Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/1993, n. 11344
CASS
Sentenza 10 maggio 1993

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In tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen., aggiunto dall'art. 2 della legge 6 febbraio 1980 n. 15), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità, e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l'omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori, siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione, sarebbe il reato consumato.

In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall'art. 309 cod. pen. presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere "prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata". Deve quindi ritenersi, atteso l'uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità.

La contraddittorietà della motivazione è riconoscibile e rilevante solo quando sia interna all'apparato motivazionale posto a sostegno della decisione attinente il punto oggetto di censura, rimanendo invece esclusa quando essa si manifesti come semplice incoerenza fra quella decisione ed altra che abbia ad oggetto un punto diverso.

In materia di reati associativi, l'attribuzione a taluno del ruolo di "organizzatore" non implica che costui debba essere necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti"), ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità); requisiti i quali possono sussistere anche indipendentemente dalla continuità della suddetta attività (applicazione in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 cod. pen. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di "rifugio" rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, comma secondo, cod. pen., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.

In tema di valutazione della prova, quando questa sia costituita da dichiarazioni rese da imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati (art. 192, commi terzo e quarto cod. proc. pen.), l'esigenza che tale prova (da non confondersi con gli "indizi" di cui è menzione nel comma secondo del medesimo art. 192), sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la partecipazione, autonomamente accertata, di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti - trattavasi dell'organizzazione terroristica "brigate rosse" - potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi).

Quando le dichiarazioni rese da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen. (imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati) riguardino un'unica posizione, o siano comunque valutate con riguardo ad un'unica posizione, l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 cod. proc. pen. e nell' osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma quinto, cod. proc. pen..

Le speciali attenuanti previste, in caso di collaborazione, dall'art.3 della legge 29 maggio 1982 n. 304 per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione richiedono, avuto riguardo al testuale tenore della norma, che l'attività collaborativa prestata dall'imputato abbia dato luogo al conseguimento di risultati effettivi, i quali debbono anche essere, obiettivamente, di "eccezionale rilevanza", quando si invochi l'ulteriore riduzione di pena prevista dal comma secondo del citato articolo. Ciò non comporta alcuna ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti i quali, pur animati da analoga volontà di collaborazione, non siano però, tutti, in grado di far sì che detta collaborazione produca risultati positivamente apprezzabili, trattandosi di effetto connaturale, in genere, ad ogni forma di legislazione premiale (in cui la previsione di benefici è di norma funzionale al conseguimento di obiettivi rispondenti a superiori interessi di giustizia), e trovando comunque, la detta legislazione, applicazione solo nel presupposto dell'accertata responsabilità dell'imputato in ordine a determinati reati; di tal che il medesimo imputato, essendosi volontariamente posto, con la commissione dell'illecito penale, nella condizione di subire il corrispondente trattamento sanzionatorio, non può poi ragionevolmente lamentare la pretesa ingiustizia di una norma sopravvenuta che subordini (con previsione di ordine generale), alla sussistenza di determinate condizioni l'attenuazione di quel trattamento.

Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell' ordine democratico) fra quelli di cui all'art. 302 cod. pen., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati - fine della banda armata, l'art. 306 comma primo cod. pen., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall'art. 309 cod. pen., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.

Una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sè, il titolo di sodale. (Nella specie, il principio è stato applicato con riguardo all'organizzazione terroristica "Brigate rosse", in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 270 bis e 306 cod. pen.).

Il divieto di reiterazione del giudizio in ordine ad un medesimo fatto attribuito alla stessa persona attiene al fatto inteso come elemento costitutivo o integrativo dell'imputazione, non estendendosi, quindi, alla valutazione di esso come elemento di potenziale rilievo probatorio ai fini del giudizio su di una imputazione consistente nell'attribuzione di un reato i cui elementi costitutivi o integrativi nella fattispecie astratta prevista dal legislatore, siano di natura diversa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che fosse configurabile una violazione del principio del "ne bis in idem" in un caso in cui elementi di una condotta già valutata ai fini del giudizio su una imputazione di apologia di reato, dalla quale l'imputato era stato assolto, erano poi stati assunti come fatti di rilievo probatorio in relazione ad un addebito di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva).

La legge 29 maggio 1982 n. 304, regolando compiutamente "ex novo" la materia dei benefici da riconoscere a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristico-eversivo e prestasse, in varie forme e misure, attività collaborativa con le autorità inquirenti, ha implicitamente abrogato, in virtù del principio di ordine generale stabilito dall'art. 15, ultima parte, delle preleggi, l'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, che riguardava identica materia. In motivazione la Corte ha anche rilevato che il principio anzidetto non è scalfito dal disposto di cui all'art. 8 comma secondo della legge 18 febbraio 1987 n. 34, recante nuove misure a favore dei dissociati dal terrorismo, secondo cui le disposizioni di detta legge "non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304", giacché l'espressione "può usufruire" è da intendersi riferita soltanto a detta ultima legge).

Poiché l'assunzione di un ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso non è necessariamente collegata alla creazione della struttura organizzativa dell'associazione (atto di per sè irripetibile, finché l'associazione dura), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche (ma non necessariamente) protratta nel tempo, di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali della associazione medesima e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità, ne deriva che la protrazione di una siffatta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo e diverso, suscettibile di autonoma sanzione. (Fattispecie in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).

In materia di concorso nel reato, potendosi questo configurare anche quando si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato), deve affermarsi la riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi, partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi), mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione.

Nel caso di arresto eseguito all'estero, anche a fini estradizionali, di soggetto nei confronti del quale però, non sia stato poi adottato un formale provvedimento di estradizione, senza che, tuttavia, ciò abbia neppure dato luogo alla sua scarcerazione, deve ritenersi che la privazione della libertà sia stata, "ab origine", fondata sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello Stato estero, con la conseguenza che non può dirsi, quindi, mai venuto meno lo stato di latitanza del soggetto rispetto al provvedimento coercitivo emanato dall'autorità italiana, salvo che il soggetto medesimo abbia, dopo l'arresto, avanzato formale richiesta di essere estradato in Italia.

In tema di reati associativi e continuazione, così come, in linea di massima, è da escludere la sussistenza del vincolo della continuazione, sotto il profilo della unicità del disegno criminoso, fra reato associativo e singoli episodi criminosi (essendo il reato associativo caratterizzato dalla presenza di un generico programma di attività criminosa, sia pure in ambito, generalmente, predeterminato, mentre la continuazione richiede la conoscenza e la volizione, fin dall'inizio, di tutti i singoli fatti criminosi individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni essenziali), a maggior ragione il suddetto vincolo non potrà essere riconosciuto fra singoli episodi delittuosi quando la sua sussistenza venga postulata sulla sola base della loro comune riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione, nel cui ambito essi hanno trovato attuazione. (Nella fattispecie, in attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione fra i singoli delitti compiuti in attuazione del programma criminoso delle "brigate rosse", qualificate come banda armata e associazione terroristico eversiva, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 306 e dell'art. 270 bis cod. pen.).

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. (l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente.

In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (applicazione del principio in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).

In tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.), è configurabile il concorso nel reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, le dette manifestazioni, (tanto più in quanto sollecitate dai sequestratori), a costituire quanto meno un ostacolo all'eventuale formarsi, nell'animo di costoro, di una volontà di resipiscenza che si traduca nell'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato. (Nella specie, in applicazione di tali principii, la Corte ha ritenuto giustificata l'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di taluni aderenti all'organizzazione terroristica "brigate rosse", in stato di detenzione, nel sequestro, attuato da altri aderenti al medesimo sodalizio, di un magistrato, di cui si minacciava l'uccisione se non fosse stata provveduto, tra l'altro, a disporre l'immediata chiusura di un istituto carcerario prevalentemente destinato a imputati e condannati per reati di terrorismo).

La chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avute riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche.

In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.

In materia di estradizione, la possibilità, in base all'art. 14, comma secondo, della convenzione europea resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, di adottare le iniziative ivi previste (fra cui il ricorso al giudizio contumaciale) pur in assenza di un provvedimento di estradizione, è da ritenere operante anche nel caso in cui l'estradizione, debitamente richiesta, sia stata rifiutata dallo stato estero.

L'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 304, che detta disposizioni in materia di concorso di pene quando, nei confronti della stessa persona, siano state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi e per ciascuno di questi siano state applicate le attenuanti di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge, introduce, in sostanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi previste, una speciale regolamentazione, in senso più favorevole al condannato, del noto istituto del cosiddetto "cumulo delle pene", ed è pertanto destinato a trovare applicazione esclusivamente nella sede esecutiva, essenzialmente ad opera del pubblico ministero cui, istituzionalmente, spetta il compito di provvedere alla formazione del suddetto cumulo (artt. 582 cod. proc. pen. abrogato e 663 cod. proc. pen. vigente).

In tema di banda armata (nella specie, organizzazione terroristica denominata "Brigate rosse"), l'adesione, penalmente rilevante, al sodalizio criminoso può configurarsi anche quando l'aderente sia mosso esclusivamente da interessi personali, sempre che tali interessi risultino in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del suddetto sodalizio, di cui il medesimo aderente abbia cognizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/1993, n. 11344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11344
Data del deposito : 10 maggio 1993

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