Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 3
Per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata alla quale questa è stata comminata per effetto dell'intervenuta declaratoria di delinquenza abituale, è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati; ne consegue che, al fine di una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo.
In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime. (Fattispecie relativa a due convergenti chiamate in correità, con riferimento alle quali la Corte ha escluso che potesse essersi verificato un fenomeno di allineamento della seconda alla prima, essendo il successivo dichiarante certamente all'oscuro, al momento della sua collaborazione, delle precedenti dichiarazioni rese da un soggetto a lui sconosciuto).
Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante).
Commentari • 10
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- 3. “Mafie delocalizzate”: il contrasto (non) risolto dalle Sezioni UniteIlaria Marchì · https://www.iusinitinere.it/
Il concetto di “mafie storiche” raffrontato con le c.d. “mafie senza nome” e con le “mafie autoctone” alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Il fenomeno mafioso ha, nel corso del tempo, mostrato il suo carattere estremamente complesso e duttile, stravolgendo la presunta staticità dei dati esperienziali mediante una continua capacità di adattamento ai sempre diversi e mutevoli settori criminali, alle variazioni economiche e sociali, nonché ai nuovi contesti territoriali. Il modello di mafia ancorato ad una concezione sociologica e culturalistica di accadimento strettamente circoscritto e limitato al contesto d'origine, in particolare alle zone del Mezzogiorno d'Italia, appare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 24850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24850 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
24850-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da sez. 922 GIOVANNI TA -Presidente - Sent. n. PU - 28/03/2017 MIRELLA CERVADORO Relatore - ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 42704/2016 SEGIO EL IO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di CA NI, n. a Locri (RC) il 30/10/1970, rappresentato e assistito dall'avv. Flavia Pivano, di fiducia CA RD, detto AL, n. a Locri (RC) il 11/08/1966, rappresentato e assistito dall'avv. Flavia Pivano e dall'avv. GI Mammoliti, di fiducia CA VI, n. a Locri (RC) il 13/03/1976, rappresentato e assistito dall'avv. Flavia Pivano, di fiducia CI OR, n. a Corigliano Calabro (CS) il 14/05/1951, rappresentato e assistito dall'avv. Vittorio Pesavento, di fiducia NI ER, n. a Nuoro il 12/11/1968, rappresentato e assistito dall'avv. Basilio Foti, di fiducia LL GI, n. a Belpasso (CT) il 11/10/1941, rappresentato e assistito dall'avv. Luca Tommaso Calabrò, di fiducia AN VI, n. a Sinopoli (RC) il 07/02/1950, rappresentato e assistito dall'avv. Roberto De Sensi e dall'avv. Mario Santambrogio, di fiducia 1 IT IO, n. ad Apice (BN) il 23/08/1958, rappresentato e assistito dall'avv. LO MA Romeo, di fiducia avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, seconda sezione penale, n. 50566/2015, in data 12/11/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letti i motivi aggiunti rispettivamente presentati nell'interesse di IT IO e di CA RD;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. ND Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Sante Spinaci che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nell'interesse di CA NI, CI OR ed NI ER e di rigettarsi i ricorsi nell'interesse di CA RD, CA VI, LL GI, AN VI e IT IO;
sentita la discussione dei difensori intervenuti, avv. GI Mammoliti per CA RD, avv. Luca Tommaso Calabrò per LL GI, avv. Mario Santambrogio per AN VI e avv. LO MA Romeo per IT IO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/09/2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava: -NI CA, colpevole dei reati di cui ai capi 5, 8 e 9 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Torino irrevocabile in data 13/11/2012 e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori circostanze aggravanti e recidiva, operata la diminuente per il rito, lo condannava, quale aumento di pena sulla citata sentenza, ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa;
-RD CA, colpevole dei reati di cui ai capi 2, 5, 8, 10, 11 e 2 15 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la natura della contestata recidiva specifica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e recidiva, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 limitatamente ai reati di cui ai capi 5 e 8, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sette di reclusione;
-VI CA, colpevole dei reati di cui ai capi 2 e 18 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
-OR CI, colpevole del reato di cui al capo 5 e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'ulteriore aggravante e alla recidiva, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa;
-ER NI, colpevole dei reati di cui ai capi 1, 7 e 15 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e recidiva, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 limitatamente al reato di cui al capo 7, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
-GI LL, colpevole dei reati di cui ai capi 1, 3, 4 e 15 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e recidiva, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione;
-VI AN, colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione;
-IO IT, colpevole dei reati di cui ai capi 1, 13, 14, 15, 20 e 21 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, 3 riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e recidiva, operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. Con le pene accessorie e le misure di sicurezza di legge. Con la medesima pronuncia, RD CA, ER NI e GI LL venivano assolti dai capi 13 e 14 per non aver commesso il fatto e l'ultimo, con la medesima causale, anche dal capo 7. 1.1. Detto procedimento è frutto di una complessa attività d'indagine avente ad oggetto l'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ET radicata sul territorio della provincia di Torino, con particolare riferimento al territorio del comune di VE. Nel processo sono confluiti atti di altri procedimenti, ed in particolare il procedimento c.d. MA tempu ed il procedimento c.d. Minotauro, nonché altri procedimenti relativi a fatti di reato ascritti agli odierni ricorrenti in concorso fra loro ovvero con altri imputati rinviati a giudizio ovvero che hanno definito la loro posizione con sentenza di applicazione pena su richiesta.
1.2. All'origine delle investigazioni vi sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RI TA che riferiva di aver fatto parte di un'associazione criminale di stampo mafioso radicata a Torino (locale di VE, la cui esistenza è circostanza giudizialmente accertata, giusta la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/07/2014 nel processo MA tempu, confermata dalla Suprema Corte con sentenza in data 13/05/2015), indicando le modalità della propria affiliazione, i nominativi delle persone che ne facevano parte e fatti e circostanze di rilievo penale. Altra peculiarità di tale processo è la progressiva implementazione ed il graduale arricchimento del patrimonio di conoscenze in ordine ai fenomeni criminali riferiti dal TA attraverso l'acquisizione di riscontri al narrato di quest'ultimo, rappresentati principalmente (ma non solo) dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale.
2. A seguito delle proposte impugnazioni, la Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 12/11/2015, confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di NI CA, RD CA, VI CA, OR CI, ER NI e GI LL;
4 in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO IT in relazione al capo 21 trattandosi di reato estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena al medesimo inflitta nella misura di anni sei e mesi due di reclusione e sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta nei confronti di VI AN con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque ed eliminazione dello stato di interdizione legale durante la durata della pena;
revocava la confisca degli immobili siti in Comune di SA contrada IP (censiti al foglio 19, particella 19, subalterni 3, 7, 8, 5, 6 e 4), intestati a IO AN, MA CA AN, SA AN e IT OR AN e confermava nel resto la pronuncia di primo grado nei confronti degli odierni ricorrenti.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NI CA, RD CA, VI CA, OR CI, ER NI, GI LL, IO IT e VI AN vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
4. Ricorso nell'interesse di NI CA. Lamenta il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in merito alla declaratoria di delinquenza abituale e relativa applicazione della misura di sicurezza (motivo unico): si censura la decisione resa sul punto dai giudici di merito che si è limitata ad enumerare i precedenti penali del reo senza soffermarsi compiutamente sui requisiti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e sulle altre circostanze riconosciute come rilevanti da dottrina e da giurisprudenza per giungere alla declaratoria di delinquenza abituale.
5. Ricorso nell'interesse di RD CA. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in punto appartenenza alla compagine criminale denominata "ET" da parte del ricorrente (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai capi 10 e 11 (secondo motivo); relazione-violazione di legge e vizio di motivazione in all'affermazione della penale responsabilità in ordine al capo 15 (terzo 5 motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in merito alla declaratoria di delinquenza abituale e relativa applicazione della misura di sicurezza (quarto motivo). Nei motivi aggiunti presentati in data 11/03/2017, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi principali, lamentando: -vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 7 1. n. 203/1991 (primo motivo aggiunto): la Corte territoriale ha basato la condanna del CA esclusivamente sulle dichiarazioni contraddittorie del collaboratore TA, con conseguente mancanza in radice dei dati costitutivi del reato e prova del vincolo adesivo al pactum sceleris da parte del CA;
-vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi 10) e 11) dell'imputazione (secondo motivo aggiunto): la Corte territoriale ha omesso di esplorare e verificare la genuinità delle dichiarazioni contenute nel narrato dei dichiaranti TA e ON, apparse da subito incoerenti, incerte e rettificate alla bisogna;
-vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo 15) dell'imputazione (terzo motivo aggiunto): la Corte territoriale ha ritenuto il metodo mafioso pur se mancanti le relative condizioni. Evidenzia il ricorrente come l'assoggettamento e l'omertà non costituiscono semplici corollari dell'intimidazione quanto piuttosto effetti che vanno ricollegati ad essa attraverso un nesso causale, in mancanza del quale, l'eventuale generalizzata condizione di soggezione sociale e di omertà, pur significativa di un grave malessere sociale, non sarebbe idonea ad integrare la tipicità criminosa.
6. Ricorso nell'interesse di VI CA. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in punto appartenenza alla compagine criminale denominata "ET" da parte del ricorrente (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in ordine al capo 18 (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in merito alla 6 declaratoria di delinquenza abituale e relativa applicazione della misura di sicurezza (terzo motivo).
7. Ricorso nell'interesse di OR CI. Lamenta il ricorrente: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità essendo rimaste senza risposta le censure poste con l'atto di appello (motivo unico).
8. Ricorso nell'interesse di ER NI. Lamenta il ricorrente: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al reato associativo (motivo unico).
9. Ricorso nell'interesse di GI LL. Lamenta il ricorrente: in relazione-violazione di legge e vizio di motivazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo 1 (primo motivo); in particolare, si censura l'omesso riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore RI TA da ritenersi prive di elementi estrinseci idonei a fungere da riscontri, non potendo considerarsi tali i risultati delle intercettazioni, prive dell'autonomia necessaria per essere ritenute esterne rispetto alle dichiarazioni da riscontrare ed inidonee a provare l'appartenenza di GI LL alla consorteria mafiosa denominata Locale di VE;
-vizio di motivazione in ordine alla contestazione di cui all'art. 416 bis, comma 2, cod. pen. in relazione al ruolo di capo locale attribuito a LL GI (secondo motivo); in particolare, si evidenzia la mancanza di prova in ordine al necessario contributo fornito dal ricorrente per il raggiungimento delle finalità del gruppo criminale;
l'unico elemento che confermerebbe l'appartenenza del LL e, ancor di più, il ruolo di vertice all'interno dell'associazione, è dato dalle dichiarazioni del collaboratore;
-violazione di legge in relazione ai capi 1, 3, 4 e 15 (terzo motivo); in particolare, si evidenzia come GI LL sia stato condannato unicamente in forza delle dichiarazioni del collaboratore RI TA e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: trattasi di atti formati unilateralmente, legittimamente acquisiti ed utilizzabili ma non idonei, in assenza di riscontri, a ritenere integrata la prova di colpevolezza;
7 -vizio di motivazione in ordine al provvedimento di confisca e all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (quarto motivo); si evidenzia, in particolare, come sia stata disposta la confisca di due beni immobili intestati alla convivente del LL, tale NA IE, in quanto ritenuti acquistati con i proventi illeciti derivanti dalle supposte attività criminali del ricorrente. A tale conclusione si è giunti in base alla ritenuta sproporzione tra i beni ed il reddito della IE, senza considerare che tale regola di valutazione opera solo nei confronti del soggetto condannato per uno dei delitti di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992; infine, anche in ordine all'applicazione della misura di sicurezza v'è vizio di motivazione sia in ordine ai presupposti della pericolosità del LL che in ordine all'attualità di tale pericolosità. 10. Ricorso nell'interesse di IO IT. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'art. 416 bis cod. pen. (primo motivo); in particolare, si evidenzia come la Corte territoriale abbia affermato che l'associazione operante in Piemonte era assoggettata alle regole e potestà promananti dal livello sovraordinato della 'ET calabrese, limitandosi ad un apodittico richiamo della sentenza di primo grado senza fornire prova a sostegno di un dato solo congetturale;
-violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione al richiamo all'unitarietà della 'ET (secondo motivo); in particolare, la Corte territoriale si limita a sostenere in modo apodittico l'unitarietà delle diverse "locali", operative in Torino e provincia, tutte collegate alla casa madre ma autonome dalla stessa, confederate in una sostanziale complessiva associazione caratterizzata da programmi e finalità illecite oggetto di condivisione;
-violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'esistenza della Locale di VE (terzo motivo); in particolare, la sentenza impugnata si caratterizza per l'evidente contraddittorietà ed illogicità laddove, se per molti aspetti vengono richiamate ed utilizzate le risultanze del procedimento "Minotauro" soprattutto per giustificare la sussistenza dei requisiti 8 richiesti dall'art. 416 bis cod. pen., per altri se ne ignorano quelle ormai divenute verità processuali, tra cui quella della mancata emersione dell'esistenza della Locale di VE;
-violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (quarto motivo); in particolare, si evidenzia come il metodo mafioso deve avere una esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; ma occorre sempre che l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti. Pur di fronte ad una locale "perfetta" in tutti i suoi aspetti organizzativi, nella fattispecie non era stata raggiunta la prova della concreta alterazione delle attività economiche, né si era palesata alcuna influenza negativa sugli appartenenti al gruppo, di tal che la società civile non risultava in alcun modo assoggettata;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 1, cod. pen. (quinto motivo); in particolare, si evidenzia come i giudici di merito abbia ritenuto l'inserimento del IT nella compagine criminale sulla base della narrazione del TA che, in merito al rito dell'affiliazione, fornisce notizie vaghe ed assolutamente generiche;
contraddittoria e parimenti illogica è la motivazione della Corte in ordine ai riscontri alla chiamata in correità del TA ritenuti rinvenibili nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali che, diversamente da quanto ritenuto, non offrono alcun riscontro;
-violazione di legge in relazione agli artt. 63, commi 1 e 2, 64, 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen. (sesto motivo); in particolare, insiste nell'eccezione (inopinatamente respinta dalla Corte territoriale) di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZI ND, presunta persona offesa nei reati di cui ai capi 13, 14 e 15, nonostante detta persona, già al momento di rendere le proprie dichiarazioni alla polizia giudiziaria, rivestiva la qualità di persona imputabile in reato connesso, con doverosità di ricevere gli omessi avvertimenti di legge;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 13 e 14 (settimo motivo); si evidenzia come la Corte territoriale, attraverso una lettura in chiave colpevolista delle conversazioni in atti, non ha minimamente vagliato un'interpretazione alternativa alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, omettendo di valutare la 9 mancanza di prova del tasso usurario eventualmente concordato tra i soggetti interessati. In modo parimenti asettico, la Corte territoriale ha ritenuto di riprendere la sentenza di primo grado quanto alla mancata derubricazione della tentata estorsione nella figura delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 20 e 21 (ottavo motivo); orbene, se è vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, non va soggetto ai canoni di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è altrettanto vero che si è omesso di considerare come non si possa escludere, in linea di principio, che le propalazioni in parola siano false;
-vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione di documentazione (nono motivo); si censura la sentenza impugnata che del tutto inopinatamente ha ritenuto di non dover acquisire documentazione offerta dalla difesa idonea a dimostrare l'assoluta liceità dell'attività esercitata dal IT nell'ambito della gestione ed installazione delle macchinette videopoker. Con i motivi aggiunti presentati in data 28/03/2017, il ricorrente ha insistito nel lamentare: -inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione (primo motivo aggiunto); -inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; omessa e contraddittoria motivazione;
erronea applicazione dell'art. 416 bis, comma 1, cod. pen. (secondo motivo aggiunto). 11. Ricorso nell'interesse di VI AN. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 3, 533, comma 1, primo periodo cod. proc. pen., 629 cod. pen. e 7 I. n. 203/1991 (primo motivo): si evidenzia l'esistenza di una motivazione intrisa di illogicità, carenze argomentative ed omesse risposte alle censure difensive contenute nell'atto di gravame;
la 10 Corte territoriale ha, poi, erroneamente attribuito la qualità di riscontro esterno individualizzante ad un elemento (rappresentato dal fatto che i PI, nonostante avessero un rapporto di amicizia e di confidenza con il ricorrente, si fossero rivolti a UA AN perché cercasse, attraverso il fratello VI, amico del AG, di bloccare il tentativo estorsivo ordito ai loro danni) inidoneo a fungere da conferma ab esterno alla chiamata di correo;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 3, 533, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., 416 bis, comma 2, cod. pen. (secondo motivo); si evidenzia come la Corte territoriale fosse giunta all'erroneo epilogo che il AN fosse il capo-promotore dell'associazione descritta al capo A) sulla scorta di suggestioni personali ed autoreferenziali, piuttosto che attraverso una completa ed esaustiva analisi degli elementi di prova a sua disposizione e che avesse commesso, inoltre, l'ulteriore sbaglio di ritenere che l'asserita dimostrazione dell'appartenenza dell'imputato alla ET, con il compito di intermediario tra la "cellula madre" (locale di San Luca) e la "cellula figlia" (locale di VE) fosse, di per sé, sufficientemente esplicativa anche del suo ruolo di vertice: AN sarebbe, secondo i giudici di merito, un "capo" nonostante non gestisca nulla, non dia direttive, non sieda al banchetto della suddivisione degli introiti illeciti, non garantisca nella sua qualità di - referente alcun provento alla casa madre calabrese;
non c'è traccia, - inoltre, che il AN si fosse approcciato ad altri gruppi criminali ovvero che lo stesso avesse cooptato nuovi soggetti all'interno del gruppo;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 3, 533, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., 416 bis, comma 1, cod. pen. (terzo motivo); si evidenzia come per poter provare l'ipotesi accusatoria, ossia che il AN avesse fatto parte della cosca Pelle di San Luca svolgendo il ruolo di collegamento con il locale di VE, si sarebbe dovuta innanzitutto fornire la prova (ma ciò non è avvenuto) che il AN conoscesse qualche esponente della famiglia Pelle e poi provare la fantomatica attività di portatore di ambasciate e di ordini per conto dei Pelle al locale di VE (anche di detta attività non vi è prova). 11 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione о non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano 12 astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 13 Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Sulla base di queste premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell'interesse di NI CA.
3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto.
3.1.1. I giudici di secondo grado ritengono la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale nonché dell'abitualità presunta per legge. Si scrive al riguardo: "... anche se si considerano solamente le tre condanne per traffico di sostanze 14 stupefacenti risultanti ai punti 5), 8) e 9) del certificato penale, deve convenirsi che si tratta di condanne per complessivi quindici anni e quattro mesi di reclusione, relativi a fatti commessi entro dieci anni, tenuto conto della "sterilizzazione" dei congrui periodi di carcerazione espiati in seguito a tali condanne;
onde i delitti per traffico di sostanze stupefacenti, contestati ai capi 5) e 8) dell'imputazione, debbono ritenersi della stessa indole e commessi entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. A maggior ragione deve ritenersi sussistente l'abitualità ritenuta dal giudice atteso che CA NI risulta avere riportato ben sei condanne per altrettanti delitti non colposi per complessivi venti anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione, inoltre trattandosi di reati in materia di stupefacenti e di armi è giocoforza ritenere, sia per i quantitativi di sostanze trattati, sia per l'organizzazione "professionale" apprestata che CA NI sia persona dedita al delitto La pericolosità sociale... ben si ravvisa dalle richiamate condanne elementi, .../ questi, che convergono a dimostrare una intensa capacità criminale del prevenuto, sì che deve presumersi che in futuro il prevenuto non si asterrà dalla commissione di reati di particolare gravità ...".
3.1.2. Fermo quanto precede, se è indiscutibile che, per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata alla quale questa è stata comminata per effetto dell'intervenuta declaratoria di delinquenza abituale, sia necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, è altrettanto vero che la pericolosità è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati. Ne consegue che, al fine di una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 1, n. 5643 del 22/12/1993, dep. 1994, Pistillo, Rv. 196549): nelle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, detti principi sono stati puntualmente osservati e le conclusioni assunte risultano ampiamente giustificate, con conseguente loro insindacabilità nella 15 presente sede di legittimità.
4. Ricorso nell'interesse di RD CA.
4.1. Manifestamente infondato oltre che evocativo di generiche censure in fatto è il primo motivo.
4.1.1. La sentenza impugnata riconosce, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, come RD, detto AL, CA sia stato esponente dell'omonima 'ndrina di Locri e di essere stato operativo in uno dei locali della provincia. La prova della colpevolezza dello stesso viene tratta da una pluralità convergente di elementi;
in primis, vi sono le dichiarazioni di RI TA che ha affermato come IP (GI) LL avesse consentito ad RD CA di officiare il rito di affiliazione in occasione del conferimento della dote di "sgarrista" a certo NN Di ME (cfr., trascrizione dell'esame di TA avvenuto all'udienza preliminare del 14/04/2014), ad eloquente dimostrazione dell'inserimento del ricorrente nel locale di VE. Le dichiarazioni del TA hanno ricevuto numerosi riscontri. Tra questi: la partecipazione del CA alla cena elettorale a favore di IV RA a cui presero parte soggetti di provata fede 'ndranghetista, quali TO TI e VI RÒ; la conversazione tra presenti tra IO IT e ER NI del 26/02/2011 (nel corso della quale IT, dopo aver premesso di aver concesso un prestito di denaro a RD CA si richiesta di IP LL, si lamentò del fatto che il CA non restituisse il prestito e, per questa ragione, pensò di rivolgersi all'NI per fare pressioni sul CA sentendosi rispondere dallo stesso di non poter intervenire su quest'ultimo per ragioni di "gerarchia", avendo in astratto questo potere il solo LL) a dimostrazione di un ruolo preminente in seno all'organizzazione criminosa da parte del CA;
il contenuto delle conversazioni captate a seguito dell'aggressione subita dall'NI da parte di VI D'CA in data 13/07/2010 (dopo il pestaggio subito l'NI contattò RD CA e GI LL per ottenere "protezione" ovvero un intervento in seno alla consorteria di soggetti più "autorevoli"; in una conversazione il CA ripetè più volte a D'CA che NI era "un amico nostro" provocando la presa d'atto da parte di D'CA); il contenuto delle intercettazioni disposte nel procedimento Minotauro che evidenziano numerosissimi contatti del 16 ricorrente con esponenti della 'ET insediata in Piemonte, tra cui TO TI, VI RÒ, GI Lo SU, OR RÀ e i fratelli CR nonché con esponenti del locale di Natile di Careri ed in particolare con la famiglia UC.
4.1.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, pur ritenendosi sufficiente la prova in ordine all'investitura formale o alla commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, nella fattispecie detta prova si ritiene integrata dall'evidenziata stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, rivelatrice di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
4.2.1. Anche in punto riconoscimento ed affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi 10 e 11 la sentenza impugnata appare congrua e del tutto esente da qualsivoglia vizio logico-giuridico.
4.2.2. Nella stessa si dà conto delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da VI ON (una delle persone arrestate per detenzione illegale di armi e munizioni) e da RI TA. Il ON, sin dall'immediatezza, ebbe a rendere dichiarazioni spontanee chiamando in correità RD CA affermando che le armi rinvenute presso la sua abitazione appartenevano in realtà a quest'ultimo e di non essersi potuto sottrarre a tale onere avendo con il medesimo contratto un debito di circa 2.000 euro in relazione ad un carico di frutta. Le dichiarazioni del ON sono riscontrate dal TA (v. verbale udienza del 14/04/2014) che ha descritto con precisione le modalità ed i tempi nei quali (precedentemente al ON) custodì le armi per conto del ricorrente;
ha fornito un'analitica descrizione delle armi stesse e del loro confezionamento in piena compatibilità con quanto accertato dalla Polizia all'atto del sequestro;
ha riconosciuto, visionando le fotografie, le armi sequestrate in data 09/11/2009 presso ON, quelle da lui custodite ad esclusione di un fucile;
ha accusato di complicità nella detenzione medesima, oltre che sé stesso, anche soggetti a lui vicini come il fratello e la compagna. Di tal che rilevano i giudici d'appello - deve ritenersi pienamente provata la responsabilità di RD - 17 CA per i reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo nonché di ricettazione delle medesime armi, essendo stato accertato che le stesse erano provento dei furti perpetrati ai danni di AU ZI (in data 01/01/2000) e di AL GI PA DI (in data 23/06/2005).
4.2.3. Si è in presenza di due chiamate di correo i cui convergenti contenuti accusatori non possono in alcun modo far sorgere il dubbio di artificiose consonanze, collusioni o concerti calunniosi da escludersi innanzitutto avuto riguardo alle scansioni temporale in cui le stesse sono intervenute. Invero, deve escludersi il frutto di condizionamenti o di reciproche influenze dal momento che emerso come il TA, al momento della sua collaborazione, non era certamente a conoscenza delle dichiarazioni rese sul punto dal ON nei confronti di RD CA, tant'è che lo stesso dichiarò di non conoscere i nomi di coloro che avevano detenuto le armi del CA dopo di lui e di non conoscere i fratelli ON. Da qui l'impossibilità di ritenere che nella fattispecie si possa essere verificato un fenomeno di allineamento delle dichiarazioni temporalmente successive a quelle precedenti mettendone in dubbio il fondamento (cfr., Sez. 6, n. 4157 del 09/10/2012, dep. 2013, C. e altri, Rv. 254292).
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
4.3.1. Anche in punto riconoscimento ed affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 15 la sentenza impugnata appare congrua e del tutto esente da qualsivoglia vizio logico-giuridico.
4.3.2. Invero, con riferimento alla concorso nella tentata estorsione ai danni di ZI ND e di AN GI AN Inteso, la colpevolezza del ricorrente viene fatta discendere dal contenuto delle conversazioni intercettate e sulle successive dichiarazioni rese dalle persone offese. In particolare, nella telefonata del 10/04/2010 alle ore 11.57 tra RD CA e ZI ND, il primo avverte il secondo che, se non si fa vedere entro il giorno concordato, è meglio che cambi il numero e che vada in Svizzera a farsi fare una plastica facciale;
a tale minaccia fa da contraltare quanto dichiarato dall'ND in data 14/05/2010, laddove riferiva dell'incontro avuto con LL, IT, NI ed 18 RD CA, nel corso del quale quest'ultimo prese la parola per dirgli che era in ritardo con i pagamenti degli interessi mensili (usurari) e che non doveva comportarsi così perché lui non aveva paura a fare trenta anni di galera.
4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
4.4.1. Secondo il ricorrente non sono ravvisabili nei propri confronti i presupposti normativi per addivenire ad una declaratoria di delinquenza abituale.
4.4.2. Ferme le valutazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1.2., ritiene il Collegio come la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sia pienamente conforme ai consolidati principi giurisprudenziali affermatisi in materia. Invero, scrivono i giudici d'appello: "... il certificato penale di CA RD attesta che il prevenuto ha riportato tre condanne per altrettanti delitti non colposi per oltre sei anni di reclusione, inoltre avendo riportato una pesante condanna in materia di stupefacenti e un'altra in materia di armi e munizioni è giocoforza ritenere, sia per i quantitativi di sostanze trattati, sia per l'organizzazione "professionale" apprestata (di cui i reati in materia di armi costituiscono eloquente sintomo) che CA RD sia persona dedita al delitto".
4.5. Manifestamente infondato è il primo motivo aggiunto.
4.5.1. Fermi i rilievi già esposti nei precedenti paragrafi 4.1.1. e 4.1.2., va evidenziato come i giudici di merito, dopo aver riportato i numerosi elementi di riscontro alle dichiarazioni di RI TA ed aver ritenuto la credibilità oggettiva del suo narrato avuto riguardo all'intrinseca consistenza delle vicende riferite, alle loro caratteristiche, alla spontaneità ed autonomia del racconto, alla precisione e alla completezza della narrazione, alla coerenza e costanza del riferito, si siano diffusamente soffermati a valutare la credibilità soggettiva del collaboratore evidenziando: -il contenuto autoaccusatorio del narrato e l'ampiezza temporale (superiore ai dieci anni, partendo dal 2001) dell'attività criminale riferita;
-la precisione, la coerenza logica, la costanza e l'assenza di contraddizioni nel corso dei vari interrogatori;
-l'oggetto, in parte relativo a fatti commessi direttamente dal collaboratore o dei quali fu testimone e, in altra parte, relativo a fatti 19 appresi de relato da soggetti con i quali lo stesso entrò in contatto nel corso del suo passato criminale;
-la presenza di numerosi particolari oggettivamente riscontrabili e materialmente riscontrati, molti dei quali grazie agli esiti delle numerosi intercettazioni telefoniche ed ambientali;
-la significativa memorizzazione dei fatti riferiti, con precisa distinzione tra la reale conoscenza degli accadimenti e la loro semplice supposizione.
4.5.2. Ampiamente superate risultano così le incertezze ed imprecisioni di cui il TA è stato oggetto di "accusa" da parte delle difese con riferimento alla sua scarsa conoscenza degli istituti fondamentali e dell'organizzazione generale della 'ET, essendosi ritenuto questo non un segnale di minore credibilità bensì, al contrario, di indiretta conferma della veridicità di un narrato che "sconta" una vicinanza con un'organizzazione in predominanza composta da soggetti non calabresi a volte lontana dall'ortodossia classica dei "riti" e delle "regole" proprie della 'ET, sebbene assolutamente fedeli nei metodi e nei fini. Si è evidenziato, peraltro, come "le dichiarazioni del collaboratore TA hanno passato il ... vaglio della Suprema Corte nel processo MA PU ..., hanno fornito alle indagini un apporto fondamentale, consentendo di valorizzare elementi di fatto già acquisiti agli atti nonché di individuarne di nuovi, offrendo agli inquirenti lo spunto per spiegare la natura dei rapporti della famiglia AG con esponenti di rilievo della criminalità organizzata calabrese e di svelare l'originario inserimento della locale di VE nella 'ET ...".
4.6. Manifestamente infondato è il secondo motivo aggiunto. Il motivo reitera sostanzialmente, senza alcun novum, la censura oggetto di trattazione ai precedenti paragrafi 4.2.1., 4.2.2. e 4.2.3. alle cui valutazioni e conclusioni si rimanda.
4.7. Manifestamente infondato è il terzo motivo aggiunto. Nessun dubbio può residuare sulla ricorrenza dell'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/1991 in presenza di un comprovato ricorso a "metodo mafioso" da rinvenirsi nelle forme di intimidazione impiegate ai danni della vittima (minacce di morte, inviti a "farsi la plastica facciale" per non essere riconosciuto, "convocazione" presso il luogo di residenza forzata del LL al cospetto di questi, esponente 2 20 0 apicale di una consorteria mafiosa con la minaccia di essere "sparato in testa", facendogli presente il LL che sapevano che lo stesso aveva due figli) nonché di aver commesso il fatto a fini agevolativi dell'associazione di cui capo 1) denominata Locale di VE.
5. Ricorso nell'interesse di VI CA.
5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
5.1.1. La prova dell'appartenenza di VI CA all'associazione di cui al capo 2) si fonda principalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori RI TA e RA OS.
5.1.2. Le dichiarazioni del TA (sulle cui valutazioni in punto credibilità generale si rimanda a quanto precedentemente esposto nei paragrafi 4.1.1., 4.5.1. e 4.5.2.), anche con riferimento alla posizione di VI CA, hanno ricevuto molteplici riscontri, e segnatamente: -l'indubbia frequentazione di VI CA con VI RÒ (affiliato alla 'ET con grado superiore a quello di trequartino), IC AR, GI UC;
-la condotta tipica di un associato a delinquere di stampo mafioso tenuta da VI CA che, ritenendo spettargli una sorta di ristoro dal soggetto che si era aggiudicato un appalto in sua vece facendo un'offerta più bassa, non esitò a ricorrere all'appoggio di un esponente di spicco dell'associazione (VI RÒ) per avvicinare BO e formulare la richiesta di denaro;
-il contenuto della conversazione del 26/10/2007 alle ore 17.35 tra VI CA e GI UC (esponente di spicco del "locale di Natile di Careri a Torino") da cui si apprende che quest'ultimo, notiziato del contrasto tra il CA ed il BO, si offrì di intervenire personalmente in favore del primo utilizzando la sua influenza;
-i numerosissimi contatti telefonici (ben 666 con utenze intercettate nell'ambito del procedimento Minotauro) tra VI CA ed esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese;
-la partecipazione di VI CA ai funerali della moglie di GI UC;
-la telefonata intercettata il 15/05/2012 alle ore 18.09 effettuata dal ricorrente al rag. LO RI, incaricato di tenere le scritture 21 contabili della società intestata alla moglie del CA, commercialista dei Belfiore ed in contatto anche con la famiglia UC per la gestione delle numerose imprese a loro intestate;
-l'interessamento di VI CA alla "pratica" di trasferimento di LF CR dal carcere di Bologna a quello di Saluzzo, come da altra conversazione telefonica intercettata.
5.1.3. Alla chiamata in correità del TA si sono successivamente aggiunte le dichiarazioni rese, in modo del tutto autonomo, dal collaboratore di giustizia RA OS: dichiarazioni, queste ultime, che rileva la Corte territoriale si pongono in linea con gli elementi acquisiti a carico di VI TA, avendo ad oggetto non la mera indicazione dello status di affiliato dell'imputato, bensì il racconto di un episodio specifico avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale gestito da VI CA nel quale il ricorrente assunse un ruolo dinamico nella gestione di attività illecite di pertinenza del sodalizio criminale e nella soluzione di contrasti con gli affiliati. Inoltre, le dichiarazioni di OS circa la faida nella quale sarebbe stata coinvolta la famiglia CA in Calabria trovano conferma negli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile e compendiati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 22/10/2012 nonché nelle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio avanti al pubblico ministero.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Anche in relazione all'affermazione della penale responsabilità in relazione al capo 18) relativo al concorso nel delitto di favoreggiamento reale per aver aiutato i fratelli RD ed NI ad assicurarsi il profitto della vendita di kg. 36 di hashish, la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e priva di vizi logico-giuridici. Il concorso dello stesso nella commissione del reato risulta ampiamente provato dalle conversazioni telefoniche intercettate con il fratello RD CA e con ND CA, dalle quali risulta che egli si recò, insieme al nipote GI, da GI LL a perorare il pagamento della quota dei proventi spettanti al fratello RD CA e derivanti dalla vendita dell'hashish; peraltro, con riguardo a tale condotta, si evidenzia come il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 18/11/2013, abbia ammesso la circostanza. 22 5.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
5.3.1. Secondo il ricorrente non sono ravvisabili nei propri confronti i presupposti normativi per addivenire ad una declaratoria di delinquenza abituale.
5.3.2. Ferme le valutazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1.2., ritiene il Collegio come la seppur sintetica motivazione - resa sul punto dalla Corte territoriale sia, anche qui, pienamente conforme ai consolidati principi giurisprudenziali affermatisi in materia. Invero, evidenziano i giudici d'appello la gravità delle condotte ed il ruolo di primaria importanza rivestito dal prevenuto ad evidente dimostrazione di una conclamata pericolosità sociale che la considerevole risalenza nel tempo della sua appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 2) ulteriormente comprova.
6. Ricorso nell'interesse di OR CI.
6.1. Manifestamente infondato oltre che evocativo di generiche e non consentite censure in fatto è l'unico motivo proposto.
6.1.1. La penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo 5) d'imputazione (concorso nella importazione, trasporto e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish, ed in particolare per aver messo in contatto RD CA con il trafficante spagnolo AB AS PE NU, garantendo per lui e rendendo così possibile l'accordo per la cessione a CA di 36 kg. di hashish, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 2) risulta essere stata acclarata;
sulle censure proposte dall'odierno ricorrente in grado di appello, la Corte territoriale ha reso congrua motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici.
6.1.2. La prova viene tratta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, il cui tenore complessivo smentisce le allegazioni difensive secondo le quali le conversazioni avrebbero avuto ad oggetto normali rapporti commerciali intercorsi tra OR CI ed RD CA (e tale conclusione non trova smentita nei contenuti delle fatture prodotte dalla difesa). Il linguaggio criptico utilizzato e, soprattutto, le successive ritorsioni subìte dal CI, garante del buon esito dell'operazione tra i fornitori spagnoli ed i fratelli CA, a causa del ritardato pagamento da parte di RD CA del proprio debito, comprovano l'illiceità dell'affare. 23 7. Ricorso nell'interesse di ER NI.
7.1. Manifestamente infondato oltre che evocativo di generiche e non consentite censure in fatto è l'unico motivo proposto.
7.1.1. La penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo 1) d'imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa) appare provata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore RI TA (sulla cui credibilità si rimanda a quanto esposto in precedenza) che, con riferimento alla posizione del ricorrente, ha rievocato con precisione l'origine della sua conoscenza nonché i rapporti che ER NI aveva con GI LL. Peraltro, lo stesso ER NI ha riferito l'origine della conoscenza con RI TA in termini pressochè sovrapponibili a quelli raccontati dal TA. Numerosi i riscontri evidenziati dai giudici di merito: innanzitutto, i rapporti intrattenuti da NI con GI LL nell'ambito di vari fatti delittuosi;
quindi, le richieste effettuate nei confronti dei fratelli D'CA culminate nell'aggressione subita dallo stesso NI da parte di VI D'CA in data 13/07/2010, in occasione di un suo intervento di "recupero crediti" effettuato nell'interesse di Di LV;
ulteriore eloquente conferma della chiamata del TA in punto appartenenza dell'NI al sodalizio criminoso capeggiato da LL emerge da una conversazione ambientale in data 26/02/2011 tra IO IT e ER NI avente in oggetto il credito vantato dal primo nei confronti di RD CA in conseguenza di un prestito che in precedenza gli aveva erogato su richiesta di IP LL: nel corso della conversazione, l'NI, dichiarandosi dispiaciuto dell'accaduto, riferiva a IT di non poter intervenire direttamente sul CA perché questi era gerarchicamente sovraordinato a lui all'interno dell'associazione.
8. Ricorso nell'interesse di GI LL.
8.1. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. Sulla credibilità del collaboratore RI TA già si è detto.
8.1.1. Evidenziano i giudici di merito come GI LL sia soggetto con trascorsi giudiziari di primo piano avendo stretto in passato rapporti con noti esponenti della criminalità catanese appartenenti al "clan Santapaola" e con "Cosa Nostra". Molteplici sono i riscontri acquisiti in ordine al ruolo apicale dal 24 medesimo rivestito nell'organizzazione criminale di cui al capo 1), a cominciare dalle intercettazioni telefoniche avviate sulle sue utenze e su quelle in uso ad altri imputati a seguito delle dichiarazioni del TA. Da alcune di esse emergeva come il LL vantasse un credito nei confronti dei fratelli NI ed RD CA e che, per ottenerne il pagamento, si avvalse della collaborazione di ER NI, suscitando i timori dei fratelli CA per la possibilità di condotte ritorsive da parte dello stesso LL. Ulteriori riscontri al narrato del TA si ricavano dalle numerose disposte intercettazioni con riferimento alle truffe in danno della Regione Piemonte nella quale erano coinvolti, oltre al LL, RD ed NI CA, ER NI e NO CH. Scrivono i giudici d'appello che dette telefonate, a prescindere dagli specifici oggetti trattati, evidenziano in ogni caso lo spessore criminale del LL, il suo ruolo di capo locale nella gestione dei rapporti e delle dinamiche con gli altri associati e la sua inclinazione a risolvere le questioni con i consociati facendo ricorso alle armi. Ulteriormente significativa in tal senso è la conversazione avvenuta in data 25/05/2012 alle ore 13.48 tra il LL e IO IT, nella quale il primo, conformemente ad una consolidata logica associativa, impartisce a IT l'ordine di non pretendere una somma di denaro da tale "Nino" perché queste erano state le disposizioni provenienti da Palermo. Il ruolo del LL si evidenzia ancor di più nei dialoghi registrati dopo l'aggressione subìta in data 13/07/2010 da ER NI: nell'occasione, il LL, più che preoccuparsi delle condizioni di salute dell'NI, vuole capire quanto del suo onore fosse stato messo in discussione durante l'aggressione. Ed ancora. Nell'ambientale del 26/02/2011 tra IO IT e ER NI, i due parlano di un credito che il primo vantava nei confronti di RD CA in seguito ad un prestito effettuato grazie all'interessamento di IP LL, attesa l'inadempienza di RD CA;
ad un certo punto, IT chiede aiuto ad NI affinchè intervenga in suo favore facendo pressioni sul debitore: NI, pur mostrandosi dispiaciuto, afferma di non poter intervenire sul CA essendo quest'ultimo sovraordinato a lui in seno all'associazione ma gli prospetta la possibilità dell'intervento del LL, l'unico che poteva obbligare il CA a rispettare gli impegni presi. 2 25 5 La capacità di intimidazione del gruppo criminale facente capo al LL emerge anche in altri episodi, quali le minacce a IO CA e ad LI GE e dal contenuto di numerose altre telefonate riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria del 23/01/2013 nelle quali i sodali commentarono preoccupati la notizia del pentimento di TA.
8.1.2. Tutti questi elementi costituiscono riscontro alle dichiarazioni rese dal TA e comprovano l'appartenenza di LL GI alla consorteria mafiosa denominata Locale di VE.
8.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
8.2.1. Le dichiarazioni del collaboratore TA fanno emergere un ruolo specifico del ricorrente nell'ambito delle attività criminali riconducibili all'organizzazione. Inoltre, a carico dell'imputato depongono una pluralità di conversazioni intercettate di contenuto inequivoco.
8.2.2. Deve peraltro ribadirsi che «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258164). Tale consolidato orientamento ha ricevuto definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), mentre la possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516).
8.2.3. E' stato altresì precisato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in 26 danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4572/2016 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747; cfr., anche, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Solo nell'ipotesi in cui gli elementi che si traggono dal contenuto dell'intercettazione abbiano natura indiziaria (situazione qui non ricorrente), essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica e altro, Rv. 268042).
8.2.4. Pertanto, le conversazioni captate ed avvenute fra terzi non abbisognano di alcun riscontro, salva la necessità di doverne valutare il solo significato - come avvenuto nel caso di specie da parte dei giudici di merito, anche in considerazione dell'assoluta chiarezza degli argomenti oggetto dei colloqui secondo criteri di linearità - logica.
8.3. Manifestamente infondato, in relazione ad entrambi i profili dedotti, è il quarto motivo.
8.3.1. In relazione al primo profilo, si contesta il provvedimento ablatorio, disposto ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, di due immobili (alloggio e magazzino) formalmente intestati ad NA IE (terza estranea), convivente di GI LL e madre dei suoi due figli, in quanto ritenuti acquistati da quest'ultimo con i proventi illeciti derivanti dalle ritenute attività criminali dello stesso.
8.3.2. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni: ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata 27 dell'intestazione (Sez. 6, n. 42717 del 05/11/2010, Noviello, Rv. 248929). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca cosiddetta "allargata" di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevede, come presupposto applicativo, che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che i medesimi presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (cfr., Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247).
8.3.4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il giudizio di merito abbia consentito di accertare: -che l'acquisto risalente al 1998 avvenne in pendenza del rapporto di convivenza del LL (sorto parecchi anni prima attese le date di nascita dei due figli risalenti al 1973 e al 1979) in un periodo in cui lo stesso era detenuto;
-che il prezzo di acquisto pagato e dichiarato ammontava a L. 50.000.000 (in realtà a L. 60.000.000, tenendo conto della caparra, dell'acconto e delle successive rate pagate); -che la IE, dalla sua attività di collaboratrice domestica, ha sempre percepito redditi in nero e mai compiutamente provati;
-che il LL iniziò a percepire redditi regolari - da pensione - solo dall'anno 2001. Indiscutibile pertanto la sproporzione tra fonti di reddito dimostrate e disponibilità patrimoniali, con l'ovvia necessitata conclusione che gli immobili sono stati sicuramente acquistati con i proventi derivanti dall'attività illecita del LL.
8.3.5. Ferme le valutazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1.2., ritiene il Collegio come la statuizione in punto applicazione della misura di sicurezza sia assistita da congrua - seppur sintetica motivazione sia in ordine ai presupposti della pericolosità del LL che in ordine all'attualità di tale valutata pericolosità desunta dal ruolo apicale rivestito dal LL in seno all'associazione e dal numero e dalla gravità dei precedenti penali a suo carico.
9. Ricorso nell'interesse di IO IT.
9.1. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo. 28 9.1.1. Il ruolo di partecipe all'associazione di stampo mafioso (carattere comprovato dall'utilizzo della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà che promanava da tale consorteria criminale) di cui al capo 1) d'imputazione assunto da IO IT si trae dalle dichiarazioni del collaboratore TA (sulla cui accertata credibilità si è già ampiamente detto), al medesimo noto come IO UR e che lui stesso aveva introdotto nell'ambiente criminale, dichiarazioni ampiamente riscontrate dai contenuti delle numerose captazioni tratte dalle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali. TA ha anche riferito che il IT si occupava delle gestione delle macchinette videopoker e che, grazie ai lauti proventi di tale attività, aveva accumulato una notevole disponibilità economica alla quale, in più occasioni, fece ricorso il gruppo criminale per finanziare le sue attività illecite. Peraltro, anche il collaboratore DO BO aveva fatto il nome del IT, descrivendolo come persona particolarmente influente nell'ambiente della criminalità organizzata, soprattutto nella zona di Alpignano, ove si occupava di installare macchinette videopoker.
9.1.2. IT come evidenziano i giudici d'appello già "titolare" di un notevole trascorso criminale autonomo per la sua non comune capacità di infiltrazione nel territorio nella gestione di attività illegali, era divenuto un soggetto scomodo per la criminalità organizzata in ragione del suo "successo" nella gestione dei videopoker illegali ed era stato così "costretto" ad associarsi alla 'ET per poter continuare nella gestione delle proprie attività illegali. In particolare, dopo essere stato affiliato ed essere entrato sotto la protezione di GI LL e del suo gruppo, era stato costretto a "rendere conto" all'associazione e a versare al gruppo criminale parte dei suoi proventi illeciti;
e la conferma della messa a disposizione del gruppo da parte del IT emerge dall'erogazione di somme di denaro su richiesta espressa del LL a diversi soggetti (tra questi, RD CA e IM SE) con i quali il capo locale intratteneva rapporti illeciti.
9.1.3. Ampiamente provata è poi la circostanza che la locale di VE fosse assoggettata alle regole e alle potestà promananti dal livello sovraordinato della 'ET calabrese, trattandosi di 2 929 elemento di fatto, come si è visto, già acclarato con sentenza divenuta irrevocabile (sent. della Corte d'appello di Torino del 17/07/2014 nel processo MA tempu, confermata dalla Suprema Corte con sentenza in data 13/05/2015).
9.1.4. Va ricordato in ogni caso come la giurisprudenza di legittimità riconosca che, in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che come nella fattispecie il nuovo giudizio verta su - fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269039).
9.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo motivo trattabili congiuntamente per omogeneità di tema.
9.2.1. Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione in più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268676).
9.2.2. Peraltro, la medesima giurisprudenza riconosce come, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal 30 0 3 territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. Agostino e altri, Rv. 264623; nello stesso senso, Sez. 1, n. 55359, P.G. in proc. Pesce e altri, cit., Rv. 269040). Nella fattispecie, risultano provati: -l'uso interno e la rappresentazione esterna della metodologia mafiosa;
-il modulo organizzativo adoperato (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione anche se non sempre pienamente conformi a quelli ortodossi, imposizione di rigide regole interne, rispetto delle gerarchie); -il collegamento dei suoi esponenti con gli organismi di vertice della casa-madre calabrese;
-l'oggettiva forza intimidatrice sprigionata dal sodalizio sul territorio;
-l'autonomia territoriale pur con la consapevolezza di riconoscersi come parte di un organigramma unitario e di dover ottenere il placet dei vertici calabresi per le decisioni di maggiore rilevanza.
9.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
9.3.1. Non ignora il Collegio la giurisprudenza di questa Suprema Corte che, in tema di associazione per delinquere, ha ritenuto come il metodo mafioso debba necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen., ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti (cfr., Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba ed altri, Rv. 265656; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro e altri, Rv. 254031).
9.3.2. Peraltro, non ci si può esimere dall'osservare come la medesima giurisprudenza riconosca, in termini assolutamente 31 condivisibili, come il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia configurabile con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza anche in difetto della commissione di reati-fine e della - esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, DIera e altri, Rv. 264471).
9.3.3. Invero, nella realtà fenomenica, a fronte della teorica molteplicità di manifestazioni di criminalità organizzata, di fatto le possibili diversità tendono a risolversi nella seguente alternativa: il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa;
ovvero, può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre. Orbene, pare ovvio affermare che, nel primo caso, sia imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: così, è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza. D'altro canto, è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione "si avvalgono", con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, che il metodo mafioso debba essersi manifestato all'esterno, producendo nell'ambiente circostante, in termini di causa ed effetto, la condizione di assoggettamento ed omertà, capace di costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminoso. Ove così non fosse, resta ovviamente impregiudicata la riconducibilità del fatto all'ordinaria previsione dell'art. 416 cod. pen.
9.3.4. In mancanza dei presupposti rappresentati 32 dall'approfittamento derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (consolidatasi in esito ad azioni delittuose anche di particolare efferatezza) e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della popolazione (dissuasa dal ricorso alla denuncia od alla delazione all'autorità costituita dalla consapevolezza dell'ineluttabilità di reazioni punitive) e salva la - punibilità del fenomeno associativo nelle ordinarie forme dell'art. 416 cod. pen. gli eventuali reati-fine consumati con metodo mafioso saranno ovviamente perseguibili secondo le corrispondenti fattispecie delittuose, con la speciale aggravante dell'art. 7 I. n. 203 del 1992, che, notoriamente, prescinde dall'effettivo coinvolgimento dell'agente in un'associazione per delinquere di stampo mafioso.
9.3.5. Decisamente diversa, invece, è l'ipotesi quale la presente che la neoformazione ben lungi da qualsivoglia atteggiamento di "autoreferenzialità" o millanteria nasca come effettiva articolazione periferica o "gemmazione" dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza. In presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi profanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante.
9.3.6. Del resto, pacifiche acquisizioni sociologiche in uno a recenti vicende giudiziarie offrono per diffusività ed ampiezza del fenomeno osservato validi elementi integranti la nozione del "notorio". La mafia, e più specificamente la 'ET che di essa è, certamente, l'espressione di maggiore pericolosità, ha oramai travalicato i limiti dell'area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso. L'immediatezza e l'alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, propri della globalità, hanno contribuito ad accrescere a dismisura la fama criminale di certe consorterie, di cui, oggi, sono a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione. Sicché, non è certo lontano dal vero 33 opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio seppur adombrato della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine: di tal che, sembra difficile ipotizzare che possano ancora esistere contesti ambientali capaci di resistere 0 assolutamente refrattari all'imposizione mafiosa. Il fenomeno, come la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha insegnato, pare direttamente connesso all'ineludibile esigenza di investire enormi risorse finanziarie od alla possibilità di rilevare a prezzi competitivi - interi settori commerciali o rami di azienda, per la cui gestione si renda necessario il radicamento in loco, ovvero dalla vera e propria vendita di danaro, ovviamente a condizioni usurarie, ad imprenditori del Nord in difficoltà, specie nell'attuale congiuntura economica, con la necessità, anche in tal caso, del radicamento in zona per assicurarsi la certezza del rientro dell'investimento con i convincenti sistemi propri del metodo mafioso. Oppure, più semplicemente, l'esportazione del detto sistema è dettato, dal mero intendimento di sperimentare, fuori dai confini tradizionali, la praticabilità di certe forme di semplificazione che, attraverso l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo, renda più agevole il conseguimento, anche extra moenia, di parassitarie fonti reddituali ovvero di commesse ed appalti pubblici.
9.3.7. Va, inoltre, considerato che lo stesso dato positivo ha ormai da tempo sganciato la nozione dell'associazione di stampo mafioso dal contesto originario di elezione che ha costituito oggetto di particolare attenzione, specie all'indomani di gravi manifestazioni di criminalità organizzata, culminate con la consumazione di omicidi eccellenti. Ed infatti, la norma contenuta nel comma ottavo dell'art. 416 bis cod. pen. dispone chiaramente che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ET (il riferimento a quest'ultima è stato introdotto, solo successivamente, dall'art. 6 d.l. 4 febbraio 2010 n. 4 conv. in l. 31 marzo 2010, n. 50) e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Il che induce a ritenere che non esistano distinte ed autonome espressioni 'ndranghetiste, posto che la 'ET è 34 fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata.
9.3.8. In questo senso, vanno dunque lette ed apprezzate le statuizioni di questa Corte regolatrice, che reputano sufficiente la mera potenzialità del vincolo associativo, indipendentemente dal suo concreto esteriorizzarsi. D'altro canto, ai fini della sussistenza dei connotati dell'art. 416 bis cod. pen. non è, pacificamente, necessaria la consumazione dei reati fine che costituiscano l'obiettivo strategico dell'organizzazione, in considerazione dell'indiscussa natura di reato di pericolo dell'associazione per delinquere in questione.
9.3.9. Alla stregua di tali coordinate valutative, è indubbio che sia pienamente condivisibile il giudizio espresso dalla Corte territoriale che, nel caso di specie, ha ritenuto di poter individuare i connotati distintivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, sussumendo correttamente la vicenda in esame nel paradigma dell'art. 416 bis cod. pen. Al riguardo - come si è visto - sono stati giustamente considerati il modulo organizzativo della neoformazione, univocamente ispirato ai canoni d'impostazione strutturale della 'ET, attraverso rituali di affiliazione e ripartizione dei ruoli, con assegnazione a ciascuno delle colorite qualificazioni proprie del gergo mafioso. Peculiare espressione di organizzazione 'ndranghestista è poi l'accertata imposizione di regole interne, la cui violazione era prontamente ed energicamente sanzionata. Non è poi mancata la prova, attraverso le captazioni ambientali, di tipiche riunioni mafiose dall'apparente carattere conviviale, ma di fatto, motivatamente, ritenute occasioni di incontro con finalità operative e strategiche.
9.4. Generico e manifestamente infondato è il quinto motivo.
9.4.1. Invero, oltre alle affermazioni relative all""affiliazione" del IT, le dichiarazioni del TA sono riscontrate dai comportamenti attivi tenuti dal ricorrente (in primis, le dazioni di denaro) a favore dell'associazione criminale.
9.4.2. Del tutto generico è poi il secondo profilo di censura in punto contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento ai riscontri alla chiamata in correità da parte del TA ritenuti rinvenibili nelle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali. 35 9.4.3. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
9.4.4. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sul punto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata limitandosi ad una generica censura alle utilizzate intercettazioni senza alcuna ulteriore analitica individuazione delle captazioni oggetto di critica, dei punti involgenti la censura e delle ragioni di fuorviata interpretazione delle stesse, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
9.5. Generico e reiterativo di questione già trattata in sede di gravame e dal giudice di secondo grado motivamente disattesa è il sesto motivo. La dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZI ND (come di quelle rese da GI AN Inteso) è stata respinta in mancanza del presupposto della qualità di indagato in procedimento connesso da parte del propalante;
in particolare si è evidenziato che allorquando l'ND venne sentito dalla polizia giudiziaria nel maggio 2010, il procedimento n. 20841/2010 RG NR relativo ai reati di truffa e bancarotta richiamati dalla difesa non risultava ancora iscritto (lo sarà solo in data 15/07/2010); inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dall'ND in data 04/12/2012, si afferma come le stesse fossero state rese al pubblico pieno rispetto delle ministero nell'ambito di un interrogatorio, con formalità di cui all'art. 64 cod. proc. pen.
9.6. Manifestamente infondato è il settimo motivo.
9.6.1. Con lo stesso si propone una non consentita lettura alternativa delle risultanze processuali e si censura l'operato della Corte territoriale che tale lettura "diversa" non ha ritenuto di dover compiere. Invero, come si è evidenziato in premessa, il controllo in sede di legittimità della logicità della motivazione deve esercitarsi sulla 36 coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Suprema Corte non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma in quello ben diverso di - stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare come il testo del provvedimento risulti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, a nulla rilevando invece opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr., Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567).
9.6.2. Nel caso di specie, il ricorrente, anziché sottoporre a critica la valutazione dei molteplici e convergenti elementi probatori, assumendo che la Corte d'appello abbia violato le regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, offre una propria diversa verità processuale la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata risulti dotata di una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
9.6.3. Invero, la decisione impugnata si presenta formalmente e 37 sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del presente motivo di ricorso.
9.7. Manifestamente infondato è l'ottavo motivo. Il profilo è già stato trattato nei precedenti paragrafi 8.2.2., 8.2.3. e 8.2.4. ai cui contenuti si rimanda nell'integralità, limitandosi ad evidenziare come il mancato assoggettamento della propalazione - attesa la particolare modalità di estrinsecazione che ne fa presumere spontaneità e veridicità ai canoni di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., rende di fatto irrilevante l'indagine sull'attendibilità dei contenuti dichiarativi captati.
9.8. Manifestamente infondato è il nono motivo.
9.8.1. Occorre evidenziare in premessa come il rito abbreviato "ordinario", disciplinato dall'art. 438, comma 1 cod. proc. pen. (quale attivato con la richiesta del ricorrente) sia di per sé caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, "allo stato degli atti" e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato.
9.8.2. Ovviamente, l'imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facoltà, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen., come pure di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice d'appello, del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen.: suddetti poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppongono affatto un diritto dell'imputato all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria "assoluta".
9.8.3. Quindi, l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato 38 non condizionato anche a prescindere dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita - non è di per sé legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri (cfr., Sez. 5, n. 23706 del 10/04/2006, Cervone ed altro, Rv. 235186; Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694).
9.8.4. Nella fattispecie, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la documentazione di cui il ricorrente ha chiesto l'acquisizione non fosse indispensabile al fine di decidere e che la relativa richiesta dovesse essere formulata dalla parte in sede di udienza preliminare: trattasi di decisione correttamente motivata del tutto conforme ai principi sopra esposti e tale da essere del tutto insindacabile in sede di legittimità.
9.9. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo aggiunto.
9.9.1. Va preliminarmente osservato che le deduzioni contenute nei motivi aggiunti possono essere esaminate solo in quanto non costituenti "motivi nuovi". Ciò in quanto la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
9.9.2. Ampiamente condivisibile è quindi il principio giurisprudenziale secondo cui "in materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o 39 "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301).
9.9.3. Tutto ciò premesso e considerato, rileva il Collegio come i motivi aggiunti in data 28/03/2017 reiterino anche solo in parte, evocando sostanzialmente le medesime prospettazioni giuridiche - le censure dedotte nel ricorso principale che, come si è visto, sono risultate inammissibili. La mancanza di profili nuovi e diversi di censura rispetto a quelli originariamente dedotti impongono un'identica pronuncia di inammissibilità. 10. Ricorso nell'interesse di AN VI. 10.1. Aspecifico, evocativo di censure in fatto e manifestamente infondato è il primo motivo. 10.1.1. Il ricorrente, non senza riprendere pedissequamente in larga misura doglianze di merito contenenti letture alternative dei fatti e, come tali, non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. 10.1.2. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 40 0 4 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 10.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo motivo, trattabili congiuntamente per evidente omogeneità di tema. 10.2.1. Evidenziano i giudici d'appello come l'appartenenza del AN alla 'ET non possa essere messa in dubbio per il solo fatto che egli, in imputazione, sia indicato da un lato come referente in Calabria appartenente alla cosca E- (rappresentativa del mandamento ionico) e, dall'altro, come referente del locale di SA (rappresentativo del mandamento tirrenico) rispetto alla struttura insediata a VE, posto che, da un lato, è indubbio che egli abbia costituito una sorta di "cinghia di trasmissione" tra la casa madre calabrese e il locale di VE e, dall'altro, è altrettanto indiscutibile che egli fosse residente in [...]e che avesse consolidati rapporti di conoscenza e di frequentazione con il boss di SA, OM SA, investito della carica di "capo crimine" dal 19/08/2009; AN, inoltre, risulta legato da rapporti di parentela e di interessi con appartenenti alla cosca BE di SA nonché molto vicino alla Famiglia Pelle di San Luca. Il TA anche con riferimento alla chiamata del AN ampiamente riscontrato era colui che portava - notizie, ambasciate, direttive facendo la spola tra la Calabria e VE avendo cura di informare la "casa madre" per i controlli e le autorizzazioni che solo quest'ultima poteva gestire. Di fondamentale importanza risulta poi il ruolo rivestito dal AN secondo il racconto del TA nell'episodio del tentato omicidio di LV - AG. 10.2.2. La comprovata posizione di preminenza ricoperta da AN nell'ambito del locale di VE e l'altrettanto comprovato esercizio concreto da parte del medesimo di un serrato controllo circa il comportamento degli affiliati (condotte che non abbisognano di ulteriori elementi per riconoscere la penale responsabilità dell'imputato nell'ambito della contestazione relativa al reato 41 associativo) emerge con chiarezza in alcune conversazioni telefoniche registrate sull'utenza in uso al TA in epoca successiva all'attentato a LV AG, conversazioni dalle quali emerge la preoccupazione e l'irritazione di AN per i rapporti intrattenuti dal TA con esponenti della 'ET appartenenti ad altre articolazioni locali, quali VI RÒ. 11. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2017. Il Consigliere estensore Presidente ND Pellegrino IO Diotallevi Fellow Aicely. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG. 2017 SECONDA SEZIONE RENALE IL LOI CASS H Cancelliere E R P U S Funzionario Giudiziario Angelo MA CANGEMI 2 242