Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2013, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/02/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 401
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 7526/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 31 maggio 2011 dalla Corte di appello di Milano, 3^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile ND PA IU, l'avv. Saponara Vincenzo che si riporta alla nota difensiva depositata il 23/1/2013 e conclude per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Alvaro Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31 maggio 2011, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa il 12 gennaio 2010 dal Gup presso il Tribunale di Pavia con la quale GI RO, all'esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione aggravata, commesso in Pavia il 15 dicembre 2001 ai danni di ND PA IU, ed era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale di Euro 3.000,00.
2. Secondo la tesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito, il GI avrebbe tentato di farsi consegnare del denaro, in particolare la somma di L. 200 milioni poi ridotta a L. 20 milioni, dal dott. ND PA IU, medico chirurgo da cui era stato operato, minacciandolo nel caso in cui non avesse acconsentito a denunciarlo per aver indebitamente preteso del denaro nell'esercizio della sua attività professionale, come risultava dalla registrazione audiovisiva di un precedente colloquio, prospettandogli violenze fisiche da parte dei detenuti suoi amici nel caso in cui fosse stato incarcerato e assumendo atteggiamenti aggressivi come il blocco della porta dello studio professionale e lo smontaggio del telefono cellulare del medico. Quest'ultimo, come era emerso nel corso del giudizio di merito, una volta accertato che l'audiocassetta in possesso del GI era originale, era stato condannato sia in primo grado che in appello in ordine al reato di concussione ai danni del GI.
3. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce:
1) la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 c.p. e la mancanza o illogicità della motivazione per essere stata attribuita attendibilità all'interessata versione dei fatti della persona offesa prof. ND, che era stato condannato per concussione sulla base della registrazione audiovisiva in possesso del GI;
registrazione che il professionista si era ostinato a definire il risultato di una contraffazione prima di essere smentito dall'esito della perizia tecnica che ne aveva accertato l'autenticità; si duole che le dichiarazioni testimoniali del dott. La Rosa, collega del prof. ND, erano state valorizzate nella sentenza impugnata quali elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, anche se le sue dichiarazioni erano state ritenute in un primo momento sostanzialmente irrilevanti dalla Squadra Mobile di Pavia (dott. Marraffa) al pari di quelle del teste Vicari, fatto intervenire dal prof. ND dopo aver ricevuto le richieste di denaro da parte dell'imputato; il tentativo di estorsione ai suoi danni, secondo il ricorrente, sarebbe stato inscenato dal prof. ND temendo che il GI, che aveva rifiutato di versargli ulteriori somme oltre quella già versata, lo denunciasse;
2) la violazione di legge per essere stata affermata la responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile e animata da rancore nei confronti dell'imputato, senza sottoporle ad un rigoroso controllo anche sulla base dei comuni criteri di verosimiglianza;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p. non potendosi ravvisare l'ingiusto profitto nella richiesta di una somma di denaro sensibilmente ridimensionata rispetto all'originaria pretesa di L. 200 milioni e nemmeno l'ingiustizia del danno minacciato nella prospettazione di una denuncia all'A.G. per il grave reato di cui il GI era stato vittima (concussione);
4) violazione di legge per non essere stata ravvisata l'ipotesi della desistenza volontaria, pur essendosi il GI allontanato dallo studio del prof. ND spontaneamente, prima dell'intervento della polizia, senza farvi ritorno ne' reiterare le richieste di denaro;
5) illogicità ed erroneità della motivazione con riferimento alla graduazione della pena avendo il giudice di appello affermato che in primo grado la pena era stata già determinata nel minimo (anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa) con ciò considerando il reato di estorsione consumata, quando l'imputato, invece, rispondeva di estorsione tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato soltanto per quanto riguarda il quinto motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
2. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
3. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
4. Nel caso di specie tutte le censure sollevate con i motivi di ricorso che corrispondono ad analoghe obiezioni sollevate con i motivi d'appello sono state oggetto di esame e di confutazione da parte della Corte d'appello. In particolare la Corte non ha fondato le proprie conclusioni esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma ha trovato degli elementi di riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi, e nella circostanza obiettiva che il GI ha videoregistrato il colloquio con il ND durante il quale il medico chiese dei compensi illeciti al paziente, concordando con il primo giudice che: "la registrazione dell'incontro con il ND nel quale avvenne la consegna dei soldi da parte del GI, era preordinata proprio alla successiva estorsione, poiché l'altra finalità, che sarebbe stata logicamente quella di denunziare il medico, non fu perseguita".
5. Le conclusioni raggiunte dai giudici del merito in punto di responsabilità dell'imputato sono fondate su un percorso privo di vizi logico giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova.
6. Occorre rilevare, inoltre, che la Corte ha confutato anche le richieste subordinate dell'appellante in punto di qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'esorbitanza della somma richiesta, dieci volte superiore a quanto illecitamente percepito dal sanitario, ed in punto di desistenza volontaria, attraverso l'analisi del comportamento del prevenuto, che si dileguò dopo aver percepito la presenza di terze persone. Anche sotto tali profili, le conclusioni dei giudici del merito non presentano vizi di sorta e quindi non sono passibili di censura alcuna.
7. Sono fondate, invece, le doglianze in punto di determinazione della pena. Infatti la Corte territoriale ha respinto il relativo motivo d'appello, osservando che la pena base inflitta dal primo giudice corrisponde al minimo della pena per il reato di estorsione aggravata;
senonché l'imputato risponde di estorsione tentata, pertanto la congruità della pena va giudicata con riferimento alla pena astrattamente determinabile per il tentativo.
9. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano alla quale deve rimettersi anche la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. Deve essere rigettato, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano alla quale rimette anche la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013