Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l'imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l'entità dell'aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 24/10/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1371
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43924/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
EL PP e DI IO;
avverso la sentenza 2/7/02 Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15/12/99 il Tribunale di Crotone dichiarava EL PP e DI IO colpevoli, il primo, del reato di cui agli artt. 110-416/bis co. 1^/2^/3^/4^, 61 n. 9 c.p.(capo D) della rubrica) in esso assorbito il reato di cui agli artt. 110/81/378 c.p. - 7 legge 203/91 (capo A) e, il secondo, del reato di cui al medesimo capo A) e li condannava alla pena di giustizia. Secondo la prospettazione accusatoria si contestava al primo di essere concorso esternamente all'associazione a delinquere di stampo mafioso, facente capo al latitante IO GU, operante nel comprensorio della provincia di Crotone, avvalendosi della sua qualità di appuntato dei carabinieri ricoperta fino al 1993, per fornire ogni informazione utile in merito ai servizi e all'attività investigativa, che si predisponeva nei confronti del sodalizio, ed ancora al primo in concorso con il secondo e con altri di avere consentito al latitante IO GU di eludere ogni investigazione dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di queste, adoperandosi al fine di permettere a costui ogni spostamento a mezzo delle loro autovetture, in modo da ostacolare le ricerche e i pedinamenti delle forze dell'ordine, e di porre in essere azioni dirette a far mantenere al latitante i contatti con i suoi familiari, commettendo il fatto avvalendosi delle condizioni di cui al cit. art. 416/bis c.p. e al fine di agevolare il menzionato sodalizio criminoso. La sentenza gravata di appello dal P.M. e dai difensori veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro, che con sentenza in data 2/7/02 assolveva il EL dal reato di cui all'art. 416/bis perché il fatto non sussiste, facendo rivivere il delitto di favoreggiamento, eliminava per entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, e con le già concesse attenuanti generiche riduceva ad entrambi la pena inflitta ad anni due mesi sei di reclusione e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Nel rispondere alle censure mosse dagli appellanti in relazione al delitto ex art. 378, la corte di merito escludeva per il EL l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo che i fatti accertati a carico del predetto nella loro esistenza e nella loro oggettività integrassero appieno il delitto di favoreggiamento, apparendo evidenti i continui contatti tra l'imputato e lo IO anche nel periodo della sua latitanza, finalizzati a consentire a quest'ultimo di sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Analogamente per il DI la corte catanzarese riteneva del tutto infondata l'eccezione di inutilizzabilità della notizia appresa da fonte confidenziale del probabile nascondiglio dello IO in Val di Neto, che costituiva il dato di partenza delle indagini e quindi della contestazione per violazione dell'art. 195 co. 7 c.p.p.. Osservava che le emergenze dibattimentali a carico del predetto erano talmente concordanti e uniconcludenti, da non consentire una diversa lettura degli episodi, che non fosse quella della inquadrabilità di essi nell'ipotesi del favoreggiamento personale, essendosi costui fatto notare per ben due volte mentre accompagnava RI NN AR, moglie del latitante, a bordo della propria autovettura, nello stesso contesto temporale in cui le intercettazioni telefoniche attestavano gli incontri tra la RI e il marito, ed essendosi prestato in concorso con AR AN, coimputato che aveva definito il processo con il patteggiamento, a far recapitare la corrispondenza del latitante alla famiglia.
Avverso tale decisione propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei loro difensori.
L'avv. Giancarlo Pittelli in difesa del EL nel chiedere l'annullamento della sentenza deduce, nell'unico motivo a sostegno, la violazione dell'art. 378 c.p. e il vizio motivazionale, per avere la corte di merito ritenuto la sussistenza del delitto de quo sulla scorta di molteplici condotte, non solo sfornite di adeguato supporto probatorio, ma neppure sussumibili sotto il concetto di favoreggiamento, e per avere omesso di argomentare in ordine al reato presupposto, in relazione al quale l'imputato avrebbe prestato la propria opera finalizzata a frapporre ostacoli all'accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili.
In difesa del DI il medesimo avv. Pittelli denunzia la violazione della legge processuale e penale, avendo la corte di merito ritenuto la sussistenza del reato di favoreggiamento a carico del DI, partendo dal dato della ubicazione del nascondiglio del latitante IO, non utilizzabile, giacché proveniente da fonte confidenziale mai rivelata in violazione dell'art. 195 co. 7 c.p.p., e quindi sviluppando un iter argomentativo per giungere alla prova dell'esistenza del fatto ignoto, assolutamente carente, perché fondato su di un dato incerto e inutilizzabile.
Analogamente l'avv. Pietro Chiodo in difesa del DI eccepiva la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale (art. 195 co. 3^ 191/192/526 c.p.p.) e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Oltre ad utilizzare la fonte confidenziale in relazione all'ubicazione del nascondiglio del latitante, non suscettibile di acquisizione alcuna, la corte di merito aveva accreditato apoditticamente le dichiarazioni degli agenti di p.g., nonché le intercettazioni telefoniche, senza fare alcuna menzione del contenuto delle stesse, e ritenendo provate circostanze, che costituivano invece il frutto di supposizioni ed illazioni, prive di qualsiasi riscontro fattuale. In conclusione ad avviso della difesa la valutazione analitica dei singoli elementi di prova indiziaria doveva ritenersi complessivamente insufficiente, mancando gli indizi autonomamente valutati dei requisiti della gravità della precisione e della concordanza.
Il ricorso del EL è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non ha pregio il rilievo in ordine al mancato accertamento del reato presupposto, laddove dalla semplice lettura del capo di imputazione si evince chiaramente che la contestata attività criminosa era finalizzata alla copertura della latitanza dello IO, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416/bis c.p.. Trova invece conferma il denunciato vizio motivazionale. Ed invero la corte territoriale valorizza, quale prova del favoreggiamento, innanzi tutto la telefonata intercettata il 2/9/97, da cui risulterebbe confermata sia la sussistenza che la "sostanza" del successivo programmato incontro tra il EL e lo IO, in cui il primo avrebbe informato il secondo della presenza delle Forze dell'Ordine.
Sennonché, secondo la sentenza di primo grado, se è
indiscutibilmente provato che tale incontro ha avuto realmente luogo, non sussisterebbe alcuna prova diretta circa le sue finalità e il suo svolgimento, salvo l'ammissione del EL che lo IO si limitò a confidargli che non intendeva costituirsi, perché era sua intenzione vendicare la morte del figlio ad opera della cosca rivale, e a chiedergli di procurargli un rifugio.
Ne risulta che la prova di quell'informazione potrebbe risultare soltanto dal testo della telefonata in esame. Ma il fatto stesso che il Tribunale non cita, ne' valorizza in modo autonomo tale testo, imponeva alla corte di riportarlo in motivazione o di descriverlo in modo più preciso dell'equivoche espressioni usate, secondo le quali la telefonata confermerebbe l'esistenza e la sostanza dell'incontro;
dove non è chiaro se l'avvertimento circa la presenza in loco della polizia emerga nel corso della stessa conversazione telefonica, ovvero costituisca soltanto una deduzione fondata solo sulle duplici circostanze obiettive della telefonata e del successivo incontro, considerate come fatti storici a prescindere dal loro contenuto. Ancora la corte di merito valorizza, quale ulteriore prova del favoreggiamento, i continui contatti tra l'imputato e lo IO e quelli del suo gruppo, che il Tribunale aveva evidenziato a sostegno dell'ipotesi, che la stessa corte ha poi escluso, del concorso esterno del EL nell'associazione mafiosa, senza un adeguato esame critico dei singoli episodi, necessario per evidenziare quale sia stato e in che cosa sia consistito l'aiuto fornito dall'imputato, diretto ad ostacolare e intralciare le investigazioni in atto. È stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione che la condotta criminosa in un reato di pericolo, quale è quello di favoreggiamento, deve consistere in una attività che abbia frapposto ostacolo, anche se limitato e temporaneo, allo svolgimento delle ' indagini, che abbia provocato, cioe', una negativa alterazione del contesto fattuale, all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgersi (Cass. Sez. 6^ 7/1/99 Pizzicaroli). Una indagine in tali sensi nel caso in esame la corte di merito ha omesso di svolgere, onde per tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, affinché nel nuovo giudizio proceda ad eliminare l'evidenziata carenza, rendendo chiaro il passaggio argomentativo in ordine alla esistenza e alla consistenza dell'aiuto fornito dall'imputato al latitante.
Inammissibile per manifesta infondatezza è invece il ricorso del DI. Ed invero sull'eccezione di rito relativa alla inutilizzabilità ex art. 195 co. 7 c.p.p. della fonte confidenziale in ordine alla presenza del latitante nella zona in cui si sono verificati i fatti, vi è già adeguata risposta della corte di merito, alla quale non occorre aggiungere altro, se non sottolineando che oggetto di prova non è nel caso in esame il nascondiglio del latitante, bensì i rapporti e i contatti tra costui e il ricorrente. E su quest'ultimo punto l'iter argomentativo seguito dai giudici del merito nell'individuare, alla stregua della lettura delle conversazioni telefoniche intercettate, integrate dalla contestuale attività di indagine, gli elementi costitutivi del reato nella collaborazione prestata dall'imputato, affinché lo IO potesse incontrarsi con la propria moglie e la corrispondenza del latitante fosse recapitata alla famiglia, si ravvisa congrua, esaustiva ed immune da vizi logici o 1 giuridici, in linea peraltro con la giurisprudenza di questa Sezione, a mente della quale è sufficiente anche un aiuto indiretto, come quello di porsi a disposizione dei congiunti del ricercato, per favorire i rapporti tra costoro e il primo, evitandogli in tal modo di uscire allo scoperto con i connessi intuibili rischi (Cass. Sez. 6^ 1/12/99 Pecoraro). I rilievi difensivi in ordine alla equivocità delle presenze del DI, e del linguaggio criptico adoperato nelle conversazioni telefoniche tra costui il coimputato AR AN, alla identificazione della donna a bordo dell'autovettura dell'imputato nella persona della moglie dello IO, si traducono in mere censure in punto di fatto, che non possono trovare spazio in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta congrua ex art. 616 c.p.p. in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla posizione di EL PP e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro;
dichiara inammissibile il ricorso di DI IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004