(( (Sentenze irrevocabili).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3)).
(massima n. 1) Le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art. 192 comma 3 c.p.p., ma ha come oggetto non solo il fatto direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. […]
Leggi di più…L'art. 238 bis c.p.p. prevede che “fermo restando quanto previsto dall'art. 236, […] Tale disposizione si pone in apparente contrasto con il principio del contraddittorio perché il convincimento del giudice non si fonda su una prova dinnanzi a lui formata bensì sulla valutazione che altri ha dato di quella prova, in realtà la Suprema Corte con sentenza n. 4704 del 2014 ha stabilito che “le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, […]
Leggi di più…(massima n. 1) Una volta acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma 3 stesso codice. […]
Leggi di più…[…] Riferimenti normativi: art. 187 c.p.p. art. 192 c.p.p. art. 238-bis c.p.p. […]
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