Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie"atipiche", non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell'esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell'organizzazione, giacchè la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato).
Commentari • 5
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In epoca recente, in particolare a partire dal caso di Mafia Capitale, la Suprema Corte ha evidenziato e registrato un mutamento nell'ambito delle organizzazioni criminali ed una conseguente specificazione del così detto metodo mafioso, delineato dall'art. 416 bis comma 3 c.p. e qualificabile come “l'avvalimento, da parte degli intranei al sodalizio criminoso, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva a carico dei consociati”. Ci troviamo, quindi, dinanzi ad una fattispecie di pericolo astratto in quanto il legislatore ha già compiuto a monte la valutazione di pericolosità della organizzazione criminale “mafiosa”, …
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Il “vertice ambiguo[1]” [1] L'espressione, usata da Michele Taruffo nel 1991 in una raccolta di saggi edita da Il Mulino, è stata recentemente ripresa da Renato Rordorf, nel suo editoriale al fascicolo monografico 3/2017 di Questione Giustizia (significativamente intitolato “A cosa serve la Cassazione”), che la giustifica con la difficoltà di coniugare le due funzioni tipiche della Corte suprema: la verifica della legittimità delle singole procedure e il ruolo nomofilattico generale. Le due sentenze di legittimità nel processo “Crimine” e l'”unitarietà” della ‘ndrangheta Do I contradict myself? Very well, then, I contradict myself, I am large, I contain multitudes. Walt Whitman, “Song of …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2017, n. 24851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24851 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
2485 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da FRANCO FIANDANESE - Presidente Sent. n. 1017 ADRIANO IASILLO P.U. - 4/04/2017- LUCIANO IMPERIALI Reg. Gen. n. 42275/2016 ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza emessa il 19/2/2016 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella del Gip del Tribunale di Genova in data 9/11/2012 nei confronti di: 1) GA RI n. a Pizzo il 18/12/1950 2)LA RA n. ad Anoia il 15/1/1947 3)LA TO n. ad Anoia il 25/9/1944 4)TT EL n. a Taurianova il 27/10/1976 5) NI RO n. ad Antonimina il 9/8/1959 6) CI EL n. ad Anoia il 29/7/1936 7) UL AN n. a Locri il 9/12/1956 8) CE OR n. a Sambatello di Reggio Calabria il 17/6/1960 9) EP IT n. a Galatro il 5/8/1936 10) RO TO n. a Roghudi il 22/7/1939 1 de -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
-lette le memorie difensive depositate il 17/3/2017 nell'interesse dell'imputato RO NI;
in data 28 Marzo 2017 nell'interesse di GA RI;
il 31 Marzo 2017 nell'interesse di RO TO;
Udita nell'udienza pubblica del 4/4/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna AR De Santis;
-Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
-Uditi gli Avv.ti ND Lanata,difensore di EL TT, MA OS in sostituzione dell'Avv. IA CI,difensore di RO TO;
ET OL difensore degli imputati RO NI e AN UL;
MA OS, difensore degli imputati RA LA, TO LA, EL CI, IT EP;
PA AN quale sostituto dell'Avv. Mario Iavicoli, difensore di OR CE;
PA AN e FR TO, quali difensori di RI GA;
AR RU, difensore di RO NI RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 9/11/2012 il Gip del Tribunale di Genova in esito a giudizio abbreviato assolveva per insussistenza del fatto LA TO, LA RA, TT EL, NI RO, CI EL, GA RI, UL AN, CE OR, EP IT, RO TO dal delitto ex art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6, cod.pen per aver fatto parte, con altre persone tra cui NG EN, ST EN, ON AR e CE PA ( separatamente giudicati), dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta operante in Liguria, collegata con le strutture organizzative calabresi e costituita in articolazioni territoriali denominate locali di Genova, NA, Ventimiglia e SA, coordinate da un camera di controllo della Liguria, associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva allo scopo di commettere delitti in materia di armi, contro il patrimonio e la vita e l'incolumità individuale, ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, conseguire per sé o altri vantaggi ingiusti. Secondo l'articolata incolpazione il Locale di Genova annoverava come capi e organizzatori, oltre al NG EN, GA RI, ON AR, CE OR e quali partecipi NI RO, TT EL e UL AN;
il Locale di Ventimiglia vedeva quali capi e organizzatori CI EL, EP IT, IL TO e IL RA;
mentre al vertice dei locali di NA e SA figurano rispettivamente CE PA e RO TO.
1.1 Il processo scaturisce dall'indagine del Ros di Genova denominata "Maglio 3", concernente l'insediamento in Liguria e nel basso Piemonte di strutture locali della ndrangheta calabrese, e 2 Ill trova fondamento probatorio negli esiti delle intercettazioni ambientali attivate presso l'esercizio di NG EN a seguito della visita dello stesso nell'agosto 2009 a AN EN in Rosarno, negli esiti delle intercettazioni telefoniche e nei servizi di appostamento della P.g. Il primo giudice perveniva all'esito assolutorio rilevando che, sebbene l'associazione mafiosa possa esistere senza la commissione di reati fine, essa non può prescindere dalla esteriorizzazione della sua forza intimidatrice in considerazione del carattere strumentale del metodo mafioso rispetto ai fini illeciti indicati dalla legge sicchè, nella specie,quantunque gli imputati risultino legati alla ndrangheta della quale riproducono riti e segretezza, non sarebbero attivi in Liguria, limitandosi a coltivare i rituali associativi. Secondo il primo giudice, dunque, pur essendo ndranghetisti non si comporterebbero come tali al di fuori della Calabria. Il Gip effettuava un dettagliato scrutinio di tutti gli elementi probatori addotti a sostegno dell'ipotesi accusatoria, concludendo che "se indiscutibilmente emerge che i soggetti monitorati sono personaggi legati alla ndrangheta che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni ndranghetiste, parlano di questioni di ndrangheta, partecipano al conferimento di cariche proprie del sodalizio e ne seguono i rituali, in alcun modo emerge, se non in via meramente ipotetica, che di tale associazione costoro abbiano riprodotto in Liguria le caratteristiche operative né tantomeno che agiscano nei rapporti con l'ambiente esterno come appartenenti a un'associazione di tipo mafioso" ( sent. Gip pag. 337). "In realtà per nessuno degli imputati, di cui peraltro neppure risulta con certezza il ruolo formale ricoperto all'interno del sodalizio, è stata evidenziata manifestazione alcuna non solo di concreta operatività nelle attività tipiche ma neppure di quella consapevolezza e volontà di poter contribuire a perseguire i fini propri dell'associazione mafiosa ..quella messa a disposizione in cui si sostanzia il contenuto minimo della partecipazione" (ibidem pag. 338).
1.2 Gli elementi di maggiore spessore indiziario, alla luce della ricognizione dei materiali probatori effettuata dal Gip e recepita dalla sentenza impugnata, attingono il locale di Genova e NG EN che unitamente a ST EN è stato giudicato nell'ambito del processo c.d. " Crimine" per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. dall'A.G. di Reggio Calabria, essendo stato sottoposto a fermo di P.g. dal P.m. reggino unitamente a molti altri indagati in relazione alle indagini sulla ndrangheta unitaria, sulle quali si innestano le investigazioni che hanno dato luogo al presente procedimento. In particolare, in occasione dell'incontro tra AN EN e NG EN il 14.8.2009 presso un agrumeto in Rosarno, cui l'accusa riconnette fondamentale importanza per comprendere il ruolo del NG e i rapporti tra il locale di Genova e la Provincia, veniva captata una conversazione nel corso della quale il NG faceva riferimento a un soggetto non identificato che pur essendo un semplice picciotto si comportava da Mamma Santissima, riferendo di aver riunito gli anziani a Genova, proponendo di tenerlo presente più o meno in tutto ma la cosa più stretta di "Noi ndrangheta la discutiamo poi con le persone che ci pare a noi". Aggiungeva, inoltre, che oller 3 con la Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa pare che la Liguria è ndranghetista, noi siamo calabresi.." " quello che c'era qui l'abbiamo portato lì" e AN precisava: " però compare quello che amministriamo lì lo amministriamo per la nostra terra". Emerge dalle sentenze di merito che dopo il cennato incontro, nell'ottobre 2009, la DDA della Procura di Reggio Calabria delegava alla Sezione Anticrimine di Genova indagini su insediamenti ndranghetisti in Liguria, regione che secondo gli obiettivi del sodalizio doveva svolgere un ruolo di supporto logistico alla latitanza di soggetti calabresi alla stregua delle risultanze dell'indagine c.d " Maglio", precedenti di un decennio . L'attività investigativa si incentrava nel protratto monitoraggio del NG e del ristretto gruppo di soggetti che ruotavano attorno al medesimo mentre non furono svolte specifiche indagini sui locali di Ventimiglia, NA e SA sebbene l'imputazione ipotizzi che a Ventimiglia sedesse la Camera di Controllo con funzioni di raccordo delle locali liguri e di Icinghia di trasmissione con la Calabria. Le conversazioni ambientali e telefoniche dimostrano il ruolo di primazia del NG , l'uso di un linguaggio che richiama regole e ruoli della Indrangheta, l'intervento nella soluzione di problemi interni, anche minuti, quali la partecipazione a matrimoni e funerali la scelta di appoggiare dei candidati alle elezioni ' amministrative del 2010 allo scopo di assicurarsene favori. In particolare, il NG che propugnava la candidatura di TI AL mirava ad assicurare l'assunzione del nipote in un'amministrazione pubblica ma l'indicazione di voto risultò controversa giacchè altri membri del gruppo di Genova sponsorizzarono nella circostanza candidati diversi, tra cui FO OI, figlia di un esponente della ndrangheta ligure di Ventimiglia. Venivano accertate e documentate attraverso appositi servizi di osservazione e pedinamento, oltre che d'intercettazione ambientale, alcune riunioni connotate da segretezza, in particolare la riunione di Bordighera in data 17.1.2010, collegata all'appoggio alla candidatura AS, alla quale, secondo la ricostruzione del Ros, avrebbe partecipato anche TI UN, condannato in via definitiva quale figura di vertice della ndrangheta del basso Piemonte;
la riunione del 28/2/2010 per il conferimento delle doti a IO TO e DI SE (all'epoca consigliere comunale ad Alessandria), cui parteciparono vari esponenti della ndrangheta Ligure;
il summit di CO MA in data 30/5/2010, originato dalla necessità di dirimere la questione relativa alla formazione di un nuovo locale nella zona di Asti, iniziativa osteggiata dal ON, incontro cui parteciparono esponenti liguri.
2. A seguito d'impugnazione del P.m. e del P.g. la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, evidenziando come lo stesso Primo Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di ordinanza di remissione di questa sezione proprio sul profilo relativo alla necessità o meno di esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 416 bis cod.pen., aveva escluso l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, 4 ell ritenendo le pronunzie in materia convergenti nel sostenere che l'associazione di tipo mafioso implichi la capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione "attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile". Procedeva, quindi, all'esame della difforme opinione di cui alla sentenza di legittimità n.3166/2015, c.d. sentenza Albachiara", che aveva definito il filone piemontese della stessa indagine da cui è scaturito l'odierno processo, e ritenuto che le nuove articolazioni territoriali di organizzazioni mafiose storiche, quale la ndrangheta, alle stesse legate da un rapporto organico, ne condividono il metodo mafioso che non ha dunque necessità di autonoma esternazione. Sulla scorta della diretta analisi esegetica della norma incriminatrice, la Corte territoriale perveniva, dunque, alla conclusione che è impossibile che il metodo mafioso realizzi una conseguenza esterna alla sfera dell'associazione, ovvero l'assoggettamento, senza manifestarsi nell'area di presunta operatività sicchè l'interpretazione della c.d. sentenza Albachiara si tradurrebbe in una sorte di presunzione iuris et de iure dell'esistenza della condizione di assoggettamento in presenza di un'articolazione territoriale di una mafia storica, non essendo sufficiente a giustificarla la sinistra notorietà dell'associazione madre.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Osserva il P.g. che l'unitarietà della ndrangheta, di cui le quattro filiazioni locali liguri fanno parte, importa che l'accertamento dell'esistenza del metodo mafioso e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano debba essere condotto avendo riguardo alle modalità operative e all'estensione territoriale complessiva dell'intero sodalizio, non potendosi considerare il solo contesto territoriale in cui è insediato il singolo locale come se fosse del tutto indipendente poiché gli imputati facendo parte della ndrangheta calabrese sfruttano o si avvalgono del prestigio criminale dell'associazione e dell'alone di diffusa e permanente intimidazione che la stessa è riuscita a creare. conIl ricorrente passa, dunque, ad esaminare in dettaglio gli esiti delle intercettazioni particolare riguardo alla conversazione captata il 14/8/2009 in un agrumeto di Rosarno tra il capo crimine AN EN e NG EN dalla quale risulta che i due discorrono di rituali e cariche di ndrangheta mentre il secondo prende appunti su quanto l'interlocutore gli sta riferendo allo scopo di adottare i riti di affiliazione propri del Crimine di Polsi. Lamenta il P.g. ricorrente che la Corte territoriale abbia svilito la portata probatoria degli elementi acquisiti in atti ( la totale segretezza delle riunioni, la disponibilità in capo al NG di un killer di ndrangheta, concordata discussione dei fatti riguardanti la Liguria in occasione del raduno annuale presso la Madonna di Polsi;
i riferimenti del NG alla disponibilità di armi, il condizionamento delle elezioni regionali, la partecipazione di alcuni degli imputati alla riunione del 30.5.2010 in CO MA nel corso della quale si decise la costituzione di un nuovo locale nel basso Piemonte) e abbia disatteso i principi in materia di prova indiziaria, 5 ollu valutando in maniera parcellizzata e decontestualizzata i singoli fatti dotati di attitudine probatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
4.1 La sentenza impugnata è pervenuta alla conferma dell'esito assolutorio di primo grado affermando di avere applicato l'indirizzo ermeneutico di legittimità espresso nel provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 28/04/2015, con il quale è stata esclusa la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale in merito alla c.d. mafia silente in ragione della convergenza delle decisioni in materia nell'affermazione del principio secondo cui "l'integrazione della fattispecie di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti". La stessa sentenza assume che, successivamente a tale nota, le diverse sezioni della Corte di Cassazione intervenute sul tema abbiano ribadito pressocchè unanimemente i principi riassunti dal Primo Presidente. In realtà, deve osservarsi che il panorama giurisprudenziale appare decisamente meno monolitico e più variegato di quanto si ritiene. Può, infatti, rilevarsi che mentre, da un lato, si sostiene (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.g. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040) che "il patrimonio di «concreta capacità di intimidazione» lì dove si rivolga a zone del paese che non hanno vissuto nemmeno in parte le condizioni di «assoggettamento ed omertà» indicate dal legislatore nel corpo della disposizione incriminatrice va debitamente attualizzato, nuovamente ricostruito e dimostrato in concreto lì dove si voglia ritenere consumato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen." e che deve ritenersi "ormai superato - il diverso orientamento espresso da sez. 5 n. 3166 del 3.3.2015, Rv 264471, secondo cui la punibilità del nuovo insediamento in territori in precedenza ritenuti immuni da - condizionamento mafioso - sarebbe da ricollegarsi alla «mera potenzialità» di un pericolo per l'ordine pubblico, cui non si sia accompagnata alcuna esteriorizzazione del potere di intimidazione"; dall'altro lato, invece, si dà per scontato (Sez. 6, n. 3027/16, Ferminio ed altri) che "oramai la giurisprudenza è orientata nel senso che, per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale, sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori". Non mancano, poi, le sentenze che esprimono un sintesi così concepita: "il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ha natura di reato di pericolo;
ne consegue che, nel caso in cui un'associazione di tipo mafioso (nella specie, la 'ndrangheta) costituisca in Italia od all'estero una propria 6 olen diramazione, ai fini della configurabilità della natura mafiosa di quest'ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. detta capacita di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza dal collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma 3, c.p." (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264623). Anche la pronuncia della Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera e altri, Rv. 264471, oggetto di critica ad opera della sentenza della Corte territoriale (pagg. 11 ss.), in realtà non prende posizione sulle oscillazioni interpretative (tra mera potenzialità ed attualità della forza intimidatrice), ma si limita a spostare il "baricentro della prova [....] sul collegamento esistente se esistente con l'organizzazione di base" e ciò come conseguenza della ineludibile (in quanto attestata in molteplici sentenze passate in giudicato) affermazione che "la 'ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriale, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata"; principi, questi, ripresi, ancora di recente, da Sez. I, n. 40851 del 19/05/2016, Cavallaro ed altri;
mentre la sentenza della Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.g in proc. Camarda ed altri, prescindendo dalla condivisibilità del piano dogmatico-ricostruttivo della sentenza n. 31666/2015, riconosce, comunque, la "concreta utilità di quell'interpretazione ai fini dell'analisi del dato probatorio", con l'ulteriore precisazione che "non occorre verificare che ogni membro della consorteria sia parte attiva dell'utilizzo del metodo, essendo invece necessario che esso sia effettivamente parte del sodalizio, condividendone l'organizzazione, l'assetto e le finalità ed adoperandosi per l'esistenza e lo sviluppo dell'associazione".
4.2 In tale quadro, ritiene il Collegio debba concordarsi con quanto osservato da Sez. 2, n. 15412 del 23/02/2015, Agresta ed altri, secondo la quale: "all'interno dell'alternativa di fondo (metodo mafioso meramente potenziale o in atto), può obiettarsi che richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici. E' - questa una preoccupazione che rivela un'opzione di fondo (in realtà non presupposta dall'art. - 416 bis c.p.) in virtù della quale in tanto può parlarsi di associazione mafiosa in quanto essa sia penetrata in modo massiccio (quasi in maniera irreversibile) nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione. Ma, a parte il rilievo che la verifica di tale penetrazione in zone diverse da quelle di insediamento storico richiederebbe indagini sociologiche incompatibili con gli strumenti dell'accertamento penale, deve osservarsi che poco importa che l'impiego della 7 ellen forza intimidatoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale delle comunità che della forza di intimidazione siano state destinatarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica delineata dall'art. 416 bis c.p., comma 3 è già di per sé sufficiente ad integrare il delitto in discorso. Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di c.d. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal c.d. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione - per certi aspetti ancora più temibile che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere". La lucida analisi della richiamata decisione anche in termini di ricadute di sistema della configurabilità del delitto ex art. 416 bis cod.pen. come reato di pericolo, o addirittura di pericolo presunto, trova un risalente antecedente in Sez. 1, n. 293 del 30/01/1985, Rv. 168301, che a meno di tre anni dalla formulazione della norma segnalava come "la forza intimidatrice caratteristica peculiare del fenomeno mafioso - deriva dal vincolo associativo e - si estrinseca, il più delle volte, in assenza di concreti atti di minaccia o di violenza, in forme subdole e diverse", ammettendo dunque, sul piano ricostruttivo che la stessa può ' manifestarsi oltre che attraverso atti di vera e propria intimidazione "anche in forma indiretta, dallo stesso vincolo associativo ed, infine, da frasi e comportamenti sottilmente allusivi, ma pur sempre efficaci per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione".
4.3 In definitiva, pur nelle conclamate oscillazioni giurisprudenziali, l'esame del contenuto delle pronunce della Suprema Corte in materia di locali di 'ndrangheta mette in risalto che ciò che rileva è la corretta valutazione delle evidenze probatorie secondo consolidate regole di inferenza logica. A dimostrazione di tanto si può citare ancora la sentenza Sez. 6, n. 39112 del 20/05/2015,Pg in proc. Catalano ed altri la quale, dopo avere aderito rigorosamente al principio secondo il quale "la capacità intimidatrice del metodo mafioso, momento imprescindibile della figura criminosa oggetto di scrutinio, deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno, non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta", adduce quali elementi significativi della partecipazione ad un locale di 'ndrangheta, il ruolo assunto dall'imputato, "quale collettore degli interessi comuni da rappresentare alla casa madre o nel favorire l'apertura di nuove locali sul territorio o, infine, nel gestire momenti di conflittualità e fibrillazione tra le diverse locali"; pertanto, poiché a quella locale "era riconosciuta una posizione di assoluto rilievo nell'assetto complessivo dei rapporti tra le locali attratte al territorio di interesse [....]. muovendo da tale presupposto, ecco che, sul piano logico, il compimento, da parte di altre locali, di concreti atti tipici di espressione del metodo mafioso non può che essere indice destinato a riverberarsi anche sulle connotazioni afferenti le 8 Illu modalità di insediamento del locale di Siderno all'interno del territorio di riferimento, per forza di cose posto in essere in termini non distonici rispetto a quelli propri delle altre locali". Peraltro, il tema che la dottrina definisce dell'inizio dell'avvalimento del metodo mafioso" e " che la giurisprudenza di legittimità valorizza nelle pronunzie che assumono la ravvisabilità della fattispecie in presenza di una formazione territoriale in stretto collegamento con altre analoghe strutture, siano esse centralizzate o delocalizzate, nelle quali il metodo si sia già esteriorizzato, coglie un dato di indubbia valenza ermeneutica giacchè se la specifica metodologia associativa caratterizza la materialità del reato, cogliendo la tipica proiezione dinamica della mafiosità, non può negarsi che la replica extraregionale di moduli organizzativi criminali, autorizzati e funzionalmente collegati con il sodalizio-matrice, impone di ritenere che all'omogeneità strutturale si affianchi sotto il profilo psicologico la condivisione strumentale del metodo e delle finalità di illecita penetrazione della zona d'insediamento sicchè il problema dal piano dei principi è destinato a ridondare su quello della prova e in detto ambito deve trovare adeguata soluzione.
4.4 Il controllo di legittimità, dunque, deve verificare il rispetto da parte del giudice di merito di uno standard probatorio con riferimento alla esternazione della capacità intimidatrice del metodo mafioso, che, con riferimento alle mafie "storiche", si attesta su massime di esperienza consolidate e su percorsi logico-dimostrativi che hanno trovato conferma in plurime sentenze passate in giudicato (nel caso di specie, il giudice di merito dovrebbe valutare anche gli eventuali esiti definitivi dei processi nei confronti dei coimputati separatamente giudicati); tenendo presente, altresì, che nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso ( Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238839;Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, OT ed altri, Rv. 216263).
5. Deve ancora osservarsi con riguardo all'esatta valenza da attribuire alla manifestazione del metodo mafioso, requisito specializzante della fattispecie ex art. 416 bis cod.pen. che induce parte della dottrina a qualificare la disposizione come reato associativo a struttura mista, come il tenore dell'ultimo comma dell'art. 416 bis cod.pen. (risultante dalla modifica di cui all'art. 6, comma 2 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella l. 31 marzo 2010, n. 50 - che ha inserito il termine 'ndrangheta nel testo della fattispecie- così tipizzandola nel novero delle c.d. "mafie storiche") con riferimento a camorra, 'ndrangheta ed altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli indicati dalla norma richiama l'uso della forza intimidatrice del vincolo senza menzionarne gli effetti in termini di assoggettamento e omertà. L'assenza di riferimenti alle ricadute in termini di stringente condizionamento delle aree di insediamento non può ritenersi casuale e ascrivibile a un 9 ollu impreciso richiamo degli elementi strutturali del comma 3 giacchè la portata estensiva della disposizione non solo alla camorra, alla ndrangheta ma anche alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, induce ad optare per un consapevole affrancamento da un elemento di fattispecie ritagliato sulla specificità della mafia siciliana, paradigma del precipitato storico della norma. A ciò consegue che l'esternazione del metodo in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie atipiche non debba essere parametrata in termini giuridicamente necessitati alla valutazione dell'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale. Né simile interpretazione si presta ad essere tacciata di irragionevolezza giacchè la condizione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ( storicamente ricorrente ma non causalmente obbligato) e la permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa è una variabile fortemente condizionata in tempi recenti anche nelle stesse aree originarie del fenomeno- dai settori d'interesse malavitoso, dal più o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato senso della legalità che portano ad un inevitabile scollamento tra l'obiettiva espressione intimidatoria dell'associazione e la concreta penetrazione sociale sicchè il postulato di una necessaria incisione della realtà in termini macroscopici non appare rispondente ai parametri di concreta offensività della fattispecie. Nel solco di una progressiva attenuazione della rilevanza giuridica delle ricadute esterne della metodologia associativa si è ravvisato il vantaggio ingiusto del sodalizio nell'apparire e nell'affermarsi come gruppo egemone di una comunità etnica di cospicue dimensioni presente in una grande città italiana (Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014, Efoghere e altri, Rv. 263310) mentre nel proc. a carico di NA ed altri, c.d. Mafia Capitale, si è escluso che il riflesso esterno della forza intimidatrice debba tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264126) e si è ulteriormente affermato che " gli effetti della forza intimidatrice immanente al vincolo associativo sono stati orientati non tanto a determinare il condizionamento delle attività svolte dai pubblici funzionari corrotti - che per lo più tendono ad agire quali soggetti aggregati ad un sodalizio criminale la cui piena funzionalità ne preserva ed incrementa gli illeciti interessi quanto, invece, a creare e mantenere, all'esterno, le condizioni di una conventio ad excludendum volta ad impedire ogni possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non intendano conformarsi al sistema di "regole" imposte dall'organizzazione criminale" in quanto ai fini della configurabilità del reato non è necessaria "la presenza di un'omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza intimidatrice autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà" ( Sez. 6 n. 24536 del 2015, Chiaravalle ed altri).
5.1 Inoltre, va debitamente sottolineato come la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione agisce e non negli scopi che si intendono perseguire descritti nel comma terzo dell'art. 416 bis cod.pen., i quali 10 all ricomprendono solo genericamente "i delitti", estendendosi ad una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite (Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone G. e altri, Rv. 216636; Sez. 1, n. 4714 del 28/03/1996, Angelini, Rv. 204550). Si è precisato, in un non recente arresto giurisprudenziale, come il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. costituisca una ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando l'associazione risulta finalizzata alla commissione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., mentre, nell'ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse, l'elemento stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio-economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni. (Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992, UN ed altri, Rv. 190539). La pronunzia richiamata coglie e dà assetto giuridico al rilievo che se il focus dell'antigiuridicità attinge anche lo svolgimento di attività lecite ove connotate dalla strumentalità del metodo, l'esteriorizzazione in siffatte ipotesi non può essere rilevata attraverso indici impropri, che postulano l'emersione di attività illecite del sodalizio ma va indagata secondo differenziati parametri capaci di coglierne la pervasività sociale e la penetrazione di singoli contesti economici o amministrativi;
in tal senso la forza di intimidazione trova adeguato riscontro probatorio nella capacità d'intimidazione, quale concreta e deliberata attitudine ad esercitarla. In sintesi, l'esternazione del metodo trova difforme declinazione e differente manifestazione a seconda della direzione finalistica delle condotte dei sodali e non può essere valutata secondo unitari e aprioristici moduli ermeneutici.
6. Devesi, dunque, rilevare come, nella specie, alla assiomatica enunciazione dei principi giuridici che governano la materia la sentenza impugnata faccia seguire una lacunosa analisi fattuale che ha pretermesso un'adeguata valutazione di specifici elementi indiziari e il loro articolato e complessivo apprezzamento alla stregua dello statuto probatorio di cui all'art. 192 cod.pen. Se, infatti, pacificamente deve escludersi la coincidenza dell'esteriorizzazione con la commissione di reati-fine (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; n. 2740 del 19/12/2012 , Rv. 254233), l'uso della forza d'intimidazione e la correlata condizione di assoggettamento (che- come già detto- recepisce un dato sociologico non automaticamente esportabile fuori dei territori d'origine e delle culture tipiche delle mafie c.d. storiche) impone una disamina che, muovendo dalle pacifiche massime d'esperienza circa le connotazioni e modalità operative della 'ndrangheta, ne operi una ragionata contestualizzazione che valorizzi il dato organizzativo e ne colga le proiezioni esterne senza perseguire una pregiudiziale prospettiva di ostentata visibilità delle modalità operative proprie del sodalizio e di generalizzato e macroscopico condizionamento ambientale. 'Invero, non è ragionevolmente revocabile in dubbio che un'organizzazione criminale pacificamente strutturata secondo standard mafiosi, trovi nella commissione dei reati fine una 11 olly chiara chiave di lettura del programma delittuoso perseguito e delle modalità operative prescelte, consentendo legittime inferenze probatorie sull'esistenza e natura del vincolo;
nondimeno, la mancata esecuzione di reati fine non può risolversi tout court nella negazione della fattispecie associativa, con una semplificazione che neutralizza acquisizioni di sicuro valore dimostrativo anche se di complesso inquadramento interpretativo. Costituisce pacifica affermazione giurisprudenziale che la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso: segretezza del vincolo;
rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti;
uso di un rituale particolare per l'iniziazione dei nuovi soci o per la promozione di quelli che già ne facciano parte;
rispetto assoluto del vincolo gerarchico;
uso di un linguaggio criptico (Sez. 1, n. 39495 del 28/09/2007, Rv. 237742) elementi nella specie, ad avviso dei giudici di merito, in concreto ravvisabili sulla scorta degli esiti delle intercettazioni ambientali e delle connesse attività di riscontro della P.g. e reputati-tuttavia- penalmente irrilevanti sebbene le modalità organizzative del sodalizio ( sent. 28531/2013, ric. Benedetto Massimo) siano ben suscettibili di essere apprezzate come espressione di autotutela associativa rispetto all'azione repressiva dello Stato, come dimostrato dalle precauzioni adottate per evitare pedinamenti in occasione delle riunioni di ndrangheta, dal linguaggio circospetto, insomma da una costantemente affermata separatezza delle questioni di ndrangheta rispetto alle ordinarie dinamiche relazionali.
7. Viola il principio della valutazione unitaria della prova, incorrendo, altresì, in plurime manifeste illogicità la sentenza impugnata laddove nel rigettare i gravami proposti opina che nei materiali acquisiti non si rinvengono elementi per stabilire che rapporti hanno i calabresi operanti in Liguria con la realtà circostante", elementi dai quali inferire quell'esternazione del metodo mafioso che è elemento costitutivo del reato contestato, ascrivendo ai dati acquisiti al processo carattere meramente autorefenziale e una portata accusatoria neutra ( pagg. 21-22). 'Invero la Corte territoriale, operando una valutazione atomistica degli elementi indiziari e svilendone la reale portata rappresentativa, è pervenuta ad esiti che negano rilevanza penale alla pur riconosciuta esistenza di nuclei territoriali strutturati, direttamente collegati alla ndrangheta calabrese, dalla stessa riconosciuti, che nell'organizzazione interna ripetevano la struttura gerarchica, le regole, i rituali dell'organizzazione di riferimento. La prospettiva aprioristicamente demolitoria da cui muove la sentenza impugnata s'apprezza da subito nell'esame delle conversazioni tra il NG e l'AN nell'agrumeto di Rosarno, i cui contenuti vengono liquidati come coinvolgenti il solo NG, separatamente giudicato, ininfluenti sulla posizione degli odierni imputati e sostanzialmente riconducibili a una visita di cortesia dell'emigrato di lungo corso NG al conterraneo AN. 12 den Gli assunti negano rilievo all'ormai acquisita consapevolezza circa la natura unitaria del fenomeno ndranghetista e alla conseguente significatività degli accertati collegamenti tra il NG, figura di assoluto rilievo nella ricostruzione dei fatti a giudizio nonostante la diversa sede in cui è stato giudicato, e l' indiscusso capo del Crimine di Polsi, AN EN. La natura unitaria della ndrangheta, postulata e riconosciuta nell'ambito del processo "Crimine" ( in parte già scrutinato in sede di legittimità con sentenza Sez. 1, 55359 del 17/06/2016, dep. 30/12/2016, Rv. 269040 ) discende dall'accertata esistenza di un organismo di vertice ( Crimine o Provincia) che, quantunque non destinato ad intervenire nelle attività gestite autonomamente dai singoli locali, svolge un ruolo pregnante sul piano organizzativo, garantendo l'omogeneità delle regole di fondo dell'organizzazione non solo in Calabria ma anche fuori delle regione e, in particolare, il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla ndrangheta. In detto contesto la natura del collegamento esistente tra il gruppo ligure e l'organizzazione calabrese era meritevole d'approfondimento alla luce dei contenuti delle captazioni ambientali tra il NG e l'AN, in cui i due discorrono di problemi inerenti la gestione del locale di Genova e fanno espresso riferimento a rituali di affiliazione cui il NG intendeva uniformarsi, richiedendone in dettaglio le formule che provvedeva ad annotare. Il chiaro riferimento, pur nel contesto di una conversazione frammentaria e disturbata, ai vari ruoli e cariche di ndrangheta e l'asserzione del NG di aver in più occasioni conferito il segno di riconoscimento di padrino, il richiamo alla copiata, la richiesta dell'AN della presenza di almeno un rappresentante della Liguria " di una certa anzianità" alle nozze fissate per il 19 agosto 2009 tra PE EL e BA SE, occasione per l'assegnazione delle cariche di ndrangheta destinate ad essere ratificate durante le celebrazioni della Madonna di Polsi il 1 settembre 2009- che vide l'investitura a capo crimine dello stesso AN,-sono tutti elementi che lungi dal denotare un folcloristico interesse per gli usi della ndrangheta dimostrano la perfetta internità del NG al sodalizio, la consuetudine con figure apicali, il riconoscimento di un legame che non si esaurisce nella comunanza territoriale ma investe la proiezione extra regionale di modalità d'agire ed interessi di natura illecita. Per tale ragione la più volte ribadita separatezza tra gli esiti processuali che attingono il NG e le ricadute probatorie in ordine all'esistenza ed operatività del locale di Genova e degli altri locali liguri è frutto di una incongrua valutazione delle dinamiche che sottendono le formazioni e della negazione di consolidate massime d'esperienza che assegnano alla graduazione delle cariche nell'ambito della ndrangheta un'autorevolezza e un prestigio tra i consociati che ha natura, spessore e portata diversa dal rispetto riconosciuto da certa cultura rurale agli anziani e 13 ollu assegna al rapporto di comparaggio un significato che travalica quello della mera elezione affettiva o di comune provenienza localistica.
7.1 Nelle sentenze di merito si evidenzia, quindi, un difetto di fondo di natura metodologica che se sotto l'aspetto squisitamente giuridico si traduce in una lettura parcellizzata del compendio probatorio in assenza di qualsivoglia tentativo di sintesi, sotto l'aspetto fattuale patisce la banalizzazione di indici univocamente probanti il radicamento sul territorio ligure di gruppi organizzati che si richiamano alla ndrangheta quale fenomeno criminale e non quale archetipo (sub)culturale . In proposito non può sottacersi che la strutturazione dei singoli locali, l'affiliazione e il conferimento delle doti, cui il NG fa ampio cenno nel colloquio del 14/8/2009 con l'AN, sciorinando formule per verificarne l'aderenza ai rituali della casa-madre, costituisce ex sé una forma di oggettivazione del gruppo che mira alla coesione e al consolidamento delle componenti personali e programmatiche, innanzitutto attraverso un rigido sistema di regole e il controllo di eventuali "trascuranze". E' in detta logica che le pur minute vicende relative alle condoglianze a TT EL, al funerale di SI ET, alle modalità con cui gestire la crisi coniugale di un affiliato acquisiscono un peculiare rilievo interno in quanto sintomatiche di devianza dalle regole accentratrici che postulano l'investitura del capo locale per tutte le vicende che hanno ricadute- anche di carattere meramente relazionale sulla società criminale nel suo complesso. Né può convenirsi con la sentenza impugnata laddove, mutuando la formula dal Gip, ribadisce che le emergenze processuali deporrebbero per un insieme di persone che pur essendo ndranghetisti non si comportano come tali, avendo omesso di esternare nella zona d'insediamento il metodo mafioso.
8. Al riguardo risultano oggetto di complessiva sottovalutazione probatoria più circostanze, ad iniziare dalla vicenda relativa all'appoggio elettorale fornito dagli imputati a vari candidati in occasione delle elezioni regionali del 2010. Il pacifico dato di partenza è che il locale di Genova nel corso di un'apposita riunione -ripetutamente richiamata nelle conversazioni ambientali captate- aveva deciso di appoggiare nella circoscrizione di Genova TI AL, mentre ad Imperia il sostegno andava a AS IO. Orbene, è d'indubbio rilievo che la scelta in ordine ai candidati da sostenere, sulla scorta di chiare sollecitazioni provenienti dalla Calabria, fosse non del NG ma del locale o almeno dei rappresentanti di maggior peso dello stesso sicchè la successiva opzione di alcuni partecipi, quali il ST, in favore di OI FO, figlia di ་ OI SE, esponente del " gruppo di Ventimiglia", innescava una serrata controversia nel corso della quale il NG rivendicava il rispetto degli impegni presi nei confronti del TI. Secondo la Corte territoriale, conformemente a quella di primo grado, pur non potendosi escludere un contesto malavitoso, la vicenda appare compatibile con un concetto regionalistico dell'onore mentre mancano indicazioni circa l'uso di un metodo mafioso nella conduzione dell'affare elettorale. Invero, non può convenirsi con la sentenza impugnata 14 dlu laddove sembra identificare tout court la capacità d'intimidazione del vincolo mafioso con la rinvenibilità di azioni eclatanti di sopraffazione degli elettori dal momento che il cospicuo bacino di emigrati calabresi sollecitabili e nella specie sollecitati al voto costituiva una riserva elettorale particolarmente sensibile alle pressioni, più o meno intense che fossero, dei corregionali per ragioni familistiche o più in generale di " rispetto" verso la struttura territoriale che promuoveva il candidato. Questa Corte ha ritenuto integrare la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis cod. pen. la condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia. (Sez. 2, n. 22989 del 30/04/2013, Gioffre' e altri, Rv. 255708).
8.1 Il legislatore ha ricompreso tra gli scopi tipici dell'associazione mafiosa quello di ostacolare il libero esercizio del voto, procurando consensi a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali riconoscendo alla realtà mafiosa la capacità di incidere non solo il ' tessuto socio economico di alcune aree del Paese, ma anche d'infiltrare gli organismi politici e amministrativi territoriali, affiancando alla previsione dell'art. 416 bis comma terzo, ultimo periodo, il reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. art. 416 ter cod.pen. Si è al riguardo osservato che la ricomprensione tra i reati fine del sodalizio mafioso di un'attività già di per sé intrinsecamente criminosa alla luce della normativa penale in materia elettorale assume rilievo sotto il profilo dei profitti e vantaggi ingiusti che connotano la fattispecie, qualificando in termini di ingiustizia il profitto perseguito. Risultano, pertanto, illogiche le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno di una lettura di ordinario malcostume delle vicende elettorali che qui interessano. Come esattamente rilevato dal P.g. impugnante con riguardo all'appoggio elettorale garantito dal NG a AS IO, è del tutto incongruo nel sistema delle relazioni ndranghetiste come sedimentate nelle pronunzie giudiziarie dell'ultimo ventennio, così da assurgere al rango del notorio, che l'esponente di vertice del gruppo genovese propugni la candidatura di AS per la Provincia di Imperia, e ciò faccia rivolgendosi "a titolo personale" a ndranghetisti residenti nella zona ( nella specie CI e Marcianò), così svalutando a livello di raccomandazione tra conoscenti ( pag. 76) un intervento che costituisce specifico indizio di una sinergia elettorale tra i gruppi, del quale era ben consapevole lo stesso AS che definisce i suoi sostenitori " personaggi particolari, tra virgolette", rivendicando di aver rigato dritto" " nel mondo che conoscete anche voi". "1 Ma sono anche i contatti tra il NG e il OI, costantemente intermediati dal Marciano in considerazione dei rispettivi ruoli, non paritetici, nelle strutture d'adesione, l'insistito richiamo del NG con i vari interlocutori al rispetto della candidatura scelta in maniera condivisa, 15 allen la natura evidentemente vincolante dell'impegno assunto sulla scorta delle regole della Indrangheta, il carattere di " trascuranza" dell'iniziativa del OI che aveva omesso di comunicare la candidatura della figlia ai " compari" genovesi, richiedendone l'appoggio nelle giuste forme, a dare conto del fatto che la vicenda non è suscettibile di una lettura minimalista nei termini delle sentenze di merito che polverizza il compendio indiziario nella confutazione dei singoli elementi, la cui sintomaticità è sterilizzata attraverso chiavi interpretative non adeguate alla natura delle emergenze processuali. Il carattere e le modalità dell'appoggio elettorale ai candidati prescelti,supportati quanto al TI da esponenti della zona di Reggio, quanto alla OI da ndranghetisti della zona ionica, erano note ai destinatari e oggetto di un accordo che avrebbe dovuto garantire ai locali la penetrazione nell'amministrazione regionale e la possibilità di incidere nei settori d'interesse, principalmente il commercio, l'edilizia, la ristorazione, l'intermediazione finanziaria, settori cui risultavano operare molti degli imputati. Deve, peraltro, evidenziarsi come in tema di scambio elettorale politico-mafioso, pur dopo la novella di cui alla I. 17 aprile 2014, n. 62, l'art. 416 ter cod. pen. prevede l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale senza che sia necessaria l'attuazione di una specifica campagna intimidatoria (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845).
8.2 Appare, pertanto, riduttivo riconnettere il dibattito sulla consultazione elettorale al personale interesse del NG di ottenere posti di lavoro per propri congiunti, trattandosi di una prospettiva che omette di cogliere l'interesse strategico sottostante, il solo in grado di spiegare le sollecitazioni provenienti dalla casa madre e la stringente necessità di adeguarvisi. Infatti, emerge dai contenuti del contrasto insorto tra il ST e il NG sull'appoggio da fornire al TI il serpeggiare di un malcontento per la gestione del locale di Genova da parte del NG, che aveva il proprio referente nell'AN, mentre il ST- come risulta con evidenza dal colloquio intercettato il 4/3/2010 presso la lavanderia Apegreen di Siderno con MI SE, esponente di spicco della ndrangheta della costa ionica- mirava a scalzarlo, non esitando a screditarlo e a contestarne le scelte. Analogamente parziale e lacunoso s'appalesa il vaglio della Corte territoriale laddove ha escluso nella vicenda il ricorso alla metodologia mafiosa, nonostante i locali interessati abbiano proiettato all'esterno della compagine un fine illecito proprio della fattispecie incriminatrice, manifestandolo attraverso l'impegno diffuso al procacciamento di voti in favore dei candidati selezionati con modalità che, seppur non clamorosamente violente, hanno fatto leva sulla capacità del gruppo di orientare il consenso a prescindere dalla collocazione politica e dai programmi. Né è privo di rilievo il fatto che il 13/5/2010, convocato dal NG, il TI si sia recato nell'ortofrutta del medesimo ove veniva richiesto di intervenire in relazione ad un controllo eseguito dal Nas presso il bar gestito dal figlio di AR ON,concordando 16 ellen un incontro nel quale doveva essergli fornita copia del verbale per verificare la possibilità di intervenire annullando le sanzioni, episodio che dimostra come l'appoggio elettorale costituisse un credito posto a garanzia degli interessi del sodalizio e dei suoi partecipi.
9. Incongruamente svalutati sono gli incontri di ndrangheta, ampiamente provati alla stregua delle risultanze captative. E' il caso della riunione del 17 Gennaio 2010 a Bordighera cui parteciparono gli imputati EP, CI, i fratelli LA in rappresentanza del Ponente ligure, e NG, ST, GA e UL in rappresentanza di Genova, caratterizzata da estrema segretezza, non rinvenendosene chiara traccia nelle intercettazioni che la precedettero, e dall'adozione di particolari cautele per evitare il rischio di pedinamenti. L'incontro, che l'accusa reputa avesse ad oggetto la definizione degli appoggi elettorali nelle province liguri, viene interpretato dalla sentenza impugnata come un incontro tra amici e paesani legati da trascorsi di ndrangheta, al quale si omette di riconoscere il dovuto peso probatorio sol perché se ne ignorano i contenuti. Orbene, la stessa ammissione dei giudici di merito che, alla stregua delle captazioni ambientali anteriori e successive all'incontro, risulti plausibile che l'oggetto della discussione fosse costituito anche dalle strategie elettorali dei " gruppi", che evidentemente condividevano gli stessi interessi e perseguivano gli stessi obiettivi, la assoluta segretezza dell'incontro, il ricorso a fini precauzionali ad una staffetta costituiscono in via logica indizi della natura illecita dell'incontro, non adattandosi all'evidenza le modalità del convegno a innocui appuntamenti conviviali. Né può sottacersi che i materiali processuali acquisiti danno conto di precedenti significativi (sia con riguardo alla logistica che ai partecipi) quali la riunione del gennaio 2002 presso la carrozzeria Regina di EP IT a Vallecrosia al fine del conferimento dei " fiori" a tale RA ET alla presenza, oltre che di RA TO- all'epoca capo locale di Genova secondo le indicazioni dei collaboratori di giustizia- dello stesso EP, di CI EL, NA EL, RO TO, LA RA. Ancor più eclatante è la vicenda relativa alla riunione del 28/2/2010 presso l'abitazione di DI SE nel corso della quale il DI stesso e IO TO ricevettero delle "doti" alla presenza di NG EN, GA RI, LA TO, LA RA, CI EL, EP IT, ST EN e RO TO. Orbene, il conferimento della dote per massima d'esperienza implica l'avvenuta attivazione dell'affiliato nell'ambito associativo (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040), è un rituale caratterizzato da segretezza e solo gli intranei sono ammessi alla partecipazione. Inoltre, che il destinatario delle doti fosse anche DI ND, all'epoca consigliere comunale di Alessandria, è circostanza che rafforza la tesi d'accusa di un interesse criminale dei locali del basso Piemonte e della Liguria agli assetti della politica locale. Al pari di detta riunione anche il c.d. summit di CO MA- ove il 30 maggio 2010 presso l'abitazione di ON UN si portavano insieme a NG EN, CE OR, RO RG e ON AR per discutere della creazione di un autonomo locale in 17 ellu territorio piemontese- dimostra, oltre a stretti legami tra le due consorterie, una sorta di primazia storica dei locali liguri, coinvolti dal TI UN nelle occasioni di maggior rilievo dell'associazione contigua. 10. Nè appare ispirata a coerenza e logicità interpretativa la lettura delle molteplici intercettazioni ambientali dalle quali emergono chiari riferimenti a pregressi episodi, spesso connotati da spiccata attitudine dimostrativa del metodo associativo, liquidati come frutto di vanteria e comunque privi di rilevanza esterna, nonostante la riconosciuta genuinità delle conversazioni intrattenute dagli imputati all'interno dell'ortofrutta del NG. E' il caso del colloquio tra il NG e NI RO del 7/2/2010 nel corso del quale i due richiamano il periodo della reggenza del locale da parte di RA TO e il NI espressamente dichiara di " aver rischiato l'ergastolo mille volte..per la dignità..per la bellezza della Calabria", "1 rischiai la vita e rischiai la galera a vita per l'orgoglio della Calabria che fossero stati della Ionica, che se fossero stati della piana, che se fossero stati di Reggio, che se fossero stati di AT". Per i giudici di merito le richiamate espressioni sarebbero indicative di un forte legame con la Calabria come terra d'origine e non autorizzerebbero un collegamento con la Indrangheta criminale. In verità la connessione operata dall'imputato tra i suoi trascorsi delittuosi e la ndrangheta non potrebbe essere più chiara, attesa l'evocazione dei tre mandamenti storici, cui nulla toglie l'aggiunta di AT che nella sua eccentricità sembra sottolineare esclusivamente la fedeltà al sodalizio del NI quali che fossero gli alterni equilibri di potere dell'associazione madre. Elementi ulteriori attestanti il ricorso alla forza emergono anche dalla conversazione del 5/4/2010 tra CE OR e il NG, nel corso della quale il primo lamenta che il ST tramite il Lumbaca ha richiesto il pagamento delle spese relative a tre posteggi che aveva concesso in uso al CE stesso e a suoi congiunti come compenso per aver allontanato persone sgradite: " loro prima l'hanno dato con il patto che gli dovevamo togliere le persone da mezzo i piedi..allora noi abbiamo fatto la guerra, noi li cacciamo, noi ce li facciamo nemici e ora vuole..". La questione non ha rilevanza esclusivamente privatistica dal momento che risultano coinvolti degli affiliati e viene richiesto al NG di dirimere la controversia. Di particolare rilievo risultano anche gli esiti dell'intercettazione ambientale sulla Fiat PA condotta da GA RI sulla quale i due si recavano alla riunione per il conferimento delle doti a DI e IO, conversando circa la necessità di controllo del territorio e delle attività economiche e lamentando il GA la scarsa operatività della compagine ( " siamo diventate quattro femmine pettegole dal primo all'ultimo") per eccesso di discussione mentre ognuno di ་ noi quando andiamo da una persona e gli diciamo la tale cosa è così..ci deve favorire in tutte le maniere", con ciò palesando la piena consapevolezza del ricorso al metus come strumento per imporre le ragioni del sodalizio. Inoltre, è lo stesso GA sulla via del ritorno a dichiarare, chiosando il cambio del tempi anche nella società malavitosa, che una volta camminavo con due pistole addosso ora "1 18 dly cammino con due telefonini", espressione che plasticamente fotografa una sorta di mutazione genetica delle attività criminali del prevenuto. Alla opinabile lettura delle conversazioni, intese come conferma dell'assenza d'operatività del locale di Genova, s'accompagna l'illogica svalutazione dei trascorsi criminali del GA, imputato per fatti d'usura aggravati dal metodo mafioso in una fattispecie che vedeva i proventi delle riscossioni indirizzati in Calabria a sostegno di congiunti detenuti per gravi fatti di sangue nonchè per favoreggiamento personale della latitanza di OT EN e AT TO. Orbene, i fatti in questione, quantunque oggetto di separato giudizio e a prescindere dagli esiti processuali, ricadono nel periodo d'operatività del sodalizio e risultano ascritti a soggetto che in ragione delle emergenze processuali rivestiva la carica di sgarrista ed era dotato di riconosciuta autorevolezza nel locale genovese sicchè le condotte sotto il profilo storico andavano debitamente valutate nell'ottica associativa per verificarne l'inerenza alle logiche criminali del gruppo. 11.Pare, dunque, al Collegio che la Corte territoriale al pari del primo giudice abbia apprezzato il compendio indiziario acquisito in atti in maniera parziale e talora manifestamente illogica mediante un approccio che ha valutato i singoli elementi dotati di capacità rappresentativa in maniera difforme dalle consolidate massime d'esperienza per tal via compromettendo in radice una sintesi suscettibile di dare spessore e compiutezza all'ipotesi associativa, mutuando nel processo un concetto della fenomenologia mafiosa che non ne coglie l'intima essenza, assumendo aprioristicamente che il metodo mafioso debba di necessità palesarsi attraverso azioni e comportamenti che ex sé ne denotino la mafiosità in quanto espressivi di concreta intimidazione. In ciò ha trascurato di considerare che la proiezione esterna del sodalizio non postula necessariamente azioni eclatanti, potendo l'esercizio del metodo mafioso esternarsi in forme più subdole e striscianti, finalizzate al controllo delle attività economiche e all' inquinamento degli apparati pubblici. Non può al riguardo disconoscersi che il dato semantico ricollega l'intimidazione alla minaccia ma nell'alveo della stessa vanno ricomprese tutte le manifestazioni suscettibili di coartare l'altrui determinazione in una gradazione che ricomprende un'ampia varietà di attività di sopraffazione (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015 Fiorisi e altri, Rv. 263706) suscettibili di costituire consapevole e deliberato strumento di perseguimento di fini illeciti, con conseguente attitudine a ledere il bene protetto dalla disposizione incriminatrice in questione. 12. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sulla configurabilità dei locali di cui al capo di imputazione e, nel caso di risposta positiva in merito, sulla partecipazione ad essi dei singoli imputati. Deve ribadirsi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova e 19 dly alla loro concludenza probatoria, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., 13/12/1995-29/1/1996, n. 930, Rv. 203428). Ne consegue che, allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio facendo corretta applicazione dei principi di diritto e delle regole della logica come sopra evidenziati. 12.1 Infine, nel caso in cui il giudice di rinvio confermi la non configurabilità nel caso di specie dei "locali" di cui al capo di imputazione, ulteriore vizio è rilevabile nella sentenza impugnata là dove afferma che "l'eventuale concorso degli odierni imputati nell'associazione madre costituisce un fatto nuovo e diverso, mai contestato, neppure implicitamente nel presente giudizio e comunque qui non dimostrato". Incorre in violazione di legge la sentenza impugnata allorchè fa riferimento al "fatto nuovo", poiché questo è un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, Rv. 249461; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256861). E' evidente, invece, che, nel caso di specie, potrebbe ritenersi configurabile un "fatto diverso", che deve essere inteso con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nell'originaria contestazione (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Rv. 252822; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256861). In questo caso, se il giudice di merito ritenga che dagli atti emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione, non deve pronunciare sentenza di assoluzione ma deve limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod.proc.pen. Ulteriore vizio ravvisabile sul punto attiene alla motivazione, limitandosi il giudice di appello ad affermare che il fatto diverso è "qui non dimostrato", incorrendo nel vizio di assenza di motivazione per avere formulato un'affermazione apodittica nonchè nel vizio di manifesta illogicità, poiché non spiega in qual modo tale affermazione si concili con altre contenute nella stessa sentenza, dove si fa riferimento alla certa esistenza a Genova di persone e strutture legate alla 'ndrangheta calabrese (pag. 40), ad incontri di carattere 'ndranghetista (pagg. 36 e 41), a conversazioni "inequivocabilmente riferibili ad un contesto mafioso" (pagg. 47 e 48), a convegni "sicuramente destinati a discutere fatti di 'ndrangheta" (pag. 50). 20 dlu 7.2 La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto affrontare, una volta esclusa la sussistenza di locali in Liguria, il quesito relativo all'eventuale subordinata rilevanza dei contributi partecipativi dei singoli alla 'ndrangheta calabrese, nonostante l'originaria opzione della Procura reggina di attrarre le sole posizioni del Cangemi e del ST nell'alveo dell'indagine sulla 'ndrangheta unitaria, tenendo conto che la giurisprudenza di legittimità fin dalla sentenza Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia"- idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo. La successiva giurisprudenza, ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati fine, perché il contributo del partecipe può essere - costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, anche solo per la disponibilità ad agire come "uomo d'onore" (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257826); e che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale "uomo d'onore", qualifica che presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto, che contribuisce così a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253222).
P.Q.M.
21 olen Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova Così deciso in Roma il 4 Aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna AR De Santis Franco FiandaneseFranco fandary olli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 8 MAG. 2017 IL H Cancelliere II Funzionario Giudiziario T R Angelo AR CANGEMI O O C N 22