Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 29707
CASS
Sentenza 8 marzo 2017

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Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 29707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29707
Data del deposito : 8 marzo 2017

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