Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rileva la mera qualità di "uomo d'onore" derivante da una pregressa investitura, ma occorre riscontrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2000, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 05/10/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 1549
3. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 790/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) DI RL SC, n. ad TO il 18.2.1941
2) AM NT, n. a Montallegro il 28.12.1942
avverso la sentenza in data 20 ottobre 1999 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti il difensore avv. Sergio Monaco, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 26 giugno 1998, il Tribunale di Palermo dichiarava DI RL SC colpevole dei delitti di cui agli artt.81 cpv. c.p., 71 e 74 n. 2 e primo cpv. L. n. 685 del 1975 (capo B;
in Palermo e altre località, dal 1977 in poi), 416-bis c.p. (capo D;
in Palermo e altre località, dal 20 settembre 1982 in poi, in esso assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. indicata al capo C), 75 commi 2 e 4 L. n. 685 del 1975 (capo E;
in Palermo e altre località, dal 1977 in poi), unificati dalla continuazione, nonché AM NT colpevole dei delitti di cui agli artt. 75 commi 2 e 4 L. n. 685 del 1975 (capo A;
in Palermo e altre località. dal 29 settembre 1982 al 23 settembre 1986 e dal 23 settembre 1982 al 4 novembre 1986), 71 e 74 n. 2 e primo cpv. L. n. 685 del 1975, limitatamente agli episodi di traffico di hashish culminati nei sequestri avvenuti in Dover il 14 dicembre 1980 e in Brogeda Ponte Chiasso il 3 luglio 1982 (capo B), unificati dalla continuazione, e condannava, il Di AR, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di dieci anni di reclusione e lire 40 milioni di multa, e lo AM alla pena di dieci anni di reclusione e lire 35 milioni di multa).
Con sentenza in data 20 ottobre 1999 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti delle già concesse attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al Di AR in anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore.
Il Di AR ha denunciato: 1) l'erronea applicazione dell'art.416-bis c.p., avendo la Corte di appello contraddittoriamente ritenuta la protrazione della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa nonostante che il medesimo fosse stato posto "fuori della famiglia" e costretto a lasciare l'Italia dal 1982, e fatto riferimento a condotte delittuose, in ordine alle quali si era formato un giudicato straniero, del tutto svincolate dalla persistenza del reato associativo, figura criminosa che è estranea all'ordinamento inglese;
2) l'erronea applicazione degli artt. 71 e 74 L. n. 685 del 1975, essendo alcuni fatti già considerati dal giudicato assolutorio conseguente alle sentenze del Tribunale di Palermo del 9 dicembre 1986 e della Corte di appello di, Palermo del 4 aprile 1990, nelle quali era stata esclusa la responsabilità penale di personaggi (quali LE FI e IA TO) notoriamente legati al Di AR, mentre i restanti fatti avrebbe dovuto, in parte, essere considerati prescritti e, per altra parte, coperti da giudicato estero conseguente alla sentenza della Central Criminal Court di Londra dell'11 marzo 1987 che aveva condannato il Di AR ad anni venticinque di reclusione e lire 500 milioni di multa per essersi associato a scopo di contrabbando avente oggetto sostanze stupefacenti;
3) l'inosservanza dell'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, non essendo stata riconosciuta la speciale attenuante di cui alla citata disposizione nonostante che il Di AR avesse contribuito a ricostruire e chiarire aspetti fondamentali delle vicende oggetto del processo.
Lo AM ha denunciato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 75 L. n. 685 del 1985, per difetto dell'elemento materiale della partecipazione ad una associazione per delinquere, potendosi al più ritenere l'imputato responsabile di un singolo episodio delittuoso (quello relativo al sequestro nel porto di Felixtown di 350 pacchi di cannabis); 2) l'erronea applicazione degli artt. 71 e 74 L. n. 685 del 1975, non essendo emersi a carico dell'imputato elementi certi circa il suo coinvolgimento nell'episodio criminoso di cui sopra, non potendo considerarsi determinante il suo formale coinvolgimento nella società "Elongate s.r.l."; 3) l'erronea applicazione degli artt. 71, 74 L. n. 685 del 1975 e 157 c.p., in quanto, esclusa la sussistenza di una associazione per delinquere, per i singoli episodi di reato contestati, realizzati secondo l'accusa fino al luglio 1982, si era consumato il termine di prescrizione.
Diritto
Quanto alla posizione del Di AR la sua appartenenza a "Cosa nostra" è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base non solo delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quali US MM, CO AT, DE NT, AR NO SC, MU GA, HE PE e Di IO BA, tutti esponenti di spicco di tale organizzazione criminale, ma anche delle dichiarazioni confessorie dell'imputato.
In particolare è stato considerato provato che il Di AR, assai vicino a personaggi mafiosi del calibro di TO II, TT AO, RI ON, BE ZA, BE RU, era entrato nella famiglia di TO sin dagli anni 1966/1967 ed aveva poi rivestito la carica di capo-famiglia sino a quando venne sostituito dal fratello AN a motivo di un "bidone" da lui fatto ai suoi accoliti in relazione a un traffico di stupefacenti. A seguito di tale episodio il Di AR si era trasferito a Londra ed era stato quindi messo "fuori Cosa nostra" nell'anno 1982. Questo evento, secondo i giudici di merito, avrebbe di fatto comportato solo una sorta di sanzione di inabilitazione operativa nel territorio di TO, senza far perdere al Di AR la qualità di "uomo d'onore", tant'è che l'imputato dopo il suo allontanamento aveva mantenuto saldi legami con l'ambiente mafioso, anche attraverso viaggi da Londra alla Sicilia, effettuati personalmente da lui o dal suo "segretario" FI LE. Osserva la Corte di appello che, data la struttura complessa e articolata di "Cosa nostra" l'esclusione da una determinata famiglia non comporta per ciò solo la cessazione dell'appartenenza al sodalizio mafioso, ove risultino, come nella specie, elementi indicativi della continuità dei legami con altri gruppi mafiosi della stessa organizzazione. Sulla base di queste considerazioni, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità del Di AR in ordine al reato di cui all'art. 416- bis c.p. contestato al capo D).
A parere di questo Collegio, una simile conclusione non risulta sorretta dalla individuazione di puntuali e pertinenti elementi di fatto, logicamente indicativi di un perdurante inserimento dell'imputato nella organizzazione mafiosa pur dopo il suo allontanamento dal clan di TO.
Non basta richiamarsi, come fa la Corte di merito, al dato notorio del carattere tendenzialmente permanente del vincolo associativo collegato alla qualità di "uomo d'onore", atteso che ai fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rilevano mere situazioni di status, come quella derivante da una pregressa investitura di uomo d'onore, ma la fattiva partecipazione del soggetto a un sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione. Su questo aspetto, la sentenza impugnata è del tutto carente, affermandosi in essa, senza offrirsene dimostrazione, che i viaggi effettuati in Sicilia dal Di AR o dal LE dovevano essere apprezzati quali elementi indicativi della continuità dei legami con "Cosa nostra". Ma con chi abbia preso contatto il Di AR in occasione di questi viaggi o cosa egli abbia fatto, la sentenza non dice, sicché appare logicamente viziata l'induzione che ciò sia indicativo della perdurante partecipazione dell'imputato a "Cosa nostra".
Altrettanto deve dirsi con riferimento ai rapporti tra il Di AR e personaggi mafiosi, quali i TR e il CA, peraltro appartenenti a sodalizi mafiosi operanti in un ambito territoriale diverso da quello di provenienza dell'imputato, posto che tali contatti, pur potendo trovare spiegazione nella organizzazione di specifiche attività criminose da parte di soggetti tra i quali intercorreva un risalente rapporto di conoscenza anche a causa della comune matrice mafiosa, non dimostrano affatto, tenuto conto anche del contesto territoriale-organizzativo non omogeneo. l'esistenza di un vincolo associativo.
Deve dunque concludersi che l'estromissione del Di AR dalla famiglia di TO e il suo allontanamento dalla Sicilia rappresentano obiettivi e sicuri elementi di rottura con la organizzazione mafiosa nella quale egli concretamente operava, tali da escludere, in mancanza di specifiche risultanze di fatto, che i giudici di merito non sono stati in grado di individuare, che i contatti intrapresi dall'imputato in occasione dei suoi viaggi in Sicilia o quelli avuti con soggetti di origine mafiosa all'estero possano configurarsi in rapporto di continuità con la sua pregressa adesione a "Cosa Nostra".
Anche in ordine alla contestata associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo E), la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto carente. In essa ci si limita alla affermazione (pag. 9) secondo cui il Di AR non poteva invocare il giudicato assolutorio, riguardante il medesimo reato associativo, determinatosi a seguito delle sentenze del Tribunale di Palermo del 9 dicembre 1986 e della Corte di appello di Palermo del 4 aprile 1990, con le quali era stata esclusa la responsabilità penale dei suoi presunti correi;
e ciò in quanto con detto giudicato tali soggetti erano stati assolti con la formula "per non aver commesso il fatto", il che escludeva una ricaduta della pronuncia assolutoria sulla posizione dell'imputato. Tale osservazione, seppure corretta dal punto di vista giuridico formale, ha il difetto di non considerare che la censura dell'appellante meritava comunque di essere presa in esame per il suo significato sostanziale di critica alla motivazione della sentenza di primo grado con la quale era stata affermata la responsabilità del Di AR in ordine a un reato cui, secondo la stessa impostazione accusatoria, avevano partecipato soggetti strettamente collegati operativamente a detto imputato;
i quali, tuttavia, erano stati riconosciuti non responsabili, sia pure nell'ambito di un distinto procedimento. Non vi dubbio che, data l'autonomia delle regiudicande, non sussiste alcuna formale incongruenza nel fatto che queste, pur riferendosi a posizioni soggettive probatoriamente collegate, abbiano esiti decisori diversi;
ma, in simile evenienza, il giudice investito del secondo procedimento non può trascurare le argomentazioni rese in sede di giudicato assolutorio, tanto più quando oggetto dei due distinti procedimenti sia lo stesso reato associativo. Dalle considerazioni sopra esposte discende che, in presenza di una motivazione radicalmente carente in punto di sussistenza dei presupposti di fatto per l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E), la sentenza impugnata va in tale parte annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti addebitati al Di AR.
I restanti reati, di cui al capo C) (art. 416 c.p., già ritenuto assorbito nel capo D) e al capo B) (artt. 71 e 74 n. 2 L. n.685 del 1975, reato ridotto alla ipotesi base per effetto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti), risultano estinti per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di quindici anni, ex artt. 157 comma primo n. 3 e 160 ultimo comma c.p., decorrente, quanto al capo C), dal 28 settembre 1982, data di cessazione della permanenza, e, quanto al capo B), dal 3 luglio 1982, data di consumazione dell'ultimo episodio. Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio anche per tale parte, attesa l'estinzione dei predetti reati per la riferita causa. Ai fini del rispetto dell'art. 129 comma 2 c.p.p., è il caso di precisare, quanto al motivo relativo alla esistenza di un giudicato straniero (la sentenza della Central Criminal Court di Londra dell'11 marzo 1987), addotto con riferimento ai capi di imputazione concernenti gli stupefacenti, che, come puntualmente messo in risalto dai giudici di merito, gli addebiti presi in considerazione da tale pronuncia riguardano singoli episodi di traffico di stupefacenti (commessi il 13 dicembre 1984 e il 25 maggio 1985), e che della sentenza straniera è stato già preso atto e tratta debita conseguenza da parte della sentenza di primo grado, tanto che con essa è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Di AR in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 71 e 74 n. 2 e primo capoverso L. n. 685 del 1975 "con riferimento agli episodi per i quali (l'imputato) risulta già condannato in Inghilterra, ostandovi un precedente giudicato".
Venendo alla posizione dello AM, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto, la prova della sua responsabilità per la partecipazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti non è stata tanto tratta dai giudici di merito dal mero episodio relativo al carico di hashish nel porto di Felixtown, ma piuttosto, e in primo luogo, dalla accertata partecipazione dell'imputato alla società "Elongate ltd.", la cui unica attività accertata era quella, svolta non episodicamente ma in via continuativa, del narcotraffico e, sul piano operativo, delle conseguenti spedizioni di ingenti quantitativi di stupefacenti. Tale dato, unito all'altro significativo che unico altro socio della predetta società era GU SC, del quale pure è stato accertato l'inserimento nel riferito traffico delittuoso, ha condotto i giudici di merito a ritenere non irragionevolmente che lo AM non potesse essere estraneo a detta stabile attività criminosa, come avrebbe invece potuto sostenersi in presenza di una entità, societaria a struttura complessa e operante in diversi settori.
Inoltre, come pure è stato evidenziato nella impugnata sentenza, a carico dell'imputato depongono anche i contatti dallo stesso intrattenuti con appartenenti alla consorteria mafiosa, tra i quali CA ON.
Dal complesso di tali elementi i giudici di merito hanno dunque ineccepibilmente tratto il convincimento che l'attività dello AM nel traffico degli stupefacenti dovesse inquadrarsi in un programma criminoso generico facente capo a una organizzazione stabile e strutturalmente idonea, operante, con vari apporti soggettivi, attraverso il paravento della società sopra menzionata;
il che integra in linea di diritto la fattispecie criminosa contestata.
Tali considerazioni conducono poi, ex se, alla infondatezza della doglianza relativa al capo B), trattandosi di episodi relativi a un traffico di stupefacenti che si inseriscono nell'attività criminosa del sodalizio criminoso di cui sopra.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione del reato di cui al capo B), si tratta, come lo stesso ricorrente precisa, di doglianza legata alla auspicata caduta della imputazione concernente il reato associativo (capo A), sicché, venendo meno questa prospettiva, stante la continuazione criminosa (rilevante ex art. 158 comma primo c.p.) e l'accertata permanenza del reato associativo sino al novembre
1986, il motivo deve ritenersi superato.
Al rigetto del ricorso dello AM consegue a norma dell'art.549 c.p.p. del 1930, la condanna di tale imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in lire 200.000 (duecentomila).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Di AR SC in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 75 l. n. 685 del 1975 perché il fatto non sussiste e in ordine ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 71 L. n. 685 del 1975 perché estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso di AM NT che condanna a pagare le spese processuali e a versare la somma di lire 200.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000