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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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8 giugno 2000
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28 giugno 2022
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 122. Procura speciale per determinati atti 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e' unita agli atti. (111)
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
(( 2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorita' giudiziaria. )) ((290)) 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge.
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AGGIORNAMENTO (111)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 , come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82 , convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
(( 2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorita' giudiziaria. )) ((290)) 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge.
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AGGIORNAMENTO (111)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 , come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82 , convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
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- 1. Ingiusta detenzione, indispensabile procura speciale (cass. 25082/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2023 · 195.11926
[…] La proposizione di tale domanda, espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/08/2023, n. 34365Provvedimento: […] La proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo dì procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta ed inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. […] Ne deriva che possa essere 2 Il Prrdente proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio;Leggi di più...
- procura speciale·
- inammissibilità ricorso·
- volontà interessato·
- autenticità iniziativa·
- spese processuali·
- art. 122 cod. proc. pen.·
- riparazione per ingiusta detenzione·
- Cassa delle ammende