Art. 629. Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
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24 ottobre 1989
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29 giugno 2003
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- 1. Articolo 629 del codice di procedura penale Condanne soggette a revisionehttps://www.studiocataldi.it/
[…] Presupposto indefettibile della revisione è lÂirrevocabilità del giudicato, con la conseguenza che fin quando lÂintera decisione non sia divenuta definitiva, la sentenza non può ritenersi irrevocabile e non può essere assoggettata allÂistituto previsto dallÂart. 629 c.p.p. (Cass. […] La revisione del giudicato penale disciplinata dagli artt. 629 e seguenti c.p.p. non spiega di per sé effetti «invalidanti» sul materiale di prova raccolto nel precedente non potrebbe quindi condurre ad una rimozione degli atti ai quali si riferiscono le violazioni riscontrate nel giudizio dalla Corte europea dei diritti umani. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32112Provvedimento: […] Con ordinanza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di RT AT, volta a ottenere la rescissione della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Napoli in data 27 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in ordine a violazioni del testo unico ambientale. 2. […]Leggi di più...
- diritti partecipativi·
- giudicato·
- art. 629 bis cod. proc. pen.·
- assenza incolpevole·
- nullità assoluta e insanabile·
- rescissione del giudicato·
- art. 420 bis cod. proc. pen.·
- incidente di esecuzione·
- mancata notifica