Articolo 629 del Codice di procedura penale
Articolo 573Articolo 608
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
29 giugno 2003
Art. 629. Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
Entrata in vigore il 29 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente