Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 18125
CASS
Sentenza 22 ottobre 2019

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Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura mafiosa, ritenuta dai giudici d'appello in riforma della decisione di primo grado, di un'associazione criminale finalizzata alla spartizione di appalti pubblici, rilevando come gli elementi di prova esaminati nel giudizio di merito non avrebbero consentito in alcun caso una decisione diversa nell'eventuale giudizio di rinvio, stante l'erronea riconduzione alla previsione dell'art. 416-bis cod. pen. di un fenomeno ad essa del tutto estraneo).

In tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso.

Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini della configurabilità della qualifica di amministratore di fatto in capo all'agente, è necessario che il medesimo abbia concretamente svolto, con il tacito consenso o con l'acquiescenza o quantomeno con la tolleranza dell'organo formalmente investito dell'amministrazione, un'attività rientrante nell'ambito della pubblica funzione, non essendo invece sufficiente il semplice esercizio, da parte del predetto, di una continuativa influenza sulle decisioni assunte dagli amministratori dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di funzionario di fatto con riferimento all'ex-amministratore di una società "in house providing" di un comune, che, dopo la cessazione dalla carica, si era attivato, dietro corresponsione di una somma di denaro, per "sbloccare" crediti vantati da terzi nei confronti della stessa e di altra società collegata, riqualificando il fatto di reato, contestato come corruzione, in traffico di influenze).

Sussiste il delitto di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti qualora il destinatario della promessa o dell'offerta non si limiti ad astenersi dal concorrere alla gara in cambio dell'utilità oggetto di dette promessa od offerta, ma partecipi all'accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara ovvero ad allontanare o far desistere gli offerenti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la turbativa in relazione all'esercizio di pressioni sugli offerenti finalizzate, nel contesto di un generalizzato sistema di illecita spartizione delle aggiudicazioni di appalti, ad assicurare il rispetto reciproco dei settori di interesse di ciascun offerente in relazione agli oggetti delle singole gare).

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova, risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso. (Fattispecie in cui l'imputato, richiesto di verificare la presenza di una microspia all'interno di uno studio legale, già scoperta dal titolare dello stesso, si limitava a constatarne la presenza, allontanandosi dalla stanza, senza compiere alcuna attività di "bonifica").

In tema di intercettazioni, le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili - neppure unitamente ad altri elementi - al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che consentono l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, mentre possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare ed una data utenza, non essendo, questa, attività di ricostruzione del quadro indiziario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'eventuale inutilizzabilità conseguente all'impiego di informazioni apprese da fonte confidenziale per l'affermazione della sussistenza di indizi idonei all'attivazione di intercettazioni resta circoscritta alle prove illegittimamente acquisite, senza comunicarsi al contenuto delle ulteriori captazioni, non applicandosi all'inutilizzabilità la regola, di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'estensione della nullità agli atti dipendenti da quello dichiarato nullo).

Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo.

Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore.

La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta.

L'associazione di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all'ordine pubblico, all'ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi - della suddetta forza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la capacità intimidatoria deve appartenere all'associazione in quanto tale, non potendosi desumere la stessa dalla sola fama criminale del singolo associato).

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta nell'ambito della corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen.)

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Vedi Sez. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01).

In tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva. (Fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva).

Non ricorrono gli estremi del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a queste ultime, il limite della non conoscibilità dell'ulteriore evoluzione della notizia stessa.

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 18125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18125
Data del deposito : 22 ottobre 2019

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