Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 50338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50338 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
TEAS 50338/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 2297 - Consigliere - Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE N. 23266/2015- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AN ND N. IL 18/05/1991 ET NI N. IL 11/04/1985 avverso l'ordinanza n. 770/2014 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 01/08/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gelli M assimo concluole pee it rigetto ole ricorsi Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO sulle rispettive 1.Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, decidendo richieste di riesame, in parziale accoglimento del gravame: - sostituiva la cautela carceraria imposta al GN OM con quella degli arresti domiciliari;
- sostituiva la misura carceraria imposta al GN EL con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Si procedeva in relazione ai reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309\90, nonché per i singoli episodi di traffico di sostanza stupefacente 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati GN OM e GN EL.
2.1. in relazione ad entrambi gli indagati si deduceva:
2.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della sede giudiziaria competente. Si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla dedotta questione della competenza. Si rimarcava che in presenza di connessione la competenza doveva essere individuata facendo riferimento al reato più grave che, nel caso di specie, doveva essere individuato in quello di cui all'art. 74 del d.p.r. 309\90 tale reato, senza fare ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen. ma a quelli indicati dall'art. 8 cod. proc. pen. risultava consumato in Roma, ovvero il luogo in cui l'associazione avrebbe manifestato la sua operatività; anche applicando il criterio suppletivo indicato dall'art. 9 comma 1 cod. proc. pena sarebbe stato necessario indagare dove si fosse sviluppato almeno un segmento della condotta associativa. Nella prospettiva difensiva la competenza doveva essere radicata in Roma ovvero, nel «punto nevralgico del gruppo>>
2.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 D.p.r. 309\90. Si deduceva la carenza di elementi idonei a configurare un quadro indiziario della gravità necessaria per l'applicazione della misura. In particolare si deduceva che la conversazione del 12 gennaio 2011 non fosse idonea a svelare alcun rapporto tra CU e OM GN.
2.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di cui al capo s). Si deduceva la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza genetica confermata dal tribunale che da un lato assumeva che gli indagati si erano recati nel Vibonese per concludere l'affare in quanto in possesso del successivamente si dava atto di un "intoppo" dovuto alladenaro mentre 2 mancanza di denaro. Inoltre si deduceva che il riferimento al vino non doveva essere interpretato come una forma di linguaggio in codice considerato che nella abitazione del padre dell'indagato si trovava effettivamente un numero cospicuo di damigiane.
2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 rispetto al contestazione di cui all'art. 74 D.p.r. 309\90. Si deduceva che era contraddittorio attribuire la gruppo dedito al traffico di stupefacenti la finalità di agire per agevolare l'associazione mafiosa della quale costituirebbe il duplicato. Si deduceva che laddove si ritenga che il commercio di sostanza stupefacente costituisca una delle finalità dell'associazione mafiosa, tale circostanza non è da sola sufficiente a costituire prova della esistenza di una ulteriore e distinta associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente.
2.2.1 n relazione al solo GN OM:
2.2.1.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di cui al capo r). si deduceva la inidoneità degli elementi raccolti a configurare un quadro indiziario della gravità necessaria per l'applicazione della misura. In particolare si segnalava la genericità dei contenuti emergenti dalle intercettazioni 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di cui al capo t). Si deduceva che la misura era stata applicata sulla base di mere congetture e di indizi non univoci che avrebbero concorso ad indicare l'indagato come colui che avrebbe concesso un non meglio specificato "nulla osta". Né si poteva attribuire rilievo indiziante alla il Pavia coindagato chieda l'aiuto del GN OM in seguito al guasto meccanico di un camion. Si deduce la assenza di elementi idonei a indicare che il ricorrente avesse fornito alcun contributo causale alla consumazione del fatto contestato;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, con riguardo alle doglianze sulla competenza, è fondato.
1.1. Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Cass. sez. 6, n. 46301 30/10/2013, Rv. 258163; Cass. sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241883). 3 1.2. Quanto alla competenza territoriale, «la giurisprudenza è estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocano tre distinti criteri: (a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 cod.pen.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4^, 7 giugno 2005, n. 35229, Rv. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 cod.pen., Cass. sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 26285, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, о a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici genesi della dell'associazione nello spazio;
privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Cass. sez. 3^, 6 luglio 2007, n. 35521, rv. 237397, relativa ad un'associazione D.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater;
conformi, sez. 6^, 23 aprile 2004, n. 26010, Rv. 229972; sez. 1^, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv.203609; sez. 1^, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 cod. proc.pen., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis cod.pen., Cass. sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 4^, 13 marzo 2008, n. 19526, Rv. 240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai 4 fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, sez. 4^, 12 febbraio 2004, n. 17636, Rv. 228183; sez. 6^, 6 ottobre 1994, Celone ed altri, Rv. 201849; sez. 1^, 7 febbraio 1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709); (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 cod.pen., da Cass., sez. 3^, 10 maggio 2007, n. 24263, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"); conformi, sez. 1^, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e sez. 1^, 7 dicembre 2005, n. 45388, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati fine, trova - applicazione l'art. 9 cod.proc.pen., comma 3, (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA - Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo -finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis cod.pen., Cass. sez. 1^, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e sez. 6^, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 cod.proc.pen., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, 5 Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia tra l'altro tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare, luogo indicato dall'art. 8 cod. proc.pen., comma 3 e quelli di cui all'art. 9 cod. proc.pen., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc.pen., presso la Procura della Repubblica di Bari); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 6^, 2 marzo 2006, n. 22286, Rv. 234722, e sez. 1^, 26 ottobre 1994, Confl, comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Cass. sez. 5^, 8 ottobre 2009, n. 4104/10, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati - fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione; (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Cass. sez. 1^, 25 novembre 1996, Confl, comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis cod.pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con 6 certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 cod.proc.pen., comma 1). Nel medesimo senso, Cass. sez. 1^, 9 aprile 2009, n. 17353, Rv. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 cod.pen. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod.proc.pen.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 cod. proc.pen., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 cod. proc.pen. (giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass. sez. 6^, 26 novembre 2006, n. 49542, rv. 245488)» (Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650) 1.2.Questa sezione (Cass. Sez. 2 n. 23211 del 09/04/2014; Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650; Cass. Sez. 2 n. 22953 del 16 maggio 2012, rv. 253189) ha di recente aderito al terzo orientamento, con affermazione di principio che il collegio condivide e reitera. Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto: "in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura". 7 1.3.Si ribadisce inoltre che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Cass. sez. un, n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330) 1.4. Nel caso di specie il Tribunale faceva propri i rilievi sulla competenza effettuati dal giudice per le indagini preliminari quale a pag. 35 dell'ordinanza genetica evidenziava che l'approvvigionamento dello stupefacente si svolgeva "prevalentemente" in Calabria. Si tratta di una valutazione che individua la competenza senza tenere in considerazione le linee ermeneutiche sopra citate, limitandosi a fare generico rinvio a non meglio specificate attività di approvvigionamento "prevalente" dello stupefacente effettuate in Calabria. Tale valutazione, conseguente ad una valutazione di merito delle emergenze procedimentali non consentita alla Corte di legittimità, deve essere nuovamente effettuata tenendo in considerazione i principi di diritto sopra enucleati.
1.5. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame limitatamente alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale, con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame delle misure coercitive. Cosi deciso in Roma il 3 dicembre 2015 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Franco Fiandanese 卢 Proves Fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 DIC. 2015 IL Cancelled ERE Claudia Pianelli 8