Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell'aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio di tipo mafioso).
Commentari • 2
- 1. Art. 378 - Favoreggiamento personalehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali È esclusa la configurabilità del favoreggiamento personale in presenza di un reato permanente (SU, 32658/2012). Ad un orientamento minoritario, secondo il quale tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile …
Leggi di più… - 2. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2015, n. 9989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9989 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO SC - Presidente - del 05/02/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 219
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 49270/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN MO N. IL 22/06/1971;
avverso l'ordinanza n. 915/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 22/08/2014:
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Longo Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che ha applicato a LA AS la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'imputazione provvisoria di cui al capo sub Q), ove gli si contesta la condotta di favoreggiamento del latitante PE EP, aggravata dalla finalità di agevolazione della cosca mafiosa di appartenenza di quest'ultimo, per aver partecipato alla realizzazione di un "bunker" rinvenuto in località San Fili di Melicucco il 9 marzo 2013 nella proprietà di NA SC (nei cui confronti si è proceduto separatamente nell'ambito di altro procedimento).
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LA, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, riguardo alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre che dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Si evidenzia, al riguardo, che l'asserita partecipazione del LA alla costruzione della su indicata struttura è basata su un dato incerto e inidoneo a fondare il convincimento di gravità indiziaria, ossia sulla captazione ambientale delle conversazioni intervenute con IO VE nella giornata del 22 gennaio 2012: l'ipotesi investigativa secondo cui l'intervento operativo dell'indagato sarebbe consistito nella realizzazione e montaggio della botola di chiusura e accesso si pone, tuttavia, in netta antitesi con altro passaggio dell'ordinanza custodiale, ove si ritiene che il "bunker" sarebbe stato costruito dal IO, assieme ad altre persone, nella prima decade del dicembre 2011. È peraltro difficile prospettare il differimento di quasi due mesi nella posa del coperchio o della botola, quando invece risulta che il IO doveva consegnare quella struttura già completata nel più breve tempo possibile.
Si pone in rilievo, inoltre, che nei colloqui intercorsi con il IO non si riscontra alcunché di significativo in merito al coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione della struttura, e che lo stesso riferimento temporale nella data di consumazione del reato - cristallizzata nel dicembre 2011 - è incongruo, poiché la relativa condotta risulta irragionevolmente posticipata alla fine di gennaio del successivo 2012, a distanza cioè di oltre un mese e mezzo dalla verosimile ultimazione degli interventi di edificazione del "bunker". In tal senso, il riferimento operato nelle captazioni ambientali ad un escavatore, per giunta in un momento in cui i lavori erano già ultimati, si giustifica per il fatto che l'indagato, in quanto sprovvisto di tale bene, ne aveva richiesto l'utilizzo allo stesso IO - il quale ne aveva invece la disponibilità - per la esecuzione di lavori "ordinari" a lui commissionati, e privi di ogni collegamento con i fatti oggetto dell'imputazione. Si lamenta, infine, per un verso, l'assenza di presupposti idonei a ritenere sussistente l'ipotizzata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, mancando in capo all'agente la prova del fine di agevolare l'intera consorteria criminale, e, per altro verso, l'assenza di elementi effettivi per ritenere attuale e concreto il rischio di reiterazione specifica legato alle esigenze di cautela di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), risultando solo ipotetica, e comunque temporalmente risalente, la frequentazione di ambienti legati alla criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro la prospettiva tracciata da sequenze argomentative linearmente esposte, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, puntualmente replicando alle obiezioni difensive e ponendo in evidenza - sulla base delle numerose emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, e in particolare degli esiti delle attività di perquisizione e sequestro, intercettazione e rilevamento satellitare - il contributo offerto dall'indagato nella fase finale dei lavori di costruzione della botola di accesso ad un bunker realizzato fra il mese di novembre 2011 e quello di gennaio 2012, e adibito a luogo di rifugio del latitante PE EP. Dal contenuto delle conversazioni intercorse fra l'indagato ed il IO, oggetto di un'intercettazione svoltasi proprio nella seconda metà del mese di gennaio 2012, i Giudici di merito, avuto riguardo alla inevitabile fluidità degli elementi descrittivi dell'imputazione provvisoriamente formulata in sede cautelare, hanno motivatamente desunto una serie di elementi indiziari sintomatici sia dell'epoca in cui la botola di accesso - composta di un carrello metallico sul quale erano murati dei blocchi di cemento - è stata collocata e adeguatamente mimetizzata, sia del rapporto fiduciario che legava l'indagato ad una persona ritenuta contigua alla c.d. "cosca PE", ossia al IO, che tale specifica incombenza gli aveva affidato e con il quale egli si era più volte incontrato nella giornata del 22 gennaio 2012, condividendone l'intenzione di concludere al più presto i lavori, tanto da proseguirne ad oltranza la realizzazione sino alla tarda serata.
Ulteriori riscontri indiziari ai dati emersi dalle conversazioni oggetto d'intercettazione sono stati ricavati, per un verso, dal fatto che il IO risultava dedito alla riscossione dei proventi dell'attività estorsiva della "cosca PE" sul territorio rosarnese, e, per altro verso, dall'esito dell'ispezione effettuata in loco il 26 settembre 2013, che consentiva di verificare la coincidenza fra la tecnica di costruzione del bunker e il contenuto delle descrizioni dal LA stesso fatte nei dialoghi oggetto di captazione.
Coerentemente valorizzati, poi, risultano, ai fini della esaustività del vaglio delibativo circa la consapevolezza della destinazione dell'opera a luogo di ricovero del latitante, gli elementi di fatto inerenti alla natura stessa del rifugio alla cui costruzione l'indagato ha contribuito con la messa a disposizione delle sue competenze tecniche, alla vicinanza del IO al PE (raggiunto da due ordinanze custodiali) e alla stessa frequentazione, da parte del LA, di persone di fiducia del latitante, ovvero contigue alla predetta organizzazione.
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, deve ritenersi che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato i principii al riguardo affermati da questa Suprema Corte (arg. ex Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108; v., inoltre, in motivazione, Sez. 6, n. 53593 del 02/12/2014, dep. 23/12/2014, Rv. 261845), secondo cui il fatto di offrire un contributo causalmente rilevante per evitare al ricercato di uscire, sia pure temporaneamente, dal suo stato di clandestinità, con l'eliminazione dei connessi ed intuibili "rischi", significa attuare una condotta di favoreggiamento personale, poiché con tale atteggiamento, sostanzialmente, si contribuisce a garantire la persistenza della scelta di clandestinità e ad intralciare le ricerche del latitante da parte delle autorità inquirenti.
In tal senso si è osservato che la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che - come avvenuto nel caso in esame - abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257).
Corretta, inoltre, deve ritenersi la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (convertito nella L. n. 203 del 1991), poiché ai fini della sua configurabilità è necessario - quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole (Sez. 6, n. 9735 del 10/12/2013, dep. 27/02/2014, Rv. 259106).
Nel caso in esame, pienamente uniformandosi alle implicazioni di tale linea interpretativa, i Giudici di merito hanno posto in risalto il fatto che la realizzazione di un bunker in favore di un latitante che si trova in posizione apicale all'interno di un sodalizio criminale di tipo mafioso costituisce non solo la condotta che, più di ogni altra, ne soddisfa le esigenze, consentendogli di nascondersi per lunghi periodi e di sfuggire in tal modo alle ricerche avviate dall'autorità, ma si risolve anche in un rilevante ausilio alla stessa funzionalità dell'associazione, garantendo ad un suo capo la possibilità di continuare indisturbato l'attività di direzione delle relative strutture organizzative, che continuano ad operare senza subire compromissioni o significativi ritardi per effetto dell'arresto del latitante.
4. Parimenti adeguata deve altresì ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha coerentemente desunto dall'evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto di addebito cautelare, sia in ragione delle loro specifiche modalità di realizzazione, indicative dell'incondizionata disponibilità dall'indagato offerta alle esigenze della consorteria mafiosa e di un suo esponente di spicco, sia in ragione del fatto che egli risulta aver partecipato anche in precedenza ad altre operazioni di costruzione di analoghi luoghi di rifugio, come dai Giudici di merito evidenziato sulla base del contenuto di una conversazione intercettata il 22 gennaio 2012. 5. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, ne' la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2015