Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 2
Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto iimune da vizi la sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).
Il delitto di subornazione previsto dall'art.377 cod.pen. non è punibile a titolo di tentativo, trattandosi di fattispecie di pericolo che realizza una tutela anticipata del bene giuridico del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Commentari • 3
- 1. Art. 377 - Intralcio alla giustizia (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La fattispecie di “intralcio alla giustizia” ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377, modificandone il nomen juris e sottoponendo a pena, oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. È rimasta pertanto inalterata la struttura della fattispecie di reato di pericolo, ovvero a “consumazione anticipata” (di guisa da non consentire la configurabilità del tentativo) (SU, 37503/2002; Sez. 6, 34667/2016). Ne consegue quindi, avendo riguardo anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377, che è irrilevante che l'azione realizzi o meno …
Leggi di più… - 2. Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è disciplinato nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo III – dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – capo I – dei delitti contro l'attività giudiziaria. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio la cui competenza è del Tribunale monocratico. Non è consentita la custodia cautelare in carcere, né tantomeno altre misure cautelari personali. Arresto e fermo non sono consentiti. La norma de qua è volta a tutelare il corretto andamento della macchina giudiziaria garantendo l'autenticità delle acquisizioni probatorie. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio e di competenza …
Leggi di più… - 3. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2016, n. 34667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34667 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
346 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.795 Giorgio Fidelbo Anna Criscuolo UP - 05/05/2016 R.G.N. 6761/2016 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di UI SE, UI PI, AR PI, BR LO, RT NO, IA LV, AO SE, LO LV, PO RM e CO NO e da UI NI, nato a [...] il [...] UI SE, nato a [...] il [...] AR PI, nato a [...] il [...] RT NO, nato a [...] il [...] IA LV, nato a [...] il [...] CO LV, nato a [...] il [...] DI HR, nato in [...] il [...] AO SE, nato a [...] il [...] RA NE, nato a [...] il [...] RA IA, nato a [...] il [...] ST NT, nato a [...] il [...] LO LV, nato a [...] il [...] PO RM, nato a [...] il [...] CO NO, nato a [...] il [...] CR EO, nato a [...] il [...] كهف avverso la sentenza del 13/04/2015 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorse;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario MA EF Pinelli, che ha concluso chiedendo, quanto al ricorso del P.G., che la sentenza sia annullata con rinvio in relazione ai reati di cui ai capi F), contestato a SE UI, ed E1), contestato a LO BR, e che il ricorso sia rigettato nel resto;
che siano rigettati tutti i ricorsi degli imputati. Uditi i difensori delle parti civili: Avv. Fausto MA Amato, per le parti civili Sos Impresa Palermo, Coord. Vittime Estorsione ed Usura, Associazione Solidaria Sos Onlus, anche in sostituzione dell'Avv. Lanfranca, per la parte civile Confcommercio Palermo e dell'avvocato Lo Re, per Confindustria Sicilia, Avv. NI Airò Farulla per il Comune di Palermo, Avv. SE Inguaggiato, per la parte civile Associazione centro Accoglienza Padre Nostro ed, in sostituzione dell'Avv. Barcellona, per Confindustria Palermo e Centro Studi Pio La Torre ed, in sostituzione dell'Avv. NC Pizzuto, per SE PE, AT TA e Comitato Addiopizzo, i quali hanno chiesto che il ricorso del P.G. sia accolto e che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili o rigettati e che siano accolte le richieste come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale. Uditi i difensori degli imputati Avv. Filippo MA Gallina per SE UI e PI UI, Avv. Raffaele Bonsignore per NI UI, LV CO e HR DI, Avv. Miria Rizzo per PI UI, Avv. Domenico Trinceri per LO BR, Avv. Tiziana Monterosso per RM PO, Avv. Raffaele Restivo per NE RA e IA RA, Avv. NO Caleca per PI AR, Avv. Dario Gallo per LV LO, Avv. Rosanna Vella per SE AO, Avv. NC Saverio Fortuna per NE RA e IA RA, Avv. AR Clementi per EO CR, Avv. Tommaso De Lisi per PI AR, Avv. LA D'Azzò per NO CO, Avv. Calogero Vella per NO RT e LV IA, 2 i quali hanno concluso chiedendo che il ricorso del P.G. sia rigettato e/o che i ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti siano accolti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 aprile 2013, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato colpevoli: NI UI, LV CO, HR DI e NE RA del delitto agli stessi ascritto al capo T) della rubrica (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori continuato ed aggravato ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), condannandoli alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
-- SE UI dei delitti contestatigli ai capi A), F), G), H), I) ed O) della rubrica (rispettivamente associazione di stampo mafioso;
rapina, estorsione continuata, due episodi di tentata estorsione, reati tutti aggravati ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico), unificati sotto il vincolo della continuazione sub capo A), riqualificato il delitto di cui al capo H) della rubrica ex artt. 56, 629 cod. pen. e 7 citato, riqualificato il delitto di cui al capo O) della rubrica ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 16 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
-PI UI del delitto contestatogli al capo O) della rubrica (associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico), riqualificato ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 8 di reclusione ed euro 30.000, di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
-PI AR dei delitti contestatigli ai capi A) e O) della rubrica (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata ad attività di narcotraffico) ed, esclusa la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., riqualificato il delitto di cui al capo O) ex artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sub capo A), condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
3 LO BR del reato contestatogli al capo E1) della rubrica (riciclaggio aggravato ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito : abbreviato, di anni 4 di reclusione e 6.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
- NO RT dei delitti contestatogli ai capi A), B), H), I), Q) R), S) della rubrica (rispettivamente associazione di stampo mafioso;
estorsione continuata, due episodi di tentata estorsione, reati tutti aggravati ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico e due violazioni continuate ex 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, esclusa la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuti i reati avvinti uniti sotto il vincolo della continuazione sub capo A) della rubrica, riqualificato il delitto contestato al capo H) ex artt. 56 e 629 cod. pen., condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
- LV IA dei delitti contestatigli ai capi Q), R) ed S) della rubrica (rispettivamente associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico e due violazioni continuate ex 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione sub capo Q), condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
• SE AO dei delitti contestatigli ai capi A), A1), C1) e D1) della rubrica (rispettivamente associazione di stampo mafioso;
estorsione continuata aggravata ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; tentato intralcio alla giustizia e tentata estorsione aggravata ai sensi del citato art. 7) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione sub capo A), esclusa l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
- IA RA del delitto contestatole al capo A) della rubrica (associazione di stampo mafioso) e, esclusa la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., condannandola alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
-NO ST del delitto ascrittogli al capo N) della rubrica (tentata estorsione continuata aggravata ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), condannandolo alla pena, già ridotta 4 per la scelta del rito abbreviato, di anni 6 di reclusione e euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
- LV LO del delitto contestatogli al capo U) della rubrica (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori continuato ed aggravato ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
-RM PO del reato ascrittogli al capo D1) della rubrica (tentata estorsione continuata aggravata ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), condannandolo alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
NO CO dei delitti contestatigli ai capi A), M), O), P) ed U) della rubrica (rispettivamente associazione di stampo mafioso;
estorsione continuata aggravata ex art. 7 d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico e violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori continuato ed aggravato ai sensi del citato art. 7), unificati sotto il vincolo della continuazione sub capo A), riqualificato il delitto di cui al capo O) della rubrica ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 16 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;
EO CR del reato contestatogli al capo A) della rubrica (associazione di stampo mafioso) e, esclusa la circostanza aggravante prevista ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena, già ridotta per il rito, di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge. Il Giudice dell'udienza preliminare ha inoltre ordinato la confisca della somma di euro 83.500,00 sequestrata a LO BR;
del complesso aziendale denominato "Bar Sofia" sequestrato a ES UP ed NO CO;
del complesso Aziendale denominato "AZ Trasporti" sequestrato a ES UP e NE RA nonché dei documenti sequestrati a PI AR ed a SE AO. Il Giudice di primo grado ha, infine, condannato gli imputati al pagamento dei danni subiti dalle costituite parti civili ed al pagamento delle spese processuali da esse sostenute. 1 05 2. Con la decisione in epigrafe, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo, la Corte d'appello del capoluogo siciliano - avendo limitato riguardo ai soli odierni ricorrenti - ha assolto: NO CO, PI AR, SE UI e PI UI dal reato di cui a capo O) perché il fatto non sussiste, - SE AO e RM PO dal reato di cui al capo D1) perché il fatto non sussiste, - LV IA e NO RT dal reato di cui al capo S) perché il fatto non sussiste, - LO BR dal reato di cui al capo E1) perché il fatto non sussiste, - SE AO dal reato di cui al capo C1) perché il fatto non sussiste;
- LV LO dal reato di cui al capo U) perché il fatto non costituisce reato, - SE UI dal reato di cui al capo F) per non avere commesso il fatto. La Corte distrettuale, ritenuta per SE UI la fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen., riqualificato il reato associativo di cui al capo Q) contestato a LV IA e NO RT in quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/90, esclusa per NT ST la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 2 n. 3, cod. pen., concesse a HR DI e LV CO le circostanze attenuanti generiche, ritenuta - quanto a IA RA - la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 16 gennaio 2002 (irrevocabile il 12 febbraio 2003) e quelli di cui all'odierno procedimento, ha determinato la pena nei confronti di: - IA RA in anni tre di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione con i fatti di cui all'indicata sentenza, -NO CO in anni quindici e mesi quattro di reclusione, - NO RT in anni undici e mesi quattro di reclusione, - SE UI in anni dieci di reclusione, - SE AO in anni nove e mesi quattro di reclusione, - PI AR in anni otto di reclusione, - LV IA in anni cinque di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, - NT ST in anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, - HR DI e LV CO in anni due di reclusione ciascuno;
ha ridotto la pena inflitta a NI UI ad anni tre di reclusione;
ha disposto che l'esecuzione della pena inflitta a LV CO e HR DI rimanga sospesa per i termini ed alle condizioni di legge. 6 : La Corte d'appello ha sostituito la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata ad NT ST con quella della interdizione temporanea per cinque anni ed ha eliminato le ulteriori pene accessorie inflitte al predetto, nonché quelle inflitte a HR DI e LV CO;
ha disposto il dissequestro e la restituzione a LO BR della somma di denaro in giudiziale sequestro;
ha confermato nel resto l'impugnata sentenza e condannato EO CR e NE RA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
ha poi condannato gli imputati indicati nel dispositivo alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili ivi indicate.
2.1. Secondo quanto evidenziato dal Giudice d'appello in premessa, il presente procedimento è scaturito dalle indagini condotte dal personale della Squadra Mobile di Palermo. Le ipotesi accusatorie concernono, in primo luogo, la partecipazione di NO CO e SE UI in posizione di vertice all'associazione - - criminale di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra" ed, in particolare, all'articolazione territoriale del sodalizio operante nel quartiere palermitano di CC, dedita principalmente ad attività estorsive nella zona di competenza e ad altri reati nonché al reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti. Per la realizzazione dei propri scopi illeciti, l'organizzazione - che agiva sotto il controllo di NO CO e ES UP (quest'ultimo giudicato separatamente per il medesimo reato) nonché di SE UI (in posizione subordinata a quella del duo UP-CO) - si avvaleva di altri soggetti dediti a compiti meramente esecutivi, quali NO RT, EO CR, SE AO nonché (i non ricorrenti) LA ES e RC TU. I Giudici della cognizione hanno riconosciuto partecipe del consorzio criminoso anche IA RA, individuata fra i destinatari dei proventi illeciti della cosca, la quale si trasferiva periodicamente da Roma dove risiedeva - a Palermo per coordinare le attività di movimentazione - di parte del denaro di provenienza illecita dalle casse dell'organizzazione a quelle della famiglia RA (intesa in senso naturalistico). Come si legge in sentenza, le indagini hanno consentito di accertare la commissione da parte degli esponenti del gruppo criminale di numerose estorsioni alcune rimaste allo stadio del tentativo - in danno di titolari di esercizi - commerciali e di attività imprenditoriali, nonché di danneggiamenti con fini di avvertimento, evidentemente funzionali al disegno della famiglia mafiosa. Alcuni di tali reati-fine sono contestati a taluni degli imputati. Va altresì precisato che originariamente era stata addebitata ad alcuni dei ricorrenti la partecipazione a due associazioni a delinquere finalizzate alla commissione di reati in materia di stupefacenti (quelle di cui ai capi O) e Q), 7 AB -derubricate rispettivamente dal primo giudice e dalla Corte d'appello - nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Risultano altresì contestate le attività di trasporto, illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi del medesimo art. 73. Ancora, è stata contestata ad alcuni imputati la fittizia intestazione della società "AZ Trasporti s.r.l.", con sede legale in Campobello di Mazara, di fatto avente sede operativa a Palermo, e del "Bar Sofia", al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione (capi T) ed U). Infine, a SE AO è ascritto il reato di intralcio alla giustizia, sub capo C1) - per avere consegnato alla moglie un biglietto da girare ad un potenziale testimone, affinchè fornisse una falsa versione su fatti che lo riguardavano -, mentre a BR LO è imputato il delitto di riciclaggio, per avere sostituito e trasferito denaro di provenienza illecita giacente nelle casse del mandamento di CC (capo E1).
2.2. Come dato conto dal Collegio siciliano, il materiale probatorio è costituito dagli esiti delle operazioni di ascolto tecnico riservato sia telefonico che - ambientale , dalle risultanze dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo (fra i quali merita ricordare quelli che consentivano di accertare la cd. "la riunione di LL BE", svoltasi il 7 febbraio 2011 in un locale di ristorazione omonimo di Palermo, durante la quale - secondo gli inquirenti ed i giudici della cognizione - si svolse un vero e proprio summit di mafia), dalle operazioni video-fotografiche compiute dagli investigatori;
dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti - alcune delle quali persone offese -, nonché dal contributo informativo fornito da alcuni collaboratori di giustizia, quali NO Li SI, IO IN, SA PU, RI LI, EA NA, GA ZZ, cui si è aggiunto, nel corso del giudizio di appello, NO ON.
3. Avverso le statuizioni assolutorie della sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo O) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo alle posizioni di NO CO, PI AR, SE UI e PI UI. Lamenta il P.G. ricorrente come la decisione assunta sul punto dalla Corte distrettuale appaia illogica e contraddittoria alla luce degli elementi di fatto raccolti durante le indagini, la cui valutazione globale e complessiva dà contezza dell'esistenza di un fiorente commercio di stupefacenti nel quartiere di CC. 0 08 AS 3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo D1) di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), con riguardo alle posizioni di SE AO e RM PO. A tale proposito, il ricorrente evidenzia come l'argomentare della Corte sul punto appaia illogico e contraddittorio, non potendosi le condotte degli imputati - quali emergono dalle intercettazioni e dalle parole della stessa persona offesa La AN - ridurre a mere "visite di cortesia" all'imprenditore, dovendosi - di contro ritenere integrati i - presupposti del tentativo punibile.
3.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo S) di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo alle posizioni di LV IA e NO RT. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, dalle conversazioni intercettate nei giorni del 22 maggio, 1 giugno e 9 novembre 2010 emerge, non il mero "desiderio" di futuri rapporti commerciali illeciti, ma una vera e propria trattativa per la definizione delle forniture di droga per il futuro.
3.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo E1) di cui agli artt. 81, comma 2, e 648-bis cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), con riguardo alla posizione di LO BR. Il ricorrente evidenzia che la Corte ha compiuto un vero e proprio travisamento della prova con riferimento al contenuto dell'intercettazione ambientale nel carcere di Vigevano del 5 gennaio 2012 tra ES UP ed i suoi congiunti CA e IA UP, atteso che da essa emerge che con riguardo le somme sequestrate presso la cassaforte - nell'abitazione di LO BR - ES UP pretendeva la restituzione di 60.000 euro, il che rende implausibile sia che - come ipotizzato dal giudice d'appello si trattasse di somme date a prestito, sia che dette somme fossero destinate a coprire le spese del BR, il quale - in tale caso - avrebbe mantenuto le somme in deposito sul conto corrente anziché in cassaforte. Il ricorrente evidenzia che il collaboratore NO ON ha confermato che LO BR e ES UP, all'epoca reggente della cosca CC, erano in affari tra loro;
che il collaboratore IO IN ha riferito che, presso la carrozzeria del BR, si svolgevano gli incontri fra gli affiliati e venivano alterati i dati identificativi delle vetture rubate provenienti dalla Germania;
che ES UP indicava a SE UI la carrozzeria di BR ai fini della consegna delle somme raccolte da portare a IA RA a Roma in prossimità del Natale 2011; che la somma in contanti rinvenuta nella cassaforte di BR è incompatibile con i redditi denunciati e le stesse modalità di conservazione sono indicative della 9 в е с ambiguità della provenienza;
che la prova dell'appartenenza della somma alla famiglia CC si trae poi dalla intercettazione ambientale del 5 gennaio 2012 (nella quale ES UP, parlando del denaro sequestrato, afferma "a me non interessa quello che gli hanno tolto" ed, indicando con la mano in numero sei sessanta, secondo l'accusa -, continua dicendo "..a me non interessa se può dimostrare la provenienza, se può dimostrare da dove viene"; "ci sono soldi suoi, non è che erano tutti miei"); che LO BR si recava in diverse occasioni presso la sede della società UP Trasporti.
3.5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo C1) di cui agli artt. 56 e 377, comma 3 cod. pen., con riguardo alla posizione di SE AO. Rileva il ricorrente l'erroneità della decisione della Corte territoriale, in quanto il reato di intralcio alla giustizia è punibile anche allo stadio del tentativo, come si evince dal disposto dell'art. 377, comma 3. 3.6. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo U) di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), con riguardo alla posizione di LV LO. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di operare una compiuta analisi dell'intero compendio probatorio ed, in particolare delle intercettazioni dell'11 gennaio, 9 febbraio e 15 febbraio 2011 da cui si evince che NO CO e ES UP stavano investendo il denaro a loro disposizione, di provenienza illecita, in un esercizio commerciale, da identificare nel "Bar Sofia", formalmente intestato a LV LO, ma in effetti riconducibile al CO, stante la ridottissima capacità reddituale del LO e di sua moglie Piera Barone.
3.7. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato sub capo F) di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), con riguardo alla posizione di SE UI. Il ricorrente denuncia l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte nell'assolvere SE UI dall'imputazione di rapina aggravata, commessa in danno dell'operatore video PI ON ed avente ad oggetto la videocassetta contenente le registrazioni dell'incendio scoppiato in data 18 agosto 2009 presso il deposito della ditta "Prestia & Comandè Turismo s.r.l.", risultato di origine dolosa. Evidenzia il P.G. che le indagini condotte dalla polizia giudiziaria portavano alla individuazione di SE UI quale possibile responsabile del misfatto, in considerazione del fatto che la proprietaria del terreno ove avveniva l'incendio era MA TA UI, sorella di SE;
che AR AN, collega del ON, riferiva a quest'ultimo che il rapinatore era salito a bordo di un'autovettura risultata intestata a CA La CA, moglie di 10 скв SE UI;
che sebbene PI ON non riconoscesse - nell'album fotografico sottopostogli l'effigie corrispondente all'UI, tuttavia affermava di riconoscere l'autore della rapina nel soggetto ripreso dal AN, che gli investigatori identificavano con certezza in SE UI;
che, dalle intercettazioni del 4 e 12 dicembre 2009, si evince che fu proprio SE UI ad appiccare il fuoco a fini estorsivi.
4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati indicati in epigrafe, articolando le censure di seguito sintetizzate.
5. PI AR, nei due atti di ricorso rispettivamente depositati dai suoi difensori di fiducia Avv.ti Tommaso De Lisi e IN Caleca, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi, in parte comuni ai due atti.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. (motivo dedotto nei due atti d'impugnazione), per avere la Corte d'appello desunto la partecipazione dell'assistito all'associazione mafiosa sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia EA NA, SA PU e NO Li SI, sguarnite di riscontri individualizzanti nonchè trascurando il fatto che il collaboratore IO IN non ha riconosciuto in foto AR, di tal che difetta la c.d. "convergenza del molteplice". Il ricorrente evidenzia altresì che il Collegio di merito ha trascurato di considerare che, come dimostrato documentatamente dalla difesa, il denaro corrisposto da AR al UP costituiva la differenza del prezzo di acquisto di un'autovettura Fiat Panda. Ad ogni modo, la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso non costituisce un mero status, ma presuppone lo svolgimento di un'attività effettiva e di compiti per conto dell'organizzazione e, dunque, un ruolo dinamico, nella specie insussistente.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'intercettazione del 15 febbraio 2011 posta a base del giudizio di penale responsabilità per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (motivo dedotto nei due atti di ricorso). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia ritenuto tale conversazione non utilizzabile ai fini del giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo O) e l'abbia invece utilizzata ai fini della dimostrazione dell'appartenenza del ricorrente alla compagine mafiosa, potendo il contenuto del dialogo ("in quanto PI fa parte di noi") essere spiegato in via alternativa con l'appartenenza allo stesso rione o borgata del UP e del CO, precisamente alla borgata di CC;
che la ritenuta vicinanza di AR a CO è smentita dalla necessità - espressa dallo stesso CO nella conversazione - di porre "un freno a mano" allo stesso CO. Il ricorrente evidenzia altresì che, dalle indagini 11 espletate, non emerge la prova dell'appartenenza del ricorrente all'organizzazione, là dove secondo la costante giurisprudenza di legittimità - la "mera contiguità compiacente", la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco del sodalizio mafioso, non sono tali da qualificare la condotta di partecipazione.
5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore NO ON poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato associativo (v. ricorso dell'Avv. Di Lisi), per avere il Collegio di merito errato nell'attribuire al medesimo la qualifica di chiamante in reità, trattandosi - in effetti - di chiamante de relato o indiretto, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con la massima cautela.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. (motivo dedotto in entrambi gli atti di ricorso), per avere la Corte confermato la sussistenza delle circostanze aggravanti in oggetto, nonostante l'assenza di prova sia della consapevolezza dell'imputato circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione, sia del reimpiego in attività economiche illecite dei proventi delittuosi della associazione, non potendosi sfruttare a tali fini il notorio o mere presunzioni.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (v. atti di ricorso dell'Avv. Caleca), per avere la Corte immotivatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, quantomeno, di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, non potendo a ciò ostare la mera condanna per il reato associativo di stampo mafioso.
6. NO RT, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Calogero Vella, ha dedotto le seguenti censure.
6.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A), B), H) e I). Il ricorrente evidenzia che la Corte ha fondato la partecipazione alla consorteria mafiosa su di un complesso di intercettazioni ambientali prive di riscontri obbiettivi;
che nessuno dei collaboratori ha riferito di attività criminali poste in essere dal RT e ciò non può ragionevolmente spiegarsi - come invece argomentato dal Collegio d'appello - con il fatto che il ricorrente fosse entrato da poco nel gruppo;
che neanche il collaboratore NO ON ha indicato RT quale intraneo alla famiglia mafiosa;
che il silenzio dei collaboratori sull'imputato costituisce pertanto prova negativa della sua partecipazione all'associazione; che la frequentazione di soggetti partecipi dell'organizzazione, la commissione di due reati estorsivi e la dazione di denaro alla convivente di un detenuto (Composto Carlo) non possono, 12 di per sé, dimostrare l'adesione all'associazione, in assenza di prova della permanente messa a disposizione dell'organizzazione; che ingiustificatamente il Collegio d'appello ha assegnato rilievo alle intercettazioni del 9 gennaio 2010 e del 15 dicembre 2009. Il ricorrente rileva, quanto ai capi H) e I), che la Corte ha sopravvalutato le emergenze delle intercettazioni in assenza di riscontri obbiettivi e che manca la prova di effettivi contatti tra l'imputato e le presunte persone offese, potendo tutt'al più trattarsi di meri propositi, mai concretamente realizzati;
quanto poi al capo B), che la Corte ha compiuto un'erronea ed acritica valutazione delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa Mario Orefice, senza verificarne l'attendibilità, evidentemente interessata.
6.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 628 cod. pen.
6.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con I. 1991, n. 203).
6.4. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen., là dove nella imputazione fa difetto qualunque riferimento descrittivo in ordine alle suddette circostanze.
6.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi Q) e R). Quanto alla prima imputazione, il ricorrente, per un verso, eccepisce la violazione dell'art. 521 del codice di rito, evidenziando che la Corte ha riqualificato il delitto associativo nella fattispecie di cui al citato art. 73 nonostante l'ontologica eterogeneità o incompatibilità dei fatti;
per altro verso, deduce l'erroneità della lettura del colloquio captato il 3 febbraio 2010 fra il ricorrente, IA e LL, estraneo a traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, ed evidenzia che l'osservazione in merito alla non modesta quantità della sostanza in ipotesi trattata è del tutto congetturale. Quanto poi al reato di cui al capo R), il ricorrente rileva che le conversazioni intercettate in data 13 e 25 febbraio 2010 hanno ad oggetto, non una cessione di stupefacenti, bensì un rapporto di carattere debitorio di NT nei confronti di IA;
che la contestazione è generica con conseguente vulnus del diritto di difesa e che, ad ogni modo, non emergono - elementi inequivoci di una cointeressenza illecita tra RT e IA nella commercializzazione dello stupefacente.
7. LV IA, con atto depositato dal proprio difensore di fiducia Avv. Calogero Vella, ha chiesto l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi 13 probatori ritenuti dimostrativi della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi Q) e R). Quanto alla prima imputazione, il ricorrente, per un verso, eccepisce la violazione dell'art. 521 del codice di rito, evidenziando che la Corte ha riqualificato il delitto associativo nella fattispecie di cui al citato art. 73 nonostante l'ontologica eterogeneità o incompatibilità dei fatti;
per altro verso, deduce l'erroneità della lettura del colloquio captato il 3 febbraio 2010 fra il ricorrente, RT e LL, estraneo a traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, ed evidenzia che l'osservazione in merito alla non modesta quantità della sostanza in ipotesi trattata è del tutto congetturale. Quanto poi al reato di cui al capo R), il ricorrente rileva le conversazioni intercettate in data 13 e 25 febbraio 2010 hanno ad oggetto, non una cessione di stupefacenti, bensì un rapporto di carattere debitorio di NT nei confronti di IA;
che la contestazione è generica con conseguente - vulnus del diritto di difesa e che, ad ogni modo, non emergoono elementi - inequivoci di una cointeressenza illecita tra RT e IA nella commercializzazione dello stupefacente.
8. LV CO, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Raffaele Bonsignore, ha impugnato la sentenza, muovendo i seguenti tre rilievi.
8.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza con riferimento alla contestazione di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), con specifico riguardo al ruolo di gestore di fatto della società "AZ Trasporti", formalmente intestata a DI e CO, per conto della famiglia CC, riconosciuto dai Giudici di merito, prima in capo a ES UP, poi a NE RA.
8.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992), per avere la Corte disatteso il motivo d'appello col quale si era dimostrata la lecita provenienza delle risorse utilizzate per la costituzione della società e, segnatamente, la proporzione tra i redditi del CO, dipendente della "AG Trasporti" dal 2001 al 2008, ed il modesto investimento per la costituzione della società, pari a 3000 euro. Il ricorrente rileva ancora che la motivazione della sentenza è manifestamente illogica e carente con specifico riguardo alla valutazione del contenuto delle conversazioni, soprattutto di quella del 19 aprile 2011 tra UI, CO ed altre persone;
che è erronea la valorizzazione in chiave accusatoria del contenuto delle conversazioni del 6 14 settembre e 18 dicembre 2010, avendo i giudici d'appello trascurato di considerare che gli interlocutori non potevano avere fatto riferimento alle scritture degli anni 2005 - 2007 atteso che la società veniva costituita solo nel 2008; che il collaboratore IO IN niente ha riferito in merito al ricorrente in relazione alla "AZ Trasporti".
8.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), per avere la Corte erroneamente stimato integrato il dolo specifico dell'avere avvantaggiato l'intera organizzazione mafiosa.
9. HR DI, a mezzo del proprio a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Raffaele Bonsignore, ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione alle seguenti doglianze.
9.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza con riferimento alla contestazione di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), con specifico riguardo al ruolo di gestore di fatto della società "AZ Trasporti", formalmente intestata a DI e CO, per conto della famiglia CC, ravvisato dai Giudici di merito, prima in capo a ES UP, poi a NE RA.
9.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992), per avere la Corte disatteso il motivo d'appello col quale si era dimostrata la lecita provenienza delle risorse utilizzate per la costituzione della società e, segnatamente, la proporzione tra i redditi dell'UI - all'epoca titolare della "AG Trasporti" - e la donazione di 7000 euro fatta al genero DI per la costituzione della società "AZ Trasporti". Il ricorrente rileva ancora che la motivazione della sentenza è manifestamente illogica e carente con specifico riguardo alla valutazione del contenuto delle conversazioni, soprattutto quella del 19 aprile 2011 tra UI, CO ed altre persone;
che è erronea la valorizzazione in chiave accusatoria del contenuto delle conversazioni del 6 settembre e 18 dicembre 2010, avendo i giudici d'appello trascurato di considerare che gli interlocutori non potevano avere fatto riferimento alle scritture degli anni 2005 - 2007 atteso che la società veniva costituita solo nel 2008; che la Corte ha dato una lettura inesatta del contenuto dell'intercettazione dell'11 febbraio 2011 (nella quale DI esprimeva a UA CO - padre del 15 A coimputato LV - il timore che, da un momento all'altro, potessero arrestare tutti); che il collaboratore IO IN niente ha riferito in merito al ricorrente in relazione alla "AZ Trasporti".
9.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), per avere la Corte erroneamente stimato integrato il dolo specifico dell'avere avvantaggiato l'intera organizzazione mafiosa. 10. SE AO, con atto depositato dai propri difensori Avv.ti PI Cascio e Rosanna Vella, ha dedotto i seguenti motivi. 10.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, commi 1, 3 e 6, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto provata la partecipazione di AO all'associazione mafiosa sebbene dal compendio probatorio emerga soltanto un rapporto privilegiato tra l'imputato ed i RA, irrilevante ai fini del mantenimento in vita del gruppo. Sotto diverso profilo, il ricorrente eccepisce la totale assenza di contenuto descrittivo della contestata aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., comunque priva di sostegno probatorio. 10.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 125 cod. proc. pen. e agli artt. 81, comma 2, 629, comma 2, in relazione al n. 3 d, comma 2, dell'art. 628 cod. pen., e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (capo A1), per avere la Corte d'appello confermato la condanna di AO per concorso con ES UP nel reato di estorsione in danno di EA DO, trascurando di considerare che, in relazione alla medesima vicenda, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 18 settembre 2015, ha mandato assolti ES UP e EA DO, dal reato di estorsione - il primo - e dal reato di favoreggiamento - il secondo -, con la formula perché il fatto non sussiste. Ad ogni modo, dalle intercettazioni e dall'attività investigativa condotta, non emerge che DO sia stato minacciato da ES UP, nè che vi sia stata una dazione di denaro in conseguenza della minaccia. 10.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 81, comma 2, 629, comma 2, in relazione al n. 3 del comma 2 dell'art. 628 cod. pen. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per avere la Corte errato nella determinazione della pena, là dove, a seguito dell'assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi C1) e D1), non ha specificato la riduzione di pena imputabile ai singoli reati oggetto di assoluzione ed ha illogicamente applicato un aumento per la continuazione di anni uno di reclusione per un'estorsione consumata ed #1 effettuato uno scorporo di pena inferiore a otto mesi per l'ipotesi tentata. 0 16 10.4. Nei motivi aggiunti, il difensore di AO Avv. Rosanna Vella ha depositato, a corredo del secondo motivo di ricorso, la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo il 18 settembre 2015 nei confronti del coimputato ES UP e di EA DO. 11. NE RA, con atto a firma del difensore di fiducia Avv. Raffaele Restivo, ha dedotto i seguenti motivi. 11.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di dare adeguata risposta alle censure dedotte con l'atto d'appello in merito alla attribuzione fittizia contestata all'imputato con riferimento alla società "AZ Trasporti", non potendosi questa desumere dalla mera indicazione nella conversazione intercettata del nome di "NE". Il ricorrente evidenzia inoltre che il contenuto della conversazione è generico e non può fondare un giudizio di penale responsabilità; che la Corte non ha risposto alla sollecitata valutazione degli "elementi di segno meno", e cioè sul fatto che nessuno dei collaboranti abbia parlato della società e che anzi IO IN, nel parlare della "AZ Trasporti", non abbia fatto il nome di NE RA. 11.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per avere la Corte ritenuto provato il reinvestimento degli incassi di natura illecita della famiglia di CC in attività apparentemente lecite - come la società di trasporti in oggetto - sulla base di mere congetture. Il ricorrente rimarca altresì che la gestione della società era in perdita;
che i beni della stessa venivano utilizzati, per scopi personali, da uno dei soci, cioè DI;
che non v'è prova che la condotta abbia avvantaggiato l'intera organizzazione mafiosa. 11.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., per avere la Corte negato - con una motivazione "telegrafica", contraddittoria e sostanzialmente mancante l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione fra il delitto in oggetto e la ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa ed i reati-fine oggetto della sentenza passata in giudicato. 11.4. Omessa motivazione in merito al sesto motivo d'appello, col quale si era eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, respinta dal Gup - a pagina 7 e 8 della sentenza - con motivazione insufficiente. 11.5. Nella memoria depositata in cancelleria, l'Avv. NC Saverio Fortuna, secondo difensore di NE RA, ribadisce le deduzioni già mosse nel ricorso depositato dal codifensore, con particolare riguardo alla mancanza di prova certa della riferibilità all'assistito della società "AZ Trasporti", 17 come evinta dal contenuto della conversazione intercettata in data 19 aprile 2011. D'altra parte, il patrono evidenzia che NE RA è stato detenuto per un lungo periodo in regime differenziato (ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nella casa di reclusione di ON e nella casa circondariale di Cuneo), il che esclude un suo possibile contributo alla costituzione della società; che la frase valorizzata dai giudici di merito ai fini della prova della interposizione non può essere interpretata nei termini indicati in sentenza, là dove, alla luce della situazione detentiva dell'imputato, non era all'epoca preventivabile il momento in cui RA avrebbe potuto amministrare personalmente la società; che, con le sentenze del 10 marzo e 6 novembre 2014, due diversi magistrati dell'ufficio Gip di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, hanno assolto nel merito NE RA con riguardo alla medesima imputazione, proprio tenuto conto dello stato detentivo all'epoca delle condotte contestate;
che non sussistono i presupposti 1 della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 12. IA RA, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Raffaele Restrivo, ha dedotto le seguenti censure. 12.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fondato il giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputata sulla base delle non credibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IN. La ricorrente evidenzia che le dichiarazioni di IN di avere incontrato IA RA nell'anno 2000 (occasione nella quale suo dire ella gli disse di essere, in quel periodo, la referente di zona per - Cosa Nostra) sono smentite dallo stato detentivo ininterrotto dell'imputata dal 1999 sino al 2003. La ricorrente aggiunge che neanche i collaboratori LI, NA, PU, Li SI e ZZ hanno riferito alcunché in merito a siffatto ruolo della medesima. Lamenta infine che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su tali rilievi, sebbene dedotti nel ricorso in appello. 12.2. Vizio di motivazione in relazione al presunto incontro del 23 dicembre 2010 tra la RA e SE UI (teso - secondo l'ipotesi d'accusa - alla consegna di pacchi contenenti denaro), là dove, come eccepito nell'atto d'appello, la presenza dell'imputata sul luogo dell'incontro non è documentata dai rilievi fotografici. 12.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte disatteso con motivazione apodittica la sollecitata riqualificazione del fatto come ricostruito dai giudici di merito ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992). 18 Of 12.4. Omessa motivazione in merito al sesto motivo d'appello, col quale si è eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, respinta dal Gup a pagina 7 e 8 della sentenza con motivazione insufficiente. - 12.5. Nella memoria depositata in cancelleria, l'Avv. NC Saverio Fortuna, secondo difensore di IA RA, ha ribadito le deduzioni già mosse nell'atto di ricorso depositato dal codifensore, con particolare riguardo alla inaffidabilità del IN, rilevata dalla stessa Corte d'appello nel trattare la posizione di NE RA (a pagina 366), ed alla implausibilità dell'incontro con l'imputata nel 2000, riferito dal collaborante, atteso che all'epoca la RA era detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma. Il patrono ha altresì evidenziato che, dalle intercettazioni, non emerge nessun elemento che possa dimostrare la partecipazione dell'imputata alla associazione, mentre la riferibilità alla medesima di beni riconducibili alla famiglia, fittiziamente intestati a terzi, è contrastata da due sentenze assolutorie rese dal Gup di Palermo in data 10 marzo 2014 e 6 novembre 2014; che le dichiarazioni rese da parte di IN, de relato, in merito alla riscossione da parte dell'imputata e di sua madre dei canoni d'affitto sono prive di riscontri;
che la consegna di denaro in Roma il 23 dicembre 2010 non è confermata dalle emergenze del servizio di osservazione condotto dalla Squadra Mobile di Palermo. 13. NO ST, nel ricorso proposto personalmente, ha proposto i seguenti motivi. 13.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen., per avere la Corte d'appello disatteso il sollecitato riconoscimento dell'ipotesi della desistenza volontaria, là dove come già evidenziato nell'atto d'appello - l'imputato non aveva piena autonomia decisionale, ma si limitava fungere da nuncius e desisteva dalla richiesta estorsiva, non tornando più dalla presunta vittima (suo ex datore di lavoro). D'altra parte, la Corte non ha adeguatamente motivato la denegata sussunzione della condotta nell'ipotesi della violenza privata. 13.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. ed alla applicazione di una pena più elevata di quella inflitta al coimputato per un'identica condotta. 14. NO CO, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. LA D'Azzò, ha dedotto i seguenti rilievi. 14.1. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori ritenuti 19 OfB dimostrativi della partecipazione dell'imputato al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Lamenta il ricorrente che, a fondamento del giudizio di penale responsabilità, i giudici di merito hanno valorizzato la partecipazione dell'imputato alla riunione di LL BE del 7 febbraio 2011, alla quale nondimeno non è certo che egli abbia partecipato, stante l'inaffidabilità del riconoscimento compiuto da uno degli operanti e l'assenza di alcuna indicazione in tale senso nelle conversazioni captate il 9 ed il 15 febbraio 2011, non essendo verosimile che CO abbia avuto uno screzio con EO CR. Il ricorrente osserva inoltre che le dichiarazioni rese dal collaborante Li SI sono inattendibili e prive di riscontri individualizzanti e che, comunque, detto collaborante non ha indicato NO CO quale capo mandamento mafioso di CC;
che nessun elemento utile può essere tratto delle dichiarazioni rese dal collaboratore IO IN;
che, secondo quanto dichiarato da tali collaboratori, a CO può essere riconosciuto tutt'al più il ruolo di semplice sodale. 14.2. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi della partecipazione dell'imputato al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo P). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale sia incorsa nel medesimo errore commesso dal primo giudice, limitandosi a fare proprie ed a riportare testualmente le argomentazioni contenute nel verbale di fermo, senza approfondire il vaglio critico sulle prove prodotte a carico di CO, con particolare riferimento alla intercettazione del dialogo presso il carcere Pagliarelli di Palermo fra l'imputato e il fratello CA. 14.3. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 629, comma 2, in relazione al n. 3 comma 2 dell'art. 628 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203), quanto al reato di cui al capo M). Il ricorrente deduce che, come in relazione al capo trattato in precedenza, la Corte ha ricalcato le argomentazioni contenute nel provvedimento di fermo, disattendendo le censure mosse nell'atto d'appello nel quale si erano evidenziate: a) la genericità del capo d'imputazione; b) l'incertezza del compendio probatorio, costituito da alcuni servizi di osservazione svolti nei confronti di SE SO, geometra presso la "PE costruzioni S.r.l.", dalle conversazioni intercettate presso la medesima ditta e dalle dichiarazioni di SE PE, titolare della stessa;
c) l'assenza di certezza circa la partecipazione dell'imputato all'attività estorsiva, non evincibile dalla realizzazione dell'illecito da parte di LA ES. 14.4. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori ritenuti 20 схв dimostrativi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 (conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356) e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203), quanto al reato di cui al capo U). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di rispondere ai motivi d'appello (riportati testualmente) ed, in particolare, di dare contezza degli elementi costitutivi della condotta addebitata e del dolo specifico, limitandosi ad un'acritica trasposizione delle argomentazioni del primo giudice. 14.5. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203) quanto ai reati di cui ai capi M) e U). Lamenta il ricorrente che manca anche da - un punto di vista grafico la motivazione in merito alla sussistenza della - circostanza aggravante in oggetto e che, con riferimento al reato di cui al capo U), le dichiarazioni del collaboratore IN, ritenute credibili, escludono in radice la riconducibilità del bar in oggetto a UP o al CO e l'interposizione fittizia di LV LO. 14.6. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 6, cod. pen. A tale proposito, il ricorrente evidenzia come, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non emerga la disponibilità di armi da parte di nessuno dei consociati, ne, d'altra parte, ricorrono i presupposti per l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. 14.7. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., escluse dalla Corte con motivazioni generiche. 14.8. Violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 63, comma 4, e 81, comma 2, cod. pen. Il ricorrente denuncia l'eccessiva gravosità della pena irrogata a fronte di una condotta dipanatasi per un arco temporale circoscritto. Evidenzia inoltre che i giudici di merito sono incorsi in errore nel determinare l'aumento di pena applicato per la recidiva, atteso che - tenuto conto del fatto che tutte le circostanze ritenute sussistenti nella specie (ex artt. 416-bis, comma 4 e 6, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151) sono ad effetto speciale -, l'aumento di pena andava compiuto, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, applicando la pena prevista per la circostanza più grave;
gli aumenti applicati a titolo di continuazione sono comunque eccessivamente gravosi. 15. EO CR, a mezzo del difensore di fiducia Avv. AR Clemente, chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 21 AB 15.1 violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 604 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione. 15.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione, giusta ordinanza della Corte d'appello del 30 marzo 2015, del decreto di sequestro di prevenzione pronunciato dal Tribunale di Palermo il 2 agosto 2013 nei confronti di EO CR e dei prossimi congiunti da cui emerge che il fratello NC non possedeva nessuna attività imprenditoriale né immobili, sicchè il soggetto indicato con il nome di NC nell'intercettazione del 7 marzo 2011 non può identificarsi nel fratello dell'imputato e, di conseguenza, "EO" ivi menzionato non può identificarsi nell'imputato. Il ricorrente evidenzia altresì l'erroneità dell'identificazione del ricorrente a bordo di uno dei due scooter che uscivano il 7 febbraio 2011 da LL BE, non essendo stati comunque indicati in sentenza gli elementi dimostrativi della partecipazione di CR a tale riunione. 15.3. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto provata l'affiliazione del ricorrente alla consorteria sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaborante PU, de relato (in quanto concernenti notizie assunte da EF RI) e smentite dal collaboratore IO IN. 15.4. Violazione di legge e vizio di motivazione stante il travisamento delle emergenze processuali ed, in particolare, dell'interrogatorio reso da NO ON in data 14 ottobre 2014, non essendo certa l'individuazione fotografica dello CR da parte del collaboratore, essendosi questi espresso in termini dubitativi ("dovrebbe essere lui, a me sembra che sia lui") 15.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine all'effettivo reinvestimento dei capitali illeciti in attività economiche da parte della organizzazione. 15.6. Nella memoria depositata in cancelleria, l'Avv. Clementi ha eccepito la violazione di legge, in relazione agli artt. 191 e 64, comma 3 lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante NO ON, il quale veniva sentito in udienza del 31 luglio 2015 innanzi alla Corte d'appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza il preventivo avvertimento ai sensi della citata disposizione, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni. 22 сав CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giudica il Collegio fondati i ricorsi presentati dal Procuratore generale - in relazione alla sola posizione di SE UI quanto al reato di cui al capo F) -, da NE RA in ordine al reato di cui al capo T) -, - da IA -RA in ordine al reato di cui al capo A) e da SE AO - limitatamente al reato di cui al capo A1) - e che, per l'effetto, la sentenza debba essere annullata su tali capi con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. I ricorsi di SE AO e del Procuratore generale devono essere rigettati nel resto. Ritiene la Corte invece infondati e, dunque, da rigettare i ricorsi presentati da NI UI, SE UI, LV CO, HR DI, PI AR, NO RT, LV NI, NO CO e EO CR. Va infine dichiarato inammissibile il ricorso di NC ST.
2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato con limitato riguardo alla posizione di SE UI in relazione al reato di cui al capo F).
2.1. In linea generale, occorre rilevare come, salvo che per il settimo motivo di ricorso cui si è appena fatto cenno (punto 3.7 del ritenuto in fatto), le doglianze ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. mosse dalla parte pubblica all'apparato argomentativo svolto dai giudici di secondo grado a sostegno delle decisioni assolutorie si sviluppino tutte sul piano del merito, là dove sono tese a rileggere le emergenze processuali ed a sollecitare una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla legge del 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato demandato Live alla Corte di cassazionevessere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più 23 XB adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
2.2. D'altronde, l'iter argomentativo sviluppato a sostegno dei giudizi liberatori oggetto dell'impugnazione del Procuratore generale - salvo per quanto concerne la posizione di SE UI in relazione al capo F) non presta il - fianco a censure, avendo la Corte distrettuale argomentato il decisum con considerazioni puntuali, aderenti alle emergenze degli atti e conformi a logica.
2.3. Non presta il fianco a censure coltivabili in questa sede la motivazione svolta dal Giudice distrettuale a fondamento della ritenuta insussistenza del fatto sub capo O) (ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riqualificato ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 stesso decreto), con riguardo alle posizioni di NO CO, PI AR, SE UI e PI UI (motivo sub punto 3.1 del ritenuto in fatto). La Corte è invero pervenuta al giudizio liberatorio operando un'approfondita disamina delle risultanze processuali, segnatamente sia del contenuto dell'intercettazione del 15 febbraio 2011 argomentando che dagli scambi verbali non emergono chiari riferimenti a vicende di droga -, sia delle dichiarazioni rese dal collaboratore EA NA nell'interrogatorio del 5 luglio 2008 rilevandone la risalenza di ben tre anni rispetto ai fatti nonchè la - genericità (v. nella sentenza in verifica nelle pagine 87 e seguenti per CO, nelle pagine 146 e seguenti per AR, nelle pagine 195 e seguenti per UI SE e nelle pagine 378 e seguenti per UI SE).
2.4. Analoghe considerazioni devono essere svolte quanto alla censurata assoluzione di SE AO ed RM PO dal reato sub capo D1) (motivo sub 3.2 del ritenuto in fatto). Il Giudice palermitano ha assolto gli imputati dal reato di tentata estorsione in danno di La AN dopo avere analiticamente esaminato il contenuto delle due intercettazioni ambientali tra i due coimputati del 10 e del 18 novembre 2010 ed ha puntualmente evidenziato come esse, anche lette in un unico contesto interpretativo, non possano in alcun modo essere intese come il tentativo di esercitare una pressione di natura illecita e specificamente estorsiva nei confronti del La AN affinchè questi fosse costretto a servirsi dell'opera del PO nel caso in cui avesse dovuto installare strutture di cartongesso (v. pagine 339 e seguenti). A fronte della precisione e linearità del compendio argomentativo, le censure del ricorrente si risolvono in una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità.
2.5. Non è sindacabile in questa Sede neanche l'argomentare della Corte con riguardo all'assoluzione di LV IA e NO RT dal reato sub capo S) (v. punto 3.3 del ritenuto in fatto). Sul punto, il Collegio di merito ha rilevato, con motivazione non ictu oculi irragionevole, come le conversazioni poste 24 a base dell'ipotesi d'accusa siano non univoche e dunque, di per sé, insuscettibili di fondare il giudizio di penale responsabilità (v. pagine 243 e ss.).
2.6. Nessuna manifesta illogicità della motivazione né un travisamento della prova sono ravvisabili nel ragionamento su cui il Giudice siciliano ha poggiato l'assoluzione di LO BR dal reato sub capo E1) di cui agli artt. 81, comma 2, e 648-bis cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) (v. punto 3.4 del ritenuto in fatto). La Corte ha invero argomentato il giudizio assolutorio con un'ampia e circostanziata motivazione, evidenziando, per un verso, come, dal contenuto dell'intercettazione ambientale del 5 gennaio 2012 fra ES UP ed i familiari, visti la brevità dell'accenno e le modalità della comunicazione (in parte parlando, in parte gesticolando), non emerga con certezza cosa UP volesse esattamente significare, potendo - con la medesima plausibilità - anche riferirsi alla rivendica di somme afferenti ad un rapporto debitorio;
per altro verso, come, dal solo dato obbiettivo costituito dalla conservazione di una somma di denaro in una cassaforte domestica, non possa evincersi la prova della contestata operazione atta ad ostacolare la provenienza delittuosa dei denari, essendo ad ogni modo la somma sequestrata sostanzialmente compatibile con le disponibilità economiche dell'imputato, giustificabile con i prelievi da questo effettuati nei mesi antecedenti il sequestro e con le imminenti spese per l'apertura di una nuova autofficina, circostanza - quest'ultima - confermata dal collaboratore di giustizia ON nelle dichiarazioni del 9 gennaio 2015 (v. pagine 345 e seguenti). La Corte ha dunque ricostruito la trama degli elementi a carico e, con considerazioni non manifestamente irragionevoli, ha rilevato come essi si prestino a diverse ipotesi ricostruttive, tutte plausibili, nessuna delle quali raggiunge il grado di certezza o un elevato grado di probabilità. Il giudizio assolutorio discende pertanto dalla corretta applicazione del canone di giudizio codificato nell'art. 533 del codice di rito.
2.7. Inappuntabile è il giudizio liberatorio pronunciato dalla Corte d'appello nei confronti di SE AO in relazione al reato sub capo C1) di cui agli artt. 56 e 377, comma 3, cod. pen. (v. motivo 3.5 del ritenuto in fatto). Mette conto rammentare come il Collegio palermitano abbia assolto AO dall'imputazione in oggetto evidenziando che il delitto di intralcio alla giustizia non può configurarsi nella forma tentata che, nella specie, il messaggio cartaceo consegnato dall'imputato alla moglie durante un colloquio in carcere, diretto a condizionare le dichiarazioni del testimone NZ BA, fu intercettato all'interno della struttura penitenziaria, di tal che "non vi è alcun dubbio che l'avvertimento o suggerimento non raggiunse mai il destinatario, essendo stato intercettato ancora all'interno della struttura carceraria e che, in ogni caso, la 25 CAB condotta, a causa dell'intervento della Polizia Penitenziaria, si fermò addirittura alla soglia degli atti preparatori" (v. pagina 338 della sentenza). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (ex plurimis Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589). Ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonchè la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). In altri termini, possono essere puniti a titolo di tentativo non soltanto gli atti che costituiscano un inizio di esecuzione della condotta tipica di delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) facciano fondatamente ritenere che l'azione considerata come l'insieme dei suddetti atti - abbia la - rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto, e che il medesimo sarà commesso. -Tanto premesso in linea generale, giudica il Collegio che come correttamente rilevato anche dalla Corte distrettuale - nel caso di specie, l'azione si sia fermata prima che fosse data esecuzione alla condotta tipica di cui all'art. 377 cod. pen., che si sostanzia - nel caso in cui la subornazione sia rivolta ad un teste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità ovvero nella violenza o nella minaccia affinchè questi renda dichiarazioni infedeli o reticenti. L'azione si è invero arrestata nella fase preparatoria, sebbene, avendo riguardo alle concrete modalità attuative (consegna alla propria moglie di un biglietto perché lo consegni ad un testimone, contenente un avvertimento o comunque un suggerimento a rendere determinate dichiarazioni), avesse la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e, dunque, destinata - se non fosse stata interrotta dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria a sfociare nel progettato delitto. Il che, - secondo i principi testè rammentati, consentirebbe di ricondurla all'ipotesi del tentativo. Se non che costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale il delitto di subornazione, in quanto reato a consumazione anticipata, non è 26 punibile a titolo di tentativo (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, P.G.in proc. Vanone, Rv. 222348). Si tratta invero di un reato di pericolo teso a realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia, sicchè non è ammissibile la punizione del "pericolo di un pericolo". Né può condividersi l'osservazione del ricorrente, secondo il quale, nell'ipotesi di intralcio alla giustizia commesso con violenza e minaccia, la punibilità del tentativo sarebbe dimostrata dall'espressione "qualora il fine non sia conseguito" contenuta nel comma 3 dell'art. 377 cod. pen. Ed invero, proprio avendo riguardo al dato testuale del citato comma, nel punire chiunque usi violenza e minaccia ai fini delineati al comma 1 (cioè di condizionare le dichiarazioni del teste), l'espressione "qualora il fine non sia conseguito" deve ritenersi riferita - giusta l'espresso rimando al comma 1 - alla finalità di commettere i reati di false informazioni al pubblico ministero, al difensore, falsa testimonianza e falsa perizia, in perfetto parallelismo rispetto alla fattispecie contemplata nel comma 1. Ne discende che il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen., si consuma allorquando sia posta in essere la violenza o la minaccia finalizzate alla subordinazione del teste (o degli altri soggetti indicati nella norma), a prescindere dal fatto che l'azione realizzi o meno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario dell'azione aggressiva o intimidatoria, con una tutela anticipata dell'interesse giuridico protetto dalla norma. Conclusivamente, entrambe le ipotesi contemplate dai commi 1 e 3 dell'art. 377 cod. pen. sostanziano un reato di pericolo, con conseguente inammissibilità del tentativo.
2.8. E' inammissibile il sesto motivo con il quale la parte pubblica ricorrente muove rilievi all'apparato argomentativo posto a base del proscioglimento di LV LO dal reato sub capo U) di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) (v. motivo 3.6 del ritenuto in fatto). - nonLe considerazioni svolte sul punto dal P.G., oltre a svilupparsi sul consentito piano del fatto, non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello di Palermo, che con osservazioni puntuali ha evidenziato come, nella specie, l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di acquisire elementi suscettibili di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza della finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione con riguardo alla intestazione dell'esercizio commerciale "Bar Sofia" in capo a LV LO, in effetti riconducibile ad NO CO (v. pagine 104 e seguenti). 272 7 In ossequio ai consolidati principi espressi da questo Giudice di legittimità in materia correttamente richiamati dalla Corte siciliana -, il delitto previsto dal - citato art. 12-quinquies integra una fattispecie a concorso necessario, caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato (Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011 - dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750). Nondimeno, la struttura di tale reato non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo "ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario (o per essere, ad esempio, stati prospettati al terzo intestatario ragioni di natura fiscale per procedere alla fittizia intestazione) (in motivazione della sentenza di Sez. 2 n. 28942/2009, cit.). Ai fini della sua punibilità, è dunque necessario che il terzo intestatario cui sia stato richiesto di svolgere la funzione di "testa di paglia" sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Il delitto de quo richiede difatti che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242). In linea con tali condivisibili principi di diritto, con argomenti puntuali e sorretti da logica, la Corte ha mandato assolto LO rilevando come ferma la consapevolezza di questi dell'altrui effettiva titolarità del bar - dagli atti non emerga tuttavia la prova del prescritto dolo specifico, non avendo il Pubblico Ministero fornito dimostrazione né della pregressa conoscenza tra LO ed i due capomafia CO e UP, né del fatto che l'imputato sapesse che i predetti erano "uomini d'onore", che avesse frequentato il loro ambiente o quello di CC o che da qualcuno gli fosse arrivata notizia della pericolosità sociale delle persone con le quali era entrato in contatto.
2.9. Come si è già anticipato, è invece fondato il settimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato il giudizio assolutorio nei confronti di SE UI in relazione al reato sub capo F) di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) (v. punto 3.7 del ritenuto in fatto). 28 Giova rammentare che sub capo F) è contestato ad UI di avere partecipato, in concorso con altre due persone, alla rapina aggravata in danno dell'operatore video PI ON, il quale veniva privato, con violenza e minaccia, della videocassetta posta all'interno della telecamera in dotazione, contenenti le registrazioni dell'incendio scoppiato in data 18 agosto 2009 presso il deposito della ditta "Prestia & Comandè Turismo s.r.l.", risultato di origine dolosa. La Corte è pervenuta all'assoluzione evidenziando come l'unico elemento a carico sia rappresentato dall'identificazione - compiuta dagli operanti di SE UI nella persona ripresa nel video filmato compiuto dall'operatore AR AN (v. pagine 193 e seguenti). Le censure del ricorrente colgono nel segno atteso che - da quanto dato atto nella stessa motivazione della sentenza e/o dal ricorrente - a carico dell'UI si contano, non quest'unica emergenza, ma diversi elementi, quali: a) il dato obbiettivo rappresentato dalla titolarità in capo alla sorella di SE UI del terreno adiacente a quello teatro dell'incendio; b) il contenuto delle intercettazioni del 4 e del 12 dicembre 2009 - riportate a stralci nel ricorso del P.G. e trascurate dalla Corte siciliana -, da cui - ad avviso del ricorrente - si trarrebbe la prova che fu proprio SE UI ad appiccare il fuoco a fini estorsivi;
c) la circostanza riferita da AR AN, collega della persona offesa ON, che il rapinatore era salito a bordo di un'autovettura Nissan Micra targata CT330BZ, risultata intestata a CA La CA, moglie di SE UI;
d) per quanto più rileva, il certo riconoscimento da parte della persona offesa dell'autore del misfatto nel soggetto ripreso nel filmato girato dall'operatore AN. Proprio in relazione a tale ultimo elemento a carico, giudica il Collegio che la denunciata irragionevolezza della motivazione della sentenza colga nel segno, là dove si è osservato che "è vero che il AN vide il soggetto da lui ripreso parecchie ore dopo i fatti, entrare in una vettura risultata intestata alla moglie di UI SE;
ma anche ammesso che tale particolare fosse sufficiente a dimostrare che quel soggetto fosse UI SE (e non lo è), ciò, comunque, varrebbe ad identificare la persona ripresa dal AN e, per i motivi suddetti, rimarrebbe sempre il dubbio che tale soggetto fosse identificabile con l'aggressore del ON". Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, la Corte ha illogicamente valutato tale risultanza in modo isolato e, soprattutto, ha trascurato di considerare che la persona offesa PI ON ha dichiarato agli inquirenti di riconoscere l'autore della rapina nel soggetto ripreso dall'operatore AR AN, identificato dagli investigatori in SE UI. Nella denuncia di ON del 19 agosto 2009, come riportata nel ricorso, si legge infatti "appena vedevo il video (quello compiuto da AR AN, n.d.e.) riconoscevo nel giovane del filmato colui il quale aveva effettuato l'aggressione in mio danno, che stavolta indossava 29 ств una maglietta polo di colore arancio con strisce orizzontali. Nelle fasi filmate si vede che il giovane si avvia verso un'autovettura Nissan Micra che poi si allontana dal luogo". Riconoscimento che correttamente il ricorrente ha ritenuto suscettibile di superare il mancato riconoscimento del rapinatore nella foto di SE UI contenuta nell'album fotografico da parte del ON, in ipotesi plausibilmente imputabile - secondo l'id quod plerumque accidit - ad una possibile incongruenza fra l'effige fotografica ed i tratti fisionomici dell'imputato all'epoca del fatto, in ragione del passare del tempo o anche soltanto del diverso taglio di capelli, della presenza o meno di barba o baffi o di occhiali. E ciò a tacer del fatto che eventuali dubbi circa l'identificazione di SE UI nel soggetto ripreso nel video compiuto dal AN sul luogo dei fatti ed indicato dal ON quale autore dell'aggressione avrebbe potuto essere fugati disponendo ex officio perizia fisionomica, in quanto necessaria ai fini del decidere per fare definitivamente luce sull'identificazione del rapinatore. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo.
3. Conclusa la disamina del ricorso del Procuratore generale e passando allo scrutinio dei ricorsi proposti dagli imputati, mette conto rilevare che per la maggior parte di essi - ad eccezione di quelli presentati da NE RA, in ordine al reato di cui al capo T), da IA RA, quanto al capo A), nonché da SE AO, in relazione al capo A1) - valgono le medesime considerazioni svolte nei paragrafi 2.1 e 2.2 del considerato in diritto. Ed invero, i ricorrenti muovono censure all'argomentare della Corte in relazione all'attendibilità dei collaboratori, alla lettura delle intercettazioni e, più in generale, sul giudizio di penale responsabilità espresso a carico dei diversi imputati, da un lato, riproponendo censure già dedotte in appello e senza confrontarsi con le puntuali risposte date in sentenza (il che già di per sé riverbera in termini di inammissibilità dei motivi;
v. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); dall'altro lato, promuovendo un sindacato che, lungi dall'essere volto a verificare vizi riconducibili all'alveo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., tende ad una rivisitazione di puro merito, non espletabile innanzi a questa Corte (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Per evitare inutili ripetizioni, è opportuna una trattazione comune del motivo dedotto da diversi degli imputati concernente la dedotta insussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. (associazione armata). 30 4.1. Costituisce principio acquisito quello secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. può essere legittimamente stimata sussistente quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente (Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 - dep. 07/05/2014, Corso e altri, Rv. 260919). Per altro verso, questo Supremo Collegio ha chiarito che la circostanza aggravante in parola ha natura oggettiva, di tal che in ossequio al disposto dell'art. 59 cod. pen. - è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria e altri, Rv. 265254).
4.2. Orbene, nel trattare in termini cumulativi le omologhe censure mosse da diversi appellanti (v. pagine 381 e seguenti), la Corte siciliana, non solo ha fatto corretta applicazione di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, ma ha altresì evidenziato come, nella specie, dagli esiti della conversazione ambientale intercettata il 2011 tra NO CO e ES UP - ricordata anche dal primo giudice - si evinca che, alla riunione di LL BE, più di un partecipante - tra cui il ricorrente NO CO - fosse armato.
4.3. A ciò si aggiunga che, nella sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012 (ric. UP, Rv. 252177), questa Corte ha già riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata proprio in questo stesso procedimento, nell'ambito del giudizio incidentale de libertate, in relazione alla imputazione associativa sub capo A) (all'epoca solo provvisoria). Nella motivazione di tale pronuncia si legge infatti: "Da ultimo, quanto alla qualità armata dell'associazione, che è stata abilmente contestata (...), nei motivi nuovi, facendo esemplare e riduttivo riferimento alla disponibilità di armi da parte del solo CO IN, va qui rilevata l'ininfluenza dell'argomento. Invero va tenuto conto che la contestazione associativa del capo A) fa riferimento al sodalizio Cosa nostra, e questa Corte si è più volte espressa nel senso che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., comma 4, qualora come nella specie il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "Cosa nostra" (Sez. 6, n. 5400/2000 Rv. 216149). Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", bene e correttamente può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non 31 ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, n. 5466/1995 Rv. 201650, Massime precedenti Conformi: Rv. 190642)". Considerazioni che il Collegio condivide e che possono, pertanto, essere in toto ribadite.
5. Al pari destituite di fondamento sono le doglianze mosse da diversi ricorrenti con riguardo alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. (reimpiego in attività economiche).
5.1. Nelle pagine nelle pagine 383 e seguenti, il Collegio di merito ha premesso che, in taluni isolati arresti, questa Corte di legittimità ha annullato pronunce nelle quali si era riconosciuta la circostanza in argomento, per difetto di prova in ordine al fatto che i proventi illeciti di quel gruppo fossero reinvestiti nelle attività economiche, nonché in ordine alla titolarità ed alle dimensioni di tali attività, essendo stato ritenuto in quelle decisioni che tale circostanza sia applicabile solo allorquando il reimpiego di denaro illecito riguardi strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. Confrontandosi con il ragionamento sviluppato in tali sentenze, il Giudice d'appello ha evidenziato che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, l'aggravante in parola ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme e non al contegno del singolo partecipe, che ne risponde per il solo fatto della partecipazione, atteso che, appartenendo al risalente patrimonio conoscitivo comune (id est fatto notorio) che Cosa Nostra opera nel settore economico utilizzando e investendo i profitti e i proventi dei delitti che commette in esecuzione del suo programma delinquenziale, una ipotetica ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che a tale organizzazione aderisca anche nella cd. forma esterna o ad essa sia affiliato non è seriamente pensabile (Sez. 6, n. 6541/2012, in motivazione). Come esattamente osservato dal Collegio siciliano, tale principio è stato di recente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove si è confermato, in applicazione del disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., che la circostanza de qua ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589). Secondo le chiare indicazioni delle Sezioni Unite, non è pertanto necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi 32 сов dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo. Ne discende che, qualora sia accertata in concreto la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti (in questo senso, nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 25191/2014, cit.).
5.2. In applicazione delle sopra delineate regulae iuris, la Corte distrettuale ha evidenziato che: 1) l'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Cosa nostra" ha una struttura piramidale e, dunque, unitaria, cui sono riconducibili le varie famiglie e mandamenti, fra i quali la famiglia di CC;
2) costituisce fatto notorio che i profitti delittuosi del sodalizio di mafioso denominato "Cosa Nostra" siano normalmente reimpiegati in attività economiche e strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi, in quanto vera e propria ragione fondante dell'organizzazione che fa del controllo delle attività economiche in condizioni di monopolio imposto (attraverso lo stringente controllo del territorio) e mediante reimpiego del denaro di provenienza illecita, una delle principali armi illecite di arricchimento o di riciclaggio del denaro di illecita provenienza;
3) tutti gli imputati nel presente procedimento, pienamente inseriti nel contesto mafioso, molti dei quali già condannati per il medesimo titolo di reato e tutti consapevoli delle regole del sodalizio criminoso (come emerso dalle intercettazioni), erano a conoscenza di tale dato caratterizzante "Cosa Nostra" o comunque in grado di conoscerlo. Sulla scorta di tali rilievi in fatto ed in diritto, il Collegio ha dunque ritenuto imputabile a tutti i sodali è l'aggravante in oggetto, in quanto avente natura oggettiva e, di conseguenza, ascrivibile ad essi, che non potevano non ignorare la circostanza senza colpa.
5.3. Ad ulteriore supporto della decisione, la Corte ha posto in luce alcuni specifici elementi obbiettivi da cui ha tratto evidenza del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche da parte dei membri della famiglia di CC, sia in attività imprenditoriali fittiziamente intestate a soggetti estranei all'organizzazione (quali il "Bar Sofia" e ""AZ Trasporti"), sia nel settore della distribuzione dei carburanti, sia in quello della gestione delle macchinette per giochi d'azzardo (cui viene fatto riferimento a pagina 343 della sentenza in verifica). Conclusivamente, la motivazione svolta dalla Corte a fondamento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. si appalesa puntuale, aderente alle emergenze processuali, sostenuta da un ragionamento conforme a logica e diritto, dunque incensurabile in sede di ricorso per cassazione. 33 6. Può essere trattato unitariamente anche il motivo, comune a diversi ricorrenti, concernente il trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e/o alla determinazione della riduzione della pena in forza dell'indicato beneficio.
6.1. Sotto un primo profilo, occorre richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
6.2. D'altra parte, va rilevato che la concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
6.3. Come si dirà nell'esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, ritiene il Collegio che i Giudici della cognizione abbiano fatto corretta applicazione delle regole che disciplinano la determinazione del trattamento sanzionatorio, dosando le pene in termini che in nessun modo possono stimarsi arbitrari e ponendo in luce, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, elementi di segno negativo, o comunque l'assenza di elementi positivamente valutabili, ai fini dell'invocata mitigazione della sanzione.
7. Tanto premesso con riguardo ai motivi comuni a diversi ricorsi, le considerazioni svolte nei paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto devono essere ribadite in relazione ai primi tre motivi presentati nell'interesse di PI 34 AR (5.1, 5.2 e 5.3 del ritenuto in fatto). A puntuale risposta delle censure mosse in appello e con motivazione congrua, la Corte ha ritenuto compiutamente provata l'intraneità di AR alla societas sceleris sulla scorta di una pluralità di evidenze, quali i rapporti di frequentazione tra l'imputato ed alcuni importanti membri della cosca di CC e dei locali dell'"AZ Trasporti", centro operativo e direzionale dell'organizzazione criminosa;
la partecipazione del prevenuto al conteggio del denaro incassato e da riscuotere da parte del gruppo;
il coinvolgimento del medesimo nell'attività estorsiva e nell'organizzazione criminale quale emerge dalle captazioni (v. pagine 138 e seguenti della sentenza); i contributi di natura dichiarativa di diversi collaboratori di giustizia, tra loro convergenti e confermati da diversi elementi di riscontro (v. pagine 143 e seguenti della sentenza).
7.1. Conforme all'id quod plerumque accidit è l'osservazione del Collegio secondo la quale il quadro d'accusa non può ritenersi smentito dalla circostanza rimarcata dall'appellante nei motivi aggiunti - che i danneggiamenti in danno delle vetture di IN AR e EF RI, riferiti dal collaboratore NA, non siano riscontrati da alcuna denuncia acquisita dalle forze di polizia, là dove costituisce dato notorio che molte intimidazioni subite in alcune realtà territoriali non vengono denunziate sia per timore di ritorsioni, sia per evitare che la Polizia possa investigare su questioni che potrebbero aprire "pericolose" prospettive di indagine, e che invece devono essere risolte all'interno del mondo criminale.
7.2. Per il resto, il ragionamento seguito dalla Corte si conforma alla regola processuale codificata all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in virtù della quale il giudice deve procedere all'apprezzamento del compendio probatorio ed indiziario - nella specie costituito da intercettazioni e da contributi di natura dichiarativa -, secondo una valutazione unitaria e non parcellizzata (ex plurimis Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, P.G., P.C. e Knox, Rv. 255677).
7.3. D'altra parte, non v'è alcun limite a che il giudice utilizzi un elemento probatorio indicato dal pubblico ministero a sostegno del quadro d'accusa per un determinato reato ai fini del giudizio di penale responsabilità per un reato diverso (nella specie, l'intercettazione del 15 febbraio 2011 indicata a sostegno del capo O ed utilizzata dai Giudici della cognizione quale prova del delitto sub capo A) (oggetto di doglianza nel secondo motivo di ricorso). Ed invero, l'elemento probatorio che sia entrato a comporre il fascicolo per il dibattimento nel rispetto della regola secondo la quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti sancita anche dalla Carta Fondamentale all'art. 111, - comma 3, della Costituzione - diviene patrimonio conoscitivo del processo e può pertanto costituire oggetto del prudente apprezzamento giurisdizionale in merito a tutte le contestazioni elevate all'imputato nel procedimento. 35 скв 7.4. E' generico e ad ogni modo palesemente destituito di fondamento terzo motivo con il quale il ricorrente contesta l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ON, in quanto de relato. Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, siffatte dichiarazioni non sono inutilizzabili a fini di prova per il mero fatto di recare un contributo conoscitivo indiretto, ma possono ben essere poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità a condizione che siano sottoposte ad un controllo, in punto di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca ed estrinseca nel narrato, più approfondito e rigoroso di quello previsto in caso di chiamata in correità/reità diretta (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226090; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255143). Controllo che neanche il ricorrente deduce essere stato omesso dai decidenti di merito.
7.5. Quanto al quarto motivo concernente l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. (v. punto 5.4 del ritenuto in fatto), si devono richiamare le considerazioni sopra svolte nei paragrafi 4 e 5 del considerato in diritto.
7.6. Non presta il fianco a censure la congrua motivazione svolta dalla Corte a giustificazione della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (dedotto con il motivo sub punto 5.5 del ritenuto in fatto), là dove - ribadito quanto già sopra osservato sub paragrafo 6 del considerato in diritto il Giudice - del gravame ha negato del beneficio con motivazione puntuale e scevra da vizi logico giuridici (rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti nonchè già sorvegliato speciale;
la gravità della condotta, stante l'inserimento nel contesto criminale di CC, e l'indole violenta ed incline alla commissione di illeciti di varia natura).
8. Anche il ricorso presentato da NO RT va rigettato.
8.1. Richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto, va rilevato che le doglianze mosse con il primo motivo (punto 6.1 del ritenuto in fatto), oltre a replicare pedissequamente quanto già dedotto in appello senza confrontarsi con le risposte date dalla Corte, si sviluppano tutte sul piano del fatto, proponendo una non consentita rivisitazione delle valutazioni già espresse dai Giudici della cognizione con riguardo sia alla lettura/interpretazione dei risultati delle captazioni, sia alla valutazione dei contributi orali. E ciò a fronte della diffusa e lineare motivazione svolta dalla Corte territoriale che (nelle pagine 216 e seguenti della sentenza in verifica) ha ripercorso il contenuto delle intercettazioni rilevanti, evidenziando come dalla valutazione complessiva delle relative emergenze si evincano la vicinanza di RT ad 36 UI SE e la sua intraneità al gruppo criminale, solidamente comprovata dalla commissione delle estorsioni rubricate sub B), H) ed I), costituenti reati-fine della fattispecie associativa. Nel pervenire a tale conclusione, i decidenti di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso di stampo mafioso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (v. da ultimo, Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Come questo Giudice della nomofilachia ha avuto modo di chiarire, la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, rappresenta difatti un sintomo univoco indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione- - dell'inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di una vera e propria partecipazione, seppure a livello minimale, all'associazione (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce e altri, Rv. 261909), dovendo la condotta di partecipazione essere ravvisata in capo a colui il quale si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Stabile ed organica compenetrazione e condotta di fattiva cooperazione ai fini della realizzazione degli scopi dell'associazione criminale che il Collegio siciliano ha ritenuto provate con motivazione ineccepibile in diritto, in considerazione della stabile partecipazione del RT alle pratiche estorsive unitamente ad altri sodali, a prescindere da ogni evidenza in ordine ad una sua formale affiliazione secondo il classico rituale. E', d'altra parte, immune da manifesta irragionevolezza la motivazione con la quale la Corte ha escluso che il quadro probatorio a carico possa ritenersi scalfito dalla circostanza che nessuno dei collaboratori abbia parlato delle attività criminali poste in essere dal RT, osservando - con considerazioni congrue - come tale circostanza sia spiegabile con il fatto che, all'epoca in cui prendevano avvio le indagini, il ricorrente era entrato a far parte del gruppo soltanto da poco tempo.
8.2. All'evidenza destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso (punto 6.2 del ritenuto in fatto), concernente la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 628 cod. pen. 37 La norma in oggetto, anche in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 629, comma 2, cod. pen., prevede un aumento di pena nel caso in cui la violenza o la minaccia siano poste in essere da una persona che faccia parte dell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. La circostanza risulta pertanto essere stata correttamente ravvisata a carico di RT, in quanto soggetto facente parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.
8.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con I. 1991, n. 203) (punto 6.3 del ritenuto in fatto). Con motivazione ineccepibile, la Corte distrettuale ha argomentato la sussistenza della circostanza aggravante in relazione agli episodi estorsivi in danno dell'Orefice (capo B), del Saitta (capo H) e del Lo SO (capo I), evidenziando, per un verso, che UI ed i coimputati agirono quali emissari del sodalizio mafioso di CC - nel caso di cui al capo B) espressamente comunicato alla vittima e, dunque, al fine di rafforzarne l'esistenza con gli introiti di natura - illecita;
per altro verso, che essi si avvalsero di tipiche modalità mafiose, quali la capacità del sodalizio di imporre la chiusura dell'esercizio commerciale - tipica di chi, come Cosa Nostra, eserciti un pressante ed illecito controllo sul territorio (quanto ai capi H ed I) o la specificazione della destinazione alla famiglie dei - detenuti del provento dell'estorsione, circostanza che connota tipicamente i taglieggiamenti di natura mafiosa (v. pagine 226 e 227 della sentenza in verifica). Con motivazione scevra da illogicità manifesta la Corte ha poi evidenziato come, alla stregua dell'intero compendio probatorio, non vi sia materia per ritenere che si sia trattato di mere millanterie dell'imputato.
8.4. Non colgono nel segno le doglianze mosse con il quarto motivo (punto 6.4 del ritenuto in fatto), con il quale si è eccepita la violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. L'eccezione veniva già sollevata dal ricorrente con l'atto d'appello e viene riproposta innanzi a questa Corte senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Collegio di merito al riguardo (v. pagine 328 e seguenti della sentenza in verifica). Con considerazioni lineari e conformi a logica e diritto la Corte d'appello siciliana ha posto in evidenza, in primo luogo, come, nel capo d'imputazione di cui al capo A), risultino formalmente contestate entrambe le aggravanti, con i rispettivi estremi normativi. In secondo luogo, come la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. risulti illustrata sinteticamente ma esaustivamente (avendo riguardo agli elementi costituitivi di tale elemento circostanziale) - nella parte descrittiva dell'imputazione, là dove si dà conto del 38 fatto che si tratta di "associazione armata". In terzo luogo, come la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. risulti contestata in fatto, sia nella parte in cui si fa riferimento al reinvestimento da parte del capo del sodalizio, NO CO (erroneamente definito ES UP), delle somme provento delle estorsioni in nuove attività produttive, tra le quali il "Bar Sofia", sia più in generale nella parte in cui nei vari capi di imputazione si individuano varie attività (ad es. ""AZ Trasporti", o distributori di carburante, o il "Bar Tabacchi Liberty" e altre ancora) frutto del reinvestimento di attività illecite (v. pagine 65 e seguenti della sentenza in verifica). In linea con i principi di diritto rammentati nel paragrafo 5 del considerato in diritto, la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen. (come - del resto - quella di cui al comma 4 della stessa norma) ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione in quanto tale, di tal che è ascrivibile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334). Situazione che appunto, con considerazioni ineccepibili, i Giudici della cognizione hanno ravvisato sussistente nella specie. Sulla scorta di tali premesse, risulta destituita di fondamento la denunciata violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza, trattandosi di circostanze aggravanti da ritenere ritualmente ed esaustivamente contestate all'imputato e, pertanto, altrettanto ritualmente ascrittegli.
8.5. Non v'è materia per la rilevata indeterminatezza dell'imputazione in relazione agli elementi circostanziali testè disaminati (doglianza esposta nello stesso quarto motivo). Per un verso, giova rammentare che secondo i principi espressi da questo Supremo Giudice - non può ritenersi sussistere alcuna incertezza sui fatti descritti nella imputazione allorquando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (da ultimo Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948). Detta condizione ricorre nella specie, alla luce del già evidenziato contenuto delle contestazioni in parola, sintetico ma sufficientemente esplicativo dei tratti salienti dell'accusa per consentire una conoscenza ed una difesa effettiva sul punto. Per altro verso, l'eventuale vizio di indeterminatezza della imputazione sarebbe stato comunque sanato dalla scelta dell'imputato di definire il procedimento a proprio carico con il rito abbreviato, in quanto detto negozio processuale di natura abdicativa, oltre a consentire l'utilizzo di tutti gli atti di rilevanza probatoria contenuti nel fascicolo, salvo quelli affetti da cd. patologica, realizza una sanatoria delle nullità relative e generali a regime intermedio, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., nella cui categoria si inscrive appunto quella di cui all'art. 429, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Si deve pertanto ribadire il principio 39 AB già affermato in passato da questa Corte alla stregua del quale, una volta instaurato il giudizio abbreviato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione. (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252854) 8.6. Privo di fondamento è il quinto motivo, con il quale si sono mosse censure in merito al giudizio di penale responsabilità in ordine alle violazioni della legge sugli stupefacenti di cui ai capi Q) e R) (v. punto 6.5 del ritenuto in fatto). In merito alla prima doglianza, va premesso che la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza di cui al combinato disposto degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. non si realizza nel caso in cui il giudice si limiti a dare "al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione". Secondo il principio generale del iura novit curia codificato al comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione giuridica del fatto costituisce difatti un indefettibile corollario dello ius dicere, essendo il giudice sempre tenuto a verificare che il fatto come contestato dal pubblico ministero - dominus esclusivo dell'azione penale - sia stato sussunto sotto la corretta fattispecie incriminatrice, allo scopo di assicurare che fatto e schema legale coincidano, in ossequio al principio di legalità. Ricorre invece la violazione al principio invocato dalla difesa allorquando il giudice pronunci condanna in relazione ad una fattispecie concreta, nella sua dimensione storico-fattuale, diversa da quella descritta nel decreto che dispone il giudizio ovvero risultante dalle modifiche operate in sede di contestazione suppletiva. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è ravvisabile nel caso in oggetto. Ed invero, 40 сев nell'imputazione di cui al capo Q, è contestato al ricorrente di essersi associato con altri "al fine di commettere più delitti relativi all'acquisto, importazione, detenzione, commercio, trasporto e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish" e, di seguito, nel delineare le specifiche condotte poste in essere dai vari sodali, è ascritto a RT di avere, unitamente a NO LL, ricevuto da LV IA lo stupefacente, occupandosi della "successiva cessione ai dettaglianti in Palermo e Monreale, tra i quali NO AV e NT RT, e delle attività di recupero dei crediti". Orbene, nel derubricare la contestazione associativa nella fattispecie concorsuale di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Collegio di merito si è limitato ad operare una mera riqualificazione giuridica dei fatti delineati nella imputazione, dunque a fronte di una ricostruzione storico- fattuale della vicenda criminosa immutata. Non sussiste pertanto alcuna violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza ed è pertanto da escludere che RT possa avere avuto una qualunque incertezza in merito ai fatti dei quali veniva accusato e subito un vulnus al suo diritto di difendersi nel processo. Miglior dimostrazione di siffatta conclusione è data dalla circostanza che lo stesso imputato aveva chiesto in appello - seppure in via subordinata rispetto al pieno proscioglimento - la riqualificazione della contestazione di cui al capo Q) ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quella ex art. 73 stesso decreto, il che evidenzia per tabulas come egli avesse piena contezza dei termini fattuali dell'accusa al medesimo elevata e della possibile sussumibilità della condotta nella fattispecie concorsuale anziché in quella associativa.
8.7. Si sviluppa tutta sul piano del fatto la doglianza con la quale il ricorrente contesta l'interpretazione delle intercettazioni, là dove, anziché dedurre taluno dei vizi riconducibili all'alveo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., si limita a sollecitare una diversa lettura delle emergenze processuali, non consentita nella sede di legittimità, a fronte della precisione e linearità del compendio argomentativo sviluppato sul punto (richiamate le considerazioni svolte sub paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto). Ed invero, nelle pagine 227 e seguenti, la Corte ha dato conto del contenuto dell'intercettazione ambientale del 3 febbraio 2010 - che ha trascritto per intero - ed ha esposto le ragioni per le quali abbia stimato di interpretarne gli scambi captati come riferiti ad una compravendita di sostanza stupefacente, tale da giustificare la riqualificazione nei termini suddetti del reato associativo sub capo Q). Quanto al capo R), il Giudice d'appello ha passato in rassegna le due intercettazioni del 13 e 25 febbraio 2010 poste a base della imputazione, riportando gli stralci stimati rilevanti ed esplicitandone l'ermeneusi, come 41 significativa di una cessione di sostanza stupefacente al NT da parte del IA in concorso con RT e LL, incaricati di riscuotere il correlativo debito.
8.8. Infine, non v'è materia per dedotta genericità dell'imputazione sub capo R), richiamato il principio già sopra rammentato nel paragrafo 8.4 del considerato in diritto, secondo il quale una volta instaurato il giudizio abbreviato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252854). nei9. Le considerazioni testè svolte, quanto alla posizione di RT paragrafi 8.4 8.8 del considerato in diritto -, devono essere integralmente - ribadite con riguardo al ricorso presentato da LV IA che ha dedotto motivi identici in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi Q) ed R) (vedi sub punto 7 del ritenuto in fatto). 10. Sono infondati tutti i motivi dedotti da LV CO. 10.1. E' completamente destituita di fondamento la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), sub capo T) (vedi punto 8.1 del ritenuto in fatto). Ribaditi i principi sopra rammentati quanto alla posizione di RT sub paragrafo 8.4 del considerato in diritto, correttamente la Corte territoriale (nelle pagine 358 e seguenti delle sentenza impugnata) ha escluso la sussistenza di una qualunque violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Come si è rilevato sopra, perché possa fondatamente delinearsi una violazione del principio di correlazione fra contestazione e sentenza occorre che la sentenza sia pronunciata rispetto ad una fattispecie concreta trasformata radicalmente nei suoi elementi essenziali, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Siffatta situazione certamente non è ravvisabile nella specie, là dove il fatto non è mutato nei suoi elementi strutturali ed essenziali, costituiti: a) dalla condotta di attribuzione fittizia di un bene con finalità di elusione della legge in materia di misure di prevenzione;
b) dall'oggetto materiale della condotta (la società "AZ Trasporti"); c) dai soggetti concorrenti nel reato;
d) dal locus e tempus commissi delicti;
e) dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. A nulla rileva il fatto che, nel ricostruire i fatti, i Giudici di merito abbiano valorizzato ora la posizione di ES UP, ora quella del NE RA, trattandosi di aspetto non 42 strutturale ed essenziale della vicenda, là dove si tratta di esponenti di spicco della famiglia di CC e, soprattutto, secondo la ricostruzione dei Giudici della cognizione, UP avrebbe agito nell'interesse del RA all'epoca detenuto. E ciò a tacer del fatto che, nella descrizione della condotta integrante la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con I. 1991, n. 203), è contestato di avere agevolato l'attività dell'associazione mafiosa "essendo UP ES e RA NE appartenenti alla famiglia CC", il che ha posto l'imputato nella condizione di conoscere i termini dell'addebito anche con specifico riguardo ai soggetti beneficiati dall'interposizione. 10.2. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso (punto 8.2 del ritenuto in fatto), in quanto, da un lato, riproduce deduzioni già mosse in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate in risposta dalla Corte;
dall'altro lato, sollecita una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, segnatamente sulla provenienza delle risorse utilizzate per la costituzione della società e sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni (richiamate le considerazioni svolte sub paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto). D'altronde, la Corte ha congruamente argomentato come il contenuto delle intercettazioni, al di là del dato formale della movimentazione del denaro effettuato per la costituzione della società che spesso segue canali fittizi per - rafforzare l'intera operazione di simulazione -, non lasci adito ad incertezza circa la reale titolarità dell'impresa in capo a soggetti diversi da quelli formalmente risultanti come tali, evidenziando che, dal tenore delle captazioni, si evince che ES UP che agiva anche nell'interesse di NE RA - dettava le strategie operative al DI e come DI e CO fossero dei meri "uomini di paglia" (v. pagine 359 e seguenti). Manifestamente destituita di fondamento è poi la dedotta illogicità della motivazione con riguardo alla distruzione delle scritture contabili degli anni 2005 - 2007 di una società che, secondo l'assunto difensivo, veniva costituita solo nel 2008: come ben espresso dalla Corte, i documenti da far sparire (mediante una falsa denunzia di furto) si riferiscono non alla nuova società, bensì alla vecchia, sulle cui ceneri doveva appunto sorgere la nuova (a pagina 361 della sentenza). 10.3. Ripropone la medesima doglianza senza confrontarsi con le esaurienti risposte sviluppate dal Collegio siciliano il terzo motivo di ricorso (punto 8.3 del ritenuto in fatto) concernente il contestato dolo specifico della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203). Nelle pagine 366 e seguenti, la Corte ha argomentato con considerazioni non manifestamente illogiche come gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta poi sfociata nell'odierno procedimento abbiano consentito di appurare come gli incassi 43 di natura illecita della famiglia di CC venissero reimpiegati in attività apparentemente lecite (distributori di benzina, bar, gestione di macchinette per videogiochi, ditte di trasporti e altro) e come il diretto interessamento del RA e del UP ossia dei due soggetti di vertice della cosca di CC sia - certamente sintomatico di un reinvestimento di capitali illeciti per conto della "famiglia" e, dunque, con all'evidente finalità di salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso. Non presta fianco a censure la motivazione svolta dal Giudice di merito quanto alla integrazione dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante in parola. In linea con i principi espressi da questa Corte in materia (già sopra ricordati nel paragrafo 2.8 del considerato in diritto), il Giudice siciliano ha rilevato con considerazioni non ictu oculi irragionevoli - come, sulla scorta delle evidenze - processuali, si possa affermare che CO era pienamente consapevole dello status di uomini d'onore sia del UP che del RA e che, nonostante ciò, gli abbia consapevolmente prestato il proprio contributo causale alla fittizia intestazione dell"AZ Trasporti", rendendosi addirittura disponibile a prestare la propria auto per la falsa denunzia di furto volta alla sparizione delle scritture contabili (v. pagina 366 della sentenza impugnata). 11. Le considerazioni appena svolte in relazione alla posizione di CO valgono e devono essere integralmente ribadite con riguardo al ricorso di HR DI - che, con i tre motivi allegati (sub punti 9.1, 9.2 e 9.3 del ritenuto in fatto) - ha mosso esattamente le medesime censure dedotte dal coimputato. 12. Come si è già anticipato, il ricorso presentato da SE AO è fondato con riguardo all'imputazione sub capo A1), mentre va rigettato nel resto. 12.1. Sono inammissibili le deduzioni mosse con il primo motivo di ricorso (sub punto 10.1 del ritenuto in fatto). Il ricorrente si limita invero a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti ed una diversa valutazione del compendio probatorio posto a base del giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato, promuovendo uno scrutinio non espletabile in questa sede di legittimità (richiamate le considerazioni sopra svolte sub paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto). D'altronde, la motivazione svolta sul punto è scevra da illogicità manifeste rilevabili in questa Sede, là dove la Corte distrettuale ha congruamente argomentato come sulla scorta del complessivo materiale probatorio raccolto costituito sia dagli esiti delle operazioni tecnico riservate, sia dalle fonti di natura dichiarativa -, per un verso, risulti provata la vicinanza di AO ai RA, al nuovo capo della famiglia di CC ES UP (longa manus dei fratelli 44 RA) ed a SE UI (una sorta di "quadro intermedio" della famiglia); per altro verso, possa ritenersi accertato che il ricorrente era non soltanto un uomo di fiducia dei RA ed amministratore di fatto di alcuni dei loro beni, ma anche un soggetto intraneo al gruppo, direttamente coinvolto nella programmazione dell'attività estorsiva ed in affari con ES UP (v. pagine 316 e seguenti). In linea con l'insegnamento di questo Supremo Collegio nel suo più ampio consesso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), il Collegio siciliano ha poggiato la ritenuta parte intraneità del ricorrente alla societas sceleris, sulla base non di un mero status di appartenenza o comunque del rapporto fiduciario intercorrente con i RA, bensì di elementi obbiettivamente dimostrativi di una stabile ed organica compenetrazione e di fattiva cooperazione ai fini della realizzazione degli scopi dell'associazione criminale e dunque di un ruolo dinamico e funzionale. Difatti, secondo i principi già sopra rammentati nel paragrafo 8.1 in relazione alla posizione di RT, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati-fine, al giudice è certamente consentito dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso di stampo mafioso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (v. da ultimo, Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce e altri, Rv. 261909). E ciò a tacere del passaggio motivazionale nel quale il Giudice a quo ha valorizzato i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia LI, IN e ZZ, evidenziando come essi abbiano confermato il pieno inserimento dell'appellante nell'humus di cui si nutriva il gruppo criminale operante nella zona del quartiere di CC. 12.2. E' destituita di fondamento anche la seconda eccezione mossa nel primo motivo di ricorso concernente la totale assenza di contenuto descrittivo della - contestata aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. -, richiamate integralmente le osservazioni già sopra svolte nel paragrafo 8.4. 12.3. Coglie invece nel segno il motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità per il delitto di estorsione aggravata in danno di EA DO (capo A1), commessa in concorso con ES UP (punto 10.2 del ritenuto in fatto). Come si evince dalla copia della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 settembre 2015 (irrevocabile quanto alle posizioni ed alle imputazioni che qui rilevano) - versata agli atti dal ricorrente con i motivi aggiunti -, ES UP ed EA DO sono stati assolti rispettivamente dal reato di estorsione e di favoreggiamento, con la formula perché il fatto non sussiste. 45 он Ne discende che, per un verso, non può più ritenersi valida - almeno rebus sic stantibus la premessa da cui ha mosso l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte, là dove ha dato atto della intervenuta condanna di UP e DO nel separato procedimento per la vicenda in oggetto (v. pagine 329 e seguenti della sentenza), condanna che come si è appena rilevato - è stata "ribaltata" in appello in senso - liberatorio. Per altro verso, la Corte d'appello è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità a carico di AO sulla base dello stesso materiale probatorio che altro Collegio del medesimo ufficio giudiziario nel separato procedimento a carico del coimputato UP e di DO - ha giudicato non sufficiente a giustificare la conferma del giudizio di responsabilità per i medesimi fatti. Mette conto rilevare come, a chiusura delle proprie valutazioni (a pagina 48 dell'indicata sentenza del 18 settembre 2015), la Corte palermitana abbia rimarcato come "anche a voler ritenere che vi sia stata da parte del AO una richiesta di un compenso per l'intermediazione svolte, e anche a voler ritenere che ciò sia accaduto su sollecitazione del UP, difetterebbe comunque il requisito di una minaccia di qualunque tipo costitutiva del delitto di estorsione, esplicita, palese e determinata, della cui prova in atti non v'è traccia;
anzi proprio i buoni rapporti comprovatamente esistenti tra il DO e il AO, portano a ritenere che, in ogni caso, la richiesta del compenso per la "sensalia", più che frutto di una imposizione, possa essere stato oggetto di un accordo tra i due". Orbene, alla stregua di quanto testè riportato, non è revocabile in dubbio la ricorrenza di una situazione di contrasto fra la ricostruzione fattuale delineata nella sentenza qui impugnata e quella compiuta nella pronuncia resa nei confronti del coimputato UP (e di conseguenza del DO) nel separato giudizio, in quanto decisioni pervenute ad opposte conclusioni sulla prova della sussistenza dello stesso fatto contestato, e non solo della partecipazione ad esso dei singoli imputati. D'altra parte, solo in pendenza del giudizio di cassazione, si sono venuti a creare i presupposti per l'applicabilità del disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen., norma che consente di acquisire e valutare - seppure nei termini ivi indicati - una sentenza definitiva pronunciata in altra sede e riportante l'accertamento di fatti rilevanti nel procedimento sub iudice, sentenza che - ove disponibile nel giudizio di merito avrebbe consentito di verificare nel contraddittorio delle - parti le divergenze nella ricostruzione della vicenda. Va dunque riaffermato il principio già espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale va annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238- 46 bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Dacco', Rv. 261988). 12.4. E' di conseguenza assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente muove censure in merito alla determinazione della pena inflitta in ordine ai reati di cui ai capi A) e A1) (punto 10.3 del ritenuto in fatto). 13. Deve essere accolto il ricorso presentato da NE RA. 13.1. In via del tutto preliminare, deve essere sgombrato il campo dalla doglianza fatta oggetto del quarto motivo di ricorso (punto 11.4 del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente eccepisce inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei presente procedimento, in quanto in ipotesi assorbente rispetto a qualunque altra deduzione. Il motivo è inammissibile. Oltre a riproporre un'eccezione già sollevata in appello senza confrontarsi con la risposta data dalla Corte territoriale, la deduzione si appalesa del tutto generica, là dove non illustra le ragioni per le quali dovrebbe disporsi l'invocata espunzione dal materiale probatorio del compendio intercettivo. L'evidenziata genericità della censura riverbera in termini di inammissibilità, là dove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. BA, Rv. 254204). 13.2. Sono di contro fondate le deduzioni mosse dai due patroni del ricorrente (riportate nei punti 11.1 e 11.5 del ritenuto in fatto), con le quali si è censurato il giudizio di penale responsabilità in merito al reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) sub capo T). Giudica il Collegio che, a fronte delle specifiche censure mosse con l'atto d'appello quanto alla mancanza di una prova certa al di là di ogni ragionevole - dubbio della riconducibilità della società "AZ Trasporti" a NE RA, la motivazione svolta dal Collegio siciliano non possa ritenersi adeguata. Ed invero, come si legge nelle pagine 360 e seguenti della sentenza, nell'affrontare specificamente il tema della riferibilità della società in oggetto a ES UP e, quindi, attraverso questi, a NE RA, la Corte ha riportato il passo della conversazione intercettata in data 19 aprile 2011 [nel quale NI UI afferma che nella società il socio HR DI non è 47 е к с "nessuno" e che "mi auguro che (..) il Signore non ci tolga a ES di mezzo i piedi ma non per cosa.. perché è una persona che ci può dare una mano (...) perché ora se tolgono a ES (UP n.d.e.) di mezzo ai piedi . . . io mi sono spaventato di NE che deve arrivare! .se arriva AN NE qua dentro . .in questa stanza (.....) perché ho aspettato a te che venivi qua (...) Io ti lascio qua quello che c'è, portalo avanti tu... Amministra tu! Portalo avanti tu!"] ed ha - osservato come dal dialogo si evinca che il reale gestore dell'azienda è quel AN NE che "non può che essere proprio NE RA", "soggetto ancora superiore a quel ES UP, che si è visto gestire le famiglia di CC unitamente a IN CO". A conforto di tale conclusione, la Corte ha evidenziato: a) che il quartier generale della famiglia mafiosa di CC, ed in particolare l'ufficio direzionale ed operativo della cosca diretto da ES UP, si trovava allocato proprio nella sede palermitana dell"AZ Trasporti"; b) che, dalle intercettazioni già ricordate dal primo giudice, si evince che l'azienda era diretta dal UP che agiva anche nell'interesse del principale dominus NE RA;
c) che NE RA, più volte condannato per delitti di mafia, era certamente consapevole di potere subire misure di prevenzione patrimoniali e personali. 13.3. Occorre rammentare come, secondo i principi espressi da questa Suprema Corte, il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, sia un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari e altri, Rv. 266661). Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res" (Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, Mazzoni e altri, Rv. 261027). Si è - in particolare - affermato che può integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori la costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società (Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771). Sul fronte dell'elemento soggettivo, questa Corte ha chiarito che il dolo specifico del reato de quo - consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione - ben può configurarsi non solo quando sia già 48 in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264178). Lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015, P.M. in proc. Lapelosa e altri, Rv. 261980). Tirando le fila dei sopra rammentati approdi giurisprudenziali, non è revocabile in dubbio, da un lato, che il delitto de quo possa essere integrato mediante la costituzione di una nuova società, le cui quote o azioni siano fittiziamente intestate formalmente ad uno o più soggetti, qualora la nuova realtà giuridica sia in effetto solo apparente e/o sia gestita nell'interesse del reale dominus che ne tragga i proventi;
dall'altro lato, che il dolo specifico che connota l'incriminazione sussista anche a prescindere dall'intervenuto avvio della procedura di prevenzione, quando l'interessato in virtù della propria posizione - processuale - possa fondatamente presumerne l'inizio. 13.4. Ritiene il Collegio che la Corte distrettuale, pur facendo corretta enunciazione delle sopra ricordate e condivisibili coordinate ermeneutiche, abbia omesso di dare una compiuta e soddisfacente risposta all'interrogativo centrale dedotto nell'appello, id est alla possibilità di ritenere pienamente provata la riferibilità a NE RA della società in oggetto, là dove si è limitata ad osservare che il reale titolare e gestore dell'azienda, operante dietro le quinte e superiore a ES UP, non può che identificarsi in NE RA, evocato da NI UI (nella sopra ricordata conversazione) con l'espressione "AN NE", con una considerazione, giustamente stimata dal ricorrente, generica ed apodittica. Ed invero, contravvenendo alla regola di giudizio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" codificata nell'art. 533 cod. proc. pen., la Corte ha evinto la certezza della riferibilità della "AZ Trasporti" a ricorrente sulla base del sopra ricordato stralcio di conversazione intercettata (quella del 19 aprile 2011), dal quale può - secondo ragionevolezza - evincersi un indizio della reale titolarità dell'azienda in capo a NE RA. La frase dell'UI, là dove paventava l'arrivo nella società del "AN NE" ("NE che deve arrivare! ...se arriva AN NE qua dentro. .in questa stanza"), si presta 49 -a bene vedere a plurime letture ed, oltre a significare la titolarità effettiva - dell'azienda in capo al prevenuto, potrebbe - altrettanto ragionevolmente - esprimere solo uno sfogo del primo relativo alla non condivisa linea gestionale imposta dal UP accompagnato dall'auspicio di un cambio al vertice e, dunque, del subentro nell'azienda dell'elemento di vertice dell'associazione, senza poter di per sé comprovare la riferibilità attuale della società all'imputato. In ossequio ai principi espressi da questa Corte in materia, a fronte di una conversazione connotata da una non univoca decifrabilità del contenuto, la lettura seguita dai Giudici della cognizione avrebbe dovuto allora essere confermata da specifici elementi. Gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possono infatti costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, soltanto a condizione che siano gravi, precisi e concordanti ed, in particolare, qualora: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509). Condivisibilmente il ricorrente denuncia l'inidoneità degli elementi valorizzati dal Collegio di merito a fungere quali riscontri al fumus di riferibilità dell'azienda al RA che si trae dalla citata intercettazione dell'aprile 2011. Il fatto che ES UP fosse pacificamente intraneo alla famiglia RA (intesa come gruppo criminale facente capo agli esponenti di tale famiglia) e la circostanza che presso la sede della società si tenessero gli incontri della famiglia mafiosa, seppure chiaramente evocativi della riferibilità della società "AZ Trasporti" alle attività della cosca di CC, nondimeno, non possono - di per sé - costituire conferma del diretto e specifico coinvolgimento del ricorrente nella fase costitutiva e nella gestione della società e, dunque, della titolarità de facto del cespite al medesimo sorretta dal dolo specifico della finalità elusiva. Soprattutto, la Corte distrettuale non si è confrontata con le circostanze oggettive valorizzate dalla difesa appellante, segnatamente con il fatto che, all'epoca della costituzione della società (il 20 agosto 2008), durante la gestione dell'azienda e, per quanto qui rileva, al momento dell'intercettazione dell'aprile 2011, NE RA si trovasse detenuto, in esecuzione di pena in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Penit. nella casa circondariale di Cuneo e, poi, di casa di lavoro nella casa circondariale di ON (essendo stata la misura di sicurezza revocata in data 23 settembre 2013). Circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre i Giudici di merito a verificare la tenuta dell'esegesi privilegiata della captazione indicata alla luce della prolungata e perdurante situazione 50 AB detentiva dell'imputato e dunque della obbiettiva difficoltà seppure non della impossibilità, come l'esperienza giudiziaria insegna - di partecipazione del medesimo ai processi decisionali dell'azienda permanendo dall'interno della struttura penitenziaria. 13.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in relazione al capo T) della rubrica. Il Giudice di rinvio dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti dell'interposizione fittizia dell'"AZ Trasporti" in capo a NE RA, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ed, in particolare, ricercando ed evidenziando ove ovviamente vi siano gli specifici elementi di riscontro alla riferibilità della società all'imputato, - come ventilata nella captazione dell'aprile 2011. 13.6. Sono di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi concernenti la contestata sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (motivo sub punto 11.2 del ritenuto in fatto) e l'invocata applicazione della continuazione fra il reato in oggetto ed altri reati oggetto di sentenza passata in giudicato (motivo sub punto 11.3 del ritenuto in fatto). 14. Va accolto anche il ricorso presentato da IA RA. 14.1. In primo luogo, va sgombrato il campo dall'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni mossa con il quarto motivo di ricorso (riportato nel punto 12.4 del ritenuto in fatto), trattandosi di deduzione generica, rispetto alla quale valgono le medesime considerazioni già svolte sopra nel paragrafo 13.1. 14.2. E' invece fondato il motivo di doglianza con il quale la ricorrente censura la motivazione della sentenza in verifica, per avere i Giudici della cognizione fondato il giudizio di penale responsabilità per il reato associativo sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO IN, da ritenere - secondo l'assunto difensivo non credibile per l'inverosimiglianza delle circostanze riferite quanto all'incontro del medesimo con IA RA (v. punti 12.1 e 12.5 del ritenuto in fatto). Mette conto rilevare che, nelle pagine 276 e seguenti della decisione in verifica, la Corte territoriale, dopo avere dato atto della condanna subita dall'imputata per partecipazione ad associazione mafiosa sino al 1999, ha fondato la prova della prosecuzione di tale partecipazione anche in epoca successiva sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore IN IO, cognato di ES UP, stimato intrinsecamente attendibile e ritenuto, in virtù della partecipazione al sodalizio criminale, in grado di riferire in merito a vicende di rilievo della famiglia di CC. Secondo quanto attestato dal Collegio distrettuale, IN riferiva che nell'anno 2000, epoca che egli era in grado di ricordare con certezza 51 طالب perché da poco scarcerato, IA RA gli aveva confidato che, da quel momento evidentemente a causa dello stato detentivo dei fratelli -, il referente di zona per Cosa Nostra era lei. A conferma delle dichiarazioni del collaboratore, i decidenti di merito hanno valorizzato, da un lato, il viaggio effettuato il 23 dicembre 2010 a Roma da SE UI, in compagnia di NO NT, finalizzato a portare una somma di denaro, di ritenuta provenienza illecita, a IA RA colà residente, viaggio preannunciato dal contenuto di alcune conversazioni captate e monitorato in diretta dagli inquirenti;
dall'altro lato, il contenuto della conversazione del 26 gennaio 2011, all'interno dell"AZ Trasporti", tra SE AO e ES UP, dalla quale emergeva nonostante molti - tratti incomprensibili che la RA pretendeva la consegna di una somma di 10.000,00 euro;
il tenore del dialogo captato il 7 giugno 2011, all'interno dei locali dell AZ Trasporti", tra AO e UP, nel corso del quale il primo riferiva delle lamentele di IA RA a causa del mancato flusso di denaro da alcuni beni (tra i quali un distributore di benzina) nonché dell'atteggiamento minaccioso tenuto dalla RA;
l'incontro del 3 ottobre presso la sede dell"AZ Trasporti" tra la RA, ES UP, SE UI e NC AO Romeo, incontro riservato in quanto preceduto dall'invito dell'UI all'addetta alle pulizie a lasciare liberi i locali dell'azienda. 14.3. All'esito del pronunciamento di questa Corte a composizione allargata, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, sebbene tale percorso valutativo non debba muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Di tale condivisibile regula iuris non ha fatto corretta applicazione il Collegio di merito là dove, eludendo lo specifico motivo d'appello, ha omesso di confrontarsi con la circostanza obbiettiva (appunto valorizzata nell'atto di gravame) costituita dal fatto che, nel 2000 - anno al quale IN ha fatto risalire l'incontro con IA RA ed "epoca che egli era in grado di ricordare con certezza perché da poco scarcerato" (v. pagina 278 della sentenza) " la ricorrente si trovava detenuta in esecuzione della pena, condizione protrattasi dal luglio 1999 al marzo 2003 (v. estratto dell'annotazione della Squadra mobile allegato al ricorso). 526 2 L'omessa risposta su tale specifica deduzione inficia il giudizio di penale responsabilità espresso a carico della RA, in quanto imperniato sulle dichiarazioni rese dal chiamante in reità in assenza di una completa ed esaustiva valutazione della relativa attendibilità, non potendo questa prescindere dalla valutazione del dato storico valorizzato nella impugnazione di merito - id est lo stato detentivo dell'imputata all'epoca del riferito incontro del dichiarante con la stessa suscettibile di minare in radice l'affidabilità della narrazione, che, concernendo una rivelazione fatta dalla stessa RA al IN nel corso di un incontro, non può che presupporre la veridicità di tale riferita occasione. Ad ogni modo, l'omessa delibazione della circostanza di fatto in parola integra comunque un vizio di mancanza di motivazione su di un aspetto rilevante, dante luogo a nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Sulla scorta dell'apparato argomentativo sviluppato a sostegno del giudizio di penale responsabilità, l'espunzione dal compendio probatorio della chiamata del IN a carico della RA in quanto ritenuta in ipotesi inattendibile ->> potrebbe, in effetti, portare all'assoluzione dell'imputata dal reato associativo ovvero (valutati i residui elementi a carico della ricorrente, costituiti dagli elementi obbiettivi valorizzati dalla Corte quali riscontri individualizzanti) giustificare la derubricazione della imputazione nel senso sollecitato in appello (e rinnovato col terzo motivo di ricorso innanzi a questa Corte;
v. punto 12.3 del ritenuto in fatto) ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992). Nel giudizio di rinvio, il Collegio di merito dovrà dunque procedere ad un'attenta valutazione della credibilità ed attendibilità di IO IN alla luce della regola di giudizio codificata all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, verificare se, alla luce degli elementi processualmente utilizzabili (fra cui anche le emergenze delle captazioni e gli incontri monitorati dalla P.G., là dove descrivono una trama di contatti e di incontri fra la ricorrente e gli esponenti della consorteria tesi al recupero di somme di denaro ed alla gestione di beni, quali pompe di benzina e beni immobili), sia possibile confermare la condanna di IA RA per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero se sia ravvisabile a suo carico altra fattispecie delittuosa. 14.4. E' assorbito il residuo motivo di cui al punto 12.2 del ritenuto in fatto). Deve nondimeno rilevarsi l'infondatezza del dedotto vizio di motivazione in relazione all'incontro del 23 dicembre 2010 tra la RA e SE UI: la ricorrente replica una deduzione già sollevata in appello e non si confronta con la motivazione della Corte, che ha risposto, con considerazioni circostanziate, aderenti alle risultanze degli atti (v. le risultanze della relazione di servizio allegata allo stesso ricorso) e scevre da illogicità manifeste, sia sul contenuto del pacco 53 (denaro), sia sull'effettività dell'incontro fra la ricorrente ed il coimputato (v. pagina 278 e seguenti della sentenza). 15. Il ricorso presentato da NO ST deve essere dichiarato inammissibile. 15.1. Con il primo motivo (v. punto 13.1 del ritenuto in fatto), il ricorrente ripropone doglianze già mosse nel gravame in merito alla subita condanna per il reato di cui al capo N) e non si confronta con il compendio argomentativo sviluppato al riguardo dal Giudice siciliano, che con motivazione completa ed immune da vizi di ordine logico o giuridico ha rimarcato come le operazioni di - intercettazione ambientale abbiano consentito di registrare in diretta l'evidenza di richieste estorsive avanzate dall'imputato, non solamente in occasione del 28 ottobre 2011, ma anche in precedenza ("sono venuto tante volte") (v. pagine 371 e seguenti). -15.2. Manifestamente errate sono - del resto le censure in diritto, atteso che, per un verso, è pacifico che integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri e altro, Rv. 261800). 15.3. Per altro verso, quanto alla invocata applicazione della desistenza, va ribadito che, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva) (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226). 15.4. E' inammissibile anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alla posizione del coimputato (v. punto 13.2). Quanto al primo rilievo, vanno richiamate le considerazioni già svolte nel paragrafo 6 del considerato in diritto, non essendo l'argomentare della Corte censurabile là dove, nel denegare l'invocata diminuente della pena, ha evidenziato la rilevante gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato e, dunque, la sussistenza di elementi distonici rispetto al beneficio. 54 Del tutto generico, e pertanto inammissibile, è poi il motivo con il quale il ricorrente si duole della disparità di trattamento rispetto ad altro imputato, neanche nominato. 16. E' destituito di fondamento il ricorso presentato nell'interesse di NO CO. 16.1. Poggia su considerazioni squisitamente di merito non coltivabili nella sede di legittimità il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della conferma del giudizio di penale responsabilità in merito alla ritenuta partecipazione all'associazione di stampo mafioso con ruolo apicale (in epoca successiva a quella coperta dalle condanne riportate dal ricorrente - definitive il 9 marzo 2001 ed il 29 ottobre 2007 - per partecipazione all'organizzazione criminale rispettivamente fino al 2 febbraio 1994 e ad epoca prossima al 18 novembre 1996) (motivo sub punto 14.1 del ritenuto in fatto). Ribadito quanto già osservato in linea generale nei paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto, il motivo oltre a riprodurre pedissequamente gli stessi - rilievi già sollevati nel gravame ed a non confrontarsi con le puntuali risposte date dalla Corte è volto a promuovere una non consentita rivisitazione sia della - ricostruzione in fatto in merito all'identificazione dell'imputato in occasione della riunione di LL BE del 7 febbraio 2011, sia del giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia NO Li SI e IO IN. E ciò a fronte della circostanziata e lineare motivazione sviluppata dal Giudice d'appello che, nelle pagine 41 e seguenti, ha dato conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto certa la partecipazione del CO alla riunione presso LL BE (affrontando specificamente il tema dell'omessa raffigurazione dell'imputato nelle fotografie scattate dagli investigatori nell'occasione e l'interpretazione della conversazione registrata il 9 febbraio all'interno dell"AZ Trasporti"); ha esplicitato gli elementi obbiettivi (intercettazioni e servizi di o.c.p.) sulla scorta dei quali ha ritenuto che, il 7 febbraio 2011, si consumasse presso LL BE una vera e propria adunanza di vertice di Cosa Nostra;
ha riportato e passato in rassegna le ulteriori intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell"AZ Trasporti", là dove delineano la posizione del CO al vertice del sodalizio mafioso di CC ed il suo ruolo attivo nelle azioni estorsive (v. pagine 49 e seguenti). Con considerazioni scevre da illogicità manifesta, i decidenti di merito hanno poi evidenziato come le risultanze delle operazioni intercettive abbiano trovato riscontro nei contributi di natura dichiarativa apportati dai collaboratori NO Li SI, IO IN e NO ON, a conferma del ruolo di vertice ricoperto dal CO in seno alla famiglia di CC e, secondo quanto dichiarato dallo ON, del taglieggiamento del costruttore 55 PE SE da parte di IN CO (v. pagine 58 e seguenti). Infine, con motivazione altrettanto congrua, la Corte ha ritenuto provato il ruolo apicale ai sensi del comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., evidenziando specifiche condotte e circostanze dimostrative del ruolo organizzativo e direttivo ricoperto dal prevenuto (v. pagine 64 e 65 della sentenza). 16.2. Al pari inammissibile è il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo P), (v. punto 14.2 del ritenuto in fatto). I rilievi, per un verso, costituiscono mera replica dei motivi d'appello e non si confrontano con le articolate e lineari argomentazioni sviluppate dalla Corte nelle pagine 89 e seguenti;
per altro verso, si muovono su di un piano squisitamente di merito, in quanto sono volti a sollecitare una diversa valutazione e ricostruzione in fatto, preclusa in questa fase di legittimità. -D'altronde, il Collegio di secondo grado ha dato conto con argomentazioni non illogiche e qui incensurabili - dell'ermeneusi del dialogo tra NI CO, il fratello CA ed il figlio NC intercettato nella sala colloqui del carcere palermitano (e riportato alle pagine da 506 a 516 della sentenza di primo grado), circa la provenienza della somma di venticinquemila euro anticipata per la fornitura di due chili di cocaina, sequestrati dalla Polizia, circostanza che la Corte ha evidenziato essere confermata dalle dichiarazioni dei collaboratori ON e NA in merito all'attività del CO nel settore degli stupefacenti. 16.3. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso concernente la contestazione di estorsione aggravata di cui al capo M) (punto 14.3 del ritenuto in fatto). Quanto al primo rilievo di indeterminatezza del capo d'imputazione, va ribadito il principio di diritto sopra ricordato sub paragrafo 8.5 del considerato in diritto, alla stregua del quale - in caso di opzione per il rito abbreviato - non sono più deducibili censure di genericità della imputazione, in quanto sanate dalla scelta del rito. In merito al secondo rilievo, le deduzioni ripropongono censure già fatte oggetto dell'impugnazione di merito e mirano ad una rivisitazione della delibazione del compendio probatorio e della ricostruzione in fatto, con specifico riguardo alla partecipazione dell'imputato all'attività estorsiva, sollecitando dunque uno scrutinio non espletabile in questa Sede a fronte della linearità e logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze della motivazione sviluppata sul punto (v. pagine 69 e seguenti). Mette conto rilevare come la Corte abbia congruamente argomentato la riconducibilità dell'azione estorsiva in oggetto al CO valorizzando, per un verso, le emergenze delle intercettazioni ambientali;
per altro verso, il contributo informativo reso alla Polizia Giudiziaria da 56 PE SE in data 7 dicembre 2011 - e dunque successivamente alla misura cautelare adottata nei confronti dell'imputato, "in modo incomprensibile" trascurato dal primo giudice -, con il quale questi ha ammesso di essere stato vittima di estorsione da parte di NO CO e dei suoi sodali. 16.4. Non colgono nel segno le doglianze dedotte col quarto motivo in relazione al reato ex artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 (conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356) e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151, sub capo U) (punto 14.4 del ritenuto in fatto). Con considerazioni aderenti alle risultanze processuali e sostenute da un ragionamento non manifestamente illogico, la Corte ha evidenziato gli elementi sulla scorta dei quali abbia ritenuto provata l'interposizione fittizia del "Bar Sofia". Il Giudice del gravame ha passato in rassegna le intercettazioni più rilevanti ed ha argomentato come, da esse -- se valutate in modo unitario - emergano i riferimenti a LV LO formale intestatario dell'esercizio commerciale e, per quanto più rileva, il diretto interesse di ES UP ed NO CO alle opere di ristrutturazione del locale ed alla gestione del medesimo "Bar Sofia" nonché l'impiego in tale attività di denaro di sicura provenienza illecita (facendo particolare riferimento alla captazione del 15 febbraio 2011 all'interno dell"AZ Trasporti" ed alla telefonata del 16 febbraio) (v. pagine 73 e seguenti). D'altronde, il Collegio siciliano ha fatto corretta applicazione delle linee guida espresse da questa Corte in tema di elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento, là dove principio già sopra ricordato sub paragrafo 2.8 -secondo del considerato in diritto - il delitto de quo può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e prima che il relativo procedimento sia iniziato allorquando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011 - dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750). Situazione che il Giudice della impugnazione ha stimato con osservazioni congrue ricorrere nella specie, - evidenziando che CO come ES UP, coimputato dello stesso fatto in un procedimento separato -, più volte condannato per delitti di mafia, era certamente consapevole, anche in considerazione della perdurante attività di consorziato mafioso da lui svolta, di poter essere assoggettato a misure di prevenzione patrimoniali e personali. Infine, con considerazioni immuni da vizi logici scrutinabili in questa Sede, il Collegio di merito ha fornito una non illogica spiegazione delle ragioni per le quali il collaboratore IN non abbia riferito niente in merito a tale interposizione. 16.5. E' smentita dalla lettura della decisione in verifica la prima delle censure mosse con il quinto motivo di ricorso (punto 14.5 del ritenuto in fatto), con la quale ci si duole della mancanza, anche in senso grafico, di motivazione in merito 57 съд alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203). La Corte ha invero argomentato in merito alla integrazione dell'elemento circostanziale in parola in relazione ai delitti di cui ai capi M) ed U), rispettivamente, nelle pagine 73 e 79 e seguenti. D'altra parte, l'iter logico argomentativo sviluppato sul punto risulta immune da vizi riportabili al disposto dell'art. 606 del codice di rito nella parte in cui, da un lato, si sono evidenziate le specifiche condotte sostanzianti l'aggravante nell'estorsione posta in danno dello PE sub capo M), giusta la forza intimidatrice dispiegata dall'organizzazione mafiosa, capeggiata in quella zona dal CO, mediante pesanti richieste di natura economica ed a volte caratterizzate da imposizioni di lavoro in "subappalto", talmente pressanti nel tempo ed esose, da avere portato l'impresa in condizione di difficoltà economiche. Dall'altro lato, si è rimarcato che gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta poi sfociata nell'odierno procedimento hanno consentito di appurare che gli incassi di natura illecita della famiglia di CC erano poi reinvestiti in attività apparentemente lecite (distributori di benzina, bar, gestione di macchinette per videogiochi, ditte di trasporti e altro), circostanza corroborata dal diretto interessamento nella gestione del "Bar Sofia" da parte di NO CO e ES UP - ossia dei due capi indiscussi della cosca di CC -, sintomatico del reinvestimento dei capitali illeciti per conto della "famiglia” e, dunque, dell'evidente finalità di salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso. La conclusione dei Giudici della cognizione si allinea, dunque, al costante insegnamento di questa Suprema Corte che riconosce la configurabilità della circostanza de qua anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (da ultimo, Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, Cosentino, Rv. 262776). 16.6. Generico, e già di per sé inammissibile, è il sesto motivo, col quale il ricorrente censura la ritenuta integrazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 6, cod. pen. (sub paragrafo 14.6 del ritenuto in fatto), dovendosi ad ogni modo ribadire i principi esposti nei paragrafi 4 e 5 del - considerato in diritto, cui si accordano le argomentazioni sostenute dalla Corte territoriale nelle pagine 381 e seguenti. 16.7. Al pari generico è il settimo motivo, concernente la contestata omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche (punto 14.7 del ritenuto in fatto), comunque manifestamente infondato alla luce di quanto osservato nel paragrafo 6 del considerato in diritto. 58 16.8. Infine, è destituito di fondamento l'ultimo motivo concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, con il quale si censurano l'eccessiva gravosità della pena rispetto al concreto disvalore della condotta ascritta al CO e l'erroneità del calcolo della recidiva a fronte della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e 6, cod. pen. (punto 14.8 del ritenuto in fatto). Quanto al primo rilievo, vanno ribadite le osservazioni svolte nel paragrafo 6 del considerato in diritto, a fronte della non manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza del trattamento sanzionatorio applicato dai Giudici della cognizione, che hanno fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (che hanno tenuto conto "della gravità dei fatti ascritti al CO, della sua negativa personalità, gravata da precedenti penali per reati della stessa specie e delle pervicace tendenza a delinquere palesata dell'imputato", v. pagina 389 della sentenza impugnata). 16.9. La seconda censura non coglie nel segno, là dove i decidenti di merito hanno calcolato la pena senza operare nessun aumento per la recidiva e facendo corretta applicazione del principio di diritto, sancito da questa Corte della nomofilachia, alla stregua del quale, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato comma 6 dell'art. 416-bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo e altri, Rv. 244460; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011 - dep. 29/02/2012, P.G., La Franca e altri, Rv. 252069). 17. Va rigettato anche il ricorso presentato da EO CR. 17.1 Errata in diritto è la doglianza mossa con il primo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 604 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di annullare la sentenza di primo grado per difetto di motivazione (punto 15.1 del ritenuto in fatto). Costituisce invero principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice d'appello è chiamato - nell'ambito dei confini segnati dal devolutum ad un - sindacato pieno di merito ed è, pertanto, tenuto ad integrare la motivazione insufficiente o mancante. In particolare, questa Corte ha affermato che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello 59 deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna). (Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513). Sul tema occorre rimarcare anche la recente pronuncia nella quale questa Corte ha ribadito il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 262397). 17.2. Con il secondo motivo con il quale si contesta l'identificazione dell'imputato fra i partecipanti alla riunione del 7 febbraio a LL BE (come evinta dal servizio di P.G. del 7 febbraio 2011 e dalle intercettazioni del 9 febbraio e del 7 marzo 2011; v. punto 15.2 del ritenuto in fatto) -, il ricorrente sottopone a questa Corte censure non coltivabili nel giudizio di legittimità. Richiamate le considerazioni svolte in linea generale nei paragrafi 2.1, 2.2 e 3 del considerato in diritto, i rilievi mossi mirano, infatti, ad una non consentita rilettura dell'incartamento processuale, a fronte di una motivazione resa in risposta agli omologhi motivi d'appello particolarmente diffusa, aderente alle emergenze processuali e sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche. In particolare, nelle pagine 253 e seguenti della decisione in rassegna, la Corte ha evidenziato gli specifici elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto non revocabile in dubbio sia che il "EO" di cui si parla ripetutamente nelle intercettazioni si identifichi nello CR;
sia che questi fosse intraneo alla famiglia di CC, svolgendo funzioni di amministratore della cassa (verosimilmente, anche in ragione delle sue competenze contabili, essendo gestore di una gioielleria). Con considerazioni congrue, il Collegio di merito ha inoltre argomentato come tale conclusione non possa ritenersi scalfita dalle censure difensive sul contenuto delle telefonate del 22 aprile 2011 e del 15 febbraio 2011, trattandosi di risultanze assolutamente ininfluenti ai fini del giudizio di penale responsabilità, che si fonda su di un compendio probatorio articolato e solido e, comunque, corroborato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quali SA PU e NO ON (v. pagine 269 e seguenti). 606 0 17.3. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente sottopone a questa Corte censure non coltivabili in questa Sede (punti 15.3 e 15.4 del ritenuto in fatto), là dove - nel contestare il quadro d'accusa fondato sulle dichiarazioni rese dai collaboratori PU e ON mira ad una non consentita rivisitazione di valutazioni squisitamente di merito, riservata ai decidenti della cognizione. D'altra parte, quanto alla prima doglianza, va rammentato che - secondo il costante insegnamento di questa Corte e contrariamente a quanto ventilato nel ricorso - le dichiarazioni de relato (nella specie rese dal collaborante PU), non sono inutilizzabili a fini di prova per il mero fatto di recare un contributo conoscitivo indiretto, ma possono ben essere poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità a condizione che siano sottoposte ad un approfondito controllo del relativo contenuto narrativo ed efficacia dimostrativa, seppure più rigoroso di quello previsto in caso di chiamata in correità/reità diretta (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226090; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255143). Coordinate ermeneutiche cui si conforma la pronuncia in verifica, nella quale la Corte territoriale ha chiarito come il quadro probatorio a carico di CR si fondi essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni e dei servizi di o.p.c., cui si aggiungono solo ad abundatiam le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU e ON (e non di quelle di IO IN, considerate in linea con le stesse - censure difensive non utili ai fini della decisione). Ad ogni modo, va notato che - come anche dato conto dal Giudice distrettuale - PU non si limitava a riferire della cerimonia di affiliazione dello CR, la cui notizia egli effettivamente assumeva da terza persona -dunque de relato -, ma dichiarava riportando una notizia di prima mano che EO CR era - - soggetto affiliato alla cosca di CC. 17.4. Va respinto anche il quinto motivo di ricorso concernente la contestata integrazione della circostanza aggravante di cui al comma dell'art. 416-bis cod. pen. (punto 15.5 del ritenuto in fatto), ribadite le considerazioni svolte in linea generale nel paragrafo 5 del considerato in diritto. 17.5. Infine, è inammissibile la doglianza mossa nella memoria depositata in cancelleria dalla difesa dello CR con la quale si è eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NO ON ai sensi degli artt. 191 e 64, comma 3 lett. c), cod. proc. pen., per essere stato il collaborante sentito all'udienza del 31 luglio 2015 innanzi alla Corte d'appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria - dibattimentale - senza il preventivo avvertimento ai sensi della citata disposizione. Va premesso che, a mente dell'art. 64, comma 3 lett. c), cod. proc. pen., prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che "se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, 61 in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis". A norma del successivo comma 3-bis, "l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". E' indubbio che di tali disposizioni non abbia fatto buon governo il Giudice siciliano, là dove, come si legge a pagina 20 delle trascrizioni, il Presidente della Corte informava NO ON che sarebbe stato sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore e con la facoltà di non rispondere, e, tuttavia, non lo avvertiva del fatto che, rendendo dichiarazioni nei confronti di altre persone, avrebbe assunto, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone. In ossequio all'inequivoco disposto normativo sopra rammetnato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479). Ferma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ON innanzi alla Corte d'appello, l'eccezione si appalesa nondimeno sguarnita di concreto rilievo atteso che come dato atto dalla Corte territoriale (e sopra evidenziato) - il giudizio di - penale responsabilità espresso a carico di CR poggia su di una pluralità di elementi probatori, cui si aggiungono ad abundantiam le dichiarazione di NO ON. In particolare, nelle pagine 269 e seguenti della sentenza, il Giudice a quo ha rilevato che quand'anche le dichiarazioni dello ON fossero espunte dal compendio probatorio, questo rimarrebbe assolutamente saldo e tale da giustificare la condanna del ricorrente, operando già in tale sede la c.d prova di resistenza. Il che rende l'eccezione sia pur fondata priva di un concreto - interesse e, dunque, inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 18. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido di SE UI, NO RT, PI AR, NO CO, SE AO e EO CR alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Sos Impresa Palermo, Associazione Solidaria Sos Onlus e Coord. Vittime Estorsione ed Usura, che liquida complessivamente in euro 4.500, oltre alle spese generali al 66 2 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Gli stessi imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Confcommercio Palermo, Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Comitato Addio Pizzo, Confindustria Sicilia, Confindustria Palermo, Associazione Centro Accoglienza Padre Nostro e Comune Di Palermo, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. in favore di ciascuna, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. NO CO e NC ST devono essere inoltre condannati ciascuno anche alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile SE PE, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. SE UI va condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile AT TA, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE RA in ordine al reato di cui al capo T), IA RA in ordine al reato di cui al capo A), SE UI limitatamente al reato di cui al capo F), SE AO limitatamente al reato di cui al capo A1) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo;
rigetta nel resto i ricorsi di SE AO e del Procuratore generale. Rigetta i ricorsi proposti da NI UI, SE UI, LV CO, HR DI, PI AR, NO RT, LV NI, NO CO e EO CR che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NC ST che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì SE UI, NO RT, PI AR, NO CO, SE AO e EO CR in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Sos Impresa Palermo, Associazione Solidaria Sos Onlus e Coord. Vittime Estorsione ed Usura, che liquida complessivamente in euro 4.500, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, 63 nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Confcommercio Palermo, Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Comitato Addio Pizzo, Confindustria Sicilia, Confindustria Palermo, Associazione Centro Accoglienza Padre Nostro e Comune Di Palermo, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. in favore di ciascuna, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. Condanna NO CO e NC ST ciascuno anche alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile SE PE, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; condanna SE UI alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile AT TA, che liquida in euro 3.000, oltre alle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 5 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Giorgio Fidelbo O DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 5 A60 2016 oggi IL CANCELLIERE Dott. EF Golfieri R O C 5 :64