Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 1319
CASS
Sentenza 28 novembre 1997

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In tema di corruzione, quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, il quale attraverso la dazione di un'indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie legale di cui all'art. 319 cod. pen.; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la ragione determinante non nell'interesse pubblico ma anche e prevalentemente nell'interesse privato.

La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato, non assorbe come suo elemento costitutivo il reato di corruzione, il quale ha una propria autonomia e distinta obiettività giuridica, riguardante la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica Amministrazione. Di conseguenza nell'ipotesi in cui il militare della Guardia di Finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per violare la finanza, ma abbia percepito danaro o altre utilità, correttamente viene ritenuto responsabile anche del reato di corruzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 1319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1319
Data del deposito : 28 novembre 1997

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