementi idonei a chiarirne la valenza indiziaria.
5.3. Per conto di CC AN l'Avv. D'Ascola osserva che non era emerso l'utilizzo del metodo mafioso e che era stata esclusa la ravvisabilità strutturale di un'associazione. Quanto al metodo mafioso nell'estorsione contestata, esso non implicava l'appartenenza alla consorteria, non potendosi sul punto ravvisare una contraddizione nella sentenza impugnata.
5.4. Nell'interesse di CI CE l'Avv. Del Monte rileva che il ricorso è inammissibile perché viene enunciato un principio di diritto senza argomenti di critica specifica della motivazione, da cui desumere l'affiliazione di ogni singolo imputato. Né vengono proposti elementi idonei ad individualizzare le doglianze del ricorrente in relazione alla posizione del CI.
6. Ha proposto ricorso GO EM nei cui confronti la Corte territoriale ha operato la riduzione della pena ad anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza.
6.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Non era possibile ritenere che i «locali» piemontesi fossero operativi ed autonomi. Mancava una camera di controLO, cosicché l'asserita associazione era priva di autonomia. Ciò comportava lo spostamento della competenza alla Calabria e la mancanza di una consorteria criminosa rilevante in Piemonte. Il sodalizio piemontese difettava del "crimine" e non si sarebbe potuto dunque applicare al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 8 Men che mai si sarebbe potuto parlare di un locale operativo in OR, difettando anche la prova che il sodalizio avesse proiettato all'esterno la propria forza intimidatrice e manifestato la propria operatività e costituendo una contraddizione insanabile l'idea di una mafia silente. Episodi di matrice criminale si sarebbero dovuti ricondurre a singoli soggetti, fra l'altro non inclini al rispetto delle regole ferree di un sodalizio di tipo 'ndranghetistico. Difettava quanto all'GO la prova di un ruolo dinamico e funzionale al sodalizio.
6.2. Secondo motivo: vizio di motivazione ed erroneità della ricostruzione dei fatti risultanti per tabulas Le intercettazioni telefoniche erano inutilizzabili perché il contenuto era consultabile solo su files clone e comunque le conversazioni erano spesso incomprensibili e decontestualizzate. I servizi di o.c.p. nulla avevano attestato a carico LLGO. Non rilevavano gli accertamenti di tipo reddituale o le dichiarazioni di OD RO o quelle di CI EM, le quali presentavano plurime criticità. La genericità delle argomentazioni a sostegno della condanna era evidente, considerando che non era stato dimostrato nulla in ordine alla dote e all'anno della affiliazione LLimputato.
7. Ha proposto ricorso ES EN nei cui confronti la Corte di appeLO, in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni cinque di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti, pena accessoria, misura di sicurezza.
7.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, 603 cod. proc. pen., 11, 24, 111 Cost. e 6 C.E.D.U. L'ES era stato condannato in grado di appeLO in riforma di sentenza di assoluzione, senza che la Corte territoriale avesse proceduto a rinnovare l'audizione dei testi che avevano influito sul giudizio assolutorio, come AM RC e DO RO, ciò in violazione del principio di immediatezza, come interpretato anche dalla Corte europea dei diritti LLuomo nella sentenza AN
contro
DA del 5/7/2011 e fatto proprio in numerose sentenze della Corte di cassazione. La Corte si era basata sulle intercettazioni ambientali e telefoniche, attribuendo alle stesse il significato di conferma LLipotesi accusatoria, disattendendo gli elementi di segno contrario rivenienti dalle deposizioni dibattimentali, in particolare quella del AM, che aveva escluso che il circolo Il PiveLO Sportivo fosse riferibile al GI o all'ES. La sentenza impugnata era priva di una forza persuasiva superiore a quella di primo grado e il suo impianto non era logico né coerente e tale da far apparire non più sostenibili le conclusioni del primo Giudice.
7.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192, 546 cod. proc. pen. La Corte aveva violato i principi relativi alla valutazione della prova indiziaria, dando rilievo ad elementi privi del carattere della gravità e della precisione. L'appartenenza LLES al sodalizio era stata ritenuta sul presupposto che quale figlio di NI ES era stato ammesso dall'associazione a gestire insieme ai partecipi di altre locali un'attività economica, cioè il gioco d'azzardo, che costituiva uno dei settori in cui la compagine si era affermata in regime di monopolio, ripartendo i proventi secondo precise delibere collettive. In tale quadro erano state valorizzate intercettazioni cui il primo giudice aveva dato una diversa lettura, e disattese le dichiarazioni del AM, secondo il quale il GI era solo un giocatore d'azzardo estraneo alla gestione del circolo che aveva operato fino al marzo 2013, giorno in cui era stato chiuso a seguito LLinserimento del poker texano tra i giochi proibiti. Si era inoltre ritenuto che i proventi del gioco d'azzardo fossero ripartiti tra i sodali e destinati al padre e aLO zio LLES, cui il ricorrente avrebbe dato sostegno economico nel periodo della detenzione. Ma si trattava di elemento irrilevante che non dimostrava l'appartenenza mafiosa, proprio perché i beneficiari erano stretti parenti del ricorrente. Per il resto si era ritenuto che l'ES avesse partecipato al conferimento di dote ad AR, figlio del GI, senza considerare come fosse risultato che l'ES aveva ricevuto un invito dal GI che egli aveva declinato, ed era stato dato rilievo al fatto che il ricorrente avesse partecipato al matrimonio della sorella di CI, circostanza peraltro ritenuta provata nonostante il giudizio di mera compatibilità formulato dal perito incaricato di verificare la fotografia all'epoca scattata. In ogni caso il collaboratore CI aveva sostenuto di non essere a conoscenza LLeventuale affiliazione LLES EN. Di qui l'insussistenza di indizi certi e gravi, tali da far ritenere la partecipazione LLES alla consorteria mafiosa. 101 0 7.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 416-bis, cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. La partecipazione LLES era stata ravvisata sulla base della partecipazione a conviviali e LLaiuto economico prestato agli stretti congiunti nel periodo di detenzione, sebbene la partecipazione implichi l'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale e per contro la mera frequentazione di affiliati per motivi di parentela o amicizia, i rapporti economici e d'affari o la presenza di sporadici contatti in occasione di conviviali o eventi luttuosi non possano assumere carattere sintomatico di appartenenza. Nessun elemento era stato peraltro fornito dai collaboratori, compreso DO RO, che aveva escluso la partecipazione del ricorrente al sodalizio. La Corte non aveva dato conto di alcun elemento specifico idoneo a dimostrare la partecipazione LLES in relazione ad un apporto causale fornito alla realizzazione delle finalità illecite perseguite dall'ente, non potendosi reputare bastevole il rapporto lavorativo occasionale.
7.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416- bis, comma quarto, agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. Quanto all'aggravante LLassociazione armata, non era stata dimostrata la possibilità concreta da parte di tutti gli associati di disporre di una determinata arma. Non era configurabile l'aggravante, posto che non vi era prova che gli associati facessero uso di armi per la realizzazione degli scopi LLorganismo criminale di cui si assume che l'ES facesse parte, non rilevando il riferimento all'ipotetico uso di armi per risolvere alcune problematiche, emergente da qualche conversazione;
non era peraltro sufficiente l'eventuale possesso di armi finalizzato al perseguimento di interessi non rientranti nel programma LLente. Del resto erano state contraddittoriamente riconosciute all'ES le attenuanti generiche prevalenti per l'inserimento del predetto in settore non contraddistinto da azioni violente.
7.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 417 cod. pen. Era mancato lo specifico accertamento della pericolosità sociale del ricorrente ai sensi LLart. 203 cod. pen., necessario anche nell'ipotesi di cui all'art. 417 cod. pen.
7.6. Nell'interesse LLES sono stati presentati motivi nuovi. 11 Primo motivo: mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. La Corte di appeLO, nel pervenire alla riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, aveva valutato il medesimo materiale probatorio, fornendo semplicemente dei singoli elementi una diversa, non più appagante interpretazione. L'unico elemento di novità era rappresentato dalle dichiarazioni di CI EM. Peraltro il contributo del collaboratore era stato travisato in quanto da un lato lo stesso aveva escluso l'appartenenza del ricorrente alla locale di VO e dall'altro aveva riferito che in rappresentanza della locale al matrimonio della sorella erano intervenuti LT, a smentita LLassunto della Corte circa il ruolo di rappresentanza rivestito nel caso di specie dal ricorrente. Peraltro la partecipazione di costui era stata riconosciuta solo come plausibile dal perito incaricato di eseguire una verifica antropometrica sulle immagini repertate, non potendosi dire dunque che con certezza l'ES fosse presente. La Corte di appeLO dunque era incorsa nei medesimi vizi che avrebbe avuto l'onere di denunciare per pervenire alla riforma, fermo restando che proprio la pronuncia di assoluzione era in grado ricomporre unitariamente il compendio investigativo. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'onere di motivazione rafforzata in caso di reformatio in peius. La Corte territoriale in sintonia con consolidati approdi della giurisprudenza europea avrebbe dovuto delineare le linee portanti del proprio anche ragionamento confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado, disvelandone l'incompletezza o incoerenza. In concreto era pervenuta alla riforma su base meramente cartolare senza procedere all'assunzione diretta delle testimonianze. In concreto l'onere gravante sulla Corte era stato disatteso, essendo mancata quella specifica confutazione, a fronte di due plausibili ricostruzioni alternative, la prima incentrata sull'appartenenza alla consorteria, la seconda, alla base LLassoluzione in primo grado, sul fatto che l'ES era figlio di NI. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla valutazione del contributo di RO DO. La Corte aveva indebitamente svalutato, in ordine all'appartenenza alla locale di VO del TE EN ES, le dichiarazioni di RO 12 DO, pur ritenuto in larga parte attendibile, osservando che egli non aveva piena consapevolezza di tutti i retroscena della compagine. riconosciuta alPeraltro ciò collideva con l'attendibilità in generale collaboratore e muoveva dal dubbio ingenerato dalla posizione di parenti che non erano stati espressamente accusati, in tal modo peraltro esplicitandosi che l'attendibilità era stata valutata in relazione al risultato dimostrativo e non come presupposto di esso. D'altro canto non si sarebbe potuto far luogo a valutazione frazionata, giacché il vulnus inerente alla mancata conoscenza dei retroscena avrebbe finito per estendersi a tutte le dichiarazioni, rendendole globalmente inattendibili.
8. Ha proposto ricorso EN CO, nei cui confronti è stata irrogata la pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen. con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza.
8.1. Primo motivo: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte aveva fatto coincidere la "dote" con la partecipazione all'associazione per i lunghi anni di cui all'imputazione. La fattiva contribuzione era stata affidata a presunzioni legate al passaggio da una dote inferiore ad una superiore, e a riscontri privi di concludenza, come la partecipazione a riunioni e matrimoni. Era contraddittorio ritenere una partecipazione per lunghi anni che non aveva prodotto alcuna iniziativa.
8.2. Secondo motivo: art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. Era stato ritenuto che la prova di distanza dalla 'HE fosse strumentale e di facciata. Tale non era l'affermazione di aver sempre detestato la 'HE, fatta alla presenza di una pluralità di partecipi, cosicché l'affermazione contenuta nella sentenza era immotivata.
9. Ha presentato ricorso RG CE nei cui confronti è stata pronunciata condanna complessiva alla pena di anni 16 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.750,00 di multa, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, contestato al capo 1, e per le estorsioni consumate o tentate contestate ai capi 55, 56, 61, 62, 67, 71, 72, 87, 91, esclusa per i capi 61, 71, 72 l'aggravante delle persone riunite e per il capo 67 l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991; con riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte 13 di appeLO di OR in data 13/6/2006 e determinazione della pena finale in anni 17 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.750,00 di multa;
pena accessoria, misura di sicurezza.
9.1. Primo motivo: violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla chiamata in correità di RO CA. La Corte non aveva proceduto alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni di RO CA, che presentavano profili di contraddittorietà, erano generiche, in larga parte de relato e fondate su apprezzamenti o su voci. Il CA inoltre apparteneva a gradi inferiori della 'HE. In ogni caso aveva parlato della partecipazione LLRG fino al 2001, in quanto dopo vi era stato l'aLOntanamento LLimputato dalla locale di Natile.
9.2. Secondo motivo: violazione di legge penale e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza LLelemento oggettivo costituito dal metodo mafioso. La Corte aveva rilevato che la 'HE operante nel territorio piemontese costituiva un'articolazione autonoma e unitaria, in relazione alla quale erano ravvisabili il profilo strutturale di gemmazione dalla casa madre e operativo, con autonoma forza di intimidazione esterna. Ma in realtà non era ravvisabile il requisito LLunitarietà, tanto che in senso contrario si era pronunciata in più occasioni la Corte di cassazione. Conseguentemente sarebbe stato necessario che fosse attestato con riguardo a ciascuna articolazione neLO specifico territorio piemontese la capacità di esercitare la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo con stato di assoggettamento e di omertà. Peraltro l'RG dal 2001 non risultava appartenere ad alcuna locale. Nel caso di specie il tentativo di costituire associazioni destinate a riprendere metodi e stili della casa madre non si era tradotto nella capacità di atteggiarsi verso la popolazione come entità in grado di sfruttare la forza intimidatrice del vincolo.
9.3. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen e vizio di motivazione, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), con riguardo alla partecipazione LLRG a consorteria mafiosa. La Corte aveva escluso che sussistesse una struttura operativa nel territorio piemontese sovraordinata alle singole locali e deputata alle azioni violente. Peraltro aveva ritenuto la partecipazione LLRG sulla base di elementi contraddittori, non essendo l'imputato inserito in alcuna struttura operativa. 14 D'altro canto ai fini della partecipazione occorre che il soggetto prenda parte con ruolo attivo, dinamico e funzionale, rimanendo a disposizione LLente per il perseguimento dei comuni fini criminali. Ma l'RG dal 2001 non faceva parte di alcuna struttura operante nel territorio torinese. Dalle conversazioni telefoniche e tra presenti era emerso: che il RI quale struttura sovraordinata sul territorio torinese costituiva il frutto di una mera ipotesi investigativa;
che IA RU avrebbe avuto il progetto di conferire ad RG la dote di quartino, anche se poi non erano seguite attività di controLO volte alla verifica LLeffettiva attribuzione;
che nei casi di presenza LLRG non era risultato che si trattasse di summit di mafia;
che non era stata contestata condotta penalmente rilevante implicante controLO del territorio, non potendo assumere rilievo la indicazione del RI come locale di San AU, operata dalla Corte;
che la cena elettorale con OR non aveva significato di promessa di appoggio elettorale-mafioso; che i reati fine contestati non rispondevano a logica associativa. Tali elementi non erano conducenti rispetto all'ipotesi LLintraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.
9.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. L'aggravante era stata ravvisata in relazione ai capi 55, 61, 71, 72 e 91 in relazione all'utilizzo del metodo mafioso o anche alla finalità di agevolare la consorteria mafiosa. Quanto al metodo mafioso, lo stesso presuppone l'effettivo utilizzo nell'occasione delittuosa, mentre l'RG non ne aveva mai fatto uso. Segnala inoltre il ricorrente che occorre la dimostrazione che i vantaggi LLattività delittuosa siano stati concordati dall'agente con i vertici LLorganizzazione.
9.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis, comma quinto, cod. pen. e alla pena. In ordine all'aggravante LLassociazione armata, la motivazione della sentenza impugnata era mancante in ordine alla detenzione ed uso di armi da parte del ricorrente e in ordine alla contestata circolarità delle armi, tenendo conto LLautonomia funzionale delle singole locali operanti nel Torinese. Peraltro era viziata la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, posto che dopo essere stato premesso che si sarebbe tenuto conto del comportamento processuale, in concreto era stata esclusa la concessione delle وز 15 attenuanti generiche, nondimeno giustificate anche dalla grave patologia dalla quale il ricorrente è affetto.
9.6. Sesto motivo: violazione di legge, vizio di motivazione e mancata acquisizione di prova decisiva, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione al capo 72, con riferimento alla testimonianza della persona offesa e alla mancata rinnovazione LListruzione dibattimentale per l'escussione del teste IT, committente dei lavori, a riscontro della persona offesa. La Corte aveva acriticamente valutato come veritiere le dichiarazioni della persona offesa EL, rilevando che le stesse costituivano interpretazione autentica di conversazioni intercettate nel 2004 di cui era aLOra sfuggito il significato illecito. Peraltro il EL era stato frazionatamente valutato, attribuendosi i profili di reticenza all'effetto prodotto da condotte minacciose, attestanti la mafiosità LLRG: peraltro nessun cenno era stato fatto circa la necessità di riscontri a fronte del fatto che il EL aveva reso la sua versione quando si trovava in vinculis per estorsione a lui attribuita. Era stato violato il principio per cui la deposizione della persona offesa può essere posta anche da sola a fondamento della condanna alla condizione che la stessa sia sottoposta ad un rigoroso vaglio di attendibilità, potendo essere portatrice di interessi contrastanti. La Corte aveva respinto l'audizione come teste di tale IT che era il committente dei lavori e del quale si era fatta menzione nella sentenza: il IT avrebbe potuto essere invece escusso e l'audizione avrebbe potuto essere decisiva per riscontrare la credibilità del EL e per acclarare la verità processuale. 10. Ha proposto ricorso AR IT che ha riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 55, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e concesse le attenuanti generiche, pena accessoria. 10.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., e vizio di motivazione, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte si era limitata in gran parte a ricostruire la vicenda estorsiva richiamando la sentenza di primo grado. In ogni caso non era stato individuato il contributo fornito dal ricorrente alla condotta estorsiva, semmai attribuibile ad LT soggetti, due dei quali condannati con sentenza definitiva. 16 Il AR aveva interloquito con la persona offesa IS correttamente, chiedendo l'assegnazione di lavori in subappalto e poi limitandosi ad inviare più esposti anonimi, volti a segnalare fatti ascrivibili alla ditta scelta per il subappalto, ma non tenendo mai condotte minacciose, descritte in sentenza e dalla stessa persona offesa come opera del D'GO e LLRG, intervenuti in un secondo momento. Peraltro era da segnalare come, anche in base a quanto risulta dalla sentenza del G.I.P. del Tribunale di OR, emessa nei confronti di imputati giudicati con rito abbreviato e sul punto confermata e poi divenuta irrevocabile, la stessa persona offesa aveva riferito che gli era stata formulata una richiesta di denaro con scadenza per il 5 aprile 2005, richiesta richiamata nell'incontro avvenuto il 13 aprile 2005, senza alcun diretto coinvolgimento del ricorrente, al di là delle incertezze in ordine all'esatta ricostruzione di tale incontro. Peraltro il ricorrente sviluppa argomenti volti a dimostrare la mancanza di un contributo da lui fornito al compimento di azioni estorsive, che comunque erano intervenute in un secondo momento ed erano state fatte da D'GO e RG, presentatosi come diretto interessato alla vicenda, non per favorire il AR ma semmai per estromettere il IS e per indurlo a versare in loro favore una somma di denaro, costituendo dunque un profilo di contraddittorietà della motivazione l'aver ritenuto a fronte di ciò che il AR avesse conferito un mandato nel proprio interesse. Per contro non si sarebbe potuta valorizzare come ingiusta la richiesta di affidamento del subappalto fatta dal ricorrente e neppure si sarebbe potuto riconoscere rilievo ai fini della condotta estorsiva all'invio degli esposti anonimi, non diretti contro il IS. La presenza del ricorrente ad uno degli incontri minacciosi era stata sopravvalutata, in quanto il AR era giunto alla fine e aveva assistito solo alla richiesta di RG di rinunciare all'appalto, non essendovi prova che il ricorrente avesse aderito a tale condotta. Indebitamente a carico del ricorrente era stata inoltre valorizzata la proposta di coprire con una «falsa fattura del cugino» un esborso privo di causale, come irrilevante rispetto al AR si sarebbe dovuta ritenere la questione del contratto di subappalto tra NE e IS, posto che semmai il ricorrente, volendo lucrare un profitto parassitario, non avrebbe formalizzato un contratto di subappalto, non essendovi comunque elementi che potessero consentire di ritenere che il AR avesse affidato la bozza contrattuale a terzi perché cercassero di farla sottoscrivere al IS. Non era dunque ravvisabile una condotta estorsiva riferibile al ricorrente né in modo diretto né sul piano concorsuale. 7 17 10.2. Secondo motivo: violazione di legge penale in relazione all'art. 7 legge 203 del 1991, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nell'imputazione si faceva riferimento al fine di agevolare un sodalizio mafioso nonché al profilo oggettivo LLutilizzo del metodo mafioso, ma in concreto l'aggravante era stata ravvisata in relazione a tale secondo profilo. Peraltro il AR non aveva tenuto alcuna condotta tale da implicare il ricorso a metodo mafioso, risultando che erano stati semmai D'GO ed RG ad evocare un'organizzazione di 30 persone, alcune delle quali arrestate, e ad esibire un'ordinanza cautelare per delitto associativo ovvero a minacciare l'incendio degli escavatori. Il ricorrente era all'oscuro di ciò e non avrebbe potuto avere la possibilità di afferrare la dimensione oggettiva di tali condotte tenute da terzi. 10.3. Terzo motivo: violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte, irrogando una pena superiore a quella richiesta dal Pubblico Ministero, aveva omesso di adeguare il trattamento sanzionatorio alla specificità del caso concreto, tenendo conto delle deduzioni formulate nell'atto di appeLO in ordine all'incensuratezza, alla condotta processuale positiva, alla irreprensibile condotta dopo i fatti contestati, alla marginalità della posizione del ricorrente. La pena era stata determinata senza tener conto della collaborazione fornita dall'imputato che aveva consentito agli inquirenti di dare corso ad ingenti sequestri e importanti misure di prevenzione. 10.4. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Non era stata adeguatamente e rigorosamente valutata l'attendibilità della persona offesa, anche in relazione al contrasto con le dichiarazioni del IA in relazione all'episodio del 13/4/2005 e alla condotta del IS, recatosi all'appuntamento senza avvertire i Carabinieri. Né avrebbero potuto valorizzarsi elementi ulteriori. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di mandante che il ricorrente avrebbe assunto Non era stata dimostrata la partecipazione del AR nella fase ideativa o preparatoria, posto che la condotta estorsiva era stata tenuta dal D'GO, che, come accertato nella sentenza definitiva di condanna a suo carico pronunciata nell'ambito del giudizio abbreviato, aveva agito per sé e non per favorire il ricorrente. 42 18 Peraltro il AR aveva all'inizio chiesto l'affidamento di lavori in subappalto con toni normali e solo successivamente LT avevano posto in essere una condotta minatoria, non essendo spiegato come il ricorrente potesse aver concorso in tale condotta. Nulla rilevavano gli esposti a suo tempo inviati. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'interpretazione del documento costituente bozza di contratto di subappalto. La Corte aveva valorizzato il fatto che il ricorrente fosse in possesso di una bozza di contratto che il D'GO si era fatto consegnare. Ma si trattava di documento attestante un regolare contratto di subappalto, non interpretabile nel senso del coinvolgimento del ricorrente in una condotta parassitaria. 11. Ha proposto ricorso GL AN, condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. come originariamente contestato al capo 51, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, con le attenuanti generiche, pena accessoria, misura di sicurezza. 11.1. Primo motivo: erronea interpretazione LLart. 416-ter cod. pen. La Corte aveva ritenuto rilevante lo scambio di promesse pur in assenza di concreta erogazione del denaro, invocando alcune pronunce della Corte di cassazione. Peraltro gli argomenti addotti non erano convincenti e inoltre non si confrontavano con il senso LLintervenuta modifica della norma, nella quale era stato inserito il riferimento alla promessa di erogazione, a dimostrazione del fatto che in precedenza lo stessa non sarebbe stata sufficiente. 11.2. Secondo motivo: manifesta iLOgicità della motivazione e travisamento del fatto. La Corte aveva invertito i canoni del corretto ragionamento giuridico, incorrendo in passaggi iLOgici o apodittici nella concreta valutazione di alcune prove e non tenendo conto che se il GL, come il RÌ e il TO, avesse avuto contezza della qualifica dei commensali, non vi sarebbe stato bisogno di un comizio elettorale, mentre provava il contrario il fatto stesso che la promessa non fosse stata mantenuta. 12. Ha presentato ricorso OR NE, che ha riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., contestato al capo 49, pena accessoria, misura di sicurezza. 12.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. 19 2 pen., quanto all'accordo tra OR e il sodalizio sub 1) ai fini del concorso esterno. Il ricorrente sviluppa l'analisi in relazione alle tre campagne elettorali in riferimento alle quali era stata ravvisata la relazione sinallagmatica deLO scambio politico-mafioso. In riferimento alle elezioni provinciali di OR del 6/7 giugno 2009, che vedevano candidato il figlio del OR, rileva che non era stato verificato se la relazione tra NE OR e CE RG si fosse tradotta in un accordo riferibile alla compagine criminale e nel contempo segnala che vi era difetto di motivazione in ordine all'esistenza LLaccordo politico-mafioso, non avendo trovato specificazione la prestazione a cui l'extraneus si sarebbe vincolato. In particolare, una volta svalutato il significato della cena all'Hotel Verdina, non si sarebbe potuto attribuire rilievo a contatti che l'avevano preceduta, in quanto attestanti pregressi rapporti con l'RG, inidonei comunque a dimostrare il coinvolgimento della consorteria. Non era stato accertato l'impegno del politico nei confronti LLassociazione, il che impediva la verifica dei benefici che quest'ultima avrebbe perso ove l'accordo non fosse stato stipulato. Inoltre la Corte non aveva tenuto conto del definitivo proscioglimento nell'ambito del troncone del processo definito con giudizio abbreviato di LO CE, sul rilievo che non risultava che si fosse attivata la 'HE per procurare voti, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo, e che l'operazione era stata condotta in proprio dall'RG con i suoi amici, attivatisi per distribuire volantini e convocare incontri con il candidato. Nella separata sentenza era stato anche rilevato che l'idea del LO di tenere in pugno OR e di consegnarlo all'RG riguardava il gruppo gravitante intorno all'RG e non l'associazione mafiosa e che comunque nei mesi successivi alle elezioni non era emerso che il OR si fosse attivato a favore di RG o di LT esponenti mafiosi a lui legati. Le conversazioni utilizzate dalla Corte territoriale erano in realtà contrastanti tra loro, non consentendo di stabilire quale fosse l'oggetto della promessa del OR e dunque i reali termini LLeventuale accordo. In ogni caso, poiché era venuto in gioco il ruolo di GI AR, assolto nella separata sentenza, dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa, si sarebbe dovuto verificare se dopo l'eventuale promessa, di cui aveva parlato al telefono RI CI, LLerogazione di euro 400.000,00, vi fosse stata l'attivazione della consorteria o piuttosto di un soggetto come l'AR, di cui era stata esclusa la partecipazione al sodalizio. 2 20 0 Relativamente alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010, che vedevano candidata la nuora del OR, poi eletta, era venuto in evidenza il malcontento di ES NI, secondo il quale il OR non aveva riconosciuto il supporto fornito dal sodalizio nel procacciamento dei voti. Peraltro era stata utilizzata anche una conversazione del marzo 2011 tra OR e tale LI che faceva riferimento «al gruppo che all'inizio avevamo fatto quel discorso un anno e mezzo fa». Ma in concreto non era stata sondata la serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico alla luce del contesto di riferimento. La Corte aveva peraltro errato nel ravvisare l'ipotesi del concorso esterno senza accertare la causalità della condotta LLextraneus. Inoltre non aveva valutato il significato di una conversazione con LI, nella quale costui aveva sostenuto di aver fatto solo lui, in riferimento al procacciamento dei voti, ciò che collideva con l'ipotesi LLimpegno della consorteria. Relativamente alle elezioni comunali di VO del 15/16 maggio 2011 nelle quali il OR si presentava come candidato sindaco e a seguito delle quali aveva assunto solo la qualità di consigliere comunale, la Corte nel dar rilievo alle conversazioni telefoniche aveva valorizzato semmai un tentativo da parte del ricorrente di ottenere il sostegno di NI ES, potendosi attestare che nessun accordo era in realtà intervenuto, fermo restando che non era stata accertata la serietà e concretezza degli impegni e non si era proceduto all'accertamento del nesso di causalità del contributo del concorrente esterno alla conservazione e al rafforzamento della consorteria. La Corte erroneamente aveva ritenuto sufficiente la mera conduzione di trattative, a prescindere dalla conclusione di un accordo serio, causalmente efficace. Inoltre erano stati disattesi e trascurati gli elementi che conducevano a ritenere che il OR non avesse consapevolezza deLO spessore mafioso di NI ES. In ogni caso il contributo del OR non avrebbe potuto riferirsi alle finalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. La Corte aveva rilevato che l'aiuto di OR NE era appetibile non tanto per gli utili ricavati, ma per la copertura che regolari lavori edili fornivano all'associazione e per le agevolazioni conseguenti nell'ottenimento di mutui e vantaggi creditizi e bancari. Ma era iLOgico ritenere che le utilità generate dal rapporto con il OR si riducessero a margini di guadagno in linea con le tendenze del mercato, posto che il reato in questione deve intendersi rivolto alla produzione di vantaggi 1 21 illeciti, rientrando tra gli scopi LLassociazione queLO di trarre profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso. In tal senso si sarebbe dovuto escludere che fosse configurabile il contributo concreto e specifico diretto alla realizzazione almeno parziale del programma criminoso. La Corte aveva altresì errato nel ritenere sufficiente nel caso del concorso esterno il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico, senza necessità di verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti in presenza di prova della conclusione LLaccordo. Era stata richiamata pronuncia della Corte di cassazione che peraltro avrebbe dovuto essere confrontata con l'insegnamento delle Sezioni Unite che nel 2005 avevano sottolineato la necessità della serietà, concretezza ed efficacia causale LLapporto fornito dall'extraneus, occorrendo almeno dimostrare che l'incontro tra i consensi del politico e del sodalizio di per sé rappresenti un contributo penalmente rilevante. 12.2. Secondo motivo: violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 42, 43, 110, 416-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sufficienza della consapevolezza circa l'affiliazione dei soggetti con i quali l'extraneus si rapporta a fini elettorali. La Corte aveva erroneamente valorizzato il profilo della consapevolezza di contribuire alle finalità del sodalizio come sufficiente ad integrare il dolo richiesto dagli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Aveva sotto vari profili analizzato il dolo del concorrente esterno, facendo riferimento alla consapevolezza della caratura criminale degli interlocutori. Ma ciò contraddiceva plurimi e consolidati arresti giurisprudenziali alla cui stregua il dolo implica non solo la consapevolezza che LT agisca con la volontà di realizzare il programma criminoso ma anche che il concorrente esterno apporti un contributo che sa e vuole sia diretto alla realizzazione magari parziale del programma criminoso del sodalizio. Nel caso di specie l'obiettivo finalistico era stato ridotto all'ampliamento dei consensi elettorali, essendo stato invece negletto l'aspetto della consapevolezza e della volontà del OR di contribuire in modo causalmente significativo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. Non era stato verificato se il contributo LLextraneus fosse soggettivamente rivolto a rinvigorire la capacità del sodalizio nella realizzazione del suo programma. Essendosi sottolineato che tale contributo rilevava ai fini di più agevoli rapporti con gli istituti di credito e la pubblica amministrazione, non era stato ? 22 accertato se il OR avesse la consapevolezza e volontà di fornire alle all'associazione criminale una siffatta copertura. 12.3. Terzo motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla consapevolezza circa l'affiliazione all'associazione dei soggetti con cui il ricorrente aveva avuto rapporti a fini elettorali. La Corte aveva valorizzato i rapporti con GI, senza peraltro considerare che dopo la morte di costui era subentrata la OV, non appartenente al sodalizio, la quale era in contatto con il figlio AR, a sua volta assolto nel separato procedimento dall'accusa di partecipazione alla consorteria. Nel periodo rilevante, nel quale si erano verificate le varie consultazioni elettorali, non avrebbe potuto valere il rapporto pregresso con il GI per attestare la consapevolezza da parte del OR LLaffiliazione dei soggetti con cui era venuto in contatto. Ciò valeva anche per IA NN, essendosi fatto riferimento ad elementi probatori inidonei, come la notizia della remota misura di prevenzione applicata ma poi annullata o come le non riscontrate dichiarazioni di tal BE LI circa l'ondivago atteggiamento del OR nei confronti del predetto IA o come gli accertamenti eseguiti dalle forze LLordine nei cantieri. Peraltro la Corte non aveva spiegato quale fosse la notorietà e la rilevanza di alcune notizie riguardanti IA RU, come il fatto che fosse soggetto semilibero o che egli fosse il capo di OR, riferito da RO OD quale informazione nota all'interno del sodalizio. Non erano stati dunque indicati i criteri di valutazione sulla cui base si sarebbe potuta ritenere provata la consapevolezza LLaffiliazione dei vari soggetti. Non avrebbero potuto a tal fine valorizzarsi le vicende relative alle elezioni comunali di VO. Non era stato in quel caso raggiunto alcun accordo, data l'opposizione manifestata da ES NI. Nondimeno il OR aveva cercato di avere contatti con quest'ultimo, anche dopo aver certamente avuto consapevolezza della caratura criminale del personaggio. Ciò era stato inteso come elemento retrospettivamente utilizzabile, anche per gli anni precedenti. Peraltro nel 2011 nessun accordo era stato raggiunto e nel contempo non sarebbe stato possibile dedurre alcunché da un fatto sopravvenuto con riguardo alla consapevolezza del OR riferita agli anni precedenti. 23 In tale prospettiva sarebbe stato semmai configurabile il reato di voto di scambio di cui all'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, applicabile anche alle elezioni regionali e provinciali. 12.4. Quarto motivo: vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla struttura della condotta concorsuale. Censura il ricorrente che non sia stata esplicitata la natura e la struttura LLaccordo elettorale, non essendo stato chiarito se il OR avesse concluso un unico accordo, il cui oggetto era costituito da appalti nei cantieri di VO e Leini e da appalti concessi dalla società VA in cambio del sostegno nelle tornate elettorali del 2009, 2010 e 2011, o molteplici accordi in riferimento a ciascuna tornata. La Corte aveva fatto riferimento ad appalti concessi dalla VA già nel 2004 e ad appalti concessi nel 2007 e nel 2008 dalla OR spa, dalla Caver s.r.l. e dalla Altair s.r.l., oltre che al ruolo della Edil MA.CO. Altre erogazioni erano state escluse oppure, come la dazione di euro 24.000,00 a LO, avrebbero dovuto esserlo in base alla sentenza di assoluzione del LO nel separato procedimento definito con rito abbreviato. Ma se gli impegni si esaurivano negli appalti già concessi, non si era chiarito come potessero essere inclusi in un accordo riferito a tornate elettorali successive di anni o per converso come potessero quegli appalti ricondursi al medesimo accordo, a fronte del fatto che in occasione delle elezioni del maggio 2009 si era parlato di LT lavori per euro 400.000,00, ad indicare un nuovo oggetto di accordo. Analogo ragionamento si sarebbe potuto riprodurre per le tornate successive. Né si sarebbero potute valorizzare risultanze concernenti le elezioni del 2011 per far luce sugli anni precedenti, posto che se la prestazione del OR aveva trovato esecuzione fino al 2009, non avrebbe potuto rilevare una consapevolezza acquisita successivamente. Quanto poi alla VA, gli appalti avevano riguardato la famiglia UC in ordine alla quale non era emerso alcun collegamento in relazione alle vicende elettorali. In definitiva la Corte aveva omesso di verificare il contenuto del patto e di analizzare la corrispondenza tra le prestazioni sinallagmatiche, da un lato menzionandosi l'esecuzione anticipata LLaccordo nel periodo 2004/2009 e dall'altro riferendosi di una rinnovata negoziazione del patto. In caso di accordo unitario, si sarebbe dovuta spiegare la contraddizione insita in un'esecuzione di gran lunga anticipata, mentre in caso di frazionamento 2 424 del contributo si sarebbe dovuta escludere la rilevanza di appalti pregressi e ricercarsi il contributo specifico in relazione alle varie tornate elettorali. 12.5. Quinto motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla riconducibilità delle imprese cui erano stati affidati i lavori alla consorteria criminale e in relazione alla consapevolezza che di ciò aveva il OR. La Corte aveva da un lato omesso di valutare le dichiarazioni di CI EM, a detta del quale i subappalti erano gestiti da AC VA che si rapportava a BE LI, e dall'altro le deduzioni difensive circa l'effettiva riconducibilità delle imprese al sodalizio, essendo stato operato un richiamo alla sentenza di primo grado e riportato un elenco con l'indicazione dei personaggi che erano collegati con la consorteria. Con riguardo alle società F.lli RÌ, GI.CA Edilizia e R.C.M. erano stati forniti elementi ulteriori, peraltro non fornendosi puntuali indicazioni alla luce della deposizione del teste AT e lasciando margini di incertezza valutativa. Quanto ai cantieri della società VA, CC era stato assolto in primo grado, mentre UC e CH della R.G.B non erano stati accusati di appartenenza al sodalizio. Relativamente ai lavori affidati alla AN ST della famiglia UC, non era stata fornita motivazione in ordine agli elementi che avrebbero consentito di escludere che alcuni soggetti operanti nei cantieri appartenessero al sodalizio. In ogni caso non era stata fornita motivazione in ordine alla consapevolezza in capo al OR NE delle relazioni delle varie società con la consorteria. 12.6. Sesto motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non era stata riconosciuta sul rilievo del rilevante apporto arrecato al sodalizio criminale, quando in realtà si era omesso di valutare le deduzioni difensive circa i rapporti tra le società e l'associazione e le dichiarazioni del collaboratore CI. Quanto alle attenuanti generiche, negate in base all'assunto della spregiudicatezza e del contributo fornito, non era stata fornita motivazione specifica, a fronte del disconoscimento LLaltra attenuante, fermo restando che in ordine alla spregiudicatezza si era fornita motivazione iLOgica in ordine alla consapevolezza della caratura criminale dei personaggi. Peraltro in nessuna delle tornate elettorali il OR aveva stipulato accordi significativi per il rafforzamento della consorteria. 1 25 12.7. Settimo motivo: violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 519, comma 3, e 79 cod. proc. pen. Era stata ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Leini dopo la modifica LLimputazione sub 49 sebbene l'art. 519, comma 3, cod. proc. pen. sia riferibile solo alla parte offesa e il Comune di Leini potesse considerarsi solo soggetto danneggiato dal reato contestato. La Corte erroneamente aveva omesso di rilevare l'intempestività e inammissibilità della richiesta di costituzione di parte civile, ritenendo applicabile l'art. 519, comma 3, cod. proc. pen. 12.8. Il ricorrente OR ha presentato motivi nuovi. Primo motivo: richiama i temi del quarto motivo di ricorso segnalando vizio di motivazione con riguardo alla struttura della condotta concorsuale. La Corte aveva assunto sia un sinallagma che aveva la sua scaturigine nel 2004 sia una serie di promesse e negoziazioni, dagli esiti non positivi, in ciascuna delle elezioni considerate. Di qui la contraddittorietà e iLOgicità della motivazione. Secondo motivo: richiama i temi del secondo motivo di ricorso, segnalando violazione di legge in ordine all'individuazione del dolo. La Corte aveva valorizzato il profilo della rappresentazione e della volontà in ordine al dolo di concorso esterno. Ma quest'ultimo postula il dolo diretto, il quale, a sua volta, si distingue dal dolo eventuale, in quanto il soggetto non solo si rappresenta ma anche vuole l'evento, cioè la conservazione o il rafforzamento del sodalizio, condividendo le finalità del gruppo: l'evento dunque deve corrispondere ad uno degli scopi individuali LLagente al punto che le finalità del sodalizio devono rientrare nel bagaglio dei molteplici interessi personali LLagente. La Corte dunque non aveva affrontato tale questione ignorando i profili che distinguono il dolo eventuale dal dolo diretto. Terzo motivo: richiama il terzo motivo di ricorso segnalando vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi decisivi in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente della riconducibilità alla consorteria delle persone e delle imprese con cui aveva avuto rapporti. Indebitamente era stata desunta la consapevolezza LLappartenenza al sodalizio di IA RU, non costituente fatto notorio, come in genere non lo era l'appartenenza alla consorteria di AC, esclusa dal collaboratore CI. Indebitamente erano stati valorizzati elementi che determinavano in realtà una circolarità della prova (come nel caso del rapporto con AC) o che avrebbero dovuto essere interpretati nel senso opposto, come la contestazione di 26 ammanchi a AC e la pretesa formulata nei confronti di IA di ottenere l'aiuto per le elezioni del 2011, condotte che non avrebbero potuto essere tenute nei confronti di soggetti di cui si fosse conosciuta l'appartenenza alla 'HE. D'altro canto la Corte non aveva indicato attraverso quali canali il OR avesse avuto notizia della affiliazione dei vari soggetti, posto che un affiliato non si sarebbe presentato come tale a soggetto non appartenente alla consorteria. Quarto motivo: richiama il quinto motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di CI EM di cui era stata omessa la valutazione con riguardo al soggetto che decideva l'assegnazione dei lavori e alla posizione di RG CE e in ordine alle modalità di acquisizione degli appalti da parte di IA RU e di GI. La Corte non aveva valutato le dichiarazioni del collaboratore CI, il quale aveva sostenuto che gli appalti erano decisi da AC, appoggiato da IA NN nel cantiere. D'altro canto a detta del collaboratore RG CE, di cui la Corte aveva sostenuto una pregressa conoscenza con OR, non era interessato al settore LLedilizia, il che non avrebbe reso plausibile un patto elettorale con il OR in cambio di appalti. Ed ancora la Corte aveva omesso di considerare che IA RU e GI non esitavano a ricorrere a violenza e minaccia per aggiudicarsi i lavori, il che non era compatibile con l'assunto di un accordo elettorale con OR, che non avrebbe reso necessario il ricorso ad intimidazioni. Quinto motivo: richiama il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, segnalando vizio di motivazione in ordine al profilo del dolo e prospettando la possibilità di riqualificazione del fatto ai sensi LLart. 416-ter cod. pen. La Corte aveva inteso prescindere dal significato causale del patto politico- mafioso e d'altro canto non aveva potuto giustificare la consapevolezza e la volontà del OR di contribuire alla conservazione e al rafforzamento della consorteria. Avrebbe dovuto dunque confrontarsi con l'ipotesi di cui all'art. 416-ter cod. pen. come rimodulata dalla legge 62 del 2014, incentrata sul patto a prescindere dalla conservazione o rafforzamento del sodalizio. Avrebbe peraltro dovuto verificare l'inclusione nel patto del ricorso al metodo mafioso per l'acquisizione dei voti. In subordine si sarebbe potuta ipotizzare la fattispecie del voto di scambio di cui all'art. 86 d.P.R. 570 del 1960. 27 13. Ha presentato ricorso OR AE, che, in riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, con le attenuanti generiche prevalenti, esclusa la recidiva, pena accessoria, misura di sicurezza. 13.1. Primo motivo: violazione di norme processuali a pena di nullità con riferimento ad omessa motivazione circa la questione preliminare riproposta nel giudizio di appeLO. Era stato eccepito all'udienza preliminare e poi all'inizio del dibattimento che alcune delle intercettazioni erano in dialetto calabrese e non ancora tradotte in lingua italiana agli effetti LLart. 109 cod. proc. pen,, come invece successivamente avvenuto, il che aveva impedito la consapevole scelta di riti alternativi. La doglianza era stata respinta in primo grado e poi riproposta con memoria depositata nel giudizio di appeLO, ma la Corte aveva omesso sul punto di pronunciarsi. 13.2. Secondo motivo: travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte aveva fondato la riforma della sentenza di assoluzione su un'alternativa interpretazione del medesimo compendio, facendo riferimento ad elementi probatori insussistenti e trascurando elementi favorevoli valorizzati dal primo giudice. Il ricorrente dopo aver riportato il ragionamento del primo Giudice e la sua valutazione degli elementi probatori, segnala che la Corte aveva dato per certi fatti e circostanze non riscontrabili e col supporto di elementi privi di riscontro aveva fornito una diversa parziale lettura di alcuni elementi senza fornire adeguata motivazione a sostegno della decisione di riforma. Nel disattendere la valutazione del primo Giudice per cui gli elementi acquisiti, consistenti in conversazioni tra terzi e in pochi rapporti con alcuni imputati, erano tutti giustificabili in conseguenza LLattività lavorativa del OR, la Corte avrebbe dovuto specificamente confutare i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non essendo sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e occorrendo una motivazione rinforzata, capace di esprimere una forza persuasiva superiore e tale da vincere ogni ragionevole dubbio. La Corte invece aveva ritenuto che le prove dimostrassero la partecipazione del OR alla locale di OL, almeno dal 2007, con il ruolo di fiduciario del capo locale SI, peraltro già in questo incorrendo nel vizio di iLOgicità a fronte del fatto che il locale di OL era chiuso da anni. 28 Non corrispondeva al vero che il Tribunale avesse pretermesso alcuni costituti processuali. In tal senso non si sarebbe potuto valorizzare l'episodio del febbraio 2009 relativo al credito vantato da tale SA nei confronti di IR, inteso quale testa di legno del SI, che avrebbe dovuto essere contattato tramite il OR. Parimenti non si sarebbe potuto attribuire rilievo al ruolo di tramite fiduciario per l'affidamento di lavori alla ditta Misiti. Era irrilevante la conversazione del 29/12/2008 tra IE e ON con il OR che aveva passato la conversazione a quest'ultimo ed era stato sollecitato a testimoniare la circostanza che il predetto era stato chiamato ad andare a La Loggia, da intendersi, come sottolinea il ricorrente, come il paese del torinese. Non risultava inoltre che il OR, accompagnando nell'ottobre 2009 SI al bar Italia, avesse partecipato alla discussione, come assunto dalla Corte. Di qui la mancanza dei presupposti di certezza processuale della colpevolezza, che imponeva l'annullamento della condanna. 13.3. Terzo motivo: contraddittorietà della motivazione. La Corte nel delineare i presupposti in presenza dei quali può ravvisarsi la partecipazione a consorteria mafiosa in adesione all'insegnamento della Corte di cassazione, presupposti caratterizzati da un ineliminabile tasso di concretezza con esclusione della mera frequentazione, non ulteriormente qualificata, di appartenenti alla consorteria, aveva poi contraddittoriamente fondato il giudizio di responsabilità del OR disattendendo i criteri individuati e dando rilevanza ad elementi di scarso rilievo e basati su prove travisate o su interpretazioni opinabili. 14. Ha proposto ricorso SI AL, condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, con riduzione della pena ad anni 12 di reclusione, confisca ex art. 12 sexies di euro 131.232 giacenti su conto corrente SI ST s.r.l., pena accessoria, misura di sicurezza. 14.1. Primo motivo: violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sospensione della locale di OL e agli effetti di tale circostanza sulla sussistenza del reato. Era stato affermato dalla Corte che la locale di OL era stata sospesa circa venti anni prima dal SI, considerato il capo della stessa, e che poi non era stata riaperta, essendosi opposta la casa madre in Calabria. 2 029 Peraltro era stata ravvisata una associazione unitaria, derivante dalla 'HE reggina con mantenimento di stretti rapporti con essa e con osservanza all'interno delle regole LLaffiliazione, e si era ritenuto che fosse sufficiente che alcune locali esercitassero il metodo mafioso e che fossero stati rilevati momento aggregativi, organizzativi e funzionali comuni. In tale prospettiva era stato rilevato che si sarebbe potuto ravvisare il metodo mafioso anche in relazione a locali che non l'avessero esercitato, in quanto articolazioni di un'unica associazione. Peraltro solo la compenetrazione strutturale fra locale di OL e associazione avrebbe potuto giustificare la dichiarazione di responsabilità. Secondo la Corte nel caso di dislocazione fuori del territorio di origine l'articolazione potrebbe limitarsi ad avvalersi della fama criminale della casa madre, potendosi in tal modo parlare di utilizzo del metodo mafioso pur senza la realizzazione di concrete condotte minacciose o violente. Ma in concreto sarebbe occorso che la locale potesse evocare almeno il nome LLassociazione per richiamarne la forza di assoggettamento, oltre a reiterare le forme organizzative. Pur dandosi atto di due diverse impostazioni giurisprudenziali circa il tema della configurabilità di un'associazione unitaria e delle conseguenze di ciò in ordine alle forme di manifestazione del metodo mafioso, nel caso della locale di OL non sarebbe stato possibile evocare la fama criminale LLassociazione, in quanto la stessa era sospesa e non operativa e in quanto era la stessa casa- madre a rifiutarla. La tesi che il ricorrente fosse responsabile in quanto partecipe e capo della locale finiva per contraddire la premessa del collegamento strutturale con la casa madre, e prefigurava un'interpretazione della norma contrastante con la portata offensiva della fattispecie. 14.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla qualità di partecipe da parte di soggetto membro di locale sospesa. La Corte aveva ritenuto che il SI fosse operativo, pur in assenza LLavaLO dei maggiorenti. Ma si trattava di affermazione che contraddiceva i presupposti individuati dalla stessa Corte. In realtà la condotta del ricorrente, a fronte di una locale sospesa, non aveva concorso alla conservazione né al rafforzamento LLassociazione. Le condotte individuate non erano in sintonia con principi consolidati circa la necessità di individuare un fattivo inserimento nell'organizzazione criminale che si traduca di un apporto alla vita LLassociazione. 030 3 Il ricorrente non avrebbe potuto partecipare a tale associazione, non sussistendo un patto di inclusione del soggetto nel gruppo e per contro essendo positivamente dimostrato il patto di esclusione dal gruppo. Era contraddittorio parlare di locale sospesa e nel contempo assumere che il ricorrente non avesse inteso bloccare l'attività, restando attivo. 14.3. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo al ruolo di promotore o capo e alla possibilità di rivestire tale ruolo in locale sospesa nonché in ordine al rapporto con la casa madre. Se la locale di OL era sospesa, sarebbe stato impossibile fare riferimento alla struttura e al rapporto con la casa madre. D'altro canto il ruolo di capo o promotore non va inteso come status ma in relazione all'effettivo e concreto contenuto delle funzioni svolte. In tale prospettiva nel presupposto di una locale non operante non si sarebbe potuto parlare di svolgimento di funzioni. ANdo rilievo all'assunto della Corte per cui la locale di OL era stata di fatto attivata contro la volontà della casa madre, si sarebbe dovuta desumere una violazione delle regole, al di fuori delle quali il SI si sarebbe posto. Ma poiché secondo la Corte il metodo mafioso era stato provato solo per alcune locali, per le altre dovendosi ritenere che fosse condiviso per le caratteristiche di unitarietà delle stesse e di gemmazione dalla casa madre, il fatto di coLOcarsi fuori dalle regole non avrebbe dovuto consentire di applicare con riguardo alla locale di OL tale principio, occorrendo invece, per poter ravvisare un sodalizio di tipo mafioso, che fosse concretamente accertato l'utilizzo da parte di esso del relativo metodo nella specifica articolazione territoriale, cosa che la Corte di appeLO aveva omesso di fare. In tal senso militavano le stesse considerazioni che la Corte aveva fatto con riferimento alla c.d. bastarda, cioè ad una locale che si assumeva creata senza consenso della casa madre. Quanto al profilo della promozione, si sarebbe dovuto aver riguardo alla specifica locale di OL. Senza tale specifica articolazione il ricorrente sarebbe stato semmai intraneo solo alla casa-madre reggina con ogni conseguenza sul piano della competenza territoriale, questione già tempestivamente dedotta e poi ribadita nei gradi di giudizio. La qualità di promotore avrebbe potuto rilevare solo in quanto l'apertura fosse avvenuta, non potendo assumere rilievo per il solo fatto che fosse stata esperita un'azione volta a propiziare quel risultato. 31 Peraltro, posto che non è prevista l'ipotesi della costituzione della consorteria mafiosa, la promozione nel senso indicato avrebbe finito per reintrodurre surrettiziamente la rilevanza della costituzione. Di qui i profili di violazione di legge e di contraddittorietà e iLOgicità della motivazione. 14.4. Quarto motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al tempus commissi delicti, alla valutazione degli apporti dichiarativi, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Era stato accertato che la locale era stata chiusa per ragioni di salute e di famiglia: risultava che il SI aveva sofferto di problemi cardiaci tra la fine degli anni '80 e i primi del '90. La sentenza aveva peraltro parlato di perduranza della condotta e si era fondata sulle conversazioni telefoniche e sulle dichiarazioni dei collaboratori. Ma la difesa aveva segnalato gli elementi che suffragavano la tesi della perdurante chiusura, senza che la Corte avesse dedicato al tema particolare attenzione a fronte della necessità di particolare rigore in una valutazione parcellizzata. In concreto la Corte aveva rilevato la credibilità delle fonti utilizzate, salvo poi riconoscerne una solo parziale a discarico, senza specifica giustificazione. Ciò si riverberava anche sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, posto che il diniego si era fondato sulla perduranza nel tempo del ruolo nell'associazione. 14.5. Quinto motivo: violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, comma quarto e quinto, cod. pen.. In ordine all'aggravante LLassociazione armata, la Corte aveva affermato che è sufficiente la disponibilità di armi in capo a taluni associati con la consapevolezza di ciò da parte del correo o con l'ignoranza colposa della circostanza. Ciò discendeva dall'unitarietà del sodalizio e dal fatto che l'intraneo può fruire della natura armata o evocarla a suo favore in base all'appartenenza. Ma nel caso la locale di OL era sospesa. In tale prospettiva la disponibilità di armi non avrebbe potuto essere riferita ad altre locali, poiché l'imputato non aveva ricevuto il consenso della casa- madre. 14.6. Sesto motivo: vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza. า 32 La corte di appeLO aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata senza accertare ai sensi LLart. 203 cod. pen., l'attualità della pericolosità, necessaria anche nel caso di cui all'art. 417 cod. pen. 14.7. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi. Primo motivo: ribadisce il vizio di motivazione riproponendo l'argomento principale secondo cui a seguito della sospensione della locale di OL si sarebbe dovuta considerare tale locale alla stregua della "bastarda", non potendosi fare leva sul profilo strutturale del rispetto delle regole e del rapporto con la casa madre, cui si sarebbe potuto ricollegare il trasferimento per osmosi del metodo mafioso e della disponibilità di armi. Si segnala altresì che non era ravvisabile una condotta di partecipazione del ricorrente che aveva agito contro la decisione centrale, determinando un fattore di indebolimento piuttosto che di rafforzamento della struttura. Relativamente all'aggravante LLassociazione armata non sarebbe bastato fare riferimento alla disponibilità e circolarità delle armi, posto che la locale sospesa non avrebbe potuto partecipare a quella condivisione. Secondo motivo: nel separato troncone definito con giudizio abbreviato era stata valorizzata a carico di DO AN, accusato di appartenere alla locale di OL, una conversazione avente ad oggetto la possibile riapertura o la ricerca del passaggio ad altra locale attiva. Anche in relazione ad LT personaggi la chiusura della locale era stata valorizzata per dedurre la loro intraneità, non avendo la sospensione fatto venir meno la messa a disposizione verso l'associazione. Peraltro nel caso del SI costituiva un dato assodato che la locale era stata chiusa almeno dal 1993, con conseguente estinzione del reato per prescrizione. Inoltre non si sarebbe potuto a suo carico ravvisare il ruolo di capo di una locale sospesa, dovendosi semmai parlare di mera partecipazione. 15. Ha presentato ricorso ED NC, condannato alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, per il reato di cui al capo 77. 15.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento LLipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. La Corte si era basata solo sul dato ponderale, senza prendere in esame alcuno degli elementi posti in evidenza dalla difesa. 33 15.2. Secondo motivo: violazione di legge in merito all'applicazione LLart. 99 cod. pen. e LLart. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente. La Corte aveva motivato usando una mera formula di stile in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al bilanciamento tra circostanze. In particolare la Corte aveva omesso di valutare gli elementi segnalati nell'atto di appeLO (distanza temporale LLultimo precedente e assenza di specificità dei precedenti), non tenendo conto sul punto delle richieste deLO stesso P.G. Ne risultava viziato anche il giudizio di bilanciamento. 15.3. Terzo motivo: erronea applicazione LLart. 133 cod. pen e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte, pur tenendo conto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, aveva tuttavia determinato la pena con formula di stile e senza valutare gli elementi positivi sottolineati dalla difesa (confessione, comportamento processuale, risalenza del fatto, attività lavorativa). 16. Ha presentato ricorso MI CE, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, per i reati di cui ai capi 35 e 37 in materia di stupefacenti, con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, esclusa l'aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991, con pene accessorie. 16.1. Primo motivo: vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla riconosciuta penale responsabilità. La Corte di appeLO aveva reputato dirimenti le affermazioni degli ufficiali AL e NA nonostante il contrasto con elementi oggettivi che vengono poi elencati e ulteriormente illustrati: inidoneità del riconoscimento in orario notturno e a distanza a fronte della somiglianza LLimputato con i fratelli;
archiviazione del parallelo procedimento Rilancio, nel quale non erano emersi elementi a carico del MI;
dichiarazioni del collaboratore CI, che non conosceva il MI;
MI PE, detenuto in Spagna per droga, non è padre ma zio LLimputato;
la quantificazione della sostanza di cui al capo 35 era stata frutto di mera suggestione in assenza di riscontri oggettivi;
mancata menzione LLintercettazione ambientale del 30 aprile in relazione all'incontro con LL in automobile;
mancata perquisizione dopo la cessione di 400 grammi di cocaina avvenuta il 9 aprile 2008; vuoto temporale nell'attività di pedinamento pari a più di un'ora in relazione all'episodio sub 35; mancata acquisizione dei tracciati dei GPS applicati sulle vetture riconducibili al MI. 16.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata esclusione 34 della recidiva, alla mancata applicazione LLart. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, alla mancata determinazione nei minimi della pena e LLaumento per la continuazione. Si erano valutati precedenti remoti, non era stato considerato che per l'episodio sub 35 il quantitativo di 400 grammi non era stato accertato oggettivamente ma solo sulla base di una presunzione, il che non avrebbe potuto impedire la riconducibilità del fatto nella sfera di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, e comunque avrebbe imposto l'irrogazione di una pena base non superiore ad anni sei e un minimo aumento per la continuazione;
le attenuanti generiche avrebbero dovuto applicarsi in misura più estesa in ragione della condotta processuale LLimputato. 17. Ha proposto ricorso IE EM, che è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, pene accessorie e misura di sicurezza. 17.1. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva affermato che l'associazione operante in Piemonte era assoggettata alle regole e potestà promananti dal liveLO sovraordinato della 'HE avente sede in Calabria ma si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado, sulla base di dato congetturale, non essendo stato chiarito se vi fosse collegamento con le strutture calabresi e in che cosa consistesse l'assoggettamento. Né sarebbe stato sufficiente il riferimento al collegamento con la casa-madre reggina, in assenza di segni del modo di manifestarsi dei locali, di cui si predicava l'autonomia nel relativo territorio. 17.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 416-bis, cod. proc. pen. La Corte nel ricercare l'esteriorizzazione del metodo mafioso aveva rilevato l'unitarietà delle diverse "locali", collegate alla casa madre, ma autonome, confederate nella complessiva associazione, avente programmi e finalità illecite condivisi. Aveva poi riconosciuto l'assenza di concrete condotte intimidatorie riferibili ai soggetti facenti parte del locale di Siderno, ma in ragione LLunitarietà aveva segnalato episodi riferibili ad iniziative proprie di LT locali, destinati a conclamare il metodo mafioso indistintamente riferito a tutte le locali. Si deduce che mancavano gli elementi per pervenire a tale giudizio unitario e si contrasta dunque la prospettata osmosi delle azioni intimidatorie. 35 Mancava dunque con riguardo alla locale di Siderno uno dei profili costitutivi del reato contestato. In tale senso si era di recente pronunciata la Corte di cassazione con riguardo alla locale di Siderno a OR. 17.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente, avendo basato l'adesione al sodalizio su due conversazioni, intercorse tra terzi, nelle quali si faceva riferimento alle doti acquisite dal predetto, prima quella di "sgarro" e poi quella di "santa". In tal modo la Corte aveva contraddetto quanto rilevato in ordine ai presupposti necessari per ravvisare la partecipazione e in ordine all'apporto che deve essere fornito alla vita LLassociazione. Nulla era stato indicato al di là LLinvestitura formale, quando sarebbe stato necessario dimostrare l'impegno o contributo in favore LLorganismo associativo, al di là LLadesione. 17.4. Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione. L'associazione armata era stata ravvisata sulla base LLaccertata disponibilità di armi in capo ai membri, ma tale assunto era destinato a cadere, una volta venuto meno il presupposto LLunicità LLassociazione costituita dalle diverse "locali" operative nella provincia di OR. La valutazione avrebbe dovuto dar conto di elementi riferibili alla "locale" di Siderno. 17.5. Quinto motivo: mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Era mancata la valutazione LLattualità della pericolosità ai sensi LLart. 203 cod. pen., da ritenersi necessaria anche nell'ipotesi di cui all'art. 417 cod. pen. in relazione a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 18. Ha proposto ricorso DI AL che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di tentata estorsione sub 38, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991, con le attenuanti generiche e i benefici di legge. 18.1. Motivo unico: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al capo 38) 36 La sentenza di condanna in riforma LLassoluzione pronunciata in primo grado era frutto di violazione degli artt. 192, comma 3, e 500, comma 2, cod. proc. pen. La Corte aveva fondato la condanna sulle dichiarazioni di GR AE, collaboratore di giustizia, sentito come imputato di reato connesso in quanto appartenente alla 'HE, ma non aveva vagliato l'attendibilità deLO stesso e valutato i necessari riscontri in violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. Erroneamente la Corte aveva ritenuto giuridicamente corretto che non si fosse proceduto alla valutazione di attendibilità del GR e aveva ritenuto il narrato del predetto sufficiente per la sentenza di condanna, sebbene la sentenza di primo grado avesse segnalato che la deposizione era confusa. In ragione di ciò e del mancato riconoscimento di un altro imputato la deposizione avrebbe dovuto essere valutata alla luce dei criteri affermati dalla Suprema Corte di cassazione, mentre il tema LLattendibilità non era stato verificato, nonostante che plurimi elementi lo imponessero alla luce della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Né erano stati ricercati riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del GR, riguardanti il fatto contestato aLO DI. Nessuno degli elementi di prova indicati avrebbe potuto fungere da riscontro in merito alla riferibilità del fatto all'imputato. Era peraltro ravvisabile anche la violazione LLart. 500, comma 2, cod. proc. pen., in quanto erano state utilizzate attraverso richiami al processo di primo grado, ai fini LLaffermazione di responsabilità deLO DI, le dichiarazioni rese dal GR nel corso delle indagini e contestate in dibattimento. 19. Ha proposto ricorso Lo DO AN, condannato per i reati di tentata estorsione e lesioni volontarie di cui ai capi 69 e 70 alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena accessoria. 19.1. Primo motivo: mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte si era limitata a valutare l'entità della pena, non considerando che era stata reclamata l'assoluzione dal reato sub 69) e la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, a fronte LLammissione di queLO sub 70), peraltro ricondotto a ragioni personali. La Corte non aveva tenuto conto di due conversazioni telefoniche poste in evidenza, che attestavano quale grado di consapevolezza avesse l'ideatore LLestorsione tentata in danno di RR, cioè Lo DO CO, in merito al coinvolgimento e al ruolo avuto da Lo DO AN. 37 L'assenza di motivazione aveva riguardato il profilo della colpevolezza su un senza che potesse parlarsi di ammissionetema decisivo, implicita di responsabilità. Ciò valeva anche per il mancato esame della richiesta di esclusione della recidiva e per il giudizio di comparazione. 20. Ha proposto ricorso RÌ NN, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., come originariamente contestato al capo 51, alla pena di anni tre di reclusione, con attenuanti generiche, esclusa l'aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991, pena accessoria e misura di sicurezza. 20.1. Primo motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al fondamento e alla qualificazione LLipotesi di reato e LLaccusa di concorso. La Corte nel riqualificare il fatto ai sensi LLart. 416-ter cod. pen., dopo una condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 96 d.P.R. 361 del 1957, con riguardo alla campagna elettorale del politico TO per le elezioni europee, era partita dall'assunto di un iniziale accordo «voti in cambio di appalti», finendo per prospettare un accordo coinvolgente gli imputati GL e RÌ riguardante voti in cambio di denaro». Peraltro il TO, non indagato (ma a carico del quale erano stati trasmessi gli atti al P.M. dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado), aveva spiegato di essersi rivolto al GL per il contatto con la comunità dei calabresi, facendo emergere la centralità del GL nella gestione delle strategie elettorali, nel quadro di una normale competizione. La Corte non aveva debitamente valorizzato la conversazione nella quale il TO aveva chiarito che fin dall'inizio egli aveva chiesto voti senza pagare, a fronte LLaiuto che gli era stato promesso. Era iLOgico a fronte di ciò che i collaboratori del candidato potessero aver arbitrariamente assunto l'iniziativa di fare la promessa di pagare denaro. 20.2. Secondo motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., in ordine alla ricostruzione delle condotte. L'imputazione aveva ad oggetto un accordo incentrato su una promessa di erogazione di denaro in cambio di voti. L'assunto che vi fosse stata prima una promessa di appalti in cambio di voti, peraltro a costo zero, secondo quanto prospettato da IA NN, avrebbe dovuto essere valutata alla luce di quanto dichiarato dal candidato TO nel corso di un pranzo organizzato appositamente presso il Bar Italia in data 27/5/2009, aLOrché il predetto aveva chiesto voti ai presenti convenuti, facendo 38 riferimento in una sorta di comizio elettorale, ad una ricaduta in termini di appalti per le grandi opere. La valutazione del discorso in termini sinallagmatici non era stata dalla Corte spiegata sula base di una precisa e motivata interpretazione delle parole pronunciate. Solo di seguito, alla fine del pranzo, era sopravvenuta la pretesa di LA di ricevere per l'aiuto elettorale la somma di euro 20.000, formulata al RÌ e al GL, con il primo trovatosi anche a dover pagare il pranzo. Era dunque iLOgico l'assunto che si fosse passati da un accordo implicante appalti ad una richiesta di denaro in cambio di voti, proprio perché siffatta richiesta aveva colto di sorpresa i destinatari. La Corte aveva valutato i fatti in continuità logica assumendo che alla richiesta era seguita adesione, sia pur tergiversando e prendendo tempo. Nella giornata cruciale del 30 maggio era avvenuto l'incontro tra il LA da un lato e il RÌ e il GL dall'altro, nel corso del quale costoro avevano ripetutamente negato di voler sottostare alla richiesta di pagamento, finché il LA aveva alzato la voce assumendo toni minacciosi, di fronte ai quali solo alla fine era stata manifestata la disponibilità a pagare, peraltro in termini ambigui con la volontà di non assumere impegni definiti. La Corte non aveva valutato il contesto di coartazione psichica che era tale da rendere la promessa non libera e non tipica. Ciò aveva comportato la violazione delle regole di giudizio che governano l'interpretazione delle intercettazioni ambientali, che avevano costituito la base di prova, e dall'altro la violazione delle norme di diritto sostanziale la cui applicazione era derivata dall'impropria interpretazione. 20.3. Terzo motivo: violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-ter cod. pen. In primo luogo la Corte aveva tratto conseguenze manifestamente iLOgiche dalle premesse a mano a mano formulate. In particolare dopo aver dato atto del timore riverenziale del RI nel coLOquio con LA, a sua volta irremovibile nel pretendere il denaro, al punto che i due avevano alla fine cambiato idea, aveva segnalato che il RÌ e il GL avevano voluto non dare l'impressione di volere mancare di rispetto al LA e aveva sottolineato il comportamento remissivo del RÌ: aveva anche rilevato che la promessa era da intendersi seria, giacché i due erano LTmenti esposti al rischio di ritorsioni. Peraltro si sarebbe dovuto rilevare che alla resa dei conti nulla era stato pagato, tanto che il LA si sarebbe di ciò lamentato nei giorni successivi. 39 Secondo la Corte i due erano stati intimoriti dal LA, che non aveva bisogno di minacce, e dai personaggi evocati dal predetto verso i quali costui si era impegnato, circostanza rivelatrice della piena consapevolezza di trovarsi al cospetto di criminali cui non si poteva resistere. Ma tale rilievo disvelava l'iLOgicità della sentenza, in quanto si era trattato di una promessa priva di rilevanza, derivata da una condotta coartante, qualificabile in termini di tentata estorsione. Già su tali basi la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere annullata. 20.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-ter cod. pen. e alla successione di leggi penali. La Corte aveva erroneamente interpretato l'art. 416-ter cod. pen. nella formulazione vigente al momento del fatto, prima delle modifiche introdotte nel 2014. Aveva attribuito rilievo alla semplice promessa di erogazione di denaro, quando la norma originariamente chiedeva l'effettiva erogazione, solo da ultimo essendosi appositamente allargata la sfera di operatività del precetto, anche dando rilievo alla semplice promessa. L'orientamento prevalente della giurisprudenza era nel senso della necessità LLerogazione, fermo restando che la novella legislativa non aveva avuto solo un valore interpretativo, avendo inteso effettivamente estendere l'applicazione della norma. Né le ragioni su cui si fondava la diversa interpretazione si sarebbero potute reputare condivisibili. 20.5. Quinto motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione LLoggetto LLaccordo. La Corte, nell'affermare che era sufficiente che l'indicazione di voto fosse percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, aveva in realtà omesso di motivare in ordine all'esatto contenuto LLaccordo, che, secondo la preferibile interpretazione avrebbe dovuto includere l'utilizzo del metodo mafioso per il procacciamento dei voti. Sul punto il ricorrente analizza l'orientamento giurisprudenziale in materia, progressivamente consolidatosi in termini tali da far ritenere superato un iniziale contrasto. Segnala peraltro che la Corte non aveva adeguatamente adempiuto all'onere di motivare in ordine al tema LLutilizzo del metodo mafioso. Dopo aver rilevato che tale metodo era stato impiegato nel settore LLedilizia e del gioco d'azzardo, la Corte era giunta ad affermare che i 40 partecipanti al pranzo elettorale erano in grado di esercitare il metodo mafioso anche nei confronti di quegli elettori calabresi che avrebbero beneficiato delle promesse elettorali. nonSi trattava di affermazione congetturale e comunque iLOgica, comprendendosi perché dovesse farsi ricorso all'intimidazione per convincere soggetti che sarebbero stati beneficiati. 20.6. Sesto motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione LLelemento psicologico. Non era stata fornita idonea spiegazione del fatto che il RÌ fosse consapevole LLutilizzo del metodo mafioso in relazione alla promessa di denaro in cambio di voti. I rilievi sul punto formulati dalla Corte non si sarebbero potuti ritenere idonei in quanto apodittici e iLOgici in ordine al significato dei dialoghi intercettati e in ordine al contegno in concreto tenuto dal ricorrente e dal GL. Viene sottolineato che ove il RI fosse stato consapevole dall'inizio di trattare con un pericoloso mafioso non avrebbe pagato il pranzo con un assegno e che inoltre non sarebbero stati rimandati i contatti con tale esponente fino al 30 maggio, aLOrché i due si sarebbero presentati pronti a pagare. Da ciò derivava che i predetti erano divenuti consapevoli delle minacce solo all'esito del coLOquio del 30 maggio, quando ormai avevano già chiesto l'aiuto del LA e dei suoi amici per la campagna elettorale, fermo restando che ciò non significava aver contezza della consorteria, come dimostrato dal mancato pagamento della somma in apparenza promessa. Non vi era dunque prova del rapporto contestuale e diretto tra la scelta del soggetto cui chiedere aiuto e la conoscenza della sua qualità di esponente della consorteria. Ancor più mancava la consapevolezza e la volontà che tale esponente si adoperasse con metodo mafioso. 20.7. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena. La Corte non aveva considerato che il dolo si era manifestato solo nel breve frangente necessario per sottrarsi alla condizione in cui i due si erano venuti a trovare. Inoltre la Corte aveva in particolare stigmatizzato la condotta del GL quale segretario comunale, ma aveva poi iLOgicamente irrogato ai due imputati la stessa pena, senza tener conto dei rilievi difensivi in ordine all'incensuratezza del ricorrente e alla sua positiva condotta sia processuale sia successiva ai fatti. 20.8. Il ricorrente ha presentato un motivo nuovo. г 41 Unico motivo: viene sviluppato l'argomento per cui l'oggetto del patto di scambio deve essere un procacciamento attuato mediante le modalità di cui al terzo comma LLart. 416-bis cod. pen. Dà conto il ricorrente del dibattito giurisprudenziale, segnalando come anche alla luce dei lavori preparatori relativi alla legge del 2014 con cui era stata modificata la norma si sarebbe dovuto ritenere che il patto dovesse avere ad oggetto l'utilizzo del metodo mafioso e non tanto che occorresse la previsione LLutilizzo del metodo, e inoltre che il patto dovesse concernere l'elettorato esterno alla compagine, posto che nel caso di semplice voto di cosca non sarebbe stato configurabile reato ipotizzato ma queLO di corruzione elettorale. Di ciò la Corte di appeLO non si era fatta carico omettendo la relativa verifica, risultando semmai che l'accordo concernesse un passa parola presso familiari e amici o comunque presso soggetti legati da comunanza di interessi. 21. Ha presentato ricorso AC NI, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, e per il reato di detenzione di arma, contestato al capo 15, alla pena di anni nove di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 21.1. Motivo unico: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata era viziata in ragione del fatto che dopo aver delineato i presupposti per la partecipazione alla consorteria, che deve fondarsi sull'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale, protrattosi in modo costante, aveva dato rilievo a conversazioni intercettate e ad LT elementi, come la partecipazione ad incontri o a funerali, che non attestavano tale ruolo, mentre non aveva tenuto contro della deposizione del collaboratore CI EM, a detta del quale il AC si era distaccato dalla 'HE. Indebitamente al riguardo la Corte aveva interpretato le dichiarazioni del CI non in base al significato loro conferito dal predetto ma alla luce di quelle del collaboratore RO CA, il quale aveva precisato che il distacco non implica l'uscita ma costituisce una pausa e non una rottura, durante la quale permangono tutti i doveri in capo all'associato, in particolare queLO della riservatezza. Peraltro il AC era affetto da molti anni da grave malattia che gli avrebbe impedito di esplicare un ruolo. In ogni caso non era stato spiegato come il distacco potesse comportare la permanenza del ruolo dinamico e funzionale, su cui riposava la partecipazione penalmente rilevante all'associazione di tipo mafioso, e non erano stati indicati 42 con precisione i doveri che nonostante il distacco continuavano a gravare sull'affiliato. 22. Ha presentato ricorso DO IO, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, alla pena di anni quattro di reclusione in aumento a titolo di continuazione sulla pena inflitta con sentenza della Corte di appeLO di Reggio Calabria del 28/6/2007, pena accessoria, misura di sicurezza. 22.1. Ricorso a firma LLAvv. Wilmer Perga Motivo unico: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte aveva diversamente valutato l'attendibilità di DO RO e FA RI e aveva inoltre valorizzato le dichiarazioni di FA RO, affermando la penale responsabilità LLimputato in contrasto con le risultanze processuali e con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione delle prove. Indebitamente era stata ritenuta l'attendibilità di DO RO, a fronte LLodio da lui nutrito verso IO e a fronte della genericità delle sue dichiarazioni, carenti in punto di conoscenza diretta dei fatti. Parimenti generiche erano risultate le dichiarazioni di FA RI in ordine all'affiliazione di IO. La Corte aveva però valorizzato la deposizione di FA RO, le conversazioni intercettate in ambientale nel carcere di Rebibbia e le ammissioni LLimputato nel processo per il triplice omicidio FA-Mancuso. Peraltro non era stata dimostrata la natura 'ndranghetista di tale omicidio e comunque non si sarebbero potute utilizzare informazioni tratte da sentenza non definitiva. In ogni caso IO aveva solo ammesso di aver partecipato al seppellimento dei cadaveri. Inoltre era manifesta la contraddittorietà della sentenza impugnata avendo riguardo alle considerazioni formulate con riferimento a NA AE, di cui era stata confermata l'assoluzione, osservando che il ruolo a lui attribuito da RO DO nel triplice omicidio non avrebbe potuto essere valorizzato, in quanto si trattava di vicenda ancora sub iudice e non risultando alcuna ammissione del NA. 22.2. Ricorso a firma LLAvv. Giovanna B. Araniti Motivo: vizio di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 416-bis cod. pen., 234, 238-bis, 192, comma 3, cod. proc. pen., 111, 3, 27 Cost., 6 C.E.D.U. Valorizzando gli argomenti della sentenza assolutoria di primo grado e contestando la valutazione della Corte territoriale, il ricorrente segnala che indebitamente erano stati travisati i contenuti della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a carico di DO EN, in relazione all'omicidio FA-Mancuso, cui è stata attribuita natura 'ndranghetistica, quando la sentenza era stata pronunciata per delitto comune non aggravato ai sensi LLart. 7 legge 203 del 1991. Erano state utilizzate dichiarazioni non direttamente acquisite ma contenute nella motivazione della separata sentenza, quando nel caso di specie si trattava di giudicare su un fatto associativo dal 1996 in poi e non su un fatto omicidiario del 1993. La Corte erroneamente aveva disatteso l'inefficacia nei confronti del ricorrente, estraneo a quel processo, LLirrevocabilità delle statuizioni contenute nella sentenza a carico di DO EN. Era stato violato il disposto LLart. 238-bis cod. proc. pen., che impone di valutare i fatti accertati nella sentenza irrevocabile in relazione agli artt. 187 e 192 comma 3, cod. proc. pen., ferma restando la necessità LLacquisizione di riscontri e l'assenza di qualsivoglia automatismo nel recepimento dei fatti separatamente accertati. In particolare l'assunto della presenza di DO IO ad incontri antecedenti il triplice omicidio si traeva dalla sentenza a carico di DO EN, senza che le fonti dichiarative fossero state escusse e autonomamente valutate nell'ambito del presente procedimento, il che valeva in particolare per le dichiarazioni di RO FA. Era stato inoltre violato l'art. 234 cod. proc. pen. in relazione al fatto che era stata valorizzata a carico di DO IO sul piano contenutistico e dunque oltre il mero dato della pronuncia della stessa in relazione ad un determinato procedimento, una sentenza per l'omicidio FA-Mancuso non ancora irrevocabile. Il DO IO non si sarebbe potuto dunque considerare colpevole LLomicidio in assenza di una sentenza irrevocabile a suo carico con utilizzazione indebita di dichiarazioni rese dal ricorrente in quel procedimento e riversate nella relativa sentenza. Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni di RO DO, di cui non era stata considerata l'altalenanza nel percorso di collaborazione e la presenza di un vistoso e dichiarato risentimento nei confronti dei familiari. 44 Era stato utilizzato un documento (Lanciano, 25/4/2004) non sottoscritto, di cui si era attribuita la paternità al IO che pur aveva negato di esserne l'autore, con inammissibile attribuzione all'imputato LLonere di fornire prova contraria. In ogni caso erano mancati idonei riscontri individualizzanti alla chiamata in reità, non possedendo gli indizi emersi il carattere della gravità, precisione e concordanza. Nessun nuovo elemento era emerso dalle dichiarazioni del collaboratore CI mentre la sentenza nel procedimento "Igres" a carico di DO IO era stata caratterizzata dall'esclusione LLaggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Erano stati pretermessi i rilievi formulati in una memoria difensiva, fra l'altro incentrati sull'assoluzione in altro procedimento di AL DO da fatti di mafia, sulla circostanza che IO DO aveva comunque operato a Roma ed era stato poi tratto in arresto nel 2003, non avendo contatti con il territorio di VO, nonché su elementi idonei a segnalare l'inattendibilità di DO RO. Era stata inoltre segnalata la genericità delle dichiarazioni di RO CA e la circostanza che FA RI non aveva saputo indicare precise conoscenze sulle ragioni per cui il marito e i fratelli di lui sarebbero stati soggetti affiliati. D'altro canto viene richiamato l'orientamento consolidato in ordine ai presupposti per la configurabilità della partecipazione a consorteria mafiosa, incentrata sul ruolo dinamico-funzionale assunto. Segnala il ricorrente che ove fossero stati seguiti i principi all'uopo affermati si sarebbe addivenuti alla conferma della sentenza di assoluzione. 23. Ha presentato ricorso MA PE, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 132 d.lgs 385 del 1993, contestato al capo 80. 23.1. Primo motivo: nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione con la contestazione. La condanna era stata pronunciata in appeLO dopo l'assoluzione in primo grado, in quanto era stato ritenuto che il ricorrente avesse concorso con il GI quale componente di gruppo dedito alla concessione di prestiti. Ma la contestazione aveva avuto ad oggetto il conferimento dalla CI a MA LLincarico di recupero di crediti elargiti dal GI a tale CO EN, il che comportava dunque un'immutazione del fatto incidente anche 45 って sul diritto di difesa, posto che il ricorrente si era basato sulle dichiarazioni del CO, a detta del quale era stato lui stesso a contattare il MA e a consegnargli euro 200,00, chiedendogli di metterlo in contatto con la CI. La Corte aveva indebitamente valorizzato una conversazione tratta dal brogliaccio di P.G., neppure con certezza riferibile al ricorrente, comunque elemento che non aveva formato oggetto di contestazione. L'appeLO del P.M. si era fondato invece sul fatto che il GI utilizzava come ufficio un bar di tal RD, suocero di MA PE, quando era risultato che costui era solo un omonimo del suocero del ricorrente. 23.2. Secondo motivo: violazione LLart. 132 d.lgs 385 del 1993 in relazione all'ipotesi concorsuale, all'elemento materiale e a queLO psicologico, nonché vizio di motivazione. Il primo Giudice aveva escluso radicalmente l'ipotesi di reato, avendo rilevato l'insussistenza LLattività professionalmente organizzata rivolta al pubblico. A fronte di ciò la sentenza di appeLO avrebbe dovuto esporre argomenti di tale forza persuasiva da superare ogni ragionevole dubbio, confutando quelli posti a base della sentenza di primo grado. Inoltre avrebbe dovuto indicare gli elementi che spiegavano il concorso del ricorrente. Sul punto la sentenza impugnata era carente e iLOgica. Peraltro solo apoditticamente era stato dato rilievo alle dichiarazioni del CO che avevano invece il significato di escludere la responsabilità del ricorrente. Secondo la rappresentazione del CO la condotta del MA non avrebbe potuto integrare il concorso nell'attività di esercizio abusivo del credito, come non si sarebbe potuto ravvisare un concorso con la CI. Peraltro si sarebbero dovute considerare irrilevanti, a fronte della struttura del reato, le vicende successive ad un rapporto di finanziamento. Relativamente alla conversazione successiva alla morte del GI, tratta dal brogliaccio, non era stato spiegato, al di là delle perplessità sulla sua utilizzabilità, come la stessa suffragasse il concorso del ricorrente nella pregressa attività illecita. 23.3. Terzo motivo: erronea applicazione LLart. 7 legge n. 203 del 1991 e difetto di motivazione. La Corte non aveva in alcun modo motivato in ordine alla configurabilità LLaggravante, non essendo peraltro spiegato come i concorrenti si fossero avvalsi del clima di assoggettamento e di omertà esercitato da sodalizio di stampo mafioso. 46 Per giunta nella parallela contestazione di cui al capo 46 l'aggravante era stata contraddittoriamente contestata in relazione al profilo LLagevolazione mafiosa. Sarebbe stato comunque necessario dimostrare che vi fosse stata violenza o minaccia e che le stesse assumessero natura mafiosa, solo in tal modo potendosi poi valutare l'estensione ai concorrenti agli effetti LLart. 59 cod. pen. 24. Ha presentato ricorso FE NO, che è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza, revoca di precedente sospensione condizionale. Ricorso a firma LLAvv. CO Palumbo 24.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva ravvisato un'associazione unitaria nel territorio piemontese, operante come confederazione. Ma gli indici a tal fine utilizzati, primo tra tutti il coordinamento facente capo a LA PE, erano stati già valutati dalla Corte di cassazione che in due occasioni li aveva reputati inidonei, riconducendo il sodalizio a ciascun locale, operante in un determinato territorio. Peraltro la difesa aveva segnalato che non esisteva una struttura denominata crimine, comune a tutte le locali piemontesi e che peraltro non era emersa l'esistenza di siffatta struttura all'interno di ciascuna di esse. In tale prospettiva si sarebbe dovuto valutare anche il tema del metodo mafioso, occorrendo la prova che i fatti rivelatori all'esterno della capacità di intimidazione del sodalizio fossero il risultato di una strategia condivisa, senza di che si sarebbe dovuto aver riguardo alla sfera di intimidazione riferibile a ciascuna locale, nel proprio territorio. Peraltro gli episodi criminosi ricostruiti in sentenza riguardavano solo alcuni imputati inseriti in alcune soltanto delle locali individuate, diverse comunque da quella di Chivasso. Non si sarebbe potuta affermare la riferibilità degli episodi a tutte le locali solo in virtù LLasserita unitarietà LLassociazione. Né sarebbe potuto invocarsi alcun automatismo connesso ai collegamenti con la casa-madre reggina. In tale ottica difettava una specifica motivazione da parte della Corte territoriale, non potendosi fondare alcun giudizio sulle relazioni intercorrenti con altre locali e con la casa-madre, ma dovendosi invece ricercare nel territorio di 47 ciascuna l'alone di intimidazione ad essa correlabile, in assenza del quale non si sarebbe potuto parlare di associazione di tipo mafioso. Relativamente alla locale di Chivasso gli elementi costitutivi del reato erano insussistenti non essendovi prova LLeffettivo conseguimento di una capacità intimidatoria autonoma, con la condizione di omertà che ne deriva. 24.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. A fronte LLinsegnamento della Corte di cassazione circa la necessità di individuare un ruolo dinamico-funzionale, che dia contenuto al prendere parte all'associazione, la Corte territoriale aveva da un lato rilevato che non vi era prova diretta del possesso della dote di trequartino ma dall'altro affermato che il ricorrente era affiliato e aveva già scalato la gerarchia, in tal senso deponendo la partecipazione a taluni incontri. Con riguardo alla cena in casa di IO la Corte aveva utilizzato una motivazione iLOgica per affermare la partecipazione del FE, basandola sulla deposizione di due testi operanti, peraltro viziata dall'asserito riconoscimento del ricorrente sulla base del filmato girato nella circostanza e dal riferimento fatto alla camicia a righe indossata dal personaggio individuato nel ricorrente, quando sulla base di quanto avvenuto all'uscita si sarebbe dovuta attribuire la camicia a righe ad un personaggio diverso. Quanto agli ulteriori incontri non si sarebbe potuto dire che avesse rilievo la partecipazione ai festeggiamenti per l'attribuzione di dote a tal IT o la partecipazione ai festeggiamenti dopo il conferimento di dote a DA e EN. Relativamente all'incontro al bar Italia, anche a ritenere che avesse ad oggetto l'apertura di un nuovo locale nel Chivassese, non era dimostrato che il ricorrente avesse partecipato alla discussione. In concreto non era dunque stato attestato il ruolo dinamico e funzionale richiesto dalla giurisprudenza per il riconoscimento LLeffettiva partecipazione alla consorteria. 24.3. Terzo motivo: violazione di legge con riferimento all'aggravante LLassociazione armata di cui all'art. 416-bis, comma quarto, anche in relazione all'art. 59, comma secondo, cod. pen., La Corte si era basata su intercettazioni e testimonianze riferibili a singoli presunti partecipi, appartenenti ad alcune soltanto delle locali, facendo inoltre menzione di procacciamento e scambi di armi fra locali stesse e alla circolarità della notizia di rinvenimenti e sequestri di armi a carico di singoli partecipi alle varie locali. 48 Ciò avrebbe dimostrato la consapevolezza dei vari associati circa l'utilizzo di armi per scopi strumentali all'associazione. Ma in realtà nessuno degli elementi riguardava la locale di Chivasso. La sentenza non rispondeva dunque alle censure mosse con l'atto di appeLO, in cui era stata lamentata l'omessa verifica della sussistenza LLaggravante sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in ordine alla disponibilità di armi da parte LLassociazione, da intendersi peraltro con riguardo a ciascuna singola locale, come riconosciuto dalla Corte di cassazione in altra collegata sentenza. 24.4. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 417 e 228 cod. pen., in ordine alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata. L'art. 31 legge 663 del 1986 oltre ad abrogare l'art. 204 cod. pen. aveva previsto al secondo comma che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. L'accertamento avrebbe dovuto effettuarsi in concreto, essendo insufficiente il riferimento all'autorevolezza all'interno della compagine. Gli elementi prospettati dalla difesa erano idonei a superare la presunzione di pericolosità, che può essere vinta da elementi idonei ad escludere la sussistenza della pericolosità. In concreto era mancato un effettivo accertamento LLattuale pericolosità del ricorrente. Ricorso a firma LLAvv. NC Calabrese 24.5. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e), cod proc. pen., agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte aveva fondato il giudizio di penale responsabilità del FE sul rilievo che egli era cognato di IO AL, condannato con sentenza irrevocabile per partecipazione alla locale di Chivasso, e che il predetto aveva partecipato ad incontri di rilievo. Peraltro la Corte aveva in primo luogo omesso di rispondere agli specifici rilievi difensivi, limitandosi a riproporre gli argomenti del primo giudice e così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. D'altro canto la Corte aveva prospettato l'esistenza di una sorta di super- associazione presidiata da un organo centrale, costituito dal RI di Polsi, e aveva finito per reputare sul piano congetturale dimostrata la partecipazione alla 'HE, a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione a taluna delle locali piemontesi oggetto di giudiziale accertamento. Nel valutare gli elementi rappresentati dalla partecipazione alle varie riunioni, all'uopo elencate, la Corte aveva valorizzato soprattutto quella del 2 4 949 luglio 2009 che avrebbe deposto nel senso di ritenere che il ricorrente fosse intraneo alla locale di Chivasso. Peraltro gli elementi indicati a sostegno erano inidonei per la mancanza di riferimenti individualizzanti circa il ruolo svolto dal FE. La Corte aveva nel complesso attribuito rilievo agli elementi indicati, ignorando i rilievi difensivi in una sorta di pregiudiziale valutazione caratterizzata dalla valorizzazione di elementi definiti di comparabilità, cioè di mera compatibilità con l'ipotesi accusatoria, di per sé dunque privi di decisività, salvo poi disattendere, in quanto irrilevanti, gli elementi che apparivano dissonanti, in relazione al concreto grado di partecipazione del ricorrente (così dando rilievo alla partecipazione ai festeggiamenti anche se non era dimostrato che avesse il ricorrente partecipato alle cerimonie di conferimento di doti), fermo restando che alla resa dei conti il ricorrente non era stato osservato nel partecipare direttamente agli incontri con esponenti di vertice e che non gli erano stati contestati reati fine. Generiche e de relato erano risultate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mentre le scarne risultanze delle intercettazioni non dimostravano una trama di rapporti tra il ricorrente e gli LT imputati, a fronte dei canoni richiesti per configurare la concreta partecipazione ad un sodalizio di tipo mafioso. Non era stato utilizzato un ragionamento incentrato sull'analisi di ciascun elemento, seguito dalla conducenza del fatto rispetto all'ipotesi accusatoria e infine dalla verifica LLeffettiva integrazione della fattispecie contestata. Carente era risultata la motivazione della Corte territoriale anche con riguardo al tema LLutilizzo del metodo mafioso, caratterizzato necessariamente dal conseguimento nell'ambiente circostante di un'effettiva capacità di intimidazione. La Corte aveva formulato valutazioni congetturali in punto di verifica della mafiosità delle condotte ascritte al ricorrente, in quanto riferibili al sodalizio indicato in rubrica. D'altro canto non si era fatta carico di rispondere ai rilievi circa la mancata individuazione di gerarchie interne, il mancato riferimento ai rapporti tra gli adepti, l'assenza di cenni all'accoLO delle spese di giustizia, la mancata menzione di un'attività sistematica di condizionamento LLattività degli operatori economici LLarea di interesse, il mancato utilizzo di una struttura militare eterodiretta dal boss. Erronea era stata l'interpretazione delle conversazioni intercettate, che non avrebbero potuto condurre, perché suscettibili di lettura alternativa, alla conferma LLintraneità del ricorrente. 50 24.6. Secondo motivo: violazione LLart. 416-bis cod. pen. agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte territoriale, in ordine all'aggravante LLassociazione armata, aveva affermato che vi era disponibilità di armi in capo al prospettato sodalizio criminoso. Ma a tal fine aveva omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del prevenuto circa tale disponibilità. Nessun rilievo era stato addotto dalla Corte in punto di comunicazione della contestata aggravante al prevenuto in relazione alla consapevolezza O all'eventuale ignoranza per colpa. Terzo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69, 62-bis, 133 cod. pen. La sentenza impugnata era incongruamente motivata in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante speciale. D'altro canto l'obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto più ci si aLOntani dai minimi edittali. Nel caso di specie era stata utilizzata motivazione apparente con il riferimento alla gravità della condotta e al fatto che il ricorrente non aveva offerto elementi di valutazione nuovi. Ma la quantificazione della pena non era sorretta da adeguato supporto argomentativo. 25. Ha presentato ricorso NA NC, che è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1 e per i delitti di detenzione illegale di arma e di ricettazione di arma, contestati ai capi 85, 86, alla pena complessiva di anni otto mesi due di reclusione, esclusa l'aggravante di cui all'art. legge 203 del 1991 ed esclusa la recidiva;
riconoscimento del concorso formale del reato sub 85 con queLO giudicato dal G.I.P. del Tribunale di OR in data 24/11/2011, con rideterminazione della pena per tale reato in mesi quattro, per un totale di anni otto mesi sei di reclusione, pena accessoria, misura di sicurezza. 25.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del ruolo di partecipe e alla stessa applicazione LLart. 416-bis cod. pen. La Corte, pur avendo sottolineato la necessità di individuare il ruolo dinamico e funzionale ricoperto ai fini della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, aveva fondato la condanna suLO status di affiliazione desunto da 51 conversazione risalente al 1997, peraltro senza motivare in ordine agli elementi forniti dalla difesa circa l'assenza di idonei indicatori fattuali. La Corte inoltre aveva valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori CO e CA, in quanto il primo aveva ricevuto dal NA la confidenza di appartenere alla 'HE e aveva aggiunto che il NA aveva paura di essere ucciso, mentre il secondo aveva sostenuto che il NA era divenuto "santista": si trattava di assunti iLOgici in quanto era dato rilievo ad elementi privi di significato mentre la deposizione del CA, valutata nel suo complesso, risultava contraddittoria suLO specifico punto. 25.2. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione al capo 85). Il NA era stato già condannato per detenzione e porto di arma clandestina, reato che assorbiva la contestazione di detenzione e porto illegale e impediva una duplicazione delle condanne. 25.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si era fatto riferimento al fatto che l'affiliazione risaliva al 1997, ma non si era considerato che non era stato accertato alcun comportamento attivo del ricorrente, ciò che avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti. 26. Ha presentato ricorso NA RI, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni dodici di reclusione, esclusa la recidiva, pena accessoria e misura di sicurezza. Primo ricorso a firma avv. CE Nobile 26.1. Primo motivo: violazione di norme a pena di nullità o inutilizzabilità e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 e 125 cod. proc. pen. Era stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sul rilievo che si sarebbe dovuto aver riguardo all'imputazione e non ad emergenze processuali. Ma già dall'imputazione era dato evincere che era stata riconosciuta alla consorteria una dipendenza dalla casa-madre, in quanto l'operatività dei sodali era espressa non in forma autonoma ma sotto le direttive degli associati del locale di Natile di Careri in provincia di Reggio Calabria. Gli elementi disponibili ai sensi LLart. 431 cod. proc. pen. già dimostravano che l'accordo costitutivo della consorteria era avvenuto a Natile di Careri. Peraltro relativamente al NA si era fatto riferimento ad affiliazione in territorio calabrese. 52 La competenza spettava dunque al Tribunale di Locri, occorrendo aver riguardo al luogo in cui ha sede la base in cui si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione. 26.2. Secondo motivo: violazione di norme a pena di nullità o inutilizzabilità e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 191, 235, 253, 266 segg. cod. proc. pen. Era stato affermato che la bobina su cui erano registrate le conversazioni intercettate nella vettura di IP LE avrebbe potuto non essere acquisita al fascicolo per il dibattimento, trattandosi di intercettazione effettuata in diverso procedimento e acquisita ex art. 270 cod. proc. pen. Ma tale assunto era frutto di una confusione tra la conservazione delle registrazioni e l'onere e il diritto alla prova riferito a tutti gli atti suscettibili di utilizzazione mediante lettura ex art. 511 cod proc. pen. Inoltre detto assunto si scontrava con la natura di atto irripetibile da inserire nel fascicolo per il dibattimento e con il fatto che la registrazione o trascrizione del dato comunicativo costituisce corpo di reato, che deve essere acquisito agli atti del procedimento. 26.3. Terzo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 416- bis, 125, 192 e 546 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva omesso di verificare il compendio investigativo, costituito da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA e CO e dalla partecipazione ad alcune conviviali nonché dal contenuto di una conversazione telefonica relativa a dissidi di natura personale con tale RI LO. Ma la frequentazione di affiliati per motivi di parentela, amicizia, rapporti di affari o la presenza di sporadici contatti in occasione di eventi luttuosi o di conviviali non possono reputarsi sintomatici di partecipazione. Del resto tale partecipazione non può fondarsi su uno status ma implica un ruolo dinamico-funzionale. Era dunque irrilevante la partecipazione a cene o la conversazione sopra menzionata relativa a dissidi di carattere personale. Né si sarebbe potuto attribuire valore alle dichiarazioni del teste Salerno, basate su mere valutazioni. Gli elementi offerti non erano dunque indicativi di partecipazione al sodalizio in relazione a specifiche condotte poste in essere dal ricorrente. Tali elementi non erano desumibili dalle generiche dichiarazioni dei collaboratori CA e CO. 53 Ed ancora era mancata la verifica LLelemento costitutivo rappresentato dalla forza di intimidazione esterna del sodalizio, da riferirsi specificamente al territorio in cui operava la locale nella quale si era ritenuto che il ricorrente fosse inserito, cioè la locale di Natile di Careri a OR. 26.4. Quarto motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 416-bis, comma secondo, cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. Si ribadiscono i rilievi di cui al precedente motivo in ordine all'inidoneità degli elementi costituiti dalla partecipazione ad un funerale e a conviviali. Non era stato debitamente valutato il materiale indiziario, tenendo conto che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Secondo ricorso a firma LLavv. Nobile 26.5. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416- bis cod. pen., 125 192, 546 cod. proc. pen. Era stata attribuita al ricorrente la funzione direttiva nel sodalizio solo sulla scorta delle doti che il predetto avrebbe posseduto in base alle dichiarazioni di RO CA. dimostrativi semmai diMa in realtà gli elementi di fatto erano partecipazione, concretantesi in un ruolo svolto per la fornitura di mezzi e per la trasmissione di messaggi, non in un ruolo caratterizzato da supremazia gerarchica. 26.6. Secondo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 416-bis, comma quarto, cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. In ordine all'aggravante LLassociazione armata era stato dato rilievo al fatto della disponibilità di armi in capo al singolo associato, ma senza dimostrazione della sussistenza di possibilità concrete da parte di tutti di disporre di quella singola arma. In particolare non era stata data la prova che gli associati facessero uso di armi ai fini della realizzazione degli scopi della consorteria costituita dalla locale di Natile di Careri a OR. 26.7. Terzo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 133 cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. Era stata omessa la valutazione dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. alla cui stregua la pena avrebbe dovuto essere più mite, tenendosi conto delle modalità con cui erano stati attuati i fatti-reato e delle condizioni socio- economiche e familiari LLimputato. Ricorso a firma LLAvv. AL VianeLO Accorretti 54 26.8. Primo motivo: violazione LLart. 521 cod. pen. in relazione all'art. 516 cod. proc. pen. con riguardo al capo 1, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata aveva confermato la condanna in relazione ad un ruolo direttivo del ricorrente quando la contestazione riguardava la mera partecipazione. Non si sarebbe potuta reputare ammissibile una contestazione in fatto sulla base di una formulazione chiara, tale da consentire all'imputato di avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano: ciò avrebbe potuto valere per eventuali aggravanti ma non per un'ipotesi di reato diversa. Inoltre non era chiara la possibilità di una condanna per il diverso titolo, anche in ragione della suddivisione dei ruoli e del fatto che le emergenze dibattimentali indicavano come responsabili della locale di appartenenza LT soggetti. Di qui il concreto vulnus al diritto di difesa. 26.9. Secondo motivo: violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Era stata eccepita l'incompetenza territoriale in ragione del legame della realtà associativa con il territorio di origine, tale da dimostrare che si trattava di emanazione operativamente diretta dalla relativa locale di origine. La Corte aveva fornito una risposta priva di specificità. Aveva inoltre sottolineato che si sarebbe dovuto aver riguardo alla situazione esistente all'udienza preliminare ma poi aveva fatto menzione anche di quanto acquisito nell'istruttoria dibattimentale. Era stato in particolare fatto riferimento alla circostanza che l'associazione filiazione di quella insediata in Calabria, che vi era derivazione era LLorganizzazione piemontese dalla casa-madre, che esisteva un collegamento delle singole locali con quelle calabresi e col RI di Polsi, conservando le stesse obblighi di obbedienza, che vi era infine una locale autonoma denominata bastarda. Relativamente alla locale di Natile di Careri a OR si sarebbe dovuto aver riguardo alla dipendenza dalla locale calabrese con conseguenze sulla competenza. A questo riguardo il ricorrente segnala che sono stati prospettati tre diversi criteri per l'attribuzione della competenza in materia di reati associativi (luogo di costituzione LLassociazione, luogo in cui l'associazione inizia ad operare e luogo in cui si è avuta la programmazione ideazione e direzione LLassociazione), il che imponeva in subordine la devoluzione della questione alle Sezioni Unite. 가 55 5 5 26.10. Terzo motivo: violazione degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 267, 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Era stata dedotta l'inutilizzabilità di due conversazioni intercettate nel 1997 nella vettura di IP LE. La Corte aveva escluso che l'art. 270 preveda il deposito delle registrazioni, che tale lacuna non rientra tra quelle previste a pena di inutilizzabilità, che la questione era stata sollevata con ritardo e che la difesa non aveva acquisito l'originale presso l'A.G. a quo, per far risultare difformità da quanto acquisito. Il tema prospettato era queLO della mancanza di garanzie che la bobina acquisita, priva di fascetta termica, contenesse esattamente le captazioni riconducibili al decreto autorizzatorio senza modifiche. D'altro canto si fa rilevare che l'art. 270 prevede il deposito delle registrazioni e del verbale e gli artt. 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. nel richiedere la registrazione e la redazione di verbale nonché l'utilizzo di particolari cautele attestavano la rilevanza di procedure volte a garantire la tutela del contenuto delle registrazioni, non essendo ammissibile l'utilizzo di registrazioni non originali. L'art. 271 nell'occuparsi delle procedure da osservare per procedere all'acquisizione delle intercettazioni non valeva a rendere irrilevante l'ipotesi in cui sia affacciato un dubbio sulla verificabilità del contenuto delle registrazioni. A fronte di ciò non si sarebbe potuto dedurre alcunchè in ordine al ritardo nella formulazione LLeccezione, essendo inoltre discutibile che fosse attribuita alla difesa l'inerzia nel verificare la genuinità del contenuto delle registrazioni acquisite nel processo ad quem, dovendo gravare sul giudice l'obbligo di controllare che la valutazione avvenga sulla base di elementi di prova certi. Peraltro nel caso di specie si trattava di vecchie registrazioni difficilmente accessibili perfino agli organi inquirenti. 26.11. Quarto motivo: violazione LLart. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori CA e CO, il riscontro costituito dalle conversazioni intercettate nel 1997, l'intraneità emergente dalle risultanze dei servizi di o.c.p., in particolare la cena al ristorante La Medusa per la composizione di contrasto con tale RI. Ma non erano stati valutati il significato di riscontro negativo delle dichiarazioni di DO RO, che aveva riferito di non aver notizia del NA, 565 6 l'assenza di elementi denotanti una partecipazione dinamica e funzionale del predetto, l'assenza di veri riscontri delle dichiarazioni dei due collaboratori. Queste peraltro per la loro genericità e per il riferirsi a legami consortili difformi non erano sufficienti a riscontrarsi vicendevolmente. Le conversazioni telefoniche avrebbero semmai reso possibile prospettare una intraneità limitata nel tempo, non essendo per il resto emersi elementi idonei a suffragare un ruolo attivo di effettiva partecipazione del NA, non ravvisabili nelle risultanze dei servizi di o.c.p. limitate alla partecipazione ad una cena e a due funerali. Quanto alla presenza al ristorante La Medusa, non era risultato che l'incontro potesse ricondursi a ragioni legate ad intraneità mafiosa. Non era stata dunque sufficientemente verificata la posizione del ricorrente per desumerne la qualificata partecipazione a consorteria mafiosa nel senso indicato dalla giurisprudenza consolidata, da intendersi non limitata ad un mero status. 26.12. Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte aveva omesso di rispondere alle censure formulate con riguardo al ruolo di capo-promotore attribuito al ricorrente e aveva inoltre fondato tale valutazione su elementi idonei al più a suffragare un ruolo meramente partecipativo, riconducibili alla qualità di affiliato. 26.13. Motivo sesto: violazione LLart. 416-bis, comma quarto, e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte con riguardo all'aggravante LLassociazione armata aveva affermato che era emersa un'ampia disponibilità di armi riferibile all'intera compagine. Ma ciò presupponeva un'idea della 'HE come consorteria unitaria sia con riguardo ai nuclei originari sia con riguardo a quelli dislocati in Piemonte. In realtà si sarebbe dovuto verificare se ciascuna locale contenesse gli elementi costitutivi LLaggravante in esame in relazione alla costante disponibilità di armi. Nel contempo non si sarebbe potuto fare riferimento ad evidenze riguardanti locali diverse da quella di appartenenza del NA e ad intercettazioni relative a soggetti appartenenti a locali diverse. Al contrario si sarebbe dovuto verificare che la locale del ricorrente disponesse di armi e che il NA ne fosse consapevole o versasse in condizione di colpevole ignoranza. 57 0 4 26.14. Settimo motivo: violazione LLart. 2 cod. pen.in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. pen. Non si sarebbe potuta applicare una pena commisurata a limiti edittali introdotti solo dal 2008 a fronte di un ruolo apicale semmai provato solo con riguardo agli anni '90. 26.15. Motivo ottavo: violazione LLart. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La confermata esclusione delle attenuanti generiche si era fondata sul ruolo del NA, ritenuto importante. Ma in concreto si sarebbe dovuto procedere ad una valutazione personalizzata delle condotte del singolo imputato utilizzando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. senza alcuna automatica esclusione basata sulla gravità della fattispecie di reato. 27. Ha presentato ricorso IR PE, che, in riforma di sentenza di assoluzione, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in aumento a titolo di continuazione sulla pena inflitta con sentenza della Corte di appeLO di OR irrevocabile il 5.3.1996, pena accessoria e misura di sicurezza. 27.1. Primo motivo: vizio di motivazione La Corte aveva riformato la sentenza di primo grado valorizzando elementi inconsistenti, come queLO della partecipazione del IR al pranzo organizzato dal GI in vista LLaffiliazione del figlio nonché su una promessa di intervento presso i vertici calabresi per perorare un avanzamento di grado del GI, senza farsi carico della necessità di una motivazione rinforzata basata sui medesimi elementi, a fronte LLanalisi compiuta dal primo Giudice, e senza considerare che il IR non apparteneva ad alcuna "locale" e neppure era stato indicato come referente per le strutture calabresi. 27.2. Secondo motivo: mancanza di motivazione in ordine alla libertà vigilata. La Corte non aveva motivato l'applicazione della libertà vigilata, omettendo di accertare l'attualità della pericolosità ai sensi LLart. 203 cod. pen.. 28. Ha presentato ricorso CC AN, che è stato condannato per il delitto di cui al capo 38, qualificato come estorsione tentata, alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa, con le attenuanti generiche. 58 28.1. Primo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 64, 210 cod. proc. pen., all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 56, 629 cod. pen. La prova a carico del ricorrente era costituita dalle dichiarazioni di GR AE: costui era stato sentito come imputato di procedimento connesso, senza che peraltro fosse stato assistito da difensore e senza che gli fossero stati rivolti gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità della deposizione. 28.2. Secondo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 500, comma 2, cod. proc. pen., 56, 629 cod. pen. Indebitamente la Corte territoriale aveva utilizzato le dichiarazioni rese dal GR in fase di indagini e fatte oggetto di contestazione nel corso della deposizione. Non avrebbe potuto rilevare la circostanza che dopo la contestazione le dichiarazioni fossero state confermate asserendosene dal dichiarante la verità. 28.3. Terzo motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e agli artt. 56, 629 cod. pen. La Corte in violazione dei principi consolidati in materia aveva omesso di vagliare l'attendibilità del dichiarante, a fronte del fatto che la deposizione era stata ritenuta confusa, che il GR non era stato ritenuto attendibile con riguardo alla posizione di altro imputato, che era stato assolto, che le dichiarazioni circa lo specifico fatto erano state introdotte a seguito di contestazione da parte del pubblico ministero di quanto dichiarato in precedenza. Inoltre la Corte non aveva cercato riscontri individualizzanti, riguardanti lo specifico fatto contestato al ricorrente. A tal fine nessuno degli elementi citati nella decisione avrebbe potuto rilevare, in particolare la deposizione dei militari intervenuti, dalla quale risultava solo che l'CC era stato notato uscire dall'attività commerciale del GR. 28.4. Quarto motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 56, 393, 629 cod. pen.; vizio di motivazione con travisamento della prova costituita dalla deposizione del GR. Erroneamente la Corte aveva respinto la richiesta di derubricazione del fatto nel reato di cui agli artt. 56, 393 cod. pen., essendo emerso che IA RU, intervenuto per primo, aveva agito per l'escussione di un credito. D'altro canto tra i due orientamenti in materia, deve condividersi queLO che fa leva sull'intenzione LLagente, in quanto volto a soddisfare una pretesa 59 legittima, non queLO che invece fa riferimento all'elemento materiale, in quanto non risulti esorbitante rispetto alla pretesa fatta valere, così da renderla comunque ingiusta. La Corte aveva sostenuto che IA non aveva fatto riferimento ad un mandato dei fratelli D'GO e che la pretesa di euro 1.000,00 mensili era comunque infondata, in quanto volta a soddisfare un interesse proprio, non essendo dovuta dal creditore. Il ricorrente sottolinea che in realtà la stessa sentenza aveva riportato la deposizione del GR da cui risultava che IA aveva sostenuto di dover recuperare soldi per uno di OR e che il GR avrebbe dovuto dare euro 1.000,00 mensili per interessi. Di qui il travisamento della prova, non essendovi peraltro prova che la richiesta di euro 1.000,00 mensili provenisse da autonoma iniziativa di IA. In ogni caso, a fronte di una condotta non caratterizzata da esorbitante minaccia, l'CC era intervenuto in una seconda fase, non essendovi prova che egli avesse consapevolezza di un ingiusto profitto consistito nella richiesta degli interessi. In caso di riqualificazione e di esclusione LLaggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 il reato si sarebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione, risalendo al 2006. 28.5. Quinto motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 59, comma secondo, cod. pen., 7 legge 203 del 1991, con vizio di travisamento della prova. L'aggravante contestata era stata ritenuta con riguardo al fatto che IA aveva alluso all'esistenza di un sodalizio mafioso. Ma l'CC era intervenuto in una seconda fase, senza alcun riferimento a consorterie mafiose. D'altro canto non vi era la prova che l'CC avesse conosciuto o ignorato per colpa il presupposto su cui si fondava la contestazione LLaggravante. 28.6. Sesto motivo: violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 133, 56 cod. pen. La Corte non aveva spiegato la ragione per cui a fronte di una pena base calcolata nel minimo avesse poi operato una riduzione ex art. 56 cod. pen. non commisurata al massimo consentito, cioè ai due terzi. 29. Ha presentato ricorso SO NI, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 7.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti, contestati ai capi 74 e 75, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, pena accessoria. 606 0 29.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo al capo 74. Il fatto riguardava l'importazione nel 2008 di hashish dalla Spagna. La Corte aveva valorizzato le dichiarazioni del trasportatore HI HE e alcune intercettazioni, ma il primo non aveva riconosciuto in udienza l'imputato come l'NI che lo aveva contattato e le conversazioni avevano un contenuto generico, non essendo idonee a far convergere gli indizi sull'imputato. 29.2. Secondo motivo: violazione LLart. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al capo 75. Ancora una volta la Corte aveva valorizzato per l'importazione di hashish dalla Francia una conversazione di contenuto generico e vago, del 31/3/2008. Mancava dunque la gravità degli indizi, posto che gli stessi si prestavano a lettura alternativa. 29.3. Terzo motivo: proscioglimento per prescrizione. Era nelle more maturato il termine di prescrizione massimo per entrambi i reati. 30. Ha presentato ricorso AL NI, condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 30.1. Primo motivo: violazione di legge penale in relazione all'elemento costitutivo della condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. La Corte, non considerando i principi affermati dalla Suprema Corte di cassazione in ordine alla necessità di individuare un ruolo dinamico-funzionale, aveva fondato la condanna sul mero status inerente alla qualità di "santista" attribuita al ricorrente in base ad una conversazione intercorsa tra LT soggetti. 30.2. Secondo motivo: violazione della legge penale, di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- bis cod. pen., 125, 192, 546 cod. proc. pen. Gli elementi su cui era stata fondata la partecipazione del ricorrente erano limitati a poche intercettazioni e alla partecipazione a due funerali ed erano dunque inidonei aLO scopo indicato per la loro genericità, essendo irrilevante quella presenza ai funerali o il fatto che il ricorrente avesse lavorato nei cantieri OR. Non era stata data risposta al rilievo difensivo che nessuno dei collaboratori aveva parlato del AL come intraneo. Le chiamate in reità, vaghe e generiche, si risolvevano in asettiche affermazioni di appartenenza alla 'HE del soggetto chiamato, senza specificazione di comportamenti tenuti dall'incolpato. 61 Vi era poi il tema strutturale della forza di intimidazione inerente alla presenza del sodalizio sul territorio, in quanto idonea ad estrinsecare l'assoggettamento all'esterno di esso. In tale quadro le condotte contestate agli appartenenti al locale di Natile di Careri a OR difettavano LLelemento strutturale della forza intimidativa avvertita nel territorio di riferimento. Era incongrua la configurazione di mafia silente, incompatibile con la tipologia LLassociazione di tipo mafioso, che implica che coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La mera affiliazione di un partecipe non è sintomatica LLesistenza attuale di una capacità intimidatoria autonoma. Non è sufficiente il riferimento alla casa madre in assenza di segni del modo di manifestarsi del locale nell'ambito territoriale in cui dovrebbe esercitare la forza di intimidazione. Meramente astratto risulta il richiamo all'unitarietà della 'HE. Nella specie in assenza di prove che vadano oltre la mera individuazione delle caratteristiche organizzative e strutturali interne del locale di San Giusto Canavese, non può attribuirsi alle condotte contestate rilevanza penale. Relativamente al AL gli elementi posti alla base della condanna costituivano al più indizi privi del requisito della gravità e della precisione. 30.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 416-bis, comma quarto e quinto, 59, comma secondo, 62-bis, 133 cod. pen. La Corte aveva indebitamente operato un automatismo sotto il profilo psicologico in ordine all'applicazione LLaggravante LLassociazione armata, essendosi affermato che il prevenuto per il solo fatto di far parte LLassociazione non poteva non sapere che la stessa ha disponibilità di armi. Posto che il ruolo del ricorrente era rimasto su un piano formale, sarebbe stata necessaria una valutazione più approfondita di una mera petizione di principio in ordine al profilo soggettivo di imputazione LLaggravante. In ogni caso il risultato di una debita valutazione della specifica posizione si sarebbe potuto raggiungere valorizzando le attenuanti generiche, considerandole prevalenti, e i parametri LLart. 133 cod. pen. 31. Hanno presentato ricorso EN GI e TE NG, soggetti terzi interessati nel procedimento a carico di AL NI, rispetto alle statuizioni di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, emesse dalla Corte di appeLO in riforma della sentenza di primo grado. 62 31.1. Motivo: violazione LLart. 12-sexies d.l. 306 del 1992 e mancanza o insufficienza della motivazione sui presupposti del provvedimento ablatorio, sulla titolarità o disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati a terzi e sulla distribuzione LLonere probatorio. La Corte, riformando la pronuncia di primo grado, non si era fatta carico LLonere di fornire una motivazione rinforzata con la quale fossero confutati gli argomenti del primo giudice. Quanto alle società GI.CA s.r.l e Edil s.a.s. si era fatto riferimento alle conversazioni telefoniche e all'assunto secondo cui la EN non era conosciuta e che nei cantieri CORAL si trattava col AL. Peraltro ciò riguardava solo quei cantieri, in relazione ai quali era stato documentato che il AL aveva lavorato per altre società, estranee alle indagini. Quanto agli LT beni, la Corte aveva affermato che si trattava di investimenti di somme di non nota provenienza ovvero di proventi delle due società. Non rilevava però la disordinata tenuta della contabilità di GI.CA s.r.l., essendo comunque consolidato l'orientamento secondo cui la sproporzione deve essere confrontata con il reddito dichiarato o con l'attività economica, potendosi tener conto anche di redditi derivanti da attività lecita sottratti al fisco. Ma la GI.CA produceva redditi in modo regolare senza che fossero state rilevate movimentazioni che potessero alimentare dubbi circa la liceità della provenienza delle somme di denaro transitate nel conto bancario della società. Era apodittico l'assunto che i beni del AL, della EN e in parte della TE fossero ingiustificati e che la difesa non avesse fornito prove della lecita provenienza (si trattava di immobile acquistato nel 2000, di altro immobile acquistato nel 2006, di conti correnti intestati alla EN e di LT intestati anche alla madre, cioè la TE). La difesa aveva fornito prova LLautonomia patrimoniale dei terzi. I due immobili erano stati acquistati con risorse patrimoniali della famiglia EN, in epoca anteriore a quella indicata nell'imputazione per l'inizio LLoperatività del sodalizio. Non era stato dedotto un legame tra il AL e detti immobili. Era immotivata la prospettata incapacità patrimoniale dei terzi. Quand'anche si fosse inteso valorizzare il fatto che la EN non fosse riuscita a dare prova circa la disponibilità economica per l'acquisto dei beni, non si sarebbe potuto da ciò trarre la conclusione che il denaro provenisse dal AL e che costui ne fosse l'effettivo proprietario. 63 MR La Corte aveva violato il principio per cui l'onere di dimostrare il carattere fittizio LLintestazione grava sulla pubblica accusa, gravando sul giudice l'obbligo di dar conto degli elementi che comprovano la fittizietà LLintestazione. Non sono applicabili in tale materia i diversi principi che regolano la materia delle misure di prevenzione. La sproporzione di valore tra bene formalmente intestato e reddito percepito può assumere rilievo sul piano probatorio, ma alla condizione che la stessa abbia capacità dimostrativa della natura simulata LLintestazione. Ma la EN e la TE sono state ritenute intestatarie fittizie senza indicazione di concreti e significativi elementi probatori a sostegno di quella presunzione. La Corte aveva inoltre errato nel valutare la sproporzione con riguardo ad una sommatoria temporalmente indiscriminata dei beni oggetto di confisca, quando il raffronto andava operato con il reddito dichiarato e le attività economiche al momento dei singoli acquisti in relazione al valore dei beni di volta in volta acquistati. 32. Ha presentato ricorso ON IT, che è stato condannato alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, con le attenuanti generiche prevalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 32.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riguardo al metodo mafioso. La Corte aveva rilevato che la 'HE operante nel territorio piemontese costituiva un'articolazione autonoma e unitaria, in relazione alla quale erano ravvisabili il profilo strutturale di gemmazione dalla casa-madre e operativo con autonoma forza di intimidazione esterna. Ma in realtà non era ravvisabile il requisito LLunitarietà, tanto che in senso contrario si era pronunciata in più occasioni la Corte di cassazione. Conseguentemente sarebbe stato necessario che fosse attestato con riguardo a ciascuna articolazione neLO specifico territorio piemontese la capacità di esercitare la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo con stato di assoggettamento e di omertà. Ma nel caso della locale di OL era risultato che la stessa non era operativa e che non erano riusciti i tentativi di riaprirla. Nel caso di specie il tentativo di costituire associazioni destinate a riprendere metodi e stili della casa madre non si era ancora tradotto nella capacità di 64 atteggiarsi verso la popolazione come entità in grado di sfruttare la forza intimidatrice del vincolo. Il ON nel contempo non risultava operativo in alcun locale. 32.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condotta di partecipazione del ON. La Corte aveva ritenuto di ravvisare un quadro di indizi idonei a suffragare la partecipazione del ricorrente alla consorteria, quando non era emerso alcun collegamento del ON con le attività costituenti il fine del sodalizio e con le attività di coordinamento e disposizione degli LT associati o con l'attività di decisione e partecipazione ai riti di affiliazione. Inoltre non risultava che il ricorrente avesse una dote o che di lui avessero parlato collaboratori di giustizia o che le conversazioni intercettate lo avessero visto tra i locutori. Si poteva cogliere dagli elementi probatori che il locale di OL non era operativo, che vi erano stati solo vani tentativi di riaprirlo, che non vi era stata adesione del ricorrente, che non vi era stata condotta penalmente rilevante. La Corte aveva valutato elementi privi di significato e conversazioni cui il ricorrente non aveva partecipato. Mancavano dunque a suo carico indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione alla consorteria. Non emergevano chiamate in correità. In una intercettazione ambientale soggetto individuato nel padre del ricorrente aveva parlato dei suoi ragazzi. Non era chiaro il riferimento all'imputato come aspirante alla riapertura del locale di OL. In altra ambientale RU aveva parlato con il AS per perorare la riapertura del locale di OL. Il ricorrente aveva spiegato il senso di conversazioni telefoniche relative ad una trascuranza per la mancata partecipazione al matrimonio della figlia di IE. Quanto all'o.c.p. LL8/10/2009 presso il bar Italia vi era solo un dato antropometrico circa la parziale compatibilità con il ricorrente di un'immagine che compare nel servizio. I tabulati telefonici attestavano che il ricorrente si trovava in casa. Non corrispondeva a verità che il ON si fosse attivato per un riavvicinamento con IE. Erano prive di rilievo e decontestualizzate le parole catturate prima della conversazione telefonica del 5/2/2009. 32.3. Terzo motivo: violazione LLart. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e doglianze in materia di pena. 65 5 9 La Corte non aveva motivato circa il carattere armato LLassociazione, sia con riguardo a detenzione e uso di armi da parte del ricorrente sia in relazione alla circolarità delle armi, stante l'autonomia funzionale delle singole locali. 33. Ha presentato ricorso LE EN, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 33.1. Primo motivo: violazione della legge penale in relazione agli artt. 192, comma 3 e 4, 194, comma 3, 197-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen, vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di associazione di stampo mafioso. La Corte si era basata per la condanna sulle dichiarazioni dei collaboratori CA RO, DO RO e sulla testimone di giustizia EL RI, sostanzialmente eludendo quanto affermato non solo dal primo Giudice ma anche dalla Corte di cassazione aLOrché si era pronunciata in sede cautelare, annullando l'ordinanza emessa a carico del LE in sede di riesame. La Corte aveva peraltro commesso un errore giuridico in tema di valutazione delle fonti di prova e in ordine alla nozione di partecipazione al reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., omettendo altresì di valutare i nuovi elementi emersi in sede di rinnovazione LListruttoria dibattimentale. La Corte aveva valorizzato le dichiarazioni rese da CA RO, benché egli avesse dichiarato di aver appreso dal frateLO del ricorrente che costui apparteneva alla 'HE, affermazione non verificabile attesa qualità di coimputato della fonte primaria. D'altro canto una dichiarazione de relato non avrebbe potuto essere riscontrata da altra di analogo tenore. Non solo non erano emersi riscontri estrinseci ed individualizzanti, considerando che non risulta che fosse stata conferita al ricorrente una dote, ma erano stati anche acquisiti nuovi elementi di prova a favore del ricorrente, indicati in una memoria difensiva depositata il 13 marzo 2015, pretermessi dalla Corte. In particolare non si era considerato che il collaboratore CI aveva sostenuto di non aver avuto notizie di un'appartenenza alla 'HE del ricorrente e che inoltre costui non aveva risieduto in Piemonte, in contrasto con il criterio della residenza su cui si fondava la appartenenza alle locali. Erroneamente erano stati valutati i riscontri a carico del ricorrente. Non rilevanti erano le dichiarazioni di RI FA riferite alla consegna di "pizzini" in epoca remota ai LE. 66 Quanto alle dichiarazioni di RO DO, costui non aveva saputo affermare che il ricorrente fosse affiliato ma lo aveva solo prospettato per deduzione. Egli aveva fatto riferimento alla costruzione di un bunker, ma la circostanza, stando alle dichiarazioni di IO DO, si sarebbe dovuta reputare non il risultato di un'esperienza diretta ma solo di una conoscenza indirettamente acquisita, inidonea a costituire riscontro. Peraltro la costruzione del bunker in Platì non sarebbe stata utilizzabile a tale fine, posto che il LE aveva lavorato quale escavatorista, senza che ciò implicasse la conoscenza delle finalità di tali lavori. La costruzione del bunker non poteva dunque rappresentare un contributo fattivo all'associazione. Non ricorreva nei confronti del LE alcuno degli indicatori fattuali prospettati dalla giurisprudenza per ritenere la partecipazione alla consorteria mafiosa. Difettavano elementi concreti idonei a supportare in particolare il coinvolgimento del ricorrente nell'ambito associativo piemontese, specificamente alla locale di VO, come a suo tempo riconosciuto dalla Corte di appeLO di OR e dalla Corte di cassazione nel giudicare in ordine alla applicazione di misura di prevenzione. 33.2. Secondo motivo: violazione di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità con riferimento all'art. 8 cod. proc. pen. in relazione al locus commissi delicti. Il ricorrente avrebbe fornito un contributo partecipando alla costruzione di un bunker nella Locride: mai egli aveva avuto legami con il territorio torinese, cosicché la sua attività rilevante si sarebbe dovuta considerare avvenuta nel comune di Platì. Di qui la conseguenza LLattribuzione della competenza al Tribunale di Locri. 33.3. Terzo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 2 cod. pen. in relazione alla legge applicabile e con riferimento all'art. 62-bis cod. pen, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva, vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della legge più favorevole e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Il contributo asseritamente prestato dal ricorrente e le generiche dichiarazioni dei collaboratori che facevano riferimento ad un periodo intercorrente tra la metà degli anni '90 e i primi anni del 2000, imponevano di 67 2 applicare la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 251 del 2005 e soprattutto prima di quelle introdotte dal d.l. 92 del 2008. In tale prospettiva la pena di anni sette non risultava proporzionata ai limiti edittali previgenti, stante il ruolo marginale del ricorrente. Inoltre erroneamente non era stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche a fronte della risalenza dei fatti e della contenuta gravità della condotta. Era comunque carente la motivazione in relazione al richiamato ruolo di gregario del ricorrente e al fatto che la recidiva riguardava un reato risalente di favoreggiamento, non in linea con la condotta esercitata con la consorteria. 33.4. Con una prima memoria difensiva il ricorrente segnala che con sentenza del 16 aprile 2015 la Corte di assise di Cagliari ha condannato CA RO alla pena di anni ventitrè per il delitto di omicidio commesso il 24/2/2009, rilevando in motivazione che il CA aveva sostenuto una versione dei fatti rivelatasi spregiudicatamente falsa. LLassunto LLinattendibilità delCiò viene addotto a sostegno collaboratore le cui dichiarazioni avevano concorso alla condanna del ricorrente. 33.5. Con ulteriore memoria difensiva il ricorrente osserva che la Corte di appeLO aveva riformato la sentenza di assoluzione sulla base di una rivalutazione delle medesime prove dichiarative, costituite da CA RO e DO RO. Ma ciò aveva fatto senza nuovamente escutere i dichiaranti e così violando un principio consolidato, fondato su un'interpretazione convenzionalmente orientata LLart. 603 cod. proc. pen., alla cui stregua giudice di appeLO che intenda riformare nel senso LLaffermazione di responsabilità LLimputato una sentenza di assoluzione sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve procedere alla nuova audizione del dichiarante, principio ribadito con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 28/4/2016, in proc. Dasgupta. 34. Ha presentato ricorso TI EN, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1 e, in riforma di assoluzione in primo grado, anche per i reati di estorsione aggravata di cui ai capi 63 e 64, esclusi i fatti in danno di US e LL, ritenuta l'aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991 ed esclusa l'aggravante delle persone riunite, con rideterminazione della pena in anni tredici di reclusione, pena accessoria, misura di sicurezza. 34.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. 68 La Corte aveva affermato che l'associazione operante in Piemonte era assoggettata alle regole e potestà promananti dal liveLO sovraordinato LLHE avente sede in Calabria ma si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado, sulla base di dato congetturale, non essendo stato chiarito se vi fosse collegamento con le strutture calabresi e in che cosa consistesse l'assoggettamento. Né sarebbe stato sufficiente il riferimento al collegamento con la casa madre reggina, in assenza di segni del modo di manifestarsi dei locali, di cui si predicava l'autonomia nel relativo territorio. 34.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 416-bis, cod. proc. pen. La Corte nel ricercare l'esteriorizzazione del metodo mafioso aveva rilevato l'unitarietà delle diverse "locali", collegate alla casa madre, ma autonome, confederate nella complessiva associazione, avente programmi e finalità illecite condivisi. Aveva poi riconosciuto l'assenza di concrete condotte intimidatorie riferibili ai soggetti facenti parte di alcune locali, ma in ragione LLunitarietà aveva segnalato episodi riferibili ad iniziative proprie di LT locali, destinati a conclamare il metodo mafioso, indistintamente riferito a tutte le locali. Si deduce che mancavano gli elementi per pervenire a tale giudizio unitario e si contrasta dunque la prospettata osmosi delle azioni intimidatorie. Mancava dunque uno dei profili costitutivi del reato contestato. In tale senso si era di recente pronunciata la Corte di cassazione con riguardo alla locale di Siderno a OR 34.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La Corte aveva reputato l'imputato colpevole quale esponente del RI, pur avendo riconosciuto che tale struttura in realtà non esisteva. Aveva però rilevato che era ravvisabile la partecipazione, in ragione LLavanzamento di gradi ottenuto dal ricorrente. Pur invocando i principi affermati dalla Corte di Cassazione, la Corte territoriale li aveva tuttavia disattesi, basandosi sull'investitura formale, in assenza di elementi ulteriori idonei ad attestare un contributo apportato dal ricorrente alla vita LLassociazione. Si trattava dunque di motivazione apparente e di inconferente ricostruzione dei fatti, a fronte dei principi richiamati. 34.4. Quarto motivo: violazione LLart. 416, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione. CL 69 L'associazione armata era stata ravvisata sulla base LLaccertata disponibilità di armi in capo ai membri, ma tale assunto era destinato a cadere, una volta venuto meno il presupposto LLunicità LLassociazione costituita dalle diverse «locali» operative nella provincia di OR. Peraltro, venuta meno la struttura-funzione denominata RI, il TI non era stato inserito in alcuna locale. 34.5. Quinto motivo: vizio di motivazione in ordine ai capi 63 e 64 per i quali vi era stata assoluzione in primo grado. Nessuna certezza era desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata che non aveva assolto l'onere di fornire una motivazione rinforzata a fronte del medesimo quadro probatorio, confutando gli specifici argomenti del primo giudice e non limitandosi ad una semplicemente diversa valutazione. 34.6. Sesto motivo: mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Era mancata la valutazione LLattualità della pericolosità ai sensi LLart. 203 cod. pen., da ritenersi necessaria anche nell'ipotesi di cui all'art. 417 cod. pen. in relazione a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 35. Ha presentato ricorso CH RU, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, alla pena di anni sette di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 35.1. Primo motivo: mancanza di motivazione ed erronea applicazione LLart. 416-bis cod. pen. La Corte pur richiamando i principi consolidati in materia di partecipazione a consorteria di tipo mafioso, aveva alla resa dei conti valorizzato elementi inidonei, come la partecipazione a funerali e a incontri, il fatto che il ricorrente potesse essere ritenuto affiliato da terzi intercettati, la circostanza che avesse debiti nei confronti di un affiliato o della moglie di altro affiliato deceduto, inidonei a comprovare il ruolo specifico svolto dal ricorrente per la vita e lo sviluppo LLassociazione, fermo restando che di lui nessun collaboratore aveva parlato. 35.2. Secondo motivo: violazione LLart. 12-sexies legge 356 del 1996 e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva fondato la confisca di un immobile intestato alla moglie del ricorrente sul rilievo LLinidoneità dei redditi dichiarati. 70 Ma erano state acquisite prove testimoniali attestanti la non fittizietà LLintestazione e riguardanti la proporzionalità tra valore LLimmobile e redditi lecitamente percepiti dal ricorrente e dalla moglie. Entrambi peraltro avevano svolto attività lavorative produttive di reddito. La Corte nel fondarsi sui redditi fiscalmente dichiarati non aveva tenuto conto LLevasione fiscale, che, pur sanzionabile in sede tributaria, non era rilevante ai fini del campo operativo della confisca allargata. Vi era dunque un vizio di motivazione che comportava l'annullamento della sentenza. 36. Ha presentato ricorso RA ST, condannata per il reato di tentata estorsione di cui al capo 69 alla pena rideterminata in anni due mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con le attenuanti generiche equivalenti. 36.1. Motivo unico: vizio di motivazione Era stata reclamata la concessione LLattenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione al coinvolgimento in una sola telefonata con uno dei figli e al fatto che l'evento si sarebbe potuto verificare a prescindere dalla presenza o dall'apporto causale della RA, pressoché nuLO. La Corte nulla aveva motivato sul punto. L'omessa motivazione dava luogo a provvedimento viziato e iLOgico nella parte in cui il Collegio aveva omesso di motivare sui profili di colpevolezza. La Corte avrebbe dovuto valutare il ruolo dei concorrenti e dare conto della mancata assoluzione o della concessione della circostanza attenuante invocata ai fini della rideterminazione della pena. 37. Ha presentato ricorso OM NI, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni sette di reclusione con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 37.1. Motivo: inosservanza LLart. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appeLO aveva riformato la sentenza di primo grado, senza peraltro fornire una motivazione rinforzata, confutando tutti gli argomenti utilizzati dal primo Giudice. Aveva a tal fine utilizzato un elemento costituito dalla sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appeLO di Reggio Calabria a carico di AW MO e di RS NI, i cui contenuti erano stati ritenuti suggestivi in ordine ad una stretta relazione tra il OM e l'RS condannato per 71 associazione mafiosa, ed aveva inoltre valorizzato le conversazioni n. 191 e 1066, peraltro già valutate dal primo giudice. L'elemento costituito dalla sentenza comunque non era nuovo. Esso era stato preso in considerazione dal Tribunale aLOrché aveva respinto la richiesta di audizione di AW, reputandola estranea alla sfera LLimputazione. La Corte di appeLO aveva acquisito la sentenza nella quale erano state riferite le dichiarazioni LLAW, senza rispondere alla censura di inutilizzabilità di detta sentenza e peraltro senza procedere poi a rinnovare l'audizione del predetto, così violando i principi esposti dalla sentenza AN
contro
DA della Corte E.D.U del 5/7/2011, a fronte della ritenuta irrilevanza del tema di prova in primo grado. E peraltro la Corte non aveva in concreto fornito adeguata motivazione del proprio convincimento rispetto alle valutazioni del primo Giudice, non spiegando perché il tema affrontato dalla sentenza reggina potesse corroborare l'accusa nei termini di cui all'imputazione che faceva riferimento all'appartenenza del OM alla locale di RI. La Corte in particolare aveva ritenuto di poter leggere alla luce della citata sentenza la conversazione n. 1066, nella quale era espressa da IA disistima verso il OM, originata dall'affare reggino riguardante l'AW. Ma in realtà la sentenza reggina aveva ricostruito l'episodio in termini non corrispondenti alla sintesi fattane nella sentenza impugnata, che aveva per contro stabilito una correlazione con la conversazione n. 1066. In ogni caso la Corte aveva sostanzialmente operato una rivalutazione del materiale già disponibile, attribuendogli una valenza accusatoria alternativa alla lettura datane dal primo Giudice. In realtà la sentenza reggina non determinava un incremento probatorio circa la natura dei rapporti tra il OM e l'RS rispetto a quanto già valutato in merito dal primo giudice, che aveva reputato il tema estraneo alla contestazione: anche nell'ipotesi in cui fosse stato possibile chiarire la conversazione n. 1066, ciò non significava che l'episodio fosse coerente con l'imputazione avente ad oggetto l'intraneità associativa nella locale di RI. La Corte si era diffusa sulla caratura associativa LLRS, definito esponente di vertice di Gioiosa Ionica e dunque ricollegato a OR ai gioiosiani, ciò che avrebbe costituito il secondo elemento da cui ricavare la responsabilità del ricorrente. La Corte aveva addebitato al Tribunale di non aver valutato il profilo criminale LLRS, senza peraltro illustrare le ragioni per cui tale elemento 72 valesse a chiarire l'ipotesi di accusa così disarticolando l'iter argomentativo del primo Giudice. Peraltro la sentenza reggina aveva escluso che il denaro investito dall'RS nell'operazione con l'Elbaharawi fosse di provenienza illecita, in tal modo ridimensionando la valenza del rapporto tra il OM e l'RS. In ogni caso si sarebbe potuto trattare solo di elementi di contorno rispetto all'ipotesi accusatoria. La Corte aveva invece ritenuto di trarne conferma con riguardo al significato della conversazione n. 191, senza spiegare come il ruolo rivestito dal OM avesse reso evidente che il presupposto del potere disciplinare esercitato contro di lui fosse la sua appartenenza alla locale di RI, quando alla resa dei conti LLesercizio del potere disciplinare non vi era traccia e comunque la ricostruzione della vicenda dei rapporti con l'RS non avrebbe potuto porsi in relazione con la conversazione n. 191, posto che la stessa era del febbraio 2008 mentre le problematiche reggine erano insorte successivamente. In sostanza la Corte non aveva fatto altro che rielaborare elementi già valutati dal Tribunale, inclusa la conversazione n. 193, cui la Corte aveva attribuito il valore di una coLOcazione in ambienti 'ndranghetistici collettivi. L'interpretazione data dalla Corte si poneva al di fuori di una plausibile opinabilità, fermo restando che non si trattava di elementi in grado di elidere il significato del dato probatorio come già valutato dal Tribunale. inoltre aveva omesso di confrontarsi su circostanze eLa Corte apprezzamenti che avevano concorso a fondare il primo e diverso apprezzamento, come l'elemento costituito dal fatto che il OM non era stato sottoposto a o.c.p, e neppure a intercettazioni. Di qui la richiesta di annullamento senza rinvio. 38. Ha presentato ricorso RO AL, condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, come qualificato ai sensi LLart. 416-bis, comma secondo, con dichiarazione di esecutività della sentenza in primo grado quanto alla responsabilità per tale reato, stante la rinuncia ai motivi sul punto, e rideterminazione della pena in anni dieci di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza. 38.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma quarto cod. pen e vizio di motivazione. La Corte aveva fornito una censurabile ricostruzione in merito alla configurabilità di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, stabile e permanente, in contatto con la casa-madre, operante con margini di autonomia e indipendenza. 73 Ma l'assunto LLunitarietà era rimasto indimostrato. Correlativamente si sarebbe dovuto dare conto LLesteriorizzazione del metodo mafioso riferita al territorio piemontese, con specifico riferimento a ciascun locale, e dunque in particolare a queLO di San Giusto Canavese, anche ai fini LLaggravante di cui al quarto comma, che era stata invece ravvisata sulla base di riferimenti legati a locali diversi da quella di appartenenza del ricorrente. 38.2. Secondo motivo: mancanza di motivazione in relazione alla libertà vigilata. Mancava totalmente la motivazione in ordine all'accertamento LLattualità della pericolosità ai sensi LLart. 203 cod. pen. 39. Ha presentato ricorso IO RU, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1, alla pena di anni sette di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, pene accessorie e misura di sicurezza. Ricorso a firma LL Avv. Carlo RI RO 39.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva affermato che l'associazione operante in Piemonte era assoggettata alle regole e potestà promananti dal liveLO sovraordinato della n'drangheta avente sede in Calabria, ma si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado, sulla base di dato congetturale, non essendo stato chiarito se vi fosse collegamento con le strutture calabresi e in che cosa consistesse l'assoggettamento. Né sarebbe stato sufficiente il riferimento al collegamento con la casa madre reggina, in assenza di segni del modo di manifestarsi dei locali, di cui si predicava l'autonomia nel relativo territorio. 39.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 416-bis, cod. proc. pen. La Corte nel ricercare l'esteriorizzazione del metodo mafioso aveva rilevato l'unitarietà delle diverse "locali", collegate alla casa-madre, ma autonome, confederate nella complessiva associazione, avente programmi e finalità illecite condivisi. Aveva poi riconosciuto l'assenza di concrete condotte intimidatorie riferibili ai soggetti facenti parte del locale di Chivasso, ma in ragione LLunitarietà aveva segnalato episodi riferibili ad iniziative proprie di LT locali, destinati a conclamare il metodo mafioso indistintamente riferito a tutte le locali. Si deduce che mancavano gli elementi per pervenire a tale giudizio unitario e si contrasta dunque la prospettata osmosi delle azioni intimidatorie. 74 4 Mancava dunque con riguardo alla locale di Chivasso uno dei profili costitutivi del reato contestato. In tale senso si era di recente pronunciata la Corte di cassazione con riguardo alla locale di Siderno a OR 39.3. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen e all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione La Corte dopo aver correttamente esposto i principi che regolano il giudizio sull'appartenenza a consorteria mafiosa, aveva in concreto fondato la condanna del ricorrente sulla partecipazione a due cene, una per il conferimento di doti a due presunti sodali e una per i festeggiamenti connessi a precedente rito di affiliazione concernente tale IT. Quanto alla cena di RA non era stato spiegato perché la consulenza tecnica di parte che negava la presenza del IO non fosse dirimente e come potesse ritenersi pacifico che fosse avvenuto il conferimento di doti. Quanto all'altra cena, era da sottolineare che la partecipazione a riunioni non è equiparabile alla frequentazione di mafiosi per ragioni di parentela, affetti e amicizia o rapporti di affari o occasionali contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici, situazione di significato non dirimente. Peraltro il IO è figlio di soggetto condannato come capo della locale di Chivasso: ma in concreto in determinati contesti, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, il conferimento formale della qualifica potrebbe assumere significato equivoco, riferito ad automatismi sociali e familiari, piuttosto che essere indice di effettiva intraneità. In concreto la Corte non aveva fornito con riguardo al IO una motivazione specifica, indicativa di effettiva partecipazione, discostandosi dai richiami giurisprudenziali pur invocati e operando una ricostruzione del fatto inconferente. 39.4. Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione. armata era stata ravvisata sulla baseL'associazione LLaccertata disponibilità di armi in capo ai membri, ma tale assunto era destinato a cadere, una volta venuto meno il presupposto LLunicità LLassociazione costituita dalle diverse locali» operative nella provincia di OR. La valutazione avrebbe dovuto dar conto di elementi riferibili alla locale> di Chivasso. 39.5. Quinto motivo: mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Era mancata la valutazione LLattualità della pericolosità ai sensi LLart. 203 cod. pen., da ritenersi necessaria anche nell'ipotesi di cui all'art. 417 cod. 75 Al pen. in relazione a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Ricorso a firma LLAvv. CO Palumbo 39.6. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La Corte aveva ravvisato un'associazione unitaria nel territorio piemontese, operante come confederazione. Ma gli indici a tal fine utilizzati, primo tra tutti il coordinamento facente capo a LA PE, erano stati già valutati dalla Corte di cassazione che in due occasioni li aveva reputati inidonei, riconducendo il sodalizio a ciascun locale, operante in un determinato territorio. Peraltro la difesa aveva segnalato che non esisteva una struttura denominata crimine, comune a tutte le locali piemontesi e che peraltro non era emersa l'esistenza di siffatta struttura all'interno di ciascuna di esse. In tale prospettiva si sarebbe dovuto valutare anche il tema del metodo mafioso, occorrendo la prova che i fatti rivelatori all'esterno della capacità di intimidazione del sodalizio fossero il risultato di una strategia condivisa, senza di che si sarebbe dovuto aver riguardo alla sfera di intimidazione riferibile a ciascuna locale, nel proprio territorio. Peraltro gli episodi criminosi ricostruiti in sentenza riguardavano solo alcuni imputati inseriti in alcune soltanto delle locali individuate, diverse comunque da quella di Chivasso. Non si sarebbe potuta affermare la riferibilità degli episodi a tutte le locali solo in virtù LLasserita unitarietà LLassociazione. Né sarebbe potuto invocarsi alcun automatismo connesso ai collegamenti con la casa-madre reggina. In tale ottica difettava una specifica motivazione da parte della Corte territoriale, non potendosi fondare alcun giudizio sulle relazioni intercorrenti con altre locali e con la casa-madre, ma dovendosi invece ricercare nel territorio di ciascuna l'alone di intimidazione ad essa correlabile, in assenza del quale non si sarebbe potuto parlare di associazione di tipo mafioso. Relativamente alla locale di Chivasso gli elementi costitutivi del reato erano insussistenti non essendovi prova LLeffettivo conseguimento di una capacità intimidatoria autonoma, con la condizione di omertà che ne deriva. 39.7. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. 76 A fronte LLinsegnamento della Corte di cassazione circa la necessità di individuare un ruolo dinamico-funzionale, che dia contenuto al prendere parte all'associazione, la Corte territoriale aveva valorizzato due episodi. In relazione al primo, la cena a RA del 9/1/2008, la Corte non aveva però fornito adeguata motivazione a fronte dei rilievi difensivi, fondati sulla consulenza tecnica che aveva reputato inidoneo il filmato acquisito per provare la partecipazione del IO. La Corte aveva finito per basarsi solo sulle dichiarazioni del M.LO IN, che si era detto certo LLidentificazione desumibile dall'esame incrociato del filmato e LLaudio. In relazione al secondo episodio, cioè il festeggiamento seguito al conferimento della dote a tale IT, la Corte si era contraddetta, da un lato ritenendo l'elemento indicativo di affiliazione e dall'altro in generale affermando che tra gli elementi che non erano stati ritenuti indici di partecipazione vi era la presenza in occasione di festeggiamenti successivi ai riti. Inoltre la Corte non aveva considerato che quell'elemento era stato già reputato inidoneo dalla Corte di cassazione aLOrchè aveva annullato l'ordinanza emessa in sede di riesame, segnalando l'irrilevanza della conversazione intercettata il 6/4/2008 nella vettura di IA RU e dunque LLeventuale partecipazione del ricorrente alla cena del 5/4/2008. LL luce dei principi giurisprudenziali consolidati la motivazione della sentenza si sarebbe dovuta reputare carente, contraddittoria e iLOgica, non essendo stato dimostrato il ruolo dinamico del IO sulla base degli elementi offerti, in assenza di prova di effettivo svolgimento di attività funzionali al perseguimento degli scopi. 39.8. Terzo motivo: violazione di legge con riferimento all'aggravante LLassociazione armata di cui all'art. 416-bis, comma quarto, anche in relazione all'art. 59, comma secondo, cod. pen., La Corte si era basata su intercettazioni e testimonianze riferibili a singoli presunti partecipi, appartenenti ad alcune soltanto delle locali, facendo inoltre menzione di procacciamento e scambi di armi fra locali stesse e alla circolarità della notizia di rinvenimenti e sequestri di armi a carico di singoli partecipi alle varie locali. Ciò avrebbe dimostrato la consapevolezza dei vari associati LLutilizzo di armi per scopi strumentali all'associazione. Ma in realtà nessuno degli elementi riguardava la locale di Chivasso e la posizione del IO. La sentenza non rispondeva dunque alle censure mosse con l'atto di appeLO, in cui era stata lamentata l'omessa verifica della sussistenza LLaggravante 77 M sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in ordine alla disponibilità di armi da parte LLassociazione, da intendersi peraltro con riguardo a ciascuna singola locale, come riconosciuto dalla Corte di cassazione in altra collegata sentenza. 39.9. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 417 e 228 cod. pen., in ordine alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata. L'art. 31 legge 663 del 1986 oltre ad abrogare l'art. 204 cod. pen. aveva previsto al secondo comma che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. L'accertamento avrebbe dovuto effettuarsi in concreto, essendo insufficiente il riferimento all'autorevolezza del IO all'interno della compagine. Gli elementi prospettati dalla difesa erano destinati a superare la presunzione di pericolosità, che può essere vinta da elementi idonei ad escluderne la sussistenza. In concreto era mancato un effettivo accertamento LLattuale pericolosità del ricorrente. 40. Ha presentato ricorso VA NN, che è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1, alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, pena accessoria, misura di sicurezza, revoca di precedente beneficio della sospensione condizionale della pena. 40.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della condotta associativa, agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente censura l'assunto della Corte d'appeLO circa l'esistenza in territorio torinese di un'associazione unitaria, costituita dalle locali, di cui ricostruisce funzionamento e struttura, individua il rapporto che intercorre tra le stesse nonché tra esse e le locali calabresi e il c.d. RI di Polsi. Deduce in particolare l'iLOgicità della motivazione osservando che da un lato si afferma la frammentarietà della conoscenza dei singoli affiliati e dall'altro si pretende di ricostruire il quadro globale e unitario, peraltro ricavandolo dalle notizie imprecise che gli affiliati possiedono, in relazione al limite posto alla rispettiva sfera di conoscenza. Deduce ancora la contraddittorietà della motivazione segnalando che se da un lato l'unitarietà della realtà associativa è stata desunta dall'esistenza di comuni regole ferree cui dovevano sottostare le singole locali e i rispettivi adepti, dall'altro sono stati posti in luce molteplici episodi rappresentativi di costante violazione delle regole associative e rivelatori LLinsussistenza della pretesa unitarietà. W 8 878 Ed ancora rileva come plurime interpretazioni siano state date nel corso del processo alla questione del c.d. RI, quale struttura sovraordinata alle locali piemontesi ovvero quale semplice struttura riferita a ciascuna locale ovvero ancora quale locale essa stessa. Rileva al riguardo che le vicende riferibili ai fratelli RE costituiscono la negazione del principio di competenza, di collaborazione e solidarietà, di non ingerenza, che avrebbero dovuto contrassegnare la vita delle locali all'interno di una confederazione unitaria. La pretesa della Corte territoriale di individuare il RI in una specifica locale di San AU si sarebbe dovuta reputare priva di idonea giustificazione oltre che connotata da contraddittorietà, posto che nel momento stesso in cui veniva individuato il territorio, nel contempo non veniva individuata alcuna condotta penalmente rilevante commessa dagli affiliati in quel territorio, prospettandosi l'esistenza di una locale che operava solo in territori altrui, senza che peraltro alcuna violazione risultasse debitamente sanzionata da una struttura sovraordinata o che il RI di Polsi, ritenuto competente con riguardo ai profili strutturali, fosse intervenuto. In tal modo, secondo il ricorrente, risultava per intero minata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'esistenza di una associazione unitaria operante nel territorio piemontese. D'altro canto la Corte territoriale aveva omesso di rispondere alle deduzioni difensive specificamente riguardanti la locale di Chivasso nella quale avrebbe operato il VA. L'esistenza di una locale era stata basata sulla residenza degli imputati che ponevano in essere i reati-scopo, come se tale elemento potessi dirsi idoneo a far risalire all'esistenza della locale, anche se non era stata dedicata specifica trattazione in ordine al tema LLesistenza di singole locali sui singoli territori, neLO specifico su queLO di Chivasso, in relazione ad una struttura associativa illecita, legata a tale località. Peraltro gli elementi utilizzati dalla Corte per individuare le locali erano contraddittori, risultando da diverse fonti un numero non corrispondente di locali. La sentenza non si era fatta carico della verifica più approfondita della struttura di ogni singola locale. Peraltro con riguardo alla locale di Chivasso era stato segnalato come non vi fossero state interferenze illecite nel territorio di riferimento o nella vita politica, economica o sociale, come non fosse stato contestato alcun reato fine agli appartenenti a tale sodalizio, come non fosse risultata attività di raccolta di denaro. Era mancata sul punto una risposta della Corte, con violazione del devoluto. 1 79 40.2. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge agli effetti LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta condotta partecipativa del VA. Era ravvisabile mancanza e iLOgicità della motivazione nell'applicazione di massime di esperienza. In primo luogo non si sarebbe potuta desumere dal fatto che all'interno del bar IM del VA fosse avvenuto il conferimento della dote a tal IT la circostanza che il ricorrente avesse in tal modo fornito un contributo alla consorteria, dando prova di affiliazione: in realtà era possibile che fossero utilizzati dei luoghi senza che potesse dirsi ravvisabile una precisa inferenza tra luogo battezzato e condotta partecipativa, giacché la consorteria avrebbe potuto imporre la propria presenza al titolare del bar. In secondo luogo non si sarebbe potuto dire che il conferimento della dote nel bar IM implicasse partecipazione al rito quale officiante e dunque con dote elevata, vista la dote conferita al IT. In realtà con riguardo ad altro imputato era stato segnalato dalla Corte che la presenza del bar non implicasse prova della partecipazione al rito come officiante, ma semmai della conoscenza del rito. Conseguentemente non si sarebbe potuto stabilire un collegamento tra presenza al rito e condotta partecipativa. In terzo luogo tali contraddizioni ponevano in dubbio il possesso da parte del VA della dote di trequartino, visto che la partecipazione al rito avrebbe implicato una dote pari o superiore a quella conferita. Vi era poi difetto di motivazione in ordine al fatto che il VA fosse stato presente al rito, visto che non vi era stato servizio di osservazione, e in ordine al fatto che il conferimento fosse avvenuto proprio nel bar IM, posto che la prova era stata desunta dal ripetitore agganciato dal cellulare di alcuni imputati e che peraltro risultava che anche un altro bar, dal quale si sarebbe agganciato lo stesso ripetitore, costituiva luogo di incontro. Quanto alla partecipazione ai successivi festeggiamenti, non si sarebbe potuta ravvisare una regola in forza della quale potesse affermarsi che la partecipazione ai festeggiamenti implicava la pregressa affiliazione. Viene altresì sottolineata la contraddittorietà della motivazione in ordine al significato della lite tra VA e LA. L'episodio del 2/7/2009, riferito alla riapertura della nuova locale di Livorno Ferraris e alla riapertura della locale di OL, era stato caratterizzato dalla veemenza del VA nei confronti di queLO che sarebbe stato il personaggio al vertice della provincia. 806 0 Ciò era stato interpretato come indice LLappartenenza e del ruolo dinamico e funzionale acquisito dal VA. Ma era ravvisabile un profilo di contraddittorietà, in quanto da un lato le regole, compresa quella di ubbidienza, erano state poste a fondamento LLesistenza della consorteria e dall'altro la disobbedienza veniva ad essere rappresentativa di un ruolo all'interno della medesima consorteria, senza che il ribelle fosse stato fatto oggetto di sanzioni. ricondotta allaLa condotta del VA non avrebbe potuto essere partecipazione al sodalizio. Peraltro egli era venuto in evidenza in poche occasioni nell'arco di più anni, comprese partecipazioni a cene e funerali. Non si sarebbe potuto parlare nei suoi confronti di rapporto di stabile e organica compenetrazione, anche perché era risultato assente in occasione di riunioni considerate vitali per il funzionamento della associazione, compresa quella in casa del IO in cui si discuteva ancora LLapertura della nuova locale con LA. Né sarebbe bastato quanto dichiarato dal collaboratore CI, circa il fatto che IA gli aveva presentato il ricorrente come «amico nostro», posto che la Corte stessa aveva reputato il CI attendibile solo in presenza di riscontri. Viene altresì sottolineata la violazione della devoluzione in merito agli argomenti addotti per contrastare il significato attribuito in chiave accusatoria a taluni episodi ritenuti sintomatici di partecipazione mafiosa, costituiti dalla cena alla pizzeria Lo Spineto del 20/2/2009 e dalla riunione al ristorante Lo AC TT del 9/7/2007, cui era stata fatta risalire la partecipazione del VA. La mera elencazione di tali episodi e l'assenza di vaglio critico delle deduzioni difensive con mero avaLO delle valutazioni del primo Giudice, comportava difetto di motivazione e iLOgicità della motivazione in ordine alla dimostrazione degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio mafioso. 40.3. Terzo motivo: vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni dei chiamanti in correità. La Corte aveva solo in apparenza applicato i principi consolidati in materia, non considerando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in merito alle strutture denominate RI e ST, che avrebbero imposto non solo una valutazione frazionata, in specie del CI, ma più radicalmente l'esclusione di quanto dichiarato dal materiale valutabile, in quanto macroscopicamente inattendibile, essendo incongruo che potessero darsi indicazioni erronee in ordine alla struttura apicale cui i dichiaranti appartenevano e da cui ricevevano ordini. La circostanza che fosse noto l'avvio di indagini originate dalle dichiarazioni del CA avrebbe imposto una più attenta verifica in ordine all'attendibilità di quanto narrato nel corso delle conversazioni intercettate daLO IA. 81 In ordine al CA la Corte non aveva valutato il nuovo episodio delinquenziale a carico del predetto, che era stato condannato per omicidio commesso nel 2009, quando era sottoposto a programma di protezione. 40.4. Quarto motivo: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ordine all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Quanto all'associazione armata, si segnala che occorre la disponibilità delle armi in collegamento finalistico con gli scopi LLassociazione. La Corte aveva parlato di circolazione delle armi, il che peraltro denotava non mera disponibilità o libera fruibilità bensì procacciamento finalizzato ad un singolo scopo personale. Gli episodi descritti erano riconducibili ad ipotesi di uso a fini prettamente personali LLarma. Mancava il profilo del collegamento finalistico, per cui l'aggravante si sarebbe dovuta escludere nei confronti del VA e dei suoi ritenuti sodali. Per giunta si sarebbe dovuto considerare lo specifico ambito cui far riferimento a tal fine. Nonostante il tentativo di dimostrare l'esistenza di una associazione unitaria, ciascun soggetto si sarebbe dovuto ricondurre all'alveo della singola cellula associativa. Ciò valeva anche per il riconoscimento LLaggravante, imponendolo l'esigenza di comprimere il principio di colpevolezza entro limiti tollerabili, stante la natura oggettiva LLaggravante. 40.5. Quinto motivo: vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen. e ai criteri di commisurazione della pena. Il trattamento sanzionatorio era stato condizionato dal valore attribuito al bar IM del VA come centro nevralgico degli interessi della locale, quando in realtà risultava che solo l'episodio del conferimento di dote a IT aveva riguardato quel bar e che la locale si avvaleva anche di LT luoghi di incontro. La Corte non aveva valutato la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio meno rigoroso rispetto ad altre posizioni maggiormente coinvolte. 40.6. Sesto motivo: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'applicazione LLart. 12 sexies legge 356 del 1992. La Corte aveva fondato la misura della confisca di un conto corrente e di un libretto di deposito sul rilievo della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, non tenendo conto degli estratti conto INPS. Peraltro si sarebbe dovuto tener conto dei redditi dichiarati e LLattività economica svolta, potendosi computare anche redditi sottratti al fisco, computando l'intero patrimonio e la disponibilità economica, compresa quella dei 82 familiari, di cui il soggetto possa beneficiare, nonché di tempi e modalità degli acquisti. La confisca era stata dunque applicata in violazione dei criteri di legge, mancando il requisito della sproporzione ed essendo stata giustificata la provenienza. 40.7. Il ricorrente ha presentato memoria con un nuovo motivo. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza della locale di Chivasso e alla condotta associativa del ricorrente. Vengono invocate due sentenze della Corte di cassazione, una del 2014 relativa a cosca che presenta analogie con la situazione oggetto del processo a carico del ricorrente, e un'altra del 2012, concernente specificamente l'analisi della condotta di partecipazione. Viene rilevato a tale stregua come sia necessario che la cosca di per sé esprima la capacità di intimidazione e come occorra un corredo probatorio idoneo a dar conto di situazioni complesse, ciò che nella specie non ricorre. Si sottolinea inoltre come la condotta partecipativa presupponga un ruolo attivo e dinamico e non già solo una aspirazione ancorché esplicitata come dichiarata disponibilità a tali effetti. Nel caso di specie non era emersa alcuna condotta di partecipazione in assenza di riscontri delle conversazioni intercettate tra IA e CI e con LA. 41. Ha presentato ricorso LL RC, che, in riforma di assoluzione in primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993, contestato al capo 46, alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 41.1. Primo motivo: vizio di motivazione La Corte a fronte LLassoluzione pronunciata dal primo Giudice non si era fatta carico LLonere di fornire una motivazione maggiormente persuasiva confutando gli elementi sui quali si fondava l'assoluzione. Il Tribunale aveva ritenuto assente il requisito LLattività professionalmente organizzata e queLO del suo svolgersi nei confronti del pubblico. In concreto la Corte aveva esaminato il modus operandi del GI senza soffermarsi sul ricorrente. L'intermediazione di quest'ultimo sarebbe avvenuta con riguardo a soli sette soggetti nel giro di due anni, senza considerare che la stessa Corte aveva rilevato come non fosse con certezza emerso il tasso di interesse praticato. Non vi era dunque attività professionale e per il ricorrente si trattava di soggetti tutt'altro che indeterminati. 83 Di qui l'insuperabilità degli argomenti utilizzati dal primo Giudice. 41.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993 Era mancata la verifica di un'attività finanziaria organizzata. Lo LL si era limitato alla consegna ad alcuni clienti del bar Milano di buste chiuse lasciate dal GI, in circa 10 episodi nell'arco di due anni. Mancava, agli occhi deLO LL, la potenziale indeterminatezza dei soggetti cui era rivolta l'attività finanziaria. Il ricorrente era stato utilizzato in modo marginale come strumento di comodo in quanto gestore di un bar che rimaneva aperto nell'intera giornata e che costituiva utile riferimento per la consegna delle buste contenenti denaro. Era carente l'elemento soggettivo. Il ricorrente consegnava buste chiuse di cui non poteva conoscere il contenuto e comunque non sapeva la ragione della consegna. Il GI era un cliente del bar e non sarebbe bastato il fatto che fosse in carcere per far comprendere che svolgeva attività illegali nel bar. 41.3. Terzo motivo: violazione LLart. 7 d.l 152 del 1991 Il reato non si sarebbe potuto considerare aggravato dalla finalità di favorire un'associazione mafiosa, non essendo sufficienti vantaggi indiretti o lo scopo di favorire un esponente LLassociazione. Né era emerso che LL fosse consapevole LLappartenenza del GI ad una compagine criminale. 41.4. Quarto motivo: vizio di motivazione in ordine all'applicazione LLart. 7 d.l. 152 del 1991. La sentenza impugnata non aveva spiegato perché fosse stata ritenuta applicabile l'aggravante. 41.5. E' stata presentata memoria difensiva da parte LLAvv. AieLO. Si ribadisce che mancano presupposti del reato di abusiva attività finanziaria e che lo LL si era limitato a consegnare buste chiuse, come richiestogli da un cliente del suo bar. Non vi era prova del fine di agevolare la consorteria mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima e più rilevante questione che deve essere esaminata concerne la configurabilità LLassociazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel caso della delocalizzazione di compagini che costituiscono diretta derivazione di consorterie operanti in altro territorio, nel quale si è consolidata la loro fama criminale e si è ampiamente manifestata l'utilizzazione da parte di esse del metodo mafioso. 84 1.1. Il tema implica anche l'analisi di profili giuridici ma primariamente presuppone la verifica della situazione di fatto, onde poter procedere poi alla sussunzione di essa nella fattispecie contestata. Sul punto la Corte territoriale ha dato atto LLampio dibattito che si è registrato negli ultimi anni con riguardo al suddetto fenomeno della delocalizzazione, concernente essenzialmente l'inquadramento delle c.d. locali (l'espressione può però essere utilizzata anche al maschile) di 'HE, costituitesi in regioni diverse dalla Calabria, in cui la nota consorteria criminale ha avuto origine e si è manifestata in tutta la sua pervasiva capacità criminale. L'analisi finisce per coinvolgere profili di carattere storico e sociologico in relazione al manifestarsi LLazione illecita di quel tipo di sodalizio e al grado di penetrazione di esso nel tessuto sociale dei territori di origine. Del resto ciò vale anche per le altre storiche associazioni di tipo mafioso, potendosi al riguardo affermare che l'introduzione LLart. 416-bis cod. pen. ha avuto primariamente la finalità di inquadrare un peculiare fenomeno associativo, storicamente affermatosi con caratteristiche tali da far apparire inadeguati gli strumenti repressivi fin lì utilizzabili. Non è certo un caso che la norma faccia riferimento alle associazioni di tipo mafioso, in relazione al tipo di paradigma storicamente riferibile a quelle consorterie riconducibili ad una diffusa idea di mafia, e che con riguardo ad esse abbia delineato i tratti distintivi, costituiti dal fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controLO di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblichi o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per LT ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad LT in occasione di consultazioni elettorali. Si è voluto in tal modo trasporre sul piano giuridico la descrizione di ciò che sul piano fenomenico già corrispondeva a quell'idea di mafia. D'altro canto è stato precisato che la relativa disposizione si applica anche alla camorra, alla 'HE (secondo la specifica aggiunta introdotta dal d.l. 4 febbraio 2010 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010 n. 50) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. A ben guardare ciò significa che sul piano strutturale si è inteso connotare di per sé quel tipo di associazionismo criminale, inquadrandolo nell'ambito 85 L LLassociazione di stampo mafioso, sulla base di una precomprensione riveniente dall'osservazione storica e dal consolidarsi del dato fenomenico. Al tempo stesso deve ritenersi che, ove possa dirsi ravvisabile una consorteria riconducibile alla 'HE, essa deve di per sé inquadrarsi nell'ambito LLassociazione di stampo mafioso, essendone conosciuta l'operatività e la capacità di inserimento nel tessuto sociale.
1.2. Tale osservazione non deve peraltro trarre in inganno. Va infatti rilevato che la natura LLassociazione va comunque ricostruita sulla base delle evidenze disponibili, dovendosi scongiurare il rischio di tautologiche ed affrettate conclusioni. Inoltre e, per quanto qui interessa, soprattutto, deve considerarsi che il dato storico e sociologico, mutuato dalla fattispecie, riflette il fenomeno criminale come consolidatosi nel territorio d'origine: ne discende che in presenza di delocalizzazione altrove, ci si deve necessariamente interrogare sul corretto inquadramento del sodalizio.
1.3. Ed è a questo punto che nella giurisprudenza della Corte di cassazione si colgono talune divaricazioni, peraltro primariamente condizionate dalla situazione di fatto rappresentata dai giudici di merito e dagli elementi probatori posti alla base della ricostruzione giuridica. Ed invero è stato rilevato che «è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni» (Cass. Sez. 5, n. 19141 del 13/2/2006, Bruzzaniti, rv. 234403). Analoghi rilievi per il caso di delocalizzazione di locali di 'HE in regioni diverse dalla Calabria trovano riscontro anche in altre pronunce (si considerino Cass. Sez. 6, n. 30059 del 5/6/2014, Bertucca, rv. 262398, in cui, con riguardo a locali costituite in Lombardia, si segnala la necessità che l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il liveLO organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento», e Cass. Sez. 2, n. 34147 del 30/4/2015, GO, secondo cui nell'ipotesi di diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una 86 31 capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.>>). Con specifico riguardo a locali di 'HE costituite in Piemonte (come nel caso oggetto del presente processo) si è con analoghi accenti rilevato (Cass. Sez. 2, n. 31512 del 24/4/2012, Barbaro, rv. 254031) che «la tipicità del modeLO associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede proprio nel "metodo mafioso" (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e di omertà), piuttosto che negli scopi, di talchè, in mancanza della prova di specifici atti di violenza, la forza intimidatrice mafiosa può essere desunta: a) sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale LLassociazione di incutere timore;
b) sia dalla generale percezione collettiva LLefficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica si da realizzarsi l'assoggettamento omertoso dei consociati verso l'organizzazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo»; si è aggiunto che «il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti». Tali assunti sono stati condivisi da altre sentenze, parimenti pronunciate con riferimento a locali di 'HE costituite in Piemonte (Cass. Sez. 5, n. 14582 del 20/12/2013, dep. nel 2014, D'IO, non massimata;
Cass. Sez. 6, n. 39112 del 20/5/2015, LA, non massimata). Ma almeno in apparenza diversa è l'impostazione seguita da altra pronuncia (Cass. Sez. n. 5 del 1, n. 5888 del 10/1/2012, Garcea, rv. 252418), secondo cui per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale», ciò che dovrebbe fondarsi sulla qualificazione del reato associativo come reato di pericolo, per la cui consumazione non occorre che siano commessi reati-fine ma occorre solamente che il sodalizio abbia la concreta potenzialità di agire. In tale quadro si inseriscono due ulteriori pronunce delle quali deve darsi conto come imprescindibili punti di riferimento. 87 In primo luogo si intende richiamare la sentenza pronunciata nell'ambito del troncone del presente processo definito con giudizio abbreviato e dunque riguardante esattamente la medesima materia (Cass. Sez. 2, n. 15412 del 30/1/2015, ES, non massimata). In tale circostanza, nel confermare l'impostazione seguita dai giudici di merito, si è premesso che «il tema - già postosi in dottrina e giurisprudenza - è queLO della configurabilità o meno (sempre nell'ottica LLart. 416 bis c.p.) della cd. mafia silente, tema che a sua volta nasce da un fenomeno, non nuovo, che è queLO della delocalizzazione (soprattutto in realtà territoriali del nord del Paese) di organizzazioni mafiose (come, ad esempio, la 'HE) storicamente nate e sviluppatesi altrove. In tal caso si sostiene i gruppi criminali cd. - - delocalizzati possono anche avere, della tradizionale associazione mafiosa, la struttura verticistica e familistica, i riti di affiliazione, l'omertà interna, gli obiettivi..., ma non anche il metodo. Ciò può dipendere dal fatto che, in ipotesi, pur senza veri e propri atti di intimidazione, essi riescono ad inquinare, nei nuovi territori di elezione, la realtà economica e quella politico-amministrativa che su di essa incide attraverso appalti di opere e/o servizi pubblici. La domanda, dunque, è se anche in tali evenienze debba applicarsi l'art. 416 bis c.p.». Si è aggiunto sul piano LLanalisi che «l'accento e la prova stessa del reato p. e p. ex art. 416 bis c.p. dovrebbero spostarsi dal metodo mafioso concretamente manifestato (attraverso reati mezzo o reati fine) al mero fatto organizzativo e ai suoi rapporti con la casa madre, essendo l'organizzazione già di per sé potenzialmente idonea a creare condizioni di assoggettamento e di omertà. L'effetto sarebbe, sia detto in estrema sintesi, queLO di intendere queLO p. e p. ex art. 416 bis c.p. come reato di mero pericolo, species del più ampio genus delineato dall'art. 416 c.p., anche perché entrambe le figure incriminatrici sono astrattamente ravvisabili, per costante giurisprudenza, pur in assenza della commissione dei reati fine». Si è poi osservato che «l'opposta prospettiva muove, invece, non solo e non tanto dalla considerazione che le due fattispecie non delineano cerchi concentrici (essendo figure solo parzialmente sovrapponibili), quanto dal fatto che in realtà queLO ex art. 416 bis c.p. non è mai reato di mero pericolo (neppure in assenza di reati fine o di reati cd. sentinella), ostandovi il rilievo che l'associazione necessariamente "si avvale" del metodo mafioso: in altre parole, all'enfatizzazione del dato teleologico, pur importantissimo in sede interpretativa, viene contrapposto come limite insormontabile queLO letterale del testo normativo», Peraltro si è rilevato che «sempre all'interno LLalternativa di fondo (metodo mafioso meramente potenziale o in atto), può obiettarsi che richiedere 88 ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli LLeconomia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici». Su tali basi si è osservato che «poco importa che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale delle comunità che della forza di intimidazione siano state destinatarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica delineata dal comma 3 LLart. 416 bis c.p., è già di per sé sufficiente ad integrare il delitto in discorso. Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione per aspetti ancora più temibile - che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere». A questa analisi di tipo dogmatico-strutturale, è seguito il rilievo che i giudici di merito avevano correttamente ricostruito la fattispecie contestata. Si è infatti osservato che "In primo luogo la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., è stata desunta, con metodo logico-induttivo, dal presentare il sodalizio tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i rapporti di comparatico tra gli adepti, il rispetto dei rapporti gerarchici, l'accoLO delle spese di giustizia da parte della cosca a favore dei propri affiliati, il diffuso clima di omertà interna come conseguenza e indice rivelatore LLassoggettamento alla consorteria (in tal senso V., ex aliis, Cass. Sez 1, n. 34974 del 10.7.2007). Altrettanto significativo è (sempre come ha correttamente fatto l'impugnata sentenza) l'ulteriore indice rivelatore desumibile dalla derivazione storica e dai permanenti rapporti con la casa madre (quella calabrese della 'HE reggina, nel caso di specie), la cui mafiosità appartenga al notorio e/o sia stata già in precedenza dimostrata in sede giudiziaria. Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato vari episodi significativi LLavvenuto concreto esercizio del metodo mafioso». L'ulteriore sentenza di cui deve darsi conto è quella pronunciata nell'ambito del procedimento denominato «Albachiara» (Cass. Sez. 5, n. 31666 del 3/3/2015, Bandiera, rv. 264471), dalla quale è stata tratta la seguente 89 massima: «Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico». In motivazione si legge il seguente cruciale passaggio: «non è revocabile in dubbio che nella realtà fenomenica, a fronte della teorica molteplicità di manifestazioni di criminalità organizzata, di fatto le possibili diversità tendono a risolversi nella seguente alternativa. Il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa. Ovvero può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre. Orbene, pare ovvio affermare che, nel primo caso, sia imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Così è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza (proprio in questa prospettiva si pone l'interpretazione proposta da. Sez. 5, n. 234403/2006 cit.). D'altro canto, è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione si avvalgono, con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale che il metodo mafioso debba essersi manifestato all'esterno, - 'producendo nell'ambiente circostante, in termini di causa ed effetto, la condizione di assoggettamento ed omertà, che possano costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminoso. Ove così non fosse, resta ovviamente impregiudicata la riconducibilità del fatto all'ordinaria previsione LLart. 416 cod. pen...... Decisamente diversa, invece, è l'ipotesi che la neoformazione - ben lungi da qualsivoglia atteggiamento di "autoreferenzialità" o millanteria nasca come effettiva articolazione periferica o "gemmazione" - LLorganizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza. In presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione LLoriginaria struttura delinquenziale, di cui non può 90 che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante».
1.4. Così inquadrato il tema, si osserva che il dato probatorio, rappresentativo di queLO fenomenico, assume un ruolo essenziale. Per stabilire quali siano i cardini del ragionamento probatorio e ricostruttivo, occorre tuttavia definire il profilo giuridico sottostante, alla luce LLanalisi e della ricognizione fin qui condotta. Ed aLOra risulta determinante il dato normativo, che delinea la fattispecie. In tale prospettiva non par dubbio che l'associazione di stampo mafioso si caratterizzi per l'assetto organizzativo, per la peculiare finalizzazione del suo operare, nonché per il fatto di avvalersi del metodo mafioso. Quest'ultimo deve trovare concreto riscontro nella progettualità e nell'azione del sodalizio, quale suo elemento intrinseco e costitutivo. La circostanza che i reati associativi siano in generale concepiti come reati di pericolo in rapporto alla concreta potenzialità criminale del sodalizio non vale a minare il rilievo che l'associazione di stampo mafioso postula l'utilizzo del metodo (di cui «si avvale»). Al tempo stesso va considerato che le associazioni storicamente riconosciute sono state sussunte nella fattispecie come dato presupposto, essendo noto il loro operare in progress. Ed aLOra risulta sotto tale profilo comprensibile l'affermazione che quando si parla di 'HE non vi è bisogno di ulteriori verifiche circa la concreta utilizzazione del metodo mafioso in rapporto alla riconoscibilità deLO stesso, riveniente da una storicamente vissuta esperienza. Peraltro non si deve trascurare la circostanza che ogni associazione costituente centro di imputazione di scelte e di attività deve essere specificamente considerata, onde riscontrarvi in concreto gli elementi necessari e sufficienti ai fini LLintegrazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. D'altro canto non sfugge che l'operatività mafiosa è correlata al tipo di finalità che essa si prefigge, essendo necessario che essa si proietti in un ambito socio-economico e/o politico, per lo più, ma non necessariamente, caratterizzato anche territorialmente. Nel contempo deve rimarcarsi che, ove risulti sussistente un apparato organizzativo, capace di proiettarsi all'esterno, i cui membri sono dislocati sul territorio, non occorre che ogni lembo di quest'ultimo sia in pari misura interessato dalla proiezione LLoperatività criminale, ove la stessa sia riscontrabile e imputabile alla consorteria nel suo complesso, a prescindere dal fatto che essa sia il risultato LLazione solo di taluno di quei membri, limitata ad 91 una sfera territoriale meno vasta della complessiva potenzialità operativa del sodalizio. A fronte di impostazioni di segno diverso, sembra dunque che non sia sufficiente la mera potenzialità, costituendo non più che una mera figura retorica quella della mafia silente», ma occorre la concreta manifestazione del metodo mafioso. Al tempo stesso non occorre verificare che ogni membro della consorteria sia parte attiva LLutilizzo del metodo, essendo invece necessario che esso sia effettivamente parte del sodalizio, condividendone l'organizzazione, l'assetto e le finalità ed adoperandosi per l'esistenza e lo sviluppo LLassociazione. Sotto altro profilo, ove venga in considerazione una consorteria compresa tra quelle specificamente tipizzate, sulla base di una consolidata esperienza storica, deve ritenersi sufficiente che ne venga riconosciuta l'esistenza. Ma ciò vale solo in quanto il fenomeno si manifesti con le modalità consolidate e storicamente e territorialmente riconosciute. Ove invece venga in considerazione l'operatività di un sodalizio che, pur richiamandosi a quel tipo di esperienza, costituisce centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale o, piuttosto, socio-economico, occorre verificare che l'esperienza criminale si inveri nel nuovo contesto -a prescindere dalla refrattarietà o meno del tessuto sociale, che può reagire in modo diverso alla prospettiva di una penetrazione della consorteria in profondità, considerando le modalità di concreta manifestazione di quella realtà criminale, che non postula azioni eclatanti ma deve consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento, derivante dalla forza LLelemento associativo.
1.5. Se ciò vale sul piano strutturale, residuano tuttavia profili che vanno esaminati in rapporto alla significatività del dato probatorio. Il fatto che l'associazione richiami l'operatività di associazioni storicamente conosciute, come la 'HE, semplifica la prova in merito alla natura della consorteria, essendo necessario e sufficiente verificare la effettiva riconoscibilità nella nuova struttura degli elementi richiamati, ciò alla condizione che l'operatività del sodalizio si sia comunque -e non solo potenzialmente- manifestata con la capacità di evocare in qualsiasi forma nel contesto di riferimento la forza intimidatrice del modeLO, quale suo elemento costitutivo. D'altro canto non deve confondersi il generico appartenere alla 'HE con il far parte di un organismo delocalizzato. Il problema risiede essenzialmente nel verificare se tale organismo sia o meno centro di imputazione di scelte criminali: in caso di risposta negativa l'appartenenza del soggetto andrà riferita -anche sotto il profilo della 92 competenza territoriale- alla consorteria di base, mentre in caso di risposta positiva dovranno compiersi le verifiche, pur semplificate, di cui s'è detto (non ponendosi in tal caso un problema di competenza territoriale con riguardo al reato associativo). In definitiva, se non possono dirsi dirimenti sul piano dogmatico-ricostruttivo gli assunti della già citata sentenza Bandiera, deve riconoscersi la concreta utilità di quell'interpretazione ai fini LLanalisi del dato probatorio.
1.6. Il problema diventa però queLO di stabilire se e in che misura articolazioni delocalizzate di esperienze criminali storicamente conosciute e altrove consolidatesi costituiscano centro di imputazione di scelte criminali, così da costituire sodalizio autonomamente valutabile. Si tratta del tema cruciale nel presente processo. Infatti l'ipotesi associativa ha formato oggetto di contestazione unitaria, a fronte del rilievo di una pluralità di locali di 'HE, operanti in Piemonte, nel Torinese. In tale ottica era necessario verificare se taluna locale costituisse associazione autonoma ovvero se in realtà potesse ravvisarsi un'unica associazione, riconducibile all'operatività della 'HE, derivante da una pluralità di locali, da intendersi come elementi di una federazione unitaria. E' di tutta evidenza come tale giudizio dipendesse dalla situazione di fatto esaminata e dagli elementi di prova su cui la ricostruzione veniva fondata. A seconda dei casi, al fine di inverare la riconoscibilità in loco della consorteria di riferimento, si sarebbe dovuto ritenere necessario che ciascuna locale, quale centro di imputazione di scelte criminali, avesse dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso ovvero che quest'ultimo fosse imputabile all'unico complessivo fenomeno associativo, riveniente dalla delocalizzazione di più locali, a prescindere dal fatto che esso fosse stato in concreto ed operativamente manifestato da talune soltanto. A ben guardare in questa sede non si contestano, ma anzi sono condivisi i presupposti strutturali evocati nella sentenza LA (Cass. Sez. 6 n. 39112 del 2015), sopra richiamata, aLOrché sulla base degli insufficienti elementi forniti dai giudici di merito si era sostenuto che non fosse rappresentabile un'associazione unitaria e che quindi il metodo mafioso dovesse essere riferito a ciascuna locale. Si tratta in effetti del tema di indagine più delicato, che, tuttavia, come segnalato, dipende esclusivamente dalla situazione di fatto e dalla sua concreta rappresentazione, di cui deve essere in questa sede valutata la logicità e adeguatezza. 93 Costituiscono al riguardo parametro di riferimento i motivi di ricorso che, in ordine a tale tema, sono stati proposti, sub specie di violazione di legge o di vizio di motivazione e per lo più con la finalità di disarticolare la prospettiva di un'associazione unitaria e di valorizzare la necessità del riscontro del metodo mafioso con riferimento a ciascuna locale, nell'interesse di GO, RG, SI, IE, FE, NA RI, AL, ON, TI, RO, IO, VA, oltre che in certa misura LE.
2. Ciò posto, si rileva che la Corte territoriale (si rinvia alle pagg. 240 segg. e 310 segg. e alla sintesi definitoria, ribadita a pag. 508) ha fondato il suo giudizio sulla ritenuta sussistenza di un'associazione unitaria e operativamente autonoma, costituente una federazione di locali di 'HE, radicatasi nel Torinese.
2.1. Ha osservato che in tale ambito territoriale erano risultate attive plurime locali, rimaste in rapporti più o meno stretti con corrispondenti 'drine calabresi, che avevano utilizzato lo schema organizzativo proprio della 'HE e avevano operato secondo le tradizioni di tale consorteria, mantenendo stabilmente contatti con gli organismi di vertice della casa-madre. In altre parole le locali costituivano manifestazioni pedisseque della 'HE, di cui conservavano le stimmate, sia sul piano organizzativo sia sul piano dei rapporti tra loro, sotto il controLO, dal punto di vista strutturale, del c.d. RI di Polsi, l'autorità massima della 'HE calabrese. Ha rilevato la Corte territoriale che la compagine piemontese rispettava le regole tipiche della consorteria calabrese, tanto che ciascuna locale era ripartita in una «società maggiore» e in una «minore, cui appartenevano sodali che possedevano doti» e tra i quali venivano ripartite le principali cariche. Ciascuna locale disponeva di un numero consistente di partecipi (almeno 40) e riconosceva l'esistenza delle altre, con le quali si rapportava per determinazioni strategiche e per la partecipazione mediante propri rappresentanti a cerimonie di conferimento delle doti a soggetti delle varie locali. Venivano rispettate regole di segretezza e di rispetto della supremazia gerarchica, essendo i soggetti esposti a sanzioni per il caso di «trascuranze». Peraltro ha dato conto la Corte di come tutti gli adepti si riconoscessero parte di un'unica complessiva entità, coinvolgente le strutture piemontesi, anche in rapporto con quelle esistenti presso la casa-madre, e di come talune decisioni potessero riguardare il complesso delle articolazioni ed essere prese anche a maggioranza. 94 Tutti i membri avvertivano di essere tenuti all'osservanza di doveri di rispetto e di informativa nonché di finanziamento a vantaggio all'autorità reggina. Le varie locali nominavano il rappresentante che avrebbe dovuto partecipare alla riunione annuale del 3 settembre a Polsi, per l'elezione del «Capo RI». E' stato altresì osservato come LA PE, capo della locale di Siderno a OR, avesse il ruolo di punto di riferimento della «Provincia», di coordinatore delle locali piemontesi, tanto da aver avuto plurime occasioni per perorare presso la casa-madre istanze provenienti da quelle locali, come avvenuto in occasione della dibattuta richiesta di riapertura della locale di OL e di quella di apertura di una nuova locale nel Chivassese. Le locali operavano in un proprio ambito. Tale elemento, secondo la Corte territoriale, non costituiva aspetto collidente con la pretesa unità ed autonomia della consorteria torinese, in quanto al contrario proprio quella delimitazione era il risultato LLapplicazione di regole comuni, fermo restando che esse costituivano anche la base per l'assunzione di decisioni di interesse collettivo, che avrebbero potuto comportare assetti diversi nella gestione di vari tipi di affari. D'altro canto non contraddiceva l'autonomia e l'unitarietà LLinsieme la circostanza che le singole locali mantenessero rapporti con la locale calabrese di derivazione. E neppure, secondo la Corte, assumeva rilievo contrario a quanto sostenuto la circostanza che diversamente da quanto avvenuto per le locali lombarde e liguri non avesse trovato accoglimento l'aspirazione delle locali torinesi a costituire una camera di controLO», tale da assicurare una maggiore autonomia, anche sotto il profilo strutturale, dalla casa-madre. Se dunque sul piano strutturale le locali costituivano una federazione unitaria, analogo a queLO della 'HE calabrese era anche il programma operativo, che veniva definito e realizzato da ciascuna locale, peraltro in un quadro di rapporti e relazioni con le altre, che potevano giungere ad accordi e forme di condivisione, e che ricalcava complessivamente il paradigma di cui al terzo comma LLart. 416-bis cod. pen., avendo ad oggetto l'inserimento monopolistico nel settore LLedilizia e in queLO del gioco d'azzardo, la collateralità ad esponenti politici, il ricorso sistematico a condotte estorsive, la manifestazione della posizione di forza, lo sfruttamento LLomertà.
2.2. La Corte si è poi ampiamente diffusa sul tema LLutilizzo del metodo mafioso. Ha rilevato, all'unisono con il Tribunale, che storicamente si era riconoscibilmente stabilito a OR il fenomeno 'ndranghetista, connotato da 595 9 violenza e minaccia e facente capo ai «gioiosiani>>, che avevano però progressivamente subito l'azione di contrasto deLO Stato, che aveva portato alla celebrazione di processi a carico di esponenti di primario rilievo e aLO scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bardonecchia. La Corte, dopo aver osservato che il Tribunale aveva dato rilievo a tale aspetto e alla circostanza che fosse ormai acquisito in loco il prestigio criminale LLassociazione, con le corrispondenti manifestazioni di assoggettamento e reticenza di molte persone, vittime di estorsione, ha sostenuto di non aver inteso privilegiare la tesi per cui, una volta raggiunta la prova che l'associazione era 'ndranghetista ed unitaria, ne discendesse che la capacità intimidatoria caratterizzasse qualsiasi sua articolazione, cioè anche le locali piemontesi: ha dunque rilevato, attraverso l'esame di numerosi episodi, oggetto di contestazione di reati-fine in questo processo o nel troncone definito con rito abbreviato o separatamente giudicati -tutti comunque costituenti manifestazione del metodo mafioso e della sfera di intimidazione diffusa, promanante dal sodalizio-, che l'associazione federata costituitasi nel Torinese aveva effettivamente utilizzato il metodo mafioso, in funzione del raggiungimento di obiettivi di interesse collettivo, essendo dunque superfluo interrogarsi su profili astratti e di tipo dogmatico, fermo restando che la concreta manifestazione del metodo, quand'anche riferibile a talune locali, sarebbe dovuta valere a connotare l'intera consorteria autonoma federata. In particolare la Corte ha dato conto LLutilizzo del metodo mafioso, sia all'esterno, attraverso forme di sopraffazione sistematica, culminate in condotte estorsive, evocanti la capacità di azione criminale della consorteria, sia all'interno, come fatto palese già dal tipo di giuramento che ciascuno avrebbe dovuto leggere al momento LLaffiliazione e LLattribuzione di doti e come in varia guisa dimostrato dal riferimento a gravi fatti di sangue che avevano trovato la propria causa in relazioni di tipo mafioso e nelle regole ad esse afferenti. Ha ribadito inoltre che in varie occasioni era emerso lo stato di assoggettamento e di omertà, espresso con evidenza dall'atteggiamento di molte vittime di condotte estorsive, che avevano preferito non denunciare i fatti o li avevano raccontati in modo compiacente.
3. Ritiene la Corte di cassazione che l'analisi della Corte territoriale non si esponga alle censure formulate sul punto nei motivi di ricorso.
3.1. In primo luogo sono state correttamente valorizzate le fonti di prova addotte a sostegno degli assunti. In particolare si è fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore CA, che aveva ampiamente descritto l'operatività e la struttura delle locali 96 di 'HE e che è stato giudicato attendibile dalla Corte territoriale con valutazioni del tutto in linea con la logica e con i principi elaborati dalla giurisprudenza (si rinvia alle pagg. 193 segg.). Del resto nessuno dei ricorrenti ha dedotto specifici argomenti, idonei a minare l'attendibilità intrinseca di quanto dichiarato dal collaboratore, essendosi semmai fatto riferimento al profilo della credibilità di soggetto incline alla commissione di gravi reati anche dopo l'inizio della sua collaborazione. E' stata per vero da ultimo richiamata la recente condanna pronunciata in primo grado a carico del CA per omicidio commesso nel 2009. Si tratta di aspetto per varie ragioni irrilevante: l'argomento è stato introdotto genericamente con memorie difensive da ultimo depositate, spesso senza un puntuale collegamento con capi e punti oggetto del ricorso principale;
si è poi cercato di sottolineare che nel corso del procedimento a suo carico il CA aveva tenuto una condotta inaffidabile e callida, secondo quanto rilevato dal Giudice di merito, quando in realtà si tratta di aspetto che non può essere direttamente valutato in assenza di sentenza irrevocabile e che comunque non incide sulla credibilità complessiva del collaboratore in rapporto al tipo di contributo conoscitivo da lui fornito. Va infatti osservato che la credibilità del dichiarante, pur dovendo essere riferita ad ogni aspetto che ne può lumeggiare la personalità, deve essere comunque valutata in funzione di ciò che ha formato oggetto della collaborazione. Nel caso di specie il CA si è lungamente soffermato sulla sua esperienza di appartenente alla 'HE e sulla struttura operativa della stessa: sul punto è irrilevante che il predetto abbia continuato a tenere condotte illecite, posto che non deve essere formulato un giudizio di tipo etico-morale, ma deve essere debitamente considerata la capacità del soggetto di interloquire su quell'argomento, di fornire dichiarazioni con cognizione di causa, di non farsi condizionare da intenti surrettizi con riguardo a queLO specifico tema. La Corte territoriale ha ampiamente dato conto degli elementi che sorreggono il giudizio di credibilità del collaboratore, mentre la vicenda LLomicidio si prospetta come del tutto deassiale rispetto all'angolo visuale dal quale devono esserne considerate le propalazioni. Va aggiunto che il CA ha narrato quanto ha formato oggetto della sua esperienza e ciò che egli ha appreso. D'altro canto, se la cognizione di specifici fatti poteva essere più agevolmente appannaggio di chi vi era coinvolto in rapporto alla carica e alla dote» posseduta, la conoscenza del profilo strutturale della locale in cui il CA era inserito e delle locali di 'HE in generale costituiva la base di 97 riferimento deLO stesso modo di vivere all'interno della consorteria (non è un caso che IA RU, come si avrà modo di rilevare, dedichi una conversazione ad introdure CI EM nell'ambiente e nella struttura, delineando ruoli e personaggi della locale di OR e di altre locali del Torinese).
3.2. In secondo luogo la Corte ha tenuto conto di un dato, che nel processo ha assunto in realtà un significato preponderante, rappresentato dalle conversazioni intercettate. In particolare la Corte si è soffermata sull'attendibilità di quanto dichiarato dagli interlocutori e sulla corretta interpretazione delle conversazioni (l'analisi è stata condotta in via generale alle pagg. 224 segg. ed è stata a mano a mano rinnovata con riguardo alle singole posizioni). Ha tratto da esse la prova diretta dei propri assunti, oltre che puntuali riscontri delle dichiarazioni del CA. A tal fine ha considerato soprattutto le conversazioni in varia guisa coinvolgenti IA RU ° LA PE o GI PE: nella moltitudine di dialoghi utili alla ricostruzione della situazione di fatto, poi sussunta neLO schema del reato associativo, merita segnalare quelle conversazioni nelle quali IA RU ha parlato LLesistenza di più locali (cfr. pagg. 316 segg.), ha rimarcato la sostanziale unitarietà LLinsieme (pagg. 314, 315 e 317), ha rivendicato la sfera di competenza della locale e nel contempo ha prospettato gli accordi tra diverse locali (pag. 318), ha delineato la partecipazione dei rappresentanti delle locali alle varie cerimonie di affiliazione e di attribuzione delle «doti» (ce ne sono molteplici, che vengono richiamate anche con riguardo a singole posizioni), ha indicato a CI EM le linee di comportamento da tenere nel rispetto delle regole della societas sceleris (pag. 314), ha chiarito che le locali sono caratterizzate da una struttura corrispondente (pag. 314); quelle nelle quali LA ha fatto rimarcare il suo ruolo di coordinatore e di portavoce presso il «RI di Polsi» dei desiderata provenienti dalle locali piemontesi (si fa riferimento fra l'altro alla vicenda della locale di OL) o in cui ha nitidamente delineato il sistema delle locali, indicandone anche l'esatto numero di nove (pag. 316); quelle nelle quali GI ha parlato del coinvolgimento nel settore del gioco d'azzardo o ha educato il figlio, di cui era prossima l'affiliazione, alle regole e agli interessi anche criminali della 'HE (pagg. 113 segg.) Ma la Corte ha valorizzato un profluvio di conversazioni, tutte conducenti, che comunque attestano il collegamento delle locali, il ruolo del LA, i rapporti con la casa-madre e in particolare con il «RI di Polsi», la struttura delle locali, incentrata sulla partecipazione di numerosi affiliati, in possesso di 98 determinate «doti» di vario rango, e su un capo della locale, contornato da soggetti cui sono attribuite cariche. Il quadro complessivo, arricchito dall'ulteriore narrazione dei singoli episodi nei quali si era concretamente manifestato in varia guisa l'utilizzo del metodo mafioso, attraverso le plurime condotte estorsive e i vari tentativi di sopraffazione in danno di terzi, opera di affiliati di rango elevato (che facevano valere la propria qualità di soggetti raggiunti da misure cautelari e prospettavano l'esistenza di un gruppo di persone pronte ad intervenire o ancora segnalavano che le cose erano cambiate in quella determinata zona, in particolare a OR), è risultato coerente e logico e non è stato seriamente inciso dalle censure esposte nei ricorsi, essendosi inoltre puntualmente dato conto degli episodi attestanti l'indotta omertà. Può a tal fine richiamarsi l'analisi (pagg. 244 segg.) delle estorsioni (alcune delle quali contestate in questa sede e sulle quali si tornerà) che hanno avuto come protagonisti fra gli LT RG e IA, rappresentativi LLintendimento prevaricatore ed egemonico dei vari personaggi nel settore dei lavori edilizi, dei locali notturni e del gioco d'azzardo, degli episodi rivelati per la prima volta da CI EM, rappresentativi LLomertà cui erano indotte le vittime (pagg. 297 segg.), di taluni omicidi (come l'omicidio Trapasso) imputabili ad appartenenti alla consorteria, espressivi del metodo mafioso in ragione LLautopromozione criminale sul territorio, segnalata dalla Corte di Cassazione nella sentenza pronunciata sulla vicenda (pag. 289). D'altro canto è stato suffragato dalla Corte territoriale anche l'uso del metodo mafioso verso l'interno della compagine, attraverso il riferimento al giuramento di affiliazione, attestato dalla documentazione rinvenuta, e a taluni episodi che costituivano espressione della reazione della consorteria a comportamenti che si ponevano in contrasto con le regole (in tale prospettiva, a pag. 305, è stata considerata anche la vicenda culminata nel suicidio di LA PE, il quale, essendosi appreso che gli inquirenti avevano ricostruito l'esistenza della 'HE a OR, aveva dapprima commentato di essere dispiaciuto del fatto che si fosse scoperto «queLO che ero..che era e queLO che è..», rammaricandosi di aver parlato imprudentemente, e poi aveva inviato agli inquirenti una lettera di dissociazione, peraltro fatta seguire dal gesto estremo: di seguito erano stati formulati commenti dispregiativi, essendosi segnalato, per quanto riferito dal collaboratore CI, che il gesto avrebbe dovuto precedere l'invio della lettera di dissociazione). Quanto all'episodio LLomicidio FA/Mancuso, si rileva che per quanto lo stesso risulti di notevole rilievo nella storia della consorteria e soprattutto della famiglia DO, non costituisce in questa sede indispensabile oggetto di 99 analisi, fermo restando che in seguito sarà specificamente valutata la posizione di DO IO.
3.3. Non vale a disarticolare il ragionamento l'osservazione che è stato dato credito alle dichiarazioni di un collaboratore che avrebbe potuto riferire in merito alla propria locale e non avrebbe potuto dunque fornire indicazioni in merito alle altre. Si è già fornita una risposta al riguardo. In ogni caso la Corte ha ampiamente motivato sul punto, rilevando che le dichiarazioni del CA avevano trovato pieno riscontro in una pluralità di elementi, a cominciare dalle conversazioni intercettate: merita in proposito rilevare che le numerose conversazioni, che hanno avuto come interlocutore IA RU, rappresentano da sole la fonte di prova LLesistenza di plurime locali e del fatto che ciascuna aveva una struttura corrispondente. D'altro canto è stato posto in luce come il vincolo della segretezza si esprimesse verso l'esterno, essendo previsti metodi di approccio con estranei (sul punto è stato fatto riferimento alla lezione impartita da IA a CI EM: pag. 314), fermo restando che la conoscenza degli esponenti di altre locali era presupposta nel momento in cui rappresentanti delle stesse erano chiamati a partecipare a cerimonie di affiliazione e di conferimento di «doti». Né contraddice il quadro LLesistenza di plurime locali federate, ma anzi lo assevera, la circostanza che il capo di una di esse, cioè LA PE, avesse un ruolo di maggior rilievo, in guisa di coordinatore della federazione: si tratta invero di ruolo effettivo, riconosciuto espressamente al LA (si è fatto all'uopo riferimento alla conversazione del 31/7/2009, in cui MM PE riferisce che LA controlla anche altre locali: pag. 318). Parimenti non risulta dirimente il rilievo che nei dialoghi intercettati non venga fornita un'indicazione conforme delle locali esistenti. Va al riguardo rilevato come in effetti IA RU risulti esprimersi in modo diverso a seconda delle conversazioni in cui è impegnato, avendo una volta fatto riferimento a numerose locali, indicandone alcune e poi parlando genericamente di tante locali (1/6/2007), poi avendo affermato che dieci locali del Torinese rispondono al «RI» (21/7/2007) e infine avendo sostenuto che ci sono sette otto locali che ci invidiano tutti» (1/3/2008). Ma è particolarmente illuminante, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, che ha specificamente valorizzato tale elemento, che LA PE, con l'autorevolezza che gli derivava dal ruolo di coordinatore, abbia parlato di nove locali (conversazione del 27/7/2009 presso la lavanderia Ape Green di Siderno), corrispondente a queLO evocato nell'imputazione e preso dalla Corte come termine di riferimento. 100 D'altro canto va considerato il contesto delle conversazioni, risultando all'evidenza che lo stesso IA aveva fornito dati diversi in coLOqui intercorsi a breve distanza di tempo, a dimostrazione del valore puramente indicativo del dato fornito. Risulta inoltre conforme alla logica e al dato probatorio utilizzato l'osservazione della Corte secondo cui avrebbe dovuto considerarsi comunque la sostanziale modificabilità in progress della situazione, data la possibilità di un'evoluzione nella costituzione di nuove locali. In ogni caso va rimarcato come la Corte abbia dato conto LLeffettiva esistenza di nove locali, sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate e dei riferimenti a ciascuna di esse che ne emergono di volta in volta. Per quanto qui interessa si darà conto del tema in occasione della verifica della posizione di ciascun ricorrente. Parimenti deve escludersi la decisività delle censure riferite al rispetto della regola della residenza: la Corte ha sottolineato che gli affiliati potevano chiamarsi il posto», come accaduto a CA, fermo restando che sono stati messi in luce episodi nei quali si era registrato un passaggio da una locale ad un'altra (come nel caso di affiliati che erano passati alla locale di OL, tuttavia ancora sospesa), senza che fosse messa in alcun modo in discussione la tenuta del sistema nel suo insieme, connotato da ferree regole.
3.4. In realtà deve osservarsi come il materiale esaminato dalla Corte territoriale sia stato correttamente valutato come idoneo a rappresentare la struttura organizzativa delle locali di 'HE, il modo di rapportarsi di esse tra loro e con la casa-madre, il profilo programmatico e operativo di ciascuna e di tutte nel loro complesso, l'utilizzo del metodo mafioso. Ciò che specificamente merita di essere sottolineato è che la rappresentazione fornita dà modo di comprendere che il sistema delle locali era riferibile in tutto e per tutto alla 'HE, di cui costituiva diretta espressione, pur in ambito territoriale diverso da queLO di origine. A tal fine non possono fra l'altro sottacersi alcuni elementi di decisivo rilievo: 1) il tipo di rituale di affiliazione, ampiamente suffragato dalle conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da RO OD, ma soprattutto dalle formule, trascritte nella documentazione repertata, corrispondeva a queLO della 'HE; 2) il sistema organizzativo era sostanzialmente speculare;
3) ciascuna locale e tutte nel loro complesso erano sottoposte all'autorità del «RI di Polsi». Ed a quest'ultimo riguardo assume particolare importanza il fatto che sul piano strutturale fosse la casa-madre ad avere decisiva influenza, ad essa 101 21 spettando di autorizzare l'apertura o la riattivazione di locali, nonché fra l'altro, ma potrebbe dirsi soprattutto, l'indicazione del numero di «doti» che le locali avrebbero potuto assegnare ai propri appartenenti, elemento chiaramente rappresentativo LLesistenza di un fenomeno associativo speculare e sostanzialmente unitario, anche se connotato dall'autonomia operativa del sistema delle locali nell'area di insediamento, essendo incontestato che la casa- madre non influiva sulle concrete dinamiche operative e sulle scelte, anche di tipo criminale, facenti capo alle stesse.
3.5. Quanto poi al tema della frammentarietà o della sostanziale unità di tale sistema, a fronte di assunti difensivi, essenzialmente incentrati sul rilievo LLambito di competenza di ciascuna locale e della rispettiva autonomia operativa, la Corte ha debitamente motivato sul punto. E' stato infatti osservato che ciascuna locale in tanto era operativa nella propria sfera, in quanto si riconosceva nel sistema unitario riveniente dal complesso delle locali. Sotto altro profilo è stata poi posta in luce la pluralità di momenti aggregativi, non puramente conviviali, ma al contrario strategici, funzionali sia a cerimonie di affiliazione o di attribuzione di «doti» sia a discussioni concernenti temi di interesse collettivo, come la costituzione di nuove locali o la suddivisione di sfere di interesse o la ripartizione o destinazione di utili rivenienti da determinate attività. Ma soprattutto deve rimarcarsi come dal complesso della motivazione sia emerso un elemento che inequivocamente suffraga l'assunto della Corte territoriale: le locali infatti, per quanto posto in evidenza, non solo si riconoscevano come 'HE, ma soprattutto si riconoscevano reciprocamente come parte di un tutto. Ciò risulta aver trovato specifica espressione nell'aspirazione a disporre di una camera di controLO», che costituisse un punto di riferimento comune, coLOcato territorialmente nella zona di concreta operatività. Vanamente si è cercato di sostenere che il fallimento di tale aspirazione dimostrava l'assenza di unitarietà del sistema delle locali. Al contrario, come posto in evidenza dalla Corte territoriale (pag. 321), proprio la volontà espressa dalle locali e affidata al LA, di poter disporre di una «camera di controLO», dimostra che le locali avvertivano la loro unitarietà, nel quadro di un sistema federato e controllato, che implicava una specifica capacità di azione nella rispettiva sfera, ma nel contempo la sottoposizione ad una potenziale volontà comune e strategici momenti aggregativi. E' proprio quel riconoscersi come componenti di un sistema, che finisce per legittimare la conclusione che, al di là LLazione di ciascuna locale, il sistema 102 stesso nel suo complesso costituisse vero centro di imputazione delle scelte criminali e dunque fosse da intendere come rappresentativo LLassetto associativo idoneo ad integrare paradigma normativo dettato dall'art. 416-bis cod. pen.
3.6. Del tutto inidonee a smentire tale conclusione risultano le osservazioni critiche formulate con riferimento al tema del c.d. RI, che secondo l'originaria linea accusatoria avrebbe dovuto costituire un gruppo sovraordinato alle locali e chiamato in causa per azioni criminali violente: sia il Tribunale sia la Corte d'appeLO (pagg. 332 segg.) hanno reputato, difformemente da quanto prospettato dall'accusa, che non esistesse una struttura comune alle locali, denominata RI», avente la funzione di gruppo di fuoco;
hanno però ritenuto sulla base di elementi debitamente analizzati e valutati che esistesse una locale, destinata ad aggiungersi alle altre, fino al numero di nove già indicato, che faceva capo ai fratelli RE e agiva alla stregua delle altre locali. In ogni caso la mancata configurazione del «RI» come elemento di sintesi finisce per risultare inconferente. Ed è ugualmente inidonea a produrre fratture logiche nella ricostruzione l'osservazione che importanti collaboratori di giustizia come il CA e il CI si fossero espressi in modo non conforme in merito al «RI>>. In realtà solo il CI, secondo quanto osservato dalla Corte, aveva fatto riferimento ad una struttura esterna alle locali, peraltro palesando numerose incertezze, tali da non rendere sul punto rilevanti le sue dichiarazioni. Il CA aveva parlato semmai di una struttura interna alle locali. In ogni caso si sarebbe dovuto considerare che in numerose occasioni, come posto in luce dalla Corte, era emerso che gli esponenti di talune locali chiamassero in aiuto in operazioni criminali quelli di altre locali, particolarmente propensi ad azioni violente e intimidatorie. Tutto ciò rientrava in realtà all'interno di logiche criminali unitarie, pur riferite a locali tra loro federate. Certo è che, come parimenti osservato dalla Corte territoriale, gli elementi sui quali la ricostruzione complessiva si fonda sono molteplici e convergenti e forniscono comunque conferme ripetute alle dichiarazioni al riguardo rese dal CA. La questione riguardante il «RI» non incide dunque in alcun modo sulla valutazione né dei collaboratori né degli LT elementi raccolti, fermo restando che nelle conversazioni intercettate si parla del «RI» con riferimento all'autorità di vertice della casa-madre, cioè il «RI di Polsi». E' stato altresì obiettato che in numerose occasioni era emersa l'invasione di campo della locale, facente capo ai fratelli RE, quasi che la stessa agisse in 103 realtà senza un preciso confine territoriale, il che avrebbe contraddetto l'intera impalcatura. Non si tratta di osservazione che vale a disarticolare la ricostruzione proposta dalla Corte. Al contrario è stato posto in luce che anche i fratelli RE, pur facendo valere collegamenti criminali autorevoli, si muovevano all'interno delle logiche della consorteria: in tale ottica ben si spiega che per favorire le loro mire espansionistiche gli organi di vertice della casa-madre avessero differito la riapertura della locale di OL, che con i predetti gli esponenti di altre locali avessero assunto decisioni per la condivisione di affari e guadagni, com'era capitato a GI nella gestione del gioco d'azzardo (secondo l'ampia ricostruzione che la Corte ha operato alle pagg. 131 segg., in particolare a pag. 133), che comunque IA e GI, indispettiti della tendenza alle invasioni di campo del gruppo facente capo ai fratelli RE e a TI, si mostrassero consapevoli della necessità di indebolirli, auspicando che gli organi di vertice tirassero loro le orecchie (pag. 320). Si tratta di elementi che non smentiscono dunque la complessiva ricostruzione di un'associazione unitaria e federata ma riconducono ad unità anche le frizioni tra locali, nell'ambito di dinamiche interne alla consorteria.
3.7. Tutt'altro discorso deve essere fatto invece per la c.d. ST: era stata invero ipotizzata una locale, non munita della specifica autorizzazione della casa-madre e dunque non rientrante nel sistema delle locali riconosciute, ma nondimeno operante nella zona. Ora, la Corte territoriale ha radicalmente escluso che una siffatta struttura fosse stata suffragata dalle evidenze probatorie: si tratta di valutazione che risulta immune da censure e vizi logici e che non incide in alcun modo sulla considerazione del sistema nel suo complesso, tanto meno in rapporto al contributo di chi, come CA, aveva fornito una linea di interpretazione di carattere generale della «ST», facendo riferimento alla natura non autorizzata di quel tipo di consorteria. Semmai va rimarcato come una struttura, che si richiami a pratiche in uso presso la 'HE ma non sia dotata di espresso riconoscimento, non possa fregiarsi ex se della relativa qualificazione, dovendosi dunque procedere rigorosamente al vaglio di tutti gli elementi che consentono di attribuire ad una consorteria i profili organizzativi e programmatici e l'utilizzo del metodo delle associazioni di stampo mafioso.
3.8. Per contro risulta a questo punto evidente come il rilievo LLeffettiva sussistenza di locali di 'HE, strutturate secondo le regole organizzative e 104 programmatiche di quella consorteria, consenta di parlare sic et simpliciter di 'HE e di cogliere il profilo che tutte le qualifica. La circostanza che le locali elaborassero la propria linea operativa non implica che ciascuna fosse da considerare isolatamente, come un'entità diversa e svincolata dalle altre: in realtà, proprio alla stregua di una federazione, ciascuna locale era accomunata alle altre sotto il profilo strutturale, e sul piano operativo si muoveva in un quadro che comunque implicava la compresenza delle altre locali e il rispetto di regole comuni, oltre che la possibilità della condivisione di operazioni e di affari, rientranti nell'ambito delle finalità della consorteria. D'altro canto il rilievo LLunitarietà del sistema creato, riveniente in primo luogo dal riconoscimento della reciproca esistenza e dalla correlata volontà di costituire un sistema articolato ma unitario, comporta che l'analisi del metodo mafioso e del suo utilizzo non dovesse essere partitamente condotta con riferimento a ciascuna locale, ma dovesse essere invece effettuata con riguardo al sistema nel suo complesso, in quanto potesse dirsi che da esso promanasse quell'alone di capacità intimidativa, implicante assoggettamento ed omertà, che era funzionale aLO svolgimento del programma associativo. E' proprio l'unitarietà del sistema federato che priva di rilievo le censure di maggiore spessore che sono state formulate nei ricorsi e che trovavano apparente supporto in pronunce della Corte di cassazione, incentrate, sulla base della ricostruzione della situazione di fatto, sulla considerazione della specifica operatività di ciascuna locale. Quell'unitarietà dunque costituisce il presupposto su cui legittimamente si fonda l'assunto della Corte territoriale di imputare al sistema federato il riscontrato utilizzo del metodo mafioso, pur in concreto riveniente da manifestazioni LLoperatività di talune locali e non di altre (sul punto si rinvia a pag. 243, ove si menzionano al riguardo le locali di OR, VO, Caselle, da intendersi con riferimento al gruppo RE, San Giusto Canavese, Siderno e Natile di Careri a OR). Deve aggiungersi che a fronte della riconosciuta comune appartenenza alla 'HE la manifestazione del metodo mafioso avrebbe dovuto a quel punto solo essere operativamente e in qualsiasi forma riscontrata, essendone per il resto nota la capacità di penetrazione e di intimidazione (vale in tali limiti sul piano probatorio l'impostazione proposta dalla citata sentenza Bandiera della Cassazione). Vale la pena a tal fine rievocare un episodio che assume rilievo didascalico: in un coLOquio intercettato il più volte menzionato IA RU (pag. 302) si sofferma sulle modalità operative che consentono alla consorteria di perseguire i propri scopi e in tale quadro segnala al suo interlocutore che in caso di rapporto 105 con soggetti che non hanno contezza di trovarsi al cospetto della forza criminale della 'HE («che non ci conoscono») è meglio evitare fastidi (ad esempio il rischio di denunce), usando dapprincipio modi volti a convincere senza l'uso LLintimidazione, dopo di che, in caso di insuccesso, deve comunque farsi ricorso alla sopraffazione («e aLOra vaffanculo>>). Si tratta a ben guardare della plastica rappresentazione del metodo mafioso, nel senso che esso non implica il ricorso ad eclatanti e sistematiche forme di intimidazione, ma postula invece che la consorteria debba poter realizzare i propri interessi, facendo leva sul fatto di essere riconoscibile dal proprio interlocutore ovvero su comportamenti destinati comunque a porlo in condizione di soggezione. In tale conversazione si coglie l'unico senso da attribuire all'idea di mafia silente», che non può essere riferita ad una mafia che non utilizzi il metodo mafioso ma ben diversamente ad una mafia che non ha bisogno di dimostrare ulteriormente alcunché, perché essa è già riconosciuta. Ed aLOra nel presente processo il riportato coLOquio sarebbe da solo risultato idoneo a rendere riconoscibile l'utilizzo del metodo mafioso, in esso postulandosi l'esistenza di soggetti già «educati» alla sopraffazione, per il solo fatto di aver contezza della forza della consorteria e del suo programmatico uso, e dunque la comprovata esistenza di un'associazione in grado di fare leva sul relativo stato di assoggettamento. In tal senso si è inteso sottolineare che nel caso di specie la rappresentazione del metodo mafioso avrebbe dovuto essere solo riscontrata operativamente e deve a questo punto rilevarsi che sulla base LLanalisi compiuta dalla Corte territoriale il riscontro risulta ampiamente conseguito. Del resto né la Corte né i ricorrenti hanno prospettato che talune locali rifuggissero per scelta l'utilizzo del metodo mafioso e che ne avessero contestato l'utilizzo fattone da altre, essendo invece risultata l'unità del sistema, correlata alla natura di esso e delle singole locali, tutte espressione di 'HE. Ed è ancora il caso di ribadire quanto osservato in precedenza in relazione all'ipotesi di unica associazione di stampo mafioso, avente una base operativa territoriale: come in un caso siffatto non sarebbe stato necessario che l'intero territorio di riferimento fosse pervaso dal metodo mafioso utilizzato da quella consorteria, così altrettanto deve escludersi che l'utilizzo del metodo dovesse essere riscontrato nel territorio di ciascuna locale, una volta dimostrato che il sistema era nel suo complesso unitario ed era permeato dalla medesima matrice e natura. 106 Salvo dunque quanto si rileverà con riguardo ai motivi di ricorso riguardanti i singoli imputati, per intanto deve confermarsi l'impostazione su cui si fonda la sentenza impugnata.
4. E' strettamente connesso a queLO fin qui esaminato il tema LLaggravante LLassociazione armata, che forma oggetto di numerosi ricorsi.
4.1. E' stato dedotto invero dai ricorrenti che a tal fine si sarebbe dovuto far riferimento alla disponibilità di armi da parte del sodalizio in un quadro di condivisione e comunque a ciascuna locale, non potendosi operare alcuna estensione alle altre delle risultanze coinvolgenti solo taluna di esse.
4.2. Sul punto va rimarcato che secondo quanto stabilito dall'art. 416-bis cod. pen. si considera armata l'associazione quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità LLassociazione di armi o esplosivi anche se occultati o tenuti in luogo di deposito. La questione principale era ed è dunque quella inerente all'ambito di riferimento LLassociazione. In tale ottica l'inquadramento di tutte le locali (rectius: di tutte le locali esaminate nel presente processo, operanti in quel determinato contesto socio- economico-territoriale) in modo unitario, quale federazione espressiva del peculiare fenomeno associativo costituito dalla 'HE, implica che ai fini della ravvisabilità LLaggravante si debba far riferimento al sistema nel suo complesso, a prescindere da quale specifico soggetto o da quale specifica locale avesse avuto la concreta disponibilità di armi. Correttamente dunque la Corte territoriale (pagg. 322 segg.) ha ravvisato l'aggravante a carico di tutti coloro che sono risultati partecipi in varia guisa LLassociazione contestata al capo 1. Ha infatti segnalato la Corte, invocando plurime fonti di prova (dichiarazioni di OD RO, conversazioni intercettate, sequestri operati dalla P.G., le risultanze riguardanti fatti omicidiari, commessi con armi) - anche a riscontro delle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore CA, secondo cui egli aveva sempre avuto un'arma e altrettanto valeva per ciascun affiliato-, che era risultata l'esistenza di alcuni arsenali (in particolare queLO facente capo a IA RU, capo della locale di OR), che inoltre si erano registrati episodi di procacciamento e scambi di armi tra le locali, che anche sui giornali era stato dato risalto a rinvenimenti e sequestri di armi a carico di singoli partecipi. Tali elementi hanno indotto la Corte con valutazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici a ritenere che ciascun affiliato, a prescindere dalla diretta disponibilità di un'arma e a prescindere dall'appartenenza all'una o all'altra 107 locale, fosse consapevole del fatto che l'associazione aveva la possibilità di disporre di armi. Va aggiunto che il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti, disciplinato dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., fa leva sulla consapevolezza del fatto o sulla sua ignoranza per colpa. Peraltro a tal fine ben può utilizzarsi anche il fatto notorio della stabile detenzione di strumenti di offesa da parte di un sodalizio mafioso (Cass. Sez. 1, n. 44704del 5/5/2015, IA, rv. 265254), il che certamente si pone in linea con il tipo di approccio probatorio al quale si è fatto riferimento con riguardo alla 'HE: vuol dirsi cioè che rientra nella sfera della comune conoscenza che la 'HE utilizza mezzi di intimidazione e si avvale anche di armi;
la circostanza che l'associazione fosse costituita da federazione di locali di 'HE, che avevano operativamente una manifestato il metodo mafioso, implicava dunque la consapevolezza o almeno la possibilità di aver effettiva contezza che nel suo complesso la consorteria disponesse di armi, come di fatto riscontrato dal rinvenimento delle stesse e dagli episodi nei quali è risultato il relativo utilizzo. Ed ancora va rilevato come la Corte territoriale (pag. 325) abbia debitamente sottolineato che la disponibilità delle armi, contrariamente a quanto talvolta in modo apodittico prospettato dalle difese, era funzionale al perseguimento degli interessi della consorteria nel suo complesso (si è fatto riferimento a tal fine ai coLOqui nei quali IA ha fatto menzione di «persone nostre che sparano» oppure ha promesso di sparare ad un debitore moroso del GI ovvero ancora ha detto di aver già sparato a fini intimidatori ad un soggetto che si era inserito nei lavori in corso nei cantieri OR). Da ciò discende che i ricorsi, relativamente al punto LLaggravante in esame, non meritano accoglimento.
5. Prima di procedere all'esame specifico dei singoli ricorsi e delle singole posizioni, appare opportuno procedere all'analisi in via generale di altre due questioni ricorrenti nelle deduzioni degli impugnanti.
5.1. In primo luogo si deve qui anticipare la valutazione dei criteri seguiti dalla Corte territoriale per ravvisare la partecipazione di ciascun imputato all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1. Orbene, la Corte di appeLO ha dato atto LLorientamento giurisprudenziale in materia, ispirato da una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670). E' noto come in detta pronuncia sia stato considerato il dato letterale, inserito peraltro in una valutazione della fattispecie volta ad assicurarne il più 108 alto grado di determinatezza anche nel rispetto dei principi di materialità e tassatività. In particolare si è rilevato come nel quadro di una fattispecie plurisoggettiva come quella descritta dall'art. 416-bis cod. pen. debba tenersi conto del contributo del singolo partecipante, il quale non può risolversi in un dato meramente formale, destinato ad essere inteso in termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all'interno del sodalizio esaminato: in tal senso si è rilevato che deve attribuirsi all'elemento rappresentato dal far parte LLassociazione un significato che ne valorizzi l'incidenza sull'esistenza e suLO svolgimento LLattività del sodalizio, cioè un significato che non si limiti alla statica contemplazione di una qualità, ma si risolva nell'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale. La citata pronuncia ha dunque in tal senso affermato che «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione LLente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, aLO specifico periodo temporale considerato dall'imputazione)». E' agevole rilevare come la sentenza, dopo aver delineato il principio, si sia fatta carico di definire il paradigma evocato, peraltro senza alcuna rigidità ed anzi rinviando alla concreta individuazione di facta concludentia⟫>> rappresentativi della concreta e perdurante appartenenza.
5.2. In tale prospettiva non deve sopravvalutarsi l'esemplificativo riferimento all'affiliazione rituale, la quale se in molti casi può fornire un elemento di giudizio circa la sussistenza e la concretezza del vincolo, non dà comunque modo, da sola, di comprendere l'esatta natura del contributo e soprattutto la sua duratura messa a disposizione nel quadro di una definita e storicizzata consorteria. 109 Per contro l'assenza di prova di una formale affiliazione non può mai dirsi elemento dirimente, per escludere la partecipazione, proprio perché la stessa deve essere valutata a prescindere da un mero profilo formale ma in base a quegli elementi che consentano di affermare che il soggetto ha effettivamente preso parte al sodalizio, concorrendo alla sua esistenza e sviluppo.
5.3. La Corte territoriale (pagg. 325 e segg.) ha mostrato piena consapevolezza di tale problematica ed ha dunque definito i parametri alla cui stregua ha proceduto alla valutazione delle condotte di partecipazione alla consorteria. In particolare ha segnalato di aver attribuito rilievo all'affiliazione rituale ma di averla reputata non più che un indizio, di per sé non sufficiente, a fronte di episodi attestanti il venir meno di taluni soggetti affiliati agli obblighi correlati a quel tipo di battesimo e LLincontestata assoluzione di chi come GI AR dopo l'affiliazione non era risultato specificamente coinvolto nel sodalizio. Ha rilevato per contro che è stata ravvisata la concreta partecipazione di chi aveva scalato la gerarchia delle «doti», acquisendone una superiore, o aveva ricoperto cariche, elementi implicanti la positiva valutazione da parte del sodalizio del contributo utile già offerto e ulteriormente atteso. Ha poi ritenuto la Corte di dare rilievo alla frequentazione di appartenenti alla consorteria in riunioni volte a dibattere temi associativi ovvero nelle quali il soggetto aveva ricoperto il ruolo di rappresentante di una locale, elementi reputati idonei ad esprimere il ruolo attivo e la disponibilità offerta al sodalizio. Al contrario ha giudicato insufficiente la mera partecipazione a cerimonie conviviali o funerali o matrimoni o LT tipi di incontri non specificamente qualificati da un rilievo associativo, in particolare quando giustificata da rapporti di parentela, amicizia, affari e in assenza di pregressa formale affiliazione. Nel contempo la Corte, in presenza di concludenti elementi di segno opposto, ha reputato non rilevante la mancata prova LLaffiliazione rituale. In tale quadro sono state ritenute significative la raccolta di denaro per finanziare strutture associative, l'aiuto agli associati o la raccolta di denaro per mantenere gli associati detenuti o i loro familiari. Sono state ancora ritenute indicative di attiva partecipazione la gestione stabile e consapevole di attività economiche costituenti obiettivo associativo o strumento di conservazione della consorteria, il coinvolgimento in delitti caratterizzati da moventi mafiosi о realizzati con metodi mafiosi, la partecipazione ad incontri con esponenti apicali della casa-madre, rappresentativa di consapevolezza circa gli interna corporis e di affidabilità, l'assunzione LLincarico di portavoce di ambasciate fra le locali del Torinese e le 110 strutture calabresi, implicante elevato rango e piena fiducia, la partecipazione a coLOqui aventi ad oggetto temi associativi, la partecipazione a riti di affiliazione o di attribuzione di doti agli adepti, la stessa veste di officiante rivelando il ruolo ricoperto e l'avanzamento nella gerarchia, ferma restando l'irrilevanza della mera conoscenza di riti, LLesistenza delle locali o della stessa 'HE, a fronte di casi nei quali tale consapevolezza era stata acquisita da soggetti certamente estranei al sodalizio, come OD RO, compagna di IA RU. Con prudenza è stata invece valutata la frequentazione di luoghi pubblici battezzati» per la celebrazione di riti o la partecipazione a festeggiamenti successivi ai riti, non implicanti sempre e comunque un contributo attivo alla vita associativa.
5.4. Tali valutazioni, considerate in astratto, risultano conformi ai principi delineati dalla Corte di cassazione e dunque corrette, in quanto rappresentative di quel ruolo dinamico e funzionale evocato dalle Sezioni unite, che hanno invero fatto riferimento ad una vasta gamma di facta concludentia, da interpretare alla luce di regole di esperienza e del tipo di struttura criminale, nel quale gli stessi devono essere inquadrati. Si tratterà dunque di stabilire nei singoli casi se la valutazione risulti conforme e debitamente motivata sulla base di tali parametri.
5.5. D'altro canto va al riguardo, e sempre in linea generale, osservato che in molti casi i ricorrenti hanno dedotto mancato esame di argomenti o elementi difensivi o vizi di motivazioni riferiti a taluni passaggi LLanalisi compiuta dai Giudici di merito. Tuttavia deve considerarsi che: 1) siffatte deduzioni non possono essere impropriamente utilizzate per dare rilievo semplicemente ad alternative valutazioni di merito sulla base di un corredo probatorio plausibilmente ricostruito dai giudici di merito (Cass. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482, secondo cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa); 2) non assume rilievo la doglianza quando, come è avvenuto in numerosi casi, non sia specificamente indicata le censura che si assume non valutata (Cass. Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. nel 2015, B., rv. 264879; Cass. Sez. 2, n. 13951 del 5/2/2014, Caruso, rv.259704); 3) è irrilevante la circostanza che di un elemento difensivo non si sia dato specificamente conto, quando quell'elemento non risulta potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando può dirsi che lo stesso è stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (Cass. Sez. 5, n. 111 607 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367); 4) è irrilevante un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni (quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio» Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783). In concreto va rimarcato come nella gran parte dei casi quel tipo di censure si sia risolto proprio nella prospettazione di omissioni apparenti, a fronte di ragionamenti idonei a superare di per sé l'argomento difensivo, ovvero di vizi riguardanti profili deassiali rispetto al fulcro della motivazione. Così fra l'altro, come si avrà modo di sottolineare, devono reputarsi non pertinenti, in quanto destinate a risolversi in censure di merito, le doglianze concernenti la valutazione delle risultanze di fotografie o di filmati, mentre s'appalesa irrilevante la mancata specifica considerazione di deduzioni relative alla pretesa inesistenza di locali o alla mancanza di prove circa la loro esistenza e struttura, o ancora, come ad esempio nel caso LLRG, alla pretesa fuoriuscita del predetto da una locale, a fronte degli elementi posti in luce dalla Corte, idonei di volta in volta a suffragare l'esistenza della locale, l'inserimento del ricorrente all'interno di essa e la concretezza del ruolo dinamico e funzionale assunto dall'imputato. Analogo ragionamento deve essere ripetuto per la partecipazione a convivi e riunioni di cui la Corte ha nei vari casi attestato il significato e il rilievo, nel quadro delle linee guida all'inizio indicate.
6. L'ulteriore tema che vale pena esaminare in via generale, a fronte di ricorsi sul punto sostanzialmente conformi, è queLO dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di sicurezza evocata dall'art. 417 cod. pen.
6.1. La Corte ha confermato la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e ha applicato la misura di sicurezza nei casi di riforma in appeLO di sentenze di assoluzione. Dal tenore complessivo della sentenza si evince che la Corte territoriale si è attenuta al criterio della mancanza di indici di segno contrario, idonei a vincere la presunzione di pericolosità. 112 6.2. Molti ricorrenti hanno invece dedotto che non è stata in positivo formulata una valutazione circa la pericolosità LLimputato, quale necessario presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza. Si assume nella sostanza che, tenuto conto LLabrogazione LLart. 204 cod. pen. in tema di pericolosità presunta, da parte LLart. 31 legge 10 ottobre 1986 n. 663, il cui secondo comma prevede che le misura di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, dovrebbe previamente valutarsi anche ai fini LLapplicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen. la pericolosità sociale del prevenuto.
6.3. In tal senso si è per vero schierata una parte della giurisprudenza, che attribuisce valenza generale al principio desumibile dall'art. 203 cod. pen. (Cass. Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013, dep. nel 2014, Perri, rv. 258602, richiamata anche da Cass. Sez. 6, n. 39112 del 20/5/2015, LA cit.). Secondo un diverso orientamento l'applicazione di misura di sicurezza ex art. 417 cod. pen. a soggetto condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso non richiede lo specifico accertamento della pericolosità, essendo operante una presunzione semplice di pericolosità connessa alle caratteristiche e alla persistenza nel tempo del sodalizio malavitoso, che può essere superata solo quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la sussistenza della pericolosità (Cass. Sez. 5, n. 38108 del 8/7/2015, Perri, rv. 265006). E' stato peraltro rilevato che ai fini LLapplicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale, pur non necessario al momento della condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, tenendo conto del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Cass. Sez. 2, n. 28582 del 11/3/2015, RO, rv. 264563).
6.4. E' qui condivisa la sincronica analisi del secondo e del terzo orientamento, che paiono rispettosi del principio generale incentrato sulla concreta valutazione della pericolosità ed al tempo stesso tengono conto della peculiarità LLipotesi di cui all'art. 417 cod. pen. Infatti non par dubbio che la condanna per il reato associativo di per sé faccia presumere la pericolosità del soggetto, resosi sodale di una consorteria incentrata sull'utilizzo di un metodo basato sulla prevaricazione. Pur dovendosi ritenere plausibili plurime varianti in relazione alle particolarità del caso di specie, sta di fatto che in assenza di elementi di segno contrario ben può formularsi una presunzione semplice di pericolosità che di per sé consente di ordinare l'applicazione della misura di sicurezza. 113 зр Peraltro non deve trascurarsi la circostanza che la concreta applicazione segue in genere all'esecuzione della pena e implica il decorso di un lasso di tempo. In tale prospettiva deve essere necessariamente recuperata la concretezza della valutazione LLattuale pericolosità al momento LLeffettiva sottoposizione del soggetto alla misura all'epoca ordinata. In tal modo si attribuisce un valore specifico alla previsione della misura di sicurezza contenuta nell'art. 417 cod. pen. ed al tempo stesso non si svilisce né l'art. 203 né il secondo comma LLart. 31 legge 663 del 1986, richiedendosi una specifica valutazione in positivo della pericolosità, fino a quel momento presunta, solo al momento LLapplicazione effettiva.
6.5. Sulla scorta di tale conclusione è agevole rilevare come tutti i motivi di ricorso sul punto formulati, con i quali è stata evidenziata genericamente la mancanza di una valutazione della pericolosità al momento della condanna, siano infondati, dovendosi invece rilevare che la Corte si è legittimamente attenuta al canone della presunzione semplice, non contrastata da elementi di segno contrario. Né può dirsi che siano stati specificamente indicati elementi idonei a vincere quella presunzione, dovendosi rilevare sul punto la genericità di quei ricorsi che hanno preteso di far leva su tale elemento (come nel caso dei ricorrenti FE e IO).
7. Venendo all'esame dei singoli ricorsi, deve essere in primo luogo valutato queLO del Procuratore Generale presso la Corte di appeLO di OR (punto 4 del Ritenuto in fatto).
7.1. Il ricorso deve essere suddiviso in tre parti, la prima riguardante gli imputati DA PE, LA CO, CI CE, MM CE, RI CE NI, IG AN, NE PE, DO NI, NA AE, NI DO, RR NN, la seconda gli imputati CC AN, ER AN e DI AL, la terza il solo RS NC.
7.2. Nella prima parte il ricorrente ha contestato la decisione della Corte, che ha assolto gli imputati dal reato associativo, ritenendo insufficiente ai fini della prova della partecipazione la mera affiliazione. Per questa parte il ricorso è inammissibile perché privo di specificità. Il ricorrente contesta l'assunto di partenza, ma non si confronta in alcun modo con la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale in relazione a ciascuno degli imputati. 114 R? In particolare muove dal presupposto che la mera affiliazione costituisca prova di un ruolo effettivo e attivo. Ma in realtà si è già visto come sul punto la Corte abbia modulato diversamente il significato attribuibile alla prova LLaffiliazione, osservando che la stessa, se può invero costituire indizio di partecipazione, tuttavia non può in generale essere da sola prova certa del ruolo dinamico e funzionale assunto dal partecipe, a fronte di esempi idonei ad attestare l'insufficienza di quell'elemento. Né può dirsi che la sentenza Mannino delle Sezioni unite, nel far riferimento all'affiliazione rituale, abbia inteso attribuire automaticamente a tale elemento il significato dirimente di prova della partecipazione, posto che al contrario quella sentenza, secondo quanto già rilevato, ha rimesso la valutazione al giudice di merito in relazione aLO specifico tipo di consorteria e all'utilizzazione di regole di esperienza e ha prospettato situazioni a tal fine valutabili, che devono essere tuttavia inverate nel caso concreto sulla base di un giudizio idoneo a superare ogni
contro
-argomento e dunque valido oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre il ricorrente, limitandosi in sostanza ad attribuire rilievo all'affiliazione, ha omesso del tutto di considerare in che modo la Corte territoriale abbia inserito quell'elemento nella valutazione complessiva, finendo per obliterare la ratio della pronuncia contestata.
7.3. La seconda parte del ricorso è riferita invece agli imputati CC, DI e ER, in relazione alla loro asserita partecipazione, nel quadro della locale denominata «ST». La Corte ha invero sottolineato come gli elementi raccolti non comprovassero l'effettiva esistenza nel territorio piemontese di un'articolazione "ST", cioè di una struttura associativa che, pur richiamandosi alla 'HE, non godeva LLautorizzazione della casa-madre, espressa attraverso i suoi organi apicali. Ha inoltre rilevato che con riguardo all'CC era certamente risultato il suo spessore criminale e il tipo di rispetto che gli riconosceva IA RU e che tuttavia non si sarebbe potuto affermare che costui agisse nel quadro di una consorteria mafiosa di cui fosse nitidamente verificabile l'operatività. Ha aggiunto la Corte, e si tratta LLaffermazione che assume rilievo dirimente, che sul conto degli imputati DI e ER mancava la prova di una condotta di partecipazione, cosicché, essendo questi gli unici eventuali sodali LLCC, si sarebbe dovuta reputare insussistente la relativa associazione per difetto del numero minimo dei componenti necessari per l'integrazione della fattispecie. 115 Il ricorso sul punto risulta ancora una volta inammissibile, in quanto privo di specificità e perché in parte risolventesi nella prospettazione di una diversa valutazione di merito. Non si trattava invero di stabilire se CC avesse o meno tenuto una condotta ispirata da metodo mafioso, bensì di verificare se, in relazione a quanto riferito dai collaboratori circa l'esistenza di locali denominate «ST», all'CC facesse capo proprio una tale specie di articolazione, connotata dall'utilizzo di metodo mafioso in Piemonte. A fronte di ciò è irrilevante che l'CC avesse preso parte ad attività estorsiva rappresentativa di metodo mafioso o godesse del rispetto di IA RU: il ricorrente non ha prospettato argomenti in grado di disarticolare il giudizio della Corte territoriale, non essendo sufficiente la deduzione LLinadeguatezza di alcune valutazioni. Ma soprattutto va rimarcato che il ricorrente ha sostanzialmente omesso di argomentare in ordine all'assenza di prove circa la concreta partecipazione di DI e ER, essendosi sul punto limitato a dedurre mancanza о contraddittorietà della motivazione, ma senza calarsi in alcun modo nel giudizio formulato dalla Corte e dunque senza confrontarsi con le ragioni alla cui stregua è stato escluso che, al di là della posizione LLCC, era comunque assente il numero minimo di componenti di un'associazione giuridicamente rilevante. Peraltro va conclusivamente rimarcato che le risultanze delle conversazioni intercettate sono state interpretate dalla Corte territoriale secondo canoni logicamente apprezzabili, cosicché le relative valutazioni non si espongono a censure deducibili in sede di legittimità.
7.4. La terza parte del ricorso riguarda la sola posizione LLRS cui era stato contestato il delitto di favoreggiamento, per aver aiutato SI GI a sottrarsi alle ricerche delle forze LLordine, agevolandone la latitanza. La Corte ha rilevato che, se le conversazioni intercettate fornivano la prova del fatto che l'RS, tre giorni dopo l'arresto del SI, aveva avuto contezza di una valigia di pertinenza del predetto e aveva provveduto a inviarla a zia Sina, tuttavia era da ritenersi che coinvolto nell'ausilio al latitante fosse stato semmai HI RO, padre della fidanzata LLRS e collaboratore nel panificio del predetto, e che quest'ultimo, pur consapevole LLesistenza della valigia e della latitanza del SI, non avesse avuto dapprincipio un ruolo diretto, essendo intervenuto solo tre giorni dopo l'arresto del latitante. Il ricorso fa leva sul fatto che era stata provata la disponibilità della valigia da parte LLRS e che HI RO, suo suocero e collaboratore, era affiliato alla 'HE di RI, dovendosi escludere che potesse dirsi confutata l'ipotesi accusatoria. 116 Si tratta ancora una volta di ricorso inammissibile, perché privo di specificità e perché risolventesi nella prospettazione di una ricostruzione di merito alternativa e semplicemente reputata preferibile. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte non aveva confutato l'ipotesi accusatoria ma semplicemente reputato insufficiente il corredo probatorio offerto, secondo una logica valutazione degli elementi di prova, qualificata dal duplice rilievo che il diretto coinvolgimento LLRS solo tre giorni dopo l'arresto del SI e il fatto della consapevolezza della presenza della valigia non costituivano di per sé prova della fattiva e diretta collaborazione di lui nella gestione della latitanza. Gli argomenti utilizzati dal ricorrente non sono volti a disarticolare le valutazioni della Corte ma solo a riproporre la tesi accusatoria, per giunta non considerando il significato che la Corte di appeLO ha attribuito al diretto coinvolgimento di HI RO e, a fronte di esso, l'irrilevanza della pregressa consapevolezza acquisita dall'RS, solo tre giorni dopo l'arresto risultato direttamente protagonista di un coLOquio telefonico nel quale si era dato atto LLinvio della valigia. Al di là del rilievo, fondato su mera valutazione empirica, del maggior distacco palesato dall'RS, risulta strutturalmente decisivo che nel ricorso non si colmi la prospettata lacuna probatoria ravvisata nella mancanza di elementi che comprovino una diretta partecipazione LLRS, diversamente daLO HI, nella gestione della latitanza, prima LLeffettivo arresto del SI. Di qui l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo alla posizione LLRS.
8. Quanto agli LT ricorsi, deve rilevarsi come alcuni siano stati presentati da imputati che, assolti in primo grado, sono stati poi condannati in grado di appeLO.
8.1. E' noto come in casi siffatti si ponga in linea generale un duplice problema, queLO di assicurare il pieno contraddittorio nella formazione e nella valutazione delle prove e queLO di giungere comunque ad una persuasiva affermazione della colpevolezza. Il secondo profilo ha formato oggetto di una ormai consolidata elaborazione alla cui stregua «il giudice di appeLO che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679, che 117 ha approfondito l'analisi già presente in Cass. Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226093). Tale orientamento, dopo la formale introduzione nell'art. 533 cod. proc. pen. del principio LLoltre ogni ragionevole dubbio (principio peraltro già reputato immanente, atteso l'orientamento della Corte di cassazione espresso già da Cass. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese), ha poi trovato molteplici conformi enunciazioni, ispirate dall'idea che il giudice di appeLO deve farsi carico di una motivazione rafforzata, tale da superare specificamente le criticità riscontrate attraverso l'inserimento di nuovi contributi probatori o attraverso una specifica confutazione degli elementi posti a fondamento della pronuncia assolutoria, ciò al fine di assicurare una valutazione razionalmente affidabile e maggiormente persuasiva e conforme al canone «LLoltre ogni ragionevole dubbio», nonostante la diversa valutazione compiuta in primo grado (Cass. Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Marsili, rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, rv. 261327; Cass. Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. nel 2014, Ciaramella, rv. 262261; Cass. Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. nel 2014, Ricotta, rv. 258005; Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, RO, rv. 256869; Cass. Sez. 5, n. 35762 del 5/5/2008, Aleksi, rv. 241169).
8.2. Il primo profilo, peraltro non disgiunto dall'altro, ha avuto invece specifico risalto, nella prospettiva della riforma in grado di appeLO di sentenza assolutoria, soprattutto dopo la nota sentenza AN
contro
DA del 5/11/2011 della Corte europea dei diritti umani (che peraltro aveva ribadito principi espressi già nella sentenza ON
contro
Belgio del 7/7/1989), alla cui stregua la condanna in grado di appeLO di imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative presuppone la nuova assunzione dei dichiaranti, configurandosi LTmenti una violazione LLart. 6, parag. 3 lett. d) della C.E.D.U, nella parte in cui assicura il diritto LLimputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico. In tale quadro la Corte di Strasburgo non solo aveva reiterato siffatte affermazioni (sentenza AC
contro
Romania del 5/3/2013), ma aveva altresì affermato che la lesione della norma convenzionale è ravvisabile anche nel caso in cui né l'imputato né il suo difensore abbiano richiesto la nuova escussione dei testimoni (sentenza AN
contro
Romania del 4/6/2013). Si è su tali basi delineato, almeno con riferimento all'ordinario giudizio dibattimentale, un conforme orientamento giurisprudenziale, in forza del quale la riforma della sentenza assolutoria non può basarsi su una mera diversa valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti di cui non sia stata rinnovata, anche d'ufficio, in grado di appeLO l'audizione nel contraddittorio tra le parti. 118 Tali principi hanno trovato una più compiuta elaborazione in una recentissima pronuncia della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta). E' stato infatti rilevato che il modeLO accusatorio ispirato ai principi di oralità della prova e immediatezza della sua formazione dinanzi al giudice in contraddittorio e la regola del «ragionevole dubbio», legata alla presunzione di innocenza, implicano che il giudice di appeLO possa ribaltare la pronuncia assolutoria solo ripercorrendo le stesse cadenze di acquisizione in forma orale delle prove vagliate in primo grado, in quanto la percezione diretta costituisce presupposto irrinunciabile di una valutazione logica, razionale e completa, in linea con l'onere di persuasività derivante dal superamento del ragionevole dubbio, e in quanto l'imputato e il suo difensore devono essere posti nella condizione di trarre dall'interlocuzione diretta con la fonte argomenti idonei a contrastare i rilievi critici formulati nell'appeLO del P.M.. Conseguentemente si è affermato che in caso di appeLO avverso sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative la rinnovazione LListruzione dibattimentale deve considerarsi assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., affinché il convincimento del giudice replichi l'andamento del giudizio di primo grado: ne discende che tale rinnovazione, da disporre anche d'ufficio, deve riguardare l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, siano essi testimoni o coimputati neLO stesso procedimento o in procedimento connesso, potendosi trattare anche deLO stesso imputato in causa propria. La sentenza in esame, per quanto maggiormente interessa ai fini della presente decisione, si è inoltre diffusa sul presupposto della decisività, osservando che ricorre tale condizione: 1) con riguardo alle prove dichiarative che sulla base della sentenza di primo grado hanno determinato o concorso a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di appeLO;
2) con riguardo alle prove dichiarative che, ritenute di valore scarso o nuLO, nella prospettiva LLappellante siano rilevanti, da sole o con LT elementi di prova, ai fini LLesito di condanna. E' stato escluso il requisito della decisività in relazione a dichiarazioni il cui valore probatorio non possa formare oggetto di valutazioni diversificate e che si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo da queste un significato risolutivo ai fini LLaffermazione di responsabilità. 119 E' stato inoltre sottolineato che non può farsi questione di rinnovazione aLOrché non si discuta del contenuto della prova dichiarativa ma della sua qualificazione giuridica. Il vizio inerente alla mancata rinnovazione LListruzione dibattimentale è stato ricondotto non alla violazione di legge bensì al vizio di motivazione, da inquadrarsi ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tale prospettiva si è sottolineato che il vizio rileva non in sé ma in quanto la sentenza di appeLO abbia operato il ribaltamento della sentenza assolutoria sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative. Correlativamente deve apprezzarsi il contenuto della sentenza di appeLO verificando: se sia stata espressa una valutazione in malam partem delle prove dichiarative;
se questa sia in contrasto con quella resa dal primo giudice;
se inoltre sia decisiva;
se infine la stessa sia stata assunta senza rinnovazione LLesame delle fonti dichiarative. Occorre che il ricorrente censuri il punto LLaffermazione di responsabilità e si dolga di un'errata valutazione delle risultanze probatorie con un ricorso che non presenti connotati di globale inammissibilità, essendo per contro irrilevante che si faccia specificamente riferimento alla violazione LLart. 603, comma 3, cod. proc. pen., alla luce dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo. Tale analisi è qui integralmente condivisa e sarà posta alla base della valutazione dei singoli ricorsi.
9. In successione saranno esaminati i ricorsi di coloro che devono rispondere del reato associativo, cominciando da quelli presentati da imputati assolti in primo grado, dopo di che si procederà all'esame dei ricorsi di coloro che devono rispondere di reati diversi. 10. In primo luogo viene in rilievo la posizione di ES EN, cl. 86 (punto 7 del Ritenuto in fatto). 10.1. Orbene, i primi due motivi di ricorso deducono il tema della violazione di legge e del vizio di motivazione, correlandolo al fatto che l'affermazione di responsabilità, in riforma di sentenza assolutoria, non era stata preceduta dal nuovo diretto esame di soggetti, come DO RO e AM AU, le cui dichiarazioni avevano avuto un peso significativo ai fini LLassoluzione. Ed invero il Tribunale aveva fatto leva sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DO RO, secondo cui, per quanto gli constava, il TE EN non era affiliato alla 'HE e alla locale di VO. Aveva inoltre svalutato il significato dei rapporti del EN con GI PE e LT personaggi e in tale ottica aveva valorizzato le dichiarazioni di 120 AM AU, socio de «Il PiveLO Sportivo», locale nel quale si praticava il gioco d'azzardo, secondo quale l'ES lavorava presso il bar senza alcun ruolo nella gestione del locale. Aveva infine reputato irrilevante sia il fatto che i proventi delle slot machine fossero destinati al padre e aLO zio LLimputato, in quel momento detenuti, circostanza espressiva di solidarietà verso familiari e non di sostegno verso i membri della consorteria, sia la partecipazione LLES a funerali e cerimonie conviviali. 10.2. La Corte di appeLO ha invece diversamente valutato il significato delle numerose conversazioni intercettate, ritenute indicative del coinvolgimento LLimputato nella gestione di un settore strategico della consorteria, come il gioco d'azzardo, a fianco di LT personaggi di rilievo, ha reputato particolarmente rilevante la partecipazione, ritenuta dimostrata, LLES al matrimonio CI/Bruzzese in rappresentanza della locale di VO, ha considerato non significative le dichiarazioni di RO DO in ordine al fatto che egli avesse riferito di non sapere che il TE fosse affiliato, non potendosi ritenere che il collaboratore fosse a conoscenza di tutti retroscena della consorteria, ha giudicato false le dichiarazioni del AM in ordine al ruolo ricoperto dall'ES nel circolo Il PivelLO Sportivo 10.3. A ben guardare dunque, se per un verso sono stati affrontati e criticamente esaminati tutti i temi posti dal Tribunale a sostegno LLassoluzione, per l'altro sono state svalutate le dichiarazioni di RO DO, cui è stato attribuito un significato non ostativo ad una diversa ricostruzione, e sono state espunte quelle del AM, dichiarazioni che invece avevano influito sul convincimento del Tribunale, guidandolo anche nell'interpretazione delle conversazioni intercettate. A fronte del rilievo avuto in primo grado da quelle dichiarazioni sarebbe perciò gravato sulla Corte territoriale, ove indotta dalle argomentazioni del P.M. appellante a riformare la pronuncia assolutoria, l'onere di rinnovare l'istruzione dibattimentale, adempimento divenuto necessario proprio al fine di procedere alla nuova audizione dei due dichiaranti e di consentire dunque alla Corte di ripercorrere le cadenze procedurali ispirate dai principi di oralità e immediatezza e all'imputato di influire sulla decisione mediante l'esame critico della rinnovata deposizione. La mancata rinnovazione incide sulla motivazione della sentenza di condanna, viziandola in relazione alla mancanza di un elemento di confronto necessario a renderla sul punto completa e affidabile. Si impone dunque in parte qua l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame e con assorbimento degli ulteriori motivi, diversi da 121 ко quelli riguardanti questioni esaminate in via generale per tutti gli imputati (in particolare il tema della configurabilità LLassociazione armata). 11. Quanto alla posizione di OR AE (punto 13 del Ritenuto in fatto), si rileva innanzi tutto l'inammissibilità del primo motivo. 11.1. Viene riproposta un'eccezione sollevata in limine e poi nuovamente dedotta nel corso del giudizio di appeLO, in ordine alla quale la Corte non ha fornito alcuna risposta. La questione riguarda il completamento avvenuto solo nel corso del giudizio di primo grado della traduzione in lingua italiana di conversazioni intercettate, avvenute in dialetto calabrese: si invoca la nullità di cui all'art. 109 cod. proc. pen. e si deduce il pregiudizio derivante dall'impossibilità di optare tempestivamente per riti alternativi. L'assunto, oltre che manifestamente infondato, è anche genericamente prospettato. In primo luogo va rimarcato che l'art. 109 cod. proc. pen. concerne esclusivamente gli atti del procedimento, che devono essere compiuti in lingua italiana (Cass. Sez. U. n. 38342 del 24/4/2014, Espenhahn, rv. 261111), mentre nel caso di specie l'eccezione ha riguardato conversazioni che erano state legittimamente intercettate. In secondo luogo deve rilevarsi come, sulla base di un pacifico orientamento (Cass. Sez. 1, n. 4888 del 26/10/2012, dep. nel 2013, Antona, rv. 254566; Cass. Sez. 4, n. 32924 del 14/5/2004, Belforte, rv. 229104), non vi è l'obbligo di provvedere alla traduzione di conversazioni legittimamente intercettate in lingua dialettale, giacché la valutazione della necessità di siffatto adempimento spetta al giudice del merito, inerendo il grado di intelligibilità della conversazione ad un accertamento di fatto. Infine va rimarcato che spetta comunque alla parte interessata di indicare specificamente quali conversazioni avrebbero potuto rilevare ai fini LLesercizio del diritto di difesa, non potendo essere formulata un'eccezione generica e totalizzante. LL stregua di tali considerazioni la doglianza era da ritenersi di per sé inammissibile, cosicché non assume alcun rilievo che su di essa la Corte territoriale abbia omesso di rispondere (Cass. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, 256314, riferita alla mancata risposta ad un motivo di appeLO ma all'evidenza valorizzabile anche nel caso di eccezione riprodotta nel giudizio di appeLO da soggetto non appellante). 11.2. Per rispondere agli ulteriori motivi, deve preliminarmente richiamarsi la vicenda relativa alla locale di OL. 122 E' risultato incontestatamente che tra le locali esistenti nel Torinese figurava anche quella di OL, la cui operatività tuttavia era stata sospesa per ragioni familiari e di salute da colui che ne era il capo, cioè SI AL, detto GI. Lo stesso SI tuttavia aveva poi deciso di riattivare la locale, ma a tal fine avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione LLautorità di vertice della 'HE in Calabria. Tale autorizzazione era stata sollecitata dal SI, anche avvalendosi del capo della provincia», cioè LA PE, il quale aveva fatto da portavoce di tale richiesta. Ma per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, del tutto logicamente interpretate dalla Corte territoriale (cfr. pagg. da 343 a 350, ma anche riportate in relazione alle posizioni di SI e LT ricorrenti), gli organi di vertice avevano dapprima preso tempo e poi comunicato che la locale non avrebbe potuto essere riaperta, avendo su tale decisione influito le mire espansive dei fratelli RE, in quel lasso di tempo detenuti. Sta di fatto che nel frattempo il SI si era dato da fare per riattivare la locale e che a sua disposizione vi erano quaranta uomini, anche provenienti da altre locali. In concreto la locale non era stata riattivata ma il SI era comunque personalmente attivo quale uomo appartenente alla 'HE (cfr. le conversazioni riportate alla pag. 350). Il tema sarà ripreso al momento LLesame della posizione del SI e del ON IT, ma riguarda direttamente anche il OR, cui era stato contestato di essere affiliato alla 'HE e di appartenere alla locale di OL quale fiduciario del SI. 11.3. I motivi di ricorso sono volti a contestare la concludenza del ragionamento probatorio e l'assenza di una motivazione rafforzata tale da rendere maggiormente persuasiva l'affermazione della penale responsabilità del OR, a fronte della pronuncia assolutoria di primo grado. Posto che nel caso di specie non viene in considerazione la diversa valutazione di prove dichiarative, si deve in effetti verificare se le censure sollevate siano idonee a minare la logicità e coerenza del ragionamento probatorio della Corte ed a far risultare l'incompletezza LLanalisi, stante l'esigenza di una puntuale confutazione degli argomenti su cui si era essenzialmente fondata la pronuncia assolutoria. 11.4. Orbene, date tali premesse, il ricorso del OR risulta infondato. La Corte ha specificamente indicato le linee guida del ragionamento compiuto dal Tribunale per giungere all'assoluzione LLimputato, rilevando che 123 пр era stata svalutata la significatività delle conversazioni intercettate e di alcuni episodi ad esse connessi -fermo restando che secondo il Tribunale dalle conversazioni era semmai emerso che il OR era soggetto privo di rilievo e sostanzialmente non attivo-, e che non era valorizzabile la partecipazione a taluni eventi. A fronte di ciò la Corte territoriale ha riesaminato il materiale probatorio rilevando come il Tribunale avesse sostanzialmente omesso di considerare alcuni elementi ed erroneamente svalutato il significato di LT. A questo riguardo deve osservarsi come un rilievo centrale e assolutamente decisivo debba essere attribuito alla riunione LL8/10/2009, avvenuta all'interno del bar Italia di LA PE, che aveva visto la partecipazione del SI e del OR, oltre che di ON IT e di DO NC. La Corte ha motivato con rigore logico rilevando che nel corso di tale riunione il LA aveva comunicato al SI, alla presenza di soggetti riconducibili alla sola locale di OL, che la decisione finale delle autorità di vertice era contraria alla riapertura della locale. In tal senso deponeva il tenore di successive conversazioni (pag. 501) nelle quali il LA aveva comunicato ad altro soggetto che la questione della riapertura era ormai chiusa, e nelle quali l'interlocutore, cioè TO CO, aveva a sua volta comunicato la notizia ad altro soggetto, circostanza attestante che proprio in quei giorni la questione era stata affrontata. Del resto, secondo la Corte, non era plausibile ritenere che della questione si fosse parlato anche in una precedente occasione, cioè in data 1/10/2009, nel corso di una riunione a casa di IO AL, alla presenza di esponenti di varie locali, compreso il SI, giacché il contesto di quella riunione era tale da far ritenere che l'argomento fosse diverso e interessasse principalmente al padrone di casa, riguardando, cioè, l'apertura di una nuova locale nel Chivassese. Al contrario si sarebbe dovuto valorizzare il fatto che in data 9/10/2009 fossero presenti solo soggetti riconducibili alla sospesa locale di OL. La Corte ha tratto da tale elemento la prova della concreta partecipazione del OR ad una riunione strategica della 'HE, che avrebbe potuto riguardare solo affiliati e partecipi alla consorteria, a prescindere dalla circostanza che il OR avesse o meno preso la parola nella circostanza. Né risultano lacune nell'analisi o nella ricostruzione in relazione alla presenza presso il bancone del bar di una donna bionda, discosta dal tavolo intorno al quale avveniva la discussione. 124 11.5. Tale centrale elemento, sostanzialmente trascurato dal Tribunale, costituisce invece il fulcro su cui poggia l'attribuzione di significato a tutti gli LT elementi probatori acquisiti. In particolare risulta rilevante e correttamente analizzato l'episodio del debito di tale IR, dietro il quale era «compare Gio'», cioè il SI, al punto da rendere necessario l'intervento di soggetto vicino a quest'ultimo, che potesse portare al predetto «un'ambasciata»: rileva logicamente la Corte che proprio il fatto che nella vicenda fossero stati coinvolti soggetti estranei al rapporto economico valeva a conferire alla stessa un rilievo specifico e natura 'ndranghetista, con conseguente significatività del ruolo assunto dal OR, quale portatore di ambasciata al SI, soggetto di rilievo. Nel medesimo quadro sono altresì ricostruiti gli episodi concernenti l'intermediazione del OR in relazione ai lavori che GI avrebbe voluto attribuiti all'impresa Misiti e il coinvolgimento del OR in un coLOquio intercorso tra IE e ON, con l'imputato chiamato ad attestare una circostanza riservata. Correttamente dunque la Corte ha ritenuto che il complesso di tali elementi, interpretati nel loro insieme, oltre che singolarmente analizzati, costituissero riscontro di intraneità del OR a fianco del SI, quale suo fiduciario. Va aggiunto che del tutto irrilevante risulta con riguardo alla posizione del OR la circostanza della mancata riattivazione della locale di OL, che, come si vedrà, assume invece un rilievo diverso con riferimento al SI. Certo è che gli elementi raccolti depongono in modo inequivoco per la concreta operatività del SI quale affiliato alla consorteria e attivo in particolare nell'ambito di quell'articolato sodalizio di tipo federativo operante nel Torinese: è dunque a quest'ultimo che deve farsi in definitiva riferimento per cogliere la concreta partecipazione degli uomini riconducibili alla locale di OL, esistente originariamente e ancora esistente in nuce, in attesa di una riattivazione, in concreto non avvenuta. Ed in tale quadro è risultato che quegli uomini, non solo il SI ma anche il OR, erano riconosciuti dagli LT affiliati come membri attivi della consorteria tanto da svolgervi un ruolo e da poter partecipare a riunioni strategiche o a coLOqui o da poter svolgere incarichi implicanti quell'attiva appartenenza. Ne discende dunque che gli argomenti su cui si fondano i due motivi di ricorso, al di là di taluni profili di genericità, risultano comunque infondati e non idonei ad individuare lacune e soluzioni di continuità nel serrato ragionamento della Corte territoriale. 125 12. Quanto alla posizione di DO IO (punto 22 del Ritenuto in fatto), va segnalato che ricorre il caso di riforma in appeLO di sentenza assolutoria, basata su prove dichiarative. 12.1. Sia il ricorso LLAvv. Perga sia queLO LLAvv. Araniti deducono vizio di motivazione in relazione alla valenza indebitamente attribuita ai dichiaranti, in particolare a DO RO e FA RI, fermo restando che la Corte ha in effetti rivisitato l'attendibilità e la significatività delle dichiarazioni sia dei predetti sia di CA RO, attribuendo inoltre valore ad elementi ulteriori, in particolare le dichiarazioni di FA RO, acquisite in ragione del decesso di costui, e un documento non sottoscritto, attribuito al ricorrente DO. La difesa si è inoltre in varia guisa soffermata sull'utilizzabilità delle sentenze pronunciate sul triplice omicidio FA/Mancuso. 12.2. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale, come correttamente esposto dalla Corte territoriale, aveva del tutto svalutato l'attendibilità e la concludenza delle dichiarazioni dei collaboratori CA, DO RO e FA RI, rilevando che le stesse erano generiche (il CA aveva solo sostenuto di sapere che DO IO era appartenente alla 'HE di Platì a VO;
DO RO aveva detto di sapere LLaffiliazione ma senza riferirne il tempo e il luogo o la dote assunta;
FA RI aveva detto di non conoscere fatti oggettivi e di esprimere proprie valutazioni) e che DO RO e FA RI risultavano portatori per ragioni diverse di forte rancore. La Corte ha per contro sovvertito tali valutazioni e valorizzato la ricostruzione del triplice omicidio FA/DO in chiave 'ndranghetista, attribuendo un ruolo nell'ambito di esso al DO IO. Ha inoltre rilevato sulla base di un documento e di una conversazione intercettata presso il carcere di Rebibbia, coinvolgente DO EN, che IO aveva preso il controLO della situazione ai fini della spartizione LLeredità di DO AL. 12.3. Deve al riguardo osservarsi che l'affermazione di responsabilità costituisce la risultanza da un lato del ruolo attribuito al IO in un omicidio ritenuto espressivo di metodo mafioso e dall'altro delle dichiarazioni rese dai collaboratori e da FA RO. D'altro canto queste ultime sono state essenzialmente utilizzate aLO scopo di attribuire al IO un ruolo nell'omicidio, in particolare nella fase che lo aveva preceduto, contrassegnata da contatti tra il EN e le future vittime, avendo per il resto la Corte utilizzato quanto daLO stesso IO dichiarato spontaneamente circa la sua partecipazione alla fase del seppellimento dei cadaveri, richiestagli dal frateLO EN (di qui la sostanziale infondatezza di alcuni rilievi formulati dall'Avv. Araniti in ordine all'impropria utilizzazione di una 126 M sentenza non irrevocabile e di dichiarazioni rese in altro procedimento e trasfuse nelle sentenze acquisite). 12.4. Ma, a ben guardare, deve osservarsi che il significato attribuibile all'omicidio, risalente al 1993, a fronte di una contestazione incentrata sulla partecipazione alla locale di VO almeno dal 1996, è comunque di natura indiziaria e destinato a convergere con LT necessari elementi in un giudizio unitario, riguardante la protratta partecipazione attiva LLimputato alla consorteria. In tale prospettiva va del resto valutata la motivazione della Corte territoriale. Ma a questo punto risulta evidente la valenza che assumono le dichiarazioni dei collaboratori più volte menzionati, svalutata dai primi Giudici ma riconosciuta dalla Corte di appeLO, che ha ritenuto concludenti e significative le dichiarazioni sia del CA sia di DO RO e di FA RI, di cui è stata inoltre riconosciuta la piena attendibilità a fronte del rancore che essi potevano nutrire. Sta di fatto che, a fronte LLevidente decisività di tali deposizioni, al fine di delineare il quadro probatorio complessivo, certamente composto anche da LT non secondari e convergenti elementi, la Corte territoriale ha proceduto alla diretta rivalutazione delle dichiarazioni senza rinnovare sul punto l'istruzione dibattimentale mediante la nuova escussione di quelle fonti. Per tale ragione la nuova valutazione operata dalla Corte, secondo quanto in linea generale osservato in precedenza, risulta viziata, in quanto carente sotto il profilo della mancanza di un affidabile parametro di giudizio, rispettoso dei principi di immediatezza ed oralità, e sotto il profilo del pregiudizio arrecato al contraddittorio nella concreta disamina critica di elementi probatori che l'imputato, in assenza di una rinnovata audizione, era legittimato a reputare ormai inquadrati nell'alveo LLinattendibilità. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con assorbimento degli ulteriori motivi. 13. Venendo ora alla posizione di IR PE (punto 27 del Ritenuto in fatto), si rileva che anche il predetto, assolto in primo grado, è stato invece riconosciuto colpevole della Corte di appeLO. 13.1. Secondo il Procuratore Generale ricorrerebbe un caso di mancata rinnovazione di prove dichiarative decisive, che comporterebbe l'annullamento della sentenza. Tale assunto non può essere condiviso anche se la conclusione finale sarà comunque quella LLannullamento con rinvio. 127 Ed invero non può dirsi che la condanna sia stata pronunciata dalla Corte di appeLO sulla base di una nuova valutazione di prove dichiarative. Dalle stesse (dichiarazioni di CA RO, DO RO e CO NC) è stato in realtà desunto che il IR era 'ndranghetista, dimorava ad Aosta, era stato spesso in carcere ed era attivo nel settore dei traffici di stupefacenti. Tali elementi, in concreto confermati da sentenze pronunciate a carico del IR, non sono stati posti in discussione dal Tribunale, che ha in effetti riconosciuto l'appartenenza del IR alla 'HE, ma ha solo escluso che potesse affermarsi la sua appartenenza alla specifica consorteria operante nel Torinese. La Corte è pervenuta invece alla condanna muovendo da quegli elementi e attribuendo ad essi un significato ulteriore attraverso la valorizzazione di prove diverse, essenzialmente costituite da conversazioni telefoniche. Ricorre dunque uno di quei casi in cui non può parlarsi di rivalutazione di prove dichiarative decisive ma di apprezzamento dei dati emergenti dalle stesse, sostanzialmente incontroversi, alla luce di elementi probatori ulteriori. 13.2. Il primo motivo di ricorso del IR muove dal presupposto che sarebbero stati invero valorizzati elementi privi di significato e che non sarebbe stata fornita una motivazione rafforzata rispetto a quanto già valutato sulla base degli stessi elementi dal Tribunale. 13.3. Per comprendere meglio la posizione del ricorrente bisogna muovere dal rilievo che nella contestazione a lui mossa non si fa riferimento all'appartenenza ad alcuna locale e non si attribuisce un ruolo specifico, ma si indica il IR come appartenente alla 'ndrina di San Luca e come attivo a OR. A ben guardare alla prova LLappartenenza alla 'HE avrebbe dovuto affiancarsi quella deLO specifico ruolo dinamico e funzionale stabilmente svolto a vantaggio della consorteria federata operante nel Torinese. Un ruolo occasionale e non strutturato avrebbe potuto essere semmai interpretato come segno della sua appartenenza alla casa-madre in relazione alla 'ndrina di provenienza o tutt'al più quale indice di concorso esterno alla federazione operante nel Torinese. 13.4. Certo è che l'assunto di partenza della Corte secondo cui il Tribunale avrebbe confuso il piano processuale della competenza e queLO sostanziale oggetto della contestazione è errato. Nel caso di specie in tanto si sarebbe potuta affermare la colpevolezza del IR in quanto fosse debitamente comprovata la sua appartenenza a quella peculiare federazione di 'HE che è stata all'inizio esaminata ovvero in quanto fosse prospettato un concorso esterno. 128 BR Diversamente, l'esclusione di tali presupposti non avrebbe potuto incidere sul piano processuale della competenza, giacché il reato contestato risultava nel suo complesso commesso nel territorio del Torinese, non potendosi fare distinzione a seconda del ruolo svolto dai singoli affiliati e del territorio in cui tale contributo era stato fornito. Quell'esclusione avrebbe dovuto comportare una pronuncia liberatoria, salvo l'autonomo esercizio LLazione penale a carico LLimputato in relazione alla ritenuta appartenenza alla consorteria facente capo alla casa-madre calabrese, compatibile anche con l'operatività occasionale in altro ambito territoriale, purché legata agli interessi strutturati di quella consorteria. Si condivide dunque l'impostazione di partenza del Tribunale, per questa via giunto all'assoluzione LLimputato, pur riconosciuto come appartenente alla 'HE. 13.5. Si tratta dunque di verificare se gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale siano o meno idonei a suffragare l'assunto LLappartenenza del IR all'associazione federata operante nel Torinese, al di là dei collegamenti con la casa-madre. Oltre alle condanne riportate per traffici di stupefacenti commessi in Aosta e alle informazioni fornite dai collaboratori di giustizia, la Corte ha essenzialmente valorizzato due elementi, cioè il fatto che al IR fosse stato chiesto di farsi portavoce presso gli organi centrali della richiesta di avanzamento nelle doti formulata dai GI PE e perorata anche da IA RU, al di là del temperamento impulsivo del GI, e il fatto che il GI avesse poi invitato il IR al pranzo che avrebbe dovuto precedere di una settimana la cerimonia di affiliazione di AR, figlio deLO stesso FR. Si è ritenuto a tale stregua che a carico del IR fossero ravvisabili almeno due degli indici individuati in partenza come rappresentativi di concreto svolgimento di un ruolo dinamico nella consorteria. 13.6. Ma tale motivazione risulta viziata sul piano della completezza LLanalisi e della logicità delle conclusioni, tratte da premesse in via generale corrette. Non è infatti sufficiente rilevare che il IR aveva una base ad Aosta per affermare che egli era attivo nell'ambito della consorteria piemontese e specificamente in quella operante nel Torinese, oggetto di contestazione nel presente processo. Lo specifico luogo nel quale avvenivano i traffici non implica infatti che gli stessi fossero legati alla specifica operatività di quella consorteria e che il ruolo del IR fosse ad essa funzionale, non potendosi in alcun modo escludere su tali 129 basi che egli operasse in vista degli interessi della 'ndrina di San Luca di sua provenienza. D'altro canto la Corte territoriale ha dato atto del fatto che il IR era spesso in viaggio verso la Calabria da dove poi faceva periodicamente ritorno. Proprio nel quadro di tali viaggi aveva avuto un contatto con il GI e con IA, accettando di farsi portavoce della richiesta di avanzamento del GI nelle doti». D'altro canto è emerso che il GI aveva anticipato di una settimana il pranzo destinato al festeggiamento del figlio AR conseguente alla sua affiliazione, che sarebbe avvenuta la domenica successiva, aLOrché, rispetto al pranzo, era risultato assente solo IR, circostanza che la Corte ha interpretato come indicativa del ruolo che il ricorrente avrebbe dovuto LTmenti svolgere come officiante. Ma in realtà deve prendersi atto che tale argomentazione risulta muovere da un presupposto erroneo, cioè queLO per cui qualsiasi attività a contatto con le locali piemontesi costituisca espressione di operatività strutturata per conto di esse. Al contrario con riguardo a soggetti appartenenti alla 'HE ma operanti anche altrove e in costante strutturato contatto con la casa-madre, l'assunzione del ruolo di portavoce di un'istanza proveniente da una locale del Torinese non avrebbe potuto in assenza di elementi ulteriori assumere di per sé il significato di un ruolo dinamico e funzionale e come messa a disposizione stabile per gli interessi della consorteria federata, attiva nel Torinese. Men che mai in tale quadro si sarebbe potuta valorizzare la partecipazione al pranzo, di per sé meno significativa sul piano logico della partecipazione alla cerimonia, fermo restando che nessun elemento consente di giungere con certezza alla conclusione avanzata dalla Corte secondo cui il IR avrebbe dovuto svolgere il ruolo di officiante nella cerimonia di affiliazione. Le lacune e i vizi logici in tal modo posti in luce inducono ad annullare con rinvio la sentenza di condanna del IR, in modo che possa essere rivalutata la posizione del predetto alla luce delle osservazioni qui svolte e al fine di stabilire se possa o meno ravvisarsi una strutturata partecipazione del predetto alla consorteria operante nel Torinese, unico parametro di valutazione nel presente processo, fatta salva la diversa qualificazione LLoperato del IR come concorso esterno, ove siano ravvisati tutti i requisiti di detta peculiare fattispecie. 14. Relativamente a LE EN (punto 33 del Ritenuto in fatto) ricorre ancora una volta l'ipotesi della riforma in appeLO di sentenza di assoluzione con riferimento al reato associativo. 130 дл 14.1. Deve in questo caso preliminarmente esaminarsi il secondo motivo che deduce una questione di competenza territoriale. L'assunto è manifestamente infondato. Si afferma che, ove volesse ritenersi che il LE avesse realizzato un bunker nel territorio di Platì, a tale luogo dovrebbe corrispondere l'individuazione del giudice territorialmente competente. Ma in realtà si è già visto come la contestazione riguardi l'appartenenza a locale inserita nell'associazione criminale federata operante nel Torinese e come dunque non rilevi la circostanza che il singolo imputato possa aver svolto attività rilevanti per la consorteria al di fuori di quel territorio, dovendosi invece aver riguardo al luogo nel quale si manifesta nel suo nucleo essenziale l'esistenza e l'operatività del sodalizio, da individuarsi nel caso di specie proprio nel Torinese. In assenza di elementi idonei ad asseverare l'appartenenza LLimputato a quel nucleo, pur risultando se del caso che costui operasse nel quadro di una consorteria dislocata altrove, dovrebbe semmai pronunciarsi sentenza liberatoria con riguardo alla fattispecie contestata. 14.2. Per il resto va rimarcato che il Tribunale aveva assolto il LE rilevando che: il collaboratore CA RO aveva riconosciuto l'imputato in fotografia, riferendo di aver appreso dal frateLO di lui che lo stesso era affiliato, senza fornire elementi individualizzanti;
DO RO aveva solo fornito un convincimento personale in ordine all'affiliazione del LE;
FA RI aveva parlato dei LE in modo generico, come destinatari di «pizzini», senza che peraltro ciò potesse assumere specifico rilievo con riguardo al EN. Il Tribunale aveva altresì rilevato che incerta risultava la coLOcazione del LE nell'ambito della locale di VO, visto che egli aveva risieduto altrove e che a detta della sorella veniva a OR solo per far visita al frateLO RO, detenuto. 14.3. La Corte accogliendo il gravame del P.M., ha invece riconosciuto la centralità delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando che il CA nel riferire della qualifica 'ndranghetista del LE, in quanto appresa dal frateLO di lui, aveva fornito un de relato particolarmente qualificato e che indebitamente erano state svalutate le altre deposizioni, a cominciare da quella del DO RO, che era da ritenere attendibile e che aveva reso propalazioni di natura diretta sul conto del EN, con il quale, a suo dire, aveva realizzato un bunker nell'appezzamento dei Trimboli. Ha ancora osservato la Corte che lo stesso LE nell'ambito di un procedimento di prevenzione aveva ammesso di aver partecipato agli scavi, dovendosi escludere che il ruolo del predetto fosse stato limitato ad una fase 131 iniziale, quando non era nota la destinazione LLopera, la quale aveva invece un significato preciso ed implicava l'appartenenza alla consorteria. Relativamente al tema della residenza, ha osservato la Corte che il criterio non si sarebbe dovuto reputare vincolante, in quanto l'affiliato sarebbe stato libero di chiamarsi il posto» in una locale non coincidente con queLO del territorio di dimora, fermo restando che la locale di VO costituiva la roccaforte distaccata di Platì, dove il LE aveva risieduto. Di qui la conclusione che le chiamate in correità di CA e DO RO erano da ritenersi precise e riscontrate. 14.4. Il primo motivo di ricorso del LE deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione di significato alle dichiarazioni del CA e del DO a fronte della valutazione sul punto espressa dal Tribunale. Si rileva a questo riguardo che la Corte non ha in realtà rivalutato le dichiarazioni del CA, ma ha solo inquadrato le stesse, rilevando come esse contenessero una chiamata in correità particolarmente qualificata, seppur de relato. In definitiva non ha formulato un diverso giudizio circa la concreta attendibilità del dichiarante e neppure ha diversamente interpretato quanto dichiarato, che ha continuato a costituire una chiamata in correità, tale da necessitare di qualificati riscontri. Solo in via generale inoltre la Corte territoriale ha parlato LLindebita svalutazione delle dichiarazioni di FA RI, cui peraltro alla resa dei conti, cioè al momento di trarre le conclusioni, non ha attribuito uno specifico valore. Ed invero la Corte ha ritenuto che la posizione del LE fosse delineata dalla convergenza delle dichiarazioni del CA e del DO, da reputarsi riscontrate. 14.4. Relativamente al CA il ricorso deduce profili infondati. E' corretta l'affermazione della Corte secondo cui la relativa deposizione era da reputarsi particolarmente qualificata, in quanto fondata su quanto appreso da altro soggetto affiliato, fonte di propalazioni circolanti all'interno della consorteria e per giunta riguardanti il frateLO della fonte diretta (sul punto si è rilevato che non sono assimilabili a semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune in ordine ad associati ed attività proprie della cosca mafiosa»: Cass. Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Ribisi, rv. 247585). D'altro canto è infondato l'assunto secondo cui non si sarebbero potute valorizzare dichiarazioni de relato, in quanto la fonte diretta era un coimputato, e 132 non sarebbe stato possibile attribuire valore di riscontro ad una chiamata de relato. Costituisce infatti ius receptum che «/a chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale LLaccusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e LLattendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse>> (Cass. Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, rv. 255143). Nel caso di specie l'attendibilità del CA è stata ampiamente analizzata dalla Corte territoriale, che ha altresì dato conto dei criteri utilizzati e della derivazione della notizia. D'altro canto nel caso di specie la fonte diretta è stata giudicata con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato associativo, essendo di tutta evidenza i collegamenti con il soggetto chiamato in correità. Di nessun rilievo risulta, secondo quanto si è già rilevato, la circostanza che nel frattempo il CA sia stato condannato per omicidio commesso dopo l'inizio della collaborazione. 14.5. Peraltro, a scanso di equivoci, va rimarcato che nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il principale riscontro sia derivato dalle dichiarazioni del DO RO, qualificate come fonte diretta in relazione a quanto da lui constatato. Senonché, a fronte del cruciale rilievo delle propalazioni del DO, che hanno fornito elementi diretti e di riscontro a carico del LE, va rimarcato come la Corte abbia riposizionato quelle propalazioni, attribuendo alle stesse un significato che il Tribunale aveva disconosciuto, sia con riguardo alla concreta attendibilità del dichiarante sia con riguardo al contenuto delle dichiarazioni. Ma tale operazione, secondo quanto in precedenza osservato, avrebbe imposto la rinnovazione LListruzione dibattimentale, mediante nuova audizione 133 ка del DO, solo in tal modo la motivazione potendo fondarsi credibilmente e senza pregiudizio per i principi di oralità e immediatezza, oltre che del diritto al contraddittorio, quale strumento di verifica e confronto critico, sulle dichiarazioni del predetto, diversamente valutate. Di qui l'assorbente vizio della motivazione, che incide sulla stessa natura e consistenza dei riscontri e che impone l'annullamento con rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi. 15. Deve ora esaminarsi il ricorso di TI EN detto LO (punto 34 del Ritenuto in fatto). 15.1. Relativamente a costui la Corte ha confermato la condanna per il delitto associativo sub 1 e ha inoltre riformato la sentenza di primo grado, condannando il ricorrente anche per i reati di estorsione di cui ai capi 63 e 64 (esclusi gli episodi in danno di RO e di LL), dai quali invece il Tribunale lo aveva assolto. 15.2. I primi due motivi riguardano il reato associativo e sono volti a contestare la configurabilità di una consorteria federata unitaria e autonoma, seppur collegata alla casa-madre, nonché a contestare il criterio utilizzato dalla Corte di ravvisare unitariamente l'utilizzo del metodo mafioso, a prescindere da quali locali in concreto ne avessero fatto uso. Si tratta di aspetti che sono stati esaminati in limine, affrontando il tema della configurabilità di un'associazione unitaria, seppur basata su una pluralità di locali e collegata alla casa-madre. Non vi è ragione di aggiungere altro, in quanto gli argomenti spesi nell'interesse del TI devono intendersi pienamente ricompresi nell'analisi svolta. Va osservato semmai che nel caso del TI, essendo stato attestato e ampiamente comprovato il diretto collegamento con i fratelli RE e con RG CE, da reputarsi primari esponenti LLutilizzo del metodo mafioso anche mediante il ricorso ad azioni prevaricatrici ed estorsive, l'assunto difensivo risulta vieppiù infondato. 15.3. terzo motivo concerne la partecipazione del TI alla consorteria. Il motivo è formulato genericamente e non si confronta adeguatamente con la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale. In primo luogo deve ribadirsi che del tutto correttamente la Corte ha ricondotto la partecipazione del TI alla locale che nella contestazione è indicata come «RI», pur avendo escluso che si trattasse di struttura al servizio delle altre locali e avendo ritenuto che invece la stessa fosse a sua volta una locale come tutte le altre, facente capo ai fratelli RE. 134 E' stato ampiamente e senza l'evidenza di vizi logici argomentato in ordine alla strutturazione e all'operatività di tale locale nel quadro della complessiva galassia federata. La Corte ha in particolare rilevato che gli elementi raccolti, costituiti in primo luogo da conversazioni intercettate, avevano dimostrato che: il TI era stato affiliato fin da quando aveva 16 anni e poi aveva operato in Piemonte (conv. n. 194 riportata a pag. 680); successivamente aveva avuto un avanzamento nelle doti al liveLO di «trequartino», dovendogli essere di seguito conferita la dote di quartino»> (conv. 794 a pagg. 681 e 681); egli partecipava attivamente alle attività strategiche del gruppo facente capo ai fratelli RE, in particolare il gioco d'azzardo (conv. 1259 a pag. 681, riferita alla «spaparanzata» fatta dal TI e da D'IO, in violazione LLaccordo riguardante la ripartizione degli utili, decisa a maggioranza;
conv. n. 31423 a pag. 684); era ben visto negli ambienti di vertice della casa-madre (conv. 193 a pag. 682); era a disposizione dei fratelli RE al manifestarsi di necessità, avvalendosi di soggetti sottoposti (conv. menzionate a pagg. 683 e 684). Inoltre la Corte ha rilevato come del TI abbia parlato il collaboratore CA, indicandolo come affiliato alla 'HE, al tempo della comune detenzione con la dote di «santista>. Si tratta di una chiamata in correità riscontrata dalle conversazioni intercettate, peraltro legittimamente utilizzate come inequivoca rappresentazione del ruolo attivo, strettamente funzionale agli interessi della consorteria, assunto dal TI. A fronte di ciò il ricorrente ha formulato censure che non contestano l'apprezzamento specifico della Corte, riguardante il tenore e il significato delle conversazioni, ma si risolvono in contestazioni generiche. 15.4. Il quarto motivo propone il tema LLassociazione armata, che peraltro è stato parimenti affrontato in via generale. Va aggiunto che nel caso di specie la contestazione appare ancor meno fondata, dovendosi tener conto del menzionato collegamento del TI con i fratelli RE e con RG CE, in ordine al quale è stata provata (attraverso le conversazioni coinvolgenti IA RU) la disponibilità di armi. 15.5. Il quinto motivo riguarda i capi 63 e 64 per i quali vi è stata condanna in appeLO in riforma di sentenza assolutoria. Si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione, essendosi sottratta all'onere di fornire una motivazione rafforzata dotata di maggior forza persuasiva e avendo semplicemente rivalutato i medesimi elementi per giungere a conclusioni diverse. 135 Va sul punto rilevato che il Tribunale, nell'esaminare le imputazioni in esame, concernenti condotte estorsive in danno di AN AL, di TT GI, TT NF e NN NO (capo 63) nonché di GE IL EG e della ditta facente capo a AR e D'RL (capo 64, riguardante anche condotte in danno di RO e LL per le quali è stata confermata l'assoluzione), ha attribuito rilievo centrale alle dichiarazioni rese dalle asserite persone offese, le quali avevano negato di aver subito minacce dal TI oppure avevano fatto riferimento a timori, peraltro generici e abituali per chi svolga attività edilizia e non riferibili all'imputato. La Corte territoriale ha per contro svalutato in chiave difensiva il significato delle dichiarazioni rese dai citati AN, TT GI, TT NF, GE IL e AR, inquadrandole in un contesto segnato dalla notoria fama criminale del TI, che senza far ricorso a minacce esplicite si era nondimeno avvalso di quell'alone, per costringere i suoi interlocutori ad assecondare la sua volontà e le sue richieste, ciò da cui era derivata l'ingerenza del TI nell'impresa del AN, la formulazione di preventivi a prezzi assai bassi per acquisire appalti, l'imposizione di scelte operative e di manodopera da lui indicata, anche quando incapace, l'esecuzione di lavori in suo favore non pagati. 15.6. L'analisi della Corte è stata accurata, non essendo stato trascurato alcun elemento probatorio utilizzabile, sottoposto a vaglio critico sia ai fini LLindividuazione del suo valore indiziante sia ai fini della concreta configurabilità di condotte estorsive, da cui era derivato ingiusto profitto con altrui danno. Ma va rimarcato come la deduzione del vizio di motivazione concernente la sfera valutativa della Corte, a fronte di sentenza assolutoria, porti con sé l'analisi del tema già affrontato, riguardante l'obbligo di una rinnovazione LListruzione dibattimentale. Orbene, è indiscutibile che le dichiarazioni delle persone offese sopra citate abbiano assunto un ruolo decisivo, tanto che il Tribunale sulla base di esse era pervenuto a pronuncia assolutoria. Per contro la Corte ha rivalutato quelle dichiarazioni, con attribuzione ad esse, pur in un più ampio contesto, di un significato non divergente dal tema d'accusa ed anzi sostanzialmente in linea con esso. Ma nella sostanza la Corte si è limitata a rivalutare il dato cartolare senza procedere a quella nuova escussione delle fonti di prova, che soltanto avrebbe potuto legittimare una diversa valutazione, rispettosa anche del diritto al contraddittorio, quale forma di più affidabile acquisizione della prova, tale da consentire la formulazione di una rinnovata critica da parte LLimputato. 136 Il rilevato vizio impone pertanto con riferimento ai capi 63 e 64 l'annullamento con rinvio, fermo restando che deve considerarsi ormai irrevocabile la condanna per il reato sub 1 ed eseguibile la pena di anni dieci ad esso imputabile. 15.7. Il sesto motivo concerne la misura di sicurezza della libertà vigilata. Si tratta della questione già esaminata in via generale, in relazione alla quale si richiamano le valutazioni già espresse. 16. Passando all'esame del ricorso di OM NI (punto 37 del Ritenuto in fatto), si rileva come il predetto sia stato riconosciuto colpevole nel giudizio di appeLO in ordine al reato associativo, dopo l'assoluzione pronunciata dal Tribunale. 16.1. In questo caso il ricorso deduce essenzialmente il tema LLassenza di motivazione rinforzata, tale da rendere maggiormente plausibile la una valutazione della Corte rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale. Non venendo in considerazione prove dichiarative decisive, non si pone il problema della rinnovazione LListruzione dibattimentale al fine di procedere ad una nuova escussione delle relative fonti. Il Tribunale aveva ritenuto che non fossero ravvisabili elementi idonei a comprovare l'appartenenza del OM alla consorteria e in particolare alla sua articolazione costituita dalla locale di RI. Aveva a tal fine rilevato che non si sarebbe potuto reputare provato che il bar Smile, riconducibile all'imputato, fosse luogo «battezzato», cioè destinato alla svolgimento di attività LLassociazione, aveva considerato non conducenti le conversazioni n. 191, 193 e 1066, non aveva ritenuto affidabili e concludenti le propalazioni del collaboratore CO. 16.2. La Corte per contro, dando conto di tutti gli elementi valutati dal Tribunale, è giunta a conclusioni opposte, legando quegli elementi ad un medesimo filo e fornendo di essi un'interpretazione logica e coerente. In particolare la Corte, dopo aver all'unisono con il Tribunale negato che potesse reputarsi provata sulla base della conversazione n. 193 l'attribuzione al OM della dote di sgarrista, che nella conversazione si sarebbe dovuta riferire ad altro personaggio, ed aver convenuto circa l'inaffidabilità in parte qua delle propalazioni del collaboratore CO, ha fornito della conversazione n. 1066 (riportata a pag. 697) una concludente interpretazione desunta dalla vicenda sottostante cui la conversazione si riferisce. A tal fine la Corte ha utilizzato la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di RS NI e di AH HM DB LL MO per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. 12 quinquies d.l. 306 del 1992, riferito 137 all'intestazione fittizia in capo al tunisino di esercizi commerciali facenti capo all'RS. In tale prospettiva si è rilevato come fosse provato che l'RS era esponente di rilievo della 'HE, collegata alle 'ndrine torinesi dei gioiosiani», condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e in contatto con i vari personaggi che sono protagonisti nel presente processo, come IA RU e GI, tanto da essere menzionato in plurime conversazioni (n. 784 a pag. 702, in cui si parla fra l'altro LLavanzamento nelle doti richiesto da GI e del ruolo svolto in tale ottica dall'RS, interessatosi anche per la costituzione in Piemonte di una «camera di controLO»; n. 794 a pag. 705, specificamente riferita all'ambasciata affidata anche all'RS nell'interesse del GI); come inoltre fosse ampiamente provato che il tunisino AH era collegato al OM (era emerso che aveva lavorato come dipendente in esercizi commerciali facenti capo al predetto e alla moglie di lui ed erano stati rinvenuti documenti in cui il tunisino figurava come controparte del OM in un preliminare di vendita e in una ricognizione di debito). In tale quadro la conversazione n. 1066 tra IA RU, MB CO e DA EM era stata correttamente interpretata come riferibile alla vicenda che aveva riguardato l'RS e l'AH, il quale, dopo essere stato presentato all'RS dal OM per l'intestazione di esercizi commerciali di cui I'RS era socio occulto, aveva sottratto una cospicua somma. 16.3. La Corte ha dato atto che nella sentenza irrevocabile acquisita si dava conto delle dichiarazioni rese dall'AH, che aveva sostenuto di essere stato portato in Calabria da TO per cui aveva lavorato vari anni, cioè dal OM. La difesa ha sul punto eccepito che indebitamente era stata acquisita la sentenza ex art. 238-bis cod. proc. pen., dopo che in primo grado il Tribunale aveva respinto la richiesta di audizione LLAH, giudicata irrilevante, senza che il P.M. avesse impugnato la relativa ordinanza. Si tratta di censura per più motivi infondata. In primo luogo l'escussione di un teste è cosa del tutto diversa dall'acquisizione di un documento, seppur qualificato, come una sentenza irrevocabile, valutabile ai sensi LLart. 238-bis cod. proc. pen. Ne discende che del tutto inconferente si appalesa la mancata impugnazione LLordinanza di rigetto della richiesta di audizione del teste. Semmai il problema diventava queLO di valutare la pertinenza della nuova acquisizione, che tuttavia la Corte territoriale ha ampiamente illustrato, correlando la vicenda sottostante alla conversazione n. 1066. Né si sarebbe potuta porre la questione della diretta audizione LLAH, in conformità con i principi enunciati nella sentenza AN contro 138 DA della Corte europea dei diritti umani, in quanto tale pronuncia si riferisce al caso in cui una prova acquisita venga diversamente valutata mentre nel caso di specie era mancata l'acquisizione, solo in grado di appeLO essendosi ritenuto rilevante il tema di prova, peraltro suffragato dalla sentenza irrevocabile piuttosto che dalla diretta escussione LLAH. La questione rilevante è semmai un'altra: non può farsi luogo alla diretta utilizzazione di dichiarazioni trascritte in una sentenza irrevocabile, posto che la prova su cui si fonda il separato accertamento di un fatto è assorbita da quest'ultimo e resta invece legata ai canoni suoi propri nel procedimento ad quem (si rinvia sul punto a Cass. Sez. 6, n. 1269 del 4/12/2003, dep nel 2004, Brambilla, rv. 229996). Ma nel caso di specie veniva in considerazione proprio l'accertamento di un fatto, rappresentato dal rapporto tra l'RS e l'AH, propiziato dall'intermediazione del OM. E tale accertamento risulta riscontrato nel presente procedimento dai sicuri contatti tra l'AH e il OM, nonché dalla stessa conversazione n. 1066, che in tale ottica assume un preciso significato, nell'ambito di un coLOquio intercorso tra affiliati alla consorteria criminale. Né potrebbe comunque farsi questione di rifiuto LLAH di sottoporsi al contraddittorio tra le parti, in quanto la prova testimoniale non è stata ritenuta necessaria. 16.4. In tale quadro la Corte ha correttamente valorizzato l'insieme delle menzionate risultanze, pervenendo alla conclusione che solo all'interno della consorteria si sarebbe potuto reputare plausibile il pur maldestro ruolo rivestito dal OM nel presentare a soggetto autorevole della 'HE un suo uomo di fiducia, dal quale erano poi derivati all'RS seri problemi. Né ha rilievo che il denaro investito dall'RS fosse o meno di legittima provenienza, visto che comunque il predetto era soggetto inserito ai vertici della consorteria e aveva proceduto a creare le condizioni di una fittizia barriera al fine di mascherare il proprio ruolo gestorio e di tutelare i propri introiti. 16.5. Tale elemento di pregnante significato è stato poi associato ad ulteriori risultanze, tutte valutate con raffinato rigore logico. In primo luogo è stata menzionata la conversazione n. 191 tra IA RU, DA EM e IN PE, soggetti sicuramente affiliati, nel corso della quale è stato prospettato l'esercizio di un potere disciplinare nei confronti del OM, reputato passibile di sospensione per sei mesi e di proscrizione dalla locale (non lo vuole nessuno a TO OM»). 139 E' di tutta evidenza che l'assoggettamento ad un siffatto potere disciplinare, menzionato da soggetti affiliati, implicasse l'appartenenza deLO stesso OM alla consorteria. Nel contempo deve respingersi l'assunto difensivo secondo cui non sarebbe compatibile tale conversazione con la vicenda RS-AH, manifestatasi successivamente: in realtà la Corte non ha inteso raccordare il potere disciplinare a quella vicenda ma semplicemente porre in luce l'inquadramento del OM in un sistema di regole, presidiato da sanzioni disciplinari. Infine la Corte ha acutamente segnalato come la stessa conversazione n. 193, pur non rappresentativa della dote di «sgarrista» del OM, assuma comunque un rilievo probatorio, posto che da essa è stato con valutazione non manifestamente iLOgica desunto che i conversatori inserivano il OM in ambienti 'ndranghetisti, riferibili a RI, tanto che il IN, associato a RI, aveva proprio attraverso il riferimento, fatto da IA, alla presenza del OM al matrimonio di Stupinigi, compreso quanto IA intendeva ricordargli circa la dote attribuita a RO AM. Tale complessiva valutazione, sia nelle sue articolazioni sia nelle conclusioni, risulta idonea ad integrare quella rinforzata motivazione che occorre nel caso di ribaltamento in appeLO di sentenza assolutoria, giacché la Corte non si è limitata ad offrire un convincimento alternativo, ma ha debitamente confutato l'opposta valutazione, ricavando, anche sulla scorta di un'acquisizione aggiuntiva, costituita dalla sentenza irrevocabile pronunciata nel procedimento RS- AH, gli elementi che con un più alto grado di persuasività consentono di suffragare l'ipotesi accusatoria. Di qui il rigetto del ricorso. 17. Si procederà ora all'esame delle posizioni di quegli imputati, in ordine ai quali la Corte di appeLO ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, riferita anche o solo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 18. Viene in primo luogo in considerazione GO EM (punto 6 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto sub 1, in relazione alla sua appartenenza alla locale di OR, la cui esistenza e struttura, già riconosciuta nel separato processo svoltosi con giudizio abbreviato e definito con sentenza irrevocabile, risulta dalla conversazione n. 110 tra IA RU e CI EM (pag. 362), che fornisce uno spaccato dall'interno delle locali piemontesi e rappresenta uno degli spunti di prova più importanti LLintero processo. 18.1. In tale quadro la Corte territoriale con valutazione prudente e immune da vizi ha rilevato che l'GO risultava appartenere alla locale suddetta e 140 svolgervi un ruolo dinamico e funzionale, tale da giustificare il riconoscimento della sua penale responsabilità. Sono stati ai fini indicati ritenuti decisivi la partecipazione ad incontri e riunioni nelle quali si discutevano temi associativi e ai quali presenziavano anche esponenti di rilievo della 'HE calabrese, come GI NC, e la veste di officiante assunta dall'GO in occasione del conferimento di una dote» a tale IC (conversazione n. 191 a pag. 365). Ma altrettanto importanti sono stati reputati la proposta di affiliazione formulata dall'GO, riguardante il figlio di AP CO (conv. 171 a pag. 366), la vicenda riguardante il night di tale RA, che aveva chiesto protezione ad RG CE, tanto da provocare il risentimento di IA, intenzionato a presentarsi con CI e GO (pag. 367), il riferimento fatto da IA e da EM a locali, capi locale e ambasciate (conv. 1312 a pag. 368, implicante la conoscenza da parte LLimputato degli interna corporis). 18.2. A fronte di ciò il ricorso deduce la non configurabilità di un'associazione autonoma operante nel Torinese, prospettando per contro la competenza territoriale LLA.G. calabrese, e segnala che mancherebbe la prova della proiezione all'esterno del metodo mafioso da parte della locale di OR. Il ricorrente contesta inoltre la prova della partecipazione e deduce un'erronea ricostruzione degli elementi probatori, osservando che le conversazioni intercettate erano inutilizzabili, in quanto riprodotte su files clone e che il loro contenuto non era agevolmente comprensibile. 18.3. Il ricorso è nel suo complesso infondato, con punte di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza. 18.4. Il tema centrale, riguardante la configurabilità di un'associazione di stampo mafioso, costituita da una federazione autonoma di locali operanti in Piemonte, in particolare nel Torinese, è stato precedentemente esaminato. Del resto con riguardo alla locale di OR è stato rappresentato un quadro probatorio indiscutibile, sia con riferimento alla specifica struttura sia con riferimento alla proiezione all'esterno del metodo mafioso, attraverso l'azione di IA RU e dei suoi sodali, fra l'altro impegnati nella gestione del gioco d'azzardo e inclini a ricorrere a varie forme di intimidazione. E' stato in particolare rilevato che la federazione delle locali costituiva associazione complessivamente autonoma, in quanto dipendente per taluni profili strutturali dalla casa-madre ma capace di delineare le proprie linee guida operative nel territorio di riferimento. Ciò vale ad escludere che la contestazione fosse riferibile ad una consorteria calabrese con mere propaggini piemontesi, così da rendere configurabile la competenza territoriale LLA.G. calabrese. 141 18.5. In ordine alla partecipazione di GO, la Corte territoriale, sulla base dei canoni delineati in via generale, conformi ai principi elaborati dalla giurisprudenza, ha individuato una serie di elementi logicamente ricostruiti che valgono a rappresentare il ruolo in concreto assunto all'interno della consorteria dall'GO, non risultando decisiva la mancanza di prove circa l'esatta dote>> posseduta e l'epoca della formale affiliazione e non essendosi tenuto conto di elementi diversi da quelli sopra lumeggiati. 18.6. Quanto poi alle conversazioni intercettate, è stata riproposta, per di più genericamente, un'eccezione in ordine alla quale la Corte territoriale ha ampiamente motivato, fra l'altro richiamando anche quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza con cui è stato definito il troncone del processo celebrato con giudizio abbreviato. Va al riguardo rilevato che le conversazioni sono state registrate in doppio originale secondo quando permesso dal tipo di tecnica digitale, che consente la registrazione contemporaneamente su più server e su più supporti, senza che ciò costituisca vulnus delle garanzie previste in materia e comporti alcun profilo di inutilizzabilità. 18.7. Circa il contenuto delle conversazioni, interpretate anche attraverso attività di traduzione in lingua italiana di quelle effettuate in lingua dialettale, la Corte si è ampiamente diffusa in ordine alla piena apprezzabilità del loro significato (pagg. 224 e segg.), senza che risultino formulati specifici rilievi critici. Di qui il rigetto del ricorso. 19. Relativamente ad EN CO (punto 8 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole in entrambi i gradi di giudizio per il reato sub 1, il primo motivo è incentrato su vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. 19.1. Il motivo è addirittura inammissibile perché all'evidenza generico. Si assume che non sarebbe sufficiente la circostanza LLavanzamento nelle doti» o la partecipazione a riunioni o matrimoni e che sarebbe inoltre non plausibile il protrarsi di una partecipazione non caratterizzata da specifiche iniziative. In realtà tale ordine di censure non si confronta affatto con la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale che con puntuale precisione ha rievocato gli episodi, da ritenersi comprovati, dai quali è stata desunta la posizione di attiva partecipazione, connotata da un ruolo dinamico. Conformemente a quanto premesso in via generale, la Corte ha infatti attribuito rilievo all'episodio della riunione alla Società di RA del 142 9/1/2008, durante la quale fu conferita all'EN e a DA CO la dote di trequartino», quale avanzamento rispetto ad una dote» inferiore, a dimostrazione del lusinghiero apprezzamento espresso fino ad aLOra dalla consorteria per il ruolo svolto. L'episodio, inequivocamente ricostruito (pagg. 385 segg.) sulla base delle dichiarazioni del teste IN e della videoripresa effettuata nella circostanza e svoltosi secondo un preciso rituale alla presenza di affiliati di rango, aventi dote non inferiore a quella conferita, tra essi anche il capo della «provincia» LA PE, attesta dunque di per sé la partecipazione al sodalizio, fermo restando che il conferimento della dote> risulta confermato anche da ulteriori conversazioni (n. 716 e n. 731 a pag. 388, nelle quali si fa riferimento alla dote» conferita a DA e dunque indirettamente a quella conferita all'EN e si segnala che l'EN avrebbe potuto essere invitato al conferimento della dote di «trequartino» a IT AL, a dimostrazione del possesso di tale medesima dote», ormai acquisito dall'imputato). Inoltre la Corte ha menzionato la conversazione n. 4244 (pag. 389) da cui risulta che l'EN, già partecipante di altra locale, facente capo a LO RI, era ormai attivo alla locale di OR. Ed ancora è risultata la presenza LLEN al matrimonio CI/Bruzzone, in rappresentanza della locale di OR a seguito di invito di IA RU. Non si tratta di elementi secondari ma di prove concrete, valutate in modo non manifestamente iLOgico, di un ruolo dinamico e funzionale protrattosi nel tempo, a fronte delle quali le censure contenute nel ricorso sono del tutto aspecifiche. 19.2. E' altresì infondato il secondo motivo, che concerne il trattamento sanzionatorio, a fronte della presa di distanza dalla 'HE che l'EN ha formulato in un memoriale inviato al Tribunale. La Corte territoriale, dando atto delle concesse attenuanti generiche equivalenti, fondate sull'età e sulle condizioni di salute, ha per contro svalutato quella presa di distanza, affermandone il carattere strumentale e di facciata, a fronte del ruolo attivo lungamente svolto e ampiamente attestato dall'elevata dote» posseduta, oltre che dalla militanza nella locale di OR, anche con partecipazione a cerimonie in rappresentanza. Tenendo conto che il Tribunale aveva già rilevato i precedenti, tali da rendere ravvisabile la recidiva reiterata, e che di ciò ha dato atto anche la Corte, non può dirsi che la valutazione operata dalla Corte, nel quadro della sua sfera di apprezzamento discrezionale, guidato dai canoni di cui all'art. 133 cod. pen., sia arbitraria e ingiustificata, in assenza di elementi specifici, idonei a comprovare 143 una definitiva e divergente scelta di vita, prima, al di fuori e oltre il processo svoltosi. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato. 20. Venendo alla posizione di RG CE (punto 9 del Ritenuto in fatto), condannato per il reato di cui al capo 1, nonché per vari fatti estorsivi (al riguardo si rileva che in appeLO è stata pronunciata condanna anche per il reato sub 56, ma in questo caso la riforma non ha rilievo specifico, giacché non è stata presentata impugnazione con riferimento a tale capo), si rileva che con il primo motivo è stata dedotta la mancanza di una valutazione in ordine all'attendibilità del collaboratore RO CA. 20.1. Si tratta in realtà di assunto manifestamente infondato, in quanto al contrario la Corte territoriale ha dedicato al tema una puntuale analisi (in generale a pagg. 190-193 e poi neLO specifico a pagg. 193 e segg.), rilevando la credibilità del dichiarante, l'attendibilità delle sue propalazioni, l'assenza di intenti calunniatori, la ricchezza e precisione dei contributi forniti. La Corte ha altresì osservato come non occorra un vero e proprio pentimento, essendo ininfluente un giudizio di tipo etico-morale, mentre si è soffermata sulla circostanza che il CA avesse palesato reticenza in ordine alle sue responsabilità nel delitto ONà, circostanza rivelatrice della mancanza di una piena e incondizionata resa agli organi di giustizia: in proposito si è osservato che il vaglio di attendibilità, necessariamente rigoroso ed accurato, non avrebbe potuto che risolversi in un giudizio positivo, valorizzandosi da un lato l'andamento delle indagini in relazione alle conferme del suo narrato, rivenienti anche dal recupero di conversazioni intercettate in epoca remota e dal sequestro di materiale e armi, a dimostrazione della volontà del collaboratore di non sottrarsi a nessun tipo di verifica e riscontro, e dall'altro l'assenza di correlazioni tra quella reticenza e l'oggetto delle propalazioni, riguardanti i fatti di 'HE. Va aggiunto che quest'ultimo rilievo risulta pertinente anche con riguardo alla recente, ma non definitiva condanna riportata dal CA per altro fatto omicidiario, comunque avulso dall'oggetto della sua narrazione, rilevante in questa sede. 20.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, riguardando il tema della configurabilità di un'associazione unitaria e federata, autonomo centro di imputazione, e il connesso tema della forza di intimidazione esterna, imputabile alle locali. E' sufficiente in proposito richiamare l'analisi di carattere generale, dedicata al tema, non essendo in questo caso offerti specifici argomenti idonei a 144 disarticolare quel ragionamento: non rileva invero la specifica attribuibilità della proiezione esterna del metodo mafioso a ciascuna locale, essendo invece sufficiente riscontrare che la consorteria autonoma e federata abbia in concreto palesato all'esterno la sua esistenza e l'utilizzo del metodo. Quanto specificamente all'RG, è inconferente che non sia stata ravvisata dai giudici di merito l'esistenza di una struttura-funzione, denominata «RI», destinata al compimento delle azioni violente: risulta invero che l'RG è stato parimenti inserito in un'articolazione della consorteria, inquadrabile nel novero delle locali e facente capo ai fratelli RE. Deve aggiungersi peraltro che il mancato inserimento in una specifica locale non avrebbe pregiudicato automaticamente la configurabilità della partecipazione alla consorteria, in presenza di elementi tali da suffragare comunque l'appartenenza attiva al sodalizio con un ruolo dinamico e funzionale, inquadrabile nell'ambito della complessiva operatività della struttura unitaria federata. 20.3. Venendo al terzo motivo ed entrando dunque nel merito della questione LLappartenenza LLRG alla consorteria, si rileva che neanche questo motivo ha fondamento. Sul punto la Corte, anche avvalendosi delle valutazioni operate dal Tribunale, ha in modo tutt'altro che contraddittorio osservato che l'RG, come già osservato, era inquadrabile in una struttura, operante alla stregua di una qualsiasi locale, facente capo ai fratelli RE. In proposito ha rilevato che, secondo quanto narrato dal collaboratore CA, l'RG aveva fatto parte fino ad una certa data della locale di Natile di Careri, con dote almeno di «santa», avendo in tale ambito svolto un ruolo di spicco, dopo di che non si era più fatto vedere in quella locale, ma aveva certamente continuato ad appartenere alla 'HE, parimenti svolgendo un ruolo rilevante (la Corte ha richiamato l'episodio riguardante l'estorsione in danno di TA, che aveva visto l'attivazione LLRG, a fianco dei fratelli RE, con l'intento di comprendere chi si sarebbe dato da fare in zona, a fronte delle minacciose pretese formulate al TA). Sta di fatto che secondo la Corte era stato accertato il ruolo dinamico e funzionale che l'RG aveva continuato a svolgere, rendendosi protagonista di plurimi fatti estorsivi, caratterizzati dall'intento di favorire l'associazione e connotanti l'utilizzo di metodo mafioso. Peraltro secondo quanto accertato dalla Corte (pagg. 399 segg.) varie conversazioni intercettate avevano consentito di rilevare che il ricorrente possedeva la dote di «trequartino» e che era previsto il suo avanzamento con il conferimento della dote di «quartino» (significative risultano le conversazioni n. 145 680 e 794, ma anche la n. 716, nelle quali IA RU parla del tema, dapprima manifestando la sua contrarietà ad un troppo sollecito avanzamento LLRG e poi prospettando l'imminente conferimento della «dote» superiore). La Corte ha anche richiamato le conversazioni nelle quali l'RG è accostato ai RE e a TI e quelle che rivelano i contatti LLRG con eminenti personaggi della casa-madre, come RV PE. Ha poi aggiunto che l'RG aveva partecipato sia a funerali sia soprattutto a festeggiamenti seguiti al conferimento di doti, evenienza di per sé non decisiva, ma rilevante se letta specificamente alla luce delle altre risultanze (peraltro nel caso del festeggiamento seguito al conferimento di «dote» a IT IA RU aveva avuto modo di segnalare che aveva partecipato un rappresentante per ogni locale e aveva fra l'altro segnalato la partecipazione LLRG: conv. n. 714, pag. 401). Non è dunque riscontrato, ma anzi decisamente smentito l'assunto difensivo che il ricorrente non facesse parte dal 2001 di alcuna locale, che non fosse provato il conferimento di doti, che non avesse rilievo la partecipazione a riunioni (il coLOquio con RV aveva di per sé valore nell'ambito della consorteria), che non potesse attribuirsi significato all'asserita appartenenza alla locale di San AU, così intesa quella rappresentata nell'imputazione come «RI». Non più che assertivo è inoltre il rilievo che i reati-fine contestati non rispondessero a logica associativa, posto che al contrario l'intera analisi compiuta dalla Corte è volta ad attestare il contrario. Non conta invece da sola la partecipazione alla cena elettorale con OR, ma di ciò ha dato atto anche la Corte territoriale. A ben guardare dunque deve ritenersi che la valutazione circa l'appartenenza LLRG alla consorteria sia sorretto da idonea e completa motivazione, priva di smagliature logiche, risultando infondate le censure prospettate. 20.4. Il quarto motivo concerne la ravvisabilità, con riferimento alle condotte estorsive, LLaggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. In particolare si è fatto riferimento a taluni dei reati per cui è stata pronunciata condanna. Sta di fatto che la Corte ha ancora una volta fornito una motivazione immune da vizi, a fronte della quale le censure contenute nel motivo di ricorso si risolvono in apodittiche e generiche asserzioni. Sul capo 55, riguardante la tentata estorsione in danno di IS, si avrà modo di tornare, esaminando la posizione del ricorrente AR, chiamato a rispondere del medesimo reato. 146 Può peraltro fin d'ora osservarsi come sia stato al riguardo valorizzato il fatto che nei confronti della vittima fosse stata evocata l'esistenza di un'organizzazione di 30 persone, alcune delle quali arrestate e altre pronte a rimpiazzarle, fosse stato fatto riferimento all'ordinanza cautelare per delitto associativo che poneva l'RG agli arresti domiciliari, fosse stato menzionato il fatto che erano conosciuti gli spostamenti della vittima, fosse stata infine formulata la minaccia di bruciare gli escavatori. Relativamente al capo 61, riguardante estorsione in danno di FR AR, risalente al 2008, dopo che nel 2004 l'RG si era reso protagonista LLestorsione di cui al capo 87 in danno di FR CE, che aveva ricollegato la richiesta anche ad un incendio patito in un cantiere nel 2002, la Corte di appeLO ha sottolineato che l'RG agì minacciando la famiglia della vittima, in particolare affermando che la dazione richiesta avrebbe assicurato una vita serena in famiglia, e prospettando che la somma sarebbe stata destinata alle famiglie bisognose, dopo che nell'episodio del 2004 aveva affermato di essere un pregiudicato in stato custodiale e di poter garantire la protezione da attentati. Quanto al capo 71, relativo ad estorsione in danno di MA, è stato sottolineato come l'RG avesse fatto riferimento alla capacità di sbaragliare eventuali pretese estorsive provenienti da un gruppo criminale, in tal modo rappresentandosi come esponente di un gruppo di rilievo ancora maggiore per caratura di tipo mafioso, evocata anche attraverso il riferimento a tal Lo Presti, tanto da far comprendere al suo interlocutore che l'RG apparteneva alla criminalità organizzata. Quanto al capo 72, riguardante condotta estorsiva in danno di EL, sulla quale si tornerà, la Corte ha sottolineato che l'RG, il D'GO, NE e AR, gli stessi personaggi che compaiono nella vicenda di cui al capo 55, erano interessati a lavori dati in appalto da un certo IT, e che l'RG e il D'GO avevano indotto EL, cioè colui che aveva ricevuto i lavori dal IT, a far lavorare il NE, nonché LT due soggetti, che tuttavia il IT si era rifiutato di pagare perché il lavoro non era stato fatto bene e le ore indicate erano eccessive: sta di fatto che il D'GO aveva segnalato al EL che l'RG si era molto arrabbiato per il comportamento del IT e che il EL aveva direttamente provveduto a pagare quei soggetti. Di seguito l'RG aveva ottenuto dal EL anche un calciobalilla e un condizionatore d'aria. LL base LLaccondiscendenza del EL vi era stata, secondo la ricostruzione della Corte, la paura del predetto di subire conseguenze dannose dall'RG, il quale peraltro sapeva che il EL temeva potesse esserci 147 proprio lui dietro ad incendi che qualche tempo prima avevano mandato in rovina l'impresa della vittima. Del resto, ha rilevato la Corte, non vi sarebbe stato alcun motivo perché il EL a semplice richiesta accettasse di effettuare quei pagamenti e consegnasse quegli oggetti, dovendosi invece ravvisare alla base di tale comportamento una minaccia implicita nel contegno LLRG, consapevole deLO stato di soggezione del EL di fronte al rischio delle sue arrabbiature». La Corte ha ravvisato in tale circostanza la finalità di agevolare il sodalizio mafioso, per consentirgli di penetrare parassitariamente nel settore dei lavori edilizi della zona, facendo assumere soggetti appartenenti al gruppo, ma anche la concreta evocazione della forza intimidatrice della consorteria, insita nel terrore promanante dall'RG e dalla sua fama criminale. Relativamente al capo 91, concernente condotta estorsiva in danno di Nuzzo e PetriLO, particolarmente rilevante perché per tale reato già risultano condannati anche D'GO NC e soprattutto RE OL, atteggiatosi nel corso LLepisodio quale personaggio di vertice, la Corte ha in particolare dato rilievo al riferimento fatto a persona venuta dal Meridione, che voleva parlare di persona, frase evocativa della caratura criminale del soggetto, cui aveva corrisposto un forte stato di timore delle vittime, poi incontrate dal D'IO e dall'RG, indicato come il soggetto che era andato via ed era tornato (in quanto in effetti uscito dal carcere). Ha inoltre valorizzato la circostanza che la somma aggiuntiva richiesta alle vittime fosse stata indicata come dovuta in ragione delle difficoltà economiche LLRG, inteso quale capo. Si tratta all'evidenza di una ricostruzione idonea a rappresentare che in tutti i casi con il diretto contributo LLRG è stato fatto uso del metodo mafioso, ravvisabile nell'evocare la fama criminale del soggetto e stili comportamentali di appartenenti a consorterie mafiose, basati sull'assoggettamento e l'intimidazione degli interlocutori e sulla pretesa di indurli ad astenersi da reazioni e contrapposizioni. D'altro canto la concreta idoneità della condotta a favorire la penetrazione del gruppo nel settore edilizio o la prospettazione della destinazione delle somme ai bisogni di un soggetto di vertice o comunque in grado di influire sulle sceite criminali o al soddisfacimento di interessi propri del sodalizio, come l'aiuto alle famiglie di detenuti, è stata ritenuta correttamente rappresentativa della finalità di agevolare l'associazione. Anche in questo caso dunque la censura, genericamente prospettata, non può trovare accoglimento. 148 20.5. Il sesto motivo, da trattare, per coerenza logica, prima del quinto, concerne specificamente il capo 72, cioè l'estorsione in danno di EL di cui si è già parlato. In particolare si censura la valutazione delle dichiarazioni del EL. Deve peraltro premettersi che il EL era sì sottoposto a procedimento per un'estorsione a lui addebitabile, ma, per quanto consta, in assenza di elementi diversi, tale circostanza non si poneva in relazione con i fatti ascrivibili all'RG in termini di influenza probatoria, così da rendere configurabile un profilo di collegamento, incidente sulla veste del dichiarante, correttamente escusso come teste. D'altro canto la Corte ha chiarito che in sede di indagini erano state effettuate operazioni di intercettazione, motivate dall'episodio di cui al capo 55, che non erano state nell'immediatezza comprese nel loro esatto significato. Solo in prosieguo erano emerse le condotte tenute dall'RG e dal D'GO, fra l'altro con la prospettazione delle «arrabbiature» LLRG. In tale quadro la Corte ha esaminato le dichiarazioni del EL, dando atto del tentativo di costui di rappresentare i fatti come il risultato di un accordo con l'RG, tentativo naufragato a seguito di plurime contestazioni che hanno fatto emergere il diverso contenuto di precedenti dichiarazioni, a seguito delle quali il EL ha ammesso di aver a suo tempo assecondato le richieste LLRG, perché intimorito. La Corte ha dunque criticamente esaminato la testimonianza alla luce di tutti gli elementi raccolti, segnalando la valenza delle conversazioni intercettate e l'implausibilità della versione edulcorata, volta a sminuire il senso delle richieste LLRG. Non corrisponde al vero che la Corte si sia sottratta all'onere di valutare approfonditamente l'attendibilità del dichiarante, che è stata invece attentamente ponderata: né si può parlare di valutazione frazionata LLattendibilità, giacché la deposizione è stata sottoposta ad un complessivo giudizio anche alla luce delle contestazioni effettuate e delle risposte al riguardo fornite dal dichiarante, in vista di una globale ricostruzione della vicenda, così come rappresentata. D'altro canto alla rigorosa valutazione della persona offesa sono stati associati riscontri rivenienti dalle conversazioni intercettate e da elementi di carattere logico, tali da asseverare la plausibilità della sola versione accusatoria. Del tutto infondato risulta il rilievo secondo cui non sarebbe stata ammessa una prova decisiva, costituita dall'escussione del teste IT, cioè colui che affidava i lavori in appalto. 149 до E' invero agevole rilevare che detta testimonianza non sarebbe stata volta ad accreditare specifici elementi conformi alla linea difensiva, ma avrebbe potuto in via esplorativa lumeggiare i rapporti tra il predetto e il EL nonché il tema dei lavori concretamente svolti dai tre soggetti incaricati su richiesta LLRG, fermo restando che non si sarebbe potuto in alcun modo parlare di prova contraria decisiva. Ed aLOra si sarebbe trattato solo di valutare la congruità della motivazione in relazione a possibili lacune emergenti dalla ricostruzione operata senza quell'ulteriore testimonianza: senonché è agevole rilevare come la ricostruzione della Corte territoriale non si esponga a siffatte censure, in quanto fondata su un'attenta analisi del materiale probatorio utilizzato, costituito da elementi tali da consentire una valutazione affidabile e completa di tutti gli aspetti della vicenda. 20.6. Il quinto motivo concerne il trattamento sanzionatorio. Esso si riferisce alla contestazione LLaggravante LLassociazione armata e al tema delle attenuanti generiche. Sotto il primo aspetto deve semplicemente richiamarsi la valutazione effettuata in via generale, da cui discende che non si deve far riferimento alla disponibilità di armi da parte di ciascuna locale e men che mai da parte del singolo appartenente, essendo invece sufficiente aver riguardo alla consorteria nel suo complesso, quale associazione autonoma e federata. Peraltro va rimarcato che nel caso LLRG il tipo di condotte tenute e la vicinanza deLO stesso a personaggi come IA RU e RE OL, vale a sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio circa il fatto che il predetto si fosse rappresentato la disponibilità di armi. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo di ricorso sostanzialmente elude la motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento del diniego, incentrata sulla concreta pericolosità del soggetto, sulla reiterazione delle condotte con metodo mafioso, sulla prosecuzione di attività illecite anche dopo arresti in flagranza. La Corte d'altro canto ha rilevato che la condotta processuale non si sarebbe potuta definire collaborativa e che le condizioni di salute non erano tali da incidere sulla capacità criminale del ricorrente. Il ricorso fa leva semplicemente suLO stato di malattia, senza censurare specificamente quelle valutazioni, così da risultare sul punto generico e apodittico. In conclusione il ricorso LLRG deve essere rigettato. 150 21. Peculiare risulta la posizione di SI AL, detto GI (punto 14 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto sub 1, con ruolo apicale. 21.1. Il primo motivo ripropone il tema della sospensione della locale di OL, di cui il SI è stato considerato il capo. Si assume che in tal caso il ragionamento della Corte in ordine all'esistenza di un'associazione unitaria, strutturalmente legata alla casa-madre, non avrebbe potuto essere utilizzato, poiché proprio le autorità di vertice reggine si erano opposte alla riattivazione della locale. Ne sarebbero derivate plurime conseguenze in ordine alla riferibilità anche alla locale di OL e al SI LLevocazione della forza di assoggettamento attribuita all'associazione e all'azione in particolare di talune locali. Ma su un piano generale deve in primo luogo richiamarsi l'analisi già svolta, sulla cui base è stato ritenuto corretto il giudizio formulato dai giudici di merito in ordine alla ravvisabilità di un'associazione autonoma di 'HE, riveniente da una federazione di locali, costituenti peraltro nel loro complesso centro di imputazione di scelte criminali. 21.2. Il tema della sospensione della locale di OL, facente capo al SI, non determina una discontinuità in quel tipo di valutazione. E' certo in realtà che la locale esisteva e che aveva nel SI il suo capo, tanto che proprio costui, per ragioni di salute e di famiglia (come ricordato da IA RU nella conversazione n. 1225 a pag. 344), l'aveva sospesa. Poi lo stesso SI aveva cercato di riattivare la locale, ma a tal fine sarebbe occorsa l'autorizzazione LLautorità di vertice della 'HE calabrese, per la quale si era speso anche il personaggio più influente LLassociazione federata del Torinese, cioè LA PE, che non aveva tuttavia trovato ascolto perché il RI di Polsi aveva mostrato di attendere l'uscita dal carcere dei fratelli RE, interessati ad assumere una posizione egemonica. Nel contempo la Corte territoriale ha segnalato come potenzialmente la locale di OL potesse contare su circa 40 persone che attendevano con il SI la riapertura (come ricorda LA nella conversazione presso la lavanderia Ape Green del 27/7/2009, a pag. 346). Sta di fatto che la locale non era stata riattivata, proprio in ragione della dipendenza strutturale dalla casa-madre reggina. Ma ciò non influisce in alcun modo sulla riconducibilità della locale all'associazione federata, unitaria ed autonoma, tanto che come struttura essa era riconoscibile e riconosciuta, anche se in concreto non poteva essere attiva. 151 Ciò significa che fino al momento in cui era stata attiva la locale aveva potuto inquadrarsi nell'ambito della struttura complessiva, mentre nella fase successiva si sarebbe dovuta valutare non tanto l'operatività della locale, quanto dei singoli soggetti, a cominciare proprio dal SI. In altre parole la configurabilità del reato sub 1 a carico del ricorrente avrebbe dovuto basarsi sulla complessiva storia della sua appartenenza alla 'HE, verificando se e come egli avesse con continuità svolto un ruolo dinamico e funzionale e se in particolare egli avesse comunque operato nell'ambito di quella associazione unitaria, operante nel Torinese, di cui s'è detto, per il resto dovendosi per intero riproporre gli argomenti incentrati sulla riferibilità all'intera associazione della manifestazione del metodo mafioso e della correlata capacità di intimidazione, a prescindere dal compimento di specifiche azioni da parte di ciascuna locale. 21.3. D'altro canto è il caso di ribadire l'infondatezza della questione di incompetenza territoriale, sia pur solo di passaggio menzionata nella parte finale del terzo motivo di ricorso. La sospensione della locale di OL non implica affatto che l'associazione contestata non esistesse, dovendosi invece ribadirne la configurabilità e la sua unitarietà su base federativa. Quella sospensione non influiva né sull'operatività precedente della locale né implicava l'attribuzione della competenza all'A.G. calabrese, dovendosi ritenere che ove non fosse risultata l'appartenenza all'associazione del SI oltre una certa data non vi sarebbe stata altra strada che delimitare anche ai fini della prescrizione l'epoca di cessazione LLappartenenza, con esclusione del reato per il periodo successivo, senza peraltro alcuna influenza sulla competenza, da correlarsi al tipo di contestazione formulata, incentrata sull'associazione autonoma, anche se strutturalmente collegata alla casa-madre, esistente nel Torinese su base federativa. D'altro canto l'analisi compiuta dai Giudici di merito ha consentito di rilevare che l'associazione operante nel Torinese disponeva di autonomia operativa, quella dalla quale deve farsi dipendere il radicamento della competenza in relazione ad un reato associativo (per l'affermazione che ai fini della competenza territoriale si deve aver riguardo al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose, piuttosto che al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, Cass. Sez. 4, n. 16666 del 31/3/2016, Cosmo, rv. 266744; Cass. Sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Robusti, rv. 262920; Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/3/2013, Leuzzi, rv. 256650) 152 21.4. Il primo motivo, di per sé infondato, apre in tal modo la strada all'analisi del secondo, incentrato sulla concreta appartenenza del SI all'associazione. Neppure in questo caso il tema sollevato risulta idoneo a smentire la ricostruzione della Corte. Si è sostenuto che il ricorrente non avrebbe potuto partecipare all'associazione senza l'avaLO dei maggiorenti, in concreto mancato. Ma la censura è deassiale rispetto al reale oggetto della verifica. Si trattava infatti di stabilire se il SI comunque appartenesse all'associazione contestata e se, nonostante il riferimento alla locale di OL, quell'appartenenza potesse nondimeno essere configurata. Il ricorrente stigmatizza il passaggio contenuto nella sentenza impugnata (pag. 350), in cui si segnala che gli adepti alla locale, primo tra tutti il SI, erano attivi, pur senza l'avaLO dei maggiorenti. Ma in realtà nel quadro delineato tale avaLO non risulta determinante, giacché lo stesso attiene al profilo strutturale LLassociazione esistente nel Torinese, ma non alla concreta operatività della stessa sulla base LLazione convergente di tutti gli affiliati. Ed è sempre in tale prospettiva che va colto il ruolo dinamico e funzionale del ricorrente e l'idoneità della sua azione a realizzare e sviluppare il programma associativo, non potendosi ritenere che la sospensione della locale implicasse altresì la fuoriuscita del SI dalla consorteria, tanto che al contrario per tutti i soggetti monitorati nel processo egli era un affiliato, in grado di interloquire e di presenziare. 21.5. Sotto tale profilo la Corte ha proposto una quantità di argomenti e di elementi probatori, tale da sgomberare il campo da ogni possibile dubbio e da superare le generiche censure formulate nel quarto motivo di ricorso in ordine all'apprezzamento delle prove. E si badi, la prova non discende solo da propalazioni di collaboratori, peraltro correttamente riconosciute sul punto attendibili, come quelle di CA, CO e FA RO (la Corte ha anche segnalato specificamente e con valutazioni rispondenti ai correnti canoni interpretativi, oltre che immuni da vizi, le ragioni per cui le propalazioni sarebbero dovute reputarsi conducenti, quand'anche de relato, peraltro a fronte della mancata richiesta di escussione della fonte primaria: pag. 516), cui in appeLO si sono aggiunte quelle di CI EM, ma anche e soprattutto dalle conversazioni intercettate, riflettenti l'attualità e dunque la concreta dinamica LLazione del SI all'interno della consorteria, conversazioni peraltro ritenute attendibili, anche se intercorse tra terzi, in quanto coerenti e conseguenziali, non connotate 153 da intenti maliziosi da parte degli interlocutori, oltre che a loro volta riscontrate da operazioni di osservazione e controLO. In particolare si è segnalato che per quanto la locale fosse sospesa il SI, di per sé, era attivo (sul punto la conversazione n. 354 del marzo 2008 tra IA e LI, pag. 345). E soprattutto, coerentemente con tale presupposto, è stato sottolineato come nei coLOqui tra affiliati proprio il SI fosse stato riconosciuto come uno dei personaggi più importanti e affidabili, anche perché in possesso della dote di padrino», tanto da essere considerato come possibile membro della «camera di controLO» che si sperava di istituire in Piemonte, anche se poi il progetto era fallito perché non avallato dalla casa-madre (conv. n. 356 del marzo 2008, a pag. 509; conv. n. 457 del marzo 2008, a pag. 513, in cui IA segnala che SI dovrebbe far parte con LT personaggi della «camera di controLO», a fronte LLesistenza di 10 locali). A ciò si è aggiunta la riscontrata partecipazione del SI a riunioni strategiche, come quelle nelle quali si era parlato, anche alla presenza di LA, della riapertura della locale di OL, definitivamente esclusa, o della possibile apertura di una locale nel Chivassese (riunioni rispettivamente del 9 ottobre 2009 nel bar Italia di LA, seguita da conversazione illustrativa tra LA, TO e DO LL11/10/2009, e del 1/10/2009 in casa di IO: pagg. 512 segg.). Ma è stato anche segnalato come il SI avesse partecipato a cerimonie e festeggiamenti, anche in rappresentanza della locale di OL, come in occasione del festeggiamento seguito al conferimento di dote a tal IT (conv. n. 714 LLaprile 2008, pag. 510) e in occasione del matrimonio della sorella di CI, di cui ha parlato tale collaboratore e in relazione al quale sono stati acquisiti i biglietti contenuti nelle buste di auguri, fra i quali uno riferibile al SI, appartenente al gruppo di soggetti invitati da IA a prescindere da un rapporto con gli sposi (pag. 516). In tal modo si è dato convenientemente conto del ruolo attivo e funzionale che il SI aveva continuato a svolgere all'interno della consorteria a prescindere dalla mancata riattivazione della locale di OL. Non si trattava infatti di un patto di inclusione o esclusione riguardante la persona, che di per sé aveva continuato a dare il suo contributo. In tale prospettiva il motivo di ricorso è dunque infondato. 21.6. Il terzo motivo e il primo dei motivi aggiunti propongono censure analoghe a quelle già esaminate, con in più la duplice osservazione che nel caso della c.d. ST, in ragione del mancato riconoscimento da parte della casa- madre, era stata esclusa la riconducibilità all'associazione unitaria contestata, e 154 che con riguardo al SI non si sarebbe potuto attribuire rilievo ad un mero status, non potendosi neppure ravvisare il ruolo di promotore o capo. Se nelle linee generali le questioni sono state già esaminate, taluni aspetti meritano invece una più attenta considerazione. Il tema riguardante la c.d. ST non risulta conferente. In realtà se è vero che in quel caso è stata esclusa l'unitarietà strutturale, in ragione della mancanza di un riconoscimento da parte della casa-madre, è vero anche tuttavia che è stata esclusa la stessa configurabilità di un'associazione avente le caratteristiche richieste dalla fattispecie penale e che i soggetti chiamati a rispondere di farne parte non sono stati riconosciuti come appartenenti all'associazione contestata. Nel caso della locale di OL il discorso è diverso per due ragioni: in primo luogo essa faceva parte della struttura unitaria, ma solo in un secondo momento era stata sospesa;
in secondo luogo il SI (ma anche LT come lui) è stato comunque riconosciuto come appartenente alla consorteria in relazione al riconoscibile ruolo attivo che nel suo ambito ha svolto -nei termini ampiamente illustrati-, ruolo che prescindeva dalla concreta operatività della locale di riferimento e invece si riconduceva all'operatività della struttura federata nel suo complesso, come risultato di una costante e permanente messa a disposizione di un contributo. 21.7. Lo sviluppo LLargomentazione esposta nel motivo di ricorso è tuttavia meritevole di analisi, anche in relazione a quanto prospettato nel quarto motivo e nel secondo motivo aggiunto. Ed invero non può dirsi dubbio, sulla base di quanto illustrato dai giudici di merito, che il SI avesse operato nella locale di OL con uno specifico ruolo direttivo. Ma, posto che la locale era stata poi sospesa, se ciò non comportava l'automatica fuoriuscita del ricorrente dalla consorteria, nondimeno implicava che il ruolo attribuibile al SI non potesse essere ricalcato automaticamente sulla situazione preesistente. Va infatti rilevato che «in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati» (Cass. Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. nel 2015, Terracchio, rv. 262487). Da ciò discende che l'operatività del SI avrebbe dovuto essere valutata in rapporto al tipo di contributo in concreto fornito dopo la sospensione, cioè dopo che il ruolo apicale svolto era almeno formalmente cessato. 155 E si badi, non può a tal fine rilevare la «dote» posseduta, nel caso di specie assai elevata, la quale se era tale da consentire al SI di esercitare la propria influenza ed autorevolezza, non implicava automaticamente l'effettivo svolgimento di funzioni apicali, nel senso che non si sarebbe potuto trasferire alla più generale operatività del ricorrente, come accertata, il significato deLO svolgimento pregresso di funzioni direttive nell'ambito della specifica locale. In tale prospettiva dunque può dirsi accertata, secondo l'analisi della Corte territoriale, la perdurante autorevole partecipazione del SI alla consorteria fino alla data finale indicata nel capo di imputazione. Ma al tempo stesso non risulta fornita compiuta motivazione circa lo svolgimento di funzioni apicali, aventi un corrispondente significato di direzione, visto che la locale di OL, già sospesa, aveva continuato a rimanere tale, nonostante i tentativi fatti per riattivarla. Né in tal senso può dirsi bastevole la presenza del SI in occasione di riunioni, sia pur importanti e rappresentative di un ruolo partecipativo, o la presenza in rappresentanza in occasione di cerimonie o festeggiamenti. Il SI, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era soggetto in grado di svolgere funzioni apicali, in possesso di «dote» elevata, ma in concreto privo della base di riferimento per esplicarle nel concreto. In ogni caso non consta che siano stati forniti a questo riguardo elementi tali da risultare idoneamente rappresentativi deLO svolgimento di quel tipo di funzioni. D'altro canto risulta corretta l'osservazione contenuta nel motivo di ricorso secondo cui non si sarebbe potuta attribuire la qualità di promotore, in relazione al tentativo compiuto per riattivare la locale. La qualità di promotore implica infatti non il semplice compimento di azioni miranti a conseguire l'obiettivo di dare sostanza e vita ad un sodalizio, bensì il conseguimento effettivo di quell'obiettivo, rispetto al quale è stata assunta la concreta iniziativa. La promozione ben può concernere anche solo una specifica articolazione, idonea ad accrescere la potenzialità operativa di una consorteria, ma al tempo stesso richiede che l'iniziativa sia coronata da successo, nel senso che la struttura promossa deve essere realizzata sulla base di un determinante input, proveniente dal soggetto agente. Ma nel caso di specie, come si è avuto modo di rilevare, la locale di OL non era stata riattivata, con la conseguenza che il ruolo a tal fine svolto dal SI non si era tradotto in un risultato concreto e riconoscibile, come tale valutabile ai fini del suo inquadramento in una delle ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. 156 Analogamente non si sarebbe potuta ravvisare la perduranza di un ruolo organizzativo per il solo fatto di aver assunto l'iniziativa della riattivazione della locale, rimasta poi sospesa. Va anche aggiunto da un lato che «l'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima» (Cass. Sez. 2, n. 40254 del 12/6/2014, AvaLOne, rv. 260444; Cass. Sez. 5, n. 8430 del 17/1/2014, Castaldo, rv. 258304). Ma nel contempo va rilevato dall'altro che «le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico» (Cass. Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009, Vernengo, rv. 244459). Ciò significa che la contestazione di un ruolo specifico implica anche la sottostante contestazione della partecipazione e che peraltro ai fini della qualificazione della condotta deve aversi riguardo unitariamente aLO sviluppo della condotta e al ruolo che possa dirsi assorbente, tenendo conto della sua gravità in termini di offensività e di pena edittale. Sulla scorta di tali considerazioni va rimarcato che dalla cessazione del ruolo di capo, seguita peraltro dall'assunzione del ruolo di partecipe, non potrebbe farsi decorrere un autonomo termine di prescrizione, che deve invece correlato alla cessazione LLintera condotta penalmente rilevante. Ma al fine di stabilire a quale ipotesi debba farsi riferimento ad ogni effetto sostanziale, deve aversi riguardo all'evoluzione delle condotte e a quella che possa dirsi assorbente: nella gran parte dei casi si tratta di quella tenuta da ultimo, espressiva di una progressiva evoluzione del ruolo all'interno della consorteria;
ma ove risulti il contrario, deve stabilirsi un confronto tra il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazione della condotta partecipativa e queLO vigente al momento della cessazione della condotta espressiva di un ruolo specifico, dovendosi applicare il più grave dei due, fermo restando che ai fini LLirrogazione della pena in concreto dovrà poi tenersi conto di tutte le circostanze del caso. Tale osservazione nella vicenda in esame assume particolare rilievo, venendo in considerazione un problema di successione di norme nel tempo (evocato anche nel quarto motivo di ricorso), quanto al trattamento 157 sanzionatorio, in ragione delle modifiche introdotte via via dalla legge 251 del 2005 e poi dal d.l. 92 del 2008, convertito dalla legge 125 del 2008. Se dunque può dirsi accertata una continuativa condotta di partecipazione, relativamente al ruolo apicale direttivo, occorre un nuovo esame, con annullamento della sentenza di condanna in parte qua. 21.8. In sede di rinvio dovrà in effetti stabilirsi con più articolata e puntuale motivazione se, al di là della mancata riapertura della locale di OL, nella condotta tenuta dal SI possa o meno ravvisarsi nella concretezza lo svolgimento di un ruolo direttivo apicale, non tenendo conto del tentativo fatto per la riapertura della locale, poi non andato a buon fine. Inoltre dovrà, in caso di risposta negativa al primo quesito, verificarsi con esattezza quando la locale di OL era stata sospesa. Sul punto va rimarcato che erano stati dedotti elementi volti ad asseverare la sospensione fin dal 1994 in concomitanza con i problemi di salute del SI. Ma i giudici di merito con affermazioni sostanzialmente apodittiche hanno coLOcato la sospensione nel 2007. Si impone dunque una specifica e puntuale rivalutazione del tema, dal quale discendono conseguenze non in termini di prescrizione del reato, ma in ordine al tipo di trattamento sanzionatorio in concreto applicabile, a fronte della pena edittale prevista per il ruolo apicale, nel momento in cui la relativa condotta era cessata. Conseguentemente in sede di rinvio dovrà motivatamente stabilirsi l'epoca della sospensione, al fine di operare un confronto tra il trattamento sanzionatorio in quel momento stabilito per il ruolo apicale e queLO previsto per la partecipazione al momento della cessazione anche di tale condotta. Sono assorbite le ulteriori censure in ordine al trattamento sanzionatorio. 21.9. Devono invece respingersi il quinto e il sesto motivo di ricorso e per la parte corrispondente il primo motivo aggiunto. Sono infatti dedotti il tema LLassociazione armata, che ha formato oggetto di analisi in via generale, da riprodursi per intero anche con riguardo alla posizione del SI, quale appartenente alla consorteria autonoma e federata, e queLO della misura di sicurezza e della motivazione all'uopo occorrente, parimenti affrontato e risolto in via generale. 22. Passando alla posizione di IE EM (punto 17 del Ritenuto in fatto), condannato anche in appeLO per il reato associativo sub 1, si rileva che il ricorso nei primi due motivi si sofferma sul tema generale della struttura LLassociazione e della non configurabilità di una consorteria mafiosa unitaria, sostenendosi che non sarebbe stato spiegato il tipo di collegamento con la casa- 158 madre e che erroneamente era stata ravvisata l'osmosi della manifestazione del metodo mafioso, non direttamente imputabile alla locale di Siderno a OR, come riconosciuto anche in una pronuncia della Cassazione. 22.1. Si tratta di aspetti ampiamente trattati in occasione LLesame della questione di carattere generale, essendosi già rilevato che è configurabile una consorteria federata, costituita da locali che applicano le regole della 'HE e costituiscono nel loro complesso un autonomo centro di imputazione di scelte operative e criminali. Si è inoltre osservato come il metodo mafioso costituisca l'essenza LLoperatività della casa-madre e sia mutuato da essa e come in concreto sia stato manifestato dalla federazione, in ragione LLazione di alcune locali, non essendo necessario che la proiezione esterna di tale metodo derivi dall'azione concreta di ciascuna di esse, non valutabile isolatamente. Parimenti esaminato risulta il tema dedotto con il quarto motivo in ordine alla qualificazione di associazione armata. E pure affrontato risulta il tema riguardante la misura di sicurezza della libertà vigilata in relazione alla valutazione in positivo della pericolosità. Per questa parte il ricorso è infondato. 22.2. Quanto al terzo motivo relativo alla partecipazione del ricorrente alla consorteria, lo stesso è inammissibile perché aspecifico, limitandosi a contestare gli assunti della Corte e deducendone l'insufficienza ma senza calarsi nella concreta analisi compiuta dai Giudici di merito. Ed invero è stato rilevato come sulla base di due diverse conversazioni intervenute a distanza di più di un anno e coinvolgenti soggetti di rilievo della consorteria (IA RU e LI OL nella n. 353 e TA NC e DO RM nella n. 164) fosse emerso che IE EM, dopo aver ricevuto la dote di «sgarrista» (notizia fornita da LA PE, responsabile della locale di Siderno a OR), avesse acquisito quella di «santa», attestante la positiva valutazione del suo operato all'interno del sodalizio e dunque il contributo da lui fornito. E' stato altresì valorizzato il coLOquio tra IA RU e GI NC, conosciuto come ON EC (conv. n. 2124, pag. 548), in cui IA aveva sollecitato l'interlocutore ad intervenire per propiziare il conferimento di maggior dote» a IE. Inoltre è stato rilevato come anche il collaboratore CI EM, sentito nel giudizio di appeLO, abbia sostenuto di aver conosciuto IE, presentatogli da IA RU, che gli aveva detto che il predetto apparteneva alla locale di Siderno a OR, facente capo al LA. 159 4,በ Il complesso di tali elementi, singolarmente e nel loro complesso, delineano un quadro valutato dalla Corte territoriale in modo non manifestamente iLOgico come rappresentativo di un ruolo attivo del ricorrente. Di qui il rigetto del ricorso. 23. AC NI (punto 21 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole in relazione al reato associativo sub 1, quale appartenente alla locale di VO, e in relazione al delitto sub 15, concernente la detenzione di una pistola calibro 6,35, ha proposto un unico motivo, volto a contestare il giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto associativo, deducendo l'inidoneità degli argomenti utilizzati dalla Corte e l'erronea valutazione delle dichiarazioni di CI EM, oltre che la mancata considerazione del precario stato di salute. 23.1. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte non si è limitata ad attribuire rilievo alla partecipazione a funerali e a riunioni, peraltro importanti, in quanto qualificate dalla presenza di affiliati di rango, ma ha soprattutto valorizzato alcune conversazioni telefoniche, dalle quale ha tratto il convincimento che il AC NI, frateLO di VA, possedeva una «dote» elevata, che gli consentiva di rapportarsi ad LT sodali di rango, godendo della loro considerazione, ed era parimenti coinvolto nei cantieri OR, da considerarsi oggetto di una spartizione all'interno della consorteria. In particolare la Corte ha segnalato come lo stesso AC, parlando con IA RU nell'agosto 2008 avesse sottolineato di possedere una «dote> elevata (conv. n. 165 a pag, 561) e come nei dialoghi con IA del settembre 2008 (conv. n. 503 e 519 a pagg. 564 e 569) avesse mostrato il suo coinvolgimento nei cantieri OR, implicanti peraltro relazioni tra affiliati e tra locali con assunzione di corrispondenti responsabilità (IA parlando con AC NI fa riferimento alle locali e alla responsabilità della locale di VO per i compiti di guardiania). D'altro canto nel medesimo contesto, che di per sé disvela l'attualità LLappartenenza del AC alla consorteria, tanto da poter discutere con IA con ampia credibilità e considerazione («compare IN vi stimo se no neanche sentivate queste cose»: pag. 568), va rilevato come il ricorrente avesse contezza del rapporto tra le locali e LLingerenza esercitata da GI («deve stare attento..» pag. 572). Ed ancora la Corte ha sottolineato che lo stesso AC aveva mostrato di ingerirsi nel conferimento di promozioni a terzi, attestando la conoscenza degli interna corporis (conv. n. 411, pag. 572). 23.2. La Corte ha poi valutato le dichiarazioni di CA RO, secondo cui il AC era un «santista» appartenente alla locale di VO, e quelle di 160 CI EM, che a suo dire aveva saputo da IA che il AC si era distaccato dalla 'HE. La difesa ha anche nel ricorso dedotto che tale passaggio non sarebbe stato adeguatamente valutato. Ma in realtà la Corte con incedere non manifestamente iLOgico ha rilevato che il distacco, per quanto in linea generale dichiarato da CA RO, non implicava la definitiva fuoriuscita dalla consorteria ma solo che per un periodo il soggetto non facesse parte del locale, ferma restando l'appartenenza e il rispetto delle regole. In concreto non può affermarsi che la valutazione sia arbitraria, in quanto la stessa Corte ha rilevato come gli elementi acquisiti e illustrati fossero idonei a comprovare la perdurante partecipazione del ricorrente, che rivendicava una dote» e si ingeriva nelle promozioni, oltre ad essere consapevole della struttura e delle competenze. L'assunto difensivo secondo cui le condizioni di salute avrebbero impedito al AC di svolgere un ruolo attivo, giacché, essendo egli affetto da morbo di Parkinson, non avrebbe potuto esercitare credibilmente il metodo mafioso, appare del tutto disancorato dal contesto associativo delineato dalla Corte, fermo restando che il metodo deve rappresentare la proiezione all'esterno LLoperatività della consorteria nel suo complesso e non il risultato LLazione di ciascun singolo partecipante. Non può peraltro disconoscersi il significato della conversazione n. 165, da cui è emerso che il AC, in possesso di una pistola, si interessava di armi, parlando con IA RU. Il ricorso risulta dunque infondato e va rigettato. 24. Relativamente alla posizione di FE NO (punto 24 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto sub 1, quale appartenente alla locale di Chivasso, si rileva che il primo, il terzo e il quarto motivo contenuti nel ricorso LLAvv. Palumbo e il secondo motivo del ricorso a firma LLAvv. Calabrese riguardano temi che hanno formato oggetto di analisi in via generale: viene infatti contestata l'esistenza di un'associazione unitaria e segnala la necessità di verificare la natura e struttura di ciascuna locale, senza influenza di manifestazioni di capacità intimidativa imputabili ad altre locali;
si contesta inoltre la configurabilità LLaggravante LLassociazione armata e l'applicabilità della misura di sicurezza. 24.1. Si rinvia alla menzionata analisi, non occorrendo specificazioni di sorta con riguardo alla posizione del FE. 161 》 D'altro canto l'esistenza e la struttura della locale di Chivasso hanno formato oggetto di verifica, in sede di esame delle varie posizioni, mentre il tema della concreta operatività della locale e LLinfluenza della stessa nella zona di riferimento va inquadrato in queLO più generale LLoperatività della consorteria federata e LLimputabilità ad essa LLutilizzo del metodo mafioso. Inoltre ai fini LLapplicazione della misura di sicurezza la Corte ha formulato sul conto del FE un giudizio fondato sulla durata e continuatività della condotta (pag. 747). 24.2. Il secondo motivo del ricorso a firma LLAvv. Palumbo e il primo motivo a firma LLAvv. Calabrese prospettano invece i temi che coinvolgono specificamente l'appartenenza del FE alla consorteria, censurando la rilevanza degli elementi valorizzati dai giudici di merito, la mancata valutazione di argomenti difensivi e l'iLOgicità e contraddittorietà di alcuni passi della motivazione. Deve osservarsi che la Corte territoriale, pur avendo segnalato che non si sarebbe potuta ritenere specificamente provata l'attribuzione al FE della dote di trequartino», ha nondimeno ritenuto che gli elementi acquisiti dimostrassero la sua affiliazione e il fatto che egli aveva scalato la gerarchia. A tale conclusione è pervenuta ricostruendo gli episodi che dimostravano la partecipazione alla consorteria con un ruolo dinamico e funzionale. Particolare rilievo è stata in tale ottica attribuita alla presenza del ricorrente in occasione degli incontri avvenuti il 2/7/2009 presso il bar Italia del LA e il 1/10/2009 presso l'abitazione di IO. Si è infatti con dovizia di particolari e sulla base LLanalisi in successione delle conversazioni intercettate sottolineato come in tali riunioni si fosse affrontato un tema di grande rilievo per la consorteria, inerente all'apertura di una nuova locale nel Chivassese. L'interpretazione delle conversazioni risulta in effetti rispondente a canoni di logica e di razionalità, valutati alla luce LLoperatività e del linguaggio dei personaggi coinvolti in tali vicende. La riunione del 2/7/2009, oggetto di videoripresa, vede presenti il LA, SI, IO AL, VA NN e FE ed è caratterizzata da toni accesi che culminano in una scomposta reazione del VA nei confronti del LA, con il FE che più volte ferma il VA e poi lo conduce fuori. Il tema all'ordine del giorno è ricostruito sulla base di conversazioni che vedono protagonista il LA, nel corso delle quali egli usa anche un linguaggio criptico («quel pavimento»: conv. n. 2806 a pagg. 608 e segg.), e che risultano concernere l'apertura di un locale (nella conversazione con MM PE del 27/7/2009 n. 1501 presso l'Ape Green LA rievoca la 162 discussione del 2/7/2009, dando conto della tensione creatasi con IO e con VA, cui aveva contestato «se lo apriamo lo decidi tu?», e segnalando che il successivo 5/7/2009 egli si era recato nel bar deLO stesso VA a Chivasso, aLOrché egli aveva incontrato anche il IO, aggiungendo di averlo fatto come lo stoccafisso», e ricevendo le scuse dal VA, che aveva aperto due bottiglie di champagne: l'episodio del 5/7/2009 risulta aver formato oggetto di specifica analisi attraverso la quale sono stati in effetti ricostruiti i movimenti del LA, recatosi a Chivasso). La Corte ha avuto modo anche di segnalare come due dei partecipanti alla riunione del 2/7/2009, cioè il VA e il FE, abbiano fornito versioni contrastanti, a riprova del fatto che nessuno dei due aveva fornito dichiarazioni veridiche a fronte di quanto ricostruito dalla P.G. e suffragato dall'analisi della Corte. D'altro canto sono state ricostruite le conversazioni dei mesi di agosto e settembre, attraverso le quali la Corte ha dato conto che il tema affrontato in precedenza era rimasto aperto e che si sarebbe dovuto riparlarne. 24.3. In tale quadro è stato fatto riferimento alla riunione del 1/10/2009, cui avevano partecipato gli stessi e anche LT personaggi, in casa di IO, riunione avente il medesimo oggetto di alto profilo per la consorteria, alla presenza di soggetti in varia guisa coinvolti all'interno di essa. La Corte ha in particolare rilevato la partecipazione anche del FE. A tal fine ha sottolineato che tale elemento era risultato dalla deposizione dei testi CI e IO. E' stato dato conto, riportando alcuni passi salienti di tale deposizione, che i due funzionari di P.G. avevano effettuato un servizio di pedinamento e controLO, in quanto posti sull'avviso dalle conversazioni, e organizzato una ripresa video, attraverso la quale era stato possibile rilevare la presenza del FE, riconosciuto con certezza nel momento in cui aveva «attraversato la luce>> tra il bancone e la stanza corrispondente. Inoltre è stato rilevato che il FE era connotato da una peculiare camicia con righe verticali e orizzontali sulle spalle, indossata dal predetto anche in altre, pur successive occasioni. A questo riguardo il Tribunale aveva a sua volta rilevato come il personaggio individuato nel FE, ritratto nel filmato, somigliasse effettivamente all'imputato. La Corte si è altresì fatta carico di rispondere alle censure sollevate dalla difesa anche sulla base di una consulenza tecnica di parte, volte in varia guisa ad accreditare l'assunto che il filmato e le relative immagini non consentissero una identificazione certa, che del FE non era stato dato conto nella prima 163 M informativa ma solo al dibattimento, che inoltre non constava che il soggetto corrispondente al FE con la camicia a righe fosse salito in auto con IO e HI, i quali abitavano vicino al ricorrente, risultando piuttosto che fosse salito sull'auto di RI. Ha sul punto osservato la Corte che il riconoscimento del FE era stato certo, che lo stesso si sarebbe dovuto reputare suffragato dalla corrispondenza della camicia a righe con quella di certo in altre occasioni indossata dal ricorrente, e che, in base a quanto emerso, i funzionari di P.G. non avevano saputo su quale vettura il FE fosse salito all'uscita, dovendosi ritenere invece che con il RI fosse salito RO AL. Nel ricorso sono riproposte le censure già formulate sul punto e si fa rilevare che la camicia a righe era stata indossata dal FE due anni dopo. Va però osservato come tali argomenti riguardino il merito e non si traducano in censure di manifesta iLOgicità e contraddittorietà della motivazione, a fronte di una valutazione coerentemente e nel suo complesso basata sugli elementi probatori raccolti e che risulta immune da vizi, oltre che insindacabile in questa sede. Del resto la valenza individualizzante della camicia a righe, se pur indossata in epoca successiva, non può essere logicamente negata, mentre l'assunto difensivo secondo cui con RI sarebbe salito in macchina l'uomo con la camicia a righe costituisce a sua volta il risultato di una valutazione di parte, che la Corte ha debitamente contrastato con gli elementi probatori raccolti. 24.4. Ma la Corte ha basato il suo giudizio circa la partecipazione del FE alla consorteria anche sulla partecipazione di lui ad altre importanti riunioni, quella del 9/1/2008 presso il ristorante La Società di RA dove era avvenuto il conferimento della dote di «trequartino» a DA e EN CO, e quella del 5/4/2008 per i festeggiamenti presso il ristorante di Caluso seguiti al conferimento di «dote» a IT AL. Nel primo caso la partecipazione è certa, perché risulta dalla videoripresa. La Corte ha dato conto del fatto che il FE era rimasto fuori della stanza in cui avveniva il conferimento della «dote» e che tuttavia era stato presente nella fase successiva in cui alcuni maggiorenti avevano tenuto un discorso in chiave rituale legata al precedente conferimento, a dimostrazione del fatto che il FE era comunque posto a diretta conoscenza LLavvenimento, strettamente legato a logiche interne alla consorteria, dovendosi semmai presumere che il mancato ingresso nella stanza fosse dipeso dal fatto che il ricorrente non possedeva «dote» pari a quella conferita, secondo una regola rispettata in occasioni siffatte. 164 Nel secondo caso la partecipazione del FE ai festeggiamenti era risultata anche da conversazioni intercettate, aLOrché IA RU aveva parlato della cerimonia conviviale, indicando i partecipanti, e segnalando che per ogni locale avrebbero dovuto partecipare non più di una o due persone, mentre in alcuni casi, come per la locale di Chivasso, si era registrata la presenza di più persone, in particolare di AL, cioè IO, dei suoi figli e del cognato NO, cioè il FE (conv. n. 714 a pagg. 617 segg.). La Corte ha peraltro ricostruito anche gli elementi sulla cui base si sarebbe dovuto ritenere che la «dote» al IT fosse stata in precedenza conferita presso il bar IM del VA a Chivasso, luogo nel quale ad un certo punto si era trovato anche il FE, stando ad una conversazione intercorsa con D'GO NC. Ha altresì rilevato che il FE aveva partecipato a riunioni con eminenti referenti calabresi come RV PE, e che a detta di CI EM in occasione della «cena delle frittole» il FE gli era stato presentato come amico nostro>>>. Coerente e logica pare dunque la conclusione cui la Corte è pervenuta, per cui il FE, in quanto a conoscenza LLorganigramma e della struttura organizzativa, nonché LLidentità dei personaggi coinvolti, e in quanto ammesso a riunioni di peculiare rilievo strategico, doveva necessariamente appartenere con ruolo attivo alla consorteria operante nel Torinese. 24.5. Le censure contenute nei motivi di ricorso non sono idonee a disarticolare tale ragionamento. In primo luogo non può dirsi che la Corte non abbia tenuto conto degli argomenti difensivi, che risultano al contrario valutati e di volta in volta confutati, per lo meno con riguardo ai temi rilevanti nel quadro del ragionamento condotto. Non rileva che il FE avesse o meno preso la parola nel corso delle riunioni, essendo invece decisivo che egli potesse prendervi parte ed averne contezza, trattandosi pur sempre di «interna corporis»: peraltro in occasione LLacceso diverbio del 2/7/2009 il FE non era rimasto inerte ma aveva avuto modo di contenere l'irruenza del VA. E' poi vero che la Corte in via generale abbia ritenuto che la partecipazione a convivi e funerali non abbia lo stesso rilievo di quella a riunioni organizzative o strategiche o a cerimonie di conferimento di «doti»: ma è vero anche che nel caso di specie i giudici di merito hanno associato alla presenza del FE, in particolare ai festeggiamenti seguiti al conferimento di «dote» a Pittitto, il riferimento ad una sorta di rappresentanza, seppur eccedente, della locale di 165 Chivasso, essendo dunque rilevante il convergere di più soggetti qualificati da quell'appartenenza. D'altro canto deve escludersi che la Corte abbia direttamente e solo valorizzato il fatto che il FE è cognato di IO AL, già separatamente condannato in via definitiva per la partecipazione alla consorteria, dovendosi inoltre rilevare come gli elementi posti in luce non siano solo compatibili con la partecipazione, ma sulla base di una puntuale analisi siano idonei a dimostrarla come dato effettivo, nulla rilevando la mancata contestazione di reati-fine. Ed ancora le conversazioni intercettate sono state interpretate sulla base di canoni logici precisi e con puntuale motivazione, fermo restando che il tema stesso dei coLOqui era indicativo di trame inerenti all'attività della consorteria, cioè di quella peculiare consorteria insediatasi in Piemonte, costituita da una federazione di locali collegate alla casa-madre sul piano strutturale. Per il resto gli argomenti difensivi contenuti nel ricorso a firma LLAvv. Calabrese si risolvono in proposizioni astratte sulla natura della prova indiziaria, che non si confrontano con la puntuale precisione del ragionamento probatorio effettuato dalla Corte territoriale. In ogni caso va rimarcato come l'intera analisi sia stata volta ad accreditare sia l'appartenenza alla consorteria sia specificamente l'inclusione nella locale di Chivasso al fianco di LT personaggi sicuramente attribuibili a tale struttura. In tale ottica i motivi di ricorso dedicati al tema LLappartenenza del FE alla consorteria risultano infondati. 24.6. Il terzo motivo del ricorso a firma LLAvv. Calabrese, riguardante il tema del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché connotato da genericità. Si assume che la Corte, per confermare la pena ed escludere la prevalenza delle attenuanti generiche, non avrebbe fornito un adeguato apparato argomentativo e si sarebbe limitata a sottolineare la gravità della condotta in assenza di elementi nuovi. In realtà non si spiega su quali basi il giudizio avrebbe dovuto essere diverso, a fronte del fatto che di taluni elementi positivamente valutabili si era già tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche a soggetto già recidivo. D'altro canto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto la condotta non solo continuativa ma anche rilevante nell'ambito delle logiche della consorteria e ha dunque motivatamente spiegato in quale senso la gravità ostasse ad un più favorevole trattamento sanzionatorio, facendo riferimento a 166 parametri non arbitrari ma in linea con i canoni sui quali riposa la valutazione discrezionale in materia di determinazione della pena. Il ricorso deve essere dunque rigettato perché nel suo complesso infondato. 25. Quanto a NA NC (punto 25 del Ritenuto in fatto) il ricorso è inammissibile nella sua complessiva articolazione. 25.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta partecipazione, in assenza di idonei indicatori fattuali, si risolve nella generica contestazione degli assunti della Corte di appeLO, che al contrario ha puntualmente motivato circa l'acquisizione da parte del NA della veste di affiliato nell'ambito della locale di Natile di Careri a OR, suffragata dalla chiara conversazione intercettata nel 1997 tra IP LE e NA RI, nella quale costui, frateLO del ricorrente, aveva ricordato l'occasione in cui erano stati «attaccati i ferri» al frateLO IC, nonché dalle dichiarazioni di CA RO e da quelle di CO NC, cui lo stesso ricorrente aveva confidato di appartenere alla 'HE. Va aggiunto come la Corte abbia altresì posto in rilievo che a detta del CA il ricorrente possedeva almeno la dote di «santista», circostanza idonea ad attestare la progressione nelle «doti» e dunque l'apprezzamento dei sodali del contributo attivo fornito dal NA NC, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione rispetto aLO svolgimento di cariche, che non coincidono con il possesso di una dote». D'altro canto generico è l'assunto di un'omessa motivazione in merito a profili che debbono reputarsi implicitamente valutati attraverso la considerazione di elementi idonei a manifestare e giustificare il convincimento della Corte. Solo in tale prospettiva è stata altresì valorizzata la partecipazione a due funerali di persone coinvolte nell'organizzazione, circostanza di per sé solo indiziante, ma in concreto rilevante, quando accompagnata da indici di appartenenza ulteriori. L'aspecifica e per giunta manifestamente infondata censura formulata nel ricorso risulta dunque inidonea a contrastare la valutazione del ruolo dinamico e funzionale svolto dal ricorrente. 25.2. Il secondo motivo concerne la configurabilità del reato di detenzione di arma, a fronte della condanna irrevocabile per la detenzione di arma clandestina, già pronunciata separatamente nei confronti del ricorrente, salvo il riconoscimento da parte dei Giudici di merito del concorso formale tra i due reati. Costituisce in realtà ius receptum che, stante la diversità delle condotte e LLinteresse protetto, la detenzione LLarma clandestina non assorbe l'ipotesi della detenzione illegale di arma (Cass. Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, 167 Ал rv. 257386; Cass. Sez. 1, n. 5567 del 28/9/2011, dep. nel 2012, Deragna, rv. 251821), essendo configurabile concorso formale. Di qui la manifesta infondatezza della prospettata preclusione. 25.3. Il terzo motivo deduce un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ma a tal fine ripropone l'argomento della mancata prova di un comportamento attivo del NA in ordine al quale la Corte ha motivatamente argomentato, osservando che in realtà era emersa la perdurante adesione del NA al sodalizio a far data dal 1997, circostanza incompatibile con una valutazione favorevole tale da giustificare la concessione delle attenuanti. Tale giudizio non risulta arbitrario ma al contrario rispettoso dei parametri cui è ancorata la valutazione discrezionale del giudice di merito, mutuati dall'art. 133 cod. pen. Di qui l'inammissibilità del motivo che si limita a riproporre l'argomento respinto senza specificare alcuna critica in merito. 26. Venendo alla posizione di NA RI (punto 26 del Ritenuto in fatto), si rileva che sono stati presentati due ricorsi a firma LLAvv. Nobile e un ricorso a firma LLAvv. VianeLO Accorretti. 26.1. Sia l'Avv. Nobile che l'Avv. VianeLO Accorretti ripropongono l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che con riferimento alla locale di Natile di Careri si sarebbe dovuto aver riguardo alla derivazione della stessa dalla corrispondente locale calabrese, con incidenza sul criterio di attribuzione della competenza, tanto più che in territorio calabrese sarebbe avvenuta l'affiliazione del ricorrente. Si tratta di una variante del tema di carattere più generale che fa riferimento alla natura delle locali di 'HE, ai rapporti tra le stesse e con la casa-madre. Orbene, deve ribadirsi che ha formato oggetto LLimputazione la partecipazione ad unitaria associazione di tipo mafioso, riconducibile alla 'HE, operante nel Torinese e risultante da una pluralità di locali. Tale assetto strutturale e organizzativo non ha trovato puntuale confutazione in limine litis, essendo stata per contro confermata nel corso del processo, nei termini di cui si è detto, l'effettiva ravvisabilità di una associazione unitaria, risultante da plurime locali insediate nel Torinese, che mantengono nel loro complesso rapporti strutturali con la casa-madre e che nondimeno costituiscono centro di imputazione di scelte criminali. D'altro canto si è già rilevato che la competenza territoriale per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo un orientamento 168 за consolidatosi, si radica nel luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose, il che ben si correla al tipo di offensività evocato dalla fattispecie, implicante non la mera esistenza di un accordo bensì la concreta operatività di un sodalizio. Ne discende che il descritto criterio di collegamento implica in ogni caso che la competenza territoriale spetti alla A.G. torinese, nulla rilevando di per sé il mero collegamento strutturale con la 'ndrina di origine, rilevante invece ai fini della qualificazione della consorteria. Di qui il rigetto LLeccezione. 26.2. Sia l'Avv. Nobile sia l'Avv. VianeLO Accorretti ripropongono inoltre il tema LLutilizzabilità delle conversazioni intercettate nel dicembre del 1997 nella vettura di IP LE. Si tratta invero LLelemento probatorio di maggior spessore, unitamente alle dichiarazioni di RO CA, a carico di NA RI. E' infatti risultato che proprio in base a quanto riferito dal CA era stato possibile risalire ad intercettazioni effettuate nel 1997 nell'ambito di un diverso procedimento, che avevano portato alla luce dialoghi intercorsi tra il citato IP e NA RI avvenuti nella vettura del primo. Sono state dunque recuperate quelle conversazioni, con acquisizione dei relativi decreti e delle registrazioni. Nel corso delle operazioni di trascrizione il consulente della difesa ha tuttavia fatto rilevare che mancava la fascetta termica idonea a garantire la genuinità delle registrazioni e la loro corrispondenza alle conversazioni di cui era stata autorizzata la captazione. E' stata dunque riproposta in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità sulla quale la Corte ha fornito specifica risposta (pagg. 186 segg.). Si adduce dalla difesa che non sarebbe stato salvaguardato il diritto alla prova, anche a fronte del fatto che la registrazione costituisce atto irripetibile e corpo di reato, e che comunque non sarebbe stato assicurato che la bobina acquisita contenesse proprio le conversazioni riconducibili al decreto autorizzativo. Sul punto deve rilevarsi che, trattandosi di captazioni effettuate in diverso procedimento, risulta applicabile l'art. 270 cod. proc. pen., non formando peraltro oggetto di contestazione il presupposto primario, disciplinato dal primo comma. L'art. 270 cod. proc. pen. prevede in effetti che ai fini LLutilizzazione i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento, facendosi altresì applicazione LLart. 268, comma 6, 7 e 8, cod. proc. pen. 169 Ma al tempo stesso il terzo comma stabilisce che il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. D'altro canto l'art. 271 cod. proc. pen. disciplina specificamente i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni, stabilendo che i risultati non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3. Valutando tale quadro normativo, si osserva che, per quanto sia prevista l'acquisizione nel diverso procedimento di verbali e registrazioni, ritenuti elementi sufficienti al fine di dar conto della prova acquisita, nondimeno ciò non toglie che le parti interessate siano gravate dall'onere di fornire specifica dimostrazione di eventuali vizi e difetti di corrispondenza, potendosi a tal fine attivare, anche esaminando il materiale depositato nel procedimento a quo. D'altro canto, se è vero che l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce determinate regole per la conservazione dei nastri, è vero anche che l'inosservanza di tale norma non è contemplata dall'art. 271 cod. proc. pen. ai fini LLindividuazione dei casi di inutilizzabilità (Cass. Sez. 4, n. 17574 del 14/1/2004, Vatinno, rv. 228173). Al tempo stesso, proprio in ragione del sottostante onere gravante sulle parti interessate e della corrispondente facoltà nonché della chiara enunciazione LLart. 271 cod. proc. pen., ben si comprende che non diano luogo di per sé a causa di inutilizzabilità né la mancata acquisizione nel procedimento ad quem delle bobine né quella dei decreti autorizzativi (Cass. Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, rv. 245542; Cass. Sez. 5, n. 14783 del 13/3/2009, Badescu, rv. 243609; Cass. Sez. 4, n. 24/9/2003, grado, rv. 226815), essendo altresì legittima l'acquisizione nel diverso procedimento degli atti concernenti le intercettazioni, senza necessità di riprodurre pedissequamente le operazioni di trascrizione (Cass. Sez. 1, n. 15328 del 22/3/2005, D'Amico, rv. 231501). A ben guardare, verbali e registrazioni connotano la prova, mentre i decreti autorizzativi hanno la funzione di concorrere a delinearne la legalità. Risponde innanzi tutto a canoni di logica che l'utilizzabilità debba essere primariamente vagliata nel procedimento a quo e che tuttavia le relative questioni possano essere proposte anche nel procedimento ad quem, dove è invece essenziale che sia comunque dato conto del risultato di prova. In tale prospettiva la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare che «l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. 170 proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da queLO nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione LLart. 116 stesso codice» (Cass. Sez. U. n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, rv. 229245). Suila scorta di tali principi deve dunque concludersi che nel procedimento diverso occorre acquisire quanto occorre per dar conto del risultato di prova, ciò che in genere implica l'acquisizione di registrazioni e verbali (anche se la mancata acquisizione delle registrazioni non è sanzionata automaticamente con l'inutilizzabilità), e che tuttavia l'inutilizzabilità debba all'occorrenza essere allegata e provata da chi la deduce in relazione a profili non emergenti direttamente dagli atti acquisiti. Nel caso di specie, in cui sono stati acquisiti decreti, verbali e registrazioni (essendosi altresì proceduto ad operazioni di trascrizione), si è prospettata genericamente una mancanza di garanzia di corrispondenza tra quanto acquisito e quanto autorizzato, ma è agevole rilevare che il profilo formale della mancanza della fascetta termica è di per sé irrilevante, in quanto non direttamente sanzionato con tranciante previsione di inutilizzabilità e che il tema di fondo della mancata corrispondenza è stato solo esplorativamente e genericamente prospettato ma senza alcuna specifica deduzione o verifica, pur potendo la parte interessata acquisire svariati elementi volti ad accreditare l'assunto, a cominciare dalla ricognizione delle bobine depositate nel procedimento a quo e dal confronto con il materiale aLOra utilizzato a fini di prova. Non è in alcun modo rilevante, tanto meno nel caso di cui all'art. 270 cod. proc. pen., la natura di atto irripetibile delle intercettazioni, che non vale a delineare un profilo di inutilizzabilità aggiuntivo, così come deassiale risulta la prospettazione delle intercettazioni come corpo di reato, essendosi sul punto rilevato che «in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo aLOrché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa» (Cass. Sez. U. n. 32697 del 26/6/2014, Floris, 258776), ciò peraltro in funzione di un ulteriore profilo di utilizzabilità, che prescinda dai limiti previsti per l'utilizzazione in diverso procedimento. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono (a prescindere dunque dal tema della tardività LLeccezione, erroneamente prospettato dalla Corte 171 territoriale ma in concreto assorbito da queLO LLonere di allegazione e prova), il motivo di ricorso risulta infondato. 26.3. E' invece fondato e merita accoglimento il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. VianeLO Accorretti, incentrato sull'eccepito difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. All'imputato era stato contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1, specificandosi la sua appartenenza alla locale di Natile di Careri a OR e in particolare ulteriormente attribuendosi al NA RI e ad LT non la qualifica di capo o organizzatore, riconosciuta nel capo di imputazione a soggetti diversi, specificamente individuati, bensì quella di partecipe, pur qualificata, come per LT imputati, dal far parte della «società maggiore>> con dote almeno di santa>>. Non è dubbio dunque che il tenore formale LLimputazione implicasse la contestazione LLipotesi di cui al primo comma LLart. 416-bis cod. pen. L'imputato tuttavia è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale, con sentenza sul punto confermata dalla Corte di appeLO, nonostante eccezione difensiva, ai sensi del comma secondo LLart. 416-bis, cod. pen. sul rilievo deLO svolgimento di funzioni apicali, da intendersi contestato in linea di fatto. Nel motivo di ricorso si deduce che non si era tenuto conto del fatto che nel caso di specie non si trattava di ritenere contestata una mera aggravante ma addirittura un titolo di reato diverso e più grave, in presenza di indici, costituiti dall'attribuzione della diversa veste ad LT, indicativi della volontà di contestare specificamente l'ipotesi meno grave. Il motivo, come si diceva, è fondato. Ed invero non si sarebbe potuto sulla base della piana lettura LLimputazione ritenere che al NA RI fosse stato contestato almeno in fatto lo svolgimento di funzioni apicali. Va in proposito rilevato che del tutto correttamente la Corte di appeLO ha rilevato (a pag. 638) che per l'attribuzione delle qualifiche di vertice occorre la verifica LLesercizio effettivo del relativo ruolo (Cass. Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. nel 2015, Terracchio, rv. 262487). Ma tale principio non corrobora quanto la Corte ha sostenuto circa la possibilità di valutare una contestazione in fatto, ma al contrario esso implica - sul piano sostanziale e non processuale- che non possa darsi rilievo ad un mero dato formale e che occorra invece che sia concretamente verificato lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di un organo apicale della consorteria. D'altro canto sul piano processuale si è fatto riferimento al tenore LLimputazione, ma lo stesso oltre al riferimento all'appartenenza alla società 172 maggiore, non contiene la menzione di condotte riferibili aLO svolgimento di fatto di funzioni apicali. Inoltre si è rilevato come l'appartenenza alla società maggiore sia menzionata anche con riguardo ad LT imputati nondimeno inclusi tra i partecipi e non tra i capi o organizzatori. Tale elemento assume concreto rilievo proprio in ragione della necessità deLO svolgimento effettivo delle funzioni apicali, al di là di un dato meramente formale. In definitiva si sarebbe dovuto ritenere che al NA RI fosse stato contestato di aver fatto parte LLassociazione di 'HE operante nel Torinese, quale appartenente alla locale di Natile di Careri a OR. Ciò significa che l'imputazione non avrebbe potuto legittimare, in assenza LLiniziativa del pubblico ministero, volta a modificarla, la sussunzione del fatto nell'ambito della fattispecie delineata dal secondo comma. Deve invero osservarsi che le ipotesi della mera partecipazione e quelle deLO svolgimento di funzioni apicali danno luogo a figure di reati autonomi (Cass. Sez. 1, n. 7462 del 22/4/1985, Arslan, rv. 170227), anche se possono integrare un unico reato progressivo nel caso di svolgimento in successione di funzioni diverse all'interno del medesimo sodalizio (Cass. Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009, Vernengo, rv. 244459). Sta di fatto che una contestazione incentrata sulla mera partecipazione non può essere intesa come idonea a legittimare una condanna per la diversa ipotesi deLO svolgimento della funzione di capo. D'altro canto se è vero che il principio della correlazione tra accusa e sentenza va valutato non solo «in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa», con la conseguenza che «la verifica LLosservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto» (Cass. Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, Pagnozzi, rv. 203371), deve tuttavia rilevarsi che la possibilità di difendersi va valutata sulla base LLeffettiva e preventiva conoscenza LLaccusa, in modo che a mano a mano l'imputato possa adeguare la propria linea difensiva e dedurre elementi di prova a suo favore, eventualmente destinati a contrastare la valenza di quelli a suo carico. Ciò trova riscontro nella garanzia posta dall'art. 6, parag. 3, lett. a), della Convenzione europea dei diritti umani, alla cui stregua l'imputato deve essere informato in maniera dettagliata del contenuto LLaccusa elevata contro di lui, il che vale a contenere la stessa possibilità di una riqualificazione in malam 173 partem, ove non presidiata da una corrispondente facoltà di controdedurre e di invocare elementi di prova (secondo i noti principi contenuti nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich
contro
Italia). Discende da tali considerazioni che la contestazione può essere valutata non solo sul piano formale bensì anche dinamicamente, come un progressivo divenire, in rapporto alla concreta evoluzione del giudizio e degli elementi di prova, invocati a carico LLimputato (si è al riguardo affermato che «la violazione LLobbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli LT atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da queLO contestato, sia stato prospettato daLO stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione LLaddebito che la norma intende sanzionare: Cass. Sez. 6, n. 20118 del 26/2/2010, Faccani, rv. 247330): ma al tempo stesso occorre che la richiesta di prove e l'invocazione di risultati di prova siano inequivocamente correlate alla definizione di un determinato tema d'accusa, ciò da cui possa discendere il concreto interesse e la concreta possibilità per l'imputato di contraddire sul punto. In altre parole deve ritenersi che la contestazione valga a delineare l'effettivo ambito LLaccusa nella sua massima estensione in senso letterale e logico, compatibile con lo svolgimento di attività difensiva (di qui l'inclusione di aggravanti non specificamente menzionate, ma risultanti dal tenore LLimputazione), occorrendo LTmenti la formale modifica o la contestazione in fatto di elementi inequivocamente volti ad ampliarla, cui corrisponda la concreta e consapevole facoltà LLimputato di difendersi e di controdedurre. Sulla scorta di tale analisi si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che la formale contestazione in fatto contenesse l'enunciazione di elementi tali da evocare l'ipotesi più grave deLO svolgimento di funzioni apicali. Non si è fatto invece riferimento a contestazioni in progress, anche di fatto, tali da porre comunque l'imputato in condizione di difendersi da un'ipotesi di accusa più grave. Il materiale probatorio acquisito è stato semplicemente utilizzato per accreditare in concreto la riconducibilità della condotta nell'alveo deLO 174 37 svolgimento di funzioni apicali, ma senza che si sia dato atto che nel corso del processo l'ipotesi di reato più grave fosse stata comunque evocata. Senonché, sulla base di quanto già osservato deve escludersi che il tenore LLimputazione implicasse di per sé, pur nella massima espansione in senso letterale e logico, l'attribuzione di funzioni apicali, riconosciute invece ad LT soggetti specificamente indicati. Da ciò deriva il concreto «vulnus» al diritto di difesa per l'imprevedibile condanna per il reato più grave pronunciata dal Tribunale ed avallata dalla Corte di appeLO, nonostante la specifica doglianza. Il ravvisato difetto di correlazione comporta dunque l'annullamento della sentenza di condanna a carico del NA RI e ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. a) e 604, comma 1, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al Tribunale di OR, previo annullamento in parte qua anche della sentenza di primo grado. I restanti motivi di ricorso debbono reputarsi assorbiti. 27. Relativamente a AL NI (punto 30 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto sub 1, quale appartenente alla locale di San Giusto Canavese, con la dote di «santa», si deduce l'illegittimità di una valutazione di appartenenza basata su un dato formale, l'inidoneità degli elementi cui è stato correlato l'assunto della partecipazione, la necessità della verifica della proiezione all'esterno del metodo mafioso, a fronte LLinsussistenza di elementi dai quali poter desumere la capacità del AL di porre in essere atti di intimidazione, la non configurabilità a carico del ricorrente LLaggravante LLassociazione armata con conseguenze sulla pena, da rimodulare, attribuendo prevalenza alle attenuanti generiche. 27.1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Quanto al secondo e al terzo motivo, nella parte in cui fanno riferimento al rapporto tra associazione e metodo mafioso e alla configurabilità LLassociazione armata, l'infondatezza è da ricondursi alla già ravvisata configurabilità di un'associazione unitaria federata, operante nel Torinese, articolata in più locali, costituenti nel loro insieme centro di imputazione di scelte criminali. Non sono del resto prospettati specifici argomenti ulteriori, rispetto a quanto in proposito già osservato. 27.2. Relativamente alla partecipazione del AL e al ruolo dinamico e funzionale a lui attribuibile, deve in primo luogo smentirsi l'assunto che la Corte di appeLO si sia basata sul mero dato formale LLattribuzione della dote di 175 santa», peraltro di per sé significativa, o sulla partecipazione a funerali o ad incontri con soggetti riconosciuti come affiliati. In realtà la Corte ha convenientemente e tutt'altro che apoditticamente rilevato come a sostegno LLappartenenza del AL alla consorteria militassero plurimi e significativi elementi, costituiti da conversazioni intercorrenti tra affiliati, nelle quali si faceva riferimento al AL, come appartenente alla locale di San Giusto Canavese, facente capo a AL RO (conv. n. 503 a pag. 654), e come soggetto in grado di influire sull'attribuzione di doti a giovani «picciotti» (conv. 411 a pag. 655). Del resto ha rilevato la Corte come tali conversazioni, intercorse tra IA RU e LT interlocutori, riguardassero per lo più temi di sicuro rilievo, come la spartizione dei lavori presso i cantieri OR, in relazione al quale si era manifestata la specifica avversione deLO IA al coinvolgimento del AL (si rinvia anche alla conv. n. 1006 a pag. 655, dalla quale risulta che il AL aveva la dote di santa>>). Ed aLOra il ruolo del ricorrente risulta evidente sia nell'ambito deLO svolgimento LLattività in uno dei settori nevralgici della consorteria, queLO edilizio, sia in relazione al possesso di una «dote» e alla competenza attribuitagli all'interno del sodalizio per il conferimento di «doti». 27.3. Relativamente alla pena, una volta rigettata la deduzione riguardante l'associazione armata, la contestazione si risolve in proposizioni aspecifiche, come tali inammissibili. Di qui il rigetto del ricorso. 28. Appare opportuno esaminare a questo punto il ricorso presentato da EN GI e TE NG (punto 31 del Ritenuto in fatto), soggetti terzi interessati nel procedimento a carico di AL NI, rispetto alle statuizioni di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, emesse dalla Corte di appeLO, in riforma della sentenza di primo grado. 28.1. In questo caso si pone un pregiudiziale problema di rito. Le ricorrenti non possono considerarsi parti del giudizio in corso, pur avendo asseritamente subito le conseguenze del provvedimento ablatorio. Le stesse non risultano legittimate a proporre ricorso per cassazione, pur essendo titolari di un interesse sostanziale a contraddire. Sul punto è stato prospettato dalla Corte di cassazione un incidente di costituzionalità, essendosi ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 42, 111, 117 Cost., degli artt. 573, 579, 593 cod. proc. pen. nella parte in cui dette norme non prevedono a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza 176 di primo grado, la facoltà di proporre appeLO sul solo capo contenente la statuizione di confisca (Cass. Sez. 1, n. 87 del 14/1/2016, Gatto, non massimata). Ma in questa sede la questione è diversa, in quanto in primo grado la richiesta di disporre la confisca non era stata accolta, essendo stato invece sul punto accolto l'appeLO del P.M. Sebbene i terzi non possano dirsi parte del processo, non essendo comunque previsto l'intervento accessorio di soggetti solo indirettamente interessati, deve escludersi che gli stessi possano restare sprovvisti di tutela. 28.2. Ma a tal fine costituisce ius receptum che i terzi possano avvalersi del rimedio LLincidente di esecuzione, al fine di dedurre anche nel merito gli argomenti e le prove a loro favore (si rinvia fra l'altro a Cass. Sez. 1, n. 30319 del 5/6/2013, Agenzia A.N.A.D., rv. 256214; Cass. Sez. 6, n. 29124 del 2/7/2012, Carlon, rv. 253180). D'altro canto l'incidente di esecuzione costituisce rimedio ben più favorevole del ricorso per cassazione, proprio perché attraverso lo stesso si introduce una fase di merito, cui può seguire una verifica in sede di legittimità. In tale sede dunque il proposto ricorso, che esprime comunque un'istanza difensiva legittima, fondata su un interesse attuale, deve essere convertito in incidente di esecuzione, con trasmissione degli atti alla Corte di appeLO di OR per l'ulteriore corso. 29. Quanto a HI RU (punto 35 del Ritenuto in fatto), si rileva che il ricorso, che consta di due motivi, è nel suo complesso inammissibile. 29.1. Il primo motivo riguarda la ritenuta partecipazione alla consorteria nell'ambito della locale di Natile di Careri: non è sviluppato alcun argomento di motivata critica delle valutazioni operate dalla Corte in ordine alla concreta significatività degli elementi valorizzati, di cui invece si deduce l'inidoneità. E tuttavia va rimarcato come i giudici di merito abbiano attribuito in modo non manifestamente iLOgico rilievo alla partecipazione a riunioni, come quelle del 22/5/2007 e del 25/7/2007, alle quali prendevano parte associati di elevato rango, compreso il referente della casa-madre RV PE: in particolare nella prima occasione è stato ritenuto d'interesse il linguaggio criptico con cui GI PE aveva invitato alla riunione il HI, camuffando l'invito, poi direttamente riscontrato attraverso la constatata partecipazione del ricorrente;
inoltre la seconda riunione, per come attestato da conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del teste IN, era da ricollegarsi al conferimento a RO, figlio di NA OL, della dote di «sgarrista», avendo riguardato i successivi festeggiamenti, cui non aveva partecipato il più diretto interessato, cioè RO 177 NA, secondo la regola per cui agli incontri della «società maggiore>> non possono prendere parte gli appartenenti alla «società minore». Ed ancora è stata valorizzata la conversazione n. 4243 LLottobre 2009 all'interno del bar Italia (pag. 692), nel corso della quale si era parlato del CH ricollegandolo ad un'altra locale. In aggiunta è stato poi dato rilievo al fatto che il CH fosse risultato debitore di NA OL e che per tale sua pendenza egli avesse ricevuto una sanzione orale da parte di una terza persona, che aveva parlato di una campagna pericolosa» contro di lui, essendosi in Calabria sparsa la voce del debito non onorato, nonché al debito deLO stesso CH nei confronti di GI PE, debito che la OV di costui aveva poi cercato di farsi onorare, chiedendo l'ausilio di LT esponenti di rilievo della locale di Natile di Careri. Il complesso di tali elementi non si risolve nella mera partecipazione a riunioni o nell'apprezzamento di un terzo o nella semplice constatazione di un debito, ma si concreta nella rappresentazione, criticamente elaborata, LLeffettiva partecipazione del CH alla 'HE, in particolare alla locale di Natile di Careri, non essendo opposta alla ricostruzione di quegli elementi una censura volta a disarticolarne la ricostruita significatività. Di qui l'inammissibilità del motivo. 29.2. Il secondo motivo riguarda invece l'intervenuta confisca ex art. 12- sexies legge 356 del 1992 di un compendio immobiliare intestato a BO RI, moglie del CH. Si deduce vizio di motivazione in relazione al carattere non fittizio LLintestazione e all'assenza di effettiva sproporzione tra redditi conosciuti e valore LLimmobile. Si tratta di censure ancora una volta generiche, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale. E' stato attestato che il compendio, realizzato su fondo intestato alla moglie del CH, continuava ad essere nella disponibilità del ricorrente, il quale ivi dimorava, essendo inoltre stata comprovata la natura simulata della separazione tra i coniugi a far tempo dal 2005. A fronte di ciò è stato rilevato che i redditi familiari tra il 1972 e il 2009 erano stati assolutamente irrisori e tali da non rendere in alcun modo giustificabile le spese per l'edificazione LLimportante opera edilizia. E' dunque attestata la fittizietà e nel contempo la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. La censura proposta in questa sede è aspecifica, in quanto viene genericamente prospettato che le prove testimoniali raccolte avevano 178 اند comprovato la non fittizietà LLintestazione e che entrambi i coniugi disponevano di redditi, dovendosi inoltre tener conto LLevasione fiscale. Ma in concreto non si precisa la concreta valenza delle deposizioni assunte e non si chiarisce neppure la concreta entità dei redditi, non potendosi presumere un'indeterminata quota di evasione fiscale e gravando invece sulla parte interessata l'onere di disarticolare la valenza della dichiarazione dei redditi mediante l'allegazione precisa e la prova di quell'eventuale evasione, tale da far venir meno la sproporzione LTmenti risultante per tabulas. Tutto ciò non è avvenuto, rendendo il motivo inammissibile e con esso l'intero ricorso. 30. Relativamente alla posizione di ON IT (punto 32 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto associativo sub 1, in relazione all'appartenenza del predetto alla locale di OL, si rileva che il ricorso è nel complesso infondato. 30.1. Il primo motivo concerne il tema LLunitarietà LLassociazione federata piemontese e la proiezione all'esterno del metodo mafioso. Su tali punti si è rilevato in generale come le censure non siano meritevoli di accoglimento, dovendosi in effetti ravvisare un'associazione federata, composta da locali operanti nel Torinese, che utilizzava regole proprie della 'HE calabrese, di cui costituiva gemmazione, dipendeva per aspetti strutturali dall'autorità di vertice della casa-madre, ma costituiva centro autonomo di imputazione di scelte operative e criminali. In tale prospettiva non ha rilievo far riferimento alla proiezione del metodo mafioso con riguardo a ciascuna specifica locale, dovendosi invece aver riguardo all'associazione federata nel suo complesso. Nel contempo va rimarcato come non incida neppure la circostanza che la locale di OL fosse sospesa e non fosse stata riaperta, nonostante le richieste in tal senso formulate da SI AL, anche con l'ausilio di personaggi di rilievo della consorteria. Deve infatti rilevarsi come per un verso la locale costituisse un'articolazione della complessiva struttura, anche se non attiva, e come per l'altro coloro che appartenevano alla stessa erano innanzi tutto appartenenti alla consorteria nel suo complesso, tanto da essere riconosciuti come tali dagli LT sodali. Nel caso del ON deve peraltro formularsi l'ulteriore considerazione che sarà sviluppata con riguardo al secondo motivo. 30.2. Tale ulteriore motivo concerne la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio. 179 140 Si assume che sarebbe stato fatto riferimento ad elementi irrilevanti, dei quali sarebbe stata fornita congrua spiegazione, e che inoltre non si sarebbe considerato che non era emerso il collegamento LLimputato con attività finalizzate della consorteria e con altre attività della stessa, essendo inoltre sconosciuta la «dote» posseduta dal ricorrente e non avendo di lui parlato collaboratori, in assenza di conversazioni che lo coinvolgessero. Il motivo è inammissibile, in quanto non valuta criticamente il significato e la concludenza degli elementi posti alla base del giudizio di penale responsabilità e ripropone invece censure riferite anche a temi di cui la Corte territoriale, a ben guardare, non ha tenuto conto, avendo convenuto circa la loro inidoneità a fornire tranquillanti elementi di giudizio. La Corte ha in effetti valorizzato alcune conversazioni cui con valutazione non manifestamente iLOgica ha riconosciuto specifico rilievo. In particolare ha considerato due conversazioni di ON RO con MM PE (nn. 2853 e 3444, pag. 661 e segg.), nelle quali si parla della sospensione della locale di OL e del fatto che i figli sono fermi da tempo, dopo essere passati dalla locale di RI LO, cioè la locale di Natile di Careri, a quella di OL non ancora riaperta, nonostante i tentativi fatti da SI AL e daLO stesso ON RO. Fra l'altro nella seconda conversazione il MM (u' Mastru») ammonisce RU, frateLO di IT, ricordandogli che non vanno mai a salutare queLO del locale aperto e che questi gli porta rancore>>. Inoltre la Corte ha valorizzato la conversazione n. 4234 (pag. 662) nel corso della quale LA spiega a TO e DO che il ON RO è andato a parlare col mastro perché vuole che i figli, passati con SI, possano essere attivi nella locale riaperta, mentre alla resa dei conti ciò non è avvenuto e ora non possono essere ripresi neppure dalla locale del LA, giacché sono fuoriusciti da altra locale. Ma la Corte ha tenuto poi conto della conversazione tra ON IT e IE (n. 3917, con ON che riceve il telefono da OR AE e si scusa con IE per il fatto di essere in «trascuranza», apprendendo che l'interlocutore è effettivamente risentito) e di quella tra IE e RI (3315, pag. 663), successiva all'invito formulato dal cugino dei ON per mangiare insieme le frittole (IE e RI sostengono che l'invito sembra indicare un tentativo di riavvicinamento con la partecipazione dei ON, al che i due prospettano, sulla base di regole che sembrano riconducibili alla consorteria, che è meglio un passo formale e non occasionale). Nel ricorso si richiama il fatto che il ON aveva spiegato il riferimento alla «trascuranza», riferendosi alla mancata partecipazione al matrimonio della 180 14 ے ہ figlia di IE: la Corte tuttavia ha fornito una specifica motivazione sul punto, osservando che l'assunto non era condivisibile in quanto dal coLOquio tra IE e RI era dato evincere che il problema non riguardava solo IE, non risultando dunque plausibile la spiegazione fornita dal ricorrente. Non è stato invece dato rilievo alla conversazione 4669 LL8/2/2009, decontestualizzata, e neppure alla partecipazione del ON alla riunione LL8/10/2009 presso il bar Italia, ritenuta non affidabilmente provata: di qui l'inconcludenza delle argomentazioni contenute nel ricorso. Il complesso degli elementi valutati delinea in realtà l'inserimento del ON nella consorteria, a prescindere dalla sospensione della locale di OL. Va infatti rimarcato come i dati acquisiti e valutati dalla Corte pongano in luce che il ricorrente era uscito da altra locale, scegliendo quella del SI, in concreto non riaperta. Egli dunque, a prescindere dall'operatività di quest'ultima, già apparteneva alla consorteria, essendo a disposizione di essa e rispettandone le regole, tanto da parlare della propria «trascuranza». Venendo in discussione la veste di partecipe, le valutazioni della Corte, peraltro conformi a quelle assunte con riguardo a ON RU, frateLO di IT, nella sentenza irrevocabile, che ha definito la posizione degli imputati giudicati con rito abbreviato, risultano logiche e complete, non esponendosi ai vizi peraltro genericamente- formulati. 30.3. Il terzo motivo, riguardante la pena in relazione alla configurabilità LLaggravante LLassociazione armata, è infondato per le ragioni in generale esposte sul punto, essendo peraltro irrilevante il tema della partecipazione del ON ad attività implicanti l'uso di armi o della sua diretta disponibilità di armi, nel quadro della partecipazione ad un'unitaria consorteria che effettivamente poteva contare su armi a disposizione del sodalizio, costituendo il risultato di ignoranza colpevole l'eventuale mancata conoscenza di tale dato. Di qui il rigetto del ricorso. 31. Il ricorso di RO AL (punto 38 del Ritenuto in fatto) deve essere rigettato. Il primo motivo è inammissibile, giacché dopo la rinuncia ai motivi di appeLO relativi al merito del giudizio di penale responsabilità torna a prospettare l'insussistenza LLassociazione criminale contestata al capo 1. Né può a tal fine rilevare il possibile effetto estensivo, correlato ad analogo motivo di ricorso presentato da LT sodali, giacché comunque siffatto genere di censure, riferite alla configurabilità di una consorteria federata unitaria, non può trovare accoglimento. 181 W Il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della pericolosità ai fini LLapplicazione della misura di sicurezza, è invece infondato. Il tema, relativamente al quale sono stati formulati divergenti orientamenti, ha formato già oggetto di analisi, che deve essere qui integralmente richiamata. 32. Quanto a IO RU (punto 39 del Ritenuto in fatto), si rileva che il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo proposti dall'Avv. RO, il primo, il terzo e il quarto motivo LLAvv. Palumbo deducono temi già esaminati in generale con riguardo alla configurabilità di un'associazione criminale federata ed unitaria, composta da varie locali, costituenti centro di imputazione di scelte operative, alla riferibilità del metodo mafioso e della sua proiezione all'esterno alla complessiva consorteria, alla ravvisabilità LLaggravante LLassociazione armata e al tipo di valutazione necessaria per l'applicazione della misura di sicurezza, fermo restando che le aggiuntive doglianze formulate in merito a tale ultimo aspetto risultano comunque generiche. 32.1. Il terzo motivo LLAvv. RO e il secondo motivo LLAvv. Palumbo deducono invece il tema della partecipazione del IO alla consorteria con ruolo dinamico e funzionale specificamente riferito alla locale di Chivasso. Tali motivi sono parimenti infondati. La Corte ha valorizzato con valutazione immune da vizi logici e peraltro completa in relazione alle deduzioni difensive, la accertata partecipazione del IO alla riunione del 9/1/2008 presso il ristorante La Società di RA, durante la quale furono conferite le doti di «trequartino» agli affiliati DA EM e EN CO. In primo luogo attraverso il richiamo all'analisi compiuta con riferimento alle posizioni LLEN e di FE è stata ampiamente spiegata la natura della riunione e si è dato conto sulla base delle dichiarazioni dei testi e della ripresa video e audio della ritualità seguita nel conferimento delle «doti», avvenuto in una saletta nel quale erano a mano a mano entrati gli officianti, chiamati da IA RU. D'altro canto è stato dato conto sia del conferimento delle «doti>> sia del successivo festeggiamento. 32.2. Orbene, in tale quadro la Corte ha reputato provata la partecipazione del IO RU, dando conto (pag. 712 anche in nota) delle risultanze della consulenza tecnica LLaccusa riguardante l'analisi del filmato e dei fotogrammi estrapolati (nella quale sono stati valorizzati plurimi elementi, come l'attaccatura dei capelli, il disegno delle basette, il profilo del naso, la proporzione tra occhi, naso bocca, l'ovale del viso, l'inclinazione LLorecchio, che valutati sincronicamente hanno consentito di ritenere la compatibilità di uno dei soggetti 182 raffigurati con IO RU) e dei rilievi critici del consulente della difesa, incentrati sulla qualità delle immagini, ma poi concretamente e del tutto logicamente privilegiando il diretto riconoscimento del IO da parte del teste IN, il quale peraltro non si è limitato a dichiarare di aver riconosciuto il soggetto per stazza e fisionomia alla stregua dei numerosi servizi di osservazione e controLO, ma ha anche e soprattutto associato le immagini alle risultanze del sonoro, da cui è emerso che il soggetto riconosciuto in IO RU era stato specificamente invitato da IA RU con l'espressione «compare Bru'». Ciò vuol dire che le censure sul punto formulate non tengono conto LLesatto tenore della precisa motivazione. 32.3. La Corte ha inoltre tenuto conto anche della ritenuta partecipazione del IO ai festeggiamenti avvenuti la sera del 5/4/2008 presso il ristorante di Caluso, seguiti al conferimento di «dote» a tale IT AL presso il bar IM di Chivasso. A tal fine si è dato conto della conversazione n. 714 del giorno successivo nella quale IA RU aveva indicato i partecipanti, facendo riferimento a compare AL e ai suoi due figli, nonché al fatto che secondo le sue indicazioni avrebbero dovuto partecipare «quelli della base» e uno per ogni locale, intendendo gli appartenenti alla stessa locale del festeggiato, nel caso di specie Chivasso, e LT in rappresentanza di ciascuna locale. La rilevanza di tale conversazione sta non tanto nel fatto della partecipazione al festeggiamento successivo al conferimento di «doti», che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto in via generale meno significativo, ma nel fatto che nel caso di specie la partecipazione era stata specificamente qualificata in ragione del rapporto tra le locali e che in particolare si era dato conto del AL e dei suoi due figli, nonché del cognato e di NN queLO del bar, personaggi tutti riferibili alla base della locale di appartenenza, cioè quella di Chivasso. Non è dunque ravvisabile alcuna contraddizione tra l'attribuzione di valore a questa specifica partecipazione e l'affermazione generale della insufficienza della prova riguardante la partecipazione a semplici festeggiamenti. Peraltro con riguardo a IO RU tale elemento deve essere valutato anche alla luce della sua partecipazione al conferimento di doti nei confronti di DA e EN, di cui si è detto. 32.4. Inoltre la Corte ha valorizzato alla luce delle dichiarazioni del teste IN la partecipazione del ricorrente alla cena svoltasi il 9/7/2007 al ristorante AC TT, alla presenza di esponenti di spicco della consorteria, nonché un ulteriore elemento la cui significatività è stata ravvisata con giudizio del tutto in linea con le regole della consorteria, trattandosi della colletta, 183 espressiva di vincoli associativi, effettuata dai sodali della locale di Chivasso in favore dei detenuti, dopo gli arresti eseguiti nell'ambito del procedimento denominato «Minotauro», dal quale è scaturito il presente processo. 32.5. Ciò consente di rilevare che la Corte ha correttamente esaminato gli elementi, senza incorrere in contraddizioni e senza tradire le premesse del ragionamento effettuato, distinguendo significato della partecipazione a riti e cerimonie e non trascurando i rapporti di parentela tra i personaggi coinvolti. Non rileva d'altro canto che fosse stata annullata l'ordinanza emessa in sede di riesame e che non fosse stata in quell'occasione valorizzata la conversazione del 6/4/2008 n. 714 deLO IA, dovendosi valutare un elemento probatorio sia di per sé sia neLO specifico contesto nel quale deve essere inserito e dovendosi considerare dunque la congruità e logicità del ragionamento probatorio che sorregge sul piano della motivazione ogni singolo provvedimento. Per tali ragioni dunque risulta adeguatamente affermato il ruolo funzionale assunto dal ricorrente nella consorteria con la conseguenza che il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 33. Tra i soggetti chiamati a rispondere del reato sub 1, resta da esaminare la posizione di VA NN (punto 40 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole LLappartenenza alla consorteria, quale affiliato alla locale di Chivasso. 33.1. L'ampio e articolato ricorso, presentato nell'interesse del VA, contiene un primo motivo dedicato al tema cruciale, peraltro già affrontato, riguardante la configurabilità di una struttura unitaria e autonoma. Si rinvia al complessivo esame della problematica, aLOrché è stata ritenuta conforme al materiale probatorio acquisito e in linea con i principi che governano la materia la ricostruzione operata dai Giudici di merito circa la ravvisabilità di quel tipo di associazione unitaria e federata, risultante dalla costituzione di plurime locali, legata alla casa-madre per i profili strutturali e per il tipo di regole che sono alla base LLesistenza della consorteria. D'altro canto è stato ribadito che le locali riflettono quel tipo di assetto, anche di tipo gerarchico, basato sull'assegnazione di «doti» e di cariche, non essendo peraltro necessario verificare che con riguardo a ciascuna di esse sia stato dimostrato lo svolgimento di attività illecite espressive di capacità di intimidazione ed evocative del metodo mafioso, in quanto è sufficiente nel quadro di una consorteria unitaria attestare la riconducibilità di tutte al medesimo schema e la proiezione all'esterno di quella forza intimidativa, da imputarsi alla consorteria, anche se riferibile all'una o all'altra delle locali. 184 Resta da sottolineare in questa sede che la Corte ha ampiamente dato conto LLesistenza delle varie locali sia in via generale sia in occasione LLesame delle singole posizioni. 33.2. Con riguardo alla locale di Chivasso, come peraltro con riferimento a ciascuna delle locali, la Corte non ha seguito l'erroneo assunto di correlare l'esistenza di locali al luogo di residenza di coloro che svolgevano attività illecite, ma ha invece ricercato gli elementi che attestavano l'effettiva esistenza della locale, procedendo altresì all'individuazione di coloro che ad essa appartenevano. Ed invero risulta ampiamente illustrato in vari passaggi, compresa la parte di motivazione dedicata al VA, che è stata rilevata l'esistenza della locale di Chivasso, dovendosi in proposito far riferimento tra l'altro alle solite conversazioni telefoniche di IA RU. Costui con riguardo ai festeggiamenti seguiti al conferimento di dote>> a tal IT ha ricordato (conv. n. 714 del 6/4/2008, pagg. 728 segg.) che sarebbe stato opportuno che partecipassero non più di uno o due rappresentanti per locale, mentre con riguardo a Chivasso erano risultati presenti vari soggetti, tra i quali IO AL, i figli di costui, il cognato, cioè FE NO, e compare NN, queLO del bar, cioè specificamente il VA. In tal modo, oltre che in relazione all'esame del tema LLapertura di una nuova locale nel Chivassese, si è ampiamente dato conto LLesistenza della e del locale di riferimento, di taluni di coloro che appartenevano ad essa coinvolgimento di costoro in affari di interesse per la consorteria. 33.3. Il secondo motivo di ricorso concerne specificamente la condotta partecipativa del VA. Le censure formulate dal ricorrente sono nel loro complesso infondate. In primo luogo deve smentirsi l'assunto che al VA sia stata attribuita la dote di trequartino» in relazione alla partecipazione alla cerimonia di conferimento di analoga dote a IT. E' vero invece che la Corte territoriale ha compiuto un'ampia analisi degli elementi che attestavano il ruolo dinamico e funzionale del VA, avendo da ciò tratto il convincimento, peraltro non manifestamente iLOgico, che il coinvolgimento del ricorrente in attività di rilievo, come la partecipazione a riunioni strategiche, implicasse la sua attiva appartenenza alla consorteria e la sua scalata nella gerarchia interna (pag. 731). Neppure ha fondamento, per come prospettato, l'assunto difensivo secondo cui la prova LLappartenenza sarebbe stata desunta daLO svolgimento della cerimonia di conferimento di dote al IT all'interno del bar IM del VA. Va subito osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è stato neppure prospettato che alla presenza occasionale di soggetti 185 appartenenti alla consorteria all'interno di un bar possa attribuirsi un significato peculiare circa l'affiliazione del proprietario. Il riferimento fatto dal ricorrente al bar LO come luogo nel quale, secondo la ricostruzione della Corte (pag. 181), il IT, cui si era rivolto tal Carraro, incontrò due soggetti, è del tutto deassiale rispetto all'analisi compiuta dalla Corte di appeLO. Tale episodio non si sarebbe potuto assumere come rappresentativo di nulla, ma al tempo stesso ciò non significa che lo svolgimento all'interno di un bar di una cerimonia di conferimento di «dote», che implica confluenza di plurimi soggetti con dote» elevata o comunque adeguata e che implica altresì il rispetto di procedure peculiari, che non possono avvenire coram populo, non abbia rilievo in ordine al coinvolgimento diretto nella consorteria del proprietario del bar, ove non si dimostri il concreto utilizzo a suo carico di una specifica forza intimidativa, il che è peraltro contraddetto dalla regola per cui un luogo di conferimento di dote» si considera luogo battezzato, cioè stabilmente qualificato in quella prospettiva. concretaD'altro canto, se è vero che non è stata dimostrata partecipazione del VA alla cerimonia di conferimento della «dote», ciò non vale in alcun modo a disarticolare le valutazioni della Corte territoriale, giacché per quanto osservato l'utilizzo della struttura aLO scopo costituisce comunque manifestazione di intraneità, in quanto implica una forma di conoscenza e di coinvolgimento in un rito che rientra negli affari interni della consorteria. 33.4. Relativamente poi alla circostanza che proprio il bar IM fosse stato effettivamente utilizzato per lo svolgimento della cerimonia, la Corte territoriale, anche in questo caso con ricostruzione piana e non manifestamente iLOgica, fondata su precisi dati inferenziali, da valutarsi sia in positivo sia in relazione all'assenza di
contro
-argomenti, ha sottolineato, richiamando gli elementi probatori raccolti, che una pluralità di soggetti era convenuta in Chivasso intorno alle 19 del 5/4/2008 e si era successivamente spostata in Caluso dove si erano svolti i festeggiamenti, seguiti alla cerimonia, con il IT trovatosi, come già rilevato, a pagare da solo il salato conto, cagionato dalla massiccia partecipazione di sodali. In tale quadro la Corte di appeLO ha in particolare rilevato come dopo le 19 D'GO NC avesse telefonato a FE, dicendogli di trovarsi al bar di Chivasso e apprendendo dall'interlocutore che egli si trovava all'interno. Analogamente IA RU aveva effettuato telefonate che lo coLOcavano in quell'orario all'interno della sfera di operatività del ripetitore più vicino al bar IM di Chivasso, gestito dal VA. 186 La Corte ha in proposito ampiamente richiamato la deposizione del teste IN (pagg. 725 segg.), fondatasi sulla localizzazione satellitare dei telefoni intercettati e sul rilievo dei ripetitori impegnati. L'analisi ha consentito di rilevare come le conversazioni intercorse nell'orario strategico indicassero tutte la localizzazione più prossima al bar IM, come nel caso del ponte ripetitore Vodafone di piazza Carletti n. 3 e del ponte ripetitore TIM che si trova in via Cosola 12, coinvolgenti cella nelle immediate vicinanze del luogo in cui si coLOca il bar assunto come riferimento. Il ricorrente prospetta LT luoghi di svolgimento della cerimonia, in assenza di un servizio di osservazione e controLO. Ma quanto all'appartamento di IO, nel quale si è svolta la riunione del 1/10/2009, più volte menzionata, la smentita discende dall'illustrato riferimento ad un bar e, quanto al bar LO, invocato con riferimento all'episodio di cui si è fatto cenno, il ricorrente non ha comprovato in questa sede un possibile travisamento della prova in relazione all'effettiva utilizzabilità di quel luogo per una cerimonia di conferimento di «dote» e all'inclusione del medesimo nell'arco della sfera di operatività deLO stesso ponte ripetitore. 33.5. Va peraltro a questo punto rilevato che la Corte territoriale non è partita dalla cerimonia di conferimento di «dote» per attestare l'attiva partecipazione del VA, ma al contrario ha ricercato ulteriori elementi di conferma, una volta analizzato uno dei dati salienti al riguardo, cioè la partecipazione del ricorrente alla riunione del 2/7/2009 all'interno del bar Italia. E' dunque l'impostazione, pur abile, del ricorrente a travolgere le regole inferenziali, pretendendo di desumere il vizio da un ragionamento che la Corte territoriale non ha svolto nei termini criticamente prospettati. Venendo dunque all'episodio del 2/7/2009, è d'uopo rilevare che in occasione deLO stesso, come in modo nitido e non manifestamente iLOgico ricostruito dalla Corte di appeLO, si discuteva alla presenza di LA PE, di SI, di IO AL, di FE e di VA di temi strategici come la riapertura della locale di OL e l'apertura di una nuova locale nel Chivassese. E' stato attestato che nel corso della riunione si registrò uno scontro tra il LA e il VA, che fu trascinato via dal FE. La Corte si è fondata per la ricostruzione su una serie di conversazioni successive (pagg. 722 segg.) nel corso delle quali il LA aveva dato conto del tema (se lo apriamo lo decidi tu?») e deLO scontro verificatosi il 2 luglio, seguito da un incontro avvenuto con IO AL -già irrevocabilmente condannato come capo della locale di Chivasso- proprio nel bar del VA, nel corso del quale costui si era scusato e aveva aperto due bottiglie di champagne. 187 D'altro canto la Corte ha avuto modo di segnalare, esaminando la posizione del FE, come le ragioni della riunione del 2 luglio 2009 fossero state diversamente, e dunque in misura parimenti inattendibile, ricostruite da FE e da VA, avendo dunque ritenuto provato che si fosse trattato di riunione strategica del tutto inerente agli interna corporis. Gli argomenti difensivi riguardanti il significato della riunione e la sua valenza dimostrativa sono all'evidenza privi di fondamento. La Corte non ha attribuito irragionevolmente rilievo al fatto in sé della veemente reazione del VA, ma al fatto che costui avesse attivamente partecipato a quella riunione con modalità peraltro inusitate (definite inedite), accompagnate dalla piena consapevolezza da parte del ricorrente delle regole del rispetto dovuto ad un superiore gerarchico quale il LA, tanto da essersi poi scusato di fronte a chi aveva reagito con l'interlocutore facendolo uno stoccafisso». Del resto il VA non si era poi discostato dalle indicazioni provenienti dai maggiorenti. In tal senso la Corte ha rilevato in sede di sintesi (pag. 731) che il VA aveva agito nell'ambito delle gerarchie e delle regole per l'apertura di una locale. E' di tutta evidenza a questo punto come la Corte abbia tratto da tale episodio, che ben si sposa con il riferimento fatto da IA RU, nella conversazione già menzionata, alla partecipazione delle locali, compresa quella di Chivasso con vari personaggi tra cui «NN queLO del bar», alla cena di festeggiamento per il conferimento di dote a IT, la prova del ruolo dinamico e funzionale assunto nella consorteria dal VA: in tale quadro è stata coLOcata, quale aggiuntiva ratio giustificativa della ritenuta partecipazione alla consorteria, la stessa cerimonia di conferimento di «dote» al IT, per l'ovvia ragione che tutto conduceva a ritenere che la stessa fosse avvenuta in un bar di Chivasso e che in tale prospettiva non sussistevano elementi per ipotizzare che si fosse trattato di un bar diverso da queLO del VA, coerente con il ruolo comunque attribuito al ricorrente. Ciò non significa che il VA avesse direttamente officiato la cerimonia ma conserva il suo valore alla luce di tutti gli LT elementi, anche di rilievo assorbente, concorrendo a segnalare il significato del bar all'interno della consorteria. 33.6. NeLO stesso articolato motivo di ricorso è stato dedotto che il VA non aveva fornito un contributo costante, essendo egli risultato assente in occasione di altre riunioni importanti, come quella del 1/10/2009 in casa di IO, avente il medesimo oggetto di quella del 2/7/2009. 188 Ma la provata partecipazione alla prima risulta di per sé significativa, tenendo conto del fatto che comunque già nel 2008 IA aveva parlato di lui come partecipe alla cena di festeggiamento relativa al conferimento di dote>> a IT, a dimostrazione della continuità LLappartenenza. 33.7. Il ricorrente ha censurato, assumendo l'assenza di riscontri e la contraddittorietà delle valutazioni della Corte sul punto, la valorizzazione delle dichiarazioni di CI EM, a detta del quale IA lo aveva presentato come «amico nostro>>. La censura è del tutto infondata, giacché l'assunto è correlato alle conoscenze di IA, peraltro espressosi già nella conversazione relativa ai festeggiamenti in onore di IT, risolvendosi dunque la deposizione del CI in un preciso e pertinente riscontro, che si salda con i restanti elementi probatori. 33.8. Le ulteriori censure proposte in relazione alla partecipazione del VA alla cena presso la pizzeria Lo Spineto e alla riunione presso il ristorante AC TT sono sostanzialmente generiche e non valgono a disarticolare l'analisi della Corte, che nel primo caso ha dato rilievo alla presenza di maggiorenti calabresi come l'importante referente ON EC, e nel secondo caso ha sottolineato che il VA era stato visto entrare nel locale, in cui si era registrata -nel quadro di una difficile attività di osservazione e controLO- la presenza di plurimi appartenenti alla consorteria, tra i quali i fratelli RE, GI, RO AL, IO AL. In ogni caso la Corte non ha preteso di attribuire alla riunione aLO AC TT un contenuto preciso, prospettato solo nella nota 691 in relazione all'ipotesi di accusa, ma ha comunque valorizzato il fatto, come indicativo di intraneità già manifestatasi, non ravvisandosi per questa parte alcuno dei vizi di iLOgicità e contraddittorietà prospettati dal ricorrente. In conclusione può dirsi che la Corte abbia fatto buon governo dei principi sui quali si fonda la prova indiziaria, così ben illustrati dal ricorrente, avendo convenientemente saputo trarre coerenti conclusioni dall'analisi degli elementi convergenti nella direzione LLattribuibilità al VA del ruolo dinamico e funzionale, su cui deve fondarsi il giudizio di intraneità. 33.9. Il motivo aggiunto presentato nell'interesse del ricorrente non fornisce elementi di valutazione ulteriori. Si torna a contestare la configurabilità di una locale di 'HE inserita nel tessuto della consorteria e della condotta di partecipazione. Ma in realtà si è già rilevato sotto il primo profilo come il tema sia stato a mano a mano trattato nella giurisprudenza sulla base di sfumature diverse, collegate anche al tipo di materiale probatorio disponibile, essendo peraltro incontestato che la consorteria mafiosa debba evocare concretamente la capacità 189 di intimidazione, come avvenuto anche in questo caso, pur con riferimento ad un'associazione ritenuta unitaria. Sotto il secondo profilo si è poi dato conto degli elementi che suffragano l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, non potendosi in alcun modo parlare nel caso di VA di una mera aspirazione, ancorché esplicitata come dichiarata disponibilità alla partecipazione. 33.10. Il terzo motivo riguarda la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno peraltro influenza sulla ricostruzione della complessiva trama, della quale si è già detto all'inizio. Relativamente al CA la Corte ha comunque compiuto un esame quanto mai accurato, mentre non rilevano le divergenze in ordine al significato da attribuire alla locale denominata «RI», che ha trovato nella concreta disamina di tutto il materiale probatorio una precisa e attendibile spiegazione, a prescindere dai rilievi di carattere generale formulati dal collaboratore. Relativamente alla locale c.d. ST il CA ha solo chiarito il senso della definizione, che non può dirsi smentito, nulla rilevando che i giudici di merito non abbiano in concreto ravvisato una vera e propria struttura associativa operante nel Torinese con quella caratteristica. Si è poi rilevato che è del tutto ininfluente l'ulteriore condanna pronunciata a carico di CA in relazione a deassiale vicenda. In ordine a CI EM la verifica compiuta dalla Corte risulta quanto mai prudente e immune da vizi, essendo stato il collaboratore valorizzato in relazione a passaggi puntualmente riscontrati, come nel caso riguardante il VA. 33.11. Il quarto motivo riguarda il tema LLassociazione armata in ordine al quale non può che ribadirsi quanto in via generale rilevato, dovendosi nel caso del VA valorizzare anche il precedente a suo carico per detenzione di arma, di cui si dà conto in sede di determinazione della pena, oltre che la conoscenza di IA, che di lui ha avuto modo di parlare anche con CI. Si tratta di elementi che concorrono con LT a delineare un quadro nel quale tutti i sodali avevano la possibilità di avvedersi della disponibilità di armi da parte LLuna o LLaltra locale, all'interno di quell'associazione unitaria, seppur federata. 33.12. Il quinto motivo di ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha ritenuto di rimodulare il giudizio di comparazione e di rideterminare la pena, osservando che il VA non solo era gravato da precedente in materia di armi ma aveva svolto un ruolo tutt'altro che modesto, al punto che aveva partecipato a riunioni strategiche e aveva inoltre palesato 190 B peculiare incisività, ponendosi perfino in conflitto con un esponente di primo piano della consorteria. La Corte ha rilevato inoltre che il bar IM rappresentava un luogo centrale per la vita associativa della locale. Il ricorrente assume che bar IM non era il solo luogo utilizzato dalla locale e che la Corte avrebbe più benevolmente trattato altre posizioni maggiormente coinvolte. Tale ultimo assunto è all'evidenza generico a fronte della specifica motivazione della Corte. L'ulteriore rilievo non tiene conto invece della oggettiva rilevanza del conferimento di «dote», quale fulcro LLattività associativa, essendo invece non conferente che attività potessero svolgersi anche altrove, come la riunione del 1/10/2009 in casa di IO (si è già avuto modo di segnalare la sostanziale irrilevanza LLepisodio riguardante il bar LO). Correttamente dunque la Corte territoriale ha segnalato gli elementi che in relazione ai parametri invocati conducevano ad una valutazione non arbitraria in ordine al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena. 33.13. Il sesto motivo riguarda infine la misura della confisca, concernente un conto corrente e un libretto di deposito. Si contesta che la misura di sicurezza sia stata disposta ai sensi LLart. 12- sexies legge 356 del 1992 in assenza del presupposto della sproporzione, avuto riguardo al computo degli estratti INPS e LLevasione fiscale, che comunque non vale ad escludere l'inerenza all'attività economica svolta. Ma il motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo la Corte territoriale ha confermato la confisca già disposta dal Tribunale osservando che gli estratti conto INPS, a fronte del vistoso squilibrio emerso tra redditi dichiarati e somme disponibili, oltre a non dimostrare la legittima provenienza e ad indicare poste indicate dal datore di lavoro, che non coincideva con il VA ma con la figlia, erano comunque inidonee per la modestia degli importi segnalati. Si tratta di valutazione che in relazione a tale ultima osservazione risulta decisiva e non è in alcun modo contrastata da pertinente censura del ricorrente. In secondo luogo va rimarcato che effettivamente anche il frutto LLevasione fiscale può concorrere ad integrare il reddito valutabile, quale provento LLattività economica (Cass. Sez. U. n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, rv. 260244, che distingue il caso della confisca di prevenzione): ma al tempo stesso la valutazione del dato non può essere meramente congetturale, occorrendo che siano forniti concreti e specifici elementi volti a suffragare quel tipo di provenienza. 191 La genericità sul punto del motivo di ricorso non consente di valorizzare l'argomento difensivo, con la conseguenza che la sentenza anche in parte qua si sottrae a censure. Il ricorso del VA deve essere dunque nel complesso rigettato. 34. Tra coloro che non rispondono direttamente del reato sub 1, va per prima esaminata la posizione di OR NE (punto 12 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per concorso esterno nell'associazione criminale sub 1, peraltro con riduzione in appeLO della pena ad anni otto di reclusione. 34.1. Il ricorso, molto articolato e analitico, muove dal presupposto che la condotta attribuita al OR sia da valutare alla luce del paradigma tipico deLO scambio elettorale politico-mafioso, all'insegna di un sinallagma «voti contro appalti», e cerca di disarticolare il ragionamento dei giudici di merito in relazione alle tornate elettorali del 2009, del 2010 e del 2011 che avevano interessato direttamente o indirettamente, per la candidatura del figlio o della nuora, il OR. A tal fine si segnala che: non era stata provata una specifica pattuizione e comunque non era risultato il tipo di vantaggi promessi alla consorteria;
non era stato dato conto del nesso eziologico tra la condotta del OR e il consolidamento e la realizzazione dei fini del sodalizio;
comunque il OR non aveva la consapevolezza e la volontà di rafforzare la consorteria;
i giudici di merito non avevano chiarito se si trattasse di attribuire rilievo a ciascuna tornata elettorale ovvero ad un patto unitario totalizzante, risultando peraltro in entrambi i casi plurime incongruità; il OR non aveva la consapevolezza che i lavori fossero dati in appalto ad imprese appartenenti alla consorteria. 34.2. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Deve peraltro premettersi che l'ipotesi del c.d. concorso esterno da decenni ha formato oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. L'assetto ormai conferito alla materia, derivante da un indirizzo giurisprudenziale sostanzialmente consolidato (sul punto si richiamano soprattutto Cass. Sez. U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, rv. 199386; Cass. Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, rv. 224181; Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231671) e incentrato sull'applicazione del paradigma di cui all'art. 110 cod. pen. anche nel caso di fattispecie associative, in particolar modo nel caso della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., scongiura in riferimento alle condotte ascritte al ricorrente il rischio di un difetto di base legale e di prevedibilità, che ha condotto invece la Corte di Strasburgo a ravvisare una violazione della garanzia convenzionale di cui all'art. 7 C.E.D.U. in altra vicenda 192 (Contrada
contro
Italia, 14/4/2015), avente connotati nettamente diversi rispetto a queLO oggetto del presente giudizio, in ragione della remota datazione del fatto (non successivo al 1988) e di un indirizzo interpretativo che la Corte europea ha ritenuto all'epoca non ancora pienamente definito e stabilizzato. Orbene, la materia rinviene, come rilevato, i suoi capisaldi in plurime sentenze della Corte di cassazione, pronunciatasi più volte a Sezioni Unite. In particolare nella più recente occasione (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, cit.), si è ribadito che non vi sono ostacoli all'estensione della tipicità riveniente dall'applicazione della clausola di cui all'art. 110 cod. pen. anche nel caso di reati associativi, come queLO contemplato dall'art. 416-bis cod. pen., occorrendo tuttavia che nella selezione delle condotte penalmente rilevanti siano rispettati rigorosi canoni interpretativi della peculiare fattispecie concorsuale, in forza dei quali si impone l'individuazione di un contributo concreto e specifico, avente rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative LLassociazione о di una sua articolazione, e nel contempo connotato da consapevolezza e volontà: con riguardo al profilo del dolo si è in particolare rilevato che lo stesso deve investire nei momenti della rappresentazione e della volontà sia gli elementi essenziali della figura criminosa sia il contributo causale recato dal proprio comportamento, con la consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione LLevento lesivo, esigendosi nei reati associativi che il concorrente esterno, pur sprovvisto della volontà di far parte LLassociazione, «sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa...e si renda conto LLefficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento LLassociazione: egli sa e vuole che il suo contributo sia diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso del sodalizio». Tali principi risultano oggi condivisi dalla giurisprudenza sia con riguardo al profilo LLefficacia causale del contributo sia con riferimento al contenuto del dolo del concorrente (sul punto si rinvia a Cass. Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, Trematerra, rv. 266907; Cass. Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. nel 2016, Paron, rv. 265926; Cass. Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, rv. 265423; Cass. Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, MarceLO, rv. 260178). Va peraltro puntualizzato, in ordine all'efficienza causale, che il rafforzamento del sodalizio può consistere sia nell'incremento di potenza finanziaria sia nell'aumento di prestigio e di importanza della consorteria (Cass. Sez. 2, n. 17894 del 8/4/2014, Alvaro, rv. 259256), e, in ordine all'elemento psicologico, che l'evento del rafforzamento del sodalizio, connotato dal programma delinquenziale, è oggetto di dolo generico, comunque diretto e non 193 solo eventuale, «nel senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta LLimputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta» (Cass. Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, Dell'Utri, rv. 252330). In tale quadro è stato analizzato anche il significato deLO scambio elettorale politico-mafioso, cioè il rilievo che nell'ambito della fattispecie di concorso esterno può assumere una pattuizione intercorsa tra il politico e la consorteria, incentrata sulla promessa di voti in cambio di vantaggi. Si è sostenuto che non osta alla configurazione in casi siffatti del concorso esterno la previsione di specifiche fattispecie, quale quella contemplata dall'art. 416-ter cod. pen., ma occorre che: «a) gli impegni assunti dal politico a favore LLassociazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti LLaccordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive LLaccordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative LLintera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali» (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231673). Si è al riguardo ribadito che integra l'ipotesi del concorso esterno la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione» (Cass. Sez. 1, n. 8531 del 9/1/2013, Ferraro, rv. 254926), e analogamente si è rilevato che integra detta ipotesi «la condotta LLesponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti» (Cass. Sez. 5, n. 44466 del 17/7/2012, Plutino, rv. 254059). Deve peraltro sottolinearsi che in generale il rapporto tra concorso esterno e scambio elettorale è stato esaminato con riguardo ad ipotesi nelle quali il contatto con la consorteria e il contributo LLextraneus venivano in evidenza specificamente in funzione del contributo elettorale richiesto, in ciò rinvenendo la loro base fondativa sul piano logico e cronologico, tanto che il problema principale che si è posto in casi siffatti è stato proprio queLO di valutare 194 l'incidenza eziologica della promessa del politico, proiettata in epoca successiva a quella LLappuntamento elettorale. Da ultimo sul piano strutturale va considerato che anche il concorso esterno può assumere connotazione di permanenza al pari della condotta di partecipazione, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto (Cass. Sez. 5, n. 35100 del 5/6/2013, Matacena, rv. 255769; Cass. Sez. 5, n. 15727 del 9/372012, Dell'Utri, rv. 252329). 34.3. Si tratta dunque di valutare la condotta del OR alla luce di queste linee-guida. Va peraltro fin d'ora rilevato che lo sforzo del ricorrente di disarticolare la ricostruzione dei giudici di merito muove da un presupposto che non trova riscontro né nel capo di imputazione né nella concreta analisi compiuta dalla Corte territoriale, cioè queLO secondo cui nel caso di specie sarebbe stato dato specifico rilievo al contributo del OR inerente alla fase deLO scambio elettorale politico-mafioso. In realtà all'imputato al capo 49 era stato contestato di aver, con condotta protrattasi da prima del 2005 fino all'8/6/2011, consentito alla consorteria di conseguire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controLO di attività economiche e politiche, in particolare consentendo ad esponenti di locali di 'HE di acquisire la gestione di attività economiche consistenti neLO svolgimento di appalti e subappalti nei cantieri per la costruzione del nuovo centro direzionale OR in VO e LLedificio produttivo di Altair s.r.l. in Leini, e in relazione ad intraprese immobiliari partecipate dalla società EDIL MA.CO s.r.l., permettendo all'associazione di consolidare la sua presenza economica nel territorio. Più in particolare si era fatto riferimento alle relazioni personali con esponenti della 'HE come GI PE, IA NN, AC VA e al fatto di aver consentito che lavori e appalti venissero acquisiti anche da ditte riferibili a soggetti appartenenti alla consorteria sia nel cantiere Caver di VO che nel cantiere Altair di Leini. Inoltre era stato contestato al OR di aver consentito ad imprese riconducibili a UC PE e UC AN della locale di Natile di Careri di OR, in particolare la AN ST e altre, di acquisire contratti di lavoro e appalti concessi da società a partecipazione pubblica, la VA s.p.a., dal OR in varia guisa condizionata nelle scelte. In tale quadro era stato fatto riferimento nell'imputazione al sinallagmatico ottenimento di voti per sé ed LT familiari impegnati in consultazioni elettorali, 195 così da accrescere il potere politico esercitato anche influendo sulle scelte di LT amministratori, quali il figlio AN, sindaco di Leini dal 2005. A tale riguardo nell'imputazione erano state richiamate le consultazioni per le elezioni provinciali del 6 e 7 giugno 2009, in cui era candidato figlio AN, e da ultimo quelle del 15 e 16 maggio 2011 per la carica di sindaco di VO. Il cuore della contestazione, attesa la sua complessiva formulazione, non risiedeva, a ben guardare, tanto e solo in una prospettiva sinallagmatica legata specificamente alle consultazioni elettorali menzionate «in particolare», da valere per il futuro, ma nella riconduzione ad unità del rapporto intercorso tra il OR e la consorteria, dal quale era derivato un concreto contributo per quest'ultima, cui era stato consentito in varia guisa di acquisire lavori e appalti presso cantieri del gruppo OR e presso cantieri in cui figurava come committente la società a partecipazione pubblica VA, in qualche modo controllata daLO stesso OR, e dal quale il OR aveva a sua volta cercato di trarre vantaggio, chiedendo voti in occasione di varie consultazioni elettorali. Fin d'ora può dunque osservarsi che non trova riscontro in tale ottica il pur abile tentativo difensivo di invertire l'ordine dei fattori, così da ricondurre il tutto ad una prospettiva di vantaggio futuribile connesso a ciascuna consultazione elettorale e da vanificare il pregnante ma ineludibile significato del riferimento fatto nell'imputazione a lavori e appalti concessi a partire da epoca anteriore al 2005. Al contrario, coerentemente con la rilevata impostazione LLaccusa, la Corte territoriale ha focalizzato l'addebito di aver stretto con alcuni dei correi un patto criminoso, risoltosi nella promessa e/o dazione di appalti e lavori, accompagnata dalla richiesta di voti. In tale prospettiva la Corte ha in primo luogo rilevato che l'associazione aveva obiettivi delinquenziali (droga, estorsioni, composizione dei conflitti tra locali, guardianie imposte, gestione di bische e video-poker), nonché obiettivi di acquisizione e gestione e controLO di attività economiche e di realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti, in funzione dei quali aveva fatto uso di metodo mafioso. In secondo luogo ha esaminato il profilo del contributo arrecato dall'imputato alla luce LLinsegnamento della Corte di Cassazione, esplicitato dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite. La Corte ha in particolare indicato gli elementi dai quali si sarebbe dovuto desumere che il OR aveva stretto un patto con la consorteria, propiziato dai suoi rapporti con IA NN e tradottosi nel conferimento di lavori e appalti a plurime imprese riconducibili a soggetti affiliati, segnalando che lo stesso OR aveva il controLO delle decisioni sia con riguardo alla gestione del suo gruppo sia 196 con riguardo alla società VA a partecipazione pubblica e aveva inoltre la consapevolezza di aver rapporti con esponenti della criminalità organizzata, a cominciare da GI PE. La Corte ha quindi esaminato i rapporti intercorsi in occasione di tre diverse consultazioni elettorali nel 2009, nel 2010 e nel 2011, segnalando le complesse dinamiche che si erano nelle diverse occasioni create e il patto che il OR aveva di volta in volta rinnovato o cercato di rinnovare o sviluppare a fini elettorali, peraltro nel quadro di quella pregressa intesa di fondo, che aveva dato luogo al sistema di appalti gestiti dalla consorteria. Il fulcro della disamina è riassunto alla fine di pag. 479, aLOrché la Corte rileva che «se il riferimento al procacciamento dei voti nella vicenda che ne occupa non è che la prova LLinteresse di OR ad aiutare la consorteria (il movente alla base del suo reato), per contro la sua condotta di concorrente esterno all'associazione è costituita dall'aiuto che egli presta alla consorteria (appalti a varie locali in regime di monopolio per quanto riguarda i cantieri privati e di inserimento percentuale in quelli della VA), ma tale aiuto risulta appetibile per l'associazione non tanto per gli utili che ne ricava....ma per la copertura che regolari lavori edili forniscono all'associazione e per le agevolazioni che ne derivano anche nell'ottenere mutui e vantaggi creditizi, bancari e amministrativi». Ciò val quanto dire che secondo la Corte di appeLO il ruolo di concorrente esterno si è materializzato nel concreto aiuto fornito alla consorteria attraverso i lavori e gli appalti propiziati, avendo egli, uomo politico non occasionalmente chiamato a competizioni elettorali, perseguito il fine di procacciare voti a sé e ai familiari per accrescere il proprio peso politico. 34.4. Il primo articolato motivo di ricorso si sofferma partitamente sulle tre consultazioni elettorali prese in esame per dimostrare che non era stato provato il patto, con l'indicazione specifica dei vantaggi promessi, e che comunque non era stata raggiunta la prova della concretezza e serietà degli impegni del OR, fermo restando che non era stata attestata la rilevanza causale del contributo fornito o promesso dall'imputato in rapporto alle finalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., e anche avuto riguardo al tipo di utilità ravvisata dalla Corte. Inoltre il quarto motivo cerca di disarticolare la ricostruzione, segnalando che la Corte non aveva chiarito la natura del patto, se unico o riferito a ciascuna diversa consultazione, peraltro non essendosi precisato come potessero riferirsi a consultazioni di gran lunga successive lavori e appalti risalenti al 2004/2005 e in alternativa non essendosi spiegato come in relazione a quelle consultazioni si potesse parlare di lavori e di somme costituenti nuovo oggetto di accordo. 197 LR 34.5. Tale pur penetrante linea difensiva in realtà non si misura adeguatamente con quegli elementi probatori che nella ricostruzione della Corte risultano dotati di maggior forza e di più incisiva concludenza. In primo luogo è stata posta in rilievo la conversazione intercorsa in data 8/4/2009 tra IA RU e CI EM (n. 647, fra l'altro a pag. 473), che vale a delineare plasticamente il patto e che vede da un lato il diretto coinvolgimento del OR e dall'altro l'interesse della consorteria ad acquisire vantaggi in termini di lavori. Nella rappresentazione che ne risulta IA NN tratta con il OR e definisce condizioni di lavoro, ma al tempo stesso è in grado di far leva sull'interesse del OR: in tal senso viene valorizzato il riferimento alla mano data nella politica, a fronte del fatto che «tanto lui si candida», fermo restando che «una mano lava l'altra se non ti dobbiamo chiedere 3-4 cento mila euro». Ma la conversazione chiarisce anche il rilievo che quei lavori hanno per la consorteria. Si tratta invero di dialogo che dall'interno delle logiche del sodalizio dà la misura LLapproccio con il OR, il quale ha un evidente e al tempo stesso immanente interesse di tipo elettorale-politico ma offre un contributo fondamentale, queLO di poter accreditare con il suo nome le imprese che lavorano, come una sorta di biglietto da visita da presentare in banca. Inoltre esso disvela il rapporto tra il OR e NN IA, che secondo quando riferito dal TE RU, lavorava da anni. Ciò costituisce la base di un ulteriore elemento ricostruttivo valorizzato dalla Corte, incentrato sul fatto che il rapporto tra OR e AC VA (separatamente condannato nel troncone del processo definito con rito abbreviato, in quanto affiliato alla locale di VO), tradottosi nella creazione della Edil Ma.Co., si basava anche e soprattutto sul ruolo centrale assunto proprio da IA NN, comparso fin dal primo momento nei cantieri OR accanto al AC, il quale aveva ammesso che costui era suo socio (sentenza a pag. 475). D'altro canto la Corte ha segnalato come IA NN avesse un ruolo primario, non limitato a queLO di capo-cantiere, che OR aveva cercato di accreditagli in relazione a quanto da lui asseritamente conosciuto. A tal fine, sulla base di una ricostruzione non manifestamente iLOgica, sono stati valorizzati plurimi elementi, rappresentativi di un ruolo gestorio deLO IA (pagg. 475 e 476). Tali elementi consentono di per sé di correlare l'operatività deLO IA e del AC al OR sulla base di una convergenza di interessi non occasionale e legata a frangenti specifici, ma quale espressione di un'intesa di carattere più 198 generale, destinata ad attraversare fasi e appuntamenti elettorali e in relazione alla quale assume rilievo il fatto che non un singolo soggetto, bensì «noi», cioè una pluralità di persone, in grado di agire sincronicamente, fornirà un ausilio. A ciò si ricollegano ulteriori elementi di prova di rilievo primario, valorizzati dalla Corte. Innanzi tutto vanno menzionate conversazioni telefoniche, successive alle elezioni provinciali del 6/7 giugno 2009, nelle quali AN, figlio di OR, è risultato eletto. Nella prima (n. 235 LL8/6/2009, pag. 477) IA NN segnala a RU di aver appena parlato con OR che «è contento di noi». Nella seconda (n. 293 del 9/6/2009, pag. 477) IA NN, dopo aver parlato con OR, segnala a AC VA «oggi ci fa l'assegno vedrai»>, aggiungendo dei nostri non è scappato nessuno». Tali conversazioni al tempo stesso prospettano la relazione tra un interesse economico, incentrato sulla gestione di lavori e appalti, e l'impegno della consorteria nelle elezioni svoltesi, tanto che il OR manifesta apprezzamento per il contributo del gruppo (ancora una volta «noi»), risultando nel contempo che nessuno ha voltato le spalle all'indicazione di voto. In secondo luogo deve essere sottolineata la conversazione telefonica n. 1388 del 27/6/2009 (pag. 478), nella quale lo stesso OR parla con IA NN, gli segnala di aver elaborato strategie («due ore di bei ragionamenti»> con AC e BE LI sui futuri lavori di Edil Ma.Co.) e lo invita ad una riunione per parlare di lavoro, a fronte del contributo fornito ( «di queLO che hai fatto per noi»): il OR mostra di voler con IA «fare un ragionamento», a margine del quale si coLOca anche la politica («siparietto a parte»>). Si tratta ancora una volta, secondo la ricostruzione della Corte, nitidamente ancorata a canoni di logica, della rappresentazione del collegamento operato dal OR tra il contributo ricevuto e il profilo del lavoro, collegamento esplicitato attraverso il riferimento ad una prospettiva di lungo respiro, nella quale trova spazio anche la politica, e che peraltro implica il riconoscimento del contributo fornito da IA, non quale attento capo-cantiere, LTmenti estraneo a profili gestionali di lungo periodo e men che mai coinvolto, a rigore, in problematiche elettorali. Il terzo fondamentale elemento di prova LLassunto accusatorio, suffragato dalla ricostruzione della Corte territoriale, fa leva su una conversazione che ancora una volta vede il OR quale diretto protagonista. Si tratta della conversazione n. 6791 LL8/4/2011 (pag. 478), che si inserisce in uno scenario per il OR particolarmente delicato, in prossimità delle 199 elezioni amministrative del maggio 2011, che vedono il OR quale candidato sindaco del comune di VO. Il OR assume questa volta nei confronti di IA NN un tono deciso, correlato alla difficoltà che l'imputato sta incontrando nella campagna elettorale. Gli ricorda devi essere tu a essere garante che vinco per due..ecco..questa parola vale ancora oggi..eh». Anche in questo caso viene rappresentata un'intesa destinata a durare nel tempo, a prescindere da specifiche occasioni, incentrata sul fatto che IA NN è stato, è e dovrà essere per lui garante. La Corte si interroga sui motivi per cui il OR può assumere nei confronti di IA un tono drastico e deciso e con analisi non manifestamente iLOgica rileva che alla base di quel coLOquio vi è la consapevolezza di entrambi gli interlocutori che il rapporto non è nato aLOra ma si protrae da tempo e che in relazione a quel consolidato rapporto la consorteria ha potuto disporre di un consistente contributo in termini non tanto di guadagno immediato (a fronte di lavori a valore di mercato) ma di appalti registrati, che potevano costituire adeguata copertura nel territorio di riferimento. Del resto viene ricordata a tal riguardo una pluralità di conversazioni tra le quali spicca quella n. 1179 del 4/12/2008 (pag. 481), nel corso della quale IA RU, parlando con LA, definisce OR il Berlusconi del Piemonte, segnalando che lo stesso investe anche perché ha la nuora, cioè RI RE, che si deve candidare alla Regione. In tal modo si stabilisce un preciso collegamento, valutato dall'angolo visuale della consorteria, tra l'interesse elettorale immanente del OR e il suo costante impegno per gli investimenti, che fanno capo alla Edil Ma.Co., la società che vede come socio AC VA e che peraltro è connotata dal ruolo svolto da IA NN. A tale società guardano le imprese riconducibili ad affiliati per acquisire nuovi lavori e appalti. Ed ancora un fondamentale elemento di prova valorizzato dalla Corte è costituito dal ruolo che assume in tale complessivo quadro un personaggio dalla conclamata caratura criminale come GI PE. Costui si inserisce nel sistema degli appalti della galassia OR attraverso l'impresa Misiti, che fra l'altro ha la sede all'interno LLimmobile di proprietà di OR e non paga l'affitto (sentenza impugnata a pag. 485). Il GI in una conversazione con IA RU (n. 83 del 7/2/2008, pag. 484) sottolinea «che NE l'ho fatto io..» e aggiunge, riferendosi al pensiero LLimputato sul suo conto, che il OR «se sapeva che c'ero io davanti..era contento..diceva minchia qui non mi toccano..». 200 Fra l'altro il GI in un passaggio fa riferimento ad una somma di 5 milioni di euro che non costituisce un dato a caso, ma esattamente corrisponde all'importo di una somma mutuata alla Caver s.r.l. in data 31 marzo 2008, di cui una parte immediatamente e il resto a stato di avanzamento, per lavori di completamento del fabbricato di VO (pag. 485 della sentenza impugnata). Tale coacervo di elementi è stato debitamente valutato quale prova di un'intesa complessiva raggiunta tra il OR e soggetti appartenenti alla consorteria, in forza della quale quest'ultima, tramite imprese di affiliati, aveva potuto fruire del vantaggio derivante da lavori e appalti direttamente o indirettamente assegnati dal OR o dal sistema di imprese a lui riconducibile, assicurando all'occorrenza un ausilio nel procacciamento dei voti di cui il OR per sé o per suoi familiari aveva a mano a mano necessità. In altre parole gli elementi di prova sopra esaminati e richiamati valgono a suggellare, nella plausibile e non iLOgica ricostruzione della Corte, non tanto uno specifico incontro di volontà, legato a specifici appuntamenti elettorali, ma più in generale la stratificazione nel tempo del contributo concretamente fornito dal OR al sistema di imprese appartenenti a soggetti che erano legati a quelli con i quali egli aveva più diretti rapporti, a cominciare dal citato IA NN e da AC VA, per non parlare di GI PE, contributo proveniente da soggetto che aveva forti interessi politici e che necessitava di ausilio in occasione delle competizioni elettorali cui in varia guisa partecipava. 34.6. In tale prospettiva sfuma la concludenza degli argomenti spesi nel primo e nel quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha in realtà dato conto degli elementi volti a suffragare la continuità delle intese, anche se sul piano elettorale le stesse si rinsaldavano a mano a mano. Ma al tempo stesso ha sottolineato come nel corso degli anni la consorteria avesse potuto giovarsi degli appalti concessi dalla galassia OR, appalti che facevano capo a società da lui direttamente o indirettamente controllate, le quali distribuivano poi lavori ad imprese riconducibili a soggetti affiliati, secondo criteri di spartizione che venivano governati da coloro che rappresentavano gli interessi della consorteria, con evidente aspirazione, in tale ottica, al monopolio (del resto nel quadro del menzionato sistema di spartizione, è stata segnalata la rilevanza di una conversazione tra IA RU e GI dalla quale risulta che all'occorrenza tali personaggi nei confronti di chi, esterno alla consorteria, intendeva inserirsi, facevano ricorso anche alle più gravi forme di intimidazione: cfr. conv. n. 83 del 7/2/2008, pag. 90, dalla quale emerge che GI si lamenta che il soggetto di cui i due parlano, non intenda capire sebbene gli hanno sparato eh non vuole capirlo..»). 201 R E soprattutto la Corte ha dato conto del fatto che gli appalti e i lavori erano implicati in quelle intese, nel senso che la continuativa disponibilità di essi costituiva uno strumento di base essenziale, plasticamente rappresentato da NN IA come «il giocattolo di NE», che era utile e produceva soldi (conv. n. 503 del 13/9/2009, pagg. 174 segg.) e che aveva creato le condizioni di piena affidabilità LLimputato, legittimando la posizione di costui, quale soggetto nel contempo in grado di fornire un prezioso contributo, anche in termini di immagine, alle imprese impegnate nei lavori secondo criteri di sostanziale monopolio della consorteria, e per contro interessato ad alimentare la sua posizione politica e ad ottenere un appoggio in termini di voti in occasione delle competizioni elettorali. Era dunque il sistema degli appalti a costituire l'immanente oggetto del contributo fornito dal OR, sulla cui base numerose imprese appartenenti ad affiliati avevano potuto operare e accreditarsi su quel territorio, in base a criteri legati a canoni di tipo spartitorio. Quel sistema era divenuto operativo a mano a mano nel tempo, con il OR che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, era motivato da interessi imprenditoriali e politici, con i quali si era ben sposato l'insediamento nei cantieri delle imprese della consorteria, disposta via via ad assecondare quegli interessi in termini di voti. 34.7. Non è dunque fondato l'assunto difensivo incentrato sul vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione delle intese e del tipo di contributo fornito dal OR. E' infondata in particolare la linea incentrata sull'analisi specifica di ciascun appuntamento elettorale, a prescindere da quel quadro di elementi probatori che delineava invece un'intesa immanente e un contributo di tipo continuativo, manifestatosi nel tempo e tale da conferire via via nuova credibilità sia a chi lo forniva sia al tipo di promesse future che costui era in grado di fare. D'altro canto il vizio di motivazione in tanto può rilevare in quanto esso possa assumere un significato determinante nel ragionamento probatorio. Ed aLOra è agevole replicare che gli elementi valorizzati dalla Corte sono in linea con l'assunto complessivo, conforme peraltro all'originaria contestazione, rispetto alla quale le consultazioni elettorali erano state menzionate riassuntivamente per dar conto LLaspirazione di tipo sinallagmatico che animava il ricorrente. La Corte ha invero ricostruito il quadro dei rapporti in termini di costante divenire, peraltro fondato su elementi certi e consolidati, rappresentati dal contributo pregresso fornito dal OR attraverso il sistema degli appalti, a mano a mano rinnovato. 202 Anche gli appalti più remoti rispetto alle consultazioni elettorali prese in considerazione costituivano dunque secondo la Corte la base di riferimento, che valeva a rendere l'intesa seria e credibile (sul punto si rinvia all'osservazione contenuta a pag. 489). Del resto è stato dato ampiamente conto di come i lavori fossero strettamente implicati sia in relazione a quanto era stato già concesso sia in funzione di quanto si sarebbe potuto fare in futuro in stretta correlazione con gli interessi politico-elettorali del OR (il complesso ragionamento proposto a NN IA anche in relazione a queLO che aveva fatto «per noi >>). Nella ricostruzione di questo divenire non può rilevarsi una contraddittorietà della motivazione о una manifesta iLOgicità della stessa in rapporto all'inquadramento unitario o frammentato LLintesa, dovendosi invece ritenere che la Corte abbia linearmente sposato l'assunto di un'intesa complessiva destinata a rinnovarsi, con contributo riconducibile ad una condotta permanente. 34.8. Ma nel contempo risulta non fondata la censura secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova del contributo eziologicamente rilevante fornito dal OR, che forma oggetto del primo motivo. L'assunto difensivo si è essenzialmente fondato sulla mancata individuazione del tipo di contributo promesso dal OR e sull'asserita insufficienza, se del caso, della mera promessa, oltre che sulla mancata prova di un vero e proprio accordo in relazione alle varie consultazioni elettorali. Ma questo tipo di lettura, non coincidente con quella della Corte territoriale, non può essere condivisa. In questo caso, come detto, non si trattava di verificare il contributo promesso e la sua rilevanza futura per le sorti del sodalizio, ma di prendere atto di un contributo in costante divenire, di cui la consorteria aveva già fruito e stava fruendo, avendo in animo di continuare a fruirne. In altre parole non è dato ravvisare vizi sul versante della specificità e serietà della promessa LLimputato, la quale, essendo legata a quel sistema, trovava riscontri proprio in quanto a mano a mano già avvenuto, a prescindere daLO specifico oggetto di accordi connessi a ciascuna consultazione, destinati semmai a rafforzare il contributo già fornito e non valutabili isolatamente. Peraltro con riguardo alle consultazioni del giugno 2009 la Corte territoriale ha posto in luce specificamente gli elementi dai quali si sarebbe dovuto ricavare l'accordo, plasticamente rappresentati dalla richiamata conversazione n. 235 LL8/6/2009 nella quale IA NN aveva sostenuto che OR «è contento di noi»>, indicativa anche LLimpegno concretamente profuso dal sodalizio per il procacciamento dei voti, nel quadro della complessiva intesa. 203 Quest'ultima era tale da costituire una forma di riconoscimento del ruolo della consorteria anche in ambito politico, ma soprattutto, come osservato dalla Corte territoriale, era da ritenersi seria, in quanto consolidata nel tempo e incentrata sulla trama di appalti e lavori di cui il sodalizio attraverso il OR poteva disporre e avrebbe potuto continuare a disporre. E' stato sottolineato dal ricorrente che il vantaggio ritraibile dall'intesa con il OR non era stato indicato in modo univoco, talvolta facendosi riferimento ad una somma di euro 400.000,00 (telefonate 8482 e 8662 del 29 e 30 aprile 2009 tra CI RI, OV GI, e il figlio AR, nelle quali la prima sollecita il secondo a darsi da fare per procurare voti al OR che «ci dà 400.000 euro») e talaltra facendosi menzione di un assegno da staccare (conv. 235 tra IA NN e IA RU: «vedrai che oggi ci fa l'assegno»). Inoltre si è segnalato come nella vicenda non sia stato correttamente inquadrato il rapporto con RG CE, anche alla luce LLassoluzione, nel processo definito con rito abbreviato, di LO CE, cioè di colui che aveva partecipato ad una conversazione nella quale si era segnalato di tenere in pugno OR». In realtà la Corte territoriale non ha inteso valorizzare specificamente il ruolo del LO, peraltro assolto dal reato di cui al capo 50, incentrato sulla ricezione di somma, che, secondo quanto ritenuto dai Giudici di quel processo, non era risultata destinata alla consorteria. Ha però sottolineato il rapporto instauratosi con RG, che il OR tramite tal Emilio SO aveva contattato, mostrando di conoscerlo, secondo la piana interpretazione fornita dalla Corte territoriale della conversazione n. 1731 del 18/5/2009 (pagg. 170 segg.), che aveva preceduto la cena all'Hotel Verdina, pur non ritenuta il fulcro di un accordo di scambio elettorale politico-mafioso. La Corte ha inoltre univocamente interpretato il tipo di vantaggio spettante alla consorteria non in termini di somme di denaro ma di valori in gioco sotto forma di appalti e lavori, fra l'altro notando la sostanziale coincidenza tra la somma di euro 400.000,00 evocata da CI RI e i valori menzionati nella conversazione 647 LL8/4/2009 tra CI EM e IA RU in merito al rapporto intercorrente con OR e alle intese con lo zio NN IA. Quanto alle elezioni regionali del marzo 2010, che vedevano candidata RI RE, poi eletta, la Corte ha rinvenuto la base LLaccordo nelle conversazioni (n. 62 e n. 136, pagg. 162 e 163, oltre che pagg. 490 e 491) intercorse tra LI e ES NI, cl. 1960, nelle quali l'ES manifesta il suo disappunto per l'atteggiamento del OR che mostra di non voler riconoscere il contributo fornito dal gruppo di VO nell'elezione della RE. 204 Ed in tale prospettiva ha segnalato anche la conversazione coinvolgente LE (n. 4593 LL8/6/2010, pag. 163), che esprime risentimento verso OR, perché lo giudica irriconoscente dopo l'aiuto fornito almeno in due consultazioni elettorali. Ha inoltre la Corte valorizzato la conversazione LNN successivo con LI (n. 5717 del 27/3/2011, pagg. 491 e segg.), nella quale il predetto, parlando con OR, segnala che il suo oppositore contesta che OR non mantiene gli impegni e che tale soggetto, il quale corrisponde proprio ad ES NI, fa parte di quel gruppo che all'inizio avevamo fatto quel discorso un anno e mezzo fa». Relativamente alle elezioni a Sindaco di VO del maggio 2011, la Corte ha per un verso sottolineato l'intento di OR di trovare un'intesa con ES NI, che, per quanto appreso dal LI, gli si opponeva, al punto da aver cercato di incontrarlo al bar San LE il giorno 7/5/2011 (si rinvia alla ricostruzione LLepisodio, fondata su elementi precisi e non viziata da profili di manifesta iLOgicità, di cui a pag. 168), e per l'altro segnalato lo sforzo del OR di raggiungere comunque un'intesa con il gruppo dei calabresi, attraverso IA NN, che invita ancora una volta a fare da «garante» a fini elettorali (conv. n. 6791 a pag. 167). Se dunque il comportamento del OR risulta queLO di chi cercava l'ausilio a fini elettorali, è corretto l'assunto della Corte secondo cui egli con continuità si avvaleva di personaggi che potevano procurarglielo, essendo a sua volta in grado di offrire cospicui contributi, come era avvenuto per un lungo lasso di tempo. E' stato dunque rappresentato un meccanismo («il giochino OR», come è definito anche in una conversazione tra AC VA e RO AN del 5/7/2010, pag. 164) destinato a protrarsi indefinitamente, all'interno del quale era comunque previsto l'ausilio elettorale al OR, peraltro, si badi, in grado con la sua autorevolezza imprenditoriale («il Berlusconi del Piemonte») di vedersi riconosciuta la sua importanza e di spenderla. Del resto non assume rilievo dirimente che per le ultime due consultazioni elettorali non fossero risultati specifici vantaggi in termini di nuovi appalti, visto che sul piano logico non è smentito il punto di partenza del ragionamento della Corte, secondo cui il contributo sarebbe dovuto valutarsi in progress, fermo restando che lo stesso rincrescimento espresso da ES NI per il mancato riconoscimento del contributo fornito indica che alla base LLinteresse della consorteria vi era specificamente la ricerca di un utile nascente dalle risorse imprenditoriali del OR. Né si può dire che si sia tenuto conto solo di mere trattative, non idonee ad assicurare un qualsivoglia risultato, anche per difetto di concretezza e serietà. 205 CC L'assunto muove in realtà ancora una volta dalla pretesa di sovrapporre alla concreta fattispecie lo schema di base deLO scambio elettorale politico-mafioso, in ordine al quale è stata invero ravvisata l'ipotizzabilità del concorso esterno in presenza di determinate condizioni. Ed aLO stesso modo non risulta determinante la valutazione della conversazione con OR nella quale LI segnala che aveva fatto tutto lui, per intendere che non vi era stato l'impegno del gruppo di VO (cfr. conversazione di cui alle pagg. 491 segg.). Si tratta di elemento rilevante solo in una prospettiva puramente e rigorosamente sinallagmatica proiettata nel futuro, quando il fulcro della condotta contestata è stato rinvenuto invece nella costante, continuativa e progressiva disponibilità a concedere lavori e appalti, a partire da epoca di gran lunga antecedente a quella della citata conversazione, compensata dall'immanente interesse LLimputato ad estendere la sua sfera di influenza elettorale, cercando di allargare la base di riferimento. Così trova congrua coLOcazione logica il protrarsi dei lavori da anni con il ruolo centrale di IA NN, che lavorava da molto tempo e che ancora nel 2011 era stato chiamato a fungere da garante, recuperando l'intesa con il gruppo di VO facente capo all'oppositore ES NI. 34.9. Il nesso eziologico tra il contributo LLimputato e il rafforzamento del sodalizio anche in funzione della realizzazione delle sue finalità, è stato dunque correttamente ritenuto esistente in relazione al consolidato tipo di intese raggiunte dal OR con esponenti di spicco della consorteria, che in concreto si era impadronita del sistema degli appalti e subappalti affidati dalla galassia di imprese che il OR gestiva, a prescindere dalla puntiforme configurabilità di un vantaggio correlato a ciascuna specifica consultazione elettorale. Né è dubbio che il OR si fosse rivolto a chi in concreto poteva assicurare (nell'ambito dei «calabresi») il voto di cui egli necessitava, riferendosi cioè a coloro che erano in grado di operare in profondità, facendo da garanti di quel voto. Corrispondentemente è stato attestato dalla Corte che il contributo era rivolto al sodalizio, rappresentato da una pluralità di personaggi di spicco e da una moltitudine di imprese, inseritesi nel settore degli appalti e lavori affidati direttamente o indirettamente dal OR. Non vulnera il ragionamento, come si ribadirà, il rilievo che AR, figlio di GI PE, sia stato assolto dall'accusa di partecipazione alla consorteria, motivata dal fatto che egli, benché affiliato, non era risultato attivo partecipe. 206 In realtà i coLOqui intercorsi tra la CI e il figlio, nei quali si parla di un valore cospicuo in gioco, muovono dal presupposto del pregresso coinvolgimento del GI, che relativamente al OR, come si è visto, sosteneva di «averlo creato lui», circostanza valorizzata dalla Corte per segnalare il rapporto intercorrente con un personaggio di primaria caratura criminale. Non può dirsi idoneo a disarticolare la valutazione della Corte neppure l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stato dimostrato che la consorteria non aveva conseguito vantaggi economici particolari, trattandosi di appalti a costi di mercato. In realtà sul punto, che coinvolge essenzialmente un profilo giuridico, va rimarcato che l'ipotesi del concorso esterno non implica che il risultato del contributo sia di per sé ingiusto, ma solo che per effetto di esso il sodalizio risulti rafforzato e/o concretamente agevolato nel conseguimento delle proprie finalità. Esso mira evidentemente ad accrescere forza, potere e capacità di imporsi e tutto ciò che concorre a tale obiettivo è eziologicamente correlabile alla sua esistenza e al suo rafforzamento. La consorteria si avvale del metodo mafioso che le assicura il conseguimento delle sue finalità. Ma in primo luogo è essenziale per essa poter operare con modalità tali da garantirle l'esistenza in vita in un determinato contesto economico e/o territoriale. Non ogni attività, pur funzionale al conseguimento delle finalità del sodalizio, è in sé illecita ed al tempo stesso non ogni attività deve essere tale da assicurare un profitto di per sé ingiusto. E' il sodalizio nel suo insieme che per il fatto di avvalersi del metodo mafioso colora di illiceità ogni suo movimento. Ma quel metodo a sua volta non deve trovare riscontro in ogni specie di attività svolta, che ben può costituire anche lo strumento per inserirsi nel mondo economico e degli affari. Il contributo del concorrente esterno va dunque commisurato alla concreta operatività LLassociazione, quale strumento in grado di propiziarla ed accrescerla, inerendo peraltro alla qualità mafiosa di essa lo sviluppo delle finalità che la caratterizzano con l'utilizzo del pertinente metodo. D'altro canto quel contributo assume rilievo in quanto rivolto a quel tipo di sodalizio, che, come tale, è destinato a perseguire, all'occorrenza, le sue finalità con le specifiche modalità LLassoggettamento e LLimposizione. E' dunque rilevante un contributo arrecato ad attività economiche riconducibili ad esponenti della criminalità di tipo mafioso, in quanto inserite nel 207 quadro degli strumenti di cui la consorteria si avvale per rafforzarsi e per realizzare i propri obiettivi. In tale ottica risulta corretta la valutazione della Corte di appeLO che ha ravvisato nel conferimento di lavori e appalti un contributo eziologicamente rilevante, in quanto idoneo a conservare in vita l'associazione e ad accrescerne la capacità di penetrazione e di relazione, anche se non tradottosi in forme tali da realizzare di per sé vantaggi esorbitanti e/o ingiusti. In particolare la Corte ha rilevato come l'esistenza in vita della consorteria non implichi l'immediato guadagno di rilevanti somme ma passi attraverso l'accreditamento delle società e delle imprese che ad essa fanno capo, ciò da cui dipende la possibilità di affacciarsi nel mondo economico e degli affari a contatto con banche e pubbliche amministrazioni, esattamente come avviene per i singoli esponenti (che, secondo quanto scolasticamente esposto da IA RU in più conversazioni rilevanti nel processo, devono disporre di un lavoro e di una copertura per non attirare su di sé controlli e non devono immediatamente ricorrere all'intimidazione, necessaria solo per vincere reiterate opposizioni di chi intralcia i propri piani: cfr. convers. n. 609 del 28/3/2008, anche a pag. 302 e convers. n. 454 LL8/4/2008, anche a pag. 479). In tal modo, si ribadisce, risultano infondati il primo e il quarto motivo di ricorso, nonché i correlati motivi aggiunti. 34.10. Relativamente al secondo, al terzo e al quinto motivo si rileva che gli stessi, parimenti infondati, riguardano il profilo giuridico LLanalisi del dolo del concorrente esterno, nonché la motivazione sulla cui base la Corte ha ritenuto il OR consapevole della riconducibilità alla consorteria da un lato dei personaggi con cui aveva avuto a che fare a fini elettorali e dall'altro delle imprese che avevano avuto lavori e appalti. Il tema del dolo è stato già esaminato nei suoi profili astratti. Il ricorrente prospetta che la Corte territoriale avrebbe accreditato un'impostazione incentrata sulla mera consapevolezza e non anche sulla volontà e comunque sul dolo eventuale, a fronte di un'intenzionalità assorbita invece dagli interessi elettorali. In primo luogo non corrisponde al vero che la Corte non abbia valutato, accanto alla consapevolezza, anche la volontà. Al contrario è stato segnalato (a pag. 484) che «la consapevolezza di aver ceduto appalti e lavori a ben 18 ditte riconducibili ad affiliati implichi la consapevolezza -e la volontà di aiutare in questo modo il sodalizio». D'altro canto in altro passaggio, già commentato e ritenuto centrale, la Corte (pagg. 480 e 481) ha ben distinto il profilo LLinteresse del OR per il procacciamento dei voti, che ha costituito il suo movente, dal concreto aiuto 208 fornito alla consorteria, risoltosi nel conferimento di appalti a varie locali in regime di monopolio in relazione ai cantieri privati e nell'inserimento percentuale in quelli della VA. In conclusione dunque secondo la Corte il OR ha voluto aiutare la consorteria, consapevole della riconducibilità ad essa di personaggi e imprese, in quanto spinto dal sottostante (e può dirsi, continuativo) interesse elettorale. Del resto va rimarcato come, contrariamente a quanto si legge nel secondo motivo di ricorso e viene ribadito nel secondo, correlato motivo aggiunto, la Corte non ha affatto ridotto la sua visione all'accettazione da parte LLimputato LLeventualità che la consorteria ritraesse benefici, a fronte del primario interesse elettorale che lo animava. Va altresì ribadito che la figura del concorso esterno implica che il soggetto agente abbia la consapevolezza e la volontà del proprio contributo, non occorrendo che il rafforzamento del sodalizio abbia rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta LLimputato, il quale nondimeno deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile. Il dolo del concorrente esterno rientra infatti nella categoria del dolo generico, che non si alimenta di una proiezione finalistica, anche se neLO stesso è inclusa anche la consapevolezza e volontà di un contributo che il soggetto sa e vuole concorra alla realizzazione almeno in parte degli obiettivi della consorteria. A ben guardare il soggetto agente può coltivare un proprio finalismo e propri obiettivi, i quali rispetto al dolo operano ab extrinseco, concorrendo ad indirizzare la consapevolezza e la volontà penalmente rilevanti. Ma ciò è quanto la Corte di appeLO ha inteso sul piano strutturale rappresentare, descrivendo una condotta animata sia da consapevolezza che da volontà, proiettata verso l'evento del rafforzamento della consorteria, quale base per il conseguimento degli obiettivi della stessa, ma al tempo stesso funzionale al raggiungimento dei fini specifici LLagente. D'altro canto la Corte ha altresì spiegato che il OR aveva ben presente lo spessore criminale dei soggetti con i quali aveva avuto rapporti e il fatto che le varie imprese erano in varia guisa ad essi riconducibili, imprese di cui l'imputato secondo la Corte aveva inteso propiziare l'inserimento nel sistema LLaffidamento di lavori in appalto e subappalto e dunque favorire la capacità operativa, rientrante peraltro nel quadro delle attività economiche che la consorteria, facente capo a quei personaggi, intendeva egemonizzare. Inoltre la Corte ha correlato la consapevolezza da parte LLimputato della specifica appartenenza di tali personaggi alla pericolosa consorteria criminale non solo alla comune provenienza degli stessi ma anche al loro concreto 209 curriculum criminale, facendo altresì leva su taluni episodi rappresentativi della specifica volontà LLimputato di non arretrare dinanzi a quell'appartenenza ma al contrario di trarne specifico profitto, ai fini della più larga e profonda penetrazione del messaggio elettorale. Si tratta di analisi che risponde ai canoni elaborati dalla giurisprudenza in materia di dolo del concorrente esterno e che dunque non si espone alle censure formulate nel secondo motivo. D'altro canto la caratura criminale di un esponente di primo piano vale a suggellare per intero la rappresentazione LLappartenenza al sodalizio e, se quella caratura correla il personaggio ad una consorteria di tipo mafioso, riconducibile ad una tipologia ben conosciuta, qual è la 'HE, il rapporto con tale personaggio investe altresì la consapevolezza LLutilizzo del metodo mafioso. Vale in questo caso il ragionamento che è stato di recente proposto dalla Corte di cassazione dal diverso angolo visuale del novellato art. 416-ter cod. pen.: si è rilevato infatti che «ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poichè esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione» (Cass. Sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, Albero, rv. 263845). Ai fini della fattispecie del concorso esterno si vuol dire che il rapporto con personaggi di spessore tale da qualificarli come esponenti diretti di una associazione criminale che corrisponda ad un tipo storicamente conosciuto, implica la consapevolezza del riferimento ad un sodalizio che fa uso del metodo mafioso: ne discende che il contributo fornito a quei personaggi e per il tramite di essi alla consorteria è qualificato di per sé dalla consapevolezza e, se del caso, dalla volontà, come nella specie ritenuto, di propiziare il rafforzamento di un sodalizio mafioso. 34.11. Il terzo motivo segnala vizi di motivazione riguardanti la ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente LLaffiliazione alla consorteria dei personaggi con cui aveva avuto rapporti a fini elettorali. Il primo profilo segnalato è in realtà frutto LLoramai rilevato intendimento del ricorrente di spostare l'attenzione su un versante divergente da queLO 210 evocato dall'imputazione, cioè queLO del tradizionale sinallagma proiettato esclusivamente verso il futuro. Ed invero la serie di conversazioni che danno conto del rapporto intercorso tra il GI PE, esponente di primo piano della criminalità organizzata, e il OR, nonché l'assoluta notorietà di quel ruolo sopravvenuta alla diffusione di notizie in ordine alla collaborazione di RO CA (si rinvia a pagg. 484 e segg. della sentenza impugnata), peraltro significative in ordine al concreto insediamento della 'HE in loco, legittimano l'assunto della Corte secondo cui il OR aveva piena contezza LLappartenenza del GI alla criminalità organizzata e che i rapporti intercorsi con il predetto, cui faceva capo la ditta Misiti, avente sede in un capannone di proprietà OR, erano segnati da quella consapevolezza. A fronte di ciò il contributo arrecato all'impresa gestita dal GI, che risultava altresì in grado di influire sulla spartizione dei lavori nei cantieri OR, come avvertito dalla Corte attraverso il richiamo ad alcune conversazioni (si rinvia ancora a pag. 485), e soprattutto mostrava di aver contezza di finanziamenti in corso di erogazione in favore della Caver s.r.l., facente parte del gruppo OR, risulta connotato dalla consapevolezza e volontà di rivolgersi ad un esponente di primo piano, posto che fra l'altro, a detta deLO stesso GI, il OR avrebbe gradito quella presenza, quale monito per i malintenzionati (diceva minchia qui non mi toccano>>). La circostanza che dopo la morte del GI la OV avesse prospettato al figlio la necessità di procacciare voti in favore di OR, visto che vi erano in baLO quattrocentomila euro, non è irrilevante in ragione del successivo proscioglimento del figlio del GI dall'accusa di partecipazione alla consorteria, posto che la verifica deve essere compiuta, conformemente a quanto rappresentato nel capo di imputazione, in relazione all'intero periodo preso in considerazione, nel quale il OR aveva consentito ad impresa certamente raggiunta da elementi che la ricollegavano agli interessi della consorteria di condividere i vantaggi inerenti ai lavori e appalti affidati, al punto che il GI si vantava del fatto che il OR «l'ho fatto io». Tali valutazioni devono peraltro essere ribadite con riguardo a IA NN, che risulta nella vicenda un personaggio centrale. La Corte ha sul punto posto in luce la circostanza che i rapporti del predetto con la criminalità organizzata costituivano fatto notorio in ragione di notizie giornalistiche di cui ha dato conto, in merito all'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti deLO IA;
ha inoltre rilevato come NN IA avesse un ruolo di rilievo, ben superiore a queLO di capo cantiere che il OR aveva voluto accreditare, tanto che l'imputato aveva per un verso parlato con lui 211 4 di progetti, consapevole di quanto egli aveva fatto, e per un altro verso gli aveva richiesto, ancora nel marzo 2011, di fungere da garante anche nel momento in cui si era registrata la crisi dei rapporti con il gruppo di VO. Si tratta di elementi che il ricorrente non contrasta adeguatamente, opponendo che dagli stessi articoli di giornale acquisiti agli atti era risultato che la misura di prevenzione era stata annullata per vizio di forma. Sta di fatto che la Corte ha dato conto anche LLallarme, che stando alle medesime notizie di stampa, la divulgata notizia LLinfiltrazione mafiosa aveva creato. A fronte di ciò il vizio di forma non avrebbe potuto costituire tranquillante garanzia di trovarsi di fronte a soggetto immune da contatti con la consorteria, cosicché non sono apprezzabili fratture nella ricostruzione operata dalla Corte. Sta di fatto che tutto il comportamento tenuto da OR, come ricostruito dalla Corte di appeLO, implicava per contro non solo il primario rilievo deLO IA ma anche il collegamento di lui con ambienti calabresi in grado di incidere significativamente sul voto, tanto che l'imputato era stato «contento di noi» dopo le elezioni provinciali del giugno 2009, dove il significato del riferimento al noi>> non ha trovato un'adeguata e specifica confutazione. 34.12. Ma in generale vanno valutati anche gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale in ordine a vari esponenti di spicco, come lo stesso IA NN, il TE IA RU, gli UC, cui faceva capo la AN ST che aveva lavorato per la VA e a carico dei quali, in particolare AN e CE, è stata formulata l'accusa di partecipazione alla consorteria, con il primo poi condannato nel troncone definito con rito abbreviato e il secondo deceduto nelle more. Si è in proposito rilevato che, a detta di BE LI -collaboratore del OR, già presso il comune di Leini e poi presso la VA, quindi nominato consigliere e amministratore delegato di Edil Ma.Co., costituita dal OR con AC VA-, costui, già all'inizio, aveva segnalato all'imputato l'anomalia della presenza di IA NN, al che l'imputato gli aveva risposto di aver segnalato la cosa al maresciaLO dei Carabinieri di VO, circostanza che non ha trovato riscontro. Si è inoltre rilevato come nel 2008 aLOrché i Carabinieri avevano segnalato al Sindaco di Leini, cioè OR AN, la presenza in ditta di soggetti calabresi, in particolare gli IA e i loro amici, i due IA, conversando tra loro (conv. n. 439 LL8/3/2008), avessero parlato con fastidio di quella segnalazione fatta al Sindaco circa il movimento di calabresi («..ha chiamato il figlio di OR...vedo troppo movimento di calabresi...IA..i suoi amici cosa fanno qui?»). Ed ancora si è dato conto di come, ben diversamente, al momento di controlli eseguiti nel 2005 sul conto della AN ST OR avesse 212 reagito palesando un atteggiamento ostile, facendo pubblicare una dichiarazione nella quale stigmatizzava il fatto che i Carabinieri dessero «retta a lettere anonime». La difesa ha dedotto per contro che la deposizione del BE, sentito come imputato in procedimento connesso, non aveva avuto riscontri, che l'episodio del marzo 2008 era consistito in una sorta di provocazione scherzosa da parte del M.LO PI, stando a quanto da lui riferito al dibattimento (la relativa deposizione è trascritta nel ricorso), che il controLO del 2005, sempre in base alle dichiarazioni del PI, non aveva avuto ad oggetto fatti di rilievo, potendosi dunque ravvisare un travisamento della prova о comunque un'omessa valutazione di elementi dedotti in chiave difensiva. Sta di fatto che la ricostruzione operata dalla Corte mira a suffragare l'ondivago atteggiamento del OR, da un lato volto ad aLOntanare da sé, solo a parole, sospetti di compiacenza verso la presenza deLO IA e dei calabresi e per contro astiosamente avverso al controLO del 2005, che aveva lambito gli UC. Le censure difensive non sono fondate, fermo restando che nel loro complesso non incidono comunque sulla ricostruzione rilevante ai fini della conferma LLipotesi accusatoria. Ed invero con riguardo agli assunti di BE LI va subito considerato che gli stessi si pongono di per sé in linea con la tesi della piena consapevolezza da parte del OR dei gravi pregiudizi gravanti su IA NN, in quanto, stando a quella versione, l'imputato aveva solo finto di prendere le distanze, senza poi attivarsi in concreto, a dimostrazione di una piena collateralità con IA NN. Poiché il BE è stato sentito come imputato in procedimento connesso, non v'è dubbio che la sua deposizione dovesse essere suffragata da riscontri. E tuttavia deve considerarsi che il thema probandum non è costituito tanto daLO specifico episodio, quanto invece dal profilo della consapevolezza da parte del OR LLappartenenza di vari personaggi, in questo caso deLO IA, alla consorteria. Costituisce infatti riscontro ciò che si pone nella medesima direzione della deposizione e vale a suffragarne la valenza specificamente nei confronti del soggetto raggiunto dalla dichiarazione. Nel caso affine della dimostrazione LLappartenenza ad associazione mafiosa è stato del resto affermato che le dichiarazioni dei collaboratori o il riscontro non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'associato, giacché il fatto da provare non è il singolo comportamento, bensì l'appartenenza (Cass. Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2015, Bruni, rv. 263699; Cass. Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, rv. 253221). 213 بلا In altre parole la convergenza degli elementi di prova deve valutarsi con riguardo alla capacità del quadro probatorio di indirizzarsi univocamente a carico LLimputato in relazione al fatto principale costituito dall'oggetto LLimputazione, potendosi invece registrare una pluralità di elementi che concernono fatti secondari, che solo nel loro complesso assumono un significato unitario. Ed aLOra va considerato che le dichiarazioni del BE non dovevano ricevere specifica conferma, il riscontro potendo essere desunto da tutto ciò che avrebbe potuto valere a delineare l'atteggiamento psicologico LLimputato, che quelle dichiarazioni erano destinate a comprovare. In tale ottica la Corte di appeLO ha dato conto di una pluralità di elementi convergenti, il primo dei quali è rappresentato dal tipo di discolpa fornita in merito al ruolo deLO IA NN, che a detta del OR era un mero capo cantiere, circostanza smentita dal complesso delle conversazioni intercettate, rappresentative di un'intesa di fondo e della volontà di riconoscere aLO IA un ruolo di primaria importanza. Inoltre è particolarmente rilevante anche il riferimento fatto dalla Corte all'episodio della contestazione della presenza dei calabresi, in particolare di IA, nei cantieri della zona, fatta dal M.LO PI al Sindaco OR AN, figlio LLimputato. Quale che fosse stata l'intenzione del PI, fotografata dalle dichiarazioni del predetto, riportate nel ricorso del OR, certo è che le stesse non suffragano alcun travisamento della prova, che in realtà risiede nella conversazione intercettata, intercorsa tra IA RU e IA NN, in cui si dava conto LLepisodio. E' il fatto stesso che i due IA ne fossero a conoscenza, pur estranei alla contestazione provocatoriamente fatta dal PI al Sindaco, che attesta la collateralità nei confronti dei «calabresi». NeLO stesso senso è stato correttamente valorizzato anche l'episodio del controLO presso la AN ST, giacché, quale che fosse stata la ragione per cui il controLO era avvenuto, è certo che lo stesso aveva riguardato l'impresa degli UC e che contro di esso il OR aveva preso una decisa posizione. Il quadro complessivo risulta dunque convergente e correttamente rappresentato, in quanto il OR risulta soggetto vicino a IA NN e disposto a difendere i calabresi, il che si pone pienamente in linea con l'assunto del BE, in realtà dimostrativo LLatteggiamento di fondo del OR, solo a parole intenzionato alla segnalazione. 214 M In tale prospettiva il riferimento all'ondivago atteggiamento del OR non è altro che la rappresentazione della consapevolezza di fondo che lo animava, cioè del vero thema probandum, suffragato da convergenti elementi. Quanto poi a IA RU, la Corte ha invero fatto riferimento alla circostanza che egli aveva lavorato nei cantieri Altair per la ditta CMI di AP, pur essendo in semilibertà e pur essendo noto come il capo della locale di OR, secondo le dichiarazioni di OD RO, compagna di IA RU, e di ER NI, oltre che deLO stesso IA nel corso di varie conversazioni intercettate. Si è replicato che quell'appartenenza non costituiva fatto notorio, così come la veste di semilibero, non essendo stata dimostrata la fonte della relativa conoscenza da parte del OR. In realtà si tratta di elemento che si disperde nel quadro LLanalisi complessiva, posto che la Corte ha dato conto deLO stretto rapporto tra IA NN e IA RU, nonché del diretto impegno di entrambi in occasione degli impegni elettorali, come attestato anche dalla compagna di IA RU, OD RO. Inoltre la Corte ha posto in luce il riferimento a «noi», che secondo quanto riferito dal NN il OR aveva fatto dopo le elezioni provinciali del giugno 2009, riferimento che, come già osservato, assume un significato che non ha trovato compiuta confutazione. Peraltro nel caso di IA RU si trattava di soggetto che effettivamente non nascondeva, per come rappresentato dalla Corte, la sua appartenenza, al punto da avvalersene a fini prevaricatori, come dimostrato in relazione a taluni episodi estorsivi. Né va sottaciuto l'episodio già segnalato, per cui i due IA erano venuti a conoscenza della provocazione del M.LO PI a proposito dei calabresi nei cantieri. E' tale complessiva analisi, che comunque muove da IA NN, a qualificare la prova a carico del OR, non risultando le pur acute osservazioni difensive idonee a vulnerare il ragionamento probatorio nel suo complesso. Analogo discorso va ripetuto a proposito di AC VA. In questo caso si è sostenuto che era stata trascurata la dichiarazione di CI EM, a detta del quale non gli risultava che il AC fosse affiliato. Si è inoltre sottolineato che la prova sul punto, nel ragionamento della Corte, aveva assunto caratteri di inammissibile circolarità. Ma ancora una volta il tentativo di operare una diversione dal cruciale thema probandum risulta improduttivo. 215 ло AC VA è stato già riconosciuto colpevole del delitto associativo nel troncone del processo definito con rito abbreviato. D'altro canto molteplici sono risultati i riferimenti a tale soggetto fatti dall'abituale conversatore IA RU e particolarmente rilevante risulta altresì il riconoscimento della penale responsabilità di AC NI, frateLO del VA. Il tema è stato affrontato per vero in chiave difensiva sul versante della conoscibilità LLaffiliazione. Ma in questo caso la Corte ha esibito una pluralità di argomenti. Il principale è costituito dal fatto che, secondo quanto risulta dalla ricostruzione operata, AC VA era stato scelto proprio dal OR, che ne aveva fatto un suo socio nella Edil Ma.Co., cioè nella società che avrebbe poi in concreto gestito una pluralità di subappalti, affidati ad imprese riconducibili a soggetti appartenenti alla consorteria. Il tutto era stato caratterizzato, secondo la Corte territoriale, da due convergenti elementi, in primo luogo l'apparizione sulla scena di IA NN, che infatti, secondo quanto raccontato in una conversazione da IA RU nel 2009, lavorava da anni e, come già rilevato, svolgeva un ruolo di primario rilievo gestorio, e in secondo luogo il fatto che il AC non fosse accreditabile specificamente agli occhi del OR come dotato delle necessarie qualità professionali e di capitali leciti (pag. 488 in nota, a conferma sul punto dei rilievi contenuti nella sentenza di condanna del AC). La circostanza che per contro il OR fosse un avveduto e capace imprenditore, oltre che un politico esperto, cioè «il Berlusconi del Piemonte», ha dunque indotto la Corte a ritenere che il AC non potesse che rappresentare gli interessi della consorteria. In realtà il complessivo ragionamento probatorio non si espone alla dedotta censura di circolarità, giacché l'evidenza disponibile viene specificamente esaminata e valutata dall'angolo visuale LLimputato OR, dovendosi in tale prospettiva considerare l'intero quadro emergente, comprensivo della diretta interessenza deLO IA NN, che il AC ha definito suo socio. Ed aLOra il cerchio si chiude, ma con andamento virtuoso, senza inammissibili paralogismi. Non vale a smentire tale ricostruzione la rilevata crisi dei rapporti tra il OR e il AC, con il primo giunto a contestare al secondo degli ammanchi. Il tema è collegabile a queLO LLatteggiamento deciso tenuto dal OR nel 2011 con IA NN, aLOrché nell'imminenza delle elezionimarzo amministrative a VO gli chiede di fare ancora da garante. 216 Ed invero la Corte ha rilevato come il OR avesse piena consapevolezza LLimportanza del sistema di appalti a lui facente capo, che gli consentiva di trattare con autorevolezza anche con quei personaggi. Del resto lo stesso AC nel coLOquio con RO AN del 5 luglio 2010 mostra di aver contezza del rischio che si rompa «il giochino»> (pag. 164 della sentenza impugnata). Ciò significa che comunque il OR era in grado di rapportarsi anche a personaggi di significativa caratura con la forza derivantegli dal ruolo di imprenditore e politico, dal quale dipendeva l'esistenza del giochino»>>. Non si tratta affatto di valutazioni dissonanti con la consapevolezza da parte del OR del calibro di quei personaggi e comunque non può parlarsi al riguardo di una ricostruzione probatoria iLOgica o contraddittoria, fermo restando che la motivazione va tratta dalla complessiva analisi del tema e non da singoli specifici ma non decisivi- argomenti inseriti nella trama, così come per contro può dirsi omessa, secondo quanto già rilevato in via generale, la valutazione di argomenti difensivi solo quando gli stessi non risultino comunque, seppur implicitamente, considerati o LTmenti superati da considerazioni diffuse nella complessiva motivazione. Vi è poi il tema del rapporto con ES NI, oppositore del OR in relazione alle elezioni del 2011, dopo che nel 2010 aveva palesato nel coLOquio con LI il proprio disappunto per il mancato riconoscimento da parte del OR di un ruolo positivo nelle elezioni regionali, che avevano visto l'elezione di RI RE. La Corte ha ampiamente dato conto degli episodi LLaprile e maggio 2011 (pagg. 166 e segg., e pagg. 496 segg.) in relazione ai quali dapprima il OR verifica con la segretaria Carla Nota se il personaggio con cui si trova in contrasto, cioè ES NI, rientra in quell'elenco balordo», così apprendendo che un membro della famiglia è stato riconosciuto responsabile di omicidio (si tratta LLomicidio Trapasso a carico di ES EN), e poi, anziché sottrarsi ad ulteriori contatti, tenta di stabilire un rapporto diretto con l'ES, cercando di incontrarlo al bar San LE, peraltro depistando tale CC che lo stava attendendo, tentativo risultato vano per l'assenza LLES che poi viene avvertito del passaggio del OR. La Corte ha al riguardo segnalato come tale vicenda valesse a confermare anche retrospettivamente che il OR non arretrasse di fronte aLO spessore criminale dei suoi interlocutori, di cui non aveva paura e con i quali invece cercava accordi. 217 Nel ricorso si assume per contro che l'episodio dimostrava che il OR non aveva consapevolezza LLaffiliazione LLES e che quanto avvenuto poi non avrebbe potuto valorizzarsi retrospettivamente. Si tratta di motivo ancora una volta infondato, che non tiene conto del significato complessivo della motivazione. La Corte ha in realtà inteso valorizzare l'episodio proprio per dimostrare la posizione assunta dal OR che non aveva paura di pericolosi criminali e che al tempo stesso non si fermava alla presa d'atto di tale qualità ma anzi cercava, pur di nascosto, di coltivare con loro rapporti a fini elettorali. Si tratta in realtà LLesemplificazione del complessivo atteggiamento del OR ricostruito nelle decine di pagine di motivazione a lui dedicate, con l'imputato interessato a procacciarsi voti in ogni modo, consapevole di aver a che fare con affiliati, spesso temibili, cui tuttavia egli forniva un irrinunciabile contributo, costituito in sintesi dal «giochino OR». In tal senso all'episodio è stata attribuita non iLOgicamente anche una valenza retrospettiva, quale plastica rappresentazione del suo rapporto con gli ambienti della criminalità organizzata, peraltro ampiamente esemplificati attraverso la restante motivazione, incentrata sui rapporti anche con IA, GI e AC. In conclusione risulta infondato il terzo motivo e il correlato motivo aggiunto. 34.13. Il quinto motivo e il correlato motivo aggiunto si soffermano sul tema della consapevolezza, riferita questa volta alle imprese che erano entrate a far parte del sistema degli appalti. Si assume in primo luogo che non si sarebbe tenuto conto di quanto deposto dal collaboratore CI in ordine al fatto che i subappalti erano decisi da AC VA in rapporto con BE LI. La Corte ha tuttavia rilevato che la pretesa di escludere il OR dall'ambito delle decisioni contrastava con il ruolo centrale LLimputato e con il fatto che il BE LT non era che un suo collaboratore. Inoltre è stato dato ampiamente conto del rapporto stretto intercorrente tra il AC e IA NN, con il quale il OR direttamente si rapportava. A fronte di ciò è stato rappresentato il tipo di dinamiche che si sviluppavano nella consorteria per l'assegnazione dei lavori nei cantieri OR con le pretese o le rimostranze LLuno o LLaltro. In tale quadro è stato segnalato come IA RU si rivolgesse aLO zio NN e come a sua volta GI talvolta avanzasse pretese, a dimostrazione di un sistema fluido nel quale le varie imprese coinvolte trovavano a mano a mano il loro spazio. 218 La Corte complessivamente ha chiarito come il sistema avesse finito per coinvolgere ben 18 imprese riconducibili a soggetti appartenenti alla consorteria, e come anche sul versante della VA, in relazione alla quale è stato attestato il potere dispositivo facente capo al OR, si fossero avvicendate imprese comunque riconducibili ad affiliati, in primo luogo la AN ST appartenente agli UC. Del tutto logico appare l'assunto secondo cui un numero siffatto di imprese, peraltro individuate dai primi Giudici e richiamate dalla Corte di appeLO, implicasse necessariamente in quel peculiare contesto la consapevolezza da parte del dominus, cioè lo stesso OR, LLappartenenza delle stesse alla consorteria. Si tratta di valutazioni non manifestamente iLOgiche che certamente valgono a stabilire una precisa relazione tra l'interesse del OR e il tipo di contributo da lui fornito, riassumibile nella efficace formula del «giochino». A ben guardare la continuità nel tempo del sistema e il tipo di interessi ad esso sottesi danno conto della riconducibilità di detto sistema a chi quegli interessi coltivava, a nulla rilevando che formalmente le decisioni venissero assunte dagli organi di vertice delle società, peraltro segnate dalla presenza dominante di chi teneva le redini del gruppo. Quanto poi alla riconducibilità delle imprese ad affiliati, sia i primi Giudici sia la Corte hanno fornito una rassicurante esemplificazione, che ha dato conto della sfera di influenza di soggetti sicuramente affiliati alla consorteria (si rinvia ad esempio a pag. 474). La circostanza che uno venisse inserito da AC e un altro da GI o che comunque vi fossero contrasti in ordine all'inserimento di questo o di queLO, come nel caso del AL, contro il quale si era schierato IA RU, non toglie che quella spartizione, riconducibile a logiche interne alla consorteria, non fosse irrilevante agli occhi di chi gestiva il sistema nel suo complesso, peraltro consapevole del ruolo primario di taluni referenti come IA NN o GI. Gli argomenti sviluppati nel ricorso finiscono per risolversi in censure generiche, che deducono omessa valutazione di elementi difensivi ma non spiegano in quale misura potesse risultarne disarticolata la complessiva valutazione. Del resto si segnalano rilievi critici anche in rapporto alla deposizione del teste AT con riguardo alle puntualizzazioni contenute in sentenza a proposito di società come la AT RÌ, la GI.CA Edilizia e la R.C.M.. Ma la deposizione AT riportata nel ricorso non vale ad escludere il collegamento e dunque l'interessenza di IA NN in Finteco, nonché il 219 collegamento di quest'ultima con Foglia ST e di questa anche con SC GO, in frequenti rapporti con IA. Quanto alla Gi. Ca. non si vede come possa contestarsene la riconducibilità al AL, fermo restando che in questa sede è stato proposto ricorso avverso la disposta confisca da parte di EN GI, moglie del AL. Quanto poi a R.C.M. sono formulati rilievi generici, a fronte LLassunto della Corte secondo cui si trattava di società di LA CO, figlio di quel PE, che era rappresentante delle locali del Torinese presso il RI di Polsi e che si era suicidato nel giugno 2013. Analoghe censure sono state formulate in relazione ai cantieri della VA, ma va considerato che se effettivamente un CC è stato assolto nel corso del presente giudizio dall'accusa di partecipazione al sodalizio, nondimeno non può dirsi che siano risultati estranei alla consorteria gli UC, con un esponente di primo piano condannato per l'affiliazione alla stessa e un altro chiamato a risponderne ma deceduto nelle more (UC AN e UC PE erano del resto in contatto con personaggi di primo piano, come posto in luce dalla Corte territoriale in occasione LLanalisi della posizione LLimputato FE, avendo ricordato l'incontro alla Fornarina del 22/5/2007, alla presenza di RV, GI, CH, LA PE, RE OL e RE DO CO, e la festa di compleanno di IA RU, svoltasi in OR il 6/7/2007: pag. 624). Del resto il cuore LLanalisi è stata incentrata dai Giudici di merito sulla AN ST, in ordine alla quale è stato rilevato l'originario coinvolgimento degli UC negli appalti VA. A fronte di ciò risultano generici gli ulteriori rilievi formulati in relazione a R.G.B. Valutando poi gli argomenti spesi nel correlato motivo aggiunto, va osservato quanto ad RG CE, di cui si assume l'estraneità rispetto ad interessi nel campo edilizio, che il presente processo, come si segnala per ragioni di coerenza interna, ha fornito una smentita sul punto, essendo emerso il coinvolgimento del predetto nell'estorsione in danno di IS, che ha visto come protagonista AR e sulla quale si tornerà, nonché in quella in danno di EL, legata ai lavori appaltati da tal IT. Sta di fatto comunque che anche l'RG, contattato dal OR e partecipe alla cena all'hotel Verdina, era esponente di spicco della criminalità, con il quale il OR non aveva esitato a prendere contatti, anche se alla resa dei conti non è stato accertato che somme erogate a LO fossero destinate al sodalizio mafioso. 220 4 Quanto infine al rilievo critico che l'assunto del patto elettorale si poneva in contrasto con la circostanza che GI e IA RU non esitassero a far ricorso alla violenza per aggiudicarsi i lavori, va all'evidenza richiamato quanto in precedenza osservato, in relazione alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, secondo cui il OR gestiva il rapporto con i personaggi di spicco, assicurando la continuità del sistema, cioè del «giochino», spettando alla consorteria col beneplacito LLimputato la spartizione dei lavori e venendo in rilievo in tale ambito le dinamiche interne, fatte anche di atteggiamenti antagonistici e di prevaricazioni. In ogni caso i due aspetti non si pongono in conflitto sul piano logico, inerendo a logiche diverse, a fronte LLinteresse del OR a perpetuare il sistema che gli assicurava la possibilità di garantirsi una base elettorale e di allargarla. 34.14. Prima degli aspetti legati al trattamento sanzionatorio, merita approfondire quelli dedotti nel quinto motivo nuovo. Viene prospettato dal ricorrente che in luogo LLipotesi del concorso esterno dovrebbe sondarsi la configurabilità di ipotesi gradate, come quella di cui all'art. 86 d.P.R. 570 del 1960 e, se del caso, quella di cui all'art. 416-ter cod. pen., anche nella versione risultante dalle modifiche introdotte con legge 62 del 2014. Al riguardo va rimarcato come la Suprema Corte di cassazione con la sentenza Mannino, già richiamata e qui condivisa, abbia sottolineato che l'ipotesi deLO scambio elettorale politico-mafioso o le altre figure di reati elettorali non ostano alla configurabilità del concorso esterno in presenza dei rigorosi requisiti che lo contraddistinguono, che valgono a qualificare l'ipotesi rispetto a quelle sussidiarie. A ben guardare tale valutazione deve essere pienamente confermata, al di là della modifica introdotta nel 2014, che vale a rendere la fattispecie maggiormente sovrapponibile a quella del concorso esterno, essendo stata ampliata la sfera del sinallagma contrattuale, esteso alla promessa di utilità, anche diverse dal denaro. L'elemento decisivo è costituito dalla ravvisabilità degli elementi costitutivi del concorso esterno sia sotto il profilo oggettivo, in relazione all'incidenza del contributo ai fini della conservazione e rafforzamento del sodalizio, sia sotto queLO soggettivo, in relazione all'accertata consapevolezza e volontà del OR di contribuire alle sorti del sodalizio, per quanto l'imputato fosse mosso dall'interesse sotteso alla sua condotta, cioè soprattutto queLO di ampliare la sfera di influenza elettorale. 221 Su tali basi deve dunque respingersi ogni motivo volto a contrastare il riconoscimento della penale responsabilità del OR in ordine al reato a lui contestato al capo 49. 34.15. Il sesto motivo concerne il trattamento sanzionatorio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 cod. pen. e 62-bis cod. pen. Le censure mosse con riguardo al primo profilo sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha lucidamente spiegato come il contributo del OR sia risultato tutt'altro che secondario, avendo invece consentito alla consorteria di fruire di preziosa e ambita attività regolare in campo edilizio, ciò che rappresentava del resto uno degli obiettivi strategici. E' stato peraltro posto in luce come il OR avesse per lungo tempo intrattenuto contatti e rapporti con personaggi di spicco della consorteria e come il sistema dei subappalti avesse riguardato plurime imprese appartenenti ad affiliati. Gli argomenti sviluppati in senso contrario avrebbero dovuto semmai trovare riscontro in una pronuncia assolutoria, ma a fronte della riconosciuta penale responsabilità, incentrata sull'efficiente contributo fornito, eziologicamente incidente sul rafforzamento della consorteria, si appalesano del tutto privi di fondamento, non potendosi in alcun modo ravvisare una minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato, ove si tenga conto che la condotta del OR ha fra l'altro consentito alla consorteria di influire anche sul voto (si consideri fra l'altro che nessuno si era sottratto all'indicazione di voto, relativa alle provinciali del 2009), oltre che di occupare un ambito economico di rilievo. Ma il motivo è all'evidenza infondato anche con riguardo al tema delle attenuanti generiche. In realtà la Corte ha non iLOgicamente sottolineato la spregiudicatezza del OR, che non solo ha avuto rapporti con malavitosi di elevato rango, ma ha stretto con loro rapporti di collaborazione, sfruttando la sua posizione imprenditoriale e politica e facendone mercimonio così da inquinare l'esercizio della sovranità democratica a proprio vantaggio. Si tratta di elementi che certamente rifluiscono nel quadro dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. contrastando quelli positivamente valutabili, quali l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale, che sul piano personologico risultano recessivi rispetto al perdurante e lucido perseguimento della finalità di accrescere la propria posizione di potere, accompagnato dal progetto consapevole di alimentare la forza anche economica della consorteria, ai cui esponenti ha consentito di accreditarsi e di affermarsi nel territorio di riferimento. 222 E' noto peraltro che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli LT disattesi o superati da tale valutazione» (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). 34.16. Il settimo motivo riguarda la costituzione di parte civile del Comune di Leini. Si è rilevato che la stessa, già dichiarata inammissibile in limine per un vizio di forma, era stata rinnovata dopo che era stata modificata l'imputazione ai sensi LLart. 516 cod. proc. pen.: tuttavia, poiché il comune di Leini non si sarebbe potuto considerare persona offesa, bensì al più mero danneggiato, non vi sarebbe stato margine per la costituzione in corso di giudizio ai sensi LLart. 519 cod. proc. pen. Si tratta di censura infondata, che costituisce la riproposizione di altra, già respinta dalla Corte di appeLO. Ed invero l'art. 79 cod. proc. pen. prevede un preciso termine di decadenza ai fini della costituzione di parte civile. Ma nel caso in cui intervengano modifiche LLimputazione, in forza delle quali possa parlarsi di un fatto-reato diverso la persona offesa deve essere posta in grado di valutare se esercitare o meno l'azione civile in sede penale. Del resto nei casi di nuove contestazioni è altresì previsto che sia dato avviso alla persona offesa, avviso che non potrebbe avere funzione diversa da quella di consentire quel tipo di valutazione. Coerentemente con tali rilievi la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile in casi siffatti la costituzione di parte civile in corso di giudizio alla prima udienza successiva alla nuova contestazione (Cass. Sez. 3, n. 10660 del 27/9/1995, Roncati, rv. 202704). Di seguito la Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 1996) ha pienamente avallato tale orientamento, rilevando che non può operare alcuno sbarramento nel caso di nuova contestazione, a fronte della quale deve essere consentito alla persona offesa di valutare l'opportunità di una nuova costituzione. Il ricorrente proprio sulla scorta di tale orientamento ha rilevato che la costituzione sarebbe ammissibile solo nel caso di persona offesa e non anche nel caso di mero danneggiato, operando per esso la decadenza prevista in generale dall'art. 79 cod. proc. pen. Va invero osservato che rispetto ai reati associativi, nei quali il bene protetto è rappresentato dall'ordine pubblico, la veste di persona offesa va riconosciuta 223 M esclusivamente alla P.A., da intendersi riferita aLO Stato in rapporto al complessivo, equilibrato andamento del sistema di relazioni che si stabiliscono e sviluppano all'interno del consorzio civile, messo in pericolo dall'esistenza del sodalizio criminale (per il rilievo che la qualità di persona offesa è attribuibile esclusivamente alla P.A. si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 30791 del 16/7/2013, Fragalà, rv. 255863). Deve tuttavia replicarsi che il sistema delineato dalla Corte costituzionale non implica che solo la persona offesa possa costituirsi in corso di causa. In quel caso l'analisi era stata riferita alla posizione della persona offesa in rapporto alla questione di legittimità costituzionale sollevata: ma la pronuncia aveva natura di sentenza interpretativa di rigetto, essendosi rilevato che con riguardo al tema era possibile un'interpretazione volta a superare il dubbio di incostituzionalità. Ciò dunque all'evidenza non comporta di per sé l'esclusione di una costituzione successiva del mero danneggiato. Va al contrario rilevato che le nuove contestazioni possono concernere elementi volti a trasformare la contestazione ovvero aggiungere ulteriori fatti- reato. In relazione a tali modifiche può individuarsi una persona offesa che deve essere necessariamente citata. Ma al tempo stesso è possibile che la nuova contestazione faccia emergere profili di fatto non evocati neppure implicitamente dalla contestazione originaria, in relazione ai quali sia altresì individuabile un soggetto danneggiato. Orbene, sebbene non spetti a quest'ultimo alcun avviso, ove non rivesta anche la qualità di persona offesa -ciò che peraltro corrisponde a quanto è in generale previsto in relazione alla genetica citazione a giudizio-, non è dato comprendere perché ad esso non dovrebbe essere consentito di esercitare in sede penale l'azione civile, a questo fine non essendo ravvisabile differenza alcuna tra persona offesa e danneggiato. Il problema diventa dunque queLO di verificare la natura e l'oggetto sia della contestazione originaria sia della nuova contestazione, onde stabilire se la parte che si assume danneggiata potesse o meno addurre già sulla base della contestazione originaria una ragione risarcitoria dipendente dal fatto-reato oggetto di quella contestazione. Nel caso di specie la Corte territoriale (pag. 782) ha spiegato che la modifica LLimputazione aveva specificamente introdotto un nuovo profilo di fatto, eziologicamente rilevante, anche se inquadrabile nella medesima sfera di un perdurante concorso esterno, peraltro ora includente anche il tema dei lavori e appalti affidati dalla società VA, particolarmente rilevante per il Comune di 224 PR Leini, essendosi specificamente evocato il condizionamento delle scelte politico- amministrative da parte LLimputato, in grado di esercitare un'influenza dominante. Tale aspetto, idoneo ad introdurre un profilo risarcitorio causalmente autonomo, non si sarebbe potuto reputare neppure implicitamente già incluso nella contestazione originaria, posta a confronto con la nuova. Al riguardo il ricorrente non ha argomentato specificamente, avendo valorizzato soprattutto il profilo della qualità soggettiva. Si tratta invece di aspetto che assume decisivo rilievo, tale da poter legittimare la costituzione di parte civile del comune di Leini, intervenuta in corso di causa a seguito della citata modifica. In tal senso dunque l'eccezione che forma oggetto del settimo motivo risulta infondata. In conclusione il ricorso del OR deve essere nel suo complesso rigettato. 35. AR IT (punto 10 del Ritenuto in fatto) è stato riconosciuto colpevole unitamente ad RG CE del delitto di tentata estorsione in danno di IS di cui al capo 55, per il quale sono stati già separatamente condannati in sede di giudizio abbreviato D'GO NC e NE PE. 35.1. Il primo motivo di ricorso e i motivi nuovi riguardano il punto della penale responsabilità, contestandone i presupposti. Al riguardo si deduce che non sarebbe stata valutata la credibilità e l'attendibilità della persona offesa IS NI e che non sarebbe stata fornita adeguata spiegazione del coinvolgimento del ricorrente nella condotta estorsiva, essendo ascrivibili al AR solo comportamenti leciti, consistenti in richieste rivolte al IS di assegnare a lui e al NE dei lavori, non rilevando né l'invio di esposti anonimi contro la ditta che era stata incaricata dal IS né la fugace partecipazione ad un incontro alla presenza di D'GO ed RG e neppure la predisposizione di una bozza di contratto di sub-appalto. Si tratta di argomenti infondati. Sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno avuto cura di illustrare l'origine LLindagine e gli elementi a mano a mano raccolti sulla base del racconto del IS e delle conversazioni intercettate. D'altro canto hanno dato conto della deposizione della persona offesa, rilevandone la linearità e i plurimi elementi di conferma rivenienti dalle operazioni di intercettazione nonché da altre acquisizioni (come il rinvenimento della bozza del contratto di sub-appalto e la copia di ordinanza cautelare a carico di RG nella corrozzeria del D'GO a Caselle). 225 Ed invero risulta agevolmente apprezzabile l'univocità delle propalazioni del IS, di cui non è stato prospettato alcun concreto interesse a dichiarare calunniosamente il falso, a fronte del fatto che egli era risultato legittimo aggiudicatario di un appalto di lavori di sistemazione idraulica del terrente Stura di Lanzo. La circostanza che egli avesse originariamente tergiversato nel far riferimento ai suoi precedenti risulta in realtà irrilevante perché non è dato comprendere in che misura quelle titubanze potessero compromettere la genuinità del racconto su cui si basano le accuse a carico del AR e degli LT, del tutto indipendenti da quei remoti e disomogenei precedenti. E neppure rileva la riscontrata difformità della versione fornita da IA RO in ordine agli accadimenti del 13 aprile 2005 e all'incontro avvenuto a quella data con il D'GO, posto che il cuore delle accuse a carico degli imputati, compreso il AR, si fonda su quanto avvenuto in precedenza, nonché sulla registrazione del coLOquio intercorso in data 12 aprile 2005, fermo restando che le conversazioni intercettate sono pienamente in linea, per come ricostruite dai giudici di merito, con la versione accusatoria sostenuta dal IS, semmai dovendosi porre il problema della concreta attendibilità del IA, soggetto al cui indirizzo, secondo quanto rilevato dalla Corte, erano state parimenti rivolte indirette minacce (il dispiacere di bruciargli gli escavatori e la possibilità di farlo lavorare a Bardonecchia, luogo conosciuto come centro di malavitosi di 'HE, a seguito del processo a carico di tal Lo Presti) e con il quale i D'GO era anche telefonicamente in contatto per poter fare dei lavori (mettere salici nel cantiere: sentenza di appeLO a pag. 246). Priva di rilievo è la circostanza che al IS fosse stata chiesta una somma di denaro con scadenza al 5 aprile 2005, a fronte del fatto che la richiesta in sé era comunque priva di giustificazione. Non conferente è altresì il fatto che il IS non avesse avvertito i Carabinieri LLimminente coLOquio con il D'GO, successivo alla convocazione proveniente dal IA, posto che egli fin dal giorno precedente si era esposto alla diretta verifica di quanto da lui già denunciato, registrando il coLOquio nel quale erano state ribadite le richieste del D'GO. Quanto alla ricostruzione, la Corte territoriale ha rilevato che il AR in un primo incontro aveva prospettato al IS di essere interessato a svolgere una parte dei lavori e che di seguito lo stesso si era ripresentato con NE, chiedendo di poter svolgere il lavoro di estrazione del materiale. Il IS si era rifiutato dando in sub-appalto dei lavori ad altra ditta, dopo di che erano cominciati plurimi controlli sul cantiere da parte di organi 226 пр istituzionali, mossi da esposti anonimi che nel frattempo erano stati predisposti proprio dal AR. Ad un certo punto erano comparsi sulla scena il D'GO e l'RG, quest'ultimo dichiaratosi diretto interessato: costoro avevano chiesto al IS di lasciare i lavori, non sapendo con chi aveva a che fare, visto che l'RG era stato agli arresti domiciliari (nella circostanza era stata esibita un'ordinanza recante l'indicazione di un'organizzazione criminale), che i due facevano parte di un gruppo di 30 persone e che in caso di arresto sarebbero stati sostituiti da LT. I predetti, secondo il racconto del IS, avevano chiamato il AR, giunto in loco: costui aveva mostrato due esposti anonimi, mentre sempre in presenza del ricorrente l'RG aveva chiesto al IS di lasciare il lavoro e andare via, oltre che al D'GO di fotocopiare il libretto di circolazione e fotografare la targa LLauto del IS. In occasione di successivi coLOqui era stata formulata dal D'GO una richiesta di denaro, dapprima euro 50.000,00, poi ridotti a euro 20.000,00, prospettandosi anche una fattura a copertura LLesborso, che peraltro il IS aveva sempre replicato non essere dovuto. Fra l'altro era stato anche minacciato l'incendio degli escavatori, che però erano risultati di IA RO. La Corte ha altresì segnalato come le conversazioni intercettate e la registrazione del coLOquio intercorso il 12 aprile 2005 avessero suffragato i contatti tra i vari personaggi e le richieste da loro formulate fino a quella di una somma di denaro, sempre ritenuta ingiustificata dal IS. Fra l'altro in una conversazione il D'GO aveva chiesto a NE di rintracciare il AR perché gli portasse «il foglio», individuato nella bozza del contratto di sub-appalto, da cui sarebbe dovuta risultare una caparra confirmatoria di euro 20.000,00 a carico del IS. A fronte di tale nitida ricostruzione operata dai Giudici di merito gli argomenti del ricorrente non sono idonei a contrastarne la serrata logicità. Da essa risulta infatti con evidenza che: 1) nessuno avrebbe avuto nulla da pretendere legittimamente dal IS;
2) l'iniziale legittima richiesta del AR avrebbe dovuto arrestarsi di fronte al rifiuto della persona offesa;
3) il AR aveva contribuito a creare le condizioni perché il IS si trovasse in difficoltà a causa degli esposti anonimi da lui inviati;
4) lo stesso AR aveva partecipato ad una fase di un incontro, nel corso del quale alla sua presenza era stato ribadito dall'RG l'invito al IS a lasciare il lavoro, ciò che non avrebbe potuto avere alcuna giustificazione diversa da quella di sottostare a delle minacce;
5) il AR era in stretto collegamento con il 227 D'GO e l'RG (nella sentenza il medesimo quartetto di personaggi è menzionato anche con riguardo all'interesse manifestato per appalti provenienti da tal IT, menzionato in relazione al capo 72); 6) il AR non aveva alcun elemento dal quale poter desumere che il IS fosse tenuto a concedere il lavoro o ad erogare una somma di denaro;
7) lo stesso AR aveva redatto la bozza del contratto di sub-appalto, che avrebbe dovuto costituire, secondo la logica ricostruzione della Corte, la copertura delle pretese del quartetto, compresa quella della somma di euro 20.000,00, indicata come caparra confirmatoria. Si tratta di una convergente serie di elementi che delinea il ruolo svolto dal AR, essendo a ben guardare non rilevante, sul piano dogmatico- strutturale, che egli fosse direttamente interessato all'affare e avesse conferito un mandato a terzi, cioè il D'GO e l'RG, solo per pressare il IS ovvero che con gli LT correi avesse fin dall'inizio ordito il piano per costringere il IS a cedere, concedendo il lavoro o erogando una somma nell'interesse LLuno o LLaltro. Semmai può rilevarsi come l'assunto difensivo incentrato sui rilievi formulati nel separato processo, definito con rito abbreviato, nel quale era stato rilevato l'interessato agire del D'GO, non giovi al ricorrente, in tale ottica prestatosi ad assecondare in varia guisa l'interesse di soggetti dall'indubbio carisma criminale. E' di certo non decisivo il fatto che il AR non fosse stato presente nel momento in cui D'GO e RG avevano formulato le minacce più gravi, essendo comunque stato attestato, e peraltro non negato, che il ricorrente aveva partecipato alla fase LLincontro in cui era stato ribadito dall'RG l'invito, ingiustificato, al IS a lasciare lavoro. E' invece rilevante che dopo l'iniziale comparsa del AR, accompagnato dal NE, fossero intervenuti il D'GO e l'RG, che evidentemente avrebbero dovuto esercitare le pressioni volte a conseguire l'obiettivo che fin dall'inizio lo stesso AR aveva perseguito. In tale quadro è stata correttamente rappresentata come direttamente funzionale anche la bozza del contratto di sub-appalto, proprio nella prospettiva di creare una copertura a pretese LTmenti del tutto prive di base giustificativa. Il concorso del AR nella tentata estorsione con condotta causalmente efficiente risulta dunque idoneamente motivato, risultando infondate le censure contenute nei motivi di ricorso. 35.2. Il secondo motivo del AR riguarda la configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La Corte ha al riguardo segnalato soprattutto l'utilizzo del metodo mafioso. 228 4 Il ricorrente deduce per contro di non aver partecipato alla fase nella quale erano state formulate le minacce di maggior spessore, con l'esibizione di ordinanza cautelare e il riferimento al gruppo di 30 persone. Va però rimarcato che il AR era partecipe del piano estorsivo e aveva contribuito ad indebolire la posizione LLinterlocutore prima della discesa in campo di coloro che avrebbero dovuto sferrare il colpo risolutivo. D'altro canto si è già rilevato come, al di là di un rapporto tra i vari concorrenti nel reato non limitato alla presente vicenda, il AR avesse in una fase di un rilevante coLOquio affiancato, mostrando anche due esposti anonimi, il D'GO e l'RG, che avevano di nuovo invitato il IS a lasciare il lavoro e ad andarsene, peraltro senza alcun motivo. La forza della prevaricazione era dunque di per sé evidente, in ragione della congiunta presenza di quei soggetti, che peraltro avevano all'epoca assiduità di frequentazione. Ciò significa che, se anche il AR non aveva assistito alla formulazione delle minacce più gravi, peraltro evocative della forza di un gruppo criminale organizzato e dunque in pieno riflettenti l'utilizzo del metodo mafioso, era comunque in grado di rendersi conto deLO scenario nel quale quella condotta oggettivamente si inseriva, in funzione del coinvolgimento di soggetti privi di qualunque legittimazione neLO svolgimento di lavori in sub-appalto, da ottenersi mediante convincenti strumenti di pressione, che proprio quei soggetti sarebbero stati in grado di utilizzare. Ed aLOra l'utilizzo del metodo mafioso, che si risolve in una circostanza aggravante di natura oggettiva, estensibile a tutti i concorrenti, è stato correttamente addebitato anche al AR, fermo restando che costui, sulla base di quanto rappresentato dalla Corte, era certamente in condizione di valutare la situazione, in relazione aLO spessore dei correi, non essendo stati prospettati elementi idonei ad escludere finanche la colpa del ricorrente in relazione al concreto utilizzo di forme di intimidazione tipiche delle consorterie mafiose. 35.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda l'entità della pena. Si tratta di motivo inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha in primo luogo dato atto (pag. 738) della valutazione LLincensuratezza e della corretta partecipazione al processo operata dal Tribunale ai fini della concessione delle attenuanti generiche e ha in secondo luogo rilevato che il tipo di contributo, non secondario, in varia guisa fornito dal ricorrente nella vicenda estorsiva, fino alla discesa in campo di soggetti di elevato spessore criminale in ambito mafioso, 229 privava di valore il profilo LLattività professionale ordinariamente svolta, essendo emerso piuttosto lo sforzo di conseguire un utile di tipo parassitario. D'altro canto la Corte ha anche sottolineato come nel corso del giudizio non fosse stato concretamente documentato il percorso di collaborazione con gli inquirenti. In tale prospettiva non può dirsi sufficiente l'allegazione al ricorso del verbale di interrogatorio LL11/5/2012, non essendo consentite in questa sede valutazioni di merito e non essendo specificamente indicati elementi tali da disarticolare il ragionamento della Corte territoriale sul punto, fermo restando che non è stato fornito riscontro all'assunto del recupero di ingenti risorse appartenenti alla malavita organizzata. Sta di fatto che le valutazioni della Corte con riguardo all'entità della diminuzione della pena per le attenuanti generiche e all'entità complessiva del trattamento sanzionatorio sono rispondenti ai canoni di cui all'art. 133 cod. pen., sia in relazione al profilo della consistenza e gravità della condotta sia in relazione al profilo più strettamente personologico e devono dunque reputarsi incensurabili in questa sede. Nel complesso il ricorso del AR deve essere dunque rigettato. 36. ED NC (punto 15 del Ritenuto in fatto) è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui al capo 77, riguardante la cessione di circa 7 chilogrammi di hashish con principio attivo corrispondente a g. 254,444. 36.1. Il ricorso proposto nell'interesse del predetto è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla ravvisabilità LLipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, oggetto del primo motivo, la Corte territoriale ha segnalato l'oggettiva incompatibilità del dato ponderale, osservando che dal quantitativo ceduto si sarebbero potute ricavare circa 10.000 dosi, con conseguente diffusività delle successive condotte di spaccio. Del resto l'ipotesi invocata postula la minima offensività del fatto, dovendosi a tal fine valutare i parametri dettati dalla norma e potendosi reputare ostativo anche uno solo di essi, in quanto assuma un significato pregnante (Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911), ciò che nel caso di specie deve dirsi del dato ponderale/quantitativo, a prescindere dalla verifica di LT elementi, fermo restando che non sono stati a tal fine prospettati profili dirimenti di segno opposto. 36.2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Si assume che la Corte non avrebbe valutato ai fini LLapplicazione della recidiva e del giudizio di comparazione taluni parametri indicati dalla difesa, 230 come la distanza temporale dei precedenti e la loro non specificità: in realtà la Corte ha valutato tali elementi ma ha ritenuto che la recidiva fosse particolarmente qualificata, in ragione dei numerosi e vari precedenti (si fa riferimento a condanne per rapina, ricettazione, porto d'armi, evasione, che in effetti lumeggiano una personalità fortemente proclive al delitto, in relazione alla quale è apprezzabile una maggiore pericolosità). D'altro canto ai sensi LLart. 69 cod. pen., a fronte della recidiva reiterata, il giudizio di comparazione non avrebbe potuto condurre alla prevalenza delle attenuanti generiche, fermo restando che la Corte sul punto ha comunque motivato, rilevando che ostava ad una diversa e più favorevole comparazione l'estrema gravità dei precedenti. 36.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ai fini della quale non si sarebbe tenuto conto del comportamento processuale, della risalenza dei precedenti e LLattività lavorativa svolta. In realtà la Corte, applicando la pena entro i limiti edittali previsti dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, la cui vigenza è stata ripristinata dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha determinato la sanzione in misura prossima al minimo, il che comporta di per sé una valutazione sincronica di elementi favorevoli a fronte della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti, fermo restando che il giudizio operato non può dirsi arbitrario, rientrando nella sfera dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. Di qui l'inammissibilità del ricorso. 37. Quanto a MI CE (punto 16 del Ritenuto in fatto), si rileva che il predetto, assolto dal Tribunale, è stato invece riconosciuto colpevole dalla Corte di appeLO con riguardo ai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 35 e 37. 37.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'asserito contrasto tra le dichiarazioni dei Carabinieri AL e NA e una serie di elementi che vengono elencati. Sta di fatto che la Corte ha reputato provato che il ricorrente aveva in data 9 aprile 2008 ceduto un quantitativo di circa 400 grammi di cocaina a LL CE, che, dopo averne atteso l'arrivo, era salito sulla vettura Fiat Punto Rossa condotta dall'imputato e dopo un po' era tornato, per risalire sulla sua Renault Megan dove l'attendeva LI NC. Ha ritenuto inoltre provato che sempre il MI aveva ceduto al LL in data 30/4/2008 un quantitativo di circa 115 grammi di cocaina, rinvenuto in possesso 231 del LL circa quindici minuti dopo che costui si era incontrato con il MI, dapprima salito a bordo della sua vettura e poi riscesone. La Corte ha in particolare ritenuto che nella prima circostanza la cessione fosse provata dai dialoghi intercorsi tra il LL e tale BE in data 6/4/2008, aLOrché il LL aveva detto di rifornirsi dai MI di Gioiosa, nonché da quelli intercorsi all'interno della Renault tra il LL e lo LI, sia prima che dopo l'incontro con il conducente della Fiat Punto rossa, dialoghi nei quali si faceva riferimento ai prezzi della sostanza e ai guadagni da ritrarne, nonché dalle successive conversazioni del LL, che in data 10/4/2008 aveva dato atto di essersi rifornito (conv. n. 1752 con Miotti, pag. 528). D'altro canto all'individuazione del MI come cedente la Corte è pervenuta attraverso il riconoscimento effettuato dai Carabinieri AL e NA all'uopo appostati, sia pur di notte ad una distanza di circa trenta metri, i quali avrebbero di seguito nuovamente monitorato lo stesso soggetto in successive occasioni, compresa quella del 30 aprile: ma in concreto la prova certa LLidentificazione è stata tratta dalla circostanza che la vettura veduta, cioè la Fiat Punto rossa, era intestata alla moglie del MI e recava certificato assicurativo intestato all'imputato. Ed ancora la Corte ha dato atto che l'utilizzo di quella vettura da parte del MI CE era stato comprovato anche nel corso di separata indagine, denominata Rilancio, nella quale era tenuta sotto controLO la famiglia MI. Quanto all'episodio del 30 aprile la Corte ha rilevato come secondo quanto riferito dai militari appostati il LL si era incontrato con il MI già nel pomeriggio, dopo di che in serata vi era stato l'incontro nel quale il MI era stato fatto salire a bordo della vettura del LL per un giro LLisolato, prima di riscenderne, fermo restando che circa un quarto d'ora dopo il LL, che nel frattempo non aveva avuto LT contatti, era stato rinvenuto in possesso della droga. 37.2. A fronte di ciò non è dato evincere alcun serio vizio nel ragionamento probatorio effettuato dalla Corte territoriale. Il riconoscimento, pur a fronte della rilevata somiglianza tra il MI e i suoi fratelli, è stato ritenuto con giudizio tutt'altro che iLOgico suffragato dal fatto che i militari avevano avuto modo di vedere il MI anche il 23 aprile nel corso di un suo diretto monitoraggio e soprattutto, decisivamente, dall'intestazione del veicolo alla moglie e del certificato assicurativo a lui stesso, non essendo stato dedotto o spiegato perché mai i fratelli LLimputato avrebbero dovuto far uso del veicolo solitamente utilizzato da CE, il che vale a superare ogni questione inerente all'attribuzione di significato alla univoca prova dichiarativa. 232 Gli elementi favorevoli, costituiti dalla mancanza di elementi a carico nell'ambito LLoperazione Rilancio e dalle dichiarazioni di CI, che non conosceva il MI, non valgono a privare di rilievo i dati valutati dalla Corte territoriale, che coLOcano l'imputato sulla scena della duplice cessione, a prescindere da un suo più vasto coinvolgimento. Non hanno rilievo neppure l'imprecisione riguardante il fatto che MI PE, detenuto in Spagna non è il padre ma lo zio, o il fatto che non fosse stata eseguita una perquisizione dopo la cessione del 9 aprile 2008, a fronte del tenore delle conversazioni che avevano preceduto e seguito l'incontro con l'imputato. La mancata acquisizione dei tracciati del GPS applicati sulle vetture del MI risulta inconferente visto che secondo quanto indicato dalla Corte (pag. 529) l'installazione era stata effettuata il 10 aprile, dopo il primo episodio, mentre in occasione del secondo l'imputato si era presentato a piedi, per come rappresentato dai Giudici di merito. Il vuoto temporale nell'attività di pedinamento riguardante l'episodio sub 35 non assume rilievo in quanto nell'occasione il dato probatorio è stato desunto dalle conversazioni intercettate all'interno della vettura del LL. Infine, quanto alla mancata menzione LLintercettazione ambientale del 30 aprile, durante l'incontro col LL in automobile, non è dato comprendere in che cosa sarebbero consistiti i dialoghi eventualmente rilevanti, fermo restando che l'incontro consistette nel fare il giro del quartiere, prima che il MI riscendesse. In buona sostanza, la valutazione della Corte risulta completa e fondata su una analisi critica degli elementi valutati dal Tribunale, il cui ragionamento probatorio è stato confutato nei passi essenziali. 37.3. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi LLart. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, e alla mancata determinazione della pena nei minimi anche in relazione all'aumento per la continuazione. Il motivo è parimenti infondato. Deve in primo luogo osservarsi che il quantitativo ceduto nella seconda circostanza era stato accertato direttamente mentre nella prima era stato ricostruito indirettamente sulla base dei prezzi e degli importi menzionati dagli acquirenti LL e LI: peraltro è certo che l'acquisto implicava possibilità rilevanti di guadagno per come rappresentato dal LL nella conversazione seguita alla consegna e dunque doveva concernere un quantitativo comunque elevato, anche se non può dirsi che si trattasse esattamente di 400 grammi. 233 दी Va da sé che la Corte ha comunque valutato la duplice condotta, rilevando plausibilmente che i quantitativi erano significativi, il che giustifica la mancata qualificazione del fatto ai sensi LLart. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, dovendosi escludere la minima offensività di esso, a fronte del rilievo ostativo attribuibile al dato quantitativo. Quanto alla recidiva, la Corte, pur applicandola, l'ha tuttavia di fatto trascurata, dichiarando le attenuanti generiche prevalenti e dunque privandola di concreta influenza nella determinazione della pena. In ordine alla quantificazione e all'aumento per la continuazione, deve escludersi, contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, che vi fossero ragioni cogenti per irrogare una pena pari ai minimi edittali con aumento massimo per le attenuanti generiche e aumento minimo per la continuazione. La pena risulta invece rispondente ai canoni dettati dall'art. 133 cod. pen., in quanto non arbitraria ma legata alla consistenza delle condotte di cessione, che rendono giustificata l'irrogazione di una pena non corrispondente al minimo, così come una diminuzione rilevante ma inferiore al massimo possibile per le attenuanti generiche (da anni otto ed euro 30.000,00 ad anni sei ed euro 25.000,00), con successivo aumento, in realtà contenuto, per la continuazione tra i due episodi. Di qui la infondatezza del ricorso. 38. Il ricorso presentato nell'interesse di SO NI (punto 29 del Ritenuto in fatto), riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 74 e 75 in materia di stupefacenti, è inammissibile, perché i motivi sono generici. 38.1. Quanto al reato sub 74, la prova è stata desunta dalle dichiarazioni LLignaro trasportatore e da alcune conversazioni telefoniche. Il primo motivo di ricorso deduce l'insufficienza delle dichiarazioni del trasportatore HI HE, che non aveva riconosciuto in udienza nell'imputato l'NI che gli aveva dato l'incarico, e la genericità delle conversazioni. Peraltro deve rilevarsi che la Corte ha fornito puntuale risposta all'argomento difensivo che viene in questa sede solo riproposto senza specifica critica, avendo rilevato che in realtà il mancato riconoscimento era spiegabile con il lasso temporale intercorso dai fatti, mentre erano rilevanti il fatto che il soggetto che aveva conferito l'incarico si chiamasse NI e che avesse fatto riferimento a Vignola, luogo di residenza del SO. La Corte ha altresì rilevato che vi era corrispondenza tra una delle utenze intercettate nella fase del trasporto e quella annotata sul vaglia trovato successivamente indosso al SO. Ja 234 Il motivo di ricorso non si confronta con tali argomenti risultando dunque aspecifico. 38.2. Il secondo motivo prospetta la genericità della conversazione utilizzata per ritenere provato il trasporto di hashish dalla Francia di cui al capo 75. Ma ancora una volta tale censura risulta generica perché non si misura con il concreto tenore della conversazione e con il suo inserimento in un coerente quadro probatorio, fra l'altro suffragato, come rilevato dalla Corte, da plurime conversazioni intercorse con tale UN (peraltro datore di lavoro del già citato HI Xhenit), il quale risulta fare riferimento a cosa di cui non si può parlare al telefono e che «non si può tenere qua» e di cui hanno bisogno gli acquirenti, a dimostrazione del fatto che era stata trasportata su incarico del SO droga leggera del tipo hashish (la stessa sostanza per la quale SO e UN sarebbero stati di lì a poco arrestati in relazione ad altro episodio) e che poi la stessa era stata in parte spacciata e in parte («due e mezzo») rimasta in possesso LLUN. Sta di fatto che la genericità del motivo preclude una più approfondita analisi. 38.3. Il terzo motivo prospetta la sopravvenuta prescrizione del reato in ragione dei limiti edittali della ripristinata fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. Ma l'assunto è precluso dall'inammissibilità degli LT motivi di ricorso, che impediscono di considerare il tempo trascorso dopo la sentenza impugnata (si fa rinvio fra l'altro a Cass. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., rv. 217266; conforme ex plurimis, Cass. Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). Il ricorso risulta dunque nel suo complesso inammissibile. 39. Possono essere esaminate congiuntamente le posizioni di DI AL e di CC AN (punti 18 e 28 del Ritenuto in fatto) con riguardo al reato di tentata estorsione in danno di GR AE contestato al capo 38, di cui entrambi sono stati dichiarati colpevoli, quanto aLO DI in riforma LLassoluzione pronunciata in primo grado. 39.1. Entrambi i ricorrenti deducono che le dichiarazioni rese da GR AE, sentito come imputato in procedimento connesso, avrebbero necessitato di un'attenta valutazione LLattendibilità e di riscontri ai sensi LLart. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. L'CC deduce inoltre che tali dichiarazioni, non precedute dagli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e non assistite da difensore del dichiarante, dovrebbero essere reputate inutilizzabili. 235 Ал 39.2. La questione fondamentale è quella LLesatta qualificazione delle dichiarazioni. Va al riguardo osservato che il GR, per quanto esposto dal Tribunale e per quanto emerge dalla deposizione del predetto, valorizzabile in quanto allegata al ricorso LLCC e comunque funzionale alla definizione di questione processuale, rilevante ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., era collaboratore di giustizia, dimorante nel Canavese e sottoposto a tutela da parte dei Carabinieri della zona. Nel ricorso deLO DI si fa riferimento ad un'appartenenza del GR alla 'HE. Deve però osservarsi che il GR era stato escusso all'udienza del 6/2/2013, aLOrché era stato sentito come teste. Per problemi legati al malfunzionamento della videoconferenza, era stato nuovamente sentito all'udienza del 25/2/2013: in tale circostanza il Presidente del Collegio aveva chiesto al GR se intendeva rispondere, avendo poi dato corso all'escussione senza assumere provvedimenti specifici in merito. Nella sentenza del Tribunale si dà atto che il GR è stato sentito ai sensi LLart. 210 cod. proc. pen., qualificazione che risulta per vero anche dalla trascrizione della deposizione. La Corte di appeLO ha invece rilevato che il GR non versava in alcuna delle situazioni che rendevano applicabili l'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., dovendo lo stesso essere considerato un teste, secondo quanto emergente anche all'udienza del 6/2/2013. Nel ricorso LLCC si invoca per contro la disciplina dettata dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., ai fini delle conseguenze derivanti dalla mancanza degli avvisi e in particolare di queLO di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti di terzi. 39.3. Si pone in tale quadro il problema di stabilire quale sia la qualificazione data dal Tribunale alla deposizione del GR e se possa o meno procedersi da parte del Giudice di appeLO ad una diversa qualificazione. Sotto il primo profilo deve considerarsi che l'art. 210 cod. proc. pen., invocato dal Tribunale, distingue il caso LLimputato in procedimento connesso a norma LLart. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., da queLO LLimputato in procedimento connesso ai sensi LLart. 12, comma 1, lett. c) o in procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Correlando tale norma agli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen., si evince che l'imputato in procedimento connesso è incompatibile con la qualità di testimone a meno che, avendo ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 1, lett. c), in 236 occasione di precedenti dichiarazioni in fase di indagine o direttamente in sede di giudizio, venga ad assumere la veste di testimone assistito ex artt. 197-bis, comma 2, anche in relazione alla previsione di cui all'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. A ben guardare se permane l'incompatibilità alla testimonianza, in quanto ricorra l'ipotesi di cui all'art. 210, comma 1, cod. proc. pen., non ha rilievo la mancata formulazione LLavviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), in quanto lo stesso dovrebbe preludere all'assunzione della veste di testimone, che è di per sé preclusa: in tale caso il dichiarante può avvalersi della facoltà di non rispondere, fermo restando che, nel caso della scelta di rispondere, non può mutare la sua veste e non possono prospettarsi profili di inutilizzabilità in caso di mancanza LLavviso (in tal senso fra l'altro Cass. Sez. 4, n. 1517 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Tarko, rv. 258513). Nel caso in cui il soggetto, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 210, comma 6, scelga di rispondere, deve ricevere l'avviso suddetto, a meno che non l'abbia ricevuto in precedenza, cosicché in caso di avviso egli dovrà assumere la veste di testimone, mentre nel caso di mancanza di avviso le sue dichiarazioni dovranno considerarsi inutilizzabili (in tal senso, del resto, la recente Cass. Sez. U. n 33583 del 26/3/2015, Lo Presti, rv. 264480). Il Tribunale, come rilevato, ha valutato le dichiarazioni del GR alla stregua LLart. 210 cod. proc. pen.: a ben guardare, poiché è stata esclusa la veste di testimone, che sarebbe dovuta discendere dalla scelta di rispondere, nel caso in cui fosse stato ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 210 comma 6, cod. proc. pen. deve ritenersi che il Tribunale abbia, correttamente o meno, qualificato la deposizione ai sensi LLart. 210 comma 1, per il quale non si sarebbe potuta prospettare la necessità di avvisi, in particolare di quelli di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), gli LT non determinando comunque, in caso di mancanza, inutilizzabilità erga alios (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, Almagasbi, rv. 266431). 39.4. Sta di fatto che la qualificazione non può costituire il risultato di una scelta arbitraria. La stessa deve trovare fondamento nella situazione in cui versa il dichiarante. Peraltro a tal fine, venendo in considerazione profili di fatto, che necessitano per lo più di specifiche verifiche, occorre valutare il giudizio formulato dal giudice di merito. Chi intenda contrastarlo, non può limitarsi a prospettazioni astratte ma deve fornire gli elmenti dai quali possa risultare la diversa qualificazione. 237 Va subito considerato come in questo caso il GR fosse collaboratore di giustizia, secondo quanto è dato comprendere, quale ex appartenente alla 'HE. In tale quadro non può sottacersi che, se le dichiarazioni sono state valutate in funzione del delitto di tentata estorsione, in cui il GR assumeva veste di persona offesa, nondimeno gli imputati CC e DI erano altresì raggiunti dalla contestazione di appartenenza alla 'HE, quali affiliati a taluna delle locali istituite nel Torinese, anche se poi da tale imputazione sono stati assolti nel corso del presente procedimento. Al fine di rendere possibile la qualificazione della deposizione ai sensi LLart. 210 comma 6, cod. proc. pen. sarebbe occorso che la parte interessata fosse in grado di rappresentare che il dichiarante era imputato o indagato in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c) ovvero collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Ciò non è avvenuto, essendosi i ricorrenti limitati ad invocare la disciplina dettata dall'art. 210, comma 6. Sotto tale profilo dunque la dedotta inutilizzabilità deve essere comunque esclusa, impregiudicata la necessità, in caso di applicazione LLart. 210 cod. proc. pen., di riscontri ai sensi LLart. 192 comma 3 cod. proc. pen. 39.5. Ma a questo punto si tratta di valutare il secondo aspetto, inerente alla possibilità per il giudice di operare una diversa qualificazione della deposizione. Che una siffatta possibilità esista deve considerarsi dato certo. Di tale possibilità si dà atto anche nella più volte citata sentenza delle Sezioni Unite del 28/4/2016, in proc. Dasgupta: richiamandosi altra pronuncia (Cass. Sez. 3, n. 44006 del 24/9/2015, B. rv. 265124), si sottolinea che non è ravvisabile la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa si discuta non il contenuto probatorio ma la qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti riscontri ex art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura. Ma la qualificazione non può prescindere dal profilo strutturale assunto dalla deposizione. Si vuol dire che nel caso di una deposizione resa da soggetto che non ha prestato giuramento non potrà ravvisarsi una testimonianza in senso proprio, mentre nel caso in cui un giuramento sia stato prestato ben potrà discutersi del tipo di testimonianza in concreto ravvisabile, anche ai fini della necessità o meno di riscontri. Nel caso di specie ricorre un'ipotesi ibrida. 238 Infatti il GR aveva reso testimonianza ordinaria il 6/2/2013 mentre il 25/2/2013, senza che nulla fosse mutato, il presidente all'esordio gli aveva chiesto se intendesse rispondere, ciò che aveva poi dato luogo alla qualificazione della deposizione ai sensi LLart. 210 cod. proc. pen. Poiché la deposizione era stata resa e nel caso di specie si trattava di ripercorrerla dopo l'insorgenza di problemi tecnici, sarebbe occorso che il Tribunale specificasse le ragioni per cui aveva dato corso ad una deposizione di tipo diverso, senza di che la valenza del precedente esordio come testimonianza pura non sarebbe potuta reputarsi venuta meno. D'altro canto la Corte di appeLO ha chiarito che non ricorreva alcuna delle condizioni per qualificare il GR come imputato in procedimento connesso e, a fronte di ciò, nessuno dei ricorrenti ha dedotto alcunché, essendosi fatto leva solo sul dato estrinseco del tenore della deposizione del 25/2/2013. A ben guardare dunque la valutazione operata dal Giudice di merito in appeLO non risulta contrastata adeguatamente, che rende sul punto legittima la qualificazione della deposizione come testimonianza, considerando che non è risultato alcun profilo di effettiva connessione con i reati oggetto del giudizio e in particolare con la peculiare ipotesi associativa contestata in questa sede, ma neanche alcun profilo di specifico collegamento probatorio rispetto ad eventuali reati a suo tempo addebitati al GR. D'altro canto la veste di testimone assunta dal dichiarante all'udienza del 6/2/2013 non avrebbe potuto essere posta nel nulla, a fronte degli adempimenti aLOra eseguiti, tali da rendere legittima la qualificazione operata dalla Corte territoriale. Ciò significa che il primo motivo di ricorso LLCC è infondato in quanto in nessun caso si sarebbe potuta ravvisare l'invocata causa di inutilizzabilità. Né a tal fine si sarebbe potuto attribuire rilievo al mero fatto LLassenza di un difensore, posto che tale profilo afferisce ad una garanzia riservata al dichiarante, rilevabile daLO stesso e non anche dall'imputato (in senso contrario non può invocarsi la pronuncia delle Sezioni Unite nel procedimento Lo Presti succitata, in quanto in tale sentenza l'inutilizzabilità è stata correlata alla mancanza LLavviso e alla disciplina generale LLincompatibilità alla testimonianza). 39.6. Quanto poi al tema della valutazione di attendibilità e a queLO dei riscontri, evocato nel primo motivo deLO DI e nel terzo motivo LLCC, è d'uopo considerare che l'attribuzione alla deposizione della qualificazione di testimonianza sposta il problema sul versante LLanalisi che deve essere 239 compiuta con riferimento ad un siffatto tipo di deposizione, senza che debba farsi diretta applicazione LLart. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. Peraltro fin d'ora va rilevato che nel caso deLO DI motivo di ricorso coinvolge il punto della penale responsabilità in rapporto alla valutazione LLattendibilità del dichiarante, a fronte LLassoluzione pronunciata in primo grado. 39.7. Venendo invero sulla scorta di tali premesse all'esame della vicenda, per come rappresentata dalla Corte territoriale, si rileva che la responsabilità degli imputati è stata fondata sulla deposizione del GR, sui riconoscimenti da lui operati e, quanto all'CC, anche sulle dichiarazioni rese dall'imputato e dal teste Spano. Si è infatti rilevato, sulla base di quanto dichiarato dal GR, che dapprima il giorno 27 novembre 2006 si erano presentate presso il negozio del predetto tre persone, una delle quali, qualificatasi come IA RU, aveva sostenuto che egli doveva recuperare denaro per conto di uno di OR e che il GR gli avrebbe dovuto dare su quella somma euro 1.000,00 al mese a titolo di interessi, aggiungendo che egli era uscito di prigione da poco e che le cose a OR dovevano cambiare. Nell'occasione i tre avevano cominciato a rovesciare le cose e a dare calci al bancone e avevano precisato che se il GR non avesse pagato il negozio avrebbe fatto una brutta fine. In base aLO stesso racconto il giorno successivo si erano ripresentati IA e un altro soggetto, tale NO CC, il quale aveva sostenuto che egli era per la pace e non per la guerra, aggiungendo però che se il GR non avesse pagato sarebbero stati seri problemi. 39.8. Ha formato oggetto di doglianza che fossero state utilizzate le dichiarazioni rese dal GR in fase di indagine, in quanto fatte oggetto di contestazione. Si tratta di riproposizione di eccezione sulla quale la Corte si era già motivatamente espressa. Condividendo gli assunti della Corte territoriale, si rileva che in realtà le pregresse dichiarazioni del GR non sono state utilizzate come tali, essendo invece emerso che dopo la contestazione, dovuta ad imprecisione o dimenticanza di alcuni passaggi, il teste aveva confermato quanto in precedenza dichiarato, asseverandone la verità. Deve dunque ritenersi che sia stata utilizzata la deposizione dibattimentale, sia pur propiziata dal più preciso ricordo indotto dalla contestazione. Sul punto si rileva che, come in altre occasioni affermato (Cass. Sez. 2, n. 10483 del 21/2/2012, SO, rv. 252707; Cass. Sez. 2, n. 31593 del 13/7/2011, Accardi, rv. 250913), «nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la 240 MI circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione LLattendibilità del dichiarante». Ciò significa che la risposta risulta apprezzabile come narrazione del fatto da parte del dichiarante, dovendosi tuttavia valutare la concreta attendibilità del soggetto e del narrato, secondo le regole generali, rafforzate in casi siffatti daLO specifico andamento della deposizione. 39.9. In punto di attendibilità la Corte territoriale ha specificamente rilevato la tempestività del GR, che aveva subito allertato le forze LLordine, poi intervenute in entrambe le occasioni, nella prima rilevando lo stato in cui si trovava il negozio e nella seconda identificando IA e CC mentre stavano uscendo. La Corte inoltre ha segnalato a riscontro della versione del GR che il teste AN aveva confermato di aver organizzato un incontro tra GR e CC, con il GR che gli aveva confidato di essere stato minacciato, e che lo stesso CC aveva parlato LLepisodio, pur negando di aver proferito minacce. Si tratta di elementi che effettivamente risultano convergere nella medesima direzione LLipotesi accusatoria suffragata dalla deposizione del GR in ordine alla natura dei due episodi, contrassegnati da minacce e in ordine alla partecipazione LLCC al secondo episodio, nulla rilevando che secondo i primi Giudici la deposizione del GR fosse apparsa confusa, anche se poi reputata bastevole ai fini della condanna LLCC. Né sono stati dedotti elementi tali da disarticolare la valutazione della Corte con riguardo alle ragioni che avrebbero potuto indurre il GR a fornire una versione non corrispondente al vero. Inoltre, a scanso di equivoci, deve confutarsi l'assunto secondo cui sarebbe stata riconosciuta la parziale inattendibilità del GR con riguardo ad un altro degli imputati, per tale ragione assolto: in realtà, la Corte ha sostenuto, ben diversamente, che nel caso di RD AC, vi era solo il riconoscimento fotografico in fase di indagini, non ripetuto al dibattimento, ma confermato solo a seguito di contestazione, elemento reputato insufficiente per una tranquillante affermazione di penale responsabilità, senza alcun pregiudizio per la globale valutazione di attendibilità del dichiarante. Posto che i rilevati elementi avrebbero potuto costituire valido riscontro, emergente dalla motivazione della Corte, anche nel caso in cui fosse stato applicabile l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen, deve comunque rilevarsi 241 зл l'infondatezza dei motivi di ricorso in ordine alla valutazione della deposizione del GR con riguardo alla ricostruzione del fatto. 39.10. Il quarto motivo LLCC prospetta la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56, 393 cod. pen., in quanto gli imputati si sarebbero limitati ad agire per il soddisfacimento di un credito altrui. Viene al riguardo prospettato anche il travisamento della deposizione del GR. In realtà il GR ha negato di dovere alcunché nei confronti del preteso creditore, cioè tale D'GO, mentre non è stata fornita la giustificazione della richiesta avanzata da IA di euro 1.000,00 mensili. E' evidente che la grave minaccia utilizzata dai correi, consistita nell'evocare gravi conseguenze per il GR e soprattutto nell'evocare la forza intimidativa della criminalità di OR di cui IA si ergeva a paladino, era destinata a creare condizioni di assoggettamento del tutto sproporzionate rispetto alla normale esazione di un credito, ma soprattutto era ricollegabile ad una pretesa ingiusta, rappresentata da quell'esosa somma indicata come corrispondente ad interessi, a fronte di un credito di euro 10.000,00. Il carattere platealmente indebito di tale richiesta priva di rilievo l'argomento secondo cui il credito era esistente e che gli interessi non erano stati chiesti a titolo personale da IA: in ogni caso con quel tipo di forza intimidativa, era stata formulata una indebita richiesta di denaro, per la quale nessuno avrebbe potuto agire dinanzi ad un giudice. Ultroneo appare dunque indugiare sulla validità di quell'orientamento interpretativo in forza del quale integra il delitto di estorsione anche l'esercizio di violenza preponderante per far valere un preteso credito, condotta tale da dar luogo di per sé all'ingiustizia della coartante richiesta (in tal senso ad esempio Cass. Sez. 2, n. 9759 del 10/2/2015, rv. 263298): la Corte ha infatti comunque rilevato che era ravvisabile il perseguimento di un profitto da cui sarebbe derivato un danno contra ius. Risulta dunque infondato il quarto motivo di ricorso LLCC. 39.11. Nel quinto motivo l'CC deduce l'inapplicabilità LLaggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La Corte sul punto ha con precisione osservato che i correi agirono evocando la forza di intimidazione derivante dal riferimento ad un'associazione di stampo mafioso di matrice calabrese e facendo leva sull'assoggettamento e l'omertà della vittima: si è tratta da ciò la logica conclusione che anche CC, pur intervenuto il secondo giorno, era partecipe di quel programma delittuoso, incentrato sull'uso del metodo mafioso, accompagnato dal controLO sul territorio e ulteriormente suffragato dalla diretta minaccia attribuita aLO stesso CC. 242 Le censure contenute nel ricorso si risolvono in una mera contestazione e non risultano idonee a disarticolare le argomentazioni della Corte. 39.12. Il sesto motivo LLCC è inammissibile. Si deduce che la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura inferiore, non essendosi spiegato perché mai la pena per il delitto tentato fosse stata ridotta della metà e non di due terzi, pari al massimo consentito. In realtà deve considerarsi che nell'ambito del delitto tentato la riduzione costituisce un parametro per delineare nuovi limiti edittali all'interno dei quali va determinata la pena da irrogare. In tale prospettiva la Corte ha operato una congrua riduzione rispetto alla pena applicata dai primi Giudici, dando conto degli elementi che giustificavano tale riduzione, fermo restando che tuttavia il reato era da considerarsi aggravato ai sensi LLart. 7 legge 203 del 1991 e comunque, per come descritto nella fase analitica della condotta, connotato da peculiare forza intimidativa. In definitiva la pena non risulta da una valutazione arbitraria ma costituisce il risultato di elementi sincronicamente considerati nell'ambito dei limiti edittali previsti per il delitto tentato. L'assunto difensivo è dunque manifestamente infondato. 39.13. Resta da esaminare specificamente la posizione deLO DI in relazione ai profili non ancora valutati. Deve premettersi che qualora la deposizione del GR fosse stata valutabile ai sensi LLart. 210 cod. proc. pen., così da rendere necessaria la ricerca di riscontri, la motivazione sarebbe dovuta reputarsi carente, in quanto da essa non si traggono elementi idonei a convergere nella direzione accusatoria delineata dalle dichiarazioni della persona offesa: non può a tal fine considerarsi il riconoscimento fotografico che si coLOca esso stesso all'interno della deposizione. Peraltro deve comunque ravvisarsi un vizio di motivazione, nonostante la qualificazione della deposizione come testimonianza. Va infatti rilevato che il Tribunale aveva ritenuto che per come effettuato al dibattimento il riconoscimento deLO DI operato dal GR fosse da reputarsi insufficiente, tanto più provenendo da soggetto escusso ai sensi LLart. 210 cod. proc. pen. La Corte ha corretto tale valutazione sostenendo che la stessa aveva avuto un diverso contenuto e fosse da intendere come sicuro riconoscimento fotografico deLO DI. Sta di fatto che alla luce di quanto rilevato sulla scorta di Cass. Sez. U. del 28/4/2016, Dasgupta, nel caso di specie la deposizione del GR veniva ad assumere un significato decisivo, cosicché la diversa valutazione operata dalla 243 Corte di appeLO avrebbe dovuto implicare la diretta audizione della fonte, mediante rinnovazione LListruzione dibattimentale. Risulta dunque valorizzabile il passaggio del motivo di ricorso nel quale, contestandosi il giudizio di penale responsabilità, si pone a confronto la valutazione operata dal primo Giudice con la ritenuta attendibilità del dichiarante da parte della Corte: ciò comporta che debba riconoscersi il vizio della motivazione derivante dall'omessa diretta escussione del teste, che ha privato la Corte LLunico parametro utilizzabile per rivalutare con affidabilità e persuasività il dato probatorio, consentendo nel contempo all'imputato di esercitare il contraddittorio e con esso la facoltà di critica in relazione ai passi della deposizione. Di qui l'annullamento della sentenza con rinvio in ordine alla posizione deLO DI, dovendosi invece rigettare il ricorso di CC AN. 40. Congiuntamente possono essere esaminate le posizioni di Lo DO AN e RA ST (punti 19 e 36 del Ritenuto in fatto). 40.1. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di tentata estorsione e il primo anche di lesioni personali in danno di RR UI, reato rispetto al quale è reo confesso. Orbene, entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 40.2. Quanto al Lo DO, non corrisponde al vero che la Corte territoriale abbia omesso di motivare in ordine alla penale responsabilità per il delitto di tentata estorsione e non abbia considerato conversazioni telefoniche dalle quali sarebbe dovuto risultare che Lo DO CO non era consapevole del tipo di coinvolgimento di AN. La Corte ha invece debitamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa RR UI, che ha attribuito a Lo DO AN di averlo dapprima, nel dicembre 2008, ammonito a non servire più i dipendenti LLUfficio Postale, e poi, il 16/2/2009, picchiato. Ha inoltre considerato la serie di conversazioni telefoniche dalle quali ha logicamente tratto il convincimento che RA ST, madre dei Lo DO, aveva contattato il figlio CO, avvertendolo deLO «sgarbo» imputabile ad altro bar, avvisandolo che avrebbe chiesto al figlio OL di andare a parlare con queLO del bar, perché lo ammonisse a non servire più i dipendenti LLUfficio Postale, solitamente serviti dal bar Arditi, intestato a Lo DO RI ma con coinvolgimento della stessa RA ST. Le stesse conversazioni avevano consentito di accertare che OL non era andato e che sarebbe dovuta andare invece Lo DO RI, invitata dal CO 244 a rappresentare all'antagonista che i fratelli di lei gli avrebbero «spaccato il muso» (conv. 4604 a pag. 553). Ma alla resa dei conti era stato rilevato che mentre Lo DO RI si stava aveva incontrato il frateLO AN, che avevapersonalmente recando, personalmente provveduto. Di seguito era avvenuto anche lo scontro fisico, in occasione del quale il Lo DO, secondo quanto rappresentato dal RR, gli aveva detto di aver sbagliato a servire ancora la Posta. Tale quadro probatorio ricostruito in modo non manifestamente iLOgico dà conto del coinvolgimento del Lo DO AN, quale esecutore materiale sia della tentata estorsione sia del delitto di lesioni, non rilevando le conversazioni intercettate dopo lo scontro fisico, che il CO, parlando con familiari, aveva mostrato di non saper spiegare, il tutto peraltro dopo che la condotta minacciosa ed estorsiva era stata da tempo compiuta, su indicazione deLO stesso CO, sul punto già definitivamente condannato nell'ambito del giudizio abbreviato. 40.3. Quanto al Lo DO è parimenti del tutto infondato l'assunto che la Corte non abbia valutato la richiesta di disapplicazione della recidiva e di formulazione di un giudizio di comparazione con prevalenza delle concesse attenuanti. In realtà la Corte, pur addivenendo ad una pena più mite di quella irrogata, ha specificamente valutato la recidiva specifica ed infraquinquennale, reputandola un macigno troppo pesante sia per disattenderlo sia per giungere ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche alla luce del ruolo attivo e violento svolto dal Lo DO. Si tratta di valutazione del tutto in linea con i parametri individuati per la concreta applicazione della recidiva, in rapporto al grado di maggior colpevolezza e pericolosità correlato a tale elemento (Cass. Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, rv. 247838), e per la concreta formulazione del giudizio di comparazione sulla base dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. 40.4. Relativamente alla RA, il motivo di ricorso ha ad oggetto l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen.: si tratta parimenti di motivo manifestamente infondato, giacché non corrisponde al vero che la Corte non abbia preso in considerazione la richiesta, mentre del tutto correttamente è stato valutato il ruolo essenziale svolto dalla RA, la quale, essendo coinvolta nella gestione del bar Arditi, aveva determinato il proposito delittuoso, originato dalla telefonata da lei fatta al figlio CO, con la quale aveva rappresentato lo «sgarbo» subito, dando inizio alla reazione. 245 Si tratta di condotta sul piano deterministico ed eziologico di rilevanza primaria e dunque incompatibile con il contributo di minima entità previsto dall'art. 114 cod. pen. Di qui l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 41. Possono essere esaminate congiuntamente le posizioni dei ricorrenti MA PE e LL RC (punti 23 e 41 del Ritenuto in fatto). 41.1. Gli stessi, assolti in primo grado, sono stati riconosciuti colpevoli dalla Corte territoriale del delitto di cui all'art. 132 d.lgs. 385/93, aggravato ai sensi LLart. 7 legge 203 del 1991, loro rispettivamente contestato ai capi 80 e 46. Contrariamente a quanto prospettato nelle conclusioni assunte in udienza del Procuratore Generale, non ricorre un caso nel quale possa porsi il problema della mancata rinnovazione di prove in grado di appeLO. Le prove dichiarative hanno avuto rilievo, ma l'assoluzione in primo grado e la condanna in appeLO non sono dipese da una diversa valutazione di attendibilità o di attribuzione di significato alle stesse, bensì dall'inquadramento giuridico dei fatti emergenti dagli elementi probatori acquisiti. Infatti l'assoluzione era derivata dall'assunto che non fosse emerso un assetto organizzativo rivolto al pubblico per l'esercizio stabile di attività finanziaria, ciò che è stato invece ritenuto dalla Corte territoriale sulla base degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento. 41.2. Ciò posto, va rimarcato come, secondo la Corte, sia stato accertato che GI PE era dedito all'esercizio non autorizzato di attività finanziaria, erogando prestiti ad un numero indeterminato di persone, che a lui si rivolgevano, e utilizzando come base operativa soprattutto il bar Milano, gestito daLO LL, e in talune circostanze un altro bar, di cui era titolare il suocero del MA. La Corte ha osservato come attraverso la testimonianza di ON NC sia emerso che il GI aveva contatti con tale RA EL, titolare di società di assicurazione, e che dopo aver prestato il denaro talvolta faceva aprire ai debitori un finanziamento attraverso la società della RA. Sulla base delle conversazioni intercettate erano risultati alcuni soggetti, in numero di sette, che periodicamente avevano avuto denaro da GI, soggetti poi escussi al dibattimento, i quali avevano parlato di un interesse del 10%. 41.3. Ciò posto, va rimarcato che le imputazioni sono state separatamente formulate: al capo 46 è stato contestato aLO LL di aver in concorso con RA EL e GA LA, nonché con GI, CI NN RI, moglie del Gioffé, MA PE, come da capo 80, svolto attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone, con specifica 246 attribuzione aLO LL della condotta di aver ricevuto buste contenenti il denaro restituito dai clienti del GI ed aver talvolta elargito somme agli stessi per conto del GI, garantendo la reperibilità di costui;
al capo 80 è stato invece contestato al MA di aver in concorso con CI NN RI, moglie del GI, e con RA, GA e LL (con richiamo del capo 46), svolto attività di finanziamento nei confronti di CO EN, con il MA incaricato del recupero dei crediti elargiti nel 2008 da GI, deceduto il 28/12/2008, e De ZI AL, a CO EN. Si tratta di una formulazione involuta, che peraltro in concreto tratteggia un'attività finanziaria abusiva, esercitata dal GI in concorso con altre persone, e che inoltre delinea il concreto contributo attribuito a ciascuno dei ricorrenti. 41.4. Relativamente aLO LL la Corte territoriale, avendo ritenuto sul piano giuridico che gli elementi probatori acquisiti, come sopra descritti, delineassero un'attività finanziaria abusiva del GI, rivolta al pubblico, ha ritenuto che lo LL avesse svolto un ruolo attivo nel recupero del denaro e nella concreta erogazione deLO stesso a taluni clienti, su indicazione del GI, che peraltro si avvaleva del bar LLimputato. A tal fine sono state invocate plurime conversazioni telefoniche e le dichiarazioni dei clienti, in particolare di CO EN, che aveva pattuito un interesse del 10% mensile e restituiva il denaro presso il bar Milano il 4/5 di ogni mese, avendo in una circostanza consegnato il denaro in una busta, su indicazione del GI, direttamente nelle mani deLO LL. La Corte ha ricordato poi una conversazione nella quale effettivamente il GI aveva dato indicazione a tale MO di consegnare il denaro a RC. Su tali basi è stato ritenuto che lo LL avesse effettivamente concorso nell'attività abusiva del GI fornendo a costui un consapevole contributo per lo svolgimento LLattività di erogazione di prestiti. 41.5. Quanto al MA, è stata valorizzata in primo luogo la deposizione del CO, che a suo dire aveva in una circostanza consegnato il denaro, dopo la morte del GI, nei pressi del bar Milano proprio al MA, perché lo consegnasse alla OV del GI CI NN RI. Aveva peraltro aggiunto il CO, secondo quanto rilevato dalla Corte, che la consegna al MA era avvenuta in una sola circostanza, dopo che a lui lo aveva indirizzato il cognato del GI, per il resto avendo sempre direttamente incontrato la CI. Ha ancora rilevato la Corte, alla stregua della deposizione LLApp. ON e di talune conversazioni telefoniche, che il MA aveva avuto l'incarico dalla CI dopo la morte del GI. 247 Da ultimo la Corte ha valorizzato un'ulteriore conversazione risultante peraltro solo dal brogliaccio, cioè l'ambientale n. 2115 del gennaio 2009, rilevando sulla base di un'informativa di P.G. che ad essa aveva partecipato il MA, diversamente da quanto emergente daLO stesso brogliaccio, e che nel corso di tale conversazione in casa della CI, alla presenza di costei e dei figli del GI, il MA si era incaricato di «acchiappare≫ uno dei debitori e aveva inoltre discusso LLidentità di alcuni debitori e delle somme da loro dovute, segnalando in un caso di essere stato presente alla consegna e comportandosi come componente di un gruppo, dedito alla concessione di prestiti. 41.6. Orbene, sulla scorta di quanto rilevato deve osservarsi che i primi due motivi del ricorso presentato da LL sono infondati. Integra invero l'attività finanziaria abusiva di cui all'art. 132 d.lgs 385 del 1993 lo svolgimento di una o più delle attività di cui all'art. 106, non accompagnato da iscrizione nell'apposito elenco. D'altro canto l'art. 106 fa riferimento all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi in pagamento e di intermediazione in cambi. A ben guardare ciò che connota la condotta vietata è il compimento di una di quelle attività, orientata nei confronti del pubblico, in modo che l'esercizio possa riguardare un numero non a priori determinato di persone. In tal senso si spiega che secondo l'orientamento consolidato «commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma LLart. 132 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs., inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato» (Cass. Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, Di Silvio, rv. 266164; Cass. Sez. 2, n. 41142 del 19/9/2013, Rea, 257337). Ciò significa che in presenza di elementi che denotano la destinazione al pubblico è sufficiente il compimento di un solo atto, fermo restando che la pluralità degli stessi, ove non riferita a destinatari predeterminati all'origine, di per sé disvela lo svolgimento nei confronti del pubblico, ravvisandosi comunque anche nel caso di una pluralità di finanziamenti un unico reato, che assume connotazioni di abitualità (sul punto deve richiamarsi la qui condivisa Cass. Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009, dep. nel 2010, rv. 246148, secondo cui «il reato di esercizio abusivo LLattività finanziaria ex art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993, è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia da chiunque, 248 A all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata;
ipotesi, quest'ultima, in cui il reato abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB costituisce requisito essenziale»). Si comprende dunque come nel caso di specie, in cui sono stati rappresentati plurimi casi di erogazione di prestiti, riferiti ad un numero non ab origine circoscritto di beneficiari e dunque reiterabili in favore di un numero indeterminato di soggetti, sulla base di una consolidata predisposizione, deve ravvisarsi il reato contestato, facente capo in primo luogo al defunto GI PE e a coloro che avevano fornito un concreto contributo aLO svolgimento indebito di quell'attività. Va peraltro sin d'ora rimarcato che il reato consiste neLO svolgimento LLattività di concessione di finanziamenti: è proprio il fatto della concessione e non tanto queLO del successivo incasso ad integrare la fattispecie, fermo restando che il contributo fornito nella fase LLincasso può a sua volta integrare un concorso penalmente rilevante in quanto costituisca elemento destinato a consentire la prosecuzione LLattività di finanziamento o a rafforzare comunque il proposito delittuoso di chi la prosegua. 41.7. Con riguardo aLO LL è stato specificamente delineato e probatoriamente suffragato un continuativo contributo fornito aLO svolgimento LLabusiva attività da parte del GI, in quanto si è dato conto dei plurimi finanziamenti, LLutilizzazione da parte del GI del bar Milano gestito daLO LL, del fatto che costui provvedeva talvolta a ritirare il denaro e altre volte perfino ad erogarlo: in tal modo è stata rappresentata la continuità LLattività, svolta anche in presenza deLO LL, per parte sua consapevole di offrire un contributo all'incasso e alle erogazioni, in modo da rendere possibile l'attività finanziaria non occasionalmente svolta dal GI, anche se è venuto in evidenza un numero relativamente limitato di clienti. D'altro canto, a fronte dei finanziamenti erogati, non rileva che non sia risultato sempre con nitidezza il tasso praticato, fermo restando che il teste CO ha comunque parlato di un 10% mensile. Quanto al profilo LLorganizzazione esso è sostanzialmente assorbito dalla predisposizione della continuità, la quale può peraltro essere dimostrata dalla pluralità delle operazioni, soggettivamente non predeterminate. 249 сл Corretta risulta dunque l'affermazione di penale responsabilità deLO LL, dovendosi ribadire che in questo caso si trattava di inquadrare giuridicamente i fatti, peraltro di per sé accertati, e che dunque l'onere di motivazione rinforzata non implicava la confutazione di specifici argomenti ricostruttivi ma solo un corretto inquadramento della fattispecie in relazione al contributo riveniente daLO LL, ciò che la Corte territoriale risulta aver fatto. 41.8. E' però fondato l'ulteriore motivo di ricorso riguardante l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, giacché non è stata fornita alcuna specifica motivazione in ordine alla configurabilità di essa, in particolare con riguardo alla concreta rappresentazione o alla rappresentabilità da parte deLO LL, che se del caso l'avesse per colpa ignorato, del fine di favorire un'associazione di stampo mafioso di cui il GI faceva parte. In parte qua si impone dunque il rinvio per una nuova motivazione sul punto nonché per la determinazione della pena, che dovrà avvenire alla luce del rilievo che il reato è unico, seppur integrato da plurimi finanziamenti, secondo lo schema del delitto abituale, non essendo dunque ravvisabile la continuazione. 41.9. Quanto al MA, il primo motivo è infondato. Si assume la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, ma in concreto la Corte si è attenuta alla pur involuta formulazione LLimputazione, incentrata sul concorso nell'altrui attività finanziaria abusiva, sulla base di un contributo specificamente definito. 41.10. E' però fondato il secondo motivo nella parte in cui censura la configurabilità del contributo fornito dal MA in rapporto al tenore della contestazione. Ed invero è proprio il tipo di contributo evocato nel capo di imputazione, posto poi alla base della ricostruzione in termini di concorso nel reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385 del 1993, a viziare sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo della motivazione l'argomentazione utilizzata dalla Corte. La contestazione fa riferimento all'incarico conferito al MA di procedere alla riscossione del debito vantato dalla OV del GI nei confronti di CO EN. La Corte ha poi arricchito tale elemento invocando la conversazione risultante dal brogliaccio, di cui si è fatto cenno. Ma a ben guardare non è stato prospettato dai giudici di merito che l'attività finanziaria fosse stata proseguita dopo la morte del GI mediante l'erogazione di nuovi finanziamenti, essendo solo risultato che la OV e il figlio del predetto avevano cercato di fare il punto della situazione per realizzare i residui crediti. 250 Ciò significa che, pur residuando effetti LLattività penalmente illecita, quest'ultima era cessata e che dunque un contributo fornito in quella fase non avrebbe potuto rilevare ai fini del concorso nel reato. D'altro canto tutte le conversazioni intercettate, utilizzate nei confronti del MA, risultano essere intervenute dopo la morte del GI, compresa quella tratta dal brogliaccio. In assenza di specifici elementi, di cui non è stata prospettata l'esistenza, non può dirsi che il MA avesse arrecato un contributo pregresso all'attività di finanziamento, nulla rilevando di per sé la sua presenza in occasione LLerogazione di un prestito e neppure l'eventuale conoscenza di alcuni debitori. Del tutto inconferente risulta d'altro canto la riscossione di denaro consegnato dal CO, tanto meno in ragione di quanto lo stesso CO, per come rappresentato dalla Corte, ha dichiarato, precisando di aver incontrato il MA in una sola occasione e di aver per il resto avuto rapporti con la CI. Da ciò discende che a carico del MA non è configurabile un concorso nell'attività penalmente illecita, il che comporta sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, perché il predetto imputato non ha commesso il fatto. 42. La posizione degli imputati GL e RÌ (punti 11 e 20 del Ritenuto in fatto) può essere congiuntamente esaminata, in quanto i due rispondono del medesimo reato, che la Corte territoriale ha riqualificato ai sensi LLart. 416- ter, cod. pen., come da originaria contestazione. 42.1. Devono essere in primo luogo esaminati i primi tre motivi del ricorso del RI, imperniati sull'esatta ricostruzione della vicenda, sulla configurabilità o meno di un'intesa avente ad oggetto lo scambio di denaro contro voti e sulla ravvisabilità o meno di un contesto di coartazione, tale da rendere la manifestazione di volontà degli imputati non tipica o comunque scriminata. La Corte territoriale ha compiutamente e con precisione esaminato il materiale probatorio acquisito, focalizzando l'attenzione sulla fondamentale conversazione del 30/5/2009 (riportata alle pagg. 145 segg.), intercettata all'interno del bar Italia, intercorsa tra il RÌ e il GL da un lato e LA PE dall'altro. In precedenza, in data 27/5/2009, all'interno del bar-ristorante del LA si era tenuto un pranzo elettorale con la presenza di AB TO, sindaco di Rivarolo Canavese ma candidato alle elezioni europee del 7 giugno 2009. 251 M A tale pranzo, frutto LLiniziativa di IA NN, d'intesa con l'imprenditore RÌ e con il GL, segretario comunale di Rivarolo Canavese, entrambi vicini al TO e incaricati di trovare un'occasione di incontro con il vasto bacino elettorale costituito dalla rete dei calabresi residenti in [...], il LA aveva invitato a partecipare svariati esponenti della 'HE operante nel Torinese, appartenenti a diverse locali e per lo più imprenditori del settore edile. In tale circostanza il TO aveva tenuto una sorta di comizio, prospettando come risultato della sua elezione la ricaduta nella Regione di cospicui appalti legati a grandi opere. Il TO aveva sollecitato i presenti a rendersi attivi, affidandosi alla rete di conoscenze e di amici. Ma poi tre giorni dopo nel bar-ristorante del LA era avvenuto il coLOquio di cui si è fatto cenno. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente RÌ, ha fornito del coLOquio un'interpretazione logica, ancorata al dato testuale e aLO sviluppo della conversazione, scandendone con precisione l'evoluzione e le diverse fasi (pagg. 426 e segg.). In tale quadro ha rilevato come RÌ e il GL, in base a quanto indicato da IA NN, avessero confidato sul fatto che l'ausilio per il procacciamento di voti in favore del TO avvenisse gratuitamente, solo sulla base della forte promessa elettorale, accompagnata dal concreto impegno della rete dei calabresi. Ha peraltro segnalato come già al termine del pranzo in primo luogo si fosse manifestata la necessità di pagare il conto, ciò cui aveva fatto fronte il RÌ, e in secondo luogo ma soprattutto fosse stata avanzata dal LA in rappresentanza dei personaggi invitati una richiesta di denaro, 20.000,00 euro, a fronte della quale il GL aveva preso tempo, come ricordato daLO stesso LA nel coLOquio del 30 maggio. Nell'ambito di tale coLOquio la richiesta della somma era stata rinnovata esplicitamente dal LA in un crescendo, con i due interlocutori che dapprima avevano anche provato a dire «che non si fa niente», facendo venir meno ogni tipo di impegno, ma poi di fronte alla replica del LA che il denaro era stato ormai promesso e che lo stesso era destinato alle famiglie con cui si sarebbe dovuta spartire la torta, era stato lo stesso RÌ a convenire che non si sarebbe potuto esporre il LA ad una situazione di disagio e difficoltà rispetto a quelle certe persone che erano state evocate, e neppure si sarebbe potuto mancare di rispetto al LA, cosicché, dopo che quest'ultimo aveva segnalato che «l'unione fa la forza», il RÌ aveva riconosciuto che la forza «deve essere 252 supportata»: Il RÌ aveva in particolare promesso il versamento della somma richiesta, aggiungendo che se non vi fosse riuscito il sindaco, avrebbe provveduto lui stesso (si rinvia al passaggio rievocato anche in nota 528 a pag. 429). D'altro canto il GL, per come ricostruito dalla Corte, aveva pienamente aderito a tale iniziativa, prospettando che «noi non restiamo dietro e non vi facciamo fare brutte figure» (ancora pag. 429) e aggiungendo che per il futuro si sarebbero rivolti al LA senza intermediari inaffidabili, quale si era rivelato IA NN. 42.2. Orbene, l'assunto difensivo secondo cui non sarebbe stato logico che i due collaboratori del TO potessero assumere l'iniziativa di promettere denaro non ha fondamento. In realtà è stato correttamente ricostruito il quadro di partenza, con il TO interessato ad avvalersi della rete dei calabresi e peraltro consapevole per sua ammissione del fatto che IA NN era a sua volta un noto malavitoso. Ciò significa che vi era l'interesse a poter contare su quel bacino elettorale e sul contributo che la rete avrebbe potuto offrire, anche se nella prospettiva del TO attraverso il suo breve discorso sarebbe dovuto risultare chiaro il tipo di vantaggi destinati a quella sfera di elettori, senza necessità di esborsi ulteriori. Peraltro la Corte ha anche rilevato come il RÌ e il GL avessero piena contezza di muoversi in un contesto peculiare, non solo perché erano in contatto con un noto malavitoso, ma anche perché nel corso del coLOquio con LA, avevano mostrato di rapportarsi a calabresi «puro sangue» (il GL si rivolge al LA dandogli del «don») e il RÌ aveva mostrato di aver chiaro il concetto di una forza che doveva essere supportata, quella forza che era stata richiamata dal LA con espressioni evocative. Su tali basi la Corte ha rilevato che la ricerca dei voti costituiva il precipuo interesse LLazione e che peraltro fin dall'inizio era stata individuata quella rete dei calabresi, con la consapevolezza che la stessa avesse implicazioni malavitose, legate a quel tipo di fratellanza (non è per contro riscontrabile il vizio logico dedotto nel secondo motivo di ricorso del GL, circa l'inutilità del comizio a fronte di una platea di noti mafiosi, capaci di utilizzare la forza di intimidazione insita nel metodo mafioso: si trattava infatti di stimolare l'aiuto in qualunque modo fosse stato poi procurato). Se all'inizio non era stata prospettata una richiesta di denaro, ciò era peraltro avvenuto già al termine del pranzo e dunque in circostanze tali da rendere immediatamente esplicito il quadro che si stava profilando, ai fini LLottenimento di un serio impegno degli interlocutori in vista LLappuntamento elettorale. 1 253 Coerentemente e logicamente la Corte ha dunque prospettato come si fosse passati da un accordo basato su una ricaduta di appalti ad un accordo basato invece su una immediata richiesta di denaro, richiesta che i due collaboratori del TO avevano finito per accettare nella prospettiva del conseguimento del risultato sperato. Va sul punto rilevato che la Corte ha puntualmente corredato il ragionamento con riferimenti ai passaggi del coLOquio con il LA, rappresentativi della richiesta di un serio impegno dei calabresi, esteso anche alla Liguria, inclusa nella medesima circoscrizione elettorale. L'evoluzione dei rapporti e delle richieste spiega dunque perché la promessa del denaro fosse stata fatta dai due collaboratori, sebbene il TO non avesse messo in conto di dover sborsare denaro e, per come ricostruito dalla Corte territoriale, non avesse in prosieguo di tempo assecondato quella promessa. Quest'ultima risulta invece coinvolgere i due imputati, che avevano operato per rivolgersi alla rete dei calabresi e che si erano poi trovati a fronteggiare le richieste del LA, finendo per accettarle in cambio di un rinnovato impegno LLinterlocutore. 42.3. Ma sono infondati anche gli assunti difensivi volti a negare la serietà della promessa e ad affermare la dipendenza di essa da un contesto di coartazione, che si sarebbe tradotto in una vera e propria condotta estorsiva. Nel corso del giudizio una linea difensiva è stata quella di accreditare l'idea di una riserva mentale, cioè di una promessa che non si intendeva in alcun modo onorare. Rinviando al prosieguo l'analisi della fattispecie sotto il profilo giuridico, è d'uopo nondimeno rilevare come la punizione di pattuizioni interferenti con il momento di massima espressione democratica, costituito dal voto, discenda non tanto dalla interiore volontà di onorare una promessa quanto piuttosto dagli effetti che la pattuizione produce. Occorre dunque che tale pattuizione risulti di per sé idonea a determinare quel pericolo di pregiudizio alla libertà e alla genuinità del voto che si intende scongiurare con la previsione di una sanzione penale. La serietà va riguardata sotto il profilo della credibilità che la promessa assume per chi la riceve, in quanto da essa possa discenderne quel tipo di effetti condizionanti. Anche a voler immaginare che il RÌ e il GL non avessero intenzione di versare poi alcunché, sta di fatto che, come correttamente e puntualmente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 434), entrambi ebbero modo di insistere per assicurarsi l'impegno LLinterlocutore, quell'impegno che peraltro il LA 254 m confermò parlando telefonicamente col TO (nella parte finale della conversazione intercettata: pag. 156). Va peraltro aggiunto che il mancato pagamento, rilevante nei termini di cui si dirà, non prova di per sé la c.d. riserva mentale, che risulta anzi smentita dal fatto che, in base alla conversazione intercorsa tra LA e IA NN in data 4/6/2009 (n. 2499 a pag. 158), era piuttosto emerso un ripensamento. Quanto poi alla coartazione subita, particolarmente sottolineata nel secondo e terzo motivo del RÌ, deve prendersi atto del crescendo del LA, giunto ad evocare le famiglie e la necessità di non esporsi nei confronti delle stesse. D'altro canto è certo che i due imputati giunsero alla promessa di erogare la somma richiesta, dopo aver preso atto della fermezza di quest'ultima e della capacità evocativa dei riferimenti fatti dal LA, pur non accompagnati da esplicite minacce. Ma sul punto si condividono i puntuali rilievi, non manifestamente iLOgici, formulati dalla Corte territoriale (pag. 436). Il GL ben sapeva che già alla fine del pranzo era stata formulata una richiesta di denaro e d'altro canto entrambi gli imputati avevano contezza del contesto nel quale si inseriva la richiesta di aiuto elettorale formulata a quella platea di calabresi «puro sangue»: il fatto stesso che essi avessero avuto nuovi contatti con quell'ambiente e avessero ben compreso nel corso del coLOquio con il LA il tenore dei riferimenti da lui fatti alle famiglie, all'unione e alla forza, convenendo circa il fatto che la stessa doveva essere supportata, attesta, come rilevato dalla Corte, che essi si erano mossi in un terreno quanto mai gravido di conseguenze, che essi nondimeno avevano liberamente scelto fin dall'inizio di percorrere, a fianco di un noto malavitoso, ponendosi dunque nella condizione di dover tenere un atteggiamento remissivo al cospetto di chi stava usando la sua posizione e la forza LLunione da lui evocata, atteggiamento remissivo culminato nella promessa ma al tempo stesso funzionale al rinnovo, contestualmente avvenuto, della richiesta di aiuto elettorale, primario obiettivo LLazione. I due imputati dunque non si sottrassero alla situazione di pericolo derivante dal contesto prescelto ma vi si inserirono consapevolmente e l'accettarono, quale condizione per il perseguimento delle loro finalità. In tale quadro non rileva la prospettata configurazione, nel motivo di ricorso, di una condotta estorsiva, posto che in realtà la Corte ha nitidamente rappresentato la conclusione di un accordo bilaterale, comprensivo LLimpegno elettorale che stava a cuore ai due ricorrenti. E neppure può dirsi che il RÌ e il GL avessero agito in presenza della necessità di sottrarsi ad un grave pericolo di danno alla persona, non 255 LTmenti evitabile e non volontariamente causato: in tale ottica deve in particolare escludersi che i ricorrenti potessero invocare una situazione stringente di coartazione scriminante (non ricorrono infatti i requisiti negativi deLO stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.), mentre è irrilevante l'eventuale prospettiva di non onorare la promessa fatta, a fronte di quella reiterata richiesta di impegno a sostegno LLelezione del TO, che avrebbe dovuto nel frattempo attuarsi in quella settimana che precedeva le elezioni e che, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte, di fatto non mancò (sono state richiamate le dichiarazioni di RO OD, sull'impegno di IA RU, che distribuiva «i santini» del TO e annotava i nominativi per verificare il risultato elettorale, nonché le risultanze della conversazione del 5/6/2009, n. 994 a pag. 160, nella quale si faceva riferimento all'impegno dei calabresi), anche se il TO non fu eletto. In tal modo non meritano censure le conclusioni formulate dalla Corte territoriale in ordine alla conclusione del patto elettorale, consistito nella promessa di denaro in cambio di voti, patto ascrivibile sia al GL sia al RÌ. 42.4. Ma a questo punto si impone l'analisi della questione giuridica che forma oggetto del primo motivo di ricorso del GL e del quarto motivo di ricorso del RÌ. Il Tribunale aveva riqualificato il fatto ai sensi LLart. 96 d.P.R. 361 del 1957, rilevando che la fattispecie originariamente contemplata dall'art. 416-ter cod. pen., prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 legge n. 62 del 2014, prevedeva la promessa di voti in cambio LLerogazione di denaro, il che consentiva di ritenere integrata la sola fattispecie minore, incentrata anche sulla sola promessa di pagamento. La Corte territoriale, pur dando atto della modifica introdotta dalla legge 62 del 2014, che ora contempla espressamente l'ipotesi della mera promessa, ha invece ritenuto che la fattispecie originaria a sua volta desse rilievo aLO scambio tra promesse, facendosi riferimento all'erogazione di denaro, in quanto comunque contemplata nel patto, in tal senso orientando anche la ratio della norma, che non mirava tanto ad impedire il rafforzamento economico delle mafie ma a tutelare il regolare svolgimento delle elezioni con la previsione di un reato di pericolo. Si rileva che la fattispecie originaria: 1) contemplava la condotta di chi riceve la promessa di voti;
2) qualificava tale promessa facendo riferimento a quella prevista dal terzo comma LLart. 416-bis; 3) prevedeva in cambio l'erogazione di denaro. 256 L'attuale formulazione, introdotta dall'art. 1 legge 62 del 2014, contiene una pluralità di modifiche: 1) al primo comma prevede la condotta di chi accetta la promessa di procurare voti;
2) al secondo comma prevede specificamente anche la condotta di chi promette i voti;
3) qualifica tale promessa nel senso che la stessa deve mirare a procurare voti con le modalità di cui al terzo comma LLart. 416-bis; 4) stabilisce che in cambio occorre l'erogazione o la promessa di erogazione;
5) tale ultima erogazione può aver oggetto denaro o anche altra utilità. Inoltre, mentre la formulazione originaria prevedeva la pena di cui all'art. 416-bis, primo comma, l'attuale formulazione prevede autonomamente la pena, che risulta inferiore. La modifica, pur avendo conservato alla fattispecie la natura di reato di pericolo, ha certamente avuto di mira la finalità di agevolarne l'applicazione e di chiarirne meglio i presupposti in funzione della tutela anticipata del bene protetto. Deve certamente escludersi che la novella abbia natura e funzione di norma interpretativa: al di là dei limiti in cui una norma interpretativa potrebbe influire sulla concreta applicazione di una norma incriminatrice, è d'uopo rilevare come la pluralità delle modifiche, estese perfino all'entità della sanzione, contraddicono l'assunto che il legislatore abbia semplicemente inteso dare alla nuova formulazione un valore retroattivo, tale da sovrapporsi alla formulazione precedente, ciò sebbene le modifiche riflettano anche incertezze interpretative manifestatesi nella concreta applicazione. SuLO specifico punto, cruciale in questa sede, concernente l'oggetto deLO scambio, va rilevato che tre erano stati gli aspetti in ordine ai quali si erano manifestate maggiori incertezze: la possibilità che la prestazione del soggetto agente avesse ad oggetto denaro ovvero anche beni di altro tipo;
la possibilità che tale prestazione si arrestasse sulla soglia deLO scambio di promesse, a prescindere dalla concreta erogazione del denaro da parte del soggetto agente;
il significato da attribuire al riferimento alla promessa di voti di cui all'art. 416-bis, nel senso di stabilire se e in che limiti tale riferimento dovesse o meno implicare anche l'evocazione fin dalla pattuizione LLutilizzo del metodo mafioso di assoggettamento e intimidazione. Se con riguardo al primo punto si è giunti convincentemente ad arresti coerenti e univoci, sottolineandosi che oggetto della condotta doveva essere denaro o altro valore immediatamente quantificabile in termini economici, dovendosi invece escludere il generico riferimento ad altre utilità (Cass. Sez. 6, n. 20924 del 11/4/2012, Gambino, rv. 252788; Cass. Sez. 2, n. 47405 del 30/11/2011, D'Auria, rv. 251609), in relazione al secondo si è registrata una 257 incolmabile distanza tra due orientamenti opposti, curiosamente espressi anche nella fase cautelare riguardante i due imputati GL e RÌ, il primo volto ad accreditare la tesi della sufficienza di uno scambio di promesse (Cass. Sez. 1, n. 32830 del 2/3/2012, GL, rv. 253740; Cass. Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002, dep. nel 2003, Gorgone, rv. 224274) e il secondo volto invece rigorosamente ad esigere la concreta erogazione del denaro (Cass. Sez. 1, n. 27655 del 24/4/2012, RÌ, rv. 253387; Cass. Sez. 5, n. 4893 del 16/3/2000, Frasca, rv. 215964, in quest'ultima sentenza, pur massimata come conforme alla sentenza Gorgone, facendosi tuttavia riferimento al versamento effettivo di denaro). Il dato testuale, che, nell'interpretazione delle norme incriminatrici, deve assumere un rilievo primario, ove funzionale all'attribuzione di un significato restrittivo, in ossequio alle garanzie di tassatività e di prevedibilità desumibili dall'art. 25, comma secondo, Cost. e dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani, conduce certamente a privilegiare l'interpretazione che fa leva sulla necessità LLeffettiva erogazione. Ed invero la norma poneva in relazione la promessa di voti e l'erogazione del denaro. E' certamente corretta l'osservazione che la norma non mirava tanto ad impedire il rafforzamento economico delle mafie quanto a tutelare la principale manifestazione del gioco democratico: ma ciò di per sé non sposta la chiave interpretativa, il cui fulcro risiedeva neLO scambio così come configurato dalla norma e dunque letteralmente incentrato sulla correlazione tra promessa ed erogazione. D'altro canto se, come osservato dalla Corte, ben sarebbe potuto aggiungersi un aggettivo, volto ad accreditare l'assunto LLeffettività LLerogazione, può replicarsi all'inverso che ben avrebbe potuto per contro prevedersi la semplice promessa di erogazione in luogo del riferimento all'erogazione sic et simpliciter. Ed ancora è d'uopo rilevare come la previsione LLerogazione trovasse in realtà una sua specifica giustificazione, tenendo conto che la norma si inseriva in un terreno non privo di previsioni sanzionatorie, a cominciare da quella del voto di scambio di cui all'art. 96 d.P.R. 361 del 1957, che di per sé contemplava la dazione o la promessa: si sarebbe potuto dunque sostenere che nel quadro deLO scambio elettorale politico-mafioso la condotta del soggetto agente dovesse essere variamente qualificata, fra l'altro non solo dal tipo di interlocutore ma anche dalla serietà della prestazione, suffragata dall'erogazione effettiva. Non può dirsi che la recente novella del 2014 valga ad asseverare l'interpretazione meno rigorosa, ben potendosi piuttosto affermare il contrario. 258 Ed invero anche i lavori preparatori, come riportati nel ricorso presentato nell'interesse del RÌ, valgono a rappresentare l'intento del legislatore di estendere inequivocamente la sfera di operatività della fattispecie alla fase della mera promessa di erogazione, in modo da rafforzare l'intento di anticipare la soglia di punibilità, peraltro già sufficientemente qualificata dal riferimento alla qualità LLinterlocutore e alle modalità del procacciamento dei voti. In concreto la nuova previsione avalla piuttosto la conclusione che di essa vi fosse bisogno per giungere al risultato auspicato, occorrendo LTmenti l'effettiva erogazione, sia pur non necessariamente precedente l'adempimento della promessa di procacciamento. In conclusione deve ritenersi che nel caso di specie, nel quale, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, non vi fu, a fronte della promessa, effettiva erogazione della somma richiesta, non risulta ravvisabile il reato contestato nella formulazione vigente al momento della condotta. 42.5. Può dunque prescindersi anche dall'analisi del terzo profilo problematico, sopra richiamato, sul quale sembra peraltro calato un orientamento giurisprudenziale destinato a diventare ius receptum, secondo il quale «ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico- mafioso, come previsto dall'art. 416 ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poichè esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione» (Cass. Sez. 6, n. 16397 del 3/3/2016, La Rupa, rv. 266738; Cass. Sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, Albero, rv. 263845, incidentalmente già citata in precedenza in sede di analisi del posizione LLimputato OR). 42.6. Sta di fatto che per contro risulta configurabile, a fronte LLintervenuta pattuizione, finalizzata a procurare voti e basata suLO scambio di promesse, il reato meno grave di cui all'art. 96 d.P.R. 361 del 1957, che fa riferimento anche alla semplice promessa di denaro e che è applicabile anche in relazione alle elezioni europee, in tal senso dovendosi ripristinare la qualificazione dei fatti già operata dal Tribunale. Si impone peraltro l'annullamento della sentenza con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, correlata alla operata riqualificazione. 259 MR 43. Gli imputati GO EM, RG CE, AR IT, OR NE, OR AE, MI CE, IE EM, AC NI, FE NO, CC AN, AL NI, ON IT, OM NI, RO AL, IO RU e VA NN, i cui ricorsi sono stati rigettati, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Gli imputati EN CO, ED NC, Lo DO AN, NA NC, SO NI, CH RU e RA ST, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti GO EM, RG CE, EN CO, AR IT, OR NE, IE EM, AC NI, FE NO, NA NC, CC AN, AL NI, ON IT, TI EN, CH RU, RO AL, IO RU e VA NN devono essere condannati a rifondere alla parte civile associazione «Libera, nomi e numeri contro le mafie» le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Relativamente agli LT imputati va pronunciato annullamento della sentenza nei termini a mano a mano segnalati, ma con declaratoria di irrevocabilità della condanna di TI EN per il reato sub 1). Infine va disposta la conversione in incidente di esecuzione del ricorso presentato nell'interesse di EN GI e TE NG.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA PE per non avere commesso il fatto. Annulla nei confronti di NA RI la stessa sentenza nonché la sentenza di primo grado pronunciata il 22 novembre 2013 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di OR. Annulla la sentenza medesima nei confronti di ES EN, De MA AL, DI AL, DO IO, IR PE e LE EN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di AppeLO di OR. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI EN in relazione ai reati di cui ai capi 63) e 64) e LL RC limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 e alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sui punti relativi ad altra sezione della Corte di AppeLO 260 di OR. Rigetta nel resto i predetti ricorsi e dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nei confronti del TI con riferimento al reato di cui al capo 1). Riqualificato il fatto di cui al capo 51) nella fattispecie prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 96 d.P.R. 361/1957, annulla la stessa sentenza nei confronti di GL AN e RÌ NN limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'AppeLO di OR. Rigetta i ricorsi di GO EM, RG CE, AR IT, OR NE, OR AE, MI CE, IE EM, AC NI, FE NO, CC AN, AL NI, ON IT, OM NI, RO AL, IO RU e VA NN e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di OR nei confronti di DA PE, LA CO, CI CE, MM CE, RI CE NI, IG AN, DI AL, NE PE, DO NI, NA AE, NI DO, CC AN, RR NN, ER AN, nonché di RS NC. Dichiara inammissibili i ricorsi di EN CO, ED NC, Lo DO AN, NA NC, SO NI, CH RU e RA ST che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna GO EM, RG CE, EN CO, AR IT, OR NE, IE EM, AC NI, FE NO, NA NC, CC AN, AL NI, ON IT, TI EN, CH RU, RO AL, IO RU e VA NN a rifondere alla parte civile associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie" le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.966,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, I.V.A e C.P.A.. Qualificato il ricorso di EN GI e TE NG come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'AppeLO di OR per l'ulteriore corso. Così deciso il 12/5/2016 CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore NCcesco Ippolito Massimo Ricciarelli Мати в се м IN DEPOSITATO 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO OTT 4 2 Piera Esposito INDICE RITENUTO IN FATTO Ricorsi: P.G. presso Corte di appeLO di OR GO EM ES EN EN CO RG CE AR IT GL AN OR NE OR AE SI AL ED NC MI CE IE EM DI AL Lo DO AN RÌ NN AC NI DO IO MA GI FE NO NA NC NA RI IR PE CC AN SO NI AL NI GN GI e TE NG ON IT LE EN TI EN CH RU RA ST OM NI RO AL IO RU 262 par. 4 ->>> 6 ->> 8 0 » ->>> 10 ->>> 11 ->> 12 ->> 13 ->>> 14 ->>> 15 16 ->>> 17 18 19 » 20 ->> 21 ->>> 22 23 ->>> 24 25 ->>> 26 ->> 27 28 ->>> 29 30 ->>> 31 ->>> 32 ->> 33 ->> 34 ->> 35 36 ->>> 37 » 38 ->>> 39 VA NN LL RC CONSIDERATO IN DIRITTO L'associazione armata, autonoma e unitaria Generalità sulla condotta di partecipazione La misura di sicurezza Il ricorso del P.G. Il problema della riforma in appeLO di sentenza Le singole posizioni: ES EN OR AE DO IO IR PE LE EN TI EN OM NI GO EM EN CO RG CE SI AL IE EM AC NI FE NO NA NC NA RI AL NI EN GI e TE NG CH RU ON IT RO AL NF RU VA NN OR NE AR IT ED NC MI CE SO NI DI AL e CC AN 263 par. 40 ->>> 41 par. da 1 a 4 ->>> 5 1 0 ->> 7 ^ ->>> di assoluzione 8 A>>> ->>> 101 0 ->>> 11 ->>> 12 ->> 13 14 ->>> 15 ->>> 16 18 19 20 ->> 21 22 ->>> » 23 ->>> 24 ->>> 25 ->>> 26 27 28 29 30 31 ->>> 32 ->> 33 » 34 35 ->>> 36 ->>> 37 ->>> 38 ->>> 39 Lo DO AN e RA ST MA PE e LL RC AT AN e RÌ NN Conclusioni 264 40 ->>> 41 ->>> 42 ->>> 43