Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 2
In tema di corruzione, quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, il quale attraverso la dazione di un'indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie legale di cui all'art. 319 cod. pen.; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la ragione determinante non nell'interesse pubblico ma anche e prevalentemente nell'interesse privato.
La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato, non assorbe come suo elemento costitutivo il reato di corruzione, il quale ha una propria autonomia e distinta obiettività giuridica, riguardante la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica Amministrazione. Di conseguenza nell'ipotesi in cui il militare della Guardia di Finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per violare la finanza, ma abbia percepito danaro o altre utilità, correttamente viene ritenuto responsabile anche del reato di corruzione.
Commentari • 4
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di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 28 novembre 1997
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 1703
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 16934/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) IN MB, nato a [...] l'[...], 2) LI AR, nato a [...] il [...],
3) OR PE, nato a [...] il [...],
4) TA AU, nato a [...] il [...], 5) IN IV, nato a [...] il [...], 6) OR ER, nato a [...] l'[...], 7) HE PE, nato a [...], il [...], 8) SI PE, nato a [...] il [...], 9) NC AN, nato a San Bartolomeo in [...] il [...], 10) De RO AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 5 dicembre 1996 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori:
- Avv. Maurizio Greco, per la parte civile Ministero delle finanze, che ha concluso per la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutti gli imputati, con eccezione del NC. - Avv. Piermaria Corso, per HE, De RO e SI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per prescrizione del reato alla data della sentenza impugnata. - Avv. Lodovico Isolabella per NC, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- Avv. Vincenzo Lo Giudice, per LI, IN e IN, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
- Avv. Giannino Guiso, per LI, IN, IN, TA e OR, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 6 novembre 1995 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, condannava OR PE, IN MB, LI AR e TA AU per il delitto di corruzione propria, perché, in concorso tra loro (il OR quale tenente colonnello comandante di sezione, il IN e lo LI nella loro qualità di maresciallo maggiore ed il TA quale brigadiere), tutti in servizio presso il Nucleo regionale della polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, accettavano la promessa e poi ricevevano la somma di lire 100 milioni in relazione alla verifica fiscale operata nell'anno 1992, presso la DI Vita s.p.a. del gruppo NI, al fine di omettere atti di ufficio o di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, in modo da favorire la società sottoposta all'accertamento fiscale. Nella qualità di concorrenti - nei confronti dei quali si procedeva con separato giudizio - venivano individuati CO IL, soggetto che, di fatto, controllava l'attività del gruppo, CO LO, presidente del consiglio di amministrazione della DI Vita, AS AL, direttore affari fiscali della NI, IZ AR, collaboratore di studio dello AS e CO ED, direttore centrale amministrativo della NI.
Concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, il Giudice per le indagini preliminari condannava il OR ad anni due e mesi quattro di reclusione, il IN e lo LI ad anni due di reclusione ciascuno e il TA ad anno uno e mesi sei di reclusione.
Condannava altresì gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile Ministero delle Finanze, con determinazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di lire venti milioni.
2. Con sentenza del 17 novembre 1995, emessa in esito a giudizio abbreviato, lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano condannava IN IV e NC AN, il primo maresciallo maggiore ed il secondo tenente colonnello della Guardia di finanza, in servizio presso il Nucleo regionale di Milano, relativamente al delitto di corruzione propria, perché, in concorso (oltre che con IE PE, colonnello comandante il gruppo), con CO IL che, di fatto, controllava il gruppo NI, con CO LO, che cooperava con CO IL nel controllo delle attività del gruppo, nonché nella sua qualità di consigliere di amministrazione della Arnoldo DA s.p.a., con AS AL, direttore centrale degli affari fiscali della NI e consigliere di amministrazione della DA - soggetti nei confronti dei quali si procedeva con separato giudizio - ricevevano la promessa e poi materialmente conseguivano la somma di lire 130 milioni in relazione alla verifica fiscale operata nell'anno 1991, al fine di omettere atti di ufficio e di compiere atti contrari ai loro doveri di ufficio, in modo da favorire la società sottoposta alla verifica fiscale, il IN ad anno uno e mesi nove di reclusione e il NC ad anno uno e mesi quattro di reclusione. Con la stessa decisione, il Giudice per le indagini preliminari condannava, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, HE PE, De RO AN (entrambi maresciallo maggiore in servizio presso il predetto Nucleo) e SI PE (maresciallo capo) per il delitto di corruzione propria, perché, in concorso con CO IL, CO LO e AS AL, dapprima accettavano la promessa e poi ricevevano la somma di lire 100 milioni, in relazione alla verifica fiscale operata nell'anno 1989 presso la società "DE", al fine di omettere atti di ufficio o di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, il HE alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, nonché il De RO e il SI alla pena di anno uno di reclusione ciascuno. A sua volta OR ER veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione perché, in concorso con BE MA MA, legale del gruppo NI, già ufficiale della Guardia di finanza, e. dunque, suo ex superiore, prometteva al NC una tangibile riconoscenza dal parte della DA, in cambio del suo silenzio in merito all'episodio di corruzione addebitato.
Condannava, ancora, in solido, il NC ed il IN al risarcimento dei danni morali e materiali a favore della costituita parte civile ministero delle finanze, liquidati in via equitativa nella misura di lire 120 milioni, con provvisionale provvisoriamente esecutiva pari a lire 30 milioni;
nonché il OR al risarcimento del danno morale liquidato in via equitativa in lire 5 milioni a favore del Ministero delle finanze.
3. Entrambe le sentenza di primo grado escludevano che ricorresse il reato di corruzione impropria, per non essere - come sostenuto dagli imputati - le somme di danaro state elargite esclusivamente in relazione alla correttezza dimostrata dai militari nel compiere le verifiche e, quindi, con riferimento ad un atto dell'ufficio e non ad un atto contrario ai doveri di ufficio. E ciò perché, nel momento in cui gli operanti ricevevano le somme di danaro, somme, di per sè piuttosto consistenti, non potevano non essersi chiesti quale fosse la provenienza di tali somme;
con la conseguenza che essi avrebbero dovuto indagare sul punto;
tanto più "che altre elargizioni erano state effettuate nel corso di altre verifiche a società del gruppo". Donde, quanto meno, il sospetto che o la DI, o la DA o la DE o, comunque, il Gruppo NI disponesse di fondi neri e. dunque, non risultanti dalla contabilità ufficiale.
In conclusione, secondo il Giudice per le indagini preliminari, la circostanza che non sia stata svolta alcuna indagine sui "fondi neri", costituisce già di per sè un atto contrario ai doveri di ufficio, sufficiente al fine di configurare il reato di corruzione propria.
4. A seguito di impugnazione degli imputati e di appello incidentale del Procuratore della Repubblica, la Corte di appello di Milano così provvedeva: dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale del Pubblico ministero;
ritenuta, in ordine alla posizione del IN, dello LI e del IN, la continuazione rispetto ai fatti giudicati con le sentenze dei Giudici per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino, riduceva le pene loro inflitte, rideterminandole in mesi otto di reclusione ciascuno;
concedeva al HE, al SI e al De RO la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., rideterminando la pena inflitta al HE in anno uno di reclusione e quelle inflitte al SI e al De RO in mesi dieci di reclusione ciascuno;
revocava la condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del OR;
confermava nel resto la sentenza appellata.
5. La Corte territoriale qualificava i fatti ascritti agli imputati appartenenti al Corpo delle Guardie di finanza come ipotesi di corruzione propria antecedente. Contestava la tesi seguita dalle sentenze di primo grado, incentrata sull'addebito di aver omesso di indagare sui fondi dai quali provenivano le somme di danaro ricevute, ritenendo che il danaro era stato corrisposto quale compenso per l'attività complessiva degli imputati, che avevano celermente effettuato le operazioni di verifica e di inventario, avevano comunque consentito all'azienda di svolgere la propria attività anche con la consultazione dei documenti posti a disposizione degli operanti ed in qualche caso avevano addirittura fornito chiarimenti su leggi fiscali.
Dunque, la regolarità formale delle verifiche, addotta dagli imputati, sarebbe circostanza del tutto ininfluente;
e ciò perché i tempi di intervento erano stati compressi per aderire (non ad un'esigenza della pubblica amministrazione) ma a precise esigenze delle aziende;
il tutto secondo un implicito accordo tra i militari che avevano accettato il danaro proprio per lo specifico soddisfacimento di tale esigenza;
senza contare che taluni degli appartenenti alla Guardia di finanza avevano fatto riferimento alla prassi di ricevere danaro dagli imprenditori che creava un'aspettativa tra i verificatori circa il conseguimento delle elargizioni, così da condizionare la stessa attività di verifica al conseguimento di quanto promesso. Un condizionamento, quindi, dell'attività pubblica alle esigenze del privato, tenuto conto anche della discrezionalità tecnica alla base delle verifiche: quasi a significare l'esistenza, considerata la dimensione delle aziende, di condurre l'opera di controllo selezionandola opportunamente col decidere anche il grado di approfondimento degli accertamenti. Circa la natura antecedente della corruzione propria, il giudice a quo ricorda come per talune verifiche le dazioni di danaro siano avvenute nel corso di esse;
in ogni caso, tutti gli appellanti hanno ammesso di essere al corrente della prassi instaurata e delle ragioni che muovevano gli imprenditori alle elargizioni, anche in assenza di specifiche sollecitazioni. Cosicché la consapevolezza delle somme da ricevere induceva il verificatore ad operare nel modo più conforme alle esigenze di celerità dell'azienda, anche in assenza di specifiche sollecitazioni, tanto da concretizzare un accordo corruttivo tacito.
5. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione tutti gli imputati, deducendo articolate censure incentrate sia su violazioni della legge processuale, sia su violazioni della legge penale sia sul vizio della motivazione.
DIRITTO
6. Vanno prese per prime in esame, atteso il loro carattere preliminare rispetto alle censure concernenti il "merito", le doglianze di ordine processuale, con le quali si contesta, per un verso, l'osservanza del diritto di difesa sia personale sia tecnica nel giudizio di appello e, per un altro verso, l'instaurazione di un legittimo contraddittorio nello stesso giudizio, in forza del mutamento dell'addebito conseguente al decisum della sentenza di primo grado.
7. Più in particolare, l'avv. Isolabella, nell'interesse del NC, lamenta violazione della legge processuale ad opera dell'ordinanza 5 dicembre 1996 e della conseguente sentenza pronunciata lo stesso giorno, per essere stato celebrato il giudizio di appello in assenza dell'imputato e di entrambi i difensori, nonostante fosse stato dato tempestivo ed espresso avviso alla Corte, con istanza dell'11 novembre 1996, del contemporaneo impedimento tanto del NC tanto degli avvocati Isolabella e Steccanella, impegnati davanti al Giudice per le indagini preliminari di Milano per la celebrazione del contemporaneo giudizio abbreviato in relazione ad altro "stralcio" del medesimo procedimento, originariamente unitario.
Il motivo è infondato.
Per quel che concerne il legittimo impedimento del NC, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, pressoché costante nel senso che nel giudizio di appello in camera di consiglio - per i tempi di, speditezza e di concentrazione che impongono la sua definizione in un unica udienza in camera di consiglio (v. Sez. II, 14 aprile 1994, Ammirati) - l'udienza deve essere rinviata quando esiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire (Sez. IV, 29 maggio 1997, Reyes Corres;
Sez. I, 13 novembre 1995, Giurintano;
tanto che la richiesta deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento; cfr. Sez. IV, 26 novembre 1996, Vinci;
Sez. I, 6 ottobre 1994, Albano); e ciò anche quando si tratti di appello avverso sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato (v. Sez. IV, 23 dicembre 1994, Di Rocco). Orbene, poiché non risulta che il NC abbia avanzato alcuna richiesta di partecipare all'udienza nonostante il suo oggettivo "impedimento", correttamente la Corte territoriale ha disatteso l'istanza di rinvio formulata all'udienza a mezzo del difensore "sostituto".
Relativamente al difensore, la giurisprudenza è altrettanto costante nella linea interpretativa secondo cui qualora il giudizio di appello debba svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 599 dello stesso codice, sussiste nullità per mancata presenza del difensore dell'imputato solamente in quanto la stessa derivi dall'omessa notifica dell'avviso della data dell'udienza; cosicché, notificato tale avviso, è irrilevante l'assenza del difensore, anche se determinata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio solo per il dibattimento (Sez. VI, 12 marzo 1996, Guglielmini) . Con la conseguenza che, non essendo applicabile alla detta procedura l'art. 486, 5^ comma, c.p.p., la mancata concessione del rinvio richiesto dal difensore e la "non presenza" dello stesso all'udienza camerale non trovano sanzione di nullità poiché, disponendo l'art. 127 che il pubblico ministero e i difensori sono sentiti solo se compaiono, il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi (Sez. IV, 21 febbraio 1996, Pulcini;
Sez. I, 5 dicembre 1995, De Rosa;
analogamente, Sez. III, 11 luglio 1995, Ghia;
Sez. VI, 27 marzo 1996, Grillo). D'altro canto, anche ove si volesse ritenere che nell'ipotesi di appello avverso sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato debba trovare applicazione, per la plena cognitio che, pur nell'ambito del principio devolutivo, investe il giudice di secondo grado, il disposto dell'art. 486, 5^ comma, c.p.p., il fatto che, nel caso di specie, l'imputato si fosse affidato all'assistenza di due difensori varrebbe comunque a rendere operante l'ultima parte di tale comma. Un simile precetto richiede che l'impedimento riguardi uno soltanto dei difensori, ma la regola, non può non valere, e a fortiori, nel caso in cui entrambi i difensori risultino impediti per lo stesso concomitante impegno, garantendosi comunque quell'assistenza difensiva, in grado di assicurare l'osservanza del più volte richiamato 5^ comma dell'art. 486. Una regola che appare conseguenziale al più generale principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. un., 27 marzo 1992, Fogliani;
ma anche Corte cost. sentenza n. 178 del 1991), secondo cui "il regolare espletamento della funzione giurisdizionale è bene costituzionalmente protetto per realizzare un effettiva eguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini sia per garantire la collettività da comportamenti gravemente lesivi dei beni individuali e collettivi"; così da contemperare le esigenze di difesa e di libertà dell'imputato da una parte e le esigenze di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro. Simile contemperamento è reso possibile solo ponendo a raffronto le esigenze difensive con quelle pubbliche, affinché non si realizzino ne' impunità ne' anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva ne' pretestuosi ritardi nella celebrazione dei processi.
Privo di rilievo è, poi, il richiamo all'art. 599, 3^ comma, a norma del quale "Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e del difensore".
L'argomentazione che l'ordinanza 5 dicembre 1996 abbia disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione dei documenti indicati nel verbale di udienza, resta, infatti, superata sia dall'improprietà di un tale provvedimento, considerato che quando si tratta di produzione di documenti, potendosi applicare in grado di appello, anche in camera di consiglio, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (cfr. art. 598 c.p.p.), la detta produzione può essere consentita - come, del resto, è avvenuto nella specie - prima dell'inizio della discussione e senza necessità di ordinare, a norma dell'art. 603, la rinnovazione parziale del dibattimento, in virtù dello stesso potere concesso in primo grado nel giudizio abbreviato al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 421, 3^ comma, cui rinvia il primo comma dell'art. 441 c.p.p.; sia dall'assorbente rilievo che la "rinnovazione", non riguardava assolutamente il NC, in quanto concerneva la produzione della sentenza del Tribunale militare di Torino relativamente all'applicazione della continuazione ad altri imputati e di ricevute di versamento relative al IN, al OR, al TA e al IN.
Senza contare che alla necessaria partecipazione del difensore, richiesta dall'art. 599, 5^ comma, non fa ineludibilmente da riscontro l'applicazione del 5^ comma dell'art. 486 c.p.p. Principio, questo, recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 1996), che, con riferimento alla denunciata lesione del diritto di difesa in una fase che precede il giudizio, dopo aver, significativamente, precisato che, in effetti, la norma denunciata fosse - più che l'art. 420, l'art. 486, 5^ comma, qui reiteratamente evocato - ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede, nel caso di assoluta impossibilità del difensore di comparire determinata da un legittimo impedimento il rinvio dell'udienza preliminare.
A tanto si aggiunga che l'udienza camerale a carico del NC venne celebrata in presenza del "sostituto" dei suoi difensori di fiducia, nominato (agli esclusivi, quanto davvero singolari, fini - certo contraddittori rispetto alla figura delineata dall'art. 102 c.p.p. - di richiedere il differimento dell'udienza) con atto 5
dicembre e che l'avv. Steccanella, ebbe a rassegnare le sue conclusioni "anche per l'avvocato Isolabella, chiedendo una riduzione della pena e sospensione della stessa".
8. L'avv. Piermaria Corso, nell'interesse del De RO, del SI e del HE, lamenta violazione dell'art. 441, comma 1, c.p.p. per avvenuto mutamento del capo di imputazione dopo l'ammissione al rito abbreviato, con spostamento della data di consumazione dal 12 giugno 1989 al settembre 1989 e conseguenti riverberi quanto alla prescrizione del reato.
Il motivo è privo di fondamento.
L'operazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari non ha importato alcuna immutazione del fatto, ma una semplice precisazione del tempus commissi delicti, per giunta giuridicamente irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe comunque maturata solo a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, non prima ma all'esito del giudizio. Senza contare che nel caso in cui la corruzione si sostanzi sia nella promessa sia nella consegna di una somma di danaro, è al momento esecutivo che occorre aver riferimento al fine di determinare il tempo del commesso reato (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 12 novembre 1996, Rapisarda).
9. L'avv. Vincenzo Lo Giudice, nell'interesse del IN, del IN e dello LI, lamenta nullità della sentenza per mutazione del fatto oggetto dell'accusa.
Si sostiene che, poiché la contestazione originaria risultante dal capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio indicava il fine dell'accettazione dell'illecita dazione nella omissione di atti di ufficio o nel compimento di atti contrari ai doveri di ufficio in modo da favorire la società sottoposta all'accertamento fiscale, imputazione successivamente specificata nel corso del giudizio di primo grado con individuazione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio nell'omissione di indagine relativamente ai "fondi neri" della società verificata, a fronte del sospetto sulla provenienza della dazione illecita, l'accusa sarebbe stata del tutto modificata dalla decisione di secondo grado che ha individuato come oggetto della corruzione la promessa e la dazione del danaro quale compenso per l'attività complessiva tenuta dai finanzieri che avevano celermente effettuato le operazioni di verifica e di inventario e avevano consentito all'azienda di proseguire la sua attività anche con la consultazione dei documenti, posti a disposizione dagli operatori, talora fornendo chiarimenti su leggi fiscali;
dunque, la condanna sarebbe stata pronunciata dalla Corte territoriale per un fatto diverso (è da desumere, sia da quello enunciato nell'imputazione sia da quello ritenuto dalla sentenza di primo grado). Il tutto in violazione dell'art. 521 c.p.p. La censura è infondata.
È noto come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto. Il tutto purché simili integrazioni, desunte da elementi esterni all'imputazione, non siano tali da determinare una modificazione dell'essenza del fatto, incidendo in tal modo sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato, ne' porsi in posizione di incompatibilità o eterogeenità con il fatto oggetto della imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 26 settembre 1996, Martina). È necessario, in altri termini, che le modalità di realizzazione del fatto non restino sostanzialmente modificate nella struttura e nel contenuto essenziale (Sez. un, 30 marzo 1997, Dessimone;
nonché, ancor più puntualmente, Sez. I, 13 ottobre 1995, Grimaldi).
Ciò anche considerando che l'art. 521, 1^ comma, c.p.p., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza, va inteso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 1992, Chirico), non in senso "meccanicistico e formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella della tutela del diritto di difesa;
con la conseguenza che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale fra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. Una linea che occorre ribadire a fortiori a proposito del rapporto esistente tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado, perché, a parte che nel caso di specie la contestazione originaria risulta strutturata in modo tale - senza che ciò ne comprometta la necessaria specificità - da ricomprendere entrambe le modalità corruttive, la indispensabile integrazione tra le decisioni formulate sulla base della imputazione originaria ha reso possibile, come del resto risulta ampiamente dai motivi di ricorso, l'esercizio del diritto di difesa di ciascuno degli imputati;
senza che, peraltro, al di là di una qualche distonia di ordine puramente valutativo, sia riscontrabile una decisiva differenza tra il fatto ritenuto nelle due statuizioni.
Senza considerare che l'art. 521, II comma, c.p.p. risulta non correttamente chiamato in causa, venendo qui, semmai, in considerazione il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione; un principio che non può certo dirsi vulnerato allorché le argomentazioni esposte nella sentenza di appello divergano da quelle del giudice di primo grado;
gli argomenti utilizzati riguardano, infatti, il momento logico e non il momento decisionale, così da osservare puntualmente il disposto dell'art.597, 1^ comma, c.p.p. (la norma che occorreva, anche se impropriamente, evocare). Il tutto secondo la linea interpretativa tracciata da questa Corte Suprema, nel senso che il giudice dell'impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza in contestazione, pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice anche sulla base di argomentazioni diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata.
10.1. Nel ricorso sottoscritto dall'avv. Guiso, IN, LI, OR, TA e IN hanno insistito sulla configurabilità nel caso di specie del reato di cui all'art. 318 c.p. Il tema è stato ulteriormente sviluppato dall'avv. Vincenzo Lo Giudice, nell'interesse del IN, del IN e dello LI. Si contesta, più in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale la corruzione "impropria" sarebbe ravvisabile solo in presenza di un atto vincolato. Un requisito non richiesto dall'art. 318 c.p., così da ampliare arbitrariamente la fattispecie della corruzione "propria"; per di più in contrasto con la più recente giurisprudenza la quale ha ritenuto che il reato di corruzione impropria concerne gli atti (discrezionali o vincolati) che siano contrari ai doveri di ufficio. Il tutto nel quadro di una nozione di contrarietà ai doveri di ufficio connessa al compimento dell'atto non con la semplice compromissione di un astratto principio di imparzialità ma attraverso la concretizzazione dell'interesse nel mancato adempimento di specifici doveri collegati alla funzione. Se, cioè, la parzialità non si trasferisca sull'atto che resti l'unico possibile per realizzare l'interesse pubblico si è al di fuori dello schema dell'art. 319 c.p. Nel caso di specie, dalla stessa motivazione della sentenza di appello emergerebbe l'insussistenza della fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna, addebitandosi agli imputati non il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio ma soltanto di aver svolto celermente le operazioni di verifica, consentendo all'azienda di proseguire la propria attività anche con la consultazione di documenti e fornendo chiarimenti su leggi fiscali. D'altro canto, la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione quanto alle ragioni per le quali il comportamento degli imputati debba essere considerato come espressione di uno sviamento dall'interesse pubblico, nessun elemento essendo stato addotto del perché la conformità all'interesse avrebbe richiesto tempi più lunghi nelle operazioni di verifica.
Problematica approfondita anche dall'avv. Ludovico Isolabella nell'interesse del NC, il quale osserva che la mancata individuazione dell'atto di ufficio oggetto dell'illecito mercimonio determina l'assenza di uno degli elementi costitutivi della corruzione propria.
Il tutto, non soltanto con violazione della legge penale ma anche con riverberi sulla motivazione della sentenza impugnata, che non è stata in grado di argomentare in cosa sia consistita l'attività contraria ai doveri di ufficio per la quale è intervenuta condanna.
Sulla stessa tematica si è diffuso anche l'avv. Piermaria Corso nei motivi aggiunti. I ricorrenti insistono, anche sulla prescrizione del reato, comunque maturata pure ove la consumazione fosse stata ritualmente fissata nel settembre dell'anno 1987. Un tema da affrontare solo a seguito dei giudizi di qualificazione necessariamente conseguenti alle doglianze proposte. 10.2. Le censure devono, nei termini che seguono, essere disattese.
La Corte condivide la tesi che incentra la contrarietà ai doveri dell'ufficio, costituente il punto di arrivo del dolo specifico, che contrassegna il reato di corruzione propria, sull'atto dal pubblico ufficiale. Pur dovendo rimarcare come, a tal fine, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p.p. (cfr. Sez. VI, 18 aprile 1996, Messina). L'atto contrario ai doveri di ufficio non va, quindi, inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione;
con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p. ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione (cfr. Sez. VI, 30 novembre 1997, Varvarito).
È pur vero che l'illegittimità dell'atto puo costituire l'indice rivelatore della contrarietà ai doveri di ufficio ma, ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all'art. 319 c.p. assumono rilievo tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione e tra essi, soprattutto, quello dell'imparzialità, bene costituzionalmente protetto. Dunque, la corrispondenza di ogni atto separatamente considerato ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione, per danaro, agli interessi privati, così da concretare il reato di cui all'art. 319 c.p. e non quello previsto dall'art. 318 dello stesso codice (Sez. VI, 12 giugno 1996, Aragozzini). Il tutto, pur dovendosi precisare come l'osservanza del dovere di imparzialità, va inteso non come mera osservanza del dovere "esterno" da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca (anche) in funzione di una privata utilità (il che si realizza anche nelle ipotesi di corruzione impropria), ma come inottemperanza ad uno specifico dovere, inerente al contenuto ed alle modalità dell'atto da compiere.
10.3. Quel che, peraltro, occorre stigmatizzare relativamente al contesto motivazionale della sentenza impugnata, è il perentorio convincimento che il reato di corruzione impropria possa accedere ai soli atti di natura vincolata.
Pure se, di norma, la corruzione impropria antecedente risulta incompatibile con il compimento di atti di natura discrezionale, perché in il pactum sceleris, venendo a condizionare la possibilità di scelta del "corrotto" costituisce già di per sè il presupposto per la finalizzazione dell'atto, sulla base di una condizione non sviluppata, ma comunque rilevante, considerato il ruolo esponenziale che assume il motivo nell'ambito di un assetto negoziale contra legem e, per di più, comune ad entrambe le parti, la proposizione non può dirsi immanente nel sistema.
La più avveduta giurisprudenza risulta, infatti, attestata nel senso che la corruzione cosiddetta "impropria" di cui all'art. 318 c.p., è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo agli atti discrezionali, sempre che questi non siano contrari ai doveri di ufficio, indipendentemente dall'indebita retribuzione la quale, di per se, comportando violazione del solo dovere "esterno" che impone di non accettarla, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presiedono all'emanazione dell'atto, non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, si da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile. Per converso. quando l'indebita retribuzione, o la relativa promessa, siano finalizzate a far si che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di corruzione cosiddetta "propria", cioè per atti contrari ai doveri di ufficio (Sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini). D'altro canto, non può trascurarsi che, allorché la corruzione si profili come antecedente, l'attività amministrativa discrezionale risulta palesemente in contrasto con il principio della par condicio civium solo perché l'operazione amministrativa non ceda ad indugi burocratici per assicurare non una pronta ed efficace tutela dell'interesse pubblico coincidente con l'interesse del privato, ma allo scopo, indotto dalla promessa (non importa se solo implicita) o dalla dazione di una somma danaro o di altra utilità, di favorire l'interessato.
Una linea più volte seguita da questa Corte la quale ha osservato che quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicura il maggior beneficio per il privato, che attraverso la dazione di un, indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente - per violazione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità - la fattispecie legale di cui all'art. 319; in tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la ragione determinante non nell'interesse pubblico, ma anche e prevalentemente nell'interesse privato (Sez. VI, 25 gennaio 1982, Albertini, in Cass. pen., 1983, 1966). 10.4. Ancora, la eclatante sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare un indice univoco, pure in base ad elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale.
Infatti il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p., che si riferisce alla "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'art. 319 dello stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto (Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni). E se è vero che nel caso di corruzione propria non è possibile escludere la illiceità penale dell'offerta o della dazione in quanto diretta a compensare la condotta del pubblico ufficiale contraria ai doveri dell'ufficio, pure se costituita da una somma di danaro di qualunque entità, anche lieve, è anche vero che la vistosa sproporzione tra il risultato conseguibile dal privato e la somma data o promessa rappresenta un dato di chiaro valore sintomatico, che in presenza di ulteriori elementi complementari - viene ad assumere valore di prova della sussistenza, non della corruzione impropria, ma della corruzione propria. Una proposizione, quella ora ricordata, in ordine alla cui rilevante significazione logico-giuridica si è avveduta la più attenta dottrina la quale ha puntualizzato che il principio di proporzione in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, dell'omissione e del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il compenso debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta, del resto confermato dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che mentre l'art. 318 c.p. fa riferimento ad "una retribuzione... non dovuta", l'art. 319 dello stesso codice si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro od altra utilità". 10.5. Poste tali premesse, pur dovendo stigmatizzarsi una qualche frettolosità motivazionale emergente dalla sentenza impugnata, va dato atto al giudice a quo di avere, sia pure sommariamente, argomentato, discostandosi dalla motivazione della sentenza di primo grado quanto alla qualificazione del fatto reato, relativamente proprio alla violazione del dovere di imparzialità specifica.
Ha rimarcato, infatti, la decisione impugnata come sia risultato che tutti gli imputati abbiano ammesso di essere stati al corrente della prassi in uso e delle ragioni che spingevano gli imprenditori alle elargizioni di danaro anche in mancanza di specifiche sollecitazioni, concretizzando in tal modo l'accordo criminoso tacito. Cosicché una simile "consapevolezza induceva inevitabilmente il verificatore ad operare in modo più conforme alle esigenze della celerità dell'azienda, in modo da poter legittimamente attendere il compenso per il suo comportamento al termine delle operazioni". E che simili argomentazioni corrispondano al convincimento del giudice di appello che la "celerità" si identificasse con la "superficialità" delle verifiche, sulla base di precisi fatti emergenti dall'attività acquisitiva, appare chiaramente dalla lettura comparativa della sentenza impugnata con la sentenza di primo grado, nella quale è racchiusa una significativa parte descrittiva che vale ad integrare, non sul piano valutativo, ma su quello narrativo, la decisione qui denunciata, cosi da comporre un contesto motivazionale davvero indissolubile, in grado di arricchire le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale.
Ciò secondo la regola, costante nella giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale la motivazione della sentenza di appello si integra in un tutto organico omogeneo con quella della sentenza di primo grado, da cui deve risultare che la decisione è imperniata su dati di fatto di indubbio rilievo nel loro combinato significato logico. Un principio operante, a fortiori, quando nell'opera di controllo sulla motivazione demandato a questa Corte occorra soltanto individuare dal testo del provvedimento impugnato (la cui interpretazione non può prescindere, oltre che dagli atti difensivi, dalla sentenza di primo grado) i presupposti di fatto - per giunta, incontestati nella loro storicità - dai quali è scaturito il contesto argomentativo della decisione sottoposta a verifica di legittimità.
10.6. Significative appaiono, al riguardo: 1) Le dichiarazioni dell'RC (p. 11, della sentenza 6 novembre 1995) secondo cui il maresciallo OR gli aveva raccomandato, al momento in cui egli era stato assegnato alla II Sezione, di non essere eccessivamente polemico con i colleghi e con gli imprenditori nel corso delle operazioni di verifica, e che un'analoga raccomandazione gli era stata rivolta dal suo comandante di pattuglia, maresciallo maggiore AL, che, nel corso della prima verifica, gli aveva detto: "se piove piove su tutti"; 2) Le dichiarazioni dello AS (p. 12 della stessa sentenza) il quale, pur lasciando intendere che la NI era vittima di una concussione, riferisce (a proposito della verifica DI) che il IN gli prospettò delle perplessità in merito all'esito della verifica cui la Guardia di finanza avrebbe potuto pervenire ed un allungamento dei tempi della verifica stessa;
gli avrebbe, quindi, richiesto, in cambio di una maggiore superficialità dei controlli e di un'accelerazione dei tempi delle verifiche, il versamento di una somma di danaro;
il tutto era stato consentito da LO CO con le stesse modalità dei pagamenti effettuatì per DA e DE.
Ancora lo AS ha dichiarato che nel corso della verifica presso la DE il HE gli avrebbe fatto presente che l'accertamento avrebbe dovuto e potuto estendersi anche ai rapporti documentali che riguardavano tutti gli artisti, danneggiando così l'immagine del gruppo, ma che egli avrebbe potuto essere accomodante se gli fosse stata consegnata una somma di danaro;
era stata così concordata in lire 100 milioni la somma che la NI avrebbe fatto pervenire alla pattuglia;
3) Le osservazioni della sentenza 6 novembre 1995 (p.15) circa la forza oggettiva di "resistenza della NI", confermata da LO CO ("Credo che il gruppo avesse la possibilità di farsi valere, di resistere, certamente questa è stata la norma per le tantissime visite, accessi di persone della guardia di Finanza e questo è quello che il dott. AS faceva valere"). Dichiarazioni che finiscono per completare quelle dello AS (p. 12, della sentenza 17 novembre 1995), secondo cui egli avrebbe avuto richieste di danaro direttamente dal dott. NC il quale, durante la verifica, avrebbe fatto intravedere la possibilità di un'estensione della verifica stessa a tutte le società controllate dalla DA, con notevole dispendio di tempo e danneggiamento dell'immagine della società, e avrebbe altresì fatto presente che si sarebbe potuto sollevarli dai problemi di natura fiscale, lasciando intendere che soltanto accettando di consegnargli del danaro si sarebbe potuta trovare una soluzione di compromesso;
4) Le dichiarazioni del maresciallo HE (p. 13 della sentenza 17 novembre 1995), il quale ha riferito: che i suoi superiori lo inducevano a non contrastare, anzi a favorire, le offerte dei soggetti sottoposti a verifica: si era quindi dovuto necessariamente adeguare a questa prassi;
che le ditte sottoposte a verifica erano sempre ben disposte nei confronti della Guardia di finanza: i responsabili delle medesime lasciavano intendere anche in modo non velato, che erano disposti ad essere riconoscenti non tanto per avere un rapporto compiacente, quanto per ottenere celerità nell'espletamento della verifica ed il minor ingombro possibile a seguito della presenza di militari della Guardia di finanza in azienda;
5) Il rilievo, assai significativo (pag. 11 della sentenza 6 novembre 1995), che presso la IN "lavoravano varie persone già appartenenti alla Guardia di Finanza, come ... IZ AR e come BE MA MA;
mentre l'episodio del favoreggiamento OR "evidenzia che i rapporti fra il Gruppo IN e la Guardia di Finanza erano improntati a cordialità e collaborazione";
6) Le dichiarazioni del IN (p. 10, della sentenza 17 novembre 1995): "quando veniva iniziata una verifica, o legali rappresentanti delle ditte e loro commercialisti solevano avvicinare i militari della Guardia di Finanza, facendo capire in modo più o meno velato la loro disponibilità ad effettuare delle regalie, in quanto esisteva interesse a non litigare, comune tanto ai militari che ai responsabili delle aziende". In relazione alla verifica "DA" IN afferma che nel corso delle operazioni era stato contattato dal dott. AS (persona già conosciuta nel 1982 durante un servizio presso una società del Gruppo IN), che gli aveva manifestato la volontà di incontrare il ten. col. NC. Aveva fissato un appuntamento (nonostante il NC si trovasse al momento a Roma) presso un bar di Milano, ove i due avevano parlato non in sua presenza (le trattative avvenivano, dunque, anche durante le verifiche).
10.7. L'integrale contesto narrativo sopra trascritto rende evidente, da un lato (per quanto possa interessare questo processo), l'insussistenza di ogni ipotesi concussiva , dall'altro lato, la veridicità sostanziale delle dichiarazioni dello AS e dell'RC circa le ragioni delle dazioni delle somme di danaro: fare in modo che le verifiche fossero superficiali e si concludessero nel più breve tempo possibile. Così da conferire alle argomentazioni della sentenza impugnata un tessuto logico non censurabile alla luce della narrativa della decisione di primo grado, da ritenere incontestata per i profili ora ricordati. Con conseguenti riverberi anche riguardo alla denunciata violazione della legge penale. 10.8. Poiché ai ricorrenti De RO, SI e HE sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, il reato loro ascritto risulta prescritto nel marzo 1997.
L'impugnata sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio nei confronti di De RO AN, HE PE e SI PE perché il reato è estinto per prescrizione. 11. L'avv. Vincenzo Lo Giudice, nell'interesse del IN, del IN e dello LI, ha lamentato mancanza di motivazione relativamente all'esclusione del concorso apparente di norme tra corruzione propria e collusione, nonché errata applicazione dei principi concernenti il concorso di norme.
La censura è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che la collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato, non assorbe, come suo elemento costitutivo, il reato di corruzione (significativamente, di corruzione propria, prevedendo l'art. 3 della detta legge la fattispecie del militare della Guardia di finanza che collude con estranei per frodare gli interessi finanziari pubblici, con inevitabili conseguenze qualificative anche nell'ipotesi di specie, attesi i giudicati finora formatisi). La collusione ha, infatti, una propria autonomia e distinta obiettività giuridica:
mentre la corruzione riguarda, in particolare, la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, con il precetto della legge speciale 9 dicembre 1941, n. 1383, si è inteso garantire il fedele adempimento dei delicatissimi servizi della Guardia di finanza da parte degli appartenenti al Corpo e scoraggiare possibili collusioni in danno dell'amministrazione finanziaria (Sez. VI, 12 dicembre 1989, Bettinelli). Con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il militare della Guardia di finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per violare la finanza, ma abbia percepito danaro o altre utilità, correttamente viene ritenuto responsabile anche del reato di corruzione.
12. L'avv. Isolabella, nell'interesse di NC, ha dedotto violazione dell'art. 62, n. 6, c.p. e difetto di motivazione sul punto. Si sostiene che la parte civile, con dichiarazione liberatoria del 4 marzo 1996, riconobbe l'avvenuto risarcimento di tutti i danni morali e materiali per la totalità delle verifiche fiscali "fino al dicembre 1991", ivi compresa, dunque, la verifica "DA". Il pagamento sarebbe avvenuto il 13 agosto 1994, mentre il ritardo nell'apprensione della somma non sarebbe dipeso, certo, dall'imputato.
In ogni caso doveva ritenersi integrata l'ipotesi alternativa prevista dall'art.62, n.6, c.p. per essersi l'imputato spontaneamente adoperato per eliminare le conseguenze dannose del reato. Le censure devono essere disattese.
Correttamente, infatti, il giudice a quo ha negato la circostanza della integrale riparazione del danno non essendo questa avvenuta prima del giudizio, secondo le regole che qualificando la detta riparazione come un atto solutorio reale.
Quanto alla circostanza attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n.
6 - la cui concessione, peraltro, non risulta richiesta nei motivi di appello - concernendo essa gli effetti penali, non può trovare ingresso in questa sede solo perché basata sulla dedotta integrale riparazione del danno.
13. L'avv. Guiso, nell'interesse di IN, LI, OR, TA e IN ha dedotto mancata applicazione dell'art. 69 c.p., relativamente alla documentazione difensiva prodotta in grado di appello.
Ma, sul punto, l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato precisando come le dette produzioni sono state valutate ai fini dell'applicazione della continuazione al AL ed allo LI. Per il resto, il motivo appare ai limiti dell'ammissibilità, appartenendo la verifica comparativa delle circostanze all'esclusiva cognizione del giudice di merito.
14. L'avv. Guiso lamenta, ancora, omessa motivazione circa la mancata applicazione della continuazione al TA. A sua volta, il difensore del NC ha formulato richiesta di applicazione della continuazione nei confronti del suo assistito, in relazione a precedenti giudicati intervenuti successivamente al giudizio di appello.
Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che l'una e l'altra delle richieste di applicazione dell'art. 81, 2^ comma, c.p. siano state formulate nei motivi di appello. In ogni caso, relativamente al NC, la doglianza è da ritenere assolutamente generica.
15. L'avv. Guiso, nell'interesse dei suoi assistiti e l'avv. Isolabella nell'interesse di NC, lamentano omessa motivazione in punto di riduzione di pena.
Anche tali censure devono essere disattese, avendo il giudice a quo, con motivazione incensurabile in questa sede, ampiamente argomentato circa la misura della pena inflitta a ciascuno dei ricorrenti, segnalando la valenza rivestita nella relativa graduazione dalla posizione gerarchica di ciascuno degli imputati. 16. L'avv. Guiso, nell'interesse di IN, IN, LI e l'avv. Vincenzo Lo Giudice, nell'interesse degli stessi imputati, deducendo anche violazione degli artt. 132 e 133 c.p., lamentano omessa indicazione dell'entità dell'aumento di pena per la continuazione. Censure da ritenere ai limiti dell'ammissibilità stante l'ampia e corretta motivazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata.
17. L'avv. Isolabella, nell'interesse del NC, ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma anche tali doglianze risultano prive di fondamento, per avere il giudice a quo ampiamente e correttamente motivato - richiamando le statuizioni relative a IN, OR, TA e LI - le ragioni del diniego, con l'evidenziare l'impossibilità di formulare una prognosi positiva quanto alla astensione dalla commissione di ulteriori reati per la reiterazione nel tempo degli episodi criminosi.
18. Gli avvocati Guiso e Lo Giudice hanno denunciato omessa motivazione e violazione di legge in relazione alle statuizioni civili della sentenza, contestando la liquidazione equitativa del danno patrimoniale e morale pur in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1226 c.c. Censura del tutto infondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, costante nel senso che mentre, per un verso, la liquidazione del danno patrimoniale cagionato dal reato, operata dal giudice con criterio equitativo - per l'impossibilità di provare il pregiudizio economico risentito dalla persona offesa nel suo preciso ammontare - costituisce un apprezzamento di fatto, sicché, ove non si contesti, adducendo specifici elementi ostativi, il ricorso al criterio equitativo, essa non è censurabile in sede di legittimità;
e che, per un altro verso, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata agli apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano - come nel caso di specie - l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato. 19. L'avv. Aldo Egidi, per OR ER, condannato per il delitto di favoreggiamento, ha lamentato carenza di motivazione, nonché errata qualificazione del fatto (delitto consumato, anziché tentato).
Censure anch'esse ai limiti dell'ammissibilità considerando le esaustive argomentazioni contenute sul punto dalla sentenza della Corte territoriale, sia sotto il profilo della responsabilità sia relativamente all'inipotizzabilità del delitto tentato. Per giunta riproducendo doglianze già disattese con logica e coerente motivazione dal giudice a quo.
20. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio nei confronti di De RO AN, HE PE e SI PE perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione. Tutti gli altri ricorsi vanno, invece, rigettati, con condanna dei relativi ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. IN MB, LI AR, OR PE, TA AU e IN IV vanno, altresi, condannati al rimborso in favore della parte civile costituita, Ministero delle finanze, degli onorari di difesa, che si liquidano in complessive lire 2.800.000.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di De RO AN, HE PE e SI PE perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione.
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì IN MB, LI AR, OR PE, TA AU e IN IV al rimborso in favore della parte civile costituita Ministero delle finanze degli onorari di difesa che si liquidano in complessive lire 2.800.000. Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998