Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2016, n. 34667
CASS
Sentenza 5 maggio 2016

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Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto iimune da vizi la sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).

Il delitto di subornazione previsto dall'art.377 cod.pen. non è punibile a titolo di tentativo, trattandosi di fattispecie di pericolo che realizza una tutela anticipata del bene giuridico del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Commentari3

  • 1Art. 377 - Intralcio alla giustizia (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La fattispecie di “intralcio alla giustizia” ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377, modificandone il nomen juris e sottoponendo a pena, oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. È rimasta pertanto inalterata la struttura della fattispecie di reato di pericolo, ovvero a “consumazione anticipata” (di guisa da non consentire la configurabilità del tentativo) (SU, 37503/2002; Sez. 6, 34667/2016). Ne consegue quindi, avendo riguardo anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377, che è irrilevante che l'azione realizzi o meno …

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  • 2Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022

    Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è disciplinato nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo III – dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – capo I – dei delitti contro l'attività giudiziaria. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio la cui competenza è del Tribunale monocratico. Non è consentita la custodia cautelare in carcere, né tantomeno altre misure cautelari personali. Arresto e fermo non sono consentiti. La norma de qua è volta a tutelare il corretto andamento della macchina giudiziaria garantendo l'autenticità delle acquisizioni probatorie. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio e di competenza …

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  • 3Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettiva
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020

    La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2016, n. 34667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34667
Data del deposito : 5 maggio 2016

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