Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 709
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l'imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l'entità dell'aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 709
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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