Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio. (Fattispecie relativa ad una riqualificazione del fatto da concussione in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui l'imputato ha potuto validamente contestare per la prima volta tale decisione solo in sede di legittimità).
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 190/2012) punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, senza richiedere l'individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio, sicché la corruzione per l'esercizio della funzione ha natura di reato di pericolo (Sez. 6, 49226/2014). In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (SU, 15208/2010). Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, “ex post”, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 22301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22301 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - N. 925
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 7751/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA OB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/12/2011 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello OB, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Capelletto Renzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa il 21/04/2011, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, riqualificava i fatti, originariamente contestati in termine di concussione nei capi di imputazione A), B), C), D) ed E), come corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio ai sensi dell'art. 319 c.p., comma 1, e, ferma restando la già riconosciuta continuazione tra i medesimi e la concessione delle attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in anni uno mesi otto di reclusione, con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due. Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza del SA in ordine ai fatti accertati fosse stata dimostrata dalle emergenze procedimentali, idonee a dimostrare l'esistenza di una pluralità di condotte corruttive poste in essere dal prevenuto nella sua qualità di assessore dell'amministrazione provinciale di Vercelli. In particolare, per il reato di cui al capo A), originariamente contestato in termini di concussione in danno di BO NC, presidente della cooperativa "BM Service", che, tra il 2006 ed il 2007, aveva consegnato varie somme di denaro a cadenza periodica al SA (per un totale di diverse migliaia di Euro) il quale - si leggeva nell'originaria imputazione - aveva indotto il privato ad effettuare quelle dazioni "per evitare di subire un pregiudizio ovvero la mancata aggiudicazione di lavori pubblici presso la provincia di Vercelli", la responsabilità dell'imputato veniva considerata provata sulla base delle attendibili dichiarazioni a suo tempo rese dal BO, che avevano trovato riscontro tanto nelle deposizioni dei testi NU AN e CR GH - che, funzionarle della provincia di Vercelli, la prima come dirigente del settore sviluppo sodo-economico, la seconda come addetta al settore welfare, avevano confermato che la cooperativa del BO era stata invitata a partecipare a licitazioni private per il conferimento di appalti di servizi ed era stata pure affidataria diretta di incarichi di ridotto importo per conto dell'amministrazione provinciale, sempre su precisa indicazione dell'assessore SA - quanto nelle deposizioni dei testi De ND AB e EF AL, soci della cooperativa dei BO, i quali, sia pur con qualche iniziale reticenza, avevano finito per ammettere di aver saputo delle sistematiche dazioni di denaro che il BO effettuava in favore del SA "in cambio dei lavori dell'amministrazione provinciale" che faceva ottenere alla loro società.
Il quadro probatorio era stato completato dalle dichiarazioni di NA RU - che il BO aveva spiegato essere stata assunta dalla cooperativa su espressa richiesta del SA, in maniera tale che le somme di denaro a lui versate fossero fatte risultare come "stipendio" pagato alla ragazza - la quale aveva ammesso che era stato l'assessore SA a farla designare come socia della cooperativa, perché lo stesso le aveva detto che "non poteva partecipare alla cooperativa in prima persona"; e da quelle di NG ZO, la quale, riconosciuto di aver avuto sino al 2007 una relazione sentimentale con il BO, aveva rammentato che, in occasione di un viaggio di piacere in una località marittima, il BO le aveva confidato di avere incontrato in un albergo il SA sostenendo di avergli dovuto "dare un regalo per il figlio in quanto era il suo compleanno".
Inoltre, la polizia giudiziaria aveva accertato che effettivamente la cooperativa aveva assunto quelle ragazze che il BO aveva asserito essergli state indicate dal BO;
che, tra il 2006 ed il 2007, il SA aveva eseguito svariati versamenti di somme di denaro in contanti sui conti suo e di sua moglie, pari a circa Euro 20.000; e che nel 2007 il SA aveva acquistato una vettura Nissan, versando in contanti un acconto di Euro 2.000, esattamente nel periodo che il BO aveva indicato come quello in cui l'assessore gli aveva chiesto ed aveva da lui ottenuto Euro 2.500 in contanti, sostenendo che gli servivano perché "doveva cambiare l'auto alla moglie".
Reputava la Corte torinese che quelle condotte avessero integrato gli estremi non della contestata concussione continuata, dato che le carte del processo avevano escluso che il BO avesse agito perché "costretto" o "indotto" ad esaudire le pretese illecite del pubblico ufficiale, ma quelli della corruzione propria continuata, essendo stata dimostrata l'esistenza di un "accordo steso su un piano paritario", in base al quale il SA "sfruttando la carica pubblica ricoperta", aveva inteso "arricchirsi ovvero preoccuparsi di curare il proprio elettorato", violando i doveri su lui gravanti, facendo ottenere alla cooperativa de BO svariati appalti pubblici dell'amministrazione provinciale di Vercelli. Ad analoghe conclusioni perveniva la Corte territoriale con riferimento agli altri reati addebitati all'imputato ai capi B), C), D) ed E) - originariamente contestati in termini di concussione per avere il SA, sempre nella sua qualità di assessore della provincia di Vercelli, indotto SS DR, socio della società "Softplace" e titolare della "S.M. Consultino" a dargli, nel 2007, Euro 14.000 per evitare la mancata aggiudicazione di un appalto per il progetto "Linea Uno B4", indetto da quella amministrazione provinciale;
a versargli, nel 2008, Euro 1.000 in contanti per evitare di subire un pregiudizio in ordine alla aggiudicazione di nuovi lavori connessi all'appalto in precedenza già concesso alla ditta del DR;
ancora, a versargli, tra l'ottobre del 2009 ed il gennaio del 2010, Euro 10.000 in contanti per evitare di subire un pregiudizio ovvero l'insorgenza di ostacoli nella esecuzione di due ulteriori appalti, quello c.d. "gestione badanti" e quello "Microwork", assegnati dalla medesima amministrazione provinciale;
ed infine, a consegnargli, nel 2006, un personal computer del valore di 400 euro, convincendolo che la dazione sarebbe stata indispensabile per il prosieguo degli affidamenti relativi all'assistenza del software fornito dalla (S.M. Consulting alla provincia di Vercelli - con riferimento ai quali l'affermazione di responsabilità del prevenuto in relazione alle riqualificate ipotesi di corruzione propria, era stata fondata sulle credibili dichiarazioni rese dal BO, ritenute riscontrate tanto da quelle del DR, quanto dagli esiti degli accertamenti oggettivi compiuti dagli inquirenti, con riferimento al ritrovamento della documentazione del simulato contratto di sponsorizzazione sportiva del 2007, impiegato per "coprire" la dazione dei Euro 14.000 al SA;
e di quella concernente il prelievo di Euro 4.000 in contanti effettuato dal DR nel gennaio del 2010 per poi consegnarli all'imputato. Imputato che, peraltro, rendendo dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio di primo grado, aveva ammesso di aver ricevuto dal DR quel personal computer, sostenendo, senza provarlo, di averlo pagato Euro 1.000.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il SA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Renzo Capelletto, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 c.p.p., commi 1 e 2, per avere la Corte di appello violato il principio di correlazione tra imputazione e decisione nel momento in cui erano stati riqualificati i fatti contestati in termini di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio: riqualificazione avvenuta, per giunta, senza il rispetto del principio del contraddittorio, così come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 2007 emessa nel noto "caso Drassich", atteso che l'imputato aveva avuto modo di contestare tale decisione per la prima volta solo con la presentazione del ricorso per cassazione, essendogli stato, così, impedito di eccepire la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che dovevano essere sentiti, fin dall'inizio del procedimento, come indagati o imputati, e di sindacare nel merito la valutazione di quelle prove dichiarative, a mente del comma 3 dell'art. 192 c.p.p.. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 319 c.p., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuti sussistenti, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, laddove le emergenze del processo avrebbero al più consentito di riconoscere in capo all'imputato gli estremi del diverso delitto di un abuso di ufficio per violazione del dovere di imparzialità, di cui all'art. 323 c.p., non essendo stati individuati gli atti o i comportamenti contrari ai doveri di ufficio, nè provata l'esistenza di una forma di mercimonio della funzione, non essendo stati neppure verificati quali fossero stati i poteri funzionali spettanti al prevenuto nella sua veste di assessore provinciale e se tali poteri fossero stati in concreto attivati.
2.3. Vizio di motivazione, per assoluta carenza, per avere la Corte di appello omesso di fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai motivi di gravame formulati con l'atto di appello.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 3, art. 194 c.p.p., comma 2 e art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), per avere la Corte torinese fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato su dichiarazioni rese da soggetti, quali NC BO e SS DR, che, per effetto della diversa qualificazione giuridica data ai fatti, dovevano essere considerati non come meri testimoni, bensì come indagati o imputati degli stessi reati: deposizioni, dunque, inutilizzabili erga omnes, che comunque la Corte avrebbe dovuto valutare alla luce dei più stringenti criteri di verifica di cui ai citati artt. 192 e 194. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso del SA vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non viola il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza la condanna per il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione. Ed invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di danaro o altra utilità, l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale (che caratterizza la concussione) e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto (caratterizzante la corruzione) incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura, ne' ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un "quid pluris", ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato (così, tra le tante, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207942;
conf., più di recente, Sez. 6, n. 34828 del 01/07/2009, Alessandri, Rv. 244769).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Torino ha fatto buon governo rilevando come, a fronte di un imponente ed articolato materiale probatorio idoneo a dimostrare l'esistenza dei fatti oggetto di addebito, gli elementi di conoscenza acquisiti avessero escluso che i soggetti privati, che nel tempo avevano effettuato varie dazioni di denaro in favore di quel pubblico ufficiale, si erano sentiti "vittime" oppure avevano agito in uno stato di paura o di timore atto ad elidere o viziare la loro volontà, ovvero che erano stati costretti o indotti ad esaudire illecite pretese del SA. E come quegli elementi avessero, invece, dimostrato l'esistenza di una serie di accordi raggiunti, di volta in volta, su un piano sostanzialmente paritario tra ciascuno di quei privati ed il pubblico ufficiale: intese in base alle quali il secondo aveva ricevuto somme di denaro o altre utilità per il compimento di una serie di atti - quali la facilitazione nell'assegnazione di appalti di beni o di servizi dell'amministrazione provinciale -tesi a favorire i primi (ovvero le imprese collettive dagli stessi rappresentate), posti in essere in violazione dei propri doveri di ufficio.
Dei dati informativi valorizzati dalla Corte territoriale per giustificare la scelta di riqualificazione giuridica dei fatti di causa, vi è ampia e dettagliata descrizione alle pagg. 22-24 e 30-31 della motivazione della sentenza impugnata, cui qui è sufficiente far rinvio.
2.2. Sotto altro e più specifico profilo, il ricorrente si è doluto che la riqualificazione giuridica dei fatti operata, nei termini innanzi esposti, dalla Corte di appello abbia comportato la violazione del diritto all'equo processo, di cui all'art. 6, paragr. 3, CEDU, che, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale di rispettare il principio del contraddittorio in ogni momento e in ogni fase del processo penale, anche laddove si debba discutere della qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Diritto all'equo processo e correlato principio del contraddittorio che il ricorrente ha sostenuto essere stati violati dal momento che la decisione della Corte torinese era stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, così costringendolo a far valere le proprie ragioni - soprattutto in ordine alla possibile inutilizzabilità delle prove e ai mutati criteri per la valutazione delle prove dichiarative - solo, e per la prima volta, con il ricorso per cassazione, dunque con un mezzo di impugnazione che preclude il sindacato nel merito delle determinazioni assunte dai giudici a quibus.
In effetti la Corte costituzionale, fin dalle ben note sentenze "gemelle" del 2007 (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007), ha statuito che, nei sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di "norme interposte", nel senso che, attraverso il "meccanismo" di adattamento previsto dall'art. 117 Cost., comma 1, esse integrano il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell'orientamento di fonte secondaria;
ma, soprattutto, che il giudice nazionale, nell'applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate nell'articolato della CEDU, quanto le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Tale criterio generale, che è nel contempo regola di ordine nel sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica, ha già trovato numerose attuazioni nella stessa giurisprudenza costituzionale (si vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost., n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008;
v., in specie, Corte cost., n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007).
Tuttavia, più di recente la Consulta, nel tentativo di affinare quel "meccanismo di adeguamento" del diritto interno alle norme di fonte sovranazionale, ha sì ribadito la validità del principio innanzi delineato, ma ne ha puntualizzato la portata applicativa: chiarendo che la stessa Corte costituzionale - e, dunque, anche il giudice comune chiamato ad effettuare, in prima battuta, quella verifica di "compatibilità" - non può "sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di GO (talché) le norme della CEDU (...) devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo", ma può "valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare l'art.117 Cost., comma 1, da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza"; ai Giudici delle leggi - così come ai giudici comuni - "rompete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (così in Corte cost,, n. 236 del 2011;
conf., più di recente, Corte cost., n. 303 del 2011). In altri termini, il giudice nazionale - lungi dall'essere vincolato a conformarsi al risultato dell'esegesi "autentica" operata dalla Corte europea: obbligo la cui conformità al principio dell'art. 101 Cost., comma 2, in base al quale i giudici sono soggetti solo alla legge, si sarebbe potuta mettere in discussione - può a sua volta interpretare la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di GO.
2.3. Nel noto "caso Drassich", la Corte europea dei diritti dell'uomo - esaminando la questione in un processo penale nel quale la Cassazione, riqualificando i fatti contestati, nella fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., aveva rigettato il ricorso dell'imputato condannato dai giudici di merito in relazione al diverso reato di cui all'art. 319 c.p. - in applicazione dell'art. 6, paragr. 3, CEDU, ha affermato che era stato violato il diritto dell'imputato "ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti", nonché il "diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa", atteso che "la riqualificazione in questione (aveva) avuto luogo al momento della deliberazione della corte di cassazione" e che ne' "il pubblico ministero o uno dei magistrati che compongono il collegio dell'alta giurisdizione (avevano) evocato l'opportunità di riqualificare i fatti della causa in una fase anteriore del procedimento", sicché "il ricorrente (non era) stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli (aveva) avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa". Ha spiegato la Corte di GO che "le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 6, non riguardano solo la fase della formazione della prova, ma "rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'"accusa" all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'art. 63 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (IE e AS c. Francia (GC), n. 25444/94, 51, CEDU 1999-11). La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'art. 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. (...) Le disposizioni dell'art. 63 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'art. 63, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (IE e AS c. Francia già cit., 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti".
In tale ottica, la verifica degli effetti della riqualificazione giuridica dei fatti deve essere compiuta - hanno aggiunto i Giudici di GO - controllando se, in concreto, sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti (poteva essere) riqualificata"; "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente", ad esempio se la nuova qualifica comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione, tanto da portare il giudice, come in quella fattispecie era accaduto, al rigetto della eccezione di "prescrizione del reato sollevata dal ricorrente (...) sulla base della nuova qualificazione giuridica dei fatti e tenuto conto del limite massimo della pena applicabile al reato di corruzione in atti giudiziali, più elevato rispetto a quello previsto per il reato di corruzione semplice". Tenute a mente le peculiarità della situazione processuale del "caso Drassich", caratterizzato dal fatto che la riqualificazione era stata effettuata, con risultati pratici peggiorativi per il ricorrente, solo nel giudizio di legittimità, questa Corte non potette che disporre la rinnovazione del giudizio davanti a sè, in maniera tale da garantire il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, beneficiando di un congruo termine per apprestare la propria difesa (v. Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974).
2.4. Passando in rassegna gli altri precedenti della giurisprudenza di legittimità, bisogna prendere atto come questa Corte si sia uniformata ai dieta della Corte costituzionale e alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sforzandosi di appurare, volta per volta, quali fossero stati, nella sostanza, gli effetti della intervenuta riqualificazione e se le ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate. Così, ad esempio, in materia di impugnazioni dei provvedimenti sulle misure cautelari personali, si è affermato che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento incidentale "de libertate". Tale principio è stato enunciato con riferimento ad una situazione relativa alla derubricazione del reato, ad opera del giudice di appello, dalla fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di favoreggiamento aggravato;
tale ultima qualificazione giuridica, in precedenza, era stata prospettata dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare applicata per il reato associativo;
inoltre, in una memoria presentata dalla difesa nel corso del giudizio di merito, erano state richiamate decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato analoghe condotte come favoreggiamento (Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, Di Gati, Rv. 246494). A simili conclusioni si è pervenuti con riferimento al giudizio di cognizione, in relazione al quale si è chiarito che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961).
Seguendo la medesima impostazione, si è ribadito che la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione: regola che è stata formulata sì in una fattispecie nella quale si era rilevato come non solo l'imputato avesse potuto contestare per la prima volta la nuova qualificazione, anche ai fini del diverso termine prescrizionale, solo in sede di ricorso per cassazione, ma come la riqualificazione avesse sortito per l'imputato effetti in peius (avendo il giudice di secondo grado riqualificato il fatto da abuso d'ufficio in peculato), e, soprattutto, come al ricorrente fosse stato precluso di chiedere la rinnovazione, anche solo parziale, della istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 20500 del 19/02/2010, Fadda, Rv. 247371). Analogamente si è detto che il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorché per sostenere la diversità del fatto da quello contestato e la conseguente violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246922).
In un'altra isolata occasione questa Corte ha esteso la portata operativa di quei principi, sostenendo che è causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l'imputato - nel caso di specie l'ipotesi delittuosa era stata riqualificata in altra contravvenzionale - in quanto "la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico), in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta (Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv, 250275). Si tratta, tuttavia, di una pronuncia nella quale il prospettato pregiudizio per le ragioni di difesa solo apparentemente è stato agganciato alla possibile generica violazione delle facoltà della difesa di operare scelte strategiche o tattiche, avendo quel Collegio, in ogni caso, precisato la necessità di verificare in concreto come la riqualificazione giuridica dei fatti si atteggi in relazione alle specifiche emergenze processuali ed alla diversa e nuova rilevanza che le stesse possano avere eventualmente assunto per effetto della nuova qualificazione giuridica dei fatti.
2.5. Alla luce di tali criteri va esclusa la fondatezza della doglianza formulata dall'odierno ricorrente.
E ciò non tanto perché la riqualificazione giuridica delle condotte contestate al SA, con il passaggio dall'originaria fattispecie di concussione a quella di corruzione propria, ha avuto effetti favorevoli per il prevenuto sia in termini di sanzione irrogata (essendo stata ridotta dalla Corte territoriale la pena inflitta dal giudice di primo grado) che di conseguente contrazione del termine di prescrizione;
ma soprattutto perché è stato lo stesso ricorrente ad ammettere, nel suo atto di impugnazione, come le questioni che egli - se fosse stato messo in condizione di interloquire sulla possibile diversa qualificazione giuridica -avrebbe voluto porre all'attenzione del giudice di secondo grado, erano una eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due suoi principali accusatori (già sentiti come testimoni, in quanto presunti concussi, poi divenuti corruttori) e la tematica del controllo delle regole di valutazione della relativa prova dichiarativa: questioni che, evidentemente, la difesa ben poteva portare all'attenzione di questo giudice di legittimità, così come poi effettivamente ha fatto con il quarto motivo del ricorso, senza soffrire alcuna ingiustificata limitazione ovvero alcun sostanziale pregiudizio. Altro discorso si sarebbe astrattamente dovuto fare se il ricorrente avesse prospettato la circostanza di una preclusione all'esercizio del diritto alla prova, possibile solo nei gradi di merito e non anche nel giudizio di legittimità: preclusione che non è stata allegata, essendosi nell'impugnazione fatto genericamente riferimento solamente alla possibilità "di sindacare, nel merito, la valutazione della prova" (v. pag. 5 del ricorso).
Nè va sottaciuto - ad ulteriore conferma che nel caso di specie la riqualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte piemontese non ha determinato alcun concreto pregiudizio per le ragioni difensive - che era stata la stessa difesa dell'imputato, con l'atto di appello, a proporre una diversa "lettura" delle emergenze processuali;
sostenendo come le prove acquisite avessero dimostrato "chiaramente che il rapporto creatosi tra il SA ed il BO non era quello tipico fra il pubblico amministratore ed il privato, bensì quello di due soci fondatori di una cooperativa che il SA avrebbe cercato di favorire in qualche modo avvalendosi della sua qualità di assessore" (...) esclusa pertanto ogni forma di coartazione, regnava fra i soggetti una piena comunanza, anche per il sol fatto che provocare la mancata aggiudicazione di appalti alla cooperativa si sarebbe tradotto in un danno diretto per il sig. SA quale socio occulto della struttura associativa" (v. pagg.
8-9 dell'atto di appello).
Dunque, per l'odierno ricorrente la riqualificazione giuridica dei fatti di causa operata dalla Corte di appello in termini di corruzione non solamente non fu una "sorpresa", cioè una situazione rispetto alla quale non gli era stato possibile interloquire, ma una conclusione da lui stesso praticamente sollecitata, dal momento che, con quello stesso atto di appello, aveva già espressamente chiesto una nuova e più "esatta qualificazione giuridica" dei fatti, asserendo che dalle dichiarazioni dell'altro suo accusatore, il DR, non era emersa "alcuna condotta intimidatoria nei suoi confronti da parte del SA, semmai a suo dire una richiesta di denaro, spesso effettuata dal BO, da corrispondere (al SA) se si vinceva (...) come potrebbe ritenersi coartata la libertà degli imprenditori a partecipare ad una gara di appalto, quando gli stessi dichiarano di aver scelto consapevolmente di parteciparvi e di promettere o di offrire del denaro al pubblico ufficiale, in quanto tale pactum, secondo loro, costituiva l'unico modo per poter realizzare un notevole vantaggio economico..." (v. pagg. 11 e 17 dell'atto di appello).
3, Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati enunciato i principi secondo cui:
- il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., e quello di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, di cui all'art. art. 319 c.p., non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologia? al suindicato comportamento del pubblico ufficiale (così Sez. 1, Sentenza n. 4663 del 01/10/1998, Saccani, Rv. 211495);
- ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184; Sez. 6, n. 21192 del 26/02/2007, Eliseo, Rv. 236624);
- ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, tra le tante, Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martineili, Rv. 247373; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistelia, Rv. 234359;
Sez. 1, n. 4177/04 del 27/10/2003, Balsano, Rv. 227100). Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, avendo spiegato, con motivazione congrua ed esente da vizi di logicità, che le somme di denaro periodicamente versate dal BO al SA, nonché gli importi e le altre utilità, quale un personal computer, a questi a più riprese consegnate dal DR, costituivano il prezzo che l'odierno ricorrente, nella sua veste di assessore provinciale e, dunque, di pubblico ufficiale, riceveva quale "corrispettivo" per aver compiuto o per il compimento degli specifici atti del suo ufficio, elencati nei capi d'imputazione e considerati paratamente nella motivazione della sentenza, ovvero per tenere un atteggiamento sistematicamente diretto a favorire le aziende dei due corruttori, attraverso una continuativa violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici, al cui rispetto il SA sarebbe stato tenuto.
Nè è configurabile alcuna erronea applicazione della indicata disposizione incriminatrice per il fatto che gli atti contrari ai doveri di ufficio venivano materialmente posti in essere dai funzionari dell'amministrazione provinciale che, di volta in volta, risultavano affida tari delle pratiche relative ai bandi per l'aggiudicazione degli appalti di opere e servizi in favore di quell'ente pubblico: avendo la Corte di appello chiarito come le prove acquisite in primo grado avessero inequivocabilmente dimostrato che quei funzionari avevano esercitato i poteri funzionali loro spettanti, "indirizzando" le scelte e le loro determinazioni in favore delle imprese del BO o del DR, in pedissequo ossequio alle "vincolanti" direttive che erano state loro ogni volta impartite dall'assessore SA.
4. È poi manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza gravata, sostenendo che nella stessa difetterebbe del tutto la parte argomentativa relativa agli specifici motivi formulati con l'atto di appello. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590).
In effetti, la Corte di appello di Torino - come anticipato nel precedente paragrafo - con una motivazione completa ed esente da vizi di logicità, ha indicato in maniera analitica quali fossero stati gli atti ed i comportamenti contrari ai doveri dell'ufficio che l'imputato aveva posto in essere, anche con l'ausilio di una serie di funzionari amministrativi che si erano occupati delle pratiche sul cui esito il SA aveva indebitamente inciso, nell'esercizio di fatto dei suoi poteri di indirizzo delle scelte circa gli aggiudicatari delle gare per l'affidamento di appalti di servizi o di opere bandite dall'amministrazione provinciale di Vercelli.
5. Il quarto motivo è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che le dichiarazioni assunte dalla persona offesa del reato di concussione e originariamente rese nella veste di testimone conservano la loro valenza probatoria e rimangono utilizzabili "erga atios", qualora il fatto sia stato successivamente riqualificato come corruzione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 28110 del 16/04/2010, Spiezia, Rv. 247773; Sez. 6, n. 4422 de, 07/10/2004, Sulpizi, Rv. 231446; Sez. 6, n. 33084 de, 12/06/2003 La Vista, Rv. 226533).
Dunque, le deposizioni del BO e dal DR, accusatorie nei riguardi del SA, restano utilizzabili anche se originariamente acquisite senza la formulazione degli avvisi di cui all'art. 63 c.p.p., comma 3, in quanto rese e nella fase delle indagini, da soggetti nella veste di persone informate dei fatti, in un momento procedutale nel quale a loro carico non esistevano indizi di responsabilità penali, essendo le iniziali emergenze a disposizioni degli inquirenti suscettibilità di differenti possibili interpretazioni: tanto che nelle stesse (direttamente utilizzabili in conseguenza dell'instaurato rito abbreviato) il giudice di primo grado avevano plausibilmente ritenuto di poter riconoscere quel carattere prevaricatore che caratterizza la condotta dell'autore di una concussione.
Dichiarazioni la cui attendibilità, in conseguenza della sopravvenuta nuova qualificazione giuridica dei fatti in termini di corruzione propria e della relativa mutata veste processuale dei relativi autori (potenziali indagati per gli stessi reato, è stata debitamente valutata dalla Corte territoriale nel rispetto dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., avendo i giudici di merito, con valutazioni adeguate e logicamente congrue, analiticamente rappresentato quali fossero gli altri elementi di prova, di natura sia testimoniali che documentale che riscontravano ab estrinseco la credibilità dei due accusatori (v. pagg. 17-22 e 35-della sentenza gravata), la cui attendibilità intrinseca era stata già positivamente apprezzata (v. pagg. 16-17, 25-26 della sentenza gravata per il BO, pagg. 26-28 per il DR).
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012