Articolo 28 del Codice di procedura penale
Articolo 27Articolo 29
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24 ottobre 1989
Art. 28. Casi di conflitto 1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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