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21 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 597.
(Mancata comparizione).
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Mancata comparizione).
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 50
- 1. Mancata comparizioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27.117954
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo IV Dell'espropriazione immobiliare Sezione V Della distribuzione della somma ricavata Art. 597 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 213
- 1. Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10075Provvedimento: […] - la mancata comparizione del debitore alle udienze del 28.05.2021 e del 21.12.2021, fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione, ha comportato per detto debitore, ex art. 597 c.p.c. […]Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- art. 512 c.p.c.·
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- spese processuali·
- art. 596 c.p.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- inammissibilità opposizione·
- art. 617 c.p.c.·
- approvazione tacita progetto distribuzione