Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
È inammissibile il ricorso con il quale si esibiscono direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si assumano dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria. (Fattispecie in cui il PM aveva inserito nel ricorso il testo di conversazioni intercettate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2012, n. 28703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28703 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/04/2012
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO RA - rel. Consigliere - N. 655
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 18506/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO PA, n. a Vibo Valentia 10.1.1974;
BARBIERI RI, n. a Vibo Valentia 10.1.1980;
VO EN, n. Vibo Valentia 1.6.1979;
FO RA AT, n. a Tropea 27.8.1980;
PATANIA TO, n. a Cinquefrondi 20.8.1985;
NZ RA, n. Lamezia Terme 3.7.1980;
RUSSO EL, n. Carignano 26.6.1979;
CACACE RA, n. Toronto (Canada) 26.2.1980;
CUGLIARI EP n. a Sant'RI 18.9.1956;
PEZZO MA, a Sant'RI 8.11.1923;
contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, emessa il 20.10,2010;
- visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi e i motivi nuovi;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso:
inammissibilità del ricorso del IE;
in accoglimento del ricorso del p.m., annullamento con rinvio della sentenza limitatamente ai capi 11 e 22; rigetto del ricorso nel resto;
annullamento della sentenza con rinvio nei confronti degli altri ricorrenti;
- udito l'avv. Pasquino G. per le parti civili Provincia di Vibo Valentia e Comune di Sant 'RI, che conclude per la conferma della sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese;
- uditi i difensori avv. Gaito A. e Muzzopappa F. per TA PA, PP F. e FO N. per TA EN, RO S. e TA S. per RB, O' G. e S. RO per NA F., V. GE per TA, M. C DI per IE C. EL per SO e NA M., N. FO, anche in sostituzione dell'avv. N. D'Agostino, per UG, i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei relativi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 28 maggio 2009, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Catanzaro dichiarò TA EN, TA PA, RB RI, NA RA AT e TA TO colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto facenti parte, a vario titolo, della "cosca TA", operante in Sant'RI e territori limitrofi dal 1998 in poi, attuale prosecuzione del vecchio clan TA, originariamente diretto dal TA EN;
inoltre PA TA e NA RA di una serie di reati in materia di armi;
SO RT e NA MA del delitto di favoreggiamento;
IE RA del delitto di omicidio in anno di CR AF (avvenuto il 4 maggio 2004 a Pizzo Calabro), nonché di reati in materia di armi e di una serie di tentate estorsioni. Veniva disposta anche la confisca di beni immobili e mobili sequestrati con provvedimento emesso in data 4 febbraio 2009, riconducibili a TA EN e TA PA.
2. La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, con la decisione sopra indicata, in parziale riforma dal primo giudizio, ha assolto alcuni imputati da talune contestazioni, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione per i reati ascritti a SO e NA MA e per alcuni reati minori contestati a TA EN, TA PA, RB RI, NA RA AT, TA TO;
ha rideterminando la pena inflitta a tutti gli imputati.
3. Hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati TA EN, TA PA, RB RI, NA RA AT, TA TO e IE RA, nonché SS EL, AC RA, UG EP e MA PE, in qualità di terzi interessati con riferimento alla disposta confisca.
3.1. TA PA, condannato come promotore e capo della cosca mafiosa alla pena di cinque anni di reclusione, tramite i propri difensori, denuncia:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per assoluta mancanza di motivazione e/o apparenza della stessa;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 2, nonché art. 111 Cost., per assoluta mancanza di motivazione e/o apparenza della stessa. c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d) ed e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato ovvero dagli atti specificamente indicati;
d) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e con riferimento all'art. 416 bis c.p. e art. 434 c.p.p.);
e) erronea applicazione della legge penale sull'autonomia del reato associativo per erronea valutazione del materiale probatorio e ripulsa della prova favorevole (art. 606 c.p.p., comma 1. lett. b ed e con riferimento all'art. 416 bis c.p., art. 546 c.p.p., lett. e);
f) nullità e vizio di motivazione per mancata considerazione della memoria di parte (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e con riferimento all'art. 121 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c, art. 187 c.p.p.);
g) erronea applicazione della legge penale, violazione di norme processuali e vizio di motivazione sulla disposta confisca (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e in relazione all'art. 120 c.p., L. n.356 del 1992, art. 12 sexies e art. 63 c.p.p.).
Nell'interesse di TA PA sono stati depositati motivi nuovi in data 3 aprile 2012, illustranti la violazione del divieto di bis in idem e l'illegittimità della disposta confisca, nonché elementi di conoscenza sopravvenuti alla proposizione del ricorso per cassazione.
3.2. I difensori di TA EN, condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in qualità di capo e organizzatore, deduce:
a) nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione, denunciando che la sentenza ricopia in larghissima parte intere pagine della sentenza di primo grado, indicandone specificamente le identiche corrispondenze, senza dedicare il benché minimo cenno di risposta alle critiche dell'appellante;
b) nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e illogicità della motivazione con specifico riferimento alla qualità di capo e promotore, evidenziando che l'appellante aveva criticato la mancata dimostrazione di condotte rappresentative del ruolo apicale e sottolineato il mendacio del collaboratore IE in relazione ad un riferito pranzo avvenuto nel ristorante La Degusteria di Sant'RI, poco prima dell'omicidio di CR, mentre invece il ristorante iniziò ad operare nel luglio 2004, dopo l'omicidio, avvenuto il 4 maggio 2004.
3.3. I difensori di RB RI - condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per partecipazione al reato associativo - richiedono l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale.
Denunciano, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e):
a) la violazione della regola di giudizio dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3 sulla ritenuta attendibilità del collaboratore
IE, con riferimento alla credibilità intrinseca ed estrinseca e alla sussistenza dei riscontri oggettivi e individualizzanti, all'errata utilizzazione del principio di frazionabilità della chiamata, non potendosi scindere la parte del narrato falsa (pianificazione e consumazione dell'omicidio CR) da quelle rimanenti, sussistendo tra le due parti un'interferenza fattuale e logica;
b) l'omessa risposta alla confutazione dell'appellante in ordine al racconto del IE circa il riferito pranzo con il RB a Sant'RI qualche giorno prima dell'omicidio CR;
c) l'inutilizzabilità, per malgoverno delle norme in materia di intercettazioni, della captazione del colloquio avvenuto il 7 giugno 2005 tra RI IN e i carabinieri di Vibo Valentia.
3.4. Per RA AT NA - condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione - sono stati presentati motivi identici a quelli presentati per RB RI dal comune difensore.
3.5. Il difensore di TA TO, condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, ha dedotto la nullità della sentenza, ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., dolendosi:
a) dell'omessa motivazione a fronte di specifici motivi d'appello, con particolare riferimento alla corretta individuazione temporale del fatto contestato, al fine di stabilire se si tratta di continuazione del vecchio sodalizio criminoso o di sodalizio nuovo, con le relative connesse differenti necessità di motivazione;
b) alla totale mancanza di motivazione circa gli elementi caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso;
c) alla mancanza di risposta alle censure contenute nei motivi di gravame, sui comportamenti degli aderenti al sodalizio:
e) alla mancata risposta alle deduzioni dell'appellante sulle dichiarazioni dei sindaco IN, registrate nella caserma dei carabinieri;
d) all'omessa motivazione sulle deduzioni relative alle dichiarazioni del collaboratore IE e all'errata utilizzazione del principio di frazionabilità delle sue dichiarazioni, in assenza di spiegazione sul rapporto tra le conclamate falsità del IE e le propalazioni ritenute veritiere.
3.6. IE RA - collaboratore di giustizia, ritenuto attendibile, salvo che per le dichiarazioni contra alios relative all'omicidio CR, condannato alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione per i capi 13, 14, 15 dell'imputazione (omicidio, detenzione e porto illecito di armi, tentativo continuato di estorsione) - deduce, tramite il suo difensore, vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine al trattamento sanzionatorio.
3.7. SS EL, AC RA, UG NA e PE MA, con separati ricorsi, deducono, ex art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in ordine alla intervenuta confisca di terreni e immobili sequestrati e riconducibili a TA PA.
3.8. Il Procuratore generale presso la Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con riferimento alle posizioni di TA PA e TA EN, RB RI, RA AT NA, TA TO, SO RT, MA NA, con riferimento "all'esclusione, in relazione al capo 1, delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4; all'assoluzione di NA RA in relazione ai capi 17, 18, 19, 29 e 21; all'assoluzione di SO RT e MA NA in relazione al capo 22; all'assoluzione di TA PA in relazione al capo 13".
Il Pubblico Ministero deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): erronea applicazione della legge penale (in punto valutazione delle prove), contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, e partita mente:
a) illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'esclusione, in relazione al capo 1, della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 - violazione di legge sub specie dell'art. 416 bis c.p., comma 4;
b) illogica, contraddittoria ed errata esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata nei confronti di TA PA al capo 9;
c) omessa motivazione o, comunque, illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate per ritenere insussistenti i delitti di cui ai capi 17, 18, 19, 20 21, contestati a NA RA AT;
d) omessa motivazione o, comunque, illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate per ritenere insussistente il delitto di cui al capo 22;
e) omessa motivazione o, comunque, illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate per ritenere insussistente il delitto di cui al capo 11.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti di impugnazione di tutti i ricorrenti privati pongono alla Corte di legittimità il tema della funzione dell'appello nel nostro ordinamento processuale e, in particolare, della motivazione della decisione d'appello confermativa della sentenza di primo grado. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura della motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
È stato, tuttavia, ripetutamente precisato che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.
Più specificamente, si è osservato che l'ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d'appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - come nel caso in esame - sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed eventualmente ex art. 125 c.p.p., comma 3, se il giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza o non pertinenza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6, n. 12540/2000, Rv. 218172, Prescia;
Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 23308, Aglieri). In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationem, ma di elusione dell'obbligo di motivazione, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio, fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione.
2. Sulla base di tali principi, tutti i ricorsi delle parti private, salvo quello del IE, devono essere accolti.
A fronte di specifici e articolati motivi d'appello, di ordine processuale e sostanziale (emergenti dagli stessi motivi di ricorso per cassazione sopra sintetizzati), la motivazione della sentenza impugnata è sostanzialmente assente. Viene riportata testualmente (come hanno dimostrato specificamente i difensori di TA PA), ovvero per riassunto, la motivazione della decisione di primo grado.
All'esistenza del gruppo associativo sono dedicate tre pagine di contenuto generico, con un rapido riassunto della sentenza di primo grado, senza indicazione degli elementi fattuali su cui è fondata la valutazione di sussistenza del sodalizio e lo specifico ruolo ascritto agli imputati, le cui singole posizioni sono poi trattate sommariamente in poche e sbrigative pagine, che non offrono risposta ai motivi d'appello, in effetti ignorati e rimasti senza risposta, tanto da giustificare la sconsolata affermazione del difensore di TA PA: "se la difesa non avesse speso neppure una parola, il risultato sarebbe stato identico".
Per quanto concerne i terzi interessati SS, AC, UG e PE, nella parte descrittiva della sentenza sono stati menzionati gli appelli rilevando che essi "censuravano la ritenuta sussistenza de presupposti legittimanti l'avvenuta adozione delle misure restrittive patrimoniali". Il gravame è stato rigettato, osservandosi apoditticamente che "si è formata prova adeguata che i medesimi familiari e gli estranei intestatari dei beni erano in realtà persone interposte, e che tali beni non erano in alcun modo giustificabili - apparendo sul punto infondati i tentativi di dare giustificazioni alternative - con i saltuari e modesti redditi dichiarati dai soggetti proposti, con il conseguente persistere della presunzione di fittizia titolarità dei beni e la affermazione di riferibilità degli stessi ai TA, oltre alla loro riconducibilità ai proventi dell'attività mafiosa dei predetti".
Osserva il Collegio che tali espressioni, per la assoluta mancanza di riferimento alle deduzioni degli appellanti e per l'uso di formule generiche, astratte e stereotipate, integrano una motivazione apparente e, come tale, mancante.
3. Sussiste invece la motivazione sul rigetto della deduzione, comune a vari appellanti, circa l'inutilizzabilità della captazione del colloquio avvenuto il 7 giugno 2005 nella stanza del Comandante della stazione dei Carabinieri di Vibo Valentia tra il tenente LA IM, il mar.llo US NA, IN RI e EL IA, rispettivamente sindaco e vice sindaco del Comune di S. RI.
I giudici d'appello hanno rigettato il motivo di gravame osservando che "la relativa intercettazioni risultava eseguita in esito a rituale autorizzazione emessa il 6 maggio 2005, ed i connessi decreti mostravano di contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme in materia, alla stregua di quanto ritenuto sul punto dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte".
Tale conclusione è stata fatta oggetto di censure in più ricorsi. Sul punto, a prescindere dagli altri rilevi svolti dai ricorrenti in ordine alla denunciata violazione dell'art. 63 c.p.p., osserva il Collegio che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, la circostanza che la registrazione fu effettuata secondo le procedure di intercettazione non vale a rendere utilizzabili i contenuti delle captazioni, mancando il presupposto essenziale delle intercettazioni disciplinate dall'art. 266 c.p.p., e ss., ossia l'inconsapevolezza di tutti i partecipi di essere intercettati.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha da tempo affermato, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che non è utilizzabile come prova "la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 c.p.p.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203 c.p.p.; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art.62 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4" (Cass. Sez. U, n. 36747/2003,
Rv. 225467, Torcasio).
4. La sentenza va, perciò, annullata nei confronti dei predetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio.
5. La stessa conclusione non può adottarsi per IE RA, in considerazione della genericità del suo ricorso, che avanza la pretesa di una più modesta pena senza individuare specificamente alcun vizio di motivazione, a fronte di un benevolo trattamento sanzionatorio, ridotto ai minimi termini (sei anni e quatto mesi di reclusione) per la ritenuta colpevolezza dei reati di cui ai capi 13, 14 e 15 (concorso nell'omicidio di CR AF, detenzione e porto di un fucile mitragliatore tipo kalashnikov, plurimi tentativi di estorsioni aggravate a danno di imprenditori).
Per il ricorso del IE va adottata declaratoria d'inammissibilità a norma dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c), a cui segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
6. Inammissibile è anche il ricorso proposto dal Pubblico Ministero che, al di là delle rubriche in cui sono state raggruppate le doglianze, in realtà si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è l'inutile trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito.
Questa Corte ha ripetutamente affermato la nullità del provvedimento del giudice che si limiti all'elencazione descrittiva degli elementi di fatto, essendo indispensabile, per sorreggere un giudizio, l'esistenza della valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova.
Per la stesse ragioni non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.
La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano;
Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posti al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito.
7. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e di quello di IE RA, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, considerata la natura delle deduzioni formulate, in favore della cassa delle ammende.
Il IE va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo in favore delle parti civili costituite Provincia di Vibo Valentia e Comune di Sant'RI. La sentenza va, invece, annullata nei confronti degli altri ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di IE RA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il IE alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2.000,00, oltre accessori per ciascuna della parti civili, Provincia di Vibo Valentia e Comune di Sant'RI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'assise d'appello dei Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012