Sentenza 10 maggio 1993
Massime • 25
In tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen., aggiunto dall'art. 2 della legge 6 febbraio 1980 n. 15), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità, e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l'omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori, siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione, sarebbe il reato consumato.
In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall'art. 309 cod. pen. presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere "prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata". Deve quindi ritenersi, atteso l'uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità.
La contraddittorietà della motivazione è riconoscibile e rilevante solo quando sia interna all'apparato motivazionale posto a sostegno della decisione attinente il punto oggetto di censura, rimanendo invece esclusa quando essa si manifesti come semplice incoerenza fra quella decisione ed altra che abbia ad oggetto un punto diverso.
In materia di reati associativi, l'attribuzione a taluno del ruolo di "organizzatore" non implica che costui debba essere necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti"), ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità); requisiti i quali possono sussistere anche indipendentemente dalla continuità della suddetta attività (applicazione in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 cod. pen. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di "rifugio" rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, comma secondo, cod. pen., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.
In tema di valutazione della prova, quando questa sia costituita da dichiarazioni rese da imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati (art. 192, commi terzo e quarto cod. proc. pen.), l'esigenza che tale prova (da non confondersi con gli "indizi" di cui è menzione nel comma secondo del medesimo art. 192), sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la partecipazione, autonomamente accertata, di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti - trattavasi dell'organizzazione terroristica "brigate rosse" - potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi).
Quando le dichiarazioni rese da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen. (imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati) riguardino un'unica posizione, o siano comunque valutate con riguardo ad un'unica posizione, l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza.
La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 cod. proc. pen. e nell' osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma quinto, cod. proc. pen..
Le speciali attenuanti previste, in caso di collaborazione, dall'art.3 della legge 29 maggio 1982 n. 304 per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione richiedono, avuto riguardo al testuale tenore della norma, che l'attività collaborativa prestata dall'imputato abbia dato luogo al conseguimento di risultati effettivi, i quali debbono anche essere, obiettivamente, di "eccezionale rilevanza", quando si invochi l'ulteriore riduzione di pena prevista dal comma secondo del citato articolo. Ciò non comporta alcuna ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti i quali, pur animati da analoga volontà di collaborazione, non siano però, tutti, in grado di far sì che detta collaborazione produca risultati positivamente apprezzabili, trattandosi di effetto connaturale, in genere, ad ogni forma di legislazione premiale (in cui la previsione di benefici è di norma funzionale al conseguimento di obiettivi rispondenti a superiori interessi di giustizia), e trovando comunque, la detta legislazione, applicazione solo nel presupposto dell'accertata responsabilità dell'imputato in ordine a determinati reati; di tal che il medesimo imputato, essendosi volontariamente posto, con la commissione dell'illecito penale, nella condizione di subire il corrispondente trattamento sanzionatorio, non può poi ragionevolmente lamentare la pretesa ingiustizia di una norma sopravvenuta che subordini (con previsione di ordine generale), alla sussistenza di determinate condizioni l'attenuazione di quel trattamento.
Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell' ordine democratico) fra quelli di cui all'art. 302 cod. pen., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati - fine della banda armata, l'art. 306 comma primo cod. pen., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall'art. 309 cod. pen., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.
Una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sè, il titolo di sodale. (Nella specie, il principio è stato applicato con riguardo all'organizzazione terroristica "Brigate rosse", in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 270 bis e 306 cod. pen.).
Il divieto di reiterazione del giudizio in ordine ad un medesimo fatto attribuito alla stessa persona attiene al fatto inteso come elemento costitutivo o integrativo dell'imputazione, non estendendosi, quindi, alla valutazione di esso come elemento di potenziale rilievo probatorio ai fini del giudizio su di una imputazione consistente nell'attribuzione di un reato i cui elementi costitutivi o integrativi nella fattispecie astratta prevista dal legislatore, siano di natura diversa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che fosse configurabile una violazione del principio del "ne bis in idem" in un caso in cui elementi di una condotta già valutata ai fini del giudizio su una imputazione di apologia di reato, dalla quale l'imputato era stato assolto, erano poi stati assunti come fatti di rilievo probatorio in relazione ad un addebito di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva).
La legge 29 maggio 1982 n. 304, regolando compiutamente "ex novo" la materia dei benefici da riconoscere a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristico-eversivo e prestasse, in varie forme e misure, attività collaborativa con le autorità inquirenti, ha implicitamente abrogato, in virtù del principio di ordine generale stabilito dall'art. 15, ultima parte, delle preleggi, l'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, che riguardava identica materia. In motivazione la Corte ha anche rilevato che il principio anzidetto non è scalfito dal disposto di cui all'art. 8 comma secondo della legge 18 febbraio 1987 n. 34, recante nuove misure a favore dei dissociati dal terrorismo, secondo cui le disposizioni di detta legge "non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304", giacché l'espressione "può usufruire" è da intendersi riferita soltanto a detta ultima legge).
Poiché l'assunzione di un ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso non è necessariamente collegata alla creazione della struttura organizzativa dell'associazione (atto di per sè irripetibile, finché l'associazione dura), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche (ma non necessariamente) protratta nel tempo, di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali della associazione medesima e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità, ne deriva che la protrazione di una siffatta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo e diverso, suscettibile di autonoma sanzione. (Fattispecie in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).
In materia di concorso nel reato, potendosi questo configurare anche quando si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato), deve affermarsi la riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi, partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi), mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione.
Nel caso di arresto eseguito all'estero, anche a fini estradizionali, di soggetto nei confronti del quale però, non sia stato poi adottato un formale provvedimento di estradizione, senza che, tuttavia, ciò abbia neppure dato luogo alla sua scarcerazione, deve ritenersi che la privazione della libertà sia stata, "ab origine", fondata sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello Stato estero, con la conseguenza che non può dirsi, quindi, mai venuto meno lo stato di latitanza del soggetto rispetto al provvedimento coercitivo emanato dall'autorità italiana, salvo che il soggetto medesimo abbia, dopo l'arresto, avanzato formale richiesta di essere estradato in Italia.
In tema di reati associativi e continuazione, così come, in linea di massima, è da escludere la sussistenza del vincolo della continuazione, sotto il profilo della unicità del disegno criminoso, fra reato associativo e singoli episodi criminosi (essendo il reato associativo caratterizzato dalla presenza di un generico programma di attività criminosa, sia pure in ambito, generalmente, predeterminato, mentre la continuazione richiede la conoscenza e la volizione, fin dall'inizio, di tutti i singoli fatti criminosi individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni essenziali), a maggior ragione il suddetto vincolo non potrà essere riconosciuto fra singoli episodi delittuosi quando la sua sussistenza venga postulata sulla sola base della loro comune riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione, nel cui ambito essi hanno trovato attuazione. (Nella fattispecie, in attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione fra i singoli delitti compiuti in attuazione del programma criminoso delle "brigate rosse", qualificate come banda armata e associazione terroristico eversiva, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 306 e dell'art. 270 bis cod. pen.).
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. (l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente.
In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (applicazione del principio in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).
In tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.), è configurabile il concorso nel reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, le dette manifestazioni, (tanto più in quanto sollecitate dai sequestratori), a costituire quanto meno un ostacolo all'eventuale formarsi, nell'animo di costoro, di una volontà di resipiscenza che si traduca nell'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato. (Nella specie, in applicazione di tali principii, la Corte ha ritenuto giustificata l'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di taluni aderenti all'organizzazione terroristica "brigate rosse", in stato di detenzione, nel sequestro, attuato da altri aderenti al medesimo sodalizio, di un magistrato, di cui si minacciava l'uccisione se non fosse stata provveduto, tra l'altro, a disporre l'immediata chiusura di un istituto carcerario prevalentemente destinato a imputati e condannati per reati di terrorismo).
La chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avute riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche.
In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.
In materia di estradizione, la possibilità, in base all'art. 14, comma secondo, della convenzione europea resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, di adottare le iniziative ivi previste (fra cui il ricorso al giudizio contumaciale) pur in assenza di un provvedimento di estradizione, è da ritenere operante anche nel caso in cui l'estradizione, debitamente richiesta, sia stata rifiutata dallo stato estero.
L'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 304, che detta disposizioni in materia di concorso di pene quando, nei confronti della stessa persona, siano state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi e per ciascuno di questi siano state applicate le attenuanti di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge, introduce, in sostanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi previste, una speciale regolamentazione, in senso più favorevole al condannato, del noto istituto del cosiddetto "cumulo delle pene", ed è pertanto destinato a trovare applicazione esclusivamente nella sede esecutiva, essenzialmente ad opera del pubblico ministero cui, istituzionalmente, spetta il compito di provvedere alla formazione del suddetto cumulo (artt. 582 cod. proc. pen. abrogato e 663 cod. proc. pen. vigente).
In tema di banda armata (nella specie, organizzazione terroristica denominata "Brigate rosse"), l'adesione, penalmente rilevante, al sodalizio criminoso può configurarsi anche quando l'aderente sia mosso esclusivamente da interessi personali, sempre che tali interessi risultino in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del suddetto sodalizio, di cui il medesimo aderente abbia cognizione.
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 3. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/1993, n. 11344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11344 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1993 |
Testo completo
11 344
REPUBBLICA ITALIANA Udienka pubbLIa
del 10/5/93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
. LA CORTE SUPREMA DI CANE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 421 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Arnaldo Valente Presidente
1. Dott. GI Buogo Consigliere REGISTRO GENET.
2. NA Barone N. 1242/93
3. UN ROd
TR Dubolino Xin CALLE ALL
TA ORDINANZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GR IT e altri
CORTE SUPREMA IN CAN
UFFICIO COPIE
Rasclata
FFES
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di
Roma in data 6 marzo 1992
"CORTE SUPRSHA |
LA COPIE
por diritt
Visti gli atti, la sentenza denunziata, ed il ricorso,
IL CANCELLI Údita in pubbLIa udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 註
Waiti i difensori dalle parti civili avv¿Bucci,
Fer la Regione JasiLIata e avv.Marṛace per gli eredi farigon + Tinoi 1
Udito il PubbLIo Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Enzo NN
che ha concluso per i "NAm issibilità del Moorno del P.G. nat confronti di PP OB e LL RI per expravvenuti parenza di interesse e-net confronti di AS Pa lo, ON NG, BA ST, LI SC, PI AL, GO LA per omenez presente one del motivi;
inammissibilità del ricorsi IO EN, TR NR, AN franco per tardività; inammissibilità dei ricorsi di ET RI, ON Gi IO, BR IV, FI IN, AS, PA MO, SI CI,OC NA, nouone delle parti divill, per omega bentazione dei motivi;
inammissibilità dei ricorsi di NI IO, BE GI, BE SA, BO VI ria, AL RE, Fossa-NT, ER Builia, gas AL, MA AU, NA LI, NA
FR, LA DR, NI AN, per generi= bite del motiv annullamento con rinvio del 'impugnata sentenza con riguardo alle posizioni di: AS LO e BA
MA, limitatamente all'attentato ON e reati con- hessi;
AT BE, limitatamente all'attentato
SI e reati connassi;
Di IO NU, limitam tamente all'attentato ON e reati connessi;
De - tae GI e Di EO Vierp, limitatamente alla femagata concussione dell'attenuante al our all'art. 4 dalla legge n.15/1980; D'TA ONtta, Fiorillb
IN, NO Eugenio, limitatamente all'attentato
Di GIantonio, all'irruzione nell'ospedale San Ca- Hallo, alla rapina SIP-SEFI » reati connessi, nonché ai reati in pateria di armi adoperaté par esarcita= sioni;
ON OL, BI VO e TA BI,
Itatamente/all'attentato SI e reati connessi
(per quest'ultimo CAMELLEN
nonahà alla denegata concessione dell'attemuante della dissociazione, ax art.1 della legge n.34/1987; rigetto, per il resto, dei ricorsi dei sopramenziona-
- ti imputati e di tutti gli altri ricorsi
Sentiti inoltre i sottoindicati difensorit PRO34972
avv.ti Arloò e Gentile, per NO;
CA avv.Gentile (in sostituzione dell'avi.Marazzite) per
NI, MA, NI G. a NI S.; avv. Mancini, per Di AT;
avv.Salerni per BI, SA AB, ZE, AI, NN, ET S.; avv.ti Coppi e filantò per AS avy.Camparini par IB;
avv. Chinni par Maniooni;
avv. Faloolini per UL, PA, Fermichini CASSAZ CORTE SUPER PI;
PIE UFFIC avv.Di Noto per De TA;
stu avv.D'Ovidio e Caputo per Di EO det to Rowan.fo avv. Gesta per OR per dirita L. 6600 avv.Ingarrios þer Kenna e Raccosta;
avv.Angelusei por BA} 2 1334
#葛 evv.Mattina per BA, AT, Montuari, BO, IL LL M., OM, NN;
avv.Pisani per IO, FRle, Perrotta, GO K.; avy.. Leuszi par Scaramoszino;
CORTE SUPREMA DI CAN av Spinelli per IAne;
avv.ti Giangi e Zaino per EL;
UFFICIO COPIE INGIUSTA TEMARIO avv.Servello per NA e RO$ legal avv.Ventre per PE, AC, Nisi;
Richl awy.Causereno per Cebuano, ET, Di IO, Di M CHINX MENICE trio, D'TA, UL, UA, OC, MA,
/diritti L.
#21 NOV 1325 IZ, Roeignoli, Jentori PP, GO E;
avv.RIro per NZ, CA, Scriociolo IL CANCELLIER avv.Manniae per. GR, TI, TT, Caviglie,
RD, OR, HI, NT, Ved: evv.Petrelli per MI e RI
1 quali hanno insistito tutti per l'accoglimento del rispettivi ricorsi o (1) avv.Falcolini, d'ufficio), per l'operatività dell'eventuale effetto estensivo CORTE SUPREMA DI CANE
UFFICIO COPIE
Richiesta copla, studio dal Sig. DI LELLA per diritti L. £ 600
4 ATI_1999_ IL CANCELLIEAK DIRITTI 3*
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Il presente proosaimento trae origine di una lunga. ser: di fatti oriminosi avvenuti in Roma, fra il
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Parti del territorio nazionale a autodefinitasi "brf,
I fatti sevragopanati, per quante- d'inte rease, in relazione alla posizione degli attuali ris
प correnti, seno, in aatrema sintesi, i seguentis
1) aggressione affettuata 11 3 giugno 1977, in via
Ropladay da un uomo una come not confronti det direttore del TA, Milio Rossi, il quale veniva fatte, segne di numerosi aslpi di arma da fuses, rim :
portanás. Lesioni alle gambe alla regione inguis aley qu ite in dieci mesit
() aggressione effettuata il 21 giugne 1977 nei con fronti di Reme Cacolefestą preside della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, ad opera di alcuni individui armati ‹_di pistola, i quali lo colpivano alle gambe e alla regione sacrale, cagionandogli Iesioni ravi:16. 1 brettuata 1'11 luglio 1977 a un uone e una donna nei confronti di IO IN, aegrés terio del movimento "Comunione e liberazione", 11 quale veniva fatte segho ai alcuni colpi di pistela che gli producevane fratture del t ar unetib ratula, guarite oltre il 40° giornes A.
4) aggressione effettuata 11 2 novembre 1977, i. via
Mente Zebio, nei confronti ai.Punkio Mori, consim
Lara regionala ell un uomo è una donna, i quali esploĉevano all'in- dirizzo del predetto numerosi colpi di arma da nuoco che lo attingevano alle gambe, ai un glut alla regione sacrals e át un ficnco, cagionandóm gli lesioni güarite in sei mesi, con indebolimen to pernmente dell'organo della déambulazione
(fatto qualificato come tentate omicidio };
(5) onicles
■trate in presse il Minister 41 Drusiale giustizia, comme di so il 14 febbraio 1970 da aué individui di sesso maschile, mediate esplosione, all'indirisse del proiette magist to, di numeroat compt
6) incendie dell'anterattura Per il di Idigi Osmillı:
25 febbraio 1970, succesIV aggressione,
11 13 revert 1979, 11 tase CA , esponent
Locale alla Democrazia cristiana, ad opera 11 quattro giovani che To ammanettavano ad un cancelle gli appends vane al colle un cartell con la scrit' rigate Nase - Beacciare la 3.0. Tai quartieri popolari , la fotografavana ● la colpivane con cal a pugni, producendogli lesioniioni;
tacco, in data 16 marzo 1978; in via Fani, allo 7) on. Alau Moró, presidente della femorazia cristia=
#
na, ed agli uomini della sua soerta, condotto da numerese persone, con impiego di armi da fusoo
.
Gagienavano la morte del K.lle Oreste eonardi, del brig. CEco Zizzi, dell'app. EN Rio-
ww oi, delle guardie IO Rivera e Raffaele Iozzipa
e sequestravane lo stesso on.Mere, il quale veniva
-succesIVmente-ri
550
1978. nel vano portebagagli di un Vetture Renault 2.
archeggiata in via Castanii
C) aggressione a Gerelamo EC, esponente della D.C. romana, effettuata il 26 aprile 1978 ad opera di un uomo s una donna che le facevano segne ai numerosi colpi di arma da fue os cagionandogli leaioni alla tom glone glutea, alla cosols destra e alle ginecchia, gun, rite in 10 mesi, con indebolimento permanente dell'orm gan Tella deambulasiones
9) atten attuate il 26 giugno 1978 alla caserma-
0.0. #1 Via Gallonio, nel qui cortile venivane, lane ciat e ordigni explesivi
10) 1 141 dēl magistratė Girolamo Tartaglione, aldetto al ministers_di_grazia e giustizia, commesse 21-10 ottobre 1978 da un uomo che, avvicinate il predette magistrate nei pressi della sue abitestone, al rientro
Kll'uffiols, gli aveva aparate ilverst colpi at platom la, cagionandone la morte immediata;
× 11) aggressione con rapina all'app, 41 P.S. Riziere RR, effettuata Il 22 otted “1970 da due giovani armatį di stufficiale, di estr travano la pistelá d'ordinanzaƒ¨“
12) agressione agli agenti i P.S.01userpe Rainone e Cach tane Pellegrine, effettuate 11 a dcembre 1970-as quattre giovani, tra cui una donna, che esplodevano all'indirisne dei predetti, al momente in servizio di vigilanza davanti all'abitazione dell'en.Galloni, num mersol colph-di-arixin fuRCET Cagionando loro lesioni gravi (fatto qualificate come tentato omicidio);
13) kritto dell'sspoñente della 9.0. ronuna Itals So rt tini, commesso il 29 marzo 1979 ĉa un gruppe di einque giovani, due dei quali, mentre gli altri complioi
Genevane bloccati il portiere dallo stabile(áll'inter=¨ ne, del quale si trovava le studio legale delle gobetti . hi), ed altre persone trovate nell'andreṇe Par la soule, grane penetrati ip, coff studie 80 +
|
14)
!
15)
16) |
pragsiupgare del titolare, avevano saplasia. airizzo di quest'ultimo alouni colpi it arma da fuoco che le avevano raggiunto al capo e all'addom me, cagionamiene la morte;
uitacos alla sede della R.ü. revane di PiazzK. N cosia, in data 3 massio 1979, condotto da diversi terroristi armati, alcuni dei quali pemetravano a detta äede, imiä”ll±zgaMele Derw
trovavano, tra out una guardia.
P.S. in servizio, impossessandosi delle armi' in 46= tazione di quest'ultima, nonokè di documenti vari, piazzante quindi cariche explosive, mentre altri¨¨¨ rimakovano slitestermo con compiti al seperture al someɛglingère di una pattuglia a sta dal brig.TO Men s dálľsʻguardie
Ollamu Tincense Ammirata, aprivano rtalmente i primi due ongiona lesioni guarite in 123 ciorai;
aggressione al caps teonice delle Ferrovie delle
Stato Gaetano Pecora, ffettuata 11 22 giugne
1979 in te given armati al pistola, i quali, avvicinate il predetto nell'androne dello stabils adte in via Collatina n. 175, 1o oestringevano salire in ascensore e, giunti чun planerottele, sot. to mixxcvir telle armi, di copargevane-la 1 mastice, gli appendevano al collo un cartelle con la scritta “brigate rosse – colpire la geranhia sul lavere contro la ristrutturazione - per il
"OUHUNI ya#*; is fotostafavuno w gli sottraevano quindi la contenente ancke vari documenti personall;
omfalats del ten. 'ool. dei Carabinieri Antenié މ އެ. TT
race, camerad 11 lý luglio 1979 mañiantė sione, all'indirizzo del predetto ufficiale, mentre
To stosas era a bordo della propria autovettura, in
“lungotevere Arnaldo da Bresola, di alcuni colpi di faila caricato a pallatitaris
17) ruşine effettuate 11 1° sil 2 aguste 1979 rispet'
T tivamente in un'autorinesss via Okisimaio n.12
e in un'officina Elvis Magnagai n.32. It aventi xretto, complesIVmente atte auteletturë, aloune delle quali pei usate in altri fatti delit tuesit
18) aggressione all'appuntate della P.S. HE Fes deces-y-avvenuta 11-14 novembra 1979-at tre giovani, ou une armate di pistela, ake, dopo aver tentaté à ammanóttare il graduate, al-depé
“la reazione di quest'ultim apponevane
1 esplosione d party g rane an te, at un felpe che ra gion ata il Tedesce alle spalla
( 1'a bito ftentato oni ) si allentavane, quindi, deya essersi osmunque
-rinseitig impowensare della pistola ordinanpistein d'ordtňans-riúsóiti˝gé-impowessure za´della vittima (fatio qualificato, quindi, come rapina);
19) omicidio del maresciallo della F.
8. HE Gra= mate, avvenuto il 10 novembre 1979 ad opera ŝi que clovani, un uomo e una donna, che avvicinavano
11 predetto settùfficiale mentre si trovava, in compagnia della fidanzata, in via Donati ed esple=
Tevaño al sus indiríase diversi colpi di ama omicidio del marésoialle dalla 7.7. MAno Remiti, avvenuto il 7 diombre 1979, in Via Augusto Marimi
opera di due giovani vvicinaté 11 söttur= 21)
:
21)
24)
ficiale, esplejevano al suo indirizzo mmepesi. colpi di arma da fuoco, oagionandona la morte. avvenuta poce, dopo, durante il trasporto in api taler omicidio del vice presidente del Consiglie superi re della magistratura, VIria ET, avvenų
11:12 febbraio 1980, nei locali della facolth scienze et ike tell Università of om , at #pe et
__ra un nome a una donna che esplodovane contre
11. produkte, anche in questo case, numerosi colpi di arma da face, determinandone l'immediato decem reping effettuats 11 25 febbraio 1980 in JAne dell'agenzia della ANoa maionale delle comunicar sient ita all'interno del Ministere del trasporti a apara quatre stovent armati di pistole ok giovani arveländesi della mingadis al teli armi, si impers sessevang, della somma di lire 495 milioni airea,
i dol, megistrato IR Mingavini, in servisie presse in jore 1 ZI o, giustim Il
11 18 marsa 1980, herdą di tobus delle lines urbane, ad opera di un gruppo di non mano di tre glovani, uno dei quali seplem deva all'indirizzo del MI diversi colpi di son, esito letales 考
aggressione nei confronti del tecnico di tipografia ielle State Baggiare dəlla RI militare e espo= " mente legale della D.C. Sarine Di GIantonio,
110 1980.101980 in via Berrones, advenue 11 16 97 opera di un, usme una doma armati, i quali, dopo averall nottratto 11 borsello, con l'aiute 41 un terze compLIe, le an nettavans, le legavens, að
sepento, p4 appan collo 07081
)87
☑
116 dolle stede zionati in precedenza (epizodi CA e ER
10 fotografavano, lo colpivano alla testa è all booca con un ferro, cagionandogli lesioni, è lo arovane di vernice "
***
25) accessione nei confronti di AL RR, diretton dolla mesși- r ich regionale del lavoro
●ccupazione, avvenu Magcio in vit devano al suo indirizze numerosi colpi ĉi russe (fatte qualifica tate emicidis) raevano quindi una beras contenente docum
"..menti personal di rapina); aggressione nei confront ab esponents 3.0. De enico CC, avvenuta 11 17 maggio 1980, in
T ie,
Cantorathma, osplodevano al-
~i indirizzo del pre merosi colpi si pistola
(fatto qualificate come tentate omioid£•}} sequestre, avvenuto 11 12 dicembre 1980, del ma 27)
gistrato, addetto ¿llä Mirézione general
$
Istituti di prevenzione pena del Ministero si grazia e giustizia, AN UR, il quale
¨¨ventva¯ģuðdësIVmente rilasciato il 15 gemaio
1981, nei pressi del portico TAa, dopo-oke in soincidenza con agitazioni avvenute nelle cark ceri di PA di Trani, ad opera di terroristi
Ivi detenuti, volte soprattutte ad ottenere la akiuguz del carcere special resa pubbLIa, il 4 commais 1981, la a morte” del magistrate da parte del seques ४
28)
30)
Fatto
straten, con specificazione, tuttavia, che veni va rimessa;
alla valutazione delle a.d. "brigate di camps Trani e PA la decisions in all Lesecuzione o meno di detta condanna;
al vane fatto seguite comunicati delle auddette ign! te di campe accende qui la "oondanna" avrebbe tuto essera"sosposa" se i comunicati stessi I ssar stati resi pubbLIs o tutti gli organi, di spexpa a diffundene nasionale? cosa in effetti avvenuta, con conseguente liberazione dell'esteggies _ omicidio del generale dei Carabinieri Enrice Galva- list, addetto ai servial di sicurezza degli Istitue ti di prevenzione e pena, avvenuts 11 31 dicembre
1980 ad opera, materialmente, di due giovani che, sta nellignirane delle stabils 0.
avevane avvicinate quest'ultime al sue rientro le avevano uso con numerosi cel d et siptelas nuta il 3 febbraio 1981 nellx, okiesa di quattro uomini armati at platele i quali, done aver inbavagliate il parpos altre persone presenti, inserivano nell'appam rato di amplificazione di oui la chiesa era motata un nastro magnation contenente espressioni: 41„ri=” vendicazione e di esaltazione della c.d. "campagna.
D'Uree"; irruzioni, avvenuta 11 22 marze 1981, nell'ufficie ispettori dellṛespetalė di San CAo, ad quattro. Clovani armati di piatola e. fuaika a canni 0 [ messe, i quali, dopo aver immobilizzate i presenti,
..
scrivevano ani muri frasi inneggianti alle bri) " te 2880 appende al colle dell'ispettors · Kasselli un cartelle contenente capressióni del- leʻatesso genere, nel mentre un altre messaggio son di analoge contenute veniva diffuse mediante un amplificatore montate;
su un'autovettura sita- all'esternos.
31) rapina effettuata il 27 marse 1981 in danno felli agenzia della ANca nasionale del lavere sita nei
Iscali in 0.1.1.1.1 viale Regina Margherita a opera di quattro cinque individuj armati al pistom. le, i quali ai impossessavano di buste paga per un ammentare di ciroa lire 125 milioniş
(2)omicidio dell'agente di custodia Raffaele TI, avvenute 11 7 aprile 1981 ad opera il tre giovani ahe, avvicinate l'agente in via Aouaremi, le ucci= deyare con impres$ «elpfƒ¢q, árma: fa ce, lascian' turquinti sul corpo talia vittis
☐☐ Tepuscolo "campagne Büreat m relazione el rea
-protesi matrattamenti:qui sarebbu state. settoposto
11 hnigatista NN ZI all'atto del suo e affettuate 11 22 maggio 1981 nei con fronti del direttore dall'ufficle provinciale di celLIamente Enzo. ET ad opera di un gruppo
#i giovani, fra cui una donna, 1 quali, penetrati nai locali al suddetto ufficio, armati di pistole,
e rinchiusi in una stanza gli impiegati, appendes vane al collo del suddetto Retrasi ume dat soliti cartelli, fotografande quindi la vittima e colpendola lla gamba sinistra-con-12- -di-pistola}-dal ske privabane. Lesioni guanite ir direa 150 giorni;
aggressione effettuata ib 2ɛMaggio 1981 nei con-
nt and tЛ
wwwww.v Fatto t
10 fronti del preft PP GN, docente all
1'Istituto tecnico industriale "Teresa Oėriai, đi viá Tiburtiná, ad opera, presumibilmente, 11
-tra-donne e di un tomo i quali, penetrati nei is cali del dette istituto e rinchiusi 1 prééén nella sala del professori, attaccavano un art lis al collo del Kaengha, dopodichè, fot e con tre 66151eesti, forcipiva
_al pistela;
ca lanandagli in tal modo lesióni guarite in circa 170 giorni, con indebolimento permanente a lla déambulazione;" as) irruzione nei locali della cooperativa di facoli- naggia. COSEKA;
axrenuits 11 10 giugno 1981; in via arquintilim Fard;
opera di due comi tia und¤deken. árnstb li jistala i quali, immobilis
“santica tautini s are 1- cumenti di risone pnisoimintapiappLIatana il colle at Giulia Be¿Tient,di titekave kalla “vooperativa, una asi sofiti art
11°è la fotografetano, topodické tapľadávané al
1'indirizzo dello stesso aglioni e persone (PP Kotangella e Alberto Ancera)¨ divárať colpi di arma da fuoco, cagionando Tere www lesioni 1 varia gravità;
36)“ omicidió del dott.Sebastiano IN, ĉirigente del
Commissarisbe +97 "Primavalla ¿
vidio dell'agente Pacifice Vuette, avvenuti il
19 giugne 19%; all'inereeio tra via della Pineta
Sacchetti clétá Kja, at operi i fue giovani i quali, appe tatisi in attesa del passag= issariato,Ketitira in uso rean a bordeli ngene 1'autistap 85%Ľ¢Åöváno all 'iñ¢írizze di ceatere numerosi colpi di arma da fuso , giokando la morte del prime Wh
grav al secep
37) aggressions all;
avv. TO De IT, arvenuta, 11
19 giugne 1981 ad opera di un uone e i quali, appostatiei all'interno ouiɔera wito 11 sue studie professionala, lo aven vano faṭtą: segno a çolji si pistola, mi il pro- fessionista.aveva reagite.con Lara d eui era a-exa volta in presione, celyande int e
Conns, la quale si allontanaya appareatamenteriom rita, unitamente allteltreingressorstk ak
383 rain sttuata il 30 lugli# 1911:3al ♥ortile pera šivgrei individui i quali, appostabiai gonere tete inte nse ll IF, kvovane ätäkue L'arrive dal fungeäæɛklinšută: della ide._quindi,
1 sp incente adani a l engi apertura bered;
impostenen dosi in talampi tr ačlirė 730 milient in cententi, potiskem de plentavame, uni-
all'esterne ne¸rrolto/azione attiva di capertura;
ingaggiai=
, un suflitto a Mece con alcune guardie' giurațe
“gi un agente di polizia i quali, richiamati dağli marli avevano tentato di intervenive;
39) agaressione con tentativo di sequentre “quindi, di omicidio effettuata il 5 genmie ga nei comm
“Ivanti Cal tøtt.Niedla Simöne, vice dirigente della
BIROZ, ad spars #1 due individu£ 1 iusciti m\farqi aprire la porta dell'app delia vittima...
|5 (asignata (anche mediante il tra
●)y tentaran 12
il funzionario e, alla reasione di quest'ultife. che,sparande con la propria pistola, feriva une degli agressori, rispondevano al fusce colpendale al veľto vallá tovar
Jaggressione con tentate omicidio nei confrenti m.llò dei Carabinieri IO Gregeri, dell'apé
Frañcunde Talori e del c.relVichele Soaringella, eff 1 12 aprile 1982 adsperi>#f¬dinque individui, tra qui una donna, i quali esplodovano all'indirisse dei militari, al momente in sérvi ät vigilanza alltmula della-Corte d'assise in interiyraumerent colpi at fustle tra, Ináciando axeko delle bouté a 'måns, tanandesi quindi a Izente dal fasce di rispostu g iungere quelle, originaquality riementer farbente egrette di altre prec tenute sempre il 24 settembre 1579, alior kò alopai. Sakroristi;
intercèttati da una pattuglis
{#1} +2+1="Gays#g°Wŀl'app. Seannapiece AR e ingli agenti Eestifilippe CEce a Brinzi Bippo tam
●re use:delle armi nài confronti di centere;
dal ch jaequare “la inputazioni #1 tentato omicidio plurimo, porto e detensione illegali delle armi adoperate selliencasione, alcune delle quali clandestine, non- kè ricattazione delle stesse armi e di alcuni docum menti falsifionti.
"Billa base ter fattii auslästti al precedette a gries dimmersak,aggatti, ai quali venners cantes ikaati, configurabili aulla Kuau dei singeli episodi adresni? nispettivamente ascritti, ivi compnent quali attinenti le armi e gli esplosiv detenuti, purtati e adoperati, anche i TT 03
mescolazione;sovversiyabanda armata, e di asacolazione;
sovversiya (poi rim qualificața, quest'ultima, come associazione con finalità di terrorisme di aversione, ai sensi dell'art.270 bia C.P.), actto il profilo, a seconda delle singole posizioni, di promozione, direzione e organizzazione, vere sempLIe partecipazione..
1. S1. precedette suo̟ke por il reate di falsa testim monianza-accritto e AL MA, sentite a nue tenna come testimone nell'ambito delle indagini res lative al sequestre D'UR.
Allinite dalle faai, di merite hanno proposte ri indicati imputati, deducendo”
1 motivi per aiassuno esai rispettivamente in'.
In particolare:
Agregati Rite. (vv.Manglas), condannata all'ergam stole con isolamente per a t 1, stoome ritenuta ra- spendabile di banda armate a sect ions, terrariatico-
„verqiya, con ruolo organizzative, nenakò degli epipom
11 nn. 1 (aggressione Reasi), 3 ( ressieme Ferlini),
(bentate emicidio Mori), " (omicicta Mļmā), 10″
(omicidio Tartaglione), 12 (tentate emicidi Fainene
Pellegrine), 13 (omicidio ET), 14 (attacce vi alla sede 3.0. di Płasza Kisesta, con conseguente epi- oldia os e Ollam) 16 (omoldi risos), hu dedetto (con motivi comuni, in tutto o in parte, ad TI, Danetti, LI, Quagliarde,OR, Pieckiura, Penti):
1) omesso esame "sostanziale" del motivi di appello a vizio à motivazione per mancate riconosoimate dėl. la ecoepita mullith ex art.185 n.3 c.p.p. (1930), in relazione alla lamentate insufficiense del term mixe di cui all'art. 201 stesse codigo por la prop sentazione dei motivi, alla mancata majicata fasoi- colazione di parte degli atti, in vielasione del
Mart elle disp: EL
“(1930), 10
Fatto
iprépèlixions, în subordine, della strikin legittimità costituzionale della disposisioni ansidette
(2) nullità dell'ordinanza #11a corte 1 prind grá in date 14 mággin 1987 44 arraneità
ne della corte 'it'séáóñdo grádo che réspingsva
Pélativa sossione per estere stata, con lá det to ordinaza, dispoata la rettificazione erfa
12 mesity at nsed xfcorrente, quale figurava decreto di citazione d' id io, denza specif citazioms, all 'népe, della med-aima ricorrente senga avviso al difensere;
(3) violazione #1 lege o visio di motivaziona per la ritenuta responsabilità titale cancersua
“Célia rfcoffánt néf³réati/a 11
Bolf Re diamate in cerreità accuse pentiti", prive itades at ruolo Epical
rivestite well b ell'organizzazione 11
*
(11 motive riguarda solo il computato ra violazione di legge a vizio al motivazione in or ne al mancato riconoscimento l 'attenuante 21 cui all'art. 62 na C.P. o al riconoscimentog per converse, dell'aggravante della finalità di terro= risno. at eversions (art. 1 del D.L. 15 dicem bre 1979 n.625, conv. con modif. in L.G febbrai
1980 n. 15) ritenuta ostativa, per sè, alla attenuanta anzidóftaT 6) visio at no mancato scimento 11 ttenuanti Generiche, sulla sola base della ritenuta gravità dei fatti} Fatto B
imanti 91 ami(avy„Mannias),, qendamate isik adniɛto canış
19.di reclusione, con attenuanti gemerdoba: provalenti, siccome ritenute responsabile il bania armata;
e; a880=
Biazione terroristion.evereir we, nongkò dokli episodi.nn. -33 ( pressione Retroad),
34 (aggrensione GN), 35 (izmusions a003. CQSHTA),
39 3. (tantats, sequestro e tentato omicidio-ON), ha dette gli stessi motivi in t e GR ai
Din: 1:33 1) ས ་3,51 臘
AI LA (avváříšauro “ë Man ni), con t a ni est a reclusions, attenuanti deneriche riduzione di pema ex art.2 della legge 18 febbraio
634; stocene ritenuta responsabile at vanda are assugiozione terveristics_eve mala d íszó dál sölð “avv.Pissuro): ( so aflegge in a t e in ordine riterih inoperativi
E l 1912 .30 , ver
14 frutos équire
Degmente dedetta unicamente dallé precessua=
It tells ricorrenter
2) analoght vizi in oraine al ritenute rule organiz zativ a riderrente (avende ella messe sole disposizione degli immobili) dal mancato ri- conoscimento della diminueite speciale il cui all'art. 311 6.p.t
• Marazzita), ondannato all'ergastolo con isolamente par mesi sei
EI Envagngebi¹gadobanda nistit hisza ressions Ma ga) 16
: (
TT
136 (onial e IN), 8 (rapina SIP-SBFT), 39 ( 51 tate sequestro tentate omicidio simone), dotto:
a mezzo all'avv. "Yarazzitar
(1) rizie at motivasióno per mancate esama il˝rtsel tange processuali (non meglio indicate) oks) avrebbero dévate condurre dlla assolusi
But I reatty t
2) mancata appLIazione dell'art. 152 comma II .)
(1930) in ordine al reate di detenzione illegal di munizioni, per il quale, dal gludice di appell
è stata appLIata la prescrizione;
generiokez
4) violazione di legge per mancate ricenascimento continuazione tra to del presente presedimente » quelli di cui ad altre procediments, comolusesi con sentenza, pre runciata dall'A,Q, #1 NA (1 cui estremt nen some meglie specificati);
Mayr-Is- Giudicet violazione di legge (in particolare artt. 192
c.p.p. 1988 a 110 0.7.) per la rite nuts response lità concorsuple del ricorrente nei singoli episodi oriminasi, suulla sola baar della gum appartenenza) alle brigate resse, senza considerare che queste erane costituite da articolazioni operanti indipen temente l'una dall'altr salve le scelta str tegicke t fence, competensa degli o sŕmişm verkies (pativo Cassette. Di. zio,D1 Fi to 30alling flow , bo Bi NA, Placioni, NT, IG, EG); Mancisi) condannato ad azpi 11:
mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche pr :
valenti riduzione di pena al sensi dell'art. 2 della
Logso n.34/87, siccome ritenuto responsabile Zi banja armata assoniazione terroristice-averIV, con ruble organizzative, nonakè di concorso nel sequestre 'UR¨ nel seungaɛe reato di qui all'art. 338 0.2., ka edette con motivi comuni a ER e RI): visie di motivazione per la ritenuta responsabilità, titeis conversuzis, nei que reysi specifici da ul' time indicati, essende anse ricorrente detenute als
'epoca dei fatti e non potendosh riconoscere incis lensa alcuna alle iniziative assunte in ambite carce=
ed espresse nel documenti delle 41 camper in ordine alla determinazione delle condiz kioni sui dovesse essere subordinato il rilascio del lett,
AR (avv.Salerni), toendanmata” all' orga= btekem inelamente per anni quale ritenuta re in cencored men altrij degli
Digi³ (1.28); OT (n. 32) IN ( 136), nonchè degli ulteriori episodi di cui ai m. 4 (tent. ●mioi= die Fieri), 27 (sequestre D'UR), 31 (raping B.N.L.),
Caression, SI), 34 (aggressione Maccarat,)
85 (irrifione 00STVA), 36 (rapina SIF-SEFI), 39 (ten' tato sequestre tentato omicidio Simons), ha dedot, tokeen motivi comuni a NN e LL EFne):
Melasons et legge (art.192 c.p.p.) vizio di motivagione per la ritenuta responsabilità concor=
“suale nei singoli fatti criminosi anzidetti, sulla sela Vase della sua collecssione nell'ambito della zzazione delle"bi ua voita|
in buona parte, da dichiarazió: pat i, -non adeguatamente riscontraten: 1.8.
ratto
2) violazione di legge e visie di motivaziond iri dine alla ritenuta esclusione dell'appLIabilità della disciplina della contin zione, pur in pres
“senza del requisito delle untcity el t ech arininase;
sleceta indem tibile, secquie dici di merite, con la pena dell'ergastolo;
AS FO (avv. Filaste), condannato alla pena complesIV di anni 16 mesi 9 di reclusione, con atte quanti generiche prevalenti a riconosciuta contiimg con i fatti 11 intensa della Corte d'a gina
,982ܐ ܘte 16 giumܘܐ ܫܪ dxonze 11 ܘܐܐA'appello di Firenze in data 10 giugno 1982, siccame ritenuto responsabile di banda armata, con ruole canizzativo, concorso nel set e p'urso, ha
1) violazione del principle del "ne bis in idem
Per avéré T marite fondato la respons
3 sabilità conesunipic del ricorrente all'epoem fet fatti fotonate Tra i), nel sequestre Biuras
sulla ritenuta, partecipazione del ricorrente stess alla rivolta avvenuta, in coincidenza con dette
'séquestre, carcere;
partecipazione esaltan,
-sentenza Aromunciata dalla Corte
d'appelle di Bari 11 21 novembre 1985 e venuta esecutivar
2) oarenza di motivazione sulla ritenuta responsa= bilità in araine al delitto di anda anataky siccome fondata sule sui iocumenti provenienti da Trani in cui ad innegriave al sequetro D'UR, senza dimostraziona ét us consapevole apporte caus
(3) contradditt motivazione e travisamente
Ji fatte som]tw:ír sødine alla ritanuta cerrespekm sabilità dal ricorrente nel sequestre D'Orae, per avere la corte di merite tratte argemente a sostegno di detta corresponsabilità all'adesione manifestata tempo: dal - ricorrente al comunicati emessi dai
} rivoltesi del carcere di Tranin senza considerare cheċietta adesione era' stata manifeskata: sele in un momento anocessive, davanti al locale magistra
¨sorveglianIRT
(1920 stati anoke' proposti motivi aggiunti, i qual però, sostanzialmente ripropongono le noëcaine censu re, sia pure sulla base di ulteriori argomentazion$);
BA AZ (avv.Mattina), condannata anni 9 rokusiekey t „bbanumuti-genericke valenti, zjessus ritenute responsabile di partecipa= zionó' a bunda : arna commerso, nel fentářive
sequestre effettuate ai danni del dott. ON (n.
zaa la confundone oke, sarebbe. rata dai giudiei äi merito fra la vera apropria
|organlasaziona delle "brigate reune“. nizzazio̟.
KITY, KR zuteneko;
comet
(Kerimenti proletari ŭ restatemen offenIVls
1) vielasione di legge, e vizio di motivasione per la ritenuta responsabilità in ordine al reato di par- tecipazione a banda amata sulla sulu þABS (I dị» iamaiani di computati (in particolare LI
IA), prive di adeguati rissentri;
2) violazione di legge visie di motivasione per la ritenuța” responsabilità concorsuale nel,
di sequentra sit omicidio Sineze wille pela base, 818anché in queste case) di dichiarazioni di, coimpum tati (in particolare di ERi), indebitatamente 70 patto
considbrate come fornite di adeguate risčeš
(in contrasto con i principii generali sunciati dagli stessi gludiol al merito), sol perchè co fermato, com-riguardo ad altra posizione, ta confessione del, chignate in cerreità (France )
3) carenza di motivazione in ordine ai criteri se nella determinazione della pena, con riguarde alba-riñetty insidenza delle pur riconosciuto tenuanti generiche e all'aumento inflitte titch ai continuasionét
EN GI (avv. Pisaure), condannate a n
22 è mesi di realusione, con attenuanti gañeriok squivalenti, s eems ritenute responsabile di kam associazione terroristice bverIV organizzativo,^ monahd¨ đàll'eptudio #1 out punte 2 (endidie Homiti), ha dedetto:
SIOT IN WMAIN KI KIUJIZIO
Rarasións fra ricamonciufe attenuanti generi dha
Le aggravanti, non avendo la corte di'morițe prese* szamo gli olamsḥti wallà cùi base alle dette attomuuÍ
AVT "Tavuta dagėra ricekosolute darattere kalanzgi
BE AN (ary.Baccioli), condannata all'erga' stolo con imelamento per anni 1 in quanto ritenuta responsabile, oltre che di banda amata e associazione terroristios-sve va con ruelo organizzativ degli omicidi ĠI (n.29) • OI (n. 32). nonchè del sequestre UR (n. 27), dell'attentate bo vita (n.'37) e dell'irruzione nella chiesa di
JA LIo (n.) dedetto (con motivi comuni a BO, Calsong;
Bring, OS,Ligan). In duulat Ponzani} Violazione 11
* * mancato riconoscimento dell'attenuant al oui 21 all'art. 62 n.1 C.F.; analoghi vizi per il mancato riconoscimento 1
attenuanti generiche;
:
LE IS AN (avv.ti Salerni e Mancini), prevalentecondannato ad and it' e, nest Teckuslené por þania armata e associazione terreristice-everIV, den ruele organizzative, nonchè per coN questra. D'UR e nel commesse reato di cui all'art
338 C.F., ha dedotto (a mezzo dell'avy.Mancini); le nedesime censure già illustrate a proposite del ris derse Anzelini);
Hansene MA ZI fave. Spinelli), condannata a
1. suni, 2 noad. Gʻa 5 di reclusione, con attenuanti
●riduzione di, pena ai sensi dell'arp.a dell'
34/1987, siccome ritenuta respensabile di tanda r t a sciazione terroristion-perIV mele: organizzativo, ka dekattes
1): vislazione legge per la mancata appLIazione della, esimente di cui all'art. 1, comma 1 lett.b)
?
tella legge n.304/82, indebitamente ezeram - si afferma - spl perchè essa ricorrente non avrebbe rese confessions in ordine all'episodie SI
(n. 33), ahe, peraltro, a lei non era state addebi= tato r 61
errata appLIazione di legge penale per il ritenute
•:orcanizzativo della ricorrente nell'ambite delle “brigate resse", nonostante che la gua ap=
“perþonenza al sedalizio, protrattasi per soli 10 dat ja fense caratterizzata dall'espli unes qualificanti, come rilevabile dalla stess se impugnata sentenza OM VIrie (avv. Baccieli), condannato-gi di reclusione per buida armata e associazione poriatico-averIV, con rule organizzativo, nezakè per corresponsabilith me:11 episodi di oui at m.
(sequestreTo UR), 37 (tentate emigidie Pe IT)
40 (tentate emicidio GR, VA e UR la dette la stesse censure già illustrate a pr toorse BE, in ordine al mancato rÏR
simento dell'àttenuante $i qui all'art. (2 n°1 an delle attenuanti generickaş
ON GO (avv. Pirains), condamnato alla panā plesIV di anni 16 at reclusions, con attenuanti e n risen ssimento alla continuazion
Atral ēli estis aantenza della Ohrte. di´Monu· in¨ lata 17 giugno 1936, siccome iteñuté
„ponsabi 21 uneorno nella rapina SIP-Sefi. (epis
10 n. 38) reati con dutter
1) vizio ŝi nativasiónó para la car ritenuto validamente comprovato l'aidobite s á söla base (allį ekiamata in oórreità òperata dal¦‹
+
computate corsi, priva ti adeguati risentri, * parte quello, del tutte generica e, quindi, invan
11de, proveniente dall'altra coimputate milia Lim
**
berat
2) violazione di legge e visio di motivazione, ancera in-ordine alla ritenuta responsabilità anche per il rẻate di' cuff/alͳart.280'012. (attentato për finalità terroriati ●:Ui eversions),´ tøvendas) invoes snclude avvláš 1.1 ricorrente;
là_con' figura reate dal moments ohé la f nalità jär gitasmoa: «ářábbi stata comunqüai quella}} di attentare alla vita o;
all'incolumità personale nè degli adĉetti al trasporto dei valori (la oui 22
krykiskóć oraz anzi indispensabile per port föražne la rapina, glaockè altrimenti 11 furgoni
Wkindato, non avrebbe potuto essere aperte), nà-di
[tru_porșune;in funzione del seguimentu di
¿i natura tarrariation a exéraira, ma sizeh stata inveed soltanto quella el reaffisare, arte angustifobiettivi dell' alamento e, bexi specifice riguardo
+ **fu« ©ð ings into nella fase fIMI.
:le gurdia ciurato il polizio mograæramuti, te atau 11 Badi, soñunazaj Box ven 1971 partecipato, non sare e state in Topsi= lerare responsabile), quella at aprire la via per artina's Madsaruni); con' attemianti cenericke prayalpati, nizzati parteofpad
Oso ed al conni S
*In 1876445!
Matting:
***£i * motivazione in eraine alfa ritant ap parteiensa del BA allé "brighte¨ress*, ſpér avere la corte di merite as I relativé gumdå' faadgho×11 dinio sull'errenes presupposte alo+il e. . .U.b." 10.0.0. del detenuti di PA (fra i quali si trovava il rlcerrente), fosse un'emanazione delle "brágate reesel, mentre ai poteva dirai solo della o.d.
“brigata di campo", di cui il BEra, invece, non faceva parte, sihuu prendere, pot, neppure in agam md^Iu doglianza formulata nei motivi af appello propósito dall'ulteriore elemento di Prova che, cent ri f ic are afftede Firini giudici, sarees bri te & rispondere all'interr atris travisande, infine, le risultanze at l'affe 11 ricorrente, "all stato convocate'per un secondo interrogaterie,
31
era rifiutato di lasciare la sua cella, laddová risultaw provato dhe egli era invece,” al-mumenti in un precisakante, a Be
2)viaio di motivasion, in ordine alla mancata vaziomo del dibattimento ai fini dall'acquisizis
261 verbal al sud£ione del datenuti di M i parte del locale magistrata di sorveglianza: la deposisione dello stesso magistrato e del M.11
Cascarde, degli A.00., in presenza, peraltre, un provvedimento che già aveva disposto la devin
Requisizione di verbali, poi, il fatte, nan arre nušaj
(3)xiziq at ne vazione sulla ritenuta responsabi) concernunte do NT nel sequestre. D'Urą non ricava femma -Halle, itokiar dei o.d. "pentiti" (levanta, ER, Di ER, zatā), xò dai comunicati adesione provenienti
„dal caroare, in sensa, inoltre, anche di prova noftine allz sussistenza dell'elemento paloplegice, a propesite del quale la sentenzal
· impugnata non metiya da alcun modo;
4)vizio di notivasione in ordine alla ritenutaj ma non aimostrata SAravante of oui all'art. 112 n.
1 C. .
5) visio motivazione (riassuntivamente), per omes at esame dei mativi di appello e della memoria di
IonIV.volkl „ dingstrare la inidoneità della condetta afritta al vloerrente ad integrare la fattispecie.dal; concerne, Mel sequestre di personaj
6) (motive”¨¨ bordinate), vizia di metivazione in ordine al mancate riconoscimente della diminuents 4333
alliert.114 C.B.;
(7) (metive subordinate), vizio di motivazione in dine al manoate riconoscimento della continuazione
"rispetto al fatti¨ät auf à santehza del 3 luglio
1984 (non neglia specificata)
avv.Mässareni, Il quale ka prodotto astuali alla dichiarazione di impugnasio natiri
1) vizio di mativazione in ordine alla ritenuta cere responsabilità nel sequestre 3'RA, sensa prové
ė, k ai si afferma con "prova centrarian (non meglio specificata), ed in mancanza della pur disposta quilhsienă dei testi Foti a Casoarde, della acqui=
verbali delle dichiarazion questi and detenuti
2) insjustificatezza del rigetta della istanza volta ottenere il riconoscimento del vincale della centiquazione con altri fatti (in particolare la al Argelate s
CE NI (atv. RIra), kannata ad anni 2, mosi 5 gg.27 ai reclusione, con il benefiéis ai cut k11 'art'7~della legge n. 34/87, siccome ritenuta 're= sponsabile di banda armata e asseoiasione terroristico- averIV, con ruele organizzative, nër aké di concorso nella rapina alla B. .L. ( 31) di ricattazione
Manare prevente” dellä rapina HIFON (T 3), così
Herubricato l'originarie débite of partsipanions įmoke alla detta uïtium rapina, con l'atténuante di chi all'art.3 0:I della legge n.304/82, h ottes
1) errata appLIazione, di legge e visio di motivazione 76 Fatto
per Were la corte di merito fondato il giulit responsabilità Bella raping B.N.L. su una retend
"confessione" della stessa CA, de considerare
-invece soltanto come indicative it "valusarten posteriori", derivanti dal sollegamento di #fatti e comportamenti di oui ella era stata testimong con notizie apprese succesIVmente", nonchè per non avere la stessa vorte assolto la ricorrericorrentes provenientdal reato di riosttazione, äel danare proven dulla rapina B. por 11 quals er abataT y
Morata Intabáziana, nulla, piløvande. Ha menta eridențe orrore materiale, forge staťa indi Literðiñanza di rinvio a rindiaio;
zlė di errata appLIazione leggo.pomali tivasiónez)uzela ritenuta sussistenza organizzative hella banda armata nell zione terroristico-eversive, in presenza di Mal
limitata alla messa a posizione della propria abitazione sostanzialmente au sollecitazione del proprio marito, NT İsterios; erreneità Ia mancata appLInsione dell'esimente di cui all'art. 1 della legge n.304/02 o, in suborn dine, della diminuente à cui all'art.3, comma 2, della stessa legge, aveņio la OC reossute l'organizzazione ripiness, prostate una colla keraw- sione che avrebbe dovuto essere riconosciuta.coma di "eccesionala rilevansa": erronedtà del mancato riconoscimento dell'attenua to riguarde risultanse fatte indicate in precedetvaros
51 erraneità della mancata gengsssione delle attemanti genericke, įsel per ò ante indempatibili den riconosciuta inix ente 1. ella.citate legge u1.304/82 A
**
6) emessa motivazione in ordine alla quantificasfor della pena in misura superiore al minimo e sulla
·limitazione a soli 3 z ai reclusione della parte di pans eliminata a seguite della dichiarata estin' zione, her prescrizione, da parte della çerto di seconde, zṛado, del reato di detenzione, di munizioni, ricimpreso tra quelli per i quali la corte di primo grejo aveva affermate la responsabilità, determin nando la pena complesIV in anni 7 mesi 6 di reclusione;
AL EN (avv. accioli), condamnate ad anni 7 mesi
11 K u reclusione nicceme: ritenutař reaponsabil dk banda armate asskolazione ŠarrerinidansverIV,
sen, puple organizzative, olta e di a r resti
Übenti azuia y lo que Qua
lasita, ka dedottes t1 magro del proprio difensone, motivi commi a quelli
ACI Fidorso BE, oui pertanto si rinanda i in proprio, come motive aggiunto, vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazio=
-
ne con fatti già giudicati in altra šedej
LI OB (avv.ti Lo. Giudice n RO), con' dannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, al : : 2 mame ritenuta responsabile, oltre che et banda armata e di associazione terroristice--everIV, con rubld organizzative, anche degli omicidi AT (19), GA VA (28) e. IN (36), monokà, del sequentro D'UR
(27), delle rapine TT (11), ANca mas. comunica
Lent (22), ANca naz. del lavere (31) & NEP-CNFI (38), degli episodi. RR (25), CC (26) TR (33), facagna, (34), OS (35), simp l e irruzion 78
Fatto
neliökpaa hi nella chiesa di San LIo (29) le S.CAe (30), ha dedotto? a mezze degli avv.ti Ferretta o Lo-Giudices
-
errata appLIazione della legge penale in ora alla ritenuta responsabilità anche per 1 ni ciêto IN o 11 sequestro D'UR, non cenfél ti, sulla sola base dell'appartenenza di ricorrente alla direzione della o.d. "celenma romana delle "brigate rosse", come pure in ordine riconoscimento delle t uanti genericker a Rezzo dal sele avv„Je Giudices
violazione dell'art.192 c.p.p. (1988) e dell's
“110 C.2., per la ritenuta responsabilit 200
„eans ricorrente mai singeli apikal 14.
“s pre sulla sola base della appart criminti nena t "brigate rosse", senza deh o'stañpa oke quests ultima er
M celáte in strutture autonenečake operavam dipendentemente una dall'altra, salve soltal te le scelte strategiche di fondo riservati organismi di vertice (motivo del tutte identico,
a quelle illustrate a proposito del ricor
NI, comune al ricorsi ET, M. IO, Di Kitrio, RI, LL, IO,Lo Biano , NA, CC, Fonti, IG, Sezketti)
AP AR (avv. Causarħne), condannato' all'er= gambelo con isolamente per anni 1 siccome ritenute responsabile, oltre oke di banda armata e associazione terroristice-everIV och ruere organizzative, and degli ent i del seAVA (28) vinbi (36), del seq ues fatro D'UR (27), 1 ray ne alla ANdanas.delle comunicazioni (22), alla ANca has hel (31) alla (3) elle trusiont nella chiesa i Fatto 29,
San LIo (29) e nell'ospedale S.Gamället€30),
• degli episodi EC (8), ET (33), Man cacha (34), 00SEVA (35), ha dedotto:
1) vielasione di legge e visio-di-motivazione in ardine al mancato riconoscimento delle attem muanti genericke, motivate unicamente sulla affermata gravità dei fatti, senza considera- sione per la pur riconosciute "maturazione politica e umana dal soggetto": analoghi vizi in ordine al mancato riconosci= mente del vinoale della continuazione tra i fatti di cui al presente precedimurto e quelli di cui a sentenza della Corte d'assise d'appello.
4 YA (non meglio indicata), devute
-
soltanto alla ritenute e condivi secti e
K aibilità; da parte della sorte di perito. (sem condo quanto affermate mella is generale dell'impugmata sentenza), dell'attuale disipli a dell'istituto in queation s
ET TO (avv.Mannias), condannata ad anni mesi di reclusions, com ttenuanti generiche siccome ritenute responsabile di partecipazione a banda armata e associazione terroristice
- eversive '
ka dedetto la medesime Censure già illustrat riguardo alla posizione Algrazati, limitatamente ai
*motivi m. 1, 3 e 5, con la sola specificazione, re-
-
Lativamente al mativo n.3, che, per il ET, man- cherebbe anche l'elemento carics parele dai o.d. "pentiti";
CA LE (avv.ti Causarano o Lo Ciudice), conc dannate ad anni 6 e mesi 1 di reclusions siccome. 30
Fatto
fenuto responsabile di partecipazione a bonda armata ed associazione terroristico) everIV, ha dedotkos
† a mezzo d●II) Causarane:
1) violazione di legge vizio at motivazione in ordine lati us responsabilità per i reati associativi milla-sela “base
- oi affermA- 11
correità privé ài validi riscontri
• cell indebito millevo date a guio di not rite all "decisions, a sus tempo assunta dal zó corrente di assistere alle udienze stande nella stonek gabbia telf altri accusati dei medesimi reati
2) vielasione di legge e vizio di motivazione, and cera, in ordine al tancate riconoscimente delle attemianti gimerické, “sulla solm bäse del generi
+co é apoliti ce riferimento alla "gravità del reste, lutate in tutte le componenti oggettin e soggettively eltanan mezzo d●ll-
le stends consure che il medesimo difensore ka proposte a scatge del ricorse PP
AT Robertë (avv.Mattina), condannato ad ami
..1.
5 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome !
Hitemto responsabile i partecipazione a banda armata
(cost derubricate originario addebito di organizza concorse nell'episodi n. 33 (aggretere), nonchè tamente al reate di violenza sions Retros), ata), ha de det
1): vielastom egla þer manöaterice sciments della causa di non punibilità di out all'art
309 C.P., per intervenuto recesse del ricorrente
.
dalla banda amata
3) violazione di legge visie di motivazione in Fatto
ordine alla ritenuta responsabilità, per 11 reat i violenza privata a ravata, configurato in relazione all'episodio Retroal, sulla sola ase
- et afferma di illasion circa la prevedibilità dogli sviluppi di quella cke, nalle intensioni, avrebbe dovuto essere soltanto, una azione dimen strativa;
Ste per le mancata appLIazionela ogni caso, dell'attenuante di cui all'art.114
.
9.8.1 motivasione e violazione di legge in ordina
:la-quantificasione, dalla pena, ata senza valide riferimento ai parasutri di oui all'art. 133.07-1
5) visie di motivazione, violazione di legge per la
Angiustifiesta
di cui all'art. 3 dalla legge n.34/1987:
DI CEco (avy. Hannias), condannato ad anni. is i reclusione sicoama ritenuto tikeneriche prevalenti.
- w da armata e associazione terroristice-everIV, con ruolo organizzative, nonchè di concorso negli episodi nn. 31 (rapina B.H.L.), 33 (a ression SI),
34 (aggressione GN), 35 (irruzione locali OS),
39 (tentativo di segrestro e di omicidio del dott.
[1361K simona), ka dedotto le medssime consure propos ว mazza dallo stesso difensora, a sostegno dell
- ricorse Algrakati, limitatamente al motivi m. 1,3 e 5, pom specificatione, quante al motive n.3, che per in
☐ ( LI (come per 11 carstvi) mancar e anche le carios castituite delle parala
* * titier 32
Fatto
EL ET (avv., Gerutti), condannata ad annt 3 e mesi 5 i reclusione siccome ritenuta respen. sabile di banda armata e associazione terroristico- everIV, con ruolo organizzativo, ha dedottos
1) incseIVnza of erronea appLIazione di leggO-POR nale, in ordine alla affermata responsabilità per il reato il cui all'art.270 bis 0.P., fondandosi la stessa su una appLIazione retreattiva della horma (indicata nell'art.11 della legge n.304/88}- the introduceva nell'ordinamento la detta' fattispom cfe criminosa, dal momento che la ricorrente afferma era usoita dall'organizzazione fin dal
1978 mancanza di motivazione, in ording alle ragioni delm
* qualificazione dell'originaric addebito di all'art:270 C.P. in quello di our alltart.270 bis
5) contraddittorit illegi t of motivations in- ordine alla ritenuta sussistenza del ruolo organiz= zativo rivestito dalla ricorrente nell'ambito del'
l'organizzazione miminosa, sulla sola base delle
“dichiarazioni delle coimputatä milia ER, arbitrariamente qui si era/desunte che la LL fosse stata adibita alla gestione di un deposito di armi;
LL ER IC (avv. Siniscalchi), condannato ad anni 16 e lesi 10 di reclusions, con attenuanti genericke, siccome ritenute responsabile, oltre associazione terreristice-everIV, ii banda armata ruelo anche di concorso-nel-coqk stre D'UR nel commesse reato di cui all'art.338
3.2., ka dedette:
errones appLIazione di legge vizio di motivazio■ ne in ordine all'affermata, corresponsabilità nel detti ultimi reati, sulla sola base del comunicati della c.d. "brigata di campe" del carcere in oui egli era detenuto, emessi¨¨unicamente – si afferma per dare attuazione alla "delaga"conferita dalle
"brigate rosse" circa l'opportunità seguire mene la "oondanna a merte" del magistrate sequestras sp ruzza che, peralum, Figultasse: poi in alcun modo e t estrate la _incidenza di detti comunicati t hell determinazione nel rafforzamento dell4111am cita condotta di colore che materialmente disponevame
Well PostagELOT
urtas GI (aw.Bi Note), condannato ad anni mesi 7 di reclusione, con attenuanti generiake, picceme ritenute responsabile di partecipazione a ociazione.
delette:
errones appLIazione di legge penale visie di mos ivasione per la ritenuta responsabilità di esse ri to sulla base di elementi inconsistenti quali, in particolare, la affermata;
appartenense al nucleo
ÞM.R.P.O." di ZZ AM (elemente, peraltro, non
... contestate in precedenza), senza considerazione, per con' orse…. dalla mancanza di impegno politico sempre mo strata dal De TA, tanto che questi, ascende, quanto jmerse'dalle dichiarazioni del BU, depe un paio di incontri, ave a manifestato la propria decisione
1 non entrare ar parte dell'e- "brigate rugde"}"
Di RG ZI (zyv.ti Causarano Latúales), condannate alla pena complesIV di anni 18, mesi 5 34 TT
1 di reclusione, , con attenuanti generick K.27 w con riconosoluta continuasione rispetto ai fatti o già giudicati con sentenza della corte d'assis pelle di Romarin data 6 luglio 1987, (per i quali
.
atate inflitta la pena di anni 4 e ca.15 dl reel ed 4 sione, ridebeminata in meel i reclusione), jeente riconosciute responsabile di banda armatá
associazione terroristicn-everIV, con ruole, er ativa, oltre che di concorso negli episodi nn.
(aggressione SI), 34 (aggressione GN);I
3ª (rapina SF- FI), 39 (tentativo di séquestre in ai omicidio inl dott. ON), ha dedottos
-Nosso dall'avv. Causarano: .
1) violazione, edceryónsa appLIazione dell'art 198
3.) ; pèr la ritenuta, idoneità probatoria afferma dis ŝieliarazioni accusatorie di osim batty anckerprive di riscontri specifici e indis analizzati, nulla rilevando si afferma ancorat per altre virse, la rivendicats appartenenza del
Di IO al' "movimento politico", essendo quèsta
Ilo ns, butral più, a costituire soltanto preva in ordine alle Tesponsabilith per, il reato mɛem olativor
(2) violazione ed errata appLIazione dell'art.306
C.F.,per in ritenuta qualità ~*^nizzators' attrib ita al ricorrente. sulla sola base del pre= teso ruslatdi direzione della o.d: "brigata Pikurm tina”, risultants, vola talla dichiarazioni ai
¨“qualele pantita"į
3) violazione ed errata appLIazione dell'art.260
0.7., in relazione all'episodio della rapina. essive conflithe a fuo , non pètendosiಆ Recesatvedel Fatto 33
riténere configurabile la particolare Petitspleie delittuosa prevista dal citato articolo, pesto che non vi sarebbe stato “attentato con finalità ai errerismo“, ma solo espLIazione violenza funzionale univalente alle consumazione della rapina violazione ed errata appLIazione dell'art.153
0.2. per la mancata sidhiarazione di prescrizione lai reati di furta se in bLI commesso da privati, contestati in relazione agli episodi m.33 (aggressione SI) 3 (ram
- laddove l'operativi della prem sexizione avrebbe dovuto essere riconosciute-per tella prevalenza delle attenuanti generible. ia presenza dell'aggravante speciale. della fina=
11 11 terrorismo;
I h islacione fal principio waiene vigente in materia di impugnazioni per avere la corte ai
Bɛcopie grało aumentate, al fatto, la pema inflitta quella di primo grado, nell'erronse presupposto quest -fosse di anni 18 e-mest sei reclustow mentre era invece di aoli anni 18 di reclusio ne ne, devendosi in ensi considerare ricompresi anche
1 içi ñeni di reclusione inflitti antitel continuazione " aterna", per cuf lá pina qopłèsp
a all'esito del giudizio di appelle, arebbe dovute ser quella 41 and 18, appante,
di reclusione, mene i tre reolusione sling= nati in quanto riferibili toklarate a■tinm to per presarisiens;
pore dell e Giudicet
- vielasione degli artt. 192 c.). • 110 0.79,7.; como illyatra te a propogato dell'identice nețive propem 36
-
AT
sostegno del ricorse ate dal medesimo difensore
PP;
✓. Ricci)
Di EO IE (avv. Caputo , condannato ad anni
-- :
20, mesi 11 c . 23 di reclusione, con attenuanti generiche e diminuente di cui all'art. 2 lett.
"
della lotte 1.34/1987, siccome ritenuto-responsal le di banda armata e associazione terroristico-versi
1, con ruolo organizzativo, nonchè concerse ne gli episodi zn. 14 (irruzione nella sede B.O. 1 P piazza IC nseguente omicidio Hea
25 (aggressione ER), 23 (onicidio MI) ●
30 (irruzione all'ospedale San CAe), ha dedotte
..
(oltre a sommari motivi contestuali a firma Moci, per mancata appLIazione della L.n.304/32) Rosse dall
(1) Ticïasianë Edasione di 1- 8-1 appLIazione dei Len efle in ordine all:
-> si affermat,di cui alla legge n.304/82 dovuta alla ritenuta tardività della dissociazione;
Tivită stata insussist dal momento che 11 Di Kattes, costituitosi il
5 marzo 1982, aveva iniziate a "collaborare" fin dal successivo 8 marzo 1982, nulla rilevande in;
contrario il fatto che poi, il 7 afcembre 1982, と avesse rifiutate us successive interrogatorie "par rogatoria", poste che tale rifiuto sare be state motivate unicamente dall'intento di a re sentite dal "giudice natura andze in considerazione del pericolo di vita le stesse ricorrenta .co avreľbe corse nel luego in cui era all'epoca de tenute;
2) violazione ed errata appLIazione ai legge penale, thobra, per 14 hand son déïta àínia nuente oui alita 1 . .625/79, conv. Patto ST
con modif. in I. n. 15/80, darundaui la detta disposizione come nom-abrócata dalla succesIV leges n:304 del 1982 e riahíadendo usm va, T˜¨differenza di quest'ultima, un comportamen
_ to nas nenessariamente caratterizzate dal mente effettive di risultati utili ai fini di giustizia
(1 motivi ansidetti sono poi stati ulteriormente sostenu❤ ti con mamoria depositata i1-24-aprile 1/393);
Di KI EN (avv.ti Causerane Le Giudice) bondamate ad ami 6 mesi 4 di reclusione, con atm. tenuanti geṇaricha, par kanda armata e apstolazionej.
Ferreristice-everIV, con ruole organizzative, lone di armi, ka todet a mezzo dell'avv.Causarane :
Fialasione ed errata appLIazione di legne (art.
M D.I. 625/79 conv. con modif. in 4. a
18/10) unitamente a visie di motivazione, per da ritenute musistenza dell'aggravante della Mi nalità di terrorisme (relativamente, deve inten derai, al reate di datanzione illegale di ari),
“nonostante o s 11 ricorrente si afferma – BYO5-
se laagiato l'arganizzazione in alla fine del
?
1979, mulla rilevando in contrario le diokiamazio= ni di tale B aili e il documento rinvenute nel nag÷1ð tel 1980 in via Hilvani;
vizio di motivazione in ordine alla 'eterminazion ne della pena e alla ridotta incidenza delle pur rioon dolute attenuanti genériche; vielasione ed errata appLIazione del art. 306
| 0.2. par la ritenuta qualità di "organizzatore attribuita al Di RI, pur essendosi questi 11½ forntire sccasionale spitalit alfri
__ ४
Corenti all'organizzazionej.
a mazgo dell'avv.Lo Giudice: ›
violazione del]#art. 192 c.p.p. (1982) e doầu
['art.110″6;F., çoñè da itentico motivo redatto dagina difensará a sostegna dal ricaras Cappali
erato (avv, Mancini), condannato e nesi 9 di reclusione per banda amata s associa sione terroristico -everIV, con ruolo di
1) omenea e conträddittoria motivazione in ořäine la ritenuta responsabilità per i suddetti reati associativi sulla base degli stessi elementi äl prove (feglietti con innotatione dei nu
11 autovetture del Commissariato di P.R. "Prime ville"), risultati infionei a comprovare la erre sponsabl e ricorrente nell'omicidio vizei,
(affermata nella eniten prine grade ed escluse in quella di secondo grado),in quanto dimostrative tute al più un'atti ai ingegno politico non riferibile necessariamente ella lotta armata unteamente at iniciative non violente, quali na manifestazioni, cort i e aimili
2)vizio di motivazione falsa appLIazione dell'art. 195 c.p.p. (1988), per l'indebita attribuzione di validità probatqria, ai fini della ritenuta appar=
Tenga [el ricorrenta, a) sta rosse' 1.
razioni "da.relates ráme dalla coimputata milia, sulla base di notisie che quest'ultima avota gaseritamente avute da LL KA;
3) vizio motivazione, Wiitanen vielagiohe falsa appLIazione tegit art . 366 om 1 6 270 3.9
* 1 . per non avere la corte di Norite
Timestrato la sussistenza e l'effettiva rilevarra
11'attività e il ricorrente avrebbe svolto 1
nell'ambito delle "brigate rosse", costituita, in particolare, in o.d, “inchiesto" e dalla gestione del parco macchine", peste che, quante alle prime,
Vi sarebbero solo i foglietti appunti di oui alà de to a proposito del motivo n. e, quanto alle seconda, tratterebbest of attività non quali casa, ficants, traducendosi in sostanzia, nell'esple=
་ ་ ་ tamente del compite di rubare autovetturer
Vizio di motivazione in ordine alla naachth cenz 42 delle a anti generis ante negate unichnente gulla base della ritenuta " el' ith al fatti parimenti ritenute comportam precessuale negativo":"
G da t ot ,
Causarane), cond a nd 1 e mest 1 di reclusione per partecipazione a banda, armata e associazione terroristice-everIV, dotte:
vislazione dell'art.306 C.P. per la ritenuta sussi= atenza di detta partecipazione sulla sola base delle
Nichiaraziáni del coimputato BU, il quale, peralm 111
tro, aveva solo riferito, riportando notizie comuni all'altro, computate santori LU (allora
ZA e poi marite della D'Ottaxi), della disponi= bilità della ricommente ad entrare a far parte della organizzazione;
disponibilità poi rimasta fine, a s stessa, dal nemente - si afferma programmato il nominate BussatIncontre tra i
Aveva in effetti avate luogo;
40
AT
FA CI (avv.ti Baccieli Le Giudice), cop dannato ad ammi 9, meal 11 e sz.25 di reclusione per
Vanda armata e associazione terroristice-everIV, ruolo- organizzative, nonahò, per detenzione di ɖou sumi, ha dedottes هست
a mezzo dell'avv.Boololi, le medesime censure. proposte dallo stesso difensore a sostegno del ri no BE, in ordine al mandate riconosciments tel l'attenuante 4 oui all'art. 62 n.1 C.P. e delle manti generickej a mezzo dellisyy.Io indice, la violazione dell!
192 c.p.p. (1988) tollfart.110 0.2., negli stessi. termini già indicati a proposito del ricorse Cappellar in proprio::
1) vizia di̟ metirazione in ordine alla ritenuta, quam șirganizzutora”, relativamente r all'art. 306 G.F., nella dimostrata asserza1 cul şi un obblige ake 11 PA avesse assunto di oper rare atabilmente in attività di coordinamente al.
I'intero dell'organizzazione criminosa, avento lisalo oc ionalmente effettuato opera at prox selitismo e reclutamento;
- 4. vizio di motivazione' in ordine alla ritenuta compa- tibilità Tra le ipotesi criminose di cui agli artt.
306, 270 .270 bis C.P. e tra queste l'acaravante della finalità di terrorisme e di eversione, essen de, in particolare, detta finalità insita nelle previsioni 6ll'art.270 bis 0.7. 6, per il tramity dell'art.302 0.3., ziakiamate dall'art.306_stesso codice, anake nelle previsioni di detta ultima nera
In ordine alla denegata conti visio di tiras nuasions fra i fatti al-presente-procedimen Fatto
quelli di cui alla sentenga di condanna prod nunoista dalla corte d'assise di Bari per l'omi= cidio di tale Di RO (brigatista usciso in quan' to-sollaborente coa la giustizia), pur in-presen za – el afferma #1 evidente unicità del disegno oriminoso;
vizio di motivazione in ordine al critéri seguiti nells determinazione della pena e nella denegata appLIazione delle attenuanti generiekot
ZI Turies (avv.avi), riconosciuto responsabile di concorso nel sequestro D'urso e nel commesso reato it out all'art. 339 0.7. condannato, partanto frites núta la continusione con altri fatti, di out a sen tenna della Corte d'assise Génova in date 27 otta❤ bre 1982), alla pena complesIV di anni 13 # reclus pione, trẻotto:
1) visie di motivaziona in oraine alla ritenuta sponsabilità concorsuale nel sequestre B'Ursu, st come fondata unicamente - si afferma sulla quali»
古àtà di componemente della c. . "Cirezione strate gloa" della "bricate rosse", rivestita dal ricor a quella renta, nonchè li militante dal c.d, "fronte carce ri", a proposito dalla quale ultima✅si obietta che easa sarebbe stata ingiustificatamente isdetta da diokiarazioni del Ruszmati, a frente delle quali avrebbe dovuté essere valorizzata la circostanza costituitu avvenute ricenescimente delm
1'attenuante 4 o f all'art. 3 comma 1 della lecke
304/821 ricezego imen avera, luego, sa 11 Loorrente effettivament. state: cemponenak ezda), "fronte aangering ( del reste arebbe stato escluse apakeľa 4.4
21 Violazione del divieto di "reformatio in perus", per avere fa corte di secondo grado inflitto, sia pure per rimediare ad un presunto errore di cafoo
To commesso a quella at primé grado, una pena pti grave di quella originaria, la quale, pur essendo anch'essa quantificata in anni 13 complessivi di reolusione, comprendeva anche quella riferibile al reati di banda armata e associazione serverzita relativamente ai quali 11 giudice d'appello ba dis chiarate invece non doversi procedere al sensi dell'art.90 0.P.p. abrogato (principio del "ne bir in idem
31 ingiustificate Degazione delle rickfoste generiche, sel perchè ritenute assorbite dalla già appLIata diminuente di qui all'art. 3 comma 1-del
1a.legge n.304/8a;
LO (MI (avv. Gneta), condannato ad anni 4 mesi 7 di reclusione per banda armata e associazio he terroristice - everIV, con ruolo partecipative, la dedotto, con unico, articolate motives vizio di motivazione, violazione del "ne bis in idem” e del divieto di "reformatio in pejus", per
- avere la corte i merito: temate comprovata la partecipazione. del vicerran gbrigate ressel anche per un periode in eni essa sarebbe stata ozolusa dalla sentenza di primo- kili, attribuen de inoltre dignità di prova al dichiarazioni accusatorte, priva di validi-rigoem- tri, và relatan tra loro nen concordanti, Fem se dai animputati ER e SA, così violande
1'art.1 5 . (1988) r ole in materi a motivazione, nonchè a literando 11 date costituite Fatto 43
dall'avvenuta assoluzione, in altra sede del nem desimo ricorrente dall'addebité él out all! mæta o
303 comma 1 0.7. suo tempo contestate li sul·la base all'accertate pensesse quale direttore fole la rivista "Corrispondensa internazionale”, dei medesimi ocmenti di preventienza dell:"knigate resse", assunti, nel presente procediments, exa strative della ili brigabista dai Horillet-
donmgatio a lioasian colle ge atteman-
±‡ generiakë sensa al quna talida
B ociali), Gondan to ad van 8 o mend 7 di reclusione comp asIVments,
In quante ritenute responsabile di banda kssociazione terroriatioo-everIV, 'oen ruele orga= honch # tutenzione • porto al ami, in continuazione con altri fatti di cui a sentence toll.
Corte d'assise 41 Roma in data 11 magzio 1989, ha dedotte, a mezzo del solo avv.Baccioli, le stease censure già Illustrate a proposito del ricorso Bex pardi, in ordine al mancute riconoscimento delle
Ittenuanti genericke e dell'attenuante 21 cui all'art.
(2 nd 0.7.1
Fransela ad anni— Aznungiata “favy. Pisani), condamate
20, ment 11 o, 68+27 €1 xaclusione alocoma rij despensabile di banda armata e associazione, terroristi= 44 Tatto 2everedve, con ruole organizzative,” “nonahờ" (11.
'omicidic Granato (n. 19), del sequestro D'RA (2
a ll episodi Calluocl (26), Retroal (33) a
(39), con riconoscimento della diminuente: il cui all fart. 2, comma 1, lett.b) della legge n. 34/1987) honshà delle attemianti generiche, ritemite equivalenti ha dedotto: viaio di motivazione in ordine al giudizią persations (equivalenza ansioke prevalenza), talbai generiche Misonosciute attenuanti rispetto alle aggravanti,
´þar essere state, il detto giudizio, fondate agaca zialmente sul titolo dal reaté, contrapposto agliy
Skamenti positivi-costituiti essenzialmente dal har comportamente preasssunte ed azbraprecessuale, sens tener cento, inoltra, del giudizio di prevalensa. þisultante della sentenza prenunciata, all'saite di. altro procedimento pan fatti ri umiegu matrices
LL SP (avv.Le Giudice), condannate ad anni 17 meal 6. di reclusione, con attenuanti
**
Fiche prevalenti, siccome ritenuto responsabil nal sequestre Pūras e nell'attentato di
Via Gallonio (n. 9), ha fedotto: violazione degli artt. 192.c.p.p. .e 110 C.R., negli steasi temini già riferiti a proposito del ricorse :
PP;
Catul Filte. (avvi Causarana), condannato ad anni mesi 6 di reolusione per partecipazione a banda mata e anseolazione terroristice-everIV, con ati quanti genericke, dedettes
-
allant 306 1) Molazione edH
f gludio & morite fondato il Per ave 4>
proprio giudizio di responsabilità sulla. pratesa.
"attività ideologion" svolta dal ricorrente, desum mendo la partecipazione di quest'ultimo all'orga missesione criminosa unicumenté Talle dichiarazioni del ceimputate BU, il quale aveva però para late di una "brigata marginale” dioendo, dhe ne avevano fatte parte tali Denti a Scaramoszihe, non- terzo soggetto, non nominato, che bärabke stats identificato nel Catuli'sol perchè questi
*si sarebbe incontrate con gli altri ënë, un paio ad velte, nella propria casa di LE)'
2) vizio di motivazione in ordinal criteri sulla base
401 quali è stata determinate, in maniera
: L'incidensa delle pur riconosciute attenuanti ger namariehag al, da giungere – at afferm
\lla (singqla=
+Allantificazione di anni 2,-
A Himonia ugeniar io (av iti entre Gentile), cons auni 17.di realusions, een áttémusúti gom
“prévalenti, siccome ritenute respoňambile af 1'S WHA
banda areta sassociazione terroristiseversi gon rusle organizzativo, nonchè degli spleodi mi.
24 (attentate Di GIantorist, 30 (irruzione al'
1'ospedale San CAo), 38 (rapina SIF-SUFI), ha ol con motivi distinti-èt entrubi I^KİTŢA60=
ri, ma sostanzialmente coinclienti,
1) violazione di legge e vizio di motivazione, in lazione agli artt. 192¾o+p.p.,. 306 a 270 bis C.P., in ordine alla ritenuta identificazione del mignoni nel "gilvestro della brigata Primafalls, at out avevano parlato i coimputati OR, Di Gora é Sa
Tasta, sulla sola base delle ricognizioni di W
-sona-operats ia ultimo al SA e dal Di ER. 4.6
Fatto
nonch) del riconoscimento fotografico operate d
ORl, menestante la obiettiva insufficienza e inaffidabilità di tali risultanze, a fronte i
Haltri elementi costituiti essenzialmenter-
_=_dallbalto di precedenti esperimenti di ricomi sione, effettuati fal OR e dal Di ER;
19 quali avevu ritenuto di individuare il"silvestre"
"valy YA dal mancato ripenescimento da parte del ve
SO pure aveva riferite della parteka pazione, inaleme a lui, del "Sstro" allªim
zione nelle Epodnie SEN. AM FT le preaches i elementi caratterizzanti yoote peternamente fervianti quali i båtfi igli Gochialiço s i silvestret avrebbe rtato: dalla non corrispondente T atum elementi istaluni identificazione del "Sstra" forniti dai ces altezza, tati(/readdanma attisith at lavere, pönkénatř ži determinati.vaipolijentu . della fidanzata)
- quelli del caigoni
2); vielenione di legge vizio di motivations in aria ne alla ritenuta qualità di "órganizzatore", dem
:suntar si· afferma, sole dalla non occasionalità dallá pretesa partecipazione, coal obliterandosi la figura;
pur prevista-dalla legge, del sempLIi parteoing, non;
Recesariamente occasionale;
3) violazione di lègge iso di motivazione in ordi pė alla ritenuta, partecipazione, comunque, ''all' epi
[audko Di Qixcompavonid, sulla sola base delle “41. 2
hiarqzioni "de relato' dei coimputati SA e
ER violazione di leggo o vizio di motivazione, ineltréj. TT
in ordine alla ritenuta partecipazione all'irru= zione nell'ospedale San CAo, sulla sole base delle dichiarazioni éllábfbørs # quelle orie della ginarie di Soricciole e/AT, tralasciande quelle
SA (che escludeva invece la partecipazione
¦ del P ilvestre" all'operazione), come pure la sup= ċesIV ritrattazione della AT e la me cata identificazione, come si è detto, da parte dello
Sbriccibla! el "silvestre" nel ricorrente NOr
5) vielazione ai legge vizio di motivazione, anherzy in oraine alla ritenute partecipazione alla rabl na SIP-SEFI, sulla sola base della chiamata 11 cor= reità el silvestri da parte del OR, senza vali i riscontri, in ordia 11 riten t ies pan' sabilità per i concorrenti reati in materia at armi;
violazione di legge è vizio di motivazione per la
Casserita "motivazione dubitativa" asott ta salla corto di secondo grado a sostegno dell'assoluzione del Chi noni all'addebito di concorso nell'omici= die IN, del quale era state ritenute responsabile in prime cried (mbbivo esclusive dell'avv entile);
El stata poi anche presentata ampia memoria difenIV, con Illustrazione critica degli elementi di fatti attinenti la posizions.
EM CA (avv.Fetrelli), condannato ad anni 22 di reclusione, con attenuanti genericke equivalenti, sicco=
་་་་ me ritenuto responsabile, oltre che il handa armata e associazione terroristice-everIV, con ruolo organiz=
! ! ? ? zativo, anche di concorso nell'omicidio RE (n. 36), ha dedotto (in comune con AT LA):
con i motivi originari:
1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente e comprova= ta la compartecipazione del ricorrento (o della Mb= 48
Fatto
tudi LA), all'omicidio IN sulla sola, “base” dell'avvenuto apprestamento, nell'abitazione di via Berti, di una infermeria per la cura di evenw tuali feriti, senas considerare cke 11 Gromm la Muturi, all'epoca, neppure si conescatane
*al MI, come risultants Walle dichiarazioni dalı la ER, di.OR 11. SA, era stato gol●
di-restare-in-attesa xp , mentre In Hairs carto suo, in attuazione delle istruzioni avute, si era limitata a rimanere in attesa per- cinque⚫ dieci minuti presse la: Standa di via
.
-Terrevsockiar wizio di motivazione in endine al ruolo di orcal sateti attribuito al MI. (palla AT); sel
Þer avere cosbere fatte da prestanami ai fini
L'acquisizione in luc ione a un appartamentes t ti
1) visio al motivazione in erding, al: mancate ricon soimente, in emi chaty, dell'attenuanta di mi l'art.114 G.P.'e della diminuente a out all'art.
"116 stesso.co110e, avents I giudici al meritë esou
-priua únicament. agione della ritenuta
'aussistenza dell'aggravante di cui alk'art'112 propesite della quale non risultarebbe 10. però dimostrata la conoscenza, da parte del ricer renti del numero dei presunti compartecipi nel вр
čelitte), e la urconda a cagione del signific to attribuite al già ricordato apprestamento dell'ing
34 fermeria, sensa considerare ahe tale apprestar ente non avrebbe impLIate-la-prevedibilità, eencre dall'omicidio; vizio di motivazione per mancata specificazior del oniteri adottati nella quantificazione della pena -
ē mal gludizio di compurazione fra Fatto
attenuanti;
con motivi agąduntiı vizio di motivasione in ordine alla ritenuta attendi= bilità delle dichiarazioni-di-coinputati chiarunti in correità, non corredaté di adeguati riscentri, circa la conoscenza, da parte dei ricorrenti, del "pronte
K3 soccorse" allestite in via Berti;
RD SO (avv.ti Manpias e Giannangeli) condannato all'arzastol bon isolamente per meal siccome ritenuto responsabile dell i AL
(n. 28) e dal sequestre D'UR (n. 27), ha dedotte mezze del sole avv.Mannias, le medesime censure
VIVI
nati, con specificazione, quanto suamis ve-anoke la violazione
At della disposizioni di attuazione del codice di non essendo stata tempe=1930, ativamente dispesta, per il ciudizio di primo grade,vanánt. la traduzione da saso ricorrente, all'epoca deténute;
AR BE (avv. Causaranė), condannato aŝ anni
3 e meal di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristic
Co everIV, ha dedottar
1) violatione ad errata appLIatione di legge, per la mancatà appLIazione della diminuente di cui all'art. 311˚C.F¡, la quale avrebbe dovuto essere invece ri= conosciuta,¨avuto riguardo al fatto che il ricorrena te: appartenema ad una organizzazione collateralë delløf della "brigate' resse", cioè il c.d. M.R.P.O” 50
TT
della zona dell'Alberone, privo di armi сопрен sto di giovanissimi;
vizio al motivazione in ordine al criteri seguits
-nella-determinazione÷della ridotta inciden pur, riconosciute attenuanti¨Kenericks,» sl luogo si afferma alla quantificazione nella singolare misura di ami' 3, meal 5 e cc.10 real
LI ZI (avviti Saleri, Mattina conŝannto all'ergastolo con isolamento per in quanto ric osciuto responsabile, ol þanda armate e associazione terroristico-everIV con ruolo organizzative, anche degli omicidi AL
TI (episodi nn. 28 32), anche di concorse sequestre D'UR (episodio n. 27) e ne
* NO ER LE dle a. 15), ha dedettoCepisodis ka mezzo dell'avy. Mattina:
1) visio di motivazione in ordine alla ritenuta com ワン sponsabilità nell'omicidio całyвродная e nal sequ tro B'UR, sulla sold bane at afferma l'appartenenza di esse ricorrente, detenuto all* óa đòi fatti alla. . . "direzione strategica" : :
delle "brigate rosse"; zio di motivazione in ordine alla ritenuta es
In responsábilità nell'omicidio, OT, sulla sela
Waże della chiamata in correità da parte del Buzz zati, priva di adeguati riscontri;
3) violazione del principio del "ne bis in idem "in. ordine alla ritenuta responsabilità perři reati(
Rassociativi (già affermata in altri giudizi), e ingiustificatezza, comunque,- del mancato, ricono= soinuto della continuazione: "esterna";
'vizio di motivazione in ordinė; alla mancata, in' giustificata concessione delle a tenuanti generis
* Patto 57
okei
5) ingiustificatezza della mancata verifica, anche lufficio, ai sensi dell'art. 597 de vigente
Leipop. (appLIabile, in virtù della normativa transitoria, nok al procedimenti che, come 15at tuale, proseguono nell'osservanza del codice pre vigente), delle condizioni di appLIabilità del
'indicate 'le medesime doğliin corso zerani;
a mesze dell'avv.Mässäroni (che ha proposto in pre=
Trazione a ridorso, con motivi contestuali):
0.1% par mancata "ricq= dimento d a continuatione con i fatti If us ad altra sentenza, profetta thila difese (ma non
A Regli specificata); visto ai motiváklade in frative alle ritemite parter cipazione "al reato" (non specificato), nonostante lo stato di detenzione;
.
3) vizio 1 motivazione in ordine ai criteri di deter= minazione della penati
:
NE EN (qw.ti Flqani, Lo Giudice, Fetralli), condannato alla pena complesIV di anni 17 reclus sione in quanto ritenuto responsabile, oltre che di banda armata a sociacion terroristice-overst
+ + nche di concorso nel sequestre D'UR nel connesso reato di cui all'art. 338 C.P., in' continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato condanna ad ni della Cortereclusione
pello di Pari in data 21 novembre 1985, ha de tte: 52
Fatto
a mezzo dell'avv. Pisani:
) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta cor sponsabilita nel reate 1 oui all'art.33 0.21 lativamente al qualer oltrera-non-esserà specific camente indicate 11. "corpeipolitice" (presumibl mente 11: Govárne), mi sarebbe stata direttu:he minaedia;
mon risulterebbe svošta Heppuro »abotna indagine oiros la sussistenza o meno ole quante dell'elemente oggettives vizie di motivazione, ancora, sette il profile essenzialmente, della contraddittorietà, in grai ne alla ritemita responsabilità concorsuale, tala me nel_gaqusa 'Grao, una valtavalta eset degli stogai gfúgio di merito qinazione alla fase progettuale, Erañizzatik
"Sequestra steanul. vv.Ia Gindians
– violașiene degli artt.192 ¤.Þ.B. » 110.G.2., con comuni alla ricorrente Cappelbi ad altri .
-(avv..Camparini), condannata-as-anni 24,- mesi 11
.25 di reclucione in quanto ritenuta re- responsabile o corresponsabile (con l'attenuante di ali ell'art. 3 c.II della L. , 304/821,degli omicidi del la IN (uns 28 36), "neck sequestro
*Tree (episodio n.37), delle raping B.A er
...
SFIn(episodi nm. 31 e 38), dell'irruzione all'ospeda le San CAe (episodio n. 30) e dei fatti in sanno
#i SI, GN e della coop. OR (episodi nn.
3373 -35)-ka dedotto:
1) vizio di motivazione in ordine al mancato ricono= WHAW THE
scamente delle attenuanti generiche, nonostante 1
53 Fatto
l'ettimo comportamento procesaab e l'eccezional. contribute prestato all'attività degli inquirentis
2) ulteriore vizio di motivazione por avere si af førma —-la corte di secondo grade -ribadito 11 gid' dizio di primo grado "señca spiegare le ragioni specifiche del proprio.com inciments";
v.ti Máttina o Baccioli), condannata jena šcomplesIV di ami 30 di reclusions in to ritenuta responsabile, in continuazione con altri fatti per i quali si era precedute separatamente;
as cancerao negli episodi n . 37 (attentato De IT) a
40 (attentato GR, VA Scuringella), rodotti, a mezzo del albavvec 12 tease soglianse i indicate a proposite dal risorse in ordine al noscimento dell'atte=
PE
CE CEco (avv. Le Giudice), condannato ad ammi 29 mesi 11 ● g.27 di reclusione, siccome ris tem responsabil armata e associazione. : terroriation -evaraiva, con ruolo organizzatave, nonchè al concorso negli episodi nn. 27 (sequestro
G'UR), 38 (rapina SIF-#BFI) e 39 (tentativo di se
"onidi#10 #el dott.ON), ha dedetto
1.o medesime doglianze (mialasione degli artt. 192
c.p.p. o 110 0.P.) già indicate nell'illustrazione el rioerse PP;
sta Mauzi zie (ave. Causarately condannato ad anni
13 e mesi 1 di reclusione per partenipazione band 154 Fatto
binata associazione terroristice-everIV, nonchao per concorso nell'spisedio SI (n. 33); “ka tou
Rotto: one del rincipio di apeciality in materi if estradizione dall' aktera, in relazione
14 della convenzione europea di estradisions, per essure stato il ricorrente sottoposto a proceďt mento porale. donania anche in relazione por i quali, a spa tempo, era stata rifiutata i estradizione dalla FRla
2) violazione del usdæiza principle;
in relazion al medesimo articole della convensione sopra nahi sionata, per la tenuta configurabilith, cand co, del LOormente, in, relazione, allt episodi.
Frosi, dal reats di qui all'art. miferare politica), in contrante, con il presseps ste, (nature, non-polition e reati) in base qual, l'ostradizione era'stata concessaƒ.
3) vizio di motivazione in ordine alla manoata con cessione delle atténuanti generiche, in quanțo arate carenzialmente sulla ritenuta cavità lei fatti, sulla lunga latitanza e sulla qualità di
"irriducibile" attribuita al ricorrentes.
4) violazione dell'art.192 0-p.p. vigente per la fermata, responsabilità del ricorrente, in au dichiarazioni di c.d. "pentiti";
Tomband viðVENKAT ttin Catén she), dannata ad anni 5 a meat & di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto ritenuta responsabile banda armata e sasogiazione terroristion everaiva, ha de a mezza tal sbið 1
violazione di legge Vizio di motivazione por avera giudici ai meri Fatto 58
fondato il giudizio di responsabilità sull i, 11akiarazioni del SA, il quale, in dibattimento, avers riferito di aver saputo solo dall'altro coimm putato EG della presunte appartenenza della ricorrente alle "prigste rosas"; dichiarazioni. quelle anaidette, non quff ate a validi rimda scontri ed a fronte delle quali era anche mancato l'esame di enti ahe avrebbero potuto fornite elementi favorevoli alla rioorrante dolasions et in vizio di motivazione in
*) ordine alla ritenuta sussistenss di appuntamen
_ ti periodied tra la ricorrente if EG, ne l'ambito della pretesa, comune militansa brigatista;
**
3) Mislazione di legge visies di, motivazione in ordine, alla ritenuta fondatosza dell emente di a costituite fall avere la riperrante,( pando fella pro ga qual legale, fatto avere alle "brigate resse" copia dei verbali di, interrogatorio di certi Peccia e AN;
e elè sulla base di inatteinattendibililibili dichiarazioni del
Suvasta, seUIU ZIMNICI, POF converso, com sidepaagere (reapingande anche la richiesta del pubbLIo ministero d'acquisizione déi giornali dell'epoca),'che la consegna di dette cople non avrebbe potuto aver luogo, in baso ai dati acqui= siti, prima del 20 setembre 1979 ckey anteriorsetembrę-1979 mente a tale data, il settimanale "I'europeo", datato 20 settembre 1979 má in edicola dal 15 sättä ä, aveva cià parlato delle dichiarazion del_Zecchia. dal cante laro, la FRla e la
PP, chiamate la causa da quest'ultimo, erano già alla Iktitana dalla fine ai'lum 3.6
4) vizio di motivazione;
ancora, anche per la ta audizione, come teate (non si specifica, pe= raltro, au quale circostanza) del Galluser, che per le ragioni «èstanzialment, porta- nei motivi precedentis
PI IA (avv.Pisaurs), condannata ad anni! mesi 2 di reclusione, con attenuanti generiqle per lania armata e asseciazione terroriation IV, con ruole organizzativo, nonchè per reati In ateria di armi, ka dedotto: mancanza assoluta di notivazione in ritenuta responsabilità per 1 reati in mate
‹di armiy
2) visio motivazione in ordine al manokte gu alò di prevalensa de manti generiche)
3) violazione ed ata appLIazione di legge per inosservanza del principi di specialit
4.
ria di estradizione poichè si afferma www!!1'impu tata, detenuta in Spagna fini estradizionali, par raati diversi, da quelli di qui all'impugnats sentanza, non avrebbe potuto semere ritenută lati- tante quindi giudicata in contusnošaji
1) violazione ed errata appLIazione di legge, per la ritenuta qualità al organizzatrice, con riguar do ai reati di natura associativa:
AZ MA (avv. Marazzita), condannate ad anni 3 mesi 10 di reclusione, or attenuanti generiche, PACE
57
Per partecipazione a Lada armate, o unstciazione terroristico-everIV, ha dedotto:
1) visio ai motivazione in ordine alla ritenuta rem spensabilità penale per avere si afferua
1 1 giudici “erroneamente valutato tutta la circestans ze relativa al coinvolgimento, del prevenuto nella vicenda precessuale", in centr e, peraltro, o n
$
11 riconoscimento che orbitamente indiretta per alguns oir- coatanza“ entre le "emergenza precessuali ding . strano che il MA non ha partecipato alla organ
-nizzazione terroristioa". ma solo ad "progettato
"reato", mai giunto alla fase esecutiva;
2) visie di motivazione per-la-mancata esclusione - dellhggravante della finalità di terrorismo, sul■ la base ài “argementazioni somm
- si sostiene- ple, tali da comportare la inevitabile mullità
tella sentensa impus
KA LI (avv.ti Ingarrica « MA), condannato ad ann 4 di reci sione, a titolo di aumerte, ex art.81 cpv.
0.F., sulla-maggior pena di-anni 12 e mesi 6 di reclusions inflittagli per altri fatti con sentenza della Corte d' osise di Napoli in data
3 giugno 1986, con riconoscimento dell'attenuante
:äi out all'art. 3° nomen 2 (collaberazione di eccez‡e=
→
nale rilevanza") della legge n. 304/88, siccome rite= aute responsabile di concorse nell'attentate De IT
(spisedio n. 37), ka dedotter a mezzo dell'avv. Ingarrica:
1) vielazione ed errata appLIazione di lasse
-*
per la mancata determinazione della pena uniça, 58
avvenuto :iconoscimento dell'i di cui all'art.] della legge n. 304/82, af seheff dell'art.4 della stessa legge, con conseguente riduzione, a conti fatti, dellhumento di pana t otal presents precediments danni
2 di reolusione, Govendosi escludere, ad avvise del Adörrente, a poha ad incostituzionalità della norma, la teal de T'appLIa›ilità del el- of della logge n. 304/87 al1d sola face esecutive
(2) vizio ai motivazione in ordine alla illustrazione dei criteri sèguiti nell'esercizio dellä facelti sionale di quantificazione della vizie i motivaziona per la" mancata attuazione.
i tutte le possibili conseguenze positive del ri jenosciute contribute eccezionale" anche in tema di continuasi.onm tavy. Causarano), ſcondannate
3.ezmesi 6 li reclusione per partecipazione, landa armata e associazione terroristico-everIV,
don attenuanti Generiche, ha dedottor
1) violazione se errata appLIazione dell'art. 30% in ordine alla ritenuta responsabilith per parten cipazione a banda, armata e non solo, al limite, ad-ass@olazione sovverIV, atteso che il MA si era limitato ad aderire ad un nuolee "H.
2.R.O."M.
2.R.O.";
2) vielazione ed errata appLIazione dell'art. 311 er non avere la carte di merite ritemato Fatto t
591
- operatività, sussistendone le condizioni;
anoko della diminuente ivi previstal.
3) violazione ed errata appLIazione dell'art.1 del
“Is legge n.304/82 della legge n. 34/97, non aven de la sorte di merite ricenesciute afficicia prime dichiarazioni tempestivamente ress in sede "
41 interregatorio dal MA, attribuendo inve-
a un suo successive menoriate, sen la dissociazione, una volta za penalderare espressa, anoke in sede di interrogatorio, avrebbe comunque natura di "nogenis giuridics irrevecam
"Tile" "8 avrebbe quinci dovute sar luogo alle con- seguenza favorevoli praviste dalla richiamata sposizioni normatives
()¨vizio ¨äl motivazione in ordine al criteri seguiti
#* Nella determinazione della pena, in relazione
*
Incidenza riconosciuta
701 generiche, con conseguente quantificazione detta pena nella singolare mistra (ssuluse
1Aumento par g.10 reclusions.
NI PP (avv. Marazzita), condannato ad ammi di reolusione per partecipazione a banda armata, dedottor
1) vizio di motivasions in ordine alla ritenuta respon' sabilità penale, in presenza di segnalati elementi di
Contrasto fra i dati obiettivamente accertatis deter- minati particolari riferiti dagli accusatori;
2) vizio di motivazione in ordine alla mancata ap= pLIazione della causa di non punibilità ai oui all'art.309-4.3 ; 60
.
TT
vizio di metivastone in ordine alla mancata: cessione delle attenuanti genericke, di œuf il ricorrente sarebbe stato meritevole;
errore nel dispositivo della sentenza impegnat. essendo ivi indicata la misura della pena condone in anni 1 e meet-4 di reclusions tre in motivasione detta misura era indicata in aani 1 ● meal di reclusione, corrispondenti quella che sareb atata la residua pena da espiara tenute che anni 1 o mesi 4 di reclusione
.1.
no già stati espiatis
NI ST (avv.Marazzita), condannate mesi di reclusione, con attenuanti generick per partecipazione a banda armita, ka dedotto:
1) vizio #1 netivaziona in ordine alla ritenuta :. responsabilità penale del ricorrente, bagata – si
-
sostiene, au chiamate in corrsità (in particolare si ridurda quella del Saynata), generiche, indirė te prive di adeguati riscontri -
2) vizio di metivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 g.D. per il reato di banda armata, come pure, in subordine, per la mancata derubricazione di detto reato, avuto ri uardo alla condotta eff tivamente poata in essere dal r ep ente, in quel
To di mui all'art. 307 0 in quello di cui all'art. 37807 4
3) Vizio di motivazione per mancata appLIazione del minime della pena e dei benefici;
Fatto t
SA LI (avv. Servelle); condannata all'erm= stolo con isolamento per anni 1 siccome riconosciuta responsabile, oltre che di kanda armata e di assor iasione terroristice everIV, con rublo organizm ánske degli amicidi Kea e OL, conseguen' ti all'attacco alla sede D.C. di ZZ IC
(episodio n. 14), VA (n.16), ET (21),
MI (23), GalVA (23), nonché dell'aggresio= no al lett. SI (33) della rapina-SI-SEFI (38), har ledotto:
1) Vizio di motivazione per mancata concessione del' le attenuanti ceneriche, nonostante la sussisten- sa ci elementi positivi di rilievo quali la con fessione dei delitti commessi, la manifestazione di resipiscenza, la rinuncia a programmi di vies lenza, etc.; violazione ed errats int ne di leste per ta sentenza di condanna passata in giudicato;
M mancate riconoscimento del vincolo della conti■ muazione con altri fatti per i quali era intervenu=
AT LA (avv.jetrelli), condannata ad anni 23 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccere ritenuta responsabile, oltre che di santa
Harmata e associazione terroristice. everIV, con
-
ruolo organizzativo, anche dell'omicidio IN' (epi- sodio n. 36), nonchè dell'aggressione effettuata net locali della CO NTA (n. 35) e dell'irruzione alltaspadai San CAe (n.30); ha dedette, con- Rmotivi comuni, le stesse censure già indicate a pre= 6:2 TT
pasito del ricorse Glommi;
ON OL (avv.Chinni), condannato ad anni 3. mesi 1 di reclusione, con attenuanti genericke,, partecipazione a banda armata e associazione stico-everIV, ha dedotto, con-unico, articolate notivo, vizio ci motivazione, sotto il profile, in particolare, della contraddittorieta:
per la ritenuta identificasione di esse ricorrenter nell antonio, presunto componente di un mucleo d di batis,, di out are stata fat hrione notla dichiarazioni Sarasto e della ER, in contras
: sto ai afferma con quanto emerso dalla realtà processuale |
IO (6II tenumite t in mandate all'art. 114 0.2. « della diminuente di cui
111 stesse codices www per la ritenuta aggravante della finalità ai terre= 3
risme www
NA France(avv.ti Lo Giudice, o Petrelli), con'. larmato ad anni 30 di reclusione, con attenuanti heriche, siccome ritenuto responsabile, oltre oke of þar de armata e di associazione terroristico–everIV, con ruale organizative, anche dal duplies omicidio .
Ken e OL, conseguente all'attacco alla sede 2.0.
が
i ZZ IC (episodio n. 1 ) libggressionem.
GA ER (episodio n.15), ha dedotto:
a messo dell'ayvale Giudices
-vieļazione degli artt.192 o.p.p. e 110 q.p., per
[21 stęsaj mativi già indicati a proposito del ricor= Fatto 6.3
so PP;
& med»o¨dell'avv.Petrellis ciolazioni di legge a
- -/vizi di, motivasione, altante enunolati, però; nell! intestazione, dei motivi, comuni, redatti dall t e ifensere s tegne f iteral Gemm Man turi, risultande poi· 1'illustrazione. di tali motivi riservata unicamente ai detti dus ultimi ricorrenti;
NT DO (a Mattina), condamnate at anni
3. a maal 5 di reclusione, son attenuanti genericke, per partecipazione a banda armata, la dedottor
- a messe del difensore, con unico articolato motivo, vizio di motivazione e vielasione di legge in oraine alla ritenuta ramponsabilità penale, siccome fondam
M si afferme oltre che sulle dichiarazioni del■
La ER (riferite però un tal "Gine" che si vorreb= dentificabile nel ricerrente), ospitalità che sare stata jata dal ricorrente al LA, al Fancelli e al Novelli;
affermazione,] quest'ultima, oke, però, per quanto riguarĉa 11 Paņe calli e il Novelli, EB TT di un totale trà= visamente di fatte s,quante e reato, hen terrebbe conto delle testimonianze addotte a difesa (in particolare quelle di certi GO e EL), da cui risul terebbe che l'abitazione del Montueri era abitualmente frequentata da molta paràoxe, dél-tutte entrance −1 nondo dell'eversione e Čakštomeriamo; nezno dà una nemériz, a propria firma, riassuntim va di tutti i fatti{:lá»indZone!WN÷£££questi ultimi dostituira väne jer untaffermistone at col pevolezza;
.64
Fatto
OR IO (avv.Mannias), condannato að sanj, 29 mesi 11 e gg.27 di reclusione siccome ritenute TASY 4 1 sabile di concorso nel sequestro D'UR, nellari zione all'ospedale San CAe e nella rapina
·B.N.L., (episodi 27,30 e 31); ha dedotte le i m desime deglianze' già indicate' nel motivi m'. §.
5 del ricorso GR;
BI VO (avv.Balerni), condannato ad ami 3 mọi
i di reclusione, con attenuanti generiche, per tecipazione a banda armata e ad associazione terre ristice-versita, ka dedotto:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ine alla ritenuta responsabilità penale, sicc
- si afferme basata
-- sulla sola, indirett operata da tale Marceddu;
mata in
2) vizio di motivazione per il mancato riconoscime dell'attenuante di cui all'art.114 e della nuente di cui all'art.311 C.P.;
IS IO (avv. Ventre), condannato ad anni 5-e mesi 9- 1 reclusione siecome-ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e associazione térrez ristico everIV, nonchè di concorso mell'episodi●
n. 18 (tentaté omicidio e rapina in dänne di HE
Tedesco), dedotto:
1) violazione di legge (in particolare l'art.192.
œ.p.p.) e vizio di motivazione, per la ritenuta. résjónsabilità penale del ricorren‡èssulla · sela
. di ohiamat fquch Fatto
65
le, in particolare, di RQ e. Ed: ERha considerare. come obiettivamente inconsistenti, incerte e prive di adeguati riscantri, siocome, riferite, tra l'altro, non nominativamente al
Kizi na ad un soggette indicate com il' aole "no= me di battaglia" di "Gianni", Den necessariamente
- 1
identificabile, in difette di adoura prova in tal sense, nello stesso ricorrenter vizio di motivazione per la mancata concessione
7.5 delle attenuanti gehericke, negate sull'assunte
11. mgorrente non avrebbe mostrato resipiscon' za, senza considerare che non si poteva mostrare
-resipiscenza da un reato del quals of at proclama».
innocenti;
UÏ DR (av. Baodisli), condamnato all'erga= tele con isolamento per mesi 5, in quanto ricono= sedute responsabile dell'omicidio ET (episan dio n. 13), delle rapine B.X.E. ● SIP-SHFI (episodi nn. 1 e 38), del tentativo di sequestro e di omi- cidio del dott. ON (episodio. n. 39% e dell'irru :
zióne all'ospedale San CAe (episodio n.30), ha dedette, con motivi comuni a BE SA e ad altri ricorrenti, le medesime deglianze in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante a ovi all'art. 62¯n.
1-0.F. e delle attenuanti-generiche;
AN GI (avv.Mandini), dendannato ad anni
16 mesi 1 di reclusione, con attenuanti genericke,
-
per banda' armata e associazione terroristice-eversi
L 66
TT
ya, nepakè per concorso nel sequestre URt_g!B[X* ponnesse reate di cui all'art.336·0O.P.‚· ha dedo motivi comuni con IN UR « TO Fis
tro AN;
-
Pora, along www.ventre), condannato adapt 1 ai reclusions siccome ritenuto responsabile, altre oke di banda armata e associazione terroriation
IV, con ruele organizzative, anche di concorse
11 episodi nn 24. ( ressione al confronti a sur
Di disccmanteria) 33 (aggressione nei confront
11 Enze ET), ka dedotto:
h) violazione di legge o vizio di motivazione in
** äine alla ritenuta identificazione di esso ric rente con il ste indicate da -goimpu) tati come “Titti” "EFne", nez potendosi al
1 siderare ifficiente, in assenza di
*preefai riconoscimenti, il atte costituits
_]+gyvennba” ammissione da parte del Feray-di-arop fatto parte delle ‚"brigate rosse";
2) violssione di legge e vizio di motivazione in or aine alla ritenuta qualità di "organizzatora" ** attribuiti al ricorrente lazione a
**
associativi, valendo al riguardo argomentazioni analoghé, quella (riokiamate espressamente), toda bostage dėl ricorse NO e dovené
Latata_esolusz la rasponsabilità dello stesso ricerrente pell gression al ETt
3) viel e lezo visio di mativazione in one dike alla ritenuta responsabilità per l'episodio " Patto 67
Dhɛ01aconanteio, valsñño aneké
Dr. Te' argomentazioni esposteɛa aðæbe ne, au analöjo bite, del rioerse NOj
4) violazione a large visio motivazione in ne dine alla ritamata rasponsabilità nell'apisoäid
Retrasi, sulla sola base - si afferma
- 41 akiamk in correità, relative, peraltre, alla sola
"partecipazione alla vit. "inckiesta" preventiva,
Velo in viata isarebbe... asione di sempLIe velantinaggio
5) violazione di legge vizio a motivazione in ordine alle ritenuta partecipazione ad steroiṭam zioni con armi, gulla sola base di dichiaraziont
# SA + DA, ik quale ultime, peraltra, ai sarebbe limitato a riportare affermazioni del
LI oggetto da considerare, ad avvise del avere egli gir leorrente i n
* in altra occasions, pamente identific
11 "S r" (di cui si dette a proposito" del ricorso NO) in un portantino dell' sape dale San Filippo} violazione di legge e vizio di notivazione per ha mancata concessione delle attenuanti generiche, unicamente per la ritanuts gravità dei fatti
Tassenza di segat di ravvedimento;
PE OD (avy. Risani), condannto ad anni
30. di reclusione, con 11 beneficio di cui all'art. 2 lett.a) della legge n.34/37, alocome ritenute re- sponsabile, oltre che di banda armata associazion F
terroristice-oversize, q -rusle organi zative, andte di concerse nel sequestre dell en.Mørg é nellie 68
sidio ài: questfultime e della sua scertenfeitadio f3.7), nonchḥ äi concorso negli omicidi EU .. OL
(n. 14), VA (16); ET (21) e RT
(23) nella rapina autovetture (17), ka toitu÷ tes
1) violazione delle norme in tema di rapporte ži salità a 11 concorso 41 persone nel reato, dimente a visio à motivazione, in ordine Dla vita
_mutta_corre_sponsabilità nei fatti attinental il sequsatre Kore, sulla solā baze si afferma:- dell'avvenuta esecuzione dell'incarico di reperi ra alquie vetture, poi usate nell'azione,e della succesIV diffusione, quale componemente della brigata entocelle (così come era state fatte dal altri componenti della stessa bricate, nen per questa sottoposti a analoga incriminazione).
11 que osmunicati relativi
2) vizio di motivazione' in ordine alla mangata çan' ossaione delle attenuanti generiche, nonostante la, confessione resa e la manifestata dissociazione tal terroriste-e all'eversiones--
LL RI (avv.Mattina), condannata all'ergasto= to oen isolamente per mesi 6, Blocome riconosciute responsabile e c orso nell'ot t imo (epi : modio n.36) nonchè al concorso nel sequestro s
(n. 27), nelle rapine B.N.L. SIP- FI (31 . 30), het tentativo di 'sequestro om1oidio gel lett. simone (19), hello agression Retros (31), kä e "Kacagna
☑ nk (35); mlle irruzioni nella Iesa (34) Fatto GJ
di ma LIe nellbaredale di San CAef 29. :
30), ka dedotto:
1) erronea appLIazione di legge penale in ordine als ta ritenuta responsabilità nell'omicidio IN, stato queste à quo tempo "avocate" ingli organismi di vertice dellà "brigate rosse" (come
Fisultante dalle dichiarazioni di Savesta), oon
_ chanterazione, qui , a "trigata PrimevallequimTY;
Tabaraa parte tariefente, alla quale ul tina ora state solo conferite l'incarico, a lad pai attuato, di far allontanare, due giorni prima,
"dalla zona,ali” altri componenti della brigata, si da evitare oke gli ateant potessero poi risultar re coinvolti;
2) errones appLIazione di legge penale o vizis di motivazione in ordine alla mancata concessione
* delle attenuanti generickej fonda alla rite-
☐ ta "periolesih s il t dalla ricorrente;
· leghi vial in ordine al mancato riconoscimen della continuazione tra i fatti di out all'at: tuale precedimente quelli, configuranti renti in materia di armi, false, associągione Boyversi= banda armata, per i quali era intervenuta '
altra sentenza di condanna;
ala FA (avv.salerni), condannate all'er= gastɔlo con isolamento per ami 1, in quanto ritenum be responsabile de l quio GalVAe OT
(episodi mm. 28 a 32), del sequestre D'UR (27), della rapina RR (11) ftohtato De IT Landdesire on
K37 dedetto motivi com la ricorrente Bal. 70
Fatto
zerani, ai quali pertanto el rimandaş :
LOghiura CA (avv.Mamias), condannata alla, je na
-41-reelusione, siocomplessive di
Auto responsabile, in continuazione con altri per i quali era stato condannato ad anni 13 dares sione con sentenga della Corte d'appelle at 21 novembre 1985, di banda armata ***Stoja! terroristion-everIV, con ruolo organizzative new phò di pengerze, Rel sequestra. B'UR nel compesse
Feate a qui all'art. 318 C.P., ha dedatte motivi.di quț pomuni a quelli indicati al m.1,3 5 del ricorse
Alecanati qut, pertanto, of rimandas.
Riccioni Francaace (avy. Plaani .. Lo Giusion).(ayy.Fisant Giudice), 212 darmato ad amp replusione a titolo di ang5 dl per, pantinuasions, milla maggior pena inf per altri ratti con sentenza della Corts at
#1 Part in data 21 novembre 1985, in quanto ritamus to responsabile al concorso nel anqueatro p'ures (27)
e nei fatti commessi in danno di PI GI LI
(6), a ecc zione delle lesiori, per cui è intervenu= ta- i- olaratoria di amnistia, ha dedotto, 3.ñezza..
Bolo avv.te Lo Giudice, con motivi comuni, le medesiw me do fanse (violazione degli artt.192 o.p.)
110.0.7.), già indicate nell'illustrazione del Flest'
(so- PPş
_
Fino TA lannate at aniƒlé åttanhanti naricha. e mest 10 41 reclusione in quante- 71 se s réte Möd. nel iaquatre com alf a 338509 19 e tto,
. ökfärasione 'E ricdred prebentata Textual aroni s.
Lestóne di correLetro in ordine alla ritenub wi th sequestre UR, Padma prévé 8, an' pre contra (na meliaspecificata)
X b quistàdón… ion ali dal magistrato di norveglianza e del mareggiallo degli agenti di custodia di Trani, come pure dei verwati delle dichiaragtent reseal-predstene strato muti hal ograd dal aequeatres
*VIX
1 q t emo z0 2 ( tr of
Romanics (axx.11
6 :13; dire olɑsiana” perimis n
M sadttoi
1) visio di motivazione in ordine all ritenuta respon-
gecondo.1'imbu all'epoda, senatore della kåpÜBBÏ1– to, medico ca, avendo la disponibilità di una clinica sita avrebbe consentito a farvi curare olan- in destinamente la brigatista ta te la brigatiota AS Natalis, rimasta ferite in oocasions del]'attentetato De IT, ase m
"Burando analogie possibilità di ricovero cura
Ciao at future eventuai stesso genere adoperando for pro nto a allenaza 172
AT
vizio di motivasione, quello anzidetto, at esenzialmente la mancata ponsideragions o l'inde bita sottovalutazione di una serie di eleman fatto che, se.rattamente considerati, syrahba dovuto dimostrare la impossibilità di riṭanent, validamente comprovati gli addebiti, con riguarde all'elemento soggettivo (relativemente allo fico-episodio del ricevere della Liges) anche con riguardo all'elemento obiettivo(relativam alla restante condotta indicate nel capo di impa tasions)]
2) violazione degli artt. 192 • 195 o.p.p. (1986)
1'indebita rilevansa probatoria attr resioni di co mputati, tratt dom i deElákiaraziont “do relatóų;
}} ulteriore violasions dell'art.192 o.p.p. per la tenute validith probatoria di dichiaraston wou ontorie di coimputati sulla sola bnek” della Ta:
¥
- nata, gouver PODER, DADĪBA, Elquerdo, par: QÓRNARSO, fondamentale circostansa ohe si trattava di dichim sioni indirist w violazione dell'art. 306 C.P., in ordine
- dove configurabiles sus card 11 contentate rente associative, trattandoğ dondotte episodiche e occasional non suscettibili di essere assunte come dimostr e! * ཎྡ ve di uno stabile inserimento dal soggetto pel
´orikinesst,
ulteriore violatione dell'art.306 C.P. in ord 2/0 6 024 dimostrazione della sussstone della gua par la configurabilità del reat da detta porms; avendo in proposito i FATTO 17.
sindicii din merito;
1. AL met rancere not confronti a in Fermando, ai qual ebo state messe
2
11 tell, impLIitamente emoluse che egli, vom Lesse durece rábuire a realism e le finalit
(6) eTraft, analificaatons in ogni caso, della condot'
addebitata come di tipo organissativo a non, al
11 sempLIemente .partecipativoj
7), visio di motivations in ordine al in ordine alla pungată conɑes.
nuanti generichet
0
bvva'I
n avy,itanian v La Grudio), denun t a cointa Fesponsabile dell'omicidio GalVA (épisóm flo n.28) e del sequestro D'UR (1.27),-ha-d@dotto;
MA , on motivi commi, "la madesime doline inficate net motivi m.1,365 del ricordo
GR”(con precisasione che, nel caso di specie, analogamente a quanto segnalato con riguardo al ri■ corrente Quagliardo, vi sarebbe stata anche la viola-
sione dellart. 26 delle disposizioni di attuagione dall'abrogato codice di procedura penale, per umnos'
ta tempaativa traduzione nel luogo di celebraai ne 2 del dibattimento di primo grado;
giz a messo dell'avv.Lo Giudice, le medesime doglianze violasione degli artt. 192 0. . . 110 2.8.) addotte
10 stesso difensore a sostegno del rivage NI, (0) 10: 0
PP ed altri.
PT. Fatto
74 OC NT (avy Ventre) annato adi ab it-6 6. mánj 2ɛddź reolusions, on attemianti ganėrishsy” per punda ahmata é laston terroristion everñiva, com ruolo riólo organizzative, connessi reati in materia di armis ha dedottor WYOTE OSAMAG เ
1) violazione di legat (in particolare della cap.p.), a visio di motivazione in ordine alla ri tenuts quality Forganizzateral dal come rohadta unicamente sulla dichiarazioni della
ER, secondo cui esso ricorrente avrebbe gestii
-la-"base" adibita-a luogo di riunione dei compos nenti la direzione della o.d. "colonna rómana” delle "brigate rosse"; il ohe, quand'anche fosse stato vero, avrebbe soltanto dimostrato l'avvenu
☐ be pepetantoper a parte del ricorrento,udizimáln ità di prestanome, susogttibile, fust al di essere, inquadrate nell'ambito della sempLIe girasi anaku "riterita reupOMET reati in materia di armi, in difette-
- di qualsiasi prova specifica sul pum si afferma to
TA BI (avv.Ingarrica), condannato ad anni 9
di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, "
siccome riconosciut responsabile, oltre che di banda arnata associazione terroristico-aversova, con ruolo rganizzativo, moha della raping alla B.N. ,. (episodi id: 31) à 2611 aggreßioné al dott.Enno SI (epi- sodio n.33), ha dedotto: Fatto
[1] thos ervanza r e applFronak appLIazione di legge, ovbunitamente avizio di motivazione, in in ordine alla ritenuta qualità đi "organizzatore” attri- buita al ricorrente relativamente ai reati ass'|| ofativi“ – avendo lo stesso ricorrente afferma solo, partecipato ad alcune o.d. "inchieste" pre-
“liminari, su direttive altrui;
at(2) Inosservants of norms processuali vizio di dom
** tivazionė in ordine alla ritenuta corresponsabi=i te 1def dörrente; quale "basista", nella rapi 12
Il BN.L., risultando dalle ignorate o sotto=
_ delvalutate dichiarazioni della ER del SA
i arang state soltanto richieste informazioni
05 ☐ generichs, sensa alouna indicazione delle finalità
oui le stesse avrebbero dovuto servire;
S POLAND
3) analoghe censure in ordine alla ritenuta correspon' cabilità nell'episodio trosi, risul atti ohe, contrariamente a quanto affermato nell'im
„pugnata santenga, l'azione non gra ahatäɔcondotta
o sulla base dell'inchiesta": effettuata dalla.o.d.
“brigata collocamento" (cut ayrabba aderitu 11 ricorrente), consistita soltanto in "generici. accertamenti" risalenti a circa un anno prima risultati, a detta dello stesso SA, del tutto inutili, sibbene sulla base di una nuova inchiesta effettuata, secondo quanto riferito dal ORl, pre= sumibilmente dalla PP a dalla Masqara;
4) violasiona ed errata, appLIazione di legge. (in are delle norme sul concorso di reati: e "
sul nesso di causalità), sempre in ordine alle smita corresponsabilità nell Spisódió Hátrum "
- الله
11 profilo del contestato reato di cut 76
}
TT
1'art.280 0.P.., la oui configurabilità, trattand
2' di "attentato", richiederebbe, come nal:"tentative genericamente previsto dall'art.56 0.P., la co vata sussistenza di un dolo diretto e specificó dove, nella spacle, al sarebbe potuto ritenero, musai stente soltanto un dolo eventuals;
5) violazione ed¨er: appLIazione di lezzy ancora con riferimento all'episodio SI, per ritenuta respo sabilità del ricorrente, pur in sensa -si afferma di un riconoscibile, nesso di causalit inchiesta de lut effett un anno prima l'attuazione del fatto priminoso, ad opera di altri situasione, questa, nella quale, cominque, si sarebbe dovuta riconoscere l'operati.
6 xoleso rt O vità; quanto™ ;_della diminuente di off all
116 00 2 0.P.;
6) Inosservanza od errata appLIazione di legge in or dine alla mancátá appLIazione dei benefici di cui alla legge 30 la base deli posto allé mon vi sarebbe stata piena confessions, dovendosi in realtà F¶to#ire, il detto presupposto, solo alle condotte materiali (nella specie ammesse
● nón ái reati che, in relazione: alle stesse, ristengano giuridicamente configurabil
IZ RI (avv.Casarano), condamnato ad mini
3 e mest 5 di reclusione, con attenuanti generions, 2
per banda armatae associazione terroristico eversive, con ruolo organiz ativo, ha dedotto, con união mot viplasions ad errata appLIasione dell'art. 305, in lazione all'art. 30 set. For non avere 11 TT ft corta & serita zimn ésiute the 1'aque dotta pontú in nam ial xati (presa in lonazion poi avevant alleggiate per´ krás éfapori s i brig allinari H o ti, je igurabile rate farts
36T^o«də yanaşy *; in amberdinày quale di cui all'arta
30 bice, co nclusione, per, dot mole
7 8tribuite invece il miserrente..
MA OB (avv.RIro), condannata så sant 2 mesi 8 di reclusions, con la dimimmente di oui
1'art.2 della legge n.34/87, siccome ritemita respon sabile af bands a t a terroristido- þvársíða són ruolo e connesãä reato nisatio, armi, ha dedotto'sdi detensfon d
4) violatione dell'art.t della legge n.304/82 visi di motivasione in ordine alla mazinta spyli n dell'esimente prevista da detta disposišioñť,
M agione secondo l'impugnata sentensa· —'äîïla intervémata ritrattasione delle inisiali ammission ritrattanime qe però non ka impedite, contri dittendamente, l'applimisione della dinimisione si te dalla leg .13/2/37 .361
2) violazione.di legre e vizio di motivazione per omenza appLIazione dell'art. 3, 5, in subordine, dall'art.2 della legge n. 304/82--(ake provedono- benefici per il oase, rispettivamente, della. collaberazione e della dissociazione), non aven gludio1 31 appalle preso in esame le doglian'
n áše, sul punte, alla sentence at primo grado, empLIemente affermate l'appLIabilit
411 lla legge n.34/89;" sed to
J
Fatto
-3) Alviolegions leaga mebla ritenuta inapilað lità della gbepasi s” condizionale prayÉHÉRÁTY, dall/art 7: della lessen-304/82 sulla baseżkadı
NT e Fale tepeffio sarebbe statuja: kaimi_ soludera pal estin ezsanlujara Nel: fiat sono statis blog i sensi neufs 04/88+£5
(0-408£Á Tà accento přánesto: darabbe luogo, secondo il ricommenta, figurabilità di un vizio di incostituziona delle norma, per violazione del principle # uguaglianzaJ cata appLIazion. 306
-motivazione, in endine alle ritenuta qualità
"organizzatrice", attribuita al la ricorset riguardo ai real); asaqglativi, lądrove dovuto ni sole 11 m
ZZZŤÐ¢ÅR#» 9re nostomuto mi motivi di 411 reona_rjoopssoluta, inaltare, nel corso..
$
violatione (51 vizio motivam zione per ta t a cuna considerazione;
dei motivi, d'appelle formule-
+
ti sul punte, in misura tale da non consentire ordinaria sepupensione della penaj
(arv ti Gauçarane a Lo Gigdienas pondannate alla pena couplequire d-ami Alva Basi:sondazṇate,
10 di reclusions, geniusione concalzi fatti per i quali aveva riportate, con sentenza della Fatt N
Corte d'assise d'appello di Milano, ud Ant 101
a meci 7 di reclusione, siccome riconosciuta responsabile of banda armata sassociïzione terrem+ vistice eversive, o r organizzative, Box=
connessi reati in matèrin if armi, ka
1) vistasione f errata appLIazione dell'art. 306 0,760 por la ritenut onsabilità” (al at bands armatu n árdoərdə riind al on hestants are le steako damnate ancha “Geneva' per 11° h@T¢¢ ¢ reato state, allbjéon da late" ante latitánte e''si” fonsh' quindi l'imim
I
*
ste rösse”, ben for, host'
per 611, to ti generiche, sul la base della set fatt o del prevedentsritunatu penali
a mezzo dell'avv. Le Giudice, violazion i artt. 192 op.p. e 110 0.2., con motivi comuni a
"quatll-għਠindicati a proposite del riverwo¯αp= nellit
SA BR (avv.salerni), condamnata ad ami mest 1 at reclusions;
con attenuanti genericke
がin quante ritenuta responsabile tr associazione terroristics-eters con muele, organ 80
Fatto
nizzativo, ką dedotto:
1) servanza ed errones appLIazione di legge
(in partiollare dell'art,192 o.p.p. vigente),
--per la ritenuta appartenenza della ricer alle "brigate rosse", sulla sola base delb chiamioni di coimputati (SA, Libexs,, Busu ti), prive di riscontri e contraddittors f lones-
2) inosservanza, ed. erronas appLIazione di legge ni l'attribuzione di un ruele organizzativo: glasskò quante al repperte che la ricorrente avrebbe ev i rate con i detenuti di Trani, si sarebbe trattat ai attività: facilmente fungibile e, quante all pera di proselitisme, non vi sarebbe alcuna
· prova di una sup, reale effettuazione,, expendo trattate, softante si afferma d fra persona già appartenenti ad organizzazi clandestire, già inserite nella banda aṛmatagið
3) vielssione di legge per la ritenuta configurab :
violazione apl principio di specialiti eltz lel reate di banda armata, ancha di quelle di cui all'art.270, bịa C.P.;
3) vielazione di legge, in ordine alla ritenuta sus stenza dell'aggravante della finalita d ewor ome, non-appLIabile – si afferma - nel caso di fattispecie dirette di per sè a finalità eversivė,
e abbisognevole, comunque, di congrua e rigorosa motivazione, mancante nell'impugnata sentenza;
danberi Giusgens (avv. "Causarano), condai
✔ reclusions, con attenuanti generloke 0%
ritenute resmonsabile di banda armai e-assediazi terroristice everIV, con ruele organizzativo nonchè di concorso nell'episodio Pecora (n.15), li mitatamente alle rapina , essendo state cloniarato presonitte il resto di violenza privatë, ka dedottos
1) violazione ed errata appLIazione dell'art. 306
0.7., in oraine all'attribuzione del ruolo i organizzatore noi reati associativi, sulla sola b o o afferma della ritenuta appartenes del
Moerrente ad una "brigata férrévierá“,di qui non sureble traccia nelle documentazione in atti, in assenza di comprovati rapporti con i vertibi ell i te resse vizio di motivazione in ordine alla ritenuta cor= ro onhabilità nell'episode Pedura, sel pärak siccome commesso in un
n ario delle Perrovies sarebbe stato sco bile alla “brigata ferrovier o si to;
dotto; vielasione ed errata applioasione dell'art.5 delm la legge n.5/87 (rectius: 110/75), in ordiné al-
1 tone una pistola, mi rinvenuta ma descritta come sempLIe arma domune da sperò, ed' senso stata negata si afferma l'attenuante prevista da detta disposizione sole per la ritenuta gravità dal fatto in cui l'arma vene usataşa
4) vizio di motivazione per la ridotta, incidenz
: (nella misura di 1/8), ingiustificatamente attri= buita alle pur riconosciute attenuanty generiche;
อง 82
Szarmosuing. Za SM RO (avv., Lenazil-con dannato ad ammi a e mesi 5 41 reclusione, qem. hugnt genericke, par parteodpazione banda associazione terroristicoweverIV, ha con unico artioslato motive, vizio di motivaisia in ordine f
1) alla ritenuta nilätansa Helle "brigate ropped fin dal 19,79, mentre i ricorrente aveva ayni
✓ rapporti con l'organizzazione saltante a far tempo dal xovembre 1981 e fino a prima del te mine del 1982, limitandosi, comunque, a sempLIi
⭑
-
discussioni, pit eks altre teoricke e pr
11, con altri simpatizzanti, quali TI, to Qiuliane;
a) alla avvenuta, attribuzione, ai fini del
"If responsabili penale, del carattere
_ (in violazione dell'art.192.0.p.p.)ps-mex zi, non gravim praciale, concordanti;
B) alla ritenuta, configurability, a carico del náði rente, delitto di all'art. 30, 0.3.; Fur
ordine alla sussistenza cek dolo e isll'"affectio societatis";
}) alla manenta appLIagione della scriminante di cui all'art. 309 C. .. non potendosi considerare ostati erininess già effettua dalle #brigate resse", trattandosi di attività non riferibile anoke ( plocolo ruppo di Gentem cells, qui avrebbe aderite: il ricorrenter
AL MA (avy. Mammini Minute); prescielte in prite grade per amnistia (D.F.H. n.744/UI) dall'addebito di Fatto 83
bui ×372 0.P.4° ventestategli. in ordine, al pomportamente tents, quala tente, nel cerse delle
Indagini giudiziarie attinenti in sequestre *Dre ia askarte sendura” dell'impacṇata sentenzația quie the rasyinte ddkapillaire? bia ERtoria nel merito, -confermande 1'appLIazione
Well amnistias vale di motivazione per avere le corte il seconto
_grado, nell'adottare la propria decisionet a) indebitamente ritenute che il ricorrente avesse posto in essere altri comportamenti reticenti, altre a quelle attinente la pregressa conescap
Jonant); este
§ consider salve oke com
- detta quädetta comesoengu, 11 strate alle dichiaragioni C1. BU Pn ai, nonchè da quella di testi estra ritenute محلية igrazioni del Fleerrente eme texte mo percepibile l'esistenza di un rapporte di cone- scenze tra LT e NI, ladepve tale perm cepibilità avrebbe dovuto invece essere riconom
“soluta, “von la conseguenza oke st ar o spoludara l'idoneità del comportamento banka
* 1 dal medesimo ricorrente a trarre in ingann te il magisgraṭo. inquirente;
il che avrebbe a sua with syutu far vagiudere la opnfigura#1]] ta del restar
2) ingustifonts disappLIazione della gausa di nep punibilità di cui all'art. 376 0.2., por.azm 84
i
Fatto
Berita parni h dalla ritrattazione ambiátuta dal ricorrente davanti aI'A.G.;
}) vizio di motivaɛiònè in bréins” illa mancata ongdong dell'esimente d auf ill'art.57 assendezi tenuto unta ako il ricorrin)
st afferma "donirmataʻa merkat et pace dalle B.R. }
'OR ER (avv.RIre), condanna ad ann
12 di reclusions, con l'attenuante di oui
3 comma 1 della legge n.304/82, in quanto ricanes
་ lth to responsi aiva, anche il concer aion terroris sede della DY
☐ ZZ IC, cen conseguente nu) e nell'episode .30 (irruzione all all'osp e
San CAe)
-
1) violazione di legge visio di motivazione in dine alla mancata appLIazione del beneficie et cui all'art.3 còmná a sell, lecze n.304/82, non dovendosi all'uopo aver riguardo si afferma
-
diversamente da quanto desumibile Call'imbuenats sentenza, a parametri a natura occettive, a F al
„fing della valutazione della "ecceziońalită contribute offerto alle indagini;
2) violazione di lecce e visio di motivazione in or dine al mancato riconoscimento alle attendinti generiche, perchà bo'legli'stessi elementi viutati ai aulla 8 v fini dell'appLIazione della legge n. 304/82, ladz dove invece la richiesta, seconde 11 ricorrente, era stata basata su elementi diversi, costituiti in particolare dalle "condizioni personali, familiari, sociali e politické dalle Séricciology
3). vielazione di´lègge è vizio di motivazione in or dine alla quantificazione della pena, determinati si sospetiene nel mussimo, solo in considerazione
-
-del- “nunere dei-reatly mentre le stesse pubbLIo ministere aveva chięsto l'appLIazione del minime
(anni 10); violazione dell'art.132 C.P. a vizie di motivazio=
-Per non essere stata press in proposta avverso le centena di primo grado a pro- posito: folla quantificasione quattre at resiņciego 'armante di inflitto a. tīt
41. continuasier
5) mancanza di metivazione sul mancato segeglimento dei motivi di appelle nn.1,2,3,4,5,6,7, speole
¨per quanto attiene gli aumenti di pena per continuazione (motivo n.7)+
EG UN (avv. Lo Giudios); condannato alla pena complesIV di anni 18 mesi II di reclusione, altri Lave in continuazione con fatti per i quali aveva riporta= to condanna con sentenza della Corte d'appello di
Bari in data 21 novembre 1985, siccome ritenute new sponsabile di concorso nel sequestre D'SE (episodio " # +386 TT
1.27) nonghe negli spiseli m.2 (atér ski preside Cacciafesta), 6 (incendio aggressiomecán danno di PI GI CAi) 9 (attentate✿ allys
Caserma del 0.0 Gallonio), ha endotto, een nati comunda quelli gin indicati a propèditàcter giù ricorse PP, violazione' degli artt.19 . K
110 0.2.1
I
1 AN AN (avviti Lo Giudice e
JAnate 11'ergistolo con isolamento per anni 1
Thoone riconosciute responsabžiš, oltre ch matre associazione terroristion-everalarmatr fo organiz Make a concorso nell o
Beckelet, MI, GalVAa NE (spicaTE
* * 21,23,20,52), nonde nel sequest re nell'alientito Be IT (37) è nell'irruzione noftra
Chiesa di Basirio (ż), ha dedottos a mezzo dell'avv. Baccioli, con motivi comuni quelli at Berarti susmo di altri ricorrenti, is ir_justificatezza #1 mancato riconoscimento dell'. tenuante di oni all'art.62 n.1 8.P. e delle attenuanti
#ezaric o;
a mezzo dell' static fin unions a
Marma).
violazione degli artt.192 o.p.p. e 110 0.7, per la ritenuta responsabilità concersuale del ricorren te nei singoli oplædi criminosi sulla sele H del legom politi mon canaldarai le"brigate resse" erune organizzate a "compartiment} stagni"; 87 Yat Kin (avv.Mannias), condannato ad anni sei-di reolusione, con attenuanti generiche, per banda armas
$ ta ed associazione terroristico everIV, con ruolo E
organizzativo, he dedotto motivi in comuné¨ à quelli, nn.1,3,5 del ricorso GR, a mio luogo illum st nonohà, sempre a mezzo del medesimo difensore re, un motivo specifico (indicato come quarto fra quelli contestualmente prodotti dal suddetto legala nel quale laxanta visio di motivasions a travisamen to di fatto in ordine alla sua ritemita responsabi- 11th some organissatore* ( ma, a quanto sembra poi desumersi dal contesto, anche come sempLIà parteci»
1. pe) del sodalizio criminoso "brigate rosse"
"
AN TR(avy,Salerni); condemnato all'ergastolo
Ah pon isolamento per mesi 6 per l'omicidio GalVA,
11 tentato oùicidio Soannapieco se altri, il sequestro p'UR, la rapine B.N.L. • SIP-S8FI, l'irruzione al-
L'ospedale San CAo, ha dedotto motivi in comme bon la ricorrente Balzereni, alla qui illustrasiona pertanto su rimanda
GO EN (avv.Causarano), condannato all'er- gastolo con isolamento per anni 1, siccome riconoscių– : to responsabile, oltre che di banda armata e associa 2
pione terroristico everIV, con ruolo organizzativo
-
anche di concorso pegli episodi mn. 14 e 23 (attacco alla sede della D.C., con conseguente omioidio Maa e
011amu, od omicidio MI), nonchè nal sequestro p'UR (27) e negli spisodi CAi (6),CO (18),
AN CAo (30), SI (33), ha dedottos ☐
Fatto
1) nullità del giudizio di primo grado, a l'art.185 n.3 o.p.p., degli atti shodessiv dedotta in precedenza ma
-> si sostin deducibi per la prima volta anche in sede di legittimit trattandosi di nullità agpoluta), per esse detto gludisio svolto in assenza dell*impue benchè questi fosse detenuto all'estero, a fines estradizionali;
per gli stessi reati formantk
_ to del proqadimentoi..
2) violazione ed errata appLIazione dell'art.110
3
C.P., per la ritenuta responsabilità, concorsual del ricorrente nei singoli episodi criminosi, la sola base: ei del fatto che la mus abitazione sarebbe stata adibita a deposito delle armi che, di volta in volta, venivano prelevat per le azioni, senza ohe però agli potesse a
$
I'uso specifidu al quale esse dovevano
• volta destinate}
*
GO. AM (avv. Blaani), condannata að“, anı
15 di reclusions, con attenuanti generiche, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata associazione terroristico- , con ruolo organi: zativo, anche di concorso nel sequestro D'UR e nele
1'irruzione all'ospedale San CAo (episodi nn. 27
• 30), ha desotto:
* visio di motivasione in ordine alla quantificasione erior: della pena base a degli aumenti per continuazione, non congrui rispetto alla þur ritenuta esigenza” di pdeguare l'entità della sansione all'e
( 2) 1 '
. Fatto
të rilevanza dell'apporto: csusala alls, attività NI= nosej, di cui all'imputazione. ·
t
☐ Oltre soggetti finora nominati, hanno proposto ri= : corso per cassazione, fra gli imputati, anohe ET 21
RI, CA IO, BRni IV, FI IN oenab, UL AS, KI MO, IO
SI, BO PP, i quali non risultano, però, aver prodotto 1 prescritti motivi a sostegno del graṁ
Hanno altresì proposto rioárso per cassazione gli in putsi klumpa DO, RC NE, AR GI
D'RA INola, i quali risultano park aver rinuncia... toïal gravame, tanto che, nei loro confronti, esiste testasiore, di'avvenuto passaggio in glúdidato del
M la senterta, impugnata. Per i primi tra, tuttavia, ri- sul kanoṇapcha: prodottii-a mezzo dei rispettivi difànso= ri, motivi a sostegno dell'originario gravame. Dátta
produzione, per NN e Curoio, risulta succesIV alla data della rimuncia.
Risultano inoltre prodotti motivi di ricorso y dai rispettivi difensori, a favore di IO EN0,
TR EN e AN RA, i quali, imputati in primo grado, non figurano neppure t aolaro nei 'out confronti è stata emessa la sentenza d'appello.
Il procuratore generale presso la corte d'appslid¯ di Roma, dal canto suo, ha proposto ricorso per cassas zione nei confronti di PP OB, LL
RI, AS OL, ON NG, BO EF no, LI CEco, PI AL, GO Ma 90
fatto.
pela, presentando però motivi sold-oqn riguards posizioni PP, LL, a proposito delle qua li ha lamentato soltanto il mancato socoglimento, parte della corte di secondo grado, della richſešta di mandato di cattura, sulla sola base della-rit assenza di pericolo di fuga, in considerazione delle non meglio specificate "particolari situazioni fami■ OC OD liari" delle suddette imputate. 15*
A
Vià stata, infine, dichiarazione di ricorso pezed. passazione da parte dell'Avvocatura dello Stator in rappresentanza delle parti civili Presidensa ja
Copsiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e pë denza soolals, ministero di grazia e giustizia;
min stero della difesu, inteturo del tsaorð, Maištin
dall'Internoj nistaño dei trasporti, ministero della pubbLIa istruzione, Consiglio superiore delad magistratura;
net oonfronti di NI,: BUş
AM e JU. Apōha detto grávana, però, nonɛ risúltà èssere stato pol-coltivato masiante la pěší soritta presentazione ded'motivi.
: #1
In diritto
Va innanzi tutto rilevata la inammissibilità, per
के mancata presentazione dei motivi, del ricorso del pro- curatore generale nei confronti di AS OL,
ON NG, BO FA, LI CEco, Pin- 1: ↑ to AL, GO Mamala, nonchè la inammissibi
3
11th, per analoge ragione, dei ricorsi proposti dam. gli imputati ET RI, CA IO, BRni 1.
IV, IE CEco, UL AS, PA
MO, SI IA, RO Gluseppe.
Sempre per manbata presentazione dei motivi va inol- tre dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle panti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stap to nei bonfronti degli imputati NI, BU,
LA Savasta
Parimenti inammissibili risultano poi i ricorsi www. Triaca AN, atteso che nei confronti
11. doskorði era già divenuta esecutiva la sentenza di primo grados. L'appello da esej proposto avverso 1 detta: sentenze rű infatti dichiarato inammissibile con ordinazza della Corte d'appello di Roma in dată
23 gennaio 1991. Tale ordinanza non risulta essere stata a suo tempo impugnata dal IO è dal TR, par cui, nei confronti di costoro, come risulta dall annotazioni in caloe all'ordinanza stessa, la senten ża di primo grado divenne e mbutive il 27 ottobre 1991.
Qarito al AN, che invece propose LOorso Eper casemaidne, risulta che tale ricorso venne di= chiarato insumissibile da questa Corte con sentenza
**
• del 31 mars 1993, per out da tale data dave ritenersi che la sentensa di primo grado della Corta d'assise |di
Roms sie divenita ssecutiva ancha of confruntir fær 172
nominato imputato.
Quanto alla posizione di NN, RC, AM ri e D'OR, i ricorsi di costore risultano sangue già stati dichiarati inammissibili, per intervenuta rigunoia, da parte del giudice "a quo" (seconda_qu
..
previsto dall'art.207 del codios di rito prøvigen per cui non vi è mogo, evidentemente, ad alcuna terbore promuncia, milla rilevando in contrariol per due di essi, vi sia stata, da parte del difen ri, succesIVmente alla riminola, produzione di dovuta, con ogni probabilità, a sempLIe diaguidgąpe difetto di informazione.
Devesi poi rilevare ancora, in via prelimin la inammissibilità del ricorso di PI AL, PT assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno
TAVANA caratterizzati, come già esposto in narre va, dalla apodittion affermazione di una "prova trária" non meglio specificata, alla ritenuta vó sponsabilità del ricorrente nel aquestro D'UTE,
-
compagnata dalla doglianza in ordine alla umesta quisisione di deposisioni testimoniali e di atti peni za che sia in alcun modo specificata se e quale potes be essere la potenziale, deciIV rilevanza delle une. ● degli altri, in funzione della invalidazione degK;
q= menti addotti dai gludici di marito a sostegno dalla, decisions di condanna.
NAmmissibile, infine, va dichiarato anche il corso del Fat, nu confronti di PP e Paralls, per sopravvenuta carenzs 41 Interesse, derivante fatto che, come at vedrà, i ricorsi dei predetti tati vanno rigettati, per oui non vi è più luogo
[imunque all'adosione di misure cautelari na solo esecuzione della sentenza,
018 premesso, può quindi passare all'esame, nex merito, degli altri ricors 93 to canati Bita:
- motivo n.10.es ert
E infondato. La Corte di secondo grado, nonostante la evidente pretestuosità del gravame volto a sostenere una nullità ex art.185 n.
3-c.p.p. (1930) non ricondu cibile alfa violazione di alcune specifics norma pros cessuale ma derivante unicamente dalla “pretesa ina-
--- deguatezza della norms appLIabile e, di fatto, os' servata (1 art.201 del codice di Mto previgente), ai dilungata nell'illustrare le ragioni (peraltro di 15 intuitiva evidensa), per le quali la doglianza appa- 1 2 riva priva di pregio. Nè, da parte della ricorrente,
risultano proposti argomenti volti a dimostrarg la eventuale invalidità e m. dolly;
giddot'teami 4
agioni, essendosi la medesima i itata, BOST
le proprie... volts
ے dere, non tanto alla sentenza impugnata, quanto alla
ک norma di qui la sentenza non ha inteso riconoscers quella che, ad avviso dell'appellante, era la i evidente inadeguatezza, in relazione alla seigenza di C salvaguardia del diritto di difesa. Una tale imposta :
zione, invero, avrebbe semmai dovuto dar luogo alla prospettazione, in via escluIV, di una questione di legittimità costituzionale;
prospettazione che, in effetti, vi à pure stata ma a proposito della quale l'impugnata sentenza è ineccepibi: sente pervemta ad una valutazione di manifesta infondatezza rjobiaman' dosi, in particolare, alla decisione già adottata.
all'epoqa dalla Corte costituzionale con sentenza n.
del 1991. Detta decisione aveva tratto occasione dal medesimo procediment. fase di 74
1 T
LOorso,allashè taluno dei difensori, in be ter ancora del termine di 20 giorni previsto dall'art.2(
c.p.p. (1930) per la presentazione del potivi (9, 29]
•
meno di quelli principali, costituendo ciò condizion per l'eventuale, succesIV presentazione di motivi aggiunti ai sensi dell'art.511 stesso codios, quale, modificato dal D.L. n. 445/88, conv. con modif. in Eveva :
L. n. 535/88),✓ avanzato richiesta di proroga 201 SCELT termine originario, prospettando nel contempo, pa il caso di ritenuta inacooglibilità di detta richi sta, questione di legittimità costituzionale del
:.. tati artt. 201 e 511 o.p.p., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proroghe, da gludice, del termini ivi previsti. La richie modesian Inviata alla Carte d'assise, era poisor inopinatamente trasmessa alla Sezione istrutt
... la quale, ritenuta la sua inaccoglibilità e, al I po stesso, la non manifesta infondatezza della T jata questione di legittimità costituzionale, aver disposto la trasmissione degli atti alla Corte costi DAVIEDIVI tuzionale. Quest'ultima, con la citata sentenza n.44 del 1991, pur rilevando una prima ragione di in d;
sibilità nelle incompetenza della sezione istruttoria, ogni caso, a decidere sulla richiesta che le era r
0. ta fatta pervenire, aveva peraltro rilevato che steva comunque anche una seconda ragione di fhan sibilità, derivante dal fatto che, come opportun mente ricordato anche nell'impugnata sentenza, ad chiedeva alla Corte modtsima una "norma additive in materia di proroga del termini per proporre lapu
+
gnazione "senza alcuna indicazione del modo costitu f
བཞིན་ཡིག་དང་་་་་ ་ محمد Y> sionalmente obbligate secondo oui l'additiva dovrebbe basere articolata". Mette conto riportare, tuttavia, anche il seguito della motivazione della sentenza della Corte costituzionale ove, a sostegno e ulterio "
re chiarimento dell'assunto, si afferma: ww w "A parte, infatti, le gravi perplessità sul
!
rito della questions (atti processuali glà in possesso dei difensori nella parte concernente i propri difes1;
Verbali di dibattimento già virtualmente a disposizió. C
糖 durante gli otto mesi socorsi 'pee l'estensions del la sentenza, raddoppio del termine condizionato al deposito anche di un solo motivo ammissibile;
gran fumerð: di difensori, ciascuno dei quali limita il suo ntervento alla parte relativa al suo difeso, siochè dim venta ben nireseitto il numero delle pagine, della sentense su”su oui dovrà cadere la censura), evidente ohe la facoltà di proroga può essere tradotta in aver
M riati modelli. Essa può essere affidata in modo, maso- iuto al potere discrezionale del giudice, oppure seoda-
do taluni criteri di massima ben determinati,, ma può, essere, inveos, concepita nella prospettiva di ulterio ri termini massini perentori,entro i quali si eserciti, caso per caso, la discrezionalità del giudios in rela "
zione alle varie situazioni.L'ordinanzs, accogliendo
: il suggerimento dei difensori, indica come "tertium comparationis" l'art.372, terzo comma, cod. proc. pen. abrogato, ma à evidente che si tratta di und disposi sione che non può essere sempLIemente trasferits in via additiva dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un gludisio d'impugnasion res La vista la notevole diversità delle'rmi èˆdelle
situasioni processuali nelle quali si svolgono-i dua- 96
..
corrispettivi momenti del processo;
Soltanto & pow del legislatore potrebbero intervenire, sia per vaĽ tare l'opportunità di occcedere al giudice siffatti facoltà, sia per decidore in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad. py
'tare che l'attuasione del diritto costituzionale di a z j difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della Giustizia e la difesa della società dal orimina******** f 1.
Appare di assoluta evidenza com³, in presenza di uns decisions coal motivata, la Corte d'assise d'ap
(pello, a fronte della insistenza dell'attuale ricor rente nel riproporre, sostanzialmente negli stessi termini, la questione di legittimità costitusi già dichiarata inammissibile nell'ambito per u ta,, del medesimo procedimento), dai giudici della
Consults, altro non potesse ● Lovesse fare se non gua riconoscers, cost.come ha riconosobuto, la/manifests infondatessa. Z tale giudizio non può che essere confermato anche da questa Corte, avanti alla quale come si è visto, la parte ha inteso riproporre
#ia pure subordinamente, ancora una volta la medesima questione, sempre sulla base delle argomentazioni originariamente prospettate, senza apprezzabili varianti.
...
Quanto pol alla (solo accennata) violazione) del'
l'art.2 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura penala previgente, che detta normë in tema di fascicolazione degli atti, appare appena iš caso de osservere come una aiffatte violazione;
iame messo che in effetti abbia avuto luogo, non sarebbe 94
in alcun modo riconducibile nel novero di quelle gene- ratrici di millità', a mente dell'art.185' del'codice ansidetto, non rientrando la disposizione anzidetta in alcuna delle ipotesi previste da dotto ultimo articolo
B..segnatamente, in quella di qui al n.3°, riguardante
"l'intervento, l'assistenza e la rappresenta za del' : 1...
l'imputato nei casi a nelle forme che la legge stabi lisce". Giova, al riguardo, ricordare che solo la violazione di norme che siano direttamente finalizzate a garantire appunto l'intervento, l'assistenza e la :
rappresentanza dell'imputato costituisce quella che piene comunemente definita come "violazione del dirit to di difesa e può quindi dar luogo a mullità di ordine generale e (verificandosene le condizioni) and che assoluto. Mon è, invece, per converso, configurabile alouma mullità quando la violazione, abbia ad oggetto norme äi altra natura, mulla rilevando (atteso anche il principio di tassatività delle mullità, espressamente affermato nel previgente, come nell'attuale codice di וי procedura penale) ohe detta violazione,. per avventura,
abbia, di riflesso, inciso negativamente, rendendone più gravoso l'esercizio, sul "diritto di difesa" in generale.
motivo n.2
L'infondatezza appare manifesta, al limite della inam= masibilità, ove si consideri che, per espressa disposi= bione di legge, addirittura l'impossibilità di identi= floazione dell'imputato con le sue generalità "non
Fitarta na sospende l'istruzione, il giudizio e la scusione, quando & certa l'identità fisica della persona (art. 81 del codice previgente, sostanzialmente ५४
Algraka 1/8t
riprodotto nell'art.66 comma 2 dell'attuale),±dt tal che, anche ad ammatters che, come sostenuto dalla ricorrente, ordinanza di rettifica delle gehi ralità fosse stata affatta da nullità, è evidente - siffatta ipotetica nullità in nessun modo avrebþa potuto riverberarsi sulle validità del giudizio della sentenza, posto che non si fa e non ai fatta questione in ordine alla identità fisica del madesima ricorrente, quale soggetto realmente
} #
natario dell'azione penale intentata dal pubbli ministero.
motivo n.3
E' anch'esso al limite della inanmissibility: Fro tandosi,a ben' vedere,di una oritica, sostanzialmen del tutto generios, álla decisione adottata daj, oi di marito sulla scorta, come si legge nell'imp gñata dantensa, di moltepLIi e concordanti chiami in correità, corroborate anche dal rinvenimento documenti. Limitarsi in tali condizioni, ad aff come si fa da parte della ricorrenta,
11 giudizio di responsabilità "è basato esclusi
Darts sulle parole non gorroberste de idonei ri scontri dei pentiti se non, addirittura.
-
sul ruolo apicale) che i medisini pentiti hanno ettribuito agli odierni ricorrenti", por inferirns,
"sic et simpLIiter", che vi è state violazione dell'art.192 del vigente c.p.p. (appLIabile, comm
è noto, in virtù della disciplina transitoria, anche ___ al procedimenti ohe, come quello in questions, proŠ. seguivano nell'osservanga del codice strogato),: 004 stituisce niente più che un'asserzione gratuita, da mòntion, fra l'altro, dal principio più volte aftaffogs mato da questa Corte, secondo cui, in caso di pluse lità di dichiarazioni accusatoris provenienti da coi m 77
dagati o coimputati, ciascuna di dette dichiarazioni
-
ben può essere ritemita come, validamente "riscentráta"
dalle altre, quando non vi siano (ė, nella specie, non risulta in alcun modo che và na fossero, non accennando- si alounchè in tal senso neppure da parte della riogr= rente), eleme, ti tali da far ragionevolmente ritenere she là concordanta possa esseré dipesa da fortuita coineidensa, da reciproco influensamento fra i dichia fanti o, peggio ancbrà, da intento. calurioso comné.
motivo n.
Riguarda il solo Vai Lino e sarà quindi trattato quando si pränderà in same la posizione di costui.
motivo *m*¨*
infondato. La esclusione, da parte dei gludioi di udrito, dell'invocáta áttenümte di cui all'art. 62
n. risulta infatti obiettivamente stificats, "
milla base dei principi più volte in materia affermati da quests, Corte, anche in analoghe fattispecie;
priņm alpii secondo oui l'attenuante in questione non può essere riconosciuta se, non quando il fättá criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili:di rispuoțe= re, per la loro valensa morale o sociale, incondiziona=
(to e generale apprezzamento nel comune sentire. Il che non può certo direi quando, come si verifića nella specie, ai si trovi in presenza di fatti criminosi che,
| aeppira propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione à un miglior assefic I'
#cuiala, in realtà ad altro non erano finalizzati sė
non al conseguimento dell'obiettivo, puremente "poli- tico" (a, partanto, per sua stessa natura, non certo universamente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altrq, 100
:GR 5/6
plù rispondente alle personali visioni ideologieho a chi (come la ricorrente), operava in tal senso, se alcuna riconoscibile preoccupazione (fra l'altro);ṛi ordine al più o meno vasto consenso che quello-vi
.
ni potessero riscuotere, al momento, nella generali dei consociati.
Quanto poi all'aggravante della finalità da riamo o di eversione, la stessa, per la Algranat sulta esolusa (ved. pag. 124 dell'impugnate sentense) per cui la doglianza, sul punto, non sembra abbia ræ gione di essere. In ogni caso ( e la considerazione varrà per gli altri ricorrenti che hanno presentato 11
motivi comuni a quelli della GR per' qualis:
l'aggravante è statâ invece riconosoluta), la doglia za proposta sul punto in sede di appello era askohuur tamente generica (consistendo essa soltanto nella, dittipa affermazione che la ritemita sussistenza de la oircostanza in questione era "ingiustificata®). ***
"
Non vi era quindi obbligo, sul punto, di specifica motivazione;
motivazione one, peraltro, sarebbe admin- que chiaramente rilevabile, sia pure per impLIito, dall'ampia¨illustrazione, contenuta nelle pagg.63 ●
segg. dell'impugnate sentenza, dell'organizzazione, dei metodi e delle finalità delle "brigate rosse!"
motivo n.6
E' infondato. Il mancato accoglimento della richie= sṭa appLIazione delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato hell'impugnata sentenza, Laden- dosi in esma riferimento non solo, puramente e sempliɛ cemente, alla "estrema gravità dei fatti" (come lam mentato dalla ricorrente), ma anche alla "personale partecipazione" della ricorrente stessa, "con ruolo 1:1 10 determinante a mumerose azioni omicidiarie caratteriz zate da inaudita ferocia".Trattasi quindi di motiva NI/i sions sufficientemente specifics e puntuale,. & fronte
-
della quale non può valare neppure il richiamo ad elementi favorevoli che al assumono trascurati dal giudice di merito, quali la giovana età, l'insensu»
ratezza e sirli, atteno che tall elementi, pur se, in genere," possono essere positivamente valutabili,
nell'ambito del largo margine di discrezionalità che,
in materia, al Audice di merito deve necessariamente IN
riconosceral, non sono però tali, come appara ovvio, 肆 種
da dover in ogni caso prevalere rispetto agli altri
+
di segno contrario, la cui presenza faccia appatire l'imputato immeritevole della particolare indulgenza 1
• di cui lé attenuanti generiche sono espresálōne.
ati Giovann
motivi addotti a sostegno del ricorso TI 1 del ricorso Algrana- comini a quelli 4,3 sono pertanto da considerare fondati per ti le stesse ragioni già illustrate nalla trattazione di detto ricorso.
Amideni LA
motivo n.i
E infondato. La corte di marito, a sostegno della ritemița inapplivabilità degli invocati benefici di cui alla legge n.304/82, si è richiamata a risultanze di fatto che, insuscettibili di rivalutazione in questa 102
: Amidant/
sade, appaiono di per sè idonee, in linea di a giustificare la decisione adottata.Dette risaláró tanze, sintetiosmente ma sufficientemente inai nte a pag.136 dell'impugnata sentenza, sono” easena zialmente costituite dall'avere la ricorrente rehe
"dichiarazioni estremamente reticenti e incompketer, omettendo, in particolare, di fornire "alouna: inoï masione circa le strutture e l'organizzazione della” banda" dall'avere ella in seguito manifestato addirittura 'pentimento" rispetto all'iniziale dism sociazione, tanto da rifiutare di rendere interroge 上5 torio e di sottoporsi al previsto confronto con 11 coimputato RQ, adoperando anche, nell'occasion ne parole apressanti.
Al riguardo occorre ricordare che la legge p.304 richiede, come tassativa condizione per l'appLIa
tà dei benefial ivi previsti, l'accertamento dell non..y equivocità a attualità" della condotte indicate nel primo e secondo comma;
dell'art.1, tra cui, in particolare, per quanto qui interessa, la disso zione menzionata dalla lett.b) del comma I. E non non può certo ritenersi arbitrario e ingiustificato, alla stregua delle risultanze surriohiamate, il giudizio espresso dal giudice di marito circa la non rioorrenza, nella specie, della condizione ansidetta,
con particolare riguardo al profilo della non equivoệ
cità. Il fatto che non vi sia state, comderilevato nel motivo di ricorso in esame, formale ritrattazione delle dichiarazioni già rese non è, evidentemente, :) sufficiente ad escludere la ritenuta commotazione di equivocità della condotta della ricorrente, volta che (come si è già rilevato), già quelle dichiarazion ni, secondo l'insindacabile valutazione in fatto open rata dal gludios di' merito, brano da considerare řeti-
centi a incomplete. Nè la legittimità, in sà, delle
*Boelte difensive" (oui pure ci si richiama da parte della ricorrente), impLIa la loro indifferenza ai fi- pi della valutazione in ordine alla sussistenza o meno dille condizioni per l'appLIazione di benefici pre=
% niali ohs, in quanto tali, proprio quelle scelte tan done a condizionare, in funzione del perseguimento di superiori interessi di giustizia e di sicurezza.
mptiyo n.2
E' parimenti infondato. Posto infatti che par “or- ganizzatore* nell'ambito di una "benda armata" (come questa Corte ha avuto modo più volte, di affermare}; 7
deve intendersi ohi, anche in spoca, succesIV Alla
M costitusion del sodalizio criminosḥ, svolge una at- tività essenziale e non fungibile ai fini della effiz ciensa di quest'ultimo e dal conseguimento delle fl-
:
NAlità da esso perse ite, non aprare in alcun modo censurabile la valutazione dei giudici di marito i quali, in puntuale appLIazione di tali principii, hanno ritenuto at ribuibile alla ricorrente il ruos lo in questione, in considerazione del fatto che la stessa ricorrents (come accertato e non contestas to in linea di fatto), aveva posto a disposizione delle "Brigate rosse" l'appartamento in cui ella abiteva (e nel quale ebbe a trovare rifugio Di ER
Walter, esponente di spioco della medesima organizzaz zione, e furono, pod. allestità arghiva 201 MPRO a della brigata Centocelle), nonchè altro appartamento, sito Lou
in Terracina, ove erano state tenute riunioni
. ..
"brigata Centocelle" e della "brigata ospedalieri"
a ciò aggiungendosi, inoltre, oone pure segnalato dai giudici di merito, che la ricorrente aveva anche svolto attività di reclutamento e preparazione nei confronti, in particolare, di certo Fragomeni 11
Scerte sorelle Germani
Non appare ragionevolmente contestabile nha ati tà del genere ora desoritto siano suscettibilida sere appunto considerate ooge essenziali ed infung bili, in relazione agli interessi ed ai fini della banda armata. Nè può avere decisivo rilievo in con trario il fatto che, ooms si sottolinea nel motivo di ricorso in esame, la NI non avesse agito come "prestanome" e, data anche la sua giovanissim età di infraventunenne, non avesse poi svolto alamn ruolo nell'uso concretamente fatto, ad opera degli W altri sodali, degli immobili messi a disposizione.
L'agire done "prestanome", infatti, è soltanto 500 una delle possibili modalità in oui il molo organ nizzativo, con le caratteristiche dianzi precisate fol
Fuò trovare attuazione, per oui non può certo dirsi che, escluse detta modalità, il ruolo medesimo non poasa, per ciò stesso, essere riconosciuto. Quanto, poi, alla giovane età ed alla conseguente, mencata interferenza nelle attività di gestione degli immár
bili, appare sufficiente osservare che, a tutto voler poncedere, rimarrebbe comunque il fatto che gli immo bili vennero comunque conferiti, con la piena conas pevolezza (non essendovi contestasione alcuna su ques sto punto), ohe i medesimi sarebbero stati comunque.
utilizzati ai fini dell'organizzazione. E ciò basta 105 andere configurabile il ruolo organizzativo,nel. senso sopra illustrato, milla rilevando l'ingersn a o peno del soggetto nella succesIV, concreta indi= viduasione delle forme le quali, di volta in vold ta,. l'utilizzazione si sarebbe poi realizzata.
A oid aggiungasi, poi, che milla si obietta, nel ricorso, in ordine all'altro, ricordato aspetto in out-l'attività organizzatrice della Anidant, secondo i giudici di merito, si era concretizzata, e cioè
1'opera di proselitismo e di preparazione delle "rew clute"; opera che, come appare di tutta evidenza, sarebbe già da sola sufficiente at fai dell'attri= bugione del ruolo organizzativo in capo al soggetto ohe labbia posta in essere.
Quanto poi alla doglianza, contenuta nel medesimo motivo in esame, circa il mancato riconosolmento del- la attenuante di oui all'art.314-ood. pen., rileva la Corte che i giudici di merito, sul punto, altro non hanno fatto se non dare puntuale appLIazione al principio contarentemente affermato nella giurispru» denza di legittimità, secondo cui, al fini della vas lubasions in rdine alla "lieve entità" del fatto, cul
è subordinata l'appLIabilità dell'attenuante anzidət- ta, occorre aver riguardo non alla caratteristiche del contributo, più o meno rilevante, apportato dal singolo, ma à quello dell'organizzazione criminosa nel suo coralacso, potendosi quindi il fatto consi=
derare "Heve" solo quando detta organizzazione, em
Is cao ridotto Cimansioni, or cancanza di mezzi ade-
mati o fer el s oficiante b li od p onti com obiettivamente inidonea a costituire un danno o un pericolo travi in relazione alle enignâne di
1 106
NI/a
Selvaguardia dei beni protetti dalla norma INSTÍMA. natrice. In tal senso si ricordano, fra le altre: sez.I, 19 ottobre 1988 n.10269 (m. 179494); Bez.I,
10 agosto 1987 .8944 (m. 176504); sez.I,5 giugno
1986 n.4938 (m. 172982); sez.I, 18 masc 1984
4588 (m. 164238). 8. 1
Il fatto che, per avventura, come si sostiene dair parte della ricorrente (senza, peraltro, specific di richiami), tali principii possano talvolta no escere stati appLIati, in altre decisioni di mas non può avere, ovviamente, incidenza alcuna in ordin al giudizio di legittimità cha dave formularsi - questa sede con riguardo alla decisione in esame nolla quale, invece, come si è detto, quei princip hanno avuto corretta e puntuale attuazione.
"
……… 107 IO motivi mm: 1,2,3,4 dell'avy.Marazzita.
Sono assolutamente generici e, pertanto, inammissi bili. In essi, infatti, il ricorrente altro non fa se non dolarel del fatto che i giudici lo abbiano ritem nuto responsabile dei reati per i quali è stata pro- nunciata condanna, non abbiano appLIato l'art.152
c.p.pt în ordine ad alouni di detti reath, non abbiano concesso le attenuanti generiche e non abbiano ricono- nosciuto la contimiazione "esterna!; il tutto sulla સત} base affermazioni puramente apodittione, sganciate da ogni e qualsiasi specifico riferimento agli elementi ahe dovrebbero, in ipotesi, consentire la individua zione dei demunciati vizů di legittimità. Basterà rilo- vre;
al signardo, a titolo esemplificativo, come il motivo nif in altro non consista se non nella seguen ti testuali proposizioni
Sprte di assise dispello in punto di reț sponsabilità è assolutamente generics In particolare hon, si può non rilevare che molto sempLIistimamente C
le oprte d'assise d'appello non si è soffermata su · quegli elementi processuali che, ove valutați, avrebbero condotto all'assoluzione dell'NI da tutti i reas ti asorittigli. La valutazione soùmaria e superficias le della emagenze processuali nonchè l'omesso esama delle deduzioni difensive comperta inevitabilmente la mullità della sentenza impugnata che, pertanto, già per tale primo motivo va cassata". F
Gli altri motivi sono ancora più stringati e, ª³ pós- sibile, generici.
Non sembra docorra quindi ulteriormente dilungarsi per dimostrare l'inammissibilità'a fronts, peraltro at una motivazione nella quale, oltre a rilevarsi quella ara già una analoga genericità dei motivi di 108.
tenint €in@leo}
+appello in punto responsabilità, si affrontano ficamente le altre questioni attinenti le-attemianti generiche e la contenuasions, illustrando puntual
.
mente per ciascuna di észe le ragioni (non confit te specificamente in aloun modo dal ricorrente) base alle quali entrambe dovevano escere decise in senso negativo.
E motivo unico dell'avv.Lo Giudice (comune a M
IA, ET OL, Di OR RI, I trio BE, FA FR, LL SP,
IO EN, Lo IA FR aco, SI,
CC CEco, NT IA, IG SA
EG UN). -
B' infquieto, rasentendo, peraltro, il limite, oh'osso, della inammissibilità, tanto più in quanti trattasi di censure proposte in modo assolutament indifferenziato a sostegno dei ricorsi, come si.AI appena visto, oltre che dell'Antoniri anche di rosi altri imputati, senen aleun riguardo alla liarità di ciascuna posizione Analoghe caratte ristiche, del resto, erano già state rilevate dal
Giudice d'appello con riguardo ai motivi addotti a sostegno dell'impugnazione proposta arverso la genti za di primo grado. Clononostante il detto giudica al
è preoccupato, pur a fronte di un gravame ohe, purito di responsabilità, era formulato in modo tala
(come ai nota a pag.141 dell'impugnata sentenza), da non porlo neppåre "in grado di individuare la gana sura effettivamente proposta a di esercitare im poteri di riesame , di porre in evidenza, sia pu in modo sintetico, gli elementi sulla base del per ciò che attiene la posizione dell'ANTONII,
[stata affermata la responsabilità di costul tanto 109 in ordine at reati associativi quanto in andine al fatti delittuosi specifici a lui ascritti. In para ticolare, come si legge a pag. 142 dell'impugnata sentenza, è stata richiamata la mutrita serie di convergenti chiamate in dorreità, da oui risultava insquivocabilmente sia l'appartenenza del ricorrente all'organizzazione delle "brigate rosse", ai più al- ti livelli di responsabilità (direzione strategica e direzione della colonna romana), sia la sua parteci pazione, anche materiale (come nel caso dell'omicidio
IN), ai singoli episodi delittuosi.
L'esattezza, la correttezza e la congruità di tali
T riferimenti non formano oggetto di alcuna specifica censura finalizzata a dimostrarne l'Insussistenza,
essendosi in realtà 11- ricorrente limitato alla ciazione di incipii generici, di per sè vallás al
(come quello secondo cui l'appartenenza di taluno ad una organizzazione criminale non impLIa, di per sè, la prova della partecipazione materiale o psiohi- on del medesimo soggetto a tutti i fatti criminosi ri- conducibili alla medesima organizzazione), senza peral' tro specificare, al di là di mere enunciazioni apodite tiche, come qualmente detti principii, nella concre= tezza del caso in esame, siano stati violati
Nè maggior pregio, ai fini della dimostrazione della demunciata: violazione dell'art. 192 osp. (vigente), pub rioenosceral alla ricordata autonomia, più o meno accentuata, delle varie organizzazioni in cui si articolavano le "brigate rosse", poste che anche tale richiamo, ohe di per sé può anche essere oönsiderato
corretto, non sfocia, poi, in alcuna indicasions até one, ta a dimostrare l'incompatibilità, sul piano della 110
yalutazione probatoria e della motivazione post sostegno della medesima, sarebbe da riconoscersi la dotta risultanza e la ritenuta responsabilità del ricorrente, Quest'ultimo, infatti, anche in questo à și è limitato ad affermazioni assolutamente apodást 2 F
tiche e generiche, quals quella secondo qui nam rebbe "emerga alcuna seria prova della material 'pli tecipazione degli imputati ai singoli episodi: const mati", per cui l'accuse sarebbe "ripasta ancorata mi un ragionamento deduttivo, elaborato sul rapporto da legame politico tra i membri dirigenti e gli ri dei reati, cosidetti fine, rientranti nel program politico dell'organizzazione illeoita". Il che, col
è agevole constatare, non getta neppure uno apti di luce eu quelli che dovrebbero essere i vizi da motivazione dell'impugnata sentenza a proposito de 3.- valutazione, delle risultanze probatérie cui la come si è visto, ha fatto specifico riferimento, non
1 accennandosi, da parte del ricorrente, in alcun modor contenuto di tali risultanze e al nal gova rno,.
-
quindi, che di esse sarebbe stato fatto dai gludioi.
perito.
Lo stesso ricorrente. Maitra parte, non contesta il giudizio di sostanziale genericità dei motivi di appello a suo tempo proposti (giudizio contenuto, come si è visto, nell'impugnata sentenza), per oui, dovendosi ritenere come valido tale gludizio, ne segue che il giudice d'appello non era tenuto, a so stegno della propria decisions di conferma in punto di responsabilità, ad una motivazione più estesa ad | articolata di quella da lut adoṭtata. " A
- motivo unico dell'avv.Kancini ( comune AS, UR
RT
TR e RI GI) E' infondato. Va preliminarmente osservato, al ri guardo, che 1'Assolini, al pari del ER e del RI, come pure di altri ricorrenti (le cut posizioni verranno esaminate a tempo debito), è sta to ritenuto responsabile di concorso nel sequestro
D'UR e nel connesso delitto di cui all'art.338 0.P. montenen u n teuto all'epoca del fatto, dosi che agli si era, unitamente agli altri, a sequestro ancora in oorso, attivamente inserito nella condotta orimi nosa di coloro ohe, materialmente, tenevano prigio niero il magistrato, Più precisamente, detto inse= rimento, secondo gludici di merito, si era rea lizzato ed espLIitato mediante la diffusione, in 7
coordinamento con i compLIi che operavano in stato di libertà, di "comunicati" in cui, rivendleandosi
3 la piena partecipazione morale all'operasione in corso ed alle finalità cui la medesima era diretta,
si pretendeva l'adempimento di determinate condim zioni (tra cui, in perticolare, la diffusione in
1 pubbLIo, mediante determinati organi di stampa, dei comunicati stessi), per la "sospensione" del- la "condanna a morte"del sequestrato;
oiò in attua= zione di we sorta di "delega", pubbLIamente formu
¦ lata dal gruppo operante in libertà, in forza dellaį quale la decisione di eseguire sospendere, appunt to, la detta condanna era rimessa ai "proletari pris gionieri" e, segnatamente, at "Comitato di lotta" di
Trani, s. al "Comitato di. campo di Palyi;
þ bid premesso, va rilevato che, in lines di fatto, le partecipazione dell'ZZ, all'epoca detenuto a PA, alla condotta sopra descritto, nel quadro 112
ASSULLAL
della sua riconosciuta militanza nell'organizzakiza brigatistion, risulta validamente accertata dai gluađen di merito sulla base delle stesse, richiamate an missioni dell'imputato e di riccontri di natura' do«. cimentale. Detta partecipazione, del resto, non ri■ sulta neppure revocata in dubbio dello stesso i corrente, limitandosi in realtà quest'ultimo, come
à sucennato a suo luogo, nell'esposizione in fate to, a sostenere che non sarebbe stata dimostrata,
l'inoidensa delle iniziative assunte dai brigatiati detenuti sulle decisioni poi adottate da quelli in stato di libertà i quali, di fatto, avevano la dis sponibilità del sequestrato. Al riguardo vi è però, da dire che, sul punto, l'impumata sentenza contlets ne-una puntuals-s convincente motivazione, fondate sul richiamo alla dimostrata "gestione congiuntalar
..
del sequestro, fra brigat ati in stato di libert)
e brigat ati detemati, e sul carattere sostengial non dramente formale, da riconoscere alla. "
di cui si è detto, tanto più in quanto fra i desid natari di tale "delega" figuravano anche i componen ti del c.d. "nucleo storioc" dolle brigate rosse, tenuti appunto e PA, per cui non poteva certo pe sarsi ad una loro emarginazione, di fatto, dalla ge stione di una operazione dell'importanza di quella
¡in questione. "
Tali argomenti non vengono, sostanzialmente, nept pure scalfiti dalla difesa del ricorrente la quale, nel motivo in esame, li ha puramente e sempLIement
ignorati, limitandosi a ribadire il proprio puntor di vista;
e old pur riconoscendo, onestamente, abs, in linte di principio, così come sostenuto̟' nell'impum mata sentenza, "l'inserimento di una condotta age-
! 113 TR , anche dopo l'inizio del reato, obstitui=
Boe, se trattasi di reato permanente, concorso nello
D'altronde, il problema della incidenza causale stesso". della manifestazioni di volontà espresce dall'ZZ
e dagli altri brigatisti detenuti a proposito del set questro D'UR, rispetto alle decisioni finali poi attuate, necessariam te, da soli belgatisti in li- bertà, appare enohe, a ben vedere, privo di sostanzia=
lo rilevanza giacchè il concorso morale nol reato,
secondo i principii più volte affermati da questa Corte, può reaffssarsi anche mediante una condotta qhe sia solo idonea a costituire, obiettivamente, sostegno, in- coraggiamento e rafforzamento del proposito oriminoso ai¨öki materialmente commette il reato stėsio. E,¨ nel caso di specie, non appare dubbio che, consistendo
11 sequestro di persona essenzialmente nella privatio=
indubita della libertà personale del sequestrato,
a sola pubbLIa manifestazione di adesione alla inisiativa di coloro che di quella privasions si.. erano resi e continuavano a rendersi responsabili, costituiva di per sè, tanto più in quanto, sollecita- ta, una forma appunto di concorso del genere dianzi indicato, non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio che esɛa era tale da costituire, psicologica= mente, un ostacolo (almeno), all'eventuale formarsi, nei sequestratori, di una volontà di resipiscenza che desse luogo all'unica decisione per essi doverosa,
a cioè quella di dar luogo alla immediata e incondi=
zionata liberazione del sequestrato. 114
3.2.
AL
ZE AR .
motivo n.1 (comune a AN, NN Patrolla
ST)
E' infondato, al limite della inarissibilità per genericità, consistondo esso soltanto, in sostanza, nella riaffermazione dell'ascunto, già prospettato ja sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, secondo cui l'affermazione di responsabilità in ordine ai singoli episodi dii tuosi contestati barebbe stata fondata unicamente generiche e incontrolate dichiarazioni di chiamanti in corrsità, riguardenti più che altro la collocazion ne dalle ricorrente nell'ambito dell'organizzazione terroristion.
A confutazione di tale censura basterà osservarų} che, dalla serplios lettura dell'impugnata sentenza invece risulta come i gludio di merito si siano/dati cartoo di indicare e valutare criticamente, per ciascuno deci spagifi addebi mossi alls riporrents, le relative fonti probatorie, mosl assolvendo plenament la all'onere della motivasions. Nà, d'altra parte,
ricorrente, nel motivo in esans, ha prospettato alouna specifion critica volta ad inficiare le validité dit detta motivazione, il cui contenuto qualificante è stato del tutto ignorato, si da non mettere neppure i questa Corte nella condizione di esercitare quel sin- dacato di legittimità che pure, con la proposizione
!
** del ricorso, le veniva sollecitato.
motivo n.2 (comme anch'so agli altri ricorrenti dianei menzionati) : E' inammissibil Indipendentemente,' infatti, dalla vɛlidità o meno dell'assunto contenuto nella impugnate sentenza, secondo cui l'istituto della 117
continuazione sarebbe inapLIabile_ove, per uno o pi fra i reati unifioandi, vi sia stata condanna alller gastolo, appare deciIV, nel caso della ZE, E
la circostanza che nel potivo di appello a suo tempo formulato sul punto avverso la sentenza di primo grado
(cart.222, vol.I, f.137), la doglianza relativa al pencato riconoscimento della continuazione o.d. "eater= na" oon i reati per i quali era già intervenuta sen- tenza 24/1/83 della Corte d'assise di Roma risulta for- imulate in modo assolutamente generioo, senza alouna indicazione, nappure sommaria, degli elementi che, trascurati o mal valutati dal giudice di primo grado,
avrebbero dovuto indurre quello di appello a ritenere sussistenta le condizioni per l'appLIazione del i
Mistituto, a cominciare da quella, fondamentale, della unicità, dal disegno criminoso impLIante, Come AP questa Corte ha più volte rioordato, non un generico programma di attività delinquenziale, sia pure origié pato da unica e persistente pulsione, (j ać importa se utilitaristica o ideologioa), ma la programmate realizzazione, in un tempo più o meno lungo, di una serie di specifici fatti criminosi, già individuati voluti, almeno nelle grandi linee, fin dal momento della commissione del primo di essi.
Il gludice d'appello, quindi, non sarebbe stato, a rigore, neppure tenuto a prendere un esame una simila doglianza. Ne consegue che ricorrente non può ri- tenersi investita di alcun valido titolo a preténdero che questa Corte eserciti il proprio sindacato sulla decisione adottata, sul punto, in esame, dal detto giudioe;
e oib tanto più in quanto nel ricorso non 116
si fa neppure-aloun-conno, oritise o all'esito che ha avuto la richiesta di rinnovasi ne del dibattimento, contenuta nel medesimo motiv di appello e finalizzata all'effettuazione di una
⠀ "produzione documentale" non meglio precisată.
200 11A
AS OL:
-motivo n.1
E infondato. Da una attenta lettura dell'impugna= ta sentenza (integrata, come è legittimo fare, trat- tandosi di promance conform), da quella della sen- tenas di primo grado, non può infatti affermarsi che la ritenuta corresponsabilità, a titolo concorsuale, deh AS (detemito, all'epoca, per altri fatti i
di analoga matrice brigastica rel oarcere di Trani), nel sequestro D'UR e, conseguentemente, nei reati con'
nemad, sla fondatà escluIVmente o, comunque,
in modo da riguardarsi come obiettivamente decisivo, sull'assunto della partecipazione del medesimo Baschie= ri alla rivolta oha, in costanza del suddetto sequestro,
Ah abba;
luogo nel medesimo carosré dilanzi menzionato;
partecipazione, quella anzidetta;
assunta a base di altre, specifiche imputazioni dalle quali il AS,
\come. à pacifioo, vanne assolto con sentenca divimite esecutiva. Ed invero, al di là di talune affermazioni, certamente inopportune ed ultronse, che in effetti, come puntualmente notate dall'attenta difesa del ricorrente, tali appaiono da postulare un collegamento tra quella parte= cipazione e la corresponsabilità nal sequentro-D'UR,
.
con impliita rivalutazione, in senso negativo per l'im=
putato, di addebiti dai quali questi era stato invece definitivamente prosoialto, quel ohe, nella sostanza,
è da considerare come väida e deciIV base del giudi= zio di responsabilità, espresso, nel presente procedimento, dai giudici di merito, con riguardo all'addebito su 1-
.gli stessi erano chiamati a promu piarsi, appare l'accer- tata partecipazione del Basohlari alla redazione e dif= 118
☐
fusione dei
"comunicati" elaborati dalla struttura bri operante nel carcere di Trani e di cui si è già oenno nel trattere della posizione ZZ. Al riguardo va rilayato che detta attività partecipa mentre non impLIave, di' per sè, in alcun modo la partecipazione al diverso fatto costituito dalla rivolta scoppiata nel carcere sunmenzion e, era,
d'altra parte, perfettamente idonea a rendere d i disamente configurabile il concorso del suo m ore
}
( s degli altri che con lui l'avevano posta in sere), nel sequestro, tuttora in atto, del giudies.
D'UR. I datti comunicati, infetti, per la lora 54
provenienza da soggetti che occupavano riconosciute posizio di rilievo nell'ambito dell'organizzazio brigatistica, e per il loro obiettivo contenuto, tali da bostituire, quanto meño (come si è gli tąto a proposito del ricorso ZZ), un sviðs te scstegno ed incoraggiamento nei confronti diťcežoj che di fatto disponavano del sequestrato ed 11om
junioo dovere sarebbe stato, come si è già avuto sione di rilevare, rimettere subito quest'ultimo in
Libertà senza la benchè minima condizione;
laddove o nei comunicati in questione detto edempimento veniva invece prospettato come subordinato a condizioni, il chè equivaleva à dire che il sequestro doveva conti
'nuare fino a che quelle condizioni non fossero state soddisfatte.
***
Tanto la Corţțe di primo quanto quella di sedondo grado hanno fatto espresor riferimento, nel loro
"excursus" argomentativo, all'elemento diahsi accomp to, rilevando, inoltre, in linea di fatto, come ta riconducibilità dei comunicati in questione alla pafarità, fra gli altri, anche del AS, fosse validavalidamente dimostrata oltre che dalla dichiarata appartenenza dell'imputato alle "brigate rosse",
(ohe, tra l'altro, lo aveva anche indotto, mentre era ancora a Firenze, per presenziare ad altro prom casso a suo carico, ad inneggiare pubbLIamente ale l'operasione di sequestro compiuta dai compaġni in :
libertà), anche e soprattutto dalla espressa confess signe resa all'A.G. del medesimo AS, 'averido
⠀ questi affermato, nell'interrogatorio reso il 23
Igennaio 1981, di "riconoscersi pienamente" nei comu nicati in questione, em aci dal comitato di̟ lotta di Trani prima, durante e dopo l'occupazione di Cam po". Si vada, in tal senso, a pag. 708 della sentenza di primo grado ed a pag.160 di quella d'appello, nel-
la quale ultima, testusimente, si afferma1"Con la confessione l'imputato ha anche rivendicato la respon sabilità per i comunicato del comitato di lotta e, dunque,- la partecipazione a quella condotta di gestion ne del sequestro che costituisce, per le condiziàni dettate per la liberazione dell'ostaggio, concorso nel reato".
Non può. dunque dirsi che la ritenuta responsabilità
del AS, a titolo concorsuale, nel sequestro in questione si ponga, come invece sostenuto dal ricor» rente, in insanabile contraddittorietà con la promun- joia assolutoria intervenuta in altra cede a favore del
I medesimo ricorrente in ordine agli addebiti originaș ti dalla sua ipotizzata partecipazione alla rivoltaį
Meno che mai, poi, atteso quanto finora osservato, può, H
ovviamente, parlarsi di violazione del principio del
"ne bis in idem"
! 1.
Na, in contrario, potrebbe valere il richiamo, pure 120
AS/s contenuto nel motivo di ricorso in esame, all in altra sede attendibilità (in contrasto con la valutazione espri sa in proposito, nell'ambito del presente procedime: to, dai giudici di merito), delle ritrattazione;
- cesIVmente operata dal AS, delle dichiar zioni confessorie di cui si è detto, secondo quanté
emerge dalla sentenza assolutoria pronunciata d
Corte d'appello di Bari. Basti infatti osser riguardo, che che il giudicato non può che ri l'accertamento obiettivo dei fatti che ne forman loggetto, e non la valutazione degli elementi probe tori, ivi compresi 'quelli desumibili dai comporta menti processuali, quando tali elementi siano su acettibili di assumere autonom rilievo, in ena o in un altro, anche in procedimenti diversi da quel lo conclusosi: oon la sentenza definitiva.
:
motivo n.2
E' infondato. Il ricorrento tenta, in sostenga, tale motive (in cui non è sempre agevole distinguere le argomentazioni volte a conteatare il giuafsio ritenuta responsabilità in ordine al reato associa tivo secondo quella che appare l'intsetazione del che motivo stesso da quelle ripropongono casure in ordi- G
he alla ritenuta partecipazione concorsuala nel sequa-
ptro D'UR, già oggetto del primo motivo); di far nuovamente gliocare l'assoluzione dai reati attinenti la rivolta in carcere in funzione della invalidatio= ne degli elementi sulla cui base i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso ricorrente facesse parts, con ruolo organizzativo, del sodalizio criminoso "bri= 21.
gate rosse' A ben vedere, però, tale tentativo si 11 mostra del tutto pretestuoso glacchè, anche in questo
'caso, alla ipotetica partecipazione del AS ala la rivolta di Trani non appare obiettivamente ricono soibile aloun deciIV ruolo probatorio in ordine al f: reato associativo, avendo i giudici di merito fatto riferimento non-sele e non tanto al detto elemento,
quanto ad altri, puntualmonte indicative criticecants valutati come dimostrativi dell'assunto accusatorio.
In particolare, come emerge dalla lettura dell'impus gnata sentenza, i gludici di merito si sono basati, oltre che Bul documento di adesione ad sequestro
D'UR fatto pervenire dal AS (insieme a tall
Bombaci e Cianoi), alla corte d'assise di Firenze dat
Mi vanti alla quale 11 LOorrente rispondeva, "all 'epoca, di reati connessi alla sua appartenans al o.d. " tato rivoluzionario toscano", anche e soprattutto sul'
la appartenenza dello stesso ricorrente alla oïd. "bri= gata di Campo" di Trani, dalla quale, come si è visto, provenivano i documenti di sostegno al sequestro in. oui lo stesso AS si era "riconosciuto". Detta
appartenenza può anche essere scissa dalla partecipazio=
ne, penalmente rilevante, alla rivolta che in quel 1
medesimo contesto aveva luogo ed alla quale il AS
è stato ritenuto estraneo, posto che, ai fini che qui interessano, quelle che appare decisive è appunto l'appartenenza in sè, unitamente alle espLIazioni di esse costituite, come si è detto, dalla partecipaziona alla elaborazione e diffusione dei documenti di cui
Bi è fatto cenno, espressivi (soprattutto in quanto sollecitati, mediante il conferimento della "delga"
다
. 122
AS/3 4
decidere in ordine alla sospensione o all'esecuz sione della "condanna a morte" del sequestrato), di un peso e di un riolo, nell'orgalizzazione criminosa bertamente ben superiori a quelli che potevano es riconosciuti ad un sempLIe parteoipants..
Vero è ohe il ricorrente censura 14 agnata seh- tenza anche nella parte in cui in essa si dà per no bertata, sul piano probatorio, 1'appartenenza **đó tato di campo", sostenendo l'invalidità degli isaienti dai glúdioi di marito come dimostrativi l'assunto, tra cui, in particolare, oltre alla già ri cordata "confessione", anche un documento rinvenuto: in una "base" seoparte a Roma in Via dei Pesci, veniente dal cercare di Trani, subito dopo la riyo am
B in cui il aschieri era appunto indicato fra 1.00 santi del "oomitato in questions. Trattasi però ensure priva di qualsivoglia valenza in questa
+
costituendo esse in mosjansa, nall'altro, se non BE tentavo di introdurre un terzo grado di giudizio di perito mediante una rivalutazione di prove gjia. ang tempo valutate nella sede propria, con motivazion che può essere o meno condivisa de chi, come il rioor- rente, parta de diversi pènti di vista ma che non puð, þvviamente, par old solo (e altro, obiettivamente, nom
*b), essere suscettibile di sindacato sul piano. della legittimità.
motivo n.3
3' anch'esso infondato, in quanto sostanzialmente fipropositivo, al pari dei motivi aggiunti, delle criti-
- che e delle argomentazioni già espreske nei motivi precedenti. Pub sold osservarsa, in aggiunta, in sione a quello che appare l'unico spunto di relativa : 123 novità, riguardants i criteri di interpretazima di qual- la che i gludio di marito hanno qualificato come
-1
"confessione"ne" (mentre, ad avviso del ricorrente,, altro non sarebbe se non una succesIV adesione ai dooumanti emessi dal "comitato di campo" nel corso del sequestro, motivata unicamente dall'intento di protestare per le modalità di pepressione della rivolta e per il trattamento oui, succesIVmente, i compagni di prigionia arano stati sontposti), the tale critica
.costituisce anch'essa, sostanzialmente, una sensura in fatto, come tale inammissibile in questa sede, muls la rilevando che essa rivendichi credibilità sulla base della consonanza con quanto, súl punto, si afe fermerābbe nella sentenza assolutoria della corte d'appello di Bari, posto che come si detto, tale.. sentenza, sul punto in questione, non può avere alcuna
...
efficacia vincolante e le motivasione adottata, a so stegno della propria diversa interpretazione, dai giudici di marito in questo procedimento appare perfettamente conforme al noti canoni della correttesha, completezza e logloità, si da sfuggire, quindi, ad ogni sindacato da parte di questa Corte.
! でい
TT IO
ativo nil 11
Et infondata. Dalla giustapposizione e reciproca iḥ- tegrazione (legittima in quanto si tratta di promun' ce conform) della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado emerge chiaramente come i giudici di merito abbiano adeguatamente a worrettamente valutato
11 materiale probatorio rilevante ai fini della rite nuta affermazione al responsabilità del ricorrents in ordine al resto essociativo. In particolare: emarge:al che i detti giudici non si sono: limitati a prendersi atto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai coimputati LI e IA, ma le hanno sotto=>
poste a valutazione critica, verificando sia is loro intrínseca attendibilità sia la rispondeva che oseb potevano trovare nel c.d. "riscontri esterna
Non hanno ragion d'essere, quindi, se non nella c inamissibile pretesa di una rivisitazione del fatto, incompatibile con le caratteristiche det giudizio di legittimità, le censure formulate sulol 1.
punto dal ricorrente, essenzialmente accentrate gul' le dichiarazioni del LI, di cui si assume la inattendibilità e inconferenza sulla base, in sosta= za, di arcomentazioni che risultano già adeguatamen te confutate fin dalla sentenza di primo grado.
Già in detta sentenza, infatti, i giudici di merito avevano fornito una spiegazione (opinabile, certe, ma non per questo implausibile), di quella che, and cora nel motivo di ricorso in esame, vieno rappre=
'sentata cone una vistosa contraddizione o incongruen' za, e cioè il preteso incarico di "riqualificasione politica" del LI che, per quanto riferito de T23° quest'ultimo (11 quale, aveva, peraltra, anprasso eli stesso, al riguardo, le proprie perplessità), cra stato conferito dal PA, per conto delle
"brigate rosse", proprio al BA, nonostante ohe questi fosse un sempLIe militante di una struttura collaterale (il MPRO del Liceo XXIII), a suo tempo reclutato dal medesimo LI. Di tale spiegazione, sostanzialmente fondata sull'assunto di una possibile
“promozione" del BA, in antecedenza e in concomi=
tanza di una sorta di "orisi politica" maturata dal
IL (ved. pass. 741 a 742 della sentenza di pri=' mo grado), la difesa del ricorrente non ha fatto ali ctn ca o, 00 al come non lo aveva fatto nei motivi
ŝi appello, limitandosi a ribadire il proprio punto i vista e lamentando che il medesimo non sia stato fatto proprio dai giudici. conne cloune, la stessa difesa, at pesante elemento di riscontro (in realtà qualifica= bile addirittura come automomo elemento quanto meno indiziante), costituito dall'avvenuto rinvenimente, ا
in casa del ST, fra varia documentusion? fi stampo eversivo, anche di una copia di una "risolum. ziom della c.d. "direzione strategioa" delle briga= be rosse, datate mbre 1921; elemento, questo, che
- risulta puntualmente posto in dovute evidenza in en»
trambe le se e di merito ed in presenza dal quale, tra l'altro, appare perdere on Flevanza la critica, di ordine generale, formulata dal ricor= monte virca la mancata prasa in considerazione col ai carattere sʻxtanzialmente autonomo dei "MERO". altre consimili organizzazioni collaterali rispetto alla struttura delle vere e proprie "briante rosse
Appare infatti difficilmente pensabile che un docu_ _ 126
| MTELØSLI
mento del genere dlanzi menzionato fosse destinate
à circolare fuori dell'ambito d i militanti della
"brigate rosse“, nè, d'altra parte, risulta che dell. sua presenza sia stata data dal ST una spiezan gione obiettivamente incompatibile an la tesi-asou gatoria, di cui i giudici di merito non abbiano tem nuto il debito conto, si in potersi, sotto tale jevo lje, dan luogo alla configurabilità di un vizio
Hi motivazione, motivo di ricorso in ecane '
si ripete, risulta infatti del tutto muto il punto) in questione.
motivo n.2
E' parimenti infondato, inzitutto, infatti, non appare esatta l'affermazione secondo la quale la olfa nata in [...] parte del OR, con riguardo allo specifico episodio dell'attentate
ON, abbia trovate, secondo i giudici di merito,
1 solo riscontro, in realtà non qualificabile (se) bondo il ricorrente), opne tale, costituito dalla bonfessions 41 altro seg otto che parimenti chiamato in correità (FRla ziuta). Irrero, palla lettura dell'impugnate sentenza (paz.169), . energe chiaramente che il decisivo elemento di eonm valida della ghiamata in correith (precedentemente verificata unicamente sotto il profilo,prioritario pa mon esaustivo,della attendibilità intrinsees, a proposito della quale soltanto era stato fatto rie ahiamo alla confessione dalla FRla), bestato individuate nellà "milütanza del BA nell'or= ganizzazione delle brigate rosse che, accertata aliunde attraverso le convergenti dichiarazioni val
Pasili e del IA, -conto dell'arruolamento izz dell'dell'imputato per quell'impresa". Per la Esrità. il ricorrente ai è anche preoccupato di contentare la validità di detto elemento, facendo leva sulla mancanza di specifici del medesimo (riconosciuta nella aṭessa impugnata sentenza) ed obiettando, inol■ tre, che il riferimento ad esso sembrava voler riz proporre una tesi ormai superate, e cioè quella secondo cui la sola appartenenza di taluno ad un sodalizio oriminaso comporterebbe la responsabilith :
delle stesso per tutti i reati che a quel sodalizio F
'
siano riferibili. Tali oritione, però, non appaiono condivisibili.
In primo luogo, infatti, per quanto attiene la asserita mancanza di specifioità del riscontro, va
.
Osservate che, in lines di principio, il riscontro può dirai specifico anche quando non sia esolusivo,
-
consistendo la specificità, ai fini della osservanza del disposto di cui all'art. 192, commi 3° ⚫ 4, del'vis
M
$
gente oođice. di procedura penale, unicamente nella appunto rioollegabilità del dato esterno (assunto come riscon tro), al fatto e al soggetto che di quel fatto viane indicato come colpovcle, non richiedendosi in termini di imprescindibilità l'ulteriore condizione che detta
: ricollegabilità non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti
Ciò appare spiegabile considerando che, come questa le dichiara= Corte ha avuto modo più volte di affermare, :
zioni accusatorie provenienti da coimputati o coinda, gati non sono qualificabili come "indizi" ma come veri e propri "elementi di prova", la cui differenziazio=
pe. rispetto alle altre risultanze processuali suscets 128
Dattisti/s sibili di assumere rilevanza probatoria risiede uni,
camente nella necessità di una perticolare verifica della loro attendibilità, da effettuarsi mediante la cerca di ogni e qualsiasi elemento che valga ragion volmente ad escludere ogni sospetto di mendacio,
Non si tratta, quindi, in altri termini, di verifi.
re la "gravità, precisione e concordanza" degli indi zi, come è richiesto dall'art.192 comma 2 c.p.p. ai fini della costruzione di quella che viene appunto definita, conseguentemente, come "prova indiziaria”.
ma si tratta di verificare soltanto, più sempLIem mente, se, in presenza di una "prova" che il legisla re, pur qualificandola come tale, ha però giustament ritenuto di considerare come di per sè sospetta,
siano o meno elementi che, acquisiti indipendente te dalle dichiarazioni accusatorie che si pongono appunto 7come prova appaiano tali da giustificare il venir meno di quel sospetto elementi, quelli anzidetti, e proprio in considerazione di tale loro escluIV fum ot zione di supporto, non debbono (come pure questa Ceart
ha più volte affermeto), essere tali da costituire, a þer se, prova dell'assunto accusatorio glacchè, se cool fo s , è evidente che non vi sarebbe più alcuna ragione di far riferimento all'elemento di prova originariamente preso in esame.
Ciò posto, deve quindi riconoscersi la sostanziale.
| correttezza della valutazione operata dalla Corte di merito la quale, pur ritenendo (a torto) non "speci : '. fico" il dato di riscatro da essa stessa indicato
1 di cui sopra si è fatto cenno, ha poi tuttavia fini. to per consideralo come valido supporto della dichia 12931
razioni Accusatorie del OR, ai fini della affer- mazione di responsabilită del BA. Non appere dubbio, infatti, che l'accertata partecipazione di trluno ad un sodalizio criminoso de'ito alla comis-
sione di un determinato genere di delitti costituisca elemento di riscontro eufficientemente "specifiod" (nel sen' so dianzi illustrato), alle dichiarazioni accusato=
rie di ohi, facendo o avendo fatto parte del medesino in modo obiettivamente credibile sodalizio, indichi/quello stesso soggetto come diret tamente responsabile di no o più tra i delitti anzi- detti, che risultino effettivamente commessi;
e oib tanto più in quanto le accuse provengono, come 31. verifica nella fattispaoie, da soggetto oha al sia dichiarato responsabile di quello stesso o di quegli stensi delitti e le cui dichiarazioni, a parte il.gene= rigo sospetta imposto, per oosì dire, dalla legge;
M non presentino, di per sè, in sonoreto, alcuna carat- teristion tale da indarre ad una più o meno accentua ta diffidenɛs. 1
Per quanto attione poi il secondo profilo della critica diansi riportata, appare sufficiente osservar vere che esso appare completamente “fuori bersaglio, dal momento che l'accertata partecipazione del BA alle "bragate rosse" non è state affatto assumita come prova della recensabilità del ricorrente in ordine allo specifico episodio delittuose in argomento, ma soltanto (e lo si è appena visto), come elemento di riacontro delle attendibilità della diveṛna fonte probatoria in base alla quala detta responsabilità veniva configurata.
Se, dunque, alla stregua di quanto finora argomen- 150
BA/2.
tato, la Corte di merito non ha errato nell'indios re come decisivo elemento di riscontro alle dichiar zioni aocusatoria del OR in ordine all'episodio
ON la "aliunde" accertata appartenanza del ATk sti alle "brigate rosse", ne deriva la totale-ixim levanza delle contraddizione che il ricorrente ha ritenuto di cogliere nel dupLIe riferimento che ci nell'impugnata sentenza, viene fatto alla confessio 1 ne della FRla, dapprima indioata come elemento atto a "rafforzare la credibilità del OR" (pag.
167) e poi come elemento inidoneo, invaca, & "servi
're da conferme all'accusa elevata a carico del AT sti", trattandosi di risultanza che "verte escluIV bente sul fatto proprio (scil.della Frznoola mulla aggiunge sul piano probatorio all'elemento già preso in considerazione".
Al riguardo matité conto aggiungere, tuttavia, la detța contraddizione non appare, a ben vedøre, neppure sussisten t, dal momento che, come si
Bocennato in precedenza, la confessione in question ha à stata assunta, nel primo dei riferimenti dianzi accennati, unicamente come elemento di riscontro del is attendibilità intrinseca del OR, per oui nam pisulta in alcun modo contraddittoric la succesIV affermazione secondo cui la stesse confessione non potrebbe, però, costituire valida conferma dell'accue sa specificamente formulate dal OR nei confronti del BA, dinostrandosi, anzi, con tale distinal ma, che la corte di merito ha avuto ben presente il principio secondo qui l'attendibilità intrinseca del chiamante in oorreità (da verificare anch'essa in tutti i modi possibili e, quindi, anche ti 131 ricerca di elementi di riscontro non specifioi rispet' to all'oggetto della chiamata), costituisce condizio no necessaria, ma non sufficiente ai fini della affer= mazione di colpevolezza del chiamato.
- motivo n.3
3' infonsato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pena base per la violazione di maggiore gravità, cioè il tentativo di sequestro del dott.
Sinone, 'a fine di terrorismo e d eversione (artt.56
e 289 bis C.P.), è stata fissata in misura assai lon' tana dal massimo è pitittosto vicina al minimo, come
è agevole rilevare considerando che la pena prevista "
per 11 delitto consumato va da 25 a 30 anni di reclus sione, per cui la misura massima in our essa pud 82 sere irrogata, nel caso di tentativo, è di anni 20 di reclusione mentre, nel caso di speole, detta disura stata contenuta in anni 11. Non oocorreva, quindi
: sul punto, una particolare motivazione.
Quanto poi alla riduzione, apportata per le ricono
. 1 sciute attemuanti generiche (in accoglimento di speci= fioa doglianza formulata avverso la sentenza di primo grado), la stessa , pur non essendo stata spinta ai limiti massimi consentiti dalla legge, è stata tuttavia oporata in misura tutt'altro che irrilevante (anni due di reclusione in luogo degli anni tre a mesi otto teoricamente possibili), per cui anche sul punto in questione non poteva dirsi necessaria una particolare motivazione;
e cib tanto più in quanto si ponca mente al risultato finale dell'operazione di quantificazione della pena da infliggere in concreto, determinata in 1 anni 9 a masi 6 di reclusions, oon un aumento, quindi, 1.7 132
particolarmente contenuto per la ritenuta: contimi zione;
of
BE RR
Il ricorso è infondato. La Corte di merito, in aocoglimente di specifico motivo di appello volto all'ottenimento delle attenuanti generiche, “qua to meno equivalenti" (red. intestazione del motiv enzidetto, a f.101 del vol. 2° della cartelle I..
222), ha appunto riconosciuto la dette attemuan- ti al BE, valutandole oome equivalenti contestate a riconosciute agravanti. Considerando L.... ohe già la difesa mostrava di "contentarsi" del dett giudizià di equivalenza, hơn socorreva, a sostegno : del medesimo, un particolare ap arato motivazionale
Basterebbe questo a giustifloare il rigetto del rie so, proposto, come si è visto a suo luogo, unicamen sotto il profilo di un preteso vizio di motivazione, : per-la mancata-indicazione delle ragioni che ave impedito un gludizio di prevalenza. Va tuttavia dg. giunto che tali ragioni appaiono eominque chiaramente desumibili dalla lettura dell'impugnata sentenza, "
dove in essa si fa espLIito cenno, proprio a propo
Bito del T eso" da attribuire alle attenuanti in quer ptione, alla "grevità dei fatti", già ritenuta dal, primo iudice, "anche con riferimento al ruolo svolto in occasione dell'omicidio Romiti" ;elementi, questi che appalona di incontestabile rilievo ed a proposito
-T
dei quali,d'altra parte, il ricorrente non formuls pritiva alouna, essendosi egli limitato alla riprospet tazione degli altri elementi sulla cui baser 133 viso, si sarebbe dovuto pervenira al donsgato, Studizio di prevalenza.
BE MusRIDA
B': Infondato, Il mancato riconoscimento, infatti, motivo n.l dell'attenuante di cui all'art.42 wil cod. Jen. da considerare del tutto giustificato, alla atregue delle considerazioni là esposte nella trattazione del motivo c.5 del ricorso Al an ti. La ricorrento, quindi, non avendo neppure (a quanto al lezze nello atence: motivu in esame), invocato a suo tempo la detta attenuante, non ha, & maggior ragione, titolo a dolersi (come invece ha fatto), dalla maneata plieazione, in suo favore, dell'effetto estensivo, nell'ipotizzate, fallace-presupposte che l'atter
Ah mante ste son dovesse essere riconosciuta ai altri ricorrenti.
B' anch'esso infondato, al limite della inaxaia= motive 1.2
-
sibilità, avendo la corte di merito fornito più ahe adeguata ziustificazione al dintego dells inv ente attenuanti gencriche, facendo riferimento alla “e- strema gravità del fatti" e al “periamente stato di irriducibilità dell'imputata"; elementi, questi, che, contrariamente a quanto sostenute dalla "ditēsu ielṁ la ricorrente, sono perfettamente idonei a legittis. mare il giudizio di immeritevolezza di quolla parti■ col.re indulgenza di cui le 'attenuanti generiche
; in particolare;
costituisson espressione i sauludere la proteza #valenza positiva" the (aostaum 134
##TWMR£Q688/1
zialmente nella stesen ottima sesendo la qual i aarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui l'art.62 n.l ood. pen.), la drt ifesa pretemm
'derebbe fosse riconosciuta ali scopi per lä ett realizzazione la BE aveva operato.
Bertolagzi Metro AN
Il ricorso, a qu ote stato decotto un
-unico motivo, comune anche agli altri ricorrenti
AS e RI, è da considerare infondate per la medesine ragioni già illustrate nella tratta- zione della posizione del nominato AS.
IAne Meris. Cresis motivo a.l
' infondate La Corte di merito ka infatti fornim to adeguata « corretta giustificazione della ritcu inappLIaMlità dell'invocata coimente di oui alm l'art. 1, comma 1 lett,b) della legge n.304/82, in Led enzialmente primo lud /Tilavando cone la ricorrente avegan anese solo al dibattimento, a su specáflea doman»
da, la propria partecipazione alla c.d. "rigata sollocamento"; il che significava ake non risultava soddisfatta la tasætiva condizione temporale posta dalla norma in esame, sicchè giustamente l'impugna❤ įta sentenza, riprendendo « avallando quanto già su] punto era stato affermato in quella di primo grado
(nota che già questo mapqbbe stato di per sè suffi= olente a determinare l'esclusione del beneficio. sorrattasi di tale ruglomanente, del'resto, non contratata neppure dalla difesa della ricorrente. 135
¿quale si limita ad una sensura escluIVmente in fatto, affermando oke in realtà la Mansone,” “nei quoi interrogatori”, aveva "sempre amicsgo di aver fatto parte della irigata collocamento", specificam
¡de l'attività compiuta (operazioni di volantinargie e acquisizione in locazione, per conto delle "briga- te rosse", di un appartamento a Parucia), indican, do i nominativi degli altri componentij affermasion he, questa, ako ai presenta perè come assolutamente poditties, e la cui verifica impLIherebbe, una apd profondita rivisitazione del fatto, incompatibile son le caratteristiche del presente giudizio di
Legittimità.
Il secondo elemento indicato poi nell'impugnata sentenza a nostere della ritenuta inappLIabilità dell'esinate sostituite "dalla maneata confessio da jurta della Biangone dalla_parkąsipazione al
M tate. Retroal". Al ako si obletta, da parte della ricorrente, che per tale episodio non è mai state neppure iniziata azione penale nei di lei ‹ ponfronti, mentro è stata iniziata nei confronti all altri soggetti, alcuni dei quali confessi a condon'| pati. Si obietta, inoltre, che la c.d. #inakiesta preliminare" sarebbe stata compiuta prima oke la
IAne entrasse nelle "brigate rosee". Amake tali obiezioni, però, non aolgono nel segno. In primo
Luogo, infatti, proprio il mancato esercizio delta
Azione penala per l'episodio SI nei confronti della IAne, se da una lato inpediva, ovviamente, juna affermasione di penale responsabilità di questa t;
ultima, nene juve una qualsiasi altra pronuncia nel kerita, “dall'altro lato lasciava il giudios Perfet- 156 tamente libero di valutare "incidenter tantum",
ed a fini diversi da quelli propri di un giudiato sulla responsabilith perale, se la ricorrente fos se da considerare o meno coinvolt episodio in question , non dandosi luogo in tal caso ád als cuna contraddizione, quale, invece, vi sarebbe stas ta se, escritata dal pubbLIo ministero l'azione penale anche per il detto episodio, il relative procedimento si fosse concluso con pronuncia agnes lutoria.
Kel merito, poi, risulta dalla lettura dell'impu nata sentenza che i giudici hanno puntualmente in dicato gli elementi (dichiarazioni di ER, Savas….. ata, Rascosta e, soprattutto, OR) sulla cui base hanno ritenute provato il coinvolgimento della in■ tēra "brigata colocamento" e, in particolare, anche della Blancóma, nella.e.d. “inchiesta preliminare!!
(pag. 189). sul punto, la difesa della ricorrente nel sostenere;
cone si è sopra ricordato, the
1 inckiesta" sare be stata compiuta prima dellviña
so della Bia noone nell'organizzazione everIV, si soltanto richiamata Renericamente alle "diekis razioni di altri coimputati", non meglio indicati.
Appare quindi evidente done una tale censura difetți del requisiti minimi di specificità per poter esser
¡re favorevolmente presa in considerazione in questa sede, non consentendo essa aleuna Verifica (che non passi attraverso una inammissibile riceren e riva- luta zione dell'intero complesso delle risultanze i fatto), in ordine alla sussistenza o meno di un visio di legittimità, nella specie astittareite ipe= tizzabile solo come visie di motivazione. E aid sex 1st
za considerare, inoltre, che, a tutto voler conce= dere, l'eventuale espletamento dell' inchiesta", pri ma che la IAne entrasse a far parte delle fricar te rosse" non impLIa affatto che delle qua effettua=
zione e dei suoi risultati la stessa IAne non foage poi venuta a conoscenza, essendo i al. cons trario, ∞ me appare ovvio, assai verisinile. Se com si è, ne deriva allora che la IAne, per fruire dell'impunità previste dalla lezze n.304/82, avrelbe
-
(dovuto communque rendere nota agli inquirenti tale sun conoscenza;
il cke, come appare pacifico, non è av=
venuto.
■' parimenti infondato. Al riguardo, nel richiaṇam motivo .2
pare i principii generali in materia di attribuzione della qualità di "organizzatore" nel reato di banda armata, quali indicati in precedenza, nella tratta zione del motivo n.2 del ricorso Amddani, va rilevac to che, nella fattispecie, di detti prinsişii i çtus dici di merito hanno fatto puntuale e corretta ap* pLIazione, indicando crome elementi dimostrativi del ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente, tra l'altro, l'assunzione del ruolo di prestanome per l'acquisizione dell'epartamento di Perugia, la partecipazione alle riunioni organizzative della
Prigata sollocamento", tonutesi a Cisterna e Scandriz slia, lo svolgimento di s tivit, di propazanda
Mediante volantinaggio e diffusione di nessazci. delle “brigate roses"; attività, qƑeste, ake, aingo- larmente e, più ancora, nel loro complesso, ben si prestano ad essere valutate one essen ali e infun
¿ibili per gli interessi del sodalizio oriminoso 758
a vantaggio del quale venivano effettuate,
3 FCorte più volte, in casi analoghi, ha avuto del sione di affermare. Nè, d'altra parte, il contrári assunto della difesa è sostenuto da particolari argomentazioni volte ad inficiare la validità d61 principi anzidetti, consistendo esso, al contrario all'affermazione sostanzialmente apodittica' 11 mon inquadratilità delle attività sopra ricordat, in quelle caratteristiche del ruolo organizzati je ciò sulla premesso, anch'essa inconferente, delat la trevità del periodo di appartenenza della Bland ne alle "brigate rosse" (airca dieci mesi); brevis tà che, di per sè, come appare del tutto ovvie,–now era in aleun mede'incompatibile con 1 expLIasion
(non contestata), quelle attivit e, com
è visto, sono state giustamente ritenute come prát prie di un organizzatore".
ME IO
Il ricorso, proposto sulla base di motivi.
quelli cik qœminati a proposito del ricorso Dem pardi, da considerare infor dato per le medesimo. ragioni già indicate nella trattazione di detto ula tino ricorso. 139
ON NG
'- motivo n.1
g' infondato. In primo luogo, infatti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la partecipazione di quest'ultimo alla rapina SIP-SBFI risulta attesṭa= ta, secondo l'impugnata sentenza, non solo dal OR, na anche dalla ER, la quale si legge testual' www.
mente a pag.195 di detta sentenza' #componente al.
l'epoca della direzione di colonna e perciò a comod scenza del piano delittuoso e della composizione del nucleo operativo, ha ribadito la partecipazione del
ON alla rapina, por giunta collocandolo, sia pure con qualche marinale incertezza, nello stesso ruolio attribuitogli dal ORl". B che, in linea di fatto, le dichiarazioni della Litera siano state di tale tenore, non espLIitamente contestate neppure dal ricornante, il quale si limita ad affermarez sul- punte, del tutto apolitticamente, ake dette dichia razioni somo prive del "requisito della specifici= th*, senza aurarsi di spiegare le ragioni per le quali det to requisite Covrebbe essere ritenuto in' sussistente, quando, dalla lettura del brano di se tenza sopra riportato, ei ricava, all'evidenza, una conclusione diametralneite opposta. A moto cke il ricorrente no a ria in come riferito alle di= | pliarazioni in questione il rilievo, pur contenuto nell'impugnata sentenza, appena prima del brano an'
gidetto, in cui si rickiana il principio general, ancondo cui "non possono avere valore di riscontro
Eli elementi ohe non attengono specificamente all'ab- cuso, ma attestate soltanto la sonoscenza del akiam pato e del fatto selle sue modalità di avolgimento 140
pontu̸/1 ( usi da parte del ekiamants". We coal à, però, apparè evidente, ad avviso della Corte, che detta interpre tazione, e quindi le consequenze e il ricorrents me ha tratto, sono frutto di voce. Hon
pensabile eke i gludiei di merito, Bello stesse testo in cui riferivano il contenuto delle ĉimhin zioni della ER nei termini sopra riportati, aa dimostrare, all" evidenza, che dette diatassin riguard vano specificamente proprio la partecipes ne del ON al fatto di cui questi era accusato, tanto oke/venivano a guati espLIitamente cone alam mento di convalida delle altre dichiaraziont-awwum torie provenienti dal ORl, aki intesa qua lificare le stesse dichiarazioni come inidonee, quanto prive di specif ith, ad asselvers a quali t medesima funzione di riscontre che invece veniv S iora attribuita. Movrebbe quindi risultare chiarok
(eð ò, in effetti, facilmente ricavabile, dakla let ra dell'intero passe della sentenza, comprendente.
le due proposizioni dianzi separatamente riportate che i giaciei di mazito kanno rickiamato il prin pio della non validità, ai fini del riscontro a
Miarazioni accusatorie, di elementi privi di speci ficit , non certo, per qualificars come tali la al- chiarazioni della bl era, alle quali subito dopo h fatto riferimento (11 che sarebbe stato, ovviamente j el tutto antraddittorio), ma, al contrario, propio per differenziare, impLIitamente, tali dichiarazioni de altre che si sottintendeva --in-quante-prive appunto di specificità e persib inidonee a costituirs piscentre, non venivano richiamate.
A tutto ciò azriungani, inoltre, ale n+11'impia 147
nata sentenza viene indicato anake un ulteriore. elemento di riscontro, di oui il ricorrente non f rizione alcuna, ^ eloè l'accertata (aliunde) sua apr
“artenenza all'organizzazione criminale che aveva poi rivendicato, tra gli altri, il delitto in quem. ations: elemento, questo, al quale legittimamente poteva attribuirsi la funzione che, some al è appena detto, all à statá attribuita, per le ragioni ** illustrate nella trattazione del motivo n.2 del ris corso BA.
motivo n.2
E parimenti infondato. La finalità di terroris o di eversione, infatti, una volta accertate conosciuta con riguardo al delitto originariamente programmato, non può non estendersi anche agli altri delitti ale del primo costituiscano logico é prevedim bile sviluppo e cke, cose tall, debbono-anch'onat - essere considerati, secondo i principii generali, preveduti e voluti da tutti coloro che hanno prevedu= to e voluto il primo, con il solo correttivo della eventuale appLIabili della di inuente di cui al-
1' .rt. 114 comma II C.F. Je consegue che, OTA la detta finalità dia Tuo , come si verifica nella specie, con riguardo ai f i bricati sot la previstone dell'art.280 C.E., e alla configurabilità
di un circostanza az ravante, ma al utamento del titolo ¿el reato, di tale reato ciascuno dei respon'
box sabili deve essere dichiarato colpevole. Il fatto, huindi,-obe, nel caso in same, come sottolinento dal ricorrente, il conflitto a fuoco successivo alla rapina sia stato inga lato unicamente al fine di чис
1
(prirsi la via per la fuga, non può valere að égal dera la finalità di terrorismo o ai eversions impedire, perci , la inquadrabilità del fatto nelle previsioni di cui al citato art.200 0.P. La finaliw proggina a laa dintų 4.10 "azione, infatti, non put cancellare quella remota, in funzione della qual era stata progettata e realizzata la rapina, di il conflitto a fub eo venné ɑ ɔestituire il kico e prevedibili degli sviluppi. D'altra. la atessa finalità di fuga se, noll'immediato, spondeva all'esigenze, puramente istintiva, ai qualsiasi malfattere, di allontanare da sè il peris celo della giusta pundzione, in uns prospettiva più ampio respiro rispondeva anche, obist icamenta. alle esigenze di prosecuzion, dell'attività ristica e everaiva, ale la perdita dello "statuą, ibertatis avrebbe fatalmente impedito;
esigen queste da ultimo accenzaté, ale à lecito ritener!
Boasero, tendenzialmente, sempre presenti nell' di chi, come il ricorrente, era stabilmente insazi in una organizzazione arininose' il eut obiettive la cui steasa ragion d'essere erano appunta costis tuiti aalla realizzazione di attività del ganare,
anziartto.
Nè vale in contrario obdiettare, come si fa da paže
te del ricorrente, dic, attesa la natura di reate. di pericele che deve risenose^rsi al delitto 41. cui all'art.280 C.F., vox conseguente rilfers aneka di sen tial atti preparatori, L'accettazione della t ai interpretatiza dlansi illustrata sonporterehl la inaccettabile conseguenza della configurabilit di detto delitto emi qual volta qi si trovasse;
143 presenza di altro reato, quale la rapina, consuma=| ta o tentata che fosse, agravata dall'uso delle armi e dalla specifica u pravante di cui all'art.l del la legge n. 15/1980. L'oblezione si rivela infatti fallace alla luce della amplios considerazione che il delitto di attentato si qualifica cone tale epsenzialmente per le finalità perseguite dall'agente e non per la caratteristiske obiettive delle varie condotte in cui esso può estrinsecarsi, is quali non differenziano apprezzabilmente, nella pre- visione normativa, da quelle oke, in assenza di dette finalità, Fenderebbero configurabili altre più comuni ipotesi di reato;
pertanto, così come l'esecuzione di una rapina a mano armata, di per sà, non à necessariamente luogo alla configurabi= lith del tentato omicidio o delle tentate lesioni, aneka- llesecuzione di una rapina, parimenti a mane caratterizzata dalle finalis armata, ulteriormente tà di terrorismo o di eversione, non pu♦ di per ad
کے dar luogo, alla configurabilità del delitto ai atten'
B neppure può dirsi, diversamente da quanto af= tato. fermato, a sostomo della propria tesi, al ricorren'
te, che il delitto di attentato si differenzi dal sempLIe tentativo per la rilevanza che, nel primo;
reparatori. assumere gli atti meramente Questa Corte ka, infatti, pik volt: ffermato ske l'anbioa distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, a proposito del tantativo, non ha più ragion d'essere nell'attuale disoiplina, in base alla quale anche gli atti neramente preparatori, purchè idonei e inequivocamente diretti alla realiz zazione dell'evento maratteristico del delitto cont thk
Jenaya
sumato, possono dar luogo alla configurabili tentativo punibile, essendo so t to una "quaestio faeti" cuclla attirente la sussistenze o ammo, he singole fattispecie, delle condizioni predette.
Alla l■ce di tale principio, quindi, viene a re il pres oposto au qui il ricorrente ha bagato la propria summenzionata argomentazione,
Le censure del ricorrente, tuttavia, non at f hano alla sola qualificazione giuridica dei fat busounti sotto la previsione dell'art.280 C.P.,s contestando elli, "a monte", anche la ritenuta (61) piacici) sussintenza dell'intento aicidiario quanti hemo con riguardo al colpi es si l 'indirizzo- tegli occupanti del furgone blindato, la cui sopŘÁ
Fivenza ai afferma eru invece essenziale proj þar la riuscita della rapina, poichè solo dall'in ferno sarebbe stato-p e s azionare il concé d i apertura del furgone stesso. Al riguardo, pērš ra anzitutto osservato che l'argomentazione postati boste o di detta censura, impLIando valutazionŤi
i AT in ordine ad elmenti ahe non risultano aver formato oggetto di specifica trattazione nelle precedenti fasi di giudizio (ml) a accennadosi in tal senso da parte del ricorrente), non potrebbe
A per ciò solo, trovare accoglienza in questa
#ede. 1 c1' ar uncasi che, in ogni caso, oltre al apparire poc ibile e l'eventuale decess0 degli occupanti del furgone impedisse in moe assolu to l'apertura quest'ultimo dall'esterno (quanto meno con mezzi dotati di adeguata forma repente, quali le armi o'gli…ëmplex# ai i brigatisti
Grano dotati), non sembra com contestabilø resendo più d'uno i detti occupanti, la soppressions di uno di costoro non avrebbe impedito agli altri
'ai azionare 11 aongerne apertura, per cuti non
è affatto privo di logica ritenere che detta sop= pressione, nell'ottica degli autori della rapina, lungi dall'apparire come un ostacolo alla realizzar zione di quest'ultima, apparisse invece come valido strumento per favorirla,' costituendo ca, con ogni evidenza, un formidabile strumento di condizionamento della volontà degli altri componenti l'equipaggio
Nè mas fior fondamento può riconoscersi alla ul' Cel furgons .
teriore argomentizione della difesa del ricorrente
(stavolta specificamente relativa alla posizione. di quest'ultimo), secondo cui sarebbe stato da ascludere il nesso di oausalità paichica tra la partecipazione del ON, alla rapina ed il succes' bivo conflitto a fuses en la guardie giurate, qui materialmente lo stesso EN non aveva partecipa= tor e è in quanto detto conflitto sarebbe stato frutto di una "trasgressione delle regole che le tesse B.R. si erano date nell'esecuzione delle ra= pine per autofinanziarsi". Tale tretesa "trasgres'
sione", infatti, perde di ogni significanza a fronte dell' imponenza dei dati obiettivi, puntualmente messi un luce nell'impugmata sentenza, sicuramente
Dimostrativi, sulla base delle più ovie ed elementari nozioni di comunė esperienza, della già preventivas ta eventualità che l'effettuazione della rapina (ad un forgone blindate scortate ed in un contests pel quale era facile provedere l'accorrere di agen' ti, carabinieri e guardie giurate stazionanti nei þazagķi, eve si trovavándy eltre agli uffiei 817
anche istituti bancari), desse luogo, come fatti 146
avvenne, a violenti conflitti a fuoco. E, del rent proprio in victa di tale eventualità era stata pre vista, come pure si nota ea:t amente nell'impugna■ ta sentence, la partecipazione all'sazione di alme: undici kri tisti, tutti dotati di armi nicidiali, quali mitra e lucili automatici, con predisposizion inoltre, di die gruppi di copertura, amati, disle. ti a distanza in posizioni strateriche.
Bdh, a questo punto, attese tali risultanse,. quasi pleonastico osservare cone, sulla base di “ esan, correttamente sia stata esclusa dal giudiel di merito anche la configura:ilità, in favore del
Condi, della diminuente di cui all'art.116 corner
2° 0.P.; esclusione di cui pure il ricorrente of duole, senza peraltro poi specificare in dettaglie le ragioni della doglianze, identificabili, tutt via, in quelle stesse che sono state addotte a so atero della tesi sovraordinate, avente nå ogrette, come pl • visto, la pretena estraneità del ricorw atesgo rente ai delitti susseguenti alla rupima. Al ri
\ suardo, nel riaki mare quanto già osservate in-pr denza, si ritiene sufficiente agriungere che esatm tamente nell'impugnata sentenza si ricorda, sulla scorta di principi gli affermati da nuesta Corte;
come la diminuente di cui all'art.116 comma II C.P
non possa trovare appLIazione quando il delitto materialmente commesso da taluno dei concorrenti #ha direttamente riconducibile anche alla volontà degli altri, cone si verifica quando 0860 sia stato fin dall'origine
(previsto e voluto come possibile sviluppo della
[concertata azione oriminosaj il che è quanto giusta mente stato ritenute verificarsi nel caso,
spevia. 147
BA ST oti o .1 tell'avv.Mattina
' infondato, ai limiti della inanmissibilith. Il ricorrente, infatti, ripropone la propria tesi, kam sata sulla distinzione netta fra "comitato unitario di campo" e "brigata di canpo", senza minimanente oura l al confutare le diffuse argomentazioni, cons tenute nally. Pagz. 202–205 dell'impugata sentenza, con le quali la corte. di merito ha dato conto, ri-
y ondendo all'analoga dogliaza formulața mai motivi
11 appello, delle ragioni della diversa conclusione oul, sul punto, essa ha ritenute si dovedse pervenis re. Dette aromentazioni ei richiamano, in partico= lare, al contenuto del documenti che, in concomitanza con il sequestro 'UR, venners emanati al " . . ."; documenti la cui paternità risaliva al c.t. "nuoleo storico" delle "brigate rosse", i cui componenti
M (RE, CE, ER e altri), erano appunto detenuti, all'epoca, a PA, e nei quali si manifesta=
Ya inodnèizionata adesione all'iniziativa di lotta
, più in generale, all'attacco al "sietena oarcera
Fio" nel quale la detta iniziativa (cloè il sequestro
+ fel macistrato), si inquadrava, ribadenései, nel con- tempo, che la liberazione del sequestrato avrebbe potuto essere ottenuta soltanto mediante il soddisfa= cimento delle condizioni poste (le quali erano le dedesime già avanzate dalle "wrigate rosse"). Pers fettamente giustifica ta, sul piano logico, appare duindi l'affermazio della corte di Berito secondo qui 11 "C.U.C." ai PA era da considerare come fun ar:anismo che pronama dalla stessa organizzazioḍ delle brigate rease, in vista della più ampia articolazione all interne eel carcere della nuova 1.48
*{RvV.Mattina)
[strategia stabilita con la creazione del carceri". Tale conclusione può, naturalmente ape parire non condivisibile, na eiè non è cortuniente sufficiente a renderla sindacabile sul piano la legittimità, tanto più in quanto, come si X. to, il ricorrente non si è preoccupato di speelfiä care quali sarebbero i vizi logici del ragionamenti seguito dai ciudici di merito, prendendo a base, come avrebbe dovuto, i singoli passa 1 del detto racionamente, na ka contestato "tout court" la vali. dità della conclusione riproponendo quindi, come sẻ
'si fosse ancora in sede di nerito, gli elementi ch
à sus giudizio, avre_ mro dovuto condurre a conėlį
sione diversa;
elementi indicati, peraltro, in mođe assálutamente somnario (valka per tutti il rickiono
Alle dichiarazioni della Libers, apoditticamente
Pasunte xg dimostrative della distinzione tra
"C.U.C." abricata di campo"), al da non consentire,
(anske oom la migliore buona volont , l'esercizio del sindacato di legittimità sotto l'unico profilo teoriegnente, sarebbe stato possibile, e ciòk repifica della
¡quello dells/cotenziale decisività coi detti elemen ti rispetto a quelli'assunti dei giudici di nerito a base della loro statuizion .
Quanto pot all'obiezione, pure espressa nel motivo
.41 ricorso. in esame, secondo cui il "C.U.0." di
Malmi non era struttura tale da poter essere inquad drata nelle previsioni di cui allart.30€ cod. pen. attesa la natura del fint perseguibili (tutti connes- al miglioramento della situituazione
(careeraria ), ed attesa, inoltre, la mancanza toteše di armamento, appare agevole rispondere la "badda 149
armata" di cui il BO è stato ritenuto componente ron era certamente il "C.U.C." in quanto tale, ma le "brizate rosse", di oui il "C.U.C." costituiva una sempLIe articolazione, mulla rilevando, quindi, che quest'ultima non disponesse, in Fopzie, il armamenti.
ė, addirittura, fosse chalituita da soggetti privi della libertà personale. L'appartenenza di telmo ad una banda arnata, infatti, non impLIa che egli debba necessariamente disporre in proprio di armi;
e ciò vale non solo per i singoli, ma anche per gruppi al asso= olati, essendo comunque deciIV, per gli uni a per gli altri, l'"affectio societatis" che si mas nifesti in consapevoli apporti, di qualsivogli natura, alla opem tività dell'intera organizzazione ed al perseguimento dei suoi fini. Trattasi, del reste, ai principio cke, "mutatis mutandis (a facendo antieic patamente ammenda di quellu ché potrěbba appariré, E na non vuol essere, una offenIV equiparazione), trova appLIazione anche con riguardo alle forze 1. armate regolari, nell'ambito delle quali ben possono essere costituiti ed operare organiški˝dicarmati, senza che per questo i component i questi ultimi dismettano le loro qualità di appartenenti alle form ze armate;
coal core, proseguendo nell: similitudine,
} hon dismettono la detta qualità gli appartene ti alle forze armite che ouduno prigionieri del neaioo, tanto che anche nel loro confranti trovano applie s zione le regole della disciplina militare e le san'
#ioni previst in case a inosservanza. 3 neadaher può dirai the 1 fini persequiti dal #0.0.0." dovessere esarfe
· diversi da quelli delle *rigate rosse" sol rerchè, þer avventur , essi comprendessero anche la realizza 150
BEra/1 k V.Náttina)
zione di obiettivi strettamente connessi alle tus di detento rivestito da ciascuno del Oggett
che ne facevano parte. I detti ini, infatti, en potevano agriunsersi a quelli, ordine più genera le, persequiti dalle "brigate rosse" nel loro com plesso che coal fosse, ir. realtà, i giudici di
.
merito ne hanno dato, come si è notato, ampia, dimostrazione •\
Nè miglior fondamento, riconoscersi alla ul'
teriore obiezione secondo cui non solo non sarebbe atuta dimostrata, per il BO, la permanenza, e : la stabilità del vincolo che lo avrete unito alle-
"brigate rosse", ma vi sarebbe anche, sul punto, juna contraddizione nel corpo dell'impugnata senten za, avendo i gludici di merito fatto riferimento, ad un certo punto, alla "occasionalità del concorse nel sequestro D'UR, determinato in larga misura da contingenze esterne". Al riguardo basti osser=
vare che la ritenuta partecipazione del BO, nella veste di componente del "C.U.C." di MI, alla gestiona del sequestro D'UR appare abiaranen' te essere stata assunta dal Liuiici di merito non come elemente costitutivo, ma come elemento dimo= strativo dell'affliazione del ricorrente alle "aria igate rosse".. Non a caso, infatti, si afferma, nel' la sentenza di primo grado, che il BO si sareb reso corresponsabile del reato di sequestro di para sona "proprio perchè af.iliato alla banda", assumen' dosi quindi l'affiliazione come dato permanente, costituente 11 presupposto sul quale si colloca, pel la partecipazione al sequestro. E ahe, d'altra parte, detta partecipazione, desunta dal giudici di nerit 151
sulla base degli elementi di oui già ai à fatto cenno (cui può azziungersi quello, pure richiamato in sentenza, della sostanziale "confessions", sotto forma di rivendicata identificazione, a fronte
A formale contestazione, nellé *postizioni già espresse nei comunicati del C.U.C."), foznë un deto mufficiente, avute anche riguardo a tutti li elementi di contorno, a rendere provata anche la
:affiliazione alle "brigate rosse", costituisce
valutazione di fatto, di per al non illogica e, portante, insuscettibile di sindacato in mesta ando.
La rilevata "occasionalità”, quindi, dal sequèptro;oul al accema, nell'impugnata sentenza, unicamente in relazione alla questione, tutt'affatto älversa, ats tinente la risoneschbilità o meno del vincolo dell: continuazione "esterna" tra il detto sequestro eil altri gravi reuti per i quali il BO aveva riportata
CONÈINDA GOA sentenza 3 luglio 1984, nom sposta, allbridenza, i termimi della questione ora in esæ men dando essa luogo ad alcuna contraddizione vispetto al ritenuto inserimento del RA nella organizzazione bricatista. ', infatti, di assolut lovvità la considerazione che nell'ambito della stabile appartenenza di taluno di una sualsivoglia organizzazione, assumere carattere di occasionalità sin' gele aondebtė ake, in relazione all'imprevedibilo ⠀ combimarsi di moltepLIi fattori, interni ed esterni, velano di volta in volta porta in konzi
Ta poll da ultimo notato, per rispondere ad altra doglianze del ricorrente, sempre contenute nel mo=
tive in esame, ake, nel conteste dianzi illustrato, del tutto varginale ed irrilevante si appalesa la 152
HUGOTA/I
preteva incoattezza di quanto affermato dai għaddit ci di merito a proposito dell'atteggiamento tenuti dal ON hel dicenre 1912, allorchè egit epayeć per un nuovo interrogatorio (nel quale – si neta avrelle eventualmente potuto okiarire la portata elle dichiarazioni, rese nel prime, e di cui ai ▲ rià fatto cenne), si sarebbe rifiutato di lasciaré
La sua cella per presentarsi al magistrato.
In entrambe le sentenze di merite, infatti, primo e di secondo grado, l'accenno al suddeṭth comportamento è del tutto fulade e quasi “ad eale
'randum” (ved., rispettavamente, pagz. 214 a 206),
, portanto, non puè certamente ritenersi cke-es jabbia assunte rilievo determinante ai fini dell. decisione E ciò senza contare, inoltre, aké ricorrente non specifica d avore, sul punte,
lato specifica doglianze in sede di appello;
non pu pure dirsi che l'impugnata sentensi aki per aver dsatteso o frainteso una tale za, al da rendere, per tale verso, configurabi
¡un vizio #i” motivazione rilevabile in queste
¡Il ricorrente, infatţi, al limita að invocare, sostegno del proprio assunto, che appare qui propráto
Per la prima volta, il generico conforte dellä *öar- të processuali (da cui e r rebbe che, nel¨tive d wre del 1982, egli era ristretto a Bologna,
(avrebbe dovuto sostenere un cane universitario);
(il che impLIherebbe, volendo dare spazio alla do= glianza in questione, una veriflon in fatte rie atra fra le competenze, di questa Cortsinó 153 motivo n.2 dell'avv.Nattina
g' infondato. Non è in alcun modo Zinsstráta la potenziale decisivith, in concrete, dei verbali e delle deposizioni al cui si lamenta la mancata acquisizione. Il fatto che, nel corso del dibatti= mante, in parziale accoglimento di richieste ĉella
difesa, foвbe stata disposta l'acquisizione dei soli verbali (contenenti il resoconto degli incon' tri fra 1 detenuti ĉi MI e il locale- magistrato di sorveglianza), di per s non impLIa che detti verbali (di fatto poi non rinvenuti), fossero c inttivanonte indispensabili ai fini del decidere e che, per consequenza, una volta accortata la loro irreperibility, si dovesse dar luogo all'audizione, quali testimoni, del suddetto magistrato é del ma= resciallo degli Al.00. (ake, presumibilmente, lo
Ph aveva resistite). altra parte lo stesso ricorrente non si è curato di puntualizzare quali punti specis fiel delle acquisite risultanze, fra quelle
Rosunte a base del giudizio di colpolezza, fossero
A suscettibili di modifica sostanziale (a sotto;
qual nopotto), di tal che viene a mancare quello che
Covrebbe eg ere l'indispensabile elemento di raf= fronto, ai fini del riconoscimento del rilievo che si assume doversi attribuire agli elementi di cui si lamenta la mancata acquisizione.
motivo n.3 dell'avv.Mattina
infondato. Promesso, infatti, che al BO, al pari che asli altri brigatisti detenuti a PA
a Trant, viene addebitata soltanto la partecipazio= de alla "gestione" e non alla progettazione, ideazione
PALE 154
ed esecuzione del sequestro D'UR, par eui. del tutte prive di rilevanza il richiamo alla Mias chiarazioni del. c.d. "pentiti" da qui emergerebbé appunto l'estoneità (nai messa in dubbio) del floor rente alle dette fasi dell'attività oriminosaj a de poi, con riguardo alle censure propriamente tinenti la ritenuta partecipazione, appunta,
'geatione" del sequestro, Unifestataɛd median l'adesione ai " municati" e alle iniziativ renere, assunte dal gruppo del brigatisti de in plena concomitanza e sintonia con quelli in di libertà, quanto già si è avuto modo di osserv
à proposite dei ricorsi ZZ e Emsøkleri jro n.1). In sintesi, si ripete, l'impugrata sentar ha ha correttamente ritenute qualificabile, in bonformità al più classici principi regolanti tute-del- mucerao- di persone nel reato (con-pi polare riguardo al reate permanente), come concorsuale, pepalmente rilevante, nel sequ persona quella ake, $ t ramente e incontests hente, per le modalità stesse con le quali venivar posta in esscre, of manifestava, ed era percepibile come adesione, sostegno e incoragiamento nei fronti di coloro che materialmente disponevam del. la libertà dell'ostaggio. Deventualità che oostuṛw, andic in assenza di tale adesione, sostegno e incow raszlamente, avess e tenuto il medesimo comportam pante che, in effetti, hanno tenute (e qüod, in luem o liberare immediatamente e senza condizione alowna, il grigioniero, subordinare detta libarasio he, persistende quindi, nel frattempo,. nella es sione del resto, all"accoglimento di determinate ( ) (\x
155 dizioni non in aleen nodo valere a purre in
[dubbio l'efficacia causale dell'apporto concorsual. proveniente dai brigatisti detenuti, tanto più in quante, come già si è avuto occasione di notare, si trattava di un apporto non spontaneo, na in qualche mode sollecitato mediante 11 pubbLIo con ferimento della "delega" a decidere dovesse eseguire la “condanna a morte" del prigioniero ove vere dar luogo, alla liberazione di quest'ultine a
¡determinate condizioni (la cui æela proposizione
-
al torna a ribadire era di per aè manifestazione ci
-
persistenza nel reato). No può ragionevolmente ris teneral, per poi far carico (oome si vorrebbe)- ai giudici di merito di non aver considerato tale even tualità, oko la "dologa" anzidotta fosse puramente fittizia, zasekerando essa una decisione già irrevo= cabilmente presa da colore-oke disponevano della
Iibertà dell'ostaggio. Non risulta infatti l'esistenza di elementi di sorta atti a suffragare una tale ipq=
tesi, resa, d'altra parte, ben poco verisimile dal fatte stessa che gli organimi destinatari della delega comprendevono taluni fra i "capi storici" delle "brigate rosse", la cui autorità, quanto meno morale, non può in alcun modo pensarai fosse vei ta meno per il solo fatte della detenzione. E, d'alª
#rondé, se essa invece fosse venuta completamente ne= no, non si vede per quale ragione o☛ ne dovesse, barte di coloro stessi che ne avevano raccolto l'ere=
dità, perpetuarne l'apparenza mediante un pubbLIo piconoscimento cone quelle costituito appunto della delega in questione. A tutto ciò può anche aggiun' germi, poi, oke, in generale, è ben difficile imma= BEra/ (avv.Mattina) 156
ginare una decisione, quale essa siz, balmente ferma e increllabile da non essere suscettibile nepe pure del benchè minimo rafforzamento da parte d una dichiarata adesione altrui;
appunto quar rafforzamente, ancorch? minima, ch de luogo alla configurabilità del concerse
In conclusione, quindi, non pue in alcun modo dirsi sussistent il demupciato ■io di motivazione In ordine al house di causalith fra la condott bitata al BO a titolo di concorso nel reato al equestro i persona e la effe ttita protrazione.
di tale reato ad opera, materialmente, di colore che avevano nelle lere mani il sequestratos
Menɔ oke mai, poi, pub parlarsi di vizio di motiva=
zione in ordine all'elemento psicologico dell'atti=
with parfecipativa del BO al sequestro di persona, attesa l'evidenza degli elementi conoscitivi al qui il ricorrente poteva disporre (stato di privazione alla libertà del giudice D'UR, ad opera delle
"bricate rosse", dichiarate finali del sequestro
,
contenuto delle commicazioni redatte a sostógu
Aelle iniziativa criminosa e da lui sottoscritte)£ elementi tutti, questi, in presenza dei quali era impossibile che un so tto dotato di normale capa cita at intendere e di volers (aut henon state mai avanzato dubbio alcuno), potesse non rendersi conto della obiettiva atitudine rafforzativa dei propositi criminosi che erano stati all'origine sequestro, facilmente ed inequivocabilmente ricons scibile nelle prese di posizione di cui i comunicati anzidetti costituivano espressione. I , d'altra pars te, risult ppresentati elementi apecifici, di cui i iudici di ito dovessero tener conto ai 1> *
fini del decidere, sulla qui base potesse xcrata=
mente prospettarsi che, a dispetto delle apparens
20, 11 Color rosse operito senza avere consapevo= bunga dell'obiettivo significato è delle possibili conseguenze della sua azione.
-motivo n. dell'avv. Mattina,
p' infondate, al limite della inammissibilità, siccome proppettate sulla base di una pretesa distinzione. fra "correi" (oui l'ag.ravante prevista Cull'art.
"
112 n.1 cod. pen. sarebbe appLIabile), e "concorren' ti" (eut la stessa agravante, invece, non sarebbe appLIabile); distinzione che, però, appare del tute tá arbitraria, atteso che il disposto di cui al vi chiamato art.112 n.l cod. pen. Opera, cone chiara=
↑
mente si evince dal testuale tenore della morna, con riguardo a tutti i case di concorso di persone nel reato, quali oke siano le forme in cui tale
M Concorso si realizza.
- motivo n.5 dell'avy. Mattino
■' infondato per le nedesine ragioni che già sono state illustrate a proposito dei motivi precedenti
: (con particolare riguardo al n.1 al n. }); posto che trattasi di motivo nel quile, in sostanza, non si fa che richiamare le medesime censure dà prospet' tate nekli altri motivi anzidetti.
motiva n. dell'avy.Mattina
B' infondato. La ritenuta (dai indici ai merito)
"occasionalità" del concorso del BO nel sequestro 158
tina)
3'UR (affermata, cone ai è già in precedenza ril vato, solo a proposito della richiesta di ricononei mento dello c.d. "continuazione esterna"), non impl. ca, di per sè, diversamente da come sembra opinare
11 ricorrente (11 quale su cià appunte for da la pas pria doglianza), il riconoscimento dell, diminunata ĉi oui all'art.114 cod. pen. E', infatti, d evidenan ole talumo può “occasionalmente “….
za che lo abbia previsto in precedenza, con ant più o meno congruo), trovarsi a partecipare all commissione di un reato, senza che per oil stease qua partecipazione, per come in concreto viene akt stteggiarsi, sia da definire come di minima import
20.
motivo n.7 dell'avy.Mattina
]' infondato. L'appartenza del BO all te rosse", ocal come, in generale, l'appartene țalumo of una qualsivoglia organizzazione crimi pur comportando la conoscenza e l'accettazione fas pkiettivi che l'organizzazione steaua si propone realizzare, non impLIa, di regola, la previa cone= scenza, neppure per grandi linee, delle singole ni ariminase they kistą (1 consequinento quegli obiettivi, saranno ai volta in volta compists.
Bouindi, coel come, in linea di massi (second quanto più volte affermato da questa Corte), escludere il vincolo della continuazione fra reato associativo e singolo episodio delittuoso (proprie perchè il reate associative è caratterizzate dalla presenza di un progranna generio di attività ea, sia pure in ambito, generalmente, predeterminat mentre la continuazione richiede la conescensa 159 Iricos/1
\ligione, fin dall'inizio, di tutti i singoli fatti crimine si, in almond nelle lore specifiche connotazioni essenziali), a maggior ragione il det to vincolo mon potrà essere riconosciuto tra singoli episodi delittuosi quando la sua sussistenza venga postulata, come verifica nella specie, sulla sola base della/comune riferibilità al generico programma criminego dell'organizzazione, nel qui. am- bito essi hanno trovato attuazione.
motivi ell'avv. Massaroni
Hanno lo stesso ozzetto dei motivi nn. 1,2,3,5
© 7 dell'avv.Kattina e sono da considerare infondati
(a parts la estrema sonmarietà della loro formulaz zione, aha li spinge sull'orlo della inammissibili. th), par le medesime ragioni già illustrate nella trattazione dei detti motivi.
OC AN J
1
motivo n.1
1ª infondato. Non si veda, infatti, anzitutto
(nè là ricorrente lo spieza), quali fossero gli spe cifici elementi che, trasourati o mal valutati dai in ici di merito, e oro dorute invece, se ade= guatamente considerati, escludere il carattere cona feaaorie dell, dichiarazioni della Bricoa, per atz tribuire alle medesime il diverso significato ch», scoondo quanto si afferma nel motivo in esame, ga=
Febbe stato loro da attribire. La corte di merito,
Invere, ha, sia pure sommariamente, richiamato an- il contenuto delle dette dichiarazioni (con par CA 1
160
ticolare riguardo a quello attinente le riunioni della direzione di colonna" terütesi nella abita=
zione della ricca a Calancola, nel fe raio mar zo 1981, e la sinulazione, a scope di esercita= zione della rapina che poi in ffetti sarebbe ta effettuata alla B.N.L.). I che, in effetti, il contenuto delle dichiarazioni tione fosse quello ora indicato, non è contestato neppure dall ricorrente, la male si linita ad affermare, aposit ticamente, che però ci si troverebbe in presenza. hon di "confessioni" ma di "valutazioni a posterio= ri" il che all'evidenza, assolutamente privo di fondamento iacchè le riunioni della direzion di bolonna @ la simulazione delle aina si presentano phiaramente come dei fatti e non come ricostruzioni valutative. 01 vale, in particolare, con riguardo ilk ritemnta responsabilità della CA in ordina di reati associativi ed alla rapina B.N.L. Ma il discorso non mbia, sostanzialmente, anche por quan: to riguarda l eito di ricettazione del danaro proveniente dall'altra rapiny, SIP-SEFI, giacchè and in questo caso la corte rito si è riferita non a valutazioni ma a fatti concreti ed inequivoca
Vili riferiti 1 stessa ricorrente la quale, comé
si legge nell'impugnata sentenza, "ha ammesso che i soldi della rapina erano stati portati a casa sua pochi iorni dopo il compimento dell'azione e' ba
Nivelato circostanza come quelle relative alla con'
Segma, alle modalità dell'occultamento ed alla resti= tuzione che non consentono dubbi sulla sussistenzi i tutti gli elementi costitutivi del reato". Farla=
ge, quindi, anche a tale proposito, di more "valutar
! OC/1
16.1
zioni a posteriori" malamente interpretatę dalla. corte di merito con confession appare a dir poco velleitario.
Quanto poi alla maneata assoluzione dall'imputac zione di ricettazione che si assume essere stata elem vata in periodo istruttorio e che avrebbe avuto a |
pigetto il danaro proveniente dalla stessa rapina di cui la ES è stata invece ritenuta correspon' sabile (e aioè quella alla D.H.D.), appare di tutte evidenza co trattisi di doglianza assolutamente pretestuosa giacchè, una volta ritenuta, culla base di valida contestazione (e, cul punto, non at formula alcuna censura), la responsabilità concorsuale in
Betta P ina, veniva automaticamente neno l'addebit to di ricettazione del danaro costituente provento |
Alla stessa, per qui, tutt al più, si sarebbe dovuto dichiarare l'assorbimento di detto addebito nell'altro, ma non si sarebbe dovuto dar luogo ad alcuna pronunţia
✓
assolutoria; e ciò tanto più in quanto, come la stre= sa difesa della ricorrente riconosce, in ordine alla neppure ricettazione non vi era stato/formale rinvio a giudi̟= zio;
il che, presumibilmente, più che ad errore, app paro dovuto al fatto che vi era stato invece rinvio a gi-dizio per la rapina. In o ni caso, co re evidente, uncherebbe comunque la configurabilità di un qualsivoglia pregiudizio che possa derivare alla ricorrente 1la mancata assoluzione per un reato relativan te al quale, pur essendovi stota contestazione, non vi è poi state rinvio'a giudizio.
i este basterebbe a rendere la doglianza, di per sè, inammissibile per difetto di interesse.
motivo n.2 162
3
CA/a
' infohdato. La consapevole messa a disposiziona di un immobile da destinare ad uso di attività ai rilievo ai fini dell'operatività di un sodą= lizio criminoso (come, nella specie, erano certam mente quelle costituite dalle riunioni della c direzione di colonna" romana), costituisce, come- questa Corte, in casi analoghi, ka avuto modo pih volte di affermare, un tipico esempio di assunzione di ruolo organizzativo e non moramente partecipatis hell'ambito del sodalizio nedesimo. Trattasi infatt hi attività da considerare essenziale (poichè rispon de al bisogni essenziali di qualsivo lia organizza zione il disporre di un luogo ove effettuare le riù nioni dei propri aderenti o dei propri organi dir tivi), ed anche infungibile, poichè non è certo facile immediata realizzabilità la sostituzione di una sede, a cui uno de li aderenti a sia offert la disponibilità, con un'altra, che presenti anaogh
þ migliori caratteristiche di convenim a e di cur' parimenti venga offerta la disponibilità da altro 3 aderente.
1 fatto che poi, cone si rileva nel notive in same, la ricca abbia operato unicamente, in adesio ne, all Finiziativa del marito, ull toglie alla se stanza dell'addebito, non risultan o comun e che ja volont della donna sia stata coartate, e doven'
Bosi quindi ritenere che la messa a disposizione del
'immobile sia stata comunque frutto di una libera scelta, sia pure favorita e in uno qualche misura condizionata (na il condizionamento non è in alaun modo assimilabile alla coartazione) da cuella operata fial marlto viamente, volendosi dare, per 162
c rosso che le cose stiano effettivamente nei ter=| mini indicati dalla ricorrente;
sul che questa Corte propria non può, naturalmente, attesi i limiti della pro
Auzione istituzionale, avolare accertamento ɛlcuño).
' infondato. La mancata appLIazione dell'esimento di cui all'art.l della legge n. 304/02 è di per sè
- motivo n.] fiustificata (come impLIitamente riconosciuto dalla tessa ricorrente) dall'affermazione di responsabi■ th in ordine a reati (la rapina e la ricettazione), citato arr diversi da quelli previsti dal comma I del ticola Valgomo, dunque, le argomentazio ± i espo± ste in pregdensa, a sostegno delle ritenute infondatezza che riguardava appunto la detta i affermazione di responsabilità. Quanto poi alla del motivo n.1), Lamentata (in subordine) appLIazione della speciale diminuente di cui all'art. 3, comma 2, della lette
M 304/82, non appare sindacabile sul piano del la legittimità la valutazione in fatto operata dai riudici di merito, secondo cui il contributo alle indagini offerto dalla ricorrente non aveva il requi= bito della "eocezionale rilevanza", in presenza del pale, appunto, può darsi luogo alla diminuente in bustione. Al riguardo va rilevato che la corte di perito la anche espressamente preso in esame la c.d. la cui sportura, secondo la difesa,
dovrebbe appunto essere considerata come frutto e, "pista bulgara" , tempo stesse, prova della "eccezionale rilevanza" del contribute efferte dalla OC, osservando, però,
che non risulta alouna prova in ordine al conseguis mente, mediante la "pista" anzidetta, risultati qualificabili come "eccezionali", Ma. Ia legitth mità, in nò, di tale valutazione (unico aspetto“ scettibile di sindacato da parte di questa Corte); non può dirsi certi rte inficiata dal contrario assunto della difesa la quale, con apprezzanente hero fatto, ritione invece che la "pista bulgara" abbia aperte "il pl. importante capitolo per lo tellamento in radice del brigatisho".. La stessa - free, peraltre, mostra chiaramente di riconoNCÓNÉ.
che, comunque, quali che siano le prospettive apert
Aulla vista in questione, sono finora mancati risult ti decisivi (cosi cole arunto affermato nella impu gmata sentenza), e sposta quindi l'ossetto delle proprie censure ( iù correttamente), sulla validità. del criterio interpretative seguito dai ciudici "
merito, contestando che il giudizio in ordine alla.
sussistanzk TUNICIe condizioni per Happlies zione della diximente di qui à causa possa esser ancorato a "criteri oggettivi e, tanto meno,
"risultati della collaberazione". Tale contestazio però, non appare affatto condivisibile, potahè in lenco, nel parlare di "somportamenti di eccezionale rilwanza" si riferisce, espressamente, al comportam menti previsti nel comma 1 dell'art. 3, il quale,
sua volta, si richiama ai compartamenti dissociati
(lató sénsu) previsti dai commi 1 c 2 dell'art.l, richiedende, inoltre, come ulteriori condizioni, ak}]*
+
1'imputate renda "piena confessione" di tutti i reati connessi (cosa che più rileva ai fini che qui in- teressano), aiuti #l'autorità di polizia o l'autor tà giudiziaria nella raccolta di prove deciIV peri l'individuazione e la cattura di uno O' più autori di reati commessi þér la medesima finalità” (scil., 165
di terrorismo o di eversions), avvere forniseg
•
"comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta
#loostruzione del fatto e la scoperta degli autori di ippare quindi evidente, ed avviso della Corte, 0880". come, nell'ottica del legislatore e sulla base del testuale tenore della norma, l'attività collabora tiva prestata dall'imputato debba dar luogo, par auz sumere rtlavanza al fini dell'attenuazione dal trat'
tamente sanzionatorio, a risultati effettivi, in man' canza dei quali, quindi, detta attenuazione non può trovare appLIazione. Ne consegue che, allora, l'ecm cezionalità richiesta dal comma 2 dell'articolo } della le n.304/02, perche l'attenuatione in que stione possa essere spința fino al limite ivi indi=
cate non ab aka riguardare anche i risultati, così
доде esattamente ritenuto dalla dorte 1 Herite
Indubbianoaks elk al traduos in un preciudisie carico di chi, pur volendo offrire il massimo della collaborazione, non disponía parỳ delle informaziori necessarie a far sì che detta collaborazione da poi luogo a rian tati effettiri, eccezionalt a meno che ssi diano. Tratimi var di inconveniente (se tal, da considerare di per sè connaturato quasi fa= 3) talmente ad ogni forma al la islazione preniale, la quale-à-el-regola fondata (quale che sia il giudizio che, sul piano metagiuridico, ai voglia al riguardo formulare), sulla logica del "de ut des", in base alla quale, quindi, i benefici non possano che esse re riservati a colore che siano in at offrire concretamente, in cambio, è che, nell'ottica del legislatore, è nellinteresse di giustizia otteneraį
D'altra parte, il presupposto per l'appLIazione di
(tale logica b, ovviamente, costituito dall'accer- 166
tata responsabilità Manalo dell'imputato in timputate a determinati reati, di tal che il medesim dosi comunque posto volontariamente nella con ų zione di subire un determinate trattamente sansie natorio quale conseguenza per la commissione ti reati, non può poi ragionevolmente lamentare;
li pretesa ingiustizia di una norma sopravvenuta, subordini alla sussistens di determinate condi per lui non verificate nè verificabili ( indiponto
¡temente dalla sua volontà),l'attenuazione di queda
$
trattamento..
mativo n.4
B' infondato. Premesso, infatti, che la dogli appare riferirsi altante al mantato riconoscť={
pento dell'attenuante dellä minima partecipazion@ con rigurdo alla ritenuta-responsabilith conser
.
fella CA nella rapimm, B.N.L. (l'attenuantel þa, d'altra parte, coma questa Corte ha più voltšča phiarito, sarebbe di per aè inappLIabile al restit associativi}, devesi rilevare che la corte di ha siustamente ritenuto di non poter attribuire "a aina importanza” all'apporto collaborativo della
#icorrente, costituito dalla messa a dispoňiziome dell'appartamento ai fini della preparazione dello- schema operativo della rapina anzidetta. Trattasi 4
2
Valutazione in fatto che non presenta elementi suaĉetu țibili di sindacato di legittimità; elementi oke, 'altra parte, non vengono neppure prospettati dall difesa della stessa ricorrente;
la quale si limita, nel matin esame, a richiamarsi all'asserita, sostanzialë!- transità della OC alla messa a disposizione el di lei appartamento per le attività della 164
ate roses"; acstunte, questo, che però, come già
si è rilevato nel tratture del motivo n.2, correttas
Ponte i giudici di merito hanno ritenuto di disatten'
dere.
- motivo n.5 al merito
E' infondato. La parte/ka correttamente motivato il diniego delle invocate attenuanti genericke osm pervando, da un lato, che la relativa richiesta era fondata sulle stesse razioni che avevano giustif floate l'appLIazione delle attenuante speciale di cui all'art.] comma 1 della lezze n.304/22 e, dalm
l'altro, che il richiamo, p re operato dalla difesa alle "altre circostanze consid■rate nell'art. h33 cod. pel.” era del tutte generico. Al riguards, appare appena il caso di ricordare che, come costank temente affermato da questa Corte, 11 giudice di perito, ai fini del riconoscimento o della esclusione
Helle attenuanti cenericke, non ha l'obbligo ai prehe dere in saame tutti i sageli elementi di valutazioė no previsti dall fart, 133.ood. pen. per la quantifit cazione della pena, potendosi egli invece lixitare a far riferimento a taluno di detti elementi, o anche ad altri di divers tura, che appaiquo ragionevoli mente idonei a giustificare la declaione adottata.
In sede di appello, poi, l'o bligo dell motivazione sul punte non può che correlarsi al maggiore o minore caso di specificità delle censure proposte, partenį to comunque dalla considerazione di fondo che lo até tenuanti generiche non possono costituire l'espre satom
Se di una ganeralizzata e pressochè automatica solta indulgenziale, za debtono trovare obiettiva giustifi= cazione in elementi positivi atti a dinoatrarS. al quella indulgenze timputate sia effettivament
[neritevole.
Olè posto, devesi anzitutto rilevare che,
trerianente a quanto affermato nel motivo di ricer so in esane, non appare rilevabile alcuna contradi zione tra la riconosciuta appLIabilità, in gener delle attenu ti generiche pur in presenza” izziť alementi giustificativi dell'attenuante specia cui al 'art.3 com 1 Hella legge n.304/02 (secon) quanto enunciato “ella parte se rale della impu=" gmata sentenza), e la ritenuta inidoneit mi àlementi a legittimare anck: la concessione. attenuanti generiche. Appare infatti evidente quali, che possano essere le' più o meno chiare feLIi espressioni adottate per la enunciasions principio di fondo dianzi richiamato, tale pria mòn nub cha essere sostanzialmente inteso nel whe le attemanti generiche possono al accompagnars a quella speciale, ma celo a condizione che si fon t ao su elementi diversi o, quanto meno, usiunti
-i, rispetto a a quelli considerati per l'at tenuante speciale giacchè, altrimenti, l'imputatė verre indebitamente a fruire, per le lesins ragioni, di un doppio beneficio.
Quanto poi al mancato esame de li clementi di oui all'art.133 c.p. (anche in questo caso non me= lio specificati, se non riediante riferimento,
⚫ comunque Ienerice, al comma II, punt± 2,3-6 4-46] detto articolo), non v'è che da richiamare i prinel. pi di fondo precedentemente illustrati, alla stregu dei quali la censura appare chiaramente priva di fondamento, mon contestandosi, da parte della steam 109 aa difesc, che anche in sede di appello il citato
.133 cod. pem. fosse stato invocato (come afferm nell'impugnata sentenza), in termini di assoluta o dovendosi pertanto escludere che, al Pencricità, vesso motivare in no= uardo, la corte di rito do più approfondito di quanto a ia atto.
- motivo.n.6 infondato. L'irrogazione di una pena in misura anche superiore al inimō edit tala ma, comunque, rientrante in una misura che non si diacosti apm prektabil vente dalla media, non richiede, core cesta
Corte ha più volte avuto occasione di affermare, una specifica motivazione. D'altra parte la ricorrente
.non. quali pemiliari elementi fosserd staţi addotti in sede appello a giustificazione della
M richiesta che la pena fosse contenuta nei liniti
!
miniai edittali, limitandosi a lammutare il fatte dhe detta richi st i stata disattesa senza alcuna mq= tivazione. Il che, di per ad, non appare sufficiente
2 configurare una causa di mulitì rilevabile in questa sed , ozcorrendo invece hostrazione
(1 out clementi devono forniti dallo stesso ricorrento, salva vorifica della loro forcatezza
1 parte del giudice di l ittinità, meliante risoḍn' tro con il tea dell'i ata sentenza), che fronte della denunciata carenza di motivazione vi ia stata appunto la prospettazione degli specifi= oi elementi di cui si è detto, ir assenza dei quali la richiesta no:: poteva che essere considerata Le= merica e, pertanto, non tale da imporre la notikas zione della eventuale reiezione.
Quanto poi all'entità della riduzione di pena ope= 140
rata in conseguenza della dichiarata prescri del reato di illegala detenzione di munizion armi comuni di sparo, non può dirai che, in asse s
(anchic in questo caso) di prospettazione, da part della difesa, di specifiche ragioni a sostegno. una quantificazione pi consistente di detta ridu zione, la determinazione di quest'ultima nella desta nisura di 5.3 di reclusione sia da consi rare per sè ingiustificata, ove si alti ri is all'ineidenza, assolutamente marginale, che il to prexritto (di natura contravvenzionale), pe avere nel quadro generale dei ben più gravi adderi di cui la ricca è stata dichiarata responsabile?
243 Id siudioë)/\\\
AL RE motivi dell'avv.Zaccioli
Some comuni al ricorso BE e sono perois da consi=
G-rare infon ati per le medecine ragioni cik illustra=
te nella trattazione del detto ricorso;
- motive proprio del ricorrente
E' parimenti infondato, atteso che il ricorrente pretende l'annullamento dell'impugnata sentenza, nella parte in cui questa non ha riconosciuto il vinoola della continuazione c.d. "esterna" tra i îætti oggetto del presente procedimento e qualli
'di auf äd ună precedente sentenza al condanna, "suli ba base dell'assunto secondo cui la riconducibiliti
¿i tutti i fatti criminosi in questions alla scelta di fondo aomcretizzatasi nella adesione alli "kri ga= te mosse comporterebbe di per sì la configurabilit dell Junioftà ish- digogne. criminoso. Trattasi però- assunte ale non può essere in alcun modo condiviso quale pertanto si rima DA . M per le ragioni che sono state illustrate nalla trattazione del motivo n.7 del ricorso Boñera, all
PP OB
- motivi degli avv.ti Perrotta e Lo Giudice
Sone infondati. Per quanto attiene la ritenuta responsavilità della PP anche con riguardo all'omicidio Vinai'risulta dalla lettura della impugnata sentenza che i giudici di merite (a fronte, peraltre, di un'impugnazione assai generica, conten nuta in appena quattro paging dattileworitte per
Ven 16˜Imputati), hanno valutato criticamente, ri 172
„Forretta-Le sjudios)
apondendo in tal modo alle doglianze che, pur
-
mariamente, erano state proposte dall'attuale ricon rente, gli elementi di prova sulla base dei quali hanno ritenuto ake la PP, oltre ai delitti
(tra i quali gli enodai Cranato PalVA) rele tivamente ai quali si era resa confessa, foose dichiarare colpevole andke del delitto IN, al quale invece si era dichiarate estratea:
In particolare la Corte di nerito ha preso in o ne l'argomentazione, difenIV concistente, a quantes si rileva lla lettura dell'impugnata senterza punto non contraddetta dalla difesa della ricorrentricorrents ccaenzialmente nell'assunto, ai puro fatto, che delm l'omicidio in questione la c.d. "direzione di colon.
[na” non era stata neppure informats e, comunque, casa ricorrente, personalmente, eggendo ststa- 530)
te per malattia, milla arralla potuto sapere del la progettazione idl“ datdette omicidio. À cenfum
Itazione di tale dupLIe argomentazione la corte di merito si à rickļamata, da un late (per quanto ri f guarda il ruolo rivestito ael delitto in questiane. dalla "direzione di molonna" in generale), alle dichiarazioni di ER e OR, nonchè a quelle o in pri raio dal SA); Call'altro lato
(per quanto riguarda la posicione specifica illa
Capuelli), all ulteriori dichiarazioni del OR circa la presenza della ricorrente (ricordata con
'11 "nome di Watta_lia di "Silvia", nelle riunionir della › muddetta Haizezione", tenutesi. proprio nela, fabita zione delle ates OR, is Cisterna di Laż tim A tali rialtanze valutazioni la difesa del
-
¡la ricorrente centrappene altri elementi” di fattă, mesatino-dei quali, però, risults tale da dimostrare 17.3
anake se, valutato unitamente agli altri, il vizio al motivazione che, teoricamente, Covrebbe risulta-
re configurabile, ai fini dell'eventuale accoglimento del ricorso, e ake riakioderebbe, oltre alla decisivi= ta di uno o più dei detti elementi, anake l'onessa o logio a valutaziems³ da parte del“ glúdice del merite. infatti,, volendosi proosters all'esa= ne. in deṭṭagli si detti elementi, nell'ordipe in cui sono stati prepusti, può osservarel: con riguarde al's rettifica operate dal Savants, vispetto alle sue originarie dighiarazioni, oke la
-
Corte di merito la ragionevolmente ritenuto, nel- 1.
l'ambito della sua valutazione discrezionale, di considerare il redibili le s oirazioni originarie
(collimanti, come ai fa capire, con quelle della
ER del OR), a fronte di quelle auooessive teacon out il "ca inci" sara de atate "avocato dal "comitato executive"k ralutazione, questa, ake può essere meno condivisa ma oke, il per aò, cone
1. accennato, non presenta alcun carattere di intrinseca irragionevolezza d i contraddittorietà
(nè, d'altra parte, la difma ai à curata di pro■ porre argomentazioni specificamente volt, a dimostra= re la sussistenza, invece, di caratteri del genere
*
anzidetto, essendosi essa limitata a proporre il fatto puro e sempLIe.costituito dalla asnzionata
"rettific# cone di per sò dimostrativo della fallacia del giudizio di colpevolezza cui la corte di merito
è pervenuta;
11 che palesemente inaccettabile); con riguardo alla rila ta-non appartenensa éclla
PP alla "brigata Primavalle", essendo ella invece, componente della, "brigata Tiburtina", che anoke di ad à la Corte di merite ka postrate & aver tenuto-conte, ricollegando la respomma” 174
WAUQICO}
PP alla mus non contestata appartensìža
10.á. "äirezione di colonna", e ciod a organiamo
| sovraordinato ad entrambe le brigate anzidet
- - con riguardo alla esolusione della presenza del la PP nel "commando", secondo le richiamati aichiarazioni della ER, che detta esclusione se tale i, dimostrarebbe soltanto la mancata par olpasiėmė materiale della ricorrente all'emiof¿Ïð ma non impLIherebbe certe il venir mene di oza aia possibile responsabilità concorsuale ad altre titolo (nà alla lettura del ricorse è dato deaú re che, quanto meno nell'ottica della ricorrente,
In responsabilità di quest'ultima sia stata easere configurata unicamente a titolo di concerad materiale nel delitto, per cui escluso, in si, un siffatte concert, data responsabilità * vease;
per cià støaso,,necosoriamente essere sat
- con riguardo all assunte cocando cui il ERi, non essendo componente della "direzione di colomä
(non avrebbe potuto essere a condasanza degli ar menti trattati nelle riunioni i detto organisme, che tale assunto non tiene conto della circostanze, pur riconosciuta e data per essa, che le summensio» nate riunioni avvenivano appunto in casa dello stesw
(so OR, per cui, anche se questi non era componente
(della "direzione di colonna", appare tutt'altro inverisinile che fosse venuto comunque a comence quanto neno degli argomenti trattati, oltra chí naturalmente, della presenza o dallkssenza, Alalong mente, dei singoli componenti dell'organi amo ja mente, quest'ultimo, al quale, in realtà, la merito ha essenzialmente fatto riferimento, 2 )
175
in effetti era giuste facesse, a fronte di un 28- surto difensivo che faceva leva soprattutto, come ai visto, sul dato a fatto della pretesa assenza fisica, per malattia, della ricorrente dalle riunio=
nt in out si sarebbe dovuto programmare e deciderej l'omicidio in questione.
Non sembra Junqué potersi dire, concluIVmente, così amme invece si sertiam da parte della ricorrente, che quest'ultima sia stata ritenuta rek sponsabile, a titolo concorsuale, del suddette omi cidio sole cagione del fatto in aù della sua ac' certato appartenenza alla "direzione di aolonna" giacchè, oltretutto, se al fosse stato, la corte ai merite ( atteso che atta appartenenza,..come. appare riconosciute dalla stessa difesa, era fuori discussione), non avrebbe avuto alcun bisogno di prondere in esame, come inveõe, Clustamentē, kā fatto,
altri elementi al fine di dimostrare che, nel caso specifico, la PP, nell'ambito del ruobo da lei rivestito, aveva concretamente partecipato alla forazione del process decisionale da cui era poi scaturita la commissione del delitto. poi Che detti elementi, nell'ottica della difesa, possano essere considerati in realty inidonei a fornire la detta dimostrazione, del tutto fision logica, ma rientra, ovviamente, nell'ambito delle valutazioni di merito oke, in quanto tali, sone insuscettibili di assumere rilievo in sede di le=
gittimità, volta che non si accompagn o (come,
'nella specie, non si accompagnano) alla dinestrazione
|| di vizi logici nell'iter argomentative seguito dal giudice per giungere a diversa conclusions. (
176
fary.Berretta-he Giudios)
quanto poi all'ulteriore doglianza, sempre con :
tenuta pel motivo in esque, a proposito della rin tenuta respons ilith concorsuale della PP anoke nel sequestry C'UR (a parte quella para la sta-novità, gia ochà di una analogaj u floa doglianza non si fa wenzione nell'impugnate
„achterza d'appello, nè ad essa al fa riferimento da parte della ricorrented, vi è da dire ch trova, ceaunque, in prosenza di una ceñours 29DOÌU« tamente generica, essendosi sul punto la difesa.11. mitata ad affermare (dopo aver trattato dell ĉio IN ed essere iunta alla conclusione che elementi disponibili a proposito di talo episodře vrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere giudizio di responsabilità della ricorrente):« atea diccsi per quanto riguaria l'omicidio
´Ð \Ü r ge *= ££ ok e T h ì tu t t i al p iù r isp o r ákr a t valgono allora le argomentazioni finora illustrati a sostegno Cella ritenuta infondatezza delle attinenti l'omicidio IN.
“Passando quiñidi-a trattare di ruella c
Rifesa della ricorrente, sempre nel motivo in esame afferma di presentare "aolo a titolo di dogliamsa” cioè la doglianza (appunto), per il mancato rico= hescimente delle attenuanti generiche, la Corte r tiene suffoiente rilevara, a clustificazione del getto, anche au questo punto, del ricerse, 'ako, in juna parte, l'impugnata sentenza al caratterissa Þ¢r| podmotivazione particolarmente diffitea anal fine -raz 227 *-Das+230),--nelIn¬quals-El sàne adeguatanenta valutati dexmráti fra løre
lementi, potenzialnante favorevoli alla conceŔŠ
jelle dette attenuati o quelli afavorevoli, Bervole 1# cosi quindi alla ragionata (a ragionevole, ancorché non necessariamente, onndivisibile da tutti) Relu sione della prevalenza dei secondi rippetto al pric mi;
dall'altra parte la censura fordulate aul -puntė
in questione dalla difesa non sentiens neppure lad proposizione fernale di un potation vizio di legit' timità rilevabile in questa seda, limitandoet enga al richiame dei medesimi elementi favorevoli gla criticamente valutati dalla corte di nerite, Ber sostenere cle, in base al detti elementi, le attenuan' ti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute;
H okey come appare di tutta evidenza, non lase spasio ad alcun sindacato che rientri nella funzione istituzionale propria di questa Corte
motivi del gelo avv. Lo giudice
Sone conunti a quelli già esaminati a proposito del ricorso NI e valgono pertanto le medesime are : gomentazioni sulla out base si ritenia itafona datezza di detto ricorso. 178
|Capuana Margello
mojivo n.1
B' infondato, Lu difesa del ricorrente, in seat za, propone come elemento di contraddittorietà in ha impugnata sentenza, ia punto 4 denegata sions délls-attenuantiigeberibhe, la riconosciuta
["maturazione politica e umana dell'imputate“, nan festati nal ripudio della lotta arrata ó velle és ressione dei delitti commessi, e censura i giudiēt
|ai merito per avere, a frente di tale positiva genza, giustificate la lore negativa decisione sull base del solo riferimento alla gravità dei fatti.
Al riguardo devesi anzitutto rilevare oke il ran kento di cui l'autore di fatti oriminomi (quale Ha prova sia la natura di questi on , ovviamente, di er elemente tale da imporre sempre e comunque il piconoscimento, quasi a titolo di "premia", dolle, attenuanti genericko, ben potendoni ammettel il dette elemente risulti comunque surclassate,
•
la valutazione dal giudice di merito, da altri 21'
Versi elementi #1 segne contrario, i quali possono besere, come si conviene alla natura appunto "generi pa" delle attenuanti i parola, della più varia natu- ra (coal come, ovviamente, possor essere della pid varia natura gli elementi potenzialmente suscettibis li di giustificare il riconoscimento di det te attem buanti). 01à la premessa, quindi, dalla quale appa te nuevere il ricorrente nel formulare la censura in saame, appare, sul piano dei prineli, del tutto
Fallace. Quante poi all'ulteriore pr ecio in cœl si articolla detta censura, deveel ricordare che se à vero che la gravità in sè dei reati commessi, bene questa Corte ha più volte affermato, ROM ai 179 ostacolo alla concessione delle attenuanti generi=| cho, altrettanto vero che tale principio ta core rettamente inteso nel genso che non esiste titelo di reato il quale, a cagione della sua graviti, nop consenta l'attenuazione della pena prevista dal-
l'art.62 bis cod. pon., e non invece nel censo che la gravità del fatto specifico, nella sua concrem tezza, sia da considerare indifferente ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno di detta attanuazione. Certo, anche in presenza di un "fattþ- reate" da considerare grave nella sua concretezza pus, in ipotesi, addivenirsi að un giudizio di nerie tevolezza delle attenuanti genericke, ma ciò, richjem la la riconosciuta esistenza di elementi peculiari positivi che valgano a vincere il disvalere costi= tuito dalla gravità del fatte (nel senso anzidetto
⚫ che, cous tall, debbono essere adeguatamente in' dicati e valutati in motivazione. Ma, se comò,
deve allora riconoscersi, per converse, cke la sud- detta gravità ben pub éssere invece considerata come elemente preclusive, nella comeratozsa della singola fattispecie, alla concessione delle attes
(nu ti in parola, siche in presenza di elementi okė potrebbero invece indurre a una conclusi. di gio diverso, potendosi in ti caso pretendera dal gius ic (sempre che tali ultimi elementi risultino bitamente portati alla gua attenzione), soltanto della l' i pi ent lige/motivazione, nel sense della arvenuta presa in considerazione e sottoposi zione a valutazion critice-comparativa fogli elem menti stessi;
il cke, nella specie, come impLIi= tamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, è quis tualente avvenuto, non avendo il giurice di merito 180
Sapuane/z affatto trascurato di prendere in esame la posi=
tiva risultare costituita dalla reai iscenża n0×
strata dal AP, rispetto alla mua tratta co
Gotta crimino s. The poi il risultato di tale zıl tazione non sia condiviso soot s , one at f da parte del ricorrente, che esso, in presenza di quegli stessi alte ti con³iê-rati dal giudice,
7 834 433re diverso, rientra, on mito quell'ineliminabile margine di.op1.
nabilit che à proprio di omi wano giudizio ct co n tale, totalmente sottratto a cindacato li legittimith ch qussa Corte chiamata ad eserci.
tazo.
motivo 2.2
# prin ti Zonisto. La pretesa di far deriva:
r la dimostrazione la unicità del disc o cri nose, richiesta per la confi urabilità del vincolo della continuazione, unicamente dalla riconducibili tà ai tutti i singoli spizodi crimin al ad un'unio
Nat ion ideologica ed al generico programa erini- noso dal sodalizio che da quella natrio era ispi= rato à da considerare, come già si è ampiamente ils lustrate ella trattazione altr* consimili ceas sure (ved., in particolare, motivo n.7 del ticarso
Jonora), 1l tut priva di legittimizione. A 30=
a gatte quanto ad afferma da parte del ricor rente, secondo cui il cato riconoscimento della continuazi m greba atato in abita nt ivato sull a di un inamissibile rifiuto, in parte a-1
giudicm 41 marito, di aderire al iettato normativo vigente 1] materia in questione, dal medesi giulior consider to come non co sibil . A parm Gajuanp/a
181
11)te infatti il rilivo che la corte di merito, parte zenerale dell'impugnata sentenza (cul si ririz farisce la difesa della ricorrente) al è limitata, deplorare una tendenza interpretativa considerath ng aaIVmente lassiata in materia 1 continuazioni, auspicando quindi un intervento correttivo del l slatore che neglio definisce 1 limiti apLIa=
* \ilità a=11' istituto (11 che appare cost ben ĉiz
Torsa dalla contestazione della norma in sò, di out il ricorrente ha fatta caŕice alla corte node=
aima), devesi rilevare che, con riguardo alla spem difica posi zione in esame, 11 diniego del ricono= scimento della continuazione risulta motivato com senzialmente proprie sulla base della ritenuta inis
⠀doneità #ell'unica matrice i sologic a rendere configurabile l'unicity del dia m criainose;
pro posizione;
questay di ineccepibile correttezza ed anche di e idents esaustività (posto oke, in effetti, anche dalla lettura del motivo di riccrae in esane non risultano prospettati, dalla difesa, altri e diversi elementi, rigmetto a quello costituito dalla unicità, appunto, dalla matrics ideologica, a som atemo della pretesi sussistenza del requisit: in ucation ). I vil-vante risulti quindi l'ulteriore proposta del ricorrente, ra nel motivo in nea r, a proposito all'argo t a luntivo
*
* p con il qual la oorte di merito ritenuto 11 i www
* stificare 11 propria decisione sul punto, la ritenuta inappLIabilità della continuazione in caso di condanna all'ergi c. 182
ET FR
- motivi comuni a quelli 1,3 e 5 del ricerae Al
granati.
Sono infondati, per le razioni già esposte nel'|| la trattazione del ricorso duranati, dovendosi qui rilevare, in aggiunta, soltanto che, contraria mente a quante soutenuto nel motivo n.3 (con speci fice riferimento alla posizione del TT), l'as dittica (o perciò ancontrollabile) affermazione secondo cui neppune 1 "pentiti avrebbero potute · affermare la partecipazione del ricorrente al som dalizio criminoso appare smentita dalla sempLIe
lettura dell'impugnata sentenza in cui, a pag.
236, si fm espresso riferimente alle "convergenti chignate in correità formulate ĉa RQ, Bi ER,
ER OR", oltre che, comunque, anche alle
"azmissioni reso dal giudioatile, Bel prias intere rogatorie, in ordine all'assunzione di un mone di battaglia od al rapporti di conoscenza con Sarastaj
ER, Benti, BU, RQ e OR". In a
senza, quindi, di specifiche e articolate cevsure volte a dimostrare la fallacia Äi tali riferimenti probateri, gli stessi non possono che essere assunti
(como validi, con conseguente rigette del ricorso.
ET Bel
ative n.1 dell'avv. Qusarane.
infondate. Questa Corte li velte affermate cke, in tema di chiamata in correith, quando ls_ dichiarazioni accusatorie some multiple e si preser tane, oltre che intrinsecamente attendibili, anche
-convergenti, senza che sussistano elementi 183
atti a far ritenere la ragionevale_prákakil detta convergenza sia frutte di reciproce condizio: naments », peggio, di maliziose concerte, la condia zione richiesta per l'oasērvanza dell'art.192 commi
4 c.p.b. deve riteneral realizzata, peato cke le dichiarazioni in questione si forniscono recim
\prece riscontre l'una gen l'altra. Appare quindi il tutto fuori bersaglio la ĉensira formulata dalla ricorrente, in quale lamenta la pretesa violazione del ctate art.192 sulla sola base della afferrata insufficienza, appunta, delle moltepLIi chianste in : cerreith, in quanto tali, a costituire valida prova di colpevolezza, senza minimamente accennare, come invece sarebbe stato suo oners, alle specifiche ra gioni per le quali la non contestata œivérgenza o
Pertinenza di dette kiamate devenae G aunque dar lunge a sospetti al imaffidabilitky tali da ispor= re la løre disaming e valutazione orition in sede
|motivazionale. Per converse la medesima difesa apm munta la sua critica su un alemanto ake, chiarament nell'economia generale dell'apparate motivazionale, al
¡appalesa cone del tutto secondario, e cioè quello
*
costituite dal richiamo alla richiesta del ET
nel corso del procedimento, ii c ere tolte dall'isola=
[aento e di assistere al dibattimento stando nella stessa ab ia degli altri detenuti;
atteggiamento, queste, interpretatile, secondo l'impugnata sentenza, come induce di rivendicazione, ĉa parte del Cassetţa, della sua appartenenzä ella brigate rease". ALIke appare sufficiente contrapporze, oltre alla già rilstam ta marginalità della censurata argenentazione (con conseguente inidoneità, quindi, della censura að 184
assurgere sl, ruolo di elemente decisive al fixi del richiesto annullamente dell' upata senti za), anche la considerazione che la letta argen tazione, nei limiti della sua funzione neramen- toaussidiaria, non è neppure, in so, de causisussidţazim derare arbitraria e p egrina, ees-ndo ben zeta la partić lire attenzione che, uel processi per reati di farrerime, ara riservata da parte degli imputati alla lore collocazione in una o in um tza "Labidat, in funzione del significate che atcasi a tale collecuzione attribuivano e velv al tempo stesso cuprineret per cui,:: esempie
*
nai sarebbe stata accettate, senza proteste, la presezza di un "dis olate" in una gabbia di “irmi sumibili”.
motive 1.2 (cll'avv.Causarane
-
' infondate. 'Tex si centesta, da parte della alfawa-tella ricorrente fa quanto à inte ricavarë salla lettura del native di ricerse in esame), chè la richieste di concessione dell'attoxumate #i qui
: :
all'art.62 bie cod. pen., avanzata mei motivi d'am
\p«tlo; fosse formulita, come ad afferma neŀl*inyuw
! gata sentenza, in termini di ac luta Cen-ricità
Cià pesto, e Covendosi quindi dare per acquisite che tale fosse la caratteriation della suddetta ris chiesta,¨äe ri che non può a sua volta delarsi
13 nedening difesa della pròtesa apeditticità
\nericità delle motivazione addetta alla corta merite à sostegno della ritenuta nox concedibilità
Tellé attēluguti in questionė, atteso il principie sentarà exidenza, per oni non mi prit
!motivazione specifica approfondita a frente Af D**
jeglianga superficiale e generica;
L'avero, quinci, mel caso di specie, la corte di merita respinte-la richiesta di appLIazione delle attenuanti di oui all'art.62 ais ced. pl. sulla base fel-solo riferim mento alla ritenuta adequatezza della pena inflitta
"alla offettiva gravità del reate, valutate in tutte ls qué componenti oggettive e soggettivo e tenuto conte della irriduci ilità dell'imputato", non può ¨· far luere alla configurabilità del del ic ate visie
VIS
di motivazione a meno ancora alla non meglio. syem cificata "violazione ed erronea appLIazione" del citato art.62 bis. Hd, a'altra parte, sub attribuirsi rilisve alcune, ai fini del rice: scimento "ell'uno
- dell'altre dei denunciati motivi i mullità, al- la considerazione critica. (anch'essa expressa, ralfre, in termini di asuuluta zenérioftà},
l'avvenuta cenasmaione delle attenuanti in quantiane a certumaci, a imputati rimasti latitanti fine' a paki mosi prima del giudizio di appello e ai imma tati che, pur presenti fimfoamente, non avevano reso interrogatoria nà fornita dichiarazionii spontanes………
A parte, infatti, la mancata indicazione dei casi specifici in cui detta concessione sarebbe avvenuta, vf § au dire, comunque, che l'eventuale disparità di trattamente fra posizioni analaska Lom pub enge= re, di per sò, assunta cene indice di un vizie di
.. motivazione o di violazione di legge con riguardo.
"alla posizione che ha subito il trattamento detom riozė, neppure sette il profile della contradditto= piętà di motivazione, giacchè, par un verso, ban il vizio di motivazione ● la violazione U
a idarsi nella motivasieme ascunta a base della décisione
, per altre 186
Katalane/1
la contraddittorietà della motivazione à ile soltanto all'interno dell'asparate neti male poste a sosteme della singola decisions tata, in quante ivi si ris centri incongruenza lega fra le premesse, in fatte in diritte, e la guenza che dalle: medesime vengono tratte.
ative dell'arr.io Gludios
pi- comune al ricorse PP e va perbani chiarate infondate per le medesime ragioni già in lust rate nella trattazione di antto ricorse.
a tive 1.1.
B' infondate'. Ia difem dal ricorrente cortada
(la vuliaith dell'assunte in base al quale la certe di merito ha escluso l'appLIabilità, in favery
Hello stesen ricorrente, della causa al nen muni lith wer il reate di partecipazione a banda'
prevista dall'art. 309 ced. pen.; assunte seceade quale (come impLIitamente si evince dal testuale tenore della motivazione adettata sul punte nell'ins pu, uzta sentenza), mancherebbe, Hella specie, la, dizione previta dal citate art. 309 cod. pen.,, a la non commissione, prima della dissociazio talung fra i delitti par i quali la banda à ata o stituita. Hi sostlema, al riguarde, da parte tel difesa, ake, non potendosi compraizza tra, i
fina quelli commanni in daune la). M quindi, come reats fine, seltanta : 18.7
eui all'art.270 bis cod. pen. (per 11 quale 11 Ca talano è stato giudicate separatamente), la tempo= rale coincidenza di tale reate con quello di banda armata nën potrebbe costituire stacele alla applis cazione della causa di non punibilità di oui all'art. 30% cod. pen. giæckì, altrimenti, si dovrebbe clums zere alla conclusione che detta appLIazione non sarebbe mai¨possibile. Al riguardo Revési obietta, re,in prime luego che, una volta aumensa (come 20– hansia ante viene aaneım da parte delle stesso: ricorrente, qulla scorta della giurisprudenza di questa Corte), la possibilità di concorso fra 1 delitte di banda armata o quelle di cui all'art.270 bis'r conseguenz temente la configurabilità di quest'ultime, fra i tanti compresi nella previsione di cui all'art.302 cod. pen., come reate fine rispetto a quelle prem viste dall'art.306 cod. pen., ne deriva che non
⠀easervi alouna-valida ragione, sul piano legice- sistematiš● Per introdurre, sole con riguarde al verificarsi di piffatta p esi, una deroga al taman safive disponte dell'art.305 cod. pol., secondo cui la causa di non punibilità ivi prevista pub operarė, come già si è riceriato, aole a condizione che non gia state ancora conIt se 11 delitte, cual che esbo sia, per cui la banda stata formata.
In secende luege (e nonostante che già il riliev anzidette appaia' esaustive), va okiettato alla tesi della difesa che, in base alla letterale for lam sione dell'art.309 cod. poz., secondo cut accorre oke le condotte ivi descritte vengano prate in essere "prina clíé sia commouse 11 delitto per out la banda armata venne formata", deve rit dp e il verificarái Ti tulé cendiatené postuli ç delitto non sia state ancora contegue in apmeluti 188
1
e cioè da alcuno del coppermți della bandk rilevando, in caso contrario, che ad co sia paza nalmente rimaste estraneo il seggette che invoo i causa di non punibilit à a dify non so bra avor tenuto il demito conto allorchè, nella i illustrazione del motivo in esane, ka omesso ogat riferiunto all'avvenuta œrnissione o me, anche ad opera di oggetti diversi cal AT, prima
Hella dichiarazione di recesse, di quest!ultime,,
Gel delitto a di talune fra i delitti (anche di veroo in quello i cui all'art.270 bis), in viata del quale la Wanda era stata costituita.
motivo n.2. 1' infondato. La corte di merito, sulla basen una complesIV e ragionata valutazione di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ha ritenute, confermande sul punto la decisione di prine grade, ૨ che il AT andasse dichiarato responsabile del elitte di violepza privata zices in danne del dott.mze Retroal e realizzatori nelle forme della c.1.
In particularey come risulta dalle lettura delu
1'impugṇata sentense, opportunamente integrata da quella di prine grade, i giudioi ai merito, tante in prim ate in ascenda istanda, hame ritenute pompreyata: 11 de re nerale del ricorrente nel reate unidite, menestante la marcata partecim
Pasione attiva della stesse riporrente all'episodio suddetti. gludigi sostamende, in sintesi, 189
che l'accertate partecipazione id AT a dus
© tre riumioni presaratoria dei componenti della
“brigata collocamento", in cub si era decisà l'ef= fettuazione di un'azione "dimbotrativa" ni locali
Hell'ufficio collocamente, non potrebbe estituire valida prova della revisione #lla volizione, in parte delle stesso Catalane, del fatto specifi=|
o costituito dalla sottopasizione del ET Al'
:là “gegna", non cástituen de take fatto, contraria- mente a quante affermate nell'impugnata sentenza, un prevedibile sviluppo della concertata azione di tipo appunte "aimostrative": (alla cui effettua zione il ricerrents, come è pacifice, materialmente non partecipe), e risultando, per converse, che
'succesIVmente alle riunioni anuitette, atat decine, senza che il Catalana, all'epoca aunalate, potasse saperle, una rabile” in seguire nell ittuazione dell'azione in questions.
Con riguardo a tali critiche va anzitutte rile=
+
vate che, in linea di fatte, la certo di morite ha ritenute non or fibile che il mutamente del Faodel' " le operatime” “(ried - yer dirla con parole più seven re ma più pertinenti alla natura del fatte - del plane criminose), potesse essere intervenute capo l'infortunio che aveva colpito il Catalans, esolum dendele quindi dalla materiale partecipazione ai auccessivi svilupți della vicenda;
infortunis prem dettesi circa 10 15 gterni prima che l'azione area= 1
se luego. À sostame ü tle assunte la detta cørte. ka pértate una dupLIe argomentazione vasatu, 1231
late, sulla anı‡derari#xe ake, nella contraria ipak test, difficilmente vi sarebbe stato il tempo neces' 190
sario þer Weparare adeguatamente l'azione (la qual avrebbe dovute cemprenderr, a queste punte, anche.
(la c.d. "combiszazione " del SI) e, dall'altr lato, sul date di fatto cestituito dall'avvenuta sostituziome, -ɑóme componente della sexatra inca■ ricita dell'azione, dell'infortunate AT šen
i) Marce au;
indices queate, secondo i giudici ai merite, ohe l'infortunia aveva "avute luogo doper la formazione del nuolee operative e l'assegnasiale al componenti delle singele sloni*.
A tali considerazioni si contrappone, da parte del rlcurrente, cke, essendo già stata compiutta dalla "briçatz colloamente" la cud. "inchiesta prælixingre", un più ravvicinato mutamento del piam ne operative rispetto all' autioipe ipotizzate dalla corte di´merite, non ayrøbbę date lụezo ad alcuna insuperabile ristrettezza di tempi nella preparam zione dell'azione e che l'intervenuta sostituzione del Catalane con il Marce au (secondo quanto rifed rite da quest'ultimo dalla lui zoglia), men avrebbe affatto il significato attribuite as essa nell'impugnata sentenza, significando rise soltanto
"che per l'attentato occorreva un certo numero i
Persone; di qui la necessità della sostituzione che nulla ha a che vedere con l'attribuzione di un ruolo". . Trattasi perè, come appare di tutta evidenza, di considerazioni di aere fatte che capriz none´seltante und diverse valutazione dello medosiz
De risultanze, secendo Lattica della lifesa;
. Tam. lutazione oke può, in sò, anake essere plausibile ma ohe non per questa à idenea a dinestrare l'i■- plausibilità, per converso, quella espressa da studiadi di merite e la configurabilità, quindi,… – sotto tale profile, ai un vizio di legittimità ri- 191
levabile, come tale, in questa, sadac _
Mr., anche a voler ritenere, seguendo la difesa, non adeguatamente dimostrata la tesi della anteric rità del mutasente el piano operative rispetto al'
Ia-messa "Azeri gioca del Catalans in conseguenza dell'infortunie da lui subite, non per questo se ne dovrebbe dedurre la perdita di validità del fina la giudizio ai co zza formulate dai giudici di merito. L'elemento decisive, infatti, su qui tale giudizio era, obiettivamente, ritenersi fondato quallo della ricordata riconducibilità alle caratteristiche quanto mene, al prevedibili svim
}
|--lupsi dell'originaria pian● ●perativo, della spem affiae fatte di vidas privata ammnquée in danne del´Ratrøsi. Al riguarde nen jul mkvenirsi con quante sostenute dalla difama eiren l'assoluta -atra-
-ai fatti-come quello conaretizzatosi nolla-
[ogṇa" imposta alle aventurațe funzionario, rispeṭ= to alle caratteristiche peculiari ed essenziali di quella che avrebbe dovute sesare una sempLIe aziop ne dinestrative, consistente - gostiene soltab=
-
te in scritte sul auri, velantinagsi» . megafonn gio". Un tale assunte sarebbe infatți vere se al dovesse far: riferimente soltante ad un astratto mo delle di "azione dimostrativa" che, in affetti, in quante tale, escluderebbe qualsivoglia consertar = te caratterizzata do vleispaa, quante meno nai cork- fronti di persone. Ma quante un tale riferimente saroddýriðuttive a, portante, inadeguato ed inprom pria, quando si tratti il azioni programmate o veze dätte da un'organizzazione terreristico ever■iva come le “brigate rösse", appare manifesto, sva si consideri ohë, cone muntualmente annotate nella 192
impugnata sentanza ( è sul punte nen vi à
zione alcuna da marte della difesa), già talla riunioni, cui il Catalane ha m esso di aver cipato, era state rezraunato l'aso di arit,
--fine-41-- secupare time præsidio con molts jer l'uffiai❤ di collocamente", come pare in vi un eventuale intervento delle forze dell'ordis
Ý non sentra v ida kisegno di molte parel.. dimostrare come-11 yrugran ate. uso di armi, dis la finalità ac suso ricommessa, fad ne dal case della legittima difesa, orvÍAN: nella apeole, non configurabile), mal si concikl con la comune nosione di Bazione-#1mostrath
sua natura pacifica ed unicamente diretta gufneito il risultati sul piane propačundi:
A eld aggiungaat, peli, che fatti analeghi posti-in-essaré nei confronti tel Retreat
! ă stați piuti in ●ccasione di anələgh, al dimostrativ,”'capiute da gruppi operanti l'egida delle "bricate res **, tai rifarli rikanere soltate nell'abita di quante-forma zette del presente precedimente), agli epis
Okmilki (3.6); Pecora (n.15), El GIantonf
(2.24), Ospedale .CAe (1.30). Appare quindi tatt altre che‐arbitrarie e irragionevole - 2 vincimento esprese dalla corte il merite circa la pięǹa inquadrabilith, mulla späcifkan
iolla "gozba" inflitta al dett.Retreal, mall
-tv talia prevrtibile;
» Dx ziiiritter gramata truasiero della“ cepoortata azis strativa”, posto. ·anoke detfh avior , al MRź
A quelle précédentemente indig o ncepi 193
zion criminosa, ielle qui caratte do, come pure delle scelte operative comportamens tali (tra l'altro già platealmente hanifestatesi el universaliente note, andke per le espLIite, pubblieka rivendicazioni che il ne erano state fatte), non può certs pensarsi che il Catalane, quale partéolpe dell'organizzazione anziertta (sul oka, “pura, nen wi¨à¨ contestazione da parte della
Zifesa), patásce essere alliescure.
Cib piste, amáre quindi del tutte incenferente il richiamo opérate dalla difesa dal rivarrentè, mediante il ken note ma rdiente delle oitazioni frammentarie, alle fichiarazioni computati mali
11 Cerel, 11 Tarquint il NI, da cui al do=_ web desumere (un in realth new i insime affatts), ake la nettopocizione del Metrost alla fosse quante di più lontane si potessa originaris intenzioni del AT degli altri aøne luf, revane partecipato alle riunioni preparatoria della phetesa "asione dimostrativa".
Basti rilevare;
al ri¬uarde; oka le fatte Hiddarak zioni, a quantɔ appare dal lord testuale tenore, cons riportate nel netivo di ricerse innsæỡ, nez contengono cun espLIito riferimento al Atte anzi to, li i 1 cickiaranti, in sostanza,“
a contenere che vi or stata una variazione ( on merlio specificata e ad ess e commicata), rispėt' to all'originario procetto di azione dimostrativa", che egsare avrebbe dovuto/onstituita, one d accennato, dalla irruzione nell'ufficio colboomante seguit scritte sui muri, larois volantini, e aiuili assunto, quests, ake, in verith, appare piħ facil nente attaṛliabile all'intente del dichiaranti 21 194 allontanare: da e la responsability per il grave reati di lesioni (configurabile per la "qua bizzazione oul, nella stessa occasione, il " treed.
(vepne sottoposte); che non all'intento di
(come invece si sottintende da parte del ri la "novità", rispetto al piano originario, deli
("cogna" inflitta al medesimo Retrosk. D'altra parte
♦ lo stesso ricorrente a ricordare, richiamntqwi y alle dichiarazienti del SA, che 'l 'aziona prez gandistica ●riginariamente prevista era stata neatim tuita (Cer disposizioni venute dall'alte, con quella della gankizzazione del direttore dell'uffiois #1 collocamenta, in quanto adeguata al livello di scen tro nel paese Kulla di più naturale, quindi, the essendo queate, in realtà, il vere elemente di ità rispetto all'azione programate, If 930 facesse riferimente, da parto di chi,: avende prano þarte alla eriginaria programazione, voleva evitam țe il þericale di essere condannate per 11 pih țitolo él reato che l'attuazione di quella "novitk" rendeva osnfigumbile. No, d'altra parte, compete alla Corte la verifica in fatto circa l'effet pro he atti significato da attribuire mediante ricerca/del cont tegțo nel quale case si collocano), alle frammentario citazioni di cui si à detto, essendo soltanto necest sario e sufficiente, ai fini che qui interessano, țilevare come le stesse, nei termini in cui sene riportate si appalesino del tutto. inidonee a- diner
,
strare'ltassunte èi-out sono state peste a sestegne
Quante poi all'ulteriore critica formulata nel potive di ricerse in esame, e che può riassumersi x pel;
sense: ake non sarebbe stata dimostrata l'incia ienza causale della partecipazione del AT” al- 19>
le riunioni di cui si è detto sul precesse formativo delle concorrenti volontà di colore che poi realizzar rono l'azione criminosa, dovendosi anzi ritenere dimostrate, secondo la difesa del ricorrente, die detta incidenza sarebbe stata del tutto assente, p 0"pato
$ ohe in quelle riunioni, qui avrebbe partecipato
(come riferito da certa Morganti, indicata cone chiamante in cerreità dal datalape), "una marca dị
Fernene", altro non si sarebbe fatte, da parte de li
+
intervenuti, se non prendere atto della decisione, gi a unts "in alto loco", di dar corso all'azione in questione, appare sufficiente osservare che, in: genformità con i ben noti principii in materia di o ncorso di persone nel reato, tale concorso à con figurabile anche quando esse ai manifesti nella for=
i smpLIe adestone, comunque espressa, ad un' propesito, orininess, da altri concepito (e 201. in affetti realizzato). ■ una tale adesione appare apa punte riconoscibile nel comportamento di chi, par tecipando, come 11 Catalans, a riunioni di so tti
(appositan te convocati per essere, neasi al corrente di iniziative criminose da altri concepiti ( 12 cut realizzazione richiederà poi la collaborazione di
(quel medesini soc etti o, almeno, di una parte di essi), nostri, sia pure con il silenzio, di provare la pro= A
1. dette iniziative e di essere pronto a pria collaboraziom. Un tal e comporta esto, infatti, sorato a quello di tutti gli altri (na la sorta
(è fatta appunto dall'insieme di ogni singole adcona do, ciascuno dei quali conserva la sua individuali 4
th), ha une sua obiettiva valenza di rafforzamento e di sostegno a lla volontà criminosa di coloro ché hanne conce ito e vogliono reali zare il dissche 196
delittuose, come pure 21 tutti gli altri che a qual disegno sono chimmati a collaberare. Basti pensare s per convincersi di ciò, a quello che avrebbe invec potuto essere l'effetto dissuasivo di una esposizi oke'da parte dėl partecipanti alla rtunione, solo di taldino di post, foosh atata nanifrotată
l'attuazione del disegno anzidetto. No può, al uardo, validamente sostenersi, come si fa is della difesa, ohe, trattandoa quello sho ungentava un ordine per i muti", per cui 2 poteva esservi luogo a critica o discenso", deriv rebbe da ci♦ la totale indifferenza della presenza del Catalane (come, proumibilmente, di quella t qualsiasi altre) alle riunioni in questione, at ai un eventuale rafforzanente dell' intente deli organizzatori". La fallacia di una tala mentazione appa Imediatamente percepibil consideri che essa (forse anche per effette 11 certa inavvertita sugestione creata dall'ind i use, da parte del brisatiati rossi, di concetti terminologie propri dell'ordinamento militare), now atri si considerare le "brigate roose" non come un pura e sempLIe organizzazione di fuori.legge, na quasi come un regolare corpo nilitare nel quale, vigende una disciplina che trova in suo fondamento nella lagga, i caşi hanna il diritto di aspettarai.
i loro ordini vengano prontamente e senza discussiem eseguiti. La realtà à, invece, che, trattandosi ap=
$
punto non un organisme illitare, na i um criminali, l'obbedienza (quali che fossara l upat tative, in concrete, di chi emanava di non poteva in alcun modo dirsi "devuta”
la sua nanifestazione non può che essere conside tá cima abiettivamente idenen a rafforzare il prepesito crăminone di chi, per la realizzazione di fini penalmente illroiti, la sollecitavà.
- motive n.]
■' infendato. La difesa, del Tloorrente, per sostn' nere l'arronaith' e l'illegittimità della mancata appliomzione, in favore del medesimo ricorrente, dell'attenuante di oui all'art.114 c.p. si rie ɑhioma, puramente e sempLIemente, alis argomentazioni esporte a souteno dal motiv precedentà. La ritem nuta infendatozzá di tali argomentazioni, come dian'
si illustrato, comporta quindi, in assenza di altri
Uveral dementi a sostegno della tesi, ancka
-della-ġensura--
I infondato. La pena inflitte al AT, an cerchè non contenuta entro i limiti minini edittaq
11, stata comunque quantificata in misura che da quei limiti non discosta in mode particolarmente accentuato, ove si consideri che, per il reato di partecipazione a bunda amatą, la pena edittal prevista dill' rt.307 coma 2° cod. pen. va da tre nov an t i reclusioni (nalia specie gi à marti= ți da una pena base di anni quattre) e che l'aumento per la ritenuta continuazione, determinato in anni
: une al reclusione, avrebbe potute estendersi al triplo della pena base. In talt condizioni, seconde il xincipio/
TOETS affermata_da_questa Caxto, non può diral vi fosse necessità di una metivazione specifica e 198
catalane/
approfondita sul punto. kò, d'altra parte, henti di fatto ai quali la difesa del ricorrente:A fatto riferimento nella illustrazione del motive:; in santo (si n t , incensuratezza, avvenute costituzione, dissociazione, intrapresa di attis
.
lavorativa, matrimonio), costituiscono, di poř lementi in presenza déi quali dovesse necessari ponte darsi luogo (come inveen la dotta aik pra opinare), all'irrocazione del ninino dell
*
motivo n.5.
B' infondato. Non appare infatti censurabile,« trariamente a quanto sostenuto dal ricorrenteƒ.
Motivazione sulla base della quale la corte d to ha ritenute non appLIabile, in favore del no ricorrente, la diminuente prevista dall'art. della legge n.34/1987 in favore del c.d. "disseoi ti dal terrorismo". L'ostacolo all'appLIazione di ㄢ
estto benefielo è stato individuate;
dal giudici nerite, nella mancata mmissione delle attivit fettivamente avolte e nil n i alla letiz tanza all'estero per lungo to po dono l'entrata in vigore della lesse anzidetta. 1 che si contra da parte dalla difesa, che il AT ha invece ans esso le attività effettivulente sveite (e cio la sua partecipazione alla "brigata Primavall,” alle brime due ⚫ tre riunioni tenutesi in vista- bentato SI), e che la latitanza all'astère non di per sò alerienta incompatibile con la volontà di abbandonare l'organizzazione criminosa dalla quale
# ricorrento aveva in realtà le distanze" fin da prima dell'espatrio. Elementi
142. 194
decisivo a favere i l AT, comunque Campre secondo la difesa), robbe dovuto essere conside=
Pato quello che ell, pur essendo libero all'esterop veva deciso di costituirai, affrontando il carcere le "pesantissime inputazioni a suo carico, fra e quali l'omicidio del dott.IN, dal quale stat bol assolto per non aver com esso il fatto".
Nessuna di tali obiezioni, tuttavia, a parero dell
Corte, coglie nel segno. ギ
Quanto alla prina, infatti, deve osservarsi che
à certamente vero che per "ariosione felle atti vità affettivamente svolto" dove intendersi mu lla ple ha ad ogretto i comportamenti penalmente rilevanti posti in essere al co retto, indipendentemente dalj la qualificazione giuridica che ai essi viene poi attribuita, è altrettanto vero che tali comportam penti, proprio in quanto Penalmente rilevanti, sono
M paratterizzati anche dalla lore, riferibilità að. un evento che si realizzato o tentato di realizza di tal che il negare, come si è fatto da parte del AT, con riguardo all'episodio SI, la propria reuponsabilità in ordine a quell'evento fe non aulla base di considerazioni neramente iuris diche a contestando, in fatto, che l'evento obecgo rientrasse nel novero di quelli previsti e voluti), equivale appunto (volta che invece quella responsa= bili risulti accortata), a non a mettere una parz te dalle "attivit offettivamente svolte".
Fer quanto attiene pol la seconda oblozione, va ricordato che l'art.l della L. 16 febbraio 1907 n.
34, richiamato dall'art.] della stessa legge, pre=
Vede, tra le condotte dhe "oongiuntamente” debbom no essere tenute ai fini del riconoscimento della 200
disseciazione, la massa in atto di "comportament orgettivamente ed univocamente incompatibili con
->:
il permanere del vincolo associativo". Ora, non sombra vi sia bisogno di spendare molte parole dimostrare che il-permanere di talune-nello-stat di latitanza rispetto a provvedimenti coercitivi che proprio in relazione a quel vincolo ed a fat ad esso riconducibili sono stati mossi, pur non escludendo;
per sè, che il vincolo stesso, in effetti, sia stato interrotto, difficilmente pub essere interpretato come "comportamento orfettiv mente ed univocamente incompatibile "con la aðpr vivenza del medesimo. Occorrerebbe dunque che, '1 pendentemente dalle stato di latitanza, un tala portamento risultasse per altro verée sussistent provato. Ma oiè non sembra verificarsi nel caso eoane, essendosi la stessa difesa del ricorrent. limitata ai affermare, come ai à visto, generioa e apoditticamente, ohe il AT aveva "preso distanzo" dall'organizzazione prima di espatriar-
In tali condizioni, quindi, se un adi bito nuò -- all'impugnata sentenza à solo quello di aver vol positivamente indicare il permanere dello stato latit z. come sintomo del par ere anche del vi colo associativo quando, in realth, le sare he 3
to sufficiente rilevare che, latitanza o no, m cava comunque la prova che il AT avesse po in essere un qualsivoglia comportamento suscetti le di rispondere ai requisiti fissati dalla legg
¨πb, d'altra parte (per rispondere all'ultima ¨
$
de obiézioni precedentementé riportate), può rit si che un tale comportamento esse essere rido:
sciuto nel solo fatto dell'avvenuta costituzion 201
del: Catalang, all'uopo rientrato dal paese eatero nel quale si era rifugiato, essendo di tutta evidenza che un vincolo associativo di carattere criminoso può permanere anche nei confronti di quello, tra i sedali, che si trovi in state di detenzione, Jer cui l'instaurarsi di un tale stato, anche quando oid dipenda dalla scelta di chi, in tal modo, ha deciso di porre fine alla propria latitanza, non
à, di por ad;
/tale in dimostrare "og ettivamente od elemento unizocamente", come richiesto dalla legge, la incom= patibilità con la sopravvivenza del suddetto vincolo.
CA CEco
□ ricor da odnsiderare infondato, siocona gro= poste sulla base di motivi comuni a quelli nn. 1,
3 5 del ricorso algranati, con specificazione, quante al motivo n.3, che per il LI, sarebbe
"pacifice in atti", che di non avrebbe partecipato al tentato sequestre ON, all episodi Macana
« COSITA e alla rapina D.K.L. CHEN. La infonde= tezza, in generale del motivi anzideti è stata ỀN
(dirostrata nella trattazione dal ricorso A ranati,
|alla quilo, portanto, al rinanda. Quanto a cib ohn si affma, cone si appena visto, con riguardo alla specifica posizione del LI (a proposito ad
[quale si ac iunge anche, da parte della difesa, che egli non faceva parte della direzione di colonna che avrebbe deciso le azioni, per cui "solo il ogl' camente e on travismento delle risultanze processualå" sarebbero state attribuite a lui, "sempLIe cresarto",
delle"responsability apicali), appare sufficiante 202
|Cavigliá brit osservare che la affermazione di responsabiliti del IG risulta motivata, nella inpugnata. sentenza, "oltre che sulla rivendicazione della nilitanza bricatista effettuata all'atto dell'ar resto, sulle convergenti digute 21 correo ad opera di LI, IA, UR, Morganti
n Libem, i quali hanno indicato, per ciascume :
per ciascuno degli opisodi criminosi, il ruolo splecato dall'accusato". A tali specifiche in cazioni di elementi probatori si contrappongone,
: come si è visto, soltanto affermazioni Meneriohe
c apodittiche di estraneità del ricorrente agli. addebiti contṇatatigli, non dandosi carico, lo stesso ricorrente, di procisare, neppure somma= rianențe, quali sarebbero i vizi logici e giuridis ci riscontrabili nell'apparato motivazionale del-
l'impugnata sentenza nella parte in cui essa fa--
: appunto riferimento a quegli elementi probatori per fondare su di essi il proprio giudizio di re- sponsabilità. Appare quindi evidente come. il ris oorso, che si trova, in realth, al limite della inar isaibilità, debba essere comunque rigettato. LL TT
E' fondate. La corte di secondo grado, analogament.
i motivo n.l (a quanto operate nei riguardi di altri imputati chị erano stati condannati per il reato di cui all'art. 270 cod. pen., ha riqualificate, anche per la Cica colella, tale addebito in quello di cui all'art. 270 bis. Gesi facendo, però, ha mostrato di dimenti=
care che la corte di primo grade, sulla base del rilievo in fatto che la LL era uscita dall brigate rosse fin dagli inizi del 1979, aveva esclus so che potesse trovare appLIazione a sua carico la aravante della finalità di terrorisme o di eversione,
introdotta nell'ordinamento solo nel dicembre del
1979, con 11 D.L. 15 dicembre 1979 n.625; 11. che vale anche, a maggior ragione, Fer il reato di oui all" art.270 bis cod. pen , intredetto dall'art.
3. della legge di conversione del citate B.L., 6 febbraio
1980 n.15. L'impugnata sentenza deve quindi essere anmullata, senza rinvio, sul punte in questione, ri= pristinandosi, pertanto, con riguarde all'adfebito di oui al capo 1/1 dell'imputazione, l'originaria |
Qualifica di sociazione cowerIV di cui allart. 270 cod. pen. (senz: incidenza alcuna sulla quanti pual ficazione della poena, posto che quest'ultime non aveva subito mariazioni a seguito della più (ravo hualificazione del reato operata dalla corte di secondo grado). ' evidentemente assorbito dal motivo n.l, avendo metivo n.2 ad oggetto, come si è specificato in narrativa, la mancanza di motivazione in ordine alla più grave qualificazion, Aell'addebito di cui al punto 1/1
1 804
☐ ☐
operata dalla corte di secondo grace.
motivo n.]
E' infondato. La corte di secondo grado h.
tamente o adequatamente motivato il proprio sento in orcine al ritenuto ruolo organizzativ vestito alla LL, facendo riferimentė 2 plementi che, in sè e per sè considerati, indubbio è decisivo rilievo e cioè, come testű oi afferma nell'impugnata contenza:" da un gestione del deposito delle mi della brigata i
Correspaccata e, dall'altro, il contribute forniti eccasione della costituzione del nucleo inizial
Gol Settera forze politiche på sceneriche inti
Ella controguerriglia, ciod a quell'otsanime
Irigate roses assurto in breve tempe a centra tere della inchisate delle operazioni centre nenti politici;
ed operatori seomaniei",
; La difesa obiettal quanto al primo elemente, lo stesso sare sfornito di adeguate supporte baterie (tale non potendosi considerare quale stituito dalle dichiarazioni della ER, ouf fatto riferision to 1'impugnata sentenza, siccome ite
:1 riscontri obiettivi e non bacate ou conoscenza. retta del fatti); muanto i condo l ento, che le strane non sarahon idoneo a rendert confi urabile il ruolo organizzativo.
Tuli obiezioni non ampaione per condivisibili,
Quanto alla prima, si traduce, postanzialmente, jim una cenzura in fatto, cicome attinente non ta to i criteri seguita nella valutazione della man quante i risultati, di detta valutazione che, in quante tali, afugene al sindacate di legittimità 705
cha questa Corte è chiarata ad operare. Al riguar= do va rilevato che la corte di merite ha, I-gittdras mente ritenuto (1 attribuire valore probatorie al'
16 dichiarazioni della ER (gl) in altre ocoge Jeneral erte sioni indicata c att ” in gà e per s t endi hile, per rationi che la ricorrente, dal cante suo, non ha contestato), specificando che a tte Michiarn' zieni avevano inoltre il conferte di quelle di altri chiamanti in cerrrith, oltre che delle parziali mop t missioni della stessa ricorrente. Ora, a proposito di tali ritenuti riscontri, la difesa della ricor= rente si à limitata ad una recisa quanto ap dittior. negativa in ordine alla loro a ssistenza;
il che, affermazione evidentemente, destituisce i pure fatto, non au=
[scettibile, quindi, di ré valiže rilieve in quem sta sede. Per ciò che attiene poi le dichiarazioni
Hdella ER, XIX II fatto che queste, secondo
✓ quante si assume, sians "de celata", non xarrebbe, occasiona di per sè (come questa Corte ha il avuto di affor mare, anche con riguardo al disposte dell'art.195 anl nuevo codice di procedura penale), a renderl inattendibili. Ma a ciò può comunque-a lung-rel che la difesa della ricorrente ai limita, anche su tale punto, ad afformazioni di fatto piuttosto conbriche incontrollabili ( "La stesse ER ha sempre. a di non aver mai avute canene n diretta di m ati fatti e di aver solo sentito di-
* all'interno dell'organizzazione che la CO
la, probabilmente, aveva svolto tale attività ),
1 quali mostrane, inoltre, di non teneri adeguat conte della circostanza (puntualmente esattamen te nessa in luce, inveon, nella trattazione di ordiz 206
be Generale, dal giudici di merito), che in una turaura gerarchicamente organizzata come erano l."bri jate ros e" chi (come la ER), occupava posisie
(1 vertice era con ogni verisimilianza esattamen informate, per il tramite appunto dei conall: ga chici, ai quante avveniva al livelli inferiori, qui pene con riferinente alle attività di quelli che potrebbers définire come i "quadri intermedi" dedi. rganizzatori, di tal che appere: alquante impreun riduttive, in un tale contesto, parlare di sempli conoscenza "de relato", dovendosi piuttosto di pazl re di conoscenza derivante dal flusso circolare I infamasiont che è caratteristico di ogni organi, hrticolato e operante au bane porarchica.
| Fer quanto riguarda poi la critica formulats difesa della ricorrente al beconde elemente indicaj nell'impugnata, sentenza cone caratteristico organizzative attribuito alla LL, appara sufi diente rilevare come, anche in queste case, ei mis trevi di fronte ad un'affermazione del tutte generim apedittica, eoorndosi, in sostanza, la dettu difesa limitata alla pura e oropLIe contestazione
46ll'assunto (in fatte) (ri iudici fi uemite, pacene do cui, come si è visto, 11 rublo unto dalla
Ciccol-lla nel c.d. "acttor forze politiche ad
[economiche era qualificabile, attesi i compiti, apd cifici di tale organimo, come ruolo organizzativo;
quente, che, sunte, in så´e per sè, ar el tutto ragionev9-
n, se à Y*I* che all'organisme medesime era attri buide,. sécondo la non contestata affermazieze d cluäici d'appell›, il compite, assal deLIate importante, di "centre promotore dill. inables
[delle operazioni contro esponenti politici „ 207 ratori economici".
Delli ON EN Il ricorso, promosto sulla base dellumice native il cui contenuto à stato in precedenza, a sus luogo, illust_rate (pas. 32), à infondato. Si tratta, in
C ostanza, delle modegina argonentazioni, qui p se in modo assai ni somario e stringato, proposth a gesterno di ricorsi esaminati di sorretti che, pur essendo detenuti (come era detenuto il
Delli ER, a PA) durante lo svolgincato del
Secuestro D'UR, sono stati ritenuti correspon' sabili nella "gestions" di tale sequestre e, quindi,
del reato, à cagione della posizione capresas n^= diante i "comunicati" e le altre iniziative assunto, quali componenti ei nuclei brigatisti nelle carceri di PA e di Trani, in concomitanza con i preeland
M di coloro che, gli stessi fini, speravan● in statþ di libert . He racioni per le quali le auaccennate argomentazioni non appaiono condivisibili sono i stata illustrate nella trattazione del ricorsi
ZZ, schieri, BO, cui, pertanto,
rimanda.
Dr. MU Giersic L'unico, articolato motivo, sulla cui on il ricorso è stato proposte, à infondato. In sostanzi a quanto si rileva dalla lettura dell'impugnatu sentenza (^, ad into ruzione, da quella di prino grade), la prova della ritenuta responsability,
a titolo di partecipazione, del Be TA, in or= dine ai reati di banda armata e associazion, terra- 208
ristico-evergiva, è stata ricavata dalla christi in correità di certo BU e i relativi riscon tri;
elementi, qurati, da cui, in particolare, mer che il De TA (indicato con il noms al Matz tailia di "glio"), aveva aveno la propria attigiti in favore delle "bri te ros ", dapprima adoperaz
Cool per far conseguire la disponibilità #1
partanente (prese in affitte dal AL, parte, con lo stesse De TA, con il. Mrina pon la De Logu, ₫ un comppo formato da atuèszņā, durĉi venuti a ona per la prosecuzione degli stum destinato ad osservatori i novimenti che si svelgevano intorno al carcere di Robibbia), succ esIVmente, accettando l'incarico, pot tuttavia, seḥza successo, di cercare, nella litorale lazione, altri innobili da prenders zione, por Lo-osigenze dell'organizzazione, ritenuta jilla/validità di tali risultanze in fatte per in byɔongone, da parte della difesa, argonsntazioni puntuali «, specifiche, dalle quali sia cato rilevas la effettiva sussistenza dei denunciati vizi di nom
-
tivazione, essondes la detta dif , in sostanza, limitata alls ties di singola e marginali prepes) zioni tratte, con la sperimentata tecnica delle tazioni frammentarie, dal testo dell'impugnada tenza, senza in alcun modo dimostrare le ragioni le quali, in conclusione, quelle risultanze in dovessere essere disattese. A parziale compensazi ne di tale intrinseca debolezza argomentativa¨Ïá difosa in fatte ample ricerse, però, ai teni
\ffette", mestrandpal, ad esempio scandalizzata il fatte che i giudici di second grade
Continuato a far riferimente alle "dichiarazioni- 2019 accusateria dal BU" e avessere, in particolar re, continuate ad affermare che il De TA fogad state incaricato di offttuare la ricerca di casn ci cui da prendero in affitte sul litorale romano, si è dette, senza tuttavia curarsi, poi, di fornire analitica e razionale dimostrazione della fondatezźn
di un tale motive di scandalo, dal momento che, o sostegno del sue assunto, altre non ha portato sn non-l'apedittica affermazione cha la suindicate. circostanze sarebbero "prive di alcun fondamento, così come è stato ampiamente dimostrato", sulla buse di "mentite chiare incontestabili".
A = dette mentite non no che detta dinestrazione e difesa, siane da individare,/nella circostanza, cui si accondo accenna subito dopo, costituita dall'originario errere di identificazione del gruppe di appartenenza
{ del Be-Murtne com muelle operante sotte 11-noms di
"brigata Rebibbia" anziche come quelle, Citerne,
denominate. "Nucleo M.P.R.O. Rebibbia". Ja coal è, però, la tosi appare manifestamente pretestus'
a c acchè, sul punts, 1 giuftici d'appelle non hanno mancato di fornire adequata e logica motiv ="
zione, richiamandosi all'origine, evidentemente colo nominaliation, dell'equivoco, e traendone
-uindi la l itti cong ruenza (volta che l' outî=
roco, come precisato nell'impugnata sentenza ser= tenza, era stato chiarite dalle ates BU), che case non incidesse sull'attendibilità di quarto sostenuto dal detto BU a proposito dell'appar= tenza del De MU al citate "Mucle. MPRQ Rohibhia"
nulla rilevande, in contrario, che prima che
| l'equivoce fosse chiarite, il ricorrente, seltànte 210
hule ritenute appartenente alla "brigata
» non quindi perch apecifica te accusate ta
Puzzati da altri), fosse stato incriminate anche þuale presunto corresponsabile l'omicidio IM
_ _ ti. lè miglior fondamente o maggiore rilevanza poiven s ure poi attribuite all'ulteriore affermasieno bi legge mal ricers in esame, seconde cuf \I~]
RT avrobbe "Rogate s pre o in costanta responsabilità, mai amentite di persone a circus tanze, ed anoor mana al Puzzutti", mostrando um tale affer izione di ignorare, puramente e somplim bomentay nuante ampiamente puntualizzato e document into dai giudici di merito, in primo e in socan þrade, a propesite della evoluzioni della lin fenIV del ricerreito o dei riacentri negati ih essa incentrava in altre riaultense procnunumli;
Basti ricordare, al riguarde, chr, cone ai legate nell' inpugnata sentenza, non solo il De AR ha negato addirittura la conoscenza con il TT
|(il muale, invesy le ha riconosciute in febears na ha anche negate rapporti incontri con il FA m
* la De Legu, "in diè mentito crivono i riu te
-
dalle dichiarazioni Varan se a dal
1'annotazione del nuovo domicilio di Quidonia-nal'-
|1'ngonda sequestrata al PA". La ste se Hurtes, poi, come at legge nella sentenza di prine grado,* ṢA (a frente di inequivocabili risul- tanze delle indagini di P.G.) n poi, al dibattimen nego, di aver mai frequentate la casa di Via San
!
NA IN (quella, cioè, di cui si è parlate presa in affitte nome del AL nei pressi dal curvore di Rebibbia); il che ragionevolmente sta to interpretato dai giudici come elemente certo non
Piovevole alla credibilità del ricorrente ma gu= cettibile, piuttosto di incidere negativamente su:
Ci mon aignifica, naturalmente,
- tale credibilith. the tali argomentazioni dovessero r riamente condivise, quel che è certo, però, è che,)
volendo ai criticare il processe logico sulla eui base i giudici sono pervenuti alla decisione di condanna, case non potevano essere ignorate, volta!
cir quelle critiche, che si è visto, si basavano,
tra l'altre, proprio sull'assunte della totala credibilità, ingiustamente misonesuduta, fella protestą, di innocenza del ricorrente. 1 tutte apolittica e incontrollabile risulta poi l'ulteriore affermazione del ricorrente, secont de cui la ritenuta appartenenza di qust'ultimo, in epooa precedents, al "nucleo MPRO di ZZ Zana"
M in Roma, sarebbe stata "definitivamente smentita 1
nel giudizio di appello". Già questo basterebbe a dinestrare l'inconsistenza anche di tale critical la quale, peraltro, si appalesa anche come del tutto fuori bersaglio, si cchè il ricorrente attribuisce a tale circostanza un carattere di decisività che, invece, non appare in alcun do rilevabile dolls lettura ll'innunata sentenza, in cui la circo=
.
stanza medesima viene presentata come elemente qu=
ramente a iuntivo (la proposizione in cut se ne accenna è infatti introdotta, significativamente, dall'espressione "a parte......") rispatte agli ale tri elementi, di cui già si è fatto conne, cui ins vece il carattere di decisività appare chiaramente attribuito. सेंट
*
De TA
lib, ancore appare in alcun modo giustifi condivisibil, il fudizio di contraddittoriath nella motivazione dell'i nata oentenza, forma to I ricorrente sulla bane drl riferimente un punto al detta motivazione in cui, con riquitai
~1 De TA, ni accenna ad un quo "innerne aɗliz militanza brigutista tutto cormáto inferiore all, aspettative, che gli fruttò l'espulsiom”. pegno inferiore alle aspottiva" non nimifios, fatti, letteralmente, mancanza totale di impént "
, quanto all'espulsione, 11 fatte atroce che qu ata ab ia avuto l oro starebbe, m i, a di re che, in precedenza, vi Ara stata adesiona troipazione alla vita del coalizio criminos potendosi avilenterente "espellero” chi di un lizio non abbia mal fatto parte); ed il m
è sta responsabile, come-si-#1
gola i escluIVmente di partecipazione alla armata ed all'associazione terroristico-overs: Ma si sorriunge da parte della fifosa (ed ato, in realtà, l'unico argomento, tri quelli-ør
a poatermo del ricorso, che aprila 1 una certa cistenza) i giudici di merito non hanno tenute i conto al fatto che le atraso uz atti, ad un punto, ha dichiarato che il on TA "non entrà nai nella struttura" , oproific ado, al riguardo, che il nominate ricorrente, dopo un paio di incentii,
11 ora apparso "molto, molto dub ioso", per cui, in un succe IV ON , li ali a chieste
["so effettivamente voleva entrare nell'organizzazió=
'ne"; al che il Be TA aveva risposto che *in offatti non se la sentiva", per cui il rapport De TA 213
state da allora troncato. Ora, non v'ha dubbio che tali affermazioni, se prese alla lettera ed isola to dal contrato delle altre complessive risultanze processuali in cui si collocano, sarebbero da cen- siderare incompatibili proprio con 1 ffermata pan'
cepipazione, per un certe tempo, del De TA al sodalizio criminoso. Ma che questa non dovesse ese sere, in realth, la conclusione cui i giudici di merito dovevane pervenire appare manifesto ove si consideri che nè dal nicorse in esame, no da al tre risultanze, tra quelle verificabili in sede di legittimità, emerge che siano stati smentiti gli elementi di fatte decisivi sui quali, come ac 3. connate all'inizio, appare fondata 1 'affermazione
55 di responsabilità del ricorrente, e cioè il precae= ciamento 11'abitazione adibita ad osservatorio _ succesIV del carcere di Rebibbia e accettazione/dell'inca rico di ricerca di altro abitazioni nella zona erl litorale laziale. F' infatti nella spendita di tale attività che, in concrete, può dirsi, si fosse rea=
lizzata la partecipazione attiva del De TA alla t vita dell'organizzazione criminese. B l'effettivity
(con conseguente rilevanza penale) di detta parteci= pazione non può essere in alcun modo sminuita dagli eventi successivi, che portarene alla cessazione dei rapporti eventi che, come ben puntualiz nella sentenza di primo grado (pag. 1202, inizio) je riprese in quella di secondo grade, si erano stanzialmente concretizzati nel mancate success della ricerea di cui si è detto. In conseguenza di tale insuccesso, infatti, come affermato dai giudici di merito (e non contestato dalla difosa), il De TA ora stato "invitato a rifletter ", dan'" 2th
ost quindi luogo, all' alto di detta "riflession
(poco importa se per decfsiene finale del De Murta
o dell'organizzazione), alla accennata cestäni
¡ne. del rapporti. Che poi quest'ultina sia stata-v sta, interpretata e riferita del US come sus ello del "mancato in " del De TA definitiva nella "struttura" a non come/"uscita" della medew sina ben pub trovare plausibile = ra 1 nevole spi
Cazione, ove of consideri che l'ingresso nella.
"struttura" altro non poteva significare se non
Qualcosa di assimilabile ad un "assunzione in planm ta stabile”, rispetto alla quale l'attività prsee=+--
Centemente svolta bem poteva m a re inteen come caratteristica di un peri do di "prova" o di "ap« prendletate". Ma, se queota poteva esarre l'ottica brigatistica (ricalcata, del recte, sull'ottica- propria di qualunque organismo associativo ch sottoponga, come à nerealė , a verifiche attitu#1. nali l'ammissione di nuovi acepti, considerando gli aspiranti come non facenti parte dell'arzani amé strace, finchè la detta verifica non abbia avuto esito positive]), non per questo ett ottica può influenzare la valutazione iuridica del comporta= menti obiettivamente accertati, significativi di quello che, curicamente appunto, non può che g=
[sere qualificata oone partecipazione à operativa.
e, pertanto, penalmente rilevante. In altri terit ni, una volta accertato il carattere penalmente illncito di un determinato organismo associativo,
la spendita di una qualsiasi attività in favors di quest'ultimo, con il beneplacite lero ahe nel medediné organime same inseriti rix a kivello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente 215€
interpretate come una prova dell'avvenute inseri mente, pe fata cumeludónklák, Ägï- soggettant regoni autere či létta condetim nel sedalisio “órinia nulla rilevando che, secondo le regole in no go, terne di quest'ultimo, la ned sina attività non impLIhi invece, di par sì, l'attribuzione del titolo
21 Kodala. è appunto in forma di un tale prin-
“eipis, alla oni operatività nulla toglie la mancata, formale, enupoiazione, da parte dei giudici di Roz rite, che la decisione di questi ultimi al sottrac alla proposta censura.
Di IO ZI.
M motive n.1 dell'ary.Causarano
!!infondato. La corte di merito ha fornito n quafa ó corretta motivazione in ordine al proprio convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente tanto con ris ardo ai reati associa tiri quanto con rimando al singoli episodi criz minosi per i mali la detta res onsabili t to ritenuto. Apropósito dei prini, infatti, I
Cetta cort ici ty, tre alla non cont^=]
stata rivendicazione ilitunzu "rigti ts" TOP veniente dallo stesso ricorrente (dichiaratosi, al l'atto dell'arreste, secondo il rituals proprio 01 detta nilitanza, #prigioniere politico del movim mente rivoluzionario"),anche alle dichiarazioni, corredate-da riconoscimenti, provenienti da altri militanti, nominativamente indicati in RQ, 2-16
ER, Salvati, Marceddu, OR. Tali rigonssalm henti, a l tutto i morati not . Huulosta.di ricorse-in- nell noane, učno stati ustmente richiamati/anche
$
confutazione della tegi difensiz basata suba cintenza di un pluralit di brigatati caratteria zati dab medesimo home di battalia" ("Tranceses ol puòche ragionevolmente que dirsi essere stata diegt んtema, posta la considerazionė,di intuitiva denza, che il riconoscimento personale, wltalak ne mmaltasse l'obiettiva attendibilit\, annulfáty
ogni rischio confusione di un cogette con un tre, che poteose prospettor i a cazione della” së luta omonimia. L'avere, quindi come i dette, la difesa del ricorrente del tutto i morto l'element in questione svaluta in radice la rinnovata cénk
ra in ordine alla pretesa arbitrarietà alla iden tificazione del ricorrente proprie nel "frans cut 1 chiamanti in correità si riferivano,
Quanto poi alla ritenuta reponsabilità del Mar
zio por i fatti specifici a lui addebitati, risulta fall'impu nta-sentenza che a tale conclusione ta porta di marito è pervenuta culla e di "circostan giate e convergenti chiamate in corrsit formulate
Pa IB, far-uini, Savati, ron , Morganti,
OR e Faland", Hon pub Junsu direi che, in gene= pale, la corte di rito da imposta 11 propria
Acciaione su una non corretta inte azione delm fart.192 c.p.n. (come invece si lamenta da parte,
#-lla difesa del ricorrente), atteso chr, come plu folteolte affermato dalla giurispridenza legittimit
I e come anche nella presente sentenza ai è già avute _ todo di ricordare), la moltepLI i convergent chiamate in correita, quando ogni chiarata ap a 217 intrinsecamente atte di ile non vi siano fondati sospetti di qu estion o collusioni, en può com sere considerata con piena prova di colpevolezza,
g rande ciascuna dichiarazione accusteria com clemento di riscontro, ai consi del richiento art. 192 c.p.n., nei confronti del ta. è può diri ui centrata 1, critica formulata i difosa n^i confrenti ¿el principio, che si afferma contenuto nell'impugnata sentenza, secondo qui, in caso di chiamata in corrcit nei confronti di più o tti,
l'esistenza di riscontri per alcuni di questi r«n' dero so la chiamata por ciò atened atton i ane ohr per gli altri. Etta oritica, in verità, appare frutta di una non gatta lettura della sentenza, dal momento che quest'ultima, come on si rileva dak pass cui la difesa ha evidentemente fatto ri- ferimente (contenuto a paz.280), afferma, al contra=
M rie, di condividere l'analoga critica che al prin cipio anzidetto era stata formulata nei ristivi di appello,¨e quindi i non voler affatto far proprio
Bd infatti da tala princi= 11 principio medesimo. pio essa prescinde llorchè, proseguendo nella diz samina dei motivi d' ello, rileva che la critica in questione, pertinent con riguardo al solo - io= dio dell'attentato ON (per il quale vi era la sola chiamata in corroit del Coroi), undava :supern'
İta sulla was di altre considerazioni e, a gnata= mente di quella seconde auf gli elemenți s unti cóna riscoptra possono essere più fievoli (il che non vuol certo dire inesistenti) quando, come nel caso del OR, il sor ette chianants in cerreith appala particolarmente attendibile ē, inoltre, dellțaltra
(attinente ia peculiare fattispecie in esame) [/1 marz10/2
218 l'elemento di riscontro pub consistere nel condo cuifia stessa accertata militanza nal sedali. zio criminoso euli il singolo delitto risulta rifa❤
(risile. Ora, ad avviso della Corte, è proprie questa ultima considerazione ad appurire deciIV, al fini di un positivo giudizio in ordine alla. lidità della motivazione adottata dai cluției. appello, richiamandosi, in proposito, quante argenentate, nella trattazione di altre positani
(vad., in particolare, motivo n.2 del ±icoras testi), a sesterno della ritenuta correttezze dal;
principio di cui 1 detta copsiderazione è as]
Hè può dirsi con ci (come armir edənbrarsi nr.
da parte del ricorrente), allora l'accertats appartenenza di taluno ad un codalizio crimine:
(nella specie , come ricordato dalla stessa äl manifestata anche attraverso la "rivendicagione possa essere legittimanente assunta conò preval di corresponsabilità anche in ciascuno del fatti. delittusai che al sedalizio siano riferibili, che, nell'ipotnai data, l'elemento probaterie pre comunque-costituito dalla specifione intrin secamente attendibile dichiaram 7 zione accusatoria, rispetto le quale l'appartener za ( accortata per altra via) al detto nodalizio pone appunto come sempLIe elemento di riscontre, idoneo, come tale, ad assolvere unter ente al ruals di sostegno di quell'elemento probatorio, ma men la costituire a stesse prova au cui potersi fon' dare un giudizie di colpevolezza.
motivo n.2 infondate, al limite della inammissibilità
proponendosi come censura, sostanzialmente
[nerion in fatto, all'affrmazion della corte 819
¡merite secondo cui il ritenuto ruolo organizzativo | at' tribuito al Di IO derivava essenzialmente 1:1=
l'avere questi usunto ad un certo punto, in sosti tuzione della Cap elli passata ad altro incarico,
la direzione della "riata Tiburtina". Ia difese del ricorrente contesta la fondatezza di detta af=!
formazione ma, 2 soatem di tale quo assunto, al limita soltanto a dire che c on i basa sulla d' chiarazioni di qualche pentito" (non' meglio indica to),prive di riscontri obiettivi. Con il che, da una parte si riconosce, impLIitamente, che l'uf= formazione in questione trovava comunque una base in obiettive risultanze processuali (quale che fos il giudizio da esprimere in ordine alla loro ido=
neith probatoria); dall'altra, però, non si pene minimamente la Corte in condizione di esercitārē :..
11 proprio sindacato di legittimith in ordine alla ritenuta valenza di dette risultanze, dal momento che, come si è visto, non si dice neppure quali
―-
saretero le dichiarazioni prive di riscontri, no
-
si specifica quali sarebbero "sli elementi probas tori sicuramente utilizzabili che (come pure si lege nel/motivo di ricorso in esame), invano pro= prosiegue del posti dalla difa all'attenzione dei giudici, n vrebbero "in to 1 condanna del Di IO per
1n sempLIe partecipazione a banda armata".
E infondato. La correttezza della ritenuta condi motivo n. 3
- urabilità del reato di cui all'art.200,in relazione allbpisodio della rapina SIP-SEFI del conseguente conflitte a fucce;
risulta contestata, talla difosa del ricorrente, con argomentazini non dissimili, nel' Di IO/4
720
la sostanza, da quelle portate a sostegno dell W loco motivo di ricorso proposto dalla difesa del
Tondi in elo. Valiono quindi, anche in queste I la con iderazioni n guo Iuoto nella trattezione di detto ricorso (pagg.141-144).
notivo n.4
E' infondato. La presenza dell'aggravante dell, fimilit di terrorismo di versione, come esatta mente rilevato dalla corte di s cande prade, port i anni di reclusione la na nascine edittale
* il reato di falco materiale in atto pubbLIo
Comminano da privato (artt.47€ oorm In 402 0.7. amt di ed., più aumento della metà, al¬ dell'art. 1 corna 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 anni 6). Boca, inoltre, come pure rilevato, con pap na zza, dalla medesima corte, rende incomparar. bili con lw pur riconosciute attenuanti generich anche le atravanti speciali di cui all'art.625 pen.,contestate e ritenute per il resto di furto far
1, comma 3, del citate D.L. n. 525/79, conv. cop modif. in L.
6. febbraio 1950 m:15). Con quentemens to, per entrambi 1. reati in questions, considerando che le attenuanti generiche, in forza della partico
La disciplina contenuta nelle disposizioni dianzi richianate, possono operare solo sulla pena stabili ta-per effetto dell'aggravante dalla finalith at tarm rorismo o di eversione e delle altre au ravanti, að effette specials (quali appunto quelle di cui al
J'art.625 C. .) e che, ai fini della prescrizione, treva comunqup appLIazione il principis di cui al-
L'art.157 cerma II cod. pen. (per cui deve aversi- riguardo "al masino della pena stabilita dalla legen per il reato, consumato o tentato, tenute conte drl'
l'aumento massino di pona stabilito per le circostan'
zo ravanti e della diminuzione minima stavilita per le circostanze attenuanti"), ne deriva che la nos na edittalo massima risulta non inferiore comunque ad anni cinque di reclusione, per cui il limite prescri=
zionale, contrariamente a quante. sostenuto dalla di= fasa del ricorrente, non può essere qualla quinquenna= le previsto dall'art.157 comma I n. 4 cod. pen, ma rimane, nella migliore delle ipoteat, quello decen' nale di cui al precedente n.3 dello stesso prime comma dell'art.157 cod. pen., prorogato ad anni 15, ai sensi dell'art.160 ultimo coma stenso codice, per effetto dei ripetuti atti interruttivi.
native n.5
M
■ infandates Risulta infatti chiaramente dal-con' teggio delle pene analiticatiente esposto a pag.
1278 Erlla sentenza di primo grade che la pena com= plesIV di anni 10 di reclusione era soltanto quella deterinałaa per i resti to del presente proces dimento • che ad capa anday quindi giunta la pena inflitta con la pro cesonte optionza di condanna prom nunciata della corte d'acise d'appello di Roma il
4 luglio 1987, provin ridetoriinazione di est'ultimo. in virth della riconosciuta continuazione "estorm",
in mesi sei di reclusione lire 400.000 di multo
(essendo la pena originariamente inflitta con dette sentenza di anni quattro quindici reclusione e lire 400.000 al “multa), Viene quindi a mancars 11 . presupposte assunte a base della censura in sane ia quale, pertanto, non può che essere respinta. 222
Di EO 1
motivi dell'avv.Lo Giuddce
Sono gli stessi addotti a sostegno del ricorse.
PP (ed altri), per cui, a dimostrarne l'infen datezza, valkone la medesime consid-razioni sik reposte nella trattazione di detto ricorso.
Di EO IE
motivo n.l infondato. Ion si contrata, costanzialmente, da parte della difesa del ricorrente che l'atte formale di dissociazione è soltanto mul e databin le 22 dicembre 1903, la cui collocazione cronologi
10 pone ampiamante al di fuori dei limiti tempsia ,
11 entro i quali i comportamenti previsti dallŕ legge n.304/02 avrebbero dovuto essere noati in essere, onde peter fratre dei benefici previsti dalla legge stessa. Ma - si obietta dalla stessa difesa ai sarebbe dovute tener conto, in primo lus che la collaborazione del Di EO con le autoriz t inquirenti ara i odminciata molto tempo prima, allorchè il ricorrente ed era costituito, i 5 mar= quindi,
[zo 1982 e nel successivo interrogatorio dell'$ parzo 1902, aveva iniziato a mettere le proprie
[repon a ilith, chiamando anche in cu altri sog zetti;
in secondo luogo che detta coll₁'orasione ora atata poi interrotta per fatto nor imputabils il medecino ricorrente, essendo questi stato trasfe rito in Sardegna, nel carcere di Badle carros, in cui, in cagionie della situazione locale, vi era fon- data ragione di tenere che la presecuzione collaberazione-si--garóble tradatta in un gra 70% pericole per la sua incolumità personale;
condizio= po, questa, che avrebbe dovuto essere considerata come siustificativa del rifiuto opposto dal Di AT tro a rendere, 11 7 dicembre 1962, interrogatorio per rocatoria, tanto più in quanto detto rifiuto si afferma legit tinazione anche nel provera principis del riudice naturale ed era stato aocompat nato dalla urgente richiesta del detenuto i con' ferire appunto con i ciudici romani, titolari della istruttoria che veniva condotta a suo carico. jessuna di tali ori zioni, però, appar condivisibi je. Quanto alla prima, appare sufficiente rilevare cho, in base all'art.12 dell lace n.304/32,1 "co portamenti cui à condizionata" l'appLIazione dei bem
Anfiel¨dovavane essere tenuti entro il termine ivi
Indicate to succesIVmente prororotate, nä¨comunque scadute anpiaamte, come si è detto, alla data del
22 dlcentre 1983. Appare quindi chiare, in base al' fo= stuale venere della nomma, che i comportamenti in que» stions, devovane gòsame'nop salo iniziati,na anche çompimtį antre. 11 termine di legge;
11´ che, trattando=
i di comportamenti previsti non solo e non tanto in funzione della di strazione dell'avvenuta dienos diazione, ma anche soprattutto in funzione dell'
biettivo finale di pervenire ad un rapide – totale montellamento delle organizzazioni terroristico
- teraive, da realizzarsi appunto mediante il loro spontaneo scioglimento (art.l, coma I, lett.a) o mediante l'acquisizione di tutti gli elmenti infert nativi utili a combatterle e sconfiggerla (art. 1, qorma I, løtt.b), appare del tutte logice e ragiones cole, atteso che il termine in questione em stati flam sato appunto per far al ako 11 detto obiettivo vanis Di EO/1 224
se raggiunto senza ritardo.
Quanto poi alla seconda obiezione, la sua pretes stussità appare di tutta evidenza, ove si conside= ri che, come giustamente esservato nell'impugnata sentenza, il ricorrente, se effettivamente fosse stato animate da una ferma volontà di dissociarsi e di collaberare, penende in ssers compiutamente i comportamenti previsti dalla legge, avrebbe avite ampia possibilità di tradurre in atto tale lontà, pur trovandosi in stato di detenzione in
Sardegna. Anche ad amnettøre, infatti, che nel car core di Jad e carres vi fosse un clima poco prepi= zio a ghi volesse collaborara con la autorità, tan to da far temere consequenze sul piano della incolu=
mith fisica, ciò non significa che la collaborazio ne non potesse estringecarsi in modo sufficientomen'
te riservato (ad compio mediante l'invio, sempre ssibile, di missive in busta chiusa all'autorità
procedente o ad altro se t di fiducia che a questo le facesse pol pervenire), tanto da ridurre
· minimo, se non eliminare del tutte (cosa, del resto, impossibile in qualsiasi situazione), 11
concrete rischio di ritorsioni. Analoga riservatezė za, del resto, è da pro sumersi sarebbe stata assicum rata nel case che il ricorrente, in luogo di rifi tare l'interrogatorio per rogatoria, avesse accet' tato di gottoporvisi, fornendo all'autorità giudiz ziaria dolorata le informazioni in suɔ po s nuante mane, manifestando la stessa autorità 1 'in tenzione di discociarsi di collaborare, e chiedendo di c ere aiutato a tal fine. 1 rifiuto pure a Serl' LI , invece, di rendere il detto interrogatorio
((per niente iustificato dall'incongruo richiamo 1 principio del ludios naturale), non può che 225 essere ragionevolmente inteas come rifiuto (all'epom nulla rilevando, in contra=
İrio, che, come si puntualizza nel motiva di ricor oa) di collaborazione ao in eseme (c nella memoria che lo riprende e lo '
amplia, Abza tuttavia at iungervi nulla di sostan' zialn), detto atteggiamento sia stato accompagnato dalla generica, richiesta di essere sentito dai ma= gistrati r ani titolari dell'istruttoria ir corso.
La realtà è che, a tutto voler concedere, il tra= aferimento del Di EO nel carcere di Bad'a carros bub cas rst tradetto, per una serie di raciont facil' mente intuibili (fra le quali ben può ricomprendersi al collaboranti che si assumme essere state presente in det to cancere), in anche il alina di avversione un disincentivo psicologico all'inizio o alla prose : cuzione fins al mo compimento dell'attività colla porativa;
11 che rende umanamente comprensibile il caso del ricorrente, e giustifica il senere so sforzo della difesa di ansicurare comunque a quest'ultimo ___
d benefici derivabili dalla collaborazione comunque
(anoorchè tardivamente) prestata. Ha tutto ciò non! þus essere sufficiente, aul piano dello stretto di= ritte, a superare 11 taspatito disposto di l nd inficiare, quindi, di nullit , una pronuncia che, come quell: resa sul punto alla corto di merito, a e attenuta. fuel disposto si è risors
La n.304/02, in' Patti, regolando compiutamente "ex novo" la materia motivo n.2 E' parimenti infondato. ri benefici da riconoscersi a chi si dissociasse hall organizzazioni terroristico-everave e pre- p atte0/2
226
stasse, in varie forme e nisure, attività collalo.
rativa con le autority inquirenti, ha impLIitarien to bronto, in virth del principio di ordine gener male at:llits dull'art.15, ultima parte, delle Prom legri, l'art.4 del D.L. 15 diombre 1979 n.625,es vertito con codificazioni in raio 1980
n.15, che riguardava identica materia, sia pure;
in parte, diversamente recolata (cone, del red, là ovvio che fosse, del momento che, altri mti," non vi sarebbe stata ratione alcuna di dottare una nuom normativa). E che il detto effetto abrogativo fosse pres io nelle intenzioni 1 L islators apa confermato anche dalla considerazione delle consequenze, certamente incongrue, che altrimenti vanute sarebbare/3 produrai.Basti pensare, al riguardo, che, ipotizzando la sopravvivenza dell'art. 4 del
3.L. n.625/99 all'entrata in vigore delle legge n.
1304/82, lo stesso comportamento che, per la sủa
(İnrdività rispetto al termine fissato da detta state
Sultina lere, non sarebbe NE (com punto si romifio nel di specie), a c ourir al suo autors 17 fruizione dei benefici ivi previsti, one state doned ad curarfli la Quizione i.
curlli, del tutto analoshi,,se non_addirittura ma* riori (salvo il caso della non punibilità); provi=| ti ll 1 precedente. Quest'ultima, infatti, prom redova, ad e mpio, in favore del del "concorrente cplo cho, dissociandosi dali altri , ai fogse/adoperam
¡to "per evitare che l'attività delittuon " Toase
"portata a conseguenze ulteriori", la sostituzione
Cellu pro e o con quella della reclum sione d Madici venti anni a la riduzione delle altre pone da un terzo alla metà", mentre l'art. 227 2 della love n.304/2 prevede, in favors del badem sino dissociato, ma a condizioni più rigorose (at' ituazione, comunque, di uno dei comporta nti provis sti dal precefonte articolo 1, confessions condot ta volta all'elisione o attenuazione delle consezurn'
Za damnoge o pericolose del reate), la sostituzione
: della pena dell'ermatolo con quella della reclusio=
da 15 a 21 anni e la riduzione delle altre pene polla nisura di un terzo. Sarebbe pertanto assurdo che un soccetto il quale,non avendo soddisfatto tut te queste condizioni entro il t ine fissato dalla
.304/32, non potesse fruira dei sen fi=
ei sopraindicati, potesse però, ponendo in essere, oltre quel teraine, un comportamento satisfattorio, citata le n.
gravo se condizioni previste dall'art.4
:
201 D.L. n.625/79, fruire del miglior trattamento dirittur che, cone si è visto, l'attuazione di detta ultima delle
Cisposizione #11 avrebbe riservato. Nb nembra potersi validamente far richiamo, a so otegno della tesi sostenuta dalla difesa (6, per
Questa parte, condivisa anche dal P.G. presso quem sta Corte), el discosto di cui all'art.8, comma II, della legge 10 febbraio 1987 n.34, in base al cuale le dismosizioni di detta le e, recante nuove misure favore di chi ai fo s dissociato di terrorismo, non potevano trovare appLIazione in favore di chi avease già usufruito o potence usufruire, "dei bened fici previsti dall'art.4 del D.L. 15 dicembre 1979
m.623, convertito,con modificazioni, Galla lease febbraio 1900 n.15, n dagli articoli 2 n 3. della
304". L'urgomentazione, in-
fatti, secondo la quale, sulla base del testua Le 29 maggio 1962 n. q***y *
228
Stenure della norma ora riportata, domalha riamente ammettera la popravvivenza, oltre che della lorte n.304/02, anche dal precedente art:4
#61 D.L. n.525/79, ri c h trin ti non avreb avuto senso parlare della posad ilità di frut ancora del benefici previsti di dette ultine arti.
gole non annare, infatti, in alcun modo deciIV;
ben potendosi intendere l'epression "ha usufruite o-pub-usufruire come slateticamente rif»rità ad trazba: le eventualità. se od in quanto verifical
10 in relazione all'una o all'altra dell disposis . ni normative richiamate, e quindi senza preriudisio della scontata esclusione, con riguardo al prima (1) 1.3. x.011/79) ni esse della eventualità ( "pub usufruire")_in]
'per seobuda. à, in' proposito, appena il acringere che l'intervenuta acad-non, all oca dell'entrata in vizory dell' e n:34/1997, 86 temini previsti, dalla legge n. 304/02 per l'utilª attuazione del comportamenti ivi indicati non „sclu- drva certamente che i benefici, meritati mediantat la detta attuaziom, dove ancorn fruit, coincidendo la fruizione unicamente con l'amanazžomi ne della decisioni giudiziarie che, in sede di defi zione dei procedimenti penali, appLIassero le sostin tuzioni o in riduzioni previate;
deci sont che, oria nte, alla data di entrate in vigore dal la legge n.34/1987, ben potevano angere ancora (cend la atram esistenza dal presente procedimento, p te fino alla data edierna dimostra), a 21 N.
venir...
I motivi contestuali colliavy Ricci, in cui pure lamenta la mancata appLIazione dei benefici di cal
!
L me, I canto loro, di assoluta genericit e, tanto, in i ibili. 602
Ti Mitria. Mberto.
-motivo n.1 dell'avv. Causarano
infondato. La corte di marito ha, sintetica= mente ma efficacemente, incorato (a confutazione dell'analogo motivo i pravna proposto avvero la sentenza di primo grado dalla difesa del Di Mi■. trio), la ritenata configurability, a carico del ricorrente, sotto il profilo cronologico, della contestata aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, alle dichiarazioni el IL ( i mante in correita) alle risultanze del documento rivenuto nel mando del 19 0 nella e di Via
Silvani. La difesa del ricorrente a obirttate, in- sintesi, che il IL, a parte le ris che tevane avanzarsi a proposito della sus, attendibili tà in generale, non aveva comunque attribuite al
Di IO attività acac iative pretrattasi nel corso
› del 1990 e che, quanto al co mento rinvenuto nella "
base di Via Silvani, la presenza, in es o, del nome del Di IO quale component della brijita Torres spaccata non-inpLIava, ä per aò, l'attualità tale indicazione alla data in cui il documento steg=
so era stato rinvenuto.
¨à l'una nè l'alt tali obizioni, ere, appaio no condivisibili, Quanto alla rina, infatti, vi
è da dire che, superate le riserve sulla credibiliz
[tà in genere del LI (a proposito della quale
1 giudici di merito hanno rilevato la concordanza
11 dichiarazioni del predetto, relativamente al ale la posizione del ricorrente, con quelle della ER della NZ, così soddisfacendo al disposto ai, "
cui all'art.192 c.p.p.), non occorreva una specifi Di IO/11
230 ca puntualizzazione, da parte l o stesso LI,
in or in all po rcuzione Alla militona del n itrio nella ri t o cita olta la fim
Ael 1979, ver ritonare obe detta prosecuzione avess be avuto luogo, non essendo contestato che ľa vrigàtá „aven rato anche nel corso (-1 1980
Moverdoni, quindi, semmai, richiedere la presenza ai elementi positivi per affermare che il Di. IO (essato di far e parteL aveses/ elementi che il ricorrente non ha indicate,- non potenfoal al riguardo ritenere decisivo quello
* 11
Noui li ha fatto riferimento, costituito dalla pensata disponibilità oi afferma prina della entrata in ore del 3.L. n.625/79, Well'emmarta pento di via della Scala che da lui era stato adim hito, in tempi diversi, a rifugio di svariati altri þri tásti (indicati nell'impugnata sentenza in tali
Ricciardi, Braghetti, Arrent, EG PP). fon risulta, infatti, në viene posto in evidenza n motivo di ricorse in esame, alcun elemento sulla ba del quale dovease daral per acquisito aia che l'att vità prestata dal IC in favore delle "Wrigate I ” sauṛísmo nella messa a disposizione del suddetto appartamento, ala (copa ancor più importans ta), che la cessazione della disponibilità di questo ultimo avesse comportato anche la cessazione della “ militanza sotto qualsiasi altra formi. Vi ð ansi uma indicazione in sense” contrario, ricavabile dalla fk fermanione centanúta mall'impugnata sentenza (cui la difesa del ricorrente non ha fatto 1 minime calm 1°), *cena cu il i KI avrebbe svelto anche
AT a depositario, p elle " . .", armi ĉ degumenti, detenuti anche presso la propria. abitazione(pag. 289, “In fine). Già postu,¨● Jazz i quindi, Ja abiezlonė, apparè di tutta nimente, nel maggio dal 1980, 41 km focumente qual 11 Bi RI ( one imita insextetate), vym hiva indicate fra i componenti della brigata forre spaccata, unità , AN LI い
non poteva che es cre
Engionevolmente valutato come eleiento ai conferma
: una oircostanza di cui, in realtà, non risulta
Listense, come si detto, alcuna racione obiettiva
Ai dubitare, e cioè appunto della permanente militin' za, all'epoca, dal ricorrente in detta formazion brigatista.
motivo n.2 dell'avv„Causarano
' infondato. Come questa Corte ha avuto nodo più volte di affermare, a come è stato si in precedenza ricordate nella trattazione di analoghi motivá di ricorno proposti da altri imputati, la quantifi= cazione della pena in misura che, pur discostandosi dal minimo, rimanga comunque nell'ambito di valori :
aedi, non richiede, in assenza di specifici pow
--
ouliari elementi assunti cone decisivi ai fini di una quantificazione diversa, was particolare ed ap profondita motivazione. Nella specie, quantifica=
M ta la pena base per il più grave reato di banda are mata nella nisura minima edittale (atteso il ruolo organizzativo attribuito al Di IO) di anni 5
di reclusione, ed operato l'aumento fiaco fella metà previsto per la ritenuta a r ante della
(finalità di terrorismo e di eversione, con con' seguentele ra ziungimento, quindi, dell: “isura di
JAni 7 . meal di reclusione, la riduzione appli= cata in virtù delle riconosciute attenuanti reneri che stata limitata ad un anno e sei mesi, mentre avrebbe potuto estendersi a due anni a aei mrai.
Si tratta dunque di una riduzione che appare all'evi■ denza oome tutt'altro: ohe "quasi simboLIa" (come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente), dal 232
dul momento che il suo effetto ) stat „quelhas riportare la pena de infli gere in concreto (#solu no il successivo aumento per la continuazione:com li tri réati), ad una nisura di poco superiora al minimo dal quale si ara partiti, Won-adcom dunque, in base al principio cenerale diansi mato, alcuna specifica otivazione atta a giu care la mancata appLIazione nel missino dall tonuanti in parola. Nè può dirai ohe dotta appLIazione si ponga in contrasto logico con là 21
riconosciuta quasistenza degli elementi positivi
(non Tun a durata folla militan , manonta attri
Suzione di fatti specifici, reinserimento nella to sociale, con preutazione di attività in favore
(disabili), alla cui base la corte di mérito ha, tonute che le attenuanti generiche potessero concnsen, dal momento che de ttemanti pur, di regola, trovare ziustificazione appunto nella preornza di peculiari elementi positivamenti valutabili (e non precodificati) a favore dell'im putato, na questo, ovviamente, non può-comportare the cu li stessi elementi in i asso luogo alla ricuzione di jena n isura massina
Dossi e
Considerazioni non dissimili valgono poi a proposi to dell'aumento per continuazione, contenuto, nella ppecie, in una nisura tutt'altro che esorbitante
(meal quattro di reclusione) a fronte di quella che be potute maar e- disposto di cui all'art. 21 cpy. cod. p . ( ante atezza delle pone previste anche per 1.
www reati satellitt), la sua massina extensione. Al riguardo va poi anche notato che, diversamente da Di IO/3.
233
quanto ambra ritenere la difesa del ricorrente
(la quale trae da çiè motivo di doglianza a propom aito di quella che le appare una ingiustificata dis sparità di trattamento rispetto a situazioni sputate coza angloghe, in cui l'aumento di pona per il reato di associazione terroristice everIV, in continuazione con il più grave reste di banda armata,
sarebbe stata ai soli #z-20 ai reclusions), il Bi Mitrio. atsauto peaponsævile, oltre che tal detti reati associativi, anche di altri delitti, anch'essi unificati per continuazione, in materia di motivo n.3 doll ar. Causarano- infondato. In linea di fatto 1*impumata senz.
tenza di per accertato che il Di IO aveva sveľm to attività in favore delle bri ate ro se fungendo da prestanome per l'appartamento di via olla scali
(pit volte utilizzato come rià si è ricordato - come rifugio per altri esponenti, anche di spicco,
Vendo al ruolo
44 depositaric ac propriaastazione;
di armi e documenti del medesimo sodalizio crininos
30. Tanto una quanto l'altra di dette attività come questa Corte ha avuto modo più volte di affers mare ImpLIano assunzione di un ruolo or anizzati=
illustrato nella trattaziona delyo (nel sendo
}
motivo n.2 del ricormo Anidani e da intendersi qui richianato), e non meramente partecipativo. Mon
#: ha dunque ragione la difesa del ricorrente di lolensi, in line ai diritto, dell'avvenutu attribuzione di dotto ruolo che al Di IO. è, altra, parte, pub In stess if a seguita, in soda 2·34
1
Di AT/1
µi legittimità, allorchè, a proposito della hi dette attività (la arconda è, puramente e ampli somente inorata), ni rifucia nell'affermazione, apodittion dimero fatto, secondo cui la predispor Suff
pizione, da parte del ricorrente, dell'alloggisi via della Joala in funzione di allogic al compens ti della banda surs e stata soltanto "episodiok pccasionila".
motivi dell'aw. Lo Giudice
Sono comuni a quelli del ricorso Cappelbi tri e sono pertanto da considerare infondati per le pazioni poate nella trattusione di detto si corso.
Di l ato Anato
-.netivand infonato, lindte della ina bilità.
Non si vede, infatti, quale mal contraddittoriety
F posea quasisture, in linea di principio, fra la ritenuta insufficienza di un Inter in to elemento:
di fatto a costituire ilide prova in ordine allA
res onbilit di taluno p^r uno specifico episodio littuoso, 1 ritaute vili ith di l i no elemento a costituire prova, comunque, della. partecipazione del med io soszetto al sodalizio cri anco cui quell'episodio delittuoio ricondu obile, quasi che non fosse mai stato affémato u principio ( a considerare invece ormai pacifica), ancondo cui la prova dell'appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso, anche in posizioni di Di AT 1
235
rilievo, non impLIa che debba ritenersi provata anche la sua responsabilità in ordine a clascu
Hei singoli Melitti commessi nell'ambito del pro= gramma comune. Pal cha uppare del tutto lecito trarre
M orria corollario cha, per converso, il che non vale a provare la responsabilità per il singelo elitto ben può valero, invece, a provare la respon babilità per il reato associativo pub in alcun modo seguinal la difesa dal ricors rente allorchè, sempre nel motivo in esame, adombra la possibilità (lamentando, nel contesapo, la mancata presa in considerazione da parte del gindici
Hi marito), che l'accertate possesse, da parte del
Di AT, degli appunti contenenti l'annotazione.
delle targhe di veicoli appartmenti a dipendenti del
Commissariato Prinsvalle avesse riferimento magari un now maglio preedsabile presemite i natura illecita, ma non fosse necessariamente ricollegabi=|| def to
Le alla pretesa militanza del/Di AT nell'orga= nizzazione terroristica. Una tale ipotesi, infatti,
appare del buite gratuita ed astratta pecie a from= ta dell'ulteriore elemento richiamata nell inpu ta sentenza e costituito dalle dichiarazioni della
ER, in cul´ai riferiva di quanto affermato, in sede di "ilazione di colomma", dalla LL,
responsabile della brisata Primavalle, seconde out
11 90ggetta arrestato a Primavalla e trovato in possesso degli appunti in questions sarebbe stato
+
un militante at detta brigata, già arrestate in pre cedenza durante il sequestro More. Per la verità 1'at: tendibilità di datto ai chiaractant à contostata
Halla difesa della ricorrente, ma la contestazione presan riel geconda motivo di ricorso che pers tanto, questo punto, si deve pasuara ad em inare. D1 O/
230
motive n.2
anck esso-infondato. In linea di dirittó va
1'art.195 del vigente codicezitutto osservato procatura penale è del tutto indebitamente an g=
nato in [...], sia perchè essa non fa parte della 1
isposizioni che,ad sensi dell'art. 245 del D.L.v6
28 luglio 1989 m.271 (norme di attuazione, di cooral. pamento e transitório del dette codice), debbong trovare appLIazione anche nel procedimenti come quelle presente, proseguono nell'osservanza el codice previgentes sib perchè 11) medesino arti= colo,comunque , si riferisce solo alle deposisient
Hi testimoni non alle dichiarazioni di coimat til
(c, all'epoca in cui venné r enunciata l'impugnata ntenza non era neppure entrato in vigore 11 .Í.!
8 iummo 1992 n. 306, poi convertüto,con modificazioni,
7 Trosto 1992 m. 350, 11 qual tra
l'altro, ha modificato il corma 5 dell'art. 21 codice vigente, inserendo anche l'art. tra quelli aho, in quanto richiamati appunto dal datte comma
1576 99210, ebbono trovare applionzione anche nel caso di esame di imputato in procedimente con']
in so).
In secondo luogo, sempre in linea di diritto, ricordato che, secondo un principle da questa Corte proprio con riguardo all'
1 vigente codice di procedura penale (4 de consi
ERre, quindi, a maggior razione, valido anche in relazione a procedimenti per i qu✔ 1 la bizione , nosen da evidenti e dichiarate fix restrittive in ordine alla utilizzazione di depa sizioni "de relato", non trova appLIazione), in
Caso di mancata conforms, da pirte del teste 11 Di O/
237
Liferimento, diquanto altro soggetto abbia invece dichiarato di avere da lui appreso, non necessariam mente la dichiarazione di detto ultimo a ggtto deve risultare soccombente, sotto il profilo Ablla valenza probatoria, rispetto all'altra, ben potendo il giudice, velta che abbia adempiuto l'obbligo di se richiested risalire alla fonte della dichiarazione "de relaton
(secondo quanto braviato, appunto, dal citato art. 195 c.p.p.), giungere motivatamente alla conclusion he che la detta dichiarazione conserva la sua attent ibilita anche a frente della mancata conferma da parte del soggetto nel quale la fonte di riferimento tal , in particolare, (1/91,Car¤80, Ole posto, e p asando quindi all enama della fafe II tispecie concreta, ai rileva che la fonte delle di= chiarazioni "de relate" rese, sul punte in esame, halla libera, gioè la LL MA, risults,
M pacificarionte, ozsora atata escussa, tento che, comp þi à visto, Kella stessa lupusnata sentenza ai dh atto della mancata conferma, da parte sua, 461 cen'
? tenuto di dette dichiarazioni. Cie non impLIava, pari
11a lues dolls coneiderazioni appena svolte, 1 bligo, per il giudice, di disattendere le dichiara= wwww zioni stesse,pom privilegar invece quelle della EZ
, , gravando sul medesimo giudice soltanto l'ob÷ trella pliso, quelors regge intege (come ha fatte), consi f rare comunque valide n attendibili soltanto la derar prina, di fornire al riguardo adeguata logica mot tivazione. Ora, ad un tale obbligo, non sembra alla
Corte che il tudies at sia sottratto, risultando lalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 296) che quest'ulti 2 giustificazione della ritonate Di O/
838 attendibilità di quanto dichiarato dalla ER, ha fatto riferimente ad elementi legittimamente asaunți cope, validi e significativi quali, eltre all già sperimentata, particolare credibilità in generale della ER, anche la sede in cui questa. ultima era venuta a conoscenza di quanto da lei riferite (quella "direzione di colonna" che costi tuiva, per cosi dire, una sede #istituzionale” de=
...
putata all'acquisizione e alla discussione di gami tipo di notizie che, come quella in questione, qvesse rilievo ai fini delle vita del sodalizio crimine= so, che come già rilevato ad analogo proposito anche con riferimento ad altrs pasizioni;
quello
•
notizie potevano sostanzi o acquisite direttamente dalla d iarante); ed anz. cora la circostanza di riscontro costituita, dall'es' sere stata in effetti il Di AT già in precede za arrestate durante il sequestre Mere per aver.
tenuto comportamenti di natura apologetica riferi ti a tale elitto.
La LL RI, d'altra parte, soggetto
Ron collaborante, i tal che la mancata conferma, da parte sua, delle dichiarazioni della ER non sembra fosse tale da dover essere necessarias
..:
Manto considerata dai giudici di merite come desa di particolare credibilit;
il che giustifica, obiet' tivamente, il fatto che tale credibilità, in effe ti, non le sia stata riconosciuta, indipendenten T
temente dalla lamentata maneanza, su queste specifi co punto, di apposita motivazione.
Nè può considerarsi rilevante, ai fini della ri=
↑ chiesta invalidazione della decisione adottata dai ziudici di merito, la circostanza, rappresentata D1 O/
239
Bel motivo di ricorso i né, che la asonsa Lia wwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwww.
bera avrebbe parlato del Di TO come componente della brigata Primavalle solo, nell'interrogatorie 7
el marzo 1982 "verisimilmente sollecitata" ོ
afforma - dal magistrate clé conducera l'interre= catorie stress, mentre in altri interrogatori, in eui avrebbe pure disegnato: "1'erɛpigramma della brigata Primavalle", vella presenza in ama dod nominate Di AB non aveva fatto alcun canne.
L'attendibità di un dichiarante, infatti, sia, esse testimone e ai inv ite altra qualifica processuale, non impLIa che all essere pbimijabikolai di négistrato _computsay
do come tale (di fornire in a gaismomento: la tota
11th delle informazioni in) buo posvėsto, gelzs al- cuma dimenticanza incertezza, deveädéal davecei considerare one trattandosi di- •ssette imeno questi ben può non ricordare, nello stesso momento tutto ciò che all'interrogante interessa, specie quando l'oggetto dallo sforzo mhemènicb (come nella specie), please multiformeempty, zá che ciò comporti,, quindi,i di per soy la inattent dibilità di quanto quel medesimo"segtette -1 ub› menende accessi , ricorda e riferisace. E ciò vala anche nel case in cul 41 ricordo il rifariuenter successivi siano in qualche modo, stimulati dall'ins terrogante, non costituendo, all'evidenza, un tale stimolo qualcosa che, di per sè, sia equiparabile jad una coerciziona adui condision erte specia quando, come al verifica nella specie, non vi siano elementi ai serta cha inducane a ritenere che il dichiarante gia soggetto facilmente qu estionabi= Di Pabbato/2
Le. Seaza contare, poi, che, in ori caso, è golfenk to una supposizione della difàsa del ricorrente quele a dian accéhnita, secondo cui laimenzione *«I
Di AB cons componente della brigata Primavalle
þarebbe stata fatta dalla ER solo a seguito di sollecitazione del magistrato supposizione bàssta boltante zulla oircostanza che la dichiarazione res ba sul punte #2112 hibára sarebbe stata istro de ti
Hall'espressione "Ricords in quente momentah, Ia quale, in realtà, appare tutt'altre che univecaứnėl sense ipotizzato dalla detta difesa.
Quanto poi all'ulteriore argomentazione, volita gereditar la dichiarazioni 4.11a ER sulle base dell' a rito contracto con quelle del SA
(il quale avrebbe riferito di non aver avuta notizia
Hal responsabile della brigata Primavallo, cieà
LL, Nell'avvenuto arresto di un compokeлte}
Hella medenima brigata), appare sufficiente o f
Vern cho trittaci di elemento certamente valorizzabic
(o difitti valoris ato), ai fini difensiv , ma har' new cusato ot t i encinivity zd évidenza
tali imporre la valutazione, per converse, dol
1' altro clemento al quale i giudici di merite hanno invece ritenuto di fare prevalente riferimento, ai
Fint Wella formazione del loro convincimento. da ogni considerazionehipondentemente, infatti, da og biron la suasistenzą o meno di un intento, da parte
1 SA, di aiutare il Di Sab ato o altri impu- inti nel pr e nte procenimento (intento che, secondo il ricorrente, a torto viene attribuito al datte
Javabla nell'impu mata sentenza mà al quals, in poriti, micat'ultima accenna, fuggevolmente, solo. hd Itro promasito, cinc con ri u ruolo Di AB/3¢
244
più o meno rilevante che la brigata Irinavalka, nal suo complesso, avrebbe avute nella progettazione ed esecuzione dell'omicidio IN), che in ogni casq nulla exclude che la mancata com a que tempe, noscenza, da parte del Saxanta, dell'avvenuto arret sto del campaments della ſauddetta brigata, identi ficate nel Di TO, gia dipeno da fattori ecc«* sionali, á●m]Ze-possibili a verificarsi ● the pe886= no éģsere stati” dalla pik varia natura;
geeludersi, in linea di principia, che egli, pur effetti informate, mari consel 【néneria, trattandosi di un epi
1 tanti che hanne oestellate
-non riguardando-erso u nilitante-di_asse= lute print Tamimi
༼ ཀ ༐
motive, n.3 :
infondato. Il fatto che gli appunti dei quali
11 Di AB, coms xià ricordata, fu trovate i senon siano atati, considerati proza uffiz ciente di una sua responsabil:
cidio IN non soluta þær næla comunque dimostrativi enute svolgin to di un'attività informatixa effettuata per contą -
della brigata, Primavalle e, quindi, delle "brigate
I age", 1 cui la stessa costituiva articolazione ritoriale. attivita informativa per a tale,
per la sue intuitive caratteristiche di deLIatezza
e di importanza, da impLIare l'assunzione, da parte di chi la effettua, del ruolo organizzativo / p cher pertanto, deve ritenered, per ciù solo, assere
stato In ttimanente attribuito al corrente, Di AT 4
ΖΑΣ lè meno simificative, ai fini dell'attribuzione.
dek madesime ruolo, diversamente da quanto nostanu to dal ricorrents, appare l'attività e questio svolta (sul che, in linea ci fatto, non risulta formulata contdatazional, por il procacciamantė, mediante furto, dei veicoli da utilizzare pei par
Ar attivite della "brigata". La disponibilità ricoli, infatti, risperdert, come appare d in
Jesusestabile evidenza, ad at opensMal sodalizio criminoso, l'attività
rava al fine i ottenete la detta disponibil FtW¬ on poteva dirai facilmente funsibile, abbose andi
Johs 11 metode, alquanto sofisticate, ele, pap razid ni di sicurezza, v a re seguito per realiz mare la sottrazione di quel velcoli ai legittini istenm tori tode ttagliatamente descritto nellà impu mata gr a u A-caratteriszate dal eosiddatte "do piona tio" delle chiavi, i cui original venivano temporaneamente acquisiti con la scusa, in senere,
1 provars 1' ficienza doi vnicoli da sottrarre
(acolti, naturalmente, tra quelli, nuovi usati che crane offerti in vendita).
motivo n.4
E' infondato. La "gravità dei fatti" (intega, come re inte ll'impugnata sort a), net aanso di ravità non dei titoli di reato, ma dell conm
dotte concretamente poate in essere, nell'ambito
11'inquadramonto riuridico ad case attribuito come pure il "n ative comportamento proces uale ben possono costituire elementi atti a ciustificare
(contr c ette uunto affermato dalla difesa del ricorrente), 11 1 ventato i lle attoranti Di AT/4
243
Generiche, specie quando, per converse, non rigula
Coenâ, nella specie, non risulta, stande alla lettura del motivo di ricorso in esame), the simo abati rappresentati, da parte della difesa, elementi
Specifici a significativi obiettivamente atti a 20- vrastare, nella love valoriza positiva, gli elementi negativi dianzi indicati. fè, d'altra parte, la ritenuta negatività del comportamente;
processuale bub assere egelusay
Malla medesima difesa, gullà base dell'assunte che imputato,"pur non avendo preso parte personalmente
Al process" aveva "regolarmente nominate un difen
þove di fiducia, ta damento, anam dope scarbermaione, 5 Fr excuti e baltre, molts prima della stesse T u delate ritenergi, infatti, che pet "comportamento abbia inteso quello caratterizzato dalla contumacia in quanto tale, e huinal dal più o meno accentuate disinteresse nal ponfronti del proceqse, dovenda piuttosto ritenez intese, riferirsi alla, sostanza dell'attessi tenute nel corso del, prosesss, dal utçaurembe* beggiamante cara terizzato da mancata ammissione ji ogni responsab anseaza, di l zione.. D'TA
TT ONtta
Il ricorse, proposte sulla base di un unico moti vo, voltand escludere la regittimità del ritenuto giudizio „di colpevolezza in ordine al reato di par= treipazione a banda armata e associazione terren stice-everIV, da considerare infondate. La
difesa ha sostanzialmente dédatte, a sostegno della propria tesi, seltante la considerazione dalle stesse dichiarazioni del Juszatti, indicate nelly impugnata sentenza come la fonte del principale elemento probatorio su cui si basava l'accusa, non omerseva affatto che il dichiarente fosse stato di rettamente a conoscenza di una pretesa adesione del'
la donna alle "brigate rosse", avendo egli invece fatte piferimento, più che altro, a quanto ai appreso per il tramite del SA, marito della molo ricorrente, secondo cui questfultima avreavrebbe/mostrat
Wisponibilità ad entrare nella suddetta organizzaz sion .
I che devesi perè obiettare, in prime luogo, bho, como si rileva in particolare dalla sentenza i primo rado, in cui le dichiarazioni del BU
ti sono testualmente riportate, nei loro brani penziali, il detto TI non si limitò
re di una generica disponibilità della D'OttavE's entrare nell'organizzazione o a lavorare per essa in dibattimento, ha riferì, che, per quanto gli constava, la donna bra si "inscrita di fatto nella "brigata ferrovieri
(paz. 1315). E, prina ancora, sempre a quanto si ova dalle detta sentenze di primo rado (pas.
" il ZZ aveva indicato, fra li altri, 31.4) 1
Anche l ' avi come componente della "brigata
! D'TA
245
hervizi , da lui stesso diretts. In proposito ap bare il caso di rilevare che be surriferite dichiara-
zioni dibattimentali al inquadravano in un conteste hen derte caratterizzato dall'intento at agravare posizione alla Blottavi, dal momento che ora 11 hedesimo contacto nel quale il BU, come si ap=
Centenza,prende ancora dalla citt a wa dichiarato i non ricordaré adhatto l'incontro, sia pur furrevo= in preceden con la donna. d'altra parte, ammenne BIW
fonte delle informazioni del Juzzat i identific casas essenzialmente mal SA, fosse comunque da scludere che quest parlasse per sempty of Wi ria, conclusione alla quale risultano ever noti atamente pervenut vant t to quella af prime as I quare uitive and anckb data carico, a queste proposito, di riprodurre
(vács.1 µ6-1117), 1'ampio brave delle dichiarazioni el medesine hussatti, in cui questi aplega lo ra= gioni, del tutto plausibili, per le quali l'ipotesi anzidetta apparita muori di ogni verisimiliázd tagiant, qualla ora add5 all essential. hente riposavano sulle farite (e non smentit.) circostanze in cui Te informazioni in questione cra no state apprese, a clot in sede di discussione con altri militanti, 5:58þi ed impLIitamente con loro ailenzio, afalla tano quante sul suo conto veniva riferito dal d si marito.
appa=Faltra oblezione che, in secondo In go me da nuovarg alla tosi difensica e che, ad avvise
☐ ella Corte, vale ad inficiarla, è che, oltre alle brottavi
Z U C aichiarazioni del BU, nisultano aver militaz to a favore della D'TT ancho quello dello stes' bo SA,, 11 quale, come ricordato nell'impugnas arsentenza riferire al pubbLIo ministers che anche la do era Mentrata a far parte
Hell'organizzazione b.D., sia puce in modo ostroma- mente marginale", nel san a, subito dopo spiegato,.. che il buzzatt. preposto ad esso SA di aderire la donna alle b.r. ed egli (axenda eviden' tamente accolto tale invite e procurate quindi la.
Hetta adesione, giacchè altrimenti la co op avrebbe avuto senso alcune)n aveva not scelto ben,
Lai il "noma di battaglia" di CO(pass.306 dolla pentenza d'appello e 1319 21 quella di prina
คว). IL SA, inoltre, sempre a quanto risulta
Calle sue dichiarazioni riportate nella sentanza di prinos grado, abbe ancha a precisare, nel meds sim no contento, che la D'ot tavi aveva poi effettiva=
monte conosciuto 11 BU.
Di tali risultanse, del tutto i morate nel moti-
Ai ricorso in some, la difesa della ricorrente ha fatto conno soltanto in sede di discussione ora=
10, e nzialmente per ricordare come il Sartori
e poi ritrattato le dette dichiarazioni e com he il medecine fosse da considerare se cette soge ttendibile in generale, avendo a suo tempo indica- to come appartenenti alle "bricate rosse" anche tre sindacalisti del Ministero dei trasporti, poi visultati immaco del tutto estranei;
obiraioni,
pto, che però risultano già efficacemente confuta= to ball i n nita sentenza , con riguardo alla bri , anche in ouella di primo rado, con una sez i tuzioni l iche (che si possono rias' FA/1
247
aunere nell'assenza alo i ttive siustificazioni alla ritrattazione, nell'assenza di qualsivoglia plausibile motive sulla base del quale il FT potesse essersi indotte, originariamente, a calumnia= inattendibile fra la maglie, nella contestualità fra la/ritrattam zione di cui si à detto e le falde accuse a carico del sindacaliati); argomentazioni, queste, che po8=
50×0 apperire più o meno condivisibili, a seconda ·
(dei punti di vista, ma che, di per aà, non song cel to arbitrarie e irragionevoli e sfuggone, pertanto, ad coni sindacato di logittità,
FA UC
motivi dell'avv.accioli
Sono comuni a quelli del ricorso BE ed al'
M tri, e vanno quindi dichiarati infondati per le ma sina ragioni gil illustrate nella trattazion di detto ricorse. T
motivi dell'avr.Lo Giudice
Sono a lero volta comuni a quelli del ricorse. Osp pelli e vanno pertanto anch'essi dichiarati infon' dati, sulla base delle argomentasioni a suo luego-
-a-suo addotte a 30 stegrio, della relezione del suddetto ris corgo..
motivo n.l redatto dall'interessato
E infondater. L'attribuzione, infatti, al nigerma prente,ente, del mielo organizzative (ciò di cui allaÍ
Quela da considerare del tutto giustificata, alla stregua delle risultaner di fatto (sostarzial' 7.48 Farina/1
mente non contestate), di cui menzione nell'imput guatu sentanza, e cioà l'avere il FA provvedum to alla "gastione dell'importantissima base dies via delle Nespole";l'avere etli svolto attività ar
(proselitisme "sfociata nell'arruolamanta 21 altra tre elementi" a l'avere infine partecipato "a mures rose inchieste su agenti di custodia". La inquas
Prabilità di siffitte attività in quella che carate torizzano il ruble di "organizzatori non appare dubbia, amuto riguardo al significato che, al Tim
che qui interessano, deve riconose rsi alla auddet.
ta definizione, secondo i principii più volte onuna cinti da usets Corte si richiarsti nella trate!
tazione dal motivo n. 2 del ricorso Anidani;
priu=
eipi in base ai quali, tra l'altro, è da escludere che 1'organizzatore", or enger tale, debba nez arian te casore investito, come inveer si opie n: da parte del ricorrente, di compiti di coordi= pu nto di direzione dell'attività di altri sog= tti, rientrando piuttosto 1.det f1 compiti fra qual' li da considerare propri di "capli" "dirigenti":
L'attività organizzativa, invece, caratterizzander"
ai principalmente sulla base dei requisiti della senzialità ne infun ibilità ( intesa quest'ultima in son g relativo, cioè come non facta Intercant fra, un sochetto e un altro, biabilità non come assoluta insostituibility, air ficile, tra l'altro, ad ipotizzarsi in qualsivoglia attività umana), non impLIa affatto l'assunzione of compiti del renere anzidetto, ben potendo re genziale ed infungibile anche un'attivite chel b luno compie senza in alcun modo coinvolvere 1 65|
pera di altri sogetti che than coadiuvarlo. FA/ i . 249
· Quanto poi șålla pretesa occasionalità delle att tàiattribuita al Frina;
(vi) è da dire “anzitutto che la bastione di una base, dovendosi Nėššššația menté protrarre par un tempo apprezzabile, non può, per oid these, esser qualificati come attivit episodica e ócéasiónale. ■, difatti, il ricorrents saggiamentén evita disimpegñárá sa.(questa punto,
Limitandosi a lamentare la mancanza di prova in ordi na al requisita della"continuità"foltre che a quello dei "poteri decisionali, per il quale.rabe, però, quanto si è appena rilevato in precedenza), bolo · con riguardo all'attività di reclutamento ed al quella di effettuazione di inchieste: Ma cosi linitat i nelliegretton là consumer appare del tuttes pretectuosa, giacchè una volt acceptatars
L'appartenenza di talune ad un'associazione crimine sa (sul che, a quarte pare di capire, nel caso di specia non vi è contestazione), le attività svol- to dal medesimo soggetto nell'ambito di istta as'
LS 2562899 661025 14* WH
ociazione. non necessitane, al find eventuale valutazione cOK! dell'a sunzione di un ruale organizzative prova in-ordine al, requisito della continua tà
In lines al p inciple,infatti, un'attività pub. 1
same considerata essenziale infungibile ( quin-
1 propria, come d un mela organi tive), ancké amnsa il carattere della continui cone ben pub. cara nel caso di atti*1**1 che taluna If aderenti, d'iniziativa o su richie sta, penga in essere allo scopo di far fronte ad un'esigenza contingente il cut soddisfacimento rap= presenti però una condizione per la valida soprav FA/2ri
250
vivenza del sodalizio. anche quando non si Tec
rifichi ana tale ipotesi;
l'eventuale occasionalità
dellfatti £tà prästela nen la comunque un riligye decisive, racche l'essenzialità e la infungibil tà attengana alla natura intrinseca doll Lattività
stessa a nop alla frequenza, con la quale casa ven prestata, la quale può divendère da svariati fátte= ri quali, ad esempio, l'impegne la capacità 41° soggetto operante, la présenza o meno di contixio= hi favorevoli, etc. Ora, volendo scendere alle fate tispecia in same, non apare dubbio che l'arruelas. ro altri adepti del sodalizio criminoso 10 vol
(gore attività préparatoria indispensabilefcome orā
(quella costituita dalle c.d. "inchieste") alilattua: zione degli scopi primari del sodalizio medes:
(erano attività sicuramente classificabili, par la' loro intrinseca natur, fra quelle essenzialfE
infungibili, par cui chi le poneva in essere, anche occasionalmente (ma nel quadro, ovviamente, di une
Intabile rapporto di appartenenza all'associazione), por ciè a c lecittimaments qualificabile
Com onizzatore "; più o meno efficiente, più
o meno zelante, più o meno capace, na sempre orga= nizzatore perchè, se coal non fosse stato, attivi th del soner anzidetto li garebbera cluse in assoluto.
motivo n.2
B parimenti infondato qu a Corte ha rià più
volto affermato in pasaita, confutando arcomentam ziori non iscinili da quello poste a base della edierna dorliance, il principio della piena confi= FA/2
351
turabilità del concurso formalé fra il teatōn die bane arata o quello di associazione a vverIV so p icere con finalità di ferroviamo.« di aversioneveone pure quello della configurability con riguard a tutis
1 :anzidette figure di reato (n cesion fatta, ovviam mente, per quella di associazione con finali di errorisme di eversione, di cui all'art.270 bis cod pen.), dell'aggravable di cui all'art del 气
13. . 1625/79. cont. on modif in Fergen:15/1980.
A titolo esemplificativo può citarei, fr, le più ro centi pronunce di questa Corte, con riguardo al primo di detti principii, Saz. 1, 22 ottobre 1988 - 26 601 gen-.
pato 1989 n.1088 (m. 180287), la quale ha affermato: b o vteises a yout I delitti previsti dagli artt.270 e 270 bis cod, pen.
hon concretano nè un elemento costitutivo nè una pira postanza aggravante della banda armata, con la quale invess, sussiste un legame di fine a mosso o non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il heath fine tenga realizzato, si ha concorso formale, essendo inappLIabili sia la disposizione sul im complesse ata 11 principio di specialità. Nello stes so senso, fre 15 altre: séz.I, 21/3-29/7/83 n. 590, Notes पर्क putos m.160071; sez.I, 20/12/84-16/5/85 n.4743, 169198;
Bez.I,31/5-12/7/85 n.6979, 170095; sézi ;29/11/85
5/6/86 n. 4938,m. 172979; sez.I, 7/10-10/8/87 n.8944] ' 176503; sez.I, * 5/4 10/8/87 n.8952, 176517 goz
I 14/12/88-17/10/89 13850,mo 182284 A
anco e
. . Altrettanto, forse/più nutrita ed univoca è poi
)
་་་་་་་་་་་་་་་ la giurisprudenza relativa al secondo principia, A ti anche in questo caso, tolo meramente esemplificativo appare sufficiente ric chiamare, al riguardo, se11,30/1-27/3/92 n. 3744.
189714, la quale ha affermato: "La circostanza aggra= Farin8/3/4
2.5.2
vonte della commissione del resto per finalità di teb oriero o di eversione dall'ordinamento costituzionale. previste dall'ert.i, comma I, 41 D.L. n.625 del 1979, jconv. in I. n.15 dol 1980, ac c are Cp LIate in relazione al reato di banda ermata, et so che tali finalità non sono elemento costitutivo Rel suddetto ru to Nello stesso senso, fra lo mucerose altra: › cez.un. 19/5-7/6/84 n.14, m. 1 -21/9/84
c. 1054, 3.165634; poz.I,17/1-12//2/85 m.1540,m,167885; acc.I, 23/3-9/5/92 n. 5437,m. 100314.
Dal 'indiriazo espreɔpo con le richiesto pronunce: ron ritiene la Corte che vi ais stivo di discostarsi, non risultando prodotto, como è accen ato, aloun ring tomā muovo e decisivo argomento che possa indurre a ri : terlo in discussione. In linea di fatto, poi, con riguardo al reato di associazione terroristico-aversi valart.270 bis C.P.), non può dirsi vi sia stata in- debita appLIazione dellaggravante di cui all'art.1 del D.L. n.625/79 in quanto tale agravante, conten te in relazione alla fattispecie, originariacəntə lineata (e ritenuta dal primo ludice) di cui alla .
270 C.P., è stata poi assorbita nolla riqualificazione
Sal T imimo addebito, I parte ciudice di secopt do grado, sotto le previsioni dell'art.270 vis. Anona sotto quest'ultimo, limitato profilo, quindi, la pro- posts censura è infondata.
motivo n.3
E' infondaso, per le modasime ragioni già illustrar to nella trattazione di analoghi motivi proposti da altri ricorrenti (ved.. not.7 il ricorso Behera. môt.2 del rio.Capuane), prospettandosi anche in gestoj caso l'erronea argomentazione secondo oui l'adesione al programma criminoso delle "b.r." comporterebbe la unicità del disegno criminoso rispetto a tutti i litti poi realizzati nell'ambito di quel programm motivo n.4
E' infondato, al limite dell'inammissibilità NZ/1
25:3
NZ EN
wwwmotivo n.1
E' infondato. Come chiaramente si rileva dalla
Inttura miltingugnata centenza, il Ponal stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concoras rale, del sequestro D'Trso non pulls, gol ge
1'appartenza, burg sempLIe, alla "Airegioné stras torica" (intesa come or ahia di version) ill.
"bricate rosse", ma come diretto ispiratore, uni ta nte ad altri, della "risoluzione strategica“ del settembre 1980, là quale, por sua stessa natu
7 . aveta natura ai direttiva volta ad indirizzare in un certo mado a con ben precisi abiattivi l'azib=
ne dei militanti cui e diretta. B dal testo di.
Actta risoluzione, riportato nei brani essenziali nella motivazione dell'impunata sentenza, risultal bon chiara che 1'iwinizzo da tradurre in atto ong molto coner tanente quello, tra l'altro, di "colpi
-
r i vertici del Ministers di ZI e Giustizia",
"colaire la magistratura di guerra i CC che in mado camp all interats conducens 1-cam suerra", onde otten e, come obiettivo imediato
11 chiusura, #con ogni mezzo", dell' SI. Ap= quindi ben difficile, i sulla sola se di pam
Itali elementi, notare le ittimità al vizionamento seguito dal giudici di merito, i quali, a fronte i un pisodio criminoso co quello costituito al sequestro D'UR, le cui daratteristiche le feui conel t finalità corrispopervan puntua n ' wwwwwwwwd to alle direttive angi tt 1 cui ideazione ed attuazione ora aportamente, rivendicata da quelle trase "bri ato rosao" nel cui mbito, poco primm,
(queŀlr å rottiva rao stutë m itë, fanno liΟΣ n NZ/1
254 tratto la conclusione, giuridicamente ineccesibile
(alla luce dei più elementari principii che regol no istituto, del concorso di persone nel reato), che chi, come il PO, avova attivamente operate nella elaborazione delle direttive medesime non po these poi non essere ritenute corresponsabile, a tiz tolo di concorno morale, del litto che, in puntua-
1 attuazione di esse a ad opera di coloro qui asso prano dirette, era 201 tato, di fatto, compiuto.r che, d'altra parte, 11 ON fonge in effetti tata "magna pars" nella elaborazione della "riso-
Luzion strategies" di ouira à detto non *, ptunzialmente, contestato neppure dalla difesa del picorrente, la quilo, evidentemente, nu la ha potu to mor e gli elementi che, al riguardo,
p ati illustrati dai giudici di merito,tra i quali, hen ultino, quello costituito (140.320) cal riferis hents 1 c.4. "ritiro i Formia", in cui, nell' ata
19 0, Zu proprio il NZ, unitanente al bo nuto ZA (poi in tit olla tirestone dal outs recei" costituito in base alla stessa "ria. pol i t i ), con la collaborazione an'
che di OR & RD, dolincere la bezza
Aal documente in questione.
01) posto, 4ppure quindi, anzitutto, completac jente fuori bersaglio la critica for uluta dalla di fesa del ricorrente, nella premesse del motive in 3ro ito i mella che, a aus parere, sarebbe stata
11 inosservanza, da parte doi ludici di merite, rincipii vigenti in niteria i prova indiziaria,
w ento che gli elementi alla cui base atata tomate dal responsability 1 Tenzi non hanno tamente natura di "indisi", essendo esat idon iportamess NZ/1..
255 fornire direttamente, men induzione (a nom) no che quest'ultima non venga, indebitamente, ident tificata nell'appLIazione di princip i di diritto
(quali, nella s ci , quali attinenti il concorse di persone nel reato), la prova di detta reaponese bilità. wwwParimenti fuori bersaglio ai appalesa poi l'ulte=
Priora critica basata sulla pretess inosservanza del principio, aid falte affermato da questa Corte, secondo cui la mera appartenza di talumo ad un po das lizio criminose non impLIa, per ciò sole, la rez sponsability del medesimo: soggette in ordine a qualsiasi reato ascrivibile al dette sodalizio si visto, infatti, come nel bases di specie, il rindi=
A 210 in ordine alla ritenuta responsabili del ZI siu state Andate na sulla mera qualità di esponente di vertice delle "bricate rossal, da lut rivostita;
ha nu fatti specifici correttamente visti ed inter-
pratata come dimostrativi di una altrettanto specim fica responsability.
Quanto, infine, all'ulteriore critica formulam te dalla difesa del ricorrente a proposito, della.
Fitenuta (dai siudici) appartenenza del medesino
11. "fronte careori", vi è da dire che detta appar=
enenza non costituisor, comunque, nell'economia generale dell'apparato motivazionale, posto a spate=
Eno del zindizio di responsabilità, elemento di ri= ponosciuta o riconoscibile decisività. Dalla stessa, inpugnata sentenza, infatti, el rileva chiaramente..
che il detto giudizie veniva considerata, ciuatanena come si mufficientemente fondato qulla nola base dellbo certata, attiva partecipazione del PO
[11 slaborazione all "risolucione strategica" li NZ/1
256 cui si è detto (ved., in proposito, pag. 319, pri- no capovers r e pag. 321, quarto rigo). Già ques sto basterebbe, quindi, a togliere ogni sostan ziale rilievo alla censura in question. riacokò.
la stessa, anche se fondata, non potrebbe comunera per quanto appena osservato, dar luogo ed effetti invalidanti della decisions adottata dai giudici di meriter appare infatti, evidente che, leggendo il frente carveri" la struttura appositamente creata per l'attuazione della risoluzione strates ft vica", ben poca importanza poters avere, ai fint dell'attribuzione di responsabilità, penali. avenge..collabórato all'elaborazione di detta ries luzione, la circostanzà che questi avesse pei. sunto ó meno un ruolo anche nella struttura anzi detta, volta che il delitto commesso rientrasse- comunque nell'ambito di quelli che, in base p oluzione, dovevano cominti.
i tutto ciò può, peraltro, aggiungersi che f ici i merito, riferendosi alle dichiarazioni I
to su un slaments dom Mu tti, a loro volta cumentale tituito dal c.d. Wilancio" delle trività della struttura in questione, hanno dato plausibile o ragionevol pi gazione del lore at:
sunto, nulla rilevande in contrario, at fint for
Presanteo iudizio di levittinity, il fatto che strani abbiano in tal node didatteso - secondo quan' to si asane, da parte della dif ga la rim tanza lia no d orso costituita dalla dichiarazioni
1 Suv ate, secondo il quale il ZI sarebbe rid usto estraneo al "Fronte carceri", non essendo iconoscibile, in tali dic irasdoni, una valenza Fenzi/2 2.57
spetto a quello del BU. Meno che mai, poi, bus ritenersi che dovesso costituire elemento oata=
tivo alla ritenuta appartenenza del NZ al "front. bare t il fatto che il medesimo imputate fosse stato consider te meritevole della speciale attenuante di
þui all'art.3 comma I della legge n. 304/02, appLIa= þile soltanto, cone à noto, a chi, tra l'altro, avog=
erase "piona confessione di tutti i rrati compesaţ
.
A preseirlere, infatti, da ogni altra considerasion he, basti rilevare, al richardo, che costituendo il T
fronta carcari" una sempLIe articolazione delle brizata rosse", ments ease non era ta="
da iever essere considerate come reate autonens e quindi da confescare) rispetto a quelle (confassa= to) costituito dall'appartenenza, in posizioni di responsability, alle dette. "bricate rosse" "
motivo n.2 N o
E' infondato. Tant prime quanto in secondo gram and to is twe e t rosuls o 20 1 0 and 430 Eg sponsabile del reato do 11 PE è stato ritenuto old So ei cui all'art.age biz cod. pan, fasquestre D'Urao) considerats i grave tra quelli per i quali
à stato pure formulato ludizio di responsabilith. ne che sono stati considerati uniti prin can d
☐ vincolo della continuazione, interne ed esterna. tena base stabilitat per il poichè persona è rimasta im itata
[reato di sequestro
(anni 25 di reclusione), ed immitati sone rimasţi
! banto l'aumento globalmente fitto titolo or continuazione, interna ed esterna, quanto la ridu=
[zione (fi ) dovuta in base all'art.3 comma I -13
La 16 76 m.304/33 (ose in ostanza la cort i NZ/3
158
herito limitata a correr are un passascio internes dio del procedimento di calcolo illust to nella sentenza di primo grado), ne deriva che non appa= te in alcun moão configurabile la denunciata *7**
famatio in pejus", in ordino il quantificaziáné della pena, di cui al motivo di ricorso in esame.
motivo n.3
p anch' infondate. Le attenuanti generiche- sono così definite proprio perchè, in base alla norme che le prevede (art.62 bis CP.P.) è possibile prendere in considerazione, ai fini di una mitiga-
zione del trattamento sancionatorio, circostanze
"divorse" da quelle previste, ai medesimi fini, da specifiche disposizioni, codicistiche o meno. No :
consogue che quando si tratti invece delle modasime circostanze contemplate da tali disposizioni, la stesse, una volta che abbiano operato in forza di
Questo ultime (come si verifica appunto nella fattie specie), non possono poi operare una seconda volta, in forza del citato art.62 bis cod. pen. Correttas ante, quindi, nel caso in esame, la corte di secon-
do credo, sulla base del non contestato presupposto di fatto cho gli elementi addotti a sostegno della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche erano gli stessi già positiva mente valutati ai fini dell'attenuante specifica di cui all'art.3, comma I, della legge n.304/82, ha respinto la dotta richiesta.
} 259 RI IN E' infondate. Non aussiste, ansitutto, la deminciam
-notivo unico articolato. ta violazione del principio del "ne bis in idem"..
L'avvenuta esolusione, infatti, in altro giudizio,
della rilevanza penale, sotto il profilo di cui all'art. 303 comma secondo cod. pen. (pubbLIa apo■ logia dei delitti indicati nel comma primo delle stesso articolo), del fatte costituito dalla pub= bLIazione, sulla rivista "Corrispondenze interna zionali", delle scritte al originė brigatista "L'are il comunista", non impLIava affatto il divieto al assumere, nel presente procedimente, qual med simo fatte come elemente probaterie di diverst reath ai partecipazione a banda armatia e asebolam sione terreristico-everIV, di cui il ricorrente state ritenuto responsabile.. Va al riguardo con' siderate che il divieto di reiterazione del giudi= zio attione al fatte inteso come elemente costituti vo e integrativo dell'imputazione, ma non certe als la valutazione di quel medesimo fatte come elemente di potenziale rilieve probaterie ai fini di una im- putazione consistente nell'attribusione di un reato :
i oui elementi costitutivi e integrativi, nella fata tispecie astratta prevista dal legislatere, siano di
I non appare dubbio che la condotta caratteristica del reato di partecipazione ad un'ase livallo natura diversa. sociazione criminosa è ben diversa, proprio a di previsione nermativa, da quella oké si sostanza pell'apologia di specifici fatti criminosi;
consis stende la prima nal fatte in sè dell'adesione al so= dalizie, mon nonseguente raffermamente delle potens 200
zialità operative di quest'ultimo, e la controla nella pubbLIa esaltazione di fatti criminesi, chiunque pub compilere, indipendentemente dall'esse ra o meno appartenente a quel sodalizio ma chey una volta compiuta, pur se giudicata irrilevante
: sotto il profile, appunto, dell'apologia, ben può essere assunta dal giudice di merito come elemente indicative, unitamente ad altri, dell'avvenuta sione dal zeggatte all'organismo al quale son conducibili i fatti oggetto di esaltazione.
Nè la conclusione può cambiare sol perokè nella fattispeci secondo quanto al assume nel motive- di ricerse in same - nel processe relative al re to di cui all'art. 303 comma secondo cod. pen. alists con l'assoluzione dell'imputate, sarebbe stata in sener e l'esistenza di legai s tra 11 RI l'organizzazione della "brigath resse”, attribuendosi la ragione del pensezno,³ parte del dette ricorrente, del materiale p i gg to di pubbLIazione, unicamente alla sua qualita giornalista. Basti considerare, al riguardo,
l'apolàgia di reato non può mai sostanziarsi nel sempLIe pessoase di scritti, documenti, immagini e quant'altro possa essere di contenute apologetice rispetto a specifici fatti delittuosi, occorrente invece, come elemente proprie e caratteristico del reate, quelle della diffusione in pubbLI
fatte materiale;
di tal che, quali che siano state le considerazioni espresse nella sentenza termins ya" del procedimente relative al suddette reate a posite dall'origine, in none giustificata, der possesse, da parte del LOrillo, del material luži poi pubbLIate, è evidente che tali consideram
261 sioni, non avendo una riconoscibile, oggettiva inci= denza in ordine al nuolee centrale casensiale dél-
la decisione adottata (che era, e non poteva nen ewanra, soltanto quelle circa la rilevanza penale meno della "pubbLIazione"), non erano in alcun mede da considerarsi come vincolanti per il giudi=
ce chiamate a decidere sulle diverse imputazioni di cui al presenta procedimente. Ten musainte,ipei, neppure la dénunciati violazione dal divite di "reformatio in pejus", configurabile, invece, secondo il ricorrente (a quante sembra di ți capire), per avere la certa di secondo grado ritem nute che vi se stata attività partecipativa del medeaine ricorrente alle "brigate ronze" anche nel periode inistale, cui si riferivant le dichiam zieni della libera del SA (anne 1976), laddove dat'
: ta attività sarebbe stata esclusa dai primi giudini, inquali avrebbero. qualificate la condetta del- Fiem rille in dette, periode conò"selb flmostrativa della disponibilità dell'imputata a quittera le stesse
COME agavele reate in future". Tale assunto, milevare dalla lettura delle page. 1389- 1386 dol- la sentenza il primo grade, mueve in realtà da un prempposto del tutto fallace, Ciacchè risulta ap= punte da detta lettura che i giudici della corte d'assise nen kanne affatto intese escludere (nel qual case, oltretutte, ve ne sarebbe stata traccia nel dispositive), ma kanne, al centrario, intese uara okę il Morille, nel 1976, era entrate, sia pura. per krave tempo, a far parte delle"briga=
Basi infatti, rilevata l'esistenza di̟ jun certe contraste tra le dichiarazioni della ER to res e' R 762
(in base all's quali il LE mar«bbe dapprimat ontrato nell'organizzazione, unitamente ad altri facenti parte di un gruppo denominato "Vima il comuniome", per poi usoime poco dopo a cagione gravi divergense con il OR, non disposte riconoscere al RI il ruolo dirigenziale da questi rivendicate), e le dichiarazioni del IS
(in base alle quali, invece, le divergenza ansiz detto si sarebbe manifestate in sede di trattabm per l'ingresso dal RI # del mus gruppe nella organizzazione, per cui tale increase, al momente, non avrebbe avute luego), hanne motivatamente ritšnute, al pari di quante hanno poi fatte i ginti. mi d'appelle, cho 11 dette contraste fosse pih¨ây parente okë reale, traende esas origine´veltänt䬬 da una imprecisione di ricérfi essenzialmente parite del Sameta: - A lore' ciudizie, come at le tentualmente nella sentenza di primo grado, brà
"la natura stesa “ della diŵrgenza insérða tra il
OR (giunte a Roma per erranizzarvi la colen s romana dall "brigate rese"), il Perille, ** dimostrare dhe era sorta "non prima dell'in' gress (sollidel Morille - N. .R.) nelle brigate rease na quando, tope averti adorite ed essere entrati nell'organizzazione, vengono distribuitFT compiti, in congrata, assegnati i ruoli". I prom
´seguiva poi la sentenza esservande (con riferimen to all'opise r Aferite dal SA, seconde oul ad un certo moments. Il ER avrebbe accusat
11 OR a ●len"struzentalizzare" i romani
11 MO avrebbe reagite puntando la pistela altrime tre 11 For e} ake dette opinedio sarebbe in bile, come p ré non sarebbe fustificabile l'abc ' tiatrumentalizzazione" che gli aveva dato ori- 263 gine, dal momento che i soggetti a oui essa si ri- foriva (e cisè i "romani", ivi congreso, ovidente= aa mente, lo stesso LOrille), "potevano essere strus mentalizzati soltanto se giù inseriti nella colonna remana". Quale che sia la condivisibilità e mone
; di tali argomentazioni, appare evidente, quindi, I
che, come si è già osservate, anche per i giudioi
į di primo grade, ceme poi per quelli di secondo gra= era da ritenere che il Merille, nel 1976, Los- sé effettivamente entrate a far parte delle “brigate cagione, rosse", sia pure per uscirne pece: dps, a. de appunto, dei ricordati contrasti con il Merėtti..
↑ Vene è che nella sentenza di prine, grade vi è anche affermazione, ricordata dal ricorrente, secendo oni il comportamente tenute dal RI nel 1976,
¡(come si leges a pag. 1385 di detta sentenza ed-
i ripetute, pressoché negli stessi termini, a pag.
1386, subito dopo l'altro brané lansi riportate);
#rivela....la disponibilità concreta del RI allá¨letta armata e la sua aspirazione a ricopri= !
re oariche dirigenziali nelle b.r.; disponibilit
1 che è importante per la valutazione della successiz va condettu" (quella cioè degli anni '80 – '81, fine all farresto). Tale proposizione, però, non affatte formulata, contrariamente a quanto la difesa del ricorrente vuel rappresentare, in termini di esclusione di ciò che invece , subite fepe, come si è viste, chiaramente affermate, ma è intege formulata in termini concessivi rispetto alla tesi difenIV prospettata nei motivi d'appelle circa la pretesa inidoneità delle dichiarazioni ER ८७.५
e SA a dimostrare che già nel 1976 in Fiar fosse stato aderentė alle brigate rosse". Bel,tutte arbitrario appare, quindi, il voler trarre dalla ta proposizione la conclusione che invece ne ta la difada dal ricerrante la quale ha trasfe quello oka era, sostanzialmente, soltanto ui dictum" 'o un'argomentazione rafforzativa "adabazike tian" nell'elementa portante di una decisione stata, invece, come al à visto, di segno=0 te diverso.
Quanto poi all 'ulteriore argomentazione difensi basaba sulla pretesa violazione dell'art.195, codice di procedura penale vizepte, appare to richiamare quante, con riguardo ad analom geneW ra, è sțate osservate in precedenza, nella trată zione del motive 1.2 del ricorso Di AT.
Si -c en su ra , in ol tr e;
- da -par te del r icor ren in generale, la pretesa illegioith e contraddition
+
rietà della netivasione sulla base delle quale r giudici s'appelle, conforamente a quellį, ši” prine grado;
-hanne-ritanute-attendibili e validamente riscontrate le dichiarazioni della Litera del
✓
SA. Anche tale o̟rition, però, appare del tufte destituita if fopiamente e, anzi, al limite della inamissibilità, Moichè i ciudici di Berite kam in realtà indicate una serie di elementi di riscentre alle dichiarazioni della Idbera e del SA
11 ricorrente, da parte sua, si limita ad una genóm rica e sostanzialnæs, immotivata cont-stazione de
Ia rilevansa attribuita al detti elementi,-speakfi= oando soltanto den riguardo ad uno di essi, nell quello costituite:dell' ingresse/ii tu 1 cenjenen' 265
ti del truppo "vit, il comunisme", che si sarebbe trattate #i "un fatto del tutte entrance al punto centroverso da provare, che era appunte quello se tali vicende (oleb quelle dall'ingresso - N.d.R.) femmere state o no condivise anche dal LOrille".
Con il che si dimention, perè, che l'elemento ai ariscentre, in quanto tale, come questa Carte ka şib volti affermate;
nem à desinate à "prevara" un fatte, saltar e a rendere credibile la prém
Ta ch costituita dalle dichiarazioni aðousatorla di un³ seggøtte comprese tra quelli indicati nai commi 3 à 4 dell'art.192°c.p.j. viɛmte, zlaóchà, on ceal nen fosas, non di "riscentre" si tratterebbe, ma di prora autonona la quale, pertanto, togliereb= be beb old stesse rilevanza a quelle diakitrasiem ni. Ora, nel caso di specie, la" prevz" a carice del era costituita dalle dichiarazioni-aċċusaw
terie, pik volte ridiamate, della ER ● del Sam vasta, lá quali si riferivane'specificamentà allo atease RI è che quindi ben pötṇvané poi dirai qarraberaţės anche nel quei confrenti, tát comporta= menti tenuti dal componenti del grupo di qui, pàci= ficamente, il ricorrente era a capo (e alad appunto il munnominato gruppo "viza il comunisme"). Cke poi una tale valutazion, possa essere, in sè; ' opinabi= la à cosa che attiene unicaments al mérite a che,
come tale, non può essere oggetto: di sindacato in questa sede, in assenza (moze si verifion mella 3
specia) di specifici e rilevabili” vizi” afførenti la motivasione sulla quale la datṭa valutaziona ai. fonda.
Censura di merite e generica' pei moke quella 266 Fiorillo
lattinente il carattere più apparente che real secondo i giudici di merite, della ricordata č«i vergenza fra le dichiarazioni della ER o quëlle del Savaata Anche a tala propesite,infatti,'ad'i motivazione che, sul punte, è stata resa dai tôt giudici, i quali hanno spiegate, come già in pränd, cedenza si è ricordate, le ragioni di detta ziene, si contrappone una critica formulată im
⠀ mini asætlutamente sommari e apodittici, 1-quali⠀ si esauriscono nel definire "stupefacente" l'affor nazione in questione, "atteso che tale divarienèks. relative all'unica circostanza di fatto veramenten milevante, su qui, in pratica, verte tutta la din sione in ordine alla prova"; con il che, oltretut a cenfende la questione attinente la potenziaton rilevanza del varie (riconosciuta dai giudici. k merite, tante che ai zone appunte preoccupati- 194 farne oggetto di motivazione), con la valutasienė, in fatte, dei termini affettivi ai quali il divanie
.
st'esse andava ricondotto valutazione, questa, din oui non viene țin algun ned enunciata ne, tante dimostrata la irragionevolezza e la arbitraristi,
Nè miglior fondamento può riconosceral all'ult triere critica formulata dalla difesa del ricorrente
'a' proposito di quante affermate nell'impugnatā sēn tenza circa la nen completa assimilabilità di quañ■ te riferito dalla ER à dal SA a notizie acquisite "de relate", dal momente che si trattava, in realtà, di fatti mi essi erano vėmuti cone scenza non in via, riservata per generiche-öenfim per averli apres denze, na nelle sedi istituzionali" del sodalijiö criminose bite del quale i nominati segretti occupavano elevati livelli di responsabilità. Già si è rilevate, Infatti (si riobiama, in prom posite, la trattazione del motivo n.3 del ricorso
LL, a Fag. 206, e quella del motito n. 2 del ricorso Di AB, & pag. 238), che in effetai la distingiene operata dal giudici di nerite, nei teraint sopra sommariamente indicati, era la con- siänrara tutt'altro che cervellotica, rindisic, queste, ake non può cká önnen qu alfini ments alfarmate, rispondende la detta distingiene a oritari al evidente ragionevolezza, fondati su ne-
zioni di asmune esperienza. № ben note, infatti, che in qualsiasi organisme associative existe (comm ai già esservato, in particolare, nell'esame del ricere accel.lla),un flusso circolare di informa zieni cke, specie quando l'organisme etníze 'sia caratterizzato da un ordinamento a base gérarchios
Comme, incontestabilmente, si verificava nel case delle brigate rosse"), impLIa che le dette inform nasiem (ovviamente in quanto attinenti la vita del bedalfzie), debbano essere considerate, almene
" per quanto riguarda i soggetti che, nell'ordinamen. te eocupan yosizioni di vertice, come acquisite quasi direttamente. Cià in quanto à l'ordinamente tea , per quanto embrionale e sommario possa essere, al assicurare, di regola, il centrolle e la verifica della informazioni in misura tanto nag= giore quanto pih alte à il livello gerarchico al quals esse som destinate;
il one, evviamente, à tante pið valide in qushte of si trovi in presen' za, come al verifica nel case delle "bricate rpanel, di un ordinamento che si à ben lungi dal poter dem finire embrionali è semarie". Già nen vel dire arte che, in sede di valutazione giudiziaria, in' ८७४
formazioni del genere di quelle anzidette debban hasera,considerate come investite del orisma della assobuta indiscutibile attendibilith (cosa che resto, i gludiof a merito, nel presente precedis mento, si sono ben guardati dall'affermare); vuak. dire soltanto che esse, verificandosi le condizient dianzi specificate, appaiono ragionevolmente disting :
quibili, ai fini della lore, collocazione ad wa alte livello credibilità, dalle semplidi infermazioni "de relate", il cke, in sostanza,
quanto i giudici di nerite hanno inteso affermare.
Passando quindi all'esame dell'ultima dalle con sure proposta dal ricorante, riguardante la denegar ța concessione delle attenuanti genericke, deterjer rilevare cks, con essa, il ricorrente, in sestales altre non la fatta se non riproporre all'att, di questa Corte le argomentazioni di merite ch prano state repeate in sede appelle, e.ako dioi di secondo grado hanno disattesa sulla base,
una valutazione complesIV della gravità dela e della personalità dell'imputato. Tale valutasie
è stata legittimamente ancerata, ad elementi di sicu ra valenza, quali il comportamento processuale quella che i gludici hanno definite la "disponibi tà dimostrata dal seggette ad attività di propagane da della lotta armata, considerata di vitale importan» za per la sopravvivenza e la efficienza dell'ergas nizzazione";. attività, quella anzidetta, chr acenes rilevato dagli stessi giudici, sarebbe addirittura, il þær að, äi natura organizzativa. Di qui la sua impLIita Ilevanza ai fini, quante mone, di una dennetasić di rilevante gravità quella che, për altro.
stata ritenuta me sempliñe partecipazione del G4 J
con dorubricazione. RI alle "brigate rosne", dell'originario addebito che faceva carice alle stesso LO dell'assunzione di un ruolo orga= nizzativo. Nè, al riguardo, può ravvisarai contradș
dizione alcuna, giacchè appare di tutta evidenza ake anake nell'ambito della sempLIe partecipazio= ne, ceai come si verifica in qualsiasi ipotesi di reate, possono esservi livelli maggiori o minori di gravità, a seconda del modi, dei tempi e delle circostanze da cui la partecipazione stessa vime ad esgere caratterizzata.
A frente di tutto ciẻ si sestiene, invece, parte del ricorrente, che "tutti gli argomenti usati dai primi giudici per derogare le richieste attenuanti generiche non sale erano illegittimi, na dovevanoř a ddirittura essere revesciati per attria buire all imputate, per la lealtà della condetta.. processuale, lo soarse apporte comunquè fornite alla banda, le motivazioni dichiaratamentki politicke e aperte-della sua condetta, un grade di responsa= bilità penale mape elevate e, conseguentemente, una pana pih centenuta"; critiche, queste, oke, all'evi= denza, si pongono completamente al di fuori degli schemi e dei limiti del presente giudizio di løgit'
6 in luce alcuna specifica timità; non- ponando ess causa di nullità della decisione impugnata, na soltanto, come si è già accennate, contestando il merite della decisione stessa. 270 FRis
OS IN
Il ricorso, basato su motivi comuni a quelli a ricoroo BE ed altri, è da considerare infosła to per la ragioni già illustrate nella trattazion di detto ultimo ricorss;
trattazione alla quala, pertanto, si rinanda.
FRla Annunziata
motive unice
' infon date. Non sussiste, infatti, il'denume. ciate vizie di motivazione del giudizio di
› razione fra le riconosciute attenuanti gener: ls aggravakti del delitti per i quali à st.
: fermata la responsabilità della ricorrente;
gi zio all'emite #al quale la corte di rite hairdis, tenute l'equivalazza fra le une e le altre. Al ri- guarde va in prime luoge rilevate che la certe anzidetta non si è limitata a contrapporre, agli a elementi di positiva, valensa in base al quali la attenuanti generiche sono state riconosciute, sele
· il titole ani reati þér i quali la FRla ka- portato condanna (così come invece ai statiema. parte dalla difova della ricorrente), na ha, sia
$ fatto riferimento alle conne pure sommariamente tasioni specifiche di datţi reati e al ruele ir est
: ai assunto dall'imputata; oi³ con prticolare riz guarde al più grave di eaai, e cioè l'omicidio
AT, a propeșite dal quale è stato ricordate deme si fosse trattata di una "apie tata · ssecuziom
(na" e come ad. la FRla avesse fornito la 271 propria"partecipazione materiale! E, a tale ultime "
proposite, appare del tutte fuorviante il ri- ferimente che si legge nei motivi di ricorso al''
la precedente affermazione della corte di merite i oirea l'inesistenza di "fonti diretta di prova sulla partecipazione materiale", quasi a voler før credere che vi sia, sul punte, una contraddizione quando, in realtà, la contraddizione non esiste affatte, dal memente che la detta affermazione era sempLIemente finalizzata ad illustrare, nell'ambi= to degli alementi positivamente valutati a favere tella Fraboola, per il riconoscimento delle attenuanti genéridhe, la assenza di prove ciros la partecipa=
'zione in questione, prima che la prova venisse fornita dalla confessione della stessa inputata. rà può pretendersi, pel, come “inveos sl verrable da parte della difesa della ricorrente, che, do. quest'ulting fruito di un giudiale si prevalenza
Celle attenuanti generiche sulle aggravanti in altpo procëdimente giudiziarie, taló giudinio koverno est sere ricalcate ancke nel présente precedimento, qua- si che, mul punte, si fosse formate, una, sorta di giudicate a non dovesse invece valere l'evio ed elementare principio dellautonomia di ogni giudice nell'ambito della "res judicanda" a lui sottoposta.
Gallinabi Preshare
-Ha presentate motivi comúni a quelli posti a base del gik esaminate ricerat. PP. Il ricorse
à pertanto à considerare-infondate in s talle medesinė argementasdeni già esposte nella tratta=
zione di detto ricorse. 27.2 Getu li/1
UL milio
- motive nil
E' infondate. Va anzitutto rilevato, a sostegn "
di tale affermazione, che, dalla lettura dellḍimpu mata sentenza, non risulta in aloun modo accredi tato l'assunte iniziale della difesa del ricorrente smoondó cui quest'ulţime sarebbe stato ritenute: sponsabile di partecipazione a banda armate unisam mente per la sua "attività ideologica". I.siudici di mérito, infatti, hanno essenzialmente basatą dla proprie senvincimente sulle dichiarazioni accusate rie del BU, di mi hanno avuto cura di speci ficare quelli che apparivano gli elementi di nisOST]= tro e dalle quali emergeva non una semplias"attiui. tà.ideologica", na, il vero e proprie im erize del ricorrente nella-o.d. "brigata marginalsų,
“brigate pasqö", la qual's, congretamente eperav me articelàzione di detta ultima organizzazion
In linea di fatte ad afferma, poi, dalla ste difesa, oke il Buizatki, in realtà, non avrebw
–dishiam te, akë il. TU facesse parte dell.
"brigata marginale". Trattasi, però, di affermaz ne apodittione del tutto incontrollabile, lalquile
.
oene talė, appare del tutte inidonea;
nel presenta giudizio di legittimità, ad invalidare, qualsivoglia profile tra quelli di potenziale lieve in un siffatte giudizio), il contrarie assunte della corte di merite, chfiaramente espresso E
349, righe 6- , dall gata sentenza. Bothdelliimpugnata Boià. tante pit in quante, dal seguite del discorso del l if t intende chiaramente che quest'ulti ha ancorate in detta affermazione, miñut#LTAMONTOF soltanto a quante riferite dal nominato-Dazzab-
1 いい
in ordine alla sua "personale attività ai arruelato=
re", laddova, nell'impugnata sentenza, ai specifica invece che l'inserimente del TU (indicato gathe con il nome di battaglia RG), come-p re quelle af tali Penti 8 goarnezzine, da parte al ease. TI, nella "brigata zarginale", era stato effettuate "per disposizione della direzione di com lonma“ dalle · brigate resse".
La difeus del ricorrente ha inoltre criticate l'attribuzione, da parte del giudici di merite,
41 significativa valinsa ad elementi ascumbi “cone riscentri delle dichiarazioni dal BU, laddove i detti elementi, ad avvise dalla medesima “difesa, sarebbere sta del tutto inidonei ad assumere il müelé love conferite. Anche tale critica, però,· appano non condivisibile, allá raðs Tal principio | più volte affermate da questa Corté, okinmatei
| anche nella trattazione altri riceral prson den'" temente esaminati, nella presente s ende amii d. "riscontri” allò Hæhiarazioni accusate da soggetti compresi mellä categorie indi= cate nel comai 3 e 4 dell'art.1987c.p.p. vigente hanne la sola funzione di corroborare, sul piane della” credibilità, le datte dichiarazioni, ma non di sostituirsi ad esse quali autonomi elementi di prøva. In base a tale principio, quindi, il fatto, ttivamente accertato, che il UL dispones'
ae effettivamente di una casa nella località (Bel'
† Legrað- in-mui,- secondo '11-BU, avevano avuto lui delle riunioni qui le stesse UL avrebbe partecipate, bán può essövý considerate coma lēgitu tinamente assunte dai giudici di morite in funzións
di˝valide riscontre alle dichiarazioni “dēl nomina= 274
UL/1
BU, malla rilevande che, secondo quanto mi afferma da parte della difesa del ricorrente, 'nøn--
: sig emersa autonoma prova in ordine alla ricos gibilità dell'oggette di tali riunioni alla milit. șa brigalketa dei pertecipanti ad esse. evidenta infatti, che se una tale prova vi fesse stata, sarebbe stata da sola sufficiente a dinoatrare l detta militanza e, peraià, il fondamente dell som
#a, e non sarebbe stato quindi più Decessarie riferimente, in propesite, alle dichiarazioni-
Juszatti..
Bel part, sulla base tel medesino principie zi ricordats, va ricchesciuta la piena corretti del riokiame ●porate dal giudici di merite, in fumaine di riscentre alle dichiarazioni- satti, a quanto riferite dai già rioerdati
Sourmessine; ‡ guali, nan sole hanno sostanzia confermato,: por la parti ak li riguardava, les fust dichiarazioni, ma hanne anoke precisato che, altra al lore, vi era ofalë in Åffétti l'ingresso,
"brigata marginale" anoke di un terzo soggettey. da esai non elute nominativamente indicare la Corta di merite, del tutto ragionevolmente, ka: ritenute che ma potesse cha identificarsi nel Ostus
11, vegi come dichiarato appunto ial BU... che in queste case, infatti, è appunto la confermam ta prbeaza #1 un terzo aderente alla muidettu gata, entratevi nelle circostanze riferiti isk Bän- satti, a costituire valide "riscontro alle dichiar sieni accusatorže di cestui anche nei confronti AL
UL, mulla rilevande che quest'ultimo non adász ato neminativamente indicate dal TI しつ
IN glaochè, altrimenti, le dichiarazioni di centere sarebbe ro esse stesse assurte al range non più al riscontri, ma di veri e propri elementi probateri.
E' parimenti infondato. Il fatto che la riduzióna motive 1.8 di pena in Virth delle riconosciute attemuanti g== neriche non sià stata operata nella misura massima possibile non impLIa che,'al riguardo, cocorresse "
una specifica e approfondita motivazione, valendo andke a questo proposite il principio, già in pres cadenza richiamato (ved. notive n.4 del ricorso Cata= ' läne e motiva n.2 del ricorse Bi RI), secondo oni la necessità di una tale motivasiome nen aussie stè quando il giudice, nella quantificazione dalla pena da infliggere in concrete, sia the • *pi* sulla jona basë, sia che invéde operi magli ept: sulle diainagioni dipendenti dal mi fl: birm= costanze aggravanti attenuanti, mon at allentari da valami ne i;
sempre obe, naturalmente, non siano stati rappresentati, da una parte e dall'altra, elex menti di obiettiva rilevanza tali da giustificare, potenzialmente, l'abbandono del detti valori, in un senso o nell'altro; il che, però, nella specie, non risulta esseral verificato. 276
@himon1/1
NO IE Mè
motive n.l
.** fondate, nei limiti oke in appresso saranns precisati. La questione che forms oggetta dell's comm sure proposte dalla difesa con il motive in enake b, sostanzialmente , quella della identificabilità
● meno nel NO del brimatista rosse note con.
11. nome di battaglia di "Silv^atro", #1 cut Mannw "
riferite altri inputați, indicandole cene milftan- te nella "brigata Prinavalle". Alla conclusione ale il nominate "Sstro" non potesse che identi. ficarsi appunte nel Gkigneni i giudici di merito sono giunti sulla base, essenzialmente, tells ri=|
(cognizioni formali di persona effettuate dal Savas sta e dal. Vera, monokà del Ficensacimente fetes grafice effettuate dal Carai;
elementi, questi, conforte dei quali ne sono stati pol indicati altri
#1 conterpe, quali l'accertata (ed ammessa) prova nienaq del NO da quella stessa arna della o.d. “autonomia operaia" dalla quale era stata dett
$
cke prevenisse 11 "#ilveatre", la riapondenza, in generale, delle sue varatteristiche somaticke a quel le rimultanti dalle decrizioni del medesimo “Silvė=
#
istro", l'amicizia, sempre attribuita al "gilvestra'
e sostanzialmente riconosciuta dal NO & sis.
-
pure con la precisazione che si sarebbe, in realtà, con tale EFne Fern.
Strattate di una ampLIe conoscenza)/ka obiettiva valenza, in st, i tali elementi, e la loro potensia- le idoneità, a fornire affettivamente valida giam stificazione alla ritenuta identificazione del "911" vastre” nella persona del riosrrente appaiene inven me: contestati dalla difama i quest'ultimo,” la qua❤
De, in sostanza, altre non ha fatto (sotto il prefi le in esame) se non ripraporre allattenzione del' la Carte le stesse minuziose contestazioni, sestan zialmente di mero fatte, de a verse gli elementi annidötti erano già state preposte con i motivi ai appelle ni alle quali la corte di secondo grado ha date compiuta ed esauriente risposta. Ci si ri-: ferisce, in particolare, alle contestazioni ciroa
| l'obiettiva attendibilità delle ricognizioni « del
| riconoscimente di cui si è detto, la quale
-
afferma da parte del ricorrente1 avrebbe dovute essere esclusa a cagione tani della inaffidabili=
in generale, di aiffatti mezzi disprova', quante
| delle incertezze e contraddizioni in cui sarebbero caduti specialmente i Di ER e il OR,
,"qual, che però la corte di merita non ha adeguam tamente considèratoga ed è su queste punte che le joensura della difesa appaionè meritevali di essore, condivise ohe l'identificazione del silvestro con il NO risulta contraddetta dalle affermas zioni del asimputate Soricciale, il quale, come ricordate nella stessa impugnata sentenza(pag.361), að ďsoladora, praprio nallë dichiarazioni rese in sede di dibattimento a appello, la suddetta identificazione, affermando che il "gilvestre" il quale, unitamente ad esso IO e ad altri brigatisti, aveva compiute l'irruzione all'Ospedale
Ian CAe era persona diversa dal NO. Con riguardo a tale affermazione (sulla dui potenziale rilevanzë, ai fini del decidere, appare perfino opperflue soffermarsi, spéofe o nsiderando che si tratta a affermazione proveniente da soggetto col laborante), la corte di mérite si limitata alla 278
jura a sempLIe asserzione secondo cui esse, ab þari della ritrattazione operata dalla AT (la . quale però si era soltanto riferita alla partecim pazione del "Sstro", non meglio identificate, áll'operazione in questione, per cui, in effetti, ja circostanza, ai fini che qui interessano, . MON appars di decisivo rilieve), non era tale da inoim jera sulla' validità dell'a@cusa, Appare quindi, jente la configurabilità, dal dadotte vizio di mati pazione giacchè, a frente di una risultanza come quella ora menzionata, la corte al merite zon avri be petute limitarsi ad escluderne, apoditticamenti, pani possibile incidenza sul giudizio di p esm za del NO, in quanto identificato nel "Sil■ yeatres na avrebbe dovuta pottaporla.në adeguata"
contente delle altre risultanze già esaminate,. pervenite job ad una conclusione, quale che sowa s fosse, che potesse Arai basata su una motivasionę rispondente ai noti requisiti della correttezza, completessa e leglofth, più volte indicati a questa
Corte come necessari perokà la motivazione stessa possa andare imune da censure in sede di logittis nità. Nella specie la mancanza della detta valuta=. zione ha inciso essenzialmente sulla completezza della motivazione essendoai essa tradotta, in s** stanza, nella mancata presa in considerazione . un elemente. malalkante determinantà ai fixi decidere, posto che, ovviamente, l'assunto mgate. pia delle Sortocale from la identifiomsions.
11 "Sstre of Mignoni, de ed in quante rites nute valide, avrebje nedeamariamente riverberate suoi effetti mil giudizio di responsabilità dal いい
in ørding a tutti i reáli (compresi quelli Erzataifa
VFQi sulla base di detta identificazione, e non seltante in ordine alibyisadie costituite dallirru zione all'Ospedale San CAe;
salva l'eventuale ipotsak dell'gocartata o plausibile seistenza, fra i militanti delle "brigate rossa", i un conv
"Sstre* diverso da quello che i giudici di mes rito kanne ritenuto lšentifioskile nel Okigmond;
Spetneš, questa, ake, porè, alle state, risulta screditata sulla basq della stessa impugnata seks tenza, laddom si notą (pag. 353) ke fil "gilvs' strák sarebbe tunice brigatista ad avern queste nome di battaglia".
Alla sindicata laouna nell'apparate motivaziona lo dell'impugnata santenas dvr dunque (previo
M aamullamente, da parte di questa Corte, della tenna modemina sul punto dell'accertats identifi¬ casione fra 11 "gilvestre e 11 Okigmeṇi quindi, dell'affermazione responsabilità di quest'ultima
*.. •in ordine a tutti i reati dei quali, 'come "gilvestro", state chiamate a rispondere), porre rimežie il giudice di rinvio, il quale, nella più assoluta 11- bertà in ordine alle conclusioni alle quali, nel nerito, riterrà di pervenire, dovrà comunque pren' ders in esame e valutare oriticamente, nel contesto di tutte le altre risultanze probatorie, le rickias mate dichiarasioni delle Sariccielo, rificandons nzitutto l'attendibilith intrinseos e confrontando= le, poi, se dal case, con le dette altre risultanze, el da Pervanfire ad uma decisione fondata su una motivazione effettivamente rispondente ai requisi■ ti precedentemente indicati come necessari. Ovvia= 280
mente tutto ciò comporta un piesame gloka tere materiale probatorie, con conseguente sofall vilati ai una nuova e diversa valutazione, bito di esso, anche di elementi/compiutamente
- minati come pure, a margior ragione, di el per i quali l'esame ala stato pia sonnaria nel più completio contesto del suddetto riėsį potrebbero appariro degni il maggiore atter odmė‚-að'esempio, quello attinent, 1'ident la fidanzata del "silvestro", indicata in
"Turosia”, 'considerando che, a quanto le pag.18 e segg. della memoria difenIV (8 tate il 23 aprile 1953, dagli atti del pre riaulterebbe in effetti l'esistenza, fra $11 ti i simpatizzanti delle "brigate resse⭑ organizzaziont collaterali operanti nella
1 una certa areia Vin t, fidanzata yout
(kante nazad, ponyá jena diversa dal mimentisso motivi mm. 2,3,4,5,6
Somo da considerare asser iti nel motivo n.1, at tmao l'acooglimento'di quest'ultimo. MI CA
■! infondato. La corte di merito, confutando le motivo n.l argomm tazioni oke a suo tempo erano state poste a sostegno dell'analogo motivo d'appello, ha fornito ampla e convinoante motivazione in ordine alla ri-
- tenuta responsabilità del moorrente a titolo di. concorso nell'omicidio Vinoi, anche per quanto rim guarda la sussistensa dell'elemento s olo co su cui, più che altro, si sono appuntate la oriti■ . cha oko la difėsá ka formulato con il motivo in egg-
Tali critiche, in sostanza, si rlaagumono : nel'
l'addebito, a carico dellliapugnata sentenzai aver trascurato o violato i principi in materia di ·
-accertamente dal solo da qui deve esgera animato il concorrente nel reato, per essere correttamente conm siderato come tale. A sostegno di tals-i difuss del ricorrente al è rickianate,' bón múple altasioni testuali, a precedenti decision ai“ quem: sta Gerte a, segnatamente, ad una depisione della mes.I in data 31 maggio 1985 ad altra, tel·la zer desima sezione, in data 9 febbraio, 1987. Ora, con riguaris alla prima di tali decisioni, il richiamo appare äel tutto inconferente, dal momento oke in essa altre mn al:Sa se non ribadire il principie, afferma= to anoke in numerose altre decisioni e già ricorda- to anche in questa sede, nalla trattazione di altri rlceral,, secondo oui la sempLIe appartenenza #1/ talumo- ad- un'asseoiazione criminosa non impLIa;
di þer að, la prova della sua responsabilità,'a titolo.
" di obncorso, in tutti i delitti ake, anokè sulla base (eventualmente), di espLIita rivendicazione, ૮૪ 2
piano riconducibile all'assolazione stessa, dngätt rendo invece, al fine del riconoscimento “di dettä responsabilità, l'accertamento dello specifico
Uratto contributo dell'associato ad ogni singolo” episodio criminoso che al medesimo venda addebitato
Wella fattimoie in esame mulla consente di affer mare che tali principii siano stati violati, dal momento che l'affermazione di responsabilità del non risulta in al' oun modo ancorata (ni, resto, lo si sostiene espLIitamente neppure 'da parte del ricorrente), al solo dato di fatto dell'a lui appartenenza alle "brigate rosse", avendo.1 giudici fatto invece riferimento proprio a fatti- comportamenti specifici, assunti appunto come aimostrativi re al quadre di detta appartene pa, dalla ritenuta partecipazione all'omicidio IN pi. لحشد
Quanto all'altro IA , lo stesso appare inðuþ= biamente più pertinente, ma non per questo piti dem cisivo, nel senso auspicato dalla difesa. Infatti la-neossed tk, affermata nalla“sentenza richiamata
(« da considerarė, del resto, pacifica, in base agli ordinari e noti principi in materia di concores di persone nel reato), che ogni compartecipe abbia precisa conoscenza del reato a commettere, non in' pLIa che di tale reato debbano pasere previamente conoswiniti: tutti i particolari, dovendosi in realt considerare necessaria solo la conoscenza di quellisiderare ar t e ingl, fattispecie, jessons dotati di ragionevolmente ritenersi una potenziale, determi nante incidenza nella formazione della volontà pơi tradottasi nella condotta obiettivamente partecipa țiva Ora, posta che, nella upenie, una tale còndota Įta deve ritenersi correttamente individuata dal giudici i merito nella preordinata e accettata presenza del MI, per ogni evenienza, durante il tempo dall'esecuzione del delitto, nella base di via BA (Eestita dal medesimo ricorrente ed all'interno della quale era stats, per l'opcasione, allestita una sorta di "pronto soccorso");non appaź re in aloun moio censurabile il convincimento espresso dagli stessi ciudioi oiroa la piena confi.
gurabilità anche dell'elemento soggettivo idoneo
¡a qualificare.l, condotta stessa come espressione di volontaria partecipazione al muddetta blitto, commesed náterialmente da altri. Maulta infatti oppportune- piente e correttamente messo in rilievo, nell'impu= gnata. sentenza, che il Gliomack, secondo quanto rifem rito dalla ER, era stato messo a conoscenza anoka lui oke ței stata commettendo un'aziore " oke si trattava di "una azione da cui poteva scam turize un conflitto a fuoco". Ora, l'accettazioms, da parte i taluno, di prestare la propria collabo raziom (quale oke essa ala), alla realizzazione di un*"azione" tália quale possa"scaturire un conflit' to a fuoco", impLIa di per sò l'accettazione del più naturale e prevedibile fra gli eventi cui un tale conflitto può dar luogo, e cioè la norte o le lasiok pi di chi, pur non avendová dato causa, nol conflitto þtesso, rimanga comunque coinvolto. Ne consegue che, dando necessariamente luogo il verificarsi a un tale evente a penale responsabilità, a titolo lesioni polontarie o omicidio volontario, a saric a , nella materiale effettuazione dell'"azione", abbia originate si previste scatenamento del "conflit' 11 ià 284
to" (indipendentemente dall'identità della vittimű
e dall'essere stato o meno 1'"azione" diretta fin dall'origine a produrre la morte le lesioni d i la stessa , la medesima responsabilità non pub non gravare, in base agli ordinari principi oka regolam no il condorso di persone nel reato, a carios af alla realizzazione di quella indesina "azione” abbia consapevolmente offerto un qualsivoglia ufile contributo. come quello che, nella specie, risulta essere stato offerto dal Commil. Alla stregua di tali principi, quindi, ed avuto riguardo al conteste
1 nel quale venne programmata l'azione conclusasi con l'omicidio dello svanturate commissario Vincly ap= + pare di tutta evidenza come addirittura la supposta mancata conoscensk, da parte del V ia dello spów pi es del ions? foul out carattere b iainené à sapatinarie, comunque, non poteva esserm s une), non sia per a tale (come in-
i dalla difesa del corrente), darible configurabilità del concorso, posto oke il consenso la collaborazione prestati (e sull'a base dei quali il medesimo concorso è stato ritenum to sussistente), ben potevano trovare valida ed sauriente motivazione nella militanza brigatista del medesimo ricorrente e nella da lui riconoscibid le e riconosciuta inquadrabilità dell'azione suddet■ nell'ambito del generico programma criminoso cui jegli aveva prentado. desione, nën risultandé, per converse, neppure Hospettazioni difchives l'esistenza il 61 sulls quo dei quați potease consenso e collapdovesse riteneral planafbli borazione fossero in qualche modo condizionati, po sitivamente o negativamente, dalla conoscenza della 285 identità della vittima designata o da altri elementi mon incidenti, di per sà, milla natura e sugli augli obiet tivi "polibiai" che "esaurientemente caratterizzavano, in modo determinante, l'iniziative criminosa.
Che, poi, in lines di fatto, il Giomi fosse con' sapevole, comunque, della progettata esecuzione di
! un omicidio (pur senza conoscere, al limite, comA si è dato per ammesso, 11 nome della vittima designa= ta), 1 gludio merito lo hanno desunto, come ri sulta dall'impugnate senten , anks portamento tenuto, subito dopo il fatto, dagli aus. tori materialfi dėl medesimo, PA e AP, i quali, oltre ad aver trovate, come ia programma predisposta, immediato rifugio nella base di via "
Berti ed avere, iyi depositato le armi, fecerp andke immediate rapporte dell 'azione:" svolta, alle prem sence anche g li esa quests, whe- notano ragionevolmente detti giudioi – à due si murebbe- 1
¡ro ben guanjati dal fare, per le note regale della cumpartecipazione (rectius, & rettifica dell'evi dente errore materiale di scrittura: "compartinṬn'
."
tazione" N.d.B.), ai fronte a persona estranea
-old all'organizzazione dal delitto". Ed ancora ulterio= re elemento di fatto indicativo della piena conoscen za, da parte del dimmi, del piano onioldiario viem ne considerato, non senza ragione, nell'impugnata sentenza quello costituito dalla circostanza che il 22
Giozni, dopo l'omicidio, fosse stato inviato dalla base a verificare se fosse stata ritrovata dalle :
antovettura adoperata per oommetterlo.
Certo, tanto questo quanto l'elemento precedentement te menzionato non possono essere assunti come prove 286
decisive a favore della tesi accusatoria nd, resto, per tali risultano prospettati dalla sorte marito. Ci non toglie, perb, che ad essi pow tesse essere comunque attributto, come in effetti stato fatto, un certo valere indizianta in oráia quanto mano, al grado a coinvolgimento del Go sia pure in ruolo di supporto logistico;
nella pro gettata azione- criminosa e, quindi, indirettar bila presumibile conoscenza, almeno nelle lines
Benziali, l'azione medenia il tutto, comunque, in funziona meramente aussidiaria di quello che, giuridicamente, dove ritenersi come l'elemento on biettivamente decisivo in punto 1 inby some detto, la conoscenza e l'acceti tionė della concreta prospettiva che dall'azione cui*Ta prestava collaborazione potesse scaturire un " mitto a fhiodo” pe r quindi »sservi vittime innocenti motivo n.2
B' infondato. La difese al ricorrente he sostan' zialmerte oono entrato le proprie critiche su quello che ha prospettato come l'unico al to sulla þase del quale 1 giudici merito avrebbero affermato 3 la sussistenza, in camo al Giomi, del ruolo organiz zativo nell'ambito del sodalizio criminoso cui „gli, pacificamente, aderiva, e ofob Havere, il detto
Diommi, svolto funzioni " prestanome" per l'acqui sto dell'appartamento di Via Berti, poi destinate a seak di una dello "basi” delle "brigaté rosse" hella Capitale Maulta pare dalla lettura dell'in pugnata sentenza (pag. 365, right an.5 • 6), che a MI 1 stato attribuito il detto ruolo anche 287 per avere ali provveduto alla "gestion" di detta base;
elemento, questo, che la difesa del ricorren' ta, nel motivo in esame, ha totalmente ignorato, limitandosi a sostenere, con riguardo alla sola attività di "prestanome", che la stessa non avrebbe potuto, di per so, essere considerata tale da con'
portare l'attribuzione del ruolo in questions.
Già questo basterebbe a dimostrare l'infondatezza del ricorso, non sembrando ragionevolmente revočas bile in dubbia oke la summansionati attività ch gestionė sig fra quelle tipiche dell'organizzato= | Fitenare, re" e dovendosi, in linea di fatto,/attesa la man= | canza di specifiche osservazioni in proposito da · parte della difesa, che oorrettamente i giudioi di merito abbiano date per certo che il MI la abu bia effettivamente prestata,
A: 01). può tuttavia aggiungersi ake anche l'atti= with di prestaneme per l'a zione, a qualsiasi vitolo, di un immobile, può avere caratteristiche di essensialit e di infungibilith tali da giustifi care l'attribuzione, a chi la abbia posta in esgere della qualità di organizzatore, quando il prestano=| me non si limiti, secondo il significato letterale del termine, a consentire la fittizia intestazione, in capo a sè stesso, dei rapporti giuridiòi aventi ad oggetto l'immobile, disinteressandosi pot a tutto il resto, ma collocki la detta prestazione nel quadro più generale di un'attiva partecipazione alla vita and sodalizio criminoso nell'interesse del quale quei rapporti sono stati posti in essere, giacchè in tal caso (ɑke è poi quello che, per evidenti ragioni, cor= risponde allt id quod plerumque accidit"), quella stessa partecipazione viene a connotarsi di enzia, ૨૪૪
Rlith di infungibilità per il fatto stesso ceka,7, aenza di essa, sarebbe con ogni verisimiglianed: pascata anche la prestaziona specifica volta a consentire o, comunque, a facilitare l'acquisizion ne dell'immobile. X, d'altra parte, anche siffates acquisizione, in aè e per sày deve ritenersi che corrisponda, di regola, ad esigenze essenziali medesimo sodalizio criminoso essendo nell'orštna¨ naturale delle cose che questo, al pari di quals imprescindibil, yoglia organismo asscokativo, abbia bisogno por 10 svolgimento della propria attività e la suam lizzazione dei propri obiettivi,
Quanto poi al rilievo, mure contenuto nal motiva di ricorso in esame, seconde cui l'impugnatá sem ja sarebbe oengurabile far non avere dimostratoř. "
qunque la consapevolezza, da parte del Giòmmi,” Tisri jærre in essere "œnilotte essenziali alla soprávu. 4
vivanka' ed alla efficienza della banda' arnátak. pre con riferimento, peraltro, alla sola attivit
"prestanome"); apparė suffioightè osservare de l' sengiahità della condotté assunta cone caratteristi ca del ruolo organizzativo attiene alla qualificašic ne giuridica dal fatto ed esula, portanto, dagli¨“ elementi rispetto ai quali occorre, ai fini ē un giudizio di responsabilità, la prova della coscienu za e della volontà del fatto medesimo, dovendo il dolo avere ad oggetto, come è noto, quando non st tratti di solo specifica ( ., sette il profile in ésame la specificità del dolo non viene in rilieve.
soltanto la materialità dalla condetta pasta in's sero'e dell'ėventò tipico che ad essa è riconducibi le mulla base dell'autrata previsione normati 289 motivo n}
*' infondate. Per quanto riguarda la nanoata ap- pLIazione della diminuente di cui all'art.114 C.P., la steam difesa del ricorrente, nel motivo in.esa- me, riconosos la correttezza e la «saustività, in astratto, del riahiamo all'aggravante di cui all'art. 112 C.P. ai fini della giustificasione #alla #noi» siona zdeṭṭaka dai giudioi favute riguarde, viament, : al tancativo qui al comma 2 del citate art. 114). Si auole, parà, la difesa (e ne fa motivb di censura), della mancata motivasione in ordine allą sussistenza dalla condizioni alle quali, se= condo il disposto di cui all'art.59 comma II ood. pen,, l'aggravante in questions avrebbe potuto ess sere valutata a carico del LO (conoscenza, da. parte di costui, dell'apporto concorsuale degli alm tri o, quanto men, wolpevole ignoranza sul punto). mano
Ia anglianza non ha pregio per la semplion, ma dam ciIV ragione oka la motivazione di mi od domun' cia la mancariza. avrebbe dovuto, in realth, ANto fornita dal giudibė d'appello Bolo De vi fosse stac ta specifica impugnazione sul punto attinente pro- prio la ritemite sussistenza, da parte del gludios di prime cure, dell' accravante in questione. Non risultando (attego ohe lo stesso ricorrente non ne fa parola e neppure ve n'è oenno nell'impugnata sentenza), ake detta condizione al sia verificata, pe deriva ake 11 giudice d'appello, una volta res spinti gli altri motivi di gravane attinenti la conɛ testata reamonsabilità in ordine al delitto ascritto
(si tratta comprë,- o vviamente, dell'omicidio IN) ben poteva e dozara dare per acquisito (in base al principio "tantum devolutum «uantum appellaṭum), ch LIV
medesino delitto fosse aggravato così come stato ritenuto ar ravato in primo rado. La sussiz stenza dell'agzravante, quindi, veniva, in altri termini, a costituire un dato di fatto obiettivo ed accertato, anche con riguardo all'allora appel. lante NI. Non vi era pertanto ragione alouna
1 rimettere in discussione detta sussistenza 'quan»
Ho, da essa, vi era da trarre soltanto la miuridica includibile conseguenza di cui all'art. 114 comia:
II bod. pen.
á mið agglungani, pol, che, comunque, dalla lettu ra dell'impugnata sentenza (pag.379) non risulta nel caso del Gio i affatto , in concrete i appLIa della minuente #1 qui all'art.114 sia stata motivata con riferimento alla. contemporanea presenza dell',-" vante di cui all'art.ŀla moda pemay avendo invece la corte di merito fatto richiaño al "consistente milfevo“ the l'apporto del Gomm alla reálizzazio= ne dell'omicidio avrebbe avute, con conseguente non riconducibilità di detto apporto "nei confini della marginalith considerata dalla norma" ; sul che, parte del ricorrente, nulla si osserva nel motivo
In esame (e, d'altra parte, nulla potrebbe osservare si che non si traducesse in considerazioni di meria non suscettibili di positiva valutazione nella presente sede di legittimità).
Passando quindi all'esame dell 'ulteriore doglian' za, attinente il mancato riconoscimento del "concor so anomalo" di cui all'art.116 comma II cod. pen.," rilevato che trattasi censura basata essenzial' mente sull'assunto della pretesa imprevedibilità,¨ da parte del Glommi, che l'azione cui egli prestava
Collaborazione sfociasse nella commissione di un omioidio, Trattasi quindi, in sostanza, di argomen' tazione non dissimile da quella posta a base del motivo n.l »d a proposito della quale, pertanto, val' gono la considerazioni gik esposte nella trattazio■ ne di detto motivo, risultando, d'altra parte, ineos cepibile la puntualizzazione in diritto contenuta nell'impugnata sentenza, sulla soorta anche di prem ondenti pronunce il questa Corte, circa la nen' opem – rativith-dal oltato art.116 comma II cod. pan, quani to la commissions del reato più grave sia stata non solo prevedibile ma, in concreto, prevista, sia pum re con dolo indiretto o eventuale, quale poteva as- were quello che, a tutto voler concedere, animava il
0iommi.
motivo n.4
■³, ipfondato. Come già ai à più volte ricordato, la irrogazione di una peña che, avuto riguardo al himiti dittali, ais quantificata su valori medio- bassi, non richiede apposita e specifica motivazio= ne. ■ lo stesso à a dire con riguardo al giudizio di comparazione fra agravanti e attenuanti, quando, come nella specie, si affermi la equivalenza fra le une e le altre, salvo che a sostegno di una di- versa conclusione siano stati addotti elementi spe= pifici di potenziale, deciIV rilevanza (non identi= ficabili, peraltro, antematiomente, in quelli stes si che, per avventura, siano addotti a sostegno, dale la richiesta, poi accolta, di riconoscimento delle roostanze in sh). · motivo agglupto =
E' infondato. Il particolare della conoscenɛa, an parte del MI. (secondo le dichiarazioni 6117
ER), del "pronto soccorso" o "farmacia“ allaw stito nella base di via Berti non esauriva Cartimı te la portata accusatoria di dette dichiarazioni, il cui contenuto, come ben al rileva dai richiamiķ effettuati nell'impugnata sentenza, era ben pit piQ: a complaaso. Basti pensare che da quella stessG alabiarazioni emerge cha 11 Giomai, 11 giorno della azione, era stato "appositamente convocato". a
“reetare in attėsą nella base sopra menzionata, sul punto - notane i giudici di merito vi era atal ta anche una espLIita ammissione nell'interrogatoni reso dallo stesso NI alla corte di secondo gravi
10. Sempre dalle stesse dichiarazioni come si 100
(ricordato già nella trattazione del motivo n. 15 emerge (pag.365 dell'impugnata sentenza) che ini
NI ara a conoscenza che dall'azione progra ta poteva scaturire un conflitto a fuoco: circo- am possibile, astanza, questa, ancor più deciIV,/ai fini alla configurabilità del dolo di partecipazione all', cidio di quella costituita dalla presenza del “pron» to soccorso" ma a proposito della quale, tuttavia, nulla si osserva da parte del ricorrente.
Tutto ciò per dire, in sostanza, che le dichiaraz zioni accusatorie della ER nei confronti daž diommi (o meglio;
le dichiara tani aventi ad ogget' to la posizione del MI, per quanto la ER era in grado di riferirne); ostatuivano un comp e so unitario, ed unitariamente andavano quindi con- siderate, anche per quanto attime la ricerca é la verifica degli elementi di riscontre. Una volta. accertato, aunque, che tali elementi sussistevano
(basti pensare alle già ricordate ammissioni dallo stoaed NI, se non anche al fatto costituito dal' la adesióne, pacificamente riconosciuta, di costui al sodalizio orininoso nel cui programma li´azione l'omicidio in questione rientrava), era l'intero complès ơ di dette dichiarazioni a risultarna accre=
ditato) anoke nallé parți ake, in sad sidarátu; un riscontre sasoifice ˜¨“non- non-in ve nto non lo aveva, in particolare,/secondo la prospettazione del ri corrente, quella riguardante la conosomñza, da þar= te sun, del "pronto soccorso" o "farmacia" nel lom wáli della base). Al riguardo devesi infatti riles vare ale, se può discuterai (e si è infatti discusso, tanto che ne sono nati anche contrasti giurispruden' ziali), otros la idoneità o meno di- tiokiazasient- accusatorie plurime, riscontrate soltanto con ri= guardo at aloune posizioni, ad assumere piena Va* lenza probatoria anche con riguardo alle altre, non appare discutibile oke, quando si tratti come nelz- la apeole;
di dichiarazioni riguardanti un'unica posi=
nione o valutate saltanto.com higuardo àð spøáj
11 riscontro non debba necessariamente estenderei a tutte le proposizioni in cui le dette fokara- zioni si articolano, essendo al contrario sufficien'
ta che sta riscontra una soltanto di esse, ambito della posizione interessata), purchè dotata aderuata significanse;
il che, nella¨¨späole, atteso quanto sopra illustrato, appa-
re for di omi dubbio.' 244 agliardo
RD NC
Il ricorso, prospettato sulla base di notivi. comuni a quelli nn.1,3 e 5 del ricorso GR,y
è da ritenere infondato sulla base dello medesiza · argomentazioni già illustrate nella trattasien, ravene. detto ultimo esse va soltanto aggiunto (pi. chè per il RD si deduce anche, come motive ai nullità dell'impugnata sentenza per viblaziona dei diritti della fase, la tardiva traduzione: nel luoga destinato alla celebrazione del preb so, in dispregio del disposto di cui all'art.
¡dëlle disposizioni di attuazione del codica edura penale previgente), che, anche ad ammatteral
(come si è fatto in alcune pronunce di questa Cost quels, ad es., sez.I, 7 febbraio 1983, Vallenzangal, uns possibile insidenza delle nodalità di
# tu m ne l oitato art.26 "sui dritti di intervente di difesa dell'imputato", cocorre pur sempre, le3 la eventuale configurabilità di una causa di mulli. th, obe risulti concretamente accertata, in relazi ne al singolo caed- -speolą, la"effettiva compram missione del diritto ai difeaa"; oib oke, può verim floarai, come affermato nella massima tratta dell pronuncia dlanzi menzionata (m.159031), solo sumušė
*#1'imputato, a causa dalla paraività della tradum. zione o per altro motivo, non abbia avuto la possie
$
'bilità di intervenire in giudizio, ovvero non sia stato in grado di svolgere la propria attività fenaiva, anoke prendendo contatti con il difensow :
IA". Ora, nel caso di specią, nulla di tutto ai risulta accertato e neppure dedotto, essendosi la. difesa del ricorrente limitata a prospettare (eurof
Deamente), la mullità come conseguenza automation 295 ed indebitamente misconosciuta dai ciudici di merito della denunotata tardività della tradusionė. Farm: de per ciò stesso rilevanza, poi, anche la prospeta taţa (in subordine) questione di legittimità costi tuzionala dell'art.26 delle disposizioni di attuazio=
ne del codice di procedura penale previgente, in quanto interpretato, secondo la tesi più restritti va (quals éspressa, ad esempio, da Sez.I,} novembre į
µ1986, Valvari - m. 175044), come norma volta esclusi= vamente ad assicurare la partecipazione dell'imputar to al dibattimento e non anche a consentire contatti diretti e immediati fra l'imputato stesso e il quo difensore prima del dibattimento, con conseguente esclusione, in osso di tardiva traduzione, di ogni, sia pur astratta, possibilita ai lesione, giuridi bente rilevante, del diritto di difesa. Se, infatti, ancke -seguendo la tęsi più "liberale", la demuncia= ta mullità, come si è visto, non sarebbe comunale, nelle fattispecie, configurabile, è evidente che non metterebbe comunque conta investira il giudice i delle leggi (ammesso e mon concesso ale sussistesse
11 requisito della non manifesta infondatezza), di una questione prospettata sul presupposto che venis'
se seguita la tesi opposta.
1 296
UA BE
- motivo n.1
*' infondato. Nell'impugnata sentenza il denetas to riconoscimento dell'attenuante di cui all'art..
311 cod. pen, risulta motivato sulla base dell siderazione oke "la militanża nel nuclei MFRO compo ta l'appartenenza alle brigate rosse, trattandosi strutture della complessa organizzazione di quella' banda armata....«rispetto alla quale mon te ipotizzabile l'invocata attenuante".W,in effstti
71 nuclei in questions (ivi compreso, quindi, quello rel quale militava il ricorrente), erano soltanto articolazioni delle “brigate rossa" (valutazione di fatto, questa, rispetto alla quale non apparea esercitabila e, del resto, non risulta neppure sol l-citato, nel motivo in samè, un sindacato da al questa Corte di •gittimità); ne deriva conclusione non può che essere mella alla malé sono pervenuti i giudioi merito, milla rilevan
1'"autonomia organizativa e strutturale" oke,
condo la difesa del ricorrente, i muclei strest vrebbero presentato rispetto alle "brigate rossė“,.
*Autonomia organizzativa e strutturale", inver;
per adoperare la stessa espressione della difesa, non significa separatezza o estraneità e, infatti, la difesa, correttamente, si è astenuta dal prospetų tare una siffatta equiparazione. Cib significaquinài, che la stessa difesa, impLIitamente, riconosce 11 legame esistente fra "brigate rosse" e "MPAO"; Ma
à appunto la presenza di tale lemne, ben compati■ bile con forme, anche le più ampie, di "autonomia organizzativa e strutturale" Well'organismo satelli* 297 to (11 mola MPRO) rispetto a quello principale
(le brigate ro se), ad escludere la possibilith di valutazione del primo, come un'entità del tutto :
a að‚cón conseguentë rapportabilità soltanto ad esso
(per quanto qui interessa), dei parametri di valuta zione appLIabilis ai fini del riconoscimento o meno della “lieve entità" del fatto, quale prevista dal 113
1'art.311 cod. pen. Non ha quindi rilievo alcuno, poste tali prenosse, la oircostanza che il nucleo "
'
MPRO mi aderiva il ricorrente fosse, in sò e par secondo l'assunto difensive ab di soarsa consistenza e temibilità (per non di- sporre, in proprio, di armi, per essere comporto da giovanissimi, per aver svolto attività consiz i stenti soltanto in manifestazioni, oortdi, volanti- naggi e simili), dal momento one, non negandosi l'inquadramento di detto mualeo, pur con tutta la sua autonomia, nel vasto A multiforme sistema ora ganizzativo delle "brigate rosse", coi baatava a farm lo oopsiderare, così come hanno fatto i gin iol,
'una parte di detto sistema ed'a renderlo quindi as- soggettabile ( per quanto di rilievo ai fini della question in esame), al medesimė metrà di valuta= zione adottato nei confronti di tutto, dà
quel sistema apparteneva. La ragionevolezza di tale conclusione (oltre che la sua conformità al dettato legislativo ed alla stessa "ratio lagis"), appaiono manifesti, del resto, ad avviso della Corm te, ove al consideri (riprendendo un paragone gik aocennato in precedenza, nella trattazione del mos tive n.i dal ricorso BO), the anche nell'ambito: di una forza armata regolare possono essere costitui- të ed operara formazioni dotate di ampia autonomia 298 Iannelli/1 (avv.Mattina)
e, al tempo stesso, pass temibili (For scarsity armamento, deficienza di personale, limitatezza e marginalità di compiti, ato.); 11 che però non in- cide minimamente sull'appartanënza;:alla međšsima. forge armata, intesa nel suo complesso, coloria ohe in dette formazioni siano inseriti.
motivo n.2
' parimenti infondato. Trattasi, sostanzialmente ai censura del tutto identice a quella che formava ia ogzetto del motivo n.2 del ricorso UL – por quale valgono, quindi, le medesime argomentazioni gil addotte a sostegno della ritenuta infondatezza ai detto ricorso.
LI ZI
**motivo n.l dell igvy.Mattina
** infondato - L'affermazione di responsabilità dello NN in ordine al sequestro D'UR & al■
l'omicidio GalVA, materialmente commessi da al- tri in apoca succesIV (ma non di molto) all'ar= resto di ese NN (avvenuto il 22 novembre
1980), non risulta in alcun modo basata, come si vorrebbe da parte del ricorrente, sul solo dato om medesimo biettivo e formale dell'appartenenza del ricorrente
& determinati organisi vertice delle "brigate rosse", ma risulta invage ancorata allo specifice. contenuto degli atti posti in essere da detti orga= piami e, segnatamente, dalla "risoluzione strategi be" del settembre 1980 (a cui si è già fatto ampio penno nella trattazione del motivo n.1 dal ricorso
Pongi). Già si è ricordato, infatti, a proposito appunto del ricorso PE, come correttamente 1 gluk dioi di merito abbiano considerato la detta "risolu=
della klone" (sulla base del suo testuale tenore puntuale attuazione che poi ne era stata fatta, in
¡tempi brevi, ad opera, essenzialmente, degli appar= tenenti al c.d. "fronte carceri", appositamente
Gostituito), non alla stregua di una generica afferz mazione di principii e di finalità, ma piuttosto alla stregua di una ben precisa direttiva impli= oante, quindi, l'assunzione, da parte' di ohi' aveva ¦ avuto parte nella sua elaborazione e' diffusione, della responsabilità penale in ordine a tutti i delitti ake, nell'ambito delle linee segmate da detta direttiva, erano poi stati commessi ( = zialmente, quindi, il sequestro¨ ÷UR¨ Á l'omicidio
CalVA). Tale argomentazione appare perfetta- mente valida anaka par quanto riguarda la posizio= he dello Ianelli, non essendo contestato che egli, anche nella sua qualità di componente del o.a.
"Comitato esecutivo" delle "brigate rosse" e di ca= po o comunque di componente della "äiresione di colonna" ramana (e, quindi, in posizione di tutt'al' tro che trascurabile rilievo), avesse personalmente partecipato alla riunione di S.RIlla dalla ŋus-
.e scaturi, appunto, la "risoluzione strategica" di
Qui si detto. À ciè aggiungasi che, come puntuac lizzato nella sentenza di primo grado (e non con' testato, a quanto risulta, dal ricorrente), Io IA LI aveva personalmente curato tutta la fase prez paratoria e organizzativa del sequestro B'UR, in 300
particolare eseguendo o facendo eseguire lá.
"inchiesta” a scagliendo i componenti della squam idra ohe, materialmente, avrebbe dovuto eseguire l'operasions di rapimento del magistrato (veď., in proposito, pagz. 1534 a 1535 dalla citata tenza, in cui si a notizia di tali circostanza. indicandone anche le fonti, essensialmente costitut to dalle dichiarazioni dells ER). Lo stesso
NN, d'altra parte, come risulta sempre dal sentenza di primo grado, fu arrestato, unitamente al Vanai, proprio mentre stav per spostare un vai colo, gik rubato, che doveva servire all'attuazion del anquamtro·B'UR {pagɛ. 1536 – 1537, su dich razioni, ancora, della Libara).
Quanto poi all'omicidio Galväligi, appare oltrè modo. significative;
bon' specifico riguardo propri allå posisione dello-Kannelli, il fatto, riferite: ancora nella sentenza di primo gradó (ed. in ordine
(al quale mulla si asserva da parte del ricorrente nel motivo in esame), che l' inchiesta" finalissa ta alla. commissions # atto omicidio era già stat iniziata nel settembre-ottobre 1980, sulla base —
si afferma´· "äi una vecchia scheda, nascosta n
'sotterrata sul litorale romano, prelevata proprio
[da NN e portata nella base Torvaianica**¨¨
Betta circostanza - al legge a pag. 1538 della citata sentenza ara stata riferita dalla ER.
R che, d'altra parte, 1'"inchiesta" in questione fosse stata appunto iniziata nel periodo anzidetto contestualmente alltinchiesta D'UR, trovava a forma sempre secondo quanto rilevato dalla corte di primo grado e riferito nella motivazione dell sentenza – nelle dichiarazioni di SA « Buszat'
ti; il quale ultimo aveva ante precisato che la operazioni sui le' "inchieste" si riferivano erano state donominate, in codice, rispettivamente, "Orso"
་་
*Genarala" e,ancera, the 11 LL, nell'ote tobre del 1980, al era già procurato, all'ufficio
•
e del Catasto, una piantina dell'abitazione del gem si nerale GalVA(pag.1359).
motivo n.2 dell'avy. Mattina
** infondato, al limite della inammissibilità, por generioità, la difesa del ricorrente, infatti, si
Iluita all'affermazione, tanto pèrentaria quanto apodittios, oke la chiamata in correità dalle
NN ad opera del BU, con riguardo all'omi= cidi OT, non sarebbe affatto precisa, "bensi
⚫ priva assolutamente cenerica (ofr. p.2 motivi) ài riscontri oggettivi". I qui la immediata concluż sione secondo cui la corte di merito avrebbe disattes' so i principi da essa stessa in precedenza enunciati, in materia di valutazione di chiamate in correità, nonchè l'insegnamento di questa Corte suprema, quale poť recepito a livello normativo dall'attuale art. 192 dal vigente codice dal procedura penale. Il tut' to, però, ignorando passando totalmente sotto si= lenzio che nell'impugnata sentenza si indicano e= apressamente come validi riscontri alle dichiara= 5
zioni del TT (éal quale, tra altre of ricorda anche la dirette partecipazione all tazione omicidia ria), le affermazioni dal SA e della ER, nonchè il lato obiettivo cestituito al "documenti
L'esistenza sequestrati nella base di via Pesci". 302
di tali indicazioni (specie considerando le si g tratta di sentensa d'appello, da leggere, quindi, attesa la conformità di pronuncia, in integrazione con quella di primo grado), soddisfa pienam ente pur nella sua stringatezza, l'obbligo della moti■ vazione, in relazione al disposto di oui all'art. 192 commi 3 e.4 c.P.A.; nè, d'altra parte, pub
(essere compito di questa Corte, in essenza (oome si è visto), di censure specifiche da parte della difesa del ricorrente ciroa i criteri di indivi■ : duazione e di valutazione del detti elementi.¿ riscontro seguiti dai giudici di merito, riprende= re in esame gli elementi medesimi al fine di veri- carne, in concreto, la effettiva valenza.
motivo n.) dell'eyy.Mattina,
F' infondato. Per quanto attiene la denegata ap= pLIazione del "ne bis in idem" in ordine ai reati associativi, la difesa del ricorrente non propone alcuna valida argomentazione atta ad inficiare l'assunto, di per ab inaccepibile, della corte di merito, la quale ha rilevato che la precedente condanna subita dallo NN, con sentenza della corte d'assise di Roma del 24 gennaio 1903, per il reato di banda amata, aveva ad oggetto la con■ dotta posta in essere fino alla data del di lui arresto (22 novembre 1920), lasciando quindi scom
+
Derta l'ulteriore analoga condotta posta in essere almeno fino all'11 gennaio 1981, data di liberazion d. !...
¡ne del magistrato B'UR. L'unica osservazione oke al riguardo, viene avanzata dalla difesa, e cioè
che la diverea identità del fatto associativo sa rebbe da considerare esclusa per essere stato quel fatto contestato allo NN "nella forma della promozione e della organizzazione della medesima banda", appare in realtà priva di ogni pregio, Ove si consideri che se la "promozione" di un sodalizio . criminoso è generalmente da considerare come un fat' to unico e irripetibile (che navib,come tale, si esaurisce all'atto stesso in cui detta promozione,
con la effettiva nascita del medesimo sodalizio, può dirsi abba raggiunto il suo scopo, al che, perm murando 1)identità del sodalizio, non appare in al- modò possibile la sua reiterasione); min atz trettanto. pub dirsi della "organizzazione". L'asgun' zione, infatti, del ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa carattere criminoso, come si è già più volte avuto ocoasione di ricordare, non è necessariamente collegata {di=| versamente da quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente), alla ormazione, ad opera del medesimo aderente, della struttura organizzativa dell'as80= stasione (la quale, come atto ormativo, sarebbe. anch'essa, finchè dura la oreatura, irripetibile), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche protratta nel tempo (e questa, anzi, è l'ipotesi di più comune realizzazione), di una qualsivoglia attività che risponda a biso i essenziali dell'as'
sociazione stesse e presenti al tempo stesso carat' teri di (relativa) infungibilità. Di qui, allora,
l'evidente corollario che la protrazione di detta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente. sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo 5:04
e diverso, suscettibile, come tale, di autonoma sanzione.
Con riguardo poi all'ulteriore oenaura relativa al denegato riconoscimento della continuazione d.d. "esternal con i fatti specifici di qui alla gik rioordatá sentenza della corte d'avuise di
Rona in data 24 gennaio 1983, la ateissa non fa, in sostanza, ohe ripreperre la tesi secondo cui l'adem sione alla "bricate rosse" comportava la previsions "ab origine", « la voli'ziqne tutti i singoli delitti che, in attuazione della nadeaina matrice ideologida » in vista del conseguimento del medesimo fine, erano stà” ti poi realizzati;
il che avrebbe dovuto dar luogo į alla configurabilità, negata invece dai giudici di merito, dell'unico disegno criminoso. Si tratta di una tesi gik ampiamente confutata nella trattazione di analogte.pazrups.jpoposte da altri ricorrenti
(vad. Ja, pertigalare motivo n. 7 del ricorso Bonom
ra e motivo n. 2 del rioorso AP), per cui si ritiene sufficiente rimandare alla detta trattazio ne, solo aggiungendo che, attesa l'evidente esta vità, ai fini del diniego della continuazione, dela la ritenuta (da parte della corte di secondo grado), assenza di un unioo disegno criminoso, viene neno, ovviamente, ogni interesse a proposito della ulterio» re argomentazione, contenuta nell'impugnata senten'
e criticata dalla difesa del ricorrente, circa pa la pretesa inappLIabilità dell'istituto in question pe quando vi sia stata, come si verifica nella fąt tispecia, condanna all tergastolo. 305 motivo n.4 #ell'avv. Mattina¨
' infondato. In assenza di specifici e peculiat ri elementi dotati di potenziale deoisività in fas vore del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche (tali non potendosi considerare quelli, del tutto generic , i a alla fata de „ “ : ricorrente fel motivo in s ostituiti si
-
afferma - dalle "motivazioni sociali e politione"
nonchè dalla "condotta sudunguente al reato, connota= ta dal profondo distacco dall'espienza brigatista”),
¡ appare del tutto immunė da ogni possibile canaura
•
la motivazione sulla base della quale la cortė di marito ha ritenuto lo NN immeritevole delle attenuanti ansidette;
motivazione in cui si fa ri= ferimento alla "gravità del fatti" (non contestata), ed alla "pericolosità sociale II imputato"; non apolitticamente genericamente affermata, na "dės sunta dalle partecipazione a numerosi omiota að altri gravi delitti"; il che, tra l'altro, diversa= mente da quanto sembra ritenere il ricorrente, ben si inquadra nelle previsioni di cui all'art. 133 comma II cod. pen., in cui si indica, come para= netre di valutazione, la "capacith a delinquere del colpevole".
motivo n.5 dell'avv.Mattina
' infondato, al limite dell'inammissibiņità, apparando del tutto incongruo e pretestuoso il richiamo, a sostegno della doglianza relativa alla mancata appLIazione, d'ufficio, della diminuente di qui all'art.114 cod. pen., al disposto di cui al'
l'art.597 amma 5 del vigente opdice di procedura penale, appLIabile, in virtù della hormativa tran' 306 Iannelli (avv.Salerni)
sitoria, anche al processi sottoposti, per il besto alla disciplina del codice di rito previgente, ‚–
Non risultano, infatti, neppure enunciati gli slam
Manti sulla base dei quali, secondo il ricorrenz te, avrebbe dovuto essere concretamente proszattam bila il riconoscimento, in so favore, della dinim nuente anzidetta, e non si vade, quindi, come pong sa fondatamente formularsi, sul punto in question una qualsiasi censura nei confronti dell'impuignam ta sentenza;
salvo a ritenere, per assurdo, 1
forma del gitate comma 5 dell'art.537o.).}
$11
giudion d'appello sia in ogni caso obbligato a form nire adeguata motivazione in ordine al mancato 'ntoo. noscimento di tutte le attenuanti o diminuenti-pea- sibili ed immaginabili, indipendentemente non sele
Zagli specifici motivi di gravane, ma anche da qual” sivoglia.prospettazione difenIVl prospettazione, alla quale, dal resto, nello stringatissimo motive di ricorse in esame, non non si fa il benchè minise
+
riferimento.
motivi dellfavv.Salerni sono identici e comuni a quelli proposti dal medaz sino difensore a sostegno del ricorso ZE,
solo quindi considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.
motivi dell'avv.Massaroni.
A parte is genericità delle doglianze (trattasi notiti contestuali che prescindono, quindi, dalla conoscenza dell'apparato motivazionale dell'impu gnata sentenza), propongono, in modo estremamente Bommario, censure che sono state pol ben più ampiamente illus strate nei motivi redatti dall'avv.Mattina, per cui valgono, a maggior ragione, le argomentazioni sulz
'la base delle quali è stata ritenuta, come si visto,..l'infondatezza di detti ultimi motivi.
IO Bomeni.co motivo n.1 dell'avv.Pisani
* infondato. La configurabilità del reato di qui all'art.338 mod. peņ. derivava dalla medesima condotta realizzatrice del sequestro D'UR, posto ake tale condotta, al tempo stesso in cui si estrin' seoava nella privazione della liberth del séquestra- to (individuato in funzione della-aarieq ricoperta nell'apparato amministrativo dello Stata), nella di lui "condanna a morte" e nella subordinazione della non esecuzione di tale "oondanna", con susseguente liberazione dell'ostaggio, allkattuazione di deters minați provvedimenti che solo l'autorità di governo poteva adottare, si traduceva, con intuitiva evi■
denza, in una indebita pressione, natura ninac-
odosa, esercitata nei confronti di detta autorità, onde costringerla ad adottare, appunto, quei prov=
vedimenti che, altrimenti, o non sarebbero stati adottati o lo sarebbero stati in tempi e modi di- versi. Di qui la corretta affermazione, da parte del giudici di merito, della sussistenza anche del contestato reato di cui all'art. 338 ood. pen. e dele la responsabilità, anche in ordine ad esso, del ris 308 Iovine/1
corrente, quake includibile consegu ta responsabilità, del medesimo in ordine al più gráv reato di sequestra. Hon oooorreva, quindi, contraw
Iriamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo? in esame, una spebifloá motivazione in ordine alls sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito in questione, essendo gli stessi, 80× stanzdalmente, contenuti (come nel più c'è il mono);
Della condotta realizzatrice del sequestro e acapo di terrorismo e di eversione, attese la modalità Apmcim fiche (descritte nel capo d'imputazione), in eila medesima, come si visto, ad era estrinsecata. può assumere rilieve alcuno, ai fini di una invaltui zione, sul punto, dell'impugnatá sentenza, il fatto che, nel capo t'imputasione relativo al reato di oui all'art.338 00l. pen., non fosse specificamente indicato il corpo* l**autorità" destinatari del la ninaocia, non vedendosi come una tale manoanza possa avere in alcun modo appreszabilmente inoiso sulla piena comprensione, da parte dell'imputato, '
dell'a 'natura dell'addebito é gli veniva nosso della condotta che si affermava idonea ad averlo conaretizzato, sì da menomare in qualsivoglia, anche ninima, misura, la sua possibilith di difesà. Appя= re, infatti, perfino superfluo osservare chè quel” che realmente contava, ai fini della configurakiliş tà dell'addebito anzidetto, era la condotta minac■ alosa inequivocabilmente diretta ad incidere sulla libertà di determinazione di una pubbLIa autorità
.necessariamente costituita in corpo o in collegio non essendo, certo ipotizzabile che decisioni del genere di quelle che venivano in tal modo solläöl' 309 tate, e che impLIavano scelta politiche ad alto livello, fossero di escluIV competenza di singoli '
individui.·
Quanto poi all'ulteriore argomentazione secondo cul,. a quanto pare di capire, la condotta addebitata al ricorrente (e, ovviamente deve ritimarhi anche agli altri partecipanti, nella varietà dei rispettivi ruoli, al sequestro Ur , non sarebbe stata qualificabile come "minacola", ai sensi del'
l'art.338 cod. pen., in quanto costituita soltanto dalla richiesta di chiusura del carcere dell' SI
(chiusura che rappresentaya al tempo stesse la fina= lità peranguita mediante il sequestro di persona), appare sufficiente osservare che la minaccia" non ara (pò poteva essere) identificabile nella richies ata anzidetta, na nella rappresentazione di aid she, in caso di manoato accoglimente-al essay, sarebbe avvenuto, e cioè protrazione della privazione di libertà dell'ostaggio e, in imminente prospettiva, 14 soppressione del medesimo. Nè potrebbe a ciò vali= damente obiettarsi che la prospettazione di tali negative conseguenze fosse suscettibile di interes' sare soltanto il D'UR o i suoi familiari, con
..
solusióne, quindi, del carattere di "ainaocia" nei confronti di altri soggetti, ivi compresi il governo o le altre autoriti cui competeva la decisione in ordine all'accoglimento a meno della richiesta, in questione. ' evidente, infatti, che l'eventuale protrarsi della prigionia fel magistrato sequestra-
¡±o e, a naggior bagione, la soppressione fisica di :
quest'ultimo, si sarebbero inevitabilmente tradotti
--
(ad.era verisimilmente paprio questo l'obiettivo ' 310
ER/1
di fondo perseguito), in motivi di aspra et sperata polemics politica, com pure di disorishi tamento e di sfiducia da parte della pubblion opť■
∙nione; eventualità, queste, che governo e pubbLIh autorità, in genere, avevano , quindi, chiaramente, ogni ragione di temere.
motivo n.2 dell'Kvv.Pisani infondatoi Le critiche in caso formulate al-
'impugnata sentenza per la ritenuta corresponsa▪ bilità del ricorrente, nonostante il suo stato di detenzione (nella specie, a Treni), nella gestione del sequestro D'urso,non si discostano, sostanzial- mente, da quelle, ancor più approfondite e articol te, proposte a sostegno dei ricorsi di altri immil tati che si trovavano nella med-sima condizione e i quali pure è stato espresso analogo giudizio al responsabilith. si riferison, in particolare,01 ai ricorsi ZZ, AS, BO, alla cui trattazione, pertanto, si rimanda.
$ :
motivi del solo avv.Lo Giudios
Sono comuni a quelli del ricorso NI ed altri,
e sono quindi infondati par le stesse ragioni già lustrate nella trattazione di detto ricorso..
:
ER Frilia
motivo n.l infatti, B' infondato. La difesa della riconrente,/a mo della dedotta censura circa la mancata condes. bione delle anti generiche, si limita a ricor are come, in tratto, nulla si opponesse al15 concessions (il chalappare dal tutto ovvio),aanza però indicare, pof, se e quali specifio elementui, ¡i potenziale, deciIV rilevanza (e, ovviamente,
311 ilversi da quelli già valutati per il riconoscimento della specifica diminuente di cui all'art.3 comma secondo della legge n.304/82), fossero stati sotton posti al giudion d'appello onde ottenere l'effetti va appLIazione delle attenuanti in parela. No, al riguardo, può valere l'affermazione, del tutto generica (e impLIante valutazioni esoluIVmente
1 di merito, precluse in questa sede), secondo cui Comunque, sarebbe da considerare "iniqua la mancata valuta= zione della crisi politica ed etica che ha indotto la ER alla sua eocezionale collaborazione, resa possibile dal suo spontaneo e definitivo reveaso 1
dalla militanza brigatista". Non è infatti in al- cun modo spiegato come tale "iniquità" sia rapporta=
bile al dedotto vizio di motivazione;
vizio che in tanto puè ritenersi configurabile in quanto vengano indicati, dal ricorrente, gli elementi
M specifici, risultanti dal processo, dalla quad
; omessa o difettosa valutazione sia soaturita la
Mette oonto comunque rilevare, "ad abundantiam", decisione impugnata. che, in ogni caso, appare assai ridotto, per non dire concretamente inesistente, l'interesse della ricorrente alla concessione delle attenuanti genes riche giacchè, come precisato nell'impugnata sen' tenza (e l'affermazione non risulta controversa),
la stessa ricorrente, condannata, nel presente procedimento, ad anni 10 di reolusione (poi docure tati di gg.5 per la dichiarata prescrizione di uno dei reati minori), a titolo di continuazione sula la pena di anni 15 di reclusione di cui a prece= 312 Libera/2 AS
¡dente sentenza di condanna pronunciata dálts
d'assise di Roma 11 24 gennaio 1983, ha diritto fruire del trattamento privilegiato di cui all'art. 4 della legge n.304/82, per cui, in sede esecitiva, il detto aumento di pena appare già destinato as essere drasticamente ridotto, in misura ben maggio, re di quella che sarebbe petuta derivare dal riga■ noscimento delle attenuanti generiche.
motivo n.2
B' inammissibile per assoluta genericità, constan do la dedotta censura unicamente nell'apodittico assunto secondo cui la corte di secondo grado si sarebbe "limitata a ribadire il giudizio di primo grado senza spiegare le ragioni specifiche del- prio convincimento"; ragioni che non è dato sapere 4.
muali dovessero essern, dal momento che, limitandosd
.. alla suddetta affermazione, la stessa difesa della ricorrente non indios quali fossero;
in concreto, le proprie doglianze nè, a maggior ragione, quali
Eli smomenti addotti a sostegno di case, di tal " che viene a mancare ogni elemento per poter valuta- re, in questa sade, la sussistenza o meno del sup= poato vizio di motivazione.
AS AL
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono i
Redemini proposti, dallo stesso difensore, a soațet del ricorso BE e sono pertanto da considerare الدقيق
गरु Locusts/1 infondati per le ragioni già illustrate nella trata tazione di detto ultimo graveme.
Ancke in questo caso trattaat a ravana proposto Lo IA Brancesco
a quelli , sulla base di motivi identici otti, al si difensore (aw. Lo Giudios)
a sosterno di altro ricorso (NI). Il ricorso in esame, quindi, va respinte per le medesime ra= gioni già illustrate nella trattazione dell'altro.
OC Maurigio
infondato. La corte di primo grado, come si motivo n.1 rileva dalla lettura delle pace. 1600 , 1601 della sentenza da essa emanata, respinse l'eooezione di improcedibility dell'uzione penale per mancata estradizione facendo espresso richiamo isposto di cui all'art. 14 comma 2 della Convenzione euro=
pea di estradizione, in base al quale, anche in assenza di estradizione, è consentito, onde impedi= re 11 maturare della prescrizione, compiere atti di interruzione della medesima, "ivi compreso il ricor= so ad un procedimento contumaciale". La corte di secondo grado, investita i gravame sul punto, cons fermb la detta statuizione osservando come trovasse conforto nella sopravvenuta decisione delle .eaga 3th
OC/1
sezioni unite di questa Corte 29 febbraio
Nigro, la quale, sulla base della premessa secon do cui l'art.14 della Convenzione europea #1 entra=
dizione "mon preclude qualsiasi samrcizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori. la data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione venire concessa, ma costitui, ace soltanto una limitazione al poteri sovrani oko in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente", affermava, în
l'altro, che, par van'l'esolusione della possibili tà di emettere atti comportanti una ocazione nei confronti dell'estradando, era tuttavia sempre posm sibile al giudios, al fine di impedire la prescri. zione,"emettere tutti gli atti di cui all'art.160 comma II Dod. pen."ed anche "ricorrere al giudizio contumaciale".
La difesa della ricorrente non contesta, a quanto appare dalla lettura del motivo in game, la fon datesza del principia affermato con detta decisio ne, ma sostiene che esso non sarebbe appLIabile nella fattispecie, dal momento che, nel caso..dal
OC, non si era in presenza di una sempLIe mancanza di estradizione, na di un espresso e moti= vato rifiuto da parte dello stato estero al quale la relativa richiesta era stata rivolta. L'assun to, però, non appare in alcun modo condivisible,
, giacchè nella nozione di "reati diversi da quelli- per i quali l'astradizione venne concessa", alla quale, come al à appena visto, ha fatto riferimenão. '
la citata decisione delle Sezioni unite, rientrand, con ogni evidenza, a pari titolo, tanto i reati. 210
per i quali non vi sia state richiesta di estradi- zione, quanto quelli per i quali la richiesta sia stata respinta. Nell'uno nell'altro caso, infatti,
11 potenziale ostacolo all'esercizio dell'attività giurisdizionale d. rappresentato dalla mancanza in
• ! gè del provvedimento di estradizione, nulla rile■ vando le ragioni a monte di tale mancanza. Se, quip=
di, si condividono le premesse e le conolusient dell'autorevole precedente giurisprudenziale danzi ricordato, appare di tutta evidenza come ease, con trariamente a quanto sostenuto dalla difesa del rit corrente, risultino perfettamente attagliabili ans
Lohe al caso di specie.
■' infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza… di primo grado (pag. 1598), e non: • contestato dalla
- motivo n.2
difesa del riporrente ( a quanto al rileva dalla lettura del motivo in esame), qhe il reato di le= sioni in danno di Retroai Enzo, pur essendo stato originariamente rubricato sotto le previsioni di
: cui agli artt.582 e segg. cod. pen., era però anche espressamente indicato, nella medesima rubricazio= ine, come aggravato da finalità di terrorismo e di
-
eversione. Cib significa che l'autorità giudiziarią francese che provide favorevolmente, con riguardo all'episoddo in questione, sulla richiesta di estra= dizione, fu messa perfettamente in grado di rendersi
"
conto dell'eventuale natura "politica" o meno da riconoscersi, secondo la proprie valutazioni, al'
l'episodio stesso. Il fatto, quindi, che l'estradi gione, comunque, sia stata concessa, pur in un con testo nel quale la stessa veniva invece esclusa per : 316
OC 2
togni reato di ritenuta natura "politica", altrocas non può significare che à la surmenzionata auto-i> rità francese non ha riconosciuto nel fatto in questione tale natura o, pur avendola riconeseium ta, nen ha, in questo caso, ritenuto che essa fobse impeditiva dell''eatradizione. Ciò poste, e prenden do quindi in considerazione solo la prima di tali: IP (in quanto sarebbe, ovviamente, l'uni t tenzialmente favorevole alla tesi del ricorrente); appare evidente come la valutazione operatë) 141:
Résolusivi fini della propria decisione, in reläside ne all'ordinamento interno out er tenuta à confo
+
marsi), dall'autorità francese, non potesse in als cun modo ritenersi vinoolante per quella italians,
Correttamente, infatti, è stato rilevato dai gi ci di merito, tanto in priño quanto in secondo gra
•
do, che la qualificazione giuridica dei fatti per 15: 1 quali è stata chiesta e ottenuta l'estradizione spetta soltanto all'autorità giudiziaria dello questa Corte Stato richiedente, la quale, come ha già avuto occasione di affermare (sez.VI, 15 aprile 1992, Annunziata), incontra, nell'esercizio di tale potere, gli stessi limiti, sostanzialmente, cha sene segati, nell'ordinamente interne, in
$ tema di correlazione fra sentenza e fatto contestan to, dall'art.477_del codice di rito previgente e dall'art.521 del codice attuale. Posto, dunque, che la riqualificazione del fatto, nel caso in ess
(me, sotto le previsioni dell'art.280 ood. pen., no or risulta AS (la stessa difesa del ricorrenta non ha fatto alcun cenno in tal senso), su element. di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli portati 50x
a coṇ a ḥza dell'autorità francese, nel corso del'
'la procedura di estradizione, ne deriva che detta riqualificazione non può in alcun modo sence COD' siderata come violatrice del principio di speciali= tà di cui all'art.14 della convensione europea.
Mà in contraria potrebbe rilevare la circostanza
(paraltro non richiamata espressamente nel motivo di ricorso in esame, ma mergente dalla motivazios-
ne dell'impugnate sentenza e di oui è bene far cena no, sia pure per solo amore di completezza), che l'estradisione sia state comunque concessa a condiz zione a s II Loousta "non avesse a subire un trätter
mento deteriors per affatto dalla alla convinzioni politiche" (cosi, in particolare, si legge a pag.
401 € detta sentenza). Infatti, se una maggior pana, rispetto a quella che si sarebbe potuta itro- gare sulla base dell originario "nomen juris", là- abata inflittu al ricorrente in conseguenza del mutamento di detto "norten", o Be comunque tale lut mutamento ha prodotto conseguenze rel ivoli, ctè non vuol dire che ci si trovi in prasanze di un "trattamento deteriore" costituente effetto del' le "convinaioni politiche" del medesimo ricorrente.
L'art.286 .cod. pen., infatti, non sanziona in aloun mato la "convinzioni politiche" in quanto tali, na si linita a sanzinnare pit gravemente determinati
+
comportamenti (the comunque sarebbero di natura dem liftuosa comune), in quanto obiettivamente dretti a finali di terrori smo e di eversione. Che pot tali finalità siano o possano essere state concepite e coltivate in base a determinati convincimenti po= litiei ↳ cosa del tutto indifferente, siocome priva OC/3 318
di qualsivoglia incidenza aulla oggettivity
:fatti in base ai quali (soltanto) la fattispecie delittuosa in questione può essere (ed è stata, in effetti) riconosoluta.
motivo n.3
' infondato. Gli elementi addotti dalla oorte merito a sostegno del mancato accoglimento dal motivo d'appello concernente la denegata concession
'ne delle attenuanti generiche appaiono, diversam
I mente da quanto affermato dalla difesa del ricor rente, del tutto idonei a giustificare la detta decisione. Comé, infatti, al è già avuto occasio ne di ricordare nella trattazione di altri
: ghi motivi di ricorso proposti da altri imputati
(ved., in particolare, motivo n.6 del ricorso - grahati, motivo n.2 del ricorso ET, motivo n.4 del rioorgo Bi AT), elementi quali la
1
gravità del fatti (nella loro specificità, e non, ovviamente, saltanto per il "nomen juris") ♬ la condotta processuale ed extraprocessuale dell'impu tato ben possono costituire valide ragioni per 11 dimlego delle attenuanti generiche, specie conside rando che queste ultime, in quanto espressione di una particolare indulgenza di cui l'imputato-venga ritenuto meritevole, per ragioni non precodificate. ma riscontrabili volta in volta dal giudioe nel
:... la varietà dei singoli casi, non possono to mon pos
'trebbero essere mai oggetto di pressochè automati ca appLIazione (al da imporre, quando ciè non venga, una accurata e approfondita motivazione),
__ na debbono, al contrario, trovare esse stasse giustificazione, quando appLIate, in elementi specifici e positivi, di oui il giudice deve dara ¦ adeguato conto in motivazione, Cib. comporta, natue "I
ralmente , per converso, the analogo obbligo motim. vazionale inoombe al giudios quando, in presenza
¦ della rappresentazione di elementi proposti come rispondenti alle caratteristiche anzidette, ritenga, oiononostante of sol dere l'appLIabilità, nel ', ..
caso concreto, delle attenuanti in discorso. AL' la fattispecie in esame, però, non risulta (non facendosena menzione neppure da' parte dèlla dife= sa del ricorrente), che una siffatta rappresenta zione abbia avuto luogo, per cui è da escludere, anche sotto questo profilo, la sussistenza dal des nunoiato vizio di motivazione.
- motivo 1.4
B' infondato. La stessa difesa non contests, so=
İstanzialmente, il carattere di generioith attribui= to, nell'impugnata sentenza, alle doglianze che, in sede di impugnazione avverso la promuncia di primo grado, erano state formulate con riguardo alla pretesa mancanza di riscontri delle dichiara=
¡zioni aocusatorie nei confronti del 'OC rese da soggetti rientranti nelle categorie previste dai commi 3 e 4 dell'art.192 o.p.p. Essa si duole, però,
¦comunque, del fatto che il problema dei riscontri aia stato, dalla corte di secondo grado, risolto مده
mediante il sempLIe riferimento a quelle che vengono definite-(dalla stessa oorte), le "airco= stanziate e coincidenti chiamate in cerreità"
, jarai/1 OM/1
320 dicate come provenienti da RQ, Palamè, More ganti, Marceddu « Salvati", sostenendo che cib comunale costituir-bbe/violazione del principii fissati dal citato art.192 c.p.p., quali puntualizzati anche dalla giurisprudenza di questa. Corte. L'assunto: -- non può essere condiviso, giacchè proprio questas
Corte, invece, ha più volte affermato (come si avuto pocasione di ricordare nella trattazion di altri ricorsi), ahs, in caso di pluralità di dichiarazioni accusatorte, ognuna di esse pub sir■. ai validamente riscontrata dalle altre, sempre all hon vi siano elementi tali da far ragionevolmente sospettare che la coincidenza sia frutto di recim praoke influenze, condizionamenti o, peggio ancora, accordi fraudolenti fra i vari dichiaranti;
11 però, nella specie, non risulta in alcun modo nawa serai verificate, nè tampeos risulta una denuncia-
in tal senso da parte del ricorrente.
:
OM GI
motivo n.1
*' infondato. Anzitutto, infatti, non può dirsi che le dichiarazioni accusatoria del SA, su cui essenzialmente è stata basata l'accusa nel confronti della OM, siano semplini dichiaras zioni "de relato". Olè in quanto, come puntualizza to soprattutto nella sentenza di primo grado (page) 1.
1610,1611,1637,1638); ma richiamato anche in di secondo grado (pass. 411, fine,e 412,-inis ) 3.C+
i dati e la notizie oggetto di dette dichiarazioni non erano stati appresi dal SA in via private
• confidenziale, na in via, per così dire, “uffim ciale", nel senso, cioè, che si trattava di dati e notizie costituenti patrimonio comune degli organią ami di vertice delle "brigate rósse" di cut il møn desimo SA era autorevole componente. Si ri» chiama, in proposito, quanto si è già avuto occa= si ze di osservare nella trattazione del motivo n. J. del ricorso Giocolella, del motivo n.2 çol ri= corso Di AT e del motivo unico del ricorso
LO, nella parte dedicata at analògo argomen' to (pag. 266,267). Nel caso specifico, poi, la conferma- dell'assunto in ordins al carattere sostans zialmente diretto della notizia riferita al SA circa la militanza brigatista dells-homburii risula ta fornita, come si puntualizza opportunamenti nels la sentenza di primo grado, dal medesimo SA,
M El qui si riporta la seguente testuale affermazio= na a militanza dell'avvocateses OM nelle
BR era: fatto, noto ala nell'ambito dalla direzione al colonna rimana sia nell'ambito del comitato es cutivo, organismi dei quali io ho fatto parte, e posao quindi riferire tale circostanza per cognizio= ne diretta". Mè pub dirsi che 11 valore.då tale affermazione, come pure, più in generale, delle dichiarazioni accusatorie formulate dal SA in sede istruttorie nei confronti della OM, dovessa risultare praticamente azzerato a cagione di quella che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe stata la "ritrattaziona" operata dal detto avasta In fibattimento, allorchè egli si sarebbe 322
OM/1
¦ Limitato ad affermare che il "discorso" relative alla militanza brigatista dalla OM gi era stato fatto, se mal non ricordava, dal EG.
↑ Glustamente, infatti, si rileva, in proposito;
nell'impugnata sentenza (pag. 411) che, in realth, non aloun radicale contrasto fra lè dichiaż razioni istruttárie e quelle dibattinentali dal
| SA, avendo questi affermato, fin dal primo momento, che all'origine delle notizie da lui apá prese vi era stato appunto 11 EG;
il cha
Irisulta, in affatti, da un altro brano delle dim chiarazioni istruttoria del SA, riportato¨¨ nella sentenza di primo grado (pag. 1610), in cuis il dichiaranté affermava che la notizia, da lui
1 appena prima riferità, che la OM era una
"militante” dell'organizzazione brigate roase
:l'aveva "appresa-da Segħebtii dal momento in cu1"
980 SA era "antrato nella direzione della
⠀ colonna romana, e cioè nel settembre 1978". Áð■ pare qui¨ evidente che quella fomita dal EG
{ viens presentata non come una sempLIe confidenza, ma cone parte di un bagaglio di cognizione dell'or ganismo dirigenziale di cui il RA gik componente e #1 out occorreva mettere al corrente coloro ohe, come il SA, in suel medesimo orm ganismo facevano ingresso per la prima volta. Nes' suna contraddizione, quindi, appare in effatet ri= levabile con la succesIV dichiarazione del Sava-
· sta, già precedentemente ricordata come riportata-
a pag.161i della sentenza di primo grado, circa la generale conoscenza che, in ambito di direziona detto di colonna e di comitato esecutive (come il/SA OM/1 565
era stato certamente in grado di verificare pei,
Caranti la sua permanenza in tali organismi), si aveva circa l'appartenenza della OM alle "bri= gate rokse". ☛ nessuna contraddizione, a maggior ragione, appare pezoid rilevabile con le dichia■ razioni rese dal SA in sede dibattimentale, qui ha fatto riferimento la difesa della ricorren'
te. B'altra parte, nella stessa impugnata sentenza si ricorda che in dibattimento il SA aveva comunste
#spressamente confermato di aver aaputo della militanza brigatista della OM per averlo appreso nel corso di "discussioni interne all'orga
į migrazione....in direzione di colonna"; afferma« zione, questa, di cui questa Corte di legittimità non può che prendere atto, non trovando essa validę mentita (d'altronde neppure enunciata), nella fram- mentaria citazione, da parte della difesa della:
corrente, di altre affermazioni rese, Della Mea deadma sede, dal SA, secondo oud "non era una discussione di tutta la direzione di colonna su GI OM" ma "erano discussiont-se non ricordo male che avevo fatto om EG"; laddove
¡ non è chiaro neppure se tali affermazioni ai rife= riscano al fatto fondamentale della militanza briz gatista in sè della ricorrente, ovvero ai partico= lari, di cui appena prima risulta essere fatta neng
Izione nella parte del ricorso in same, che avreb= bero contrassegnato detta militanza e, segnatamente ai periodici appuntamenti "strategici* con il Saghot' ti, di cui la difesa nega l'eaistenza. quanto poli alla pretesa inattendibilità in så dolz le dichiarazioni del SA, in quanto tardive ri 324
OM/1
spetto ai numerosi precedenti interrogatori: incuria lo stesso SA non aveva fatto alcuna menzione della OM come appartenente alle"brigate ross
(avendo detto che di avvocati inseriti nell'organiz zazione conosceva soltanto AV, AL e
LI), trattasi di assunto del tutto inidoneo a rendere configurabile un qualsivoglia vizio di legittimità, sul punte, dell'impugnata sentenza i
(con particolare riguardo, come appare evidenta, al vizio di motivazione), siacchè, come ricordato dalla stessa difesa, 11 SA ebbe a spiegare che la decisione di indicare, fra i militanti, anı che l'aw.OM, fulda lui naturata all'esito di ulteriori e progressive riflessioni"; il che in s e per sè, non può evidentemente rappresentar, motivo di hecessaria inattendibilità del dichiartı te, si da renders viziato, per eld st age, 11 namento del giudice di merito che detta inattėnai bilità, invece, non abbia ritenuto, e ciò tanto più in quanto si in presenza di soggetti (tra cui appunto il SA), la-eui soelta delinquenziale ara stata iepirata da ragioni puramente ideologico- politiche, sì che ben si comprende come il conflit to fra tali ragioni e l'esito fallimentare di quela la scelta abbia potuto dar luogo a periodi, anche abbastanza lunghi, di incertezze interiori nen
'necessariamente tutte cancellate al momento del➡
1'inizio della collaborazione con le autorità in-
quirenti, a suscettibili, al contrario, di espli care ancora i loro effetti in ordine ai tempi, al modi e all'estensione stessa da dare alle'dettä
collaborazione.
Nè, d'altra parte, può dirsi che dovesse assumere decisivo rilievo, ai fini della pretesa esclusione dell'attendibilità del SA, 11 fatto che dellä militanza brigatista della OM non fosse sta= to fatto oenno, come si pone in evidenza dalla ·di» fesa della ricorrente, da altri oollaboranti, q all, in particolare, la ER, il Di ER e il Bur atti.
L'assunto, infatti, sarebbe valido solo se, da parte
¦ài costoro, o anche di altri, risultassére portati la conoscenza dei giudici elementi di fatto tali da costituire obiettiva smentita alle dichiarazioni del SA;
11 che, però, non appare, per cui l'ar=
Comento in questione viene a perdere, di fatto, ogni signifioanza, ben potendosi ritenere che la dichiam rezione, da parte dei soggetti sopranominati, secon' do quanto ad legge nel ricorso, di mulla sapere in ordine alla pretesa appartenenza della OM al-
la "brigate rossa" possa essere dipesa dalle più varie ragioni, tanto nel caso in cui si ipotizzi la veridicità di detta dichiarazione, quanto nel caso opposto, senza che ciò si traduca na mssariamente
--
in un motivo. di obiettiva discredito nei confronti del SA. ciò senza considerare che, per cuanto riguarda in particolare la ER-le cui dichiara= zioni, per altro verso (come si vedrà) sono dal giu=
dici di merito richiamate a sostegno della tesi accusatoria in relazione al tatto spe= olfloo del ruolo attribuito alla OM nell'acqui= sizione, da parte degli organi direttivi delle "bri= gate rossel, delle notizie e dei verbali concernenti la collaborazione prestata agli inquirenti dal bri
è stato opportu= gatisti arrestati OC e AN namente messo in rilievo dai giudioi di merito come
- 326
pombardi/1
la detta ER fosse entrata a far parte della –
"direzione di colonna" romana solo nel corso dal
11980 (pag. 161ù della sentenza di primo grado);
e, quindi, in epoca succesIV a quella in cui
¡la OM avrebbe svolto il ruolo anzidettó
¡ (fra il luglio e il settembre del 1979) «, ancor più, a quella in cui il SA era entrato nellá direzione di colonna romana, ricevendo il “Seghatt lé notizie sul conto della OM di cui ai detto in precedenza (settembre 1975, secondo 14 kil rioordate dichiarazioni riportate a pag. 1610 della sentenza di primo grado).
Escluso, quindi, per quanto finora argomentato, che sussistessero obiettive ragioni in base, alle quali i giudioi di merito dovessero necessariament, negare oredibili alle dichiarazioni del AVu
o oqnaldararle comunque inidones ad assumere riles
Vanza probatoria, ai sensi e nei limiti di qu all'art.192.commi, BY c.p.p. (vigents), riza- ne da osservare che nappure appaiono condivisibi li le critiche formulate dalla difesa della LOor reate a proposito degli elementi assunti dai suds detti giudici a riscontro delle dichiarazioni mer) desire.
Ricordato, infatti, ancora una volta, che posso no assumere valenza di riscontri elementi di qualsia
¡voglia natura i quali siano obiettivamente idoneii.
a dare credibilità alle dichiarazioni accusatorie: rese da soggetti compresi nelle categorie di aut ai citati commi ● ▼ dell'art.192 c. per questo assumere s i stessi autonoma zAP, probatoria (giacchè, in tal caso, non vi sarebbe 4.
più bisogno di far riferimento, ai fini dl- Haf LORE
formazione di responsabilità, alle dette dichiara= zioni), appare subito chiaro come le critiche s zionate risultino prive di sostanziale mordente proprio in quanto basate, pur senza dichiararlo, sull'erroneo presupposto che gli almmenti di 1- scontro dovrebbero invece valere con tall Bolo
in quanto forniti appunto di autonoma rilevanza probatoria. Coal, in particolare;
per quanto ri=
Guarda in primo luogo l'elemento costituito dalle dichiarazioni di PA EC -il quale, riferendb
$ di un colloquio avvenuto tra lui e KI, da una parte,‚r l'av.AL, dall'altra, nel corso di un procedimento per direttissina celebrato a
Torino a oarico suo > del nominato Micaletto, afm form che il quddetto awonatio, a sua dire,'non
(-riusoiva-pit-a seguire;
neppure con l'apporto col'
·laborativo dell'avy. LI, tutti gli arrestati
M della“brimatė rósse* e, alla richiesta del Micaletto del perchè non si "attivizzasse" quell' avvocatessa di Roma one è dell'organizzazione", rispose the la medɛaśma era a disposizione dall'organizzazione solo per gli arrestati romani-l'obiesione della difesa.secondo cui, valorizzando un tale elemento, at marebbe dato indebito credito a quella che era molo, per dichiarazione dello stesso Feol, una
"intuizione”di quest'ultimo circa 1'identificazione di quell'avvocatessa con la OM, in violazione dell'art.349 comma III c.p.p. (previgents), trasoura invece,
¡di considerata che, come cluatamente osservato,hel-
l'impugnata a sentenza, l'elemento in questione non
è stato utilizzato a mo' di prova, per affermars in base a esec l'appartenenza della OM all, 378
tombard1/1
brigate rosas", ma solo come riscontro, appunto delle dichiarazioni del SA, nel senso della conferma, da altra fonte, che effettivamente
‹ Roma vi era una "avvocatessa" appartenente alla organizzazione soggetto che ben poteva quinài” identificarsi, indipendentemente dalle "intuizioni” del CI, con la persona della ricorrente. H in fatti giustaments, ancora, si osserva noii*inpus. gnata sentenza che "il EC avrebbe potuto_one
⠀ re di espLIitaré-la sua intuizione, senza con i» clè far venir neno il legame tra i fatti del enó racconto e quelli esposti dal SA". Con 11 che risulta quperata, quindi, anche la censura tinente, come si è visto, la pretesa violazion dell'art.349 comma III. o.p.p.; violazione che,
| peraltro, sarebbe stata comunque da considerare-
| insussistente, pofich) 11 riferire di aver avutó una "intuizione", nel senso in cui l'espressione
à adoperata nel contesto della dichiarazioni dal:
Paci, quali risultano riportate alla pagina 161 ?
⠀ della sentenza di primo grado ( e cioè nel sendo, sostanzialmente, di una deduzione log oa basata su fatti obiettivi a conoscenza del teste), nonš significa affatto esprimere quegli'apprezzamenti personali ai quali si riferisce, vistandoli, la nomo dianzi citata. Cuanto ppi alla pure dédöttá violssiona' dell'art. 348 ultimo comma del doligé di rito previgente, por esaere stato il CI'asm sunto com beste, -basti rilevare che, non fa ndom--
si menzione, da parte del ricorrente, di una prater 1
dente, tempestiva proposizione, in sede merito, della relativa eccezione, l'eventuale mullità đem OM/1 329
rivante da dette violazione (ammesso e non. concesso che questa sia stata effettivamente sussistenta), sarebbe comunque da considerare sanato, non trat' tandosi di mullità compresa tra quelle assolute, deducibili e rilevabili, cope tali, in ogni stato grado del procedimento.
Discorso non dissimile da quello relativo alle richiamate dichiarazioni del Peel pub farsi pot. anche a proposito di un altro degli elementi di riscontro (assai meno importante, tuttavia), eu oui și appuntano le critiche della ricorrente, e cioè
-
quello costituito dalla presenza, nel'conteggi amministrativi del "fronte carceri" (nell'ambito del quale si sarebbe estrinsecata la militanza ·
Wrigatista della OM), di annotazioni di spez
¨še per viaggi, rimborel e contributi a favore di ins avvocati non moninativariente m誫ionati, ma dicați con una "I"; old, ooms al specifica nella sentenza di primo grado (pag.1632); per esigenze di massima "compartimentazione", il che impLIa, ovviamente, che deve trattarsi di avvocati, aderenti alla organizzazione ed ai quali, quindi, non si pagano, onorari, na ai versane somme a titolo di=
verso, non giustificate da un rapporto professio= nale, ma proprio dall'attività da essi prestata come aderenti, i cui oneri finanziari, perciò, è naturale che facciano carico all'organizzazione in prof dəlla quale- la detta attività viene pram stata. Anche in questo caso la difesa-ha obiettan to che non vi è prova alcuna ciroa la identifica- zione della OM in uno degli avvocati in que= stions, potandosi le "X" riferire anche. altri 330 Lombard /1 legali , in particolare, agli avvocati Sorrenting
's AV, indicati dal IZ come aderenti alle "brigate rosse", laddove lo stesso UZ, pur facendo parte del "fronte carceri", non fa menzione della OM ed anzi sostiene di non aver mai saputo che essa fosse in contatto con il
11 detto "fronts"; obiezione, questa, che però, da un lato, sembra dare per scontata la maggiore atten
Hibilità del BU rispetto al SA (11 che opinabile); dall'altro dimentica, ancora una volta, che l'elemento in questione, non essendo chianato a svolgere funzione di prova, na solo a riscontro, assolve validamente a tale limitata fun pione solo per il fatto che costituisce ulteriore dimostrazione della effets esistenza di avvoca ti priti stabilmente nell'organizzazione delle
"brigate resse", fra i quali, quindi, ben poteva darsi che si trovasse, come espressamente afferman to dal SA (che costituisce la vera e sola fon'| te di “prova" in senso proprio), anche l'avvocateaga
OM che tale ipotesi potesse avere fondamen to i giudioi di merito si sono preoccupati di dimo strarlo ricorrendo ad un'argomentazione logica che può essere considerata più o meno persuaIV, ma che certamente non appars cervellotica arbitraria'
e non può quindi essere oggetto di sindacato (del resto neppure espLIitamente soll。oitato), in sta sta sede;
l'argomentazione, olob, fondata sul fatto che l'avocatessa OM, pur avendo svolto una intensissime attività defensionale ed avendo affrontato spose, presumibilmente assai elevate, per continui viaggi fra i vari istituti carcerari,
*.* ולך
siti in ogni parte d'Italia, in cui si trovavano brigatisti detenuti, non era stata pagata che "poed emale" dai familiari di questi ultimi, secondo quanto da lei stessa dichiarato;
di qui la dedumí ziope, del tutto plausibile (e.pit non è da chiem darsi, vertendosi, come si è detto, in materia di sempLIi riscontri a non di prove), che la speße angidette non potessero che essere state pagats dall'organizzazione (non avendo, d'altra parte, a.
¡quanto risulta, la ricorrente affermato di averla
!sostenute a s one le avesse la possibilità in proprio, come è ragionevole Pensäre che avrebbe affermato, se questa fosse stata la verità).
Bel tutto irrilevante appare poi, sempre in tena di riscontri, la critica espressa dalla difesa della ricorrente all'elemento costituito dalle dichiara. sioni di NZ 11 quala, come si Ingge, n,11 tim pum
***
gnata sentenza (pag. 410), “nal, riferire sulla fansione di intermediazione svolta tra interna eð esterno delle carcari da alcuni avvocati, poprat tutto nella fase immediatamente suc esIV ali ars resti, ha espLIitamente ricordato l'epiančio rar= | rato dal EC come suello in cui l'AL era stam to costretto a «scoprirsi con i suoi interlocuto= ri”… si puntualizza, infatti, nella stessa senten' "
za (Pag. 414) a proposito di tale elemento, ohe le dichiarazioni del NZ "sono state utilizzate soltanto a fini di verifica delle storioità dell'epi= sodio narrate da CI, il quale a sua volta costis tutisce un elemento di convalida dell'accusa formu=
Lata dal SA". In altri termini si è trattato, per vel dire, di un riscontro del riscontro, la 332 Lombardi/1
oui ricerca e valorizzazione testimoniano, se mai, l'impegno e lo scrupola posti dal giudici at merito nella ricerca della verità processuale, per cui non si vede come possano invece trasformarsi. in motivi di censura. E, infatti, per la verità, la difesa della ricorrente si limita, sul puntó;”.
a rilevare (concordemente, in fondo, con la ricor data affermazione contenuta nell'impugnate dentine za), che le dichiarazioni del NZ' sono soltanić to un "riscontro non della chiamate di SA, : del racconto di OI , trasferendo quindi, súbitone
1. proprie critiche su quest'ultimo con l'afferman re (in sintonia con quanto, specificamente, dedotta in precedenza).obe esso però, a sua volta, "nor riscontro di mulla”., La censura, quindi, si riđuas| in buona sostanza, alla. Maffermasione pura és pLIe della prutasa inidoneità dalla dichiaraatoni del Faoi a fungere. dà riscontra alle dichiarazioni | accusatori del SA;
assunto, questo, non condi̟- visibile per le ragioni già in precedenza esposte hed alle quali, quindi, non può che rimandarsi.
Per quanto attiene, infine, la ulteriors” doglian' za relativa alla mancata assunzione di testimoni"
(in particolare certé NN a GA) i quali, già sentiti in istruttoria;
avrebbero dovuto conferma re che la funzione di tramite fra le "brigate ros se" è i brigġatisti detenuti era svolta sia dei a-
renti di questi ultimi, ala dall'avv.AV e da tale Isabella Ravazai- (con esclusione,“quimti se ne dobrebbe'dødurry – della BA'), appare
-
sufficiente osservare che non risulta in alcun modo dimostrata nè la potenziale decisività, al fint ti 3.33 OM/1
una eventuale esclusione dell'appartenenza della
OM alle "brigate rosse", i dytte afferma derivato zioni ne, tanto meno, il pregiudisio/dalla manoa- ta assunzione, in dibattimento, della testimonhan' za dei soggetti sopra nominati. Sotto il primo profilo, infatti, appare deciIV la considerazione che lo svolgimento dell'anaisetta funzione di tra=
mite ad opera di soggetti diversi dalla OM, per quanto potessero esserne a conoscenza i tosti indiosti dalla difesa, non impLIava, di per sè,“ obe la made sina funzione non potesse essere avol' ta anche dalla detta bombardi, secondo quanto ri« ferito dal SA ad illustrazione di quello che,
かり
nell'ambito dell'organizzazione, sarebbe stato il compito specifico affidato alla ricorrente, hon d'altra parte, risultando che il detto SA abbia anche ar mato che tale affidamento fosse stato fatte in, escluIV. Con riguardo al secondo profilo, poi, nen risultando l'esistenza di ragioni che rendéssem ro non utilizzabili le dichiarazioni istruttorie: del testimoni (si ricorderà che il procedimento ... in questione era disciplinato ancora fal codice abrogato, in virti della normativa transitoria), ed essendo in dette fichiarazioni prospettato, dal- la difesa della ricorrente, come di per sè idonee alla dimostrazione dell'assunto, ne deriva che la stessa difesa potrebbe sermal dolersi della mancata utilizzazione delle dichiarazionii stesse (a propom sito della quale varrebbert, përð, las considerazioni in precedenza svolte circa la loro mancanza deoi= sività), ma non della mancata assunzione della pro= twatimonial dibattimentale che avrebbe dovuto
· soltanto per ¬uanto consta TAP confermarle. OM/2. 334 motivo n.2.
i
' infondato. Non pub_infatti morrettamente dem finirsi una sempLIe deduzione". del Pavasta, come si sostiene invece da parte della difesa, quella relativa alla pluralità di appuntamenti "strategi«
+
c1" che, con frequenza settimanale, avrebbero, avu« to luogo a Roma, nella zona dal Circo massimo la OM e il EG, quando, come è agevole rilevare dalla lettura, in particolare, della sen« tenza di primo grado (pagg. 1614, fine, e 1615), la fonte di tale notizia, secondo 11 avasta, nam rabbe stata oqstituita dallo stesso EG, 11 quale gli avrebbe anche descritto "le modalith dow
«li incontri”. In realtà ohi mostra di andars þér
"deduzioni" (peraltro prive di valida_base) à prom prio, nella_fattispicis, la difesa Hella ricorren wwwww te, la quale, sulla base della sempLIe affermazione ne del SA "...non so quanti altri appuntamenti, al di là di quello che ho detto alle F.A.
0. sono avvenuti", riportate aavvenuti", riportata ñal motivo di ricorso in esame unge che la suddetta pluralità di appuntamenti wing sarebbe appunto frutto_soltanto di una "deduzione" del dichiarante, laddove, anche stando al sempLIe testuale tenore di detta affermazione, l'unica com❤ clusione che da essa correttamente ai può trarre
-
che 11 dichiarante non era in grado di specificare il numero degli appuntamenti in questions;
il che
*
non significa che questi, per quanto gli_constava non
(e'oloè -per-quanto aveva saputo dal EG),/foom
Sero comunque stati più di unc.
B'altra parte non è a dire che l'affermazione di
Responsabilità della OM sia stata fondata, dal こ
giudici di merito, sul particolare in discorso, essendosi in realtà di esso fatto menzione_sol'_ tanto per dare compiuta contezza dell'insieme del' le dichiarazioni del SA, ivi compresa quella secondo cut, in una occasione, egli stesso aveva accompagnato, con funzioni di copertura, il Seghet ti all'appuntamento con la OM_la quale, però, in quel caso, non era comparsa. Quel che conta,
-
invero , nell'economia generale dei singoli elemenți sui quali la decisione di condanna risulta fondata,
è sostanzialemente soltanto il fatto che 11 SA aveva notizia corte dell'appartenenza della OM alle "brigate rosse"; e la certezza di tale notizia non dipendeva certo dalla circostanza (incontrolla
-
bile dallo stasso SA), ohe detta appartenenza
□ avesse comportato comportasse incontri più o meno frequenti con il
EG o con altri esponenti dell'organizzazione.
Se un rilievo, infatti, è stato attribuito alla
M circostanza anzidetta esso, a_ben vedere (come si
. rileva in particolare dalla sentenza di primo gra= do), consiste nella idoneità della circostanza stes' sa a costituire strumento al verifica, in senso por sitivo, dell'attendibility in generale del SA, posto che, come si osserva e si dimostra in un 1
apppsito_capiteletto di detta sentenza, significa= tivamente intitolato "riscontri" (page, 1615,1616), la zona indicata dal nominato SA era_in_effet' ti fra quelle più frequentemente prescelte per gli appuntamenti "strategici" fra esponenti briga= tisti. E, sotto questo profilo (che, in realtà, ap= pare l'unic) di sia pur limitata significanza), nulla si osserva da parte della ricorrente. 336 Lombardi/3
notivo n. }
*' infondato. Va anzitutto rilevato che tutta la vicenda relativa agli interrogatori PA
AN ed alla "messa in clandestinit " della Fran cola della PP come accorgimento prudenziae- le a fronte della notizia che gli interrogati stac autonomo vano collaborando rileva non come/elemento probam torio a carico della OM, ma unicamente come riscontro, anch'esso, delle dichiarazioni accusas torio del SA e, precisamente, di quella parte di esse in cui si affermava che esso SA,nelm l'estate del 1979, durante una riunione dei compo- nenti della "bricata Tiburtina", ora stato avvici nabo a chiamato in disparte dal EG, il qual e gli aveva detto di aver saputo dalla OM che la HI stava collaborando;
11 che poteva dar luogo a pericolo di coinvolgimento della FRla
e della Capelli, appartenenti, come la HI,.. all unit comuniste combattenti", poi confluita nelle "brigate rosse". Bi qui, sempre secondo 11
SA, la inmediata decisione di porra la dua¨ donne in olandestinità, facendole partire per la
Sardegna. F' pacifico in atti che, in effetti, la
FRla e la PP, proprio per la ragione in' dicata dal SA, furono poets in cland-stinità™| te fatte partire per la Sardegna alla fine di luglio del 1979. 01b risulta, come ai ricorda da parte della stessa difesa della ricorrente, dalla con' cordi dichiarazioni della ER, di Bi ER e di
Falami, od à confermato anche dalla FRla (pak.
1620 della sentenza di primo grado). Ci posto, a ben vedere, l'operazione di ricerca di verifloa OM/3 22*
¦ dell'elemento di riscontro potrebbe già dirsi con' clusa con maito positivo, nulla rilevando che nè la ER nò gli altri abbiano dato conferma che la fonte dell'informazione relativa alla collabo= razione prestata dalla OC (m, come precisa= to dalla detta ER, anche dai cugini AN, arrestati con la OC), fosse stata la Lonbar- di. Ove una tale conferma, infatti, vi fosse stata, ci si troverebbe in presenza non più di un sempLIe riacontro, na di una vera e propria muova "prova", da valutare .autonomamente come tale. Le ceneuro mosse dalla difega, pertanto, non possono che es' sere valutate in relazione alla natura ed ai limi ti dell'elemento che ne forma oggetto, nel senso cioè, che ease, da una parte, per risultare fonda- te, dovrebbero dimostrare la obiettiva inidoneith dell'elemento anzidetto ad atuunere il ruolo di valido riscontro , dall'altra, ove r rimcissere in doṭta dimostrasieme,, Varrebbero cum que në incidere solo su quell'elemento e non su altri, parimenti chiamati ad assolvere la medesima funzione di ris scontro con riguardo al oomplesso delle diohiara- zioni accusatorie del SA, Escluso, quindi, che, in o r caso, la suddetta dimostrazione impli=
cherebbe di per sè l'invalidazione dell'intero elemento di prova costituito dalle dichiarazioni summenzionate (le quali, nella loro parte essenzia= le, continuerebbero a trovare valido appoggio nem gli altri elementi di riscontro glà esaminati nelz la trattazione dei precedenti motivi di ricorso),
e ridimensionato, per oil stesso, Ɑ rilievo obiet' Globale tivamente attribuibile, nel quadro degli elementi BA1/3 338
posti a base dell'impugnata decisione, alla¨ořitiá the formulate con il motivo in esame, va rilevato che nueste ultime, comunque, non forniscono neppu= re la dimostrazione di cui si à detto. L'elemento di riscontro indicato dai ciudici di meritos stituto, essenzialmente (si ripete), dal salo_dato_ obdettivo e certo della effettiva messa in olandom stinità della FRla e della PP, per le'ram gioni « nel tempo indicati dal SA, avrebbe pos tuto essere invalidato solo se fosse stata dimostra ľa l'esistenza 'in atti di elementi tali da escludem ro tassativamente la possibilit cha fosse stata' la OM a mettere in allarme in EG oiroa
‚la cellaborazione preatata dagți arrestati agli inqui. irenti, sì da rendare configurabile, sotto questo profilo, un vizio di motivazione nella parte della impugnata sentenza in cui, prescindendosi da tali elementi, si dava invece per esistente la dette bossibilità. Ma una tale condizione appare, in verità, del tutto insussistente. Al riguardo occor ro partire da un dato di fatto pacifico inoontem
• cioè stabile, che la notizia (o 11 sospetto) che HI
i AN stessero collaborando eranc A in qualche modò pervenuti agli organi direttivi dell«"brigate rosse“, prina ancora della fine di luglio del 1979 țanto è vero che, coma al visto, proprio a segui to di ciò si provvide alla immediata messa in-clan destinità della FRla e della PP. Qualcum ho, quindi, prima ancora della pubbLIazione di notizie giornalistiche (avvenuta, come ricordato dalla stessa difesa, solo nel mese di settembre), sapeva o gospettava fondatamente di detta collabo= razione. Ed è interessante notare che, come giu (pag.420) gtamente osservato nell'impugnata sentenza,/a far sorgere il sospetto sarebbe bastato de forse bastò), il sempLIe fatto della protrazione nel tempo de- gli interrogatorá oui gli arrestati erano sotto- posti . fatto, questo, che facilmente poteva venire:
a conoscenza di un numero indeterminato di persone direttamente o per viẻ traverse. Di qui l'ovvia conseguenza che anche la OM, pur non avendo ancora assunto il mandato difensive del AN
(oosa che avvenne nell'agosto) ad essendo ufficial' 1
mente in ferie, ben avrebbe potuto far parte di quel numero;
e oid tanto più in quanto, come pure
Įsi Osserva giustamente nell'impugnata sentenza, la sua stessa qualità di difensore di un gran numero di altri imputati per fatti di terrorismo, rende assai verisimile l'ipotesi che essa disponesse di validi oanali ai informazione. Rasta questo, quindi, per salvaguardare il valore di riscontro attribuito all'elemento in questione dai giudici di merito;
valore che, d'altra parte, a ben veuere, non tanto correlato alla ciroostanza che la OM
avesse avuto la possibilità e si fosse pre ocupata
I
'di acquisire direttamente la notizia o gli elementi di sospetto della collaborazione prestata dagli ar restati, Manto piuttosto alla circostanza che ella, venuta comunque a conoscenza dell'una o degli altri
(11 che, come si è vist, non può in alcun modo e= soludersi), si sia preoccupata di mettere subito in allarme gli organi dirigenti delle "brigate rosse"
(nella specie in persona del EG), onde congen' tire loro di adottare le opportune contromisure. 340 Lombardi/3
Soltanto quest'ultima condotta, infatti, è sualla che appare fornita di realę significanza ai fini della ipotizzata appartenenza della ricorrents al detto sodalizio criminoso.
Altro capitolo, che è bene tener distinto, d. poi quello attinente la materiale acquisizione, da parm te delle "brigate roase", di copia del verbali degli interrogatori resi dai AN. L'attribuzions di detta soquisizione all'opera della OM emula, in voriti, dal novero degli elementi di riscontro.. alle dichiarazioni del SA, costituendo soltan
T to un elemento aggiuntivo, qutenomo e di mero carat tere indiziario al dato probatorio costituito da dotte dichiarazioni. Ci non sembra essere stato tenuto ben presente dalla. difesa della ricorrente,, la quale lo ha trattato come se, nella prospettazi ne accusatoria, la notizia data dalla OMal
EG della collaborazione prestata dagli arm rostati del luglio '79 e/consegna di copia del vers bali fossero un butt'uno, si che, esclusa la possi» bilità di detta.conega, da parte della OMy nel.tempo indicato dal SA (prima della fine di luglio), ne dovesse derivare anche 1' clusion +1=
la possibilità che la notizia provenisse dalla steer
OM, posto e comunque a afferma dala" difes a pag-51 del motivi, righi 9 - i verbali in questione erano stati portati dal EG ma del 30 luglio 1979". Senonchè è proprio quest'ul tima, fondamentale affermazione a risultare priva di fondamento, risultando invece dagli elementi fatto diligentemente indicati nelle sentenze di perito (e, segnatamente, in quella di primo grado). • 240 OM/3
che, pur essendosi avuta soraria notizia della collaborazione prestata dagli arrestati fin dai primi giorni successivi al laro arresto, tanto che si era subito provveduto a spedir- in Sardegna la
RAla e la PP, la copia dei verbali di interrogatorio della. HI e dei AN era perm venuta in direzione di colonna, portata dal Segheto ti, solo nel settembre 1979, dopo che FRla e
PP arano già rientrate dalla Sardegna.. In tal gene , infatti, sono le chiare e inequivoca= bili dichiarazioni della ER, riportate à pag.
¨¨1625 della sentenza di primo grados dichiarazioni
- qui-la strès -difesa attribuisos, impLIitamente¨ na chiaramente carattere di attendibilità; allora chi a esse riferimento (pag.50 dei motivi) a sostegne del proprio assunto, citandole, pare, in E
moda frammentario e fuorviante. E infatti la difesa,
dopo aver accennato alle due riunioni tenute, alm l'inoiros, tra giugno luglio, di cui la ER aveva parlato, ed alla decisione, pure da lei riż ferita, #i porre in i mediata clandestimitਠla
FRla la PP, passa poi a riportara l 'espressioni:"arrivò EG dicendo che negli arresti che erano stati fatti nelle UCO alcuni degli inputati avevano fatto ammissioni....diss che avrebbe portato dei verbali....B questa cosa la face. Portà 1 verbali di NA HI in cui, se ricordo bene, vi era soltanto un vago riferimento alla FRla.....Parò poi andarono in latitanza
……… per_paura di successive ammissioni". Ora, già
:l'uso dei puntini di sospensione in quelli che
· possono rager massaggi di, una certa importanza,
L 5५८
OM/3.
ai fini della saatta comprensione dello svolginens to cronologico, secondo la ER, dei fatti da lei riferiti, viene a costituire un ostacolo di non lieve importanza all'acquisizione, apunts, di detta comprensione;
ostacolo cui, attese le carat
⠀teristiche del giudizio di legittimità, non sembra
+- sareble corretto porne rimedio mediante la ricerca
⠀e la diretta compulsagione degli atti. Quel che
è più.grave, però, è che dalle espressioni sopram
| riportate, risalta espunta proprio quella che, in
‹ relazione alla materia del motivo´či ricorso in
-same, appare la più significativa, a clod qual la in cui la ER afferma, come ei rilava. dalla J
: già ricordatá pag. 1625 della sentenze di primo gradó:"go che a settembre, quando tornarono le due, (dalla Sardegna), PP e FRla, ET ti portà-i-variali di questi interrogatori pezoba li interprettasero", Appare quindi evidenta alaw, venendo a Perders di validità il presupposto, su ouj si fondano tutte le successive censure anzate dalla difesa sul punto in murstione, anche tali censure risultino per cib stesso privo di fonda imento. Non è infatti contestato, nè contestabile
(siccome fondato su prova documentale, costitui ta, come risulta a pag. 16 della sentenza di prino grado, falle bollette di richiesta, a none.. F
(della OM, di copia dekli interrogatori Bom nano), che la ricorrente ebbe úfficialmentè là
| Cisponibilità delle copie da lei richieste nel ella settembre 19751 11 che significa che avrebbe avutoj tutta la possibilità di passarle pot al EG - onde questi le portasse, poi, come face, in #ireziom зи
no di colonna. Nè rileva, ovviamente, a questo punį
to, che, come insistentemente ai sottolinea da par to della difesa, a quell'epoca la stampa avesse già pubbLIato i verbali degli interrogatori Pec chia e Jonano. Se, infatti, i testi pubbLIati dalla stampa fossero stati ritenuti sufficienti,
ù evidente che il EG non si sarebbe preoccu=
pato di procurarsi le cople autentiche e integrali degli interrogatori in questione, la cui utilità,, peraltro, ben atrebbe potuto essere ravvisata so non altro al fini della verifica, sempre opportuna!
⠀ della esattezzá a correttezza dei testi sopranen« zionati. A cib aggiungasi che comunque, come oppor=
tunamente puntualizzato nella sentenza, di pring (a del tutto imorato dalla difesa, grado (pag. 1932). Is parti dei verbali di inter» rogatório pubbLIate dalla stampa non comprendeva no quelle in out si parlava "Madia" (clo del la FRla); & tanto basta a dimostrare, se ancora ve De fossa bisogne, l'importanza che l'acquisizion ne dalle oople integrali dei detti verbali poteva r0994". M ancora avere per l'organizzazione delle "brigate motivo n.4
infondato, al limite della inammissibilità.
La difesa el limite infatti a lamentare generica■ nella prima parte mente,/11 questo motivo di gravame, la manoata presa in esame delle "doglianze tutte versate noi '
motivi d'impugnazione", senza peraltro indicare, come sarebbe stato suo onere (visto che of si trova in presenza di una sentenza che appare comunque
1 244
į
fornita di lunga e articolata motivatione, in out si fa espresso riferimento, per confutarle;
a spe■ cifiche argomentazioni difensive), quali, in para ticolare, di dette doglianz”, siano state trascum
I mostre, la difesa, di tener presenta 11 rate. principio, più volte, con varia formulazione, em nunciato da questa Corte, secondo cui il giudic d'appello non ha l'obbligo di prendere dettaglia= tamente in esame tutte le singole doglianze formu late dall'appellante, fornando a ciascuna di eøgà specifica risposta, essendo al contrario sufficien) to che egli, colti i punti -esenziali su cui vørte
l'impugnazione, dia ad essi, e ad essi soltanto la risposta che reputa corretta, a lla base di alegnata motivazione.
Quanto poi alla mañcata promunoia - di cut pure la difesa al mola rmall fultima parte del motivo-
in esame "mulla istanza & rinnovazione del aia battimento per l'audiziom de coms. Gallucoi", appare sufficiente osservare che, non specifioan dosi in alcun modo quale dovesse pasers l'oggetto di tale audizione nè, tanto mono, illustrandoal le ragioni per le quali eseo potesse assumera decisivo rilievo al fini del giudizio in ordine all'affermazione o meno della responsabilità dala l'imputata, viene a mancare ogni possibility, per questa Corte, di verificare l'effettiva consisten' za o dieno della dedotta censura e quindi la sussi- stenza o meno di un qualsivoglia motivo di mullit } dell'impugnata sentenza. J47
PI AN
motivo n.1
*' infondato. La richiesta di assoluzione della ricorrente dai reati in materia di armi risulta es sere stata a suo tempo formulata, come si rileva dalla lettura dei motivi d'appello, in stretta res lazione con la richiesta di dorubricazione dei ress ti associativi;
nel senso della esclusione del ruolo organizzativo che alla PI era stato attri= buito. La relazione (motivate) di tale ultima riz chiesta da parte della corte di secondo grado, con' riafformazione, in particolare, dell'attività di gestione,.ad opera ( lla PI, della "base" in cui erano oustodite le armi, impLIava, di per sè, anche la riaffermazione della responsabilità in
¡ordine al reati che la presenza di dette armi renz
¦ deve-configurabili.
M motivo n.2
3' infondato. Il giudizio di prevalenza dell» pur rioonosciute attenuanti generiche non era poa= sibile, ostandovi il disposto di cui all'art. 1, comma III, del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, conv. con modif. in L. 5 febbraio 1930 n.15, in base al quals, quando ricorra (come nella spools) l'aggra= vante della finalit di terroriamo o di eversione,
1. circostanze attenuanti concorrenti con tale ag=
gravante "non possono eagere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pes na di specie diversa o ne determina la migúra in modo indipendente da quella ordinaria del reato", 546.
motivo n.
3. infondato. Non è contestato, da parte della difesa, che, come affermato nell'impugnata senten' za, la PI, arrestata in Spagna, non venne pot formalmente estradata in Italia, ma consemnatant
("brevi manu", all'autorità di polizia italiana, presumibilmente al termine dell'ospiazione di una pena inflittale per reato commesso in detto BÁ jestero. Ciò posto, anohe ad annettere che, come sostenuto dalla difesa, l'arresto fosse stato. effettuato anche a fini estradizionali, il fatto stesso che ad esso non abbia poi fatto seguito un formale provvedimento di estradizione, senga iche per questo al desse però luogo alla scaroēra= zione dell'arrestato, impLIa che la privazione della libertà cui il soggetto è stato sottoposto all estero deve necessariamente riguardarsi, "ax post", come fondata unicamente, in realtà, "ab oria gine", sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello stato estero, in vista di fiña- lith proprie ed esclusive di quest'ultimo. Di qui l'ulteriore conseguenza che non pub dirsi, allora, mai venuta meno la latitanza del soggetto, oioh la
Isua volontaria sottrazione alle pretess coercitive dello Stato italiano, fino al momento in cuf,, per atto escluIVmente unilaterale dello stato estero,
egli è stato pesto, áome si è detto, in via bry nelle mani dell'autorit di polizia del nostro
Paese. La volontarietà di detta sottrazione, in ' fatti, nelle condizioni date, avrebbe potuto dirsi venuta meno solo e soggetto, succesIVmente all'arresto e prima della consegna all'autorità di " 14polizia italiana, avesse avanzato formalmente ri= chiesta di essere estra ato in Italia.A tale riguar= do, però, nulla si accenna da parte della difesa, per cui da ritenere, nel silenzio, sul punto, anche dell'impugnata sentenza, che detta eventuall tì, in effetti, non si sia verificata.
Deve quindi concludersi che, avendo avuto luogo la consegna della PI all'autorità di polizia ita
· liana il 29 ottobre 1908, fino a tale data legitti= mamente la ricorrente sia stata considerata in stato di latitanza 。 legittimo sia stato quindi
□ giudizio di primo grado,avoltosi nells forme del rito contumaciale e conclusosi con sentenza pro= nunciata il 12 ottobre 1928. Il riconoscimento di tale legittimità da parte del giudice d'appello
\ sfugge peroi , a qualsiasi censura da parte di
´ questa Corte. Quanto poi alla pretesa violazione, parimenti del principio di dedotta con il motivo in esame " specialità di cui all'art.14 äöllä Convenzione eur
'l'infondatezza della cena
¡ ropea di estradizione
$ 'gura appare manifesta, non solo e non tanto per la ragione, pur valida, indicata nella sentenza impugnata (la suale ha fatto riferimento alla pro= nunoia delle sezioni unite di questa Corte in data
29 febbraio 1505, ligro, già ricordata nolla trat' tagione del motivo n.l del ricorso OC), ma anche e soprattutto perchè, mancando un provvedi= mento di estradizione, quale che sia, positivo o negativo, ed avendo quindi lo stato estero, con la consegna "brevi manu", mostrato di volersi purat hente e sapLIemente disinteressare del soggetto 548
in queatione, è venuto per ciò stesso e mancare l'indefettibile presupposto in relazione al quale può discuteral, astrattamento, circa l'osservanza'
o “eno del principio di aneciality.
motivo n.4
■' infondato. La ritenuta qualit di "organizza= trice" della PI: risub correttamente motivata,. nella impugnata sentensa, sulla base non solo dell'attività di "prestanome" svolta dalla ricor=
[rente per l'acquisizione di immobili la destinare in uso alla "bricate rosse", na anche dell'attivis th c1 "gestions" delle basi installate in detti immobili, in una delle quali, tra l'altro, come. ai à già accennato nella trattazione del motivo.
n.l, venivano custodite: armi. L'assunto difensi vo secondo cui, nella apeote, mancherebbe la prom. va di detta Seconda attività, diccome formulato in modo del tutto apodittico e con riferimento a. quella che è stata una valutazione puramente in fatto operata dai giudici di merito, non può com;
stituire, in questa sede, valido motivo di gravane. *** 1/ 4 J
MA AU -
motivo n.l
E' infondato, al limite estreno dell'armissibiliz th. La difesa del ricorrente, infatti, si linita ad una critica generica nei confronti della promuncia amessa dal giudici di merito, affernando, in modo del tutto apodittico, l'erroneità delle valutazioni da loro operate a proposito del "coinvolgimento del pol prevenuto, nella vicenda procèssuale" , genza/speolz floare in alcun modo in che cosa sarebbe consistita la detta erroneità - sulla base di quali elementi essa andrebbe riconosciuta, salvo h een l'accermo, ei per sè assolutamente insufficiente e ineignia ficante, al riconoscimento, por inciso, nell'impum gnata sentenza, che l'accusa sarebbe "formalmente indiretta per alcune circostanze". Il che non può certo valere a invalidare, di per sè, il giudizio di fondatezza di detta accusa nei suoi elementi essenzia=
* li, quali risultano puntualmente indíoati nella stassa sentenza, in cui si riferisce dalla precisa chiamata in cerreità del MA ad opera del Sava= sta » degli elementi di risoentro, in gran parte ricavati da ammissioni dello stesso MA, sulla base del qual dotta chiamata è stata ritenuta atten' dibile.
motivo n.2
I' decisamente inammissibile per assoluta generi= cità, consistendo esso soltanto nella pura sempLIe affermazione che, a proposito della mancata reclusio■ ne dell'aggravante della finalità di terrorismo, la corte di secondo grado "evolge delle argomenta= 350 ffice)
aioni sommarie, tali da comportare la inevitabile nul·lit della sentenza impugnata".
AN LI
† motivo n.1 dell'avv. Ingarrica infondato. Dal testuale tenore dell'art.4 del■ la legge n. 304/02 appare di assoluta evidenza che detta disposizione è stata dettata. per trovare ap pLIazione nella sola fase esecutiva. Pasti rileya= re, al riguardo che essa presuppone che contro la stessa persona siano state "promunciate" più senten
Ze di condanna e și preoccupa di specificare, al comma 3, che se le sentenze sono state promunciate pa giudici diversi, "provvede il pubbLIo ministero presso il gludice che ha remunciato la condanna in caso di pari gravith, presso il più grave 0,
-
giudice che ha pronunciato l'ultima condanna". Și
- tratta, quindi, in sostanza, di una norma che in. altro non consiste se non nella provisione di uną, speciale regolamentazione, in senso più favorevole al condannato, del noto istituto del c.d. "cumulo delle pene", alla cui formazion e , infatti, dstituzionalmente, il pubbLIo ministero (artt..
582 del codice di procedura previgente e 663 del'-
l'attuale) e la cui collocazione è, necessariament.
nella fa secutiva del procedimento.
E' pertanto da escludere che il giudien di merito
(come si vorrebbe invece da parte del ricorrente); fosse tenuto, nel quantificare la pena da infligger a titolo di o.d. "continuazione esterna", a rimas nere nei limiti segnati dal suddetto art. 4 delz la legge n. 304/82. . kè può dirsi che ciù abbia dato o possa dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento fra chi abbia, in sede di cognizione, ottenuto il riorng= soimento della suddetta forma di continuazione e chi, invece, non l'abbia ottenuta, poichè la ci= tata disposizione prescinde totalmente dalla conti= nuazione (così come ne prescinde la ordinaria_nor= mativa in materia di cumulo), e, d'altra parte, la
? continuazione non è assimilabile, "aio et simpLIiter",
a un "beneficio", ma è un istituto di diritto so= stanziale che risponde ad obiettivi superiori di giustizia, ia realizzarsi mediante il contempera= mento della esigenze della rigorosa attuazion della pretesa, punitiva dello Stato con quelle d«l'; la irrogazione di una pena complesIV che non su= peri, per effetti del rigido meccanismo del cumplo
M materiale, 1 limiti della ragionevolezza, pur ris sultando, al tempo stesso, adeguata alla effettiva gravità della condotta illecita ed alla pericolosità del soggetto;
valutazione, questa, che viene affida= 86
data necessariamente al giudies (quello della cogni-
‹zione », in via surrogatoria ed eccezionale, ai sensi dell'art.671 del vigente codice di procedu= anche quello dell'esecuzione), 11 quale, in sedr af cognizione, pus complerla anche d'ufficio e non: puè incontrare, in ssa, altro limite che non sia quello dettato dalla normativa (segnatamente l'art. 21 cpv. cod. pen.), in cut l'istituto in questione troba la sua apposita ed esaustiva disciplina. 352 Manna (avv.Manzo)
motivo n.2 dell'aw. Ingarrica-
R' infondato. La pena irrogata dai giudici di nerito a titolo di aumento per' obatinuazione "oster. na"【 come si è già rilevato), è stata quantificata in limiti non superiori a quelli individuabili in + base a comuni criteri di ragionevolezza, in accom glimento, tra l'altro, di uno specifico motivo ai appello proposto dall'attuale ricorrente awere la sentenza di primo grado e volto ad ottenere appunto una riduzione della pena inflitta, sempre a titolo di continuazione, con detta sentenza;
riduzione che, in effetti, risulta operate in mi gura consistente, dal momento che si è passati dai sei anni di reclusione inflitti dalla corte ä
· primo grado al quattro inflitti da quella di secon do grado. Nb risulta che fossero stati prospettati, al giudic arello, elementi volti specificamen. te ad ottenere che la riduzione di pona fosse in misure maggiore e potenzialmente idonei ad assumere carattere di decisività in vista del conseguimento
'ai tale obiettivo, s쨨che ne possa derivare la censu▪
¡rabilità dell'impugnata sentenza per non esserhe stato tenuto il debito conto.
- motivi dell'avy. MA
3010 inammissibili per evidente, assoluta generi- cità, non tenendo conto, essi, tra l'altro, dell'ef} fattico e specifico contenuto della sentenza impus gnata, e non indicando, in dettaglio, quali avrebbe dovuto scuзre, oltre alla già riconosciuta dimimiențe di cui all'art.3 comma II della legge n.304/82 per il contributo eccezionale", le "ulteriori consegauza positive per l'imputato prevista espressamente dalle legi promiali". Ove queste fossero costituite dam 555
MA IO
motivo n.l
R' infondato. La corte territoriale ha adeguatamen' яto motivato, con riferimento spedifiche e non coptestate risultanze in fatto (chiamate in cor= reità da parte di asili, ORl e FI, am->ssa militanza nel nucleo MPRO dell'Alberone, incendio di un'autovettura appartenente a un poliziotto del quartiera, diffusione di volantini a firma BR), la ritenuta configurabilità, a carico del ricorren' te, del reato di partecipazione alla banda armata costituita dalle "brigate rosse". Le argomentazio= ni̟, a le critiche proposte dalla difesa nel motivo in esame tendono, sostanzialmente, solo a rimette re in discussione la valutazione, correttamente e, pertanto, insindacabilmente operata dal giudici di: merito, contestande, in particolare, che il muoleo MPRO dell'Alberane', in quanto privo di ar=. mi, e caratterizzato dallo "spontaneismo dei suoi
| aderenti"; potesse essere considerato come organi= smo operante nell'ambito delle "brigate roage". ultimo A tale/riguardo, però, sembra sufficiente richia= mare le argomentazioni già esposte nella trattazio=
ne del motivo n.l. dėl ricorso UA, in cui è
| affrontața una problematica, sástanzialmente del tut'
•
to analoga ed alla quale, pertanto, si rimanda.
motivo n.2
B' infondato. Valgono, anche in questo caso, 1° argomentazioni di cui alla già richiamata trattazio=
ne del motivo n.1 del ricorso UA.
motivo n.3
B' infondato. Come esattamente ricordato hella 35h
impugnata, sentenza, la declaratoria di non puni= bilit ai sensi dell'art.l della legge n.304/82, presuppone l'accertamento della "non equivooità ed attualità" della condotta dissociativa di cuf al comma 1 del medesimo articolo. E non può ragio=| nevolmente revocarsi in dubbio che i detti requi■ siti dovessero considerarsi mancanti nel caso del
MA, avendo questi, come è pacifico, ritrat■ tato, con una memoria del dicembre 1983, le ammissioni che aveva fatte precedentemente, in sede di interrogatorio, dichiarando di voler con siderare quella ultimamente espressa come la sua
"unica » definitiva posizione giuridico-politica all'interno dell'istruttoria" precisando "di non aver niente a che fare con posizioni di dig» sociazione politica o meno". La tesi difenIV, secondo cui la detta ritrattazione non sarebbe idonea "ad eliminare gli effetti delle dichiarazion ni ritualmente ese in sede di interrogatorio",' dichiarazioni avendo tali "natura di negozio giuridico irrevon cabile”, mostra t non tener conto che è la leg
1 ge stessa, nėl subordinare la declaratoria di non
⠀ punibili ai ricordati requisiti della non equi=' vocit e, soprattutto, attualità della condotta dissociativa, ad escludere la pretesa irrevocabi= lith degli effetti di tale condotta, uando que❤ st'ultima sia ancora, in realtà, "sub judice", co= me si verifica fino a quando la sentenza che 'di=
I chiara la non punibilità non sia divenuta defini■ tiva. E, anzi, vi è da dire che neppure in questo caso gli effetti in questione possono dirsi irre= vocabili, prevedendo l'art.10 Colla legge n.304/82 ددی NI G./1
una causa speciale di revisione, in danno del sog= getto dichiarato non punibile, quando risulti chó la non punibili sia stata riconosciuta sulla
: base di "false o reticenti dichiarazioni".
Kè, d'altra parte, risulta (non facendosi di ciè menzione nel motivo di ricorso 10 esame) che, suce cesIVmente al dicennra 1983, il MA abbia ulteriomente modificato il proprio atteggiamento sì da soddisfare, in ipotesi, le condizioni previste per l'appLIazione del benefici di cut alla sopravs rauta legge 1 febbraio 1987 n. 34. In consegue
****** ithe correttamente, pertanto, giudici di merito hanno escluso anche l'appLIabilità, in favore del
MA, di detta ultima normativa, per oui anche, la doglianza formulata, sul punto, dalla difesa,
non puà essere condivisa.
motivo n.4
# infondato. Valgono, sostanzialmente, al ris guardo, le nedesine argomentazioni gi esposte nelz la trattazione dell'analogo motivo n.2 del ricorso
UL, cui pertanto si rimanda.
NI Giuge ne motivo n.1 infondato. La difesa riprapone all'attenzionė
della Corte elementi di mero fatto, presentati com me significativi della totale inattendibilità del' 356
a le accuse formulate nei confronti del NI già come tali snimati dai giudici di merito,
1 quali sono pervenuti alla ragionevole conolu= alone che trattasi, in realtà, soltanto di"margia. nali divergenze o inesattezze", le quali lasciano tegra la sostanza di dette accuse. , in effetti fronte geneerdi ed autonome. di una serie di chiamate in correits provenienti, come si specifica nell'impugnata sentenza, da
SA, Di ER, ER, Di EO - IO, riferite, senza possibilità di equivoco, alla per- gona dell'attuale ricorrente e per cib stėvos considerare validamente risentrate l'una con l'all tra, (oltre che, for quante valg, dall'ulteriore plemente costituito dalla conferma che il ricorrente, così come era stato riforito, «bbe' ef= fettivamente a contrarre matrimonio nel giugno del
1579), non si vede (nò la difosa si è data cura i di spiegarlo), quale decisivo rilievo potesse ata tribuirsi li elementi rappresentati dalla madesima difesa a sostegno del proprio assunto, quali, in particolare l'attribuzione al NI di un lavoro bibliotecario mentre egli sarebbe atato "sempLIe custode e guardia notturna"; 1'in' dicazione,cone sede lavorativa cui il NI era stato destinato, della città di Reggio MI, mentre si trattava di Modena;
la "ricerca" d'l
NI (non si specifica ad opera di chi, in quali circostanze e per quale scopo), "pres o la stazione Prenestinal, ove egli
- si afferma
- non aveva mai prestato servizio;
la non coincidenza temporale, nelle dichiarazioni rese rispettivamente dal Di ER dal SA, dell'epoca in cui il
NI avrebbe aderito alle "brigate rosse". Appare in realtà difficile sostenere che elemánti ai tal genere, nell'ambito di un quadro probato= rio nuale risulta, sinteticamente na elocuentemen te,illustrato nell'impugnata sentenza, possano -s' sere definiti diversariente da come sono stati definiti nella sentenza medesima, e cioè appunto
(come dianzi già ricordato), "marginali divergenze come tali,
o inesattezze", del tutto prive di sostanziale ri lievo. ciò specie considerando che, in via genez rale, divergenze o inesattezze riscontrabili in dichiarazioni rese nom solo da testimoni, ma anche da soggetti rientranti nelle previsionì di oui al'
l'art.192, commi 3 - 4, c.p.p. vigente, quando sia no obiettivariente di carattere marginale (cioè non incidano, di per sè, sul nucleo essenziale di dette
M dichiarazioni), possono a debbono assumere rilievo,
. ..
al fini del decidere, solo quando, valutate nel coh= testo di tutti gli elementi disponibili, lasoino. ragionevolmente sospettare l'esistenza, nel diohia ranti, di gravi difetti di percezione o di memoria, ovvero, peggio ancora, di una volontà di mendacio, sì da compromettere, 'nell'uno e nell'altro caso, la loro oredibilità in generale;
condizioni,. nueste ultime, che invero, nel caso di specie, non risul' tano/prospettate dalla difesa, nè tampoco ricavabili neppure dalla lettura delle sentenze di merito. Quanto poi alla crition, pure contenuta nel motivo in esame, che ha per oggetto la chiamata in correith del riserrente da parte dello IO, il quale al áfferma non avrebbe "mal indicato il NI |
1 "3.R. trattasi, come appare come militante delle evidente, di una pura e sempLIe affermazione apo=
. 550
*8r1801 4./1
4-7dittica, di cui la Corte, quala giudice di legita timit, non può certamente essere tenuta a verifi= cire, nei fatti, la fondatezza, specte in assenza di jualsivoglia proposizione illustrativa che valga a chiarirne la portata e ad accreditarne l'attendi= bi'ith, dimostrando, nel contempo, l'errore di valu. tazione in cui sarebbe caduto il giudice di merito.
b, ancora, può riconosceral pregio alcuno al-
l'affermazione, che pure ai legge nel motivo in agamo, a condo qui. "non esistono documenti tearici al quali 11 NI avrebbe collaborato nella retar dazione", di tal phe - si sottintende - sarebbe. dovuto risultarne acreditato l'assunto di talume dei ohiamanti in correità che, come affermato nal.
l'impugnata sentenza, avrebbe attribuito al ricor= rente l'avvenuta prestazione di un'attività dal genere anzidetto. Se, infatti, l'affermazions surr pórtata deve essere intess non nel senso puramente assartivo l'inesistensa, ih assoluto, di ŝocumenë
ti alla out redastona il ricorrente abbia mai colle horato: (nal✨ qual uso, attama l'obiettivæ gratuità dell'asserzione, non vi sarebbe neppur= bisogno di risposta), sibbene (più verisimilmente e più rispett tosamente per la difesa), nel senso della inesistenza in atti di documenti che rechino tracce di uná¨eif»
fatta collaborazione, appare sufficiente osservare ohr l'attività in questione non ora cortaments” #1 quelle olie, almeno di regola, laeciassero tracor obiettive, si che al mancato rinvenimento di questa ultime non vi sarebbe stata ragione, da parte dai giudici di merito, di riconnettere alcun partico lare significato. E' infondato. La corte di merito ha respinto la motivo n.2
richiesta di appLIazione della causa di non puni= :
bilit di cui all'art. 309. cod. pen., avanzata nei motivi d'appello, richiamandosi, ineccepibil' mente alla condizione, prevista dal medesimo art. 309, che il recesso dalla banda armata avvenga pri= ma che sia stato commesso il delitto (o taluno dei delitti), per qui la banda medesima era stata forma- ta. La difesa, nel motivo in esame, in oui si duole di detta statuizione, denunciando visto di motiva=
zione, deduce, a sostegno di tale denuncia, sol' tanto che il NI "si è dissociato volontaria- mente e spontaneamente dalla formazione politica"
a che "il matrimonio celebrato nel giugno 1979 non costituisce il motivo del recesso dalla banda". pra, con riguardo alla prima di tali proposizioni, non si comprende, in verith, quale attinenza essa abbia con la motivazione dell'impugnata sentenza, facendo questa riferimento, come si è viste, non alla condizione costituita dalla dissociazione na a quella della manoata commissione, all'atto in cui questa sia avvenuta, di un qualsivoglia delitto fra quelli per cui la bards stata costituita. Con ricardo poi alla seconda proposizione, essa appare quanto meno monca - mutila, giacchè, pur nell'esclu= dere che il matrimonio contratto dal NI nel gius gmo del 1979 sia stato il motivo del recesso, non dice quando per quale ragione il recesso stesso sarebbe, invece, da consid-rare avvenuto e quale sarebbe stato, quindi, l'errore del giudici di meria to nel presupporne, come evidentemente hanno fatto, الية
la collocazione cronologica in epoca posteriore alla commissione it uno o più fra 1 delitti part i suali la banda armata pra stata costituita, al da concludere che la causa di, non punibilità di cui all'art. 309 c.p. era, pertanto, inappLIa
1a.
motivo n. .
$F' infondato. L'incensuratezza e la (pretesa)
"mancanza di pericolosità sociale", in base all, 7
Quali, secondo quanto si legge nel motivo in ể me, i giudici di merito avrebbero dovuto rioonów.
score al NI le attenuanti generiche, non com
:stituiscono, in realtà, elementi tali ta rendere obbligatoria una scelta in tál senso;
o tanto più in quanto, come già i-b-avuto occasions t ricordare, una siffatta obbligatorietà poco si concilia con il carattere necessariamente indėtar- minato degli elementi valutabili dal giudice al fini del riconoscimento-o del diniago delle muanti in queations. D'altra parto la corte di secondo grado, come si rileva dalla lettura del■
l'impugmata sentenza, ha, dal canto suo, fornito adeguata motivazione a supporto dalla propria decisione di non concedere le dette attenuanti, facendo riferimento alla "plurality delle attivi= tà nelle quali si à éstrinsecata la militanza brig‐tista"del soggetto (tra cui auolla, indica= ta,non senza ragione,come "particolarmente grave". costituita dall'arruolamento nelle "brimate rossa" anche del di lui fratello ST), e ritenendo . 361 quindi che tals elemento negativo surclassasse, sul piano della valenza, quelli positivi, indisam ti nolla incenauratezza e nel volontario réedsec
dalla handa, determinato, peraltro ai nota non da resipiscenza, na dal rifiuto di sottosta= ro al divieto di contrarre matrimonio" (divieto dai dirigenti delle
-espresso va ricordato.
-
34 per ragiont "politiche"). Trattasi, quindi,
⠀ all'evidenza, di motivazione sintetica;
ma corrt' ta ed esauriente che, oome tale, puð non esserÉ condivisa na sfugge, comunque, ad ogni sindacato di Tegittimità.
motivo n.4
! fondato nella sostanza, in quanto effettiva= mente si riscontra la denunciate discrepanza fra
1fentità della pena condonata indioata nella motiva= zione dell'impugnata sentenza (ami 1 e mesi & di reclusione, costituenti l'effettivo residuo che sarebbe stato da espiare, tenuto conto del presof forto di anni 1 mesi 4), e quella indicata nel diapositivo (anni 1 = mesi 4 di reclusione).
Trattandosi, tuttavia, all' -videnza, di mero erro re materiale di calcolo incorso nella redaziona del dispositivo (così come, del resto, è stato
į definito dallo stesso ricorrente), reṛuta la Corz to di non dover dar luogo ad annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza, ma di provvedere posa stessa alla rettifica;
1) oke, sommique, costituente accegliente deglians, enner £1it, iserrante dal pagamente delle spese mi altrimenti 362
NI S./1
NI ST
motivo n.l
' infondato. Anche in questo caso, come in quels to all'analogo motivo n.l del ricorso di NI
PP, la difesa del ricorrente (rappresentata dal medesimo difensore), altro non ha fatto, in postanza, se non riproporre gli stessi elementi al fatto addotti, in sede di appello, a sostegno¯ delle promnie doglianze avverso la sentenza, d± primo grado. Valgono quindi, in linea generale, le medesime osservazioni già fatte nella trattasiom ho del precedente ricorso. Ad esee può ag iungersi;
] con specifico riferimento alle singole proposizio■| mi critiche contenute nel motivo in same:
a) che il carattere "indiretto" delle accuse, pro- venienti essenzialmente dalle dichiarazioni dal
SA non è, di par uò, motive di inattendibi■
.
lità, nè appare sufficiente, ai fini di una adeguam ta prospettazione del denunciato vizio di motiva= zione, la gratuita e apodittica affermazione che
1 dichiarazioni accusatorie sarebbero #estrema mente generiche e prive di qualsiasi riscontro obiettivo";. b) che l'asserzione circa la pretesa mancanza di
"coincidenza temporale tra la presunte militanza del AR e la data di affitto della tasa da parte del LL" è troppo apodittica e, al tempo stesso, generlos, per poter essere presa in considerazione ai fini di una verifica (l'unica possibile in questa sede), della correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza;
c) che contrariamente all'opinione manifestata 363 dalla difesa, l'esistenza effettiva di un ra porto di lavoro fra 11 IA a la RAI, come pure l'amp= cizio dello stesso NI con l'altro dipendente
Rai IZ LI ben potevano зgere assunti cone validi clementi di riscontro alle dichiara= zioni accusatorie del SA degli altri chia=
manti in correith, atteso il principio, già più volte richiamato in altre oocasioni, che i riscont tri, in quanto tali, non debbono essere forniti di autonoma valenza probatoria in ordine alla col pevolezza dell'accusato, ma debbono soltanto es sere idonei a corroborare la credibilità del dia
⠀ chiarante in relazione al fatto e alla persona cui le dichiarazioni si riferiscono.
■' infondato. Quanto alla mancata appLIazione motivo n.
2.. della causa di non punibilità di cui all'art. 309 avendo in proposito la corte di merito:
motivato, come nel caso di NI PP, cod. pen., con 11 richiamo alla condizione (evidentemente data per non soddisfatts) che il recesso avvenga prima. che sia commesso alcuno dei reati per i quali la banda armata stata costituita, non si vede quale rilievo possa avere, ai fini della configurabili=
tà del dedotto vizio di notivazione, l'elemento
(unico) l quale si fa riferimento nel motivo in esame, costituito dalla asserita "spontaneità dela la dissociazione". Quanto poi alla mancata derubri cazione, pure lamentata nel motivo in esame, ci si trova di fronte, ancora una volta, ad un'affer: 364
NI S./3
[mazione in fatto, tanto perentoria quanto apodit'. tice, e-condo cui, nella s ci , ie "risultanze processuali" (non meglio indicate), dimostrerabbam
'ro che l'attivit”. del NI ai oral coñoras
tata nel dare aduto a latitanti che intend-vano- sottrarsi alle ricerche e non certo nell'aderir« alla formazione politica". In ciò consiste tutto l'apparato argonetativo addotto a sostegno della proposta doglianza sul punto, laddove, nell'impugna= ta sentenza 11 mancato accoglimento della richia
}
sta di derubricazione dell'addebito di partecip =
zione a banda amata in «uello di cui all'art.307
o in quello di cui all'art. 376 cod. pen. 4 ampiam mente motivato (pag. 449) con riferimento tanto ai principi di diritto in base al quali vanno dim stit fra loro le varie ipotesi di reato in argo= mento, cuanto alle risultanze in fatto assunte come dimostrative della configurabilit' dell'ipotesi F ritenuta sussistente, e cioè appunto quella di partecipazione a banda armata.
-
motivo n.3
E' infondato. La Corte di marito, nel concedere
In richiesta attenuanti generiche, in consideraziona
(come si rileva dalla motivazione) dalla "brove due rata della nikitanza", ha anche ritenuto di ridur» de l'incidenza di dette atton irti, rispetto alla misura nascina consentita, in considerazione, come pure si evince dalla motivazione,” del fatto che la detta breve durata fu"dovuta a motivi che non attensatteng Jono all'acquisite consapevolezza del disvalore dele 565 A Ch 1
Con ciò la corte prodotta ha vali- la oendoṭta". damente · aagolto all'onere motivazionale, fornendo adeguata e logica giustificazione della propria decisione, rispetto alla quale l'assunto posto a base del motivo di ricorso in esame, e cioè quello secondo cui sarebbe "appiamente dimostrato
11 ruolo assolutariente marginale e secondario dal.
MAnt nell'ambito della formazione politica",ape pare qualificabile unicamente come espressione di un dissenso, di per sè assolutamente legittimo, ma non per questo dimostrativo della dedotta causa di nullità, sul punto, dell'impugnata sentenza, posto che la pretesa marginalità del ruolo non costituisco, ĉi per sò, elemento preponderante rispetto agli altri valutati dalla corte di meR rito ai fiņi ĉi una maggiore riduzione della pena per effetto delle attenuanti Generiche essendo tra l'altro, la pena base g fissata nel minino odit tal-). Quanto alla mancata concession dei benefici, di= pendendo essa dall'entità della pena conaretanen' te inflitta, valgono le osservazioni apœte in precedenza.
:
SA LI
― motivo n.l
*' infondato. La difesa della ricorrente proson in sostanza, la trai che, avendo essa ricorrente ponfessato i delitti commessi e mostrato sincera regipisc-nza, con il dichiarato ripudio dei princi pi e dei metodi della lobta armata, risulterebbe 566
ingiustificato il mancato riconoscimento alle tenuanti generiche, motivato dai, giudici di merito unicamente con riguardo alla gravità dei fatti.
Ora, la Corte, nel richiamare i principi giª¨ pia¨¨ yolte illustrati nella trattazione di analoghi qo■. tivi di ricorso (ved., in particolare, motivo n.ɛ ilgrabati, motivo n.2 Cassetts, motivo n.4 Bi Sabi
bato, motivo n.4 FA, motivo n. 4 NN tivo n.3 OC), deve qui rilevare che, nel caso. di specie, lo sforzo motivazionale dei giudioi di merito appare particolarmente apprezzabile, avendo qasi presa espLIitamente in considerazione gli e menti positivi indicati dalla difesa (come, del resto, è anche da quest'ultima riconosciute), per sottoporli a bilanciamento con gli elementi negatie vi, anch'essi adeguatamente illustrati. Questi ül timi sono stati, in particolare, individuati non pelle generica "gravità" dei fatti (delitti come la maggior parte di quelli dei quali la SA
è stata ritenuta responsabile sono per loro natura
"gravi" come” “nomen juris", ma ciò, ovviamente, non sarebbe sufficiente per éscludere l'appLIazio■ ne delle attenuanti generiche), sibbene nel numero e nelle specifiche modalità di attuazione dei fatti modosini, legittimamente assunti come indici di una rilevantissima capacità a delinquere. È stato, a^= gratamente, mosto i rilievo come la SA si sia rasa responsabile di ben sei omicidi (oltre che di altri gravi episodi criminosi), svolgendo per ciascu ha di essi un ruola di importanza, o quala compo■ hente del gruppo degli esecutori materiali (omicidi
Hea » OL, VA, MI), o quale parteci= pe delle proposta omicidiari o delle relative "in " Sot chieste" volte all'acquisizione di elementi sulla personality e sulle abitudini delle vittine desi= gnate (onicidi ET – GalVA). E' stato pure, dai giudici, ricordata la "notevole offeratezza" del delitti in questione, alcuni dei quali, inol' tre (omicidi MI – GalVA), realizzati davanti agli occhi di altre persone (nel caso Mi=
| nervini, i passeggeri dell'autobus a bordo del ŋua=
¡ la il giudion si stava recando al lavoro;
nel caso
GalVA la moglie del generale, aggredito al suo rientro nell'abitazione), "oon modalità nuasi fossero congiunti studiate per infliggere ad ease, delle vittime designate o estranei, sofferenze destinate a far aumentare, insieme all'orrore per la barbarie dell'esecuzione, 11 senso della potens za e dell'invincibilità dell'organizzazione".
Trattasi, come è agevole constatare, di elementi di notevolissimo rilievo, perfettamente inquadra= bili, sotto il profilo giuridico, nelle previsioni
I fatto quindi che di cui all'art.133 cod. pen. easi, nella valutazione, necessariamente caratte= rizzata da ampia discrezionality (attesa l'indeter= minatezza, più volte ricordata, dei potenziali e= lementi di giudizio), operata dai giudici di merito,
siano stati considerati prevalenti rispetto agli altri di segno opposto, può formare certamente oggetto di critica di dissenso, ma non può pre=
4 starsi, nonostante gli encomiabili sforzi della i
: difesa, ad oggere assunto come motivo di censura i della motivazione, sul piano della stretta logit= . timità, al quale il giudizio di cassazione è limi=
tato.
i 368
SA/2
AT/1
motivo n.2
H. parimenti infondato. Indipendentemente, infat' ti, dalla ritenuta incompatibilith, da parte dei giudici di merito, fra l'appLIazione della pora dell'ergastolo l'operatività della disciplina della continuazione, va rilevato che nell'impugnat a sentenza si accenna, come motivo ostativo al ricono noscimento, in concreto, della continuazione "eatest na" con i fatti di cui ad altra sentenza di conËRĖM na (ass, app. Roma 19/6/87), anche alla non confi■ gurabilità dell'unico disegno criminoso sulla sola base ( agoendo quella che viene indicata come la prospettazione avanzata dalla difesa a sostegno.. della richiesta), della comune matric: ideologian di tutti i singoli fatti criņinosi; argomentazio» ne, questa, di per se assolutamente ineccepibile e rispetto alla quale, d'altra parte, non risults formulata, nel motivo in peame, alcuna critica.
AT LA Il ricorso, proposto sulla base di motivi comuni quelli addotti a sostegno del ricorso Gimmi, 3
è da considerare infondato, in linea di massima, per le medesime ragioni giù illustrato nella trate tazione di detto ultimo gravame, id egge vanno tut' tavia aggiunte, con riguardo alle posizione specia fica della AT, le seguenti ulteriori consid”–
azioni:
-motivo n.l
Risulta dall'esposizione degli elementi di fatto assunti, nell'impugnate sentenza, a 8ostegno del giudizio di pi le responsabilità della ricorrente, che' nuest'ultima, oltre ad essere stata incarica=
ta, qualche giorno prima del delitto IN, di partecipare, con ruolo di staffetta, allo sposta=
mento in zona operativa della vettura Mat 12°
Alu pol ubata nel corso dell'omicidio, aveva an' ohe curato l'allestimento, nella base di via Bērti,
del "pronto soccorso" destinato alle prime-cure.
di coloro che, nel corso dell'azione di fuoco,
" fossero rinasti feriti e, inoltre, il giorno di detta azione, era stata incaricata di prendere posizione, in attesa di eventuali foriti (con i quali avrebbe dovuto essem presa a bordo di un'autovettura all'uopo predisposta ed essere ricondotta, quindi, alla "base" summenzionata), nët pressi del magazzino standa di via Trionfale.
Tali fatti non risultano, sostanzialmente, con' testati, assumendosi però, da parte della difesa
(analogamente a quanto sostenuto per il MI) che garebbe mancata la prova (ritenuta invece sussistente dai giudici di rito), della consa= pevolezza, da parte della ricorrente, che lo sco= po finale dell'azione alla quale era stata chiarate a collaberare fosse l'omicidio del commissario
IN. Al riguardo devesi però rilevare che valo anche per la AT quanto argomentato, sul punto in questione, nella trattazione del ricorso Clommi, giacchè anche la AT, come ben puntualizzato a pag.464 dell'impugnata sentenza, sulla base dello dichiarazioni della ER, pur ignorando l'obietti=
vo specifico dell'azione, sapeva però che da essa 370
wwwwww
AT/2
boteva scaturire un conflitto a fuoco, con possi biliti, quindi, che vi fossero dei foribi. Il che, el resto, già doveva apparirle evidente per 11 fatto stesso che le era stato chiesto di predispor-
11 “pronto soccorso" (giova, forse, in proposis to, ricordare che, come attestato a pag.465 deIc
【l'impugnata sentenza, la MA era un'infermià- ra diplomata), *, come già rilevato a proposito
-lla posizione del MI, posto che la responsable lità penale per eventi mortali o lesivi ohe și … fossero prodotti in occasione del gf preventiva*
to conflitto a fuoco non poteva che gravare ou coloro che a qual conflitto avevano dato causa…….
con il porrà in essere l'azione da cui es30 era scaturito, ne deriva che tale responsabilità mon poteva che, estendersi a tutti coloro che, come la AT, avessero prestato la loro opera Per
l'attuazione di detta azione, conoscendone e quin di accettandone i possibili sviluppi, mille rilow vando la mancata conoscenza, in dettaglio, dell d 'obiettivo¯ progrannate modalità dell'azion/
specifico di ẹssa.
motive 1.2
Il ruolo organizzativo attribuito alla AT
risulta motivato, nell'impugnata sentenza, con..
riferimento all'attività di procacciamento a di gestione di ben tre appartamenti desti ti in uso allė "brigatē rosse" (anche per l'effettuazione di riunioni al massini livelli), nonchè alla attie vità di gestione di un deposito di armi ed a quel' 1 371 (attesa la qualifi= la, assolutamente peculiare cazione professionale della ricorrente), di ad' detta al "servizio sanitario", per il soccorso
Attaci i principi più vol- la cura dei feriti. to richiamuti circa i criteri in base ai quali, ni reati associativi, va riconosciuto il ruolo organizzativo, non appare seriamente revocabile in dubbio che, nella specie, in perfetta adesio= essende ne a dotti principi, il riconoscimento di detto ruolo da parte dei giudici di merito in capo alla AT non presti il flanco a critica alcuna.
D'altra parte, sul punto, le censure proposte dal ricorrente risultano del tutto generiche (siccome prive di correlazione con le specifiche argonen'
'tazioni, in fatto e in diritto, contenute nella inpugnata sentenza), o addirittura inconferenti, come quella (di cui si trattato a proposi=
M to del ricorso Giorni), attinente l'elemento sog=
gettivo.
La solusione della diminuente di cui all'art. motivo n. 3
114 cod. pen. risulta effettivamente motivata, in questo caso, nell'impugnata sentenza (a dif= ferenza di quanto si verifica per il MI), con.
: riferimento all'elemento ostativo previsto dal oo tha secondo del citato articolo. L'argomento
è stato comuneue affrontato nella trattazione del ricorso Giori a cui, portanto, sul punto può farsi integrale richiamo, ittego che non vi è, quanto al resto, differenza le due posizioni. 342
ME GU */ @B6•
motivo n.4 e notivo'asciunto .
Da posizione della AT u lla 2×1 Ciomi, pon riquasto questioni dedotte, appaiono stansi lmen identica ( , difatti, iforia nte ne state trattate dalla difesa), por qui, anche in sto , il richiamo alla argomentazioni già avolte nella trattazione del ricorso LO appare psauriente.
A proposito della AT va rilevato, d'ufficio
(ai sensi dell'art. 152 comma I del codice di rito previgenta), che, nelle more al giudizio, inters venuta prescricions in' ordin al resto di danneggia mento azuravato di cui al capo. 47/1 dolla rubrica. contenute nella sentenza di primo grado, commesso in occasione dell'irruzione all'ospedale San Camil- to (indicata, nelle promesse in fatto della present sentenza, come episodio n.30). L'impugnata sentenza va quindi annullata, senza rinvio, linitatamente al punto concernente la confermata affermazione di
GO ella ricortante in ordin al suddet to reato, con eliminazione, quirci, le relativa pena, che si quantifion, avuto riguardo ai criteri tutti i cui all'art.133 cod. pen., in 2.15 di r^=
Ju
lusion- 2.7 2
ON OL
Motivo n.1 '■' fondato per quanto di ragione. Va premesso, al riguardo, che il MO risulta entrato nel processo in quanto si è ritenuto di identificare
Ein lui un soggetto del quale, come riferito, in par= ticolare dalla ER, pra stata fatta menzione a un1+ costei dallo NN, allorchè quest'ultimo, tamente alla IG e a certa NA (poi identifi cata in Palmas NN), si era recato in Sardegna di rinforzo, dopo un conflitto a fuoco avvenuto a
Cagliari, nel quale erano rinasti coinvolti la detta ER e il SA. Pit specificamentés
à quanto risulta dalle dichiarazioni della ER riportate a pag. 1770 della sentenza di primo grat do, lo NN aveva detto, parlando della nomi=
-nata NA, che costei era legata ad altro gio= vane, il cui nome di battaglia era appunto "Anto= nio". Questi, insieme con la donna, avrebbe condoṭ= to un'apṭività di vendita di cassette nusicali o 24 avrebbe subito, durante il sequeatro D'UR o po= co dopo, una perquisizione domiciliare. Anche il
Savaita, cožis risulta dalle dichiarazioni da lui ress alla DIGOS di Genova eiriportate a pag. 1779| della sentenza di primo grado, nel riferirsi al'
1'"inna", dichiar che costei "conduceva con un extra legale, n.d.b. \ntonio, un banco di vendita "
di cassette musicali in IA". Julle scorta di tali elementi gli inquirenti ritennere di identi= ficare l'"A nel ON, essendo risultato che costui aveva effettivamente avuto una relazion ne sentimentale con la Palmas, aveva subito una perquisizione nel 1980 × aveva un banco di vendita 374
ON/1.
41 musicassette, peraltro non ad IA ma a Roma, mercato al Porta portege. Il Mioniconi, però, pur avendo ammesso, sostanzialmente, le prime dus'di dette circostanze e, in una qualche misura, anche la terza (avendo dichiarato, come riportato a pag.
1703 della sentenza di primo grado, di aver saltua- riamente sercitato lo scambio di dischi usati al mercato di Porta portéee per realizzare qualche diccolo quidam ), ha sempre reoisariente negato
21 era l'AN in questions », a maggior ragione, di essere state mai aderente alle "brigate
'rosen" o ad organismi ad ease collegati, quali il nucleo MPRO di IA. I giudioi di merito, tanto- in primo quanto in secondo grado, hanno invece rim tenuto comprovati entrambi tali elementi, porvanāns do quindi all'affermazione di responsabilith del l'attuale ricorrenter in ordine al reato di parteci pazione a banda mata e associazione terroristico-
LeverIV. Di ciò si duble, anche in questa šøde, la difese, sostenendo il carattere viziato della motivazione addotta dal giudici a sostegno del lord
¡convincimento. Ora, con riguardo a tali doglianzF,
occorre, ad avviso della Corte, operare una disting zione. Por ciò che attione, infatti, l'identificam 99 zione dell' ON " nel ON, le critiche :
formulate dalla difesa appaiono destituite di fon damento. In effetti, indipendentemente dal caratter re indiretto delle dichiarazioni concernenti il personaggio in questione, appare del tutto regio= nevole ritenere, così come hanno fatto i giudi- ci di merito, che tale personaggio non potesse che essere il NI. Oli elementi di coincidenza, 375 infatti, fra ciò che risulta accertato di costul le notizie che ne erano state date dai diohia=
ranti, appaiono tali da annullare ogni ragionevo=
1 dubbio, a cominciare da quello che poteva na- score dal già ricordato carattere indiretto di detto notizie, nulla rilevando, in contrario, quella che, oggettivamente, altro non può essere consi= derata se non una marginale discrepanza in ordine alle modalità e caratteristiche dell'attività di vendita attribuita all'AN. Ben diverso disoorso è però da fare per quanto attiene la prova che 1'" TO" ON fossa effettivamente un aderente alle "brigate r089ệ”
segnatamente, come si afferma, al nucleo MPRO
l'impugnata 'sen' di IA. Al riguardo, invero , tenza si limita a motivare in ordine alla ritenu A., ta, effettiva esistenza di un nucleo e di stia
Sted alla irrilevansa, una volta accertata la appar tenenza di taluno (nella specie, appunto, il Meni■ soni); ad un siffatto organismo, della mancanza di prove in ordine alla prestazione, da parte sua, specifiche attività, posto che 11 reato addebitato di e ritenuto è soltanto quello di partecipazione.
Ora, aul primo punto, trattandosi di accertamento in fatto e non risultando formulate, tra l'altro,
¡ dalla difesa del ricorrente, specifiche censure, nulla ritiene la Corte di dover osservare. Paria menti nulla vi è da osservar sul secondo punto, glacchè il principio affermato al riguardo dal głudiol di merito è, in sè e per sè, di ineccepibile egattezza, Il ragionamento seguito dai dotti giudi ci è però manah-vole e, quindi, censurabile, in 376 quello che avrebbe dovuto costituire il passaggie essenziale e ineludibile fra i due punti dianzi indicati, e cioè la dimostrazione, una volta accen 4
tata l'esistenza del nucleo MPRO di IA, che di tale nucleo 11 ON facesse effettivamente. parto. Tratṭasi di lacuna che, d'altra parte, non appare colmabile neppure mediante l'integra= zione della motivazione della sentenza d'appello con quella di primo grado. Dalla lettura di talą. altime membenga, infatti, si rileva agevolmente
Lokė, a fronte di quel che appariva il carattere assolutamente generico delle affermazioni della
ER e del SA circa l'effettivo ruolo.cha
1'AN potesse avere Bell'ambito dell'organisa zione (đi.lul si dien, da parte del avastas come 凖 à già ricondató, solo che éra un "extra legibe" da parte della ER, sulla sola corta della notisie avute dallo Tamnalii, the "faceva parte di un nucleo gato con la brigata di IA"},"
'i giudici hanno omesso ogni approfondimento criti
-
co degli elementi a loro disposizione, dando per scontato che le dette dichiarazioni, una volta identificato il soggetto qui si riferivano, fossero di per sè idonee a costituire prova della militan' za brigatista di costui. Il che, invece, appare scorretto, non essendosi tenuto conto che non solo
¡la IB il SA non avevano, con ogni. vim dorza, personale conoscenza del soggetto cui si riferivano, ma non vi erano (a quanto è dato ri- lovare dalla sentenza in questions), neppure elem menti per ritenere che una tale conoscenza co l'am yasse lo NN, il quale era, in fin dé'conti, la fonte prima e unica della informazioni. Nà po teva, in questo caso, direi che si trattava di notizie acquisite verificate in sede "istitu= zionale" (comitato secutivo, direzione di oolon' na" simili), con conseguente attribuibilità, ad ease, come si è già più volte ad altro proposito rilevato, di un carattere, per così dire, •uffiöla=
la” che ne garantisse, in una qualche misura, la autenticità.• A öïð äggiungasi che la stessa Li ra;
nelle dichiarazioni dibattimentali riportate a pag. 1779 della sentenza di primo grado, affoma, di "non credere" che 1'AN, nonostante quanto riferitole dallo NN, fosse (come invece lo ara-la .NA Kalmas), un "militante delle briga te rosse". Con riguardo a tale affermazione, per la verità, la sentenza di secondo grado si dà cura di preolsare, a confutazione di quella che era stata-ura argomentazione prospettate nei motivi d'appello, che la surriportata "opinione" della
ER troverebbe spiegazione nella "particolare concezione" nutrita dalla donna in ordine alla nozione di "militanza brigatista"; concezione
;secondo cui non sarebbero stati da considerare. mili=
tanti"tutti coloro che non facevano parte delle strutture militari dell'organizzazione". Il che sarebbe esauriente se però vi fosse stata, "aliunde, la prova effettiva della appartenenza dell' AN
al nuoleo MPRO di IA;
prova la cui esistenza inveqe, oggettivamente, da dimostrare, non derivando essa automaticamente, come si è detto,
dalle dichiarazioni della ER del SA;
e ciò si badi bene non solo e non tanto perchè. 378
ON/1
si trattava (stavolta) di pure e sempLIi dichiań razioni "de relato", ma anche e soprattutto perchè
a tale loro connotazione si accompagnava la gih rilevâta ämbolnzam dál´ contenuto intrinseso, per cul, volandolo comunque utilizzare a based una affermazione di responsabilità, sarebbe stato necessario, come già in precedenza accennato, sotto porle a rigoroso vaglio critico, nel contesto di tutte le altre risultanze processuali, verificando, in particolare, se queste offrissero elementi tali han solo” da rendere oredibili in sè la dichiarazio- ni in questione per quel che i due dichiaranti
●rano oggettivamente stati in grado di riferire
(sul che, per la verità, l'impugnata sentenza non offre il fianco a critions), ma anche da integrark-
1. nel loro contenuto, al da rönderė certa la pros va dell'asserite adesione del ON al MPRO di
IA , quindi, ally "brigate rosso". E, a tale proposito, mette conto rilevarė, da ultimo, che l'a presenza, nel nucleo MPRO di IA, di certo "OL"
(non maglio identificato – della cui esistenza, s*= condo la sentenza di primo grado,/aveva parlato la IB (pur precisando, però, di non averlo mai conosciuto perchè aveva lasciato il nucleo prima che ella no assunesse la responsability), non ap= pare certo sufficiente, di per sè, a rendere plausi= bile l'ipotesi che il detto OL si identificasse | e aid nel ON;
/indipendentemente dalla circostanza
(che pur dovrà essere verificata ove il giudied di rinvio ritenga, comunque, di valorizzarė
11 audiétio elemento, cone ban both essere libam. ro di fare, nella generala rivisitazione di tuttė. 379 le risultanze in fatto potenzialmente utili ai fini del droiders), costituita dall'avere o meno il ON prestato servizio militare nel perio= do in cut, secondo la ER, lo avrebbe prostato parzialeConcludendo, quindi, l'impugnata sentenza deve 11 "OL". essere annullata, in/accoglimento del motivo di ricorso in sane, nel punto relativo alla ritenuta responsabilità del Weniooni in ordine at reati a lui ascritti, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma la quale, attenendosi at princi- pi sopra illustrati, dovrà verificare la sussistoņ= aa o neno di prova in ordine alla effettiva partes cipazione del ON a organiami operanti nolo l'ambito delle “brigate rosse".
Ya da sò,. naturalmente, che;
ove dal riesame completo ● diretto (precluso a questa Corta), di ¦ tutto il materiale probatorio, come pure dall'eveḥ= tuale acquisizione di materiale ulteriore, risul■ tino elementi tali da escludere o porrö fóndata= mentà 'in dubbio anche l'identificabilità dell' ane tonio nel ON (in contrasto con quello che, allo stato, risulta, come si è visto, correttamen' te accertato dai giudici di merito), nulla impedi mà al giudion di rinvio di trarre da ciò 1- ¿hbitė
"
conclusioni. Risultano ovviamente assorbiti gli altri motivi di ricorso. 380
NA.
TU
NA FR motivi dell'.v . Lo Giudice
Sono comuni a quelli prodotti dal medesimo di■ fengora a sostegno del ricorso NI, « sono pertanto da considerare infondati per la stesse ragioni già indicate nella trattazione di detto rioorao. motivi dell'avv.Føtrelli
Sono inammissibili, perchè consistono soltanto. nolla munciazione delle censure, senza alcuna indicazione, poi, delle ragioni addotte a sostegno
¿rllo stesse, atteso che il ricorso, nella parte espositiva, tratta solo delle posizioni MI
AT.
TU Bomanico
motivi dell'aw.Mattina
Sono infondati. L'elemento di prova fondamentals a carico del TU, quale risulta indicato. nel■
1'impugnata sentenza, è costituito dalle dichiara- zioni della ER la quale, pur dichiarando di. non conoscere personalmente 11 TU, a lei. noto soltanto con il none convenzionale (c.d. "ḍi battaglia") di "Gino", ha riferito si afferma che si trattava di soggetto già aderente al nucleo.
MPRO di Torrespaccata e quindi passato alle übri» tate rosse" con mansioni di prestanome. Trattagi
Huindi di dichiarazioni dal cortenuto preciso e 381 inequivocabile, del tutto idonee, Pertanto, astrat' di elemente tamente, ad assumere ruolo di prova. Ad ease ● come pure si apprende dalla lettura dell'impugna ta sentenza - si aggiunge poi la precisazione, sempre da parte della ER, che il "Gino", nel 1900, aveva dato rifugio, nella propria abitazione, a
LA, Novelli e Pencelli. L'obiettiva attendibilit di dette dichiarazioni, per quanto riguarda il loro contenuto intrinseco, non è oggetto, da parte della difesa del ricorrente,
di una contestazione che possa essere definita valida, -88endosi la detta difosa limitata, alla apodittion e indimostrata affermazione secondo cui la chiamata in correità del "Gino" da parte della
ER sarebbe "generica, poco credibile, sforni= ta di ogni attendibilità intrinseca", oltre che
"non-sprretta-da alcun documento di riscontre".
Anche con riguardo alla identificazione dėl "Gino" nel TU la difesa non ha proposto argomenta= zioni idonee a dimostrare i denunciati vizi di legittimità dell'impugnata sentenza. Resa, in'"
" fatti, ha molto enfatizzato il presunto errore in cui sarebbe caduta la corte di merito nell'af=
fermare che anche la difosa, nei motivi di appėl' "
lo, avrebbe riconosciuto la ripetuta presenzà; in ossa del TU, dai brigatisti PA No-
valli (laddove invece la stessa difesa avrebbė in'
tego affermare il contrario), ma non ha con of stol'
ito la valenza del fondamentale elemento di ri= scontro (su cui non vi è contestazione alcuna) alle dichiarazioni della ER, costituito dali l'ammissione, da parte (stavolta) direttamente del 382
KOi
TU, di avere questi effettiva nte ospitato nella sua abitazione, quattro o cinque volte, it
LA, sia pure senza sapere che si trattasse di
-
un brigatista. asta tale elemento, in realtà,
a rendere lustificata l'identificazione del #01. no" con 11 TU ed ad attribuire, al tempo stesso, credibilità quindi valenza probatoria piena (ai sensi dell'art. 152 c.p.p. vigente), alm la chiamata in correità proveniente dalle ERAT
I'assunto; poi, del TU, di non essere stato
á. OoḥGBOARŋa della militanza brigatista del Dadum
la, au cut pure si insiste da parte della difega, hon ka, a béň vedere, l'importanza che gli, si VUUE le attribuire. Anche in questo caso, infatti, cos ne in altri precedentemente esaminati, l'equiwobe nasce dalla sostanziale confusion che si fa tra elementi di prova elementi di riscontro. L'at
'mento di prova, nel caso in esame, è costituito essenzialmente, come si à detto, dalle dichiara zioni della ER, la quale ha inequivocamente chiamato in causa 11 "Cino" TU indicandolo
"tout court" come aderente prina al MPRO di Torzes spaccata pot direttamente alle brigate roase.
L'illustrazione, poti, ad opera della stessa ER, dell'attività specifica che 11 KO , cons ādēs rente, avrebbe compiuto nell'ambito dell'arganize. zazione e a favore di questa, è soltanto un äle= mento aggiuntivo, atto a dare concretezza alla di=
chiarazione accusatoria¨ma privo, in að e per tað, di devisività, apecie condiderando che il reata. di partecipazione a banda armata o ad un qualsiasi altro sodalizio criminoso;
nella legislazione vi= gente, si realizza con la sempLIe adesione, son' za alcuna necessità che questa dia luogo all'espli= cazione, poi, di una qualsivoglia specifica atti-
vith. La circostanza, quindi, che il TU avease effettivamente dato talvolta ospitalità al LA assume rilievo non in quanto elemento direttamente atto a dimostrare l'appartenenza del
TU all "brigate rosse" (nel qual caso es' sa dovrebbe avere il ruolo di elemento di prom che invece non le compete), na unicamente va,
(e ciò è posto bene in evidenza nell'impugnata sentenza), come elemento di riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie della ER;
eled mento il cui valore, quindi, è dato solo ed uni-
'camente dalla obiettività del fatto, indipenden' temente dall'atteggiamento psicologico assunto rispetto ad esso dal ricorrente. In altri termini,
e portando il ragionamento all'estremo, potrebbe tamente anche ammettersi che, per quanto riguarda il fat' to specifioo dell'ospitality Gata al LA, 11
TU fosse stato in buona fede;
ciò non toglie= rebbe, però, di per sù,valore alle dichiarazioni accusatorie, il cui contenuto essenziale, come ai à detto, è quello dell'attribuzione non di una specifica attività, ma dolla qualità personal di aderente alla brigate rosse. Di qui anche la so= stanziale iirilevanza delle testimonianze ( di cui la difesa lamenta la mancata presa in considera= zione da parte dei giudiai), a suo tempo addotte,
a conforto dell'asserita buona fede del TU
in ordine alle modalità circostanze della pre= gonza del LA in oasa di esso ricorrente.
Ben diverso, naturalmente, sarebbe stato il discorso 3.84
TU
(se la difesa avesse denunciato la mancata presa in considerazione di elementi obiettivamente atti a rendere inattendibili le dichiarazioni della
IB in quello che in pre s enza è stato indicato come il loro contenuto e enziale qualificante.
Ka cib, come si è detto, non può dirsi avv«muto,
"
non potendosi, al riguardo, attribuire rilievo all'unica circostanza di fatto alla quale, al·
a1 1 delle affermazioni apodittiche generiche precedentemente riportate, la difesa ha fatto cammo, cioè quella costituita dalla mancata conoscenza diretta del kontuori da parte della ER. Tale
circostanza, infatti, non vale, di per sè, a far qualificare le dichiarazioni della ER come pure sempLIi dichiarazioni "de relato"(ammesaQ, comunque, e non concesso che queste, in quanto ta li, siano di per ab afornite di valenza probato=
**
ria), giacchè la Idbora, al pari di qualsivoglia. boggetto investito di ruoli dirigenziali nell'ambia to di un organiamo associativo, lecito o illecito cho bla, ben poteva avere personale e sicura conteze za dell'identit degli aderenti, o di parte dí ***
si, pus-senza avere di costoro conoscenza diret
-memoria personalé del ricorrento
Ricalca, sostanzialmente, con qualche maggiore - concessione al richiamo di elementi di fatto i
(nessuno dei quali, paraltro, di significativo rilievo), le tesi esposte nei motivi redatti dal difensore. Valgono quind , anche per essa, le considerazioni precedentemente svolte a propesi= BI/1 40.2
to di questi ulțini.
OR MA
La difesa del OR ha prodotto, a sostegno del gravame, motivi comuni a quelli um. 1,3 e 5 del ricorso algranati. Tali motivi sono quindi da considerars infondati per le stesse ragioni già
a quo tempo indicatė nella trattazione di detto ricorso.
NI VO
motivo n.1
E' infandato. La corte di merito ha dato onesta=
mente atto della natura indiretta della chiamata di
'cobreo del BI operata dal Marceddu, sulla baca di quanto quest'ultimo aveva appreso dalla LL NG
(e cioè che nell'ambito della brigata Primavalle opera= va-un nucleo IPRO composto dal sito BI da certo
Kannoni). Ha anche dato atto, le medesine corte, che la maggior parte dei riscontri valutati dal primo gludice non potevano, in realtà, essere ritemti tali. Ciò non significa, però, che da tali premesse
(come sembra invece ritenere la difesa dal ricorrente),
dovess necessariamente discendere l'assoluzione del.
l'imputato dagli addebiti di partecipazione a banda 386
BI/1
armate e associazione terroristico-everIV a lui contestati. Il carattere indiretto della chiamata in correitè, infatti, al pari del cprattore indi=
retto di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti investiti di formale qualità di testimoni, non impLIa, di per sè, l'intrinseca invalidità
dell'una o delle altre, ben potendo il giudice di merito, con l'unico onere di una motivazione adegua ta a convincente, che dia atto delle ragioni della loro ritenuța attendibilità e indichi (nel caso dell chiamata in correftà) anche l' necessaři eiamenti di riscontro, fondare su di essé un giudizio di respon' sabilità. Del resto è stato già a suo tampo effermɛto de quoata Corte, in linea con tale indi=
dirizzo interpretativo e con riguardo proprio al'
l'crt.195 del vigente codice di procedura penale
(peraltro neppure compreso tre quelli che, in base alls normativa transitoria, trovano appLIazione. noi procedimenti che, come quello presente, sono
Encora soggetti alla disciplina dettate Cal codice : bravicente), che addirittura quando vi sia contrasto fra le dichiarazione "de relɛto" e quella dot teste
(1 off rimento, il giudice possa(motivatemonte) dam re attendibilità alla prina piuttosto the alla secont da (cez.I, 11 febbraio 1991, Cave , .187554, ì ói̟- tata a proposito, dal nat l ricorse i bate) Tel caso di 3pecte la corte di arito ha fornito ampia giustificazione della ritenuta creaċibilità
del chiamante in correità, ricordando, in partico lars, core lo stesso avesce fornito "unc sterminata massa di informazioni sull'organizzazione delle brigato riace", a mai fosse stato "colto in menda=” oio ovvero in sempLIi enfatizzazioni'4
Quanto poi ai riscontri, di cui pure la corte di merito ha riten to (giustamente) che non potange farsi a mano, nonostante in ritenuta attendibilità
intrinseca del dichiarante, il fatto che la stessa corte abbia svalutato "le maggior parte" (ma non la totalità) di quelli individuati dal giudice di prime cure non è, neppur esso, elemento tale da poter essere valorizzato ai fini della dimostraziop ne dei denunciati vizi di legittimità. Nell'impu- mata sentenza si indicano, infatti, come elementi di riscontro tuttora validi le aurissioni dello stesso BI in ordine ai discorsi sulla "lotta armata" da lui tenuti con giovani del quartiere,
nonchè le dichiarazioni del nominato MA,
secondo il quale costui aveva saputo proprio dal
BI che, nel quartiere, "stavano nascendo nuove realtà politiche". Certo, non si tratta di elementi 2
di prova, ma, come più volte ripetuto nella trata-
zione di altre posizioni in cui venivano in rilievo analoghe questioni, la funzione del riscontro non quella è quella di "provare", ma solo/di accreditare la fonte probatoria, quendo questa sia rappresentata da uno dei soggetti indicati nell'art.192-commi 3 e 4;
e cib indipendentemente dal carattere diretto o indiretto delle dichiarazioni accusatorie (esse formalmente qualificabili come "elementi di pro va" e soggette, come tali, in primo luogo, alla valutazione della loro intrinseca attendibilità)
che siano provenienti da taluno dei soggetti anzi= detti.
Del tutto inconferente, quindi, alla stregua dei suddetti principi, si appalesa il rilievo, conte= 580.
BI/2
nuto nel motivo. di ricorso in esame, che la Patrel
la (soscetto, tra l'altro, non collaborente), non aveva confermato is dichiarazioni del Marceddu;
nè,
'altre parta, risultano prospettate dalla difesa þpecifiche ragioni sulla cui base possa ritenersi non la sempLIe opinabilità (che, di par sè, holle natura delle cose), ma la giuridien erronel- tà dell: ritenuta attendibilità intrinseca della fonte probatoria e della significanza degli elementi
Escunti come riscontro. Neno ancora, poi, pub farsi carico all'impugnata sentenza, come si vorrebbe da parte della difesa, della mancata indicezione del
10 specifico apporto meteriale e ncrale" che il
BI avrebbe fornito all'organismo associativo di cui sarebbe stato partecipe, essendo principio pa= cifico, in tema di reati associativi (come è già stato più volte ricordato anche nella trattazione-
di altre posizioni), che la sempLIe partecipazio- ne a sodalizi criminosi, quale è quella addebitata al ricorrente, non richiede, per la sun configus rebilità, eltro che l'adesione (natural-ante seria le consapevole} , senza alcuna necessità poi del- :
la prestazione di qualaroglia specifica attività.
motivo n.2
3' infondato.. La corte di merito ha ineccepibil meate cotivato con riguardo al diniegò tanto dalm.
l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. quanto di quella di cui all'art.311. atasco.codice osservan'
do, quanto alla prima, che essa è per sua natura, 389. Niz1/1
cincompatibile con la struttura dei reati associa=
stivi e, quanto alla seconda, che essa presuppone l'obiettiva scarsa consistenza, qualitativa a quan'
titativa dolla Sandy armata, per cui non pota=. va trovare appLIazione nel caso delle“brigate
.
rosse; indipendentemente dall'eventuale modestia dell'apporto di ogni singolo aderente. La difesa del ricorrente non ha proposto alcun valido argo= mento a confutazione di tali assunti, limitandosi,
sostanzialmente, a ricordare che il BI avrebbe aderito soltanto fad un piccolo (e quas inattivo)
"PRO"; argomentazione, quosta, che sarebbe valida sole se la "bande armata" fosse stata costituita dé quel nucleo, e non invece dall'intera courag
19e-delle brigate rosse, nell'ambito della quale il nucleo medesimo si collocave.
Nizi IO
motivo n.1
E' infondato. Con riguardo alla rilevata natura. indiretta delle dichiarazioni del RQ, indi cate nell'impugnata sentenza, unitamente a quells del Di ER, come la basa probatoria della rites nuta responsabilità del ricorrente in ordine a1 reati di partecipazione a banda armţa e asseqiazione terroristico everIV a lui contestati, devesi anzitutto ricordare che, come già osservato nel' la trattazione di analoghe doglianze proposte da altri ricorrenti (si veda, in particolate, quel' 340
la del motivo n.1 del ricorso BI), il carattera indiretto di una dichiarazione eccusatoria, dá chiun
¡que essa provenga, non è, di per sè, motiva di'inate
¡tendibilità. Il fatto, poi, che nel caso di apeole, come rilavato dalla difesa del ricorrente, il Tar■
Quini, nel riferire di quanto aveva appreso dal
Fencelli, abiia parlato soltanto di un certo "Gian' ni" co oteponente delli rict Centocella, non autorizza ad affermare che detto dioticrazione-nom-
Rovesse entrare a far parte del materialo probato .
rio, volte che, sulla base delle concordanti e più geificha dichiarazioni del Di Gora, 11 "Gianni"
In questione fosse stato identificato in un deter-
kinato, soggetto, e cioè nell'attuale ricorrente.
E. neppure pu ssumere.decipivo il i la from stensa che solo $1 RQ, e non anche il Di Cana secondo quanto affermato nel motivo di ricorso in ame Evesse parlato del successivo
¨lontanamento del "Gianni" dell'organizzazione por "inmaturità politica". Le regioni per quali-
q oto particolare possa essere sfuggito alla sarcozione o al ricordo del Di ER possono infat ti essere state le più varis, como pure può ben ammettersi che lo stesso Di ER non abbia ritenuto,
anche perchè non sollecitato, di riferire il modo sino particolare a chi la interrogava, posto che
| non risulta l'esistenza di specifich ragioni in base alle quali esso dovesse apparire di ris lievo tale da non poter essere in alcun modo pre- termesso. Un ragionevole dubbio, in realtà, avreb be potuto sorgere solo nella ben diversa ipotesi che la circostanza in questione fosse stata negata dal Di ER o ohe questi avesse comunque riferito fatti con essa incompatibili;
ma di affermazioni in tal senso non v'è traccia nel motivo di ricorso in esame nè, tanto meno, nell'impugnater sentenza.
:Quanto poi alle critiche formulate in relazione alle dichiarazioni del Di OR, di cui si contesta l'intrinseca attendibilità (ritenuta invece dai giuụ- dici di merito), nessun significato, anzitutto, sem bra dovesse attribuirsi, da parte di detti gludici
(come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente),
alla circostanza che il Di ER fosse incaricato, al tempo stesso, oltre che della "gestions" del
"Gianni" entrato a far parte della brigata Centocel' le (che sarebbe appunto l'attuale riporrente), anche della "geatione" del mucleo LPRO di cui avrebbe fat' to parte un altro "Gianni", identificato in TT
Famato. La "possibilità di equivoeo" asseritamente nascents de tale situazione risulta infatti prospeta tata, dalla difesa, in modo assolutamente generico ed ipotetico, di tel che lɛ prospettazione steasa non´puð non apparire del tutto iridonea à rendere concretamente configurabile alcun vizio di motiva=
vazione, sul punto, dell'im mata sentenss. Nè,
d'altra parte, ruò ritenersi di per sè inverisinile che il Di ER, pur nella situazione anzidətta, fos' se ben in grado di tenere distinti i due personaggi in questione, el da roter riferire con esattezza in ordine a tutto ciò che riguardava l'uno o l'altro di essi, essendo, anzi questa da ritenere, sulla base dell id quod plerumque accidit", l'ipotesi più 392 Nizi/1 rationevole, in presenza, come si verifica nella specie, di soggetti quali il Di Cere, presumi--
bilmente dotati di normale capacità percettiva e mnemonicɛ.
: Meno che mai, poi, può attribuirsi rilievo al■
l'affermazione, del tutto apodittica a generica, secondo cui il Dt ER, nelle sue dichiarazioni riguardanti il Nizi,"non riveste mai le stesse della necessaria precisione", ovvero alla consis durazione, del tutto soggettiva, circa la pretesa illogicità che il Nizi, dopo essere stato im=
piegato, a distanza di circa due e dal suo ingresso nell'organizzazione, in un'azione "deli-
" catissima", e cioè l'aggressione all'appuntato
Tedesco, forse pol rimasto sostanzialmente is nattivo per tutto il tempo successivo, limitando- si alla gestione del nucleo MPRO c.d. dei "Negri";
quash one-tale "gestions" non rispondesse anch'es sa ad esigenze dell'organizzazione e quasi che, inoltre, la mancata prova in ordine alla parteci=
pazione del ricorrente ad altri eventuali episodi criminosi equivalesse, di per sè, alla esclusio= ne logica della possibilità che le partecipazio ne tesse aver avuto luogo, si da potersi trarre da ciò argomento nel senso prospettato alla difese.
Vi è poi ancora, el motivo in esame, una eritical,
particolarmente enfatizzata, circa la pretesa
"gravissima".contraddizione rilevabile fra la di-
chiarata adesione, da parte del giudici di merito, della non utipizzabilità, al principio in caso di plurime chiamate in cor reità da parte dello stesso soggetto, del riscontro "
relativo ad una di esse a sostegno di un'altra, 4 1
l'attribuzione, invece, ad opera dagli stessi giudici, del ruolo di valido riscontro, con ri-
guardo alla chiamata in corraità del Nizi, al l'ammissione del fatto proprio da parte di tale
HI (altro soggetto chiamato in correità dal
Đi ER) Al riguardo rileva la Corte ahe la confessione del HI, avente ad oggetto la partecipazione di costui all'esgressions e alla raţi-
na in ḍanno dell'arruntato Tedesco, è assunta dalla corte di merito, come ben si rileva dal' la lettura delle 492 dell'impugnata senten'
za, unicamente come riscontro alla sttendibilità
del Di SE in ordine alle obiettive caratteristic che dell'azione criminose, in quanto corrispondenti a quelle risultanti dalla confessione del nominato
LO; il che appare del tutto legittimo.
"Dalla stessa pagina dell'impugnata sentenza, , peraltro , risulta che la corte di merito ha espres' ;
samente riconosciuto che "il riscontro vale, ov:is' 2
mente, per il solo AC, tanto che si è poi preoccupata di indicare altri elementi di riscontre riferibili al Mici, rinvenendoli, in particolare
(secondo una schema seguito anche in altre occasio= ni e di cui si è i riconosciuta la legittimità),
nel fatto stesso.dell'accertata "aliunde" partsoi-
pazione del ricorrente alla struttura territoriale della brigato,ru n cui lo specifico fatto crisino=
so ere riconducibile. Al riguardo va peraltro m a tualizzato che tale argomentazione è portata, nella impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di re=
sponsabilità del Tizi proprio con riguardo al fatty specifice 39h
#181/1
(aggressione fedesce), anzidetto al quale si riferiva anche la precedente-
argomentazione relativa alla confessione del Bacioc chi;
il che non sembra ola stato colto dalla pur atlanto difese dal ricorrente, 12 qual ha formula= to le sue critiche, sul punto, come se le suddette argomentazioni fossero stite s lotte, nell'impugne=
¡ta centeṇza, a sostegno del giudizio di responsa- bilità in ordine ai reati escociativi, relativeman- to al quale, invece, il discorso era già stato esau- 1
rito, con il richiamo altro elemento di riscon tro costituito dal rinvenimento e sequestro, nalls bitazione del ricorrento, fi quello che i giudici hanno definito "un manoscritto sulla conquista del potere di stampo brigatistc". D'altra parte vi à
lanche da dire che la stessa intestazione' del motivo di ricorso in esame fa riferimento, per quel che riguarda le norme incriminatrici poste a base degli addebiti formulati a carico del Vizi, soltanto agli artt.306 a 270 bis cod. pen., e non acche agli al' concernenti tri articoli di_legge/il fatto specifico dell'ag.
Cressione e delle ragina in darmo dell'appuntato
Ted-BCO.
Anche l'altro elemento di riscontro di cui si¸
è detto, tuttavia, e cioè quello (aicuramente rife= rito si reati associativi), costituito dal ritrom
İvamento e sequestro del documento dianzi accennato, non sfugge alle critiche della difesa del Nisi, la quale afferma che esso "demuneia tutt'al più un interessamento del ricorrente a questioni di teoria politica marxista"; il che, però, costituisca nient'altro che una valutazione soggettiva in fatto, 395 priva, come tale, di ogni diritto d'ingresso in sade
La difesa del ricorrento, infine, he aspramente ori= di legittimità. cato il riferimento, contenuto nell'impugnate sentin'
za, all'atteggiamento procus uale dell'iuritato, as' sunto come elements indicative all' impossibilità',
da parte dello stesso imputato, di opporre "valida difese". Al riguardo reputa la Corte di potersi però
limitare ad catervere che, essendo obiettivanarte da considerers, Quella alla quale la difese he fatto riferimento, nel quadro generele dell' apprrato moti=
vazionale dell'i rigata sentenza (con particolare riguardo alla parta concernente/ritenute responsabilith la del ricorrente in ordine ai reati associativi),niente di più che una mera argomentazione "nd abundantian",
priva, come tale, di ogni riconoscibile rilievo nel processo di formazione della decisione alla quale i giudici di marito sono perveniti, non vi à ra gione di dedicare ad essa particolare attenzione e di verificarne, quindi, la legittimità o meno, posto che una tale wordfice richiederebbe, tra l'al'
tro, un'approfondita analisi del contesto in cui l'argomentazione in questi si colloca;
il che,
⠀ doyendosi comunque i pervenire ad un giudizio che recterebbe sul piane della mera astrattezza, serabbe del tutto inglustificato, alla luce dei più elemen tari principii di economia processuale cui anche ⠀
il giudizio di legittimità deve attenersi. 576
Nizi/2
motivo n.2.
E' parimenti infondato. Fotto solve e richiamate
Le considerazioni di ordine generala in tema di at■ termanti soneriche, più volte eeppate nella tratta zione di analoghi motivi di ricorso proposti de al' tri ricorrenti (ved.in particolare, quelli indicati nel paragrafo dedicato al motivo 1.1 del ricorac
SA), appare qui sufficiente osssrvare, in ag- giunta (. a con specifico riferimento alla peculiars argomentazione contenuta nel motivo in esame), che, una volta anmessa la annoverabilità, fre gli elem menti di potenziale rilievo ai fini del riconosci mento o meno delle attenuati generiche, delle rasi- piscenza noatrata dal colpevole (sul che non sem bra possa esservi luogo a dissenso), ne deriva che, non potendo essa manifestarsi, di regola, se non in chi abbia ammesso le proprie colpe, la mandata ammissione di queste ultime rende, di per sè evidente la sua presumibile mancanza, e può quindi legittis memente essere assunta come motivo di diiego delle.
attemarti in questione, alla rilevando, a fronte dell'ormai accertato responsabilità, la protesta jäi innocenta dell'interessato, essendo anzi proprio iqrosta, per quanto si è appena detto, l'indice primo della mancata resipiscenza. PE/1
397 LA DR. : I motivi di ricorso, attinenti il mancato rico= noscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1
sod. pen. e delle attenuanti generiche, sono comuni, a quelli proposti, dal med sino difensore,
a sostegno del ricorso BE, o vanno pertanto dichianti infondati, per la cad sine ragioni già
esposte nella trattazione di detto ricorso.
RI GI Ha dedotto, a mezzo del medosimo difensore, motivi comuni a quelli del ricorso ZZ. Essi sono pertanto da considerare infondati, per le medosim me ragioni illustrate nella trattazione di Setto
ricorso.
PE SS
motivo .1
E' infondato. L'identificazione del militante della brigata Primavalle noto come "T o "Ste=
fano" nella persona dell'actuale ricorrente risul'
ta affermata ( come si è ricariate da parte della
-sṭeasa difesa, nel motivo di ricorso in esame), sul- la base di una nutrita serie di riconoscimenti fom tografici da parte di altri brigatisti (Morganti, 548
forceddu, AM, RQ, LI, Di Cara), no chè sulla base di quanto espLIitamente affermato in dibattimento dal SA e della circostanza ohe
· il Fara abitava effettivamente nel palazzo in cui, '
secondo quanto riferito dalla ER, abitava il
"T. A fronte di tali elementi appaiono del tutto pretestuose, quindi, le argomentazioni ori- tiche della difesa, encorate alla mancata effet
*
⠀ tuazione di ricognizioni fornali da parte della
ER del SA, come pure alla circostanza che da parte degli autori dei riconoscimenti foto=
grefici si fosse detto che essi non conoscevano il nome varo nè quello"di bat solia" del soggetto – riconosciuto. Quanto alla IB, infatti, se co=
atei, come si afferma de parte della difesa, obm be effattivamente e dichiarare in dibattimento di non aver rai conosciuto il" itti", non si vede di quels utilità serebbe stato chi arle alls offets trazione di una ricognizione personale di oui sam rebbe, evidentemente, mancato il più ovvio dei presuprosti. 7 , d'altre parts, il fatto che, come pure si afferma da parte della difese (sen'
za fornire, peraltro, sul punto, alcuna altario re delucidazione), la ER avesse "collegato
Titti con Fere in base agli accertomanti operati
Calla Polizia" impLIa che tale collegamento. do=
vesse, per ciò stesso, essere considerato come me sante ipotetico a fallace, in assenza di spects: . fiche, argomentazioni atte a dimostrare un siffatto assunto. Rolativamente al AS, poi, non ri=
sultando, anche in questo caso, illustrati gli e lementi sulla base dei quali il collegamento.da 399 lui effettuato nelle dichiarazioni dibattimentali fre il "Tatti" e l'attuale ricorrente dovesse der
.
luogo a dubbi o incertezze suscettibili di risoluz zione mediante un esperimento di ricognizione perso nale, appare evidente c as la crition venga, per ciò
atosso,a perdere ogni sostanziale spessore. E, in'
52 purte degli fine, l'asserita mancata conoscanza, eltri brigatisti che effettuarono il riconoscimento fotografico, del nome, vero o convenzionale che foam 7
i 30 del soggetto riconosciuto, audere, in sè, circom stenza di ben scarso rilievo, & fronte di quella, ben più deciIV, che quel soggetto era da essi in'
dicato, all'atto stesso del riconoscimento, come uno di quelli che, come si ricorda da parte della stessa difese, avevano partecipato alle riunioni preparatorie dell'attentato SI.
⠀ D'altra parte vi è anche da dire che, a fronte del pacifico riconoscimento, proveniente dallo stesso
PE, di essere stato un appertenente alle "brig== to rosse" (a anche questo viena, correttamente, ri-
·
cordato da parte della difesa), il problema della sua identificazione con il "T o AN del'
la brigata Pricavalle viene a perdere, con riguer= do agli addebiti per i quali è stata confermata, in appello, la pronuncia di condanna (a cioè i reac ti as ociativi e gli attentati Di GI o e
Metrosi), gran parte, se non la totalità, del suo originario rilievo. Quest'ultimó, infatti, era ri= riconoscibile essenzialmente con riguardo all'ul»
teriore addebito costituito dalla partecipazione-
all'omicidio IN, in relazione al quale il Fera, 400
PE/2
condennato in primo grado, è stato poi assolto in r sede di spello. Ciò in quanto tale imputazione sola qualità a elevata a carico del PE per la / ritemato appar■ tenente a quella brigata Prineville nell'ambito 1
della quale sarebbe stato originaria ente concepi= to il piano omicidiario, presupponava appunto che
11 ricorrente e il "T o "ST", che si sa- pava essere fra i componenti di detta brigata, fos- saro la stessa persona, Caduta, quindi, la detta imputazione, viene per ciò stesso, come si è detto,
a cadere ran purte dell'interesse legato a quella identificazions, posto che gli altri addebiti ai fondano essenzialmente o sulla pacifica aderenza,
"
*
(comunque, del PE alle brigate rosse, o su accu 1
se specifiche attinenti i singoli episodi e riferi bili alla persona fisica del Para.
motivo n.2
3' infordato. Il ruolo organizzativo non risulta attribuito al ÑA sulla base della "non occasion nalità” delle sua partecipazione al sodalizio cri ^
#
minos, sibione sulla base di altri elementi speci=-
# fici, di fatto, assunti cone dimostrativi della prestazione, s perte sua, a ttività rispon' dente alla riù volte ricorista ceratteristiche del-
la essenzialità e infungibilità, tra cui viene ri- cordata (ancorchè in linna subordina, ma ciò, al fini al giudizio di legittimità, non ha importan' za), quella costituita della oallaborazione alld fase preparatoria dell'attentato SI, in rela zione al quale, come si vedrà nella trattazione 'adl motivo n.4, l'affermazione della responsabilità pe= Pera/3 401
appare plenamente glustificats. La censura formula- to delle´difósa dal ricorrente, quindi, siccome ancorata, almeno per quanto rig i PE), ad un presuposto che non appare sussistente (ei ricor=
{dcrè che il motivo in asane è mutuato, per l'esprès' so rinvio operato dalla difesa, da quello analogO del ricorso, bigoni, no serinato, a suo tempo,
a cagione dell'eccoglinento del primo motivo di detto ricorso), risulta del tutto fuori bersaglio.
motivo n.3
E infondato. Anche in questo caso la difesa si prescocha. ..... è interamente riportata all'analogo motivo (a súc temo non esaminato per la ragione d anzi indicata), del ricorso NO. Sostanzialmente, ariw tiche si incontrano soltanto sul carattere "de re=
lato che sarebbe attribuibile alle dichiarazioni accusatorie provenienti, con riguardo all'episodio in questione (attentato Di GIantonio), dalls
ER e dal Sevuste. Già si è più volte ricordato, però, che, in primo luogo, le dichiarezibri “de res lato" non sono, di per sè, solo perchè tall, inido- nee a costituire valida prova di responsabilità pem nale;
in secondo luogo, non possono essere considera=
te, "aid'st simpLIiter , notizie "de, relato" quel' le che, nel caso di un'organizzazione articolata e complessa come le "brigate roase", strutturata, fra l'altro, su base rigidamente gerarchica, siano fornita, con riguardo all'attività di soggetti-ope= ranti nell'ambito di detta organizzazione, da "chi, 402
PE/4
come il SA a la ER, occupava nella medesim ma posizioni, dirigenziali di alta responsabilità;
al da 'dover essere necessariamente informato, in, modo esatto e completo, di tutto questo interessam
[va in modo rilevante la vita dell'organizzazione steson (e non appara dubbio che fosse di estremo intereses sapere whi fossero i soggetti destinati alla realizzazione di attentati e di' altri fatti delittuosi che costituivano la stessa ragion d'esse re del godelizio criminoso, e delle ori buona rium- scite dipendeva anche l'"imagine" che quest'ultimo volova daro di sè.
1Al che deve poi aggiungere che, nel caso di spe cie, cope si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, 11 Gludizio di responsabilità del fera ri sulta fondato anche su dichiarazioni del Merceddu e della forgenti;
circostanza, questa, di cui, nel·
motivo di ricorso in esame, non si fa cenno alcum no,
motivo n.4
E' infondato. Non si contests, sostanzialmente,
da parte della difesa, che, come affermato nell'impu mata sentenza, il Fers abbia tecipato alle rium.
nioni preparatorie dell'attentato SI. S1 so=
stiene, però, che essendo ateto deciso, nell'ultima riunione (dichiarazioni Salvati, tratta dal proce dimento
contro
AT), di cambiare prograqna, senso del passaggio da una sempLIe azione "dimostra- tiva" alla "gambizzazione" del SI ied essendo KV >
stato a questo punto il PE, con altri, escluso della partecipazione fisica all'azione, si sarebbe da ciò dovute trarre la conclusione della esclusio=
ne della sua ponale responsabilità in ordine ai anche reati cui l'effettuazione dell'operazione diede poi luogo. Il che sarebbe vero, se fosse risultato che,
a seguito del mutamento di programme, in PE si fosse espLIitamente discociato dall'iniziativa, ritirando quindi anche il consenso originariamente inizialmente manifestato in relazione alle caratteristiche/pre= vista dell'azione in questione;
ma di ciò non si fa cenno alcuno nel motivo in esame, nè tampoco se ne ha notizie dalla lettura dell'impugnata sen-
tenza. Ed allora non può non ritenersi corretta la conclusione alla quale sono giunti i giudici di merito circa la configurabilità del concorso mora=
le del PE nell'azione criminosa, così come essa venne poi di fatto realizzata, rulla rilevando,
a ben vedere, neppure la circostanza, richiamata dalla difesa, che, a seguito del mutamento di pro= cranna, sarebbe venuta meno anche l'utilità della originaria "inchiesta" cui potrebbe aver partecipato il PE. L'elemento decisivo, infatti, in base al quale, nella fattispacia, appare legittinamente configurabile il concorso morale, non è tanto quel-
lo di aver effettuato la detta "inchiesta", quanto
: quello di aver comunque partecipato alle riunioni in cui si decise l'affettuazione dell'aziona.in que= stione, con le sue caratteristiche di penale illim ceit (resenti, del reste, sia pur is misura minere, fix all'originarie concepimente di essa), avallan' de¿quindi, ia tal note, e rafforzando anche sem 404
rera/4
la propria presenza, il corune proposito criminoso
(ai richiama, in proposito, anche quanto osservato in precedenza, nella trattazione del otivo n.2 del ricorso AT); e ciò senza contare che, se ber a'intande il senso delle "ectzengesione*
finale del PE dalla partecipazione materiale all'azione, se ne dovrebbe dedurra che egli, orl ginariamente, aveva accettato di parteciparvi, sicchè non può neppure dirsi che che si fosse lim tato ad una presenza tacita e pasIV. Con cib non ai vuol dire, naturalbeste, che le parteci= pazione all'inchiesta (se vi fa), fosse un fatto i s indifferense. Si vuol dire soltanto che,
Enche ad ammettere che essa non vi fosce stata o che l'inchiesta, poi, non fosse stata utilizzata, la conclusioni, in termini di conseguenze giuridi» che, non cambierebbero.
Quanto poi all'obiezione, pure formilata nel mo- tivo in esane, circa la mancanza di "riscontri”
alle dichiarazioni accunstorie for late, con rim
Quando ell'ecisodio in questione, in atti nominati in denza, l ione del deve dig one notivo n.17/correctamente comtanza ai richiama s1 già più volte si to principio accondo oui le dichiarazi i i provenien.
+1 90ggetti ed eventi un'unico oggetto pos-
sono "riscontrarsi" tra loro, quando non vi siano sospetti di indebite influenze a collusioni, A
ciò potrebbe a duncerei che, in conformità a quar L to pure già più volte in precedenza ricordato, altro elemento valido di riscontro, nella fatti
$20 at I avrebbe ben potuto essere individuato nel fatto wh Pera/5 4951
stagso_della accertata e pacifica appartenenza del Para a quali st e izzazione dell
"bri ti rosse" alla quale or riconducibile l'ani sodio criminoso in questions.
- motivo n.5
E' infonduto. Lo dichiaraziori del SA in ordine ai fatti che danno luogo agli addebiti formilati a carico del Fere in materia di armi non risulta (nè lo si sostiene, del resto, espres' samente, neppure da parte della difosa), che do= vessero essere ritenute di per sè inattendibili.
La pretesa inadeguatezza del riscontro, poi (su cui, in realtà, si incentra la censura in ese- 14%
me), deriva soltanto dalla asserita inaffidabili–
tà del LI (fonte delle informazioni forni= te, sul punto, dal Marceddu); iṇaffidabilità che però la difesa pretonde far derivare sol'
tanto dalla affermata inesattezza di quanto di=
chiarato dal LI a proposito dell'attivi= tà di portantino che il "Sstro" (identifi= cato, secondo l'accusa, nal Ghignoni), avrebbe avolto presso l'ospedale San Filippo di Rome.
Ora, a parte la considerazione che, una volta rimessa in discussione. l'identificazione del
"Sstro" con il NO, a seguito dell'ac' coglimento del primo motivo del ricorso di costul, viene meno anche la necessità logica di supporre la inesattezza delle dichiarazioni del LI
riferite al detto "Sstro"; va comunque osserþ
vato, & proposito dalla suddetta argomentazione, 406 Pera/6
che la inesattessa in questions non appare assora pomunque tale da dover necesariamente determinare il completo discredito del soggetto al quale sareba be ascrivibile, non risultando, tra l'altro, nep-
+ affermato che asse fosse dovuta a mendacio.pure nè, d'altra parte, risultando l'esistenza di un qualsiasi collegamento tra la circostanza in rela l'in mattegza Redesika zione alla quale si sarebbe verificata e quella assunta come elemento di riscontro ai fini dell'im putazione aut si riferisce il motivo di ricorso in aseme. Senza contare, poi, che, Enche con ri=
guardo a tale inputazione, varrebbe co unque quan»
}
to osservato, in tame di riscontri, nell'ultima parte della trattazione del motivo precedente, po-
ato che le disponibilità e l'uso delle armi risuls tano strettamente collegate alla qualità di milis tante brigatista sicuramente rivestita del PE.
:
motivo n.6
E' infondato. Il diniego delle attenuanti generi● visulta notivato, nell'impugnata sentenza, con riferimento alla gravità dei fatti e alla mancanza di segni di ravvedimento. Sulla gravità dei fatti
#
nulle ai osserva da parte della difesa, se non che sssa non avrebbe impedito, nel caso di soggetti giudicati responsabili di reati anche più gravř di quelli ascritti al pera, il riconcscimento del attenuanti in questione. Il che non costituisce, al-
l'evidenza, un argomento suscettibile di positiva
# valutazione in sede di legittimità, dovendoël" cut' vi verificare soltanto se, nel caso-specifico, la
Gravit sic state ragionevolmente ritenuta e adegua 405
tamente valutata, indipendentemente dal raffronto con altre posizioni, utilmente prospettabile solo' in sede di merito. E ciò senza considerare che, comunque, la pretesa disparità di trattamento vie=
ne solo affermata, nei termini dianti riportati, ma in nessun modo poi illustrata e dimostrata.
Quanto poi alla mancanza di segni di revvedimento,
T la difesa contesta il giudizio espresso dalla corte i di merito unicamente sulla base di una lettera inviata dall'imputato alla detta corte, in cui :
egli si afferma dopo esserei assunto la respon'
- -
! sabilità dolla sua appartenenze alle"brigate rosse"
dichiara testualmente:"Ho affrontato, da molti an'
ni, in una dimensione collettiva, il problema del ji passaggio dà quella esperienza a forme di lotta..
politica, aperta e di massa.... La citazione 11
•
testuale dello scritto finisce qui, per oui non
è dato sapere (nè è compito della Corte di legiti aità andare a verificarlo negli atti, impLIando
cib l'effettuazione di accertamenti in fatto asulan-
delle sue funzioni), se e quale fosse la soluz zione prospettata al problema anzidetto a quali,
in ipotasi, le forme di "lotta" dar lizzare in futuro. La difese afferma comunque che dal ". .CO
plessivo contesto del menzionato scritto difensi=
vo", come pure dal "comportamento inecoepibile tenuto dal provvedimento di scarcerazione per decorrenza termini" in poi, sarebbe desumibile inequivocabilmente il "superamento e distacco¨da¨
ogni forma di violenza quale strumento di lotta politica". La Corte non è certamente in grado di sindacare, nè sarebbe suo compito, la fondatezza di 408
Perrotta/1
tale afferazione. Non può però non rilevare che jessa osprime soltanto il parsorale, rispettatila convincimento fulls difest, me non si presta,
proprio per ciò, ad eas assunta come elemento dimos uctivo della giuridica erconeità del diverso convincimento espresso dal giudici di merito, posto cho, di per oè, gli elementi di fatto addotti dal' la stessa difesa (ivi compreso il cor ortamento,
"imeccepibile" tenuto del ricorrente dopo la scary-
cerazione), non appaiono tall de rendàre evidenta e indiscutibile l'esistenza di mei segni di rare manto o i detti giudici, invece, hanno inteso negare, rimanendo nell'ambito di legittimo eser= fetzio dal potere_dovere di appressamento dɖelis situazioni di fatto, loro istituzionalmente conferi
(to dalla legge,
Perrotta OD
motivo n.1
' inforšato. La ritenuto reason w ith del Per=
I rotte, con riquardo al sequestro HO ed alle con- sequenze derivatene, risulte affermata essenzial nente sulla base della sua accertata, consapevole partecipazione alla fase di "gestione" del sud'' detto sequestro;
partecipazione realizzate con la diffusions, su incarico dei "superiori", di comuni cati nei quali, tra l'altro, si dettavano le condim zioni per l. 14baratona dell'ostagrlo, procpote tando chiaramonte, in caso di loro mancato acco= glimento, la soppressione fisica del medesimo.
In sè e per sè la costruzione legico-giuridica,
in base ai comuni e riconosciuti principii in materia di concorso di persone nel reato, ,"appers ineccepibile. Ed invero, sul punto, non sembra
1 possa dirsi che la difesa abbia prospettato spe=
cifiche censure. Le censure delle difesa attengo=
no, infatti, in primo luogo, alla pretesa illogi= cità e ingiustizia della mancata incriminazione e condanna di tutti gli altri numerosi aderenti alle brigate rosse (praticamente tutti, si affer= ma), che avrebbero svolto analogo attività pro= pagandistica;
in secondo luogo alla mancata 10= tivazione in ordine all'incidenza causale, nel determinismo degli eventi delittuosi, dell'appor= to proveniente dall'imputato. Ora, con riguardo' alla prima censura, analogamente a quanto si è già osservato nella trattazione del motivo n. 5 . del ricorso PE, antere sufficiente ricordare che l'oggetto del giudizio di legittimità non può che essere quello attinente 1 conformità o meno alle norro di legge della decisione inpugnata, in sè u par sè, e non in rapporto ed altre decisioni,
pur se contenute nel medesimo provvedimento glu= diziario. E ciò oid tento più vale quando, come si verifica nel caso di specie, la pretesa dispaṁ rità di trattamente fra situazioni analoghe non sia neppure ascrivibile all'organo Audicante che ha emesso la decisione impugnata ma, semnal, al-
l'organo titolare dell'azione penale Quanto pol
• 410
Perrotta/1
alla seconda censura, nel richiamare, per analogia, le argomentazioni glà eeposte nella trattazione dei ricorsi ZZ, AS, ON (a proposito
Selle ritenute responsabilità di co toro nella
"gestions" del sequestro D'UR), some pure quelle
⠀ emposte nell'ultima parte della trattazione del motivo n.2 del ricorso AL (a proposito delm le pure ritanta responsabilità di costui nell'ag=
Gressione SI), in relazione appunto alle quêm stföne dells incidenzá‹ca ble delldapporto dei:
summansionati-soggetti sulle altrui decisioni
(crgomentazioni che, nella costanza, appaiono in gran parte attagliarsi anche al caso in esame), si ritisne soltanto di aggiungere che, nella fat' tispecie , come opportunamente rilevato nella im- sugnata sentenza, è lo stesso Perrotta a ricono scere che la propaganda era "la linfa vitale dell'organizzazione", e pertanto la "geatione clitica del fatto" ere "più importanto che il"
TT stesso" Se dunque questi azano (e non rim.. sults contentato che lo fossero), i principii di fondo che ispirevano l'azione, appese ttla)= tro che arbitrario ritenere, cool come nɛna
rite to i Ciudici di merito, che la collaboraz zi e offerte o prestate de ori uilitante, per sua libera scelta (non escendo, ovviamente, glu= ridicamente vincolanti gli ordini iepartiti dai capi delle "brigate rosse", nè risultando che l'oz
„bedienen fosse stata comunque imposta), alla
| riuscita del fondamentale aspetto "propagandisti=
00 " dell'azione stessa, era di per sè tale da porsi come elemento di sostegno e di conforto a chi quell'azione aveva concepito a stava in prima persona conducando, incoraggiandolo quindi a con- durla alle sue estreme (e dichiarate) conseguen ze. Di qui, dunque, l'inevitabile conclusione che anche tali conseguenze (tra l'altre personalmente! previste, in quanto prospettate negli stessi comuni- scati di cui si curava la diffusions), dabbano far carico a chi qual sostegno e quel conforto aveva consapevolmente formito, rulla rilevando che, in ipotesi, anche senza di esso, l'azione avrebbe potato avere il medesimo abocno. A quest'ultimo proposito va infatti puntualizzato che, in tem di concorso morale, quando il concorso assuma sola tanto la forma del rafforzamento dell'altrui pros posito criminoso, non può pretendersi la prova posi=
va, Cobiattivamente impossibile, che senza di ess0 quel proposito non sarebbe stato attuato, doverdosi :
invece considerare sufficiente la prova della obiet tiva idoneità, in base alle regole della comune espárienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in mis sura modesta, il suddetto afforzamento.
- motivo n.2
infondato. In difesa, in questo come in altri casi precedentemente esaminati, prospetta come motivi di invalidità dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, in materia di diniego del' le attenuanti generiche, quelli che sarebbero sólo argomenti a favore della concessione di dette at' Perrotta/2 412 tenuati quali, in particolare, nelle specie, olm tre alla confessione, l'accertato abbandoto, ten maine dall'arresto, dell'organizzazione terrori=
Istics la parte dal Ferrotte o l' ari anto di
(quest'ultimo nel mondo del lavoro e degli studi…………
Cra, non v'ha dubbio che elementi di tal fatta, in un giudizio di merito, bem possano e debbano essere prospettati, in quanto potensialmente suacattibli,
i effetti, di dar luogo ad una favorevole decim sign in ordine alla concessione, appunto, delle attenuanti in questione. Oid nor significa, però, phe quando una decisione in tel senso sia ca=
¡ta, quocli stessi elementi siano idonei a dinostra.
come nella specie si vorrable, che il giudi-
ce sia per ciò stesso incorso in vizio di motive- zione. Un tale vizio, infatti, sarebbe afrattaṁ mente configurabile solo se lementi in question debitamente prospettati, fossero stati deb,….. ne $ tutto ignorati e, per converso, non ne fossero stati indicati altri, di pegno'contratio, di per sè idonei a giustificare il giudizio di prevalenza rispetto ai primi. Na ciò, nella specie, non si¨ vorifica, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza che la corte di merito non ha tralasciato di prendere in esame gli elementi favorevoli pro= spettati dalla difesa (in particolare la dissocia zione, che si riconosce essere avvenuta "al di¨¨' fuori della prospettiva di benefici" e sulla qua le particolarmente si pone l'accento da parte del'
la difesa), pur ritenendo' però che i detti élem menti fossero da considerare soccombenti rispetto Perrotta/2 413
a quelli sfavorevoli, indicati nel coinvolgi=
mento del Perrotta in "ben sei omicidi, tra i più efferati tra quelli commessi dalle brigate si specifica ulte= rosse"; coinvolgimento che 1 riormente able, con riguardo ad alcuni almeno degli episodi criminosi (ed è la stessa difese
-
:
a richiamare, in proposito, l'omicidio MI),
una "notevole rilevanza, anche in ruoli operativi, denotando particolare fermezza nelle risoluzione! criminosa e, conseguentemente, spiccata capacità:
delinquenziale". Ora, che de un giudizio così motivato si possa, nel merito, dissentire, è cosa J
che appare del tutto ovvia. Altrettanto ovvio però dovrebbe essere che esso non appare censurabile sotto il profilo della legittimità, non esistendo, tra l'altro, alcuna regola di gludizio che imponga, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio (nell'ambito del quale, in sostanza, rientrano le valutazioni in tema di attenuanti gė= neriche), di dare necessariamente la prevalenza a taluno fra i criteri di cui all'art. 133 cod. peni "I
rispotto ad altri previsti dal medesimo articolo
(e, quindi, per essere più chiari-con riferimento alla prospettazione posta a base del motivo di riz privilegiare i corso in esamo - di/criteri relativi al comporta=!
mento "post deLItum" del colpevole rispetto a quelli relativi alla valutazione del grado di-
obiettiva gravità della condotta criminosa). 414
LLk./1
LL RI
www motivo n.1
*' infondato. La afforazione di responsabilit\ della LL in ordine all'omicidio IN risul
\ta affermata anzitutto, come si rileva dalla Int tura dell'impugnata sentenza, sulla base di quel'
Ie che vengono ivi' definite "la reiterate e com stanti dichiarazioni della ER a proposito, del'
1'iniziativa assunta dalla prevenuta in direzio¤¨
ne di colonna relativamente alla proposta omici= diaria". Il fatto poi che, in seguito, gecondo quanto riferito, dal SA, l'azione fosse sta=
Ita "avocata" dal comitato esecutivo centrale dolls brigate ros e", con esautorazione, quindi, della bricata territorials Primavalls, diretta dalla.
LL, non rivestiva - prosegue l'impugnate
-aëntenza aleun decisivo rilievo a favore d e
1'imputata, sia perchè, in linea di principio, 11. fatto stessò che si parlasse di "avocazion«" (ter= mine usato anche dalla LL), impLIava la preesistenza dell'affare" presso altro organismo necessariamente identificabile, nella specie, Dols la suddetta brigata, sia perchè, in linea di fat' to, risultava, per amissione della stessa impú tata, che costel era stata preavvisata dell'azio=
(ne con due giorni di anticipo ed era stata incari=
cata di far allontanare, in vista di essasa, dalla zona i componenti della brigata già noti alla po= lizia, onde evitare un loro futuro, eventual coin-
volgimento. A tale apparato argonetativo si contrappone, da parte della difesa, essenzialmente la mancanza di 41
riscontri alle dichiarazioni accusatorie della
ER il carattere assorbente delle responsa= '
bilit che, a seguito dell'"avocazione", erano state assunte da colore che, a livello superio= avevano assunto la decisione finale di ege=.
guire l'omicidio; sì da ridurre il ruolo della
LL a quello di sempLIe connivente.
Ora, con riguardo alla prima di dette obiezioni, appare sufficiente osservare the 1 riscontri all,
dichiarazioni della ER erano, nel caso in osame, di intuitiva evidenza, attego, se non
-
. altro, il fatto pacifico e incontestato che l'accusata ra effettivamente inserita, in posi= zione dirigenziale, nell'organismo territorial, delle "brigate rosse" nel cui ambito sarebbe nata
-1'idea della proposta onicidiaria, da lei poi
M avanzata in direzione di colonna. E, in propos. sito, appare appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il "riscontro" non deve essere un autonomo elemento di prova, ma solo un indizio dnl'
con rife la obiettiva credibility del dichiarante, rilento al fatto specifico oggetto delle dichia che ben può costituire riscontro, nel senso anzidetto, l'accertata appartenenza del' razioni P, ancora,
l'accusato al sodalizio criminoso al quale obirt'
tivamente riconducibile il delitto del quale egli viene docusato da altro sodale, sempre che dotta appartenenza (come appunto si verifica nella spe=”
cie), abbia autonona base probatoria.
Quanto poi alla seconda delle obiezioni diabzi indicate, assa 00stituisce, in realtà, nient'altro che la contrapposizione di una visione (quella .
? 2
þetrilla M./1
(dalla difean), ad un'altra (quella del giudici);" non essendo accompagnata da alcuna argomentazion' obiettivamente idonea a dinostare l'erroneity, sul piano giuridico, della seconda. In sè e per sè, infatti, 11 proteso "esautoramento" della brigata territorials, a seguito dell'"avocazione"
\doll »"affaze da parte del comitato esecutivo cone trale, pur as accompagnato (come si pone in riliss vo de part della difosa), dalle rinnovazion
'anche della c.d."inchiesta", non impLIa, sul piano della conseguenziali logica giuridica,
l'azzeramento delle responsabilith di chi comunque
¨aveva originariamente cone-pite l'iniziative- operato per la sua realizzazione. Yon vi sarebbe stata infatti "avocazione" se non vi fosse stata quell'iniziative; nè risulta, d'altronder (non-
3 no fa conno, infatti, neppure da parte dalla difesa), che 1'" avocazione" abbia dato luogo ad
.
una qualsiasi forma di dissociazione attiva da parte dei componenti della brigata Primavalle argnatamante, dalla Potrolig. Inzi, com sið visto, risulta che costei diede comunque all'a= zione il contributo che le veniva richiesto, con' sistente, An sostanza, nel far pottere al riparo
1 componenti della brigata surr-nzionati, ond prevenire il pericolo che taluno di casi, cason do noto alla polizia, venisse poi coinvolto nelle indagini che sarebbero seguito all'onici= dio. non þu certo dirsi, come pure si sostien no da parte della difesa, che una tale condotta fosse qualificabile solo come sempLIe commiven za. La connivenza, infatti, è tale solo in quan' Petrella N•/1 417
! to alla conoscenza dell'altrui proposito criminos
90 non si accompagni alcuna condotta attiva che sia
}; idonca a facilitare, in qualsiasi modo, l'attua zione di detta proposito;
condotta che, invece,
✓ nel caso in same, è stata posta in essere, 200 vendosi al riguardo considerare che l'eventual- presenza in zona, durante l'azione, di componenti della brigata Primavall i noti alla polizia si
-sarebbe potuta facilmente tradurre in un pericold non solo per loro, ma anche per gli altri briga= | tisti incaricati dell'azione, TO, infatti, avrebbero potuto essere visti dai prini per cui, ove questi avens ropot parlato, in polizia avrebbe potuto
•
i acquisire elementi utili per identificarii. 11
è da lei compito affidato alla LL, quindi{ seguito),legittimanente poteva essere considera=
¨ stato considerato dai giudici di mori to to come funzionale al buen esito della progettata
་་་
operazione criminosa, dovendosi intendere, ovvia monte, per buon site, anche la ragionevohe pro=
spettiva 11 .
Mali considerazioni valgono clu che la fondatezza della subordinat a doglianza prof posta dalla difesa nel motivo in esame a proposi= to del mancato riconoscimento d'ufficio, da parte dal giudi d'appello, al sensi dell'art.507 c. . .
vigente (appLIabile, for a mo tiva tounsitoria, T 1.47
anche ai procedimenti che proseguono nell'osservan'
za del vecchio rito), della attenuanto di cui al'
-
1'art. 114 . Non può infatti considerarsi carte di "minima importanza" 1'apporto di chi collabori attivamente ed efficacemente ad assicurare preven 418
Paträlla M./2
tivamente l'impurità agli autori materiali di un fatto criminoso. cib sens considerare, poi, che, nella specie, n o stata contestatà ritenuta 7
l'aggravante di cui all'art.112 n.1 cod. psn., la attenuante in questione, ai sensi del comma II & J citato art. 114 cod. pen.; non avrebbe comuň¬ue po=
tuto trovare appLIazione.
motivo n. 2..
** infondato. Come gil ampiamente illustrato nel■
:
la trattazione di altri analoghi motivi di ricorso
(ved., da ultimo, motivo n.2 del ricorso Forrótta),
1Я esistenza -di-elementi positivi quali l'a l to no dei fatti (peraltro, nella LL, solo par
. zial ) e i segni, più meno evidenti = significati vi, di resipiscenza non può valete a randars quksi automatice è dovute 11 riconoscimento delle attem nuanti generiche, e non può quindi essere dodotta bone motivo di pretesa illegittimità della sentenza
豐 che tale riconoscimento abbia negato. Falla specie la motivazione addotta dalla corte di merito a-so
-
stegno della decisione negativa adottata sul punto non appar affatto qualificabile come "apparente"
(così come invece si sostiene da parte della di=”
Prea), avond essa fatto riferimento a elementi
#
di indubbia valenza quali la gravità dei fatti, T nella concretezza delle loro peculiari carattes ristiche del rilievo che in ssi ha avuto la par=
tecipazione della ricorrente, con conseguente:-- riconoscimento della pericolosit sociale da se manifestata. He può dirai, sotto quest'ultimo prom filo, che (come pure si sostiene da parte della 419
difesa),i giudici di merito siano incoral in contraddiziona, avendo per altro verso ricono= sciuto il radical mutamento della personali della LL. Dalla lettura dell'impugnata sentenza, infatti, non risulta per nulla che i giudici abbiano riconosciuto il sudüßtto "ra=
Jical- mutamento", essendosi asi linitati a rilevare che la OT aveva, in a d dibat timentale, “dichiarato pubbLIamente il suo des w finitivo distacco dalla lotta amata", aggiungendo, inoltre, che, nonostante ciò, permanevano "ambigui= di fondo evidenziate, da un lato, da una con frasione parziale dei fatti dal rifiuto, per quelli non annessi, di confrontarsi con l'accusa;
a, dall'altro, da un giudizio sulla passata sp-- riepsa che sembra dettato dalla contingente si=
M tuazione storica piuttosto che da una rigorosa tevisione critica".
Quanto poi alla mancanza attuale di pericolosit sottolinnata dalla difesa in contrapposizions con l'affomazione contenuta nell'impugmata son . tenza, va chiarito che, atteso 1mgċetto della decisione in cusations (che attions 11 tratta= mento sanzionatorio e non l'appLIazione di una misura di sicurezzal, atteso il riferimento. congruentemente operato ad olementi con la gravità dei fatti, chiaramente inquadrabili nela
1 provisioni di cui all'art.133 cod. pññ., l'^= an essione "pericolosith_sociale", adoperat a dai giudici di merito, non può che essere intega nel senso della "capacity a delinquere", di cui part
-la appunto il citato art.13]. I tale capacit
Va valutata essenzialmente, anche se non solusi иго
Petralla M./3
vamente, con riferimento all'epoca dei fatti, proprio perchè essa è chiamata ad assurere rilism vo solo ai fini della quantificazione della pone, vw
1 qual cor note, non è solo volta alla uri ducazione del condannato", na ha anche una essen' ail funzions retributiva, in assenza della qual.
10 strego obiettivo della ri-ducazione verrebbe
¦pregiudicato.—:
motivo m*3 infondato. La ritenuta esclusione della uni- cit -1 di gno criminoso tra I fatti di cui al present procedimento e quelli di out ad al- tro procedimento gi definito è stata sintoti=
c epts na ineccepibilmente notivata dalla corte di nerito con il richiamo al principio, già più volte ricorde to anche in questa-sede, por out detta unicità non può farsi derivare (come nella sproie, in sostanza, si pretenderebbe , dalla i=
dontit della natrice ideologica dei singoli litti. Il fatto che questi risponde re, comm si osserva da parte della difesa nel motivo di ricorse in sane, all'esigenza di r ive realizzazione del progetto politico" perseguito dall'organizzazione bricatistica ed in Anzion del quale la ricorrente aveva a quest'ultima adc' rito, non significa, infatti, che essi fossero,
"ab origine" previsti voluti singolarmente, come
Invece è richiesto ai fini della sussistenza d^l'
la condizione in questiona, concedendosi soltan
14 to, come piḥ volte affermato nell'elaborazione giurisprudenziale che i singoli delitti non debbano n ariamente essere git programnati Petrallá M./3 42%
in tutte le loro specifiche modality di attua:
zione, ma esan er stati individuati smpliamente nelle loro Erandi line . Stetrel
nare il contrario, 'd'altra parte, significher affermare un principio in forza del quale, pat radossalmente, anche chi avesse concepito il progetto di arricchire mediante la sistamatica commission, di delitti contro il patrimonio (11 che rappresenterebbe nient'altro che un generico programma di attività delinquenzial»), potrabe be poi invocare a suo favore l'appLIazione dell'istituto della continuazione fra tutti i d-litti commessi, sol- perokì, anche in surs ato caso, s i sarebbero stati funzionali alle
"progresIV realizzazione" di quel progetto.
I fatto poi che, come rilevato ancora dalla difoss, # principio al quale la corte di neri= to si è richiamata nel negare la continuazione
"ostarna"avrebbe allora dovuto inpedire anch il riconoscimento di quella "interna", pu nga gere-assanto-corte segno di incoerenan fra ül
diniego 。 questo riconoscimento, ma non impLIe la giuridica illegittimità del primo, neppurd sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. Questa, infatti, è riconoscibile e rilevante solo quando sia interna all'apparato motivazionale della decisione attinente il punto oggetto di censura (nella specie, quindi, il diniṇgo della continuazione “esterna"), rimam nendo invaca: agɛlusa quando și manifesti,apm punto, come sempLIe incoerenza, angorchè in- giustificata, fra quella decision. • altra che 422
LL S. :
HI abbia ad oggetto un punto diverso (nella specie la continuazione "interna , i l cui riconoscimento a difesa corto non si duols).
Ya infine rilevato che, attesa lá saustivit, ai fini dal legittimo dini-go della'continuazio❤ ne "esterna", dell'avvenuto disconoscimento del la unicità del disegno criminoso, perde ogni : importanza l'ulteriore censura formulata dalla jdifesa della ricorrente a proposito della seconda ragione addotta nell'impugnata sentenza a sostn gno del suddetto diniego, e cioè la protega in compatibilith fra continuazione ed ergastolo.
LL ST
Ha dedotto,a sostegno del gravame, a nezzo del desino difensore, motivi comuni a quellidor ricorso ZE. Esai sono portanto da consides rare infondati per le medruine ragioni glà illu=
[strate nella trattazione di detto ricorso.
CH CA
Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso ".
del Picchiura sono comuni a quelli di altro ricor■
so, precisamente ai motivi m. 1,3 - 5 del rio a dimostrarne corso GR, per cui valgono,
1infondat-273; 1sargomentazioni spost- n«lIe-
trattazione di quest'ultimo. Pittella/1 425
CI CEco 81 tratta, anche in questo caso, di ricorso proposto sulla base di motivi comuni ad altro, costituito, nella specio, dal ricorso NI, nella parte in cui si appoggia ai motivi dell'avan 2890
Lo giudic . Ši rimanda, quindi, alla trattazione di detto ultimo ricoreo, valendo anche per 11
Picofont 1 argomentazione ivi esposte a glusti=
ficaziona del rigatto del gravane.
نا
EL EN
- motivo n.l
E' infondato. Ya preliminarmente ricordato, pri ma di passare all'esame delle censure proposte dal'
la difesa del ricorrents-con-11-motive in an che, secondo i giudici di merito, i fatti addebi tabili al Fittolla da valutarsi si afforna ma
"come momenti della condotta di banda armata",
sono, essenzialmente tr₂ e precisariante: 1ancesting 1) l'avvenuto ricovero/nella clinica,all'epoca di proprietà del IT, in Lauria, della brigatiz. sta rossa AS Fatalia, rimasta forita nel corso dall'attentato De IT, avvenuts 11 1 giugno 1901;
2) la proposta, da parte del EL, alle.briz gato rosse, per il tranite del NI, di effets tuare il sequestro dell'assessore regionale alla sanità della regione LIcata, Tornando ET;
: 3) l'assicurazione, sempre da parte del EL, della disponibilità della clinica por il caso di ulteriori necessità dell'organizzazione. 424
EL/1
Il primo fatto, nello sua matorialità, è pacifi- co, in quanto ammesse dallo stesso inputato, il quale ha r egato di stato consapevo=
1^, all'atto in cui veve accomentito al rico vero, delle qualità di brigatista rossa della
AS; giustificazione, questo, che i giudict
1 morito hanno ritenuto inattendibil eas nzial'
ments sutta ha e deli dichiarazion delt avy:
RE dellavy. AV, imputati anchorage
'si, in a parati procedimenti, di banda amata per ampartenenza alle"brigate rosse" (^, il ans condo, condantato com sent ra definitiva),
1 quali hanno riferito invece della previa cono-
gc-nza che il EL avrebbe avuto di detta qualità della AS, ·
Il secondo fatto è stato, dal giudiol di marito, ritenuto provata sulla base di una serie di dis chiarazioni di appartenenti lle"brigate rosse,
1 quali tutte facevano riferimento ad afferma± zioni del NI, nonchè sulla base di alount appunti trovati in possopso di costui all'atto del suo arresto chiaramente riferibili a un progetto di senupstro dell'assessore ET.». quanto al terzo fatto, i cincici si sono basati, lanche in suesto-onso, su dichiarazioni indirette, por la massima parte riferite ad affermazioni di
NI.
Le censure avanzate dalla difesa nel motivo in sat -riguardano essenzialmente i criteri sequiti dai giudici nella valutazione dei suddetti el e ti,di. prova nel giudizio circa la loro attendi
-==
lith conclud-nza, anche alle stregua di alcus t 4.75 EL/1
De specifiche risultanze che, secondo la atessa. dif i, avrebbero dovuto indurre a risultati diversi.
Tsaminando nell'ordine di promosizions 1 dette cansur à cominciando quindi da mella relativi,
al prino fatto, ril-va la Corte anzitutto che tam lune frammentari citazioni, tratta dalle dichiq razioni del RE(come quella in cui costui 1 affirmava di ritenere che 11 EL esse acs cattato di ricoverare la AS solo perchè non potova "più tirarsi indistro", avendo dimostrato una disponibilit'. in general ad acc-tter- 11
ricovero di chiunque a s bi og ero
"l'altra, in cui il RE affermava di aver fatto presente al EL solo la possibility che la persona da ricoverare foa r un aderente alls brigate rosss), non appaiono in alcun modo idonee a scalfire il significato, complessivon na Bedm ine to inequivocabile, delle dichiarazioni dal/sor= | rentino, quali risultano riportate, fra virgolet
Pas 2135 -11 nga of primo Prado. al trato di tali dichiarazioni, infatti, risul ta che gli incontri fra 11 OR 11 Pitt-11 , 1s
prima ^] ricovero, furono dur, * clo, a nel primo
T il discorso era rimasto sul vago, n'1
seconda, cui aveva partecipato anche l'air. Ca= valion, la richiesta venne bon precisata, tanto che, all'esito di sso, il Pittolla, secondo il
RE, "sa chi deve curare", 11 fatto, poi, che il consenso manifestato al EL fessey a condo quanto affermato dalla difesa nel motivo in sane, soltanto 11 frutto di un' opera di verb 426
ww
EL/1bitte:
– proprio irretimento" de part del RE, oltre a non essere obiettivamente verificabile come tile (11 RE, tral'altro, ora il legale di fiducia del EL d istova, tra
1 dur, un rapporto di lunga conoscenza), si ap= palesa comunque del tutto privo di giuridica, ris levanza, posto che 11 protese "irretimento" non bi sarwbbe comunque realizzato (nulla del conego si afferma, infatti, neppure da parte della di» frsa), mediante comportamenti atti ad indurr- in hrror, il EL circa la obittiva natura di cib che veniva portato a sua conoscenza ed in re- lazione al quale si chiedeva il suo intervento.
Non si comprende poti il senso dell'ulterior, obic zione della difesa, secondo cui "se al IT '
ferge stato detto che la donna ferita ara una brigatista, egli giannat avrebbe potuto assumere.
1'impegno di intervenire chirurgicamente per l'es del proiettile dalla gamba della ferita, per la sempLIe ma perentoria. ragione che gi non era personalmente in grado di poterlo fare" on contestandosi, infatti, a quanto armbra, cho 113 al EL fosse atato comunque chiesto di rico= verare una "donna ferita" (come, del resto, risul' ta anche dalle dichiarazioni ärl AV, riporta= tr.a. pag. 2142 dolle ntenza di primo grado), P non contestandosi neppure chr, da parte del Pit'.
t-lla, fosse stata quanto meno mostrata disponi= bilità all egeglimento di detta richiesta, non
+ ист EL/1
dovuto escludere la verisiniglianza della suddet' ta disponibilith, ale a cagione della circostanza che la "donna forita" e quindi bisognosa di que=
gli interventi era anche una brigatista. A meno che non si voglia intendere che, essendo consaż. pevole □ EL di doversi rivolgere (come pol face, sia pure senza successo), per l'effettuazion ne degli interventi in questione, ad una terza per= qona, e cioè a uno dei chirurghi della clinica, se avesse saputo anche chè si trattava di mirare una brigatista, non avrebbe affrontato il rischio insito nella prospettiva strese di coinvolgere o di tentare di coinvolgere nella vicenda un so tto estraneo. Ma anche se così fosse l'argomentazione sarebbe ugualmente invalida (o comunque inidonea, per il fatto stesso di poter trovare risposta, a dimostrare il protago vizio di motivazione dell'in'
pugnata sentenza), giacchè quel che il EL si era dimostrato disponibile a fare era comunque
M qualcosa che, "ictu oculi", appariva fuori noma, per cui, se preoccupazione del rischio anzidatto vi fosse stata, essa avrebbe operato comunque.
Del tutto irrilevante, pol, si appalesa il rim chiano, operato dalla difesa, all'affermazione rosa in dibattimento dal RE, secondo cui il EL, con il atteggiamento all'atto del ricovero in clinica della AS, avrebbe mostrato di non aspettarsi neppure che sarebbe stata data attuazione "a quello che era stato un proposito".
Trattasi, infatti, all'evidenza, di una sempLIe impressione soggettiva del dichiarante, del tutto inidonea a togliere valore all'obiettività dei 428
EL 1.
comportamenti comunque volontariamente consa pevolmente posti in re dal EL. E, del resto, il NO è la stessa persona che, com ricordato dal giudici di merito, conformð;" ans
(che in sede di confronta con il EL (pag. 2141 della sentenza di primo grado a pag. 551 di quella di accr do grado), la fondamentala circostanza costituita dall'essere stato it ri=
(corrente preventivamente reso edotto che la riobins sta di ricevere;
riguardava una brigatista ferita.
è maggior pregio ha l'ulteriors argomentazione, gulla quale la difoga ha particolarmente insiġvië
to, anche in seda di discussion orale, fondata sulla circostanza cho 11 EL, drpo il ri=
covero della AS, sendosi accorto che costri aveva una pistola nella borsetta, si sarebbe allarnato e, come confermato dal RE, jarrebbe telefonato a costul a tarda notte, pre-
Candola di tornare a prendere la donna "al pit presto possibil», perchè questa presenza certa mento rappresentava un problema". Al riguarão —— va segnalato che la stresa difen a ricordare
(pag.6 dei motivi), che, nell'interrogatorio di= battimentale, "il IT ħa -scluso che la circostanza in parola (cioè quella della pere m- zione della presenza dell'uma 3.d.7.)gli abbia
13
fatto credere che la donna fosse una brigatista o una terrorista". Ora, a onal b, ne deriva che,
a condo la stessa prospettazione difenIV, la ragione dell'allarme e della telefonata notturna al RE non fu quella della cona-guita con' sapevolezza;
ltanto allora, che la Liga fade 429 LLe/1 5
una brigatista, ma piuttosto quella equella costituita. dall'accertato possesso, in sè, dell'arma, da…. parte di un soggetto ricoverato in clinica in condizioni di elandestinite, quale che fosse la: qualità personale di detto soggetto. Il che,
‚del rosto, appars del tutto verisinile, giacchè · il rischio insite nell'accettazione (pacifica) di un ricovero clandestine o, comunque, fuori :
norma,non poteva non apparire assal accresciu= to dalla circostanza, men prevista, che la pèr sona da ricoverare fosse anche amata. Ma questo
- vale, allora, anche par l'ipotesi in our 11 Fit' tella avesse saputo che la donna da ricove rafe era una brigatista, giacchè non risulta gli fosse stato anche detto che costei sarebbe giunta armata nè, d'altra parte, fub affermarsi cha 11 porto dell (arma, anche all'atto del rica= vero, fosse inscindibilmente connesso alla sud' detta qualità di brigatista della AS. L'argo= nentazione difenIV, quindi, viene a risultare;
priva di objettive consistenza, ai che non puù "
farel carico ai giudici di merito, coas si vorrab=
be invece, da parte della difesa, di non averna tenuto il debito conto. he, d'altra parte, la sollecitazione rivolta dal
EL al RE di venire a riprenders
"al più presto possibile" la donna, nei tornis mi in cui risulta riferita dalla difesa del riz corrente, impLIava che quanto veniva sollecitato dovegge over luogo im ediatamente (con conseguen' te, impLIita revota del già prestato consenso
!
all'effettuazione del ricovero e del necessari interventi curativi), ben potendosi leggero la 430 Pittella/1 guddetta espressione, nel suo testuale tenors, unicamente nel g n o o il EN non avrebbe
Covuto lasciar trascorero inutilmente del tempo pri a di venire a r ege la forma, nel prom sup osto, però, che questa fosse stata comunque in grado di s er di ssa, 7 dhe muesto potesse, anzi, ragionevolmente se re il vero significato arl soll cito appare confor to del fatto che, comunque (come risulta pacificamente in atti),
11 EL non rifiutò nè il ricovero nò i n^=
enssari interventi, consentendo la ng di restare degnate nella clinica por tutto il tempo giudicato necessario;
e ciò nonostante che, presus pibilmente, non si trattasse di interventi di asso=! luta urgenza, non risultando alcuna' affermazion in tal senso da parte della difree, no motivo in esame, a dovendosi d'altro canto considerare che j'azione in cui la AS om stata ferita rišali– þa al '19 glūgno 19/1 » quindi, all'epoca dėl ri= povero avvenute, come risulta pacifice, in spem am certamente successiya all'incentre avelteni
Homa, in Fiazza del Feyele, tra il ricorrente rittella, il sorrentine s il Gavaliers), - erano traacersi dal fatto molti glerni durante i quali, resumibilmente, la donna nen erà rinasta arusu sura. La ulteriori considerazioni critiche svolte poi dalla alf-ea a proposito dell'indehíto rilievo lche, da parte del indici di rito, sarebbe stato attribuito ai pr essi rapporti fra il
(EL » 11 RE, spiegazione della accettazione, da parte del primo, della richibste
1 ricoverare » ourar un sogetto aderento 431 Tittella/1
elle "brigt rosso", sicco relative 11-17
che, comuns , arpaiono qualificabili c y = nentazioni "ad abuncuntion", contenute nell'in pugnata sentenza, non artaiono tali ( prescin' dore dal loro evidente carattere di assoluta sog=.
gettivit ) da dover esser becificumente confutas to*
Da confutare appare, invece, la suce sIV arm gomentazione difenIV, con la quale si censura il mancato rilievo attribuito, dai giudici di ris to, alla ritrattazione, oporata in dibattimento, de parte del AV, della prece nti dichi razioni, riportate nel loro testuale tonor a pag.2142 della sentenza di primo grado, secondo i, conformente anche all'assunto del RE
11 EL era stato informato, nell'incontre avvenuto a ZZ del Popolo, che la persona fo= rita da curare era una brigatists roson. A ris guardo dovesi rilevare che la circostanza costi-
tuita da detta ritrattazione, avvenuta in occasion no di un confronto tra il Gevaliere il EL,
non risulta affatto ignorata dai giudici di nerito,
tanto in primo quanto in secondo grado. Tesi hannb però motivatamente ritenuto (pag. 2143 della son tenza di primo prado rag. 556 di mella di s condo grado), che si trattasse di ritrattazione priva d ogni attendibilit , in quanto tardiva (il Cavaliers aveva originaria ente conformato anche in dibatti mento langur precedenti dichiarazioni) e, soprats: tutto, priva di ogni valide clustificazione che non fosse quella eventualmente configurabile (comf puntualizzato nella sentenza di primo grado), in 432
EL/1
relazione a possibili so ru nute ni difenaiv 1 r . 1 bratts,
ow iacente, di valutazioni di rito egay possono,
Cola difroy o da dilu u tro non con' divis , na proprio tal loro natura aclude cha
** ne nosen farm oggetto di sindacato in do di legittimità,
Parimenti oggetto di stivata valut ions di mori to, sottratta quindi anch'essa a sindacuto di le gittimità (oltre che comun us attinente aspetti a l tutto marginali della vicende, assunti a baga di argomentazion s oluta ert s c adari rive, uindi, di ogni riconoscibile o tter i progresøi rapporti intercersi, in questo, case, tra Di dncisività), appare poi la nuestion attinent« da
$
11 IT 11 AV;
rapporti che, parte della difesa, ai tende a presentare come
21 compLIe conoscenza, prodott i in circostanz ài assoluta normalit;
il at pub anche darai
830, 3 die per questo ne venga poalfita la costanza dell'apparato motivazional M
11 t tona , in cui asure visibile rilievo non tanto l'origine la natura d i rap=
porti in su st e r, unto l'obi-ttivit d i fatti cần dự thi m orti - rinh moor, dirasnorti con il Sormentino), - turiti o svevano com pureus tratto o n i di venire ad saistenza.
Secondario, poi, à anche tutto il che attions lla valutazione, de parto 4-1 Judici di rito;
della condotta proce sual del EL, origina= riamente caratteris ta da ur at in onto di assoluto a total diningo, nur in recenza, il' Pittella/1 433
l e da, a sospetti (poi risultati del tutto infen- sati), nei confronti di altre parlamentare e compagne di partite dell\iajutat ( nel quale af era spiginarian mente pensate che potesse identificarsi il préprietarie tella elintéa in cub, oone riferito per prine ial Jus zatti, era stata ricoverata e curata la AS. Quale che sia infatti, il rilievo che, nell Hajugnata sele tensa, risulta attribuite al comportamente in questione, appare comunque difficil, ritenere, alla stregua
[al pemblease della netivazione, che 'e quanto fficacia terminante al fini del giudisie abbia ei responsal avende in aietansa i giudici fatto ad esse riferikente jep rilevarne, tutte ragione
Felmente, la scarsa compatibilith con la asserita buena
Ledo dẹllkimputate. Is ragionevolezza di tale giudiale non viene certè non ta ascrivibilità, sem er 1 conte la difósa, & quslis munque meat fultima ri» conesče madere state un "gravissime errozeł d¿ll limputate, alle interessate suggestioni del serrentine, difensors, ale
1 del EL. Ante ad ammettere, infatti, che inizialmente la condotta precessuale del Mittella fesse stata determinata dal Serrentino, risulta jur bonþre valido quante gi esservate, sul punte, nelliapugnata, sentenza, seconde oui, ipotizzande unfoggettiva buona fedefche, in
!
quante tale, avrebbe espluse emi rilevanza ENe i fatte addebitate al ricorrented primarrebbe comunque inspiegabile il mantenimente iellä negatita angke per lungo tempo čopo che il ferrentine, a sua volta settpoate a preoscimento penale, si era date alla latitansa allfestere
Paesande quindi era allesame delle censure atinenti la valutazione degli elementi di prova assunti a sostegno irl
Becente fatte specifice attribuite al ELfe gieb la proposta di sequestre dell fassessore. Bokettini), Va augim tutte esservato che, in generale, nen aşpare rilevabile изи Bittella/1
1 denunciate contmate fra la ritenuta attendibi» ' lith, da parte dei giudici di merite, delle dichiar razioni accusaterie, ancørckb indirette, concernenti
11 fatte di cui sopra, e il principie di fondo, affer= mate dagli stessi giudici, secondo cui dichiarazioni del genere ansidette possono assumere valenza proba= teria sempre che venga comunque fatte sal e "I? obbligo della verifica, sul punte della sterioith – d i termini tolle riportate dichiarazioni . Prenesce, infatti, che in ogni caso il contraste in tante potrebbe aver rilieve in quante il principio »« nunciate fèse ematte, e rilevate che, nella specie, l'esattezza del principio appare: riconoscibile sele in quante l'espressione anzidetta nella sostanza. sia intesa non net senge nel quale sembra vegita intenderle la difesa fe gieł´ake le dichiarazioni indiretta in tante valgane in quanto siano confer- mate da quelle dei soggetti di riferimento), 'na piuttosto nel senso che le dichiarszieni-in questi në debbáné risultare, quanto none, compatibili i dati obiettivi a disposizione alle en -ss abbiam ne attinensa, deve rilevarsi che, nella: spéôle, nen risulta in alcun mede configurabile una ineinesservan za, da parté dei giudiôi ai merité, del detté přincis pia. Al riguarde, del raste, la stessa difesa nex va oltre l'affermazione, puranente apedittica, s*Q*n*
** cufi detta inosservanza, invece, vi sarebbe stata, passando quindi subito a criticare, mon à chiare se ·
a titolo dimostratiŸ● zene, un punts specifice del. 1timpugnata sentenza in cui, a sostegno della ritem nuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, si afferma che esse men gone state,, "eltre tutte, mai mmentite dai soggetti, presenti al process , andke am in posizione di rifiute dalla giurisdizione, cut i riferimenti vengono attribuiti"; critica, questa, che però sembra quand presupporre che con la dete te affermazione si fesse intese, da parte dei giụm
dici di merito, esaurire completamente l'argom» De to laddove, invice, come appare manifeste anche dall Fespressione inbreduttiva costituita dalle
Parole "oltre tutte , essi mull'altre intendevam no fare se non esporre quella che to eta esser 435 Dittella/1
pa soltanto una gengiderazione neramente raffor satifa el Elucorso principalë, al quale, pen
Terge, fay la parte della fepa, in quom ate genténte, no alame,' il diaderso printim puss in termixi asset #byihgati,pale, quello che faceva riferimento, del tutto legit' tinamente. ila causal et sede toll.
bio delle infomasion qui a tri tant de stense organizzazi alle bik ampić articolate conside razioni: sveltøy mil justo, ' nella partu generale doll INpugnat a. Béntensavas kunde
Fà máglior fondanonte può piqenoscersi allo su conanyi Folatito alle singole Kichiarazioni empatorie. Cominciande, infatti, da quella vignan dantë. Të dichiarasioni tek Juszatti, proposite delle quali si náprovera al giudied din mèmite as
101: Vé?: (91uiderato che, alla- fäta fel a? giugno ||
1981 fera la data in qui, secondo il detto BU,
il NI, in una riunionò del "fronte savoèrit,
"senatonėl, in ramble de srifenite euro prestate alla kigas, avrebbe fatto pia cufë sequestre di una ●rawersario politice), it Pite tolla "zonium natus erati in quente procesno (attem so oke llincentre · ge £ EN il Cavalierė
a piazza del Popolo era afvenute dus o tre giorni pri- ma del 10 luglio 1981, data di ricovero della AS) deves VAFO lá eingestaxe a fat to tako da rëndëve senfigupakike, una frattura legitz nell'apparabo: motivazionale delliimpugnata, sentana za (o di quella di primo grade, unitariamente valu= tabile 491-1faltna, attesa la conformità di promuņu sia). A parte infattġ l ovvia gongidorazione chu un eventuale errore di menovia da parte del Bassat' 436 Pittella/1
1 nella selleanzione nelegie della giunione zen náð, stoksi zenu anviketta non sem to devé t ávtlä kösgzett e lle thamnions is a foted , th e Sim pumante, cogóztare si të pez Slusarztusioze uris ini tione la Elfe s ter Beskorenquestione
* mögötte a také # Jus atif sta
B4U39, Faxanze, aké, nistère un altre. S enatopof
11. quales Bibronin de unghilleglą. 11-1998 kini86 * dī zitza adógnaka struttura, utisse, prinu: fők
Pistolla, esąṭbake if furé quelle qke yo§, qëṛ= tamente fatte dalle stessa: EL, po
1intente della Elfets state qualé di. Einehtran
To the giuliai avrebbšro te potil«rate tez« tage rancopju dok bussatt feltro ipotend now sembranke prospettabili), a f enté e m soľfazë¬ pho, na žale sugluzione non appark jönmuglušienė muille caratterissata, ia requisita a ll saxia: 293jegnennialik , rispette all pré
tatém INdokba a faren. Afaltro, non vi toko g¤â= la: avrebbe potuto asrový ka ragione di m tal
• nondatis, kaɛ qui, uniqu³ Vist a arebbe potute.hɛqui misa Vittina
sanére, 11 Piṭtakla dok - quako, fine a quɛk-nom sta (tante che NË identificate wolf in segui» milla base di ultériori nötizké kë
forte), · 101: mi ¢01Éponti pax risulta elé
(bussatti avōzzó ik, bonþáð minino notito di risen- bimente fé, d'altra parte, de risentiments somunque, · Kodbo state animato 437 Tittell/
tenti salumiosi, #1), prempponendo” necessária- mente la p e na, salumniatore, el seg= getto da salumiarė, fatte
Bisimigliansa, che fatte soggetti saribbe statonogrättā indicate, fin dallfinisie, on 13-se xone e en tutte le arat
Immediata latif
Ma, oltre tutte, quel che la difesa en nostra di ricordare, in geate s a, cena ben si rilet tilasenteise t prine grate (agg.
2143 2144), la giunione del frente ar rit
Qui il usa ti avota parlato rebbe aronólem
ri nt un primo insentre secondo quante la lut˜¨æppe proprio in tale riunione, avrebbe luge ematebe, in time, eve 11 let bass ti qu«gt! to Renzani, acompagnate nell'eccablene, Po- trella e Di Renče, àŋebb stats contatto pres
• m ibilments "dal Tonnasó sorrentinos Bolloquio,
* quèŀl 6-ansiástte; 'farikioutask äpsuntó fra il 21
sagui: In AS ém jinata 1 gin ed, ta s ápion! I l quale il "seaterèsま havrebbi mostrato disponibilità a docéttar 11 ris toré-lella lenna ÖR b ad swording Ikoje- rastone M estrasione del proiettile , quindi, ttà mib diz Spatte Ila "fuxtàlia
Al-Bassat a, o Retto, non si ele qualeJaszati
a¥žeðbe¬þáðažé essere in ragione di un talć Mõn datio), o ne dovede d e p e la přáte graansa tells late, segnalata alla f a¨çéñé að× dobite & fondamental's importan aries “đỗi gium 438 Pittella/1
digi di merite she non ne, hanno tenute cer in
Foalth. ni appalesa del tutte ingussistente
1.
Quanto poi alle ultériori critiche espresse dalla difesa in relasions: alle dichiaraz: tissal importanti, pok la-Terith), Natásši Kšabėŀlá,
compagna di mrice Fonst;
ente GA, dotem sse PEnute per un certe tempora Gunj ë‹
(dighiarazioni»récendo-qui entrambi i predetți avrebu s-avuto isṭicia dah Pensi del progette ži quesbro in questione, che la sola naszi, Jeral■ risellegata" espressamente alinone del Pittel. layn gonés meggekte qeinpolko- nell binisiatitah;
apz pare angitutte e t sérvare ok Ta nanka. il tamensione da parte del giudici appelle ako: delle dichiarazioni rese dallo stesso EN
(1 quale enfermata di aver saputo, dal Catallere
• dal OR della pishishta rivolță al NI dak EL perahb il-prino, in cambio del fat rés fatte dal secondo, asguisse quatre 411● il
Schatting), non apparé affatti, r
Fretabile KWətti giudd¥£¨ feons dalla aivosak, abbiani Tute de= spettate in liberatamente pludere il valore it dichiarasienių. ceul fosse stati
-Etamente ragione la stessa difešn rilevare allora, ei sarebbero dovuta bandonare le dichiarazioni SZ GA Ma, in realtà, non si vede la ragione per Id qual, 1 giudici d'appelle, se avessere volute esoludėm re la validith probatoria delle dichiarazioni del NZ, non avrebbero dovute #irlè éspre832= mente, per limitarai inveoé ad un ambiguo silen 434 Pibtollw/1
sie, el gamle il mantenute michiane alle di■ chiarusioni fda quello #irendenti) della ZI iel GA ID fatalmente apparse (coma Min fatti b. afvenuto), wa singolare insen£TUṇX$# +
Appare quindi aasai rik semplise naturale- Veh= › sare che il mancato riferimente alla dichiarazioni del · Penal sia ziente Fih dniente meño chó una.
intelentria omissione in quii sono inmorsi 1-
tiei d'appelle, con consegħento caelumione, quin
41, della don ciata contraddittorieth, addalla
Iuse del prinsipis in oase di Promunes tenfor=
ni, come già in pregodensa rieqriate, ad altre přeposito, In motivusioni felle mentenze di³ prizo
11 sestale grade 11 integrate fra lar
Oi dette, zer agminița oke. le dichiarku : sieni Salatų, Spendent in esse mensione del
EL comunque indicate), some ispiratore dol progettate sequestre •Fag. 2146 della sentenza ii prine grade), nem pesammu GP
NE ( z alta, perity dessente state sempline inte Passate. gza, een le altre), ai fin del giudizi● respons sabilità de11 6ixputate (an ik als si risponže quanto sul punt● ●sservaže dalla difəta 1-3 rider= rente), a aggiunte, per quant iguarda inves le dichiarazioni avaszi, che 11 taleve fquale che esse ais) delle medesimo, nella parte in cui af: esse ai. I, fatte riferimento nell#impugnata somm tenza e in quella & primo grado, non può firsi obiettivamente, sminuito in maniera determinante dalla. eincostanza ake, La donna, riferendo la segu
#pinions del Pensi, abbia dichiarate, что Pittelle/1 secondo quante si afferma Hel motive di ricorse in esame, oke ease FE non avrebbe comunque avute "la certezza dellbimpLIasions del Pittel'
la,nek pregette di nequentro% of neppure dalla ulteriore circostansà: (sempre rappresentata dal' la difesa), señondo ani, in una certa ocasione non neglio presisata, 1 RR lè avrebbe confidața che il EL Unen aveva fatto quelu le che gli si attribuite”. Trattasi infatti di gincestange phe pun suneettibili di valutazion no, now presentano, di per að, nel complesso del quadre prebatorio, assai ani;
ut i giudici e
NI hanno fatto riferimento, quel caratteri decisivith, in sense favorevole all'imputate, potrebbe rendere la love mancata preva în consi= derazione una causa obiettiva af mullita impugnata sentenza per tişi
Ben i rilevanti appaione, rispetto a quellepiù ricordate, le dichiarasioni: déF FTansio Qid' vanni, riportate a pag. 2147 della sentenza #1 prine gradere dalle quali emerge che il predete to avrebbe;
sapute direttamente dal NI,
"un deputats……………, proprietario di una alinica, deinvelte in una grossa polemia locale con un compagno di partitet, at ėm tto "disponibil,
a rišeterare la AS presso la sua olinios per farla sottoporre a intervents" e che, "none" comm trepartita veniva chieste da queste onorevole il
Sequestro con riscatte del que aversario“ političe di qui fu detto che un medido". Ora con ric guarde a tali dichiarazioni, anch esse mese in esame dall battenta difesa del ricorrente, questa ultima ha affermate che, "a cagione dei numerosi } Pittella/1 441.
´erregi di ●fin esse contenuti, la certa ži
nepite non avrebbe dovute tenerne cor gium stificazion? 11 tale affermazione, però, la di
ŠA at limita voi a richiamare, in un te nie et incentrellabilé føe non mediante una #f retta dempulsasione degli atti, non compatibile, di regola, con la natura del giudisió di cassa zione), alguni particolari del raccente che i
NI, scende il Flangis, avrebbe fatte, per aire che essi non sarebbero stati compatibili con la realth deflệ þesë: Mrticolari si oui, tutta= çia, a giudizio della Gertē, non appare in dl- cun modo ravvisabile la decisivit , ai fini at una complesIV svalutazione delle dichiaragion ni del manate. Wa nandoli infatti nell'ordi ne in cui sono indicati, dir i, brevemente:
M
- che 1 affermazione, da parte del Sensani, che la clinica destinata al ricovero della AS in Calabria (mentre infege era in nasiLIata), her petova trovare spiegazione nel fatto che it sung di Lauris, nel qui territorio essa ubicata in effetti, a breve distanza della linea if confini tra là' LIoats Is Calabria
- sarebbeche l'affermazione vabonio' cui Ta AS Bar. atata condotta in clinica tus giorni dopo l'in centre tra il NI è il "isputate", coke June quella seconde qui ad accompagnare la donna sam rebbe staté ease Zemzani gen 11 D1 Recce, pub parimenti trovare facile spiegazione nella confus sione che il Flansie potrebbe aver fatte fra le pircostanze del prime incentre fra NI « Pit- tella (di cui si dette in precedenza), e quelle 442 Pittolls/ 1
del ricevere effettive della AS, avvenuto, cons si ricerderà dopo l'incentre fra EL, Herren-
AV a ZZ del Popolojtine
gke In durata del ricevere della AS, indicata in quindici giorni, elemente 4 tale, arginalith da rendere del tutte plausibile ipotesi che, anche su či east, þem o stata nei ricordi e nel riferimenti.
Béaltra parte, negte ska gomunque qualli indiu cati dalla difesa (salvo altri, sottintesi in un si via non ulteriormente specificate), 50m
QORO ÅRETE manifeste dal richiame che ora state fatte, elementi oke ABɑONÉ DOR
essere qualificati qoze el centerne rialatte d maaled essenziało delle dichiarazioni in cuf ne inseriti, ne der he, e non stammetta la lone at bilità ad una qualcha qonfusiona di ricorda faomague indiffereum di percesione
●ggeṭṭë quel moles te, in quante men avente essensiale , rimarrebbe saltante l'ipotesi del
Volontario Mendacio in ordine all'intero contes nute delle dette schiarasioni;
in tesi che,
RB la stessa difesa non ha fatte, ed a ragion
Be, giacche un tale mentagie risultarebbe assélum tamente prite quals ia plausibile spiega-
La circostanza, pol, chie (come para
Istato dalla difesa , 11 JU non abbia fatté
11 nome del EL, pur avendo avute notizia:
(stande alle dichiarazioni deÌ Flanzie), în una rlunione di b i tisti tekutasi al Agro 10 15 in cui era state commentate un articole di stampa 443 Pittollc/1
riguardante 11 suddette personaggity che era state proprie lui à ricoverare nella sua oliniba la AS, appare anchñenoa priya 41 ●m1 sestansiale rilie v
Infatti, he in quente case, « ad ammette la cons fusione di ricordi mu un episodio obiettivamente. nare ginale da parta talune fra i šiphiaranti (o allow
Złobiesione difenIV pešte per oƒb stesɛ● ●mi significansa ver si postula l'assunzione del«
1 felements in queti me intigative del mendagie
{ e allora si ritorna alla considerazione precedente airoa nespLIabilità del mendacie atease, tante da Parte del Pazyle quanto da parte, in alternativa, del BUl
be ulteriori Gensure della difesa sul fatto in questione (progetto di sequestre dell'assessore
ET), attengene pei la valutazione degli appunti manoscritti trevati in possesso del Senza- ni. A proposite il tali arrunti la difesa contesta anzitutto la logica presettabilità dell ipotesi, avanzata nell'impugnata sentensa, che le notizie in, essi contenute, concernenti le Pokettini, pensaÑO essere stata fernite al Gemzani nel corso dell#1»= centre ai cestui con 11 Fittolla all'atto delle dimissioni della Ligan dalla clinical e cik t zialmente in quante dette incontro 4 1'unió afferma di cui si abbia notizia ), non sarebbe state previate nè volute dal EL, peste che, se fosse state per lui, la AS sarebbe stata dis messa la sera stessa del sue arrive. Ma 1fargon+N+ tagione appare del tutto priva di consistenza ed inidenca, quindi, a fornire dimostrazione dellfas gunm te, eva si consideri chey in prize luego, non rim hhh. Pittalls/1 sulta esatto che nel precesse non si abbia notizia di altri incentri fra EL NI, oltre a quelle era mensionate rate, ins ti, i sopra, 'cone di un precedente incen- tre ai faccia conne, sulla scerta rasioni del Mazzatti, nella sentenza di grade); in secondo luego (come si zikieńs el in precedenza in trate, nel trattare della t.. lefonata notturna matta dal rittella Serrentie
'na je 11 ricovero della AS e la scoperta che cestei era armata), non può affatte dawei For certe, sulla base del festuale tener at detta telefonata fquale riportate nei motivi a riderse} ake if EL, nel sollecitare 11 Serrentiae. percab venisse a riprendere la donna til pih pre ste possibilst, intendesse dire che Venende në allfimpegne prese, non voleva pik aposti in elimiää ni, tante
, operarla a farla opon rare: ipate questa, e del reste treta men tita nel fatta stesse che il ricorrentey
Jaḍificë, pur avendo fattè la telefonata in quem ations, accettà tuttavia la donna in olinios „ effettu 1 intervente chirurgice si cui ella abbisognaya, attamente come aveva promesse 1 fare tutto qi q istenza centara, inoltre, una volta accertata/ un contat almene,
11 EL e il NT, per il tramite del
Serrentino, non appare legicamente nece saria la preva specific i altri contatti per renies re plausibile I potesi che i due abbiano avuto-
+
angora, comunque mode (1 vedersi e di parlara senza che di di rimanes so tracola deommentabile. F
EL 445
☐ fatte, poi, che, seconde quante rilevate dalla difesa faulla scorta delle dichiarazioni ai taluni componenti della "oelomna napoletana" incaricati ai effettuare 1š#inokisata preliminaret in vista del fu» ture-rapimento della ET , le nobisie relative a costui siano state acquisite fatio samente ed in progressione di tempo (aone sarebbe rilevabile anche dalle amnatazioni trovate in possesso del Sensani), laddove si afferma – se allforigine fal progette vi
-
fosse state il EL, questi, ben conoscendo la
ET, avrebbe subite fornite tutte le notizie nem cessarie, non appare di þer at decisivo ai fini della dimostrazione di un vizio di motivazione dell'impugnata.. sentenza per non averne questa tenuto 11 debite conto.
Anzitutto è da rilevare, infatti, oke, proprie con riguardo alla notizia relativa al recapite che lo soketa tini aveva a Castellammare di Stakia, presse là. dogmas ta Semnellá fahe þ þei„ in postansa, l'unica alla quale fa riferimente, nel motivo in esame, la difosad, la risposta all'argomentazione in questions appare fornim ta dalle stesse EL, 11 quale, come risulta. a. pag.
2151 della sentenza di primo grado, ebbe a dichiarare agli inquirenti di aver telefonate sole au volte al recapito anzidette » di aver quindi gettato ria, molto tempo prima dei fatti addobijatigli, il foglietté nel quale aveva annetate il numero di telefone;
Fih in generale, poi, pub osservarai che i contatti
{quale ole fosse la laro forma), fra EL » NI (o qualcuno dei moi miscari), pur'ammettendosi la possibilith, come si è visto, che fossero stati pih une, non poteremo certamente essere numerosi e frem quenti (se non altre per ovvier ragioni di cautela), per cui ringle logicamente tutti altre che improponi= bile 1 eventualith che per dimenticanze, omissioni, disguidi e simili accidenti, notizie utili che teorioam mente il EL avrebbe potute fornire, non siano state ai fatto fornite.♬ basta cià ad esoluder e il carattere di 446 Pittella/ decisività del rilievo in questione e, quindi, la configurabilith, in base ad esse, del dedetto vin zio di Motivazione, poste abe un tale Vizio, come neto, non pub dirsi sussistente se non quando risulti che il giudióe merito la trascurate
--
o mal valutato una risultanza potenzialmente. determinante ai fini del giudizio.
Ub appars déciIV lfulteriore argomentazione della difesa, fondata sulla pretess inadempienza, da parte delle trigate resort, a quello che sar stato il #pactum scéléria intercorse fra esse il Httella;
inadempiensa rilevabils dalla “scarno impegno posto dalla #oelemna napoletana nell'affet tuasion 1.11 ["inghiestat e dalla prevalenza che, in ogni case, nella gestione dellaffare ni data a quelli che apparivane i interessi esclusivi
¿ell, “brigate rössets Betta argomentazione, inm fatti, non considera, angitubbe, che lfeventuale
"inadempienza non esolude, di Bor , anzi ra suppone l'esistenza di un previo accorde;
eð þ appunte taccordo che rileva, nella prospettazio= ne accusatoria recesita dai giudici di merito, come elemente a carico del ricorrente, mulla in portando, quindi;
sâge non abbia avuto attuas sione è l'abbia avuta solo parziale per soprav= venute, autonome valutazioni del propri interessi da parte di chi a quella attuazione avrebbe tuto provvedere.. In secondo luogo l'argonektam tions anzidetta non considera che, sepг* *0 = do la prospettazione accusatoria falla quale, 11
viamente, vamo rapportate le critiche), quello intervenuto fra il EL e la "brigate roase? 447 Tittall/
non era qualcoór fi assimilabile, sic et simpli- citer , ad una gerti #1contratte afopera (at gette illacátek, ma costituiva un aspetto di un rapporto pik malesse caratterizzate dal velem tarie coințalgimento delle' atenas "Noùmittentek nellforganizzazione çomissaria, per bui il Fam mittente?, aestansialmente, non era pik tale, ma ara piuttosto un soggettė mellḥntrare in fetta organizzazione, preponėta, sia pure per un conserrente interesse personals, un “latere! rientrante fra quelli per i quali l'organiszazione steska oru stata costituita ad operava. E allön ra, 11 fatto ch sttø flavoret, per valutazioni próprio di chi, nell organizzazione, occupava su
Ferieri livelli deoknieňali, non sia pel state realizzatë, non inçiše minimamente;
al punto b
& Tiata Brioe – giurišice,« sulldoggetta ä,11a imputazione, che à costituite unicamente dalla azeģione originariamente prestáța: allforganizza- giene dal soggette interessate a quel tlaveret;
così áoné, for converse, non inoide viniamente sull'oggette anzidette fue men, eventualmente, proprio per rafforzare 11 fondamente dell#inpum tazioned, la circostansa, pare prospettata da parte della difesaßse' bez o'intendo), \chola
"brigate rosse' fossero, aluene allfinizio,” tonemamente interessate alla prospettiva del sequentro che poi si dice preposte fal EL.
Pale proposta, infatti, in tal dažo, si sarebb inserita come fatteré il rafforzamento del prom posite criminoso e, quindi, come apporte giuridia camente apprezzabile allforganizzazione in cui 11 448 Pittelloy steese proposito era state per avventura, concepiz
Con riguardo infine al movente che sarebbe state
#úrigine dell Miniziativa del EL centré. la ET Če čiob Ifodio da lui: mútrite nei confronti di costui, a cagione iui provvedimenti che la CH ly nella qua quality di assessore fatte adottare, regionale alla sanità, aveva adottate/in grate pregiudizio degli interessi economici del Pittelm la legati alla clinica di cui era proprietario),
11 fatto che, come al pone in evidenza da Parte” della difesa: del: ricorrente, cestui avesse giuli- zialmente agite, in varie occasions, oltre che, nei ¦. confronti dello Splettini, anoke;
in quali di altri getti operanti nell#anbito: #ellforganisno rom giohale, nem erm certamente tale da perke nel nulm la lá circostanga, obiettivamente accertata in fatte dai giudici a merito sostanzialmente, non contestata dalla steban fesa, che, alrent.¸ agli occhi del EL, era comunque le ET il suo principale nemiqs), il che arpare, ancha, del tutţe naturale, avate riguardo allfoggetté ahlle controversie (tutte incentrate intorno ai rapporti fra la clinta e la Regione , e alle competenze F
specifiche di cui in ambita regionale, era ine
Vestite le ET.
Passando quindi alltesame dell», cansute proposte in relazione al terzo ed ultime fatto specifice- hddebitato al Bittella, a olok. l'avers questi-as' sięuratė, ŝepo Itintervente a favore dellá Ligaš, la disponibilità della propria olinica anche fer eventuali, future necessith delle stesse genere, Tit llw/1 444 .
rileva anzitutto la Jorte ake dette censure hanno in prime luogo ad oggetto le dichiarazioni rese Stoccere dai brigatisti Alči, Flangio, Buzzatbiye Karegce, alle quali 1 giudici i merite hanno fatte rife rimento come. Fonti probatoris del fatte in quem atione. Si duela, in particolare, la difesa da Parte Calla corte di nerito, non siano state presi in considerazione i gi segnalati „lementi che,ɛ secondo la stessa difesa, avrebbero dovuto escludere l'attend it significanza deži.ħa suddette dichiarazioni. La degliama, parb, are ve valere, in sede di legittimit , sole se risul taese dimostrata (conformente al princişi gib. cedentementer richiamati a proposite di³ doglianze analoghe , la potenziale decisivith ai fini au ápicati šal ricorrente, dei, anddotti elementie
Σ che, af atvino iella Gørte, non si verifica.
ré infatti, per quanto attiene le dichiarazioni doll Zr, risulta gib dal riferinette in dottaam glio ad case contenute alle pass.2102 6 2103 dol. la sentenza di primo grado, oke il predetto si limità solo a riferire quanto aveva appreso dal
TI & dah NI, e non risulta che di siano state attribuit, dai giudici di meriţa dichiarazio= ni diverse o di pib ampio contenuto rispetto a quelle rese, per cui non si vede quale riliste si sarebbe dovute attribuire alla precisazione, da parte delle stesse Aldi, bu domanda del G. (seconde quante sottolineate dalla difesa), che #11 NI non aveva aggiunto altro . I pub farsi carico al giudici și merito di non aver attribuito importanza alla genes rica e soggettiva affermazione dell (Alži, riferita 450 Pittella/1
onflaż tendensa in o b
fj zichtarégioni” de la Flant s be fend th e n allegito di un incentive FeaSenzando
Bonikilith total su ventuali in itali hi re affermanienky po
La menu illakiša; zinposto affornativa;
ista lak
Mansion in 1
1 ・Ne Ra y the quale woleta Bayero e1: taż ciroar la asstourazione, da parte del Bittella, della: disponibili the dolla mativa ad una precisa domanda cene, nel case di 451 EL/1
specion al marebbe Yenidicat esse. Nem of pole inidenog ad;
expere, positivamente, valutata, come clos
A CO mulla 5*,#91 la difese gen riguardo slkor. dichiarazioni del Kar♥ages, FinFinitandout a dire che
ち azionis,
その
gli elementi mlla itzate, unit infatti, mente alle altre, nella genten seomodo fiale» zoroak, da odga vimylia unam qirdestanza El notevole invertan: Kimimțos Posta, polta, dalla fexto originaria laż Tregędę chiaranti, 34] Montax noke sdel, knigati i de
F ood afeta, chieste, tenuti con un biglietto nagen un paccē, indiensioni gires assistenza media de b etu
Stedcore, AM & AR rimasti prestare nakkegal, feriti in unosine terrorističaà, la ɩre doveka, nanaro, quella stessa alinien in pre stata rja vorate
La Liga
41ess critica infeon, e ssamente la pesim tite lutazione, data dal gludiol # ementente di prova a oarice, del ricorrente, alle dichiarazioni dell# S¶ ¤® , Osservando cha Monte,o sservando peste, semmai, avrebbero dovute essere considerate asñe favorevoli all imputate, devendosi desmere da esse ohe la alintea di costui non era affatte 452 Sittella/1
zione delle brigate resse t e di in quanto lò stease Stoacere e gli altri due feriti, soprá nominati, non erano stați subito avviati alla alinića predetta, na erano stati žirottati a
Montecompatri, vicine Róma, masepdesi sole cesIVmente pensate, Farte del Jolognese¨¨ della AS, tentare la da dal ricovere presse la clinics del ELs atrada poi abban' denata Perchk la bigas (come precisato sempre
#all● Steccere, le cufi Hahiarazioni testuali risultage riportate a þa r 10 della sentenza di prins grade), avendo assunte infernagioni, era venuta a conoscenza che 11 Bizzát í "aveva parlatet, per cui era probabil, avesse rife» rite anche della alinida. Trattasi port, anche in queste case, di obiezioni che non celgono nel segnes in prime luogo, infatti, non dotte nell i del fatte, per ragioni che posm sono essere state le pik varie, non potesse. essersi Pensate, come soluzione provvisoriamente più conveniente, alldarreggio dei feriti Mone tecompatria. Jómspare non pub escludersi (per quan' ta rilevabile dalle Sentenze dai motivi di gras vane), che non tutti i componenti delle "brigate resset fe, tra casi, 1 nepraneminati feribi li accompagnaval, fossero a conoscenza della dispoz nivilith della elinica del EL. Ma quel che più conta, au un piand più generale e ti princi=> pie, è che la guddetta disponibilith non doveva essere intesa (nè risulta essere stata intesa dai giudici di merito), come accessibilità immediata sanitariasdell, struttura fenomente e senza preavviso, da parte di qualsivoglia brigatista ferito quasi che si 453 Tittolla/1
fosse trattato di un prente soccorso pernamente.
Si trattava invece piuttosto, come ben si rileva anche dalle dichiarazioni gi citate, riportate nella sentenza di primo grade, di una disponibilith di massima „impLIante, per a natura, la neceß= sità, di volta in volta, di prese di contatto per concordare condizioni, tempi e modalità della sua doncreta attuaziones e oil anche in considerazione delle avvio esigenze di cautela dettate dall im teresse comunes, detendoni assolutamente evitare il pericolo che i ricoveri e gli altri eventuali interm venti della strutturai sanitaria cadessere sotto la percezione degli organi di polizia. Michẹ mone toglie, naturaltente, che anche la detta disponi- bilit , mei termini era illustrati, costituisse una utility assai apprezzabile per lorganizzazione che ne beneficiava, al da rendere penalmente rilevante la condotta chi aveva assicurata.1
'essun sostanziale rilieve pub , a ultimo, ris conoscersi, neppure alle considerazioni finali che concludono il motive al ricorse in esame, caratteriz zate dalla prospettazione di valutazioni di merite in ordine alla maggiore minore verisimiglianza, nel conteste di tutte le acquisite riatitanze prom cessuali, dellBipotesi accusatoria;
prospettazion ne, quella anzidetta, che già risulta effettuata in sede di appelle ed alla quale state esaurientem mente risposte dalla corte di merite. Questa, ins
-
fatti, come risulta in particolare dalla lettura " "
della pag.56%, delläimpugnata sentenza, ha adeguam tamente i ntrate come, ragionevolmente, la prem senza, nella olinica del EL, personale 454 Pittoll //2/3 nedico-chirurge non legato a costui da rapporti di stabile dipendenza, come pure là possibilith di eventuali ralluoghi e interventi di altra natúrá da farte di autorith giudiziarie 髓 poligla, in relations alla controversie civili e penali zik Fondenti che riguardavano la strute tura sanitaria, men costituissere, avuto riguardo appunto al sense nel quale quest ultima intendērai nesem la disposizionet delle brigate rosse at all. modality ash le quali, eventualà mente, utilizzazione della struktura atenua avrebbe avuto luogo, elementi tali ta risultare incompatibili oøn läipatemi accusatorine
F. ret n
**
Sonę atrettamente collegati Üluno' all altre
e possane pertanto essere esaminati congiuntamen te. Entramb vamo ritenuti infondati. Ion in fatti condivisibile, in primo luego, lässunto secondo il quale le chiamate in correith non poz trebbero mai assumere la forma di dichiarazioni indirettes si richiama, in proposite, quanté gik esservato jih velte in precedenza, nella trate tazione e altri ricerai (vede, d esempio, motive nil del ricorso Ribbi), aggiungendo, orà
(poichi dal ricorrente si fa espresso riferimento, gno del suddetto assunte,anoke all artí a 808
192 o.p.p. Vigentel, che in tale disposizione non si parla di "chiamate in cerraithu pih genericamente, ai aichiarazioni" rese la col um tato o soggette'assimilabile, senza alcuna distin' 55 4 EL/2/3
zione, quindi, in ordine alla natura specifica del lore contenute. Gib signifios ahe union à la di● sciplina, dal punto di vista, formale, alla quale tali dichiaragioni debbano considerar si sottoposta mick, oltre a quella carattere generalissimo,
valida jer ogni genere El prova, & cui al comma
1 del citate art.192 0.R.He, { che, in, sostanza, impliz os solo l'obbligo di verifica dellšattendibilith in » tringeos della prova, in relasione alle dus proprie caratteristiche, con prelegione sulllebbligo della motivazione , seltante l'altra, specifica, dettata dal comma;
} del medesimo articolo, che riguarda la necessità, in ogni caso, dei c.d. risoentri”.
B'altra parte le stesse art.199 0.7.7. vigants
(al quale la difesa si richiana, pur non essendo esso- formalmente: wmprese tra quelli che, al sensi
11 or 24 del en. 271/89 trovano appLIa sione anche pér 1. procedimenti oke proseguono nelà lkosservanga del codiče di rito previgents), non prevede affatto che le dichiarazioni "do relatek. vulfane sole, in quante cenfermate dalle fonti di riz feriments, limitandosi esse a fraserivera la ci tum sione, a richiesta di pertel or sela faosltativa- mențea äkufficio, dei soggetti ole aestituiscono به
le dette fonti, lasciande.quindi libere 11 giúdi» ce El aftribuire, poi, motivatamente, maggior credito anche alla dichiarazione de relate! rispetto a quella rasa dalla fonte ai richiama, in tal senso, quante gib osservato, in proposito, nella trattazione šel motivo n.2 del ricorso Di AT e del native n.1 del ricorse Hibbi. Tè pub darai, inoltre, per scontate fcosì come seme bra fare, invece, la difesa del ricorrente), che 456 Tibtallo/2/3
11 "chiamante in correità sia necesariamente infor«
mato, per scienza diretta, della compartecipazion. concorsuale al reato da parte del chiamatos infatti, per Vähäslante in corr.ith si intende faoke, processualmente, non pub non intendersi), une qualsiasi doi soggeṭti menzionati nel commi
11arti152lart.132 dib. , appare subito videnteašpar,
tena la varietà delle posizioni ivi ipom tizzaté (aka si aggiunge allkestrema varietà che pub assumere, in base al diritto sostanziale, le stesse connerso nel reato, non sempre impLIants la conoscenza personale tra lore at tutti i œør- rei s la préciss, diretta nozione, is farts ciasoune di essi, dellääpporté concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche), risulti tutt'ala tre che impresonibile 1Beventualith che possane- dersi TA in correith" di natura indiretta,
Quante polcai o.d. "riscontri , non appars neppure oendivisibile, in linea di principio, l'assunto della difesa secondo cui, quando trattisi di ácz cuse indirette, la pluralità di essè,con provenien' sa. da fonti diverse ed autonomesnen þessa comunque dar luogo, alla reciproca, valida corroborazione, sì da rendere soddisfatto il precetto at out
1#art #19ª coma )=0+).)» La cik ricordata unicit
Kella disciplina alla quale, ai sensi del citato artal98 ©«p«] , vanno considerate sottoposte le dichiarazioni, drette o indirette che siano, res se da soggetti indicaţi îm.dotta disposizione ner mativa, implies alle, una volta accettato 11 princi» pio della validità, a determinate condizioni, delm la correberazione reciproca di tali dichiarazioni, 457 LL /2/3
detta validit non possa essere esclusa per iI sele fatto che si tratti di dichiarazioni indiretz te, compertanis tale loro naturak semmai, soltanto l\obbligo di una verifica particolarmente accurate della loro attendibilith intringecat obbligo masce, peraltro, dal gi richiamato principie merale di cui allart 198 comma 1 cap‹Ñ sussiste, neşli stessi termini, anche quando le Mohiaragioni de relate" siano rèse da testi■
moni e stane come tall/soggette alla disciplina di cui allkartą195 0«7-7. Si ricorderà, del resto,
a tale moposito Hella trattazione del motive na işl rioorst CC sia state riles vate ch!, in base alla sopravvenuta disciplina di cui al 1.L ringne 1952 1.306, convertite modificazioni nella legge 7 agoste 1993 n'136,
Warts 19 c.
1.1. aia estrate a far parte elli la cui osservanza è richiamata dal comma: §. i.11Äart. 210 cup. che disciplina esame 14esame della persona imputats, in procedimente connessë. inter probatoriamente collegate.
Tà pub dirsi che la concomitanza di moltepLIi dichiarazioni accusatoris indirette non dia luose al fenomeno della reciproca, sorroborazione sole perchè, per avventura, unica sia la fonte di riz ferimento (como invece sembrerebbe volerai soste= nere nel motivo di ricerge in esane)». Lšunicità della fonte, infatti, non ha mulla vedere con la questione del c.#. Iriscontrit as piuttoate con quella dell attendibilità intrinseca delle dim chiarazioni accusatorie, la quale alpende, ovviam mente, oltre che dalla credibilità del dichiarante, in ordine a quello che egli afferma di avere apprem 458
EL/2/3
dal, tergé, áll
11, per riferite ali ska ozzakta dálläismissione & altri terkini,
panieniskie rea lt àçàðàë contartá
al
に よる
「
onere kon t remamente fatto ozkatītē at ku in relat i
Hent
cone discussion
109
unte rifer sant trofa nel fatto el rap porti instauratişi tra lui. 11 Pittallad EL/4
459
200 infetantes forretta ed affron
VENUNICH quante estenute ferrante ėbūti merito igurabile a carice dell inputāte, sulla base delle v aluto addebitak lipotizzate rente a vařit? afinat o unitamenta mille köhn
aiagione ferrevistice: oversi gt d content an The pri inquääräkilit on m ettibri . e l vi n pi: all art. 108/f il iadores valty? For träzlato ako nem-riguandembliju tru minore fon d ella costituita venuto ri ver olande stängtelis AS, Vr Vestrene broj
PUL MURIN in quanto e1dary lzegoś all contentaté patent at reato, non sare beatats nebunie¤ingua iṛað
h t
r sussidiaria di qui all rth 30׳žuá!
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V
tendeḥproprié, đã÷¥àöधà¦à¥£ãã¼µ#f
..infece riietate alle come questa Có M űtő ké denbeut occasione afrornarë öö ;a
1998, RR); nelle previsioni
¿¥Mart 20 o dš eni Kib quale, coks b ot y prevede done
Mipotent aussitiriz reáté quella af ehf, Tudbri it dei casi ¿t emas 61 ³ræ ð rifugio fornisce i te ite a taluna delle persone che partecipano all associazione alla bande indi- cate nei due articoli precedenti rientra anche 460 Tibballa/4
Bil fatto di raccogliere un ferite appartenente alla banda, xoconjagṇarle in un luage sieure, 'darz gli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali con il vitto Metta conte segnalare che il caso a cui si riferiva la sentenza ora gitata (prem dotta in copia dalla stessa difesa , era quello stesse del ricevera della AS, riguardato perk. gotte il profile dellkimputazione di banda armata nossa al RE, il quale altri non era se nen l'avv.RR i cui s i volte fatta mena zione nella trattazione del presente ricorso:
Il principio anzidetto appare, in realth, ‚del' tutte condivisibile fa prescindere dalla conalum
.:
sione cui pol, nel merite pervenuta nel prem cedente dianzi menzionate, questa Corte, la quale ha escluso la configurability, a carico del Serren' tine, del reato di qui allja ( 306 0.3» jroprie ž perch , in alternativa, petata configurarsi quello di cui allert 307 0.7 ha pertante annullateallført.307 0.2ə, con rintie 11-impugnaþa sentenza deman dandó-al gine dice di rinvio l'accertamente in fatte circa la sussistenza delliuna dellaltradi dette ipotesi criaineseł Jon può negarei, infatti, che nella iso nozione, in particolare di rifugie rientri anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immedia= "
ta urgenza interventi sanitari, táluno dei sog'i getti menzionati nel primo coma dėll fart.307 063; venga accolte e, succesIVmente agli interventi an' zidetti, trattenute fine a completa guarigione, in condizioni di clandestinità. E che, nella specie, la AS, ferita ormai da molti giorni, abbisogna sz se di interventi urgenti eseguire, peraltre, 401 Fitbolla/4
a centinaia di chilometri di distanza , non le al
* sostenute, a quanto risultas neppure da parte della difesa rileva in contrarie che, anche in mancanza dell'urgenza, sarebbe stato comunque. operante il disposto di mi allfart.303 comma
...
codi pem. in favore dell esercente le professione sanitaria che avesse prestato alla persona ricoves rata le opportune cure mediches Shosoners, infatti, dalllobbligo del referte, previste sole con riguarde alla prestazione dell attività strettamente sanitaria, non pub, ovviamente, impLIare la irrilevanza pem J. male, sotto qualsivoglia altro profilo diverse da quelle del reate ii emissione & referte, dell'ing tera condotta nel oui ambite si venga a cellogare la letta prestazione.
*
Una volta,affermata Ferb, sulla base di quanto finora argumentate, la astratta configurabilità del reate ai ani allfart.30% cod.pe , risulta per ci stess appLIabile il principio, mih volbe afferuato da questa Corte, seconde quii, quando la condotta pr vista in detta norma risulti posta in essere non in viata del vantaggio del singele assistite, in quanto personalmente bisognese di aiuto per le sue
** elementari decessith in vista del vantaggio del'
l'intera banda, sia pure mediate dal vantaggio con tingente dell'assistite, l'illecite configurabile non sit quello af carattere sussidiario previsto appunto ſal citato art 307 cod. pem., ma quello,
... ben pit grave, di concorse nel reato di cui all'art. 30 % Ora, nel caso di specie, si affermate, in particolare nella sentenza di primo grado (pag.
21 , che aiuto prestato dal EL sarebbe 1
462 Fittolla/4 stato diretto non alla AS personalmente, non essendo la donna, all'inizio, da lui neppure nosciuta, ma proprie alle brigate rosse", in 心
quanto tali. 1 che, per la verità, sembrerebbe trovare un valido agganolo, ad esempio, nelle dichiaraaioni del BU, riportate a pag. 2145. della medesima sentenza, in qui si legge che il EL, come riferite dal NI, aveva accettate 11 ricevere della AS senga, chief dere nulla in cambio salya la succesIV
- i.
spettazione del sequestre del suo avver sarie
*
ET , "perche gli piacevano le brigate
Indipendentemente dalla significanzaroase .
meno di tale elemente, quel che comunque apm pare importante, ai fini del presente giudizio, ai legittimit , che la suddetta valutazione di fatte operata dai primi giudici de non contraddẹt ta dai secondi, i quali hanno soltanto intesen. EX 2. ° giustamente, oonfutare le specifiche degliange A dell'imputato,essenzialmente fondate, ellora come ora, sulla pretesa legittimazione totale della S condetta incriminata, siccome rientrante nell'e sercizio della professione medica non risulta specificamente contestata dal ricorrente con argq= 1 _ gomenti velti a dimostrarme 1 illogicità o l'arbi trariet sotto l unice profile posibile, a cieb quello del vizio di motivazione. Lunice elemente, infatti, che potrebbe essere considerato biettivamente funzionale ad un siffatto scept pur in assenza di espLIita enunciazione, appare quelle costituite dall'affermazione secondo cui, nella stessa impugnata sentenza, si darebbe atto
.1
ohe fine al modento del ricevere della AS, il Ditte Lia/4 463
EL non avrebbe avute Mcontatti di alcun genere con lel. con singeli partecipi del sodalizio!.
Il che, però, non rigulta avvalorato dalla lettura i detta sentenza, dał momente okein essa ai i mera, na non si esolude affatte, tra lfaltro, il precem dente contatte che t vi sarebbe state, secondo la corte di prius grate toème già ricordate), fra :
EL e EN. Questa Corte non pub quindi, in proposite, che rilevare leassenza di ogrel span. zia per l'esercizio del proprio sindaoate. .
Passando quindi alle censure proposte con riguars do al secondo elemente della condotta complesIVmente ascritta al EL quelle concernente la proposta di sequestro dell fassessore Sabettinið, rileva Is
Corte che esse si banane sul Fresupposto chę 11 progettate sequestre ose moltante la controparm tita che il EL da enterne allforganizzazione, ohledeya a questifult Fer il favere fattele. Be così: Bbase, men o'b dubbio abe le censure sarebbero fondates Ma così men Þorchò il EL, come si ð appena vinto, aveva aderito, secondo quanto accertate in fabte dai giudici di merite, alle bri■ gate resse già con l'accettazione del ricavers della
AS e con là, contestuala proposta di organizzare il rapimento delle ET, per cui quest'ultima, pur se motivata da un evidente e dichiarate interesse pers sonale e presentata quasi come contrepartita Par le prestazioni effettuate alla bigas, non era pik la proposta à un estrañso, ma quella di un aderent te che la formalaya nella piena consapevolezza della sua potenziale utility anche in relazione ai fini perseguiti dal sodalizio criminoso * Bel resto, arm 464 Dittall/4
are di tutta evidenza che in assenza di detto ultimé requisite, la proposta in questione (non essendo le brigate rosse, per quanto se ne sa, dedite alla esecuzione di delitti su commission ne esternað. „ non” sanel e neppure stata presa in considerazione. Pali concetti, sostanzialmente, sone i medesimi gik espressi dal giudici di merito e, segnatamente, dalla corte di secondo grado, odme si rileva, in particolare, da quanto si legge a magð 169 del “impugnata sentenza, secon es cui il sequestre ET, ancorchè dal Fitz
tella "suggerito e agevolato per sete di vendetta, sarebbe state comunque un atto delle brigate rosse.
Con il peculiare significato che ne sarebbe deri» vato in termin e di finanziamento dell'organiz= zazione, anche in vista di altre operazioni, e di inserimento nella complesIV strategia della lotta amata contro lo Stato. Bonde la plena den' sapevolezza del collegamento della sua Edel Fitz¨¨ tella – Ki.m) attività con le finalità perseguim te dalla banda armatá e del contribute confessa prentato alla realizzazione del programa crini= aggiungasi che, in lines di fatto,
i giudici di merite hanno anche accertato', "wome si è viste, che il EL, oltre a proporré
11 sequestro, forni anche, per quanto era nelle que possibilit , le notizie utili ad eseguirle;
11 che accentua il carattere collaborativo delm la proposta al tempo stesso, la riconoscibi❤ e le utilith per i fini propri dell'organizzazione criminosa.
Per quanto attiene infine la dessa a disposizione Tittella/4 465 della clinica, 11 fatte che quest'ultima, in cons crete, dope 11 ricovero della Lima, non risulți essere stata utilizzata (circostanza, questa, sulz
[
la quale, in sostanza, si basa la Censura propou ata sul punte dal ricorrente s non pub avere, co esattamente ritenute dai giudici di morite, aloun rilievo in favere dell'esolusione della penale responsabili del ricorrente. Feattamente, in- fatti, i giudici d merits hanno ritenute che anche la sempLIe manifestazione di detta disponi= bilità valesse a costituire una apprezzabile uti- lìth per l'organizzazione criminess ed a costitui=
ra, al tempo stesso, preva dell'adesione a questa ultima da parte del EL. E, invers, non appa= re ragionavelmente revocabile in dubbio chó la con- sapevolezza di poter fruire, all'ecoorrenza, di una struttura sanitaria artioslata ed efficiente come quella del EL costituisse, per una organizzazione come quella delle "brigate resse", un fattere di sicurezza e, per cib stesse, un s alteriere incentive alla presecuzione dell'attivi=
t criminosa. Si affermas da parte della difesa, nel motive in esame, che l'offerta dalla dispo■ nibilità sarebbe stata condizionata al compinens to del sequestre CHne, ma, in realtà, della esistenza di una tale condizione non arpm re trace ois, stande agli accertamenti in fatte che risultane dalle sentenze di primo e secondo gradej nà la dim fesa, dal canto sue, fornisce elementi specifioi a sostegno di fetta affermazione senza contare che, in ogni case, anche ad ammettere che la condizion ne vi fosse stata, essa non avrete cancellate, ttella/5 466 Pi
evviamente, la potenziale utilità dell 'offerta này tanto mene, l'idoneiti di quest'ultima'ad essere assunta male elemte dimostrative dell'intervenuta adesione dell'offerente. #1
ricorderk, a tale ultime proposito, che l'adem sione ad un sodalizia oniminose non richiede anche di per sè la prestazione di specific che attività a favore del sodalizio stesso, bastando la messa a disposizione delle prom arie potenziali energie, quali che esse sia=
nex motivo nal…..
† infondate. Il fatto che il EL, nel prestare adesione alle "brigate resse', fusse animate sell'intento di servirsi di esse For
nuocere al que personale avversario
, nen de affatto, sette il profile logico, ohe egli conoscesse e condividesse anche le finalith speź offic e che le brigate resse , in quanto da armata! erbeguivano. Ovviamente, per soeńža e» neprattutte,' per condivisione non deve necessariamente intendersi una intima e convinta adesione alle finalità ultims del sedalisie crimings. 31 dela;
infatti, per sua natura, richiede soltanto la coscienza e volont , da pars to dell'agente, di operare in modo da rendere concretamente possibile la realizzazione dellfez vento tipico previsto dalla norma incriminatriće
e, quando trattisi di dole specifico, anche in vista della finality ulteriore parimenti indis Pittally5 467
cata dalla norma. Hetta ultima finalità, peraltro, nen va confusa con i motivi a delinquere che sono propri ed esclusivi dell'agente e possono presen' tarsi come pulsione alla realizzazione di altre finalità, la qui presenza, tuttavia, non vale, salve il case dell'incompatibilità logica, ad annullare quella tipica prevista dal modell normative. Per fare un esempio molto sempLIe, basti pensare che chi ruba qualcosa ad un nemico
Personale ben pub essere animate pih dall'intento 1
di muscere a costul che non da quello di locuplem tarsi;
il che non toglie, tuttavia, che il reate a furte rimange ugualmente configurabile, anche setto il profile soggettive, poichè la finalith at muocere, anche se prevalente, non annulla quel» la del conseguimento del personale vantaggio.
Dole specifice, in altri termini, non significa esclusive, Wib comporta, nel caso dėlla
baṇda armata, che pub esseryl adesione, Penalmente rilevante, anche sotto il profile metgettive, al sensi dell'art.306 cod. þe¤«, pur quando l'aderen'
-
to sia nosso escluIVmente da interessi Personali, sempre che tali interessi risultine in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del sodam
+ lizio criminese. Il che, nella specie, appare di tutta evidenza, glacohh operazioni come il preperto sequestro dell'assessore ET, suscettibile si ampia strumentalizzazione ideologico-politica
(così come si era verificate in occasione del
Bequeatre Qirille, posto in essere non molto tempe prima dalle stesse "brigate rossel), rientravano proprio tra quelle (come già si è osservate in precedenza, nella trattazione del motivo n.1) Pittally/6
468 per la qui realizzazione il acdalizio criminoso Aera state costituito ad operavat e di cib, viamente, il EL era consapevole..
motive n.
* infondate. 11 ruele organizzativo attribuito al EL risulta pi che giustificate în con siderazione della natura dell'apporte specifice da lui arrecate Vantaggio ¨del' śedalizio ori=
minose. Poste, infatti, che, come si è gi volte ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricerse da parte di altri imputati,
l' organizzatore non è necessariamente celui che coordina e dirige l'attività ai altri, e men che mai colui che crea l'apparato organizzative della banda dell'associazione, ma si identifi- oa, Fit genericamente, in akiungue, aderendo al sodalizio,Ti avala, anche in modo non continuati■ ve, attività risperdanti ad esigenze essenziali del aedalizio stesso, con carattere di (relativa) infungibilit, appare a tutta evidenza come 1 i gludiol di merite correttamente abbiane ricone= solute la detta qualità in chi, come il Pittel- la, nell'ambito di un organismo associativo del genere delle Ebrigate rosse"; istituzionalmente dedito a sanguinese operazioni terroristiche E
(con facile verificarsi, quindi, di fatti legio si anche in danne di chi le poneva in essere), nonchè ad operazioni ai "autofinanziamento" an-
che mediante sequestri di persona (come nel case già ricordato del sequestre Qirillo), aveva, da un late,poste la propria specifica capacità pro= im
469 fittalla/
fessionale di medico e la propria struttura sanie taria a disposizione del suddette organisme e, ŝall'altro, fornite a quest'ultimo un valido · obiettivo per un'ulteriore operazione al tempo atesse political e di faute finanziamento^, forpen' do all'uopo indicazioni e informazioni di cui, als meno in parte, egli solo poteva disporre. Il cam rattere essenziale e infungibile di siffatte atz tività non appare, invere, seriamente contesta vile, nò, al riguarís, soccorrene In argements zioni avansate dalla difesa a sostegno dėl motivo in esame, sostanzialmente caratterizzate dalla ripreposizione, sotto altro profilo, degli atessi tent di discussione già proposti nei motivi prem cedenti.
- motive nat
" infondate. I giumici di merito hammo ampiam mente motivato il mancate riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento alla Fecceziom nale gravità del fatter, riguardate sette moltepli= ei prefili, tutti adeguatamente illustrati, ed inquadrabili nell'ambito dei criteri di cui al-
l'art.l}} cod. pon. (e , pertante, à torte la difesa si duele del mancato riferimento, da parz te dei giudici, ai detti criteri, come si legge nel motive di ricerse in esame). The poi il fatto medesimo, agli occhi della difesa, possa ragionem volmente apparire di minore gravità, non costitui= sce certo argomento suscettibile di essere valida=
EN posto a sostegno di un ricorso per cassazione.
A, infine, può censurarsi l'impugnata sentenza
(come invece si pretenderebbe da parte del ris telle/7 470 Vit corrente, Der mon avere eam valorizzato la prec gressa condotta di vita del EL e la sua incensuratezza, poste che tali elementi, come più volte gib at è ricordato nella trattazione ti analoghi activi di ricorso, non necesariamente debbano prevalere, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generioke su altri disegno negativo, ai quali i giudici di marite abbiano fatto riferimente.Pertanto, il richiamo ad essi si traduce, sostanzialmente, nella prospettazion ne di sempLIi toglianze di fatto, non auscets tibili di accoglimento in sede di legiṭtinità, T'onti
Proconi/1 471
NT Radia
Ha dedotto, a mezzo dell'avv.Memmise, motivi comint a quelli nn.1,3,5 del ricorso GR e, a mezzo del'
l'avv.Lo Giudice, motivi comuni a quelli del ricorso
NI, PP ed altri. Il gravame è quindi da ritenere infondato per le stesse ragioni indicate nale
6la trattazione di detti riporsi, qui vanno aggiunte quelle indicate nella trattazione del ricorso Quagliardo, la cui specifica doglienza à estesa anche alla NT.
Freca coi linio otive .l.
F infendate. Al Precabei risulta in linea di fatto, attribuita, secondo quante accertato, dal gindio merito, non la sole Mansiona di #presta= nomel per la sempLIe acquisizione in uso di immom bili per le "brigate resset, na anche l'attività di gestione di una base nella quale si svolgevano riunioni della direzione di polemna romana, nons ahb la militanza in una particolare struttura fo.d.
"brigata contro"}, istituzionalmente addetta allm
"inchieste qui "nemici da colpire!s. Pel tutto in- conferents;
risulta, quindi, l'argomentazione dim. fenIV avolta nella prima parte del motivo in esame, volta a dinostrare che la sempLIe attivis di #prestanemet non à luogo alla çonfigurabi= lith del ruolo organizzativo, Quante, poi, alle ulteriori argomentazioni, volte a censurare l'imm
心
pugnata sentenza sotto il profilo della valutazion ne degli elementi di fatto sulla base del quali
▲ stato ritenute che il AC fosse anche "ge= store" della base da lui procurata, appare suffi= olente osservare che non vengono prospettati de multi di serta atti a dimostrare che quanto sf= 4172 Eroepeni/1
fermato sul punto dal chiamanti in correi fosse da considerare obiettivamente inattendibile;
nè,
d'altra parte, sub ritenersi (coal come invece ai dovrebbe fare, seguendo l'impostazione dimmi fenIV che le dichiarazioni accusatorie pro venienti da taluno dei soggetti indicati nei com mi 3 o 4 dell'art.192 c.).p. vigente abbisognino
1 al specifico riscontro anche con riguardo ad ogni singola circostanza e modalità di attuazione del fatto addebitate;
fatto che, nella specie, 00 stituito essenzialmente dall'adesione, penalmente.
rilevante in sodalizio eriminoso "brigate rosset, quale che fosse pof 11' rule ivf rivestim toy avendo a o importanza solo ai fini della graduazione della responsabilità e del trattamen's to sanzionatorio.
onefattione, infine, l'ulteriore elemente dostituito dalla militanze nella "brigata contra ta osservato che, una volta ritenutosi, in linea di fatto, da parte del giudice at merite, che tutɛ ta la detta brigata fosse addotta allo svolgimento delle "inchiestef, ne deriva che legittimamente poteva attribu̸ifsi à ciascuno dei suoi componenti
( quindi, anche al Procacol), la qualità di "or= ganizzatore”) attese che, come gi in altre altre analoghe occasioni si è avuto modo di affermare, in un sodalizio criminoso del genere delle “briga» te rossa", la suddetta attività era di fondamentale importanza giacchè, senzà el essa, sareb - stato assal più difficile, se non impossibile, indivia duare gli obiettivi da colpire e programmare adoz guatamente le nodalità di esecuzione delle singola 473 sentenza azioni criminose. L'impugnata/s avrebbe quindi potum to essere censurata sul punto sole se si fosse dis mostrata, da parte del ricorrente, l'ingiustifi= catezza della ritenuta appartenenza di lui alla detta brigata, ovvero della ritenuta preposizione di quest'ulting, nel me complemat, all'attività. sopra menzionata. Ma una, tale, dimostrazione non ri= sulta fornita, essendosi il ricorrente limitate a lamentare il mancato apcertamente della specifica¨ attività concretamente svolta dall'imputab om glianza, questa, chey, Perciò, atteso quanto dlanzi illustra- :
to, appare anch'essa del tutto fuori bersagliott motive 2.
T' infondate al limite dell'inammissibilità, in quanto basato su affermazioni pressochè éscluIV=
mente in fatte;
di carattere meramente assertivo, circa la pretesa mancanza di proves in atti, che dimostrine la responsabilità del ricorrente anche in ordine al reati in materia di ami, per i quali ha riportata condama. Al riguardo, Ture quindi sufficiente rilevare chè in realth, dall šimpugnam ta sentenza, l'affemazione it responsabilità del
AC anche ter i tetti reali rfmilta più che adeguatamente motivata con riferimento alle dichia= razioni di diversi chiamanti in correità, da cui⠀ risulta anobę la specifica natura delle armi in questione. 474 Buccosta/1
Eccosta BI
motivo mul
Bi infondato. In linea di diritto le attività attribuite al Raccosta, con particolare riguardo a quelle costituite dalla propaganda a fine di proz selitismo' e dalla partecipazione all'effettuazio= ne il “inchieste (si richiama, con riguardo quest'ultima, anche quante esservate, poc'anzi, nolla trattazione del motivo ñil del ricorse
Precaoci}; appaione chiaramente inquadrabili fra quelle di tipo organizzative, avuto riguarde alle caratteristiche, pit volte illustrate, a alb che deve intendersi, ai fini penalistioi, con riferimento alle ipotesi di reste in esse ne, per ruelé organiz ative". b, in contrario, 4
pub attribuirsi rilieve alla circostanza, posta in evidenza nel metrys di riadrse in esame, che il soggetto cui la qualifios in questione ta attribuita operasse sotto Urettive altrui.
La prestazione, infatti, di un'attivith enseffia-
Is a relativamente infungibile. In favore un organismo associative (lecito illecite che siał, non impLIa;
infatti, che detta attivi nen padza aval farab anche sotto direttive e trelli altrud. By d'altra parte, nozione comune esperienza che, nell'ambito di un ruolo dirigenziale o organizzative, quale che sia la natura dell'ente nel quale esso trova inqudēras mente, siano distinguibili iveral livelli di autonomia decisionale e di responsabilità, Bona
za compromissione, tuttavia, dell'appartenenza di ciascuno al ruolo anzidetto.
In linea di fatte, poi, non risultano dedotte 475 accosta/2.
àrgomentazioni obiettivamente idonee ad inficiare quanto notivatamente ritenute dai giûdiei” #l-hom rito, essendosi il ricorrente limitato ad unı nerioa contestazione: 11 talune singole affermazioni
4.11'impugnata sentenza, come, in particolare, quel' le attinenti la cestitusionele la denominazione del nuolee -MENO: iebtrip @ 1**airaol áñentor tells CE MÁ graziaj affermazioni che co- munque nel complé n dell'arparate motivazionale dell'impugnata sentenza appaiono³¿lquanto hargina- li e la cuž protest informákazki, d'altra parte, von risúlta in alcun mod¥ fimostratagonisico oviseront motivo n.1
*
R infondate ren si contesta, sostanzialmente,
da parte del ricorrente, che questi possa aver forni= to alliørganizzazione, su richiestas Informazioni? peli, inequal che modò risultat, ubili af fini dell'afe fettuazione della raping all'agenzia della fica navianale al lavora jos §€*11[¤ ¢ * \# 11
TA prestav a da pendente con contratto a tre mesi. Wi contesta, perby ol talf informazioni fossero staté arminanti at fini dell 'attuazione della rapina” épɔooprattutto, che fossdre state furnite nella consapevolezza della loro possibile utilizzazione, richiamandosi a tal fine le dichiarazioni rese dal vasta davanti al giudic arpelle e rinproverandosi a quest'ulti mo .di (non averle prese in alcuna considerazione.
Ora, con riguarda al primo del que profili dianzi accemati, e cimb quelle attinente l'oiet tive riz lievo da attribuire alle informazioni fornite dal Irccosta/2
476
Raccosta,devesi da questa Certe osservare che 11 det' to rilieve;
non poteva nò- doveva essere escluso, en
* "
dai giudici di merito fiversamente dancome semmis bra ritenere la difesa del ricorrentað,űseh petnae chè le informazioni in questione, di carattere s preliminare, ebano pa state integratelė irřes nf bustite, in modo dęterafinante,, das quelle che il fe f: 11
SA, a quo dire, ayeva soquisite Personalmen'" te, mediante diretti sopralluoghi efficacia, infatti, dell'originario apporto causale (ancora – oh modeste , all'ideazione pregettazione del proposite cribinego, non poteva dirsi (dimpertahs ber annullata dai successivi e, magari, più consisten'
ti apporti provenienti da altri soggetti, i quali con ogni probabilità sarebbero mancatis.secfosse mancato l'arperte iniziakes Magnataltra parté,' da ritenere in via generale che l'efficacia a del contributo, causale di ciascunseendermants of all'attuazione di un qualsivoglia illeolto pomalės sia riconowalbile solo a condiziona che vengautfat mostrata la a uta indispensabili gin chè
•
un siffatte argomentare impLIherebbe l'oblitera t zione una del, fondamentali.principi che regemen lano l'istituto del concorso di persone nak rastoj e cioè quelle per cui tale concorso è configura bile anche nel oase in cui il concurrente abbia ukl operato in modo da dar luogo ad un sempLIe raf forzamento dell'altrui proposite criminoso;
potion s1, questa, nella quale come al i avuto de a sione di osservare in precedenza (ved. motivo n. a
1 del ricorso RO , obiettivamente impos' sibile, di regola, avere la prova che senza quel rafforzamento 11 proposito fon sarebbe stato at Rocc ato/2
477
tuate..
Gen riguardo pof al secondo dei profili indicați dal ricorrente e cioè quello della consapevolezza o meno, da parte sua, dello scopo per il quale gli erano state chieste le informazioni da lui forni=
to), giova anzitatte rilevare che, secondo quante at apprende dalla sentenza di prime crado (988.
2233); le informazioni in questions, come rifer rite dal SA sulla scorta dell'e affermazioni del Novelli, secondo cui questi le aveva acqui= alte dal #trimestrale (cioè appunto dal face:
·´aðata}, Fortevane "mulla planimetria dei locali, sugli orari e sulla quantità di danaro erogata con stipendi dalla ANoa nazionale del lavoro ai dipendenti del GIRI Tali affermazioni non appaiono sostanzialmente traïdette da quelle che emergene dalle dichiarazioni rese nel dibata timenta d'appelle dal medesimo Zavasta, siusta 11
tästuale tenere il^dase, quale si rileva" dal nem tive di ricorse in esame In appelle, infatti, il
SA, stando appunto al riportato temore el dette dichiarazioni, risulta aver parlate sole 1
in via esemplificativa del genere i informazioni che ad potevano chiedere ad uno come il accesta, menzionando in particolare quella attinente l'efe fettuazione o meno di pagamenti in contanti, Benz za peraltro escludere le altre, facilmente acquim aibili, del resto, anch'esse, anche da un sempLIe impiegato trimestrale Presumibilmente addetto a | mansioni subalterne. Devesi quindi ritenere che i legittimamente i giudici di merite, sulla scerta al tali risultanze, pur senza prendere espressamens accosta/3
478 to in esame le dichiarazioni del SA in aþ-
pello, abbiano date per acquisite, in assenza al contraria risultanze di altra natura ● di al' tra fente, che le informazioni fornite dal, Racu i costa al Revelli fossero in concreto, quelle gi indicate nella sentenza di primo grado.
Gib posto, ne deriva che attese l'eggette, 80= pra specificațe, di tali informazioni, e avute riguardo alla comune militanza di chi le chiedez va e di chi le forniva in un'organizzazione cri-
minale nel cui programma figurava anche l'effets.
tuazione di rapime a scopo di "autofinanziamento",
legittimamente da parte dei giudici di merito si poteva da cib sole trarre il più che ragionevole convincimento della piena. consapevolezza, da par= te del mocesta, di quello che, con ogni pre babi- lit er lescopes per il quale le notizia in questione gli venivano chieste cib bantal a: ritenere, giuridicamente, corretta la conclusio-
ne) a byli gli stessi giudici sono pervenuti, circa la sussistenza in cape al ricorrente, anche del'
l'elemento soggettive atte a far qualificare la sua condotta comer concersuale rispetto all'effet tuazione, poi, seguita ad opera di altri;
della rapina.
- motive n.
3. infondato. Misulta pacificamente ammesso E in fatte, ohe 11 Maccosta componente della "briź gata collocamente , partecip all'affettuazione
•
di un' inchiesta che aveva ad oggetto appunto l'Ufficio collocamento diretto dal dott. SI. Raccosta/3
479
81 contesta però, da parte della difesa del ricor= rente, che la detta attività potesse costituir elemento sulla base del quale fosse lecite affermare, aosì come invece ai fatte da parte del gludioi di merito, la penale responsability dello stesso ricorrente, a titolo di concorso morale, in ordi- ai fatti, da altri materialmente commessi, cul' minati nella "gogna e nella gambizzazione" in flitte al predetto eventurate funzionarie;
& cib
-Iva tvi essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese 273. in sede di appello dal SA ( in parte travis 7
. sate si afferma e per 11 reste neglettel
8. secondo le quali (in base al teate riportate nel motivo in esame), essendo stata fatte " sau torata" la"direzione di colonna" Seguito del
... o 1 cambiamento di programma (non più azione dimostra=
-
Letata tiva, a azione contro la personal, essendo per- tante rifatta "ex novel l' inchiesta , quella, Ke=
cedentemente effettuata dalla brigata collocamento" 11
+ rimasta del tutto inutilizzata.
A XX
Al riguarde la Corte, nel richiamare, per quanto valgano (attesa la parziale analogia di situazioni), le argomentazioni esposte nella trattazione del mo= tivo n. a del ricorse AT e in quella del mo= tive nal del ricorse LL RI, come pure nella trattazione del precedente motivo a ricorso dello stesso Raccesta, ritiene qui di aggiungere che 1415
anche nel case in esame non si verifica alcuna frattura 1 nel rapporte di causalità giuridica fra la condotta 631 posta in essere dal ricorrente e l'eventi (o meglio, la serie di eventi, uno per ciascun reato), mate= rialmente realizzati da altri. La sopravvenuta inu= t
480
"tilizzabilità pratica, infatti, secon le sur dell in'richiamate dichiarazioni del Savast chiesta" originariamente compiuta, con la colla orazione del Maccosta, dalla fav a collocav mento", non costituisce di per sa secondo i principi della causalità giuridica, circostanza tale da comportare l'azzeramente dell'apporto
** causale che l'esecuzione di quell'inchiesta D alla nascita st aveva/rappresentato rispetto ai successivi av luppi dėl programma criminose, posto che tali
1 sviluppi non costituivano certo un'antitesi, ma
EE si ponevano piuttosto su una linea voluzion ne pestorativa del progetto originario, ammesse
» non concesse che queste prevedesse soltanto un' azione "dimostratival (le auf modalithalter
esecuzione, comunque, come pacifico, sareb
20% were state fall ta ar luogo alla configurasiz F+ lità di illeciti pepali). x
In quest'ettica, munque, le dichiarazioni del
SA,cui si richiama la difesa del ricorrente nel motive in esame, appaiono del tutto privs di sostanziale rilievo, sotto 11 profilo che alla stessa difesa giustamente interesse giacchè, mi ferendėsi seltante al mutamento del piano d'azione e ei alla conseguente inutilizzabilità pratica del
#lavoro" preliminare compiuto dalla brigata colle camento", lasciano completamente da parte quelli che sono gli effettivi elementi di rilievo al fic ni della ritenuta configurabilità della responsa bilith concorsuale a carics del Paccosta. A che,
ON ovviamente, foglie mordente alls pur esatta con' della difesa, secondo cul siderazione/ la oerte al merito ha complessi= 481 Rheinst /1
vamente ignorate le dette dichiarazioni, salve forse nelle parti in cui, sensa citarle, ha affer mate, con evidente errore di fatto (se il riferimento
₹ era da intendersi come fatto ad esse), che anche secondo il SA l'originaria "inchiesta" era poi stata utilizzata per l'attentato.
Ma, velenical andare oltre, vi è anche da dire che, in effetti, secondo quanto si afferma nell'impu- mata sentenza (pag.§87), la prospettiva di un ate direttore tentato alla persona/dell'ufficio di collevamento era presente fin dall'origine. Si richiamano, in detta sentenza, al riguardo, le dichiarazioni del
RS e il contenuto di un memorial , datate 83 maggio 1988, redatto dallo stesso ricorrente.
Balle prime nella parte che non appare contestata, sette il profilo dell' esattezza della trascrizione, nel motivo di ricorso in esame ,emerge che era stata la "brigata collocamentat, composta, oltre che dal lo stesso RS, da Alimenti, IAne e Maccosta,
a passare il nome del suddetto direttere alle.
"brigațe rosse" propriamente dette (e non è chi non vēda come la conoscenza del nome del funsios nario, se l'el ettive fosse stato solo quello del-
l'asione "dimostrativa , non avrebbe avute alcuna utilith). Pal seconde, emerge, poi, che, nell'amm bito della suddetta "brigata collocamentos ra stata "presa in esame la possibilità ai compiere
老
un attentat al direttore", anche se il progetto –
ad afferma poi - era stato succesIVmente abban' donato, ma nom ai badi - Per resipiscenza, ma.
sele per quelle che vengono definite "difficolth interne alla struttura e oggettive difficoltà al inchiestare il personaggio,
} 482 Ruccosta/4
'illa stregua di tali risultanze (la seconda del' le quali, tra l'altre, totalmente ignorata nel motivo di ricerse in same, mentre delle dichiam razioni del Gerai si richiamano solo altre parti, ad avvise della Corte, mene significative , ap- 1 pare quindi ampiamente glustificata la ritenus ta sussistenza di una sostanziale, ininterrotta linea di continuità fra l'originarie programma criminoso, cui il Maccesta aveva incontestabil'
-- mente partecipate quelle poi effettivamente rea= lizzato.
- motive n.4
E₁ infondato l'unificazione, infatti, sotto la comune rubrica di "attentato per finalità di
-3
2
terrorisme di eversione delle varie condotte contemplate dell'art 280 cod pen. nen impLIa che le suddette condotte siano tutte qualificabili J come "tentativil, anche quando abbiano dato luogo
(come si verifica Bella species, allevente che gli agenti si proponevano di realizzare. Diver= L samente opinan do bisognerebbe giungere all'assurda conclusione che vada qualificato "tentative" anche l'omicidio consumate commesso per finalità di terz :1
rorisme di eversione ed inquadrabile, quindi, 1 nelle previsioni di cui all'articolo anzidetto
(commil I e IY). La realtà è, invece, molte pit sempLIemente, che il legislatore, per esigenze di politica criminale, ha, in presenza della fis nalità di terrorismo o di eversione, trasformate
11 tentativo di omicidio e di lesioni in figura base di reato, sottoponendolo ad autonoma e pit. grave sanzione e trasformando, inoltre, i casi al
T realizzazione dell'evento, nell'una e nell'altra 48.5 200003087
ipotesi, in circostanze aggravanti ad effet to spe= ciale, con ulteriore aggravamento, ovviamente, del trattamento sanzionatorie di comporta che, seme
1 mai, à la figura base di reate, così come confi= gurata, a dover essere esolusa, in quanto tale, dalla ordinaria disciplina del tentativo,nej non inconcepibil: invece quest'ultima a dover essere, Mente, appLIata in tutti i casi di "attentator. aggravati dall'evento e consegue che risulta, 1..x pertanto, del tutte incenferente 11 richiamo,
operate dalla difesa, nel motivo in esame, al l'art.50 cod. pen. ed alla problematica attinente la compatibilità o mene del delo eventuale con il t
- w terativo i omicidios g' infondato. Le argomentazioni sono sostanzial motive ma}
mente le stesse già aidotte a sostemo del motivo n. 3, con l'unica novità che, stavolta, sono fi- nalizzate anche a censurare il mancato riconosci+
mente, comunque, del "concorse anamalo! di cui all'art.116 comma II cod. pen.; censura, questa, che '
non pub condividersi, atteso che l'appLIazione
i detta disposizione legge presuppone che la '
commissione del reato più grave da parte di taluno di fatto dei concorrenti, ancorché prevedibile, non fosse stata prevista dagli altri, neppure a titolo di
* dolo eventuale. Ma detto presupposto, nella specie, non pub dirsi / configurabile, come appare manis, giuridicamente. festo da quanto già rilevato nella trattasions.
del precedente motivo n.3, e pertante non pub 484 Runes be/5
farsi carico al giudice di merito di non aver provveduto, sul punto, nel senso che la difesa avrebbe auspicate), kir motive, n
B'proposte sulla base di argomentazioni sostan- zlälmente identiche a quelle addotte à sostegno dell'analógo motivo n.3 del ricorso AT, anch'esso relativa al mancato riconoscimento asi benefici preniali per ritenuto difetto a817à con' dižions costituita alla confessione di tutti 1' réati commessi Revesi quindi pervenire anche “in questo caso ad un giudizio infondatezza,
Per le medesine ragioni gik illustrate nella trattazione del suddetto metivo n.5 del ricorse
ATa.
.*
TI MO
□ ricorse è infondato. alla lettura d.11'impu grata sentenza si rileva che i giudici di merito hanno ritenute accertate, in fatto, che il Rizzu- ti svolse funzione di "prestanome" per l'acquisi= zione in locazione, a vantaggio delle "brigate ros' seª, di un appartamento site in Roma, via San Gie vanni in Latarane, e che tale fungióne fu poi ace 1 compagnata da "mansioni af gestions di detto al' partamente. Correttamente, dunque, state ritenu= 485 Usubi
te configurabile, in capo al Mizzuti, il ruola :
organizzative, giacchè l'attività si "presta nome" non risulta essere rimastar finer a sà ates da, na seguita da quella, appunto, di gestione, 3 nell'ambito della quale, in particolare, il, rim: corrente provide ad assigurare alloggio nel
1'appartamente in questione, al Wallinari, alm la Brachetti, conoscendo, ovviament (la-birce=
ṣṭahsa¸ à pacificamente apresan dalla on stessa difesa), la qualità di militanti brigaman tisti di epstore. Isn pub quindi condividersi-
L'assunto difensive prospettate nel motivo in saane ricorse/In_oul, ricordandosi selo la aÓRÉÉ pLIe attività di "prestanere!, Donohì l'oca casionalità dell'alloggio al Mallinarice alla
Braghetti, si afferma che percib a£^s«rábbá~does vuta escludere la qualità di terganizzatore" del
Mizzuti. Meno che mat pub censurarsi,poi, l'im pugnata sentenza per non esserei ivi ritenuta la configurabilità, in luogo del contestato reats di cui all'art.306 cod. pen., di quelle di cui all'art. 307. In proposite appare infatti ineccesi bile quante rilevate dai giudici di merito, in per-
$ fetta consonanza con l'insegnamento di questa Cor- te ricordato nella trattazione del motive 3. na del ricorse EL), seconde qui l'ipotesi sussidiaria di reato qui all'art.307 coẻ. pen.
"A configurabile soltanto quando l'ospitalità sia consapevolmente prestata per soddisfare un bisogne esclusive del soggetto qui si indirizza, mentr ricorre l'ipotesi di cui all'arte 30 0.P. quando la prestazione sia ispirata dall'intento di sod' Rizzubi
486 foranzi/1
diafaré un bisogné délla banda nella sua visione associativa e quin di concorrere alla realiz zazione dei fint e alla permanenza in vita" kolla stessa". Al che put agzdung.ra fet il rilieve,
t anzi, ha natura assorbente , che in ogni oase, il-rmato 1 cui 11trt 307 oai von. Tu 1 si, per espressa volontà di legemanifestata al-
1'uso dell'espressione fuori del casi di concor= se nelɛreatef)); ex parte di chiª non rente alla banda armata, sia pure a livello i sempLIe partecipazione. Ma questo non era certa- mente il casé del TI giacchè lá qua
# costui, di militante brigātista? Haultante (come si leggn nell 'impugnata sentenza dall¬"éonvergenti chiae mate in correity provenienti da savasfàé 10,Di nen risulta messa in discussions neppure dalla 21
fesa dal ricorrenté.
NZ OB
motive n.1 Inisoia E' infendate. Il dato di fatte costituite alla 10 0190
* intervenuta ritrattazione, ad un certo punto del'
1' iter procedimentale, delle originarie mamissie- A ni, non contestato. Oib posto, Dessuna rilevanza pub attribuirai alla circostanza che la ritratta- zione sia stata determinata dalla sopravvenuta for- FIX mulazione di muove imputazioni poi risultate infon' igo o 7 date, potendo ci costituire soltanto una spiegazio= C sul piano psicologico, di quella che rimane co=ne, 487 Ro z /1
munque da considerare come, una libera scelta di condotta processuale da parte della ricorrente.
Non risulta infatti che costei, per difendersi dalle nuove inputazioni, dovesse nece sariamente ritrattare le precedenti ammissioni relative als le imputazioni originaria Giustamente, quindi,
i gludioi di merito hanno ritenuto la ritrattaz zions come elemento estativé all'appLIazione dei benefici di qui alla legge n.304/82.
Il fatto che per gli stessi giudici abbiano rit nuto appLIabili alla ricorrente I benefici di cui alla: succesIV legge n. 34/1987, anch'essl subordinati, tra l'altre alla condizione della 2.
"ammissione delle attività effettivamente avolta": non b, anzitutts, a rigore, suscettibile di essere assunte a sostegno della pretesa nullità dell'ins pugnata sentenza per contraddittorietà di motiva zione. Posto, infatti, che il punto oggetto d glianza è,seltants quelle relativo alla mancata appLIazione della legge R.304/¥2- (ñön avendo certe ragione, la ricorrente, at dolerai dei benefici appLIatile ai sensi dell'altra legge), la difesa avrebbe potute parlare soltante di inceerenza fra le due diverse statuizioni (l'una ad essa contra= ria, e l'altra favorevoles, ma non si "pentraddit' terietà di motivazione, potendesi questa confi= gurare at avere rilieve (come già illustrato nella trattazione del motiva'n. 3 del ricorso LL
RIj soltanto quando sia interna all'apparate motivazionale: posto a vaše della decisione impugnata nello specifice punte che sia state oggetto di lam gittima deglianza, in quante contenente una statu£= 488 Roxazni/1 zione contraria all'interesse del ricorrentes
A tutto aib pub aggiungersi, poi, unicamente per amore di completezza, che, nella specie, non appare sussistente neppurs l'incoerenza fra le due statuizioni in questione, giacchè
l'impugnata ceztężza, nel riformare, in sense favorevole all'imputata, quella prine grade, aul punte concernente l'appLIazione nefici di qui alla legge n.34/1987, ha giusti ficate la propria decisione rilevande che la generica "conferma! dei precedenti interrega= teri, contenuta nella dichiarazione di dissocia zione presentata dalla NZ ai annalle Porn gli effetti di cui alla loērs anzidētta, doveva intendersi, nel conteste in oud contenuta
(comprensive di un empLIite rishiane alle i responsabilit a tempo confessate), come riferita ai seli interrogatort confèsseri, e non gik a quelli successivi di ritrattazione, perchè,
"altrimenti, essa ñen avuto almum logica". II che appare perfettamente ragionevola.
motive. n.
E' infendates Gome af à vista nella trattazione del precedente motive n.l, la corte di nerite há correttamente ritenute che, l'intervenuta ritrattac ziene rendesse inappLIabili, nonostante l'origiña= ria, manifestazione di dissściazione, i benèflei
il cui alla legge n.304/12 & l'obiettiva correttez= za sul piano giuridiconformale distale decisions 489
esclude obe essa sia censurabile, ta sød» li legittimità, per vizio di motivazione, notte
11 profile della mancata press in considerazione di argomentazioni difensive dedetté nei motivi di appelle. Yalgone, comunque, per il reste, in considerazioni esposte a proposito del motivo n.
1*
- motive nij
3 infondate. La ritenuta correttamente ina pLIabilità della legge n.304/69 non poteva che comportare,l'inappLIabilità anche della sospon' sione condizionale prevista sele da tale legsé
o non dalla succesIV legge 1134/1989. Fò yuk ritenersi che fale nanouta previsionė ཆོ་ tabile diɛinesstitusionalità per ingiustifica disparity if trattamente, ome in si prospetta da parte della difesa (senza male sollevazione, peraltre, della relativa quem ational, giacchè appare di tutta evidenza -che
11 legislatore del 1987, nel dettare una mu ed autonoma;
disciplina in favore di chi, nan avendo fruits e non potendo pik fruire dei benem fici previsti dalla precedente normativa, volesse dissociarsi dal terrorisme, non erà in do tenute a riprodurre pedissequamente la dotte normativa e ben poteva, quindi, come ha fatte, decidere di non prevedere,fra i benefici concedi= bili, quall alla sospensione condizionale spe ciale, previste invece dalla legge n. 304/1 Rocanai/2/3
490
- motivi n.4 e 5 :.
sone infondați. Risulta infatti dalla lettura dei motivi a sostegno dell'appelle avverso la sentenza di prine grade che detti motivi avevano aè oggetto escluIVmente:1) la denegata dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art.1 della legge n.304/827 2) la delegata concessione delle attenuanti di cui aglii artt.” 3 della stessa legge;
}) la denegata concessione dell'attenuante prevista dalla legge n.34/37; 4) l'omessa comparazione fra attenuanti generiche e aggravanti ) l'eccessività della. pena. L'attribuzione, quindi, alla NZ, del ruoló organizzative espressamente dichiarata e motivata alle page#2282–2284 della sentenza di prine grade), non poteva dirai, a rigere, compresa fra i punt della decisione impugnata “ché «rane stati oggetto di gravame, mulla rilevando che ad essa si facesse criticamente oemme frome pure viz sulta) come possibile fe, ovviamente, non condi- visa)ragione della, determinazione della pema لم
base in anni di reclusione, anzichè in anni
3, Gerrispondenti al mininó por tipoþósi dellä sempLIe partecipazione. Pertanto, in appLIa=. zione del principio di devoluzione (art.51 c.p. previgente); deve ritenersi che il giudiêë ¨¤®áƒ= pelle non fosse tenuto a prendere apedificamente in esame la questione concernente il ruolo orga= nizzative attribuito dal prine giudice alla Roman' zi piccome non formante oggetto Il specifioa im= F
pugnazione, na fosse anzi autorizzato a ritenere ohe su di esse af fosse formato il giudicato,¨po= จ ๆ
ato che la chiarezza necessaria della dialettica processuale impene che i punti della decisione investiti di gravane debbano essere espressamente enunciati, non potendoal essi ricavare "per re= lationem" dalle argomentazioni dedotte a sostegno delle doglianze attinenti punti diversi¿ E-mon appare dubbio che il punte attinente la quantifi= cazieme della pena atá ben diverse da quelle che attiene alla qualificazione giuridica del rente, anche se, ovviamente, la prima non può, non dipen' dere dalla seconda.
Già postapane deriva che non harme neypure. ra=
-
gion d'essere le rinnovate doglianze ressanente proposte anche con riguardo al trattamente sanzio= natorie, essendo atata la pena base determinata nel minimo dittale previsto dal comma I dell'art. 306. louimoli/1 491
Resigneli SAe
motivo n.l. dell'avv.Gauserano
Bi infondate. In linea di fatto risulta dalla · lettura dell'impugnata sentenza che il Resignoli, anche durante il suo soggiorno romane, pur essen de in state ai latitanza in relazione ai provvee dimenti coercitivi emessi a que carice per i fatti commessi a OV (e per i quali è stato poi sepa= ratamente processate e condannato), svelge mondrem ta attività di militanza brigatista, partecipando, in particolare, alla oid (brigata ospedalierik e preparande, insieme alla Pranoola, la latitanza della ET. Pali risultanze appaione del tutte ignorate nel motive di ricers in esame, cui, sulla base del presupposte, immotivatamente dato per acquisito, be il Resignoli, a Roma, Invece dope i fatti di Geneva, non avrebbe svolte alcuna attività brigatistica, "limitandesi ad usufruire dell'assistenza che le 3.H. gli forhivane, data la sua condizione di tatitante" si sostiene che erronamente, quindi, la corte di merite avrebber ritenute sufficiente a dimostrare l'ulteriore permanenza del reate associative aporitto al ricorrente, il sole"date cronologico"costituite dalla "distanza temporale tra la fuga da Genova
e l'arresto a Roma". Basterebbe questo a dimostra-
.. re l'infondatezza della proposta doglianza, sicce= me priva di correlazione rispetto allbffettive contenuto dell'impugnata sentenza. Mette conto, peraltre, aggiungere che, in ogni caso, non im= pLIando l'adesione ad un sodalizio criminoso, di. per aò, la prestazione di specifiche attività (come 492 touignoli/2
più volte ricordato anche nella trattazione di ricorsi precedenti), corrattamente sarebba stata ritenuta la permanenza del vincolo asse clative e, quindi, del reato, anche sulla sola base del dato di fatto costituito dalla lati=
tansa accompagnata dalla protrazione dei con'
tatti con il sodalizio criminoso (protrazione ohe è riconosciuta dalla stese difesa laddove questa, come si è viste, afferma che il ricor= rente frul, durante la latitanza, dell'assisten' za prestatagli dalle kk.),
- motito n.a dell'avv.Causarano
' infondato. Come già pik volte affermato nella trattazione di analoghi motivi ai ricorse, il man'
cate riconoscimento delle attenuanti generi ohe pub essere validamente motivate anche sulla þase della gravità (specifica) fatti, oltre chefeome si verifie« nella specie); presenza di gravi prez cedenti penali. Il fatte che, poi, le attenuanti generiche siano state invece riconosciute, come si afferma, al ricorrente, nella sentenza della
Corte d'assise di Milane, i cui fatti (ivi compreso
11 reato associative) sono stati ritenuti avvinti per continuazione a quelli di cui alla sentenza impagnata, non impLIa che anche quest'ultima doz vesse necessariamente pervenire ad analogo ricono= scimento. L'unicità del disegno oriminoso,infatti, riscontrata fra mati giudicati e reati ancora da giudicare, se impone (sussistendone le altre condizioni), al giudice davanti al quale pende il bort b. 493
procedimento relative ai secondi, di appLIare
1'istituto della continuazione, nella forma c.d. "esterna nen i impone affatte f7... uniformare il proprio giudizio, per quante riguarda i reati che seno e rimangone comunque sottoposti alla sua cognizione (ivi compreso, naturalmentes. 11. trattamento sanzionatorie,
anche in dipendenza del riconoscimento o meno
@l circostanze aggravanti e attenuanti) al giudizio dell'altre gludios, fermo restando, naturalmente, soltanto il'limite quantitative
Segnate dall'aṛt.31 cod. Pen. motivi dell'avv.he Giudies gene comuni a quelli proposti dal medesimo difensore a sostegno del riceras NI ed altri, e zone Perei da considerare infendati per le stesse ra= giani indicate nella trattazione di dette rioerse.
Santoni AB
motive n.l
E' infondato. La difesa ripropomẹ, con 11 moti=
ve in esame, a sostegno del gravane, argomentazioni prevalentemente fae non escluIVmente), in fatto,
* le quali risultano esaminate e confutate, in modo adeguato, dai gludioi ad merite. In particplam crescente re, cominciando dalla prim, nell'ordine di impor« tanza di dette argomentazioni e cioè quella che fa leva sulla discrepanza tra l'età della ri= corrente all'epoca dei fatti, che era di 40 ami,
e quella approssimativa di 20-30 anni attribuita dal BU alla donna cui egli si riferiva, is dentificata, secondo i gludioi, nella stessa riz corrente), appare del tutto ragionevole, siccome rispondente a nezioni di comune esperienza circa
11 large margine si incertezza proprio delle vam hgh lutazioni "ad occhio in materia di età, quanto osservato, sia pure, sinteticamente, nell'impus znata sentenza, e oich che la discrepanza in questione non era da considerare Vidonea a gium stificare il dubbio sull'esattezza della identi= ficazione"; Jò, d'altronde, risultano prospetta= te, da parte del ricorrente, altre argomentasio nd specifiche volte a Haestrare l'esistensa ai elementi obiettivamente idonei a giustifica=
re dubbd sulla identificazione della ricorrente nella persona Valla quale si riferivano le dichiarazioni accusa=
Scrie delle stesse TT e di altri brigatisti I
(in particolare avasta e ER), o da rendes re, per questo profilo, configurabile un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non essere stati, quegli elementi, adeguatamente considerată.
Quanto alla seconda argementazione, la qual e fa leva sull'assunte che i ociardi, marito della Santobie militante delle "brigite rosse
B.0.0.*, men al sarebbe mai staccato dal 7.0.0.
(Partito comunseta combattente), per avvicinarsi al o. . "partito querriglia" di NI, per cui sarebbe inverisimile che la santori, dopo l'arres sto del dette hicciardi, si fosse adoperata, come invece riferito dalla ER, per far passare un (identificabile nel SA PP) certe Davide Vallaleolonna romana" dell.
1.M "
in cat/avrebbe militato, al "fronte carceri” del
NI, rileva la Corte che anche tale obiesion ne risulta presa in egane nell'impugnata sentena za, la quale rileva che l'assunto di base finai indicato era "rimaste prive di seguito , con il che impLIitamente, ma chiaramente, si giustifica atori b. 4 495
la ritenuta infondatezza dell'obiezione stessa.
R, anche in queste case, non risultano prospettac ti, dalla difesa, argomenti nuovi volti a dime= strare che la suddetta affermazione sia obietti= :
vamente ingiustificata, essendosi la stessa di= fesa limitata ad apprezzamenti soggettivi del tut' to leciti ma, come tali, assolutamente irrilevanti
(quale, ad esempio, quelle seconde auf i giudici di merito avrebbero fatte ricorse "ad acrobazie ed artifizi dialettici
Terza argomentazione è quella che fa leva sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di SA, ER a BU. Anche su questo punto, però, i giudici di mérité hanne fornito, ad avvi= so della Corte, adeguata e legica risposta facendo richiamo al carattere convergente delle suddette dichiarazioni (suscettibile, come si più volte
M ricordate, in assenza di specifici elementi di 90= spetto, di assumère efficacia ( facimento esi=
f: genze poste dal disposto di cui all'art.192, comma
} @ 4, c. p. p. vigente), "nonché alla documentazione rinvenuta nella base di via Pesci (dimostrativa dell'effettiva esistenza di canali di collegamento,
tenuti, secondo l'accusa, proprio dalla SA,
fra l'organizzazione delle "brigate rosse" ed il gruppo del brigatisti detenuti a Juero), come pure alla conferma, non solo da parte del
BU, ma anche da parte di ORl IO, dell'effettive interesse del "lavide" a passare nel gruppo di NI, per il tramite della San' tori.
La difesa, ignorando, sostanzialmente, il primo dei detti elementi, ha osservato, riguardo el secondo, 496 mbori C ub,/1
che la documentazione rinvenuta nella base di via Resol.
sarebbe solo idonea a provare l'esistenza di rapporti tra il "fronta carceriª e la “brigata di Capo di Tuoro, ma non il ruolo cheỷ secon' do: la Likera, nell'ambito di detti rapporti era atate svolto dalla SA. Con il che, prd, ancora una volta, come nei numerosi casi esami= nati in precedenza, nella trattazione di altri ricorsi, si montra di fare confusione fra il' ruelo dell'elemento di prova e quello dell'ele mento di riscontre, il quale, a difførenza del prime, non deve fornire diretta dimostrazione dell'assunte qui ai, riferisos, na bele: correbom rara l'attendibilità, con riguardo a quell'ass sunto, delle dichiarazioni accusatorie provenien' ti da teluno dei soggetti indicati nel commt dell'art.192 _¤*PqP« /
Seapte in tema di riscontri, pei, appare app=N
11 case di osservare che la mancata conferma, i da parte del "Davide”, delle dichiarazioni che
$
*
lo riguardavano, di cui in precedenza.si» à fatto cenno,, non costituisce, di þer ob, diversamente da quanto si sostiene da parte della difesa, un
*"
motivo #i mullità, per vizio al motivazionė, del'
1'impugnata sentenza, nella parte in cui questa si è fondata sulle dichiarazioni anzidettės
cib perchè, come si è già più volte osservato ad analoge prepomite (si vedano, per tutte,le argom mentazioni avolte a proposito del motivo n.2 del ricorso. Di AT), neppure ai sensi dell'art. 195 del vigente' codice di procedure penale, era richiamate dall'art.210 comma 5 dello stesso coll– 497
00, la conferma della dichiarazione "de re=
late! da parte del soggetto indicato come fon'
te dell'informazione costituisse condizione in- etspensabile per l'attribuzione di valere prem batoria alla suddetta dichiarazione. À maggior ragione, quindi, il principio vale con riguar20
a dichiarazioni rese nell'ambito di procedimentà che, come nel caso dit specie, sone oggetti alt l'egsryanza, ancora, delle diaposizioni del con dice previgente, considerandosi che l'art.195 del codice attuale non è compreso tra quelli che, in base alla normativa transiteria, trovano comunque, immediata appLIazione.
Ultima argementazione, infine, tra quelle | preposte con il motivo in esame, risulta quella ohe fa leva sulla (circostanza, riferita dal buz=
zatti,i ohe la ferm” da lui indicata, fur svolgen' do attività di collegamento con i brigatisti detenuti a Juere, era soggette "non politicizzato"
e "nen inserite in alcuna struttura dell'organizz zazione". Anche ai tale circostanza, pērð; i giu= dici di nerite nostrane at aver tenute conté, avona dela riceràata nel “asnteste delle riferite tichia= razioni del JÚ e avendo poi rilevato che la men politicizzazione neon impLIava, di per sè, l'esclusione della possibilità che la AN
* ri, come positivamente riferite sul suo cento dal' la bibera, avesse nondinens operate il tentative
#1 far passare il "Bavidet alla fazione Jetz lidament. zani. Bu d'altra parte, non contestaniosi/nš i l'obiettiva attendibilità, in sè, della ER, nè l'affidabilità delle fonti da cui essa aveva ricavato la notizia relativa al siddette tenta= Cantor b./1 498
tive, seltante la dimestrazione della impossi= bilità che il medesimo potesse aver avuto luo=
, senza che di cik il giudies di merite avesse mostrato di avvedersi, avrebbe potuto assumere rilieve in sede di legittimità, non potendosd, per converso, attribuire rilieve alcuno a valum tazioni che, in assenza della suddstta dimostraz zione, restano per cià stesse au un piano mėraz mente, probabilistice, con riflessi, quindi, esclu=‹ IVmente sul merito della decision, injugnata, sottratto, per definizione, al sindacato questa Gorte.
FA ciò pub aggiungersi che, comunque, le espres' sioni, riferite alla SA, "nen politicisza ta" e "nen inserita in alcuna struttural, pur rispondendo a quella che era evidentemente le valutazione data dal IZ, secondo i canoni brigatiati, della posizione della donna rispetto all'organizzazione,- nen, erans, certe tali da dever annullare, nella diversa e autonoma valutazione dei giudici d perite, ovviamente fondata su oanent tutt'affatto diversi, la valenza del fatti
--
obiettivi (in parte riferiți proprio dallo stesso
BU), sulla base dei quali i detti gindioi hame ritenuto che anche la santéri, in realtà, fosse da qualificare come militante brigitista) fatti, quelli unsidetti, costituisi essenzialmente, cone già accennato in precedensa, dal ruolo di collsgamente bra brigatisti liberi e brigatisti detenuti (in particolare a Nuoro), svolto dalla
SA.
I aggiungasi ancora, come sempLIe considera=
zione al centerne (e, quindi, per quante valga); 499
che l'interesse della "non politicizzata" SA al passaggio di militanti alle fazione del NI
(qui faceva capo, sme si ricordera, 11 o.d. "frena te carceri”), ben petrebko aveře avute origin. dal fatto che 11 a lei marite era state tratte in arz reate, sicchè poteva apparire utile l'inserimento nel "frenté carcerit di perasñe note, eventualmente in grade' & agire, por quanto, fosse leto possibile, all'interne ià detto frentek anoke a vantaggio, di= rette ● indirette, della persona che, presumibile.
Mente, pik, atava a quere alla ricorrente.
motive n.2
B' infondate. La certe di merito ha del tutte ragionevolmente, ritenute che l'espletamente della
#funzione di tramite fra brigatisti detenuti e l'or=
ganizzazione, oltre ad essere infungibile , Dosse
"essenziale alla esistenga ed alla efficienza della banda armata", ha difesa non condivide fed à sue: airitte), tale valutazione, ma cib, ovviamente, nen basta a rendere quest'ultima sumcettibile di valida censura in sede di legittimità, non seqcerrende, al riguar=
de, le specifiche argomentazioni addette a. asstegno del dissense. In particolare non può ritenersi gium stificata l'affermazione secondo cui "le grandi. posm sibilità di rapporti con detenuti brigatisti da par= te dei numerosi familiari (anche in relazione alle t stesse carceri di Trani e di Tuero)§, avrebbe dovuto dimostrare l' assoluta fungibilità dell'attività dạl' la SA“. Una tale affermazione, infatti, pen tiene conto della fondamentale eircostanza che i 500 Sentori Gab./2
rapporti affidati alla SA erane quelli 'tra l'organizzazione,in quanto tale, e i componenti di essa che si trovavano in state di detenzione ا
(in particolare a Fuero). Si trattava, quindi, di rapporti obiettivamente funzionali agli in- teresad propri di detta organizzazione, per cui l'opera della SA (e di altri come lei, chel J.
agivane, in sostanza, come fiduciari dell'orga= mizzazione stessa) non poteva certe considerar si fungibile con quella dei familiari dei dete= · :
nuti, salve a ritenere, Paradossalmente, che tutti i detti familiari, selo per tale lore qualità, fossero incendizionatamente disponi- bili a prestare la lore attività a vantaggio delle
"brigate rosse".
I que ritenersi giustificata l'ulteriore affer= mazione secondo cui 11 rapporto con i detenuti non si sarebbe appalesate "come necessario per
11 funzionamento della banda armata, specie nel' la situazione cui si riferiscono i fatti di cau=
sa". Ion è date, infatti, conoscere quali fessere, ad avviso della difesa (non esseniovi, al riguar=
●, alcuna specificazione), quali fossero le pem culiari connotazioni della situazione anzidetta, in presenza delle quali il rapporto in questions sarebbe stato da considerare prive di essenziale interesse per l'organizzazione; ma che, d'altra parte, la corte di merite avesse ogni ragione di
: affermare la sussistenza, in generale, di un ta= le interesse, appare bastevolmente dimostrato,
1
a tacer d'altre, dalla stessa esistenza, nell'am=
bito delle“brigate rossa", di una struttura come il "fronte carceri". 501 atori ab./3/4
Quanto poi all'attività ai preselitiame, di cui pure di negare la difesa si da' cure l'esistenza, ritiene la TÈ che non metta cento parlarna, poichè di essa, nèlla parte dell'impugnata sentenza dedicata alla motivas zione della ritenuta sussistenza del ruolo órganiz» zative (paġ.614); non si fà cenne alcuno, 'ri chiaman'
#osi, invece, soltanto la già ricordata funzione di tramite svolta dalla ricorrente..
motive n.}
*' infendute. Gerrettamente la corte di merito, infatti, ha affermate, sulla scorta del costante insegnamente della giurisprudenza di legittimità; la configurabilità del concorso fra le due ipotesi 1
di reate reviste, rispettivamente, dallart.306……
e dall'arti270 bis cod. pen. si rimania, al riguar÷ do, per pik approfondita trattazione, al motivo n.
2 del ricerge personale Mrina.'
motivo n.4
E' parimenti infondate attese che, anche con riguardo all'aggravahte della finalità di terrorisme e di eversienė, la giurisprudenza di questa Corte
à costante nel ritenerne l'appLIabilità al route
+ di banda armata. si rimanda, anche in queste caso, per pik ampia trattazione, al già richiamato motive n.2 del ricorso FA. 502 mtori Ci us/1
SA PP
7 motivo n.l
E' infondate. La difesa, apuntando le proprie - critiche unicamente sull'affermazione relativa alla ritenuta appartenenza del SA alla c•â.b
"brigata ferrevieria (di cui contesta l'esistenza), quindi efacendo/leva sul riconoscimento, da parteľ del: "
giudici di merito, della cirocatanza che il San tori stesse, non avrebbe avuto rapporti con i ver- tici dell'organizzazione, ha del tutte oness ogni riferimento a quelle che, in realtà, appare essere stato l'elemento più rilevante fra quelli in base ai quali i detti giudici hanno ritenute che al ricorrente dovesse essere attribuita la qualità di "organizzaterai, e cioè l'avere egli svolte.azione di arruolamente nei confronti di altri soggetti, nominativamente indicati;
in numere non indifférente (certi CE, AL,
TI ST, MA NN IT, LI, nonchè la di lui mogli, p'TA ONtta, ri= corrente in questo medesimo procedimente). Ora,…
... t poichè non appare dubbio, che l'attività di arrues XY lamento di nuovi adepti rientri frá quell's di maggiore rilevanza é deLIatezza che possano esgere espletate da un aderente ad un sodalizio
•
criminoso, specie quando questo sia caratterizza= to (come nella specie), anche da finalità impli= canti la verifica dell'affidabilità "ideologica" delle "reclute", ne deriva che l'espletamento di una tale attività comporta necessariamente l'attribuzione, secondo i principi pit volte riz cordati, del ruolo organizzativo in capo al sog= Robori i 2 503
getto che ad esse abbia provveduto. In assenza, tanto, di specifiche contestazioni sul punto, deve ritenersi adeguatamente motivata l'impum gnate sentenza nella parte in qui, facende espli=
+
cito riferimento ad un'attività del genere anzi- detto (riferimento da considerare, quindi, anche esaustive), ha ritenute, nella specie, che al ricorrente spettasse la qualifica in questione.
motivo n.2
infondato. The l'attentate Pecora sia stato opera di una struttura operante nell'ambito dell'e
Ferrovie delle state, di cui faceva parte il ricor= rente, rientra negli accertamenti in fatto operati dai giudici di merito e rispetto ai quali non ri= sultane proposte argomentazioni atte ad inficiarne, sul piano della legittimità, la fondatezza, poce importando, in Effetti, se la detta struttura fos se denominata "brigata ferrovieri" o in altre nom do. L'attribuzione, infatti, da parte della difesa, della qualifica di "fantomatica" alla detta "briga= ta ferrovieri", non essendo accompagnata dalla pro= spettazione di elementi velti a dimostrare la in' i giustificatezza del convincimento manifestate dai giudici di merite circa l'esistenza della struttura in sò, appare ragionevolmente interpretabile come riferita soltanto alla pretesa arbitrarietà della denominazione;
elemento, queste, al quale, però, appare difficile possa essere attribuite un qualsia= si sostanziale rilievo. Se, dunque, la struttura, comunque denominata (essa risulta anche indicata come
"brigata servizi); esisteva;
se di essa faceva 504 Sentori Gius./3
parte il SA e se fu la stessa struttura (come pure si afferma, in fatto, nell'impugnata senten' 1
sa), a compiere l' inchiesta" preliminare, in vi= sta dell'effettuazione dell'azione in danno del
Fecora, tutt'altro che arbitraria e censurabile si dimostra, ad avviso della Corte, la conclusio= ne cui sono giunti i giudici di merite circa la corresponsabilità del SA in ordine ai reati commessi con la detta azione.
Il che non significa (come invece si sostiene da parte della difesa), aver pesto a carice: deliri= corrente una sorta di "reaponsabilità oggettiva", giacchè la responsabilità dal SA, come si è pena visto, è stata affermata non sulla sola base della sua generica cppartenenza alle "bri= gate rosse" (il che sarebbe stato in effetti il'
legittimo), ma sulla base della sua appartenenza ristretto ad uno specifico, organismo che, nell'ambito delle
"brigate rosse", aveva collettivamente elaborato e realizzato uno specifico episodio delittuoso.
motivo n.3
E' infondato. Questa Corte ha più volte affermato che l'attenuante di cui all'art.5 della legge n.
895/67 può essere esclusa' anche avendo riguardo al contesto nel quale la condotta eho ho n a to una o più armi viene posta in essere (forma restando, na=
turalmente, la priorità da attribuirsi alla verifi= ca della condizione, necessaria ma non sufficiente,
che riguarda la quantità a la qualità delle armi in questione), Nella specie la sorte di merito, cando mntuale apLIazione di tali principi, ha 505
/4
corrottamente at ribuito erficacia ostativa al riconoscimento dell'attenuante in parola al fatto che l'arma illecitamente detenuta a portata in luoghi pubbLIi, era stata destinata alleffettua=
zione di un'aggressione "altamente leIV per la dignità di un uomo" , non senza notare, peraltro,
che l'arma stessa era minita di silenziatore;
cir=
costanza, quest'ultima, che addirittura incide di=
rettamente sulle caratteristiche qualitative del'
l'arma in sè e sarebbe bastata, anche da sola,
a giustificare il diniego dellhttenuante (e di tele circostanza, nel motivo di ricorso in esame non si fa cenno alcuno, limitandosi la difesa a rilevare che l'arma in questione non è stata re-
Derita; il che, naturalmente, non inficis, di par sè, la validità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito, sulla base della isultanze probatorie acquisite, circa l'esistenza obiettiva e le caratteristiche ☛ tra cui quella sopra rife=
rita - dell'arma giss a).
motivo n.4
E infondato. on risultano prospettati alo= menti specifici Julla base dei quali l'incidenza dello riconosciute attenuanti generiche dovesno noco riamento essere determinata nel massimo possibile;
per cui, essendo stata la medesira comunque determinta in misura tale da rendere pik cha cont atamente apprezzabile l'avvenuto riconoscimento, non occorreva al riguardo una più
profondita e analitica motivatione (della cui mancanza in difosa si duole). Velcono, mar il 506 fourmodning/1
ronto, sul piano più ranurals, lo considerazioni ià esposte nella trattazione di altri analogni notivi di ricorso (ved., in particolare, motivo
1.2 del ricorso UL, con relativi richiami).
OZ AS RO
motivo n.1
3' infondato. La difesa, facendo essenzialmente leva su singoli brani o singole espressioni tratti dalle dichiarazioni sccusatorie rese dal UZ,
in cui si usano termini quali "incontri", "discus'
sioni" e simili, riferiti all'attività Alla bid. nta mat inala" (composte l a one 4110_co salvo altri), mozzino, anche dal Denti e dal UL, / punta in costanza a dimostrare che, almeno per quanto ri=
rda lo Soarmozzino, detta attività si sarebbe nasurita in sempLIi approcci conoscitivi'e dies lettisi, aventi ad oggetto, tutt'al più, prograni futuri ed eventuali, tutti da definire. Questa
Corte non può, naturalmente, ripercorrero lo vio
Molla dingstrazione, in fatto, affettuata dai giu=
dici di merito, di quella che essi hanno ritenuto assero unu diversa realtà. itions portanto suffi=
vinte rilevare che dall'ampiq e analition motivaz one contenuta nella sentenza di primo grado (da considerare;
attesa la uniformità di nde cone integrativa di quelle più stringata tonutu vellu centenza d' ello), risulte cho, in punkth, cond. dicai rezioni el us ed, E Destonine/1 507
siportate in particolars alla pag 2483 484
lo Soarmozzino, indicato con il nome convenzionale
Ai "IO" (me sull'identificazione non risulta esservi contestazione), entrò a far parte
Bella "cellula Centocelle", composta appunto da
Sui, dal Penti e dal UL ed inserita nella summon-
zionata "brigata marginale", le cui costituzione aru stata promossa dallo stesso UZ. Risulta inoltre, dalla stessa fonte, che i componenti di dette cellu= la tennaro riunioni nella casa di LE (di cui si è già fatto cenno nella trattazione del ricorso
UL). E che tali riunioni non fossero puramente ac'
cademiche, ma presupponassero una già realizzata ada=
sione doi partecipanti all'entità associativa anzidettu,
i giudici di nerito, specie in primo grado, si cono duti cura di dimostrarlo, richiamandosi non solo alla dichiarazioni del BU (secondo la quali, nell'um=
bito della "brigata marginale", era stato addirittura concepito il progetto di un ouicidio del quale avrebbe dovuto essero vittiua un funzionario del linistero lel lavoro), ma anche e soprattutto alle dichiarazioni
11 UL UE (il quale aveva anch'agli, ad un conto munto, iniziato a partecipare alle riunioni),
secondo le quali mest ultime "riguardavano il lovo= ro di brigata", anche se era poi mancato la possibi=
11th "cat in pratica dei piani operativi, ane
The porchè non erano usciti degli obiottivi selezionati de un dibattito politico" (pug.2490 della sentenza di in do). ignificativa, del resto, notava appa- vir ta a oir o , mergonte pure dalla ton In
Conte, che nella di Pelterra "c'era molta do-
cinefrisoluzioni, volatini.....)". * £f= 508 Scarmozzino/1
ficile infatti pensare che fosse consentito ad -
estranei diyeaire a contatto con materiale, com-. [ 41
promettente di tal comers
Mela migliore, dimostrazione che l'adesionøyeste
in realtà, proprio da parte dello Scaŕmožziño,
İvi era stata, i giudici di merito l'hanno poi, tratta dal fatto che (il" ricorrente come da lui stesso riferito;
; alljesito delo contattiocon iltaa
BU, accetto di diffondere, deic volantinisiIsh delle "brigate rosse" relativi all'avvenuto oni : cidio di BE CI e ricevette, in effett
(come si rileva dalle sue dichiarazioni riportare te a pag. 2484 della sentenza di primo grado), un pacco di detti volantini, parte dei quali deposis. to in uno dei luoghi convenuti(a cioè davanti al'. la sede della circoscrizione comunale del Quar=
ticcilo), mentre gli altri, non essendosela "più sentita", li strappò e li disperse. Giustamente
si osserva nella sentenza di primo grado che la accettazione dell'incarico anziditto impLIava di per sela previa adesione al sodalizio criminoso. 警
Non appare infatti concepibile che un incarico così deLIato e pericoloso (anche per chi lo con' feriva, a cagione del rischio di identificazione, _ se l'incaricato, scoperto, avesse parlato), pom مد
tesse essere affidato ad un soggetto da considera re ancora estraneo.
Di detta risultanza la difesa del ricorrente,
nel motivo di ricorso in esame, si limita a fare
(un cenno assai fuggevole, solo per infarirne che da essa si sarebbe dovuto semmai trarre argomento per ritenere che adesione non ri fosse stata, po= 509 nomino/2
sto che quello che avrebbe dovuto a4s000, dono to iscussioni e li incontri preliminari, il "privo no affottivo", si are concluso nel modo che si
à detto. Argomentazione, questa, la quale, parò,
non tiene conto dal fatto che l'adesione ad un to aligie r in ne ut realissarsi, of an ore quindi penalmente rilevante, anche prima è indi-
pendentemente dal compimento di qualsivoglia ops'
cifica attività (come più volte in precedan si è avuto occasione di ricordare), di tal che, nella fattispecia, l'incarico.c ribe allo rmozzino,
a da lui accattato, anche se poi non condotto a totale compimento, andava riguardato (e coal app= re n nero at to riguardato dai giudici di merito), come elevento dimostrativo dall'avvenuta adagione,
e non come elemento costitutivo della medosima.
Il fatto, quindi, che l'incarico, come si è visto,'
sia stato poi eseguito in modo solo parziale, notave,
di per sè, eimificare, tutt'al più, solo che l'ade- sione ora stata poco convinta (il che è penalmente indifferente), non che era mancata.
- motivo n.2
Arditutto infondato./11 richiamo l'art. 122 comma 2 0.P.1.
Vicente, e disciplina la prova o.d. "indiziaria"
raseriverdo che gli indizi atti a costituirla dobimo quere "ravi, precisi 0.concordenti", appare, nella
Zabilonecie, del tutto inconteronte, perchè, come m i volte ci è, in altra c usioni, ricordato,
10 dichiarazioni accu ri provenienti da sogretti 510 Journc asino/3
mensionati nol.comma 3 e nel comune 4 del sud otto articolo non hanno nature di sempLIi "indizi" ma sono da considerars veri a propri "alementi di pro= ya", non dissimili da tutti gli altri previsti o tisciplinati dal codice, se non per quanto riguarda l'aciqunza.cha essi imo sompra grubosti a un qualche elemento esterno che valga a vincere il cospetto derivante dalla natura della fonte da cui pro meno,
Quanto poi all'esistenza, apunto, nella fattispe= conere, cie, di elementi di tal u stóc a spare inconfu= tabile giacchè, oltre alla convergenza delle dichia= razioni accusatorie di varia provenienza, è stata rilevata dai giudici di merito anche la diretta missions, da parte dello stesso ricorrente, di fatti che risultano in perfetta consonanza con le sudilette dichiarazioni a, addirittura, quasi prova autonoma di responsabilità. Nè, con riguardo a tali fatti (1'accettazione e il pursile svolgimen' to, come si à detto, dell'incarico di distribuzione di volontini di provenienze brigatista), può attri= buirsi rilievo alcuno plls @roopatbazioa, da tanta, 1 qua s bata
Nittura del motivo di ricorso in esame, altro non oppaiono non generici dubbi e interrogativi rez torici sull significanza inv a banente (cou visto), attribuita dui indici di merito.
motivo n.3
intordato. I futti obi tubi,
li ris: lisno ilustrati null conten di i s 511 OZ/4
e richianati nella trattazione del precedente motivo n.t erand infatti stali da essere di per sè dimostram tivi di una cosciente e volontaria adesione al sodeli- zio criminoso di oui ban si conoscevano le finalità,
si de rendere superflua una ulteriore specifion motivaziona (della cui mancangs la difesa si duola, traendons motivo, di censura) in ordine all'esistenza del dola e dell'"affectio societatis". Nè, d'altra parte, poteva attribuirsi decisivo rilieve in contra=
ria (diversamentenda quanto mostra di ritenere lar difesa), gallg qircostanzą costituita dal preteso
"rifiuto da parte dello OZ, di eseguire il primo compito one gli era stato assegnato. Si
è già vistos infatti che, in realtà, ver ammissione dello stesso ricorrente, questi non avera
* affatto opposto un rifiuto al conferimento del suddet' to compito, ma, anzi lo aveva accettato in part 9097 02. addirittura condotto a termine;
per oui, se di a moo of ob sUp s ide of
"disaffectio" (per usare l'espressione contenuta 0 nel motivo in esame), si poteva parlare, la stessa andeve riguardata unicamente come fatto sopravvenuto,
.1 di per aè inidoneo a porre nel mulle l'originaria DY
"affectio" che, per aquanto debole potesse essere : شا
#
J
era, pur sample venuta ad 9istenza @dable quale
D
quindi, non potevano che trare le necessario e inom ludibili conseguenze giuridicha,
motivo n.4
El infondate: Una volta ritenuto che anche quello che viene definito, nel motivo in asame, il "piccolo gruppo dilettantesco di Centocelle", era pur sempre 512 Scanmozzino/4
do considerare come inserito nella più complossa tonibile realtà delle "brigate rosse" (sul che.
.
non vi è specifica contesto ione), ne deriva che
1'adesione ad esso, cosciente e volontaria, era da considerare (e, difatti, è stata considbrata), cone lesions "1" "h ite rosuell. Burtanto
!
l'avvenuta commissione di uno o più tra i delitti per i quali detta ultima organizzazione era stata costituita doterminava di per sè l'inappLIabili=
tà della causa s ociale di non punibilità revi=
sta dall'art. 309 . pan. No con ciò può dirsi cho risulti violato il principio della personalità
della responsabilità penale (cosa come invece si adombra da parte dolla difesa), Una tale viola=
ione infatti, vi sarebbe solo se dei singoli delitti commessi venisge chiamato a rispondere l'aderento in quanto tale. Ossa non appare invece in alcun modo configurabile quando la commissione di quegli stessi delitti, senza minimamente compor=
tare responsabilità dell'aderente che non vi ab=
hia concorso, si ponga unicamente come ostacolo alle Cruizione di uns causa di non punibilità di cui an d to non avrebbe avuto alcun bi=
como se non avesse deciso, per sua scelta perso=
male, e volontaria, di entrare nel sodam i so. Jollaia/1 513
Solaloia IO
- motive n.l
B' infondate, al limite dell'inammissibilità.
Il ricorrente, infatti, ha sostanzialmente ripro- posto 1. medesime argomentazioni in fatto già dødette in sede di appelle e volte a dimostrare
1'esistenza, all'atto in cui venne promunciata nei suoi confronti la teclaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art.372 cod. pen.,
a lut contestate, i elementi tali da dimostrare l'evidenta della non colpevolezza, con conseguente obbligo, per il giudice, di dar lueg®, ai sensi dell'art.152 comma 'II¨0.PVP. :previgente, a pronunz cia.di assoluzione nel mérite.Ora, tutte le su e
į astte argomentazioni;
quali riassunte precedenter mente, a sue luogo, nallá illustrazione prelimina= re del contenuto dal Pieørso, risultano” dettaglia tamente 'prese in esine e confutate, una per una, talla corte di secondo grado, la quale è giunta, per tale via, alla decisiona el confermare la proz nuncia adottata dal primo giudice. Fon vi è dunque spazia, a questo punto, per alcun sindacatè da parta di questa Corte, considerate che il dato fondr em tale che ha dato origine al procedimento nei confronti delle IA (e oioè l'avere qüesti reso una testia menianza reticente, tacendo la circostanza, a lui nota, ch. 1'emissario delle brigate resse presentate= si al celléga LT, poi identificato nel Senza=
ni, era persona già conosciuta dal dette LT) non è, sostanzialmente, revocats in dubbio, nella sua stericità, neppure dalla difesa, la quale si
è limitata a rappresentare l'esistenza di altri else 514 Scialois/2/3 menti di centerne, asseritamente dimostrativi della irrilevanza penale del fatto, satte vari possibili profilis elementi che perb, secondo la motivate valutazione in fatțe operata dal giudi= on di merito, non si presentavano di per sè evia. denti e non potevane, quindi, dar luego alla ri= ahiesta appLIazione, in favore dello Scialia,
del disposte di cui al citate art.15a commá IS
del codice di rite previgente.
In tale situazione, quindi, questa ER potrebu be, astrattaments, annullare sale senza rinvi● 1'in' pugrata sentenza, per fare,eðga stessa appLIazione del suddetţe dispozte, eve.Re riscontrasse 1.'oena dizioni. non essende evidentemente concepibile, in presenza di una causa estintiva del reate, un annul' lamento con rinvio, impLIante , come tale, ulta riori accertamenti e valutazioni in fatterla cui effettuazione sarebbe incompatibile con l'operati=
›della zumïenzionąta causa estintiva,
Ma anche l'annullamente senza rinvis sarebbe ugual' mente impossibile perchè, nella situazione data, esse presupporrebbe, che quegli accertamenti e quel' le valutazioni in fatte fossero compiuti ésia puz re, ovviamente, sul materials probatorio già ac' quisite in atti), da questa ER il oke »sula, però, completamente dalle competenze funzionali della medesima,
www motivi nn.
2.e 3
Sone parimenti infendati per ragioni sostanzial' mente analoghe a quelle illustrate a proposito del motive n.l, impLIando l'eventuale appLIazione. 515 Curioniplo/1/2
tante della diversa causa di non punibilità di cui ulteriore all'art. 376 ced, pen. quanto, di quella/ai cui al'
l'art.34 delle stesse codive Centrambe motivatanen' te escluse dalla corte di merito per ritenuta in-
sussistenza di elementi evidentemente dimostrativi delle condizioni di fatto idence a renderle confi- gurabili), la necessità, nell'uno e nell'altro caso, ai valutazioni e accertamenti in fatto non demanda- bili al giudice di rinvio e non espletabili, da. questa Corte, in presenza di causa estintiva del reato.
Sericciole Ioris
motivo n.l infondate. Le argementazioni addette a so- stegno della densura avanzata dal ricorrente a proposite del mancato riconoscimento, ai fini di'oui all'art.) comma II della legge n. 304/12, della “eccezionale rilevanza" del contributo prem state alle indagini, sono sostanzialmente identi che a quelle già esaminate a proposito dell'analo= go motive n.} (redatto dal medesime difensore), del ricorso CA. Si rimanda, pertanto, per la illustrazione delle ragioni asl rigette, al-
la trattazione di detto ultime motivo di ricorso.
motivo n.2
' infondato. Anche in queste case si tratta di deglianza non dissimile, nell'oggetto e nelle ar= gomentazioni addotte a sostegno, da altra già 516 Corioniolo/
esaminata, e precisamente da quella dedotta con il motivo n.3 del ricorse CA: Yalgono quin' ai anche stavolta, in linea di massina, le fas gioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo motivo al ricorso, qui portanto si riman' la, osservandosi qui soltante, in aggiunta, che la difesa non ha obiettiva ragione di dolerai dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sen' tenza, secondo cui le attenuanti generiche sa= rebbero state richieste "sulla base dell* stesse considerazioni già utilizzate per il riconoscimente del beneficio previsto dall'art. 2 della legge n.
304/18". Il richiamo, infatti, che si ase me es' sere state fatto, nai motivi a sostegne dell'ap=
pello a suo tempo proposte sul punte in esame, all, "condizioni personali, familiari, geciali politiche delle Scricciole" è da reputare nei termini in out viene riportate, talmente vago e generice de rendere obiettivamente giusti
4 ficata la sua manoata presa in considerazione..
motivo n.
B³ infondato. L'appLIazione della pena massim ma dell'ergastolo (poi peraltro commutata al senz si dell'art.), comma I della legge n.304/82), risul- ta motivata, come si rileva dalla lettura dell'imz pugnata sentenza, sulla base non solo del "mumero"
(al quale invece ha fatte esclusivo riferimento, per trarne spunto a sostegno delle proprie doz glianze, la difesa del ricorrente), ma anche 'dele ま
la "gravità" dei reati in ordine al quali è stata affermata la responsabilità dello IO. La 517
dedetta censura risulta quindi priva di valida correlazione con l'effettive contenuto della impugnata sentenza, e cib, basta a giustificarne il rigette.
motivo n.*
g' infondato. La corte di secondo grade, ins fatti, come risulta dalla lettura della pag.
642 dell'impugnata sentenza, ha precedute, s Be= condo diversi principi di calcolo, alla autonoma rideterminazione del' trattamento, sanzionatorio
(risultate complesIVmente pth lieve nella non indifferente misura di quattro anni di reclusione), da infliggersi al ricorrente. Misultava quindi per ci♦ stesse superata la necessità di prendere in esame le doglianze proposte avverso la quanti= ficazione dell'aumente por continuaziend of della corte di primo grato.
motive n.3
g' inammissibile per genericità, mon essendo neppure зpecificate in quali casi, rispetto agli indicati mezzi di gravame, la corte di escondo grade avrebbe mancato ii dare risposta, ed in quali, invece, avrebbe dato rispost. "insuffi=
cienti e contraddittorie" e mancando, poi, la
Wenchè minima indicazione in ordine alle ragioni, nella seconda ipotesi, della ritenuta insufficienza a contraddittorietà. 518 24 otti
ZE
EG UN
Ha defotte, a mezze del medesime difensore
(avvsko Gimmice), motivi comuni a quelli del ricerse NI, PP ed altri. Tali mo- tivi sono pertante da considerare infendati per le medeaime ragioni illustrate nella trattazione di detto ricorse.
NI Giovami
motivi dell'avv. laccioli
Sene comunti a quelli del ricorse BE ed al tri e sono portanto da considerare infendati per le ragioni i esposte nella trattazione di detta rioerse. motivi degli avv.ti Le Cɖudice e AN:
Risultano identici a quelli, a firma del solo avv.
Lo Giudice, posti a base del ricorso NI sd altri, Dobbono quindi essere dichiarati infondati per le medesime ragioni già ilustrate nella trat'
tazione di detto rico . And 519
AI Lino
- netiki nn. 1,] 6 3 comuni al ricorse GR.
Sene infondati per· le ragioni gil esposte neli la trattazione del suddette ricorso.
--motive n.
' infendate, al limite della inammissibilità.
La difesa del ricorrente, infatti, ha preposto all'attenzione della Gerte essenzialmente delle considerazioni in fatte, inidonee, peraltre, ad inficiare, sette il profile della legittimità, la validità dell'apparato motivazionale dell'impa= gnata sentenza. Queste, come esattamente rilevate dalle stesse difesa, fa riferimento a quat- tre risultanze, costituiteal) dall'avvenute are resto del ricorrente nella base di via delle Iespe= le, in Roma;
2) dall'avere a suo tempo il ricors rente provveduto al trasferimento da Torino a Roma di un'autovettura asseritamente utilizzata per il tentato sequestre dell'ing.Moniti, amministrato re delegato della FIA"; }) dall'essere stato il ricorrente raggiunte dalle dichiarazioni acousa= terie di Juszatti, Aldi • Culiano;
♦) dall'avere egli effettuate, all'atto dell'arreste, la riven' dicazione della sua militanza. Ora, con riguarz to al prine dei detti elementi, l'assunte difen . sive secondo il quale il Tai non sarebbe state
"gestore" del o.d. "covo" di via delle Tespola, oltre a non presentare specified correlazione › con l'impugnata sentenza (non facendosi ivi al- cun cenne alla circostanza in questions), non può dirsi di per sè assistito às alcuna «videnza ricavabile dalla letturi del native di ricorse 520 Vai
in esame, tale non potendosi considerare la sola oiroostanza, prospettata in dette moti- vo, secondo cui il Vai sarebbe giunto a Roma.
appena cinque giorni prima dell'arresto e az vrebbe dormito una notte in via della Sta=. gions di For Sapienza. Ia "gestione" del " infatti, alla stregua di tali elementi di fatte L
(nè lå Corte, nella sua funzione al giudice di legittimità, \. tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti a verifiche in proposito), ben avrebbe potuto, teoricamente, essere stata sám sunta dal Tai nel corso dei pochi giorni pre=
cedenti il suo arrestoy durante i quali, inoltre, eli ben avrebbe potuto passare uria,
notte fel una sola, invere, si fá menzione da parte della difesa), in località diversa, per ragioni che potrebbero essere state le più vas rie.
Quanto al secondo elemento fa parte il sue carattere evidentemente secondario, per oui le censure ad esso relative non potrebbera comunque aver effetto decisivo), la circostan' za rappresentata dalla difesa, condo cui sam rebbe stata accertata l'insussistenza del tenz tativo di sequestre, non toglie di per sè rilie= ve al fatto che 11. Tai avesse comunque condotto a Noma l'autovettura in questione, per finalità che non risultano essere state di carattere perz sonale. Relativamente al terze elemente, costituito dalm le indicate dichiarazioni accusatorie, le criz tiche formulate dalla difesa, per la lore somm marietà e frammentarietà, non si presentane af= 521 744.
fatto idonee a fornire la dimostrazione dell' erm.
rere in cui sarebbero caduti i giudici nell'attri= buire a quelle stesse dichiarazioni, mel lore complesse, credibilità e valenza probateria.
Infatti, comino iande cib che riguarda l'Aldi, la pura è semplies affermazione seconde cui questi num avrebbs"mai conesciute 11 AI" non dimostra, di þer sb, one egli non fosse comunque in grade di riferire con certezza fatti » oircostanze che le riguardassere, apprese indipendentemente da una conoscenza diretta la quale, in quente tale, ben avrebbe potute anche mancare, senza per questo renders automaticamente inattendibili quei fatti e quella circostanze. La dichiarazione, poi, a 'quan- to si afferma, resa dal AT in udienza, s«cende qui il AI non sarebbe stato un militante 3.A.
sulta subite ridimensionata, nella ona biettiva valenza, dalla precisazione, da parte del medesine huszatti ( one aerrettamente esposte nelle stesse netive di ricerse in game), che 11 AI sarebbe sta- te piuttosto un "militants atipice", "perchè gra plagiato e aveva, paura” delle armi , il che, alm l'evidenza, ben peoe rileva ai fini dell'afferma- wione della responsabilità del ricorrente, giacchè il fatto obiettivo della nilitanza (che è quelle decisive), rimane comunque confermate. La cir- cestanza, infine, che, secondo il Giuliáne, il ricorrente non sarebbe stat❤ á conoscenza dell'use
¡ell'autovettura portata a Nena, appare, attes● quanto gà osservate in precedenza a proposito dell'elemento costituite dal trasferimente ä ietta vettura ia
Terine a Rema, del tutte irrilevante. 522 Vinni
Per quanto riguarda, infine, il quarte elemente
(la rivendicazione all'atto dell'arrṣate); { va riz levate che l'use Cammess● alla stessa difesa),
da parte del Vai, dell'espressione sacra¤entale
"sone prigioniere politice", ken poteva essere. assunte, per nezione (purtroppe) di comune espe= 스
rienza, cone indicative dell'appartenenza del soggetta ad un movimente terreristige-eversive. ohe, nella specie, non risulta potesse adsere altre se non quelle sostituite dall, “brigate resse", nulla rilevande, quindi (per rispondere alla specifioz ●biezione della difesa), la man- cata indicazione espressa del suddetto movimente, nb, tante ng lel ruolo che in esse il. (a1, avrebbe ricopert
Tanzi Fletra:
Ra dedett Rezze del medesime3
(avv alerni motivi comuni a quelli pesti a base del ricorso ZE ed altri. Valgöné quindi, giustificazione del rigette, le sta se razioni cik esposte nella trattazione di dette ricerse. Villimburgo C./1 523
GO Furice.
- notive nul
B' inammissibile per tardività. Risulta, infatti, dalla stessa prespettazione dei fatti contenuta nel motive in esame, che l'arreste, in territorie I
estere, del GO ebbe luego "durante lø svelginente del prowesse di prime gradė". 01ð significa, allera, che il GO era ancora latitante all'atto dell'apertura del giudizio e ohe la sua citazione, effettuata con il rite degli irreperibili, pertante regolare. Ora, anohe volendosi ritenere che il sopravvenute ameste nal aorse del giudizio, dovesse comportare la sospensione quest'ultime fine alla definizion ne della precedura di atradizione, è corte che la milità eventualmente configurabile a cagione della mancata sospensione, pur rientrando tr quelle di ordine generale previate dall'art.189 comma I˜n.a del previgente codice di procedura penale, non sarebbe demunque classificabile fra quelle assolute e insanabili tassativamente inm dicate nel comma secondo di detto articale, non avendo ad oggetto la moitazione , appunto, del'
|
l'imputate. i tratterebbe, infatti, plutteste :
di nullità a regime c.d. "intermedio" che, por="
tante, ai sensi del comma terzo del medesimo art. 185, avrebbe dovute essere eccepita ⚫ rilevata, al più tardi, prima della conclusione del succes give grado di giudizio, e cioè, nella specie, priz della pronuncia della sentenza d'appell●. El che, pacificamente, non avvenute. Di qui la ineludibil. conseguenza della inammissibilità burgo 31/2 524. 7111a del motivo di ricerse in egame, neglio, del la eccezione di nullità che con esse al à intes co tardivamente proporre nella quale a si esauriso..
motive n.
1' infendate, al limite della inamissibilità, i la difesa, infatti, ai à postanzialmente limitata a riproporre, senza apprezzabili variazioni, la medesima tesi già proposta al giudice d'appelle
C as questi respinta, con ampia e convincente astivazione), circa la pretesa assenza di consam
?
Pevolezza, da parte del ricorrente, nella sua qualità di græpLIe depositario delle armi che di volta in velta venivano adoperate per i sin geli fatti delittuosi, dell'use, anche suicidiam of * *
rio, che sarebbe stato fatte delle armi stesse, riguarde nette cente riportare testualmente quante si legge alle page. 66a e 663 dell'impugna= ta sentenza:" .seconde quante risulta dall.
dichiarazioni del Di Gera e dalle ammissioni di Y
UE GO la casa di via delle quoie, gestita dall'imputate, non era seltante, un deposito di armi, ma una vera e propria base operativa, dalla quale di velta in volta parti- vane 1. arai acelte per l'azione si alla quale 3
essę ritornavane dope il compimento dell'i■ »=
In taluni casi, come quelli dell'assalto di ga. m
ZZ IC dove trovarono la morte cli agenti
Mea e OL ⚫ dell'omicidio del giudios Minervi= ni, fu le stesse Villimburge a consegnare nel luogo atesse delle operazioni e reiteratamente, 4 /2 525
cioè tutte le volte che i nuclei operativi vi ei erane recati prenti per l'azione, le armi e þer= fino le manette che dovevano essere utilizzate per immobilizzare la persone presenti nella sede della
Democrazia cristiana.Jer tali casi non re cente=
stabile la piena consapevolezza da parte dell'impus tato della destinazione delle armi da lui st-ase consegnate ad imprese di natura emioidiaria. Gomun'
que l'osservazione vale ovviamente sole por quella occasioni in oui Is armi sono state ritirate da via dells Sequoi pei restituite fuer di dubbio il ricorse, quants meno, del dole indiretto, in quante la congégna di armi e di strumepti di quel tipo (pistela, nitra Sterling, fucili a pompa, bom= be a mano, giûbbotti antipreisttile, ecc.), non pe= teva non comportars la rappresentazione dell'impiego in operazioni del genere di quelle pói portate a termins. Tante più che il soggetto, in quanto in- serite nell'organizzazione delle brigate resse, era perfettamente al corrente del programma che il ge= dalizio si ōra date a dhe attuava con impressionante
*
continuità a mezzo i omicidi, sequestri e rapiña in tutto. 11 territorio Hellé 'Stato”.”
I» puntuali e stringenti osservazioni contenute nella surriportata motivazione non trovano, da par to della difesa, nel motive in esame, alcuna specifi=
ca confutazione. Si riconosce, anzi, espressamente, da parte della stessa difesa, la esattezza di quan' to affermate dai giudibi di merito circa la natura il "base" operátiva" da attribuiral all'appartamento di via delle Sequoie, ma solo per ripetere poi l'apo= aittico assunte che ci non sarebbe stato sufficienz 526 Vil inbur i,
to ad attribuire al Villimburge la partecipaziona psichica al delitti che, partendo da quella base e con le armi ivi custodit , altri andavano a commettere. Il che potrebbe anche avere una sus plausibilità a però non sussistessero tutte le altre circostanze di fatto diligentemente poste in evidenza, come si è viste, nell'impugnata sentenza ed alle quali la difesa si è, comprens sibilmente, ben guardata dal fare 11 benchè mim nimo cannes preferendo piuttosto rifugiarsi nel'
la aatratta prospettazione di quelle che sarah- be stato il sempLIe e asettico ruolo di "magaz= ziniere rivestite dal GO al quale - F
come "sempLIe custode delle armi", si afferma -
nessuno avrebbe mai comunicate, per elementari criteri di prudenza, l'uso che delle armi stesse sarebbe stato fatte. 91 à quindi in presenza di una critica the appare e assoluta incenęlatenza, anche a cagione della sua mancata correlazione…. con quchle che costituisce il nerke, in fatto. .
in äiritte, della motivazione adottata dall'impu- T
gnata sentenza, la quale, pertanto, sul punto in esame, sfugge ad ogni possibile censura.
GO UE
I'unico motivo dedotto a sostegno del gravame è in 980 infondate, al limite dell'inammissibilità,/conten standesi (quasi dichiaratamente) il merito della valutazione discrezional, operata dal giudiol «l-
la corte di seconde grade in tema di quantifica= 1 1 1.
527 zione della pena, sulla base del solo assunto secondo cui, avendo i detti giudioi espLIitate
1'intente al "adeguare la sanzione all'effettiva gravità del reato, in rapporte al contributo caus sale rappresentato alla condotta posta in esse= reḥ, cib avrebbe dovuto comportare la pressochá automation conseguenza di una determinazione della pena che corrispondesse ai minimi edittali. Ion
ritiene la Corte che vi sia biasme di parole per dimostrare la pretestuosità e l'inconsistenza ai un siffatte assunto, il quale non pub, d'altra parte, trovare conforte neppure nella circostanza, del tutte indifferente, che il pubbLIo ministero di udiensa,dal canto sue, pur astenendosi dal soll.oi–
tare la concessione delle attenuanti generiche, aveva quantificate la pena complesIV di cui :
chiedeva l'irrogazione in anni 17 ai reclusions.
(a fronte dei 15 pel inflitti con l'impugnata sentenza).. B'altra parte (per rispondere alla critica della ricorrente, secondo qui l'uso del sole avverbio #congruamente sarebbe inidonce dar conto dei criteri seguiti dal giudici di mes I
rite nelle quantificazione della pena, con particom lare riguardo all'aumento per continuazione), an pare appena il case di ricordare, ancora una voltà, jj ohe, nella materia in questione, la necessità al una specifica e puntuale motivazione sussiste solo quando la pena vonge quantificata in misura notes volmente superiore al livelli medio-bassi, ovvero quando, in sede di appelle, vengano deđette speci= fieke ragioni a sostegno della ritenuta incongruith della quantificazione operata dal giudic e di primo
J 528
grade; condizioni, queste, che, entrambe,non ap= paiono verificarsi nella fattispecie, non potens dosi considerare sufficiente, in particolare, per quanto riguarda la seconda di osse, la oir- costanza accennata alla difesa della ricorrente, secondo cui costei avrebbe "minuziosamenta doaus mentato il sue encomiabile iter giudiziario e personale“, al momento che detta documentazione non può dirsi comunque essere rimasta senza ri- scentrej essends essa funzionale anche alla ri- chiesta di riconoscimento delle attenuanti generiz che ed essendo in effetti dette riconoscimento intervenuto.
Gos! esaurito l'esame del motivo di ricorso,
deve tuttavia rilevare la Corte, d'ufficio, ai sensi dell'art.152 comma I del previgente codice di rito, che, come per la AT Faola, anche per la GO UE si è verificata, nolle more del giudizio, la prescrizione del reato di danneg= glamento aggravato di cui al capo 47/1 dell'oriz naria rubrica, commesso in occasione dell'irruzio= ne all'ospedale G.Mamillo. I, conseguenze debbone
Pertanto essere analoghe a quelle già illustrate con riguardo alla detta AT, stimandosi anche in questo caso congrua, alla stregua dei criteri tutti di cui all'art.13} c.p., la quantificazione in cg.l) di reclusione della pena da eliminare in conseguenza della prescrizione.
Le declaratorie di inammissibilità - i rifetti d»l ricorsi che neppure in parte siano stati accolti danno luogo, in materia di spese, alla conseguenze di legge, come da dispositivo. 529
P. Q. M.
lette l'art. 545 vecchio c.p.)
- dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. noi confronti ai. RA OL, ON NG, BO
St-fane, GL. CE , into AL Villim=
burge UE per mancata presentazione dei motivi
⚫ nei confronți di PP OB e LL
RI per sopravvenuto difetto di intermese: dichiara altresi inammissibile il ricorso delle parti civili Bresidenza del cogaiglię dei ninie stri, Gensiglio superiore della magistratura,Mi». nistere del lavoro e della previdenza sociale,
Ministero di grazia e giustizia, Ministero della. difesa, Ministero del Penere. Ministero dell'in' terne, Ministero dei trasporti e aviazione civile,
Ministero della pubbLIa istruzione, nei confronti di NI IO, TI BE, LA Giuz
gepte: • SA TO per mancata presentazion dei motivij
· dichiara ancora inamissibili i ricorsi di giglio
DO, PR IC a AN France perchè nei loro confronti si era già formato il giudica to, e quelli di ET RI, CA LI, AB NI IV, PIre NC, UL AS, PA celli BE, SI IA, SO PP, per mancata presentazione dei motivi, nonchè quelle di PI TA per non specificità dei motivi stessi;
lette l'art.539 vecchie c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GI
EET, limitatamente alla qualificazione delx
1'imputazione di cui al cape 1/1 dell'originaria rubrica come violazione all'art.270 bis anzichè 530
270 cod. pon., a nei confronti di AT
LA e LL UE, limitatamente alla imputazione di cui al cape 47/1 della rubrica
(danneggiamento), perchè 11 reate è estinte per presorizione, eliminata per ciascuna di queste due ultime la pena di gg. 15 di reclusione ri=
•
gettati nel reste 1 r corsi delle tre suddette ricorrenti
letto l'art.543 vecchio o.p. . amulla Ia senten' za impugnata, oon rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Noma, per nuove esa= me in punto responsabilfth, assorbiti gli altri motivi di ricorse, nei confronti di NI mus GE LO e NI OL;
V,
Letto l'art.549 tta i ricorsi di GR
IT, TI AN, NI LA, NI
IO, ZO jaure, lalzerani AR,
AS OL, BA IO, BE Clor= gio BE SA, ER RO AN,
IAne MA ZI, BO IO, BE
NG, BO ST, CA NI, LZ
RE, PP OB, AN AR,
TT TO, ET OL, GA BE,
GL CEco, LL ER IC, Be TA
GI, Di IO ZI, Bi EO IE, Bi
IO BE, Bi AT EN, p'TA Simo=
notta, FA UC, ZI EN, LO Car=
mine, SS NT, FRla NZ, LL
SP, UL LI, MI CA, RD
NC, UA BE, NN ZI,
IO EN, ER MI, AS AL, 531
LO CEco, OC ZI, OM Gio= vanna, PI AN, AG AU, AN LI,
MA VIric, NI PP (disposta per quest'ultimo la correzione del diapositive nelisenso che il concesse condone per anni une e mesi quattro di reclusione va inteso per anmi uno e meal otte ai reclusione), NI EFne, SA GE, NA
FRs, NT OM, OR IO, BB VE,
IZ IO, LA SAe, PE SS, RR
OR, LL RI, TR ST, BI
AR, CC CEco, EL OO, NT
IA, AC IO, NT BI, UT SA
rio, NZ OB, signolii DR, SA Cabrielz
la, SA PP, IN AS, LO
IO, IO OR, EG UN, NI G10= vanni, Vai bine, AN TR GO Enrice;
}
condanna tutti i ricorrenti, fatta eccezione del P.0.
e di LL EET, AT LA, GO
AM hignoni TM 10 ON OL - Ma-
riañi PP;
al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di lire trecentomila a favore della Cassa delle ammendo;
condanna inoltre GR IT, SA LI e
Perrotta OR in solido al rimborso delle spese alle parti civili VA ME, RL BO,
IS GI e AR VIria, con solidaristà
attiva, liquidate in lire 2.550.000, di cui lire
50.000 per sp930: 2 NI IO, Balzera= mi arbara, PP OB, AP 1535
cello, MI AR, ER MI, Novelli Lui=
PA Hemo;
LL RI;
in solido, al rimborso delle spese in favore delle parti civili Be NZ LA véd. CI e IN AL,
con solidarietà attiva, liquidate in altrettante
Lire 2.550.000, di ani lire 30.000 þar esberg1, infine EL. Bomenico al rimborso d«ll,
grese alla parte civile Regione lasiLIata, liquidate in lire 1.661.000, di cui lire 601.
per spese e trasferta..
Gosì deciso in Roma, il 10 maggio 19938
I'estenger
11 Presidente
H ual Value
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1.1 DIC 1993 IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE RO (MA OR Pamore DI CANCELLERIA
La Care Superne di Cassazione he digesto la comisioni d h
M° 5532 del 16.12.43 el seuss che: "Le Coute lisjone the l'evocore instateriale con tanto nel dispositivo delle sent, 421/93 del 10. Mhogo 1993 boli quester Corte, see I've così corretto;
one legges CHIGNONI:
IO leve invece legers: CH GE Pio in the live esetin starsi la mansione del mons inativo, di LL UI far coloureشاید che risultano condannati alle spese delle fonticivili De NZ PA ved. IN IN ALDO.
Romes 1 FEB. 1994 on to millor for fame IC COLLACONATORE DI CANCELLER
Antonella Foxtang 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ponerlo, i r i ttonibili ris
11 rigette ingli altri motivi darebbe luege.
1 si vede come possa poi affermarsi che la pretepa
$1 7 inattitudine professionals del ricorrente ad esegu‡, re personalmente i necessari interventi avrebbe